GRANDINE
1506/B
GRANDINE
Condizioni di Assicurazione
Xxxxxx “agevolati”
EDIZIONE 01/03/2009
Condizioni di Assicurazione Grandine settore agevolato
Condizioni di Assicurazione contro i danni della grandine approvate ai sensi delle leggi concernenti il fondo di solidarietà nazionale
In caso di contrasto tra le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nelle lettere d’intesa, per l’annata in corso - scambiate e sotto- scritte con il Consorzio di difesa del quale l’Assicurato è socio - prevalgono queste ultime, se favorevoli all’Assicurato.
Indice
Guida alla polizza | pag. | 1 |
Nota Informativa | pag. | 3 |
Informativa Privacy | pag. | 5 |
Definizioni | pag. | 6 |
Norme che regolano l’Assicurazione in generale | pag. | 7 |
Condizioni Speciali di Assicurazione | ||
Prodotto Assicurato | pag. | 10 |
Prodotti Arborei | pag. | 11 |
Prodotti Erbacei | pag. | 15 |
Prodotti Vivai | pag. | 22 |
Prodotti Carciofi | pag. | 25 |
“PARTE A” edizione 01/03/2009
Guida alla lettura della sua polizza
Gentile Cliente,
La ringraziamo per aver scelto UGF ASSICURAZIONI DIVISIONE UNIPOL.
La Sua polizza GRANDINE è formata:
• dal presente libretto, che riporta in modo dettagliato le condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la nota informativa e l’informativa privacy;
• dalla SCHEDA DI POLIZZA, con l’indicazione di che cosa Lei ha scelto di assicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contiene le condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza e le Sue dichiarazioni sul rischio.
La nota informativa. L’informativa privacy.
Le definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati in polizza.
Le condizioni generali di assicurazione stabiliscono, per ogni garanzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutati i danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro.
Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando le
condizioni speciali, ad esempio includere una specifica garanzia.
Le norme contrattuali comuni rappresentano norme di carattere amministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premio e il tacito rinnovo della polizza.
Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione.
Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l’Agente U GF Assicurazioni Divisione Unipol è a Sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Modello n. 127
Edizione Marzo 2009
Nota Informativa
Xxxx Xxxxx esclusa R.C.A.
Premessa
La nota informativa, redatta in conformità alle disposi- zioni contenute nell’art. 185 del D. Lgs. N. 209/05, Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartite dall’ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscri- zione del contratto di cui non costituisce parte integran- te. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedono rischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a carico del Contraente o dell’Assicurato sono stampati su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggere con particolare attenzione.
Informazioni relative alla Società
Le assicurazioni di cui alla presente Nota saranno assunte da UGF Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - XXXXXX, autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542 del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007, società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
1. Informazioni relative al contratto
1.1 Legislazione applicabile
Il contratto sarà concluso con UGF Assicurazioni S.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.
Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delle parti scegliere una legislazione diversa salvo i limiti derivanti dall’applicazione di norme imperative vigen- ti in Italia.
Anche per tali assicurazioni UGF Assicurazioni propo- ne comunque di scegliere la legislazione italiana.
Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni caso le disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italiana.
1.2 Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla società, indirizzandoli a UGF Assicurazioni
S.p.A. - Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea n. 3/B - 20097 San Xxxxxx Xxxxxxxx (MI) - Tel.: 00.00000000 (da lunedì a giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30; venerdì dalle 9,00 alle 12,00), Fax: 00.00000000, E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esi- to del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel ter- mine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivol- gersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati all’ISVAP contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiuta- mente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei recla- mi sono riportate sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
In relazione alle controversie inerenti alla quantifica- zione delle prestazioni si ricorda che permane la com- petenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui il Cliente e UGF Assicurazioni concor- dino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione pre- scelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare le comunica- zioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazio- ne prescelta ed il Cliente stesso.
2. Informazioni relative ai sinistri
In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato pron- tamente all’Impresa indicando con precisione il luogo, il giorno, l’ora dell’evento e le cause che lo hanno deter- minato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.
3. Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescri- vono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
Per le assicurazioni di responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La nota informativa viene consegnata al Cliente prima della sottoscrizione del contratto e non costituisce conte- nuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso le Condizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leg- xxxx attentamente prima della sottoscrizione, richiedendo alle Agenzie tutti i chiarimenti necessari.
UGF Assicurazioni S.p.A.
UGF ASSICURAZIONI
S.P.A.
