TRA
ALLEGATO 10
SCHEMA DI CONTRATTO DI SVILUPPO SPERIMENTALE SCHEMA DI CONTRATTO DI SPERIMENTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO PRE - COMMERCIALE AI SENSI DELL’ART. 19, COMMA 1, LETT. F), DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVO A SERVIZI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO ATTIVO DEL RUMORE ANC (ACTIVE NOISE CONTROL) FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DEL RUMORE DA TRAFFICO
TRA
la società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, sede legale in Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, codice di avviamento postale 30175, Venezia/Marghera (VE), codice fiscale e partita IVA 03829590276, che in prosieguo, per brevità, sarà chiamata “CAV Spa”, rappresentata dal signor , nato nel comune di ( ), in data
/ / , residente nel comune di
( ), in Via
, numero , codice fiscale:
, nella sua qualità di
E
l’impresa , sede legale nel comune di , in Via
, numero , codice di avviamento postale , codice fiscale: , partita IVA:
, che in seguito, per brevità, sarà chiamata “Fornitore”, rappresentata dal signor
, nato nel comune di
( ), in data
e residente nel comune di
( ), in Via
, codice fiscale:
, nella sua qualità di
PREMESSO CHE
a) CAV Spa ha verificato la non reperibilità sul mercato di soluzioni idonee a soddisfare il fabbisogno pubblico di innovazione, come sintetizzato nella determinazione a contrarre dell’amministratore delegato numero di protocollo 16246 del 20/11/2014;
b) con la determinazione sopra citata, l’amministratore delegato ha indetto una procedura di gara per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. f), del d.lgs. 163/2006, di servizi
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa la validazione e sperimentazione, funzionali alla realizzazione di un nuovo dispositivo di controllo attivo del rumore ANC (Active Noise Control) che consenta a CAV Spa di fare fronte al problema del rumore prodotto dal traffico, indetta con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, per estratto, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana
– Serie Speciale – Contratti Pubblici, sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito di CAV, per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e due quotidiani a maggiore diffusione locale;
c) la predetta procedura è suddivisa in tre fasi: Fase I: studio di fattibilità, Fase II: progettazione tecnica, Fase III: prototipazione, test e sperimentazione sul campo, rispetto alle quali gli operatori economici interessati dovevano presentare progetti di ricerca e sviluppo tali da determinare un’innovazione sostanziale che consenta di far fronte al problema sopra citato;
e) la procedura di appalto pre-commerciale prevede uno schema di condivisione dei benefici tra
l’amministrazione e le imprese partecipanti, in modo tale che tutte le Parti traggano vantaggio da un’attiva opera di commercializzazione e diffusione delle soluzioni innovative;
f) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei servizi di ricerca e sviluppo di Fase II ed ha quindi titolo per accedere alla Fase III di sviluppo prototipale, test e sperimentazione in un contesto operativo reale e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
g) che in data _ CAV Spa, in ottemperanza al paragrafo 8 del Disciplinare di Gara, ha convocato il Fornitore al fine di valutare elementi migliorativi attinenti a specifiche funzionali e prestazionali migliorative, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante e che il Fornitore ha accettato/non ha accettato le richieste migliorative della stazione appaltante, secondo quanto riportato nel Verbale di chiusura della Fase II allegato al presente contratto;
h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di Gara, dal
Disciplinare di Gara e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente documento, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1- Norme regolatrici
1. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a. dalle clausole del presente Contratto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra
e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
b. dalle norme della lex specialis di gara nelle parti applicabili;
c. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili d’inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, CAV Spa da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
3. Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto sono: il
Capitolato Tecnico, lo Studio di fattibilità, il Progetto tecnico, il DUVRI, il Verbale di chiusura della Fase II.
4. Tali documenti potranno essere integrati e modificati dagli (eventuali) accordi di variante secondo quanto definito nel Disciplinare di Gara e nel successivo articolo 5.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito del presente Contratto, s’intende per:
a. “Amministrazione Contraente”: la società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa firmataria del presente contratto;
b. “Contratto”: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c. “Giorni lavorativi”: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festività nazionali e locali;
d. “Importo contrattuale”: l’importo del presente Contratto, pari all’importo di aggiudicazione della
Fase II di Euro
/00), IVA esclusa;
(Euro
e. “Servizio”: la realizzazione dei servizi di sviluppo prototipale, test e sperimentazione di un nuovo sistema per il controllo attivo del rumore
(Active Noise Control) finalizzato all’abbattimento del rumore da traffico;
f. “Contesto della sperimentazione”: il contesto per la sperimentazione in ambiente reale, oggetto della Fase III che è individuato nel tratto autostradale di competenza di CAV Spa.
Articolo 3 – Oggetto
1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di CAV Spa alla realizzazione del servizio di sviluppo prototipale di un nuovo dispositivo per il controllo attivo del rumore ANC (Active Noise Control) finalizzato all’abbattimento del rumore da traffico tutto come meglio specificato nei successivi commi e nei limiti dell’importo contrattuale.
