ISMETT
ISMETT
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
IRCCS
P A L E R M O DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA, MEDIANTE CONTRATTO QUINQUENNALE AD ESECUZIONE PERIODICA, DI STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER EMOGASANALISI.
1. PREMESSE
Con determina recante Prot. ISMETT Interno n. 1733- del 14 dicembre 2021, ISMETT (di seguito anche “Istituto”) ha determinato di indire procedura di gara per la stipula di un contratto quinquennale avente ad oggetto la fornitura di un sistema diagnostico comprensivo di noleggio di strumentazione dedicata con relativa manutenzione e assistenza tecnica - n. 6 analizzatori per emogasanalisi - e relativi reagenti e materiali di consumo.
La procedura di gara è articolata in unico lotto indivisibile. L’Allegato 1 al presente disciplinare definisce i fabbisogni quali-quantitativi stimati massimi di ISMETT su base quinquennale, i requisiti tecnico- funzionali minimi di ammissione e i criteri di assegnazione dei punteggi agli elementi qualitativi diversi dal prezzo (70 punti su 100 complessivi).
L’ aggiudicazione avverrà, in esito a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50 del 2016 e smi (di seguito detto anche “Codice Appalti”) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
Il luogo di erogazione del servizio è Palermo (codice NUTS IT G 12). Numero Gara 8386296
CIG 9025207C6A
L’appalto di che trattasi è finanziato con fondi ordinari di bilancio della Stazione Appaltante ISMETT. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore del Dipartimento Acquisti di ISMETT.
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, verrà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, raggiungibile anche tramite il sito istituzionale di ISMETT xxx.xxxxxx.xxx.
Si invitano pertanto i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Il presente Disciplinare e tutti gli allegati allo stesso sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sulla Piattaforma.
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo uno username ed una password per gli accessi successivi all'area riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica all’indirizzo web sopra indicato nella sezione “Istruzioni e manuali”
Gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Tutte le successive comunicazioni e gli aggiornamenti avverranno esclusivamente sulla piattaforma digitale.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Allegato 1 – Documento di specifiche tecnico-funzionali;
2) Bando Integrale di Gara;
3) Bando GUUE;
4) Avviso per pubblicazione per estratto sui giornali;
5) Presente Disciplinare di gara;
6) Allegato n. 2 - Modello di Dichiarazione;
7) Allegati nn. 3 e 4;
8) DGUE;
9) DUVRI;
La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma, nella sezione dedicata alla procedura di che trattasi.
2.2. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente a mezzo piattaforma entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 gennaio 2022. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Il RUP si riserva di non pubblicare chiarimenti sulla piattaforma telematica successivamente alle ore
12.00 del giorno 27 gennaio 2022.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. La PEC indicata in sede di offerta deve coincidere con la PEC di registrazione sulla piattaforma informatica.
Tutte le comunicazioni tra ISMETT e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate sulla piattaforma elettronica e automaticamente alla PEC indicata dai concorrenti nella documentazione di gara e in sede di registrazione alla piattaforma.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati ad ISMETT. Dovrà nel contempo essere effettuata la conseguente modifica sul profilo utente a suo tempo registrato in piattaforma; diversamente ISMETT declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata tramite piattaforma al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata tramite piattaforma al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata tramite piattaforma all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata tramite piattaforma all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO
L’appalto è articolato in un lotto unico ed indivisibile.
L’unicità ed indivisibilità del lotto di gara si rende necessaria al fine di garantire la funzionalità del servizio, avuto riguardo anche alla natura intrinsecamente indivisibile dell’oggetto del contratto.
La sottostante tabella sintetizza le informazioni relative alla base d’asta non superabile.
Tabella n. 1 – Articolazione dell’appalto
Lotto | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo a base d’asta quinquennale massimo non superabile IVA esclusa |
1 | Fornitura di un sistema diagnostico comprensivo di noleggio di strumentazione dedicata con relativa manutenzione e assistenza tecnica di n. 6 analizzatori per emogasanalisi e relativi reagenti e materiali di consumo | 33124110-9 | P | Euro 520.000,00 oltre IVA, di cui euro 550,00 a titolo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali |
La durata del contratto sarà di cinque anni dalla decorrenza, ferma restando la facoltà di ISMETT, qualora necessario per garantire la continuità e la regolarità di erogazione del servizio nelle more della reiterazione della procedura di gara, di prorogarne il termine di scadenza fino a 120 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, dandone preventivo avviso al fornitore che sarà pertanto tenuto a garantire la continuità delle forniture per tutto il periodo di proroga senza interruzioni di sorta.
Si precisa che ISMETT, in alternativa alla sopradescritta proroga di 120 giorni, si riserva la facoltà di concordare con l'Impresa aggiudicataria il rinnovo del contratto a tutte le medesime condizioni e modalità di aggiudicazione o a condizioni e modalità migliorative per un periodo di tempo che può arrivare fino ad ulteriori 36 mesi dalla prima scadenza qualora detto rinnovo risulti vantaggioso per ISMETT dal punto di vista economico e qualitativo.
ISMETT ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 del c.c. Tale facoltà non è concessa al fornitore.
Avendo riguardo altresì all’ipotesi di eventuale rinnovo del contratto, l’importo massimo pagabile sulla base della presente procedura di gara ammonta ad euro 832.000,00 oltre IVA.
L’ Allegato n. 1 al presente disciplinare di gara dettaglia le caratteristiche tecniche e funzionali minime che devono possedere i prodotti offerti al fine dell’ammissione alla gara. Si precisa che quanto offerto e fornito dovrà essere nuovo di fabbrica con esclusione di usato e/o rigenerato e deve essere legittimamente commercializzabile nel territorio italiano all’atto della formulazione dell’offerta. La configurazione della fornitura, le specifiche funzionali minime previste per l'ammissione alla gara nonché i criteri di assegnazione del punteggio agli elementi qualitativi sono descritti nella scheda tecnica allegata (allegato n. 1).
Le caratteristiche descritte nell’allegato n. 1 devono intendersi indicative di ciò che occorre ad ISMETT. Verranno pertanto ammesse alla gara altresì offerte non perfettamente rispondenti alle descrizioni di cui all’allegato n. 1 purché equipollenti dal punto di vista funzionale e delle performances garantite.
L’Impresa concorrente dovrà formulare l’offerta avendo riguardo alle quantità di tutti i reagenti, dell’eventuale materiale disposable e dei controlli necessari per l'esecuzione dei test richiesti.
L’Impresa concorrente dovrà inoltre quotare il canone di noleggio delle 6 apparecchiature necessarie all'esecuzione di tutte le determinazioni di cui all’allegata scheda tecnica. Il canone sopra detto è comprensivo degli oneri relativi al trasporto, alla consegna, all'installazione, alla formazione del personale, alla manutenzione ordinaria e straordinaria "full risk", all’assistenza tecnica, all'aggiornamento dei programmi e alla copertura assicurativa R.C., furto e incendio nonché di tutte le prestazioni contemplate al predetto allegato 1.
E’ onere dell’Impresa aggiudicataria farsi carico del ritiro degli imballi successivamente all’installazione delle strumentazioni e al regolare smaltimento degli stessi.
Per quanto concerne in particolare la formazione del personale, l’Impresa aggiudicataria è tenuta, senza oneri aggiuntivi a carico di ISMETT, a fornire un’adeguata formazione all’uso del sistema per più categorie professionali erogando altresì istruzioni in ordine alla manutenzione di base. Detta formazione potrà essere fornita sia presso la sede dell’ISMETT di Palermo sia presso uno o più siti esterni a ISMETT indicati dall’Impresa aggiudicataria e dovrà essere reiterata in caso di inserimento di nuovi utenti. Si richiamano a riguardo le previsioni dell’allegato 1.
