AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
Capitolato Speciale
Servizio per la gestione di comunità alloggio per persone affette da malattia mentale dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza
CIG N. 3656402E5E
Parte I Il Contratto
Art. n. 1 Disposizioni generali
L’attività contrattuale dell’Azienda Sanitaria è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla lex specialis di gara.
Art. n. 2 Oggetto del contratto/fornitura
Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura del servizio per la gestione comunità alloggio per persone affette da malattia mentale dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza.
In particolare l’espletamento del servizio avviene nell’ambito di n. 2 “Comunità Alloggio” nelle quali possono essere presenti un numero massimo di 12 persone, siti presso il complesso X. Xxxxxx in Vicenza in Corso SS. Xxxxxx e Xxxxxxxxx n. 235, locali messi a disposizione dall’Azienda ULSS. Tali strutture dell’ULSS sono costituite al fine di offrire a persone affette da malattia mentale esperienze di vita autonoma dalla famiglia e di sviluppare risorse e competenze nell’ottica dell’integrazione sociale.
Il servizio richiesto consiste nella gestione delle “Comunità Alloggio” sotto il profilo educativo, assistenziale ed eventualmente alberghiero, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:
a) realizzare programmi di riabilitazione psicosociale
b) favorire l’acquisizione dell’autonomia nella quotidianità anche potenziando la capacità di gestire autonomamente il denaro;
c) potenziare o attivare abilità e competenze che consentano l’inserimento sociale della persona, in particolare nel mondo lavorativo;
d) garantire un monitoraggio sulla salute della persona e la promozione della capacità di autonomia nella cura del proprio benessere.
Sono escluse dal servizio e sono quindi a carico dell’ULSS le funzioni di tipo terapeutico- psichiatrico e la formulazione e la supervisione dei progetti individualizzati.
Le quantità sono indicate solo ai fini dell’individuazione della migliore offerta. I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell’entità del servizio; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del servizio e dalle esigenze che si manifesteranno nel territorio.
Le attività oggetto del presente appalto potranno essere ulteriormente ridotte in conseguenza di manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o da altro Ente pubblico preposto, così come nel caso in cui il medesimo servizio sia posto a carico di altra struttura pubblica o privata.
Nel caso sia necessario il rinnovo parziale di forniture oggetto del presente contratto o l’ampliamento dello stesso, è consentito ricorrere alla Ditta appaltatrice per forniture complementari, ai sensi dell’articolo 57, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 163/2006.
Art. n. 3 Stipulazione del contratto
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il contratto verrà stipulato in forma scritta entro 90 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 9 dell’art. 11 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere al graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 ed in particolare dall'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”.
Art. n. 4 Durata del contratto
Il contratto decorrerà dalla data indicata nel contratto e avrà la durata massima di mesi 36. Il periodo contrattuale è così suddiviso:
1. primo periodo di vigenza contrattuale della durata di mesi 24;
2. secondo periodo della durata di mesi 12, condizionato alla verifica, da parte dell’Azienda Sanitaria, delle seguenti condizioni:
- disponibilità dei locali ove sono situate le due comunità alloggio
- sussistenza di ragioni di convenienza economica,
- regolare esecuzione del contratto,
- assenza di mutamenti nell’organizzazione dei servizi e nella tecnologia presente nel mercato,
- disponibilità delle risorse,
- livello soddisfacente della fornitura/servizio;
La presenza delle condizioni che consentono la prosecuzione del contratto deve essere attestata dall’Azienda Sanitaria con apposita comunicazione da inoltrarsi all’aggiudicataria entro la scadenza del primo periodo: in difetto di comunicazione il contratto si intenderà risolto.
3. un periodo della durata massima di 6 mesi, necessario per l’eventuale procedura di aggiudicazione del nuovo contratto, durante il quale la Ditta appaltatrice, su apposita comunicazione dell’Azienda Sanitaria e per il periodo da questa stabilito, è tenuta a continuare il servizio alle condizioni convenute.
Art. n. 5 Utenti del servizio
Le “Comunità Alloggio” concorrono alla creazione della rete di strutture residenziali, differenziate per grado di protezione e assistenza, a disposizione del Dipartimento di Salute mentale per la realizzazione di progetti socio-riabilitativi, affiancandosi ai percorsi di reinserimento diurno socializzante, fungendo da momento di mediazione rispetto ad altre sistemazioni residenziali e promuovendo l’integrazione nella comunità locale.
