ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO
Regione Toscana ex A.T.O. 2 |
TAVOLA/ELABORATO | NOME ELABORATO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – SEZIONE 1 LOTTI I, II, III, IV, V, VI | SCALA |
1.1 | DATA 19/06/2020 |
Settore: | |
sede Firenze Via De Sanctis ,49 Cod.Fisc. e P.I.V.A. 06111950488 | |
Organizzazione dotata di Sistema di Gestione Integrato certificato in conformità alla normativa ISO9001 – ISO14001 – OHSAS18001 – SA8000 | |
PROGETTISTI: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | COLLABORATORI: - dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - dott. Ing. Ilaria De Rosa - dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx |
CONSULENTI TECNICI: | COMMESSA IT: |
COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di progettazione: - xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | RESPONSABILE COMMITTENTE: |
DIRETTORE TECNICO INGEGNERIE TOSCANE: - dott. Xxx. Xxxxx Xxxxxxx | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: - dott. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxx |
REV | DATA | DESCRIZIONE/MOTIVO DELLA REVISIONE | REDATTO | CONTROLLATO/APPROVA TO |
00 | 19/06/2020 | Emissione | vari | XXXXXXX |
INDICE
PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE 14
TITOLO I.I. DISPOSIZIONI GENERALI 14
Art. I.I.1. DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI 14
Art. I.I.2. NORME APPLICABILI 15
Art. I.I.3. RESPONSABILITA’ 15
Art. I.I.4. REFERENTE DEL CONTRATTO, RSPP E REFERENTI DI CANTIERE 15
Art. I.I.5. DOMICILIO E COMUNICAZIONI 16
TITOLO I.II. OGGETTO DELL’APPALTO 17
Art. I.II.1. ACCORDO QUADRO, CONTRATTI APPLICATIVI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 17
Art. I.II.2. AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’ 20
Art. I.II.3. IMPORTO E DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO 21
Art. I.II.4. ANALISI DELLE QUANTITÀ 22
Art. I.II.5. ESECUZIONE IN PROPRIO DEL COMMITTENTE 24
TITOLO I.III. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 25
Art. I.III.1. OBBLIGHI GENERALI 25
Art. I.III.2. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE 26
Art. I.III.3. OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI 26
Art. I.III.4. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI 27
Art. I.III.5. OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO 27
Art. I.III.6. OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI 27
Art. I.III.7. OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’ 28
Art. I.III.8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 29
Art. I.III.9. OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L’OFFERTA TECNICA 31
Art. I.III.10. OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO 31
Art. I.III.11. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 32
Art. I.III.12. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 34
TITOLO I.IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 35
Art. I.IV.2. NOLEGGIO A FREDDO E A CALDO DI MEZZI D’OPERA 37
TITOLO I.V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 38
Art. I.V.1. NORME DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 38
Art. I.V.2. NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITÀ 39
Art. I.V.3. NORME SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO 41
TITOLO X.XX. GARANZIE E POLIZZE 42
Art. I.VI.1. GARANZIA DEFINITIVA 42
Art. I.VI.2. PERIODO DI GARANZIA 43
Art. I.VI.3. POLIZZE ASSICURATIVE 43
TITOLO I.VII. DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 46
Art. I.VII.1. CONSEGNA DEI LAVORI 46
Art. I.VII.2. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI – ORDINATIVO DI LAVORO 46
Art. I.VII.3. DISEGNI, PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE TECNICA 47
Art. I.VII.4. PROGRAMMA DEI LAVORI 50
Art. I.VII.5. AREE DI CANTIERE 51
Art. I.VII.6. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ 52
Art. I.VII.7. CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 53
Art. I.VII.8. GESTIONE RIFIUTI 54
Art. I.VII.9. MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE 55
Art. I.VII.10. RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI 57
Art. I.VII.11. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE 57
Art. I.VII.12. SEDI E MAGAZZINI DELL’APPALTATORE 59
Art. I.VII.13. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI 59
Art. I.VII.14. VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE 60
Art. I.VII.15. RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO 60
Art. I.VII.16. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI 60
Art. I.VII.17. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 61
Art. I.VII.18. TERMINE DI ULTIMAZIONE 61
Art. I.VII.19. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE 62
Art. I.VII.20. FERMO CANTIERE 63
Art. I.VII.21. CUSTODIA DELLE OPERE 63
TITOLO I.VIII. DISCIPLINA ECONOMICA 65
Art. I.VIII.1. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CONTABILITA’ LAVORI E/O ATTIVITA’ 65
Art. I.VIII.2. CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZI 66
Art. I.VIII.3. CONSUNTIVAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’ 67
Art. I.VIII.4. MISURAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’ 68
Art. I.VIII.5. CONTABILITÀ DEI LAVORI E/O ATTIVITA’ 68
Art. I.VIII.6. CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA 69
Art. I.VIII.7. ECCEZIONI, CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE 69
Art. I.VIII.8. ACCORDO BONARIO 70
Art. I.VIII.9. CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI ex 68 71
Art. I.VIII.10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 72
Art. I.VIII.11. SOSPENSIONE PAGAMENTI ex 70 73
Art. I.VIII.12. MATERIALI A PIE’ D’OPERA 73
Art. I.VIII.13. DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI 74
TITOLO I.IX. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO 75
Art. I.IX.1. SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO 75
Art. I.IX.2. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI 77
Art. I.IX.3. RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO 77
Art. I.IX.4. PAGAMENTO DEL SALDO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE 77
TITOLO I.X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO 78
Art. I.X.1. PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE 78
Art. I.X.2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 79
Art. I.X.3. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 81
TITOLO I.XI. DISPOSIZIONI FINALI 83
Art. I.XI.1. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE 83
PARTE II. DISCIPLINA TECNICO - ESECUTIVA 84
TITOLO II.I. ONERI DELL’APPALTATORE 84
Art. II.I.1. ONERI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DELL’APPALTO 84
Art. II.I.2. GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO 88
Art. II.I.3. DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA 89
TITOLO II.II. ESECUZIONE CONTRATTO 91
Art. II.II.1. SVILUPPO LAVORI 91
Art. II.II.2. DISPONIBILITA’ 91
Art. II.II.3. INTERVENTI IN DISPONIBILITA’ 92
TITOLO II.III. QUALITA’ DEL SERVIZIO E PENALI 94
Art. II.III.1. QUALITÀ DEL SERVIZIO 94
TITOLO II.IV. SEDI OPERATIVE, MAGAZZINI, PERSONALE MEZZI ATTREZZATURE E MATERIALI 95
Art. II.IV.1. SEDI OPERATIVE 95
Art. II.IV.2. PERSONALE E MEZZI 95
Art. II.IV.3. DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE E MEZZI 96
PARTE III. NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 102
Art. III.I.1. NORME GENERALI 102
TITOLO III.II. LAVORI IDRAULICI 103
Art. III.II.1. INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE 103
Art. III.II.2. INTERFERENZE, ATTRAVERSAMENTI, PARALLELISMI E DISTANZE TRA SOTTOSERVIZI 111
Art. III.II.3. PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE IN PRESSIONE 113
Art. III.II.4. PROVA DI TENUTA IDRAULICA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITA’ 116
Art. III.II.5. RINTERRO 117
Art. III.II.6. ACQUEDOTTO – PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE 117
Art. III.II.7. FOGNATURA – PARTICOLARITA’ COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE 120
Art. III.II.8. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI 124
Art. III.II.9. MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE IDRICA 128
Art. III.II.10. MODALITA’ DI RIPARAZIONE DI PERDITE SULLA RETE FOGNARIA 130
Art. III.II.11. TECNOLOGIE NO-DIG (SENZA SCAVO) 131
Art. III.II.12. SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI DI AUTOSPURGO 133
TITOLO III.III. LAVORI STRADALI 134
Art. III.III.1. DEMOLIZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI 134
Art. III.III.2. PAVIMENTAZIONE IN PIETRA 135
Art. III.III.3. SCAVI – RIEMPIMENTI – TRASPORTO A DISCARICA 135
Art. III.III.4. RIPRISTINI STRADALI 136
Art. III.III.5. POSA IN OPERA DI XXXXXXXX, CADITOIE E GRIGLIE 137
Art. III.III.6. SEGNALETICA ORIZZONTALE 138
Art. III.III.7. MODALITÀ POSA SEGNALI 138
TITOLO III.IV. LAVORI EDILI 138
Art. III.IV.1. NORME GENERALI 138
Art. III.IV.2. SCAVI E MOVIMENTAZIONE DEL TERRENO 139
Art. III.IV.3. PALANCOLE 142
Art. III.IV.4. RILEVATI E RINTERRI 142
Art. III.IV.5. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 142
Art. III.IV.6. XXXXX X XXXXXXXXXXXX 000
Art. III.IV.7. OPERE E STRUTTURE DI MURATURA 144
Art. III.IV.8. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO 146
Art. III.IV.9. STRUTTURE IN ACCIAIO 147
Art. III.IV.10. SOLAI E ORIZZONTAMENTI 148
Art. III.IV.11. PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERNE 151
Art. III.IV.12. SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 152
Art. III.IV.13. INTONACI 154
Art. III.IV.14. PAVIMENTAZIONI 155
Art. III.IV.15. OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 157
Art. III.IV.16. OPERE IN FERRO 158
Art. III.IV.17. PROTEZIONE DALLA CORROSIONE - VERNICIATURE 159
Art. III.IV.18. OPERE LATTONIERE 161
Art. III.IV.19. OPERE DA PITTORE 161
Art. III.IV.20. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 163
TITOLO III.V. INTERVENTI SU VERSANTI E CORSI D’ACQUA 165
Art. III.V.1. GABBIONI METALLICI ZINCATI 165
Art. III.V.2. MATERASSI METALLICI ZINCATI 165
Art. III.V.3. SCOGLIERE A MASSI CICLOPICI 165
ELENCO ELABORATI ED ALLEGATI
Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto
Elaborato 1.4 Livelli di servizio e penalità
Elaborato 1.5 Specifica tecnica sistema informatico operativo-gestionale e test funzionali all’avvio
Elaborato 2.1 Elenco Prezzi lavori e servizi accessori Elaborato 2.2 Elenco Prezzi materiali
Elaborato 2.3 Elenco Prezzi Sicurezza
Elaborato 4.1 Documento valutazione rischi interferenziali (DUVRI)
Allegato 2 Elenco impianti gestiti dalla Committente
Allegato 3 Scheda contestualizzazione PSS interventi di manutenzione
PARTE I. DISCIPLINA GENERALE E CONTRATTUALE
TITOLO I.I. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. I.I.1. DEFINIZIONI E GERARCHIA DELLE FONTI
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto disciplina le condizioni normative e di esecuzione delle attività indicate nell’Art.I.II.1 nell’all’ambito territoriale indicato nel successivo Art.I.II.2.
Tutte le espressioni riportate nel seguito con la lettera iniziale maiuscola hanno, salva diversa esplicita definizione, il significato qui di seguito indicato:
▪ Committente o Stazione Appaltante: Acque SpA.
▪ Appaltatore: l’impresa singola o associata affidataria del Contratto e anche in generale l’Operatore Economico con cui la Stazione Appaltante conclude l’Accordo Quadro.
▪ Impresa: l’Appaltatore o il suo subappaltatore che esegue materialmente la specifica lavorazione in argomento.
▪ Parte e/o Parti: la Committente e/o l’Appaltatore, qualora indicate singolarmente; entrambe le Parti contrattuali, qualora indicate congiuntamente.
▪ Capitolato Speciale d’Appalto o Capitolato: il presente documento contenente la disciplina generale e speciale dell’Accordo Quadro e dei conseguenti Contratti applicativi, la descrizione delle prestazioni richieste all’Appaltatore, le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di espletamento delle attività.
▪ Accordo Quadro: l'accordo concluso tra la Stazione Appaltante l’Operatore Economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da affidare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità massime previste. Fanno parte integrante dell’Accordo Quadro un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e a carattere speciale ovvero: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
▪ Contratto Applicativo / Contratto: il patto scritto tra Committente e Appaltatore per l’esecuzione di lavori le cui condizioni, tipologie, modalità e prezzi sono definite nell’Accordo Quadro. Le variabili da definire nel singolo Contratto sono la durata e l’importo totale dei lavori affidati.
▪ Data di Perfezionamento del Contratto: data entro la quale avviene la sottoscrizione del Contratto da entrambe le Parti, che definisce la data di decorrenza di validità del Contratto.
▪ Documento contrattuale: un documento/atto avente natura negoziale, tra i seguenti: Accordo Quadro, Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
▪ Lavori contrattuali: il complesso di tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi.
▪ Lavorazioni: le specifiche attività (lavori o servizi accessori) richieste all’Appaltatore in base al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
▪ Codice dei Contratti Pubblici, Codice: il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
▪ Ordinativo di Lavoro: singolo affidamento di lavorazioni come definito all’
Il presente Capitolato e i relativi Elaborati specialistici allegati sottoscritti per integrale accettazione dalle Parti costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e ne orientano l’interpretazione. L’Appaltatore dichiara di averne integrale conoscenza. Le Parti li ratificano ad ogni effetto di legge.
In caso di conflitto tra una o più disposizioni contenute nelle Parti del presente Capitolato, prevarranno le disposizioni della Parte con numerazione più bassa. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Capitolato ed una disposizione contenuta in uno degli Elaborati specialistici prevarrà quest’ultima.
In caso di conflitto tra le indicazioni del presente Capitolato, il Bando di gara e il Disciplinare, dovrà essere considerato che prevalgono, nell’ordine, le disposizioni del Bando, del Disciplinare di gara, del Capitolato, e infine dello Schema di Contratto.
In tutte le ipotesi non espressamente disciplinate dai documenti contrattuali troveranno applicazione le disposizioni di legge.
Art. I.I.2. NORME APPLICABILI
L’Accordo Quadro ed i relativi Contratti Applicativi sono regolati dalle norme e leggi pro tempore vigenti e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla disciplina contenuta nei codici di autoregolazione adottati dalla Committente.
Art. I.I.3. RESPONSABILITA’
La committente e l’Appaltatore provvederanno a identificare e nominare le figure necessarie, conformemente alla normativa vigente, per assicurare la corretta e univoca identificazione delle responsabilità e lo svolgimento delle attività previste dal contratto.
L’Appaltatore dovrà dotarsi di propria struttura operativa in grado di interfacciarsi correttamente con i ruoli decisionali ed operativi strutturati presso l’ufficio di Direzione dei Lavori della Committente.
Art. I.I.4. REFERENTE DEL CONTRATTO, RSPP E REFERENTI DI CANTIERE
Qualora l’Appaltatore non diriga personalmente la sua impresa e/o i lavori, dovrà farsi rappresentare, previo gradimento della Committente, da persona fornita dei requisiti morali, tecnici e professionali necessari, con apposito mandato con rappresentanza per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione delle attività a norma del Contratto, che dovrà essere depositato presso la Committente.
L’Appaltatore dovrà pertanto nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (Referente del Contratto), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le attività del personale impiegato nell’appalto. In caso di raggruppamento di imprese o consorzio, tale nomina dovrà essere attribuita mediante delega sottoscritta da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio.
La designazione del Referente del Contratto dovrà essere sottoscritta per accettazione e dovrà indicare i recapiti dall’interessato (telefono, fax ed indirizzo e-mail). La designazione dovrà essere comunicata alla Committente entro il giorno successivo alla Data di Perfezionamento del Contratto.
Il Referente del Contratto dovrà essere sempre reperibile da parte della Committente.
Il Referente del Contratto avrà la qualifica di Direttore Tecnico e dovrà coordinarsi con il Responsabile del Procedimento per garantire la corretta e regolare esecuzione del Contratto in nome e per conto dell’Appaltatore.
Oltre al Referente del Contratto, l’Appaltatore dovrà indicare:
▪ il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà essere professionalmente qualificato;
▪ due o più Referenti di cantiere, che dovranno essere professionalmente qualificati con formazione (almeno diploma, ad esempio di geometra) finalizzata al ricoprimento di mansioni tecniche nei cantieri e con esperienza almeno triennale in lavori per il servizio idrico integrato, essere graditi al Committente e muniti dei necessari poteri.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Referente di cantiere avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato, anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Compito del Referente di cantiere è garantire al Direttore dei Lavori, per tutta la durata delle attività, un efficace coordinamento, in maniera che gli ordini del Direttore dei Lavori trovino pronta e rispondente attuazione. Il Direttore dei Lavori potrà esigere il cambiamento del Referente di cantiere e del personale dell’Appaltatore in caso di indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Il Referente di cantiere potrà assegnare la conduzione dei singoli cantieri ad un Assistente di Cantiere che si interfaccia con il Direttore Operativo e/o con l’Ispettore di Cantiere.
Per ogni zona dovrà essere sempre reperibile, 24h su 24 per 365 giorni all’anno, un Referente di cantiere in grado di gestire le squadre operative e munito di poteri, competenze e autonomia tale da poter coordinare il lavoro delle squadre, la fornitura dei materiali necessari e i rapporti con la D.L.
L’Appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Art. I.I.5. DOMICILIO E COMUNICAZIONI
L’Appaltatore deve eleggere domicilio nei modi previsti dalla vigente normativa; ai sensi e nei modi di cui all’Art.
I.I.2. del Capitolato Generale di Appalto (D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall’Accordo Quadro e dai relativi Contratti Applicativi.
L’Appaltatore, dal momento della stipula dell’Accordo Quadro e per tutta la durata dei relativi Contratti, dovrà essere in ogni momento reperibile mediante un recapito telefonico su rete fissa munito di segreteria telefonica, di fax per la ricezione e trasmissione messaggi e tramite una casella di posta elettronica (e-mail e pec) e su rete mobile.
Le comunicazioni tra la Committente e l’Appaltatore saranno effettuate con raccomandata a/r, fax o pec, ovvero mediante consegna diretta al Referente del Contratto/Responsabile del Procedimento o ad altro soggetto da questi incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.
La Direzione dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dovranno comunque avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l’Appaltatore.
La Committente utilizza una propria procedura operativa di gestione e controllo delle attività mediante sistema Work Force Management. L’Appaltatore deve pertanto essere in grado anche di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi della Committente e di fornire i dati e le informazioni previste il tutto come meglio precisato nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.
Ogni variazione del domicilio del personale, dovrà essere tempestivamente notificata alla Committente ed, in particolare, la variazione del Referente del Contratto dovrà essere accompagnata dal deposito presso la Committente del nuovo atto di mandato.
TITOLO I.II. OGGETTO DELL’APPALTO
Art. I.II.1. ACCORDO QUADRO, CONTRATTI APPLICATIVI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
L’Accordo Quadro, da attuarsi con successivi Contratti Applicativi, ha per oggetto l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore, delle prestazioni elencate nel seguito del presente articolo.
Con ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara non potrà essere concluso un accordo quadro per più di un lotto.
Con l’Accordo Quadro di natura generale l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente ad eseguire, a fronte dell’emissione di contratti applicativi, i lavori secondo le modalità, specifiche e prezzi di cui al presente capitolato speciale d’appalto.
L’accordo ed il capitolato non sono fonte di alcuna obbligazione per la Committente nei confronti dell’Operatore Economico con cui viene stipulato l’Accordo Quadro, né costituiscono impegno a dar corso ad alcuno dei contratti applicativi.
La Committente assumerà obblighi nei confronti dell’Appaltatore esclusivamente con l’emissione dei contratti applicativi, stipulati secondo le condizioni generali previste nell’Accordo Quadro.
Come meglio dettagliato nel seguito del presente Capitolato, si evidenzia che l’Appaltatore, in caso di necessità, potrà essere chiamato a svolgere i lavori e servizi accessori specificati in qualunque momento per tutta la durata del Contratto, sia in orario diurno che notturno, comprese le festività, in qualunque condizione meteorologica e in presenza di scioperi, anche non imputabili a fatto dell’Appaltatore. Anche in caso di sciopero l’Appaltatore dovrà garantire un numero minimo di unità operative per far fronte alle richieste urgenti della Committente e ai casi di pericolo.
Sono previste tre tipologie di lavori:
1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idriche e fognarie e nuovi allacci di utenza
attività strumentali al mantenimento in efficienza, alle riparazioni dei guasti, alla sostituzione, ricostruzione e adeguamento delle reti idriche e fognarie e dei relativi allacci d’utenza, comprensive di lavori idraulici, edili e stradali necessari. Sono compresi i servizi auto spurgo, consistenti in interventi di disostruzione di tubazioni fognarie, pulizia di collettori e relativi manufatti, qualora funzionali agli interventi di cui sopra e le attività di ripristino delle sedi viarie e marciapiedi nelle aree interessate dai lavori.
Per i lavori di questa categoria è previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
2) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti per acquedotto, fognatura e depurazione attività strumentali al mantenimento in efficienza degli impianti di potabilizzazione, depurazione, acquedotto e fognatura gestiti dalla Committente, quali l’estrazione, manutenzione, riparazione e rimontaggio di apparecchiature elettromeccaniche, la sostituzione o integrazione di apparecchiature e componenti impiantistici, compresi i lavori da elettricista funzionali alle attività precedenti quali scollegamenti e collegamenti alimentazione elettrica agli apparecchi elettromeccanici, piccole riparazioni e manutenzioni di condutture elettriche, cavi e organi di azionamento e comando.
Per i lavori di questa categoria è previsto il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.
3) Lavori edili e di carpenteria
manutenzioni ordinarie e straordinarie di manufatti ed edifici esistenti e nuove costruzioni di modesta importanza in muratura, cemento armato o acciaio quando non già ricomprese nei precedenti punti.
Sono altresì previste le attività specificate in elenco:
▪ la mappatura e l’indagine dei sottoservizi mediante sistemi georadar e altre tecnologie;
▪ il disfacimento di pavimentazioni stradali di ogni genere;
▪ gli scavi per raggiungere il piano di posa di tubazioni o condotte di ogni genere e dei pozzetti di linea e speciali, da eseguire generalmente in strade cittadine con forte presenza di servizi nel sottosuolo;
▪ le opere provvisionali per il contenimento delle pareti degli scavi che si renderanno necessarie in funzione delle tipologie dei terreni attraversati;
▪ le opere provvisionali per il mantenimento all’asciutto degli scavi durante le fasi di lavoro, ivi compreso il drenaggio, la realizzazione di canali di deflusso, il pompaggio ed il wellpoint a seconda delle necessità;
▪ la fornitura e posa in opera di tubazioni di qualsiasi tipo e diametro, nonché di pezzi speciali e di apparecchiature complementari ed accessorie, sia all'aperto che nelle gallerie di XX.XX. o nei manufatti multiservizi;
▪ la realizzazione e la posa di tubazioni con tecnologie “senza scavo” (perforazioni orizzontali in
microtunnelling, teleguidata, spingitubo, etc.);
▪ la realizzazione delle derivazioni di utenza, con ciò intendendo le opere comprese tra la condotta distributrice e il punto di consegna all'utenza;
▪ la realizzazione dei nuovi allacciamenti d’utenza alla rete fognaria;
▪ gli allacci alla rete esistente delle nuove condotte realizzate;
▪ la costruzione di pozzetti di linea di qualsiasi tipo (ispezione, confluenza, cambio di direzione, di allaccio, ecc.), di sezionamento, di manovra, di accumulo e di sollevamento, sia interrati che in elevazione, realizzati in c.a. in opera o in elementi prefabbricati;
▪ l'installazione di fontanelle pubbliche e di idranti antincendio e di innaffiamento;
▪ la costruzione o riparazione (a qualsiasi profondità) degli scarichi di manufatti e fontanelle con relativi imbocchi in fogna;
▪ le opere di manutenzione e miglioramento della rete idrica, della rete di fognatura e dei collettori, nonché la messa in quota di tutti i loro accessori (come chiusini, caditoie, griglie e sifoni), la sostituzione delle vecchie pedarole e delle scale metalliche all’interno dei manufatti di accesso, la ristrutturazione di parti di impianti esistenti per quanto concerne le sole opere di carpenteria, da eseguire generalmente in strade cittadine e quindi con forte presenza di sottoservizi nel sottosuolo;
▪ gli interventi su canalizzazioni di grande diametro, comprendenti: il rifacimento del fondo, il ripristino di volte e piedritti, la bonifica ed impermeabilizzazione o il rifacimento di intonaci;
▪ l’ispezione dei manufatti e la segnalazione immediata di eventuali manomissioni;
▪ la video-ispezione delle condotte idriche e dei collettori fognari mediante telecamera teleguidata;
▪ la riparazione di guasti della rete idrica o degli acquedotti, delle apparecchiature, delle derivazioni ed allacciamenti e di tutti gli impianti connessi;
▪ la prova in pressione e tutte le prove di tenuta delle canalizzazioni e/o delle opere realizzate;
▪ gli scavi e i sondaggi d’esplorazione atti a conoscere lo stato delle opere, la natura del sottosuolo, ecc.
▪ il rinterro degli scavi;
▪ il ripristino o rifacimento delle pavimentazioni stradali e marciapiedi, anche disfatti da altri, compresa l'eventuale fresatura ove sia prevista;
▪ la fornitura di mezzi d’opera, di mano d’opera specializzata in economia e di materiali che occorressero per qualsiasi genere di lavoro necessario a garantire la manutenzione delle reti idriche e fognarie;
▪ la fornitura di mezzi d’opera, mano d’opera ed attrezzature necessarie per l’esecuzione di movimenti di terra e di ripristini stradali, su lavori di manutenzione a cura del personale della Committente;
▪ l’eventuale spostamento di qualsiasi tipo di sottoservizio, sia pubblici che privati interferenti con la realizzazione delle opere;
▪ la sistemazione delle aree impegnate dai lavori secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori ed in ottemperanza alle prescrizioni delle autorità competenti per Legge sul territorio attraversato;
▪ la realizzazione di opere provvisionali atte a mantenere in esercizio le reti esistenti che presentino interferenze con gli interventi da realizzare;
▪ il risanamento strutturale delle reti fognarie con metodo del relining;
▪ opere varie (murature, impermeabilizzazioni, intonaci, pavimenti, tubazioni di scarico e di drenaggio, opere metalliche, opere in pietra naturale, opere da pittore, opere elettriche, ecc.) che si rendessero necessarie nell’ambito delle attività di manutenzione delle reti idriche e fognarie;
▪ manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di opere in carpenteria metallica presso le varie strutture impiantistiche della Committente anche ai fini della messa in sicurezza luoghi di lavoro (corrimani, scale, passerelle, grigliati, etc.), fornitura in opera di carpenterie metalliche per ristrutturazione di sezioni di impianti esistenti, sostegni, staffe e simili in acciaio, verniciatura e/o zincatura a caldo di strutture nuove o già installate;
▪ opere elettriche di limitata importanza (scollegamento e rimontaggio apparecchiature elettriche, riparazione, sostituzione e aggiuntatura cavi elettrici degli impianti di utenza, ecc) che si rendessero necessarie nell’ambito delle attività di manutenzione delle reti idriche e fognarie;
▪ in genere tutti i lavori, le forniture a carico dell'Impresa e le prestazioni necessarie a dare le opere complete, funzionanti e pronte per l'esercizio;
▪ la messa a disposizione, anche tramite noleggio, di autogru, pompe di sollevamento per fognatura e drenaggio e altre attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori oggetto di contratto;
▪ la predisposizione della documentazione prevista dai regolamenti comunali per l’apertura di scavi stradali e dalle disposizioni emanate dagli Enti aventi giurisdizione sui luoghi interessati dai lavori, vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori, compresa la redazione degli elaborati grafici per l'organizzazione di cantieri stradali necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione per l’apertura di scavi stradali;
▪ la presentazione e la completa gestione presso gli Enti interessati delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni per l’apertura di scavi ordinaria od urgente e per la relativa riconsegna delle aree interessate dai lavori, delle autorizzazioni delle competenti Soprintendenze Archeologiche e delle altre autorizzazioni comunque propedeutiche all’apertura degli scavi stradali, ivi compresa l’occupazione temporanea del suolo pubblico.
Sono altresì comprese le attività di spurgo, qualora funzionali ad altri interventi di cui ai punti precedenti, quali:
▪ la disostruzione di tubazioni di fognatura nera o mista, sifoni, griglie, fossi intubati, attraversamenti stradali e qualsiasi altro manufatto facente parte della rete fognaria, mediante l'utilizzo di speciali attrezzature atte al sezionamento delle condotte, la collocazione e il mantenimento in opera di cuscini pneumatici di qualsiasi diametro e per ogni tipo di canalizzazione;
▪ la pulizia di pozzetti fognari, vasche di sollevamento liquami, fognoli di fontanelle pubbliche;
▪ la realizzazione di by-pass di tratti della rete fognaria, mediante utilizzo di speciali apparecchiature;
▪ la pulizia di aree o altro alle quali la Committente sia tenuta per obblighi di legge o per necessità di tutela dell’igiene pubblica;
▪ il noleggio di macchinari e apparecchiature accessorie;
▪ sono altresì comprese le attività di riparazione e bonifica su reti idriche e fognarie in presenza di tubazioni e componenti contenenti amianto, elencate nel titolo V del presente CSA.
Tutti gli interventi di cui sopra possono essere richiesti anche all’interno di spazi confinati o sospetti di inquinamento così come definiti dal DPR 177 del 2011
Trattandosi di interventi non predeterminabili nel numero e nella localizzazione, le specifiche attività da svolgere saranno richieste dalla Committente mediante singoli atti di affidamento (Ordinativi di Lavoro), come disciplinato dall’ del presente Capitolato che fissa la disciplina da applicarsi a tutti gli atti di affidamento emessi nel corso di validità del Contratto.
Le attività contrattuali rientrano prevalentemente nella categoria OG6 – Opere puntuali e a rete per l’attuazione del servizio idrico integrato (categoria prevalente), in quanto anche il resto delle lavorazioni (rimozione amianto, opere edili, rifacimento asfalti) sono svolte contestualmente alla manutenzione ordinaria/straordinaria.
Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle Parti nel mantenimento di ottimali standard qualitativi di efficienza delle reti idriche e fognarie ed impianti afferenti. Il mantenimento dei predetti standard integra il contenuto dell’obbligazione assunta dall’Appaltatore, che si obbliga, perciò, ad eseguire tutte le attività utili e/o opportune, per il conseguimento di tale obiettivo, anche se non esplicitamente indicate
nel presente Capitolato. Dette attività rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto.
Lo standard di diligenza in base al quale l’Appaltatore dovrà dare esecuzione ai propri obblighi, ed in base al quale sarà valutato ogni suo inadempimento, è la diligenza di un’impresa particolarmente esperta nell’esecuzione di lavori indispensabili a garantire l’erogazione di servizi del tipo, natura e complessità di quelli di cui trattasi nel presente Capitolato, nonché particolarmente esperta di tutte le condizioni, locali e generali, norme e prescrizioni comunque influenti sulla esecuzione del Contratto.
Art. I.II.2. AMBITO TERRITORIALE DELLE ATTIVITA’
Le attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi si riconducono fondamentalmente, ma non esclusivamente, all’ambito territoriale dei Centri Zona come appresso definiti.
I Comuni rientranti nel perimetro di ciascun Centro Zona sono i seguenti:
1) Xxxxxx Xxxx Xxxx (XX)
Xxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx.
2) Centro Zona Empoli (EM)
San Miniato, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.
3) Centro Zona Bientina (BI)
Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val D’Arno, Pontedera, Santa Croce sull’Arno, Santa Xxxxx a Monte.
4) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx (XX)
Xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx.
5) Centro Zona Terricciola (TE)
Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Fauglia, Lajatico, Crespina Xxxxxxxxx, Peccioli, Terricciola, Palaia, Ponsacco.
6) Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx (XX)
Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx.
7) Centro Zona Valdinievole (VA)
Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.
Le Aree secondo cui sono raggruppati gli ambiti territoriali ai fini dell’affidamento dell’Appalto sono i seguenti:
▪ Lotto I – Zona PI
▪ Lotto II – Zona EM
▪ Lotto III – Zona BI
▪ Lotto IV – Zona VE
▪ Lotto V – Zona TE
▪ Lotto VI – Zona LU-VA
Per ogni Lotto sarà concluso un Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. 50/2016 con l’Operatore Economico che conseguirà il punteggio più alto secondo, ad ogni operatore economico non sarà possibile
concludere accordi quadro per più di un lotto. I criteri e le procedure sono specificati nel Bando con Disciplinare di gara. .
L’Appaltatore dichiara di conoscere i territori rientranti nell’Ambito territoriale interessato dalle attività e di aver verificato scrupolosamente la congruità dei prezzi per l’esecuzione delle stesse nell’intero territorio.
Nel corso dell’appalto, senza modifica di altre condizioni contrattuali e nei limiti dell’importo massimo dell’Accordo Quadro, l’Ambito territoriale di cui sopra potrà essere integrato, a seguito dell’acquisizione, da parte della Committente, della gestione del Servizio Idrico Integrato in altri Comuni.
L’elenco dei Comuni facenti parte di ciascun Centro Zona potrà essere modificato o ampliato dalla Committente anche nel corso dell’appalto previa comunicazione all’Appaltatore con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni per consentire la necessaria riorganizzazione logistica.
Art. I.II.3. IMPORTO E DURATA DELL’ ACCORDO QUADRO
Di seguito tabella riepilogativa con gli importi per ogni lotto:
Tabella 1
Lotto | Zona | Importo Accordo Quadro (Euro) | Di cui costi della sicurezza (Euro) | Durata Accordo Quadro (mesi) |
I | PI | 12.000.000 € (dodicimilioni/00) | 480.000 € (quattrocentottantamila/00) | 36 (trentasei) |
II | EM | 12.000.000 € (dodicimilioni/00) | 480.000 € (quattrocentottantamila/00) | 36 (trentasei) |
III | BI | 12.000.000 € (dodicimilioni/00) | 480.000 € (quattrocentottantamila/00) | 36 (trentasei) |
IV | VE | 11.000.000,00 (undicimilioni/00) | 440.000 € (quattrocentoquarantamila/00) | 36 (trentasei) |
V | TE | 11.000.000,00 (undicimilioni/00) | 440.000 € (quattrocentoquarantamila/00) | 36 (trentasei) |
VI | LU-VA | 12.000.000 € (dodicimilioni/00) | 480.000 € (quattrocentottantamila/00) | 36 (trentasei) |
La durata degli Accordi Quadro è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
A tali importi la stazione appaltante si riserva la facoltà, in base alla proprie esigenze, di affidare ulteriori lavorazioni di cui al presente appalto per un importo massimo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i lotti da euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) e di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per i lotti da euro 11.000.000,00 (undicimilioni/00). La presente disposizione non è vincolante per la stazione appaltante che può decidere di non avvalersene e diventa vincolante per l’appaltatore al momento dell’attivazione. Le prestazioni di cui alla presente disposizione dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui all’Accordo Quadro.
La durata degli Accordo Quadro è di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Nell’arco di tale periodo potranno essere stipulati fra la Committente e l’Appaltatore singoli Contratti Applicativi per l’importo massimo complessivo dell’Accordo Quadro.
La durata di ogni Contratto applicativo è calcolata a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività contrattuali di cui all’Art. I.VII.1del presente Capitolato.
Qualora alla data di scadenza dell’Accordo Quadro fossero in corso contratti applicativi del medesimo, gli stessi continueranno ad essere validi ed efficaci fino al termine previsto nel contratto.
A puro titolo indicativo e senza alcun obbligo per la Committente, che si riserva la facoltà di modificarne le durate e gli importi o anche di non stipularli, in generale è prevista per ciascun Lotto la stipula tre contratti applicativi di durata annuale, ciascuno per l’importo di circa un terzo del totale dell’Accordo Quadro.
Anche nell’ambito del singolo contratto applicativo le prestazioni saranno di volta in volta richieste dalla Committente secondo le proprie specifiche esigenze con la procedura di cui all’ fino al raggiungimento dell’importo massimo complessivo o della durata massima di cui alla tabella del paragrafo successivo.
La durata del Contratto è calcolata a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna delle attività contrattuali di cui all’Art. I.VII.1del presente Capitolato.
Si precisa che, nella presente procedura troverà applicazione l’istituto dell’anticipazione di cui all’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 allorquando il valore dei singoli contratti applicativi risulterà superiore alle soglie comunitarie.
In relazione alle finalità del presente contratto, volto a garantire la corretta gestione di un pubblico servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto alle condizioni tutte in esso previste per il tempo strettamente necessario alla conclusione del ex 14le procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva di avvalersi della previsione contenuta al comma 11 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., in termini di proroga per il periodo strettamente necessario all’espletamento di nuova procedura selettiva per la scelta del contraente.
Al di fuori del caso di cui al paragrafo precedente comunque, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’incidenza media della manodopera, desunta dalle analisi dei prezzi delle lavorazioni maggiormente ricorrenti previste dal contratto, è compresa nell’ intervallo 30 – 40 % dell’importo stimato dei lavori a base di gara.
Art. I.II.4. ANALISI DELLE QUANTITÀ
L’incidenza quantitativa delle tipologie di attività previsti dall’Accordo Quadro è riportata nei prospetti riepilogativi che seguono. I dati rappresentati all’interno di tali prospetti forniscono un parametro di riferimento utile per la formulazione dell’offerta in sede di gara e sono dedotti dall’analisi storica degli interventi affidati negli anni precedenti.
In relazione alla particolare natura dei lavori da eseguire, le percentuali sopra riportate debbono intendersi del tutto indicative e pertanto potranno modificarsi per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento e ragione per chiedere compensi di qualsiasi specie o prezzi diversi.
L’Appaltatore non ha alcun diritto di pretendere il raggiungimento degli importi indicati nei suddetti prospetti riepilogativi, né in valori assoluti, né in valori percentuali.
Nell’Allegato 1 sono riportati in maniera più estesa i dati statistici sugli affidamenti di lavori nelle varie zone di competenza territoriale.
Gli importi indicati si intendono tutti al netto dell’IVA di legge.
Tabella 2
LOTTI I-II-III-VI | |||||
IMPORTI CONTRATTUALI | |||||
Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualifica- zione ob- bligatoria (se >10% o 150.000 € (si/no) | Importo (€) | % |
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG 6* | VI | SI | 12.000.000,00 | 100,00 |
Totale | 12.000.000,00 | 100,00 |
• All’interno della categoria è prevista l’esecuzione di lavorazioni per le quali sono richieste tutti i titoli e le autorizzazione di legge per operare la bonifica di beni contenenti amianto e l’iscrizione all’albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo.
Tabella 3
LOTTI IV-V | |||||
IMPORTI CONTRATTUALI | |||||
Lavorazione | Categoria | Classifica | Qualifica- zione ob- bligatoria (se >10% o 150.000 € (si/no) | Importo (€) | % |
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | OG 6* | VI | SI | 11.000.000,00 | 100,00 |
Totale | 11.000.000,00 | 100,00 |
• All’interno della categoria è prevista l’esecuzione di lavorazioni per le quali sono richieste tutti i titoli e le autorizzazione di legge per operare la bonifica di beni contenenti amianto e l’iscrizione all’albo gestori ambientali cat. 10 A o 10 B classe D minimo.
Art. I.II.5. ESECUZIONE IN PROPRIO DEL COMMITTENTE
La Committente, in casi di particolare complessità o comunque quando lo ritenga necessario per la buona esecuzione dei lavori, si riserva il diritto di eseguire in proprio o attraverso società controllate talune attività o parti di esse, anche della stessa tipologia di quelle ricomprese nell’oggetto del Contratto, senza che l’Appaltatore possa per questo formulare riserva alcuna.
Dette lavorazioni, per particolari esigenze operative, potranno essere svolte, su indicazione del Direttore dei Lavori, anche all’interno dello stesso cantiere dove opera l’Appaltatore e anche in concomitanza temporale con le lavorazioni condotte dall’Appaltatore stesso, opportunamente coordinate.
L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Committente o alle altre ditte incaricate di cui sopra tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione di dette attività e a concedere loro l’utilizzo delle opere provvisionali eventualmente installate per uso proprio o su specifica richiesta del D.L. senza diritto ad alcun compenso ulteriore oltre a quello derivante dalla esecuzione delle attività di propria competenza e dal nolo di detti apprestamenti per il tempo necessario.
Il corrispettivo delle lavorazioni eventualmente eseguite in proprio o affidate a ditte terze non è compreso nell’importo contrattuale.
TITOLO I.III. OBBLIGHI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Art. I.III.1. OBBLIGHI GENERALI
L’Appaltatore si obbliga ad espletare le attività secondo le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nell’Accordo Quadro a propria cura, spese e rischio rimanendo a suo esclusivo carico l’individuazione, l’organizzazione, la predisposizione e l’adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, tutti i costi relativi al personale, ai mezzi, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile etc.).
L’Appaltatore si impegna altresì a mantenere le condizioni di cui all’offerta per l’intera durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.
L’Appaltatore, successivamente alla aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro, dovrà fornire alla Committente la documentazione di cui al successivo Art. I.III.10del presente Capitolato alle scadenze previste dal medesimo articolo.
L’Appaltatore si obbliga inoltre a:
a) eseguire le attività nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili eventualmente indicate e fornite dalla Committente, delle quali con la stipula del Accordo Quadro dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subappaltatori;
b) eseguire le attività senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell’ attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;
c) curare direttamente l’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque l’Appaltatore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;
d) effettuare le richieste di Ordinanze ed ad anticipare il pagamento dei relativi oneri presso gli uffici Comunali di Polizia Municipale, oltre all’osservanza, senza riconoscimento di alcun onere aggiunto, delle prescrizioni riportate nelle Ordinanze (in particolar modo l’apposizione di tutta la segnaletica necessaria alla regolamentazione del traffico da apporre anche nei giorni precedenti l’intervento);
e) adottare nell’esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell’esecuzione del Contratto, nonché da eventuali subappaltatori;
f) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l’insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell’Art. 80, comma 5 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici.
g) proseguire le attività, pur in presenza di contestazioni e non sospendere e/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;
h) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica senza maggiorazione alcuna rispetto ai prezzi contrattuali le opere urgenti di pronto intervento richieste dalla Committente;
i) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l’esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento delle attività;
j) provvedere, nei tempi prescritti e salvo applicazione delle penali espressamente previste del presente Capitolato e relativi allegati, al pagamento di eventuali multe e sanzioni, elevate nei confronti della Committente ma dovute ad inadempienze dell'Impresa, per violazioni o inadempienze inerenti il Codice della Strada, i regolamenti comunali di apertura di scavi stradali, le specifiche prescrizioni impartite dagli Enti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;
k) dimostrare l’idoneità tecnico-professionale per lo svolgimento dei prestazioni accessorie (in capo all’Appaltatore o in capo ai subappaltatori), la disponibilità di personale e mezzi come prescritto all’Art. II.IV.2del presente Capitolato e l’iscrizione (in proprio o tramite i subcontraenti) all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali al minimo per le categorie 4 classe D e 5 classe F per prestazioni accessorie di spurgo e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
l) possedere in corso di validità la certificazione del Sistema di Qualità aziendale conforme alla norma UNI- EN ISO 9001 ed attinente alle attività dei settori EA 28-28a-28b; detta certificazione deve essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi;
m) dimostrare, a semplice richiesta della Committente, di aver provveduto ad ottenere le autorizzazioni per l’attività temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26/10/99 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai regolamenti nazionali e locali vigenti in merito a normative sul rumore;
n) rispettare le procedure interne di Acque SpA che sono pubblicate sul sito istituzionale, sia quelle vigenti al momento della conclusione dell’Accordo Quadro che quelle che dovessero essere emanate durante il corso dei relativi contratti applicativi; di tali procedure l’impresa dovrà dichiarare in sede di gara la presa visione e l’accettazione incondizionata.
L’elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell’Appaltatore, compresi quelli previsti dai successivi articoli, ai fini dell’esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.
Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 Codice Civile fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
Art. I.III.2. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi momento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
Art. I.III.3. OBBLIGO DI RISULTATO – RINUNCIA AD ECCEZIONI
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi accessori che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.
L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto, alle direttive della Direzione dei Lavori, e nei documenti per la sicurezza.
Per il conseguimento del risultato richiesto l’Appaltatore dovrà dotarsi a proprio rischio, in aggiunta alle specifiche minime di cui al presente Capitolato, di tutte quelle risorse, uomini e mezzi che si renderanno necessari per il rispetto dei termini di ultimazione e della qualità di esecuzione previsti dal presente Capitolato, senza che ciò possa determinare alcuna ragione di maggiori compensi oltre ai prezzi fissati in sede di conclusione dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’Art. 1462 Codice Civile, l’obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l’Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente. L’Appaltatore potrà far valere tali diritti,
ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendicazione con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’Art. 1460 Codice Civile (Eccezione d’inadempimento).
Art. I.III.4. OBBLIGO DI PROSECUZIONE DEI LAVORI
È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Art. I.III.5. OBBLIGO DI ADOZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DELL’APPALTO
L’Appaltatore è obbligato ad adottare il sistema gestionale di cui all’Art. II.I.2 del presente Capitolato, per la gestione informatica degli Ordinativi di Lavoro ricevuti e del flusso di informazioni con la Committente.
Detto sistema informatico sarà fornito direttamente dalla Committente con le opportune licenze installato e configurato da personale specializzato incaricato dalla Committente sia sulle apparecchiature hardware che l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione presso le proprie sedi operative che sui device mobili noleggiati dalla Committente all’Appaltatore alle condizioni riportate negli allegati al presente Capitolato e dovranno rispettare i requisiti minimi previsti.
1.5 del presente Capitolato.
L’obbligazione oggetto del presente articolo trae origine dal preminente interesse della Committente ad esercitare un controllo informatico in tempo reale delle singole attività oggetto del Contratto.
Per la disciplina del contenuto e delle conseguenze dell’inadempimento della suddetta obbligazione si rinvia all’Art. I.X.2del presente Capitolato, fermo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno.
Durante lo svolgimento dell’Appalto, la Committente si riserva la possibilità di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la Committente procederà a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con l’Appaltatore stesso.
Art. I.III.6. OBBLIGHI CORRELATI AL SERVIZIO PUBBLICO, ALLA VIABILITA’ E REGOLATORI
Le attività previste dall’ Accordo Quadro sono strumentali per garantire l’erogazione di un servizio pubblico di cui la Committente è gestore, pertanto gli obblighi contrattuali risultano integrati con quelli necessari a garantire la continuità del servizio pubblico. Conseguentemente l’Appaltatore si obbliga a garantire:
a) la piena continuità delle attività contrattuali per tutta la durata di efficacia dei Contratti Applicativi;
b) l’immediato intervento di mezzi, personale ed attrezzature per l’esecuzione delle attività dichiarate urgenti (e quindi non programmabili) dalla Committente sul luogo di intervento, ovunque esso sia localizzato entro l’ambito territoriale di cui al precedente Art X.XX.0.Xxx. I.II.2, entro i tempi indicati nell’Ordinativo di Lavoro.
Sarà totalmente a carico dell'Appaltatore l'adozione di tutte le disposizioni ed accorgimenti imposti dalla normativa vigente, dai vari regolamenti, dal Nuovo Codice della Strada, atti a garantire la corretta esecuzione dei ripristini stradali ed a salvaguardare la pubblica incolumità e la regolarità del transito lungo le strade ed i
luoghi aperti al pubblico, sui quali la Committente e/o l’Appaltatore eseguiranno i lavori.
I lavori di rifacimento e ripristino delle sovrastrutture stradali potranno essere direttamente eseguiti dagli Enti preposti alla sorveglianza ed alla manutenzione delle strade, e quindi non contabilizzati in favore dell’Appaltatore, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna né richiedere alcun compenso.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche, le modalità, le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto, oltre che nel completo rispetto dei livelli di servizio e di qualità definiti nell’Elaborato 1.4. I livelli di servizio ed i relativi standard a cui l’Appaltatore dovrà adeguarsi sono i seguenti:
• Obblighi di sicurezza e ambientali
• Obblighi di corretta esecuzione
• Tempo di riparazione guasti
• Tempo di esecuzione allacci di utenza
• Tempo di ripristino della viabilità stradale
• Incidenza delle rilavorazioni civili ed idrauliche e qualità delle opere
Oltre a questi sono definiti al paragrafo 11 “ALTRI OBBLIGHI SOGGETTI A PENALE” dell’ elaborato 1.4
L’Appaltatore si dichiara consapevole che i livelli di servizio adottati sono stabiliti sulla base delle prescrizioni e degli standard regolatori cui è tenuta la Committente, emanati dall’Autorità Idrica Toscana (AIT) e dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), e che quindi la determinazione di tali livelli di servizio e è stata effettuata al fine di assicurare il soddisfacimento degli standard regolatori di servizio pubblico imposti.
Art. I.III.7. OBBLIGHI CORRELATI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’
L’Appaltatore riconosce l’importanza della tempestività e della diligenza nello svolgimento delle attività e garantisce espressamente alla Committente che le proprie capacità e disponibilità in termini di risorse industriali, umane e professionali saranno adeguate all’espletamento delle obbligazioni assunte con il Contratto.
L’Appaltatore assicurerà e rimarrà esclusivamente responsabile della composizione numerica e delle categorie professionali rispetto alle esigenze della Committente, nonché dell’adeguatezza del personale impiegato e non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo anche se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulti necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare.
La Committente, fatto salvo quanto stabilito all’Articolo Art. I.II.3non si impegna a garantire né la continuità né il volume dei lavori da affidare all'Appaltatore, il quale non potrà avanzare richieste economiche o obiezioni di sorta nei casi di minore impiego o anche di totale mancanza di impiego dei suoi dipendenti per periodi di qualsiasi durata.
L’Appaltatore è tenuto a presentare l’elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d’intervento ad ogni richiesta della Direzione dei Lavori. In particolare l’Appaltatore dovrà trasmettere giornalmente l’elenco dei cantieri e del personale dislocato presso gli stessi.
Il personale impiegato nel cantiere è tenuto a provare la propria identità con documento idoneo. Dovrà inoltre essere munito di tesserino di riconoscimento contenente le informazioni prescritte dalla vigente normativa., Tali documenti di identificazione dovranno essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibiti al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo. Se, a seguito di controllo, risulterà uno o più lavoratori sprovvisti dei documenti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei Lavori entro il giorno lavorativo successivo. In caso contrario il lavoratore sarà immediatamente allontanato dal cantiere e non vi potrà più accedere, dando facoltà alla Committente di intraprendere, nei confronti dell’Appaltatore, i provvedimenti previsti nel merito dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
In corso di esecuzione delle attività, in corrispondenza di ciascun Certificato di Pagamento, l’Appaltatore, e per suo tramite il subappaltatore, hanno l’obbligo di esibire in visione alla Committente:
▪ elenco del personale dipendente che ha operato/opera nei cantieri della Committente con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale INPS e assicurativa INAIL e Cassa Edile (ove applicabile) e delle ore lavorate;
▪ Libro Unico del Lavoro in copia autenticata, da cui risultino tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
▪ aggiornamenti dei documenti sopra citati entro 10 (dieci) giorni dalla data delle intervenute variazioni e comunque prima dell'impiego di nuove risorse nelle attività del Contratto;
▪ copie autenticate delle buste paga di tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra;
▪ elementi necessari per l’ottenimento del DURC;
▪ dichiarazione delle quote dei subappaltatori relative ad ogni Certificato di Pagamento del contratto in oggetto e relative fatture emesse dai subappaltatori, ovvero dichiarazione dei subappaltatori di non aver lavorato nell'ambito degli Ordinativi di Lavoro inclusi nel Certificato di Pagamento.
Ogni onere connesso con gli adempimenti di cui al presente articolo è a carico dell’Appaltatore.
La disciplina del presente articolo si applica anche alle Imprese cui siano affidati subappalti autorizzati dalla Committente. L’Appaltatore dovrà provvedere a che siano osservate le disposizioni di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente con le modalità sopra descritte. L'Appaltatore è responsabile in solido della osservanza del presente articolo da parte delle Imprese subappaltatrici nei confronti dei loro dipendenti.
Qualora l’esecuzione di una prestazione contrattuale preveda l’impiego di mano d’opera con specifiche abilitazioni professionali, l’Appaltatore è tenuto ad esibire, su richiesta della Committente, i relativi certificati.
Art. I.III.8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Appaltatore dichiara e garantisce che l’attività oggetto del Accordo Quadro costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto dell’Accordo Quadro, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.
L’Appaltatore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall’Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,
disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima all’Appaltatore per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto, mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.
In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale dell’Appaltatore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l’esecuzione delle attività.
L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L'Appaltatore assume l’obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività costituenti oggetto del Contratto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono le attività stesse, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo (anche aziendale) applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria.
Al fine di adempiere agli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo la Committente si atterrà a quanto previsto all’ Art. 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, e inoltre:
a) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, ivi compreso il subappaltatore qualora presente, la stazione appaltante provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
b) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’ articolo 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto, previa acquisizione di una proposta in tal senso da parte del responsabile del procedimento, formulata dopo che questi abbia acquisito una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, abbia proceduto alla contestazione degli addebiti e alla assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l’ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 105 del codice dei contratti pubblici;
c) nel caso di ricevimento di una denuncia per ritardo nella corresponsione delle retribuzioni dovute da parte del personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore impiegato nell’appalto, nonché dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, il responsabile del procedimento invita l’appaltatore a provvedervi nei successivi quindici giorni;
d) decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante è legittimata a pagare - anche in corso d’opera - direttamente al lavoratore richiedente la retribuzione arretrata detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto;
e) se l’appaltatore presenta nei termini formale contestazione nei riguardi della fondatezza della richiesta del dipendente, la stazione appaltante provvede all’inoltro della pratica alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 del Codice Civile .
Art. I.III.9. OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L’OFFERTA TECNICA
Le soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché i materiali, i software, gli apprestamenti e gli allestimenti proposti nell’Offerta Tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi indicati , costituiranno parte integrante delle prestazioni contrattuali e saranno prescrittivi e vincolanti per l’esecuzione dei lavori/attività oggetto dell’Appalto e impegnativi per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi Contratti, comprese le eventuali estensioni e/o proroghe eventualmente previste nel corso del contratto stesso. Non saranno accettate dalla Committente successive variazioni.
Prima della consegna dei lavori, un’apposita Commissione tecnica verificherà l’implementazione dei contenuti dell’Offerta Tecnica, secondo quanto previsto all’Art. I.III.10 Successivamente la Direzione dei Lavori vigilerà sul completamento e sul mantenimento delle caratteristiche e delle prestazioni previste in sede di Offerta Tecnica attraverso verifiche periodiche, che potranno essere ripetute a discrezione della Direzione dei Lavori in qualsiasi momento della durata dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti.
Art. I.III.10. OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PERFEZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Al fine di garantire il regolare avvio dei lavori, l’Appaltatore dovrà assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente articolo, propedeutici alla stipula dei contratti applicativi, secondo le scadenze di seguito fissate.
Il rispetto di tali scadenze assume carattere di primaria importanza nel presente Appalto prevedendo penalità in caso di inadempienze come descritto nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
La Committente costituirà un’apposita Commissione tecnica che avrà il compito di accertare in contraddittorio con l’Appaltatore che tutti gli adempimenti necessari alla messa a regime a carico dell’Appaltatore siano rispettati nei tempi di seguito previsti.
A tal fine la suddetta Commissione fisserà il calendario delle visite e degli incontri con almeno 10 (dieci) giorni solari di anticipo. Le verifiche saranno ripetute qualora l’esito risultasse negativo (anche parzialmente), in tal caso occorrerà definire una nuova sessione di test entro un termine perentorio non inferiore a 10 (dieci) giorni. Ai fini del calcolo delle penali l’obbligo si intenderà rispettato quando la Commissione avrà emesso un verbale di verifica con esito positivo. Pertanto anche i tempi di riprogrammazione concorreranno alla definizione del ritardo ai fini del conteggio delle penali.
Il mancato rispetto di anche una sola delle attività previste per ciascuna delle scadenze di seguito indicate comporterà l’applicazione delle relative penali di cui all’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
Le penali relative a ritardi rispetto alle scadenze intermedie propedeutiche alla stipula dei contratti applicativi di cui ai successivi punto 1), 3) e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. saranno applicate anche nel caso che venga comunque rispettata la scadenza di cui al punto
L'Appaltatore dovrà rispettare gli adempimenti e le scadenze temporali previste ai seguenti punti:
1) PRIMA DELLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:
▪ Fornire alla Committente tutta la documentazione necessaria alla verifica di idoneità tecnico- professionale per lo svolgimento dei lavori e servizi previsti dal Accordo Quadro rispetto alle dotazioni minime di personale, mezzi e attrezzature di cui all’Art. II.IV.2e all’Art. II.IV.3del presente Capitolato.
2) ENTRO 30 GIORNI DALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:
▪ Allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente parte della lista dei Comuni del Lotto di aggiudicazione di cui all’Art. I.II.2), almeno:
- n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione dei lavori;
- n°1 centro operativo per ciascun Lotto di aggiudicazione, idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività di lavori e servizi, di servizio per il personale;
- n°1 magazzino per ciascun Lotto di aggiudicazione, presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti, idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo.
3) ENTRO 45 GIORNI DALLA STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO:
▪ Comunicare alla Committente i nominativi dell’incaricato che si occuperà della formazione degli operatori e dei pianificatori e renderlo disponibile per la fase di formazione a cura della Committente prevista nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.
▪ Consegnare copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del contratto agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio, l’elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, e copia autenticata del Libro Unico del lavoro da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.
▪ Sottoporre per l’approvazione i contratti di subappalto e di noleggio a freddo dei mezzi d’opera.
▪ Trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi di cui all’Art. I.VI.3del presente Capitolato.
▪ Comunicare alla Committente, ai sensi dell’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.del presente Capitolato, il nominativo del Referente del Contratto, al quale sarà affidata la responsabilità tecnica dei lavori da eseguire.
▪ Dimostrare di aver ottemperato a tutte le obbligazioni assunte con l’offerta tecnica (conseguimento certificazioni, esibizione ordine di acquisto mezzi e attrezzature ecc.)