Tutti i beni forniti devono essere nuovi di fabbrica con esclusione di usato e/o di rigenerato, costruiti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica, nonché alle norme tecniche particolari relative ai beni medesimi. Tutti i materiali di consumo offerti devono essere conformi alle pertinenti direttive CE e devono assolvere a quanto richiesto nella scheda tecnica, in generale, debbono essere conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio. Sia le attrezzature che i materiali di consumo devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative in vigore sulla sicurezza attiva e passiva del personale in ambienti di lavoro. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture previste dalla vigente normativa e devono figurare sia sui recipienti o confezionamenti primari, sia sull'imballaggio esterno; eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza ed il numero del lotto. I prodotti offerti devono essere rispondenti a tutte le disposizioni legislative vigenti nel settore di che trattasi e relative all’autorizzazione alla produzione, all’importazione, alla commercializzazione nonché alle direttive del Ministero della Sanità vigenti.
Tutti i dispositivi devono rispondere ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modificazioni e, quindi, in possesso di marcatura di conformità CE per tale normativa (direttiva CEE n.93/42).
I contenitori (bustine, scatole, ecc.) devono altresì essere conformi a quanto previsto dalla direttiva CEE n.93/42 nonché a tutte le normative in materia vigenti o che entreranno in vigore nell’arco della durata del contratto.
Tutti i prodotti devono essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate, in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione ed il facile immagazzinamento.
Se del caso, le iscrizioni indicanti la data di produzione/sterilizzazione, il metodo di sterilizzazione e la relativa scadenza (per i prodotti dichiarati sterili), il numero di lotto, dovranno apparire immediatamente decifrabili e presenti sia sulla confezione esterna che interna.
I confezionamenti dovranno contenere tutte le informazioni richieste dalle normative vigenti. Ai fini di ottemperare ad uno degli standard (precisamente il GLD 7.1) dell’accreditamento JCI nella sezione denominata Supply Chain Management, ISMETT richiederà a ciascuna Impresa aggiudicataria di produrre dichiarazione post vendita a comprova della sicurezza e della tracciabilità della catena di distribuzione, a partire dal produttore fino alla consegna presso ISMETT, dei prodotti oggetto di aggiudicazione
4. TERMINI TEMPORALI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE E CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le apparecchiature a noleggio dovranno essere consegnate, franco destino, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di formalizzazione del vincolo contrattuale o comunque
dall’ordine esecutivo, previo accordo con i competenti uffici di ISMETT. Per ogni giornata di ritardo, non imputabile a fatto o negligenza di ISMETT o del suo personale, verrà praticata, a carico del fornitore inadempiente, una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del contratto per ogni giornata di ritardo salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
In caso di eventuale risoluzione del contratto per superamento del limite delle penali previsto dalla legge, ISMETT si riserva di incamerare la cauzione definitiva e di perseguire nelle sedi ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Alla consegna le apparecchiature dovranno essere corredate da documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in offerta in merito alla conformità alle norme di sicurezza ed alle altre previste dai documenti di gara.
L’Impresa aggiudicataria si impegna, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna, alla messa a punto iniziale della strumentazione ed all'avviamento della medesima sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari che dovrà essere attestata da formale comunicazione del competente servizio di ISMETT. In questa fase l’Impresa aggiudicataria della fornitura dovrà dimostrare che, per effettuare le determinazioni quali-quantitative di cui alla scheda tecnica, sono sufficienti i quantitativi di materiali di consumo indicati in offerta. La dichiarazione del competente servizio di ISMETT dovrà attestare la funzionalità del sistema anche in tal senso.
Durante tale periodo il materiale di consumo (reagenti, calibratori e quant'altro occorrente per l'esecuzione degli esami) sarà a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
Nell'arco dei due mesi successivi alla predetta attestazione, il competente servizio di ISMETT valuterà l'idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni.
Terminata e superata la predetta fase, in accordo ed in presenza di un rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, il competente servizio di ISMETT eseguirà il test run del sistema atto a verificare:
- precisione
- accuratezza
- carry over
- operatività
- consumi effettivi.
Superato tale test, il sistema verrà considerato a tutti gli effetti idoneo ed operativo; sarà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo. Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, verrà accordata un'ulteriore e definitiva ripetizione nei due mesi successivi.
Nel caso di nuovo esito sfavorevole, ISMETT provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione definitiva e riserva di perseguire, nelle sedi che saranno ritenute opportune, il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di definire la fornitura. Sarà tollerato, ovvero non contestato come inadempimento contrattuale, uno scarto quantitativo, tra quanto dichiarato in offerta e lo standard effettivamente stabilizzatosi nella pratica clinica, non superiore al 3 % con riferimento al rapporto tra costo a determinazione previsto e costo effettivo.
Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento della strumentazione – per problemi hardware e software - dovranno essere assicurati entro i termini indicati in allegato 1, fatta salva, in alternativa, la possibilità di dotare i servizi clinici di analoghe apparecchiature di back-up.
Nell’ipotesi in cui entro il suddetto termine non sia possibile ripristinare il corretto funzionamento del sistema, l’Impresa aggiudicataria si impegna a sostituire, entro 36 ore lavorative dal primo intervento, l’unità strumentale o funzionale da cui dipende il guasto con apparecchiatura nuova di fabbrica.
Nei casi di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni manutentive rispetto ai termini temporali indicati nel presente documento e nell’allegato 1, verrà irrogata, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del contratto per ogni giornata di ritardo salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
5 ORDINAZIONI E CONSEGNE
I materiali di consumo oggetto del contratto dovranno essere forniti periodicamente, in soluzioni ripartite nel corso della validità del contratto, nei quantitativi e con le periodicità indicate negli ordini di fornitura. Non è ammessa la consegna in unica soluzione di tutti i quantitativi oggetto di contratto.
I materiali di consumo e i reattivi dovranno essere consegnati con almeno due terzi di validità residua. Le ordinazioni di quanto occorrente saranno effettuate con ordini scritti a firma del competente funzionario delegato agli acquisti per ISMETT, per le quantità e le qualità di volta in volta occorrenti al Laboratorio Analisi. In caso di urgenza le ordinazioni potranno essere conferite anche telefonicamente dal Direttore
del Laboratorio; in tal caso dovranno essere comunque confermate per iscritto come detto sopra entro il primo giorno lavorativo successivo. ISMETT non risponderà delle consegne eseguite a fronte di ordinazioni conferite in modi diversi da quelli sopra indicati.
Le consegne di quanto ordinato dovranno essere fatte, franco destino, nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicate nelle ordinazioni entro 7 giorni solari dalla data del ricevimento delle stesse – data attestata dalla trasmissione fax o e mail - e comunque in tempo utile a soddisfare le esigenze di ISMETT. La consegna è a rischio del fornitore fino al luogo di destinazione. Quando l'ordinazione è anticipata telefonicamente il termine di consegna di 7 giorni solari decorre dalla comunicazione telefonica. Detto termine è da intendersi, al fine dell'esecuzione della fornitura, "termine essenziale". Nel caso in cui non fosse possibile, per qualsiasi ragione, evadere l’ordine entro i termini sopra indicati, si fa obbligo all’Impresa fornitrice di darne formale comunicazione scritta all’Ufficio Acquisti di ISMETT.