2. Il Servizio dovrà necessariamente essere erogata secondo le modalità stabilite nel presente documento e nei relativi allegati.
3. Il Servizio, in particolare, ha ad oggetto:
a. la realizzazione del prototipo secondo il Progetto tecnico allegato al presente Contratto, così come integrato dal richiamato dal Verbale di chiusura di fase II;
b. il test e la sperimentazione del prototipo realizzato.
4. La realizzazione del servizio di prototipazione ha come obiettivo la realizzazione, ovvero la costruzione del primo esemplare (rispetto ad una sequenza di eguali o similari realizzazioni successive) del dispositivo per il controllo attivo del rumore ANC (Active Noise Control) finalizzato all’abbattimento del rumore da traffico.
5. Tale prototipo, costruibile in parte in modo artigianale, deve consentire di valutare eventuali limiti e problemi d’industrializzazione del prodotto, oltre a dover essere rispondente alle specifiche tecniche descritte nel Progetto tecnico allegato al presente Contratto, così come integrato dal Verbale di chiusura di fase II.
6. Sul prototipo verranno effettuate le attività di test e di sperimentazione con la finalità di misurare le reali prestazioni e funzioni, oltre che d’individuare eventuali deficienze di progetto, di tipo strutturale, ergonomico, funzionale, prestazionale
7. Il test del prototipo verrà svolto presso un tratto autostradale di competenza di CAV Spa che sarà successivamente indicato da quest’ultima al
Fornitore, con la finalità di verificarne la rispondenza ai requisiti di sicurezza, l’usabilità e la provabilità nel contesto operativo reale, oltre che il grado di rispondenza dello stesso al progetto tecnico.
8. L’attività di sperimentazione è finalizzata a misurare e valutare le prestazioni e funzionalità del prototipo in un contesto operativo reale, come descritto all’articolo 5 del presente Contratto.
9. Il Fornitore s’impegna ad erogare, per l’intero periodo di validità del presente Contratto, il Servizio e le prestazioni descritti nel presente Contratto e relativi allegati.
10. I costi per la sicurezza per i rischi da
interferenza sono pari ad Euro
/00).
Articolo 4 - Durata del Contratto
(Euro
1. Il presente Contratto ha una durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di stipula del presente atto, secondo la seguente tempistica:
a. la realizzazione del prototipo ha una durata di 120 (centoventi) giorni dalla data di stipula del Contratto e, salvo eventuali proroghe concesse per
i scritto da CAV Spa, deve essere ultimata entro tale termine;
b. la sperimentazione del prototipo ha una durata di
60 (sessanta) giorni a partire dalla positiva validazione del prototipo, salvo eventuali proroghe concesse per iscritto da CAV Spa.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.
Articolo 5 – Esecuzione del Contratto e varianti
1. Il Fornitore s’impegna all’osservanza puntuale di tutte le prescrizioni riportate nel corpo del presente Contratto e dei relativi allegati, che qui s’intendono integralmente riportati.
2. Il Fornitore s’impegna a realizzare il prototipo secondo le specifiche tecniche descritte nel Progetto tecnico, come integrato dal Verbale di chiusura di fase II.
3. Nel corso della durata del presente Contratto, il Fornitore è tenuto a presentare il prototipo entro e non oltre 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dalla data di stipula dello stesso, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e salvo eventuali proroghe concesse per iscritto da CAV Spa.
4. Il prototipo presentato dal Fornitore sarà sottoposto ad autorizzazione e validazione da parte
della Commissione di Validazione, composta da referenti di CAV Spa prima dell’avvio della fase di sperimentazione in ambiente reale.
5. La Commissione di Validazione valuterà, tramite appositi test, l’usabilità e la provabilità del prototipo presentato, oltre che il grado di rispondenza dello stesso al progetto tecnico; nel caso di esito positivo dei predetti test, la Commissione di Validazione procederà alla redazione del “Verbale di validazione del prototipo”, avviando in tal modo la fase di sperimentazione in ambiente reale; nel caso in cui la validazione abbia esito negativo, il Fornitore avrà 120 (centoventi) giorni di tempo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e salvo eventuali proroghe concesse per iscritto da CAV Spa, per adeguare il prototipo alle indicazioni fornitore dalla Commissione di Validazione.
6. Trascorsi i 120 (centoventi) giorni, il
Fornitore ripresenterà il prototipo alla commissione di validazione per le verifiche di cui al comma precedente; in caso di esito positivo, la Commissione di Validazione procederà alla redazione del “Verbale di validazione del prototipo”.
7. La successiva attività di sperimentazione avrà durata di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla validazione del prototipo di cui al comma precedente; allo scadere del termine fissato per la fase di sperimentazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e salvo eventuali proroghe concesse per iscritto da CAV Spa, il Fornitore dovrà presentare il prototipo alla Commissione di Validazione; la commissione, valutate le prestazioni e le funzionalità del prototipo in ambiente reale, redigerà il “Verbale di validazione finale del prototipo”, concludendo in tal modo le attività di Fase III.