Art. I.III.11. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, dovendosi intendere compensato con prezzi di appalto, ogni onere connesso all’esecuzione e al compimento a perfetta regola d’arte, ed in particolar modo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1) Xxxxxxxx, attrezzi, spese
▪ ogni onere e spesa per garantire, per l’intera durata del Contratto, 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che festivi, il ripristino in sicurezza della viabilità, mediante l’utilizzo di binder a caldo per il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale;
▪ ogni onere che l’Appaltatore deve sostenere per provvedere ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni presso gli Enti competenti;
▪ l’approvvigionamento dell’energia occorrente per l’esecuzione delle attività e per tutti gli altri usi di cantiere e, nell’ipotesi di sospensione dell’erogazione di energia elettrica, l’utilizzo di propri gruppi elettrogeni e di altri mezzi di opera a motore termico nonché la provvista dell’acqua necessaria per tutti i lavori e la fornitura di quella potabile e di ogni altro servizio per gli operai addetti ai cantieri, compresi i servizi igienici e sanitari; l’eventuale allacciamento telefonico per i lavori di cantiere ed il pagamento dei relativi canoni;
▪ l’installazione di apparecchiature idonee per trasmissioni di documenti e per comunicazioni urgenti con la Committente;
▪ ogni spesa ed onere per i materiali di consumo e di apporto, gli accessori di montaggio e di fissaggio, mezzi d’opera, scale, gli indumenti di protezione e sicurezza ed in genere per l’attrezzatura necessaria
all’esecuzione di tutti i lavori previsti nel presente Capitolato, anche in dipendenza di particolari disposizioni relative al traffico ed alla sicurezza;
▪ la fornitura dei mezzi di trasporto, dei mezzi di opera di ogni genere ed attrezzature, nonché la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, la loro riparazione e i materiali di consumo necessari per il loro funzionamento (carburanti, lubrificanti etc.);
▪ la dotazione alle squadre operative della strumentazione per il rilevamento della posizione di tubazioni, sottoservizi interrati e chiusini interrati (Localizzatore cerca-servizi) in caso di interventi non programmabili
▪ le spese di trasporto, assicurazione, sorveglianza e custodia per: materiali, attrezzature, strutture prefabbricate adibite ad uffici e mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle attività, rimanendo inteso che l'Appaltatore manleva la Committente da ogni responsabilità in caso di furto, incendio e danneggiamento;
▪ ogni spesa ed onere per garantire, prima e durante l’impiego, l’esatta conformità di utensili, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti ed in particolare a quelle del D.lgs. 81/08. La Committente non fornirà utensili, attrezzature e macchinari all’Appaltatore, salvo previsione espressa nel presente Capitolato. Nei casi in cui, con l’autorizzazione della Committente, l’Appaltatore usi mezzi d’opera o attrezzature forniti dalla Committente, il loro impiego sarà soggetto alla stessa disciplina prevista in caso di utilizzo di mezzi propri;
▪ gli attrezzi e gli strumenti per rilievi,e misurazioni e quanto altro possa occorrere per le operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori e delle attività nonché la conservazione, fino al collaudo stesso, della documentazione eventualmente ricevuta in consegna;
▪ le opere necessarie a mantenere la continuità della circolazione stradale ed in genere ogni opera provvisionale di qualsiasi tipo per mantenere i passaggi pubblici e privati e il rispetto di eventuali servitù e vincoli
▪ il pagamento diretto di eventuali “verbali di accertamento di violazioni” e “penali” elevati dagli enti competenti per violazioni o inadempienze inerenti i regolamenti e la normativa applicabile alle attività svolte, ivi compresi gli eventuali ritardi nella riconsegna delle aree sottoposte a concessioni dell’apertura di scavi stradali;
2) Disciplina e buon ordine dei cantieri e dell’esecuzione delle attività
▪ l’organizzazione del cantiere, l’occupazione e la restituzione di aree pubbliche o private per l’installazione di eventuali strutture prefabbricate per cantierizzazione, uffici operativi ed accessori in genere, il mantenimento del cantiere, l’attrezzatura in relazione alla entità degli interventi, manutenzione, sorveglianza, pulizia e buon ordine del cantiere stesso e relative adiacenze, depositi di materiale, opere provvisionali e tutto quanto necessario alla buona esecuzione delle attività;
▪ l’apposizione in cantiere di tabelle con l’indicazione dei lavori secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori;
▪ lo smontaggio dei cantieri, lo sgombero e la bonifica delle aree nonché la custodia diurna e notturna dei cantieri
▪ l’obbligo di concordare preventivamente con la Committente la chiusura dei cantieri in corrispondenza di periodi di ferie e festività;
▪ l’immediata segnalazione alla Committente nel caso di anomalie o altre situazioni di possibile pericolo;
▪ quanto necessario per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo;
▪ le spese per le operazioni di collaudo, in corso d’opera o finali, delle opere eseguite, con esclusione del solo onorario eventualmente spettante al collaudatore la fornitura alla Direzione Lavori di documentazione fotografica (comprensiva di rilievo delle misure) da conservare fino a dodici mesi dopo il collaudo;
▪ la continua disponibilità per tutta la durata dell’appalto di tutte le attrezzature e mezzi occorrenti;
▪ tutti gli oneri per ritardi nell’esecuzione dei lavori e per gli accessi a vuoto non dipendenti dalla Committente;
▪ l’osservanza delle disposizioni degli Enti Tutela dei lavoratori
▪ l’attuazione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti (in vigore e che potranno intervenire nel corso dell’appalto) relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, protezione ed assistenza degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi provvedendo anche all’assistenza medica di primo intervento e a quella successiva e con l’obbligo di dimostrare alla Committente il rispetto di quanto sopra;
▪ il rispetto delle disposizioni di sicurezza per quel che riguarda l’apposizione di segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli, transenne, fanali, ecc., nei tratti stradali interessati dagli interventi ed in genere in ogni luogo dove possa essere pregiudicata l’incolumità degli addetti ai lavori e di terzi, nonché l’osservanza delle norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada e delle prescrizioni sulla circolazione stradale e sulla tenuta delle strade, emanate dal Comune, dai VV.UU. o da altri Enti preposti.
Art. I.III.12. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, violazione di autorizzazioni e permessi, etc.),o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività.
L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto.
La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse.
La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto.
Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.
Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa di cui al successivo Art. I.VI.3del presente Capitolato.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
TITOLO I.IV. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. I.IV.1. SUBAPPALTO
L’Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le lavorazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all’Art. I.II.4.
L’Appaltatore deve dichiarare, inoltre, in sede di offerta i lavori o le parti di opere e di servizi accessori che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente quanto di seguito disciplinato, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni qui indicate.
In conformità al Codice Di Contratti Pubblici, non potranno essere subappaltati lavori e servizi per importi complessivi superiori al 40% dell’importo complessivo dei singoli contratti applicativi
Nei limiti disposti dalla normativa vigente in materia, tutti i lavori oggetto del contratto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici, ma l’attività oggetto di ogni specifico Ordinativo di Lavoro potrà essere affidata di norma ad una sola impresa (ogni Ordinativo di lavoro sarà intestato ad un unico operatore economico).
Per il subappalto di lavori le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto.
Per il subappalto di servizi le imprese subappaltatrici dovranno avere un fatturato annuo nel settore specifico del subappalto almeno pari al valore stimato del subappalto.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. Il mancato rispetto della presente disposizione è causa di risoluzione del contratto.
L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui l’Appaltatore intenda procedere all’esecuzione dell’intervento con la presenza di più imprese esecutrici, anche quando non si configuri la fattispecie del subappalto ai sensi del Codice (fornitura con posa in opera o nolo a caldo), lo stesso dovrà fornire motivata richiesta all’atto di emissione del singolo Ordinativo di Lavoro di cui al successivo Art. I.VII.2. E’ facoltà della Committente rifiutare la richiesta dell’Appaltatore ed in questo caso l’intervento dovrà essere programmato con un unico esecutore.
Nel caso di accoglimento di tale richiesta, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicarlo, prima di iniziare l’intervento, al Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalità indicate da quest’ultimo e l’attività potrà iniziare solo a seguito di esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente.
La mancata comunicazione sarà oggetto di applicazione delle penalità secondo i criteri riportati nell’Art. I.X.1. del presente Capitolato.
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappaltatori se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
L’Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei lavori.
Qualora la mancata autorizzazione del subappalto legata all’omessa indicazione della volontà di subappaltare in sede di offerta comporti la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di servizi accessori da parte dell’Appaltatore, il Contratto sarà risolto per grave inadempimento dell’Appaltatore stesso.
L’Appaltatore si impegna a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dal presente Capitolato. In caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste nel termine previsto, e trascorso invano il termine assegnato per l’integrazione documentale (che sospende il termine di definizione del procedimento), la Committente non autorizzerà il subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione di gara.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell’Appaltatore che rimane l’unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.
Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
In nessun caso le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle attività avente natura di lavori e servizi (meglio definite nell’Art. I.II.1 del presente Capitolato) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito informa di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzio ordinario; vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano.
All’atto della trasmissione di ogni Ordinativo di Lavoro, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla Committente, l’esecutore materiale dell’attività commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore autorizzato) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione dell’Ordinativo di Lavoro e comunque prima dell’inizio del lavoro (fatta eccezione degli interventi urgenti di riparazione guasti).
L’Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e dal subappaltatore.
Ove l’Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.
L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore solo nelle ipotesi previste dalla legge previo rilascio di nulla osta da parte dell’Appaltatore; negli altri casi sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere copia delle fatture quietanzate ad opera del subappaltatore entro 20 gg dalla data di effettivo pagamento del SAL da parte della Committente.
L’Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si applica quanto previsto dall’ Art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. I.IV.2. NOLEGGIO A FREDDO E A CALDO DI MEZZI D’OPERA
L’Appaltatore potrà rivolgersi esclusivamente ad aziende di noleggio in regola con le previsioni di cui alla normativa antimafia, ovvero iscritte, ai sensi dell’Art.1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190, nella “white list” istituita dalla Prefettura della Provincia in cui ha sede l’impresa.
L’Appaltatore, ad ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, dovrà consegnare copia dei contratti di nolo, delle fatture emesse dalla ditta di noleggio con allegato il dettaglio dei macchinari/attrezzature/automezzi speciali e dei cantieri nei quali sono stati utilizzati, ai fini del relativo riscontro con la documentazione d’appalto da parte della Direzione dei Lavori.
Conformemente alle indicazioni dell’ ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresì che, in corso d’ opera, si procederà a vietare all’appaltatore l’ eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attività non riconducibili al subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto l’attività svolta in cantiere dall’ operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.
E’ stata predisposta da Acque S.p.a. un’ apposita modulistica di comunicazione dei sub-contratti.
(in particolare, sul sito di Acque SpA, nella sezione “Fornitori”, sottosezione “Diventare fornitori”, è disponibile il modello “MODULISTICA PER COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI”)
TITOLO I.V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. I.V.1. NORME DI SICUREZZA, CLASSIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio o di incidente ovvero di accertamento da parte dell’appaltatore di situazioni di pericolo (mancato infortunio o near Miss) quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il committente per metterlo eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati. L’appaltatore si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al committente ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale
– mancato infortunio - che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull’ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dal committente e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di salute, sicurezza e ambiente. In particolare caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione delle attività, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente e inviando copia della denuncia. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle attività.
L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente.
L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.
Trattandosi di interventi di manutenzione, si prevede che l’intervento dell’impresa esecutrice possa avvenire anche con le reti in esercizio e con plausibile presenza dei dipendenti del Committente, in funzione di supervisione delle attività e/o conduzione delle reti/impianti. Ai fini dell’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, le attività sono classificate come segue:
1. Attività assoggettate all’applicazione dell’art.26 e del D.Lgs. 81/08 e/o attività non ricomprese nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dal numero delle imprese esecutrici;
Il Committente provvede a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale e fornisce le indicazioni di carattere generale relative ai possibili rischi specifici dei luoghi interessati; in caso di rischi specifici ulteriori ulteriori/non ricompresi nel predetto documento o in caso di circostanze locali e/o temporali che potrebbero comportare ulteriori rischi di interferenza dovrà essere acquista dall’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, idonea informativa dal Committente.
2. Attività ricomprese nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08, assoggettate all’applicazione del titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/08, con interventi da eseguire presso gli impianti gestiti da Acque s.p.a. e per le quali si prevede l’esecuzione con un’unica impresa;
Il Committente provvede a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale e fornisce le indicazioni di carattere generale relative ai possibili rischi specifici dei luoghi interessati; in tale caso non è richiesta la designazione del CSE e l’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
3. Attività ricomprese nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08, assoggettate all’applicazione del titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/08, con interventi da eseguire su reti acquedotto o fognatura per le quali si prevede l’esecuzione con un’unica impresa;
in tale caso non è richiesta la designazione del CSE e l’Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo/Sostitutivo di Sicurezza (POS/PSS). In tutti i cantieri in cui operi un’unica impresa, la gestione della sicurezza è obbligo esclusivo dell’unica impresa operante, nel rispetto del proprio POS/PSS generale, oppure al POS/PSS specifico al singolo intervento eseguendone una opportuna contestualizzazione.
4. Attività ricomprese nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08, assoggettate all’applicazione del titolo IV Capo I del D. Lgs. 81/08, con interventi da eseguire su reti acquedotto o fognatura per le quali si prevede l’esecuzione con due o più imprese esecutrici;
in tale caso si attiverà la figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) incaricato sul contratto e troverà applicazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). L’Appaltatore dovrà invece redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Alla luce delle casistiche sopra menzionate in funzione della pluralità di situazioni differenti, il Committente fa redatto l’elaborato “Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti” (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ha redatto il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
I costi o oneri effettivi saranno computati in corso d’opera mediante il suddetto Xxxxxx Xxxxxx, non soggetto a ribasso, e riconosciuti all’Appaltatore in funzione degli apprestamenti che si renderanno necessari realmente nel corso dell’Appalto.
Art. I.V.2. NORME GENERALI DI SICUREZZA RELATIVE A TUTTE LE ATTIVITÀ
Per tutte le attività oggetto dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. prima e durante l’esecuzione dei lavori da adempiere anche per tutte le imprese che a qualsiasi titolo risulteranno esecutrici di uno degli interventi prima e durante l’esecuzione dei lavori, in particolare:
Prima dell’inizio dei lavori
- consegnare alla Committente e al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, copia del documento di analisi dei rischi dell’Appaltatore redatto a norma dell’art. 28 D.lgs. 81/08;
- consegnare ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori, copia dei documenti relativi alla sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano Tipologico di Sicurezza e Valutazione dei Rischi); consegnare la documentazione per la verifica della idoneità tecnico-funzionale delle imprese (affidataria ed esecutrici) come previsto dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- proporre le eventuali modifiche e/o integrazioni del Piano predisposto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione;
- consultare, preventivamente all’inizio dei lavori, i Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori, fornendo notizie utili sui Piani e sugli altri documenti per la sicurezza;
- predisporre, e far predisporre alle imprese esecutrici il Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- affiggere copia della notifica preliminare presso ogni cantiere;
- esporre il cartello dei lavori presso ogni cantiere;
- per i lavori da condurre in presenza di amianto in matrice friabile o compatta, predisporre idoneo Piano di Lavoro secondo quanto previsto ai sensi dell’Art. 256 del D.Lgs. 81/08 inviandone copia agli Enti competenti almeno 30 giorni prima dell’inizio lavori e successivamente inoltrare la relativa comunicazione di effettivo inizio dei lavori nei termini previsti;
- gli adempimenti relativi al verbale di segnalazione sottoservizi, alla segnaletica e cartello di cantiere ed alla comunicazione del cronoprogramma (o, per i lavori di breve durata, la comunicazione giornaliera preventiva del programma delle attività) dovranno essere comunque svolti in conformità al PSC e suoi allegati anche in presenza di una sola impresa in cantiere.
Le istruzioni relative alle modalità con cui localizzare e mappare le infrastrutture presenti nel sottosuolo in maniera non distruttiva, sono fornite nella procedura redatta dal Committente denominata “Rilevazione sottoservizi – IT 8.5.10”. Il documento è applicabile ogniqualvolta sia necessario eseguire degli scavi (sia per lavori programmati che per quelli in pronto intervento) e sia necessario mappare ed identificare i sottoservizi. Per attestare l’avvenuta ricerca dei sottoservizi l’Appaltatore ha l’obbligo di compilare il Modello 8.5.10.1 “Verbale di segnalazione dei sottoservizi”.
All’Appaltatore è richiesto di provvedere alla contestualizzazione dei documenti generali e predisposizione dei documenti generali di sicurezza dei cantieri ricadenti nell’ambito di contratti di appalto per la manutenzione della rete idrica e fognaria.
E’ possibile utilizzare la documentazione generale, ma è richiesta la contestualizzazione del POS/PSS mediante la compilazione di una scheda di intervento con richiamo alle fasi di lavoro descritte nel POS generale di gara.
La scheda di intervento, opportunamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata all’Ufficio Direzione Lavori contestualmente al cronoprogramma e allegata, mediante l’utilizzo di tablet e sistema informatico, all’Ordine di Lavoro.
Qualora, in corso di esecuzione dei lavori, sopraggiungano fasi di lavoro differenti da quelle previste nella scheda di intervento precompilata, sarà necessario compilare in cantiere a cura del responsabile dell’impresa l’aggiornamento della scheda stessa.
L’appaltatore dovrà provvedere alla trasmissione, mediante l’inserimento all’interno di apposita piattaforma informatica, della documentazione richiesta dal Committente al fine di provvedere alle verifica dell’Idoneità tecnico professionale.
In seguito, mediante l’utilizzo della stessa piattaforma informatica, provvederà alla trasmissione dei documenti necessari all’emissione, da parte del tecnico incaricato, dell’Autorizzazione all’Accesso al cantiere per il personale, i mezzi e le attrezzature dichiarate nel Piano Sostitutivo di Sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza. Mediante l’utilizzo della medesima piattaforma informatica, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare i nominativi e la formazione del personale che dovrà essere autorizzato all’esecuzione di interventi in luogo confinato.
L'appaltatore tramite la comunicazione giornaliera preventiva è tenuto a comunicare, prima dell’inizio dei lavori, (oltre agli obblighi derivanti dall’utilizzo del Sistema Informatico di cui all’Elaborato 1.5 del presente Capitolato), la dislocazione delle proprie squadre operative, indicando per ciascuna squadra, comprese quelle per l’esecuzione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali, il nominativo ed il numero di telefono del Referente di cantiere/Assistente di Cantiere, affinché il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e il personale incaricato possano compiere le proprie visite di sopralluogo (la procedura appena descritta dovrà essere svolta attraverso i sistemi informatici di comunicazione attivati tra la Committente e l’Appaltatore; tali sistemi sostituiranno le procedure effettuate mediante supporti cartacei, lasciando inalterata la logica e la necessità di informazione richiesta).
Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati si veda l’Art I.V.3
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare la presenza di più Imprese, prima di iniziare un intervento, al Coordinatore in fase di Esecuzione, nei termini e secondo le modalità indicate da quest’ultimo e l’attività potrà iniziare solo a seguito di esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente.
Art. I.V.3. NORME SPECIFICHE PER GLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO
Qualificazione delle imprese e dei lavoratori
Il D.P.R. n°177 del 23 novembre 2011 e la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 27 giugno 2013, individuano i requisiti dei lavoratori che possono operare in spazi confinati ed in ambienti sospetti di inquinamento. Il decreto disciplina anche i requisiti e le procedure per l’affidamento in appalto dei medesimi lavori, al fine di ridurre al minimo i rischi per queste attività ed i conseguenti rischi da interferenze con altre attività lavorative In particolare non è ammesso il ricorso a subappaltatori se non autorizzati espressamente dalla Committente ed i relativi contratti di subappalto devono essere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.
Nel caso di lavorazioni da effettuarsi in luoghi confinati sospetti di inquinamento, l’Appaltatore dovrà rispettare gli apprestamenti e le procedure previste dalla normativa applicabile DPR 177/2011 e s.m.i e le indicazioni contenute nel manuale pratico INAIL.;
Tale obbligo viene esteso anche agli eventuali subappaltatori i cui contratti dovranno essere certificati come previsto dalla normativa applicabile comma 2 dell’Art. 2 del citato DPR 177/2011. Inoltre questo tipo di interventi dovrà essere autorizzato mediante il rilascio dello specifico “Permesso di lavoro in luoghi confinati” rilasciato dal Rappresentante del Datore di Lavoro Committente appositamente incaricato. L’accesso, la permanenza e l’esecuzione dei lavori dovrà inoltre rispettare quanto previsto ed indicato nella relativa procedura della Committente PII 8.8. “Lavori in ASIoC o Luoghi pericolosi”.
TITOLO X.XX. GARANZIE E POLIZZE
Art. I.VI.1. GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia fideiussoria conforme ai requisiti di legge cogenti, che potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo come previsto dalla normativa applicabile in materia all’Art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dalla normativa applicabile in materia dall’Art. 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 43, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 27 gennaio
2010, n. 39.
La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo previsto dal Codice dei contratti pubblici di cui all’Art. 103 co. 9 del Codice.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all’eccezione di quanto previsto dal Codice Civile cui all’Art. 1957, comma 2 Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di firma del fideiussore.
La garanzia dovrà inoltre prevedere la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali ai sensi dell’Art. I.X.1e dell’Art. II.III.1del presente Capitolato, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di Pisa.
L’importo della garanzia è ridotto secondo i criteri fissati dall’Art.93 del Codice.
L’eventuale cumulo delle riduzioni della garanzia in dipendenza del possesso di ulteriori certificazioni di qualità conformi alle norme europee non può comunque determinare l’azzeramento della garanzia stessa.
L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla escussione.
Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione bancaria di pari importo e della medesima tipologia.
Lo svincolo della cauzione definitiva è automatico ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’Art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.
Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie.
Art. I.VI.2. PERIODO DI GARANZIA
L'Appaltatore garantisce di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.
L'Appaltatore garantisce che gli interventi risponderanno allo scopo per cui sono stati previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.
L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione degli interventi appaltati.
Il periodo di garanzia per vizi e difetti avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di presa in consegna delle opere.
Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'Art. 1669 Codice Civile, applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente.
Per gravi difetti ai sensi dell’Art. 1669 Codice Civile devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’opera, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera e tutte quelle alterazioni che ne pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità, eliminabili solo mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.
Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'Art. 1495 Codice Civile.
Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente di cui al precedente paragrafo, tempestivamente e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.
Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.
Art. I.VI.3. POLIZZE ASSICURATIVE
L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o beni, tanto della Committente quanto di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze, nonché a fatti accidentali comunque relativi e/o connessi all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. L'Appaltatore si impegna a stipulare, a propria cura e spese, presso primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione delle attività, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti.
In particolare, l’Appaltatore è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una o più polizze assicurative specificatamente dedicate all’appalto per rischi di esecuzione e responsabilità civile a copertura delle seguenti tipologie di danni:
a) i danni cagionati per una qualsiasi causa alle opere temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione, compresi i beni della Committente destinati alle opere;
b) i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera;
c) i danni che l’Appaltatore deve risarcire, in quanto civilmente responsabile, verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti dell’Appaltatore stesso ancorché non soggetti all’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 Codice Civile;
d) i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, dipendenti dell’Appaltatore o della Committente, compresi consulenti dell’Appaltatore o della Committente;
e) danni comunque causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere a) e b) deve avere un massimale pari all’importo del Contratto.
La copertura assicurativa per le causali di cui alle lettere c), d) ed e) deve avere un massimale pari al 5% dell’importo del Contratto con un minimo di €.500.000,00 (euro cinquecentomila).
Le predette coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Prima del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà inoltre stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dei lavori relativi alla rata di saldo, eventualmente maggiorata degli importi per sinistri di cui al successivo Art. I.VII.16del presente Capitolato, da svincolarsi a Collaudo definitivo.
All’emissione del Certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore dovrà infine stipulare una polizza assicurativa specificatamente dedicata all’appalto per le causali di cui alle lettere a) e b) con un massimale pari al 15% dell’importo del Contratto, da svincolarsi a Collaudo definitivo. In alternativa, l’Appaltatore potrà prevedere l’estensione per ulteriori 24 mesi della polizza assicurativa prodotta in sede di sottoscrizione del Contratto per le causali di cui alle lettere a) e b), con l’aggiornamento del massimale pari al 15% dell’importo del Contratto.
Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese"
La validità e l’efficacia delle polizze assicurative sono condizioni entrambe essenziali ai fini dell’efficacia del Contratto.
L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori. Tali polizze dovranno espressamente prevedere la clausola che l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia.
Tutte le polizze devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Ai fini della copertura della responsabilità civile per danni cagionati a terzi la Committente, l'Appaltatore, i subappaltatori e i fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. Le polizze dovranno inoltre contenere l’indicazione specifica che tra i “terzi” si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, i Collaudatori.
Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile per danni cagionati a terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Appaltatore e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Appaltatore deve rispondere a norma di legge.
Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.
Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente Appaltatore, alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da inviare alla Committente a mezzo lettera raccomandata a/r.
In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del Contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.
TITOLO I.VII. DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
Art. I.VII.1. CONSEGNA DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori così come descritto nell’Art. 5 del D.M. n. 49 del 07/03/2018
Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del Contratto applicativo il Direttore dei Lavori invia all’Appaltatore con congruo anticipo una comunicazione scritta fissando il giorno, l’ora e il luogo della consegna dei lavori. L’Appaltatore dovrà trovarsi nel posto indicato per ricevere la consegna.
Qualora, per circostanze non imputabili all’Appaltatore, non risultasse possibile l’attivazione del sistema di gestione informatica entro i termini indicati all’Art. II.I.2del presente Capitolato, la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà comunque procedere alla consegna dei lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla stipula dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore si impegna, anche per conto dei suoi subappaltatori, a fornire alla Committente, presso il Referente del Contratto, entro la data di consegna dei lavori
▪ copia sottoscritta dell’avvenuta denunzia del presente contratto agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici competenti per territorio: INPS, INAIL e Cassa Edile (ove applicabile);
▪ elenco del personale dipendente designato ad eseguire le attività oggetto del presente contratto, con l'indicazione, per ciascun dipendente, di nome, cognome, data di nascita, qualifica (del CCNL applicato), numero di matricola, estremi della posizione previdenziale;
▪ copia autenticata del Libro Unico del lavoro o comunicazioni al centro per l’impiego da cui risultano tutti i dipendenti citati nell’elenco di cui sopra.
Art. I.VII.2. AFFIDAMENTO DEI SINGOLI LAVORI – ORDINATIVO DI LAVORO
L’affidamento delle specifiche attività richieste all’Appaltatore (rientranti nelle tipologie descritte nell’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Capitolato) avverrà, di volta in volta, attraverso l’emissione di singoli Ordinativi di Xxxxxx, gestiti esclusivamente tramite il sistema informatico meglio descritto nell’ Elaborato 1.5 del presente Capitolato, nei quali saranno stabiliti l’esatto oggetto dell’Ordinativo di Lavoro ed il tempo utile per l’ultimazione delle attività in esso previste. Detto Ordinativi sono integrazioni del Verbale di Consegna dei Lavori di cui al precedente Art. I.VII.1.
Le opere oggetto del presente capitolato speciale d’appalto sono necessarie per assicurare il regolare funzionamento di un pubblico servizio, per cui l’Appaltatore si obbliga ad intervenire nei tempi e nei modi richiesti dalla Committente e riportati in ogni Ordine di Intervento emesso, in modo tale da eliminare tempestivamente ogni situazione di pericolo e l’interruzione del servizio.
A tal fine l’Ordinativo di Lavoro contiene le date di avvio e ultimazione dei lavori ed ha in allegato la documentazione tecnica che la DL ritiene necessaria per esplicare le lavorazioni da eseguire.
Nel computo del termine non verrà conteggiato il tempo eventualmente occorrente per ottenere il rilascio delle autorizzazioni da parte degli Enti preposti, calcolato dal momento del deposito delle relative istanze fino all’effettivo rilascio. Rimangono però compresi nel computo del suddetto termine i periodi di interruzione dell’iter autorizzativo eventualmente disposti dagli enti per richiesta di integrazioni dipendenti dall’Appaltatore (carenze, omissioni, difetti di istruttoria delle pratiche autorizzative, ecc.).
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore è tenuto ad indicare alla Committente il nominativo dell’effettivo esecutore dell’opera (Appaltatore o subappaltatore autorizzato) per ciascun Ordinativo di Xxxxxx.
Il singolo Ordinativo può contenere indicazioni circa la classificazione dell’attività ai fini della sicurezza.
Gli OdL verranno emessi associandovi una data fine (data e/o ora in cui devono essere completati i lavori), visibile sul portale. L’Appaltatore deve adeguare il proprio programma di lavoro sulla base della data fine.
L’Appaltatore, nel caso in cui intenda procedere all’esecuzione dell’intervento assegnato con la presenza di più Imprese esecutrici, dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla Committente fornendo adeguata motivazione nelle modalità indicate da quest’ ultimo. E’ facoltà della Committente rifiutare la richiesta
dell’Appaltatore ed in questo caso l’intervento dovrà comunque essere programmato con un unico esecutore. Nel caso invece di accoglimento della richiesta dell’Appaltatore l’ attività potrà iniziare solo a seguito della comunicazione e esplicito consenso del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione territorialmente competente.
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (Elaborato 3.1 del presente Capitolato) è espressamente prevista la possibilità di presenza contemporanea di più imprese nei casi di Ordinativi di Lavoro che comportino i servizi accessori di auto spurgo, rimozione e bonifica amianto. In tali casi la richiesta dell’Appaltatore di cui sopra viene accolta d’ufficio, fatta salva la necessità di esplicita autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione il quale dovrà preventivamente valutare la necessità di contestualizzare il Piano di Sicurezza alle specifiche esigenze del caso.
Il mancato rispetto di quanto sopra riportato sarà considerato una grave inadempienza e causerà l’applicazione di provvedimenti e penalità nei confronti dell’impresa secondo i criteri riportati nell’Art. I.X.1del presente Capitolato.
In caso di lavori di somma urgenza o attività di riparazione guasti improvvisi (guasti su acquedotto con priorità 1 e 2, guasti su fognature di tipo 1 e in tutti i casi di pericolo, come definiti nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato), sia nelle ore diurne che in quelle notturne e/o festive, l’intervento dovrà essere garantito nei tempi e nei modi descritti nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato e la comunicazione all'Appaltatore potrà anche essere anticipata verbalmente (telefono, sms o altro sistema informale) con l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere immediatamente, nei termini e con le modalità stabilite nel presente Capitolato, in qualsiasi momento ed in qualsiasi località, alla messa in sicurezza dei luoghi, alla collocazione dei richiesti segnali e alla esecuzione dell'intervento se ritenuto necessario dalla Committente. Per tali attività, si considera che possano ricorrere le condizioni previste dal comma 6 Art.100 del D.lgs. n.81/08; dall’assegnazione, anche verbale, dell’Ordinativo di Lavoro, le responsabilità concernenti le aree coinvolte dal danno stesso sono in capo all’Appaltatore; pertanto nel caso di manutenzione in cui non si riesca a provvedere in tempi brevi all’esecuzione della riparazione, l’Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti (transennamenti, spargimento di sale ecc.) volti a prevenire ed evitare i gravi pericoli costituenti una minaccia per l’incolumità pubblica.