La mancata comunicazione delle legittime ragioni per le quali non è possibile evadere l’ordine entro il termine richiesto costituirà, a tutti gli effetti di legge, “interruzione di pubblica fornitura”.
Nel caso di prodotti con scadenza breve, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a concordare con i competenti uffici di ISMETT un programma di consegne ripartite su ordine a scalare.
E’ esclusa, da parte dell’Impresa aggiudicataria, la pretesa di un “minimo d’ordine” ai fini dell’evasione dell’ordine di fornitura. L’ordine di fornitura dovrà essere evaso in ogni caso indipendentemente dall’importo del medesimo. La mancata evasione dell’ordine dovuta a pretese di “minimo d’ordine” verrà considerata, a tutti gli effetti di legge, “interruzione di pubblica fornitura”.
L’Impresa è tenuta a dare immediata comunicazione scritta all’Ufficio Acquisti in tutte le ipotesi in cui il prezzo riportato nell’ordine non sia, per qualsivoglia ragione, corretto come ad esempio in caso di errore materiale di compilazione dell’ordine.
Le merci fornite dovranno essere accompagnate dai regolari documenti di consegna previsti dalla legge e dovranno essere poste franco di ogni spesa ed a rischio del fornitore presso il luogo di consegna che verrà precisato al momento dell'ordinazione.
Il documento di trasporto deve essere emesso per singolo ordine e per singola consegna. Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla ragione sociale del fornitore
- il luogo di consegna delle merci
- il numero e la data di riferimento dell'ordine
- la descrizione analitica dei singoli prodotti con indicazione del lotto e della scadenza.
Copia del documento di trasporto verrà resa al fornitore con annotate in calce eventuali osservazioni relative alla fornitura cui il documento si riferisce.
Al fine della fatturazione la quantità, la tipologia e la qualità delle merci fornite saranno comunque quelle effettivamente riscontrate come detto al successivo capitolo relativo al controllo delle forniture, indipendentemente da quanto indicato nei documenti di consegna.
In fase di consegna dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali e speciali che disciplinano il trasporto delle merci fornite.
Gli imballaggi eventualmente usati per il confezionamento ed il trasporto delle merci fornite dovranno essere conformi alle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti e dal presente capitolato.
6 CONTROLLO DELLE FORNITURE
All'atto della consegna verrà eseguito dal personale preposto al ricevimento delle merci il solo controllo quantitativo logisticamente effettuabile in relazione alla tipologia dei prodotti forniti e alle loro modalità di confezionamento. I controlli quantitativi dettagliati, nonchè quelli qualitativi, in quanto non effettuabili al momento della consegna, verranno fatti in momenti successivi a quello della consegna, anche in sede di effettivo utilizzo dei prodotti forniti. Pertanto la firma apposta sui documenti di trasporto, al momento della consegna, dal personale preposto al ricevimento delle merci ha esclusivamente valore di dichiarazione di "avvenuta ricevuta" del numero di colli e non di corrispondenza delle quantità, delle tipologie e della qualità indicate sui documenti di consegna a quelle
effettivamente consegnate. Il controllo e l’accettazione delle merci eseguiti come detto sopra non sollevano tuttavia i fornitori dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci fornite. Le consegne di merci in cattivo stato di conservazione o non rispondenti alle ordinazioni ricevute o comunque non idonee ad essere utilizzate secondo la loro destinazione specifica potranno essere rifiutate non solo alla consegna ma anche in momenti successivi qualora all'atto dell'impiego palesassero vizi o difetti non rilevabili o non rilevati al momento della consegna.
Il fornitore, per le consegne non accettate, dovrà provvedere alla loro sostituzione entro 5 giorni solari dalla richiesta e ciò anche quando le merci consegnate siano state manomesse ai fini del controllo. Le merci eventualmente consumate in attesa della sostituzione verranno comunque declassate ai fini del pagamento. In pendenza o in mancanza della sostituzione le merci non accettate e non ritirate rimarranno a disposizione del fornitore ed a totale suo rischio presso i depositi ISMETT senza alcuna responsabilità a carico di ISMETT medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le merci dovessero subire nelle more della loro sostituzione.
7 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IL CONTROLLO DELLE FORNITURE
Nella formulazione dell'offerta l’Impresa concorrente dovrà tener conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascuna tipologia di reagente e materiale di consumo al fine di non far gravare su ISMETT ulteriori costi per eventuali dispersioni imputabili alla strutturazione funzionale del sistema proposto (calibrazioni, volumi morti di avviamento e quant'altro non previsto nelle specifiche tecniche); a tal fine, come detto di seguito, l’Impresa potrà proporre un sistema o una procedura atta alla rilevazione del numero dei test eseguiti, sistema o procedura comunque non vincolante per ISMETT.
Nel corso del contratto ISMETT monitorerà costantemente il permanere del rapporto, dichiarato in offerta e successivamente collaudato, tra il numero di determinazioni eseguite e il quantitativo di reagenti e materiali di consumo impiegati. Nel caso in cui si rilevasse una variazione di tale rapporto in senso peggiorativo per ISMETT, verranno effettuate le opportune verifiche del caso in contradditorio con l’Impresa aggiudicataria.
Nel caso in cui l’Impresa non dovesse provvedere al ripristino del corretto rapporto, ISMETT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e perseguimento del risarcimento di tutti gli ulteriori danni nelle sedi e nei modi ritenuti opportuni.
Sarà tollerato, ovvero non contestato come inadempimento contrattuale, uno scarto quantitativo, tra quanto dichiarato in offerta e lo standard effettivamente stabilizzatosi nella pratica del laboratorio, non superiore al 3 %.
Nel caso il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le forniture, o non fosse in grado di eseguire le ordinazioni a lui conferite nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbero sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini di contratto; in caso ciò non sia possibile per reattivi dedicati a particolari strumenti chiusi, dopo due ritardi o disguidi arrecanti danno a ISMETT per interruzione del servizio, lo stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.
Nei casi di ritardi nelle consegne dei prodotti ordinati e/o nelle sostituzioni dei prodotti rifiutati rispetto ai termini convenuti potrà essere applicata da parte dell'Azienda, previa valutazione dei motivi dei ritardi, una penale a carico del fornitori inadempiente fino una penale pari all’1 per mille dell'importo dell’importo complessivo di aggiudicazione del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella sostituzione per ogni giornata di ritardo salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
In caso di eventuale risoluzione del contratto per superamento del limite delle penali previsto dalla legge, ISMETT si riserva di incamerare la cauzione definitiva e di perseguire nelle sedi ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo.
8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
9 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
10 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
a. Fatturato specifico minimo, IVA esclusa, per le forniture di sistemi diagnostici per emogasanalisi comprensivi di strumentazione dedicata (in vendita o in noleggio), con relativa manutenzione e assistenza tecnica e relativi reagenti e materiali di consumo, riferito complessivamente agli anni 2018, 2019, 2020, pari almeno al doppio del valore quinquennale posto a base d’asta, IVA esclusa. Detto requisito è previsto a pena di esclusione dalla gara. La comprova del requisito sarà fornita unicamente dall’Impresa aggiudicataria mediante la produzione dei bilanci aziendali qualora dalle note integrative sia evincibile la quota parte di fatturato imputabile alle forniture sopra-menzionate. In alternativa, l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre le certificazioni di fornitura dei clienti pubblici e/o privati destinatari delle pregresse forniture di sistemi per emogasanalisi, dei relativi materiali di consumo, nonchè dei servizi accessori di manutenzione e assistenza tecnica. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
b. Almeno due idonee referenze bancarie.
