PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta - UFFICIO DELLE DOGANE TORINO (di seguito anche “Agenzia”), con sede in Torino, Via Xxxxxxxx Xxxxx, 97 , C.F. 97210890584, rappresentata dal Dirigente dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx XX XXXX, nata a il , ivi domiciliata per la carica
E
Camera di commercio di Torino, con sede legale in Torino, Codice Fiscale 80062130010, rappresentata dal Segretario Generale dr. Xxxxx XXXXXXX, nato a il
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
a) Le parti puntano a realizzare una proficua sinergia tra le loro peculiari competenze, ponendosi l’obiettivo di migliorare la proiezione internazionale delle imprese del territorio facilitandone l’accesso ai servizi e alla diffusione delle conoscenze in materia doganale e di accise a sostegno dell’export e dell’internazionalizzazione, per un approccio consapevole ai mercati esteri;
b) Le parti intendono offrire a coloro che operano con l’estero occasioni di approfondimento sui nuovi adempimenti doganali in materia di accordi di libero scambio negoziati e sottoscritti dall’Ue (CETA, JEFTA), supportare le imprese interessate a diventare AEO (Operatore Economico Autorizzato) o Esportatore Autorizzato, implementare un canale diretto e privilegiato per analizzare le problematiche che emergono nell’operatività doganale;
c) Le parti, nell’ottica della prevenzione e del contrasto alle frodi, dei traffici e della concorrenza sleale, prevedono un’azione congiunta per rafforzare la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori, anche attraverso la condivisione di informazioni sulle imprese importatrici, al fine di individuare quelle maggiormente a rischio. Il fenomeno della contraffazione ha assunto dimensioni internazionali, estendendosi oggi praticamente ad ogni settore produttivo. La contraffazione danneggia non solo le imprese ma anche i consumatori. La Camera di commercio di Torino, su invito della Prefettura e in collaborazione con istituzioni e associazioni di categoria locali, nel 2008 ha contribuito alla nascita del Comitato Provinciale per la lotta alla Contraffazione (CPLC Torino) che, attraverso il Comitato di Indirizzo e lo Sportello Telematico
Osservatorio di Torino sulla Contraffazione, propone momenti d’incontro e formazione su specifiche tematiche. L’offerta formativa dell’ente camerale prevede, ogni anno, la realizzazione di workshop operativi con focus specifici su alcune categorie merceologiche a forte rischio contraffazione, riservati alle Forze dell’Ordine locali e ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono altresì allo studio campagne informative congiunte e l’organizzazione di momenti formativi comuni che saranno l’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle procedure messe in campo dalla pubblica amministrazione per favorire il commercio legale, l’unico che garantisce il rispetto degli standard di qualità per il consumatore in termini di sicurezza e salute;
d) In seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, la Direzione Territoriale II – Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta – Ufficio Dogane Torino, e la Camera di commercio di Torino intendono creare le migliori condizioni per poter fornire adeguato supporto alle imprese nell’ambito dei loro futuri interscambi commerciali con il Regno Unito;
e) In tale contesto, le parti concordano sulla necessità di rafforzare strumenti e modalità di dialogo e collaborazione, allo scopo di fornire agli operatori economici torinesi tutta l’assistenza necessaria, affinché possano affrontare i cambiamenti che si determineranno come conseguenza della Brexit;
f) L’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio Dogane Torino intende realizzare la sua missione istituzionale attraverso il costante miglioramento dei rapporti con l’utenza, ribadendo il proprio ruolo di organizzazione al servizio dei cittadini, delle esigenze del commercio e dell’ordinato svolgimento dei traffici UE ed Extra UE;
g) Nelle imprese cresce la consapevolezza che la competitività di un territorio è determinata anche da un proficuo e virtuoso rapporto di collaborazione con le istituzioni, tra le quali in particolare l’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 dello Statuto, concorre alla sicurezza e alla tutela dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea;
h) La Camera di commercio di Torino svolge un’intensa attività di formazione, assistenza e rappresentanza, anche in materia doganale, a favore delle imprese iscritte al registro delle imprese che operano in ambito UE ed estero;
i) La Camera di commercio di Torino ritiene fondamentale che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel pieno rispetto delle proprie competenze ed attribuzioni, contribuisca a favorire la crescita competitiva delle aziende del territorio, che costituiscono una imprescindibile ricchezza da sostenere e preservare congiuntamente;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
1. Le premesse al presente Protocollo di intesa costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 – Oggetto