Le strutture sono destinate a pazienti psichiatrici che necessitano di residenzialità, a causa di problemi di salute mentale, della carenza di una rete familiare o sociale di supporto, di disabilità che non consentono completa autonomia nelle attività della vita quotidiana.
In particolare, le Comunità Alloggio sono destinate a pazienti che necessitano di specifici programmi riabilitativi psicosociali per periodi di tempo prolungati.
Art. n. 6 Modalità di espletamento del servizio
L’aggiudicatario dovrà fornire personale qualificato in relazione alle prestazioni ed attività previste, garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio, in base agli standard previsti dalla normativa vigente ed in possesso dei requisiti di legge.
L'utenza sarà presente nella Comunità Alloggio, indicativamente, tutti i giorni dal lunedì alla domenica nelle 24 ore.
In particolare l'aggiudicatario dovrà assicurare la presenza in servizio di personale qualificato:
• operatori di assistenza socio-sanitaria (o titolo equivalente)
• educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica
• infermiere professionale con presenza programmata di 3 giorni alla settimana per 2 ore al giorno indipendentemente dal numero degli ospiti per entrambe le Comunità
Complessivamente, per tali figure professionali (infermiere, OSS ed educatore) dovrà essere garantito il rapporto numerico tra operatori e ospiti almeno pari a 0,50 (1 operatore equivalente ogni 2 ospiti), come previsto dalla DGR 1616/2008.
In particolare dovrà essere garantita la presenza della figura di educatore per 5 ore settimanali e della figura di OSS per 100 ore settimanali per ciascuna Comunità Alloggio.
Deve essere garantita la presenza di almeno una figura professionale per 12 ore non necessariamente notturne (DGR 1616/2008).
L’aggiudicatario dovrà indicare una figura reperibile nelle 24 ore per le emergenze e dovrà altresì individuare per ciascuna comunità alloggio un responsabile in possesso della qualifica di Psicologo psicoterapeuta.
Durante il giorno (dalle ore 8.00 alle ore 15.30) dal Lunedì al Venerdì gli utenti potranno svolgere un’attività lavorativa o frequentare un centro diurno. Dovrà essere garantita l’assistenza per gli utenti che rimangono durante il giorno nella struttura.
L’ aggiudicataria è tenuta a presentare all'Azienda ULSS l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio di cui trattasi, specificando per ciascuno la qualifica e l'inquadramento normativo e retributivo.
L’aggiudicataria dovrà provvedere con un’auto propria alle eventuali necessità degli utenti (visite mediche, spostamenti occasionali in luoghi non provvisti di mezzi pubblici). Le relative spese quali la fornitura del carburante, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’autista ecc. sono a carico dell’aggiudicataria.
L’aggiudicataria dovrà inoltre garantire il servizio mensa. Dovranno essere rispettate in tutte le attività previste dal presente capitolato la normativa specifica di settore
Tutti i rapporti giuridici, economici, normativi e disciplinari riferiti al personale sono di esclusiva competenza e responsabilità dell’aggiudicatario.
L'aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operatori contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.).
L’aggiudicataria dovrà assicurare l'applicazione di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal C.C.N.L. del settore; nel caso di Cooperativa Sociale/Consorzio tra Cooperative Sociali/A.T.I. tra Cooperative Sociali tali condizioni dovranno essere estese, oltre che al personale dipendente, anche ai soci-lavoratori della medesima.
L'Azienda ULSS si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in merito gli opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro, all’INPS o all’INAIL.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità l’aggiudicataria dovrà garantirne lo svolgimento senza soluzione di continuità, anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del proprio personale. Dovrà, inoltre, provvedere all’avvicendamento immediato dell’operatore professionale del quale, ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS, venga ritenuta opportuna la sostituzione.
L’aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con la massima professionalità, assicurando sempre efficienza ed efficacia.
Art. n. 7 Impegni dell’ente affidante
L’Azienda ULSS n. 6 esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulla strutture mediante il Servizio Igiene Pubblica, ferma restando responsabilità dell’ente affidatario di individuare e garantire le modalità necessarie a mantenere le condizioni igienico sanitarie.