10.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di cui al punto 10.1 devono essere posseduti da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
10.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di cui al punto 10.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
1. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
11 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all’art. 83,
comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
12 SUBAPPALTO.
Si fa riferimento alla norma dell’art. 105 del Codice Appalti e smi.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
13 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore quinquennale dell’importo posto a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice;
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, alle piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
o fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sulle seguenti xxxxxxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000;
o fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
15 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale della Piattaforma Telematica utilizzata all’uopo da ISMETT, secondo le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo all’indirizzo web xxxxx://xxxxxxxx- xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, raggiungibile anche dal sito istituzionale di ISMETT xxx.xxxxxx.xxx.
Si precisa che l’operatore economico è l’unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma Telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell’indirizzo di posta elettronica certificata indicato. In caso di errore le comunicazioni inviate tramite la Piattaforma non potranno essere recapitate al suddetto indirizzo giacché le comunicazioni di ISMETT alla PEC dell’operatore economico avvengono solo per il tramite della piattaforma informatica e non direttamente. Le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell’apposita area del Portale e, pertanto, si raccomanda all’operatore economico di prendere sistematicamente visione dell’area comunicazioni relativa alla presente procedura al fine di monitorarne l’avanzamento. Resta infatti a carico dell’operatore l’onere di seguire in Piattaforma lo stato di avanzamento della procedura.
Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Al completamento delle suddette operazioni gli operatori economici, al fine di presentare la propria offerta, dovranno accedere alla gara telematica e seguire la procedura per la presentazione dell’offerta o per la richiesta di chiarimenti.
Per partecipare alla gara di che trattasi le Imprese interessate dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), D. Lgs. n. 82/2005, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10 febbraio 2022.
Il gestore della Piattaforma Telematica (di seguito, “Gestore”) fornirà assistenza agli operatori economici ai fini dell’accesso al Portale, dell’abilitazione e più in generale dell’utilizzo della Piattaforma Telematica, mettendo a loro disposizione il servizio di supporto raggiungibile dalla home page sezione “Assistenza tecnica”.
Si fa presente che:
I. in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’articolo 45, co. 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, il consorzio sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;
II. in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g), del Codice dei Contratti, l’impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto che potrà operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, “R.T.I.” o “R.T.”), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, “G.E.I.E.”).
Si precisa che le eventuali comunicazioni di cui al Codice avverranno solo a mezzo piattaforma telematica e che l’invio agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) avverrà di conseguenza in modalità automatica e tramite la piattaforma medesima agli indirizzi PEC in essa inseriti al momento della registrazione.
Come precedentemente sottolineato, la gara in oggetto verrà espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement, raggiungibile all’indirizzo web:
xxxxx://xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A - Documentazione amministrativa;
Busta B - Offerta Tecnica
Busta C - Offerta economica.
Si segnala che la piattaforma telematica in uso indica nelle pagine di upload dei file il limite massimo dimensionale del singolo file nonché di ciascuna singola busta.
I contenuti di ciascuna busta sono nel prosieguo dettagliati. Ogni documento richiesto per ciascuna busta dovrà essere inserito in singolo file in formato pdf (pdf/A) firmato digitalmente. Non è consentito raggruppare in una o più cartelle compresse (tipo formato zip o rar, ecc.) i singoli file che devono essere inseriti singolarmente.
L’Operatore economico ha la facoltà di inviare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, l’offerta fino al termine ultimo di presentazione delle offerte ovvero fino alle ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2022; sono ammesse offerte in sostituzione alle precedenti già inserite a sistema solo entro il predetto termine ultimo.
Si rammenta che, per l’ammissione alla gara, è necessario che l’offerta pervenga entro il termine prefissato su piattaforma telematica.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La dichiarazione di cui alla busta A deve essere redatta sul modello di cui all’Allegato 2.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Non saranno ammesse offerte tardive.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
16 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
b. l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A deve contenere quanto di seguito specificato:
17.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
La domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato n. 2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
1. Di autorizzare ISMETT all’utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;
2. Denominazione dell’Impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della
C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d’Impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell’organizzazione dell’Impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;
3. Di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a sensi di legge, per l’esecuzione dell’appalto di cui alla presente gara;
4. Che l’Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia e che l’offerta è remunerativa;
5. Che l’offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
6. Di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
7. Di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;
8. Di acconsentire all’accesso, ex Legge nr. 241/1990, a tutte le parti sia amministrative che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all’espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell’offerta economica o di giustificazione delle stesse, di indicare le parti delle stesse che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione,
segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all’art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
9. Di autorizzare espressamente ISMETT a inoltrare le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché qualsivoglia altra comunicazione inerente la gara di che trattasi, nonché l’eventuale successivo rapporto contrattuale, a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica certificata, specificando i numeri di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica certificata che i competenti uffici di ISMETT sono all’uopo autorizzati ad utilizzare;
10. Che non ricorre, per l’Impresa, la causa di esclusione di cui all’Art. 1-bis, comma 14, della Legge Nr. 383/2001 e s.m.i. in quanto:
• non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; oppure, in alternativa,
• si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.
11. Che nei tre anni successivi alla cessazione - a qualsiasi titolo - dell’incarico e/o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato del personale di ISMETT, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato, nell’interesse di ISMETT, poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti dell’Impresa, non ha conferito incarichi a - e/o concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato con - il predetto personale di ISMETT, a pena di esclusione;
12. Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis e f- ter del D. Lgs. n. 50/2016;
13. Tutti i beni forniti devono essere nuovi di fabbrica con esclusione di usato e/o di rigenerato, costruiti a regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni in materia antinfortunistica e legittimamente commercializzabili nel territorio italiano al momento della redazione dell’offerta;
14. Ammontare del fatturato IVA esclusa che l’Impresa ha realizzato negli anni 2018, 2019 e 2020, per le forniture di sistemi diagnostici per emogasanalisi comprensivi di strumentazione dedicata (in vendita o in noleggio), con relativa manutenzione e assistenza tecnica e relativi reagenti e materiali di consumo, riferito complessivamente agli anni 2018, 2019, 2020, IVA esclusa. (si tenga conto che, ai fini dell’ammissione alla gara, è richiesto che detto fatturato sia pari almeno al doppio del valore quinquennale posto a base d’asta, IVA esclusa).
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
1) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
2) copia conforme all’originale della procura.
17.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE allegato ai documenti di gara con esclusione delle parti IV e V.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente disciplinare .
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
17.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
1) Il presente Disciplinare di Gara, e l’allegato n. 1, sottoscritti in ogni pagina per presa visione ed accettazione, nonché il/i DUVRI, sottoscritti in ogni pagina per presa visione ed accettazione.
La firma apposta per accettazione sul presente disciplinare varrà altresì quale accettazione specifica di ciascuna singola clausola rappresentata distintamente ex artt. 1341 e 1342 c.c. in calce al documento. Gli allegati n. 3 e n. 4, nonché l’allegato DGUE e il/i DUVRI, devono altresì essere debitamente compilati nelle parti di competenza.
2) Documento probante conformemente alle prescrizioni di cui all’articolo 93 del D. Lgs 50/16 e smi, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore a base d’asta quinquennale sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a concedere, su richiesta di ISMETT, nell’ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi e nelle correlative misure percentuali espressamente indicate all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16; a tal fine, ciascuna impresa concorrente dovrà produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, apposita dichiarazione (da inserire pertanto nella busta A, ossia quella contenente la documentazione per la partecipazione alla gara) le ipotesi specifiche di riduzione dell’importo della garanzia, nonché la comprova, mediante allegazione della certificazione, per ciascuna singola ipotesi di riduzione dell’importo, della ricorrenza del diritto alla riduzione medesima.
