CAPITOLATO D'APPALTO
SETTORE VI: FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
SERVIZIO FARMACIE
CAPITOLATO D'APPALTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI MEDICINALI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI VENDIBILI NELLE FARMACIE COMUNALI DI PORDENONE, CORDENONS, SACILE E SAN XXXX AL TAGLIAMENTO.
LOTTO 1 CIG 82865938DD LOTTO 2 CIG 8286328E2C LOTTO 3 CIG 828633217D
Pordenone, aggiornato giugno 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI FINANZE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
Indice
PPRESENTAZIONE GENERALE
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA ART. 2 IMPORTO DELL’APPALTO ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
ART. 6 ONERI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI ADERENTI ART. 7 ACQUISTI DIRETTI
ART. 8 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI ART. 9 CONTROLLI E PENALI
ART. 10 PAGAMENTI
ART. 11 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 12 RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ART. 13 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 14 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA
PAR. 1 - PRESENTAZIONE GENERALE
Il presente capitolato riguarda la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie di cui sono titolari i comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Xxxx al Tagliamento che hanno sottoscritto una apposita Convenzione.
Con la stipula del Contratto d’appalto il Fornitore si obbliga nei confronti delle Amministrazioni sopra indicate a garantire gli Ordinativi di Fornitura e a prestare i servizi connessi, descritti negli articoli successivi.
Il fornitore prende atto e accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dai punti ordinanti delle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso i Sistemi gestionali in dotazione (WINGESFAR, FACILE E WINFAR).
ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto del presente capitolato d’appalto è la fornitura collettiva e senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, galenici preconfezionati, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, dispositivi medici, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali, gestite in economia, aderenti alla Convenzione citata nella presentazione generale.
Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano. La procedura verrà espletata ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre il presente capitolato comprende anche i servizi connessi alla fornitura, come specificato negli articoli successivi.
Della presente fornitura sono destinatarie le farmacie comunali indicate nella tabella sottostante unitamente all’indicazione della loro ubicazione (Tabella 1).
Tabella 1 - Localizzazione farmacie
n. | Comune | Denominazione farmacia | Indirizzo farmacia |
1 | Cordenons | Farmacia Comunale | Xxx Xxxxxxxx, 00/X |
0 | Xxxxxxxxx | Farmacia Comunale 1 | Xxx Xxxxxxxxxx, 00 |
0 | Xxxxxxxxx | Farmacia Comunale 2 | Xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 |
0 | Xxxxxxxxx | Farmacia Comunale 3 | Via Cappuccini,11 |
5 | Sacile | Farmacia Comunale X. Xxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx, 4 |
6 | Sacile | Farmacia Comunale | Via Mameli, 41 |
7 | San Xxxx al Tagliamento | Farmacia Comunale | Via del Progresso, 1/B |
Si riportano di seguito le singole prestazioni comprese nell’appalto:
⮚ Prestazione principale: fornitura collettiva e senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali;
⮚ Prestazioni secondarie: consegna e ritiro delle varie tipologie di prodotti sopra indicati secondo gli orari indicati nella tabella riportata all’articolo 5.
La fornitura è identificata con il CPV 33690000-3 “medicinali vari”
Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L'ammontare globale per ogni anno della fornitura in parola, composto dalla somma delle forniture delle singole amministrazioni aderenti alla Convenzione, è previsto in Euro 4.720.000,00 (Tabella 2), oltre all’IVA di legge, per un valore complessivo per il triennio di Euro 14.160.000,00, oltre all’IVA di legge.
L’importo annuale è stato suddiviso in tre lotti:
Primo lotto: Euro 2.360.000,00 Secondo lotto: Euro 1.416.000,00 Terzo lotto Euro: 944.000,00
come precisato nella successiva tabella 3.
