CUP F67H22002390004 – CIG 9556769F40
CITTA’ DI GIAVENO ***
Città Metropolitana di Torino
AREA TECNICA
OGGETTO: Invito a procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1 lettera a) e 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, ed in riferimento al DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 e alla Legge 108/2021 per l’esecuzione dei lavori di sistemazione strade e messa in sicurezza vie cittadine anno 2022 nel Comune di Giaveno (TO).
CUP F67H22002390004 – CIG 9556769F40
Codesta Impresa individuata tra gli operatori iscritti al MEPA è invitata a partecipare alla gara indetta per procedura negoziata oggetto della presente ed a presentare offerta per l’affidamento dei lavori, di seguito, meglio specificati.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore (12,00) del giorno (09/01/2023).
1. PREMESSE
Con determina a contrarre n. 641 del 27/12/2022, questa Stazione Appaltante ha determinato di affidare l’esecuzione dei lavori di sistemazione strade e messa in sicurezza vie cittadine anno 2022 nel Comune di Giaveno (TO).
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021, e con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.
Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi, predisposto e validato ai sensi dell’art. 23 e art. 26 del Codice, è stato:
• redatto dal Geom. Xxxxxxx Xxxxx dell’Area Tecnica del Comune di Giaveno;
• validato con atto del Responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di Giaveno in data 31/10/2022;
• approvato dalla Giunta Comunale, con atto n. 140 assunto in data 4/11/2022.
I lavori verranno affidati secondo il criterio del minor prezzo applicato sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di lavori da affidarsi a misura e che la procedura negoziata sarà considerata valida pur in presenza di una sola offerta purchè valida ed ammissibile.
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Giaveno – (Città Metropolitana di Torino).
Il Responsabile del procedimento è l’arch. Xxxxx Xxxxxxxxx capo Area Tecnica c/o Comune di Giaveno, via Xxxxxxxxx Xxxxxxxx n. 1 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxx – Italia.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI
La documentazione di gara comprende:
1) la presente lettera di xxxxxx;
2) progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, costituito dai documenti:
▪ A1 - Relazione tecnica e quadro economico
▪ A2 - Corografia
▪ A3 – Computo metrico
▪ A4 – Elenco prezzi
▪ A5 – Costi sicurezza
▪ A6 – Capitolato Speciale d'Appalto
▪ A7 - DUVRI
3) Modello di istanza di ammissione alla gara;
4) Modello di offerta economica;
5) DGUE.
La documentazione di gara indicata è resa disponibile sul sistema telematico xxxxxxxxxxxxx.xx ed è altresì disponibile presso l’area Tecnica Comunale (Via Scaletta n. 7 – 00000 Xxxxxxx (XX) – nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12), in maniera gratuita; a tal fine gli operatori economici interessati per ottenere copia devono presentarsi muniti dei supporti informatici necessari per l’acquisizione della relativa documentazione (es. chiavetta di memoria USB).
Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
A tali quesiti si provvederà, a mezzo posta elettronica, a dare risposta scritta entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
Qualora debbano essere diramate comunicazioni integrative di interesse generale, le stesse verranno trasmesse tramite PEC o FAQ a tutti i soggetti invitati.
2.3 UNIFORMITA’ DELLE COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante;
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
EURO 241.465,94 dei quali euro 1.242,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23, c. 16 del D.Lvo n. 50/16 e smi
IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: Euro 240.223,20 COSTO INDICATIVO MANODOPERA : € 59.241,44
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Strade e vie diverse – 00000 Xxxxxxx (XX).
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da Art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, è di 150 (centocinquanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.
L’appalto è costituito da un unico lotto in relazione al fatto che la commessa ha carattere unitario e l’eventuale frazionamento rischierebbe inoltre di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto nei tempi previsti, anche in relazione alla necessità di coordinare più operatori su un intervento che ha, per l’appunto, caratteristiche unitarie.
Si specifica che, data l’urgenza di sistemazione dei tratti di strada oggetto dell’appalto finalizzata ad ovviare situazioni di pericolo, i lavori verranno tassativamente consegnati in pendenza di contratto; il mancato rispetto della presente condizione sarà motivo di risoluzione del contratto per colpa dell’assegnatario.