Al fine di garantire l’esecuzione dell’intervento, anche in condizioni meteorologiche avverse quali pioggia o neve, l’Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le iniziative necessarie per l’organizzazione di una squadra con le macchine, i materiali e le attrezzature di cantiere necessarie a dare le opere compiute anche se ciò dovesse comportare lo spostamento di una squadra già operante in altra attività all’atto della disposizione impartita dalla Direzione dei Lavori (previa messa in sicurezza del relativo cantiere).
Entro i successivi 3 (tre) giorni sarà emesso specifico Ordinativo di Lavoro a ratifica.
Art. I.VII.3. DISEGNI, PRATICHE AUTORIZZATIVE E DOCUMENTAZIONE TECNICA
Qualora per la particolare complessità dell’intervento l’opera oggetto dello specifico Ordinativo di Lavoro sia eseguita, in tutto o in parte, su progetto della Committente, l’Appaltatore deve verificare e segnalare, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla consegna del progetto, gli eventuali difetti riscontrati. Trascorso tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di qualsiasi altro genere, potrà essere invocato dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nell’esecuzione.
L’Appaltatore è comunque tenuto a segnalare alla Committente, i vizi eventualmente riscontrati in qualsiasi momento dell’esecuzione ed a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori, salvo successivo concordamento di rifusione di eventuali maggiori costi sostenuti.
L’Appaltatore si impegna a utilizzare i progetti, i disegni e la documentazione fornita dalla Committente esclusivamente per l’esecuzione del Contratto ed a non farne pubblicazione.
L’Appaltatore è tenuto a predisporre, a suo totale onere e spesa, tutti gli elaborati specialistici a corredo degli interventi effettuati che si rendessero comunque necessari per la definizione esecutiva delle opere da realizzare, per la loro cantierizzazione, per l’istruzione di eventuali procedure autorizzative propedeutiche
all’avvio dei lavori (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati di calcolo e grafici da presentare al Genio Civile per le pratiche di autorizzazione/deposito di opere strutturali, le pratiche urbanistiche e le autorizzazioni amministrative in genere).
L’Appaltatore dovrà produrre i suddetti elaborati anche se non espressamente richiesti dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore è tenuto a predisporre per conto proprio, dei subappaltatori e della Committente, tutte le pratiche eventualmente necessarie per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esecuzione degli Ordinativi di Lavoro (SCIA, Permesso a Costruire, depositi al Genio Civile, autorizzazioni varie di Enti ecc.) per le quali gli verrà conferita da parte di Acque SpA la necessaria procura. Tutte le spese tecniche e amministrative (comprese spese di istruttoria, bolli, diritti, ecc.) per la predisposizione delle pratiche di cui sopra dovranno essere anticipate dall’Appaltatore a cui saranno rimborsate a piè di lista nel successivo stato di avanzamento lavori.
Rimangono inoltre escluse dagli oneri a carico dell’Appaltatore le tasse per l’occupazione del suolo pubblico nei limiti della durata prevista degli interventi ordinati (che saranno anticipate dall’Appaltatore e rimborsate separatamente come disposto al seguente Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.punto aa) ed i canoni per le eventuali concessioni temporanee o permanenti in godimento alla Committente.
Tutte le conseguenze derivanti da eventuali ritardi nella esecuzione e/o ultimazione dei lavori che possano essere causati dalla mancata e/o ritardata predisposizione e/o presentazione dei suddetti elaborati, pratiche e autorizzazioni, saranno a totale carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna altresì a produrre, per ciascun intervento eseguito, una specifica monografia contenente la documentazione fotografica giornaliera delle varie fasi di lavorazione, tale da consentire di rilevare con chiarezza le modalità di posa, le attrezzature ed i prodotti impiegati, la misura e l’estensione dei lavori.
In generale l’Appaltatore sarà tenuto a fornire la documentazione tramite presentazione su sistema informatico dei grafici del lavoro svolto, foto delle fasi lavorative, brogliacci di contabilità, verbali di segnalazione sottoservizi e quant’altro esplicitamente necessario alla Committente per l’aggiornamento dei propri archivi. Dovranno essere eseguiti, in relazione al tipo di intervento, i seguenti tipi di elaborati:
- planimetrie generali;
- tracciato di tutte le condotte posate e compilazione di monografie;
- disegni costruttivi delle opere d'arte;
- nel caso di costruzione di reti, l’Appaltatore dovrà provvedere all’ esecuzione dei relativi rilievi compilando apposite monografie consistenti in tracciati planimetrici, altimetrici, indicazioni di saracinesche, scarichi, sfiati, camerette, organi speciali ecc.
- nel caso di costruzione di impianti o manufatti, l’Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione dei disegni costruttivi delle opere d'arte.
Sarà pertanto facoltà della Committente chiedere l’aggiornamento, a carico dell’ Appaltatore , di eventuali database informatici allo scopo realizzati.
E’ richiesto all’Appaltatore di provvedere alla restituzione dei progetti as built in cartografia sia per l’acquedotto che per la fognatura in formato editabile oppure, se richiesto dalla Committenza, mediante l’utilizzo di specifici programmi di modellazione digitale avanzata.
Si richiede di provvedere alle georeferenziazione in modo da poterlo caricare sul Gis. I progetti devono riportare sempre una legenda chiara dove si distingue la rete esistente dalla rete di progetto, oltre ai riferimenti degli oggetti presenti sul progetto.
Nel progetto “As built” deve essere riportato il tracciato delle condotte, gli organi di manovra e regolazione, camerette e altre infrastrutture eventualmente presenti (pompaggi, depositi, captazioni).
Le condotte acquedotto, devono riportare obbligatoriamente:
- Materiale;
- Diametro;
- Data esercizio;
Si richiede la seguente vestizione delle condotte:
Tabella 4
Per le saracinesche e le valvole dovranno essere inseriti i seguenti simboli tipologici:.
Nel progetto “As Built” per la restituzione della rete fognaria deve essere riportato il tracciato della rete indicando il verso di percorrenza e tutti i pozzetti presenti sulla rete, oltre alle infrastrutture eventualmente presenti (scolmatori di piena, scarichi intermedi da sito fognario, sollevamenti, depuratori, scarichi diretti).
Le condotte fognarie, devono avere obbligatoriamente:
- Materiale;
- Diametro;
- Data esercizio;
Si richiede la seguente vestizione GIS delle condotte:
Tabella 5
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori a lavori ultimati e prima della contabilizzazione dei lavori medesimi.
La mancata consegna del materiale, costituirà motivo per la mancata emissione del relativo collaudo.
Il prezzo da riconoscere all’appaltatore per la compilazione delle procedure informatiche suddette è analizzato e calcolato in base agli effettivi tempi operativi misurati durante i test di collaudo delle medesime procedure. Prima della posa in opera di eventuali apparecchiature idrauliche o elettriche, al fine di avere una esatta documentazione degli impianti installati, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature da installare e, prima dell’emissione del relativo Conto Finale, la certificazione di collaudo. In caso di Xxxxx in Consegna Anticipata da parte della Committente, la certificazione di collaudo dovrà essere allegata al Verbale di Presa in Consegna Anticipata.
Art. I.VII.4. PROGRAMMA DEI LAVORI
Così come riportato all’art. I.III.11. con riferimento a tutti gli interventi oggetto degli Ordinativi di Lavoro emanati dalla committente, l’Appaltatore, prima dell’inizio del turno lavorativo dovrà comunicare alla DL/CSE/Uff. Tecnico di Zona la programmazione giornaliera degli interventi; viene comunque richiesto che la stessa comunichi ogni spostamento e cambiamento di cantiere durante tutta la giornata sia in conseguenza di una modifica del programma dei lavori sia nel suo regolare svolgimento.
È inoltre richiesto all’Impresa un elenco, al termine di ogni giornata lavorativa, di tutti gli interventi effettivamente eseguiti e conclusi, da inviare a mezzo fax/e-mail a tutti i soggetti interessati DL/CSE Uff. Tecnico di Zona, contestualmente all’aggiornamento e alla chiusura degli interventi eseguiti su piattaforma informatica
Nel caso di lavori da realizzare sulla base di un progetto fornito dalla Committente (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i lavori di estensione delle reti idriche e/o fognarie), l'Appaltatore si impegna a sottoporre all’approvazione della Direzione dei Lavori un programma dei lavori idoneo a garantire l'ultimazione delle attività nel rispetto dei termini di consegna stabiliti dalla Committente, salvo non sia già stato previsto uno specifico programma predisposto dalla Direzione dei Lavori. Il programma dei lavori dovrà essere trasmesso entro il termine di 5 (cinque) giorni dall’emissione dell’Ordinativo di Lavoro e il piano dettagliato e completo delle fasi esecutive delle lavorazioni, dovrà indicare anche i tempi necessari per:
▪ la presentazione degli elaborati progettuali eventualmente necessari da parte dell’Appaltatore e dei relativi adempimenti conseguenti;
▪ l’espletamento degli adempimenti preliminari per la installazione e la funzionalità del cantiere;
▪ l’approvvigionamento dei materiali necessari;
▪ lo svolgimento delle singole fasi di realizzazione dell’opera;
▪ l’eventuale lavaggio e disinfezione delle condotte (nei casi in cui tale attività fosse affidata all’Appaltatore);
▪ l’eventuale attivazione di procedure per l’occupazione di immobili e per l’acquisizione di diritti reali.
Nella previsione del termine di ultimazione definitivo e dei termini parziali inerenti le singole lavorazioni, Il programma lavori deve tenere conto delle eventuali interferenze e della esistenza di altri cantieri o altri lavori in aree limitrofe. Nel programma devono essere anche indicati gli eventuali oneri esecutivi di competenza della Committente o di altri soggetti. Il Direttore Xxxxxx potrà richiedere le modifiche e i perfezionamenti al programma che riterrà opportuni per il corretto e funzionale sviluppo del lavori.
Gli eventuali aggiornamenti del programma lavori nel corso dell’esecuzione saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore che dovrà provvedere a ripresentarlo al Direttore dei Lavori per il benestare di competenza. Il programma, approvato dalla Committente, è vincolante per l'Appaltatore.
Qualora le attività dovessero risultare in ritardo rispetto ai tempi previsti dal programma, la Committente avrà diritto di scorporarne una parte, per affidarle a terzi, previa verifica ed accettazione da parte della Direzione dei Lavori/Collaudatore delle porzioni eventualmente già completate. Tali verifiche dovranno dare esito positivo, pena il mancato riconoscimento, da parte della Committente, dell'esatto adempimento delle attività fino a quel momento eseguite dall’Appaltatore.
La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma approvato, per sue esigenze, anche nel corso del Contratto e l'Appaltatore si impegna ad accettarle, senza che ciò gli dia diritto a spostamenti del termine di consegna e a compensi o indennità aggiuntive.
L'Appaltatore è a conoscenza che il rispetto del programma delle attività è elemento essenziale dell'Ordinativo di Lavoro. Conseguentemente, dovrà mantenere per tutta la durata del Contratto un'adeguata forza di mano d'opera, di mezzi e materiali, atti a garantire il completamento delle attività nella piena osservanza di detto programma.
Nei casi evidenziati come urgenti, le attività dovranno iniziare entro 1 ora dalla chiamata telefonica, dall’invio dell’ sms da parte della Committente o da qualunque altro tipo di comunicazione.
Quando è richiesto specificatamente dalla Committente, i lavori dovranno essere iniziati anche di notte, in giornata festiva ed in condizioni meteorologiche avverse, salvo eventi atmosferici ritenuti dall’ufficio DL/CSE proibitivi per la tipologia di lavoro da eseguire, senza che l’Impresa possa presentare lamentele e osservazioni.
Il mancato rispetto dell’inizio dei suddetti lavori sarà considerato una grave inadempienza e causerà l’applicazione di provvedimenti e penalità nei confronti dell’impresa.
Detti lavori dichiarati urgenti dalla Committente dovranno essere proseguiti senza interruzione per quella parte che la Committente stessa indicherà come necessaria per l’esecuzione delle operazioni indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio.
Art. I.VII.5. AREE DI CANTIERE
Per ogni singolo lavoro, oggetto di specifico Ordinativo di Lavoro sarà onere dell'Appaltatore provvedere all’installazione del cantiere.
Tutti i cantieri dovranno essere segnalati da apposito cartello dei lavori, collocato in sito ben visibile appositamente indicato dal Direttore dei Lavori. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il Direttore dei Lavori avrà la facoltà di provvedere affinché venga installato un numero adeguato di cartelli dei lavori.
Il cartello dei lavori dovrà recare impresse a colori indelebili le indicazioni riportate nell’elenco seguente, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alla peculiarità delle singole opere:
▪ indicazione della Committente
▪ titolo generale dell'opera
▪ nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (se il cantiere ne prevede la designazione)
▪ nominativo di eventuali Direttori Operativi;
▪ nominativo impresa esecutrice (compreso indirizzo e numero telefonico)
▪ data di inizio dei lavori (indicata nello specifico Ordinativo di Lavoro)
▪ data di ultimazione dei lavori (come prevista nello specifico Ordinativo di Lavoro)
▪ nominativo Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Responsabile di Cantiere
▪ importo del Contratto
▪ estremi atto amministrativo autorizzativo
▪ nominativo eventuali imprese subappaltatrici (compreso indirizzo e numero telefonico)
Per ciascun cantiere, oltre alle aree strettamente necessarie all’esecuzione degli interventi, l’Appaltatore dovrà procurarsi, a propria cura e spese, la disponibilità di altre aree che ritenga utili.
L’Appaltatore assume la totale responsabilità per furti o deterioramenti di beni e materiali propri o di proprietà di terzi o messi a disposizione dalla Committente, insistenti su aree di cantiere o interessate dai lavori o comunque utilizzate in dipendenza del Contratto.
Gli oneri di cantiere sono a carico dell’Appaltatore in quanto di essi si è tenuto conto nella formulazione dei prezzi di Contratto. L’Appaltatore mantiene la disciplina nei cantieri e assume l’obbligo di rispettare e far rispettare dai suoi incaricati e operai le leggi e regolamenti vigenti.
Art. I.VII.6. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’
All’atto della consegna e per l’intera durata del Contratto, potranno essere emanati Ordini di Servizio mediante i quali sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dei Lavori. L'Ordine di Servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel Registro di Contabilità secondo le norme di legge.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d’arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato e nel completo rispetto dei livelli di qualità ivi previsti.
La Committente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore si impegna a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Qualora la Committente rilevi che l’Appaltatore non stia svolgendo correttamente le prestazioni o non dia corso alle attività, lo stesso potrà assegnare un termine perentorio commisurato alla urgenza dei lavori entro il quale l’Appaltatore dovrà adempiere provvedendo altresì al controllo e alla sorveglianza dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte
Qualora l’Appaltatore non adempia a quanto richiesto, la Committente ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione in danno, anche avvalendosi di terzi e ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile (vedi successivo Art. I.X.2del presente Capitolato).
Resta inteso che la mancata formulazione da parte della Committente di contestazioni in merito all’esecuzione degli interventi, anche a seguito dell’attività di sorveglianza e verifica di cui sopra, non può costituire limitazione alcuna della responsabilità dell’Appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti, in qualunque modo accertati, anche successivamente.
Art. I.VII.7. CONTROLLI IN CORSO D’OPERA
Ferma restando la disciplina del Collaudo prevista dal presente Capitolato, il Direttore dei Lavori i Direttori Operativi ed i CSE, avranno la facoltà di accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi dove si svolgono i lavori per controllare la buona e puntuale esecuzione dell’opera e provvedere:
▪ alla verifica dei materiali impiegati e della rispondenza alle specifiche tecniche;
▪ agli accertamenti in corso di esecuzione;
▪ alla misurazione e contabilizzazione delle lavorazioni eseguite;
▪ alle disposizioni ed agli ordini necessari alla corretta e regolare esecuzione dell’opera.
Il personale esterno alla Committente incaricato dal Direttore dei Lavori di svolgere controlli in corso d’opera sarà comunicato all’Appaltatore tramite Ordini di Servizio e potrà accedere in qualsiasi momento nei cantieri e nei luoghi ove si svolgono i lavori per tutta la durata dell’incarico.
Il Direttore dei Lavori trasmetterà all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni mediante comunicazioni scritte da intendersi Ordini di Servizio.
La Committente avrà la facoltà di controllare e sorvegliare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, lo svolgimento dei lavori e delle operazioni a questo affidate in appalto, senza per questo esimere l'Appaltatore stesso dall’obbligo di provvedere alla direzione, al controllo ed alla sorveglianza delle attività, sia al fine del rispetto delle obbligazioni contrattuali verso la Committente, sia al fine di evitare eventuali danni a persone o a cose di proprietà anche di terzi.
Le prove e le verifiche eventualmente eseguite dalla Committente nell'esercizio delle sue facoltà non la impegnano, qualunque sia il loro esito, all'accettazione delle opere, che potrà avere luogo solo a seguito di specifico atto formale. A discrezione del Direzione Lavori e/o del Committente potranno essere eseguite anche prove di portanza con piastra dinamica tipo LWD - La prova di carico dinamico con piastra leggera LWD (Light Weight Deflectometer) è utilizzata per determinare il grado di compattazione dello strato di fondazione mediante la misura modulo dinamico di elasticità che dovrà rispettare i limiti di accettazione previsti dalle prove stesse.
L’Appaltatore dovrà eseguire i saggi e le prove che la Direzione dei Lavori riterrà opportune ed inviare i materiali a Enti certificati e specializzati di gradimento della stessa Direzione dei Lavori.
I suddetti saggi e prove saranno a totale carico dell’Appaltatore fino al numero massimo indicata nella tabella seguente.
Il numero di verifiche va calcolato su tutti gli interventi eseguiti a partire dalla consegna dei lavori.
Tabella 6
TIPO DI PROVA | QUANTITA’ MASSIMA |
Verifica su scavi per interventi su opere a rete (idrica, fognaria) per la verifica dei materiali di riempimento | 2 % interventi eseguiti |
Carotaggi in corrispondenza degli interventi sulle pavimentazioni stradali (spessore e caratteristiche dello strato di binder e del tappetino di usura) | 2 % interventi eseguiti |
Verifica del materiale idraulico utilizzato per gli interventi su opere idrauliche e fognarie (tubazioni, apparecchiature, etc.) | 2 % interventi eseguiti |
Nel caso in cui si rendesse necessario un numero superiore di prove, quelle eccedenti ai limiti di cui sopra saranno contabilizzate in economia nel SAL successivo.
L’Appaltatore dovrà collaborare con la Committente al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.
La Committente a mezzo dei propri incaricati redigerà, in contraddittorio con l’Appaltatore, appositi verbali di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate. L’Appaltatore potrà
controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni, ma sarà tenuto a provvedere immediatamente alla eliminazione delle anomalie riscontrate.
Le prove che dovessero dare esito negativo, oltre a comportare l’obbligo da parte dell’Appaltatore della immediata eliminazione delle anomalie riscontrate, non saranno computate ai fini del raggiungimento dei limiti di cui alla tabella precedente né in alcun modo compensate, rimanendo esse a totale carico dell’Appaltatore.
L’esecuzione delle verifiche e dei controlli in corso d’opera, il rispetto delle quantità minime sopra indicate e l’analisi dei relativi risultati non esimono l’Appaltatore da responsabilità successivamente rilevate e costituiscono condizione indispensabile per l’emissione di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori, ad eccezione del primo.
Dal giorno dell’ultimazione di ciascun intervento e fino all’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx definitivo l’Appaltatore è tenuto al ripristino delle opere danneggiate per difetti costruttivi (non dovuti all’esercizio), pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Committente, con invito scritto, si procederà d’ufficio in danno dell’Appaltatore.
Alla data del Collaudo provvisorio e nei successivi 24 mesi, i manti stradali dovranno apparire in buono stato di conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ondulazioni e screpolature nel rispetto di quanto richiesto dagli enti gestori delle strade.
Le riparazioni dovranno essere eseguite in modo da ostacolare il meno possibile la circolazione dei veicoli, ripristinando la pavimentazione nei precisi termini e modi previsti dal Contratto e dai vigenti regolamenti dell’ente gestore della strada.
Il corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi sopra elencati è da ritenersi compensato con i prezzi contrattuali, pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo.
Art. I.VII.8. GESTIONE RIFIUTI
Qualora, nello svolgimento delle prestazioni previste in contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'Art. 183, comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia ambientale.
La procedura della gestione dei rifiuti che l’Appaltatore intende mettere in atto, nel rispetto della Normativa in vigore, dovrà risultare da apposita relazione predisposta dall’Appaltatore stesso e sottoposta, prima della consegna dei lavori, a giudizio del Committente e dovrà riportare in dettaglio flussi e metodiche seguite.
Il documento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà contenere ad esempio indicazione circa: l’ individuazione ed indicazione di un eventuale deposito temporaneo del materiale scavato con il titolo autorizzativo per tale utilizzo; il tracciamento completo degli spostamenti del materiale prodotto e relativi documenti con il quale essi sono accompagnati; i tempi e i limiti di eventuale permanenza in aree di disponibilità dell’ Appaltatore; l’ attestazione dello svuotamento con evidenza che le materie allontanate sono di esclusiva provenienza dei cantieri ordinati tramite il contratto con il Committente Acque spa.
Il documento richiesto dovrà contenere anche la procedura di gestione delle terre e rocce da scavo di eventuali subappaltatori.
Il documento richiesto dovrà essere completo di riferimenti normativi e/o parere o consulenza tecnica.
Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto e recupero/smaltimento) ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal citato D.lgs. 152/06 e dalla normativa vigente in materia ambientale, e produrne, prima
di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea e valida documentazione tra questa è onere dell’appaltatore compilare il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti) per qualsiasi movimentazione e/o trasporto dei rifiuti fin dal momento della effettiva produzione di questi ultimi. Tale onere va esteso anche in capo a subappaltatori e/o sub-affidatari.
Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire in tutto o in parte il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
Le eventuali imprese subappaltatrici o sub-affidatarie incaricate della gestione del ciclo dei rifiuti dovranno essere iscritte nelle “white list” come previsto dalla normativa applicabile ai sensi del comma 53 dell'Art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione, nonché di trasmettere alla medesima Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti nel corso delle verifiche di cui al seguente capoverso.
Tutte le spese necessarie e conseguenti alle operazione di raccolta, cernita, gestione e smaltimento dei rifiuti e gli oneri per il conseguimento ed il mantenimento dei requisiti e autorizzazioni in capo all’Appaltatore o per il subappalto delle relative mansioni a soggetti terzi sono a carico dell’Appaltatore e devono intendersi compresi nell’aliquota di spese generali già inclusa nei prezzi unitari, per cui nessuna maggiorazione sarà riconosciuta all’Appaltatore per la gestione del ciclo dei rifiuti prodotti in cantiere.
L'Appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla Committente tutte le informazioni e/o documenti che dovessero essere richiesti e/o necessari per le verifiche di cui sopra.
La Committente si riserva la facoltà di incaricare imprese ad essa collegate per la gestione dei rifiuti prodotti in occasione di determinati Ordinativi di Lavoro. In tal caso dette imprese assumeranno la qualità di Primo Intermediario come previsto dalla normativa applicabile ai sensi dell’Art. 212 del D.Lgs. 152/2006, indicando all’Appaltatore la destinazione finale del rifiuto e curandone la gestione degli aspetti amministrativi e commerciali collega
Art. I.VII.9. MATERIALI DI FORNITURA DELL'APPALTATORE
Salvo diverso accordo preventivo con la Committente, tutti i materiali necessari per l’esecuzione degli Ordinativi di Lavoro dovranno essere forniti dall’Appaltatore o dagli eventuali subappaltatori autorizzati.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dall’Appaltatore potranno essere i seguenti:
▪ Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per acqua potabile;
▪ Tubazioni e pezzi speciali in canna zincata;
▪ Tubazioni e pezzi speciali in acciaio;
▪ Tubazioni e pezzi speciali in PEAD per acquedotto;
▪ Tubazioni e pezzi speciali in ghisa sferoidale per fognatura;
▪ Tubazioni in PEAD spiralato/corrugato per fognatura;
▪ Tubazioni e pezzi speciali in PVC rigido;
▪ Tubazioni in CLS vibro-compresso;
▪ Tubazioni in gres ceramico;
▪ Materiali per riparazione puntuale delle tubazioni;
▪ Apparecchiature idrauliche;
▪ Fontanelle, idranti e relativi accessori;
▪ Pozzetti in CLS e relativi accessori;
▪ Pozzetti in PEAD e relativi accessori;
▪ Xxxxxxxx e griglie
Le indicazioni e prescrizioni tecniche specifiche sui materiali sono riportate nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato e devono essere conformi a quanto previsto all’art 6 del DM 49/2018.
In particolare tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione e la manutenzione delle reti idriche dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa applicabile nel D.lgs. n. 174 del 6 Aprile 2004 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento e distribuzione delle acque destinate al consumo umano” (ex Circolare del Ministero della Sanità n. 102 del 2.12.78)
I materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benestare della Committente.
Detto benestare non costituisce manleva dalle responsabilità dell'Appaltatore né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente. L’accettazione avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.
L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente nei propri magazzini, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori e delle attività.
In particolare dovranno essere costantemente disponibili presso il magazzino dell’Appaltatore tubazioni e raccordi di tutti i materiali previsti, fino al diametro DN 250 per le riparazioni da eseguire su acquedotto e fino al diametro DN 300 per le riparazioni sulla rete fognaria. Per i diametri eccedenti, onde poter fare fronte anche ad interventi urgenti, dovranno essere costantemente disponibili presso il magazzino dell’Appaltatore un numero adeguato di giunti in relazione alle varie classi di diametri e materiali della rete esistente.
I materiali dei quali è prevista la disponibilità in magazzino dovranno essere forniti a piè d’opera entro tre ore dalla richiesta della DL mentre tutti gli altri materiali necessari, nei diametri superiori a quelli indicati al paragrafo precedente, dovranno essere resi disponibili a piè d’opera entro ventiquattro/settantadue ore dalla richiesta della DL secondo la seguente tabella.
Tabella 7
RETE | Tempo di consegna materiali | ||
T<3 h | T<24 h | T<72 h | |
Acquedotto | DN≤250 | 250<DN≤400 | DN>400 |
Fognatura | DN≤300 | 300<DN≤600 | DN>600 |
A tal fine, oltre alle scorte di magazzino minime richieste e a quelle eventualmente superiori che l’Appaltatore riterrà di accumulare presso i propri locali, potranno essere attivate a cura ed onere dell’Appaltatore, convenzioni di fornitura con i rivenditori di materiali idraulici ed edili locali che prevedano adeguati tempi di consegna e clausole di disponibilità anche al di fuori del normale orario di apertura.
In caso di lavori complessi che prevedano particolari tipologie di materiali di cui sia dimostrata la difficile reperibilità, gli interventi saranno opportunamente programmati in accordo con la Committente.
Anche in tali casi comunque l’Appaltatore rimane obbligato ad eseguire tutte le lavorazioni e riparazioni urgenti, ancorché provvisorie, al fine di garantire la continuità del servizio.
Per tutti i materiali, si darà corso ad una puntuale verifica della rispondenza delle schede tecniche del materiale proposto dall’Appaltatore, con quanto disciplinato dalle prescrizioni e/o schede tecniche riportate nel Capitolato. Tale verifica sarà condotta sulla totalità delle forniture previste nell’Appalto e prevedrà l’acquisizione anche di eventuali prove-tipo certificate rese disponibili dall’Appaltatore.
La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso l'Appaltatore dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese. Qualora l'Appaltatore non provveda a quanto sopra entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese all'Appaltatore stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.
L’Appaltatore è tenuto (a richiesta della Committente) a presentare la documentazione di conformità dei materiali impiegati e ad effettuare, nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni, tutti i controlli e tutte le prove necessarie, anche se non espressamente richiesti nell’Ordinativo di Lavoro.
Qualora l'Appaltatore impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti (ovvero di lavorazione più accurata rispetto a quella prevista), ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, e la contabilizzazione sarà eseguita come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali. Nessun compenso sarà dovuto all’Appaltatore per materiali speciali impiegati senza ordine scritto del Direttore dei Lavori.
La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. Nel caso in cui venga riscontrata una riduzione dei materiali per quantità o qualità rispetto a quella prescritta che non comporti l’inidoneità all’uso cui sono destinati, e la Committente accetti comunque i lavori, si procederà ad una riduzione del prezzo contrattuale proporzionale al minor valore dei materiali e delle opere.
Art. I.VII.10. RIFIUTO DEI MATERIALI DIFETTOSI
I materiali giudicati non adatti, in quanto non corrispondenti alle specifiche indicate nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato non verranno accettati dal Direttore dei Lavori e l’Appaltatore è tenuto a sostituirli, a sua cura e spese, senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
L’Appaltatore avrà il divieto esplicito di utilizzare i materiali non accettati e l’obbligo di allontanarli immediatamente dal cantiere.
Nel caso l’Appaltatore non provveda sollecitamente, il Direttore dei Lavori fisserà un termine perentorio entro cui provvedere, trascorso infruttuosamente il quale, la Committente procederà d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, senza alcuna responsabilità per gli eventuali danni che tale operazione potrà arrecare all’Appaltatore.
Art. I.VII.11. MATERIALI DI FORNITURA DELLA COMMITTENTE
La Committente potrà fornire all’Appaltatore beni, materiali o apparecchiature, od altro, comunque destinati allo svolgimento degli interventi contrattuali, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere alcunché oltre il pagamento della posa in opera. In tali circostanze l’Appaltatore si obbliga all’immagazzinamento, alla custodia e alla manutenzione dei suddetti beni, materiali o apparecchiature e a destinarli esclusivamente all’uso previsto nel Contratto, restandone, in ogni caso responsabile, in qualità di depositario.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i beni, materiali e apparecchiature che potranno essere forniti dalla Committente potranno essere i seguenti:
▪ tubazioni;
▪ pezzi speciali;
▪ apparecchiature idrauliche;
▪ contatori idrici e relativi dispositivi per il loro collegamento (cassetta, sportello e serratura per i nuovi allacciamenti di norma sono a carico dell’utente finale);
▪ inerti e conglomerati cementizi e bituminosi.