Importo complessivo annuale della fornitura:
Tabella 2 – Importo e suddivisione annuale delle forniture oggetto d’appalto
Comune | Indirizzo farmacie | Importo annuale | |
Cordenons | Farmacia Comunale via Sclavons, 54/A | € | 570.000,00 |
Pordenone | Farmacia Comunale xxx Xxxxxxxxxx, 00 Farmacia Comunale xxxxx Xxxxxxxxxx, 0 Farmacia Comunale xxx Xxxxxxxxxx, 00 | € | 1.850.000,00 |
Sacile | Farmacia Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 Farmacia Comunale xxx Xxxxxx, 00 | € | 1.200.000,00 |
San Xxxx al Tagliamento | Farmacia Comunale Via del progresso, 1/B | € | 1.100.000,00 |
TOTALE ANNUALE FORNITURA | € | 4.720.000,00 |
Tabella 3 - Suddivisione del totale annuo della fornitura in tre lotti
LOTTI | Importo |
Lotto 1 | € 2.360.000,00 |
Lotto 2 | € 1.416.000,00 |
Lotto 3 | € 944.000,00 |
Totale | € 4.720.000,00 |
Tabella 4 – Suddivisione annua dei Lotti per Comune
Comune | Importo complessivo dell'appalto. | Lotto 1 | Lotto 2 | Lotto 3 | ||||
Cordenons | € | 570.000,00 | € | 285.000,00 | € | 171.000,00 | € | 114.000,00 |
Pordenone | € | 1.850.000,00 | € | 925.000,00 | € | 555.000,00 | € | 370.000,00 |
Sacile | € | 1.200.000,00 | € | 600.000,00 | € | 360.000,00 | € | 240.000,00 |
San Xxxx al Tagliamento | € | 1.100.000,00 | € | 550.000,00 | € | 330.000,00 | € | 220.000,00 |
Totale Fornitura annuale | € | 4.720.000,00 | € | 2.360.000,00 | € | 1.416.000,00 | € | 944.000,00 |
Gli importi indicati alle tabelle 2 e 3 si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'IVA, e dello sconto di gara per il farmaco, per il parafarmaco e per i Medicinali di auto medicazione o a prezzo libero (successivi punti E ed F).
I valori sopra citati sono da considerarsi indicativi. La spesa totale presunta non impegna in alcun modo le amministrazioni comunali partecipanti, potendo la stessa subire variazioni in rapporto all’andamento del mercato, o in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o regolatoria di settore riguardanti la marginalità, la remunerazione delle farmacie ed il relativo assetto normativo.
Nel caso di mancato raggiungimento del valore presunto indicato nell’appalto, nulla sarà dovuto ai contraenti a titolo di risarcimento.
Ai fini della valutazione dell’offerta per tutti i lotti, si ipotizza la seguente composizione merceologica che rimane comunque indicativa e non vincolante, in quanto gli ordinativi potranno differire da farmacia a farmacia, in relazione alle richieste del mercato.
Tabella 5 - Tipologia di prodotti e loro percentuale della fornitura per ciascun lotto.
Tipologia Prodotto | Percentuale della fornitura | |
A | Specialità medicinali originali di fascia A | 45% |
B | Specialità medicinali originali di fascia C | 13% |
C | Farmaci generici di fascia A | 10% |
D | Farmaci generici di fascia C | 1% |
E | Farmaci SOP e OTC | 5% |
F | Prodotti omeopatici e fitoterapici, parafarmaci, cosmetici, dispositivi medici, presidi MC, farmaci e parafarmaci veterinari | 26% |
Totale Fornitura | 100% |
Trattandosi di fornitura senza installazione non è necessario redigere il DUVRI: non sono pertanto previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La fornitura avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto relativo a ciascun lotto. In ogni caso il contratto avrà termine al raggiungimento dell’importo stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, anche se non decorso il termine predetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice degli appalti o Codice), di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione efficace.
Art. 4 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO
La fornitura è suddivisa nei seguenti tre lotti:
Lotto 1
⮚ Medicinali etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, Medicinali classificati equivalenti ai sensi della Legge 149- 26/7/2005, Medicinali stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90, alla Legge 49/2006 e L. 79/2014 e s.m.i., medicinali per uso veterinario, Medicinali SOP, Medicinali OTC, medicinali omeopatici, PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti e vendibili in farmacia;
⮚ per un importo di Euro 2.360.00,00 annuo;
⮚ alle condizioni di sconto minimo e massimo indicate all’art. 17 “Metodo di calcolo del ribasso offerto” del disciplinare.