3) Documento probante, conformemente all’art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, l’impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (e cioè l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/16) a favore di ISMETT qualora l'offerente risultasse affidatario;
4) Documento denominato “PASSOE” rilasciato dal sistema “AVCPASS”;
5) Ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
6) Almeno due idonee referenze bancarie.
Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.
La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.
In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la domanda di partecipazione nonché la dichiarazione, il DGUE devono essere presentati per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. I documenti di gara devono essere timbrati e firmati da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo, possono essere prodotti in unica copia. Il PASSOE deve recare la sottoscrizione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.
In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento. In caso di RTI il contributo all’ANAC deve essere corrisposto dalla capogruppo mandataria.
Il sopralluogo deve essere effettuato da tutte le Imprese partecipanti al raggruppamento.
I Raggruppamenti temporanei d'Impresa si riuniranno ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. Le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera “A”, ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del citato Decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l’indicazione della Capogruppo e le parti dell’appalto che verranno eseguite da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.
I Raggruppamenti di imprese già formalmente costituiti presenteranno, nella busta contrassegnata con la lettera “A”, l’originale o la copia autenticata dell’atto di costituzione.
In caso di Consorzi si osserveranno le vigenti norme di legge e verrà indicata, se del caso, l’Impresa che eseguirà la fornitura per il Consorzio producendo tutta la relativa documentazione.
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nonché del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/16, determinerà l’applicazione della procedura di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/16. In particolare si assegnerà un termine perentorio non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà ad escludere l’Impresa concorrente dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui non potrà darsi corso alla procedura sopra indicata, le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto della responsabile della stessa. Sono altresì non sanabili le irregolarità essenziali afferenti all’offerta economica.
7) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxx.-0- Codice-di-Condotta_2013.pdf e dichiara altresì di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8) (Per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list ) dichiarazione di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9) (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10) (Per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267) dichiarazione concernente gli estremi del provvedimento del Tribunale di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica andranno prodotti
a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica andranno prodotti
d) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
e) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo andranno prodotti:
f) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
g) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
18 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta Tecnica” deve contenere tutte le descrizioni e schede tecniche necessarie alla verifica, da parte della Commissione di Gara, del possesso, in capo al prodotto proposto, di tutte le caratteristiche minime previste a pena di esclusione dalla gara. I contenuti della busta B devono altresì consentire alla Commissione di Gara di rilevare la presenza, in quanto offerto, delle caratteristiche migliorative previste per l’assegnazione dei punteggi qualitativi e la misura di detta presenza. La busta B deve contenere le certificazioni di qualità e di conformità eventualmente richieste in Allegato n. 1 qualora dette certificazioni siano possedute dal concorrente e la descrizione della organizzazione e della struttura del servizio di assistenza, installazione e messa in funzione del sistema e deve contemplare disponibilità di assistenza tecnica e specialistica in ambito regionale. La busta B deve contenere tutto quanto richiesto nell’Allegato n. 1. I documenti di cui alla busta B devono essere redatti in lingua italiana e, qualora siano redatti in lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da traduzione asseverata ad eccezione delle mere schede tecniche del produttore. Fanno eccezione le sole schede tecniche del produttore che possono essere prodotte in lingua inglese senza traduzione. La busta B non deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, alcun corrispettivo.
A pena di esclusione dalla gara, la documentazione contenuta all’interno della busta B deve identificare inequivocabilmente il prodotto effettivamente offerto e non deve contenere offerte alternative o plurime.
In caso di eventuale aggiudicazione, il contenuto della busta B diviene oggetto di obbligo contrattuale.
19 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella busta contrassegnata con la lettera "C" dovrà essere inserita l'offerta economica senza offerte alternative.
L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana – pena esclusione dalla gara e salvo che l’offerta in lingua straniera sia accompagnata da traduzione asseverata - e deve contenere:
a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi all’impresa concorrente;
b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;
c) una tabella in tutto sovrapponibile a quella riportata qui di seguito, dalla quale siano evincibili tutti i costi imputabili ai reagenti ed alle attrezzature necessari per l'esecuzione dei test di cui all’allegat0 1 per il periodo di un quinquennio tenendo conto dei carichi di lavoro di ciascuno dei 6 strumenti.
“Quotazione reagenti” (comprensiva di tutti i materiali di consumo) | |||||
Strumentazione e test nel quinquennio (totale 350.000 nel quinquennio) | Nome e codice Kit o dispositivo | prezzo offerto a ISMETT | sconto percentuale praticato sui listini per l’ottenimento del prezzo offerto a ISMETT | quantita' quinquenna le | corrispettivo totale |
Strumentazione 1 - 37500 | |||||
Strumentazione 2 - 175000 | |||||
Strumentazione 3 - 60000 | |||||
Strumentazione 4 - 30000 | |||||
Strumentazione 5 - 40000 | |||||
Strumentazione 6 – 7500 | |||||
totale (a): | |||||
“Quotazione canone quinquennale di locazione delle apparecchiature” | |||||
Apparecchiature | canone quinquennale unitario | ||||
totale canoni per 6 apparecchiature (b): | |||||
corrispettivo globale quinquennale iva esclusa (a+b): |
Si fa presente che non è consentito indicare quale canone di locazione delle apparecchiature un valore pari a zero euro. Verrà esclusa dalla gara l'Impresa che avrà indicato, per la locazione delle apparecchiature richieste, un valore pari a zero euro o un valore meramente simbolico.
SARANNO ESCLUSE DALLA GARA LE OFFERTE CHE CONTEMPLINO CORRISPETTIVI GLOBALI (A+B) SUPERIORI ALLA BASE D’ASTA NON SUPERABILE.
d) listini vigenti di tutti i reagenti, i controlli, i calibratori, i kit diagnostici ed altro materiale di consumo da impiegarsi sulla strumentazione acquisita; detti listini rimarranno depositati agli atti di ISMETT ai fini di cui al successivo punto e) e rimarranno fissi, invariabili e insostituibili per tutta la durata del contratto (non saranno cioè per tutta la durata del contratto sostituibili con listini più aggiornati);
e) impegno ad applicare uno sconto non inferiore alla media degli sconti evidenziati nella compilazione della sopradescritta tabella in corrispondenza rispettivamente della “Quotazione reagenti” da impiegarsi sulla strumentazione acquisita per determinazioni diverse da quelle dettagliate nella scheda tecnica allegata; detto sconto sarà applicato sui prezzi dei listini di cui al superiore punto d);
f) nel caso di A.T.I. o Consorzi, l’indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
g) la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;
h) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore autorizzato dell’impresa concorrente o comunque di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l’impresa stessa;
i) la specifica degli oneri per la sicurezza da rischio aziendale e degli oneri per il personale;
l) eventuale intenzione di subappaltare parti di fornitura nei limiti consentiti dalla legge.
Il corrispettivo offerto si intende comprensivo degli oneri connessi dettagliatamente indicati nell’Allegato 1 al presente disciplinare.
Non verranno riconosciuti al fornitore importi ulteriori a qualsivoglia titolo.
I prodotti indicati nell’offerta economica di cui alla busta C, con specificazione – per ciascuno di essi – del relativo codice prodotto, dovranno essere corrispondenti a quelli indicati nella busta B.
Le condizioni offerte in sede di gara resteranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto con esclusione di qualsivoglia modificazione in pejus per ISMETT anche nel periodo di proroga tecnica.
E’ esclusa la revisione in aumento dei corrispettivi convenuti.