Per i beni, materiali e apparecchiature forniti dalla Committente, l’Appaltatore dovrà garantire il prelievo, trasporto, eventuale ricovero e ritrasporto in cantiere.
Previa emissione di appositi buoni, tutti i beni, materiali e apparecchiature forniti dalla Committente potranno essere prelevati a cura dell'Appaltatore dai magazzini della Committente, dagli scali ferroviari (consegna sul vagone), dai magazzini dei fornitori della Committente, dagli scali aerei, presso i recapiti delle Società di trasporto o da qualsiasi altro luogo indicato.
L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiatura fornite dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, segnalando immediatamente alla Committente eventuali difetti riscontrati, assumendosi, da quel momento, la responsabilità per tutti i difetti che fossero constatati successivamente.
Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture, incrinature o danni di altro genere.
Tutti i beni, i materiali e apparecchiature forniti dalla Committente dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione, a meno di diverse disposizioni della Direzione dei Lavori.
Compatibilmente con le esigenze relative allo svolgimento delle attività, i beni devono essere custoditi separatamente dai beni di proprietà dell’Appaltatore, restando in facoltà della Committente di procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.
Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere compensi diversi da quelli previsti nel Contratto.
L’Appaltatore è tenuto a restituire i beni, materiali e apparecchiature ricevuti dalla Committente e non utilizzati in condizioni di perfetta efficienza, al termine dell’esecuzione del Contratto restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.
In ogni caso la Committente riprenderà in carico unicamente i materiali contenuti negli imballi originali ed integri, completi di tutti i corredi ove previsti ed i cui collaudi, ove ritenuti necessari dalla Committente, abbiano avuto esito positivo.
Tale operazione, su espressa richiesta della Direzione dei Lavori, sarà necessaria e non procrastinabile, sia quando durante l’esecuzione delle attività l’importo dei materiali in carico all’Appaltatore supera il residuo economico disponibile sul contratto di appalto, sia al termine del Contratto, prima dell’emissione dello Stato di Finale dei Lavori.
Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni, materiali e apparecchiature di cui al presente articolo, saranno redatti appositi verbali.
Tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalle attività che dovrà svolgere per l'utilizzo e l’eventuale restituzione, secondo le disposizioni di cui sopra, dei materiali forniti dalla Committente, compreso gli oneri dovuti agli eventuali sfridi, saranno a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto di detti oneri se ne è tenuto conto nella formulazione dei prezzi unitari dell’Elenco Prezzi, nonché considerati dall’Appaltatore nella formulazione dell’offerta.
I materiali di fornitura della Committente presi in consegna dall’Appaltatore e, per qualunque motivo, non installati dovranno essere restituiti con sottoscrizione di apposito verbale controfirmato dal DL. In caso contrario saranno addebitati nel SAL successivo direttamente all’Appaltatore con il prezzo di cui al capoverso seguente.
Tutte le eventuali perdite dovute a deterioramenti, danneggiamenti, furti, od a qualsiasi altra ragione al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo, saranno addebitate all'Appaltatore ai prezzi dell'ultimo acquisto della Committente all'epoca dei riscontri, aumentati del 20%.
Art. I.VII.12. SEDI E MAGAZZINI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere in possesso e/o di aver titolo ad utilizzare uno o più magazzini presso le proprie sedi (o in luoghi diversi ritenuti adatti), in misura minima riportata al successivo Art. II.IV.1, idonei ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
La Committente si riserva la facoltà di accedere nelle sedi/stabilimenti dell’Appaltatore per effettuare delle ispezioni amministrative-operative e controlli sull’attività esercitata in relazione all’esecuzione delle attività.
Art. I.VII.13. DIFFERIMENTO - SOSPENSIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l’esecuzione del Contratto con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori oggetto di un Ordinativo di Lavoro, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime.
La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio delle attività previste da uno o più Ordinativi di lavoro e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione delle stesse dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r, fax o pec. La sospensione ha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Nelle ipotesi di cui sopra, il cantiere di lavoro dovrà rimanere integro nelle attrezzature e nei materiali, salvo diversa autorizzazione scritta della Committente.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo Legale Rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento delle attività previsti nello specifico Ordinativo di Xxxxxx, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 30 (trenta) giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o pec da inviarsi all’Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.
Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede alla presenza di due testimoni.
Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la durata della sospensione.
Nei limiti fissati dall’Art. 107 del Codice, eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun diritto né a compensi aggiuntivi né a rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura per l’Appaltatore che avrà diritto soltanto ad una proroga dei termini di ultimazione dei lavori pari alla durata del differimento e/o sospensione.
Art. I.VII.14. VARIAZIONI ALLE LAVORAZIONI RICHIESTE
Per la natura dei lavori e servizi oggetto dell’appalto non sono previste varianti ad eccezione delle modifiche previste all’Art. I.II.3e all’Art. I.III.6del presente Capitolato ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici dell’Art.106 del D.Lgs 50/2016.che fissa le condizioni riguardanti la modifica dei contratti di appalto durante il periodo di efficacia.
Art. I.VII.15. RINVENIMENTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, SCIENTIFICO O ARCHEOLOGICO
Qualora l’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del Contratto rinvenga tesori o cose di interesse storico, artistico, scientifico o archeologico, deve darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori senza demolirli, alterarli, rimuoverli salva espressa autorizzazione del Direttore dei Lavori. L’Appaltatore è altresì tenuto a fare denuncia dell'eventuale rinvenimento di resti umani.
Salva diversa indicazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore interromperà i lavori in corrispondenza delle aree interessate dai rinvenimenti cui sopra, spostandosi in altra zona in attesa dell’eventuale intervento di competenza della Soprintendenza responsabile.
In tali zone il Direttore dei Lavori potrà disporre che i lavori siano eseguiti con modalità particolari.
Resta stabilito che l’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni che possano derivare ai reperti rinvenuti.
Art. I.VII.16. SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI
Fatto salvo quanto disposto all’Art. I.VI.3 del presente Capitolato, gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
Oltre a quanto già previsto in merito alle penali ed alla escussione del deposito cauzionale, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.
Il risarcimento del danno dovuto dall’Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.
Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (cento percento) del valore del Contratto.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dei Lavori dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell’emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo Stato Finale.
Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell’Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l’Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.
Art. I.VII.17. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, etc.).
L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:
▪ lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
▪ le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
▪ eventuali negligenze, indicandone i responsabili;
▪ l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
▪ l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Art. I.VII.18. TERMINE DI ULTIMAZIONE
L’Appaltatore dovrà ultimare le attività entro il termine stabilito in ciascuno specifico Ordinativo di Lavoro.
Il termine di ultimazione e il corretto svolgimento delle prestazioni relative a ciascun Ordinativo di Lavoro saranno verificati dal Direttore dei Lavori, o suo delegato.
Il tempo utile contrattuale per l'ultimazione delle attività tiene conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e dei possibili giorni di sciopero; pertanto al termine di ultimazione non devono essere sottratti, anche ai fini dell’applicazione dei disposti dell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato, né i giorni che siano stati sfavorevoli all’esecuzione né i giorni di sciopero. Conseguentemente, un andamento stagionale sfavorevole più o meno lungo dovuto a cause normali non sarà suscettibile di recupero.
Parimenti l'eventuale periodo di andamento stagionale sfavorevole più breve del consueto non produrrà abbreviazioni del tempo contrattuale.
Per ultimazione lavori si dovrà considerare la data in cui la singola riparazione e/o intervento risulterà completo in ogni sua parte ed idoneo al servizio; dovranno inoltre essere state ultimate tutte le altre opere accessorie, compreso il collaudo delle condotte (qualora previsto), il ripristino con binder a caldo delle sedi stradali asfaltate e il ripristino dei marciapiedi (fornendo tutta la documentazione che ne provi l’effettiva ultimazione)
Si specifica ancora che per termine di ultimazione lavori di un allacciamento, di un intervento di riparazione perdite o manutenzione, si intende il momento dell’esecuzione del binder a caldo in strada asfaltata e del ripristino del marciapiede.
In caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori previsto negli Ordinativi di Lavoro si applicano le penali di cui all’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
In caso di mancata specifica del termine di ultimazione dei lavori sull’Ordinativo di Lavoro, essi dovranno essere di norma completati entro i seguenti termini, superati i quali si applicheranno le penalità previste:
▪ lo scavo ed il rinterro delle riparazioni dovrà avvenire nello stesso giorno dell’intervento, compreso il ripristino con binder a caldo, salvo indicazioni e prescrizioni dell’Ente proprietario della strada;
▪ lo scavo ed il rinterro per allacciamenti, nel giorno stesso dell'inizio dello scavo,
▪ lo scavo ed il rinterro per canalizzazioni, entro la giornata lavorativa;
▪ il ripristino del manto stradale (binder) per allacciamenti, entro la giornata del rinterro degli scavi (nel periodo intercorrente tra scavo ed esecuzione binder, la segnaletica dovrà essere mantenuta ed il traffico non dovrà interessare gli scavi riempiti e non bitumati), salvo indicazioni e prescrizioni dell’Ente proprietario della strada;
▪ il ripristino del manto stradale (binder) per canalizzazioni in linea, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dall’apertura degli scavi (nel periodo intercorrente tra riempimento ed esecuzione binder la segnaletica dovrà essere mantenuta ed il traffico non dovrà interessare gli scavi riempiti e non bitumati), salvo indicazioni e prescrizioni dell’Ente proprietario della strada;
▪ il ripristino dei marciapiedi con xxxxxxxx in calcestruzzo deve rispettare i tempi sopra indicati per il binder ed in più deve essere realizzata la ricostituzione col tappeto in conglomerato bituminoso, ove ritenuto necessario, entro il terzo giorno successivo alla ricostituzione del massetto, salvo indicazioni e prescrizioni dell’Ente proprietario della strada;
▪ l’esecuzione della segnaletica orizzontale manomessa dovrà essere effettuata subito dopo l’esecuzione del tappetino di usura previo accordi con la Polizia Municipale o con l’Ente proprietario della strada.
Trascorso il tempo previsto per la durata del Contratto di cui all’Art. I.II.3del presente Capitolato, oppure esaurito l’importo contrattuale dei lavori complessivamente affidati, la Committente redigerà il certificato di ultimazione dei lavori, in contraddittorio con l’Appaltatore ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile dall’Art. 199 del Regolamento.
Art. I.VII.19. RITARDI IMPUTABILI ALLA COMMITTENTE
Eventuali ritardi dei lavori, o di parte di essi, per cause imputabili alla Committente e pregiudizievoli al rispetto dei termini di ultimazione dei lavori, daranno diritto all'Appaltatore ad una proroga dei termini di consegna di un numero di giorni pari a quello dei ritardi imputabili alla Committente stessa, senza mai computare gli eventuali effetti indotti.
Qualora si verificassero le condizioni per l'applicazione di quanto sopra, l’Appaltatore, pena la decadenza da ogni suo diritto, dovrà, darne comunicazione scritta alla Committente entro 8 (otto) giorni dal verificarsi dell'evento. La Committente esprimerà, il proprio giudizio al riguardo per iscritto e, in caso di accoglimento (totale o parziale) dei motivi addotti dall'Appaltatore, fisserà i nuovi termini di consegna.
Per quanto su esposto, l'Appaltatore non avrà diritto né ad indennizzi né a compensi aggiuntivi fatti salvi i casi espressamente previsti all’Art. 107 del Codice.
Art. I.VII.20. FERMO CANTIERE
Nel rispetto delle tempistiche dettate con gli Ordinativi di Xxxxxx specifici e fatti salvi gli interventi urgenti richiesti dalla Committenza, l’Appaltatore ha piena discrezionalità e responsabilità nell’organizzazione delle attività che gli sono richieste.
In tale responsabilità è ricompresa anche la richiesta ed il concordamento con la Committente dell’intervento di personale e mezzi propri di quest’ultima, quando la necessità di tale intervento per la realizzazione della lavorazione ordinata sia prevista o anche solo prevedibile.
In caso di attività programmabili tale concordamento dovrà avvenire almeno 24 ore prima dell’effettivo intervento, in maniera da dare alla Committente il tempo di organizzare le proprie attività.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra le attività proprie della Committente sono ricompresi la segnalazione di sottoservizi idrici e fognari, l’indicazione degli organi di manovra da chiudere/aprire per interrompere il flusso dell’acqua, gli interventi manutentivi di autospurgo per aspirazione liquami e stasatura condotti fognari interferenti con i lavori ma da eseguire su tratti di estensione maggiore a quelli oggetto dell’Ordinativo di Lavoro.
Pertanto, visto che l’organizzazione delle attività ordinate è responsabilità dell’Appaltatore, di norma non saranno riconosciute indennità per il fermo delle lavorazioni (indennità per fermo cantiere) salvo che ricorrano tutti i seguenti casi:
▪ Se la lavorazione/intervento in questione blocca effettivamente qualsiasi altra lavorazione in cantiere;
▪ Se la lavorazione/intervento che blocca il cantiere deve essere eseguita dal personale e/o mezzi della Committente. L’intervento di altre Imprese, Fornitori, Enti/Società gestori di altri sottoservizi o comunque Enti o Società terze, non comporta in nessun modo il riconoscimento di indennità per fermo cantiere in quanto non ascrivibile a responsabilità diretta della Committente;
▪ In caso di attività programmabili, se l’Appaltatore ha concordato con la Committente l’intervento di quest’ultima almeno 24 ore prima che l’intervento stesso debba essere effettivamente svolto;
▪ Se il blocco totale delle lavorazioni, dipendente dall’intervento della Committente, è superiore a 2 (due) ore, misurate rispetto al tempo che era stato concordato con l’Appaltatore.
▪ In caso di attività non programmabili o di eventi non prevedibili, se l’Appaltatore ha richiesto l’intervento della Committente appena la necessità di tale intervento è diventata anche solo realisticamente ipotizzabile. Il termine indicato al punto precedente decorre dal momento in cui le attività in cantiere si sono effettivamente bloccate.
Inoltre come indicato nei rispettivi prezzi di elenco, negli interventi di manutenzioni reti idriche e fognarie, per i tempi di attesa del sopralluogo della D.L. richiesto dall’Appaltatore al fine di essere autorizzato all’ampliamento dello scavo standard, non sarà riconosciuto alcun fermo cantiere indipendentemente dalla durata dei tempi di attesa.
Come già evidenziato nell’articolo precedente, non sarà riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva per un fermo cantiere di durata fino a 2 ore in quanto già ricompreso nelle voci di Xxxxxx Xxxxxx. L’indennità per fermo cantiere sarà riconosciuta esclusivamente per il tempo eccedente le prime due ore di fermo e a condizione che si verifichino tutte le condizioni precedentemente indicate.
L’ammontare dell’indennità sarà calcolata con i criteri di cui all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Art. I.VII.21. CUSTODIA DELLE OPERE
Gravano sull’Appaltatore gli oneri di custodia (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2051 del Codice Civile) e di manutenzione di tutte le opere eseguite fino all’emissione del collaudo, salvo che per le opere di cui la Committente chieda la presa in consegna anticipata che fa cessare gli obblighi di custodia ma non di manutenzione (ai sensi e per gli effetti della normativa vigente dell’Art. 230, Regolamento).
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione degli interventi e l’emissione del Certificato di Collaudo provvisorio, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti
alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. L’Appaltatore dovrà eseguire tali interventi nel modo più tempestivo ed in ogni caso nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori sotto pena d'intervento d'ufficio. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere appena possibile alle riparazioni definitive a regola d'arte.
I casi di rinvio dell’ultimazione dei lavori (ad es. esecuzione dei manti di usura stradali) od i casi di manifesta necessità di ripetizione parziale dell’intervento perché non correttamente eseguito sono espressamente previsti nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato, descrittivo delle penalità collegate all’esecuzione delle attività.
Qualora per l’esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso alla Committente, l’Appaltatore ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna. É facoltà della Committente procedere in qualsiasi momento al riscontro dello stato e/o consistenza dei beni consegnati. In caso di danni o smarrimento, anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico, come disposto dal precedente Art. I.VII.11 del presente Capitolato; il relativo importo sarà addebitato all’emissione dello Stato di Avanzamento dei Lavori immediatamente successivo alla constatazione. L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.
La Committente non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso all’Appaltatore e da questo introdotti nei locali della Committente medesima per l’esecuzione del Contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore senza alcuna responsabilità per la Committente per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
TITOLO I.VIII. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. I.VIII.1. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E CONTABILITA’ LAVORI E/O ATTIVITA’
Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.
Lo Stato di Avanzamento Lavori sarà emesso dal Direttore dei Lavori, su indicazione della Stazione Appaltante, con cadenza temporale precedentemente definita e comunicata preventivamente all’Appaltatore; tuttavia, la Direzione Lavori a chiusura del bilancio annuale di fine anno solare, si riserva la facoltà di emettere uno Stato di Avanzamento Lavori straordinario.
I documenti necessari all’emissione dello Stato Avanzamento Lavori sono i seguenti:
1) documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
2) copia dei formulari attestanti l’avvenuto smaltimento del materiale.
La valutazione avverrà mediante contabilità per le attività a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. Per le prestazioni ad unità di tempo/noli, le stesse verranno contabilizzate mediante appositi elenchi riportanti la descrizione dei lavori richiesti ed autorizzati, i nominativi e relative qualifiche ed ore eseguite delle singole persone impiegate.
Le attività previste dal Contratto potranno essere:
1) Prestazioni a misura
Per la contabilizzazione dei lavori saranno prioritariamente utilizzati i prezzi aggregati omnicomprensivi riportati nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.
Detti prezzi, comprensivi di ogni onere e lavorazione, sono relativi ai lavori a carattere di prevalente ripetitività fra quelli descritti all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.del presente Capitolato.
Solo nei casi in cui detti prezzi aggregati non trovino applicazione per oggettive difformità con l’opera eseguita, e comunque a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, si procederà alla contabilizzazione con l’applicazione dei prezzi unitari elementari.
Nota: quando negli elenchi prezzi si fa riferimento a lavori a corpo è da intendersi che dette lavorazioni sono compensate cadauna sulla base del prezzo aggregato come risultante dall’analisi dei prezzi fatta per la lavorazione tipica.
Per l'esecuzione degli interventi con corrispettivo a misura la Direzione Lavori ha la facoltà di apportare ai quantitativi stimati tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio delle attività che durante l'esecuzione delle stesse, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.
2) Prestazioni ad unità di tempo
Nell'ipotesi in cui la Committente ordinasse all'Appaltatore prestazioni ad unità di tempo, queste saranno compensate in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive degli oneri per la dotazione degli attrezzi d'uso, per paghe, per contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici, per gratifiche, per indennità di trasferta e di presenza per piccole spese, per oneri sociali, per spese viaggio, per profitti, tasse e spese generali, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore. Tali prestazioni dovranno essere dettagliatamente motivate in contabilità.
3) Noli
Nell'ipotesi in cui la Committente richiedesse all'Appaltatore il nolo di macchinari e/o mezzi d'opera, questi saranno compensati in base alle tariffe pattuite per prestazioni eseguite in orario normale e straordinario, diurno e notturno, feriale e festivo, e saranno comprensive di ogni spesa necessaria per dare i macchinari e/o mezzi disponibili a piè d'opera, pronti all'uso, con gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, carburanti, parti di ricambio, ecc.), nonché, ove previsto, dell'opera dei
meccanici, dei conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento, e costituiranno completo compenso delle prestazioni dell'Appaltatore.
Art. I.VIII.2. CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PREZZI
I prezzi aggregati per i lavori riportati nell’Elaborato 2.1 sono ricavati dall’analisi dettagliata delle varie lavorazioni necessarie per l’esecuzione degli interventi di più frequente ripetitività a partire dai prezzi elementari.
Per i prezzi di manodopera, i prodotti da costruzione e gli oneri di conferimento a discarica si fa riferimento a quelli riportati dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana, per la provincia di Pisa. Per noli di macchine, essendo utilizzati per i lavori in appalto mezzi e attrezzature specialistici disponibili solo in numero limitato nel Prezzario dei lavori pubblici della Toscana, ci si è avvalsi del Bollettino degli Ingegneri redatto dal Collegio degli Ingegneri della Toscana. Per le tecniche a basso risanamento ambientale sono state seguite le indicazioni dell’associazione di categoria (IATT), utilizzando il prezzario DEI, volume “Urbanizzazione, Infrastrutture Ambiente”, al cui interno sono riportati i prezzi relativi alle tecnologie a basso impatto ambientale per la posa e il risanamento delle infrastrutture. Per i costi relativi alle attività che prevedono l’utilizzo di mezzo autospurgo sono state svolte indagini di mercato, il cui esito è stato confrontato con le indicazioni riportate nel listino dell’associazione di categoria (ASPI).
Versioni utilizzate per i prezzari di riferimento:
▪ Prezzario Regione Toscana, provincia PISA anno 2020
▪ Bollettino Ingegneri del Collegio degli Ingegneri della Toscana, maggio 2020
▪ Prezzario DEI, volume “Urbanizzazione, Infrastrutture Ambiente”, novembre 2019
Per le forniture di inerti e altri materiali di largo consumo si prendono a riferimento i prezzi medi di mercato, comunque confrontati con le indicazioni riportate dal Prezzario dei lavori pubblici della Toscana.
Nelle attività in cui è elevata l’incidenza della installazione del cantiere, trasporto di attrezzature e piazzamento, tale costo è stato inglobato nell’analisi del primo scaglione minimo di fornitura. Nelle successive unità di fornitura aggiuntive si considera invece il solo costo di esecuzione della specifica attività, essendo il costo iniziale di impianto già compensato.
Le spese generali comprendono e compensano anche il costo di installazione del cantiere generale. Nelle voci aggregate delle opere di manutenzione programmata e negli interventi di riparazione puntuale (o nelle rispettive unità di lavoro iniziali) è considerato il tempo impiegato dai mezzi e operai per i viaggi di andata e ritorno sul cantiere. Tale incidenza è maggiore negli interventi di riparazione in quanto non programmabili preventivamente dall’Appaltatore.
L’elenco prezzi contiene separatamente, a seconda dei casi, sia voci per la sola fornitura a piè d’opera dei materiali che voci per la sola posa in opera, in caso di beni di valore significativo, che voci di opere compiute con fornitura e posa in opera dei materiali necessari.
I sovrapprezzi per gli interventi in disponibilità nei vari periodi sono stati calcolati a forfait sulla base della durata media degli interventi, assunta pari a 3 ore, a cui è stato sommato il disagio logistico e per la reperibilità dei materiali (1 ora ogni 3 interventi) e l’onere medio per l’uso del gruppo elettrogeno nelle ore notturne della fascia oraria considerata.
Per le tubazioni idrauliche il prezzo tiene conto dello sviluppo lineare rettilineo. A parte viene riconosciuto il prezzo per la fornitura ed il montaggio dei pezzi speciali.
Gli oneri per la sicurezza che richiedono attrezzature o personale non facente parte della dotazione minima delle squadre di intervento vengono riconosciuti a parte (ad esempio l’impiego di movieri quando richiesto). Per la formulazione dei Prezzi della Sicurezza si adotta il seguente criterio: - L’elenco previsionale di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 è da ritenersi tassativo in termini di stima dei cost connessi alle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza dei lavoratori nel senso che tutto ciò che non sia direttamente riconducibile alle previsioni di tale elenco non potrà considerarsi un "costo della sicurezza" non assoggettabile a ribasso d'asta, per quell'opera o lavoro. Nel suddetto elenco non sono da ritenersi compresi gli ‘oneri aziendali della sicurezza’ afferenti l’impresa, ovvero la quota parte delle spese generali che il datore
di lavoro deve sostenere, per un determinato cantiere, al fine della tutela della sicurezza dell’igiene e della salute dei lavoratori.
La composizione dei prezzi: - Applicazione delle spese generali ed esclusione dell’utile d’impresa.
Gli articoli contenuti nell’Elenco Prezzi della Sicurezza, inseriti dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, rappresentano la quota di costo di un´opera da non assoggettare a ribasso d´asta nelle offerte delle imprese. I relativi prezzi sono stati calcolati comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali (15%), ossia sono privi della quota di utile di impresa (10%) in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato. A tale riguardo si richiama quanto espresso nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012 (G.U. n. 265 del 13/11/2012).
Qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste nel PSC sia necessario utilizzare ulteriori articoli presenti nell’Elenco Xxxxxx Lavori o in altri Prezzari Regionali dei Lavori Pubblici, si dovrà procedere ad un ricalcolo del prezzo pubblicato, scorporando dallo stesso la quota di utile del 10%, per omogeneità con quanto operato con i prezzi dell’Elenco Prezzi della Sicurezza.
Art. I.VIII.3. CONSUNTIVAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’
L’Appaltatore è obbligato a consuntivare le attività e le lavorazioni attraverso la piattaforma informatica di cui all’Art. II.I.2 (X. Xxxxxxxxx 1.5). Esso inoltre, entro cinque giorni lavorativi (sette giorni consecutivi) dal loro completamento, dovrà inviare alla Committente un elenco dettagliato delle misure delle operazioni effettuate sul cantiere e compilare un rapporto in formato elettronico delle prestazioni eseguite.
Ad esempio, per un intervento su rete idrica o fognaria, la documentazione dovrà comprendere almeno:
- Vista generale con evidenza degli apprestamenti di sicurezza impiegati nel cantiere (segnaletica, delimitazioni, armature di protezione degli scavi, ecc.);
- Vista dello scavo con evidenza delle sue dimensioni (larghezza x lunghezza x profondità) attraverso un elemento con funzione di fattore di scala (es. metro da muratore);
- Vista della perdita;
- Vista del lavoro idraulico finito con evidenza del materiale utilizzato;
- Vista dell’avvenuta posa di sabbia intorno alla tubazione;
- Vista del ripristino dello strato di binder;
- Verbale di verifica dei sottoservizi.
- Eventuale formulario per conferimento manufatti contenenti amianto a discarica.
Il mancato rispetto degli obblighi e delle scadenze sopra indicate determina l’applicazione delle penali di cui all’Elaborato 1.4, salvo maggiori e più gravi penalità legate al rispetto dei livelli di servizio o ad altri obblighi.
L’Appaltatore dovrà produrre alla DL specifica monografia per ciascun Ordinativo di Lavoro. In particolare per gli allacci idrici al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre in allegato alla monografia di cui sopra i seguenti documenti come da indicazioni del DL:
▪ Modulo consegna lavori;
▪ Schema lavoro;
▪ “Foglio rosa”;
▪ Eventuali nulla osta Enti competenti.
Per le attività su componenti contenenti amianto in sede di consuntivazione l’Appaltatore dovrà obbligatoriamente fornire la copia del Piano di Lavoro e FIR nonchè la documentazione fotografica di dettaglio di tutte le fasi delle lavorazioni eseguite sui componenti contenenti amianto.
Gli oneri, le spese ed i costi del personale necessario per l’attività di consuntivazione sono a carico dell’Appaltatore e compresi nei prezzi in elenco. Per tale attività non sarà riconosciuto alcun sovrapprezzo o indennità.
In caso di ritardo sul termine di consegna della consuntivazione (7 giorni lavorativi dal completamento dei lavori) saranno applicate le penalità specifiche di cui all’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
Art. I.VIII.4. MISURAZIONE DEI LAVORI E/O ATTIVITA’
La contabilizzazione dei lavori avverrà tramite le dotazioni informatiche di cui dispone la Committente ed alle quali l’Appaltatore è tenuto ad interfacciarsi. La Committente riscontra le misure, in contraddittorio con l’Appaltatore, riportandole nel proprio sistema informatico contabile, secondo le modalità indicate nell’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.del presente Capitolato, riservandosi di apportare le correzioni ritenute opportune rispetto alle risultanze della consuntivazione di cui all’Art. I.VIII.3
.
Non potranno essere contabilizzati e quindi non saranno inseriti nello stato d’avanzamento i lavori non completamente terminati.
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente un suo tecnico contabile per la verifica della contabilità in contraddittorio. Il costo di tale tecnico risulta compreso nei prezzi dell’appalto.
Se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare gli elaborati che le riassumono, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni con i quali redige e sottoscrive un apposito verbale. I costi conseguenti al ricorso ai testimoni saranno addebitati per intero all’Appaltatore.
Art. I.VIII.5. CONTABILITÀ DEI LAVORI E/O ATTIVITA’
La contabilità verrà tenuta con sistemi informatici, integrati nel sistema di gestione di cui al precedente Art. I.III.5e all’Elaborato 1.5 del presente Capitolato. L’Appaltatore è obbligato a dotarsi di sistemi operativi compatibili con tale sistema.
Tutta la documentazione contabile (Libretto di Misura, Registro di Contabilità, Liste in Economia, Sommario del Registro di Contabilità, Stato di Avanzamento Lavori e Certificato di Pagamento) sarà emessa mediante sistemi informatici.
Le osservazioni e le eventuali riserve dell’Appaltatore sui documenti contabili dovranno essere presentate per iscritto e trascritte nel Registro di Contabilità, pena la decadenza, nei termini di cui agli Artt. 190 e 191 del Regolamento. L’Appaltatore, fatte valere nel modo suddetto le proprie ragioni durante il corso dei lavori, sarà tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Committente senza sospendere o ritardare l’esecuzione delle attività appaltate.
Gli Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti secondo le modalità e le tempistiche indicate nell’Art. I.VIII.9 del presente Capitolato. Ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento dei Lavori o del Conto Finale dei lavori, l'Appaltatore dovrà attendere che pervenga alla Committente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La Committente in ogni caso ai sensi del Regolamento ricorrerà all’intervento sostitutivo in presenza di irregolarità, con automatica detrazione delle somme così versate dagli importi maturati a favore dell’Appaltatore (vedi Art. I.III.9 del presente Capitolato).
In corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori, l’Appaltatore dovrà inoltre trasmettere alla Direzione dei Lavori copia dei formulari attestanti l’avvenuto smaltimento del materiale riferito al singolo ordine di lavoro in quanto l’onere del conferimento a discarica/riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi per interventi di riparazione delle reti idriche e fognarie, di allaccio e di estensione rete, è previsto e compensato dai corrispondenti prezzi. La mancata trasmissione dei formulari rende di fatto impossibile la verifica del completo e corretto adempimento dell’attività richiesta e pertanto la contabilità relativa allo specifico Ordinativo di Lavoro non potrà essere inserita nello Stato di Avanzamento dei Lavori in emissione.
La verifica del quantitativo smaltito corrispondente alle opere eseguite viene stimato associando un volume standard alle singole voci di prezzo aggregato di Elenco e considerando pari a 17 q/mc il peso specifico del materiale proveniente dagli scavi; ai fini dell’iscrizione in contabilità dei lavori eseguiti, possono essere consegnati formulari per un totale peso, relativo alle opere eseguite da contabilizzare con soglia di tolleranza di peso fino al 30% in più o in meno. In ogni caso verrà contabilizzata la minore quantità fra quella teorica calcolata e quella risultante dal formulario.
L’iscrizione in contabilità di partite provvisorie potrà essere valutata ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori in caso di lavori particolarmente complessi o di durata particolarmente lunga.
Nel caso in cui il peso totale di materiale smaltito risultante dal formulario fosse inferiore di oltre il 30% al peso teorico calcolato con i metodi di cui alla successiva Parte Terza del presente Capitolato, la Committente, sentita la Direzione Lavori potrà procedere alla sospensione dei pagamenti fino a che l’Appaltatore non abbia fornito idonea documentazione attestante l’integrale smaltimento di tutti i rifiuti prodotti derivanti dagli Ordinativi di Lavoro.
Il Conto finale dei lavori verrà compilato entro 90 (novanta) giorni dalla completa e regolare ultimazione di tutte le attività consegnate nell'ambito del Contratto, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione dei lavori di cui all’Art. I.VII.18del presente Capitolato.
Art. I.VIII.6. CONTABILITÀ DEI LAVORI IN ECONOMIA
La Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
Tale fattispecie è da intendersi del tutto eccezionale e prevede che l’organizzazione del lavoro sia a carico della Committente. Essa non è da confondersi con le normali lavorazioni, anche se retribuite secondo i prezzi unitari per le forniture e la tariffa oraria per la manodopera, nelle quali l’organizzazione del lavoro rimane a carico dell’Appaltatore e che pertanto sono da considerarsi a tutti gli effetti lavori a misura.
Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per le prestazioni in economia l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati.
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori.
Le prestazioni non preventivamente autorizzate dalla D.L. nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.
L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato.
Le eventuali prestazioni di mano d’opera, provviste e noli richieste dalla Committente, che non fosse possibile compensare con prezzi contrattuali, saranno compensate in base ai nuovi prezzi determinati come indicato al successivo Art. I.VIII.13
Qualora la Committente intenda fare eseguire opere o provviste relative alle attività appaltate ma non comprese nel Contratto, l’Appaltatore, previo ordine del Direttore dei Lavori debitamente autorizzato dal Responsabile del Procedimento, è tenuto ad anticipare le somme occorrenti, corrispondendole direttamente ai singoli creditori e ritirandone formale quietanza.
Art. I.VIII.7. ECCEZIONI, CONTESTAZIONI E RISERVE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è tenuto a firmare, con o senza riserve, il Registro di Contabilità, nel giorno in cui gli viene presentato dalla Direzione dei Lavori.
Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il Registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel Registro.
Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, a pena di decadenza, deve esplicitare le sue riserve, nel termine di 15 giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto Nel caso in cui l’esecutore non abbia firmato il registro nel termine sopraindicato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicato (o sono trascorsi 15 giorni dagli accadimenti), i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto da far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel Registro di Contabilità le sue motivate deduzioni. Le riserve devono essere confermate sul registro di contabilità, pena la decadenza, ad ogni successiva emissione di SAL, ed espressamente confermate sul conto finale, diversamente se non ripetute o non confermate sul conto finale, si intendono espressamente abbandonate.
La definizione della riserva e l’eventuale accordo bonario avverranno come previsto all’art. 205, D.lgs. 50/2016. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Appaltante e l’Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario, saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Il Direttore dei Lavori o l’Appaltatore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione delle attività. Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all’Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.
Se le contestazioni riguardano accadimenti particolari, il Direttore dei Lavori redige un processo verbale delle circostanze contestate, in contraddittorio con l’Appaltatore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è inoltrata all’Appaltatore per eventuali osservazioni, da presentare al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data di ricezione della copia del verbale. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il processo verbale, sottoscritto dall’Appaltatore (o da un suo rappresentante), oppure dai testimoni, è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore
Art. I.VIII.8. ACCORDO BONARIO
L’ applicazione dell’Istituto dell’accordo bonario, è regolato dal Codice di Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 è regolata ed è regolata dagli artt. 205 e 206.
Ai sensi del comma 6 del citato articolo 205, l’accordo ha natura di transazione. L’accordo riguarda tutte le riserve iscritte fino all’avvio del procedimento stesso.
La procedura per il raggiungimento di un accordo bonario può/deve essere attivata:
- se in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’appaltatore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale;
- dal 1° gennaio 2021, le riserve non riguardano aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’ art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (in quanto la previsione di legge “Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26” è attualmente sospesa ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020);
- prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, per la loro risoluzione.
Ciò premesso, in ordine alla gestione delle riserve nell’ambito dei documenti contabili, il processo teso al raggiungimento dell’accordo bonario è articolato nelle seguenti fasi:
▪ il Direttore dei lavori (o il direttore dell’esecuzione del contratto in caso di servizi/forniture) dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte dall’appaltatore sui documenti contabili, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata sulle medesime;
▪ il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al precedente punto 1 (per effetto dell’importo delle riserve iscritte, l'importo economico dell'opera potrebbe variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale);
▪ il RUP, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula la proposta di accordo bonario all’appaltatore, entro novanta giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori di cui al precedente punto 1.
▪ prima di pervenire alla formulazione della proposta di accordo, il RUP, verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettua eventuali ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri e con il supporto dell’Ufficio Legale; accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, formula una proposta di accordo xxxxxxx;
▪ tale proposta viene trasmessa all’Amministratore Delegato e al Dirigente Acquisti e Servizi generali della Stazione Appaltante e all’operatore economico che ha formulato le riserve. Il Dirigente Acquisti e Servizi generali provvederà ad effettuare una verifica della proposta, verifica inerente la regolarità formale del procedimento seguito (p. es. validità del contratto, dell’appalto, correttezza delle fasi già espletate) che accompagnerà la proposta di accordo xxxxxxx, sottoposta alla successiva decisione definitiva di competenza dell’Amministratore Delegato. Tale decisione deve essere presa, entro quarantacinque giorni;
▪ se la proposta viene accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti (la sottoscrizione del verbale per conto della Stazione Appaltante è effettuata dall’ Amministratore Delegato) sull’atto sono comunque apposte le firme del RUP competente per le prestazioni oggetto di appalto, e del Dirigente Acquisti e Servizi generali, per attestazione e verifica del contenuto. Dopo la sottoscrizione del verbale, l’ufficio del Servizio competente, dovrà emettere shopping cart per la creazione di una ulteriore posizione nel contratto/ordine originario, o per un ulteriore contratto/ordine relativo all’ accordo bonario. Tali operazioni dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile, in quanto, ai sensi dell’art. 205, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, “sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione Appaltante”;
▪ in caso di reiezione della proposta da parte dell’operatore economico ovvero di inutile decorso del termine di 45 gg. cui al precedente punto 5, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario da parte dell’ operatore economico, entro 60 giorni dal rifiuto della proposta di accordo bonario (da parte della Stazione Appaltante) o nel caso di inutile decorso del termine per l’accettazione.
Art. I.VIII.9. CORRISPETTIVO, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE DEI LAVORI
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione dei lavori, servizi accessori, forniture e noli secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, e sono comprensivi delle quote per spese generali d’impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.
All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento di lavori redatti dal Direttore dei Lavori normalmente ogni 2 (due) mesi salvo casi particolari, indipendentemente dall’importo maturato, determinato mediante l’applicazione dei prezzi di cui agli Elaborati
2.1 e 2.2. allegati al presente Capitolato, al netto del ribasso di gara, oltre agli oneri della sicurezza, determinati
con riferimento ad ogni specifico Ordinativo di Lavoro e applicando i prezzi appositamente previsti nell’Elaborato 2.3, non soggetti al ribasso di gara.
Per l’importo maturato si considera quello al netto del ribasso contrattuale e al lordo della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’Art. 30, comma 5, del Codice. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del Conto Finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, in conformità alla normativa vigente.
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento dei Lavori.
I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.
Art. I.VIII.10. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1) Autorizzazione alla fatturazione
La fatturazione delle prestazioni rese avverrà secondo quanto disposto dal presente Capitolato.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ogni impresa partecipante al raggruppamento dovrà emettere fattura per le prestazioni eseguite. Nel mandato di costituzione dell’ATI le imprese raggruppate dovranno chiaramente indicare se la stazione appaltante dovrà corrispondere il corrispettivo contrattuale alla sola impresa capogruppo che provvederà a regolare le prestazioni con le imprese mandanti, oppure che il pagamento sarà pro quota a favore di ciascuna delle imprese raggruppate
Il Direttore dei lavori effettuerà le opportune verifiche al momento dell'emissione dei singoli stati di avanzamento lavori, distinguendo le quote di rispettiva competenza. Effettuati i riscontri tecnici ritenuti opportuni, viene emesso il certificato di pagamento, contenente l’indicazione dei distinti importi.
La fattura, intestata alla Committente e recapitata all’indirizzo indicato nel Contratto, dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e s.m.i. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA.
In fattura dovrà essere indicato:
▪ il numero del Contratto in base al quale è stata emessa;
▪ il numero di Stato di Avanzamento Lavori;
▪ il riferimento al codice CIG e (se presente al CUP) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
▪ gli estremi (data e numero) dell’Autorizzazione alla fatturazione.
2) Pagamenti
Il pagamento sarà effettuato a 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento, in considerazione della natura del contratto e degli obblighi amministrativi connessi, a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti previsti relativamente alla fatturazione e all'autorizzazione alla fatturazione, nonché tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora la fattura sia presentata in una data anteriore a quella dell’accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali, il termine di cui sopra decorrerà dalla data dell’esito positivo di detto accertamento.
3) Cessione dell’accordo quadro, del contratto e del credito
Salve le vicende soggettive inerenti l’Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina
vigente, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere l’Accordo Quadro e i relativi Contratti Applicativi, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.
L’Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dai contratti applicativi, nelle modalità espresse all’Art. 106 del D.Lgs. 50/2016, a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
E’ fatto, altresì, divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all’incasso.
4) Modalità di pagamento
A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Dovrà essere altresì indicato il codice IBAN, che, necessariamente, dovrà corrispondere al e/o ai medesimi indicati come conto/i corrente/i dedicato/i in sede di gara.
5) Tasso di interesse in caso di ritardato pagamento
Nel caso in cui l’Appaltatore avesse diritto alla corresponsione di interessi moratori per ritardo di pagamento, gli stessi saranno riconosciuti in conformità al D.lgs. 231/02.
6) Prezzi
I prezzi delle attività oggetto dell’Accordo Quadro si intendono fissi ed invariabili per tutti i contratti applicativi e formulati al netto di IVA.
L’Appaltatore dichiara che i prezzi stabiliti sono stati verificati tenendo conto di ogni possibile aumento dei costi e quindi di assumersi il relativo rischio, che è stato dal medesimo attentamente valutato secondo la propria esperienza, sia in relazione alle prestazioni richieste che alle possibili evoluzioni delle stesse e che pertanto la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare le attività prestate. L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere alcuna revisione dei prezzi ed espressamente rinuncia alle facoltà e ai diritti di cui agli Artt. 1467 e 1664 Codice Civile.
Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle attività, secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti e comunque che si rendano necessari a garantire la prestazione.
Art. I.VIII.11. SOSPENSIONE PAGAMENTI ex 70
La Committente avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l’Appaltatore sia inadempiente agli obblighi previsti nel presente Capitolato, ovvero qualora le verifiche di regolarità contributiva e fiscale abbiano esito negativo. In tale caso, l’Appaltatore non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.
É diritto della Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle norme di legge e delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Art. I.VIII.12. MATERIALI A PIE’ D’OPERA
I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano:
▪ alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Committente, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba effettuarne lo spandimento;
▪ alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
▪ alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto;,
▪ alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Committente quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori.
I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve essere applicato il ribasso contrattuale.
In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore.
Art. I.VIII.13. DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali l’Elenco Xxxxxx (Elaborati 2.1 e 2.2 allegati al presente Capitolato) non contenesse i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi.
In primo luogo i nuovi prezzi saranno determinati in base agli Elenchi Prezzi Generali di Acque spa del biennio in corso di validità (pubblicati e scaricabili dal sito internet di xxx.xxxxx.xxx) per le categorie di lavoro specifiche; in secondo luogo in base al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Toscana, provincia di Pisa, edizione aggiornata; in terzo luogo dal Bollettino Ingegneri della Toscana, edizione corrente al momento dell’esecuzione dei lavori; in quarto luogo si provvederà alla determinazione degli stessi in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, con l’approvazione del Responsabile del Procedimento.
Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste, essi sono approvati dalla Committente su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Per i componenti di ricambio elettromeccanici la cui fornitura non risulti già compresa nelle voci aggregate o comunque presente nell’Elenco Xxxxxx allegato al contratto si farà ricorso al criterio di cui al successivo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..
Tutti i nuovi prezzi come sopra determinati sono soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara.
Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente provvederà a ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Qualora negli atti contabili non fossero debitamente iscritte riserve (nei modi previsti) in relazione ai prezzi, questi s'intenderanno definitivamente accettati.
La mancata determinazione dei nuovi prezzi (ovvero il mancato accordo sui prezzi approvati dal Responsabile del Procedimento) non autorizzerà comunque l'Appaltatore a sospendere i lavori.
In casi eccezionali, previa autorizzazione del Direttore dei Lavori che emetterà uno specifico Ordinativo di Lavoro, potrà essere scelto il sistema di esecuzione in economia.
TITOLO I.IX. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO
Art. I.IX.1. SCOPI E OGGETTO DEL COLLAUDO
Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità ai documenti contrattuali, alle eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o agli atti aggiuntivi debitamente approvati ed in perfetta osservanza delle norme di legge di settore, decreti e regolamenti vigenti al momento della loro esecuzione. La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle opere e prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali lavori aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità
L’Appaltatore è responsabile delle opere eseguite e delle attività svolte fino al collaudo finale; le prove e le verifiche sui lavori che potranno essere effettuate in corso d’opera sono da ritenere come controlli intermedi e periodici. Il pagamento delle contabilità delle singole attività non equivale a collaudo provvisorio.
I collaudi saranno eseguiti dalla Committente o da suoi delegati rappresentanti, o qualora necessario, da altri Enti estranei alle Parti.
Il collaudo ha lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
In particolare il collaudo ha lo scopo di verificare:
▪ che i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte secondo le prescrizioni e i requisiti tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, dal presente Capitolato, dagli specifici Ordinativi di Lavoro e da ogni altro documento nei medesimi richiamato;
▪ che il funzionamento delle opere realizzate sia regolare, che le lavorazioni corrispondano per quantità e qualità a quelle stabilite, che i prezzi attribuiti e i compensi determinati nella liquidazione finale siano conformi al Contratto, che i dati che emergono dai conti e dai documenti giustificativi dell’appalto siano tra di loro corrispondenti e corrispondano alle risultanze di fatto per forma, dimensioni, quantità e qualità.
Le operazioni di collaudo potranno avvenire, ad insindacabile decisione della Committente, in corso d’opera oppure ad appalto ultimato.
La Committente procede al collaudo generale di tutti i lavori e delle attività eseguite entro il termine di 6 (sei) mesi decorrenti dalla scadenza del Contratto.
La Committente comunicherà all’Appaltatore, per iscritto, l’inizio delle operazioni di collaudo.
Il Collaudo Generale dei lavori ed attività contrattuali si svolge ai sensi degli Artt. 215 e ss. del Regolamento. In corso d’opera il Collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle attività rispetto al programma, per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle stesse in particolare per la presenza di lavorazione significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.
Alle visite di collaudo in corso d’opera devono essere invitati l’Appaltatore e il Direttore dei Lavori e di esse viene redatto apposito verbale, nel quale il Collaudatore riferisce anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e avanza i suggerimenti ritenuti utili e necessari.
Il Collaudatore può rifiutare l’emissione del certificato di collaudo se riscontra difetti o mancanze sulla qualità di esecuzione, sulla bontà e idoneità dei materiali usati dall'Appaltatore, sull'idoneità/rispondenza delle attività agli scopi per cui sono state eseguite, tali da rendere l’intervento assolutamente inaccettabile informando immediatamente la Committente; l'Appaltatore dovrà, a prima e semplice richiesta della Committente, demolire e/o rifare, a totali sue spese, quanto alla Committente risultasse eseguito non a regola d'arte e/o non in conformità ai documenti contrattuali.
Qualora l'Appaltatore non rimediasse a quanto sopra, la Committente potrà provvedere direttamente, o potrà affidare incarico ad altra ditta di provvedere alla demolizione e/o al rifacimento di quanto su scritto. In ogni caso, le spese relative saranno a totale carico dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto della Committente di richiedere il risarcimento dei danni, compresi quelli indiretti comunque connessi allo svolgimento delle attività affidate.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e riparabili, il Collaudatore prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine per eseguire completamente e regolarmente le lavorazioni prescrittegli al fine del rilascio del Certificato di Xxxxxxxx.
Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, la Committente avrà facoltà di eseguire in danno dell’Appaltatore i lavori necessari alla eliminazione dei vizi, fatto salvo il diritto alla penale e al risarcimento del danno ulteriore secondo quanto previsto dall’Art. I.VII.16del presente Capitolato. In alternativa al ripristino di cui sopra, la Committente avrà la facoltà di ottenere la riduzione proporzionale del prezzo contrattuale.
Se i difetti o le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera o la regolarità dei lavori cui l’intervento è strumentale, il Collaudatore determina nell’emissione del Certificato di Collaudo la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore.
L'Appaltatore dovrà fornire adeguata assistenza tecnica durante dette operazioni di collaudo fornendo tutte le attrezzature e gli strumenti necessari ed il personale tecnico occorrente, mantenendo a suo carico le relative spese, compresi i consumi di energia e di combustibile; se l’Appaltatore non ottempera alle spese, il Collaudatore dispone che si provveda d’ufficio, deducendo le relative spese dal credito residuo.
Si procederà ad una seconda visita di collaudo i cui oneri saranno a completo carico dell’Appaltatore stesso qualora non risultasse favorevole.
Il Certificato di Xxxxxxxx ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla emissione. Dopo il collaudo provvisorio sarà redatto e firmato da ambo le parti il Verbale di presa in consegna delle opere e la Committente prenderà definitivamente in consegna le opere realizzate che entreranno nella sua disponibilità.
Dal momento della firma del Verbale di presa in consegna delle opere decorrerà il previsto periodo di garanzia (vedi Art. I.VI.2del presente Capitolato).
Il parere favorevole del Collaudatore sarà l'unico determinante per lo svincolo delle trattenute di garanzia, che comunque avverrà soltanto a favorevole collaudo di tutte le attività appaltate.
La Committente si riserva, in ogni caso, se del caso in contraddittorio con l’Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità degli interventi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.
Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti gli interventi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili e penali previsti dalla normativa vigente o dal Contratto per qualsiasi vizio o difetto di quanto realizzato.
Qualora in sede di collaudo venga accertata l’esecuzione di lavori non previsti dal progetto consegnato in fase di assegnazione dell’Ordinativo di Lavoro e non autorizzati in corso d’opera dalla Direzione dei lavori, ma meritevoli di essere collaudati, questi verranno ammessi in contabilità e si procederà alla loro liquidazione soltanto qualora il Collaudatore li ritenga indispensabili alla esecuzione a regola d’arte dell’opera o comunque utili alla Committente e quando il loro importo non superi il limite di spesa approvato dalla Committente per il Contratto. In caso contrario detti lavori eccedenti potranno essere autonomamente valutati dalla Committente e il Certificato di Xxxxxxxx inerente gli stessi resterà sospeso sino alla adozione delle opportune determinazioni in merito da parte della Committente.
Fino all’approvazione del collaudo definitivo, l’Appaltatore è l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno o incidente che si verificasse in conseguenza dei lavori, sia nei confronti della Committente che di terzi in genere, per difetti di costruzione, cedimenti del piano viabile o di manufatti ed edifici adiacenti
alle opere realizzate, a qualunque causa dovuti; i relativi oneri e responsabilità faranno carico quindi in maniera imprescindibile all’Appaltatore ed al suo personale.
A norma dell’Art. 1669 Codice Civile tale responsabilità è estesa anche dopo il termine del collaudo definitivo per quanto riguarda i vizi occulti.
Art. I.IX.2. PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI
Per opere di manutenzione straordinaria delle reti idriche e fognarie di rilevanza strategica (quali ad es. posa nuove tubazioni), prima che sia emesso il Certificato di Xxxxxxxx e a richiesta della Committente, il Collaudatore procede, redigendo apposito verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, a verificare l’esistenza delle condizioni previste dall’Art. 230 del Regolamento nonché ad effettuare le necessarie constatazioni, per accertare che la presa in consegna e l’uso delle opere o del lavoro realizzato, o anche solo una parte, sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Committente e senza ledere i patti contrattuali
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sull’intervento, su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
In ogni caso il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione dell’azioni di garanzia ex Art. 1667 e 1669 Xxxxxx Xxxxxx va individuato con la data della consegna definitiva e non con quella della consegna anticipata.
Art. I.IX.3. RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO
Qualora l’opera sia collaudabile, il Collaudatore redige apposita relazione ed elabora il Certificato di Collaudo da sottoporre ad approvazione degli organi competenti della Committente.
Il Certificato di Xxxxxxxx è trasmesso all’Appaltatore, che dovrà restituirlo entro 20 (venti) giorni, debitamente sottoscritto in originale, con eventualmente aggiunte le richieste rispetto alle operazioni di collaudo che ritenga opportune. Qualora l’Appaltatore non provveda nel termine predetto ovvero formuli riserve in modo inammissibile, il Certificato di Xxxxxxxx si intenderà da esso approvato ed il procedimento proseguirà il suo corso.
Il collaudo è da intendersi perfezionato e le opere accettate, con l’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx da parte della Committente.
L’approvazione, in nessun caso, potrà essere tacita o presunta ma dovrà sempre risultare da apposita comunicazione scritta di approvazione, portata a conoscenza dell’Appaltatore.
Dalla data di approvazione del Certificato di Xxxxxxxx decorrono le garanzie previste dal Contratto e/o dal presente Capitolato, da ogni altro documento nei medesimi richiamato e dalla normativa vigente.
Art. I.IX.4. PAGAMENTO DEL SALDO E RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE
Dopo l’approvazione del Certificato di Xxxxxxxx si procederà al pagamento della rata di saldo e alla restituzione delle ritenute a garanzia per gli importi residui decurtati delle eventuali detrazioni effettuate.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria dei lavori (da svincolarsi a Collaudo Definitivo) deve essere effettuato non oltre 90 (novanta) giorni dall'approvazione del Certificato di Xxxxxxxx provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'Art. 1666, comma 2 Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall'Art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili.
Nel caso in cui non venga consegnata la polizza a garanzia della rata di saldo, non si potrà procedere allo svincolo della cauzione definitiva.
TITOLO I.X. DISCIPLINA DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO
Art. I.X.1. PENALI A CARICO DELL’APPALTATORE
1.4 del presente Capitolato da parte dell’Ufficio Direzione Lavori e/o dal Coordinatore della Sicurezza, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni che dovessero derivare alla Committente. In caso di esecuzione delle prestazioni richieste da parte dell’Appaltatore non a perfetta regola d'arte e non conforme allo scopo per cui sono state previste rispetto alle specifiche contrattuali e alle prescrizioni impartite dalla Direzione dei Lavori e/o ai regolamenti ed alle norme tecniche, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire nuovamente gli interventi o le opere realizzate a cura e spese dell’Appaltatore, ovvero di applicare una penale la cui entità è determinata nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato in relazione alla gravità delle difformità riscontrate.
La Committente si riserva la facoltà di applicare le suddette penali anche escutendo la polizza fideiussoria della cauzione definitiva di cui all’Art. I.VI.1che pertanto dovrà prevedere idonea clausola in tal senso. È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, come previsto all’Art. I.VII.16, in aggiunta all’importo delle penali applicate.
In ragione del rilevante interesse della Committente all’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni gravanti sull’Appaltatore ai sensi del presente Capitolato (interesse correlato e motivato in relazione agli standard di servizio pubblico assunti dalla Committente verso l’utenza e codificati nella Carta del Servizio) le parti convengono di applicare una clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1382 Codice Civile, disciplinata come segue, e fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.
La constatazione dell’inadempienza è effettuata, con atto scritto, da un rappresentante dell’ufficio Direzione Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza, se possibile in contraddittorio con uno dei rappresentanti dell’Appaltatore individuati a norma dell’Art. I.I.4del presente Capitolato. In caso di rifiuto o di impossibilità di contraddittorio con l’Appaltatore, il rappresentante dell’ufficio Direzione Lavori o il Coordinatore della Sicurezza procedono senz’altro, dando atto nel relativo verbale del motivo del mancato contraddittorio.
L’Elaborato 1.4 del presente Capitolato riporta gli standard adottati per la misura dei livelli di servizio richiesti e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito.
La penale è applicata dal Responsabile del Procedimento, in corrispondenza dell’emissione degli Stati di Avanzamento dei Lavori. Il Responsabile del Procedimento notifica all’Appaltatore, in via amministrativa, a mezzo di lettera raccomandata a/r, fax o pec, le penali maturate nel periodo di competenza dello Stato di Avanzamento dei Lavori, restando esclusa la necessità di avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.
La penale è addebitata al momento del pagamento del SAL: il RUP emetterà Certificato di Pagamento per i lavori eseguiti e nota di addebito per le penali il cui importo verrà scalato direttamente dal pagamento del certificato riferito allo Stato di Avanzamento dei Lavori rispetto alla quale è maturata.
La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscossa sui crediti dell’impresa derivanti dal Contratto, ed è detratta secondo capienza, procedendo con i seguente ordine:
▪ dai pagamenti dovuti all’Appaltatore;
▪ dalle ritenute a garanzia;
▪ dalla cauzione.
Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, la Committente avrà diritto di rivalersi nei modi di legge.
Art. I.X.2. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1) Risoluzione per fatto dell’Appaltatore
La Committente previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:
▪ violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
▪ accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
▪ frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
▪ sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
▪ l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.
▪ sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
▪ venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
▪ venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
▪ compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine di Acque Spa o società da essa controllate;
▪ l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
▪ mancato rispetto dei contenuti promessi con l’offerta tecnica in fase di gara;
▪ violazione dell’obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (Art. I.III.5);
▪ mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente (Art. I.III.8); in particolare, in caso di in caso di DURC negativo per due volte consecutive, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dall’Appaltatore, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto;.
▪ violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
▪ mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto (Art. I.IV.1);
▪ violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
▪ inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
▪ mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
La Committente, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, ha inoltre facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi, da considerare “inadempimento importante”, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1455 Codice Civile:
▪ reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
▪ violazione degli obblighi generali (Art. I.III.1);
▪ violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico (Art. I.III.6);
▪ mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei lavori (Art. I.III.10);
▪ ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell’adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contratto (Art. I.III.10);
▪ mancata fornitura, entro la data di consegna lavori, dei documenti richiesti (Art. I.VII.I.)
▪ mancata implementazione o mancato mantenimento dei requisiti proposti dall’Appaltatore nell’offerta tecnica o in sede di Iscrizione all’albo fornitori di Acque;
▪ grave inadempimento per mancata autorizzazione del subappalto legata all’omessa indicazione della volontà di subappaltare in sede di offerta che abbia comportato la mancata esecuzione dei lavori o di parti di opere, nonché di servizi accessori da parte dell’Appaltatore, per (Art. I.IV.1);
▪ violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva (Art. I.VI.1);
▪ violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
▪ mancata predisposizione delle sedi operative (Art. II.IV.1) e/o mancata disponibilità all’accesso alle sedi operative/magazzini (Art. I.VII.12);
▪ occultamento di gravi vizi e difetti;
▪ raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare netto del Contratto (Art. I.X.1e Art. II.III.1);
▪ raggiungimento della soglia di penalizzazione per violazione degli standard in materia di sicurezza come previsto nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato;
▪ violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale (Art. I.XI.1);
▪ comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione;
▪ perdurante e continuativa inoperatività del sistema informatico – operativo - gestionale per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi e comunque per un massimo di 20 (venti) giorni nell’arco complessivo dell’anno, per fatti imputabili all’Appaltatore;
▪ reiterato inadeguato o insufficiente utilizzo del sistema di gestione informatica, in maniera difforme dalle istruzioni come previsto dall’Elaborato 1.5 del presente Capitolato (Art. II.I.2).
Qualora l’Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a
10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.
Trascorso inutilmente tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto. Nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l’immissione in possesso della Committente dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
In caso di risoluzione di uno dei contratti applicativi si procederà a risolvere anche l’Accordo Quadro con l’operatore economico inadempiente.