Lotto 2
⮚ Medicinali etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, Medicinali classificati equivalenti ai sensi della Legge 149- 26/7/2005, Medicinali stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90, alla Legge 49/2006 e L. 79/2014 e s.m.i., medicinali per uso veterinario, Medicinali SOP, Medicinali OTC, medicinali omeopatici, PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti e vendibili in farmacia;
⮚ per un importo di Euro 1.416.000,00;
⮚ alle condizioni di sconto minimo e massimo indicate all’art. 17 “Metodo di calcolo del ribasso offerto” del disciplinare.
Lotto 3
⮚ Medicinali etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, Medicinali classificati equivalenti ai sensi della Legge 149- 26/7/2005, Medicinali stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90, alla Legge 49/2006 e L.79/2014 e s.m.i., medicinali per uso veterinario, Medicinali SOP, Medicinali OTC, medicinali omeopatici, PARAFARMACI, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti e vendibili in farmacia;
⮚ per un importo di Euro 944.000,00;
⮚ alle condizioni di sconto minimo e massimo indicate all’art. 17 “Metodo di calcolo del ribasso offerto” del disciplinare.
Tutti i lotti hanno identica composizione e si differenziano solo per l’importo della fornitura.
Art. 5 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
All’assegnatario di ciascuno dei tre Lotti è richiesto:
1. di effettuare presso la sede di ciascuna Farmacia dei comuni aderenti alla convenzione almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì. Effettuare due consegne il sabato di turno e una consegna la domenica mattina o i festivi di turno.
2. di effettuare la consegna di cui al precedente punto 1 tassativamente a farmacia aperta, negli orari indicati nelle tabelle sottostanti e, salvo modifica dell’orario di apertura o diverso accordo con il direttore della singola farmacia interessata. La merce viaggia a cura, spese e rischio del fornitore.
Orario invernale
Farmacie | dal lunedì al venerdì | il sabato | festivi | ||
mattina | pomeriggio | mattina | pomeriggio | ||
Cordenons | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | entro le 09,30 |
Pordenone 1 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | entro le 09,30 |
Pordenone 2 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | entro le 09,30 |
Pordenone 3 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | entro le 09,30 |
Sacile San Xxxxxxxx | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | entro le 09,30 |
Sacile Via Mameli | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | entro le 09,30 |
San Xxxx al Tagliamento | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | 8.30 - 9.30 | 15.00 - 16.00 | entro le 09,30 |
Orario estivo
Farmacie | dal lunedì al venerdì | il sabato | festivi | ||
mattina | pomeriggio | mattina | pomeriggio | ||
Cordenons | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | entro le 09,30 |
Pordenone 1 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 1630 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | entro le 09,30 |
Pordenone 2 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 1630 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 1630 | entro le 09,30 |
Pordenone 3 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | 8.30 - 9.30 | 15.30 – 16.30 | entro le 09,30 |
Sacile San Xxxxxxxx | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | entro le 09,30 |
Sacile Via Mameli | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | entro le 09,30 |
San Xxxx al Tagliamento | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | 8.30 - 9.30 | 15.30 - 16.30 | entro le 09,30 |
3. di ricevere gli ordini via internet, (mediante procedure informatiche compatibili con il sistema informatico di ciascuna farmacia), via mail e su chiamata telefonica tramite numero verde;
4. di comunicare, in tempo reale, le voci mancanti via internet, mail o con chiamata telefonica alle farmacie che hanno inoltrato l'ordine;
5. di trasmettere nel tempo più breve le comunicazioni delle Autorità Sanitarie e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri;
6. di svolgere un servizio di informazione su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità – medicinali e altri prodotti commerciabili;
7. di accettare le restituzioni delle specialità medicinali, dei parafarmaci alla ditta aggiudicataria entro 120 giorni dalla consegna e di emettere le relative note di accredito;
8. di effettuare, salvo diverso accordo con la farmacia interessata, entro due ore dalla consegna e senza oneri aggiuntivi per il committente, il cambio di un farmaco anche se in DPC non corrispondente all’ordinato, per errore del fornitore, e ritenuto urgente dal responsabile della farmacia;
9. di fornire medicinali e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad un anno rispetto alla data di avvenuta consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore ai 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla di accompagnamento o analogo documento;
10. di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperatura controllata, osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 538 e s.m.i.;
11. di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 26/5/97 e s.m.i.;
12. di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l’etichettatura, la vendita ed il trasporto;
13. di permettere a ciascuna farmacia di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell’informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o, cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
14. di garantire nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente.