Pertanto, i corrispettivi risultanti dall'aggiudicazione di che trattasi si intendono offerti ed accettati dal fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e non potranno subire variazioni in aumento per tutta la durata del contratto.
Resta tuttavia fermo quanto disciplinato dall’art. 1467 del Codice Civile.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.
Verranno escluse altresì le offerte alternative, plurime e/o condizionate.
Anche tutto quanto contenuto nella busta C dovrà essere interamente redatto in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.
20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
Offerta | Punteggio Massimo |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
Totale | 100 |
20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’Allegato 1 elenca gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini dell’assegnazione del punteggio qualitativo, il massimo punteggio attribuibile a ciascun criterio nonché le modalità di attribuzione del punteggio medesimo.
La fase di valutazione delle offerte tecniche verrà esperita in una o più sedute riservate. Consiste nell'esame della documentazione contenuta in ciascuna busta contrassegnata con la lettera “B”. La Commissione di Xxxx procederà ad esaminare tutto quanto contenuto nelle buste B al fine di valutare la conformità di quanto offerto a quanto richiesto in tutti i documenti della presente gara. Verranno escluse dalla gara le offerte che saranno ritenute non conformi alle specifiche minime di cui all’Allegato n. 1 qualora non si ritenga sussistere l’equivalenza funzionale a quanto richiesto. Verranno altresì escluse dalla gara le offerte incomplete che non consentano alla Commissione di valutare la conformità dell’offerta alle specifiche di quanto richiesto potendo la Commissione richiedere ai concorrenti unicamente chiarimenti in caso di parti poco chiare o che si appalesino contraddittorie ma non integrazioni di offerta.
Successivamente la Commissione procederà ad assegnare i punteggi qualitativi agli elementi diversi dal prezzo secondo i criteri descritti nella tabella dell’Allegato 1.
La Commissione di Gara attribuirà, come Criterio Generale e per i criteri di cui ai punti B, C, D, N ed F, a ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali secondo i seguenti criteri motivazionali.
Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:
Ottimo: 1,00
Buono: 0, 80
Sufficiente: 0,60
Insufficiente: 0,40
Inadeguato: 0,20
Gravemente inadeguato: 0,00
Successivamente, per ciascun criterio di assegnazione del punteggio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i membri della Commissione in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascuna media definitiva, nonché il coefficiente 1, per l’Impresa che ha totalizzato la media più alta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile al criterio considerato. Nell’ambito di tutte le sopradescritte operazioni, si prenderanno in considerazione esclusivamente i primi due numeri dopo la virgola e, solo nel caso in cui il terzo numero dopo la virgola sia superiore a 5, il secondo numero dopo la virgola sarà arrotondato all’unità superiore.
Il sopradescritto Criterio Generale non troverà applicazione per i criteri A, G, H, I, L, O, P e Q per i quali verrà adottata la modalità secca (in presenza della caratteristica assegnazione del massimo previsto e, in assenza della caratteristica, assegnazione del punteggio 0) e senza riparametrazione.
Infine, ancora in deroga al Criterio Generale, e per le voci E ed M i punteggi graduali saranno assegnati come indicato nella descrizione dell’item medesimo senza riparametrazione.
Verranno sommati per ciascun concorrente i punteggi finali così acquisiti per item. Non seguirà alcuna ulteriore riparametrazione del punteggio finale derivante dalla sommatoria dei punteggi acquisiti per item.
Verranno sommati per ciascun concorrenti i punteggi finali acquisiti per item.
Per l’accesso alla fase di apertura dell’offerta economica, il concorrente deve avere totalizzato almeno 42 punti su 70 in fase tecnica.
20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
All’offerta contemplante il prezzo quinquennale complessivamente (A + B) più basso verrà assegnato il punteggio di 30 punti. Alle altre offerte in gara sarà assegnato un punteggio inversamente proporzionale in base alla formula:
Pn = 30 x Qo/Qn ove
Pn e’ il punteggio da attribuire all’Impresa in esame Qn e’ il corrispettivo offerto dall’Impresa in esame
Qo e’ il corrispettivo offerto dall’Impresa che ha presentato l’offerta complessivamente più bassa ed alla quale saranno attribuiti 30 punti.
21 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
La procedura di gara di cui al presente disciplinare, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in 3 distinte fasi (amministrativa, tecnica, economica) esperite dai soggetti stabiliti dalla legge.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
1^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA
Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e concorrenti, e viceversa, avverranno esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica indicata.
La prima fase di controllo della documentazione amministrativa (busta A) avverrà presuntivamente giorno 25 febbraio 2022, ore 10.00, con le modalità che saranno successivamente rese note. ISMETT si riserva un eventuale slittamento della data suddetta, in dipendenza delle disponibilità dei soggetti preposti, e pertanto gli interessati sono tenuti a consultare a tal fine gli eventuali aggiornamenti pubblicati sul portale. Gli interessati possono presenziare alla procedura di gara. In questa fase verrà aperta la busta A ed esaminata la documentazione amministrativa, nonché, al termine di questa operazione, verrà aperta la busta B dei concorrenti ammessi al solo scopo di verificarne il contenuto.
Se del caso, si procederà ad espletare la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi; in questo caso la documentazione prodotta in sanatoria dai concorrenti verrà aperta in una successiva seduta pubblica.
Raccolte le eventuali osservazioni o i reclami dei presenti, si dichiarerà chiusa la prima fase di gara. Delle sopraindicate operazioni sarà redatto verbale sottoscritto dai preposti alla seduta.
Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:
• offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l’offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (Busta A), al suo interno contempli, per effetto di mera svista o errore materiale, contenuti che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, il refuso di stampa avente ad oggetto condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l’avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016;
• In tutti gli altri casi previsti dalla legge.
In esito alle determinazioni relative alle esclusioni ed ammissioni il RUP porrà in essere gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
22 DISAMINA DEI CONTENUTI DELLE BUSTE B E APERTURA DELLE BUSTE C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Per quanto concerne la disamina e la valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate, si rinvia a quanto già dettagliatamente descritto nel superiore paragrafo 20.1. La Commissione redigerà processo verbale sottoscritto da tutti i componenti delle attività svolte e dei risultati delle valutazioni.
Successivamente, in seduta pubblica, alla presenza di Notaio rogante, previo avviso agli interessati che sarà pubblicato sul sito istituzionale di ISMETT e sulla Piattaforma telematica, la Commissione darà lettura dei punteggi tecnici finali attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole Imprese ammesse alla terza fase di gara, dando lettura dei prezzi complessivi offerti e attribuendo quindi i relativi punteggi secondo quanto indicato al superiore paragrafo 20.2.
Si procederà dunque alla determinazione della graduatoria definitiva mediante sommatoria per ciascuna Impresa dei punteggi ottenuti in fase tecnica e del punteggio acquisito in fase economica.
Verranno escluse dalla gara le offerte contemplanti un corrispettivo quinquennale superiore agli importi a base d’asta, e cioè a euro 520.000,00 oltre IVA.
In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all’art. 77 del X.X.
x. 000/0000 e, solo nell’ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munita di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l’offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.
Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:
• mancanza dell’offerta economica;
• offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l’offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta, al suo interno possegga, per effetto di mera svista o errore materiale, contenuti che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, il refuso di stampa avente ad oggetto condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l’avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016;
• offerte alternative e/o plurime;
• offerte superiori alla base d’asta;
• in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l’esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici e l’applicazione del soccorso istruttorio (art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016).
