Tutela multirischi per l’abitazione
Condizioni di Assicurazione
Tutela multirischi per l’abitazione
Il prodotto per assicurare l’abitazione (di proprietà o in locazione), l’arredamento in essa contenuto, la responsabilità civile del nucleo famigliare o del singolo individuo per danni provocati a un terzo.
Per l’abitazione è anche possibile assicurare un servizio di assistenza tecnica in caso di guasti agli impianti e uno di assistenza legale in caso di problemi legati alla sua proprietà/conduzione.
Il presente documento deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente le Condizioni di Assicurazione.
Organizzazione dei contenuti:
• Guida all’utilizzo della POLIZZA
• Condizioni di Assicurazione comprendenti:
• Allegato 1 - Glossario
• Allegato 2 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Incendio e altri danni a beni
• Allegato 3 - Riepilogo limiti e franchigie Settore Furto e rapina
• Allegato 4 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Responsabilità Civile
• Allegato 5 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Assistenza
• Allegato 6 – Riepilogo limiti e franchigie Settore Tutela Legale
• Norme generali sui contratti assicurativi
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020– Aggiornamento al 01/2021
Documento redatto in base alle linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazione dei consumatori - Associazione degli intermediari per i contratti semplici e chiari.
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Chi siamo
Dal 1978, Assimoco è il Gruppo ASSIcurativo del MOvimento COoperativo italiano, un Movimento che da oltre 150 anni lavora per fornire aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali.
Il Gruppo Assimoco collabora con Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Agenzie,
da sempre suoi partner intermediari, per portare protezione e serenità alle famiglie con soluzioni assicurative danni e vita.
L’offerta di Assimoco è in grado di soddisfare i fabbisogni assicurativi delle persone e delle imprese attraverso una gamma di prodotti dedicati alla protezione della casa, della famiglia, dei debiti, degli infortuni gravi o fatali e del tenore di vita in caso di prematura scomparsa.
Gli azionisti sono R+V Versicherung AG, che è un primario gruppo assicurativo in Germania
ed è la compagnia di bandiera del Mondo Cooperativo tedesco; Federazione delle Cooperative Raiffeisen; Fondosviluppo; Confcooperative (Confederazione Cooperative Italiane);
il Credito Cooperativo (BCC).
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Gentile Cliente,
vogliamo ringraziarla per la fiducia che ha accordato al Gruppo Assimoco, acquistando la polizza
Tutela multirischi per l’abitazione.
Il prodotto assicura l’abitazione (di proprietà o in locazione), l’arredamento in essa contenuto, la
responsabilità civile del nucleo famigliare o del singolo individuo per danni provocati a un terzo.
Per l’abitazione è anche possibile assicurare un servizio di assistenza tecnica in caso di guasti agli impianti e uno di assistenza legale in caso di problemi legati alla sua proprietà/conduzione.
COME SI LEGGONO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Come avrà modo di notare, sono stati inseriti all’interno di questo documento degli elementi grafici per agevolarla nella lettura. Ogni sezione è infatti contraddistinta da un’icona così che possa facilmente individuare il testo di suo interesse.
Le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia sono evidenziate su sfondo azzurro e sono da leggere con particolare attenzione.
Inoltre, abbiamo utilizzato dei riquadri informativi , contrattualmente non vincolanti, contenenti chiarimenti e/o esempi che hanno lo scopo di semplificare un concetto più tecnico.
IL GLOSSARIO
Nel testo di polizza sono state evidenziate, riportandole in grassetto corsivo, alcune parole per cui è previsto un significato specifico nel glossario (es: polizza).
Cordialmente,
Gruppo Assimoco
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Il Gruppo Assimoco è la prima Compagnia Assicurativa in Italia ad acquisire
la certificazione B Corp.
COS’È UNA BCORP?
Nel dettaglio, B Corp è una certificazione di eccellenza riconosciuta alle aziende che soddisfano i più alti standard al mondo di performance sociale, ambientale ed economica, riconosciuta
da B-Lab, l’ente non profit che dal 2006 ha sviluppato nel mondo il movimento delle B
Corporation.
A oggi oltre 70mila aziende nel mondo hanno provato a misurarsi con i requisiti BCorp, ma solamente 2.504 hanno superato il test. In Italia le certificate sono oltre 80.
Il Gruppo Assimoco ha ottenuto la certificazione sottoponendosi a una misura del profilo di scopo, responsabilità e trasparenza attraverso un protocollo di valutazione denominato Bia (B impact assessment). Per avere la certificazione, occorre che il punteggio conseguito a seguito
della misurazione sia superiore a 80/200 punti.
IL NOSTRO IMPEGNO
Il Gruppo Assimoco conosce bene quanto sia importante dare aiuti concreti alle famiglie, ai soci e alle imprese locali e lo vuole fare mantenendo i più alti standard sociali e ambientali.
Sono state realizzate una serie di iniziative concrete e di valore per la sostenibilità poiché lo sviluppo e la crescita umana e sociale possono essere visti come un unico obiettivo che guida le attività del Gruppo Assimoco oltre al perseguimento del business.
Il Gruppo Assimoco desidera sviluppare delle relazioni che fanno bene ai collaboratori, ai partner intermediari, ai clienti e alle comunità che sono sui territori dove Assimoco è presente grazie
ai suoi partner intermediari.
PERCHÉ SIAMO DIVENTATI BCORP
Già da molto tempo, il Gruppo Assimoco ha compreso quanto sia efficace esercitare la professione assicurativa non solo per creare profitto ma soprattutto per portare protezione alle persone
e per attivare una forza rigenerativa per la società e per il benessere del pianeta. Esempi concreti di questo impegno sono:
- il Rapporto Neo Welfare che annualmente Assimoco presenta alla Camera dei Deputati per individuare e sostenere i bisogni delle famiglie italiane;
- la creazione della RetedelWelfare e del Welfare Planning Assicurativo, per aiutare le famiglie a ritrovare il benessere e garantire ai figli un futuro sicuro;
- le iniziative di welfare aziendale che il Gruppo Assimoco ha dedicato ai propri collaboratori e che da 4 anni consente al Gruppo di essere considerato tra le migliori 20 aziende italiane in cui lavorare.
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SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 5
CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 5
ART. 1 - Chi può stipulare l’assicurazione 5
ART. 1.1 - Quali cose/beni sono coperti dall’assicurazione 5
ART. 1.2 - Come devono essere costruiti e destinati i fabbricati 5
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 5
ART. 2 - Quali eventi sono assicurati 5
ART. 2.1 - Quali spese, oneri e costi sono risarciti 6
ART. 2.2 - Quali eventi speciali sono assicurati 7
ART. 2.3 - Primo soccorso in caso di terremoto, alluvione, inondazione 11
COSA NON È ASSICURABILE 11
ART. 3 - Beni e cose non assicurabili 11
LIMITI DI COPERTURA 11
ART. 4 - Danni esclusi dalla copertura 11
ART. 4.1 - Limiti d’indennizzo 12
ART. 4.2 - Tipologia di fabbricati esclusi dagli eventi assicurati 12
SETTORE FURTO E RAPINA 13
CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 13
ART. 5 - Chi può stipulare l’assicurazione 13
ART. 5.1 - Quali cose/beni sono coperti dall’assicurazione 13
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 13
ART. 6 - Quali eventi sono assicurati 13
ART. 6.1 - Quali spese, oneri e costi sono risarciti 13
ART. 6.2 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo 14
COSA NON È ASSICURABILE 14
ART. 7 - Beni e cose non assicurabili 14
LIMITI DI COPERTURA 14
ART. 8 - Danni esclusi dalla copertura 14
ART. 8.1 - Scoperto per abitazione secondaria 15
ART. 8.2 - Limiti d’indennizzo 15
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE 16
CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 16
ART. 9 - Chi può stipulare l’assicurazione 16
ART. 9.1 - Cosa è coperto dall’assicurazione 16
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 16
ART. 10 - Quali eventi sono assicurati 16
ART. 10.1 - Eventi assicurati con pagamento di un premio aggiuntivo 18
COSA NON È ASSICURABILE 19
ART. 11 - Responsabilità non assicurabili 19
LIMITI DI COPERTURA 19
ART. 12 - Soggetti non considerati terzi 19
ART. 12.1 - Danni esclusi dall’assicurazione 20
ART. 12.2 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 20
ART. 12.3 - Pluralità di assicurati 20
ART. 12.4 - Responsabilità solidale 20
ART. 12.5 - Limiti d’indennizzo 21
SETTORE ASSISTENZA 22
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CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 22
ART. 13 - Chi può stipulare l’assicurazione 22
ART. 13.1 - Chi e cosa è coperto dai servizi di assistenza 22
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 22
ART. 14 - Quali prestazioni/servizi di assitenza 22
COSA NON È ASSICURABILE 24
ART. 15 - Beni non assicurabili 24
LIMITI DI COPERTURA 25
ART. 16 - Esclusioni/effetti giuridici relativi alle prestazioni 25
ART. 16.1 - Limiti d’indennizzo 25
SETTORE TUTELA LEGALE 26
CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE 26
ART. 17 - Chi può stipulare l’assicurazione 26
ART. 17.1 - Chi è coperto dalla tutela legale 26
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE 26
ART. 18 - Quali spese sono assicurate per assistenza legale 26
COSA NON È ASSICURABILE 28
ART. 19 - Chi e cosa non è assicurabile 28
LIMITI DI COPERTURA 28
ART. 20 - Esclusioni 28
ART. 20.1 - Limiti d’indennizzo 28
COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI 29
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI 29
ART. 21 - Forma dell’assicurazione 29
ART. 21.1 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno 29
ART. 21.2 - Fenomeno elettrico/clausola adeguamento tecnologico 29
ART. 21.3 - Dolo e colpa grave 30
ART. 21.4 - Rinuncia alla rivalsa 30
SETTORE FURTO E RAPINA 30
ART. 22 - Forma dell’assicurazione 30
ART. 22.1 - Valutazione delle cose/beni assicurati e determinazione del danno 30
ART. 22.2 - Recupero delle cose rubate 30
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, XXXXX E RAPINA 31
ART. 23 - Limite massimo dell’indennizzo 31
ART. 23.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 31
ART. 23.2 - Ispezione delle cose assicurate 31
ART. 23.3 - Esagerazione dolosa del danno 31
ART. 23.4 - Controversie e procedura per la valutazione del danno 31
ART. 23.5 - Mandato e onorario dei periti 31
ART. 23.6 - Offerta e pagamento dell’indennizzo 32
ART. 23.7 - Facoltà di richiedere un anticipo dell’indennizzo 32
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE 32
ART. 24 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza 32
SETTORE ASSITENZA 33
ART. 25 - Cosa fare in caso di sinistro assistenza/obblighi dell’assicurato 33
SETTORE TUTELA LEGALE 33
ART. 26 - Insorgenza del sinistro/operatività della garanzia 33
ART. 26.1 - Denuncia del sinistro e scelta del legale 34
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ART. 26.2 - Gestione del sinistro 34
ART. 26.3 - Disaccordo sulla gestione del sinistro 34
ART. 26.4 - Recupero di somme 35
OBBLIGHI DELLE PARTI 36
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO 36
ART. 27 - In caso di sinistro 36
ART. 27.1 - In caso di altre assicurazioni 36
ART. 27.2 - In caso di buona fede 36
OBBLIGHI DI ASSIMOCO 36
ART. 27.3 - In caso di diminuzione del rischio 36
OBBLIGHI COMUNI 37
ART. 27.4 - In caso di modifiche dell’assicurazione 37
IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA 37
DOVE VALE LA COPERTURA 37
ART. 28 - Per i settori incendio e altri dannni ai beni, furto e assistenza 37
ART. 28.1 - Per il settore responsabilità civile 37
ART. 28.2 - Per il settore tutela legale 37
QUANDO COMINCIA L’ASSICURAZIONE 37
INIZIO DELL’ASSICURAZIONE 37
ART. 29 - Pagamento del premio 37
QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE 38
DURATA DELL’ASSICURAZIONE 38
ART. 30 - Annuale 38
ART. 30.1 - Uguale o superiore a due anni senza sconto sul premio 38
COME DARE DISDETTA ALL’ASSICURAZIONE 38
MODALITÀ DI DISDETTA DELL’ASSICURAZIONE 38
ART. 31 - Per durata annuale con tacito rinnovo 38
ART. 31.1 - In caso di sinistro 38
ART. 31.2 - Per diritto di ripensamento (valido solo per contratti intermediati a distanza) 39
ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE 39
ONERI E NORME APPLICATE 39
ART. 32 - Oneri fiscali 39
ART. 32.1 - Rinvio alle norme di legge 39
ART. 32.2 - Foro competente 39
LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI 39
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA 39
ART. 33 - Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni 39
ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO 40
CONDIZIONI APPLICATE SOLO IN CASO DI POLIZZA ABBINATA A UN FINANZIAMENTO 40
ART. 34 - Diritto di recesso del Contraente 40
ART. 34.1 - Estinzione anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento 40
ART. 34.2 - Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento 41
ART. 34.3 - Assicurazione incendio, esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento
41
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ALLEGATO 1 - GLOSSARIO 42
ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE 49
ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA 51
ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
52
ALLEGATO 5 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ASSISTENZA 53
ALLEGATO 6 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE TUTELA LEGALE 54
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI 55
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SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
CHI SONO I DESTINATARI DELL’ASSICURAZIONE
ART. 1 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
₋ dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx;
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto;
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza;
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
ART. 1.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel Glossario:
- il fabbricato, incluse le sue dipendenze e pertinenze;
- l’arredamento domestico posto al suo interno.
ART. 1.2 - COME DEVONO ESSERE COSTRUITI E DESTINATI I FABBRICATI
Assimoco assicura i fabbricati a condizione che:
1.2.1 - Caratteristiche della costruzione: il fabbricato sia comunque costruito.
1.2.2 - Utilizzo del fabbricato: sia adibito a:
- abitazione principale.
- abitazione secondaria.
- abitazione in locazione, usufrutto o comodato d’uso.
- abitazione vuota e inoccupata.
- abitazione principale o secondaria in corso di costruzione o ristrutturazione.
1.2.3 - Fabbricato in comproprietà o condominio: se l’assicurazione è stipulata per una frazione/porzione di fabbricato, sono coperti anche i danni alle parti del fabbricato che costituiscono proprietà comune.
COS’È COPERTO
DALL’ASSICURAZIONE
ART. 2 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI
Assimoco indennizza i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi, provocati da:
2.0.1 - Incendio.
2.0.2 - Fulmine.
2.0.3 - Esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche verificatisi all’esterno del
fabbricato.
2.0.4 - Implosione.
2.0.5 - Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, parti di essi o
cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi.
2.0.6 - Onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica.
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2.0.7 - Urto di veicoli stradali o natanti in transito sulla pubblica via non appartenenti al
Contraente/Assicurato né al suo servizio.
2.0.8 - Caduta/rovina di ascensori e montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.
Assimoco indennizza i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi:
2.0.9 - Attenuazione del danno: provocati per ordine dell’Autorità e quelli causati dal Contraente/Assicurato o da terzi, purché questi casi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi.
2.0.10 - Xxxxx conseguenti: se causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, provocati da:
- sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi.
Sono compresi i danni alle cose/beni posti entro un raggio di 50 metri da quelli assicurati.
2.0.11 - Fabbricati aperti: solo se provocati dagli Eventi da 2.0.1 a 2.0.8 a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, a tende frangisole, tettoie, tensostrutture, gazebo.
2.0.12 - Trasloco: se l’abitazione assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
- sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo. A trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
- solo per indirizzi ubicati nel territorio italiano;
- con l’applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.
2.0.13 - Ordigni esplosivi: provocati dall’esplosione/scoppio di ordigni esplosivi (anche residuati
bellici) presenti, all’insaputa del Contraente/Assicurato, nelle vicinanze dei fabbricati assicurati.
2.0.14 - Prodotti in frigoriferi e congelatori: provocati a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.
2.0.15 - Cose/beni presso terzi: provocati a cose/beni facenti parte dell’arredamento domestico portati in alberghi o in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è valida esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte del Contraente o dei suoi familiari conviventi.
ART. 2.1 - QUALI SPESE, ONERI E COSTI SONO RISARCITI
Assimoco risarcisce le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:
Garanzia prestata nella forma a primo rischio assoluto
2.1.1 - Demolizione e sgombero: per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del
sinistro alla più idonea e vicina discarica.
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2.1.2 - Ricollocamento contenuto e arredamento: per rimuovere, trasportare, traslocare e depositare presso terzi l’arredamento domestico assicurato rimasto illeso dal sinistro per il periodo di tempo strettamente necessario al ripristino del fabbricato di abitazione.
2.1.3 - Fissi e infissi: solo se assicurato il fabbricato, per rimpiazzare i fissi e gli infissi in caso di
furto e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato.
2.1.4 - Dispersione di gas: per la ricerca e la riparazione del guasto all’impianto di distribuzione installato nel fabbricato in caso di dispersione di gas. La dispersione deve essere accertata dall’azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato. Sono coperte le spese sostenute per riparare le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti del fabbricato interessate dalla riparazione. Sono escluse le spese indirette e quelle necessarie per adeguare o
conformare l’impianto alla normativa vigente.
2.1.5 - Fabbricato in locazione: per il rimborso del canone di locazione quando il fabbricato è locato a terzi e danneggiato dal sinistro. Sono rimborsati gli importi dei canoni che rientrano nel
periodo strettamente necessario al ripristino del fabbricato danneggiato.
2.1.6 - Periti e consulenti: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le norme di cui
all’Art. 23.5.
2.1.7 - Oneri di urbanizzazione: per gli oneri di urbanizzazione conseguenti a sinistro
indennizzabile a termini del presente Settore ed entro il limite previsto. Sono escluse dalle spese le
multe, le ammende, le sanzioni amministrative.
2.1.8 - Tubazioni interrate: sostenute a causa della rottura accidentale di tubazioni interrate al servizio del fabbricato assicurato. Sono esclusi:
- i danni e le spese derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- i danni e le spese provocati da gelo, umidità e stillicidio.
Sono rimborsate solamente le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e quelle necessarie per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni
originarie.
2.1.9 - Alloggio sostitutivo: sostenute per un alloggio sostitutivo (albergo o altri locali) durante il periodo in cui l’abitazione principale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile
a termini di polizza, per un periodo massimo di 3 mesi.
2.1.10 - Documenti personali: le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato o dei suoi familiari conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
ART. 2.2 - QUALI EVENTI SPECIALI SONO ASSICURATI
Assimoco indennizza i danni materiali e diretti alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi:
2.2.1 - Acqua condotta: provocati da fuoriuscita di acqua condotta causata dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati al servizio del fabbricato assicurato o di cui fanno parte. Sono esclusi i danni:
- provocati da infiltrazione di acqua piovana non causata da rottura accidentale di tubazioni/condutture;
- provocati da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
- provocati da umidità e stillicidio;
- provocati da gelo, anche alle condutture o tubazioni interrate installate all’esterno del fabbricato.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Sono escluse le spese per la demolizione e ripristino delle parti di fabbricato e degli impianti
sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.
Spese per la ricerca del guasto: sono indennizzate le spese per la ricerca del guasto che ha originato la rottura degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento (incluse le tubazioni) installati e al servizio del fabbricato. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino alle condizioni originali delle parti del fabbricato.