15. di fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile con i sistemi di gestione (WINGESFAR, FACILE E WINFAR) delle farmacie aderenti alla Convenzione;
16. di comunicare regolarmente via internet (o altri sistemi compatibili con i sistemi di gestione delle farmacie) le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell’I.V.A.) e delle offerte speciali o promozioni in atto;
17. di consentire lo scarico delle bolle elettroniche ed il relativo carico dei costi dei prodotti consegnati nei sistemi informatici delle farmacie aderenti alla Convenzione;
18. di produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra
specialità medicinali ad uso umano classe A, Equivalenti, C, OTC, SOP, specialità medicinali uso veterinario, specialità omeopatiche e parafarmaco;
19. al fine di monitorare l’andamento del contratto, di produrre mensilmente ad ogni farmacia aderente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti relativi alla fornitura complessiva;
20. di effettuare con oneri a proprio carico le operazioni necessarie al collegamento dei sistemi di gestione delle farmacie aderenti alla Convenzione con quelli propri;
21. di inviare via e-mail il riepilogo mensile degli acquisti di prodotti per uso veterinario.
***
Il concorrente prima, e l’assegnatario poi espressamente ed irrevocabilmente:
a) assicurano che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per l’affidamento della fornitura;
b) assicurano di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare l’affidamento della fornitura;
c) si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’eventuale contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiarano con riferimento alla presente procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
ART. 6 ONERI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI ADERENTI
Ogni amministrazione aderente alla Convenzione provvede a gestire direttamente il contratto per la propria parte di competenza, curando gli ordinativi e garantendo che i pagamenti avvengano nei tempi previsti.
Eventuali contestazioni della ditta aggiudicataria andranno rivolte direttamente alla singola amministrazione inadempiente. Xxxxx potrà essere contestato o preteso nei confronti delle altre amministrazioni aderenti alla Convenzione.
Ciascuna amministrazione gestirà la parte del contratto di propria competenza impegnandosi al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, garantendo per ogni operazione l’utilizzo del CIG per accordo quadro o CIG derivato che distingue il lotto interessato.
Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, della regolare esecuzione delle prestazioni, applicazione ed esecuzione del contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura sono svolte, dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è demandata anche l’applicazione delle penali di propria competenza.
Per la parte di propria competenza le Amministrazioni Contraenti provvederanno a tutte le
comunicazioni da effettuarsi all’ANAC, richieste dalla norma.
ART. 7 ACQUISTI DIRETTI
Le Amministrazioni Comunali aderenti si riservano, a loro insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti dalle ditte produttrici e presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti.
ART. 8 STIPULAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Il comune di Pordenone procederà alla stipulazione del contratto quadro, che si perfezionerà mediante sottoscrizione di scrittura privata in forma digitale, con le modalità descritte all’art. 21 del disciplinare di gara, nei termini che saranno tempestivamente indicati dal Servizio Centrale Unica di Committenza; la documentazione di gara e l’offerta dell’aggiudicatario, anche se non materialmente allegate allo stesso ne costituiranno parte integrante.
Ciascun Ente aderente alla Convenzione provvederà autonomamente alla stipula e alla successiva fase di gestione del contratto derivato, relativo alla parte di competenza di ciascun lotto.
Potrà trovare applicazione l’art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le eventuali spese imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.
A mente dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25.01.2017) le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare al Comune di Pordenone le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara (ammontanti indicativamente ad € 6.000,00), suddivise in proporzione al valore dei lotti assegnati.
Sarà cura del comune di Pordenone comunicare prontamente alla ditta aggiudicataria l’importo dovuto e le modalità di rimborso.
ART. 9 CONTROLLI E PENALI
Le Amministrazioni contraenti si riservano la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’effettuazione di verifiche e controlli sulla regolare esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura.
Ogniqualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell’espletamento della fornitura o nell’adempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l’Amministrazione interessata invierà all’Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l’ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.
Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all’Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l’Amministrazione coinvolta procederà all’applicazione della penale, eventualmente rideterminata.