L’Azienda ULSS mantiene la titolarità della funzione terapeutica e della definizione dei programmi personalizzati riabilitativi psicosociali assicurando l’intervento di un dirigente medico psichiatra del DSM, referente della comunità alloggio, con funzioni di supervisione dei programmi terapeutici e riabilitativi psicosociali con compiti di:
• stabilire e valutare gli inserimenti nelle Comunità Alloggio degli utenti psichiatrici inviati dall’équipe del CSM con progetto terapeutico riabilitativo
• monitorare e verificare il progetto terapeutico riabilitativo psicosociale individualizzato degli utenti con il medico inviante
• verificare i percorsi riabilitativi personalizzati degli utenti attraverso incontri programmati con gli operatori e con interventi psicosociali di gruppo per i pazienti inseriti nella comunità alloggio
• stabilire la conclusione del percorso riabilitativo residenziale degli utenti sulla base del livello del raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto individualizzato e concordato con l’équipe del CSM
• concordare con i servizi territoriali del DSM gli accessi ad attività diurne e lavorative e verificarne i risultati.
Art. n. 8 Modalità di ammissione e di dimissione dalle comunità alloggio
L’ammissione alle Comunità Alloggio, autorizzata e predisposta in sede di UVMD, è stabilita dal Responsabile della struttura designato dall’Ulss.
Il progetto individualizzato è sottoposto a verifiche congiunte da parte del Responsabile della struttura e del medico psichiatra inviante.
La conclusione del percorso riabilitativo residenziale di un utente è stabilita dal Responsabile Comunità Alloggio, sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano e dall’équipe del Centro di Salute Mentale territorialmente competente.
La dimissione dalla struttura è stabilita dal Responsabile delle Comunità Alloggio, in accordo con l’equipe inviante.
Art. n. 9 Mantenimento dei locali
L’affidatario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali e delle attrezzature utilizzate per il corretto svolgimento del servizio.
Le attività attinenti il mantenimento dei locali (quali ad esempio pulizia, smaltimento rifiuti, lavaggio tende ecc.) dovranno essere effettuate in collaborazione con l’utenza anche ai fini della loro integrazione; resta a carico dell’aggiudicatario ogni attività che comunque gli ospiti non riescano o non possano svolgere personalmente.
Sono a carico dell’assegnatario del servizio gli oneri relativi alla piccola manutenzione, mentre qualsiasi lavoro di miglioria, innovazione o modifica delle comunità dovranno essere autorizzati dall’Azienda ULSS n. 6.
Rimangono a carico dell’ULSS le spese relative alle utenze (riscaldamento, luce, acqua, gas); eventuali linee telefoniche sono a carico dell’aggiudicatario.
Art. n. 10 Inventario
Prima dell’inizio del servizio verrà redatto un inventario comprendente i beni mobili ed immobili dati in comodato d’uso per l’espletamento dei servizi. Tale inventario dovrà essere controfirmato dalle parti. In caso di rotture e/o ammanchi dovuti ad inadempienza nell’esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicataria, l’Amministrazione si riserva di addebitare le relative spese.
Al termine del contratto tutto il materiale dovrà essere riconsegnato all’Azienda ULSS nello stato in cui si trova purchè il deperimento sia derivante da normale uso e non da incuria nel suo utilizzo. Eventuali danni dovranno essere risarciti a conclusione della procedura d’inventario.
Art. n. 11 Deposito cauzionale definitivo
La Ditta appaltatrice, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che L’Azienda sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione del servizio, dovrà costituire – presso Azienda Sanitaria, ed entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione
Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Azienda Sanitaria medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell’Azienda sanitaria interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Art. n. 12 Revisione prezzi
Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che sono sottoposti, a partire dal secondo anno, alla revisione periodica dei prezzi, come disposto dalla normativa vigente.
Il prezzo contrattuale è soggetto a revisione, secondo le seguenti modalità:
• entro, e non oltre, il ventesimo giorno precedente la data di scadenza del 1° anno contrattuale, ed entro lo stesso termine degli anni successivi, la parte interessata può inoltrare all’altro contraente istanza di variazione del prezzo, prevista dall’art. 115 del D. Lgs n.163/2006, accompagnata da documentazione dimostrativa della variazione richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all’art. 7, comma 4 lettera c) e del comma 5, o, in mancanza, dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese precedente;
• la variazione di prezzo è riconosciuta nella misura corrispondente ai predetti indici- intervenuta nell’anno precedente a quello dell’istanza – ed ha effetto dal primo giorno dell’anno successivo di validità del contratto;
• ai sensi dell’art. 115 del D. lgs n. 163/2006 la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall’esito della quale viene definito il nuovo prezzo.
Art. n. 13 Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore o subcontraente, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006).
Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto.
L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.
Art. n. 14 Cessione del credito
Per le cessioni dei crediti derivanti dai contratti si applicano integralmente le disposizioni previste dall’art.117 del D.lgs.vo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. n. 15 Variazioni soggettive
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Le vicende soggettive dell’esecutore del contratto sono disciplinate dall’art. 116 del D. Lgs 163/06.