Sono escluse le spese per danneggiamenti:
- dovuti a traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
- dovuti a infiltrazione di acqua piovana non provocata da rottura di tubazioni/condutture;
- provocati da umidità e stillicidio;
- provocati da gelo, anche alle condutture o tubazioni interrate o installate all’esterno del
fabbricato;
- provocati da usura dei materiali.
2.2.2 - Eventi atmosferici: provocati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria e vento comprese le cose e gli alberi abbattuti trasportati dalla forza dell’evento. Sono compresi i danni:
A) da bagnamento causati direttamente da pioggia/grandine penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi al tetto, ai muri perimetrali, ai serramenti.
B) agli impianti di energia rinnovabile con potenza massima di 6,0 Kwp di esclusiva pertinenza del fabbricato.
Sono esclusi i danni causati da:
- fuoriuscita dai normali argini di corsi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli esterni d’acqua;
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diversi da quelli sopra indicati. Sono esclusi i danni subiti da:
- alberi, cespugli, siepi, prati;
- recinzioni di rete metallica o di teli di nylon;
- camini, antenne e consimili;
- enti mobili all’aperto;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti, baracche in legno o plastica; per tutti i beni elencati è escluso il loro contenuto;
- verande, dehors, gazebo, tende e tendoni parasole o frangisole;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere; questa esclusione non vale se il danno è provocato da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti a causa dell’evento;
- fabbricati collabenti.
2.2.3 - Tumulti, terrorismo, atti vandalici:
A) provocati da incendio, esplosione, scoppio, caduta/urto di aeromobili in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atto di terrorismo e sabotaggio.
B) provocati dagli altri danni, anche con l’impiego di esplosivi da parte delle persone coinvolte, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici, compresi quelli di atto di terrorismo e sabotaggio.
Sono esclusi i danni:
- causati da contaminazione di sostanze chimiche, biologiche, nucleari;
- causati da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.
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2.2.4 - Sovraccarico di neve: provocati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni:
- ai fabbricati, compreso l’arredamento domestico, non conformi alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati, compreso l’arredamento domestico, non conformi alle norme e regolamenti
locali vigenti all’epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione del tetto;
- ai fabbricati, compreso l’arredamento domestico, in corso di costruzione, ristrutturazione o rifacimento; questa esclusione non si applica qualora i lavori siano ininfluenti per quanto coperto da questa garanzia;
- ai tetti e alle coperture del fabbricato provocati da scivolamento/trascinamento della neve, compresi quelli ai comignoli, tegole, grondaie, antenne, parabole e altri beni collocati sui tetti/coperture;
- provocati da valanghe, slavine, gelo, anche se dovuti a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia;
- provocati a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari, impianti fotovoltaici, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del
fabbricato.
2.2.5 - Gelo: provocati da gelo che causi uno spargimento d’acqua dovuto alla rottura degli
impianti idrici, igienici e di tubazioni installati nel fabbricato.
Sono esclusi i danni subiti da fabbricati non dotati di impianto di riscaldamento o, se dotati, con
l’impianto spento o non funzionante da 48 ore consecutive prima del sinistro.
2.2.6 - Rigurgito fogne, intasamento di gronde e pluviali: provocati da:
- traboccamento o rigurgito di fogne al servizio del fabbricato, esclusi i danni causati dal traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale;
- occlusione delle condutture degli impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento;
- infiltrazione di acqua piovana provocata da traboccamento, ingorgo, occlusione di grondaie,
pluviali o condutture di scarico.
2.2.7 - Lastre: alle lastre facenti parte del fabbricato e dell’arredamento domestico (comprese quelle facenti parti degli elettrodomestici) dovute a:
- cause accidentali o fatto di terzi;
- onda sonica;
- incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
- dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi,
terrorismo.
Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di polizza, sono escluse dall’assicurazione:
a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle lastre;
b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;
c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.
2.2.8 - Fenomeni elettrici: correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
- macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato (se assicurato) sono invece inclusi gli impianti di energia rinnovabile nell’ambito del limite previsto;
- apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies
se assicurato l'arredamento domestico.
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Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico
2.2.9 - Danni a cose di terzi (Ricorso terzi): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali involontariamente provocati alle cose di terzi da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.
La copertura comprende i danni:
A) da interruzione o sospensione (totale/parziale) dell’utilizzo di beni, di attività industriali,
commerciali, agricole o di servizi;
B) alle attrezzature utilizzate da ditte terze per eseguire lavori di manutenzione presso i locali del
Contraente/Assicurato.
Assimoco ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. Quest’ultimo deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità durante la fase di istruzione del sinistro.
In aggiunta al massimale di polizza sono comprese le spese giudiziali fino al 25% del massimale
stesso.
Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di:
- comunicare immediatamente ad Assimoco tutte le azioni civili/penali promosse contro di lui;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa. Sono esclusi i danni:
- alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
- il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato se conviventi con
l’Assicurato, tutti i componenti del suo nucleo familiare compresi nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate compresi gli amministratori delle medesime.
Esempio:
Supponiamo che a causa del surriscaldamento della canna fumaria scoppi un incendio che bruci il tetto del fabbricato assicurato. L’incendio si propaga al tetto dell’edificio vicino, causando gravi danni. Se ho assicurato il fabbricato da me utilizzato, l’assicurazione mi ripagherà del danno al mio tetto; se ho compreso anche i Danni a cose di terzi (Ricorso terzi), l’assicurazione pagherà anche il danno all’edificio vicino fino all’importo della somma acquistata. È importante evidenziare che questa garanzia copre i danni alle cose di terzi, mentre sono esclusi i danni alle persone, che consigliamo di coprire con un’assicurazione di Responsabilità civile verso terzi.
Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico
2.2.10 - Rischio locativo: Assimoco nei casi di responsabilità del locatario disciplinati dal Codice civile risponde dei danni diretti e materiali provocati ai fabbricati/locali tenuti in locazione da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.
Esempio:
La garanzia Xxxxxxx locativo è pensata unicamente per il locatario, ossia per colui il quale, mediante regolare contratto di affitto, entra in una casa oppure gode del possesso e dell'utilizzo di un bene. Essa tutela l'affittuario da eventuali danni
causati da eventi la cui causa è a lui riconducibile, risarcendo il proprietario. L’assicurazione stipulata per il rischio locativo consente quindi all’inquilino di rifondere in maniera indiretta chi ha la titolarità del bene, nel caso in cui un evento contemplato nel contratto causi il danneggiamento del bene assicurato.
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ART. 2.3 - PRIMO SOCCORSO IN CASO DI TERREMOTO, ALLUVIONE, INONDAZIONE
Assimoco indennizza i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati (Art. 1.1), anche se di proprietà di terzi, provocati da:
2.3.1 - Terremoto: provocati da terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ciascun evento che ha provocato un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un unico evento tellurico; pertanto i danni conseguenti saranno considerati un “unico sinistro/evento”. La copertura è prestata in deroga a quanto indicato all’Art.
4.0.4. Sono esclusi i danni:
- provocati da eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, inondazione e allagamento;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto del terremoto;
- provocati da rapina, saccheggio e dovuti da ammanchi di qualsiasi genere.
La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 30 giorni dall’inizio dell’assicurazione.
2.3.2 - Alluvione, inondazione, allagamento: provocati da alluvione, inondazione e allagamento, anche a causa di terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. La copertura è prestata in deroga a quanto indicato all’Art. 4.0.4. Sono esclusi i danni:
- provocati da maremoto, mareggiata, marea;
- provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto dell’alluvione, inondazione e allagamento;
- provocati da franamento, cedimento o smottamento del terreno.
La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 14 giorni dall’inizio dell’assicurazione.
COSA NON È ASSICURABILE
LIMITI DI COPERTURA
ART. 3 - BENI E COSE NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura le abitazioni/fabbricati:
3.0.1 - diverse/i da ville o appartamenti;
3.0.2 - abbandonate/i;
3.0.3 - in cattivo stato di manutenzione;
3.0.4 - ubicate/i in paesi esteri.
ART. 4 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA
Ferme le limitazioni specifiche e salvo deroghe (parziali o totali) riguardanti gli Artt. 2, 2.1 e 2.2,
Assimoco non indennizza i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati (Art. 1.1):
4.0.1 - causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto all’Art. 2.2.3;
4.0.2 - causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4.0.3 - causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
4.0.4 - causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici salvo quanto previsto agli Artt. 2.3.1 e 2.3.2;
4.0.5 - dovuti a smarrimento o furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
4.0.6 - causati alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
4.0.7 - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all’Art. 2.1.5;
4.0.8 - causati alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia di cui all’Art. 2.2.8.
ART. 4.1 - LIMITI D’INDENNIZZO
I limiti d’indennizzo sono contenuti in dettaglio nello schema di riepilogo (Allegato 2).
Esempio
Danno accertato
Limite d’indennizzo previsto Danno effettivamente da liquidare
€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000
ART. 4.2 - TIPOLOGIA DI FABBRICATI ESCLUSI DAGLI EVENTI ASSICURATI
Per i fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione sono esclusi i danni causati dagli eventi di cui agli Artt. 2.2.2 Eventi atmosferici, 2.2.4 Sovraccarico neve, 2.3.1 Xxxxxxxxx e 2.3.2 Alluvione, inondazione, allagamento.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE FURTO E RAPINA
SETTORE FURTO E RAPINA
CHI SONO I DESTINATARI
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 5 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
₋ dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile- Solidale.
ART. 5.1 - QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Assimoco assicura i seguenti beni/cose descritti nel Glossario:
- l’arredamento domestico posto all’interno dell’abitazione principale o secondaria.
COS’È COPERTO
DALL’ASSICURAZIONE
ART. 6 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI
Assimoco assicura i danni diretti e materiali dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni anche se di proprietà di terzi, provocati da:
6.0.1 - Furto con introduzione nei locali: quando l’autore si introduce nei locali che contengono le cose/beni assicurati:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, tetto, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento;
b) usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari;
c) con uso fraudolento di chiavi vere; la garanzia è valida se il furto è avvenuto entro le ore 24 dell’ottavo giorno successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi;
d) per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o particolari abilità/agilità personali;
e) rimanendo clandestinamente all’interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a
locali chiusi.
6.0.2 - Rapina o estorsione nei locali assicurati: commessa nei locali, anche quando coinvolge
persone oggetto di violenza o estorsione prelevate all’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
6.0.3 - Trasloco: se l’abitazione assicurata viene trasferita in altra ubicazione, è coperta la sottrazione delle cose/beni assicurate per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
- sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
- solo per indirizzi situati nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- con l’applicazione delle norme vigenti in caso di aggravamento del rischio.
ART. 6.1 - QUALI SPESE, ONERI E COSTI SONO RISARCITI
Assimoco risarcisce le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:
6.1.1 - Furto di fissi e infissi: per rimpiazzare i fissi e gli infissi sottratti dai locali assicurati, inclusi
impianti di sorveglianza e allarme.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE FURTO E RAPINA
6.1.2 - Guasti e atti vandalici cagionati dagli autori del furto: per riparare i guasti provocati dai ladri, in caso di furto consumato o tentato con le modalità previste all’Art. 6.0.1:
- alle cose/beni assicurate;
- ai fabbricati, compresi i fissi e infissi, gli impianti di allarme, le lastre, i mezzi di custodia, che contengono le cose/beni assicurati.
Sono comprese le riparazioni dovute ad atto vandalico dell’autore del furto (commesso o tentato),
rapina che danneggi le cose/beni assicurate.
6.1.3 - Sostituzione delle serrature dei locali: previa denuncia all’Autorità giudiziaria, per la
sostituzione delle serrature di ingresso dei locali che contengono le cose/beni assicurati.
6.1.4 - Effetti personali: per il rifacimento o la duplicazione dei documenti dell’Assicurato e dei
suoi familiari a seguito di xxxxx, rapina. Sono esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi.
6.1.5 - Periti e consulenti: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le Norme per la liquidazione dei sinistri.
ART. 6.2 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Assimoco assicura i danni diretti e materiali dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni anche se di proprietà di terzi, provocati da:
6.2.1 - Scippo, rapina: scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio di cose/beni, valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato del Vaticano. Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.
COSA NON È ASSICURABILE
LIMITI DI COPERTURA
ART. 7 - BENI E COSE NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura il furto di cose/beni inclusi gioielli e preziosi contenuti all’interno di abitazioni che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.
ART. 8 - DANNI ESCLUSI DALLA COPERTURA
Assimoco non indennizza i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati:
8.0.1 - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
8.0.2 - verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleari, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
8.0.3 - agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
8.0.4 - commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE FURTO E RAPINA
8.0.5 - avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati - questa limitazione non ha operatività in caso di abitazione secondaria; la presente esclusione si deve intendere operante esclusivamente per gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, raccolte e collezioni;
8.0.6 - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
8.0.7 - causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del
sinistro.
ART. 8.1 - SCOPERTO PER ABITAZIONE SECONDARIA
Per ciascuna abitazione secondaria Assimoco corrisponderà all'Assicurato I'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata in base alle norme vigenti in materia, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato. Per il dettaglio si rinvia allo schema di riepilogo (Allegato 3).
Esempio | |
Danno accertato prima della franchigia | € 1.000 |
Scoperto a carico dell’Assicurato | 10% del danno accertato |
Importo dello scoperto | € 100 |
Danno effettivamente da liquidare | € 900 |
ART. 8.2 - LIMITI D’INDENNIZZO
I limiti d’indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 3).
Esempio
Danno accertato
Limite d’indennizzo previsto Danno effettivamente da liquidare
€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
CHI SONO I DESTINATARI
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 9 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
₋ dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale. La copertura è valida oltre che per il soggetto che stipula, anche per il suo Nucleo familiare come definito in polizza.
ART. 9.1 - COSA È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione copre la responsabilità civile dell’Assicurato e del suo Nucleo familiare per i danni cagionati a terzi:
- nell’ambito di svolgimento della vita privata e di relazione.
- legati alla proprietà/conduzione dell’abitazione principale e delle abitazioni secondarie.
COS’È COPERTO
DALL’ASSICURAZIONE
ART. 10 - QUALI EVENTI SONO ASSICURATI
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni corporali e materiali involontariamente provocati a terzi da fatti accidentali accaduti in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile:
10.0.1 - Fabbricato/abitazione: derivante dalla proprietà/conduzione (1) o dalla sola conduzione (2) del fabbricato o porzione di fabbricato costituente l’abitazione principale o le abitazioni secondarie dell’Assicurato; è garantita la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni a terzi causati da:
- lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato o sua porzione di proprietà;
- lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato o sua porzione di proprietà nella sua qualità di committente i lavori, compresi i danni rientranti nell’ambito del D.Lgs. 81/08;
- proprietà di strade private, di orti, di giardini (comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto), ciò a integrazione della definizione di fabbricato;
- omessa rimozione di neve e ghiaccio dai tetti, tettoie e coperture similari, dai marciapiedi,
dalle aree di accesso all’abitazione;
- spargimento di liquidi provocato da rottura accidentale di:
dalla garanzia sono esclusi i danni
- impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, tutti di pertinenza del fabbricato; sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo, ciò a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 12.1.14;
- scarichi fognari tutti di pertinenza del fabbricato;
dovuti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non di pertinenza del
fabbricato, rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica;
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura
emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile e accidentale di
impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati nel fabbricato.
(1) in caso di acquisto di RC Vita privata e proprietà/conduzione delle abitazioni
(2) in caso di acquisto di RC Vita privata e conduzione delle abitazioni
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
10.0.2 - Arredamento domestico: derivante dalla proprietà e uso dell’arredamento domestico, posto nei fabbricati indicati all’Art. 1.2.2 (inclusa la caduta di antenne da tetti, tettoie e coperture similari, da balconi dove sono installate), di piccoli veicoli a motore - sempreché non soggetti all’assicurazione RC Obbligatoria - e di utensili anche a motore per il giardinaggio e per il bricolage.
10.0.3 - Figli minori e persone sotto tutela: dovuta ad atti/fatti compiuti dai figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela dell’Assicurato con lui conviventi, anche quando affidati temporaneamente a persone non appartenenti al Nucleo familiare assicurato, compresi i danni corporali subiti da tali persone.
10.0.4 - Custodia di minori: derivante dalla temporanea custodia di minori da parte
dell’Assicurato.
10.0.5 - Attività sportiva: derivante dalla pratica di sport, compresa la partecipazione a gare,
prove ed allenamenti. È esclusa la pratica di sport professionistico.
10.0.6 - Pesca, bricolage, campeggio: derivante dalla pratica di pesca sportiva, di attività di
bricolage, giardinaggio e orticultura, di campeggio.
10.0.7 - Giocattoli e modellismo: derivante dalla proprietà e uso di giocattoli anche a motore, dalla pratica di modellismo (anche con modelli a motore), escluso il danneggiamento materiale dei
modelli stessi.
10.0.8 - Biciclette e velocipedi: derivante dalla proprietà e uso di biciclette, velocipedi (anche elettrici), monopattini, pattini a rotelle, carrozzine, tricicli, carrozzine per invalidi (a braccia e
motore elettrico).
10.0.9 - Attività scolastiche: derivante dalla partecipazione, come genitori, alle attività scolastiche
dei figli, comprese gite, manifestazioni sportive e altre attività autorizzate dalle autorità didattiche.
10.0.10 - Pedone: dovuta da atto/fatto colposo compiuto come pedone.
10.0.11 - Volontariato: imputabile a titolo personale all’Assicurato durante lo svolgimento di attività di volontariato. È esclusa ogni responsabilità dovuta all’erogazione di prestazioni
medico/sanitarie.
10.0.12 - Somministrazione di cibi e bevande: derivante da intossicazione o avvelenamento di
terzi dovuti a somministrazione di cibi, bevande e simili.
10.0.13 - Animali: derivante dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l’accompagnamento di persone non vedenti). È compreso l’uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. L’assicurazione comprende la responsabilità civile delle persone che
abbiano per conto dell’Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali.
10.0.14 - Armi: derivante dalla proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e del fucile subacqueo. L’assicurazione è condizionata al rispetto da parte dell’Assicurato delle norme di legge vigenti in materia. È esclusa la responsabilità derivante dall’esercizio
dell’attività venatoria.
10.0.15 - Natanti: derivante dalla proprietà, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni (senza motore ausiliario) a vela e a remi di non oltre 6,50 m. di lunghezza; le persone trasportate sono
considerate terzi per i danni corporali solo se i mezzi sono omologati al trasporto di persone.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile per i danni:
10.0.16 - Uso di veicoli e natanti da parte di minori: provocati a terzi, trasportati e non
trasportati, all’insaputa e contro la volontà dell’Assicurato, dai soggetti indicati all’Art. 10.0.3 a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Questa garanzia vale per la sola azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante.
10.0.17 - Terzi trasportati su veicoli: provocati dall’Assicurato compresi i componenti del suo nucleo famigliare, per la responsabilità a loro derivante a titolo personale in qualità di trasportati su veicoli o natanti di proprietà di terzi, inclusi i terzi trasportati. Questa garanzia comprende i
danni corporali a terzi, mentre sono esclusi i danni materiali al veicolo o natante.
10.0.18 - Collaboratori domestici: arrecati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone, babysitter e persone alla pari, cui vengono affidati i figli minori non emancipati o le persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi.
L’assicurazione comprende anche i danni corporali (escluse le malattie professionali) subiti da tali
nello svolgimento delle loro mansioni.