8. Eventuali costi imprevisti derivanti dalle
modificazioni di cui ai commi 5 e 6 saranno ad esclusivo carico del Fornitore e senza alcun onere economico aggiuntivo per CAV Spa.
Articolo 6 – Corrispettivo e tempi d’erogazione
1. CAV Spa corrisponderà al Fornitore:
a. un importo corrispondente al 10% dell’Importo
contrattuale pari ad Euro (Euro
/00), IVA esclusa, contestualmente alla stipula del presente Contratto;
b. un importo corrispondente al 40% dell’Importo
contrattuale pari ad Euro (Euro
/00), IVA esclusa, in sede di validazione del prototipo;
c. il restante 50% dell’Importo contrattuale, pari ad Euro , IVA esclusa, in sede di validazione finale del prototipo.
2. In caso di mancata presentazione del prototipo entro i termini di cui al precedente articolo 5, comma 3, salvo l’applicazione delle penali di cui oltre, CAV Spa si riserva di:
a. risolvere il presente Contratto ed escutere la relativa cauzione definitiva;
b. richiedere la restituzione dell’importo corrisposto al Fornitore, di cui al precedente comma 1, lettera a), nelle ipotesi in cui il Fornitore non ottemperi alla diffida ad adempiere che verrà inoltrata da CAV Spa, assegnando un termine perentorio per la consegna del prototipo.
3. In caso di mancata validazione del prototipo da parte della Commissione di Validazione di cui al precedente articolo 5, comma 5, CAV Spa si riserva di:
a. attivare le azioni descritte al comma precedente;
b. richiedere al Fornitore l’adeguamento del prototipo al Progetto tecnico, come integrato dal Verbale di chiusura della fase II, da effettuarsi entro il
termine assegnato da CAV Spa, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di CAV Spa di incamerare la cauzione, totalmente o parzialmente.
4. In caso di mancata validazione finale del prototipo da parte della Commissione di validazione di cui al precedente articolo 5, comma 7, non verrà corrisposto l’importo di cui al comma 1, lettera c).
5. Il corrispettivo dovuto, erogato come descritto al precedente comma 1, deve intendersi comprensivo della prestazione del Servizio e quindi di tutte le attività descritte nel Capitolato Tecnico, nel presente atto e offerte in sede di gara, nonché di ogni attività necessaria per l’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali nascenti dal Contratto ed è dovuto e si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
6. Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile – indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi
carico il Fornitore di ogni relativo rischio, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi e oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del Servizio e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che verranno emanate dalle competenti autorità.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
8. Eventuali costi imprevisti derivanti dalle dette modificazioni saranno ad esclusivo carico del Fornitore e senza alcun onere economico aggiuntivo per CAV Spa.
Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della l. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
0.Xx fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:
a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 6;
b) s’impegna a comunicare a CAV Spa entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l’accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all’appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
c) ha l’obbligo d’indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l’irricevibilità della medesima, il codice identificativo gara : 6019795BF9 ed il codice unico di progetto d’investimento pubblico: I22C14000030005;
d) ha l’obbligo d’indicare il codice identificativo gara ed il codice unico di progetto sopra evidenziati sugli strumenti di pagamento inerente
ad ogni transazione finanziaria relativa il presente appalto;
e) ha l’obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’appalto, un’apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
f) ha l’obbligo di dare immediata comunicazione a CAV Spa ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Venezia, la notizia dell’inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente
dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l’inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all’art. 3 della l. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Contratto, oltre a determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della l. 136/2010 e ss.mm.ii.
4. Le fatture saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto; ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta o altro mezzo elettronico certificato al seguente indirizzo: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, 00000, Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX).
5. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia; in particolare il pagamento delle fatture è stabilito a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura; in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del
d.lgs. n. 231/2002; relativamente alle spese di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire a CAV Spa il dettaglio delle suddette spese.
6 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese di CAV Spa, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. , intestato al Fornitore, presso , IBAN
. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il codice identificativo gara ed il codice unico di progetto, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono le seguenti:
;relati vamente ai soggetti delegati ad operare sul conto corrente di cui al presente comma, il Fornitore
s’impegna a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge; il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati
7. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da CAV Spa, ai sensi del successivo articolo 13, comma 3.
8. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura un Raggruppamento Temporaneo di Imprese). Con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società
costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all’art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate; le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare (anche solo al loro interno) solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da CAV Spa; in tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate; ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di CAV Spa a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’articolo
117 del d.lgs. n. 163/2006; in ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per CAV Spa di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 118, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 163/2006, dall’art. 35 della l. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l’articolo 48-bis del d.P.R. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il d.m. 40/2008; in ogni caso CAV Spa si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti.