Previa raccolta di eventuali osservazioni o reclami dei presenti, di quanto sopra sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente di gara, dal Notaio e dai Commissari di Gara.
Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.
Determinata, in esito alle sopraddette operazioni, la graduatoria definitiva, si procederà ad avviare l’eventuale processo di verifica dell’offerta anomala nonché di formalizzazione dell’aggiudicazione. Si applica il comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida.
La presentazione dell’offerta è immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre ISMETT è vincolato solo con l’aggiudicazione definitiva.
ISMETT si riserva di non affidare l’appalto di che trattasi a fronte di qualsiasi motivazione di pubblico interesse senza che ciò possa determinare pretesa alcuna verso ISMETT da parte degli operatori economici concorrenti.
La fornitura di che trattasi è da considerarsi a tutti gli effetti “pubblica fornitura”
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di esclusione da disporre per:
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
24 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ISMETT si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valida.
Ai fini del perfezionamento del contratto definitivo, verrà richiesto all’impresa prima classificata che abbia previamente superato l’eventuale verifica dell’offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sotto elencati documenti:
• Cauzione definitiva;
• Documentazione attestante il fatturato minimo richiesto per la partecipazione alla gara;
• Se del caso, nomina a responsabile del trattamento dei dati personali con funzioni di amministratore di sistema firmata per accettazione;
• Dichiarazione con la quale l’Impresa in indirizzo si impegna, pena la decadenza dall’affidamento della fornitura, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali e/o aziendali ecc);
• qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente Capitolato o dalla legge.
Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca della proposta di aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.
L’aggiudicazione è subordinata, oltre che all’effettiva e tempestiva produzione da parte dell’Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all’acquisizione d’ufficio, da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.
Si farà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l’impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per l’assunzione dell’appalto. In caso di revoca o di annullamento dell’aggiudicazione, ISMETT provvederà ad aggiudicare la fornitura ad altra Impresa secondo graduatoria, ad escutere la cauzione provvisoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all’ANAC.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dal D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., art. 32, commi 9 e 11, sarà cura di ISMETT contattare l’impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale e l’effettiva decorrenza del contratto.
Tuttavia ISMETT si riserva l’esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 9 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 del citato art. 32, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dell’appalto determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’appalto medesimo è destinato a soddisfare.
La condizione di cui al punto 14.11 dell’autodichiarazione da inserirsi in busta A, dovrà permanere al momento della sottoscrizione del contratto e anche in costanza del rapporto contrattuale. Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente si impegna al rispetto delle previsioni contenute nell’Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. Nr. 165/2001; in caso di violazione della predetta norma saranno applicate le sanzioni ivi previste
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto sarà stipulato in forma elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo indicativo, non massimo, delle spese di pubblicazione che saranno poste a carico dell’aggiudicatario è stimato in circa euro 6.000,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
25 FINANZIAMENTO
La fornitura di che trattasi è finanziata con fondi di bilancio della stazione appaltante.
Tutte le fatture, distinte per consegna e per oggetto (i canoni di locazione andranno fatturati separatamente dai materiali di consumo), dovranno essere intestate a:
ISMETT Srl
Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxxx (XX)
P. IVA 04544550827
Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 gg. data fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione della fornitura.
Si specifica che ISMETT è stato inserito nell’elenco tenuto dal M.E.F. dei soggetti interessati all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment - di cui all’art. 17ter D.P.R. n. 633/1972.
Per effetto del sopra menzionato meccanismo, l’importo dell’I.V.A. verrà versato da ISMETT direttamente all'Erario.
Nel predisporre la fattura verso lo scrivente Istituto, l’Impresa aggiudicataria dovrà pertanto tenere conto di quanto sopra specificato.
Le fatture, salvo le eccezioni previste dalla normativa, dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 916 della legge di bilancio 2018.
A tal fine, si comunica di utilizzare per l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx e per il codice destinatario “0000000”.
Si rammenta anche che le fatture dovranno sempre riportare il numero di ordine e l’eventuale riferimento al documento di trasporto nonché il codice CIG, CUP e AIC sempre ove applicabili al caso.
26 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.
27 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le seguenti informazioni sono fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Eu 2016/679 (“Regolamento”). I dati forniti dai partecipanti alla gara relative a soggetti che ricoprono posizioni apicali, dipendenti o collaboratori costituiscono dati personali, anche particolari e/o giudiziari, ai sensi
degli artt. 4.1), 9 e 10 del Regolamento, e verranno trattati dall’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx (congiuntamente, “Contitolari”) per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di gara e all’adempimento di obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme europee. La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dai seguenti articoli del Regolamento: art. 6.1.b) (“adempimento di un contratto ed esecuzione di misure precontrattuali”), art.
6.1.c) e 10 (“adempimento di un obbligo di legge”) e art. 9.2.g) (“motivi d’interesse pubblico”).
Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere pregiudicata la partecipazione alla gara.
I dati verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per lo svolgimento delle predette attività dal personale e dai collaboratori dei Contitolari, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo. Ai dati potranno aver accesso anche fornitori che prestano ai Contitolari servizi accessori o strumentali, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. I predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l’eventuale tutela in giudizio dei diritti dei Contitolari (la base giuridica di tale conservazione è l’art. 6.1.f) del Regolamento (“perseguimento di un interesse legittimo del titolare).
I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento (quali, per esempio, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando i Contitolari agli indirizzi sopra indicati ovvero mediante email all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx ovvero scrivendo al Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer - DPO), all’indirizzo XxxxXxxxxxxxxxXxxxxxx@Xxxxxx.xxx. Ove i partecipanti ritengano che il trattamento dei dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Il soggetto che risulterà aggiudicatario, si obbliga sin d’ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, ai quali avrà accesso ovvero che gli verranno comunicati per l’esecuzione del contratto, nel rispetto del Regolamento, del Codice privacy (D.Lgs. 196/03) e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili (“Normativa applicabile”) che, ad ogni effetto, dichiara di conoscere e di essere in condizione di rispettare in ogni parte.
In particolare, l’Aggiudicatario si obbliga a:
- trattare i dati personali comunicati dai Contitolari esclusivamente per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- adottare tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito e, comunque, ad adempiere alle disposizioni della Normativa applicabile;
- sottoscrivere (e a far sottoscrivere da eventuali altri soggetti che verranno dallo stesso coinvolti nell’esecuzione del contratto - quali, per esempio, subappaltatori o imprese ausiliarie) ogni eventuale impegno si rendesse necessario per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
(quale, ad esempio, lettera di nomina a Responsabile del trattamento, specifiche clausole in caso di trasferimenti di dati verso paesi che non appartengono all’Eu e che non garantiscono un adeguato livello di tutela).
28 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all’aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità. Tra detti motivi di pubblico interesse rientra l’eventuale profilarsi della possibilità di accedere a vantaggiosi e adeguati strumenti di acquisto aggregati CONSIP o CUC.
ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l’altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.
Si precisa che ISMETT potrà, altresì, anche in deroga alle previsioni dell’ art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni o altri strumenti aggregati CONSIP o della Centrale Unica di Committenza Regionale per i beni oggetto della presente gara e l’obbligo di recesso per ISMETT derivi dalle norme di legge; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell’attivazione dell’iniziativa aggregata è incondizionato.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.
A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura".