10.0.19 - Beni degli ospiti: subiti dai capi di vestiario e dagli oggetti personali portati da ospiti
occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere, smartphone.
10.0.20 - Interruzione e sospensione attività: derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di
servizi, conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.
10.0.21 - Incendio, scoppio, esplosione: materiali a cose di terzi conseguenti a incendio, scoppio
ed esplosione delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, compresi i danni:
- provocati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l’esclusione dei danni ai veicoli stessi;
- derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per
villeggiatura o turismo, a condizione che l’uso o la conduzione non superino, per ogni
ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
10.0.22 - Spargimento liquidi: materiali a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell’Assicurato, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.
ART. 10.1 - EVENTI ASSICURATI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Assimoco assicura la responsabilità civile:
10.1.1 - Assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - di quanto deve risarcire:
1) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la
prestazione, eserciti l’azione di rivalsa. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che partecipano all’attività assicurata, soggetti alla disciplina INAIL, la garanzia opera limitatamente all’azione di rivalsa.
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2) ai sensi del Codice civile per i danni corporali (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente, dai soci, dagli associati in partecipazione, che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente punto 1). Questa condizione è prestata con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 per ogni infortunato.
La garanzia è efficace se il Contraente/Assicurato è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o
che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione
delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
10.1.2 - Bed & Breakfast/affittacamere: premesso che l’Assicurato nell’ambito della sua abitazione principale o in locali di dipendenze annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l’attività di Bed & Breakfast o affittacamere, l’assicurazione comprende i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività in premessa. La garanzia è operante a condizione che:
- le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 e i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- che l’attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.
Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione, il massimale indicato in polizza rappresenta il limite d’indennizzo massimo per uno o più sinistri originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza. La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Agli effetti dell’applicazione del limite d’indennizzo, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti.
La garanzia non vale per:
- denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori;
- veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute;
- gli oggetti preziosi consegnati in custodia all’Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.
COSA NON È ASSICURABILE
LIMITI DI COPERTURA
ART. 11 - RESPONSABILITÀ NON ASSICURABILI
Assimoco non assicura la responsabilità riconducile ad ambiti diversi da quelli indicati all’Art. 9.1; non sono quindi assicurate le responsabilità riconducibili ad ambiti e circostanze professionali, commerciali, imprenditoriali, artigianali.
ART. 12 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
L’assicurazione non considera terzi:
12.0.1 - tutte le persone fisiche, incluso l’Assicurato, comprese nella definizione di familiari, anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati;
12.0.2 - i dipendenti dell'Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - babysitter o alla pari - indicate all’Art. 10.0.18.
Si precisa che limitatamente ai danni materiali da spargimento di liquidi, nonché da incendio, scoppio ed esplosione, i soggetti compresi della definizione di familiari, purché non conviventi ed abitanti in abitazioni distinte da quella dell’Assicurato, sono considerati terzi ai fini della presente polizza.
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ART. 12.1 - DANNI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione non comprende i danni:
12.1.1 - causati da fatto doloso dell’Assicurato e dei suoi familiari; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi e di cui debba rispondere;
12.1.2 - dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12.1.3 - conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto all’Art. 10.0.1;
12.1.4 - derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
12.1.5 - derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
12.1.6 - derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
12.1.7 - verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
12.1.8 - direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
12.1.9 - conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
12.1.10 - causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
12.1.11 - causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
12.1.12 - derivanti e conseguenti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell’Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
12.1.13 - da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto previsto all’Art. 10.0.21;
12.1.14 - da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo, fatto salvo quanto previsto all’Art. 10.0.1;
12.1.15 - derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC veicoli e natanti, salvo quanto previsto all’Art. 10.0.7;
12.1.16 - alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto previsto agli Artt. 10.0.19 e 10.0.21.
ART. 12.2 - XXXXXXX XXXXXXXXXXXX
Assimoco non risponderà per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO.
ART. 12.3 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
ART. 12.4 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
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ART. 12.5 - LIMITI D’INDENNIZZO
I limiti d’indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 4).
Esempio
Danno accertato
Limite d’indennizzo previsto
Danno effettivamente da liquidare
€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000
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SETTORE ASSISTENZA
PREMESSA
Assimoco per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. Assimoco per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx.
CHI SONO I DESTINATARI
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 13 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
₋ dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile- Solidale.
ART. 13.1 - CHI E COSA È COPERTO DAI SERVIZI DI ASSISTENZA
Le prestazioni/servizi di assistenza sono erogate all’Assicurato in relazione al
fabbricato/abitazione assicurato nel Settore Incendio e altri danni i beni.
COS’È COPERTO
DALL’ASSICURAZIONE
ART. 14 - QUALI PRESTAZIONI/SERVIZI DI ASSITENZA
Sono coperte le prestazioni/servizi di assistenza sotto indicate:
14.0.1 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza: qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
14.0.2 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza: qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi e infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo
tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
14.0.3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza: qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
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1) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
- per i casi 1) e 2) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
- per il caso 3) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione
delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
14.0.4 - Interventi di emergenza per danni d’acqua: qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
1) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari del fabbricato provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso 1), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso 2), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione
delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.
14.0.5 - Invio di un sorvegliante: qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’abitazione per un periodo massimo di 12 ore. Le spese sono rimborsate nel limite previsto.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
14.0.6 - Spese d’albergo: qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. La prestazione non sarà erogata se l’Assicurato non presenterà alla Struttura
Organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
14.0.7 - Rientro anticipato per danni all’abitazione: qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. La prestazione non sarà erogata se l’Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un’adeguata
documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
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14.0.8 - Invio di un artigiano per interventi conseguenti: qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
14.0.9 - Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici: qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate, l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla
riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
14.0.10 - Trasloco: nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l’abitazione dell’Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non
compreso.
14.0.11 - Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali: nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell’impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno. Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Sono esclusi tutti i costi relativi al
materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
14.0.12 - Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti)
Consulenza Veterinaria: qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.
Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario: qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.
COSA NON È ASSICURABILE
ART. 15 - BENI NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili fabbricati/abitazioni diversi da quelli previsti nel Settore Incendio e altri danni ai beni.
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LIMITI DI COPERTURA
ART. 16 - ESCLUSIONI/EFFETTI GIURIDICI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
16.0.1 - tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoto, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di
alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
16.0.2 - tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.
16.0.3 - gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
16.0.4 - la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
16.0.5 - il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
16.0.6 - qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a
fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
16.0.7 - ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice civile.
16.0.8 - tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che
l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale
termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso
legale corrente.
16.0.9 - a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del Codice civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
16.0.10 - per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente Settore Assistenza si applicano le disposizioni di legge.
ART. 16.1 - LIMITI D’INDENNIZZO
I limiti d’indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 5).
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SETTORE TUTELA LEGALE
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta
D.A.S. A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le
denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
CHI SONO I DESTINATARI
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 17 - CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
₋ dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
ART. 17.1 - CHI È COPERTO DALLA TUTELA LEGALE
Persone assicurate: l’intestatario, o se più d’uno, gli intestatari del presente contratto e i familiari
che risultino dal certificato dello Stato di famiglia o da riscontro anagrafico.
COS’È COPERTO
DALL’ASSICURAZIONE
ART. 18 - QUALI SPESE SONO ASSICURATE PER ASSISTENZA LEGALE
Sono coperte le spese per i servizi di assistenza sotto indicati:
18.0.1 - Spese per assistenza legale: la Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale, pari a € 10.000,00, per sinistro ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte
in caso di soccombenza di quest’ultima.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE TUTELA LEGALE
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi
ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di €
1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali
D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi
nel corso o alla fine della vertenza.
18.0.2 - Ambito e Garanzie: con riferimento all’Art. 18.0.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, qualora:
- i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 20;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti l’immobile di
cui sopra, per le quali il valore in lite sia superiore a € 250,00, sono comprese:
1) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
2) le controversie nei confronti di xxxxxxxxxx e/o appaltatori per lavori di ordinaria e
straordinaria manutenzione commissionati dall’Assicurato.
Inoltre, in estensione all’ambito relativo alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, la garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del Contraente o di un suo familiare convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, qualora le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile.
Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della
Società, a esibirne copia.
18.0.3 - Consulenza legale telefonica: ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800 849090 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 SETTORE TUTELA LEGALE
COSA NON È ASSICURABILE
LIMITI DI COPERTURA
ART. 19 - CHI E COSA NON È ASSICURABILE
Non sono assicurabili le persone diverse da quelle indicate all’Art. 17.1 e le spese e ambiti diversi da quelli previsti all’Art. 18.
ART. 20 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
20.0.1 - danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
20.0.2 - materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto previsto nelle specifiche garanzie al punto 18;
20.0.3 - controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza;
20.0.4 - operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili.
ART. 20.1 - LIMITI D’INDENNIZZO
I limiti d’indennizzo sono contenuti nello schema di riepilogo (Allegato 6).
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
ART. 21 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata nella forma:
21.0.1 - Primo rischio assoluto: a “Primo rischio assoluto”, cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicare la regola proporzionale prevista dalle norme di legge.
Assicurazione in Forma a Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene liquidato sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in polizza, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza l’applicazione della regola proporzionale prevista all’Art. 1907 Codice civile.
Esempio numerico:
A) Xxxxx assicurata attribuita in polizza per l’arredamento: € 15.000,00
B) Valore del danno all’arredamento causato dall’incendio € 30.000,00
C) Valore accertato totale dell’arredamento al momento del sinistro € 45.000,00 Nell’esempio risulta assicurato solo 1/3 del valore delle merci € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C).
Se applicassimo la regola proporzionale anche l’indennizzo dovrebbe essere ridotto in proporzione ad 1/3 del valore del danno € 30.000,00 (B) / 3 = € 10.000,00 (D).
Essendo la forma dell’assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la regola proporzionale non trova applicazione e pertanto
verrà liquidata l’intera somma assicurata pari a € 15.000,00 (A) invece dei € 10.000,00 (D) se avessimo applicato la regola.
ART. 21.1 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Per la valutazione e determinazione del danno, in caso di sinistro, si procederà a stimare:
21.1.1 - Per i fabbricati nella forma a “Valore a nuovo”: la spesa necessaria per la loro integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell’area, o per ripristinare le parti danneggiate.
21.1.2 - Per l’arredamento domestico nella forma a “Valore a nuovo”: la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altri nuovi o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto, montaggio. Dalla presente condizione sono esclusi: gioielli, preziosi, denaro, raccolte e collezioni, carte valori, titoli di credito, quadri, arazzi, oggetti d'arte, mobili d’antiquariato.
21.1.3 - Per i titoli di credito: si procederà come segue:
- il loro valore è dato dalla somma nominale da essi portata;
- salvo diversa pattuizione, pagando la somma per essi liquidata solo alla data della rispettiva scadenza, se prevista;
- chiedendo all’Assicurato la restituzione della somma per essi percepita non appena i titoli sono divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
Per gli effetti cambiari l’assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
21.1.4 - Per le lastre: la spesa necessaria per il loro rimpiazzo, compresa quella per il trasporto e
l’installazione, deducendo solo il valore di eventuali residui.
ART. 21.2 - FENOMENO ELETTRICO/CLAUSOLA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO
A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, si conviene che sia compreso il costo per l’adeguamento tecnologico dei beni danneggiati da fenomeno elettrico. Qualora la riparazione non sia economicamente conveniente e nel contempo non sia possibile indennizzare il valore a nuovo al momento del sinistro delle apparecchiature danneggiate in quanto tali beni non siano più in commercio o in produzione, si prenderà in considerazione il costo base di rimpiazzo (entry level) dell’apparecchiatura che si desume dal listino prezzi della medesima azienda produttrice, ovvero il costo di rimpiazzo base (entry level) per apparecchiatura analoga o corrispondente di altra marca in commercio al momento del sinistro, qualora la marca originaria non sia più disponibile sul mercato.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
ART. 21.3 - DOLO E COLPA GRAVE
Assimoco risponde dei danni coperti dall’assicurazione dovuti a:
- colpa grave del Contraente/Assicurato,
- colpa grave e dolo delle persone di cui il Contraente/Assicurato deve rispondere per legge.
ART. 21.4 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
Assimoco rinuncia, salvo il caso di dolo, all’azione di rivalsa consentitale dalle norme vigenti verso parenti e affini dell’Assicurato eventualmente responsabili del danno.
SETTORE FURTO E RAPINA
ART. 22 - FORMA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata nella forma:
22.0.1 - Primo rischio assoluto: a “Primo rischio assoluto”, cioè fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicare la regola proporzionale prevista dalle norme di legge.
Assicurazione in Forma a Primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo viene liquidato sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita in polizza, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza l’applicazione della regola proporzionale prevista all’Art. 1907 Codice civile.
Esempio numerico:
D) Xxxxx assicurata attribuita in polizza per le merci: € 15.000,00
E) Valore del danno alle merci causato dall’incendio € 30.000,00
F) Valore accertato totale delle merci al momento del sinistro € 45.000,00 Nell’esempio risulta assicurato solo 1/3 del valore delle merci € 15.000,00 (A) / € 45.000,00 (C).
Se applicassimo la regola proporzionale anche l’indennizzo dovrebbe essere ridotto in proporzione ad 1/3 del valore del
danno € 30.000,00 (B) / 3 = € 10.000,00 (D).
Essendo la forma dell’assicurazione a Primo Rischio Assoluto, la regola proporzionale non trova applicazione e pertanto
verrà liquidata l’intera somma assicurata pari a € 15.000,00 (A) invece dei € 10.000,00 (D) se avessimo applicato la regola.
ART. 22.1 - VALUTAZIONE DELLE COSE/BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Per la valutazione e determinazione del danno, in caso di sinistro, si procederà a stimare:
22.1.1 - Per l’arredamento nella forma a “Valore a nuovo”: la spesa necessaria per riportare le cose/beni assicurati allo stato funzionale che avevano al momento del sinistro o per sostituirle, se sottratte, con altre nuove o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni, rendimento.
22.1.2 - Per i titoli di credito: si procederà come segue:
- il loro valore è dato dalla somma nominale da essi portata;
- salvo diversa pattuizione, pagando la somma per essi liquidata solo alla data della rispettiva scadenza, se prevista;
- chiedendo all’Assicurato la restituzione della somma per essi percepita non appena i titoli sono divenuti inefficaci per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
Per gli effetti cambiari l’assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
ART. 22.2 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se i beni/cose assicurati vengano recuperati (in tutto o in parte), il Contraente/Assicurato deve avvisare Assimoco appena ha avuto notizia del recupero. I beni/cose diventano di proprietà di Assimoco se ha già provveduto a liquidare integralmente il danno. Se il danno è stato liquidato parzialmente, il valore delle cose/beni sarà ripartito tra il Contraente e Assimoco nella stessa proporzione. Il Contraente/Assicurato ha facoltà di trattenere i beni/cose recuperati rimborsando ad Assimoco l’importo dell’indennizzo liquidato per il danno. Il Contraente/Assicurato ha il diritto di abbandonare ad Assimoco i beni/cose rubati ritrovati entro quattro mesi dalla data di denuncia del sinistro anche se il danno non è stato ancora liquidato.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI, XXXXX E RAPINA
ART. 23 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Assimoco non pagherà in nessun caso somma maggiore di quella assicurata, salvo quanto previsto dalle norme di legge.
ART. 23.1 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Assimoco. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione del danno e dell’indennizzo sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di
impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei
confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 23.2 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Assimoco ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l’Assicurato ha
l’obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti.
ART. 23.3 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato perde il diritto all’indennizzo se:
- esagera dolosamente l’ammontare del danno;
- dichiara distrutte cose/beni non esistenti al momento del sinistro;
- occulta, sottrae, manomette cose/beni salvati;
- utilizza mezzi o documenti non veri o fraudolenti per giustificare il sinistro;
- altera dolosamente le tracce/residui del sinistro o ne facilità il progresso.
ART. 23.4 - CONTROVERSIE E PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’importo/ammontare del danno/indennizzo viene concordato:
- tra Assimoco e il Contraente o tra persone da essi designate; oppure, in difetto di accordo:
- a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati da Assimoco e dal Contraente con apposito atto unico. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone per svolgere le operazioni di perizia che non avranno voto per deliberare. In caso di disaccordo sull’importo/ammontare del danno i due periti devono nominarne un terzo.
In assenza di nomina del proprio perito o del perito terzo, su istanza di una delle parti, la nomina sarà fatta dal presidente del tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro. Le decisioni del collegio peritale saranno prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sosterrà la spesa del proprio perito, mentre quella del terzo perito sarà divisa a metà. Resta ferma la facoltà delle parti di ricorrere all’Autorità giudiziaria.
ART. 23.5 - MANDATO E ONORARIO DEI PERITI
I periti devono:
A) indagare sulle circostanze, la natura, la causa e modalità del sinistro;
B) verificare l’esattezza della descrizione del rischio e delle dichiarazioni che risultano dai documenti di polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate dal Contraente;
C) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro”;
D) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose/beni assicurati per i “Danni ai
beni”;
E) procedere alla stima e liquidazione del danno/indennizzo comprese le spese di salvataggio.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
Nel caso di valutazione di cui all’Art. 23.4, il risultato della perizia deve essere reso con apposito verbale, uno per ciascuna parte, con allegate le stime dettagliate. I risultati delle valutazioni indicate alle lettere D) ed E) non sono impugnabili da Assimoco e dal Contraente/Assicurato, salvo comportamenti dolosi, errori, violenza, violazione di patti contrattuali, impregiudicata in qualsiasi caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale di perizia definitivo. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità. Assimoco si obbliga, in caso di sinistro, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 23.4, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fermo quanto previsto dall'Art. 23.4. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare ad Assimoco la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al perito od ai periti anzidetti.
ART. 23.6 - OFFERTA E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Assimoco comunica all’Assicurato, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta, la sua offerta d’indennizzo o i motivi per cui ritiene di non formularla, sempre che non sia fatta opposizione. Assimoco corrisponderà l’indennizzo entro trenta giorni dal ricevimento della sua offerta da parte dell’Assicurato. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento avverrà quando l’Assicurato dimostri che non ha commesso o agevolato il danno con dolo, così come previsto dalle presenti Condizioni di assicurazione.
ART. 23.7 - FACOLTÀ DI RICHIEDERE UN ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro e su richiesta dell'Assicurato presentata almeno 60 giorni dopo la data di denuncia, Assimoco anticiperà un importo fino alla concorrenza massima del 50% di quello che risulta essere l'ammontare presumibilmente indennizzabile del danno sulla base delle stime preliminari effettuate dai periti in tale periodo. Questo anticipo sull'indennizzo sarà dovuto a condizione che l'ammontare presumibile del danno indennizzabile non sia inferiore al 20% della somma assicurata e sempreché non sussistano ragionevoli e giustificabili dubbi circa l’indennizzabilità del sinistro e l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui alle Condizioni di assicurazione e sempreché non sussistano vincoli, interessi di terzi, ipoteca, stato fallimentare.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
ART. 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Assimoco assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile e penale, designando ove occorra legali e tecnici e
avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Assimoco ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Assimoco le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Assimoco e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Assimoco non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.
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SETTORE ASSITENZA
SETTORE TUTELA LEGALE
ART. 25 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA/OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al:
- numero verde (solo dall’Italia) 800 257 114
oppure
- sia dall’Italia sia dall’estero al numero x00.00.00000.000
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1) il tipo di assistenza di cui necessita
2) l’indirizzo dell’abitazione
3) nome e cognome
4) numero di polizza preceduto dal numero ASSF
5) indirizzo del luogo in cui si trova
6) il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso
dell’assistenza
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà
direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui
l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla legge.
ART. 26 - INSORGENZA DEL SINISTRO/OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale.
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento/fatto nei quali siano coinvolte le persone assicurate.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
ART. 26.1 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio
dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.
ART. 26.2 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione,
riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 26.1.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
- l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per
l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia
stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società e D.A.S. non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
ART. 26.3 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 COME VENGONO CALCOLATI E LIQUIDATI I SINISTRI
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 26.4 - RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 OBBLIGHI DELLE PARTI
OBBLIGHI DELLE PARTI
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
ART. 27 - IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
A) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
B) comunicare per iscritto ad Assimoco o all'Intermediario entro i dieci giorni successivi
all’evento o successivi al momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, le circostanze e modalità dell'evento, l'importo approssimativo del danno, nome e domicilio delle persone danneggiate, il nominativo di eventuali testimoni;
C) in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ed inoltrarne copia ad Assimoco o all'Intermediario;
D) anticipare con email o fax ad Assimoco o all'Intermediario, l’evento di estrema gravità o che abbia prodotto il decesso o gravi lesioni di persone;
E) comunicare ad Assimoco o all'Intermediario, una distinta dettagliata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione della quantità e del rispettivo valore;
F) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
G) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
H) tenere a disposizione le cose non rubate e le tracce e gli indizi materiali del reato, senza per questo, aver necessariamente diritto al risarcimento;
I) dare la dimostrazione della qualità, della quantità della proprietà/possesso e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno;
J) mettere a disposizione di Assimoco e dei periti incaricati ogni documento utile ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Assimoco e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
Le spese in relazione a quanto previsto alle lettere A), F) e G) sono a carico di Assimoco ai sensi delle norme vigenti.
L'inadempimento degli obblighi, ai sensi delle norme vigenti, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
ART. 27.1 - IN CASO DI ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga delle norme vigenti, il Contraente o l’Assicurato sono esonerati dall’obbligo di comunicare per iscritto ad Assimoco l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri; in caso di inadempimento da parte del Contraente o Assicurato si applicano le norme vigenti.
ART. 27.2 - IN CASO DI BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione dell’assicurazione, non comporteranno decadenza del diritto all’indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni inesattezze siano avvenute in buona fede.
OBBLIGHI DI ASSIMOCO
ART. 27.3 - IN CASO DI DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Assimoco è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente in base alle norme vigenti e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA
OBBLIGHI COMUNI
ART. 27.4 - IN CASO DI MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
IN QUALI PAESI VALE LA COPERTURA
DOVE VALE LA COPERTURA
ART. 28 - PER I SETTORI INCENDIO E ALTRI DANNNI AI BENI, FURTO E ASSISTENZA
L’assicurazione vale nell’ambito dell’ubicazione di rischio indicata in polizza, entro i confini del territorio italiano.
ART. 28.1 - PER IL SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
La garanzia vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del Mondo.
Limitatamente ai territori di USA, Canada e Messico la garanzia è prestata per i danni corporali e materiali, con esclusione di qualsiasi danno a carattere punitivo e/o esemplare ed entro i limiti d’indennizzo indicati nello schema di riepilogo.
ART. 28.2 - PER IL SETTORE TUTELA LEGALE
Tutte le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di danni extracontrattuali;
- in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, negli altri casi.
QUANDO COMINCIA L’ASSICURAZIONE
INIZIO
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 29 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
Se il premio al momento della stipulazione o delle successive scadenze non viene pagato, la copertura è sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla sua scadenza di pagamento e riprende vigore solo alle ore 24 giorno del pagamento, ferme le norme vigenti in materia.
Nei casi di pagamento tramite procedura SEPA DIRECT DEBIT (SDD), l’assicurazione:
- resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla sua scadenza di pagamento e riprende vigore solo alle ore 24 del giorno del pagamento.
- con frazionamento del pagamento mensile ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto a condizione che la procedura abbia buon esito. Nel caso la procedura SDD non abbia buon esito, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto sempre ché il pagamento sia effettuato entro 15 giorni. Il premio all’effetto dell’assicurazione sarà pari alle prime due rate mensili mentre le rate successive seguiranno il frazionamento mensile.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione annuali ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Non saranno applicati interessi di frazionamento.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE
QUANTO DURA L’ASSICURAZIONE
DURATA
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 30 - ANNUALE
In assenza di formale disdetta data dal Contraente o da Assimoco, l’assicurazione di durata annua è prorogata automaticamente ad ogni scadenza e così successivamente.
ART. 30.1 - UGUALE O SUPERIORE A DUE ANNI SENZA SCONTO SUL PREMIO
Nel caso in cui l’assicurazione non benefici della riduzione del premio per durata poliennale ai sensi del Codice civile, per i contratti di durata pari o superiore a due anni, all’Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto con le modalità di cui all’Art. 31.
COME DARE DISDETTA ALL’ASSICURAZIONE
MODALITÀ DI DISDETTA
DELL’ASSICURAZIONE
ART. 31 - PER DURATA ANNUALE CON TACITO RINNOVO
Il Contraente o Assimoco possono recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni rispetto alla scadenza annuale, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC).
ART. 31.1 - IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Assimoco possono recedere dall’assicurazione con preavviso di
trenta giorni, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da Assimoco ha efficacia dopo 15 giorni da quello di ricevimento della comunicazione stessa. In entrambi i casi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, Assimoco rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto dell’imposta di legge, relativo al periodo di rischio non corso. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o di qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Esempio:
Assimoco a seguito di sinistro ti ha comunicato il 31 marzo il rifiuto dell’indennizzo, se non sei soddisfatto potrai entro il 30 maggio (ossia entro il sessantesimo giorno) inoltrare la comunicazione di recesso ad Assimoco. La tua assicurazione cesserà il 30 giugno (ovvero il trentesimo giorno successivo). Assimoco ti restituirà il premio pagato e non goduto entro il 15 luglio (ossia dopo il quindicesimo giorno successivo).
Nel caso di assicurazione con frazionamento del premio mensile
Dopo ogni regolare denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o Assimoco possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Il recesso ha effetto alla scadenza della prima rata mensile di premio successiva al termine dei 30 giorni di preavviso di cui alla comunicazione di recesso.
Contestualmente Assimoco sospenderà l’incasso delle rate mensili con scadenza successiva a quella in cui l’assicurazione decade. L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE
ART. 31.2 - PER DIRITTO DI RIPENSAMENTO (valido solo per contratti intermediati a distanza)
Qualora il contratto di assicurazione sia stato collocato a distanza il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al pagamento del premio, a condizione che in tale periodo non sia avvenuto alcun sinistro. Per esercitare il diritto di ripensamento è necessario
effettuare una richiesta per iscritto da spedire a mezzo lettera raccomandata all’intermediario che ha collocato il contratto o ad Assimoco congiuntamente alla dichiarazione di non aver subito o causato sinistri nel periodo di validità del contratto ed indicazione del codice IBAN per il rimborso.
Assimoco provvederà al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, al netto
dell’imposta. Qualora si sia verificato un sinistro la clausola di ripensamento non sarà applicabile e nel caso di dichiarazione non veritiera, Assimoco si rivarrà nei confronti del Contraente per le spese sostenute.
ONERI FISCALI E RINVII ALLA NORMATIVA DI LEGGE
ONERI E NORME APPLICATE
ART. 32 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 32.1 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
ART. 32.2 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto di assicurazione il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente/Assicurato.
LIMITI DI COPERTURA VALIDI PER TUTTI I SETTORI
LIMITAZIONE DELLA COPERTURA
ART. 33 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA A SEGUITO DELL’APPLICAZIONE DI SANZIONI
Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi
sinistro, se il fatto di:
a) garantire la copertura assicurativa;
b) pagare un sinistro;
c) fornire una prestazione;
possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di:
1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali Assimoco deve attenersi.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO
ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO
CONDIZIONI APPLICATE SOLO IN CASO DI POLIZZA ABBINATA A UN FINANZIAMENTO
ART. 34 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE
Il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di polizza è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. - Centro Leoni - Edificio B - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX), oppure tramite PEC da inviare a: Xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di
polizza.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di assicurazione.
ART. 34.1 - ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO IPOTECARIO O DEL FINANZIAMENTO
Qualora l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto anticipatamente, il Contraente potrà chiedere alternativamente:
1) la continuazione della presente polizza, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
2) l’estinzione della presente polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del premio
imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO | |
Esempio di calcolo premio annuale | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
Durata copertura del premio | 365 |
Xxxxxx trascorsi dall’effetto | 170 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 250,00 |
Imposte | € 45,50 |
Premio versato netto | € 204,50 |
Premio di rischio da rimborsare | € 45,89 |
Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
Importo totale rimborsato | € 109,25 |
Esempio di calcolo premio unico | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
Durata copertura del premio | 3650 |
Giorni trascorsi dall’effetto | 1700 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 2.500,00 |
Imposte | € 455,01 |
Premio versato netto | € 2.044,99 |
Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
Importo totale rimborsato | € 1.092,53 |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ABBINAMENTO A UN FINANZIAMENTO
ART. 34.2 - RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO
Nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o finanziamento la presente assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova polizza a nuove condizioni da concordare fra le parti.
ART. 34.3 - ASSICURAZIONE INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO IN ABBINAMENTO A MUTUO O FINANZIAMENTO
Nel caso in cui l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca operante sul territorio della Repubblica Italiana, e Assimoco si avvalga della facoltà concessa dall’Art. 31 (Recesso per durata annuale con tacito rinnovo) e Art. 31.1 (Recesso in caso di sinistro), qualunque siano i settori attivati, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli
eventi previsti dall’Art. 2 (Quali eventi sono assicurati - punti da 2.0.1 a 2.0.8) del Settore Incendio e altri danni ai beni.
Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente ai Settori interessati, o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Per aiutare a comprendere i termini assicurativi più spesso utilizzati, si elencano qui di seguito quelli di uso più comune con le relative definizioni:
Abitazione principale
Fabbricato di abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono per la maggior parte dell'anno.
Abitazione secondaria
Fabbricato di abitazione ove l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (compreso il convivente more uxorio) risiedono saltuariamente.
Allagamento
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale, non dovuta a rottura di impianti
idrici, igienici e termici, nonché da infiltrazioni di acqua dal terreno.
Alluvione/inondazione
Allagamento di un territorio provocato da straripamento, tracimazione, esondazione, fuoriuscita d’acqua dagli argini di corsi d’acqua
naturali o artificiali, laghi o bacini a seguito di qualsivoglia causa.
Animali domestici
Cani, gatti ed altri animali da casa e da cortile posseduti/usati in base alla normativa vigente.
Appartamento
Parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con
proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
Arredamento domestico
L’insieme dei beni riposti all’interno dell’abitazione, quali:
- mobilio e arredamento in genere compreso quello per l’eventuale ufficio o studio professionale privato annesso all’abitazione abituale; per quest’ultimo si intendono incluse le macchine e attrezzature (anche elettroniche) d’ufficio, la cancelleria, gli archivi e documenti;
- tende e tende parasole;
- tutto quanto serve per uso domestico personale dell’Assicurato e dei suoi familiari;
- denaro, libretti di risparmio, carte valori e titoli di credito in genere;
- gioielli e preziosi (d’oro o platino, o montati su detti metalli), orologi; pietre preziose e perle naturali o di coltura;
- gioielli, monili e servizi in argento;
- raccolte e collezioni d’antichità, numismatiche, di monete;
- pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte e d’antiquariato;
- tutti gli oggetti riguardanti l’abitazione e/o di uso privato, anche se posti nelle dipendenze e/o pertinenze, inclusi attrezzi per bricolage di uso domestico, giardinaggio, hobbies, biciclette, veicoli a motore o elettrici per esclusivi usi di giardinaggio, golf car;
- depositi di carburante, purché stoccati in appositi serbatoi o cisterne, interrati o non, posti all’esterno dell’abitazione o nelle dipendenze/pertinenze, tutto ubicato nell’area dell’abitazione, con capacità massima di 500 litri per gasolio e 200 litri per benzina;
- purché non assicurati i danni all’abitazione, eventuali opere di miglioria o abbellimento dei locali dell’abitazione apportate dall’Assicurato locatario, inclusi gli impianti di prevenzione e allarme, di condizionamento, i boiler per la produzione di acqua calda, la caldaia per il riscaldamento autonomo, le tende esterne parasole fisse e stabilmente installate.
Sono esclusi i beni quali: autoveicoli (compresi camper, roulotte e rimorchi), motoveicoli e ciclomotori immatricolati al Pubblico
Registro Automobilistico, barche a motore o vela (inclusi i gommoni).
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Assicurazione a primo rischio assoluto
Forma di assicurazione in base alla quale l’indennizzo/risarcimento viene corrisposto sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dalle norme vigenti, qualunque sia, al momento del sinistro, il valore complessivo dei beni assicurati.
Assimoco
La compagnia di assicurazione.
Atto di terrorismo
Qualsiasi azione compiuta intenzionalmente, o anche solo minacciata, da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare una Stato, la sua popolazione o una parte di essa.
Carenza
Il periodo di tempo, immediatamente successivo alla data di effetto dell’assicurazione, durante il quale l’assicurazione non è operante.
Contraente
Il soggetto che stipula, sottoscrivendola, l'assicurazione.
Danni corporali
Morte o lesioni personali.
Danni diretti e materiali
Danneggiamento materiale della cosa/bene assicurato derivante dall’azione diretta dell’evento garantito dall’assicurazione.
Danni materiali
Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Destinazione d'uso
Fabbricato destinato a civile abitazione (appartamento o villa), comprensivo di eventuale ufficio privato:
a) ad uso abitazione principale o secondaria, anche se in corso di costruzione, ristrutturazione o temporaneamente vuoto ed inoccupato;
b) dato a terzi in uso, in locazione, in usufrutto o in comodato.
Dipendenze e pertinenze
Locali, anche posti in corpi di fabbricato separati, purché nelle aree adiacenti o pertinenti il luogo dove è ubicata l’abitazione assicurata.
Durata annuale dell’assicurazione
Il periodo uguale a 365 giorni (366 per gli anni bisestili) che inizia alle ore 24 del giorno di effetto e termina alle ore 24 de giorno di scadenza del contratto di assicurazione.
Enti mobili all’aperto
Beni e/o oggetti che per loro natura e caratteristica possono essere rimossi in qualsiasi momento e riposti in ambienti chiusi e protetti.
Esplosione
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione
Il costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare o ad omettere qualcosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (Art. 629 Codice penale).
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Fabbricato
Il complesso delle opere edili che costituiscono uno o più immobili o una porzione di un singolo immobile (escluso il valore
dell’area), posti nel luogo indicato in polizza. Sono compresi:
- le opere murarie, di fondazione e/o interrate e di finitura (intonaci, rivestimenti, ecc.);
- gli affreschi e le statue non aventi valore artistico, le tappezzerie, tinteggiature, gessature, le moquette, i parquet;
- le quote che costituiscono parte comune di fabbricati;
- gli impianti elettrici, gli impianti telefonici, gli impianti di prevenzione e di allarme, i citofoni e videocitofoni, le antenne e le parabole;
- gli impianti idrici e igienici (inclusi pluviali e grondaie);
- gli impianti di riscaldamento o condizionamento comprese caldaie autonome, i serbatoi e le cisterne per lo stoccaggio di
combustibile al servizio dell’impianto;
- gli impianti di energia rinnovabile;
- gli ascensori, i montacarichi, i fissi e gli infissi;
- le pertinenze e dipendenze;
- i cancelli e portoni anche azionati elettricamente, i muri di cinta, le cancellate e le recinzioni fisse, le piscine, i campi e attrezzature sportive e da gioco, le installazioni esterne fissate saldamente a supporti fissi e inamovibili quali: verande, dehors, tende e tendoni parasole o frangisole, ma esclusi parchi, alberi e strade private;
- ogni altro impianto o installazione considerata fissa e immobile per sua natura e destinazione d’utilizzo.
Fabbricato collabente
Costruzione non abitabile o non agibile e comunque di fatto non utilizzabile, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici o la cui concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione
ordinaria o straordinaria.
Familiari
Il coniuge o convivente more uxorio dell’Assicurato/Contraente e, purché non coniugati e conviventi, anche gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli adottivi, gli affiliati, gli affini dell’Assicurato/Contraente risultanti dal certificato anagrafico di Stato di
Famiglia.
Fenomeno elettrico
Sono manifestazioni di fenomeno elettrico:
- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto
funzionamento dell’impianto;
- sovratensione: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell’impianto od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi ed infissi
Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (Fissi);
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione della costruzione (Infissi).
Franchigia
Importo prestabilito che l'Assicurato/Contraente tiene a suo carico: i parametri per la sua determinazione possono essere un
importo, una cifra numerica, una percentuale. Tale importo sarà dedotto dall’ammontare dell’indennizzo/risarcimento del danno
dovuto da Assimoco.
Furto
L'impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Gioielli e preziosi
Oggetti d’oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e/o di coltura e orologi da polso o da
taschino.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Impianti energia rinnovabile
- Impianti fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori.
- Pannelli solari termici: impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici.
Implosione
Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
Incendio
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili
Prodotti e sostanze che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/Risarcimento
L’importo dovuto da Assimoco in caso di sinistro.
Lastre
Lastre di cristallo e/o vetro (compresi gli specchi), piane o curve, semplici o stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, tutte stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili.
Limite d’indennizzo
Il massimo importo dovuto da Assimoco per un singolo sinistro o per uno o più sinistri nello stesso periodo annuale.
Massimale
la massima esposizione di Assimoco per ogni sinistro a disposizione per danni a terzi.
Mezzi di custodia
Qualsiasi contenitore definito cassaforte o armadio corazzato dal costruttore. Il contenitore predisposto per essere incassato nel muro deve essere installato a filo battente e dotato di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarlo senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente ad Assimoco come corrispettivo dell'assicurazione.
Rapina
Sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
Regola proporzionale
Nella forma di assicurazione a valore intero o che prende a riferimento l’intero valore delle cose/beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di cose/beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo delle cose/beni stessi. Come previsto dalle norme di legge vigenti, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo/risarcimento viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Scasso
Forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali/fabbricati tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni, ovvero praticando una apertura o una breccia nei soffitti nel pavimento o nei muri dei locali medesimi.
Scippo
Il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso a chi la detiene.
Scoperto
Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico sempre espresso in percentuale. Tale importo sarà dedotto dall’ammontare dell’indennizzo/risarcimento del danno dovuto da Assimoco.
Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del
“colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso coperto dall'assicurazione.
Solai
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.
Somma assicurata
L’importo che rappresenta il massimo esborso di Assimoco in relazione alle garanzie garantite.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici.
Tubazione interrata
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, a parziale o totale contatto con il terreno o comunque non interamente
protetta da opere murarie, esclusa la conduttura o tubatura facente parte di impianti di irrigazione.
Valore a nuovo
Tipo di garanzia in base alla quale il valore della cosa/bene assicurato è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirla, o
rimpiazzarla con altra nuova, uguale o equivalente per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valori
La valuta a corso legale (escluse monete da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile e per i quali non sia possibile richiedere il rimborso all’ente emittente (ad esempio: carte telefoniche prepagate, buoni pasto, buoni benzina, biglietti di lotteria e simili, biglietti e abbonamenti
per mezzi pubblici).