BOLOGNA
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UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - Tel. 000 0000000 - Telefax 051 375349 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
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R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicurative 1.00159- Sedi operative: 00000 Xxxxxxx, Via Stalingrado, 45 - Tel. 000 0000000 - Telefax 051 375349 Casella postale AD 1705; 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Via dell’Unione Europea, 3/B - Tel. 00 00000000 - Telefax 02 51815252.
INFORMATIVA PRIVACY
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti
Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Gentile Cliente,
per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali dati raccogliamo
Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) ci fornite. Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestione dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge (2). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.
Perché Le chiediamo i dati
La nostra Società utilizzerà I Suoi dati per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti (3); ove necessario potranno essere utilizzati da altre società del nostro Gruppo (4) e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.
I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa (5).
Come trattiamo i Suoi dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa (6).
Quali sono i Suoi diritti
La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UGF Assicurazioni S.p.A. (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (xxx.xxxxxxxx.xx), entrambe con sede in Xxx Xxxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie di soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati, presso U GF Assicurazioni S.p.A., al recapito sopra indicato – e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
– N O T E –
(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
(2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.
(3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico- tariffarie.
(4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di alcuni servizi condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol.
(5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della
Informativa A UGFA – ed. 01/02/2009
c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
(6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
UGF Assicurazioni S.p.A.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Società: l’impresa assicuratrice, e le eventuali imprese coassicuratrici, che presta/prestano la garanzia.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Contraente: il Consorzio di difesa, riconosciuto a termini di legge, stipulante l’assicurazione.
Assicurato: il socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione.
Lettera di intesa: il documento che prova l’assicurazione, nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per i stipulandi certificati di assicurazione.
Certificato di assicurazione: documento contenente:
– la dichiarazione delle produzioni che l’Assicurato inten- de garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
– l’attestazione della garanzia assicurativa prestata, sotto- scritta dall’Agente o dall’intermediario assicurativo, in nome e per conto della Società;
– l’attestazione della qualità di socio dell’Assicurato e la con- valida del documento da parte del Contraente.
Polizza: documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in conformità alla Lettera di Intesa ed in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Franchigia: le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall’indennizzo.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Bollettino di campagna: il documento che riporta i risul- tati di perizia.
Scoperto: la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sini- stro.
Limite di indennizzo: la percentuale della somma assi- curata oltre la quale non viene corrisposto indennizzo.
Varietà: insieme di piante coltivate nettamente distinguibi- le per vari caratteri, fra cui quello morfologico.
Soglia: limite minimo di danno, espresso in percentuale del valore assicurato per singola partita, al superamento del quale è previsto l’accesso al risarcimento.
1. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE
ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA
La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato
che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza.
ART. 2 OGGETTO DELLA GARANZIA
dalle Condizioni Speciali. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.
La Società indennizza il danno di quantità, causato dalla percossa della grandine, al prodotto assicurato ottenibile in una superficie dichiarata ed il danno di qualità, se previsto
ART. 3 MODIFICHE
DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 ESCLUSIONI
Sono esclusi dal risarcimento i danni provocati da qualsia- si altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito la grandine. Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da grandine eventualmente deter- minati dalle suddette altre cause.
ART. 5 PAGAMENTO DEL PREMIO, DECORRENZA E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.
La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione | |
decorre dalle ore 12.00 del secondo giorno successivo a | |
quello della notifica, sempreché si sia verificato quanto pre- | |
visto dalle Condizioni Speciali. |
La Società presta le singole coperture assicurative median- te il certificato di assicurazione.
Per notifica si intende la comunicazione a cura dell’Agente, o dell’intermediario assicurativo, alla Società con lettera raccomandata, apposi- to stampato, telegramma o telefax.
La data di notifica dovrà essere quella esposta nel certifica- to.
La notifica dovrà essere inviata, in pari data, anche al Contraente.
l’assicurazione è inefficace fin dall’inizio.
La garanzia cessa alla maturazione del prodotto, od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque al 10 Novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.
in mancanza della quale
Il certificato di assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente, per l’attestazione della qualifica di Socio dell’Assicurato e per la convalida,
L’assicurazione è prestata con l’applicazione della franchi- gia, indicata nella Lettera di Intesa, espressa in centesime parti del prodotto in garanzia.
Per danni superiori all’aliquota di franchigia viene risarcita l’eccedenza.
ART. 6 FRANCHIGIA
ART. 7 DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA (DANNO
ANTERISCHIO)
Salvo patto contrario non possono formare oggetto di assi-
dell’art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro,
denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a)
curazione i prodotti che siano già stati colpiti da grandine. Qualora l’evento si verifichi tra la data di notifica dell’assi- curazione e quella di decorrenza della garanzia, l’assicura- zione avrà corso ugualmente, ma l’Assicurato dovrà
affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Detto danno sarà escluso dall’indennizzo nell’eventualità di un successivo sinistro.