Il contratto, verrà stipulato a misura.
I lavori verranno affidati secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale applicato sull’elenco prezzi posto a base di gara e che la procedura negoziata sarà considerata valida pur in presenza di una sola offerta purché valida ed ammissibile.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lvo n. 50/16 e smi, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lvo n. 50/16 e smi ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lvo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi e dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito in Legge 108 del 29/07/2021.
Fermo restando che non è ammessa la sostituzione dell’appaltatore nell’esecuzione integrale del contratto, tutte le singole lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste dall’art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e comunque nel rispetto della normativa statale in relazione alle fattispecie penali.
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario riconosce al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare l’importo delle opere da subappaltare e non sono ribassabili. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, dall’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, c. 6 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si comunica che la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 saranno effettuate con il sistema FVOE o tramite sistemi tradizionali nel più breve tempo possibile a cura della stazione appaltante prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; per i mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80 ci si atterrà a quanto previsto nella Linea Guida ANAC n. 6/2016.
4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:
• Iscrizione allo specifico bando MePa “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei
– OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane”
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
• Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
• Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, Classe I.
I lavori stimati di importo pari a € 241.465,94 sono classificati nella categoria prevalente di opere
«Lavori di manutenzione cat. OG3 Classe I». TAB. 1
Lavorazioni | Categ. | Classe | IMPORTO | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane | OG3 | I | € 241.465,94 | Prevalente | Subappaltabile |
TOTALE LAVORAZIONI SICUREZZA INCLUSA | € 241.465,94 |
1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto il minor prezzo sull’importo a base di gara, non anomalo, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera.
I documenti potranno essere prodotti sulla piattaforma in versione originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000 e smi.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
5. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020, pari al 1% dell’importo contrattuale posto a base d’asta (€ 241.465,94) e precisamente di importo pari ad € 2.414,66, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice in materia di riduzioni massimali.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di impegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Comunale (Unicredit agenzia di Giaveno);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme agli schemi di polizza con le caratteristiche contenute nel D.M. (MISE) n. 31 del 19/01/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10/04/2018 allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
4) avere validità per giorni almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è riducibile secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice ; in tal caso il concorrente dovrà segnalare e documentare il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a) la cauzione definitiva nella misura stabilita dal Codice;
b) dimostrare il possesso di polizza assicurativa R.C. di almeno €. 500.000 - Responsabilità verso terzi e assicurazione secondo le seguenti indicazioni:
• L’appaltatore assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando il Comune di Giaveno da ogni responsabilità al riguardo.
• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’appaltatore s’impegna a stipulare / ha stipulato polizza assicurativa che tenga / per tenere indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari a Euro 241.465,94 (duecentoquarantunmilaquattrocentosesantacinque/94) e che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
• Detta polizza viene emessa in applicazione degli schemi di cui al D.M. 19 gennaio 2018 n. 31. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste dagli schemi summenzionati, la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
6. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE NON OBBLIGATORIA.
E' facoltà dell'offerente prendere visione dei luoghi di esecuzione dei lavori, così come della documentazione di gara, secondo i termini e le modalità di seguito espresse.
La documentazione di gara è comunque accessibile dalla piattaforma telematica di xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc) per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in xxx Xxxxxxxx x. 0 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore (9.00) alle ore (12,00), previo appuntamento telefonico al numero 011-9326461. Gli elaborati progettuali verranno gratuitamente forniti contestualmente all’esecuzione del sopralluogo, per cui gli interessati devono munirsi dei supporti informatici necessari.
Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei soli giorni indicati dal presente invito e comunque dal lunedì al venerdì .
Essendo l’effettuazione del sopralluogo facoltativa non sarà rilasciata alcuna attestazione di presa visione.
7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti dovranno effettuare, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 20,00 (VENTI/00) secondo le modalità previste dall’ANAC.
8. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA .
Per prendere parte alla procedura di gara gli Operatori dovranno far pervenire nel sistema telematico entro il termine del 09/01/2023, ore 12:00, pena l’esclusione, le offerte corredate della documentazione richiesta, come nella presente illustrato.