Vetro antisfondamento
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6mm, oppure da un unico strato
di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6mm.
Villa
Abitazione unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o
sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA ASSISTENZA
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Abitazione
Fabbricato o porzione di fabbricato come indicato in polizza, adibito ad abitazione civile, ufficio privato.
Annualità assicurativa
Il periodo di assicurazione compreso fra l’effetto del contratto e la sua scadenza anniversaria, e ogni periodo di assicurazione annuo
a seguito di rinnovo del contratto.
Assicurato
Per Assicurato si intende il Contraente medesimo ed i componenti del Nucleo Famigliare conviventi, risultanti dal Certificato Anagrafico di Stato di Famiglia.
Contraente
Il sottoscrittore della polizza.
Effetto e durata
Dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.
Estensione territoriale
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
In viaggio
Qualunque località oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato.
Prestazioni
L’assistenza da erogarsi in natura da parte dell’Impresa tramite la Struttura Organizzativa, nel momento del bisogno.
Sinistro
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Servizio e che determina la richiesta di assistenza
dell’Assicurato.
Struttura organizzativa
Blue Assistance S.p.A., società di servizi, provvede, per conto di Assimoco, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.
GLOSSARIO SPECIFICO PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato
Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
Contraente
Chi stipula il contratto di assicurazione.
Contratto
Il contratto di assicurazione.
Coperture
Il contenuto delle garanzie individuato agli Artt. 18 e 19.
D.A.S.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Compagnia di assicurazione.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 1 - GLOSSARIO
Massimale
La somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro.
Parti
Il Contraente e la Società.
Persone Assicurate
Le persone individuate all’Art. 17.1.
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
Sinistro/Caso assicurativo
La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
Società
ASSIMOCO S.p.A.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE
ALLEGATO 2 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENE
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia |
2.0.1 | Incendio | La somma assicurata | |
2.0.2 | Fulmine | La somma assicurata | |
2.0.3 | Esplosione, scoppio | La somma assicurata | |
2.0.4 | Implosione | La somma assicurata | |
2.0.5 | Caduta/urto di meteoriti, aeromobili. | La somma assicurata | |
2.0.6 | Onda sonica | La somma assicurata | |
2.0.7 | Urto di veicoli stradali o natanti | La somma assicurata | |
2.0.8 | Caduta/rovina di ascensori e montacarichi | La somma assicurata | |
2.0.9 | Attenuazione del danno | La somma assicurata | |
2.0.10 | Xxxxx conseguenti | La somma assicurata | |
2.0.11 | Fabbricati aperti | La somma assicurata | |
2.0.12 | Trasloco | La somma assicurata | |
2.0.13 | Ordigni esplosivi | La somma assicurata | |
2.0.14 | Prodotti in frigoriferi e congelatori | € 500,00 per sinistro | |
2.0.15 | Cose e beni presso terzi | La somma assicurata | |
2.1.1 | Demolizione e sgombero | 25% del danno indennizzabile | |
2.1.2 | Ricollocamento contenuto e arredamento | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 4.000,00 | |
2.1.3 | Fissi e infissi | € 1.500,00 per sinistro | |
2.1.4 | Dispersione di gas | € 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 annualità | |
2.1.5 | Fabbricato in locazione | Xxxxxxx 6 mesi di canone mensile | |
2.1.6 | Periti e consulenti | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000,00 | |
2.1.7 | Oneri di urbanizzazione | € 10.000,00 per sinistro | |
2.1.8 | Tubazioni interrate | € 1.500,00 per sinistro | |
2.1.9 | Alloggio sostitutivo | € 3.000,00 per sinistro | |
2.1.10 | Documenti personali | € 500,00 per sinistro | |
2.2.1 | Acqua condotta | La somma assicurata | |
2.2.1 | Spese per la ricerca del guasto | € 3.000,00 per sinistro | |
2.2.2 | Eventi atmosferici | La somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per la grandine su impianti fotovoltaici | |
2.2.3 (A) | Tumulti, atti vandalici e dolosi | La somma assicurata | |
2.2.3 (B) | Terrorismo | La somma assicurata | |
2.2.4 | Sovraccarico neve | La somma assicurata | |
2.2.5 | Gelo | € 3.000,00 per sinistro e annualità | |
2.2.6 | Rigurgito fogne, intasamento gronde | € 3.000,00 per sinistro e annualità | |
2.2.7 | Lastre | € 1.000,00 per lastra e € 3.000,00 per sinistro | |
2.2.8 | Fenomeni elettrici | La somma assicurata con il limite di € 2.500,00 per sinistro su impianti fotovoltaici | |
2.2.9 | Danni a cose di terzi (Xxxxxxx xxxxx) | La somma assicurata attribuita | |
2.2.9 A | Danni a cose di terzi (Ricorso terzi) interruzione di attività | Xxxxxxx 10% della somma assicurata | |
2.2.10 | Rischio locativo | La somma assicurata per fabbricato | |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021
2.3.1 | Terremoto | € 10.000,00 per sinistro e annualità | € 1.000,00 |
2.3.2 | Alluvione, inondazione, allagamento | € 10.000,00 per sinistro e annualità | € 1.000,00 |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA
ALLEGATO 3 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE FURTO E RAPINA
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Scoperto |
6.0.1 | Furto con introduzione nei locali | La somma assicurata | |
6.0.1 | Furto con introduzione nei locali per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni | Massimo 40% della somma assicurata | |
6.0.1 | Furto con introduzione nei locali per denaro | Xxxxxxx 10% della somma assicurata | |
6.0.1 | Furto di oggetti nei locali delle dipendenze | Massimo 10% della somma assicurata | |
6.0.2 | Rapina o estorsione nei locali assicurati | La somma assicurata | |
6.0.3 | Trasloco | La somma assicurata | |
6.1.1 | Furto di fissi e infissi | La somma assicurata | |
6.1.2 | Guasti o atti vandalici cagionati dagli autori del furto | La somma assicurata | |
6.1.3 | Sostituzione delle serrature dei locali | € 250,00 per sinistro e annualità | |
6.1.4 | Effetti personali | € 250,00 per sinistro e annualità | |
6.1.5 | Periti e consulenti | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 2.500,00 | |
6.2.1 | Xxxxxx e rapina | La somma assicurata | |
8.1 | Scoperto per abitazione secondaria | La somma assicurata | 15% dell’importo indennizzabile |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
ALLEGATO 4 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia |
10 | Responsabilità civile verso terzi (RCT) | Il massimale | |
10 | Responsabilità civile verso terzi (RCT) per i sinistri avvenuti in USA/Canada/Messico | Il massimale comprensivo delle spese di difesa Art. 1917 Codice civile | |
10.0.1 | Inquinamento accidentale | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.0.20 | Interruzione o sospensione di attività | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.0.21 | Incendio, scoppio, esplosione | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.0.22 | Spargimento di liquidi | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.1.1 | Responsabilità civile verso operai (RCO) | Il massimale | Per i danni di cui al punto 2) € 2.500,00 per sinistro |
10.1.2 | Esercizio Bed & Breakfast | Il massimale | |
10.1.2 | Esercizio Bed & Breakfast - Cose consegnate | € 600,00 per sinistro | |
10.1.2 | Esercizio Bed & Breakfast - Cose non consegnate | € 300,00 per sinistro | |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 5 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ASSISTENZA
ALLEGATO 5 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE ASSISTENZA
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Evidenza |
14.0.1 | Invio di un elettricista per interventi di emergenza | € 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato |
14.0.2 | Invio di un fabbro per interventi di emergenza | € 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato |
14.0.3 | Invio di un idraulico per interventi di emergenza | € 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato |
14.0.4 | Interventi di emergenza per danni d’acqua | € 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità | |
14.0.5 | Invio di un sorvegliante | € 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità | Le spese eccedenti rimangono a carico dell’Assicurato |
14.0.6 | Spese d’albergo | € 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro e annualità | L’Assicurato ha l’obbligo di presentare adeguata documentazione. |
14.0.7 | Rientro anticipato per danni all’abitazione | € 500,00 per l’Italia e € 1.000,00 per l’estero per sinistro e annualità | L’Assicurato ha l’obbligo di presentare adeguata documentazione. |
14.0.8 | Invio di un artigiano per interventi conseguenti | Tutto a carico dell’Assicurato | |
14.0.9 | Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici | € 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato. |
14.0.10 | Trasloco | € 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità | I costi di deposito e altri costi non di trasloco sono a carico dell’Assicurato. |
14.0.11 | Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali | € 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato. |
14.0.12 | Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti) | Solo consulenza telefonica | |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 ALLEGATO 6 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE TUTELA LEGALE
ALLEGATO 6 - RIEPILOGO LIMITI E FRANCHIGIE SETTORE TUTELA LEGALE
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Evidenza |
18.1 | Spese legali e peritali | Il massimale per sinistro, illimitato per annualità | |
18.1 | Assistenza di un interprete | Fino a un massimo di 10 ore lavorative | |
18.1 | Spese per traduzioni di atti del procedimento all’estero | Nell’ambito del massimale fino a un massimo di € 1.000,00 | |
18.1 | Anticipo cauzione | Nell’ambito del massimale fino a un massimo di € 10.000,00 | |
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
Condizioni generali di contratto (Codice civile Art. 1341)
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Contratto concluso mediante moduli o formulari (Codice civile Art.1342)
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Perdita e deterioramento della cosa locata (Codice civile Art. 1588)
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o godimento della cosa.
Incendio di cosa assicurata (Codice civile Art. 1589)
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo.
Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore.
Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell’assicuratore.
Prova del contratto (Codice civile Art. 1888)
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può̀ esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (Codice civile Art. 1891)
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.
All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1892)
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave (Codice civile Art. 1893)
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta
dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Assicurazione in nome o per conto di terzi (Codice civile Art. 1894)
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio , si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Diminuzione del rischio (Codice civile Art. 1897)
Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Aggravamento del rischio (Codice civile Art. 1898)
Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Durata dell’assicurazione (Codice civile Art. 1899)
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.
L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.
Mancato pagamento del premio (Codice civile Art. 1901)
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso, e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Assicurazione parziale (Codice civile Art. 1907)
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Assicurazione presso diversi assicuratori (Codice civile Art. 1910)
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Set Informativo Mod. DA10 - ED. 10/2020 – Aggiornamento al 01/2021 NORME GENERALI SUI CONTRATTI ASSICURATIVI
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari (Codice civile Art. 1912)
Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra,
da insurrezione o da tumulti popolari.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro (Codice civile Art.1913)
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.
Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
Obbligo di salvataggio (Codice civile Art. 1914)
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio (Codice civile Art. 1915)
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Diritto di surrogazione dell'assicuratore (Codice civile Art.1916)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali
Assicurazione della responsabilità civile (Codice civile Art. 1917)
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione al rispettivo interesse. L’assicurato, convenuto dl danneggiato, può richiamare in causa l’assicuratore.
Responsabilità dei padroni e dei committenti (Codice civile Art. 2049)
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi
nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti.
Prescrizione in materia di assicurazione (Codice civile Art. 2952)
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità̀ civile, il termine
decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità̀.
Mod. DA10 – ED. 10/2020
Assicurazione Multirischi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Assimoco S.p.A. Prodotto: “Tutela multirischi per l’abitazione”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ Incendio e altri danni ai beni: sei assicurato per il danno diretto subito dall’abitazione (principale o secondaria), dall’arredamento contenuto al loro interno causato da incendio, scoppio, esplosione, implosione, caduta accidentale di aeromobili e meteoriti, onda sonica, urto di veicoli di terzi. Sei anche assicurato per i danni dovuti da fenomeni elettrici, fuoriuscite d’acqua, dispersione di gas ed altre fattispecie di danno, comprese alcune spese da sostenere in conseguenza del danno.
✓ Primo soccorso per Xxxxxxxxx/alluvione/inondazione: sei assicurato per il danno diretto e materiale alle cose/beni assicurati causato da terremoto, alluvione, inondazione.
✓ Furto e rapina: sei assicurato per il furto da parte di terzi delle cose/beni che costituiscono l’arredamento dell’abitazione con violazione delle difese esterne (scasso o rottura delle porte, uso di grimaldelli). È inoltre compresa la rapina all’interno dei locali dell’abitazione.
✓ Responsabilità Civile: sei assicurato per la responsabilità civile in capo a te e ai tuoi famigliari conviventi per fatti involontari che hanno cagionato un danno corporale (decesso o lesioni personali) o materiale (danneggiamento di beni) ad un terzo. Sono assicurati i fatti involontari collegati alla proprietà o locazione dell’abitazione o rientranti nell’ambito della vita privata.
✓ Assistenza: sei assicurato per le spese necessarie al reperimento e all’assistenza di artigiani e tecnici per la riparazione di guasti agli impianti/elettrodomestici dell’abitazione.
✓ Tutela Legale: sei assicurato per le spese di assistenza legale (civile e penale) a tutela dei tuoi diritti in relazione alla proprietà e conduzione dell’abitazione.
Per Incendio ADB e Furto e rapina, la liquidazione del danno non potrà essere superiore alla somma assicurata.
Per Responsabilità Civile, Assistenza e Tutela Legale, la liquidazione del danno al terzo e delle spese non potrà essere superiore al massimale.
Per Primo soccorso per Xxxxxxxxx/alluvione/inondazione il danno
sarà liquidato fino al massimo dell’importo forfettario previsto.
Puoi acquistare con il pagamento di un premio aggiuntivo:
✓ Furto: la copertura per lo scippo di cose/beni all’esterno dell’abitazione.
✓ Responsabilità Civile: la copertura RC per l’esercizio di Bed & Breakfast e la RC verso operai (RCO).
Che cosa non è assicurato?
🗶 Incendio e altri danni ai beni: abitazioni diverse da ville/appartamenti, abbandonate, in cattivo stato di manutenzione, ubicate in paesi esteri.
🗶 Furto e rapina: di cose/beni (inclusi gioielli e preziosi) contenuti in abitazioni disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.
🗶 Responsabilità Civile: le responsabilità riconducibili ad
ambiti professionali,
artigianali.
commerciali,
imprenditoriali,
Ci sono limiti di copertura?
! è possibile perdere il diritto all’indennizzo se intenzionalmente (dolo) si esagera l’ammontare del danno subito.
! sono esclusi i risarcimenti per i danni già assicurati o coperti da altre assicurazioni.
Incendio ADB - Terremoto/alluvione/inondazione:
! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
! è prevista l’applicazione di una franchigia sul sinistro da terremoto/alluvione/inondazione.
! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d’indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
Furto e rapina:
! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
! per l’abitazione secondaria è previsto uno scoperto, espresso in percentuale, al di sotto del quale nessun danno sarà pagato o rimborsato.
! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d’indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
Responsabilità Civile:
! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d’indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
Assistenza e Tutela Legale:
! sono presenti tipologie di danni esclusi dalla copertura.
! per alcuni eventi coperti sono previsti limiti d’indennizzo, cioè la liquidazione del danno non potrà essere superiore a un importo massimo prestabilito.
TUTELA MULTIRISCHI PER L’ABITAZIONE è un prodotto dedicato ai dipendenti, collaboratori, volontari, soci/associati di Enti del Terzo Settore o di Imprese impatto, agli aderenti ai gruppi di acquisto solidale o alle reti di acquisto di economia civile-solidale, ai dipendenti, soci, correntisti, clienti di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza che vogliono assicurare le proprie abitazioni e il loro arredamento contro il rischio di Incendio e Furto, oltre alla Responsabilità civile (compresa quella dei famigliari conviventi) in caso di danni provocati a terzi.
Dove vale la copertura?
Incendio ADB, Furto e rapina, Assistenza: sei coperto per i danni ad abitazioni, beni e cose la cui ubicazione è sul territorio italiano. Responsabilità Civile: sei coperto per i danni cagionati a terzi da fabbricati la cui ubicazione è sul territorio italiano e nell’ambito della
vita privata per i danni cagionati a terzi Mondo intero.
Tutela legale: nell’ipotesi di danni extra-contrattuali sei coperto in tutti gli stati d’Europa, mentre per gli altri danni sei coperto in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Che obblighi ho?
Come Contraente hai l’obbligo di:
- dichiarare e fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del rischio assicurato. Qualora le dichiarazioni risultino false o reticenti, si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- comunicare ogni circostanza che comporti un aggravamento del rischio coperto; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
- in presenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso rischio assicurato con questa polizza, in caso di sinistro, hai il dovere di comunicarlo a tutti gli assicuratori.
- denunciare il sinistro nei tempi previsti contrattualmente, inviando per iscritto alla Compagnia o all’intermediario la denuncia di sinistro unitamente a tutta la documentazione comprovante l’evento; se si omette questo adempimento si può perdere (in maniera totale o parziale) il diritto all’indennizzo o provocare la decadenza della copertura.
Quando e come devo pagare?
Il primo premio o la prima rata di premio (comprensivo di imposte di legge) devono essere corrisposti alla firma del contratto. I premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il trentesimo giorno dopo quello della loro scadenza. La copertura prevede frazionamento (semestrale e mensile) del premio annuo. Il pagamento può essere effettuato tramite: addebito automatico sul conto corrente (procedura SEPA), assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato alla Compagnia o all’intermediario, bonifico bancario con accredito sull’apposito conto corrente intestato alla Compagnia o all’intermediario, in contanti (entro il limite di € 750 annui) o con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.
La copertura ha una durata annuale o poliennale superiore a due anni: è previsto il tacito rinnovo automatico a ciascuna scadenza anniversaria.
Per la garanzia Primo soccorso per Xxxxxxxxx/alluvione/inondazione è previsto un periodo di carenza, cioè un periodo in cui la copertura non è valida/operante.
Come posso disdire la polizza?
La polizza può essere disdettata dal Contraente o dalla Compagnia, con le seguenti modalità:
- per le polizze intermediate a distanza, hai il diritto di ripensamento, che devi esercitare entro 14 giorni dalla data di stipulazione della polizza mediante l’invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata
- a ogni scadenza annuale della polizza: mediante l’invio di lettera raccomandata o di comunicazione di posta elettronica
certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.
- dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo, mediante l’invio di lettera
raccomandata o di comunicazione di posta elettronica certificata spedita con preavviso di almeno 30 giorni.
Assicurazione Multirischi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Assimoco S.p.A.
Prodotto: Tutela multirischi per l’abitazione
Data ultimo aggiornamento: 13/06/2022 - il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Assimoco S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento Cooperativo, Sede legale e Direzione Generale:
Centro Leoni – Edificio B – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX) – Telefono 02/269621 – Fax 02/00000000 – xxx.xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – Capitale Sociale € 107.870.685,00 i.v. Registro Imprese di Milano- Monza Brianza-Lodi e C.F. n. 03250760588 – R.E.A. n. 1086823 – P.I. n. 11259020151* - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con D.M. Industria Commercio e Artigianato del 11.06.1979 – G.U. n. 195 del 18/07/1979 – Albo Imprese IVASS n. 1.00051 – Gruppo Assimoco (Albo Gruppi IVASS n. 051) Capogruppo del Gruppo Assimoco
*Per fatturazione Partita Iva n. 10516920963 (Gruppo IVA)
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio vengono di seguito riportate le informazioni sulla situazione
patrimoniale dell’Impresa:
Patrimonio netto | Capitale Sociale | Riserve Patrimoniali |
€ 263.907.645 | € 107.870.685 | € 128.793.344 |
Per ulteriori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxx-xxxxx/Xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxxxx-xxx- finanziaria.html, di cui si specificano i seguenti importi:
Requisito patrimoniale di solvibilità | Fondi propri a copertura | Indice di solvibilità | Requisito patrimoniale minimo | Fondi propri a copertura |
€ 106.414.139 | € 343.760.414 | 323% | € 47.886.363 | € 343.760.414 |
Al contratto si applica la legge italiana.