11. CAV Spa verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010.
Articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Contratto.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto:
a. delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, d’igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula del Contratto,
impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne CAV Spa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
b. delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a prestare il Servizio oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara. In particolare a:
a. fornire lo sviluppo prototipale; svolgere le attività di test e sperimentazione nei tempi e modi descritti nel presente Contratto e nella lex specialis di gara;
b. manlevare e tenere indenne CAV Spa dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi
quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a CAV Spa di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;
d. non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con CAV Spa;
e. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
4. Il Fornitore rinuncia espressamente ora per allora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da CAV Spa o da terzi autorizzati.
Articolo 9. Oneri e prescrizioni a carico del fornitore per l’esecuzione di prestazioni in presenza di traffico
1. Sono a completo carico del Fornitore tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione di prestazioni in presenza di traffico ed in particolare:
a) dalla frammentarietà delle prestazioni che dovranno essere condotte per tratti, anche saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito ad insindacabile giudizio in corso d’esecuzione dal responsabile dell’esecuzione del contratto;
b) dalla necessità di eseguire prestazioni contrattuali in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta disposto dal responsabile dell’esecuzione del contratto;
c) dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere fisso, nonché dal mantenere l’efficienza per tutta la durata delle prestazioni contrattuali, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dal responsabile dell’esecuzione del contratto e, nel caso della viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall’Ente gestore;
d) dalle operazioni di tracciamento necessarie per la determinazione ed esecuzione delle prestazioni;
e) dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità della rete viaria che adduce alle zone d’esecuzione delle prestazioni;
f) dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al cantiere e di collegamenti tra l’autostrada e la viabilità ordinaria;
g) dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque dall’esecuzione delle prestazioni.
2. Saranno altresì posti in essere gli apprestamenti per l’esecuzione delle prestazioni in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il cantiere, come:
• luci a cascata di restringimento carreggiata;
• eventuali semafori provvisori;
• segnaletica verticale ed eventualmente orizzontale;
• furgoni di adeguata massa con predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale mobile di preavviso e segnale mobile di protezione) per
realizzare detti cantieri secondo quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni del responsabile dell’esecuzione.
3. Per l’esecuzione delle prestazioni che interessino la sede stradale interferendo con il traffico CAV Spa emetterà specifica “Ordinanza”; nell’Ordinanza saranno indicate le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e/o amministrativo a cui assoggettarsi; copia dell’Ordinanza dovrà essere conservata in cantiere, a cura del Fornitore; è fatto pertanto onere al Fornitore, comunicare al responsabile dell’esecuzione i cantieri ipotizzati entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente a quella interessata; tale comunicazione dovrà contenere:
• il tipo di prestazioni;
• la sua durata (giornaliera e oraria);
• il tipo di interferenza indotta sul traffico;
• il nominativo di un referente di cantiere reperibile 24 ore su 24 ed il relativo recapito telefonico;
• eventuali particolarità del cantiere con particolare riguardo alla interferenza con il traffico;
le modalità con cui effettuare detta comunicazione saranno concordate anticipatamente con CAV Spa prima dell’inizio del contratto; la citata comunicazione non è in alcun modo vincolante per CAV Spa che può modificarla o respingerla senza nulla pretendere da parte del Fornitore, il quale a sua volta è vincolato nella esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa.
4. Il Fornitore tenuta a curare che tutti i mezzi d’opera e le attrezzature siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea; è fatto altresì divieto di iniziare o continuare le prestazioni qualora in difetto di quanto stabilito nei documenti contrattuali.
5. Il Fornitore dovrà inoltre fornire l’elenco del personale e di tutte le macchine operatrici e mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni; per il personale CAV Spa rilascerà apposite “autorizzazioni a manovre” ai sensi dell’art. 175, comma 3, e dell’art. 176, commi 12 e 13, del d.lgs. 285/1992.
6. Le prestazioni che dovranno essere eseguiti in autostrada aperta al traffico dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dal DUVRI, da eventuali
altri documenti sulla sicurezza, secondo gli schemi e le modalità indicate nel D.M. 10/07/2002 e comunque secondo le indicazioni impartite di volta in volta dal direttore dell’esecuzione; il Fornitore dovrà assicurare in ogni momento la transitabilità da parte dei veicoli di almeno due corsie per senso di marcia; per particolari necessità legate alla transitabilità della sede stradale e in tutti i casi in cui il direttore dell’esecuzione lo riterrà opportuno, il Fornitore avrà l’onere e l’obbligo di operare nelle ore notturne (dalle 22:00 alle ore 06:00) senza per questo richiede alcun compenso aggiuntivo; è altresì onere e obbligo del Fornitore eseguire le prestazioni che interessano i piazzali delle stazioni autostradali, prevedendo il loro spezzettamento, al fine di mantenere sempre operative contemporaneamente più piste di esazione con modalità di pagamento diverse, e comunque secondo gli ordini e le modalità indicate dal direttore dell’esecuzione.
7. E’ fatto obbligo al Fornitore di integrare la
segnaletica di cantiere di lavoro, con chiusura di almeno una corsia di marcia, con segnali di lavori
provvisti di fari di profondità del diametro di 30 cm.
8. Lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro dovrà essere sempre integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in progressione (luci scorrevoli a cascata); il Fornitore sarà tenuto a fornire gli impianti luminosi a cascata in opera funzionanti, a suo completo carico e provvedere alla loro manutenzione; tali impianti (cascate) dovranno avere caratteristiche costruttive e di potenzialità luminosa adeguate.
9. I margini longitudinali della zona di lavoro dovranno essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla profonda aventi anch’essi caratteristiche adeguate; sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera; i segnali posti prima delle corsie chiuse, in sinistra rispetto alla direzione di marcia dei veicoli, e cioè verso lo spartitraffico, dovranno essere collocati tutti all’interno dello stesso, saldamente ancorati; inoltre in presenza della siepe o pannelli antifaro, dovranno emergere da essa in modo da essere ben visibili; tutta la segnaletica di cui sopra, utilizzata per lavori sull’autostrada in presenza di traffico, deve avere
caratteristiche e schemi prescritti dal D.M. 10/07/2002 integrati dalle disposizioni impartite da CAV Spa.
10. Il Fornitore è obbligata a dotarsi della seguente segnaletica verticale:
a) tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera impiegati per le prestazioni, fermi o in movimento devono essere dotati posteriormente del segnale di cui alla fig. II^ 398 art. 38 del
D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, integrato da luci gialle lampeggianti;
b) per cantieri mobili con occupazione della corsia di marcia lenta o sorpasso su carreggiata a tre corsie e marcia o sorpasso su carreggiata a due corsie, dovranno essere rispettati gli schemi e i disposti di cui al Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture;
c) per cantieri fissi con avanzamento di mezzi d’opera in corsie di emergenza si dovrà adottare il segnale mobile di protezione fig. II 401 art. 39 preceduto dal preavviso fisso di fig. 3;
d) per quei cantieri fissi che occupano anche parzialmente una delle due corsie di traffico si dovranno adottare le soluzioni indicate nel
Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture, eventualmente integrate con segnale mobile di protezione (fig. 401 art. 39). la dotazione di segnaletica, compreso altresì il segnale di cui alla fig. 398 con relativa segnaletica luminosa su tutti i mezzi d’opera e veicoli operanti, si intende compensata nei prezzi di elenco;
e) per le prestazioni da effettuarsi sulla Tangenziale di Mestre (dalla stazione autostradale di Venezia-Mestre allo svincolo “Terraglio”), il Fornitore dovrà utilizzare la segnaletica di cantiere secondo le prescrizioni del direttore dell’esecuzione ed utilizzare i veicoli appositamente attrezzati come prescritto dal D.M. 10/07/2002.
11. Il Fornitore è rigorosamente tenuta a predisporre un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali, espletato da personale assolutamente addestrato ed in grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli; tale servizio di sorveglianza dovrà essere ininterrotto, e mantenuto anche durante l’intervallo pomeridiano
e notturno; il personale incaricato avrà il compito di:
- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone l’esatta collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;
- nelle ore notturne od in condizioni di scarsa visibilità, mantenere perfettamente visibili gli apparati luminosi previsti provvedendo alla loro pulizia.
12. Nel caso in cui siano previsti cantieri notturni, intendendosi per tali quelli che si effettuano dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo, il Fornitore dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a svolgere i lavori previsti, salvaguardando l’incolumità del proprio personale, e quella degli utenti in transito; in particolare dovrà organizzare il cantiere provvedendo all’illuminazione “a giorno” del tratto di corsia interessata ai lavori, con appositi ed idonei impianti di illuminazione disposti in modo che i fasci di luce non siano causa di abbagliamento ai
mezzi che circolano sulla corsia adiacente, ma vengano orientati esclusivamente verso la zona in cui si svolgono le operazioni previste.
13. Nei casi in cui l’intensità del traffico, in transito nella zona interessata dalle prestazioni, sia tale da provocare l’incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile di CAV Spa o del direttore dell’esecuzione, dovrà essere attivato il servizio di segnalazione “coda” al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento; a tale scopo dovrà essere sempre disponibile ed operante in corsia di emergenza, sostando possibilmente nelle piazzole di sosta, un automezzo convenientemente attrezzato, con lampeggianti a luci profonde e con l’autista sempre presente sull’automezzo dotato di adeguato apparato di ricetrasmissione; tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e quant’altro richiesto dal direttore dell’esecuzione, sono a carico del Fornitore; il Fornitore s’impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI allegato al presente contratto ed ad ogni altro documento inerente alla sicurezza, tutte le norme prescritte
dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento attuativo, quelle contenute nelle circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM 10.07.2002,
prescrizioni che si rendessero necessarie.
14. Si precisa esplicitamente che è tassativamente vietato effettuare “conversioni ad “U” in autostrada per gli autoveicoli e mezzi di lavoro; pertanto i veicoli ed i mezzi di lavoro dovranno, per passare da una carreggiata all’altra, uscire e rientrare dalla più vicina stazione autostradale avendo cura di non invertire il senso di marcia nei piazzali delle autostazioni, bensì nella viabilità esterna ordinaria.
15. Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti ad alta visibilità, almeno di classe 2, come previsto dal Disciplinare allegato al D.M. Lavori Pubblici del 09.06.1995.
16. In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente di CAV Spa, per quello dipendente del Fornitore e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni, nonché per la proprietà autostradale e per cose e mezzi di proprietà che dovessero verificarsi durante o in
conseguenza delle prestazioni, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sul Fornitore che ne subirà tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando CAV Spa da ogni responsabilità inerente e conseguente ai fatti; il Fornitore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire le prestazioni con particolare a quelle in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potrà far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute più idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali; gli interventi, secondo quanto stabilito dal direttore dell’esecuzione all’atto della consegna, potranno essere sospesi nelle ore notturne ed in condizioni di scarsa visibilità.
17. In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi e
di traffico particolarmente intenso, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio del direttore dell’esecuzione, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico.
18. Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d’opera contro cavalcavia, portali, linee aeree e sovraservizi, nell’esecuzione delle prestazioni il Fornitore è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- dopo aver delimitato l’area di lavoro con la segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il Responsabile tecnico del Fornitore dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di lavoro per l’individuazione degli ostacoli sopracitati;
- a partire da circa 25 m a monte dell’ostacolo e fino a 25 m dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalarne la presenza mediante l’apposizione di nastro bicolore bianco - rosso:
a) sulle barriere metalliche centrali, per i cantieri che prevedono la chiusura delle corsie adiacenti lo spartitraffico;
b) sulle barriere metalliche laterali o su appositi sostegni da predisporre in banchina, per i cantieri a questa adiacenti;
- il Fornitore dovrà istruire tutte le maestranze proprie, dei subappaltatori e dei fornitori sul “divieto assoluto di eseguire manovre con mezzi
d’opera ad altezza superiore a 4,50 m nelle tratte segnalate come sopra”;
- va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come sopra;
- al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con il mezzo in movimento;
- nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione a CAV Spa ed al direttore dell’esecuzione;
- il nastro bianco - rosso di segnalazione degli ostacoli aerei dovrà essere rimosso solo al termine di tutte le lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.
19. Il Fornitore è tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni che CAV Spa ed il responsabile dell’esecuzione potranno prescrivere per la sicurezza del traffico in ordine ad interruzioni, sospensioni e limitazioni dei lavori; in particolare il Fornitore dovrà subordinare l’organizzazione del cantiere e la programmazione delle prestazioni alla necessità di sospendere le prestazioni stesse in coincidenza dei periodi di esodo estivo e di particolari ricorrenze festive
durante le quali sia ragionevolmente prevedibile un maggiore traffico; tutti gli oneri conseguenti sono a carico del Fornitore.
20. Sarà inoltre cura ed onere dell’Impresa:
- predisporre due dispositivi "a luci gialle profonde”, intermittenti (blitz)” da posizionare sia in destra che in sinistra, 200 m prima dei segnali “Lavori in corso”.
Articolo 10 – Monitoraggio e reportistica
1. CAV Spa si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative al Contratto, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo autorizzati; detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l’analisi di apposita reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare a CAV Spa i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini che verranno dalla stessa indicati.
2. CAV Spa indicherà pertanto al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica; CAV Spa nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al
presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore.
3. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di CAV Spa, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
4. In ogni caso CAV Spa, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto già indicato, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, da far pervenire a CAV Spa entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di CAV Spa che potrà, quindi,
disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 11 - Codice Etico
1. Il Fornitore si obbliga ad osservare le regole ed i precetti comportamentali contenuti nel codice etico adottato da CAV Spa; tale codice è reso disponibile sul sito internet di CAV Spa; CAV Spa ha altresì adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.
2. La violazione delle disposizioni contenute nel codice etico e nel modello è considerata azione illecita e per tanto potrà comportare a seconda della gravità dell’infrazione anche la risoluzione in danno del presente contratto.
3. l Fornitore dichiara di avere preso integralmente conoscenza del contenuto del codice sopra citato e di accettarlo.
4. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata alla gestione ed esecuzione del Contratto;
b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di CAV Spa e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno
– e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare la gestione ed esecuzione del presente Contratto;
c) dichiara, con riferimento alla procedura di gara di cui alle premesse, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato FUE e gli artt. 2 e segg. Della L. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
d) s’impegna a segnalare a CAV Spa qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere l’esecuzione del presente Contratto;
e) s’impegna a segnalare a CAV Spa, qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del presente Contratto;
f) s’impegna, qualora i fatti di cui alle precedenti lettere d) ed e) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
g) s’impegna a rendere noti, su richiesta di CAV Spa, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il presente Contratto;
h) s’impegna, oltre a quanto previsto dalla legge per i subappalti, ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione di CAV Spa.
5. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna altresì ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001.
6. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 2, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli
impegni e gli obblighi di cui ai precedenti commi, CAV Spa avrà il diritto di risolvere il Contratto a norma del successivo articolo 14 e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.