Il presente capitolato si compone di n. 25 capitoli articolati su 35 pagine. Xxxxx, approvato, confermato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:
4 TERMINI TEMPORALI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE E CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le apparecchiature a noleggio dovranno essere consegnate, franco destino, entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data della lettera di formalizzazione del vincolo contrattuale o comunque dall’ordine esecutivo, previo accordo con i competenti uffici di ISMETT. Per ogni giornata di ritardo, non imputabile a fatto o negligenza di ISMETT o del suo personale, verrà praticata, a carico del fornitore inadempiente, una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del contratto per ogni giornata di ritardo salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
In caso di eventuale risoluzione del contratto per superamento del limite delle penali previsto dalla legge, ISMETT si riserva di incamerare la cauzione definitiva e di perseguire nelle sedi ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Alla consegna le apparecchiature dovranno essere corredate da documentazione atta a comprovare quanto dichiarato in offerta in merito alla conformità alle norme di sicurezza ed alle altre previste dai documenti di gara. L’Impresa aggiudicataria si impegna, entro e non oltre 5 giorni dalla consegna, alla messa a punto iniziale della strumentazione ed all'avviamento della medesima sino al raggiungimento della piena funzionalità a ritmi produttivi routinari che dovrà essere attestata da formale comunicazione del competente servizio di ISMETT. In questa fase l’Impresa aggiudicataria della fornitura dovrà dimostrare che, per effettuare le determinazioni quali- quantitative di cui alla scheda tecnica, sono sufficienti i quantitativi di materiali di consumo indicati in offerta. La dichiarazione del competente servizio di ISMETT dovrà attestare la funzionalità del sistema anche in tal senso.
Durante tale periodo il materiale di consumo (reagenti, calibratori e quant'altro occorrente per l'esecuzione degli esami) sarà a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
Nell'arco dei due mesi successivi alla predetta attestazione, il competente servizio di ISMETT valuterà l'idoneità e la capacità del sistema a mantenere e riprodurre le prestazioni.
Terminata e superata la predetta fase, in accordo ed in presenza di un rappresentante dell’Impresa aggiudicataria, il competente servizio di ISMETT eseguirà il test run del sistema atto a verificare:
- precisione
- accuratezza
- carry over
- operatività
- consumi effettivi.
Superato tale test, il sistema verrà considerato a tutti gli effetti idoneo ed operativo; sarà rilasciato apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo. Nel caso in cui il test non avesse esito favorevole, verrà accordata un'ulteriore e definitiva ripetizione nei due mesi successivi.
Nel caso di nuovo esito sfavorevole, ISMETT provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione definitiva e riserva di perseguire, nelle sedi che saranno ritenute opportune, il risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità di definire la fornitura.
Sarà tollerato, ovvero non contestato come inadempimento contrattuale, uno scarto quantitativo, tra quanto dichiarato in offerta e lo standard effettivamente stabilizzatosi nella pratica clinica, non superiore al 3 % con riferimento al rapporto tra costo a determinazione previsto e costo effettivo.
Gli interventi tecnici necessari a ripristinare il corretto funzionamento della strumentazione – per problemi hardware e software - dovranno essere assicurati entro i termini indicati in allegato 1, fatta salva, in alternativa, la possibilità di dotare i servizi clinici di analoghe apparecchiature di back-up.
Nell’ipotesi in cui entro il suddetto termine non sia possibile ripristinare il corretto funzionamento del sistema, l’Impresa aggiudicataria si impegna a sostituire, entro 36 ore lavorative dal primo intervento, l’unità strumentale o funzionale da cui dipende il guasto con apparecchiatura nuova di fabbrica.
Nei casi di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni manutentive rispetto ai termini temporali indicati nel presente documento e nell’allegato 1, verrà irrogata, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’importo complessivo di aggiudicazione del contratto per ogni giornata di ritardo salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
Timbro e firma
7 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI IL CONTROLLO DELLE FORNITURE
Nella formulazione dell'offerta l’Impresa concorrente dovrà tener conto del rendimento effettivo e non teorico di ciascuna tipologia di reagente e materiale di consumo al fine di non far gravare su ISMETT ulteriori costi per eventuali dispersioni imputabili alla strutturazione funzionale del sistema proposto (calibrazioni, volumi morti di avviamento e quant'altro non previsto nelle specifiche tecniche); a tal fine, come detto di seguito, l’Impresa potrà proporre un sistema o una procedura atta alla rilevazione del numero dei test eseguiti, sistema o procedura comunque non vincolante per ISMETT.
Nel corso del contratto ISMETT monitorerà costantemente il permanere del rapporto, dichiarato in offerta e successivamente collaudato, tra il numero di determinazioni eseguite e il quantitativo di reagenti e materiali di consumo impiegati. Nel caso in cui si rilevasse una variazione di tale rapporto in senso peggiorativo per ISMETT, verranno effettuate le opportune verifiche del caso in contradditorio con l’Impresa aggiudicataria.
Nel caso in cui l’Impresa non dovesse provvedere al ripristino del corretto rapporto, ISMETT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva e perseguimento del risarcimento di tutti gli ulteriori danni nelle sedi e nei modi ritenuti opportuni.
Sarà tollerato, ovvero non contestato come inadempimento contrattuale, uno scarto quantitativo, tra quanto dichiarato in offerta e lo standard effettivamente stabilizzatosi nella pratica del laboratorio, non superiore al 3 %.
Nel caso il fornitore, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo le forniture, o non fosse in grado di eseguire le ordinazioni a lui conferite nei quantitativi, nelle qualità e nei termini di consegna richiesti o non provvedesse tempestivamente a sostituire i beni rifiutati sia all'atto della consegna sia successivamente, sarà facoltà di ISMETT provvedere direttamente nei modi giudicati più opportuni, anche rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, a libero mercato, addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo delle predette forniture rispetto a quello che avrebbero sostenuto se le forniture fossero state eseguite regolarmente a termini di contratto; in caso ciò non sia possibile per reattivi dedicati a particolari strumenti chiusi, dopo due ritardi o disguidi arrecanti danno a ISMETT per interruzione del servizio, lo stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Quanto sopra fatta salva ogni altra azione che ISMETT riterrà opportuna in idonea sede intesa all'accertamento ed al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti.
Nei casi di ritardi nelle consegne dei prodotti ordinati e/o nelle sostituzioni dei prodotti rifiutati rispetto ai termini convenuti potrà essere applicata da parte dell'Azienda, previa valutazione dei motivi dei ritardi, una penale a carico del fornitori inadempiente fino una penale pari all’1 per mille dell'importo dell’importo complessivo di aggiudicazione del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna o nella sostituzione per ogni giornata di ritardo salvi i limiti complessivi stabiliti dalla legge.
In caso di eventuale risoluzione del contratto per superamento del limite delle penali previsto dalla legge, ISMETT si riserva di incamerare la cauzione definitiva e di perseguire nelle sedi ritenute opportune il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L'ammontare delle penali e dei danni riconosciuti a carico del fornitore sarà allo stesso direttamente addebitato mediante deduzione dai crediti vantati e, qualora detti crediti risultassero insufficienti, mediante rivalsa sul deposito cauzionale definitivo.
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26. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.
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28. DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all’aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità. Tra detti motivi di pubblico interesse rientra l’eventuale profilarsi della possibilità di accedere a vantaggiosi e adeguati strumenti di acquisto aggregati CONSIP o CUC.
ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l’altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.
Si precisa che ISMETT potrà, altresì, anche in deroga alle previsioni dell’ art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni o altri strumenti aggregati CONSIP o della Centrale Unica di Committenza Regionale per i beni oggetto della presente gara e l’obbligo di recesso per ISMETT derivi dalle norme di legge; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell’attivazione dell’iniziativa aggregata è incondizionato.
Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.
A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura".
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X.xx Xxxx. Xxxxxx Xxxx
Direttore dell’Istituto