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:
- il fabbricato, incluse le sue dipendenze e pertinenze.
- l’arredamento domestico posto al suo interno.
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
COME DEVONO ESSERE COSTRUITI E DESTINATI I FABBRICATI
Sono assicurati i fabbricati a condizione che:
Caratteristiche della costruzione: il fabbricato sia comunque costruito. Utilizzo: il fabbricato sia adibito a:
- abitazione principale.
- abitazione secondaria.
- abitazione in locazione, usufrutto o comodato d’uso.
- abitazione vuota e inoccupata.
- abitazione principale o secondaria in corso di costruzione o ristrutturazione.
Comproprietà o condominio: se l’assicurazione è stipulata per una frazione/porzione di fabbricato, sono coperti anche i danni alle parti del fabbricato che costituiscono proprietà comune.
Che cosa è assicurato?
COSA È ASSICURATO
Sono indennizzati i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, provocati da:
✓ Incendio.
✓ Fulmine.
✓ Esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi, anche verificatisi all’esterno del fabbricato.
✓ Implosione.
✓ Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, parti di essi o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi.
✓ Onda sonica provocata da aeromobili e oggetti in movimento a velocità supersonica.
✓ Urto di veicoli stradali o natanti in transito sulla pubblica via non appartenenti al Contraente/Assicurato né al suo servizio.
✓ Caduta/rovina di ascensori e montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti.
Sono anche indennizzati i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:
✓ Attenuazione del danno: provocati per ordine dell’Autorità e quelli causati dal Contraente/Assicurato o da terzi, purché questi casi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi.
✓ Xxxxx conseguenti: se causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, provocati da:
- sviluppo di fumi, gas e vapori;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento;
- colaggio o fuoriuscita di liquidi;
Sono compresi i danni alle cose/beni posti entro un raggio di 50 metri da quelli assicurati.
✓ Fabbricati aperti: solo se provocati dagli Eventi da Incendio a Caduta/rovina di ascensori e montacarichi a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, a tende frangisole, tettoie, tensostrutture, gazebo.
✓ Trasloco: se l’abitazione assicurata viene trasferita in altra ubicazione, i danni sono coperti per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
- sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo. A trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
- solo per indirizzi ubicati nel territorio italiano;
- con l’applicazione delle norme in caso di aggravamento del rischio.
✓ Ordigni esplosivi: provocati dall’esplosione/scoppio di ordigni esplosivi (anche residuati bellici) presenti, all’insaputa del
Contraente/Assicurato, nelle vicinanze dei fabbricati assicurati.
✓ Prodotti in frigoriferi e congelatori: provocati a prodotti alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché la mancata o diminuita produzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 12 ore.
✓ Cose/beni presso terzi: provocati a cose/beni facenti parte dell’arredamento domestico portati in alberghi o in locali di villeggiatura, ubicati nel territorio della repubblica italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; la garanzia è valida esclusivamente durante il periodo di occupazione dei locali da parte del Contraente o dei suoi familiari conviventi.
Sono risarcite le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:
✓ Demolizione e sgombero: per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro alla più idonea e vicina discarica.
✓ Ricollocamento contenuto e arredamento: per rimuovere, trasportare, traslocare e depositare presso terzi l’arredamento domestico assicurato rimasto illeso dal sinistro per il periodo di tempo strettamente necessario al ripristino del fabbricato di abitazione.
✓ Fissi e infissi: solo se assicurato il fabbricato, per rimpiazzare i fissi e gli infissi in caso di furto e per riparare i guasti provocati dai ladri in caso di furto consumato o tentato.
✓ Dispersione di gas: per la ricerca e la riparazione del guasto all’impianto di distribuzione installato nel fabbricato in caso di dispersione di gas. La dispersione deve essere accertata dall’azienda di distribuzione o da un tecnico specializzato. Sono coperte le spese sostenute per riparare le tubazioni e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti del fabbricato interessate dalla riparazione. Sono escluse le spese indirette e quelle necessarie per adeguare o conformare l’impianto alla normativa vigente.
✓ Fabbricato in locazione: per il rimborso del canone di locazione quando il fabbricato è locato a terzi e danneggiato dal sinistro. Sono rimborsati gli importi dei canoni che rientrano nel periodo strettamente necessario al ripristino del fabbricato danneggiato.
✓ Periti e consulenti: per gli onorari dei periti e consulenti.
✓ Oneri di urbanizzazione: per gli oneri di urbanizzazione conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente Settore ed entro il limite previsto. Sono escluse dalle spese le multe, le ammende, le sanzioni amministrative.
✓ Tubazioni interrate: sostenute a causa della rottura accidentale di tubazioni interrate al servizio del fabbricato assicurato. Sono esclusi:
- i danni e spese derivanti da traboccamento, rigurgito e rotture di fognature;
- i danni e spese provocati da gelo, umidità e stillicidio.
Sono rimborsate solamente le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni interrate ed i relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento d’acqua e quelle necessarie per ricercare la rottura, per la demolizione del fabbricato o della pavimentazione o per la rimozione del terreno nonché per il ripristino del fabbricato o della pavimentazione o del terreno nelle condizioni originarie.
✓ Alloggio sostitutivo: sostenute per un alloggio sostitutivo (albergo o altri locali) durante il periodo in cui l’abitazione principale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, per un periodo massimo di 3 mesi.
✓ Documenti personali: le spese necessarie per il rifacimento di documenti personali dell'Assicurato o dei suoi familiari
conviventi, distrutti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Sono indennizzati i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi:
✓ Acqua condotta: provocati da fuoriuscita di acqua condotta causata dalla rottura accidentale degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento installati al servizio del fabbricato assicurato o di cui fanno parte. Sono esclusi i danni:
- provocati da infiltrazione di acqua piovana non causata da rottura accidentale di tubazioni/condutture;
- provocati da traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
- provocati da umidità e stillicidio;
- provocati da gelo, anche alle condutture o tubazioni interrate installate all’esterno del fabbricato.
Sono escluse le spese per la demolizione e ripristino delle parti di fabbricato e degli impianti sostenute per ricercare ed
eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua.
Spese per la ricerca del guasto: sono indennizzate le spese per la ricerca del guasto che ha originato la rottura degli impianti idrici, igienico sanitari, di riscaldamento, di condizionamento (incluse le tubazioni) installati e al servizio del fabbricato. Sono comprese le spese per la demolizione e il ripristino alle condizioni originali delle parti del fabbricato. Sono escluse le spese per danneggiamenti:
- dovuti a traboccamento, rigurgito, rottura di fognature;
- dovuti a infiltrazione di acqua piovana non provocata da rottura di tubazioni/condutture;
- provocati da umidità e stillicidio;
- provocati da gelo, anche alle condutture o tubazioni interrate o installate all’esterno del fabbricato;
- provocati da usura dei materiali.
✓ Eventi atmosferici: provocati da uragano, bufera, xxxxxxxx, grandine, tromba d’aria e vento comprese le cose e gli alberi abbattuti trasportati dalla forza dell’evento. Sono compresi i danni:
A) da bagnamento causati direttamente da pioggia/grandine penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi al tetto, ai muri perimetrali, ai serramenti.
B) agli impianti di energia rinnovabile con potenza massima di 6,0 Kwp di esclusiva pertinenza del fabbricato. Sono esclusi i danni causati da:
- fuoriuscita dai normali argini di corsi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, allagamenti e accumuli esterni d’acqua;
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe e slavine;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diversi da quelli sopra indicati.
Sono esclusi i danni subiti da:
- alberi, cespugli, siepi, prati;
- recinzioni di rete metallica o di teli di nylon;
- camini, antenne e consimili;
- enti mobili all’aperto;
- fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati, fabbricati incompleti nelle coperture e nei serramenti, baracche in legno o plastica; per tutti i beni elencati è escluso il loro contenuto;
- verande, dehors, gazebo, tende e tendoni parasole o frangisole;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere; questa esclusione non vale se il danno è provocato da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti a causa dell’evento;
- fabbricati collabenti.
✓ Tumulti, terrorismo, atti vandalici:
A) provocati da incendio, esplosione, scoppio, caduta/urto di aeromobili in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atto di terrorismo e sabotaggio.
B) provocati dagli altri danni, anche con l’impiego di esplosivi da parte delle persone coinvolte, in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici e dolosi, compresi quelli di atto di terrorismo e sabotaggio.
Sono esclusi i danni:
- causati da contaminazione di sostanze chimiche, biologiche, nucleari;
- causati da interruzione di servizi quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.
✓ Sovraccarico di neve: provocati dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti causato da sovraccarico di neve. Sono esclusi i danni:
- ai fabbricati, compreso l’arredamento domestico, non conformi alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati, compreso l’arredamento domestico, non conformi alle norme e regolamenti locali vigenti all’epoca della
costruzione o della più recente ristrutturazione del tetto;
- ai fabbricati, compreso l’arredamento domestico, in corso di costruzione, ristrutturazione o rifacimento; questa esclusione non si applica qualora i lavori siano ininfluenti per quanto coperto da questa garanzia;
- ai tetti e alle coperture del fabbricato provocati da scivolamento/trascinamento della neve, compresi quelli ai comignoli, tegole, grondaie, antenne, parabole e altri beni collocati sui tetti/coperture;
- provocati da valanghe, slavine, gelo, anche se dovuti a sovraccarico di neve coperto da questa garanzia;
- provocati a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, camini, tegole, grondaie, pluviali, pannelli solari, impianti fotovoltaici, impermeabilizzazioni; questa esclusione non si applica se il loro danneggiamento è provocato dal crollo totale o parziale del fabbricato.
✓ Gelo: provocati da gelo che causi uno spargimento d’acqua dovuto alla rottura degli impianti idrici, igienici, di tubazioni installati nel fabbricato. Sono esclusi i danni subiti da fabbricati non dotati di impianto di riscaldamento o, se dotati, con l’impianto spento o non funzionante da 48 ore consecutive prima del sinistro.
✓ Rigurgito fogne, intasamento di gronde e pluviali: provocati da:
- traboccamento o rigurgito di fogne al servizio del fabbricato, esclusi i danni causati dal traboccamento o rigurgito della rete fognaria municipale;
- occlusione delle condutture degli impianti idrici, igienici, termici e di condizionamento;
- infiltrazione di acqua piovana provocata da traboccamento, ingorgo, occlusione di grondaie, pluviali o condutture di scarico.
✓ Lastre: alle lastre facenti parte del fabbricato e dell’arredamento (comprese quelle facenti parti degli elettrodomestici) dovute a:
- cause accidentali od a fatto di terzi;
- onda sonica;
- incendio, furto (consumato o tentato) scoppio, esplosione, fulmine, grandine;
- dimostrazione di folla, scioperi, serrate, tumulti popolari, atti di vandalismo, sabotaggi, terrorismo. Ferme le esclusioni previste dalle condizioni di polizza, sono escluse dall’assicurazione:
a) le rotture derivanti da restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o relativi supporti, rimozione delle
lastre;
b) le rotture ai bordi delle lastre scorrevoli;
c) le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature.
✓ Fenomeni elettrici: correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica a:
- macchine, impianti, circuiti, elettrici ed elettronici, di pertinenza del fabbricato (se assicurato) sono invece inclusi gli
impianti di energia rinnovabile nell’ambito del limite previsto;
- apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio ed audiovisivi, ad uso domestico o per hobbies (se assicurato
l'arredamento domestico).
Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico
✓ Danni a cose di terzi (Ricorso terzi): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali involontariamente provocati alle cose di terzi da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.
La copertura comprende i danni:
A) da interruzione o sospensione (totale/parziale) dell’utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di
servizi;
B) alle attrezzature utilizzate da ditte terze per eseguire lavori di manutenzione presso i locali del Contraente/Assicurato. Assimoco ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente/Assicurato. Quest’ultimo deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, durante la fase di istruzione del sinistro.
In aggiunta al massimale di polizza sono comprese le spese giudiziali fino al 25% del massimale stesso. Il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di:
- comunicare immediatamente ad Assimoco tutte le azioni civili/penali promosse contro di lui;
- fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa. Sono esclusi i danni:
- alle cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
- il coniuge, il convivente more-uxorio, i genitori, i figli dell’Assicurato se conviventi con l’Assicurato, tutti i componenti del suo nucleo familiare compresi nel certificato anagrafico di stato di famiglia;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto;
- le Società le quali, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate compresi gli amministratori delle medesime.
Copertura esposta in polizza con somma assicurata e premio specifico
✓ Rischio locativo: Assimoco nei casi di responsabilità del locatario disciplinati dal Codice civile risponde dei danni diretti e materiali provocati ai fabbricati/locali tenuti in locazione da un sinistro indennizzabile nel Settore Incendio e altri Danni ai Beni.
Primo soccorso in caso di Xxxxxxxxx, alluvione, inondazione
Assimoco indennizza i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
✓ Terremoto: provocati da terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. Le scosse registrate nelle 72 ore successive a ciascun evento che ha provocato un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un unico evento tellurico; pertanto i danni conseguenti saranno considerati un “unico sinistro/evento”. La copertura è prestata in deroga alle esclusioni. Sono esclusi i danni:
- provocati da eruzione vulcanica, maremoto, alluvione, inondazione e allagamento;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste circostanze siano effetto diretto del terremoto;
- provocati da rapina, saccheggio e dovuti da ammanchi di qualsiasi genere. La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 30 giorni dall’inizio dell’assicurazione.
✓ Alluvione, inondazione, allagamento: provocati da alluvione, inondazione e allagamento, anche a causa di terremoto, inclusi quelli dovuti da incendio, esplosione e scoppio. La copertura è prestata in deroga alle esclusioni. Sono esclusi i danni:
- provocati da maremoto, mareggiata, marea;
- provocati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- provocati da mancata, anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, eccetto che queste
circostanze siano effetto diretto dell’alluvione, inondazione e allagamento;
- provocati da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- provocati alle merci che si trovano in locali interrati o seminterrati;
- provocati alle merci appoggiate a una distanza inferiore a 12 cm dal pavimento. La copertura ha effetto trascorsi (carenza) 14 giorni dall’inizio dell’assicurazione.
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
- dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
- dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
- aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
QUALI COSE/BENI SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE
Possono essere assicurati i seguenti beni/cose:
- l’arredamento domestico posto all’interno dell’abitazione principale o secondaria.
SETTORE FURTO E RAPINA
COSA È ASSICURATO
Sono assicurati i danni diretti e materiali dovuti alla sottrazione/perdita di cose/beni, anche se di proprietà di terzi, provocati da:
✓ Furto con introduzione nei locali: quando l’autore si introduce nei locali che contengono le cose/beni assicurati:
a) violando le difese esterne mediante rottura, scasso dei sistemi di chiusura esterni, quali pareti, tetto, soffitti, pavimenti, vetri antisfondamento;
b) usando chiavi false, grimaldelli e arnesi similari;
c) con uso fraudolento di chiavi vere; la garanzia è valida se il furto è avvenuto entro le ore 24 dell’ottavo giorno
successivo alla denuncia dello smarrimento/sottrazione dei dispositivi;
d) per una via - diversa da quella ordinaria - che richieda il superamento di ostacoli o ripari impiegando mezzi artificiosi o particolari abilità/agilità personali;
e) rimanendo clandestinamente all’interno dei locali per poi sottrarre/asportare le cose/beni a locali chiusi;
✓ Rapina o estorsione nei locali assicurati: commessa nei locali, anche quando coinvolge persone oggetto di violenza o
estorsione prelevate all’esterno e costrette a recarsi nei locali stessi.
✓ Trasloco: se l’abitazione assicurata viene trasferita in altra ubicazione, è coperta la sottrazione delle cose/beni assicurate per i dieci giorni successivi alla comunicazione del trasferimento. La copertura è valida:
- sia nel vecchio che nel nuovo indirizzo; a trasferimento effettuato la copertura è valida solo nel nuovo indirizzo, esclusivamente con emissione di apposito documento contrattuale contenente il nuovo indirizzo/ubicazione;
- solo per indirizzi situati nel territorio italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- con l’applicazione delle norme vigenti in caso di aggravamento del rischio.
Sono risarcite le spese, gli oneri e i costi sostenute/i:
✓ Furto di fissi e infissi: per rimpiazzare i fissi e gli infissi sottratti dai locali assicurati, inclusi impianti di sorveglianza e allarme.
✓ Guasti e atti vandalici cagionati dagli autori del furto: per riparare i guasti provocati dai ladri, in caso di furto consumato o tentato con le modalità previste al punto Furto con introduzione nei locali:
- alle cose/beni assicurate;
- ai fabbricati, compresi i fissi e infissi, gli impianti di allarme, le lastre, i mezzi di custodia, che contengono le cose/beni assicurati.
Sono comprese le riparazioni dovute ad atto vandalico dell’autore del furto (commesso o tentato), rapina che danneggi le cose/beni assicurate.
✓ Sostituzione delle serrature dei locali: previa denuncia all’Autorità giudiziaria, per la sostituzione delle serrature di ingresso dei locali che contengono le cose/beni assicurati.
✓ Effetti personali: per il rifacimento o la duplicazione dei documenti dell’Assicurato e dei suoi familiari a seguito di xxxxx, rapina. Sono esclusi denaro, valori, gioielli e preziosi.
✓ Periti e consulenti: per gli onorari dei periti e consulenti nominati secondo le Norme per la liquidazione dei sinistri.
COSA È ASSICURATO
È possibile assicurare una o più delle seguenti condizioni, pagando un premio aggiuntivo, i danni da:
✓ Scippo, rapina: scippo, rapina, sottrazione in caso di malore o infortunio di cose/beni, valori ad uso personale e privato (vestiario, gioielli, preziosi, denaro, titoli di credito, oggetti vari) commessi sull'Assicurato e/o suoi familiari conviventi purché indossate od a portata di mano, fuori dall'abitazione ma entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello Stato del Vaticano. Sono esclusi lo smarrimento e il furto con destrezza.
SETTORE FURTO E RAPINA
CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione copre la responsabilità civile dell’Assicurato e del suo Nucleo Famigliare per i danni cagionati a terzi:
- nell’ambito di svolgimento della vita privata e di relazione.
- legati alla proprietà/conduzione dell’abitazione principale e delle abitazioni secondarie.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
COSA È ASSICURATO
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni corporali e materiali involontariamente provocati a terzi da fatti accidentali accaduti in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione comprende la responsabilità civile:
✓ Fabbricato/abitazione: derivante dalla proprietà/conduzione o dalla sola conduzione del fabbricato o porzione di fabbricato costituente l’abitazione principale o le abitazioni secondarie dell’Assicurato; è garantita la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni a terzi causati da:
- lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato o sua porzione di proprietà;
- lavori di straordinaria manutenzione del fabbricato o sua porzione di proprietà nella sua qualità di committente i
lavori, compresi i danni rientranti nell’ambito del D.Lgs. 81/08;
- proprietà di strade private, di orti, di giardini (comprese le aree destinate a verde, inclusi gli alberi anche di alto fusto), ciò a integrazione della definizione di fabbricato;
- omessa rimozione di neve e ghiaccio dai tetti, tettoie e coperture similari, dai marciapiedi, dalle aree di accesso
all’abitazione;
- spargimento di liquidi provocato da rottura accidentale di:
- impianti igienici, idrici, di riscaldamento o condizionamento, compresi canali pluviali o grondaie, tutti di pertinenza del fabbricato; sono compresi anche i danni cagionati da rotture causate da gelo, ciò a parziale deroga di quanto previsto dai Limiti della copertura;
- scarichi fognari tutti di pertinenza del fabbricato; dalla garanzia sono esclusi i danni dovuti dalla rottura di condutture idriche (anche interrate) non di pertinenza del fabbricato, rottura, rigurgito, traboccamento della rete fognaria pubblica;
- inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura improvvisa, identificabile e accidentale di impianti e condutture fissi in genere stabilmente installati nel fabbricato.