Articolo 12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore s’impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso i propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
2. Il Fornitore s’impegna, altresì, ad utilizzare, per l’esecuzione delle attività contrattuali, personale che abbia padronanza della lingua italiana o della lingua inglese.
3. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul
luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
6. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all’articolo 118, comma 6, del x.x.xx. 163/2006 in caso di subappalto.
7. Ai fini dell’applicazione delle prescrizioni del presente articolo, s’intende per soggetti dipendenti anche il personale che presta la propria opera professionale o lavorativa/di collaborazione a qualsiasi titolo per il Fornitore.
Articolo 13 - Penali
1. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna del prototipo, di cui al precedente articolo 5, comma 3, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00); CAV Spa, tramite diffida ad adempiere, assegnerà un termine perentorio di consegna del prototipo al Fornitore; qualora il Fornitore non rispetti il predetto termine, CAV Spa provvederà ad attivare le azioni di cui al precedente articolo 6, comma 2.
2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l’adeguamento del prototipo in caso di mancata validazione dello stesso da parte della commissione di validazione, di cui al precedente articolo 5, comma 5, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00).
3. In caso di ritardo rispetto all’avvio della sperimentazione del prototipo il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 100,00 (Euro cento/00).
4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica di cui al precedente articolo 10, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette.
5. Nel caso di consegna della reportistica di cui al precedente articolo 10, con dati risultanti non completi o non corretti, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a CAV Spa una penale pari a Euro 50,00 (Euro cento/00) fino a quando detta reportistica sarà consegnata completa ed in conformità alle prescrizioni predette.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso CAV Spa applicherà al Fornitore le penali di cui ai
precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizierà ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
7. Constatato l’inadempimento e/o ritardo, CAV Spa comunicherà al Fornitore la contestazione e l’applicazione delle penali; quest’ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione; qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di CAV Spa a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
8. CAV Spa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
9. CAV Spa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo
contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; in caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, CAV Spa potrà risolvere il presente Contratto.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
11. In ogni caso di applicazione delle penali di cui al presente articolo, resta salvo per CAV Spa, il risarcimento del maggior danno.
12. Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato da CAV Spa per cause non imputabili al Fornitore.
Articolo 14 - Cauzione definitiva
1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva a favore di CAV Spa numero , rilasciata da _ , per una somma garantita di Euro (Euro /00) ed alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di
cui alle premesse; la cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto; in particolare, la cauzione garantisce:
a. tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di CAV Spa e pertanto resta espressamente inteso che CAV Spa hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo;
b. la stipula del Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale qualora il prototipo oggetto del presente contratto sia validato.
2. La garanzia opera nei confronti di CAV Spa e a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. In ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da CAV Spa.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di
10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da CAV Spa.
Articolo 15 - Risoluzione
1. In caso d’inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, CAV Spa ha la facoltà di comunicare al Fornitore a mezzo raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del cod. civ.; qualora l’inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all’inadempimento, CAV Spa ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
2. CAV Spa si riserva il diritto di verificare in
ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal Fornitore; nel caso di esecuzione irregolare del servizio, CAV Spa procederà a fissare mediante raccomandata A/R al Fornitore un termine congruo
per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il Contratto.
3. In ogni caso CAV Spa, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il Contratto:
a. in caso di applicazione di penali superiori alla misura del 10% (dieci percento) dell’importo massimo del Contratto;
b. qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d. in caso d’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al d.lgs. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le pubbliche amministrazioni;
e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;
f. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell’erogazione del servizio oggetto del Contratto.
g. negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.
4. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto s’intende risolto e CAV Spa avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
5. In caso di risoluzione del Contratto per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice Etico, CAV Spa procederà all’incameramento dell’intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, CAV Spa ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente
importo, che sarà comunicata a mezzo raccomandata A/R; in ogni caso, resta fermo il diritto di CAV Spa al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, CAV Spa si riserva di richiedere la ripetizione delle somme erogate qualora ne ricorrano le condizioni.
8. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito di esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, ivi incluso il Progetto tecnico integrato dal richiamato Verbale di chiusura di fase II, il prototipo e le migliorie eventualmente implementate in costanza di Contratto, sono attribuiti in via esclusiva a CAV Spa.
9. Resta inteso che CAV Spa si riserva di segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
Articolo 16 - Recesso
1. CAV Spa ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare e/o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b. reiterati inadempienti del Fornitore;
c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto, tra cui in particolare l’invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi servizi prestati.
2. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di CAV Spa delle
prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del cod. civ.
3. In tutti i casi di recesso del Contratto, i diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito dell’ultimazione delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti in via esclusiva a CAV Spa.
Articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne CAV Spa, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto; la predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del Contratto pena la risoluzione del Contratto stesso.
4. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per CAV Spa e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente articolo 13.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 18 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30 (trenta)
% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare CAV Spa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore s’impegna a depositare presso CAV Spa, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del
subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del cod. civ. con il subappaltatore; in caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, CAV Spa non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei
suindicati documenti nel termine previsto CAV Spa procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato; resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di CAV Spa della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne CAV Spa da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006, a trasmettere a CAV Spa entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, CAV Spa sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso siano accertati da CAV Spa inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà
diritto ad alcun indennizzo da parte di CAV Spa, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, CAV Spa avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, comma 3.
12. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del d.lgs. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
13. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, CAV Spa annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’art. 35 del d.l. 223/2006, convertito in l. 248/2006.
Articolo 19 - Divieto di cessione del Contratto
1. Salvo quanto previsto dall’art. 116 del d.lgs. 163/2006, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, CAV Spa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del precedente articolo 13.
Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d’autore di terzi
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di apparecchiature o di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare CAV Spa dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; tale responsabilità si estende anche ad eventuali pretese di terzi che siano fondate su diritti diversi da quelli di proprietà industriale e intellettuale, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti reali su beni materiali, diritti di credito, vincoli di indisponibilità.
2. Qualora sia promossa nei confronti di CAV Spa
un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, CAV Spa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente, tentata nei confronti di CAV Spa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
4. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale e i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti in via esclusiva a CAV Spa in tutti i casi di risoluzione e recesso del Contratto. Articolo 21 - Riservatezza
1. I documenti, le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i dati, anche tecnici,
relativi all’esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto; pertanto, il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di sua proprietà, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Contratto e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a. che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b. che l’Amministrazione abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di
procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di CAV Spa, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali
del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
5. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, CAV Spa hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 13, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a CAV Spa medesima.
6. Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 in materia di riservatezza.
Articolo 22 - Proprietà dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale derivanti dal Contratto
1. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti a seguito dell’ultimazione delle attività oggetto del presente Contratto, saranno attribuiti al Fornitore nei limiti di quanto disciplinato nel Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
2. I diritti di proprietà industriale e/o intellettuale ed i conseguenti diritti di utilizzazione economica derivanti dal presente
Contratto, ivi incluso il Progetto tecnico ad esso allegato, compreso quanto al Verbale di chiusura della fase II, il prototipo e le migliorie eventualmente implementate in costanza di Contratto, sono attribuiti in via esclusiva a CAV Spa nei casi di:
a. risoluzione o recesso del presente Contratto,
b. mancata stipula del Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
Articolo 23 - Responsabile del Servizio
1. Prima della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha nominato un Responsabile del Servizio per l’esecuzione del presente Contratto, in qualità di referente nei confronti di CAV Spa, che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Qualora, nel corso della vigenza del presente Contratto, il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile sopraindicato, dovrà darne comunicazione scritta a CAV Spa, con congruo anticipo.
Articolo 24 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e CAV Spa in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente
Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l’esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell’esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio.
Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti s’impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003.
3. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
4. CAV Spa tratta i dati relativi al Contratto ed alla sua esecuzione per la gestione del Contratto medesimo e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.
5. Titolare del trattamento dei dati personali è CAV Spa, con sede in, Xxx Xxxxxxxxx, 00/X, 00000, Xxxxxxx/Xxxxxxxx (XX), alla quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti.
6. CAV Spa ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del d.lgs. 196/2003.
7. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art.
13 del d.lgs. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a
conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
8. La trasmissione dei dati dal Fornitore a CAV Spa avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 196/2003.
9. Le parti s’impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a CAV Spa per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
d.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto
dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 27 - Clausola finale
1. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente nonché nel loro insieme; qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante forma scritta; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo documento nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di
adempimento del Contratto da parte di CAV Spa non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettante che la medesima si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto s’intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti;
in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Venezia/Marghera, lì Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa
IL FORNITORE
Il sottoscritto , quale procuratore legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
articolo 1- Norme regolatrici; articolo 2 – Definizioni Articolo 3 – Oggetto; articolo 4 - Durata del Contratto; articolo 5 – Esecuzione del Contratto e varianti; articolo 6 – Corrispettivo e tempi d’erogazione; articolo 7 - Fatturazione e pagamenti; articolo 8 - Obbligazioni del Fornitore; articolo 9. Oneri e prescrizioni a carico del fornitore per l’esecuzione di prestazioni in presenza di traffico; articolo 10 – Monitoraggio e reportistica; articolo 11 - Codice Etico; articolo
12 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; articolo 13 – Penali; articolo 14 - Cauzione definitiva; articolo 15 – Risoluzione; articolo 16
– Recesso; articolo 17 - Responsabilità civile e polizza assicurativa; articolo 18 – Subappalto; articolo 19 - Divieto di cessione del Contratto; articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d’autore di terzi; articolo 21 – Riservatezza; articolo 22 - Proprietà dei diritti di proprietà industriale e/o intellettuale derivanti dal Contratto; articolo 23 - Responsabile del Servizio; articolo 24 - Foro competente; articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento;
articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali; articolo 27 - Clausola finale.
Venezia/Marghera, lì IL FORNITORE