La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell’offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità e in conformità a quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico.
L’apertura delle buste virtuali avverrà nella seduta del 10/01/2023, ore 10.30, in seduta pubblica mediante collegamento da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica del Mercato elettronico di Consip.
Nella seduta verrà preliminarmente esaminata la documentazione amministrativa di cui alla busta virtuale “A” e successivamente, all’esito di tali verifiche, l’offerta economica, busta virtuale “B”.
La graduatoria delle offerte ritenute valide verrà stilata in modalità automatica dal sistema telematico in relazione del prezzo totale offerto per l’appalto.
La documentazione richiesta ai fini della R.D.O. si distingue in “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, che confluirà nella “Busta A” virtuale, “OFFERTA ECONOMICA” che confluirà nella “ Busta B” virtuale”.
A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dalla presente lettera d’invito e relativi allegati, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inserita mediante il sistema R.d.O. con invio telematico (tramite Sistema MePA).
La domanda di partecipazione e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal Legale rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente, ovvero dai Legali rappresentanti o Procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari xx xxx. 00, xxxxx 0, xxxxxxx x) xx x) xxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(X.X.: in caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all’originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest’ultimo nell’istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000).
Tutta la documentazione dovrà essere fornita entro e non oltre il termine perentorio stabilito nel Sistema, pena l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla gara.
Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligatoriamente la documentazione seguente:
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” VIRTUALE
La busta “A” virtuale deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
I) Istanza di ammissione alla gara, utilizzando il modello predisposto da questo Ente, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentate del concorrente, con allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
II) PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (servizio ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE ed individuata la procedura di affidamento a cui si intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenete la documentazione amministrativa. Inoltre gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e pertanto, non reperibili presso enti Certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.
III) DGUE – documento di gara unico europeo: alla documentazione summenzionata deve essere allegato il DGUE redatto e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.LGS. 50/2016.
IV) (solo in caso di avvalimento)
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la stessa deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
d. dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e. dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
f. impegno irrevocabile in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;
g. dichiarazione di cui al precedente punto II da prodursi anche da parte dell’impresa ausiliaria;
V) cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel presente invito ;
VI) Ricevuta pagamento contributo ANAC ;
VII) Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, Classe I
Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del D.Lvo n. 50/16 e smi nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e smi alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.Lvo n. 50/2016 e smi il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”.
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, c. 14.
Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/16 e smi, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.Lvo n. 50/16 e smi ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, c. 2 e dell’art. 216, c. 13 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVOE.
“ CONTENUTO DELLA “ Busta B” virtuale””:
La “ Busta B” virtuale” deve contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione con modalità digitale di offerta del concorrente con l’indicazione del ribasso unico offerto, espresso in cifre ed in lettere, e l’indicazione, a pena di esclusione dei costi della sicurezza, al netto dell’IVA, per rischio specifico connesso all’attività d’impresa.
Il modello viene generato dal Sistema, con l’apposizione della firma digitale del/dei legale/i rappresentante/i o procuratore/i dell’impresa/delle imprese concorrente/i.
La busta “Economica” virtuale deve contenere anche il modello di offerta prodotto dalla stazione appaltante, recante a) sconto percentuale rispetto al prezzo a base d’asta di €. 240.223,20; b) costi aziendali della sicurezza; c) costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione dei presenti lavori, di cui si è tenuto conto nel presentare l’offerta preferibilmente utilizzando il modulo predisposto da questa stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lvo n. 50/16 e smi nell’offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza.
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa:
• Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica
In tal caso l’offerta economica dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
• Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo
comune
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
• Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica
In tal caso il modello dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)
9. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può assistere allo svolgimento della gara telematica. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.
10. DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno 10/01/2023, alle ore 10.30, presso la sede della stazione appaltante in via telematica.
La procedura è la seguente:
1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica dei contenuti della documentazione amministrativa e rispondenza alle richieste della presente lettera di invito e successiva ammissione.
2. Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera.
3. Successivamente si procederà sempre in seduta pubblica e nei confronti dei soli operatori economici ammessi all’apertura della Busta B” virtuale;
4. Esclusione automatica. Le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque“ (Art. 1, comma 3, DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020).
Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.
La Stazione appaltante procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui al predetto art. 97, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter, del Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, in ottemperanza al combinato disposto del citato art. 97 comma 3-bis del Codice e del Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016.
La verifica di congruità delle offerte è rimessa al RUP, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
Nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Non saranno ammesse offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.
11. GARANZIA DEFINITIVA:
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art.
103 del D.Lvo n. 50/2016 e smi. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
12. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:
I lavori sono finanziati con oneri di urbanizzazione.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto “a misura”.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
I pagamenti verranno eseguiti entro 30 giorni dall’approvazione degli stati di avanzamento e le liquidazioni avverranno a seguito della verifica prevista per Legge.
13. VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione.
14. CAUSE DI ESCLUSIONE:
I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera: si darà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, c. 9 del D.Lvo n. 50/2016 e smi
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito.
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nella presente lettera di invito comporteranno l’esclusione immediata dalla gara.
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l’esclusione dalla gara.
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16.
15. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 gg dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Si conferma la circostanza che i lavori verranno consegnati e le lavorazioni saranno avviate in pendenza di contratto. Qualora la stipula non sia possibile per causa imputabile all’appaltatore, l’assegnazione verrà revocata, sarà incamerata la cauzione provvisoria e l’aggiudicatario avrà diritto unicamente al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti;
Quanto sopra non pregiudica la possibilità per il Comune di avvalersi nei confronti della controparte inadempiente per eventuali danni.
16. ALTRE INFORMAZIONI:
Il c.d. “soccorso istruttorio”, ha applicazione senza richiesta di documenti integrative nei seguenti casi:
⮊ dichiarazioni in parte omesse, i cui elementi siano desumibili da attestati ufficiali subito verificabili od altre autocertificazioni o documenti presentati in sede di gara;
⮊ omessa indicazione nell’offerta dello sconto o prezzo proposto in lettere;
⮊ qualora il concorrente alleghi unico documento d’identità personale per tutte le autocertificazioni prodotte; se tale documento di riconoscimento è scaduto, verrà richiesta la regolarizzazione;
ha applicazione, previa regolarizzazione entro la data di esecuzione della seconda seduta pubblica di gara alle ore 12,00 per:
✓ cauzione provvisoria insufficiente;
✓ omessa presentazione di documento d’identità del dichiarante;
✓ documento “Passoe”;
✓ autocertificazione mancante di alcuni elementi;
In particolare avrà luogo l’esclusione dalla gara non regolarizzabile:
• nei casi esplicitamente espressi nella presente lettera d’invito;
• ritardo nella presentazione delle offerte;
• nel caso in cui l’offerta contenga riserve o condizioni di validità;
• mancata sottoscrizione dell’offerta o delle autocertificazioni;
• qualora l’offerta economica proponga aumento rispetto al prezzo stabilito a base d’asta;
• omessa presentazione dei documenti di cui ai punti I), II), IV);
• qualora la stazione appaltante accerti che le offerte di due o più concorrenti sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
• È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE, un recapito di posta elettronica certificata (PEC) ed un recapito fax a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti PEC o fax il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
• È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto dal modulo di ISTANZA DI AMMISSIONE allegato, ovvero inserendo nella “Busta A – Documenti per l’ammissione alla gara” una apposita dichiarazione redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 445/2000, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende subappaltare.
• Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lvo n. 50/16 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del X.X. x. 000/0000.
• Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
• La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
• L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.
• Ai sensi dell’art. 32, c. 8 del D.lvo n. 50/2016 e smi si comunica che il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione.
• Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.
• Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lvo n. 50/2016 e smi si comunica che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.
• Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
• Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
• Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’arch. Xxxxx XXXXXXXXX.
17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 e smi:
a) i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse;
18. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:
• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lvo n. 50/16 e smi;
• Presentare le polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale d’Appalto;
• Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.
• Rispondenza ai criteri ambientali: le attività oggetto della presente procedura ed i relativi lavori, per quanto compatibili con le disposizioni di capitolato, devono essere conformi ai criteri ambientali minimi di cui al decreto ministeriale DM 11 ottobre 2017, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 rubricato “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
• L’Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.