ART. 8 RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO E DEL PREMIO
almeno un quinto del prodotto, per qualsiasi evento diver- | |
so da quello della grandine, l’Assicurato, sempreché la | |
domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell’epoca di | |
raccolta e sia validamente documentata, |
Quando si verifichi sopra una partita la distruzione di
comandata, della richiesta alla Società, fino alla data pre-
sumibile di cessazione della garanzia.
a partire dalla data di invio, per rac-
ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicu- razione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio,
tuata la perizia e siano rispettate le condizioni del prece- dente comma.
purché non sia stata effet-
La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia già stato colpito anche da grandine,
Nel caso in cui la domanda di riduzione non risulti fonda- ta, la Società ne darà comunicazione all’Assicurato con let- tera raccomandata.
ART. 9 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia della Società alla quale è asse- gnato il certificato di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l’evento, o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia, o segnalare l’evento per semplice memoria, qualora ritenga che lo stesso non comporti diritto all’indennizzo;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture, dando immediata comuni- cazione alla Società qualora si renda necessaria l’effet- tuazione di operazioni colturali straordinarie;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 11 - Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento.
riduzione del diritto all’indennizzo o alla riduzione del pre-
e c) del presente articolo, può comportare la perdita o la
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a)
L’Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data della grandine. La tra- sformazione è consentita per
ART. 10 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è definito direttamente tra le parti o dal perito nominato dalla Società.
ART. 11 MANCANZA DI CAMPIONI
E DECADENZA DAL DIRITTO AL RISARCIMENTO
Qualora il prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno, regolar- mente denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la
alla quantità dei prodotti assicurati;
carsi fino a 20 giorni prima dell’epoca di maturazione del prodotto.
Per ogni danno denunciato con richiesta di perizia che risultasse inesistente, l’Assicurato dovrà corrispondere le relative spese di perizia sostenute dalla Società.
sinistri che abbiano a verifi-
mio previsto dall’art. 7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio).
c) accertare la regolarità dei campioni lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 11 - Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risar- cimento;
d) accertare lo stadio di maturazione del prodotto e valu- tare l’epoca più idonea per effettuare la perizia;
e) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campa- gna, che deve essere sottoscritto dal perito e sottoposto alla firma dell’Assicurato. La firma dell’Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell’Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine
di far decorrere i termini per proporre appello, previsti dal- l’art. 13 - Perizia d’appello - viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dal certificato di assicura- zione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevi-
mento. Qualora l’Assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 13, la perizia diverrebbe definitiva.
raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma. Deve altresì lasciare i campioni, per la stima del danno, che dovranno essere costituiti da una striscia continua di pro- dotto passante per la zona centrale di ogni partita denun- ciata, salvo non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali.
Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, dovranno essere - a pena di deca- denza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al 5% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita assicurata.
ART. 13 PERIZIA D’APPELLO
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campa- gna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito ed inviarla direttamente alla Direzione della Società - Ramo Grandine.
Se entro i 5 giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un peri- to, secondo le norme di cui all’art. 12 - Competenze dei periti.
Detto perito deve inviare copia della perizia, entro tre gior-
ni dalla data della sua effettuazione, alla Direzione della
Società - Ramo Grandine - a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società.
ART. 12 COMPETENZE DEI PERITI
La quantificazione del danno deve essere eseguita, per singo- la partita, in base ai prezzi unitari fissati nella Lettera di Intesa per i singoli prodotti, con le seguenti norme:
dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni da grandine, come detto all’art.
7 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio) - e quelle relative alla franchigia;
a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da grandine devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto ottenibile in ogni partita, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
b)
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di rice-
vimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti, scelti dall’Assicurato stesso, tra quelli indicati nella Lettera di Intesa.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomi- na del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Lettera di Intesa.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
Se la parte appellante o il perito da essa designato non rispettano i termini o le modalità previste dal presente arti- colo, la richiesta si intende decaduta e la perizia diviene definitiva ed irrevocabile.
ART. 14 NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D’APPELLO
Se è stato chiesto l’appello, l’Assicurato deve lasciare il pro-
d’appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento
dotto della partita, per la quale è stata richiesta la perizia
c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno
devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto alla lettera a).
Il perito deve:
a) accertare la data in cui l’evento si è verificato;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti, alla varietà ed
della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto
a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta,
ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni pre- visti dall’art. 11 - Mancanza di campioni e decadenza dal diritto al risarcimento - o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottem- peri a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta.