Parte II L’esecuzione del contratto Art. n. 16 Esecuzione del contratto
La Ditta appaltatrice è tenuta all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della servizio oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione la Ditta appaltatrice è tenuta alla
diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera del servizio, adottando tutte le precauzioni necessarie a che ciò si verifichi.
Art. n. 17 Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
L’Azienda ULSS n. 6 attraverso il Dipartimento di Salute Mentale (commissione tecnica) accerta con periodicità lo stato di attuazione del programma (servizi, attività, ecc) oggetto della presente convenzione, valutando la rispondenza ai requisiti richiesti nel progetto contrattato.
Art. n. 18 Modalità di fatturazione e pagamenti
Il pagamento del corrispettivo, sarà disposto a seguito di presentazione di regolare fattura che verrà emessa con cadenza mensile.
Il pagamento delle fatture, sarà effettuato nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle fatture medesime, farà fede la data di ricevimento risultante dal protocollo generale dell’Azienda Sanitaria; tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D. X.xx. 231/02. Il pagamento delle stesse sarà effettuato purché la merce sia stata regolarmente consegnata accettata e collaudata e i servizi regolarmente eseguiti, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.
Gli eventuali interessi di mora per ritardato pagamento, potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte della Ditta appaltatrice (art. 1219 c.c.), inviata con Raccomandata A.R. a decorrere dal 31 giorno successivo alla scadenza così determinati: tasso di riferimento di cui all’art. 5 c. 1 del D. X.xx. 231/02 maggiorato di tre punti, In ogni caso il ritardato pagamento non potrà costituire motivo per interruzione della fornitura.
A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, nella prestazione del servizio, o qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali( art. 1460 cc. ).
Art. n. 19 Coperture Assicurative
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda U.L.S.S.
n. 6 di Vicenza da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi indipendenza anche indiretta dell'appalto. Pertanto, la stessa ditta dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata/e polizza/e per le coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiore ad Euro 2.500.000,00=:
a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni,diretti ed indiretti cagionati all'Azienda U.L.S.S., connessi all'esecuzione del servizio;
b) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
c) garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.
Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione dell'Azienda U.L.S.S n. 6 si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento; eventuali scoperti e/o franchigie previste nella/e polizza/e non saranno in nessun caso opponibili all'Azienda U.l.s.s. e ai Terzi in genere, ma faranno integralmente carico alla Ditta aggiudicataria.
Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Azienda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.
La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli del Capitolato di gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Parte III Le contestazioni e Controversie
Art. n. 20 Penalità
Il servizio oggetto della presente gara deve ritenersi di pubblica utilità. Pertanto la ditta aggiudicataria non potrà per nessuna ragione sospenderlo, eseguirlo con ritardo o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito ed accordato.
In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti richiesti, l’Amministrazione procederà ad assegnarlo, a propria discrezione, ad altra ditta addebitando il maggior costo, nonché le relative penali, alla ditta aggiudicataria per il periodo rimanente rispetto alla naturale scadenza del contratto. In tal caso fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere all’Azienda ULSS, saranno inoltre poste a totale carico dell’impresa tutte le spese sostenute per ispezioni, controlli e perizie ritenute necessarie anche con l’ausilio di personale non dipendente.
L’azione di controllo e vigilanza da parte dell’Azienda ULSS non implicherà alcuna responsabilità a carico dell’Ente per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’impresa.
Qualora venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell’esecuzione del servizio, l’Azienda ULSS, a suo insindacabile giudizio, potrà addebitare alla ditta aggiudicataria, una penale determinata in base alla quantificazione della minor prestazione effettuata e comunque, fino ad un massimo del 10% del valore complessivo del contratto, oltre il quale potrà essere applicata la clausola risolutiva espressa del contratto.
La contestazione potrà riguardare:
• mancata effettuazione del servizio;
• rifiuto di adempiere a quanto stabilito nel presente capitolato;
• messa in atto da parte degli operatori della ditta di modalità e metodologie diverse, per l’attuazione del progetto riabilitativo individuale dei pazienti, rispetto alle indicazioni del Responsabile della struttura individuato dal Dipartimento di Salute Mentale;
• mancata collaborazione degli operatori della ditta con il Dipartimento di Salute Mentale. Inoltre:
• nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venire meno la fiducia nella puntualità e precisione delle successive prestazioni;
• qualora il servizio non risultasse, comunque, di completo gradimento dell’Amministrazione per cause motivate;
l’Azienda U.L.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera raccomandata A.R., e di rivolgersi ad altre ditta, ponendo a carico dell’Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
In tal caso, questa Amministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati alla Ditta appaltatrice; essa dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Azienda Sanitaria nel termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Azienda Sanitaria ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta appaltatrice le penali previste, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Le penali per esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio, vengono di seguito elencate.