✓ Arredamento domestico: derivante dalla proprietà e uso dell’arredamento domestico, posto nei fabbricati (inclusa la caduta di antenne da tetti, tettoie e coperture similari, da balconi dove sono installate), di piccoli veicoli a motore - sempreché non soggetti all’assicurazione RC Obbligatoria - e di utensili anche a motore per il giardinaggio e per il bricolage.
✓ Figli minori e persone sotto tutela: dovuta ad atti/fatti compiuti dai figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela dell’Assicurato con lui conviventi, anche quando affidati temporaneamente a persone non appartenenti al nucleo familiare assicurato, compresi i danni corporali subiti da tali persone.
✓ Custodia di minori: derivante dalla temporanea custodia di minori da parte dell’Assicurato.
✓ Attività sportiva: derivante dalla pratica di sport, compresa la partecipazione a gare, prove ed allenamenti. È esclusa la pratica di sport professionistico.
✓ Pesca, bricolage, campeggio: derivante dalla pratica di pesca sportiva, di attività di bricolage, giardinaggio e orticultura, di campeggio.
✓ Giocattoli e modellismo: derivante dalla proprietà e uso di giocattoli anche a motore, dalla pratica di modellismo (anche con modelli a motore), escluso il danneggiamento materiale dei modelli stessi.
✓ Biciclette e velocipedi: derivante dalla proprietà e uso di biciclette, velocipedi (anche elettrici), monopattini, pattini a rotelle, carrozzine, tricicli, carrozzine per invalidi (a braccia e motore elettrico).
✓ Attività scolastiche: derivante dalla partecipazione, come genitori, alle attività scolastiche dei figli, comprese gite, manifestazioni sportive e altre attività autorizzate dalle autorità didattiche.
✓ Pedone: dovuta da atto/fatto colposo compiuto come pedone.
✓ Volontariato: imputabile a titolo personale all’Assicurato durante lo svolgimento di attività di volontariato. È esclusa ogni
responsabilità dovuta all’erogazione di prestazioni medico/sanitarie.
✓ Somministrazione di cibi e bevande: derivante da intossicazione o avvelenamento di terzi dovuti a somministrazione di cibi, bevande e simili.
✓ Animali: derivante dalla proprietà o possesso di animali domestici (compresi i cani per l’accompagnamento di persone non vedenti). È compreso l’uso e la guida di cavalli ed altri animali da sella ad uso personale. L’assicurazione comprende la
responsabilità civile delle persone che abbiano per conto dell’Assicurato in temporanea custodia e/o consegna gli animali.
✓ Armi: derivante dalla proprietà, detenzione e uso di armi da difesa, tiro a segno, tiro a volo e del fucile subacqueo.
L’assicurazione è condizionata al rispetto da parte dell’Assicurato delle norme di legge vigenti in materia. È esclusa la
responsabilità derivante dall’esercizio dell’attività venatoria.
✓ Natanti: derivante dalla proprietà, uso e guida di surf, windsurf, imbarcazioni (senza motore ausiliario) a vela e a remi di non oltre 6,50 m. di lunghezza; le persone trasportate sono considerate terzi per i danni corporali solo se i mezzi sono omologati al trasporto di persone.
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile per i danni:
✓ Uso di veicoli e natanti da parte di minori: provocati a terzi, trasportati e non trasportati, all’insaputa e contro la volontà dell’Assicurato, dai figli minori o da soggetti sotto tutela a seguito di uso di veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti a motore, in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed utilizzo. Questa garanzia vale per la sola azione di rivalsa esercitata dall’assicuratore della RC Obbligatoria del veicolo e/o natante.
✓ Terzi trasportati su veicoli: provocati dall’Assicurato compresi i componenti del suo nucleo famigliare, per la responsabilità a loro derivante a titolo personale, in qualità di trasportati su veicoli o natanti di proprietà di terzi, inclusi i terzi trasportati. Questa garanzia comprende i danni corporali a terzi, mentre sono esclusi i danni materiali al veicolo o natante.
✓ Collaboratori domestici: arrecati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni dagli addetti ai servizi domestici, dalle badanti, dagli autisti e giardinieri e dalle persone, babysitter, persone alla pari cui vengono affidati i figli minori non
emancipati o le persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi. L’assicurazione comprende anche i
danni corporali (escluse le malattie professionali) subiti da tali nello svolgimento delle loro mansioni.
✓ Beni degli ospiti: subiti dai capi di vestiario e dagli oggetti personali portati da ospiti occasionali, con esclusione di denaro, oggetti preziosi e valori in genere, smartphone.
✓ Interruzione e sospensione attività: derivanti da interruzione o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, conseguenti a danni materiali indennizzabili a termini di polizza.
✓ Incendio, scoppio, esplosione: materiali a cose di terzi conseguenti a incendio, scoppio ed esplosione delle cose di
proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute, compresi i danni:
- provocati da veicoli e natanti a motore di proprietà dell’Assicurato a condizione che tali mezzi si trovino in aree private non equiparate ad uso pubblico, ferma l’esclusione dei danni ai veicoli stessi;
- derivanti dalla conduzione ed uso di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e strutture similari, appartamenti e locali in genere presi in locazione per villeggiatura o turismo, a condizione che l’uso o la conduzione non superino, per ogni ubicazione, i 90 giorni consecutivi.
✓ Spargimento liquidi: materiali a cose di terzi in conseguenza dello spargimento di liquidi provocato da negligenza, imperizia e disattenzione dell’Assicurato, oppure dalla rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici e macchinari ad uso domestico, incluse le relative tubazioni mobili.
COSA È ASSICURATO
È possibile assicurare una o più delle seguenti condizioni, pagando un premio aggiuntivo, la responsabilità civile:
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
CONDIZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
✓ Assicurazione responsabilità civile verso operai (RCO): Assimoco tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto deve risarcire (capitale, interessi e spese) - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - di quanto deve risarcire:
1) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente soggetto agli obblighi previsti dalla disciplina INAIL, per i quali la stessa, dopo aver erogato la prestazione, eserciti l’azione di rivalsa. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che partecipano all’attività assicurata, soggetti alla disciplina INAIL, la garanzia opera limitatamente all’azione di rivalsa.
2) ai sensi del Codice civile per i danni corporali (escluse le malattie professionali) sofferti dal personale dipendente, dai soci, dagli associati in partecipazione, che non rientrano o che eccedono quelli di cui al precedente punto 1). Questa condizione è prestata con applicazione di una franchigia fissa e assoluta di € 2.500,00 per ogni infortunato.
La garanzia è efficace se il Contraente/Assicurato è in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola,
l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.
✓ Bed & Breakfast/affittacamere: premesso che l’Assicurato nell’ambito della sua abitazione principale o in locali di
dipendenze annesse, esercita nel rispetto della normativa di legge vigente l’attività di Bed & Breakfast o affittacamere,
l’assicurazione comprende i danni cagionati agli ospiti nello svolgimento dell’attività in premessa. La garanzia è operante a
condizione che:
- le stanze adibite al servizio non siano superiori a 5 e i posti letto complessivi non superino un totale di 10;
- che l’attività sia limitata al servizio di alloggio e prima colazione.
Per quanto riguarda la somministrazione dei prodotti alimentari per la prima colazione, il massimale indicato in polizza rappresenta il limite d’indennizzo massimo per uno o più sinistri originati da una stessa causa e per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi del Codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. Agli effetti dell’applicazione del limite d’indennizzo, i componenti del medesimo nucleo familiare sono considerati unico ospite, anche se alloggiati in più stanze o appartamenti. La garanzia non vale per:
- denaro, oggetti preziosi, valori bollati, marche, titoli di credito, valori;
- veicoli e natanti in genere incluse le cose in essi contenute;
- gli oggetti preziosi consegnati in custodia all’Assicurato e per quelli che lo stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e trattamenti similari.
PREMESSA
Assimoco per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. Assimoco per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di BLUE ASSISTANCE – Xxx Xxxxx Xxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx. C.F. 06471170016 - Partita I.V.A. 11998320011. CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
COS’È COPERTO DALL’ASSICURAZIONE
Le prestazioni/servizi di assistenza sono erogate all’Assicurato in relazione al fabbricato/abitazione assicurato nel Settore Incendio e altri danni ai beni.
SETTORE ASSISTENZA
COSA È ASSICURATO
Sono coperte le prestazioni/servizi di assistenza sotto indicate:
✓ Invio di un elettricista per interventi di emergenza: qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per:
- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
✓ Invio di un fabbro per interventi di emergenza: qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
✓ Invio di un idraulico per interventi di emergenza: qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. La prestazione è operante per i seguenti casi:
1) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
- per i casi 1) e 2) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore.
- per il caso 3) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
✓ Interventi di emergenza per danni d’acqua: qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura. Le spese sono rimborsate nel limite previsto.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
1) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
2) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
- per il caso 1), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato.
- per il caso 2), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.
✓ Invio di un sorvegliante: qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’Assicurato a
predisporre la vigilanza dell’abitazione per un periodo massimo di 12 ore. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
✓ Spese d’albergo: qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. La prestazione non sarà erogata se l’Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
✓ Rientro anticipato per danni all’abitazione: qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. La prestazione non sarà erogata se l’Assicurato non presenterà alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
✓ Invio di un artigiano per interventi conseguenti qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l’Assicurato necessiti di un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio dello stesso.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).
✓ Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici: qualora a seguito di un intervento di assistenza attivato sulla base di una delle prestazioni sopra evidenziate l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori o congelatori fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore) la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione, esclusi sabato, domenica e festivi. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
✓ Trasloco: nel caso in cui, in seguito a incendio, esplosione, scoppio, implosione, allagamento o furto, l’abitazione dell’Assicurato fosse inagibile per un periodo minimo di 30 giorni, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del mobilio dell’Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Sono esclusi i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso.
✓ Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali: nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito di blocco della caldaia, dello scaldabagno, del boiler o dell’impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per verificare le condizioni del danno. Il ripristino del funzionamento avverrà entro le 24 ore dalla segnalazione con possibile eccezione dei danni segnalati nei giorni di sabato, domenica e festivi per i quali, in caso di necessità di pezzi di ricambio non immediatamente disponibili, il
ripristino avverrà non appena sia possibile reperire i ricambi necessari. Le spese sono rimborsate nel limite previsto. Sono esclusi tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall’Assicurato.
✓ Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti)
Consulenza Veterinaria: qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico, necessiti di parlare per telefono con un medico veterinario per avere un consiglio su una determinata patologia in corso, la Struttura Organizzativa fornirà i consigli medici richiesti.
Informazioni sui centri di pronto soccorso veterinario: qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio dell’animale domestico, desideri conoscere i Centri di Pronto Soccorso Veterinario presenti nella zona in cui si trova, potrà contattare la Struttura Organizzativa che fornirà i recapiti telefonici e le indicazioni per raggiungerli.
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, ASSIMOCO S.p.A. ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S. A quest’ultima Società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
CHI PUÒ STIPULARE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è stipulabile da un:
- dipendente, volontario, socio/associato, socio sostenitore di Ente del Xxxxx Xxxxxxx,
₋ dipendente, collaboratore, socio di Impresa impatto,
₋ dipendente, socio, correntista, cliente di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Ente e Istituto che promuove e opera in finanza etica, microcredito/microfinanza,
₋ aderente a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
CHI È COPERTO DALLA TUTELA LEGALE
Persone assicurate: l’intestatario, o se più d’uno, gli intestatari del presente contratto e i familiari che risultino dal certificato dello Stato di famiglia o da riscontro anagrafico.
SETTORE TUTELA LEGALE
COSA È ASSICURATO
Sono coperte le spese per i servizi di assistenza sotto indicati:
✓ Spese per assistenza legale: la Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale, pari a € 10.000,00, per sinistro ed illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.
Sono assicurate le seguenti spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di xxxxxxxxxxx
di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è
operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di € 1.000,00;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite massimo di € 10.000,00. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
✓ Ambito e Garanzie: con riferimento al punto Spese per assistenza legale, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, in stretta relazione alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, qualora:
- i beni medesimi subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- le persone assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni;
- debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale riguardanti l’immobile di cui sopra, per le quali il
valore in lite sia superiore a € 250,00, sono comprese:
1) le controversie, incluse quelle relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali;
2) le controversie nei confronti di xxxxxxxxxx e/o appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione
commissionati dall’Assicurato.
Inoltre, in estensione all’ambito relativo alla proprietà e/o alla conduzione del bene immobile indicato nella scheda di polizza, la garanzia viene prestata per gli eventi riconducibili alla vita privata del Contraente o di un suo familiare convivente che tale risulti da riscontro anagrafico, qualora le persone assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi. La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla polizza di Responsabilità Civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile.
Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta polizza di Responsabilità Civile, la garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare alla Società, al momento del sinistro, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta polizza di Responsabilità Civile e, a seguito di semplice richiesta da parte della Società, ad esibirne copia.
✓ Consulenza legale telefonica: ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800 849090 oppure scrivendo a xxxxxxxxx@xxx.xx. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
CONDIZIONI VALIDE SOLO IN CASO DI ABBINAMENTO DELL’ASSICURAZIONE A UN FINANZIAMENTO
Qualora l’assicurazione sia abbinata ad un finanziamento, si applicano le condizioni che seguono:
✓ Diritto di recesso del Contraente: il diritto di recesso è operante solo se nella scheda di polizza è specificata la presenza di finanziamento. In tal caso il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione con lettera raccomandata o comunicazione di posta elettronica certificata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: Assimoco S.p.A. - Centro Leoni- Edificio B - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX (XX), oppure tramite PEC da inviare a: Xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il contratto si intende concluso a partire dalla data di sottoscrizione indicata nella Scheda di polizza.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio della relativa raccomandata o della ricevuta di consegna rilasciata dal gestore del proprio account di posta elettronica certificata.
Il Contraente avrà diritto al rimborso del premio pagato (al netto delle imposte) per la parte di rischio non goduta dalla data della comunicazione e fino alla scadenza indicata nel contratto di assicurazione.
✓ Xxxxxxxxxx anticipata o trasferimento del mutuo ipotecario o del finanziamento: qualora l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo ipotecario e lo stesso venga estinto anticipatamente, il Contraente potrà chiedere alternativamente:
1) la continuazione della presente polizza, in accordo con il nuovo soggetto mutuante o ente finanziatore, per la durata e le condizioni originariamente pattuite con Assimoco che, ricorrendo tale evenienza, varierà il beneficiario delle prestazioni (vincolo);
2) l’estinzione della presente polizza. In tal caso il Contraente avrà diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO PER IL RISCHIO NON GODUTO Esempio di calcolo premio annuale | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 365 |
Durata copertura del premio | 365 |
Xxxxxx trascorsi dall’effetto | 170 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 250,00 |
Imposte | € 45,50 |
Premio versato netto | € 204,50 |
Premio di rischio da rimborsare | € 45,89 |
Caricamenti da rimborsare | € 63,36 |
Importo totale rimborsato | € 109,25 |
Esempio di calcolo premio unico | |
Durata copertura assicurativa in giorni | 3650 |
Durata copertura del premio | 3650 |
Giorni trascorsi dall’effetto | 1700 |
Caricamenti | 58% |
Premio versato lordo | € 2.500,00 |
Imposte | € 455,01 |
Premio versato netto | € 2.044,99 |
Premio di rischio da rimborsare | € 458,86 |
Caricamenti da rimborsare | € 633,67 |
Importo totale rimborsato | € 1.092,53 |
✓ Rinegoziazione del mutuo o del finanziamento: nel caso il mutuo o il finanziamento sia rinegoziato, ai sensi della normativa vigente, la presente polizza continua alle condizioni originariamente pattuite. Al termine della scadenza originaria della polizza o al momento della rinegoziazione del contratto di mutuo o finanziamento la presente assicurazione potrà essere integrata mediante una nuova polizza a nuove condizioni da concordare fra le parti.
✓ Assicurazione incendio, esplosione e scoppio in abbinamento a mutuo o finanziamento: nel caso in cui l’assicurazione sia emessa in abbinamento ad un mutuo o a un finanziamento erogato da una banca operante sul territorio della Repubblica Italiana, e Assimoco si avvalga della facoltà concessa dalle clausole: Recesso per durata annuale con tacito rinnovo e Recesso in caso di sinistro, qualunque siano i settori attivati, la stessa si impegna a mantenere valida la copertura assicurativa sino alla scadenza del finanziamento collegato, esclusivamente per gli eventi di Incendio, Fulmine, Esplosione, Scoppio, Implosione, Caduta/urto di meteoriti, aeromobili, corpi orbitanti volanti, veicoli spaziali, Onda sonica, Urto di veicoli stradali o natanti, Caduta/rovina di ascensori e montacarichi del Settore Incendio e altri danni ai beni.
Per il mantenimento della copertura sarà emessa apposita appendice di annullamento, relativamente ai Settori interessati, o un nuovo contratto, che avrà effetto dalla data del recesso comunicato all’Assicurato con abbuono dell’eventuale premio (al netto delle imposte) pagato e non goduto.
Assimoco non assicura le abitazioni/fabbricati:
🗶 diverse/i da ville o appartamenti;
🗶 abbandonate/i;
🗶 in cattivo stato di manutenzione;
🗶 ubicate/i in paesi esteri.
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Assimoco non assicura:
🗶 il furto di cose/beni inclusi gioielli e preziosi contenuti all’interno di abitazioni che risultano disabitate da oltre 45 giorni consecutivi.
SETTORE FURTO E RAPINA
Assimoco non assicura:
🗶 la responsabilità riconducile ad ambiti diversi da relativi alle abitazioni e alla vita privata e di relazione; non sono quindi assicurate le responsabilità riconducibili ad ambiti e circostanze professionali, commerciali, imprenditoriali, artigianali.
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
Assimoco non assicura:
🗶 abitazioni/fabbricati diversi da quelli previsti nel Settore Incendio e altri danni ai beni.
SETTORE ASSISTENZA
Assimoco non assicura:
🗶 le persone diverse da quelle indicate al punto “Chi è coperto dall’assicurazione”.
🗶 gli ambiti diversi da quelli indicati al punto “Cosa è assicurato”.
SETTORE TUTELA LEGALE
Ferme le limitazioni specifiche e salvo deroghe (parziali o totali) riguardanti il punto “Cosa è assicurato”, Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati:
! causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo quanto derogato;
! causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
! causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni ed altri eventi atmosferici salvo quanto derogato;
! di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
! alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
! indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate,
! alle lampadine e quelli dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi, relativamente alla garanzia “Fenomeno elettrico”.
SETTORE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Tipologia di Fabbricati esclusi dagli eventi assicurati
Per i fabbricati in corso di costruzione e ristrutturazione sono esclusi i danni causati dagli eventi “Eventi atmosferici”,
“Sovraccarico neve”, “Terremoto”, “Alluvione, inondazione, allagamento”.
Ci sono limiti di copertura?
Che cosa non è assicurato?
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia |
2.0.1 | Incendio | La somma assicurata | |
2.0.2 | Fulmine | La somma assicurata | |
2.0.3 | Esplosione, scoppio | La somma assicurata | |
2.0.4 | Implosione | La somma assicurata | |
2.0.5 | Caduta/urto di meteoriti, aeromobili. | La somma assicurata | |
2.0.6 | Onda sonica | La somma assicurata | |
2.0.7 | Urto di veicoli stradali o natanti | La somma assicurata | |
2.0.8 | Caduta/rovina di ascensori e montacarichi | La somma assicurata | |
2.0.9 | Attenuazione del danno | La somma assicurata | |
2.0.10 | Xxxxx conseguenti | La somma assicurata | |
2.0.11 | Fabbricati aperti | La somma assicurata | |
2.0.12 | Trasloco | La somma assicurata | |
2.0.13 | Ordigni esplosivi | La somma assicurata | |
2.0.14 | Prodotti in frigoriferi e congelatori | € 500,00 per sinistro | |
2.0.15 | Cose e beni presso terzi | La somma assicurata | |
2.1.1 | Demolizione e sgombero | 25% del danno indennizzabile | |
2.1.2 | Ricollocamento contenuto e arredamento | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 4.000,00 | |
2.1.3 | Fissi e infissi | € 1.500,00 per sinistro | |
2.1.4 | Dispersione di gas | € 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 annualità | |
2.1.5 | Fabbricato in locazione | Xxxxxxx 6 mesi di canone mensile | |
2.1.6 | Periti e consulenti | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000,00 | |
2.1.7 | Oneri di urbanizzazione | € 10.000,00 per sinistro | |
2.1.8 | Tubazioni interrate | € 1.500,00 per sinistro | |
2.1.9 | Alloggio sostitutivo | € 3.000,00 per sinistro | |
2.1.10 | Documenti personali | € 500,00 per sinistro | |
2.2.1 | Acqua condotta | La somma assicurata | |
2.2.1 | Spese per la ricerca del guasto | € 3.000,00 per sinistro | |
2.2.2 | Eventi atmosferici | La somma assicurata con il limite di € 1.500,00 per la grandine su impianti fotovoltaici | |
2.2.3 (A) | Tumulti, atti vandalici e dolosi | La somma assicurata | |
2.2.3 (B) | Terrorismo | La somma assicurata | |
2.2.4 | Sovraccarico neve | La somma assicurata | |
2.2.5 | Gelo | € 3.000,00 per sinistro e annualità | |
2.2.6 | Rigurgito fogne, intasamento gronde | € 3.000,00 per sinistro e annualità | |
2.2.7 | Lastre | € 1.000,00 per lastra e € 3.000,00 per sinistro | |
2.2.8 | Fenomeni elettrici | La somma assicurata con il limite di € 2.500,00 per sinistro su impianti fotovoltaici | |
2.2.9 | Danni a cose di terzi (Xxxxxxx xxxxx) | La somma assicurata attribuita | |
2.2.9 A | Danni a cose di terzi (Ricorso terzi) interruzione di attività | Xxxxxxx 10% della somma assicurata | |
2.2.10 | Rischio locativo | La somma assicurata per fabbricato | |
2.3.1 | Terremoto | € 10.000,00 per sinistro e annualità | € 1.000,00 |
2.3.2 | Alluvione, inondazione, allagamento | € 10.000,00 per sinistro e annualità | € 1.000,00 |
Assimoco non indennizza/risarcisce i danni diretti e materiali alle cose/beni assicurati:
! verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
! verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleari, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
! agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
! commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
! avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno di disabitazione se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati - questa limitazione non ha operatività in caso di dimora saltuaria; la presente esclusione si deve intendere operante esclusivamente per gioielli, preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere, pellicce, raccolte e collezioni;
! indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
! causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.
SETTORE FURTO E RAPINA
Scoperto per abitazione secondaria
Per ciascuna abitazione secondaria Assimoco corrisponderà all'Assicurato I'85% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata in base alle norme vigenti in materia, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Scoperto |
6.0.1 | Furto con introduzione nei locali | La somma assicurata | |
6.0.1 | Furto con introduzione nei locali per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o di coltura), carte valori e titoli di credito in genere, raccolte e collezioni | Massimo 40% della somma assicurata | |
6.0.1 | Furto con introduzione nei locali per denaro | Xxxxxxx 10% della somma assicurata | |
6.0.1 | Furto di oggetti nei locali delle dipendenze | Massimo 10% della somma assicurata | |
6.0.2 | Rapina o estorsione nei locali assicurati | La somma assicurata | |
6.0.3 | Trasloco | La somma assicurata | |
6.1.1 | Furto di fissi e infissi | La somma assicurata | |
6.1.2 | Guasti o atti vandalici cagionati dagli autori del furto | La somma assicurata | |
6.1.3 | Sostituzione delle serrature dei locali | € 250,00 per sinistro e annualità | |
6.1.4 | Effetti personali | € 250,00 per sinistro e annualità | |
6.1.5 | Periti e consulenti | 10% del danno indennizzabile con il massimo di € 2.500,00 | |
Con pagamento di premio aggiuntivo | |||
6.2.1 | Xxxxxx e rapina | La somma assicurata | |
8.1 | Scoperto per abitazione secondaria | La somma assicurata | 15% dell’importo indennizzabile |
L’assicurazione non considera terzi:
SETTORE RESPONSABILITÀ CIVILE
! tutte le persone fisiche, incluso l’Assicurato, comprese nella definizione di familiari, anche in caso di danno a loro provocato dai minori o dagli animali temporaneamente loro affidati;
! i dipendenti dell'Assicurato soggetti all’assicurazione obbligatoria (DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e X.Xxx. 23 febbraio 2000 n.
38) che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo i collaboratori addetti ai servizi domestici, le badanti, gli autisti e giardinieri o le persone - babysitter o alla pari.
Si precisa che limitatamente ai danni materiali da spargimento di liquidi, nonché da incendio, scoppio ed esplosione, i soggetti compresi della definizione di familiari, purché non conviventi ed abitanti in abitazioni distinte da quella dell’Assicurato, sono considerati terzi ai fini della presente polizza.
L’assicurazione non comprende i danni:
! causati da fatto doloso dell’Assicurato e dei suoi familiari; si intendono però inclusi in garanzia i danni a terzi derivanti da fatto volontario dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela dell’Assicurato stesso e con lui conviventi e di cui debba rispondere;
! dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto derogato;
! derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e di prodotti contenenti amianto;
! derivanti dalla detenzione od impiego di esplosivi;
! derivanti o conseguenti dall’emissione di onde e/o campi elettrici e/o magnetici;
! verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata e non, guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
! conseguenti a fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività venatoria;
! causati dalla pratica di attività sportive svolte a livello professionistico;
! causati dalla pratica di paracadutismo e di sport aerei in genere;
! derivanti e conseguenti dall’esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali e professionali da parte dell’Assicurato o di terzi ed in ogni caso dallo svolgimento di attività a scopo di lucro;
! da furto, rapina, nonché a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute, fatto salvo quanto derogato;
! da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali o causati da gelo, fatto salvo quanto derogato;
! derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli e natanti a motore, aeromobili, elicotteri e apparecchi per il volo, siano essi soggetti o non soggetti alla copertura obbligatoria RC veicoli e natanti, salvo quanto derogato;
! alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto derogato.
! Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Assimoco non risponderà per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO.
! Pluralità di assicurati
I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano ad ogni effetto unici, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra di loro.
! Responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza,
l’assicurazione opera esclusivamente per la quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Franchigia |
10 | Responsabilità civile verso terzi (RCT) | Il massimale | |
10 | Responsabilità civile verso terzi (RCT) per i sinistri avvenuti in USA/Canada/Messico | Il massimale comprensivo delle spese di difesa Art. 1917 CC | |
10.0.1 | Inquinamento accidentale | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.0.20 | Interruzione o sospensione di attività | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.0.21 | Incendio, scoppio, esplosione | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.0.22 | Spargimento di liquidi | 10% nell’ambito del massimale e non in aggiunta per sinistro e annualità | |
10.1.1 | Responsabilità civile verso operai (RCO) | Il massimale | |
10.1.2 | Esercizio Bed & Breakfast | Il massimale | |
10.1.2 | Esercizio Bed & Breakfast - Cose consegnate | € 600,00 per sinistro | |
10.1.2 | Esercizio Bed & Breakfast - Cose non consegnate | € 300,00 per sinistro | |
10.1.3 | Abitazioni diverse da principale e secondarie | Il massimale |
L’assicurazione non comprende i danni:
SETTORE ASSISTENZA
! tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoto, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso
di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.
! tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascuna annualità assicurativa di validità della polizza stessa.
! gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di
xxxxx, l’Impresa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
! la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
! il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
! qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
! ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al
diritto alla prestazione, in conformità con quanto previsto all’Art. 2952 del Codice civile.
! tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
! a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1910 del Codice civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza di contratti sottoscritti con altra Impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione.
! per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza si applicano le disposizioni di legge.
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Evidenza |
14.0.1 | Invio di un elettricista per interventi di emergenza | € 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato |
14.0.2 | Invio di un fabbro per interventi di emergenza | € 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato |
14.0.3 | Invio di un idraulico per interventi di emergenza | € 250,00 per sinistro, € 700,00 per annualità | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato |
14.0.4 | Interventi di emergenza per danni d’acqua | € 500,00 per sinistro e € 1.000,00 per annualità | |
14.0.5 | Invio di un sorvegliante | € 350,00 per sinistro e € 500,00 per annualità | Le spese eccedenti rimangono a carico dell’Assicurato |
14.0.6 | Spese d’albergo | € 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro e annualità | L’Assicurato ha l’obbligo di presentare adeguata documentazione. |
14.0.7 | Rientro anticipato per danni all’abitazione | € 500,00 per l’Italia e € 1.000,00 per l’estero per sinistro e annualità | L’Assicurato ha l’obbligo di presentare adeguata documentazione. |
14.0.8 | Invio di un artigiano per interventi conseguenti | Tutto a carico dell’Assicurato | |
14.0.9 | Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici | € 250,00 per sinistro e € 600,00 per annualità assicurativa | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato. |
14.0.10 | Trasloco | € 1.000,00 per sinistro e € 2.000,00 per annualità | I costi di deposito e altri costi non di trasloco sono a carico dell’Assicurato. |
14.0.11 | Ripristino di impianti di riscaldamento o condizionamento entro 24 ore nei giorni feriali | € 250,00 per sinistro e € 700,00 per annualità assicurativa | I costi del materiale per la riparazione sono a carico dell’Assicurato. |
14.0.12 | Consulenza telefonica per animali domestici (cani e gatti) | Solo consulenza telefonica |
L’assicurazione non comprende:
! i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
! controversie e vertenze di materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, salvo quanto derogato;
! controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello indicato in polizza;
! operazioni relative all'acquisto e costruzione di beni immobili.
SETTORE TUTELA LEGALE
LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Art. | Assicurazione | Limite di indennizzo | Evidenza |
18.1 | Spese legali e peritali | Il massimale per sinistro, illimitato per annualità | |
18.1 | Assistenza di un interprete | Fino a un massimo di 10 ore lavorative | |
18.1 | Spese per traduzioni di atti del procedimento all’estero | Nell’ambito del massimale fino a un massimo di € 1.000,00 | |
18.1 | Anticipo cauzione | Nell’ambito del massimale fino a un massimo di € 10.000,00 |
Per ogni sinistro liquidabile con franchigia di importo predefinito pari a € 150,00 del danno accertato.
Esempio
Danno accertato prima della franchigia Franchigia a carico dell’Assicurato Danno effettivamente da liquidare
€ 1.000
€ 150
€ 850
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRI CON SCOPERTO SENZA IL MINIMO
Per ogni sinistro liquidabile con scoperto pari a una percentuale del 10% del danno accertato.
Esempio | |
Danno accertato prima della franchigia | € 1.000 |
Scoperto a carico dell’Assicurato | 10% del danno accertato |
Importo dello scoperto | € 100 |
Danno effettivamente da liquidare | € 900 |
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON SCOPERTO CON IL MINIMO
Per ogni sinistro liquidabile con scoperto pari a una percentuale del 10% del danno accertato, con un importo minimo.
Esempio
Xxxxx accertato prima della franchigia Scoperto a carico dell’Assicurato Importo dello scoperto
Importo minimo dello scoperto Xxxxx effettivamente da liquidare
€ 1.000
10% del danno accertato con il minimo di € 200
€ 100
€ 200
si applica lo scoperto minimo € 800
ESEMPIO DI LIQUIDAZIONE DI SINISTRO CON LIMITE D’INDENNIZZO
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia?
In presenza di limite di risarcimento la liquidazione del sinistro sarà effettuata come da esempio.
Esempio
Danno accertato
Limite di risarcimento previsto Danno effettivamente da liquidare
€ 6.000
€ 5.000
€ 5.000
VALIDI PER TUTTI I SETTORI
! Inoperatività della copertura a seguito dell’applicazione di sanzioni: Assimoco non è tenuta a fornire qualsiasi copertura assicurativa o prestazione e pagare qualsiasi sinistro, se il fatto di:
a) garantire la copertura assicurativa;
b) pagare un sinistro;
c) fornire una prestazione;
possa esporre Assimoco all’applicazione o al rischio di applicazione di:
1) sanzioni, divieti o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzione delle Nazioni Unite;
2) disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali
Assimoco deve attenersi.
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia del sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto entro i 10 giorni successivi all’evento o al momento in cui ne vieni a conoscenza |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista dal presente contratto | |
Gestione da parte di altre imprese: per i settori Assistenza e Tutela Legale la gestione dei sinistri è affidata rispettivamente a Blue Assistance S.p.A. e D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP |
Obblighi della Compagnia | La Compagnia si impegna a pagare l’indennizzo a te dovuto entro un termine di 30 giorni dalla data in cui è in possesso di tutti gli elementi necessari alla sua liquidazione. |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP |
Rimborso | Hai diritto al rimborso del premio quando viene esercitata la facoltà di recesso in caso di: • sinistro • esercizio del diritto di ripensamento (solo per contratti intermediati a distanza), • estinzione anticipata o trasferimento di un finanziamento. |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Sospensione | La copertura è sospesa se non paghi il premio al momento della stipulazione e/o alle successive scadenze di pagamento previste. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nel DIP. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione del contratto. |
Il prodotto è rivolto a tutti i dipendenti, volontari, soci/associati, soci sostenitori di Ente del Terzo Settore; dipendenti, collaboratori, soci di Impresa impatto; dipendenti, soci, correntisti, clienti di (Gruppo) Banca Etica, MAG (Mutua Auto Gestione), Enti e Istituti che promuovono e operano in finanza etica, microcredito/microfinanza; gli aderenti a gruppo di acquisto solidale (GAS) o altra Rete/Soggetto di Economia Civile-Solidale.
Costi di intermediazione | I costi di intermediazione sono pari al 25% calcolati sul premio imponibile. |
Costi dei PPI | I costi sono pari al 36% del premio imponibile di cui il 25% per intermediazione e l’11% per altre spese di amministrazione. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Prima di inoltrare un reclamo, è opportuno verificare sul sito istituzionale della Compagnia: xxx.xxxxxxxx.xx sezione dedicata ai Reclami, che i recapiti non siano cambiati. La funzione aziendale incaricata dell’esame e della gestione dei reclami è l’Ufficio Reclami. Per poter dar seguito alla trattazione della pratica è necessario che il reclamo contenga: a. il numero di polizza o il numero di sinistro; |
Quali costi devo sostenere?
A chi è rivolto questo prodotto?
Come posso disdire la polizza?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Quando e come devo pagare?
b. il nome, il cognome e il domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; c. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; d. la chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si precisa che il trattamento dei dati sopra indicati avverrà ai sensi e nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia dei dati personali. Sarà cura dell’Ufficio Xxxxxxx, effettuati gli opportuni approfondimenti e verifiche, fornire una risposta entro il termine massimo di quarantacinque giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. Ricordiamo che la gestione dei reclami relativi ai comportamenti di un intermediario Agente, dei suoi dipendenti e collaboratori, compete ad Assimoco S.p.A. Xxxxxx, invece, all’intermediario Banca (iscritto nella Sez. D del Registro Unico Intermediari) la gestione dei reclami che hanno ad oggetto i comportamenti dei suoi dipendenti o collaboratori. In questo caso, l’esponente dovrà inoltrare il reclamo direttamente all’intermediario Banca ai recapiti indicati nel suo sito internet istituzionale. Sarà cura dell’intermediario Banca fornire risposta entro il termine di 45 giorni dal suo ricevimento. È possibile trovare informazioni sulla gestione dei reclami, incluse le modalità di presentazione, le modalità di comunicazione e le tempistiche di risposta, anche nell’informativa che viene consegnata dall’intermediario prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, della conclusione del contratto. | |
All’IVASS | Il reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere: 1. dati anagrafici del reclamante, indirizzo postale, se disponibile anche indirizzo PEC, con eventuale recapito telefonico; 2. l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; 3. una breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; 4. la copia del reclamo presentato alla Compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; 5. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” sotto-sezione “Reclami” “Guida ai Reclami”, ove è anche possibile trovare il modulo che l’esponente può utilizzare. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate. Si evidenzia inoltre che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione delle responsabilità, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Nel caso di controversia insorta in tema di contratti assicurativi, bancari e finanziari il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 ha reso obbligatorio l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità dell'eventuale giudizio. La Mediazione è un procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie che si svolge alla presenza di un professionista terzo (mediatore) con la finalità di ricercare un accordo amichevole attuabile anche attraverso la formulazione di una proposta per la risoluzione della lite. La richiesta di Mediazione deve obbligatoriamente essere attivata, prima dell’introduzione di un processo civile, rivolgendosi ad uno degli Organismi di Mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx). Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi. |
Negoziazione assistita | È un tentativo obbligatorio di conciliazione amichevole regolato dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162. Va promossa prima di iniziare una causa con cui si intenda chiedere un pagamento a qualsiasi titolo di |
somme non superiori a € 50.000,00 (escluse le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria), nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa ed a pena di improcedibilità, deve attivare la procedura di negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. Questo invita la Compagnia di assicurazione a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Una volta comunicato l’invito, la Compagnia può aderire o rifiutare entro 30 giorni da quando lo ha ricevuto; a) Se non aderisce o rifiuta, può essere iniziata la causa. b) Se aderisce, le parti con i loro avvocati redigono la convenzione stabilendo il termine per svolgere la procedura (non inferiore ad un mese, né superiore a tre mesi) e precisando l’oggetto della controversia. c) Se la procedura si chiude senza che le parti abbiano trovato un accordo, si può iniziare la causa. d) Se invece viene raggiunto un accordo che compone la lite, questo ha valore esecutivo. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Perizia contrattuale e arbitrato: Il contratto prevede che le parti possono devolvere la risoluzione di una controversia tra essi insorta per l’accertamento del danno ad un collegio periti e/o arbitri. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed una Compagnia avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l’attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede la Compagnia di Assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass che provvede all’inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.