L’importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Le penali potranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg., nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ART. 10 PAGAMENTI
L’aggiudicatario dovrà emettere mensilmente, per ciascuna singola farmacia, un’unica fattura elettronica posticipata, relativa agli ordini trasmessi nel mese precedente. Le fatture saranno liquidate dal comune a cui la farmacia fa capo.
La fatturazione delle sostanze stupefacenti dovrà sempre essere effettuata separatamente dagli altri prodotti forniti.
Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente alla data di ogni singolo ordine per ogni singola farmacia.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato da ogni singola farmacia.
Il codice univoco di ciascun ufficio pagatore, necessario alla fattura elettronica, sarà comunicato al’aggiudicatario da ciascun Ente aderente.
Le forniture saranno verificate, per la regolarità dell’esecuzione, in base alla normativa vigente. Gli ordini di pagamento relativi alle forniture saranno disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), che non evidenzi irregolarità. Il pagamento avverrà secondo modalità da concordare con la ditta aggiudicataria nell'ambito di quelle previste dalla legge.
Le fatture, pertanto, dovranno essere intestate ad ogni singola farmacia Comunale ed inviate alla medesima.
Ai sensi comma 5 bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. su ogni pagamento dovrà essere operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull’importo netto da fatturare. Pertanto l’importo fatturato dovrà essere al netto della ritenuta percentuale dello 0,5%, sopracitata (dovrà essere trattenuta sull’imponibile da fatturare). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante dell’attestazione di regolare esecuzione (o certificato di verifica di conformità), previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, che non evidenzi irregolarità.
Le fatture dovranno:
a) essere intestate a ciascuna delle farmacie comunali;
b) indicare tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN, numero conto corrente postale dedicato);
c) riportare il codice CIG relativo alla fornitura;
d) indicare l’applicazione delle disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (scissione dei pagamenti - split payment), e se del caso, dell’art. 17 del DPR 26 ottobre 1972,
n. 633 (inversione contabile – reverse charge).
Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente.
La Stazione Appaltante potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
In caso di ritardati pagamenti da parte del Comune - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori in misura di legge per tutta la durata del contratto.
ART. 11 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-sexies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l’Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque tempo, secondo le disposizioni di legge. Troverà altresì applicazione l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La Stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto, in tutto o in parte, unilateralmente e senza preavviso, per giusta causa.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedente recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza della ditta aggiudicataria, anche via PEC con un preavviso di 30 (trenta) giorni; In tali casi l’appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi resi, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni ed il corrispettivo previsti nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del
predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
ART. 12 RECESSO ANTICIPATO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
In caso di recesso dal contratto da parte della ditta aggiudicataria, non giustificato da cause di forza maggiore, l’Amministrazione comunale di Pordenone quantificherà e richiederà i danni e le spese da rifondere al Comune capofila che provvederà a ripartirle tra i Comuni aderenti. In ogni caso, resta salva la facoltà dell'Ente di esperire tutte le azioni a tutela dei propri interessi.
ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. impegnandosi ad utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti alla stazione appaltante entro gg. 7 dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla L. 136/2010 e s.m.i. L’aggiudicatario è tenuto altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’aggiudicatario si impegna, infine, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore subcontraente).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 14 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE E ANTIMAFIA
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.
La violazione dei predetti obblighi potrà configurare causa di risoluzione del contratto.
Inoltre ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001, comma 16 ter): “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma
sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
Ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012, l'amministrazione, se del caso, verificherà, prima della stipula del contratto o dell'autorizzazione del subappalto, l'iscrizione della ditta aggiudicataria o del subappaltatore a ciò tenuti nelle c.d. “white lists” della Prefettura di competenza.
Pordenone, giugno 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 17/06/2020 14:44:37
IMPRONTA: 9502F2C679C8E84EA4DE003141F30D82B63387D1C20DA9846DDE8B4CA02BB0F0 B63387D1C20DA9846DDE8B4CA02BB0F009DE9B7E96FD36D5165CB760AF61C609 09DE9B7E96FD36D5165CB760AF61C6093BB0342534C768941E1EB7D3B554B409
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Atto n. 1348 del 17/06/2020