• Nel caso in cui venisse messo a disposizione personale in qualità e quantità inferiore a quanto stabilito, la penale sarà di € 80,00 per ogni giorno di mancato rispetto dei termini previsti e per ogni struttura interessata;
• In caso di mancato inizio del servizio nella data stabilita, la penale sarà di € 500,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni struttura interessata;
• In caso di mancata manutenzione, secondo i termini previsti nell’art. 9 del presente capitolato, la penale sarà di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, per ogni struttura interessata.
L’ammontare delle penalità potrà essere addebitato con le seguenti modalità:
• sui crediti dell’impresa, derivanti dal contratto cui esse si riferiscono,
• ovvero, qualora questi ultimi non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri eventuali contratti che l’impresa avesse in corso con la Azienda sanitaria;
• in ogni caso, l’ammontare delle penalità potrà essere addebitato sul deposito cauzionale. In tal caso, l’integrazione del deposito dovrà avvenire entro i termini previsti dal precedente dal presente capitolato
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta appaltatrice dall’adempimento dell’ obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
E’ fatto comunque salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti, la quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l’altro, dei maggiori costi derivanti all’Azienda Sanitaria dall’avvio di una nuova procedura d’acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall’assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell’esecuzione medesima (1223 c.c.). L’Azienda ULSS si riserva di addebitare i maggiori costi anche qualora per sopperire alle inadempienza usufruisca di proprio personale e/o di contratti già in essere.
Art. n. 21 Risoluzione del contratto
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento della Ditta appaltatrice agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A.R. o telefax, un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto.
L’Azienda Sanitaria, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice, con lettera raccomandata
A.R. o telefax, nei seguenti casi:
• frode nella fornitura;
• grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara;
• perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• cessazione dell’attività, fallimento,
• subappalto non autorizzato;
• mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
• morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione;
• mancata stipula del contratto di assicurazione così come previsto nel presente capitolato;
• mancata ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.136/2010.
L'Azienda sanitaria potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi il servizio in danno all’Impresa inadempiente.
Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti.
Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.
Art. n. 22 Recesso unilaterale
L’Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21- sexies L. 241/90, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A.R. o via telefax.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o attivata una convenzione Consip per l’affidamento di fornitura analoga a quella oggetto della gara, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto con la Ditta, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art.1373 – II comma – del Codice Civile.
Parte IV Le norme finali
Art. n. 23 Trattamento dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
L’Azienda Sanitaria, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa dall’Azienda Sanitaria.
In ogni caso l’Azienda Sanitaria, aderendo al contratto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della
contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dalla Ditta appaltatrice all’Azienda Sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 13/05/1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, xxx comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Si informa che i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le offerte presentate sono: personale della Azienda Sanitaria implicato nel procedimento; i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 241/90.
Art. n. 24 Comunicazioni
Le comunicazioni concernenti l’esecuzione del contratto possono essere effettuate dall’Azienda ULSS sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata, indirizzate – ove non espressamente indicata altra sede, per il procedimento di cui volta per volta si tratta – alla sede legale o con consegna diretta al rappresentante legale munito di idonea procura o ad un suo incaricato, attestata da apposita ricevuta firmata e datata.
Le comunicazioni della Ditta appaltatrice possono essere effettuate dalla stessa sia a mezzo raccomandata A.R., sia a mezzo fax il cui ricevimento sarà attestato dal rapporto di trasmissione, sia a mezzo posta elettronica certificata.
Le comunicazione dovranno essere indirizzate a: Servizio Appalti e Public e-Procurement Azienda Ulss n. 6 Vicenza, xxxxx Xxxxxxx 00 00000 Xxxxxxx, fax 0000-000000.
Art. n. 25 Spese contrattuali
Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta di valore aggiunto che rimane a carico della Azienda Sanitaria
Art. n. 26 Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso, nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria, la Ditta appaltatrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità della S.A. di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
Art. n. 27 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della
L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 la Ditta dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda ULSS n. 6 (telefax n. 0444- 753174) i seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione
dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
Art. n. 28 Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.