I suddetti documenti dovranno essere approvati dalla Direzione dei lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo i SAL e documenti di rendicontazione ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti ad Ordinativi di Xxxxxx accettati e non iniziati ovvero eseguiti soltanto parzialmente e comunque non ultimati secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l’attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.
In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui all’Art. I.VI.1, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
2) Risoluzione per fatto della Committente
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno.
Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza del relativo termine così come stabilito dal precedente Art. I.VIII.9e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto, non sia seguita una bonaria composizione della contestazione.
Art. I.X.3. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
In tutti i casi in cui l’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per l’esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilità della Committente, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al Contratto.
L’Appaltatore è altresì obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell’opera nello stato in cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprietà e faranno carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che saranno effettuati dalla Committente, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo dell’importo contrattuale dei lavori.
I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dalla Committente per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere alla Committente il maggior costo e la Committente avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
La Committente ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da eventuali crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO I.XI. DISPOSIZIONI FINALI
Art. I.XI.1. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle attività, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale, si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica etc.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art. 1456 Codice Civile.
PARTE II. DISCIPLINA TECNICO - ESECUTIVA
TITOLO II.I. ONERI DELL’APPALTATORE
Art. II.I.1. ONERI CONNESSI ALLA CONDUZIONE DELL’APPALTO
Sarà a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con i prezzi contrattuali, ogni onere sostenuto per consegnare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte. Si ribadisce che, gli oneri e gli obblighi di cui ai punti sottostanti, sono stati considerati nella definizione dei prezzi dell’Elenco (Elaborato 2.1, Elaborato 2.2 ed Elaborato 2.3 del presente Capitolato), pertanto l’Appaltatore non potrà al riguardo sollevare eccezione alcuna o avanzare domande per compensi particolari. In particolare, a titolo non esaustivo, l'Appaltatore ha l'obbligo di:
a) nominare il Referente del Contratto, al quale sarà affidata la responsabilità tecnica dei lavori da eseguire, e comunicarne il nominativo alla Committente; il referente del Contratto riceverà gli ordini e le comunicazioni riguardanti i lavori e dovrà essere persona gradita alla Committente;
b) nominare il Referente di cantiere che dovrà essere professionalmente competente anche sulle problematiche della sicurezza e costantemente presente in tutte le fasi di lavoro; il Referente di cantiere dovrà inoltre sovrintendere alla esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle disposizioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; dovrà, in modo continuativo, sovrintendere ai lavori nei diversi cantieri ed assicurare il costante collegamento con i Tecnici della Committente e possedere le conoscenze per redigere le contabilità nell’ambito di lavori pubblici;
c) comunicare alla Committente, per il relativo benestare, i nominativi dei Tecnici Assistenti ai lavori (Direttore e Assistenti di Cantiere), il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ogni variazione dovrà prontamente essere notificata al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori nonché trasmettere alla Direzione dei Lavori una lista completa del personale che opera sul cantiere (con relative qualifiche), sia esso dipendente diretto dell’Appaltatore, dipendente da impresa sub-appaltatrice od operatore di mezzi noleggiati a caldo, se ed in quanto preventivamente autorizzati; tale lista dovrà essere continuamente aggiornata ed integrata in modo da rispettare fedelmente la presenza del personale operante sui cantieri svolgere le attività contrattuali, compresi gli interventi urgenti richiesti dalla Committente, organizzandosi con i propri operatori senza poter richiedere compensi ulteriori a quelli previsti nell’Elenco Xxxxxx (Elaborato 2.1, Elaborato 2.2 ed Elaborato 2.3 del presente Capitolato).
d) garantire il rispetto dei tempi di intervento indicati nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato ed assicurare la presenza della propria squadra operativa sul luogo dell’intervento entro un’ora dalla richiesta della Committente nell’ambito del territorio dei Comuni oggetto dell’appalto;
e) redigere un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
f) redigere per particolari Ordinativi di Lavoro, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative per l’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
g) attuare i provvedimenti ordinari e straordinari per allontanare dagli scavi le acque di qualsiasi provenienza e per la posa in opera di eventuali sbadacchiature qualora gli scavi abbiano una profondità superiore a mt. 1,50;
h) provvedere agli eventuali spostamenti temporanei ed al successivo riporto del materiale scavato ove ciò necessiti per lasciare libero il transito sia veicolare che pedonale;
i) risarcire a terzi eventuali danni che avessero a verificarsi in conseguenza dei lavori in atto, ed assumersi gli oneri relativi alla loro riparazione ;
j) provvedere alla manutenzione delle sovrastrutture stradali ovvero di tutte le opere eseguite fino al relativo collaudo;
k) provvedere alla accurata segnalazione ed alla recinzione dei lavori, con barriere rigide del tipo a cancelletto con fascia rifrangente; all'applicazione della segnaletica di sicurezza di qualunque tipo in osservanza al Nuovo Codice della Strada, alla idonea protezione dal traffico veicolare in prossimità degli
scavi della manodopera propria, di quella della Committente e delle stesse opere in corso di esecuzione o già ultimate. Tutto ciò allo scopo di prevenire qualsiasi situazione di pericolo;
l) provvedere alla fornitura e posa in opera della segnaletica verticale ed orizzontale provvisoria o fissa necessaria per le variazioni del traffico ed al rifacimento della segnaletica orizzontale preesistente ai lavori, da eseguirsi dopo il ripristino della pavimentazione stradale;
m) tenere efficiente un posto fisso di recapito (fax, e-mail, telefono su linea fissa, cellulari etc.) tale da garantire, in breve tempo ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, l'organizzazione e la fornitura di squadre dotate dei mezzi d'opera necessari;
n) essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici provenienti dai sistemi della Committente 24 h su 24 per 365 giorni all’anno;
o) effettuare le comunicazioni inerenti il Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici che alimentano direttamente i sistemi della Committente;
p) compilare giornalmente i formulari elettronici di riepilogo di tutti i lavori che gli sono stati ordinati dalla Committente, sulla base dei modelli forniti dal DL, riportanti tutte le informazioni necessarie per monitorare lo stato dei cantieri; tale elaborato, aggiuntivo rispetto al sistema telematico di gestione delle attività, il quale deve essere messo a disposizione del DL secondo i modi e tempi dallo stesso indicati;
q) comunicare ogni giorno entro le ore 18.00 al DL e al CSE, presso l’Ufficio Tecnico di Zona, il programma giornaliero degli interventi per il giorno successivo; l’impresa dovrà comunque comunicare ogni spostamento e cambiamento di cantiere durante tutta la giornata, sia in conseguenza del normale svolgimento dei lavori programmati che in caso di modifica del programma precedentemente comunicato;
r) comunicare al Coordinatore in fase di Esecuzione, secondo i termini e le modalità indicate da quest’ultimo, prima dell’inizio dell’intervento la presenza di più imprese sul singolo cantiere ed sua attendere esplicita autorizzazione;
s) eseguire in qualsiasi momento ed in qualunque condizione atmosferica le opere e gli interventi urgenti che verranno richiesti dalla Committente;
t) realizzare gli interventi nei tempi indicati nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato. Quelli dichiarati urgenti dalla Committente per situazioni ritenute di pericolo dovranno essere iniziati entro un’ora dopo la comunicazione di richiesta data dalla Committente e proseguiti senza interruzione per quella parte che la Committente stessa giudicherà necessaria per la esecuzione delle operazioni indifferibili ai fini della sicurezza e del ripristino del servizio;
u) completare gli interventi nei termini stabiliti nell'ordinativo, ed in caso di inadempienza, l'Appaltatore sarà passibile delle penalità previste nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato;
v) richiedere ed ottenere le autorizzazioni, prima della consegna dei lavori, per l’attività temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi in deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, nonché adempiere a proprio carico quanto disposto dai regolamenti comunali vigenti in merito a normative sul rumore;
w) osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso del Contratto, relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi e dei reduci di guerra, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento ed a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
x) adottare all’interno del cantiere ed in prossimità dello stesso, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai e delle persone addette ai lavori, dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni pubblici e privati;
y) provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri ivi compresa la custodia dei materiali forniti dalla Committente fino all’avvenuta posa in opera;
z) provvedere, se richiesto, a tutte le spese di Contratto (xxxxx, registrazione, copie, stampa, etc.) con la sola esclusione degli oneri fiscali, ed alle spese di bollo per la documentazione tecnico-contabile eventualmente prevista;
bb) provvedere all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie all’accesso degli automezzi impiegati dall’Appaltatore per lavori da eseguirsi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL);
cc) predisporre e trasmettere tutta la documentazione necessaria agli enti preposti al controllo per la sicurezza dei cantieri (in particolare la ASL competente per territorio deve essere regolarmente e tempestivamente informata circa lo stato di esecuzione dei lavori) secondo i xxxx e le procedure prescritti dagli stessi enti, garantendo la compatibilità con i flussi di informazione verso la Committente;
dd) provvedere alla assunzione di tutte le informazioni utili presso gli Enti proprietari e/o gestori, relative ai servizi collocati nel sottosuolo per evitare in corso d'opera eventuali danneggiamenti e/o incidenti;
ee) eseguire i saggi preventivi necessari per verificare la posizione effettiva dei sottoservizi esistenti.; ff) sostenere le spese per le operazioni di collaudo, escluso l'onorario per il Collaudatore;
gg) provvedere all'apposizione, nell'ambito del cantiere, di appositi cartelli con l'indicazione dei lavori e di tutte le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.
hh) eseguire la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, deviazioni provvisorie di strade pubbliche o private, etc. e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
ii) provvedere, a lavori ultimati ed entro il termine stabilito dalla Direzione dei Lavori, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei macchinari, dei materiali non impiegati, allo smontaggio del cantiere, alla spazzolatura della carreggiata stradale interessata dai lavori e allo spargimento di sale per evitare il formarsi di ghiaccio sulla carreggiata stradale in previsione di temperature inferiori agli zero gradi centigradi;
fornire alla Committente specifica monografia per ogni Ordinativo di lavoro. In caso di mancanza o incompletezza della documentazione sopra richiamata, non si procederà alla contabilizzazione del corrispondente Ordinativo di Lavoro nello stato di avanzamento di competenza. Prima del Collaudo finale l’Appaltatore dovrà predisporre un documento informatico unitario. Il Certificato di Xxxxxxxx non sarà emesso fino alla consegna del suddetto documento.
jj) provvedere, a proprio onere e spesa, alle prove richieste dalla Direzione dei Lavori per accertare la corretta realizzazione delle lavorazioni di riempimento e ripristino mediante imprese specializzate selezionate dalla Committente. Le prove, a carico dell’Appaltatore, dovranno essere effettuate in contraddittorio e alla presenza del Direttore dei Lavori o suo incaricato. Qualora i risultati delle prove evidenzino eventuali anomalie o discordanze rispetto a quanto ordinato si procederà secondo quanto stabilito nel presente Capitolato applicando i relativi addebiti e sanzioni;
kk) adottare nell’esecuzione dei lavori, i DPI previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro. In particolare, qualora necessario, ottemperare a quanto prescritto dal D.lgs. 81/2008 e dal DPR 177/2011 in materia di lavori in luoghi confinati;
ll) ottemperare a quanto stabilito dall'Art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di subappalto ed in particolare:
- presentare alla Committente copia della documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali;
- provvedere all’aggiornamento dei cartelli di cantiere.
mm) eseguire interventi in condizioni disagiate (pioggia o neve, in presenza di acqua, etc.) e/o in situazioni particolari (lavori su ponti, etc.) senza diritto ad ulteriori compensi;
nn) provvedere a segnalare alla Committente i lavori che possono presentare potenziali situazioni di pericolo svolti da altre imprese che operano per conto di terzi o della Committente;
oo) dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione delle attività contrattuali, di tesserino di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici;
pp) informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del Contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del Contratto;
qq) segnalare eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero verificare sulla carreggiata stradale in prossimità del cantiere in conseguenza di attività di qualsiasi tipo ordinate dalla Committente.
Si intendono altresì comprese nel corrispettivo contrattuale e perciò a carico dell'Appaltatore:
▪ le spese per l'impianto, la manutenzione, la custodia diurna e notturna e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
▪ le prestazioni dei rilevatori, canneggiatori e disegnatori, nonché gli attrezzi e gli strumenti per tracciamenti, misurazioni e rilievi;
▪ la predisposizione di tutti gli elaborati specialistici che si rendessero necessari per la definizione esecutiva delle opere da realizzare, per la loro cantierizzazione, per avviare eventuali procedure autorizzative propedeutiche all’avvio dei lavori, compresi gli onorari per i professionisti eventualmente necessari;
▪ la predisposizione di tutta la documentazione richiesta per il rilascio dei permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. necessari per l’esecuzione dei lavori;
▪ lo svolgimento delle pratiche presso gli enti preposti (consegna, istruttoria e ritiro) per l’ottenimento dei permessi, autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. necessari per l’esecuzione dei lavori;
▪ l’impiego di apparecchi per la ricerca e l’individuazione nel sottosuolo di guasti, chiusini interrati e/o sottoservizi;
▪ i maggiori oneri derivanti dall’esecuzione di determinati lavori con turni continuativi nell’intero arco delle 24 ore giornaliere, nei giorni festivi e/o nelle ore notturne, e dall’utilizzo di mezzi e attrezzature con emissioni sonore adeguate ai valori fissati dalle norme di Polizia urbana;
▪ le spese per trasporto a piè d’opera di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
▪ le spese per il carico, il trasporto e lo scarico a piè d’opera dei materiali forniti direttamente dalla Committente;
▪ le spese per attrezzi e opere provvisionali e per altro quanto occorra alla esecuzione dell’attività a regola d’arte;
▪ le spese per le vie di accesso al cantiere compresi gli oneri per la rimozione delle vetture in sosta;
▪ le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione della Direzione dei Lavori;
▪ le spese per passaggio, occupazioni temporanee, risarcimento di danni, abbattimento di piante, depositi od estrazioni di materiali;
▪ le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
▪ le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
▪ le spese per l’acquisizione delle certificazioni dei materiali e apparecchiature occorrenti per l’esecuzione dei lavori;
▪ l’attivazione di una polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini stradali, con immediato incameramento ed escussione da parte della Committente in caso di rilevato inadempimento;
▪ Le spese per la raccolta, selezione, gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni in cantiere, in magazzino, in officina e comunque in ogni fase dei lavori ordinati.
Art. II.I.2. GESTIONE INFORMATICA DEL FLUSSO DI LAVORO
La Committente si avvale del sistema SAP per la gestione e la rendicontazione della propria operatività.
La Committente provvederà, prima della consegna dei lavori, a noleggiare ed installare sulle apparecchiature dell’Appaltatore (la cui dotazione dovrà essere conforme alle specifiche di cui all’Elaborato 1.5) il proprio software gestionale e a formare adeguatamente il personale addetto dell’Appaltatore per l’uso del medesimo secondo le specifiche previste dal presente Capitolato e allegati.
E’ specifico onere dell’Appaltatore, che ne assume l’obbligo con la sottoscrizione del Accordo Quadro, interfacciarsi con la Committente attraverso il medesimo sistema informatico sia per il ricevimento degli Ordinativi di Lavoro, sia per tutte le comunicazioni operative inerenti la gestione dei Contratti. Tale attività ha lo scopo precipuo di gestire e monitorare in tempo reale tutte le attività poste in campo per la gestione del Servizio Idrico Integrato ed assume carattere di primaria importanza nel presente Accordo Quadro.
I contenuti tecnici ed organizzativi relativi all’implementazione, utilizzo e dotazione del sistema di gestione informatica del flusso di lavoro sono riportati e descritti nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato.
L’Appaltatore dovrà operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto.
Come già espresso nel precedente Art. I.III.5del presente Capitolato, durante lo svolgimento dell’Appalto, la Committente si riserva la possibilità di effettuare aggiornamenti tecnologici e funzionali del sistema informatico operativo gestionale descritto nell’Elaborato 1.5 del presente Capitolato, senza che questo comporti la sospensione, anche temporanea, degli obblighi dell’Appaltatore. Qualora gli aggiornamenti abbiano impatto sulle funzioni rese disponibili agli operatori dell’Appaltatore, la Committente procederà a pianificare con congruo anticipo e ad organizzare opportune sessioni di collaudo con l’Appaltatore stesso.
Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro l’Appaltatore accetta ed assume la presente specifica prescrizione. La procedura a cui si deve uniformare l’Appaltatore prevede quanto segue:
1) la Committente deve effettuare la richiesta di intervento all’Appaltatore mediante flussi informatici, utilizzando i sistemi (portale online) che la Committente metterà a disposizione (WFM - SAP);
2) l’Appaltatore deve essere in grado di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Lavoro attraverso flussi informatici mediante il portale online messo a disposizione dalla Committente;
3) l’Appaltatore è tenuto parimenti ad effettuare le comunicazioni inerenti le attività operative previste dal Contratto e rendicontare i lavori svolti sempre tramite flussi informatici, mediante il portale online messo a disposizione che alimenta direttamente i sistemi della Committente (WFM - SAP);
4) l’Appaltatore è tenuto a dare evidenza, attraverso il portale, della pianificazione di dettaglio di tutti gli interventi in modo che la Committente possa organizzare e schedulare le proprie risorse demandate al controllo ed alla verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e possa organizzare le attività che di volta in volta si rendessero necessarie;
5) l’Appaltatore è tenuto in tempo reale a dare visibilità circa:
▪ la posizione delle proprie squadre operative, attraverso un sistema di geolocalizzazione;
▪ la composizione, in termini di operai (nominativi e qualifica), attrezzature e mezzi (targa e tipo) delle singole squadre e ciò anche ai fini di verifica da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;
▪ il cambiamento di stato dei singoli Ordinativi di Lavoro assegnati (in viaggio, sul posto, in esecuzione, etc.);
▪ la tracciabilità dei materiali e delle forniture secondo quanto specificato nell’Art. II.IV.4del presente Capitolato;
▪ le procedure di sicurezza attivate per ogni singolo intervento o che intende proporre al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la eventuale integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.
6) l’Appaltatore deve utilizzare sistemi di ottimizzazione della assegnazione/schedulazione degli interventi a ciascuna squadra finalizzati a garantire la massima efficacia/efficienza operativa nel pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato.
Per quanto sopra, l’Appaltatore verrà dotato di idonei apparati mobili per:
▪ la ricezione e la gestione e rendicontazione in campo, in tempo reale, delle comunicazioni e degli Ordinativi di lavoro assegnati;
▪ la consultazione di materiale informativo messo a disposizione dell’Appaltatore da parte della Committente (foto, estratti cartografici etc);
Ai fini della organizzazione e gestione dei processi l’Appaltatore, senza riconoscimento di ulteriori compensi, deve:,
a) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa del dispositivo mobile per la ricezione degli Ordinativi di Lavoro emessi dalla Committente (forniti da Acque) ed assegnati alla squadra dall’Appaltatore, al fine di rendere evidenza dello stato dell’Ordinativo (in viaggio, sul posto, in esecuzione, etc.) e di aggiornare in tempo reale le informazioni richieste dal sistema e segnalare le eventuali problematiche sorte in fase esecutiva; si precisa che l’OdL verrà visualizzato sui singoli tablet solo dopo che l’Appaltatore avrà provveduto ad assegnare il lavoro ad una squadra, pertanto è onere dell’Appaltatore di predisporre idoneo personale tecnico deputato alla ricezione e pianificazione degli ordini ricevuti secondo le priorità indicate dalla Committente nei vari OdL;
b) dotare il caposquadra di ogni squadra operativa delle attrezzature necessarie al fine di riportare sul singolo Ordinativo di Lavoro assegnato le indicazioni richieste (vedi Elaborato 1.5 del presente Capitolato) ed in particolare le fotografie dell’intervento per ciascuna fase;
c) eseguire e documentare sul dispositivo mobile le manovre sugli organi di chiusura del Servizio Idrico Integrato nelle zone di intervento,. A tale proposito è fatto esplicito divieto all’Appaltatore di effettuare manovre sugli organi di chiusura del servizio idrico integrato senza avere preventivamente ricevuto il relativo ordine da parte della Committente;
d) rispettare i tempi di intervento che la Committente ha indicato nei singoli Ordinativi di Lavoro (data di inizio, data di fine, priorità) e darne evidenza sul dispositivo mobile;
e) organizzare e costituire una struttura di pianificazione e dispacciamento per la ottimizzazione della assegnazione/schedulazione dei singoli interventi alle squadre operative sul territorio;
f) assicurare la presenza continua e costante del/i soggetto/i preposto/i alla pianificazione ed organizzazione degli interventi presso la propria struttura operativa;
g) dare evidenza, mediante l’utilizzo del dispositivo mobile, di eventuali tempi di fermo cantiere oltre quelli previsti per le manovre sugli organi di chiusura del Servizio Idrico Integrato.
Onde assicurare una adeguata riserva di dispositivi mobili in pronta sostituzione di quelli che si dovessero danneggiare o guastare durante il corso dei lavori l’Appaltatore verrà dotato preventivamente, secondo le specifiche di cui all’Elaborato 1.5, almeno di un dispositivo mobile di scorta ogni cinque squadre.
Art. II.I.3. DISCIPLINA PROCEDURALE TRANSITORIA
L’Appaltatore dovrà operare esclusivamente avvalendosi del sistema di gestione informatica dell’appalto di cui all’Art. II.I.2 del presente Capitolato.
In casi eccezionali e/o in caso di temporaneo non funzionamento del sistema di gestione informatica di cui al precedente Art. II.I.2 e fino al ripristino della procedura ivi descritta, il Direttore dei Lavori può disporre che le attività di cui al presente Capitolato siano svolte secondo le modalità procedurali disciplinate come segue:
▪ registrazione di tutti gli Ordinativi ricevuti verbalmente dalla Committente, del nominativo del richiedente, della notifica xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx successiva dalla richiesta di intervento, al fine dell’emissione dei relativi Ordinativi di Lavoro che potrà avvenire nei 10 (dieci) giorni successivi.
▪ segnalazione alla Direzione dei Lavori, via fax o pec, immediatamente e durante le lavorazioni di eventuali richieste di prestazioni particolari da compensare a misura (quali a titolo esemplificativo l’allargamento di
scavi per allacciamenti); la mancata segnalazione comporterà il mancato riconoscimento della lavorazione stessa nella contabilità lavori.
▪ segnalazione, ogni sera via fax o pec, dell’elenco e della situazione degli scavi eseguiti per allacciamenti o spostamenti che risultano ancora aperti per dar modo alla Committente (ove previsto) di procedere al più presto all’esecuzione del lavoro. La Direzione dei Lavori comunicherà ogni sera, via fax o pec, gli scavi dove sono stati completati i lavori di competenza della Committente.
▪ comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di inizio degli scavi su lavori programmati (allacciamenti, spostamenti, estensioni, sostituzioni etc).
▪ comunicazione alla competente Amministrazione Comunale e alla Committente via fax o pec del giorno di chiusura di ogni cantiere (binder e segnaletica orizzontale su strada e pavimentazione sul marciapiede) per dar modo alla Committente di fermare i tempi per eventuali tasse di occupazione del suolo pubblico.
▪ comunicazione con cadenza settimanale, entro la giornata di Giovedì, via fax o pec o mail , del programma settimanale degli allacciamenti, comprendendo in esso tutti gli Ordinativi di Lavoro richiesti alla data di redazione del suddetto programma e indicando inoltre la data prevista per il rilascio delle necessarie ordinanze.
▪ comunicazione con cadenza mensile, entro l’ultima settimana del mese, via fax o pec, del diagramma di Gant relativo a tutti i lavori di estensione e sostituzione reti richiesti indicandone in modo preciso i tempi di realizzazione.
▪ consegna, entro la prima settimana di ogni mese, successiva a quello a cui si riferisce lo Stato di Avanzamento dei Lavori, di tutti gli Ordinativi di Lavoro relativi allo Stato di Avanzamento dei Lavori, debitamente verificati e accompagnati da un elenco riepilogativo degli Ordinativi stessi.
▪ richiesta, entro il giorno successivo a quello di consegna dell’Ordinativo di Lavoro, delle eventuali ordinanze e autorizzazioni necessarie relative a interventi programmabili (quali ad esempio allacciamenti o estensioni rete).
▪ trasferimento dei dati cartacei raccolti sul sistema informatico, non appena disponibile.
TITOLO II.II. ESECUZIONE CONTRATTO
Art. II.II.1. SVILUPPO LAVORI
Gli interventi commissionati dalla Committente saranno di norma riconducibili alle seguenti attività:
a) apposizione della segnaletica necessaria, secondo il Codice della Strada, per la delimitazione del cantiere e la regolazione del traffico e nel rispetto di quanto previsto dalla procedura Acque IT 8.5.17 “Allestimento e comportamento cantieri fissi e mobili su strada”
b) demolizione di sovrastrutture stradali di qualsiasi spessore e tipo;
c) scavo a sezione obbligata in terreno di qualunque natura e consistenza per la posa e la manutenzione delle condotte e degli allacciamenti compreso oneri per trasporto e conferimento a discariche autorizzate;
d) posa di tubazioni con forniture di materiali acquedottistici e fognari; la Committente si riserva di fornire direttamente i materiali qualora lo ritenga necessario o per casi specifici;
e) riparazioni di condotte idrico fognarie e allacciamenti di qualsiasi diametro e materiale;
f) esecuzione di lavori di xxxxxxx e sostituzione di reti idriche e fognarie;
g) esecuzione e manutenzione di opere murarie, quali camere di manovra, pozzetti, rifacimenti di fognature, ecc.;
h) rinterro degli scavi con materiali richiesti;
i) ripristino delle pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e del tappeto relativo ai marciapiedi da eseguire nei tempi indicati dall’Ente proprietario della strada e secondo le disposizioni impartite della Direzione dei Lavori
j) opere di natura civile di qualsiasi tipo e natura, quali: demolizioni, costruzioni, intonaci, tinteggiature, carpenterie metalliche, infissi, ecc.;
k) saldature e posa di tubazioni e pezzi speciali in genere;
l) risagomatura, spacciamatura e trasporto a discarica nonché conferimento ad appositi impianti di smaltimento o depurazione dei fanghi e dei materiali prelevati;
m) taglio dell’erba in aree ed impianti di proprietà o comunque in uso della Committente;
n) servizio autospurgo per disostruzione condotte e manufatti qualora funzionale agli interventi di manutenzione commissionati.
Art. II.II.2. DISPONIBILITA’
L’Appaltatore si obbliga contrattualmente a dare la propria “disponibilità” ad eseguire tutti quegli interventi che la Committente richiede.
Nel dettaglio si intendono interventi in disponibilità tutti quelli svolti su richiesta della Committente nei giorni di Sabato, Domenica, Festivi e dalle ore 17.00 alle ore 6.00 dal Lunedì al Venerdì.
La disponibilità deve intendersi garantita per 365 giorni all’anno anche in caso di scioperi ufficiali o di altri eventi che potrebbero anche pregiudicare la regolare presenza del personale.
Per interventi in disponibilità eseguiti in orario straordinario, festivo e notturno si applicano le maggiorazioni esposte nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato come compenso forfettario standard su ogni intervento ordinato. Detto compenso tiene conto degli oneri e maggiori costi che l’Impresa deve sostenere per garantire la ininterrotta disponibilità delle squadre e attrezzature necessarie.
L’indennità per la disponibilità è compresa nel prezzo riconosciuto come descritto nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.
Nessun altro indennizzo o maggiorazione verrà riconosciuta all’Appaltatore, qualunque sia il numero necessario di squadre di cui dovrà disporre per l’esecuzione dei lavori ordinati anche nel caso in cui dette squadre, ancorché disponibili, non vengano impiegate o solo parzialmente impiegate a causa della mancata sussistenza di interventi a carattere di urgenza.
Le indennità per la disponibilità vengono riconosciute, in base all’effettivo periodo di esecuzione degli interventi, solo per i lavori consegnati con Ordinativo di Lavoro successivamente alle ore 15.45 dei normali giorni lavorativi o nei giorni festivi e per i quali sia stata assegnata la priorità di esecuzione entro la giornata.
In caso di prestazioni effettuate in disponibilità saranno applicate esclusivamente le maggiorazioni previste nell’Elaborato 2.1 del presente Capitolato.
Si precisa inoltre che nel compenso previsto dall’Elenco Prezzi per le attività commissionate è compresa e retribuita, con le specifiche indennità di chiamata, la disponibilità del personale dell’Impresa 24 ore su 24 sia per intervento in orario straordinario feriale che festivo che notturno
Detto personale dovrà possedere la professionalità necessaria a condurre le attrezzature e i mezzi d’opera che dovranno risultare a loro disposizione (autocarri, motocarri, compressori, escavatori, etc.), in modo che qualsiasi intervento possa essere affrontato. Nessun compenso sarà da corrispondere per la disponibilità di detti mezzi in quanto si ritengono compensati con la applicazione dei prezzi relativi alle opere compiute.
Al fine di garantire la disponibilità delle proprie squadre operative 24 ore su 24, l’Appaltatore dovrà necessariamente predisporre un servizio di presidio tecnico ininterrotto presso la propria sede operativa per la gestione degli Ordinativi di lavoro urgenti anche al di fuori del normale orario di lavoro.
Analogo obbligo di disponibilità è richiesto per i Referenti di cantiere.
Art. II.II.3. INTERVENTI IN DISPONIBILITA’
L’appaltatore assicura la disponibilità di un numero adeguato di tecnici, squadre e attrezzature oltre il normale orario di lavoro per far fronte agli Ordinativi di Lavoro urgenti nel rispetto delle tempistiche previste.
Si precisa che gli Ordinativi di Xxxxxx urgenti saranno trasmessi con le stesse procedure informatiche di quelli ordinari, pertanto è necessario il continuo presidio del portale informatico da parte dell’Appaltatore per garantire l’attivazione delle squadre anche in caso di richiesta urgente in periodi al di fuori del normale orario lavorativo.