1. Scopo del presente Protocollo è quello di realizzare uno strumento di concreta utilità per le aziende che operano sul territorio, capace di rispondere alle reali richieste manifestate dalle imprese stesse, semplificando i rapporti con l’utenza e facilitando l’accesso ai servizi in materia doganale e di accise. L’accordo sarà strutturato e gestito come di seguito specificato:
i. Costituzione di un team specialistico di funzionari ADM al quale i funzionari della Camera di commercio di Torino potranno fare riferimento per proporre quesiti di diffuso interesse per le imprese. In tal modo si eviterà che l’Agenzia sia sottoposta a richieste non selezionate e potenzialmente ripetitive da parte di numerosi operatori economici. La Camera di Commercio di Torino si farà carico, successivamente, di diffondere alle imprese interessate le indicazioni ricevute;
ii. Organizzazione di incontri (da svolgersi in modalità telematica webinar) ai quali far partecipare un gruppo selezionato di imprese. In tali occasioni, funzionari designati ADM e referenti della Camera di commercio di Torino potranno dialogare con le imprese per raccogliere le loro osservazioni e fornire specifiche informazioni di carattere operativo e normativo in materia doganale e di accise;
iii. Istituzione di un Tavolo di Lavoro permanente, per agevolare l’effettiva applicazione e il monitoraggio delle intese del presente accordo. Il Tavolo di Lavoro si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità, indifferentemente presso la Camera di commercio di Torino o presso l’Ufficio delle Dogane di Torino e sarà composto da:
- Funzionari in rappresentanza dell’Ufficio Dogane Torino, in relazione alle problematiche da esaminare relativamente agli adempimenti previsti dalla legge in materia doganale e di accise;
- Funzionari della Camera di commercio di Torino per i problemi in materia doganale e accise, in relazione alle diverse categorie merceologiche ed in rappresentanza delle imprese interessate ai problemi da esaminare e/o porre in discussione;
Il coordinamento del Tavolo di Lavoro sarà affidato congiuntamente alla Camera di commercio di Torino e all’Ufficio delle Dogane di Torino, che
comunicheranno alla controparte i nominativi dei relativi rappresentanti o loro variazioni;
iv. Contemplare assistenze ad hoc alle imprese che ne facciano richiesta, ciò per garantire procedure semplici e snelle per l’assolvimento degli adempimenti richiesti, ponendo l’Agenzia come soggetto con il quale disegnare piani e strategie per presidiare, nel miglior modo possibile, i mercati esteri;
v. Prevedere qualsiasi attività di promozione delle varie figure a sostegno delle imprese che operano nell’import ed export (AEO, Esportatore Autorizzato, carnet ATA, carnet TIR). Si presterà particolare attenzione ad adottare forme di comunicazione tali da divulgare adeguatamente i numerosi vantaggi e agevolazioni riservate alle imprese che scelgono di essere autorizzate da ADM allo status di esportatore autorizzato.
Art. 3 – Comitato di Coordinamento
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da n. 3 componenti designati dall’Ufficio Dogane Torino, e da n. 3 componenti designati dalla Camera di commercio di Torino al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
Art. 4 - Obblighi delle Parti
1. Le Parti, firmatarie del presente Protocollo, concorreranno all’attuazione delle finalità dello stesso nel quadro e in conformità dei rispettivi ordinamenti, qualora esistenti, come definiti dalle normative comunitarie, nazionali, regionali, statutarie e locali attualmente in vigore e delle eventuali successive integrazioni o modifiche.
Art. 5 – Accordi attuativi
1. La collaborazione tra l’Agenzia e la Camera di commercio di Torino, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente protocollo di intesa e della normativa vigente.
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 6 – Oneri
1. Il presente Protocollo non comporta oneri a carico delle Parti. Gli eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per i servizi resi, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 7 – Durata ed eventuale rinnovo
1. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Art. 8 – Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo di intesa ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Protocollo di intesa già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del Protocollo di intesa, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo di intesa.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo di intesa e agli accordi attuativi di cui all’art.5, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Art. 11 – Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente Protocollo di intesa, di non trovarsi, per l’espletamento di tali attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 12 – Controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo di intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Letto, confermato e sottoscritto. Torino, 19 maggio 2021
Agenzia delle dogane e dei monopoli Il Dirigente
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xx Xxxx
Firmato digitalmente
Camera di commercio di Torino Il Segretario Generale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente