UNIONE EUROPEA FESR
UNIONE EUROPEA FESR
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
PO FESR SICILIA 2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA DIPARTIMENTO
……………………………………..
PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO
ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013
VISTI
-
-
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013);
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.( UE) 1011/2014);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
- [altri regolamenti applicabili];
- l’Avviso pubblico pubblicato sulla GURS n. del (di seguito Avviso);
- il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso, pubblicato sulla GURS n. del , registrato dalla Corte dei Conti
;
TUTTO CIO' PREMESSO
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue.
Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione
1. I rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento (di seguito, “Regione”) e , soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, “Programma”), Asse Azione PATT , per l’importo di € , a fronte di un investimento complessivo di € , per la realizzazione dell’operazione (di seguito, l’Operazione) di cui all’Allegato alla presente Convenzione, costituente parte integrante di quest’ultima, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Beneficiario e ha validità sino al .
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.
Art. 2 – Obblighi del Beneficiario
1. Il Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione;
3) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi;
6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
7) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell’Operazione;
8) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
9) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuta approvazione del certificato di collaudo (per le opere) o del certificato di verifica di conformità (per forniture e servizi), ovvero del certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente normativa nazionale;
10) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 10 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
11) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
12) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
13) assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione;
14) dare tempestiva informazione circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l’Operazione.
Art. 3 – Cronoprogramma dell’Operazione
1. Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione.
2. Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell’Operazione indicati nel paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta di completare l’Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3. Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario e per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell’Operazione di cui al paragrafo 6 dell’Allegato alla presente Convenzione e sempreché:
- il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini disciplinati dalla pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario
1. A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro ( ) giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all’art. 7 della presente Convenzione.
2. Nell’ipotesi in cui l’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o forniture mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro ( ) giorni dalla stipula dei relativi contratti.
3. Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
- nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi o delle forniture;
- nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
4. A seguito di ogni trasmissione e dell’espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all’emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Corte di Conti, al Beneficiario.
5. Ferma restando l’invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1, analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, in sede di approvazione, con apposito Decreto, di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell’art. 14 della presente Convenzione.
Art. 5 – Profilo pluriennale di impegni e pagamenti
1. Il Beneficiario si impegna al rispetto del profilo pluriennale di impegni e pagamenti di cui al paragrafo 10 dell’Allegato alla presente Convenzione.
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali di impegno e spesa per ciascuna annualità, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, quest’ultima avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che il ritardo dipenda da causa di forza maggiore comprovata, da dimostrarsi dal Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 3.
1. L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2. Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria.
3. Nel solo caso di realizzazione di OOPP sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- esecuzione dei lavori relativi alle opere, agli impianti, acquisto delle forniture e dei servizi connessi all’esecuzione stessa;
- acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto previsto ai successivi commi 5 e 6;
- indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni e/o altri atti e provvedimenti, comunque denominati, finalizzati all’esecuzione delle opere);
- spese generali;
-
4. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: per spese generali, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci previste dalla normativa vigente in materia di appalti:
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5. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese di esproprio e di acquisizione delle aree non edificate, ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione delle aree e l’infrastruttura da realizzare, non possono superare il % del totale del contributo definitivamente erogato.
6. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per acquisto di edifici già costruiti sono ammissibili purché siano direttamene connesse alla realizzazione dell’Operazione ed esclusivamente nei limiti e alle condizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
7. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: le spese per rilievi, accertamenti e indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a carico del progettista, né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel quadro economico tra le somme a disposizione del Beneficiario, non possono superare il % della spesa totale ammissibile dell’Operazione.
8. Nel solo caso di realizzazione di OOPP: eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a disposizione del Beneficiario, rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi 4, 5, 6 e 7, resteranno a carico del Beneficiario.
9. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
10. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
11. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
12. Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 7 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità:
- un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, da erogarsi in due tranche:
o la prima, sino al massimo del del contributo pubblico concesso con il Decreto di finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione;
o la seconda, sino al massimo del 20% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), entro 30 giorni dalla notifica di quest’ultimo Decreto, sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente non inferiori al 50% dell’importo dell’operazione ammesso a finanziamento con il predetto Decreto e previa verifica amministrativa della documentazione attestante la spesa per un importo non inferiore al 100% della prima tranche dell’anticipazione;
- uno o più pagamenti intermedi, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa; si precisa che:
o l’importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell’anticipazione già erogata;
o l’importo di ciascun pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al rapporto tra importo dell’anticipazione già erogata e importo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo);
- saldo del 10% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell’operazione.
2. Per l’erogazione della prima tranche di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:
- la richiesta di anticipazione redatta secondo l’Allegato 3 all’Avviso;
- [eventuale].
Qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la richiesta di erogazione della prima tranche dell’anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari almeno al 30% del contributo concesso con il Decreto di finanziamento, avente scadenza di 180 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell’operazione e di rendicontazione finale.
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
3. Per l’erogazione della seconda tranche di anticipazione il Beneficiario dovrà trasmettere la relativa richiesta, redatta sempre secondo l’Allegato 3 all’Avviso, corredata della documentazione comprovante la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture relativi all’Operazione per importi complessivamente non inferiori al 50% dell’importo complessivo del quadro economico ammesso a contributo pubblico; dovrà altresì presentare una relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione, nonché:
- una dichiarazione con la quale attesta che:
o sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
o sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
o l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione;
o la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
o non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
o sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
- il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’Allegato 5 all’Avviso, per un importo non inferiore al 100% della prima tranche dell’anticipazione e articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento;
- la documentazione giustificativa della spesa;
- [eventuale].
Qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione e non abbia richiesto l’erogazione della prima tranche, la richiesta di erogazione della seconda tranche dell’anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari almeno al 30% del contributo concesso con il Decreto di finanziamento, avente scadenza di 180 giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto di chiusura dell’operazione e di rendicontazione finale.
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
4. La documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico concesso è la seguente:
- richiesta di pagamento intermedio secondo l’Allegato 4 all’Avviso corredata di una
relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione;
- dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
o sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
o sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
o l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione;
o la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
o non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
o sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
- Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’Allegato 5 all’Avviso, articolato nelle voci del quadro economico risultante dall’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
- documentazione giustificativa della spesa;
- [eventuale].
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- qualora il Beneficiario che non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
5. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
- richiesta di pagamento a saldo l’Allegato 6 all’Avviso corredata di una relazione finale sull’attuazione dell’Operazione,
- dichiarazione di cui al precedente comma 4;
- ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
o attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’Operazione;
o attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell’operazione e dell’Azione prefissati;
o attesta che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
o attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
- certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’Allegato 5 all’Avviso, articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
- documentazione giustificativa della spesa;
- [eventuale].
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
- qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
- il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
6. L’intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro ”.
1. Il Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 7 per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
1. Il Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2. Il Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa.
3. Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE.
In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall’art. 7 della presente Convenzione.
6. La trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Art. 10 – Modalità di conservazione della documentazione
1. Il Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
2. Il Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
3. Il Beneficiario è tenuto a garantire l’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima:
- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
4. Come già indicato all’art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell’art. 7 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.
1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’Operazione.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell’Operazione.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4. L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.
Art. 12 – Disponibilità dei dati
1. I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
2. Il Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3. I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.
Art. 13 - Stabilità dell’operazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico;
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2. Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.
1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione.
2. Nel corso dell’attuazione il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell’Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può autorizzare una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del Beneficiario.
4. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di
soggetti terzi (ANAC, UREGA, …) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i..
5. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo finanziario ai sensi dell’art. 4 della presente Convenzione, che, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.
6. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della prima, anche in merito alle conseguenze dell’inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente comma.
Art. 15 – Revoca della contribuzione finanziaria
1. Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di
cui al precedente art. 2.
2. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
3. Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
4. È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
5. In caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.
1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
Art. 17 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell’UE
1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall’UE.
Palermo,
Per il Beneficiario, il legale rappresentante o il RUP delegato Per la Regione Siciliana, il Responsabile dell’Azione
SOGGETTI RESPONSABILI
1. Amministrazione responsabile della gestione
Ente | Regione Siciliana - Dipartimento |
Indirizzo (Civico, CAP, Località) | |
Responsabile della gestione (UCO) | |
Telefono | |
PEC | |
Responsabile del controllo (UC) | |
Telefono | |
PEC |
Ente | |
Indirizzo (Civico, CAP, Località) | |
Referente dell’Ente | |
Telefono | |
Referente di progetto (RUP) | |
Telefono | |
PEC |
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
Codice CUP | |
Codice Caronte | |
Titolo Operazione | |
Settore/i Operazione | |
Localizzazione | Regione |
Provincia/e | |
Comune/i |
4. Descrizione sintetica dell’Operazione
5. Anagrafica della singola attività/progetto1
5.A.1. Informazioni generali
Titolo/oggetto | |
Codice CIG | Da compilare dopo la gara |
Localizzazione | Regione |
Provincia | |
Comuni |
5.A.2. Tipologia dell’attività/progetto Nuova OOPP Ampliamento/completamento OOPP Acquisizione Servizi
Acquisto forniture
5.A.3. Descrizione sintetica dell’attività/progetto
AVANZAMENTO TECNICO PROCEDURALE
6. Cronogramma dell’Operazione2
FASI | PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERA OPERAZIONE (ogni casella corrisponde a un bimestre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettazione interna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progettazione esterna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OOPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizi (diversi da progettazione) |
2 INDICARE I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI DELL’OPERAZIONE
Forniture |
7. Cronogramma delle singole attività/progetti dell’Operazione3
Eventi | PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO (ogni casella corrisponde a un bimestre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedura di affidamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stipula Contratto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio lavori/esecuzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fine lavori/esecuzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collaudo/certificato fine lavori/regolare esecuzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzionalità |
PIANO FINANZIARIO
8. Fonti finanziarie dell’Operazione
Costo Totale dell’Operazione | |
Costo ammesso dell’Operazione | |
Fonti PO | |
di cui: FESR | |
di cui: Fondi nazionali (ex L. n. 183/1995) | |
di cui: Fondi regionali | |
di cui: Fondi del Beneficiario | |
Altre fonti |
9. Fonti finanziarie della singola attività/progetto
Rif. Scheda 5: 5.A, 5B, … | |
Costo Totale | |
Costo ammesso | |
Fonti PO | |
di cui: FESR | |
di cui: Fondi nazionali (ex L. n. 183/1995) | |
di cui: Fondi regionali | |
di cui: Fondi del Beneficiario | |
Altre fonti |
4 INDICARE IL TITOLO/OGGETTO DELLA SINGOLA ATTIVITA’/PROGETTO DI CUI ALLA CORRISPONDENTE SCHEDA 5.
10. Profilo pluriennale di impegni e pagamenti dell’Operazione
Anno | Impegno Previsto | Pagamento Previsto |
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
TOTALE |
DATI PER IL MONITORAGGIO FISICO
11. Categorie di operazione ex art. 8 Xxx.xx. (UE) 215/2014
Dimensione | Codice |
Campo di operazione | |
Forme di finanziamento | |
Territorio | |
Meccanismi di erogazione territoriale | |
Obiettivo tematico | |
Ubicazione |
Descrizione indicatore | Unità di misura | Target 2018 | Target 2020 | Target 2023 | |
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA
13. Soggetti responsabili/dedicati all’attuazione dell’operazione
Nome e Cognome | Ruolo all’interno del beneficiario | Ruolo nell’attuazione dell’operazione | Esperienze/expertise precedenti |