In caso di richieste urgenti e/o situazioni ritenute di pericolo, come specificato dalla priorità indicata nell’Ordinativo di Lavoro, l’impresa dovrà garantire la presenza di una propria squadra operativa sul luogo dell’intervento entro un’ora dalla richiesta della Committente nell’ambito di tutto il territorio dei Comuni oggetto dell’appalto.
Le squadre in disponibilità dovranno essere in grado di svolgere nei tempi richiesti tutti i lavori di riparazione e messa in sicurezza previsti negli Ordinativi di Lavoro urgenti almeno per le prestazioni oggetto di Contratto indicate all’Art. I.II.1punti 1) e 2).
Si evidenzia che le squadre in disponibilità dovranno poter garantire, in caso di necessità, la continuità del servizio 24 ore su 24, senza interferire con l’operatività delle altre squadre in servizio nel normale orario lavorativo. Pertanto l’Appaltatore dovrà disporre di un adeguato numero di tecnici e operai con opportuna specializzazione, formazione e attrezzatura per garantire la prestazione richiesta nel rispetto dei turni di lavoro previsti dai contratti collettivi di categoria.
Il numero minimo di squadre in disponibilità dovrà comunque essere eventualmente incrementato ad esclusivo onere dell’Appaltatore e senza che esso possa pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a quanto indicato per le normali indennità di chiamata, per far fronte alle richieste di intervento effettuate dalla Committente nel rispetto della tempistica indicata negli Ordini di lavoro.
L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso nel caso di mancata richiesta di intervento delle squadre in disponibilità, qualunque sia il loro numero, intendendosi tale onere già compensato dai prezzi in elenco.
Nei periodi di disponibilità l’Appaltatore potrà svolgere esclusivamente lavorazioni con specifica indicazione di urgenza nel relativo Ordinativo di Lavoro. Salvo diversa indicazione della DL i lavori programmati dovranno essere svolti durante il normale orario lavorativo.
Ai soli fini statistici, per la valutazione previsionale del numero minimo di squadre che l’Appaltatore dovrà prevedere nei periodi di disponibilità, si rimanda all’Allegato 1, senza che nessun obbligo possa derivarne per la Committente circa il numero, la distribuzione temporale, l’urgenza e l’importo degli Ordinativi di lavoro richiesti nel periodo di disponibilità.
TITOLO II.III. QUALITA’ DEL SERVIZIO E PENALI
Art. II.III.1. QUALITÀ DEL SERVIZIO
La qualità del servizio reso dall’Appaltatore è strettamente connessa con gli standard di qualità prescritti al Gestore del servizio Idrico integrato e definiti dagli standard di servizio ed organizzativi contenuti nei documenti tecnici allegati alla convenzione di affidamento del servizio idrico per il territorio servito di cui all’Art. I.II.2del presente Capitolato. In particolare ai fini del rispetto della qualità del servizio offerto è necessario che il gestore del servizio Idrico garantisca il rispetto degli standard di qualità offerti attraverso la Carta dei Servizi.
Le prescrizioni e gli obblighi assegnati all’Appaltatore nel presente Capitolato sono vincolanti al soddisfacimento del rispetto della qualità del servizio offerto.
Nell’Elaborato 1.4 del presente Capitolato si riporta la misura dei livelli di servizio e qualità richiesti (standard) e la lista delle penalizzazioni individuate per ciascun indicatore censito in caso di mancato rispetto degli standard previsti.
Inoltre, nell’ambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di tutte le attività poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato, si prevede di eseguire, a campione, prove periodiche di controllo qualità ed esecuzione dei lavori.
Le prove consistono in saggi, rilievi tecnici e documentali e si configurano come verifiche intermedie e ricorrenti sulla conformità dei lavori eseguiti agli standard tecnici prefissati.
Le verifiche si estendono al rispetto dei tempi di esecuzione previsti nei relativi ordinativi di lavoro vincolati al soddisfacimento degli standard di qualità del servizio idrico integrato.
I controlli di qualità e tipologia dei lavori eseguiti verranno pianificati attraverso l’attivazione, mediante lo strumento informatico di programmazione dei lavori in uso, di verifiche a campione a data prefissata posticipata rispetto l’esecuzione dei lavori ordinati.
Si prevede di effettuare prove a campione sulle opere contabilizzate in ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori emesso nella misura indicata al precedente Art. I.VII.7del presente Capitolato; gli oneri per l’effettuazione di tali prove sono a carico dell’Appaltatore.
Art. II.III.2. PENALI
In caso di mancato rispetto dei parametri fissati per ciascuno dei livelli di Servizio definiti nell’Elaborato 1.4 si applicano le penali previste nello stesso con i criteri di cui all’Art. I.X.1
TITOLO II.IV. SEDI OPERATIVE, MAGAZZINI, PERSONALE MEZZI ATTREZZATURE E MATERIALI
Art. II.IV.1. SEDI OPERATIVE
In linea con quanto previsto al precedente Art. I.III.10del presente Capitolato, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del Accordo Quadro, l’Appaltatore dovrà provvedere ad allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato (facente parte della lista dei Comuni oggetto dell’Appalto), almeno:
▪ n°1 sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione dei lavori;
▪ n°1 centro operativo per ogni Lotto (v. Art. I.II.2del presente Capitolato) oggetto dell’Appalto idoneo a svolgere le funzioni di attività di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività operative, servizi per il personale;
▪ n°1 magazzino per ogni centro operativo, istituito presso le proprie sedi o in luoghi diversi ritenuti adatti, idoneo ad assicurare in qualsiasi momento tutto quanto occorra per la continuità degli interventi e la puntualità delle prestazioni contrattuali.
Dette strutture dovranno essere ubicate sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto; la sede operativa (le sedi operative) e/o il magazzino (i magazzini) può (possono) coincidere con il centro operativo;
La mancata dimostrazione di quanto richiesto entro il termine stabilito darà diritto alla Committente alla risoluzione dell’Accordo Quadro e l’incameramento del deposito cauzionale.
Art. II.IV.2. PERSONALE E MEZZI
L’Appaltatore dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 e dal Piano di Sicurezza e tutto ciò che la Committente potrà richiedere per la buona esecuzione dei lavori e l’incolumità degli addetti ai medesimi e dei terzi, per garantire l’integrità delle proprie opere e dei beni pubblici e privati.
In particolare per le attività oggetto d’appalto, il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.lgs. 14/09/2011 n. 177, poiché il lavoro può essere oggetto di attività che si svolgeranno in luoghi confinati. In merito l’impresa dovrà possedere :
▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale a corsi di formazione per utilizzo DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza, imbracatura, maschere, autorespiratore, etc.);
▪ Dichiarazione di possedere al momento della presentazione dell’offerta la seguente strumentazione:
- strumento rilevatore di gas
- idonea attrezzatura per ventilazione forzata dell’aria
- idonea attrezzatura per il recupero dell’operatore dal luogo confinato
- dispositivi anticaduta
- attrezzatura treppiede
▪ Copia del certificato attestante la partecipazione del proprio personale ai corsi di formazione per gli addetti al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione delle Emergenze;
▪ Evidenza dell’esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati del personale impiegato, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto necessariamente certificati.
L’Appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti minimi di legge e quelli eventualmente superiori autocertificati per ogni lavoratore riportato negli elenchi comunicati alla Committente.
I lavoratori saranno singolarmente autorizzati all’accesso in cantiere solo ad avvenuta verifica positiva da parte della Committente come risultante da esplicito verbale nominativo.
Le verifiche della Direzione dei Lavori relative alla dotazione dei mezzi e alla composizione e numero delle squadre tipo necessarie all’esecuzione delle attività, saranno effettuate con cadenza almeno semestrale.
Art. II.IV.3. DOTAZIONI MINIME DI PERSONALE E MEZZI
È esclusivo onere dell’Appaltatore quello di determinare preventivamente ed eventualmente adeguare durante l’esecuzione del Contratto le proprie disponibilità di personale, mezzi e attrezzature al fine di soddisfare le richieste di intervento della Committente nel rispetto degli standard di qualità previsti nel presente Capitolato e dei contratti collettivi di lavoro del personale impiegato.
Ai soli fini statistici, per la valutazione previsionale del numero minimo di squadre che l’Appaltatore dovrà prevedere, si rimanda all’Allegato 1, senza che nessun obbligo possa derivarne per la Committente circa il numero e la distribuzione temporale:
L’elaborato statistico è indicativo solo del numero di lavori di pronto intervento della loro distribuzione per zona, per comune, per mese, ma non dell’importo dei lavori affidati. Inoltre sulla base delle gestioni pregresse, con imprese mediamente performanti, indicativamente si stimano in media 10 - 12 squadre giornaliere per i lotti rispettivamente da 11.000.000,00 - 12.000.000,00 di euro.
Eventuali dotazioni inferiori dovranno essere autorizzate dalla Direzione Lavori a seguito di richiesta da parte dell’Appaltatore.
Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni di legge. Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per l'esecuzione dei lavori dovranno essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso.
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Per la particolare conformazione di alcune zone del territorio gestito dalla Committente, l’appaltatore dovrà essere dotato di mezzi a trazione integrale per ciascuna tipologia di lavoro richiesto in modo da garantire la possibilità di accesso anche ai siti non serviti dalla pubblica viabilità. L’onere per utilizzo dei suddetti mezzi si intende incluso e compensato all’interno delle voci dell’Elenco prezzi e non potrà dar luogo a richieste di compensi accessori da parte dell’Appaltatore.
Tutto il personale impiegato dovrà avere adeguata formazione e specializzazione in relazione alla mansione svolta.
Nel caso di interventi in luoghi confinati ai sensi del DPR 177/2011 la composizione delle squadre, la formazione dei lavoratori impiegati e la dotazione di attrezzature e DPI dovrà essere in ogni caso adeguata alle condizioni specifiche di impiego. Tutti gli oneri gravanti sull’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori in luoghi confinati sono compresi nei prezzi in elenco e non daranno adito a compensi supplementari.
La Committente non garantisce comunque l’impiego continuativo delle suddette squadre senza che l’appaltatore possa trarne motivo di richiesta di compensi o indennizzi aggiuntivi.
1a) Lavori di manutenzione ed estensione delle reti idriche e fognarie e nuovi allacci
Composizione minima squadra tipo:
▪ n°1 operaio specializzato;
▪ n°1 operaio specializzato con la qualifica di idraulico;
▪ n°1 operaio (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);
▪ nel caso siano richieste saldature almeno un operaio dovrà avere la qualifica di saldatore ed essere munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche condizioni di esecuzione previste per saldature su acciaio o secondo la UNI 9737 per saldature tubazioni in polietilene;
Dotazione minima di mezzi e attrezzature:
La squadra minima dell’Appaltatore deve avere a disposizione, in base alle necessità specifiche degli interventi di manutenzione e costruzione reti idriche e fognarie, il seguente parco macchine minimo:
▪ n°1 automezzo attrezzato con compressore, martello demolitore, saldatrice elettrica e bombole ossiacetileniche, pompe per aggottamento acque dagli scavi ecc.;
▪ n°1 escavatore/miniescavatore cingolato o gommato (idoneo all’entità degli scavi da effettuare);
▪ n°1 autocarro attrezzato con gru (in aggiunta nel caso di estensioni rete e lavori su rete fognaria);
▪ n°1 mezzo di appoggio (eventuale) di dimensioni adeguate al trasporto dell’attrezzatura richiesta;
▪ n°1 motopompa di dimensioni minime di 1”½ e comunque adeguata al tipo d’intervento richiesto completa di tutti gli accessori e quant’altro occorra idonea all’aggottamento di acqua eventualmente presente negli scavi;
▪ n°1 motopompa idonea per il trasferimento di liquami, da impiegare congiuntamente all’utilizzo dei “palloni” otturatori (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);
▪ n°2 “palloni” otturatori, gonfiabili ad aria compressa, dei diametri indicati dalla D.L., per l’interruzione dell’afflusso del liquame in condotta (qualora la squadra debba intervenire su rete fognaria);
▪ n°1 motocompressore completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a disposizione della squadra e/o richiesta della DL;
▪ n°1 compattatore meccanico (piastra vibrante o costipatore) da utilizzare durante il riempimento degli scavi;
▪ n°1 fresa a disco per tagli di conglomerati bituminosi necessario per sagomare l’area di scavo;
▪ set segnaletica di cantiere come da codice della strada a seconda del tipo d’intervento richiesto;
▪ dispositivi di sicurezza individuale previsti dalla legge in vigore.
▪ attrezzature necessarie al montaggio e smontaggio di raccorderia idraulica e materiali di riparazione su tubazioni di qualsiasi materiale e diametro;
▪ attrezzatura specifica per la foratura delle tubazioni per fori fino a diametro 100 mm.;
▪ n°1 generatore e/o centralina oleodinamica completo di tutti gli accessori e quant’altro occorra a disposizione della squadra e/o richiesta della DL;
▪ piedistalli con lampade per l’illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;
▪ apparecchiature per il taglio delle condotte metalliche (troncatrice a disco);
▪ attrezzatura necessaria per piccoli interventi murari a supporto delle riparazioni;
▪ utensili/attrezzature di uso comune per la realizzazione dell’intervento richiesto;
▪ tutta la strumentazione necessaria per la puntuale individuazione delle perdite (Geofono) e per il rilevamento della posizione di tubazioni e chiusini interrati (Localizzatore cerca-servizi);
1b) Lavori per ripristini stradali
Composizione minima squadra tipo:
▪ n°1 operaio;
▪ n°1 operaio specializzato;
▪ n°1 operaio operatore dei mezzi d’opera.
Dotazione minima di mezzi e attrezzature:
L’Appaltatore deve avere a disposizione, per l’esecuzione degli interventi di ripristini stradali, un parco mezzi da impiegare nella misura e tipologia adeguata all’intervento da eseguire, costituito in via indicativa da:
▪ furgoni della portata massima di 10 x.xx;
▪ escavatori cingolati o gommati, con braccio a due elementi snodati ed azionati con sistema idraulico, delle seguenti tipologie:
- con motore di potenza fino a 50 CV (tipo Bobcat) con fresa e spazzola;
- con motore di potenza fino a 100 CV;
▪ motocompressore d'aria della potenza non inferiore a 6 hp;
▪ martello demolitore pneumatico;
▪ pompe centrifughe azionate da motore a scoppio, od elettrico, della portata fino a 10 l/sec.;
▪ attrezzature complete per fiamma ossiacetilenica compreso adeguato rifornimento di bombole di ossigeno ed acetilene;
▪ compressore stradale del peso fino a 6 t.;
▪ apparecchio elettronico per la ricerca di tubazioni metalliche e l'individuazione di prese;
▪ macchina taglia asfalto;
▪ vibrofinitrice meccanica per conglomerati bituminosi;
▪ fresatrici meccaniche per conglomerati bituminosi;
▪ rulli vibranti semoventi per la compattazione di rinterri, con volante o asse per la guida, supporto e sbalzo per consentire la compattazione a filo di scavo.
2) Lavori di manutenzione impianti per acquedotto, fognatura e depurazione
Composizione minima squadra tipo:
▪ n°1 operaio;
▪ n°1 operaio metalmeccanico specializzato;
▪ n°1 operaio elettricista specializzato (PES) in aggiunta nel caso in cui siano richiesti interventi su parti elettriche;
▪ nel caso siano richieste saldature almeno un operaio dovrà avere la qualifica di saldatore ed essere munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche condizioni di esecuzione previste per saldature su acciaio o secondo la UNI 9737 per saldature tubazioni in polietilene.
Dotazione minima di mezzi e attrezzature:
L’Appaltatore deve avere a disposizione, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione impianti meccanici una dotazione di mezzi ed attrezzature minima per squadra costituita da:
▪ n°1 automezzo attrezzato con le seguenti dotazioni, che dovranno comunque essere adeguate in relazione all’attività da svolgere:
- cassetta completa da meccanico: chiavi almeno fino a 32 mm di vario tipo, cacciaviti, pinze, giratubi, martelli, scalpelli, seghetti, lime, etc.;
- utensili elettrici, ad aria e vari: Trapano, smerigliatrice angolare e relativi dischi, saldatrice elettrica e relativi elettrodi/filo, filiera per tubi gas, martello demolitore, attrezzatura completa per saldatura e taglio ossiacetilenico, apparecchiatura per saldatura certificata (quando richiesta) paranchi manuali vario tipo e portata per sollevamento, ecc.;
- strumentazioni diagnostiche e di misura: calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni, calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni, misuratori di pressione, vibrometro, ecc.;
- varie: scala portatile 2-4 m, radio ricetrasmittente per comunicazioni locali, prolunghe elettriche, per aria compressa e acqua, lancia idropulitrice, lampade portatili, , pompa per aggottamento acqua, imbracatura e accessori anticaduta, DPI protezione udito, occhi, vie respiratorie, sulla base del DVR e DVRC, catene e funi, tubi, raccorderia, utensili appropriati per pulizie meccaniche sulle varie parti d’impianto.
▪ n°1 camion attrezzato con autogru di idonea portata e sbraccio per cali, sollevamenti, carico e scarico materiali i attrezzature;
▪ n°1 escavatore gommato con operatore;
▪ n°1 generatore elettrico per il funzionamento delle attrezzature anche in assenza di rete;
▪ piedistalli con lampade per l’illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione;
▪ n°1 furgone attrezzato con banco officina per lavori meccanici;
▪ n°1 furgone attrezzato per interventi su impianti elettrici.
3) Lavori edili, di carpenteria e di muratura in genere
Composizione minima squadra tipo:
▪ n°1 operaio;
▪ n°1 operaio specializzato;
▪ nel caso siano richieste saldature su acciaio almeno un operaio dovrà avere la qualifica di saldatore ed essere munito di patente di saldatura secondo la UNI 9606 per le specifiche condizioni di esecuzione previste per saldature su acciaio.
Dotazione minima di mezzi e attrezzature:
L’Appaltatore deve avere a disposizione, per l’esecuzione degli interventi di manutenzione opere civili, opere edili e lavori di muratura in genere, una dotazione di mezzi ed attrezzature minima per squadra costituita da:
▪ n°1 automezzo attrezzato con le seguenti dotazioni, che dovranno comunque essere adeguate in relazione all’attività da svolgere:
- cassetta completa da meccanico: chiavi almeno fino a 32 mm di vario tipo, cacciaviti, pinze, giratubi, martelli, scalpelli, seghetti, lime, etc.;
- utensili elettrici, ad aria e vari: Trapano, smerigliatrice angolare e relativi dischi, saldatrice elettrica e relativi elettrodi/filo, filiera per tubi gas, martello demolitore, attrezzatura completa per saldatura e taglio ossiacetilenico, apparecchiatura per saldatura certificata (quando richiesta) paranchi manuali vario tipo e portata per sollevamento, ecc.;
- strumentazioni diagnostiche e di misura: calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni, calibro, comparatore, termometri, spessimetro ultrasuoni, misuratori di pressione, vibrometro, ecc.;
- varie: scala portatile 2-4 m, radio ricetrasmittente per comunicazioni locali, prolunghe elettriche, per aria compressa e acqua, lancia idropulitrice, lampade portatili, pompa per aggottamento acqua, imbracatura e accessori anticaduta, DPI protezione udito, occhi, vie respiratorie, sulla base del DVR e DVRC, catene e funi, tubi, raccorderia, utensili appropriati per pulizie meccaniche sulle varie parti d’impianto;
▪ n°1 camion attrezzato con autogru di idonea portata e sbraccio per cali, sollevamenti, carico e scarico materiali i attrezzature;
▪ n°1 escavatore gommato con operatore;
▪ n°1 generatore elettrico per il funzionamento delle attrezzature anche in assenza di rete;
▪ piedistalli con lampade per l’illuminazione del cantiere per tutti quei lavori che si dovranno svolgere in orari serali e notturni e comunque con scarsa illuminazione.
Art. II.IV.4. MATERIALI
L’Appaltatore, nel caso di fornitura a suo carico, dovrà fornire tutti i materiali conformi alle norme vigenti in materia ed alle specifiche riportate nell’Elaborato 1.3 del presente Capitolato.
Al fine di consentire alla Direzione Lavori quanto necessario per valutare l’accettazione dei materiali secondo la normativa applicabile, prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori il nominativo dei produttori di tutti i materiali di sua fornitura, con l’ubicazione degli stabilimenti di produzione e tutta la documentazione tecnica inerente, certificati di prove e collaudi di materiali, ecc. La Direzione dei Lavori, preventivamente all’accettazione, eseguirà tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualità dei materiali e la rispondenza a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato. La Direzione dei Lavori provvederà alla preventiva esplicita autorizzazione all’approvvigionamento presso i fornitori segnalati.
L’Appaltatore dovrà garantire alla Direzione dei Lavori la facoltà di ispezionare i depositi e magazzini dell’Appaltatore stesso nonché i depositi e gli stabilimenti dei fornitori segnalati dall’Appaltatore per poter eseguire tutte le verifiche e le prove necessarie ad accertare la buona qualità dei materiali e la rispondenza a quanto richiesto e precisato nel presente Capitolato.
I campioni di materiali accettati dalla Direzione dei Lavori saranno opportunamente sigillati e contrassegnati, in doppio esemplare con frequenza a campione e per alcune tipologie merceologiche, un esemplare potrà essere conservato nei magazzini dell’Appaltatore per tutta la durata del contratto e l’altro negli uffici della Direzione dei Lavori.
Si prevede di procedere con controlli a campione ed a rotazione su tutte le forniture di rilevanza e valore tecnico nonché sulle forniture di notevole numero e ripetizione secondo il seguente passo temporale:
▪ preventivamente all’accettazione iniziale del materiale;
▪ successivamente a cadenza semestrale/annuale.
L’Appaltatore sarà tenuto ad impiegare esclusivamente tali tipi di materiali, senza alternative di sorta, pena la rimozione a suo completo carico di quelli difformi eventualmente posti in opera ed il risarcimento di tutti i danni egli altri oneri da ciò conseguenti.
Qualora l’Appaltatore, nel corso dei lavori, decidesse di porre in opera materiali diversi da quelli già accettati, dovrà preventivamente sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori secondo la procedura sopra esposta.
Nel corso dei lavori, oltre ai controlli di cui all’Art. I.VII.7 la Direzione dei Lavori potrà eseguire, senza limitazione alcuna, prove e verifiche su tutti i materiali che verranno posti in opera, sia in stabilimento che a piè d’opera, nonché provvedere al controllo mediante saggi e campionamenti di materiale già installato.
A tal fine si individua nella misura massima del 5 % dei pezzi il numero di verifiche e/o saggi da effettuare a discrezione della Direzione dei Lavori per la gestione del controllo delle potenziali non conformità sul quantitativo complessivo del materiale approvvigionato in magazzino o comunque necessario per l’esecuzione dei lavori ordinati.
La Direzione dei Lavori ha facoltà totalmente discrezionale di respingere le forniture, globalmente o per singole partite ed anche ordinare la sostituzione del fornitore, senza che per questo l’Appaltatore possa vantare alcun diritto ad indennità o risarcimenti.
Tutti gli oneri e le spese per le prove ed i collaudi eseguiti dalla Direzione dei Lavori sono a completo carico dell’Appaltatore.
Per i materiali forniti dalla Committente, l'Appaltatore si impegna a controllare, all'atto del ricevimento, la rispondenza della qualità e lo stato di conservazione al fine di non pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore risponde della custodia, della conservazione e dell'impiego di materiali ricevuti sino al collaudo definitivo delle opere eseguite; risponde altresì della custodia e della conservazione del materiale esuberante sino alla sua restituzione.
L'Appaltatore solleva la Committente da ogni responsabilità per danni a cose o persone cagionati dai materiali che ha in consegna ed in particolare da quelli che non vengono custoditi in locali chiusi.
I materiali, da chiunque forniti, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e scaricati a piè d'opera a cura e spese dell'Appaltatore.
Nell’ambito delle procedure operative adottate dalla Committente per la gestione e monitoraggio di tutte le attività poste in campo per la gestione del servizio idrico integrato si rende necessario prevedere il tracciamento dei materiali posto in opera; con riferimento ai materiali di prevalente importanza (fasce e collari di riparazione, condotte idriche e fognarie, organi di manovra ed intercettazione, sfiati e scarichi) l’Appaltatore è tenuto a dare evidenza, mediante il sistema informatico di pianificazione e controllo degli interventi, dell’origine e provenienza dei materiali posti in opera provvedendo all’identificazione ed all’associazione dei materiali utilizzati per ogni specifico intervento alle bolle di consegna e stoccaggio presso i magazzini e quindi alle certificazioni di fornitura dei materiali stessi. Tra gli adempimenti procedurali di segnalazione e monitoraggio dei lavori in corso di esecuzione rientra pertanto anche la tracciabilità dei materiali adoperati.
L’Appaltatore dovrà segnalare tempestivamente qualsiasi difetto o anomalia riscontrata sui materiali forniti direttamente dalla Committente.
PARTE III. NORME TECNICHE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
TITOLO III.I. GENERALITÀ
Art. III.I.1. NORME GENERALI
Gli articoli di seguito riportati fissano le norme di esecuzione per i diversi lavori contemplati nell’Appalto, nonché le specifiche tecniche dei materiali impiegati, fatta salva la prevalenza delle disposizioni della Parte prima del presente Capitolato.
Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle seguenti prescrizioni. Per le categorie dei lavori che non si trovano descritte nel presente Capitolato, nell’Elaborato 2.1 e per le quali non siano state prescritte speciali norme, in particolare per eventuali lavori da eseguire in economia, l'Impresa dovrà seguire migliori procedimenti dettati dalla tecnica ed attenersi agli ordini che all'uopo la Direzione dei Lavori impartirà.
I lavori che per qualsiasi causa risultassero, subito o in tempo successivo, male eseguiti dovranno essere rifatti a spese dell'Impresa, senza che nemmeno sia necessaria la richiesta formale della Direzione dei Lavori; l'eventuale presenza in cantiere di un sorvegliante della Committente non potrà essere invocata dall'Appaltatore a scarico della sua responsabilità.
Per i lavori sulle reti e per la costruzione di manufatti e opere d’arte l'Impresa, avuta la consegna, riferendosi ai capisaldi di progetto, effettuerà per prima cosa il tracciamento dell'opera apponendo i picchetti e le xxxxxx per l'asse, per le sezioni e per le opere d'arte; a sua cura e spesa i picchetti dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione.
TITOLO III.II. LAVORI IDRAULICI
Art. III.II.1. INTERVENTI SU RETI IDRICHE E FOGNARIE
Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno osservate le vigenti Norme tecniche:
▪ la normativa del Ministero dei lavori pubblici;
▪ le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero della sanità;
▪ le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque;
▪ le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorché le tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;
▪ altre eventuali particolari prescrizioni, purché non siano in contrasto con la normativa vigente, in vigore per specifiche finalità di determinati settori come quelle disposte dalle Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari ovvero di attraversamento degli stessi.
Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli seguenti di questo Titolo, tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
1) Procedura generale
L’Impresa dovrà provvedere alla realizzazione dell’opera secondo le fasi sotto indicate:
▪ taglio dell’asfalto con idonea attrezzatura e demolizione del piano stradale;
▪ apertura dello scavo;
▪ trasporto alla discarica dei materiali di risulta;
▪ costruzione, riparazione o sostituzione di tratti di rete idrica o fognaria;
▪ realizzazione delle opere civili e murarie occorrenti (rinfianco in cls, pozzetto, ecc.);
▪ rinterro con materiale idoneo;
▪ ripristino della pavimentazione;
▪ ripristino della segnaletica manomessa durante i lavori.
2) Movimentazione delle tubazioni
Dovranno essere scrupolosamente seguite le disposizioni che in merito hanno indicato i produttori delle varie tipologie di tubazioni fornite nelle specifiche istruzioni d’uso che obbligatoriamente devono accompagnare la fornitura del materiale.
Oltre a ciò si dovrà operare come segue:
a) Carico, trasporto e scarico
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel cantiere dovrà predisporsi
quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.
b) Accatastamento e deposito
L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole opportunamente dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto letto di appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
Le estremità delle tubazioni destinate al convogliamento di acqua per il consumo umano dovranno essere protette con appostiti tappi, onde evitare di sporcare le superfici interne.
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non sottoposti a carichi.
Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale) devono essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni ultraviolette, da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando cioè la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.
Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un immagazzinamento superiore a 12 mesi.
3) Scavo per la tubazione
a) Operazioni preliminari allo scavo
i) Apertura della pista
Per la posa in opera della tubazione al di fuori del sistema viario, l'Appaltatore dovrà anzitutto provvedere all'apertura della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi necessari alla installazione della condotta.
A tal fine sarà spianato il terreno e, là dove la condotta dovrà attraversare zone montuose con tratti a mezza costa, sarà eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno anche doversi costruire strade di accesso. L'entità e le caratteristiche di dette opere provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonché della natura e delle condizioni del terreno.
ii) Segnalazione del cantiere su strada.
Per condotte da posare in strada è fatto obbligo all'Appaltatore, che rimane unico responsabile della idoneità e regolarità della segnalazione stradale, di provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza dei prescritti segnali, cartelli di avviso, cavalletti, passerelle, lamieroni di qualsiasi tipo misura e dimensione, illuminazione, impianti semaforici ecc., nonché alla eventuale sorveglianza e protezione dei lavori, secondo le vigenti disposizioni in materia.
La Committente, pur segnalando le situazioni di cui può venire a conoscenza che si dovessero dimostrare non regolari, non è tenuta alla verifica giornaliera di tutti i lavori in corso di esecuzione, il cui controllo continuo e la regolare esecuzione spetta esclusivamente all'Appaltatore.
L'Appaltatore rimarrà unico responsabile, nel caso in cui, in conseguenza dei lavori non sufficientemente segnalati, si avessero a verificare incidenti e danni a persone, animali e cose, e ciò fino al collaudo finale dei lavori e secondo quanto specificato in altri punti del presente CSA. L’appaltatore si dovrà altresì far carico segnalando eventuali formazioni di ghiaccio che si dovessero