La perizia d’appello non può avere luogo se prima dell’ef- fettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendo- si in tal caso riproporre la procedura prevista dall’art. 9 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
ART. 15 MODALITÀ DELLA PERIZIA D’APPELLO
La perizia d’appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.
siasi impugnativa,
colante per le parti, rinunciando queste, fin d’ora, a qual-
se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vin-
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia alle- gando il bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche
parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle
del Terzo.
ciascuna delle
salvo quanto previsto dall’art. 19 - Rettifiche.
salvo il caso di xxxx, di violenza, di vio- lazione dei patti contrattuali ed errori materiali di conteg- gio,
Qualunque sia l’esito della perizia d’appello,
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 16 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo, deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.
ART. 17 ISPEZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATI
indicazioni ed informazioni occorrenti.
L’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le
La Società ha sempre diritto di ispezionare i prodotti assi- curati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni.
ART. 22 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
gramma o telefax, alla Direzione della Società - Ramo
Qualora la coltura assicurata venga danneggiata dalla grandine, in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra coltura e l’Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo tele-
Grandine - questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento, indicare la somma offerta a titolo di indennizzo, anche tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell’offerta, da parte dell’Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta, da parte dell’Assicurato, il contratto si intende risolto.
ART. 23 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
to.
secondo il rispettivo contratto autonomamente considera-
tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto,
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è
zione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro
l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunica-
Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni,
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal con- teggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell’inden-
nizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicura- tori.
ART. 24 TRASFORMAZIONE DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE IN POLIZZA
IN CASO DI MANCATA AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PUBBLICO
curato, che si impegna a corrisponderlo,
con premio totalmente a carico dell’Assi-
Qualora il certificato di assicurazione grandine non sia ammesso, per qualsivoglia motivo, totalmente o parzial- mente a contributo pubblico, il certificato verrà automati- camente trasformato in polizza avente le identiche condi- zioni e garanzie,
ART. 18 DECADENZA DAI DIRITTI CONTRATTUALI
mento da parte della Società.
contro quietanza-
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in ingan- no la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dal- l’assicurazione, produce la decadenza dell’Assicurato dal diritto all’indennizzo.
ART. 19 RETTIFICHE
notificati entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.
purché
Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili,
ART. 20 FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusiva- mente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è asse- gnato il certificato di assicurazione.
ART. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
PRODOTTO ASSICURATO
ART. 1
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia o difetto.
PRODOTTI ARBOREI
La garanzia ha inizio:
– dalla schiusa delle gemme per l’actinidia;
– dall’allegagione per le altre specie.
PRODOTTO FRUTTA ART. 2
ART. 3
Per quanto attiene ai prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE,
FICHI D’INDIA, il titolo di danno lesione riportato nelle tabelle seguenti - ove non diversamente specificato - si riferisce al mesocarpo.
Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle corrispondenti tabelle che seguono, in base alla scelta dichiarata dall’Assicurato in polizza.
Actinidia: tabella
CONVENZIONALE A B
% danno % danno
a) Fiori (*) e/o frutti illesi; lesioni all’epicarpo; singola lesione lieve. | 0 | 0 |
b) Qualche lesione lieve; singola lesione media. | 30 | 35 |
c) Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve. | 60 | 65 |
d) Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media. | 80 | 85 |
e) Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti e/o distrutti. | 100 | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frut- to; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.
Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
% DI DEFOGLIAZIONE | |||||||||
EPOCA DEL SINISTRO* DECADI | <30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
COEFFICIENTE DI DANNO | |||||||||
1° GIU. | – | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
2° GIU. | – | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
3° GIU. | – | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
1° LUG. | – | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
2° LUG. | – | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
3° LUG. | – | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
1° AGO. | – | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
2° AGO. | – | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3° AGO. | – | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
* Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall’epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.
Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine: tabella
CONVENZIONALE A B
% danno % danno
a) Illesi; lesioni all’epicarpo; qualche lesione minima. | 0 | 0 |
b) Più lesioni minime; qualche lesione lieve. | 25 | 35 |
c) Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve. | 40 | 55 |
d) Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media. | 70 | 75 |
e) Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti
e/o distrutti. 100 100
Mele: tabella
CONVENZIONALE | A % danno | B % danno |
a) Illesi; lesioni all’epicarpo; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato. | 0 | 0 |
b) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve. | 25 | 35 |
c) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve. | 40 | 55 |
d) Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più o numerose lesioni lievi non riparate;
deformazione media; ondulato notevole. 70 75
e) Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli
non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti. 100 100
Pere: tabella
CONVENZIONALE | A % danno | B % danno |
a) Illesi; lesioni all’epicarpo; qualche o più lesioni minime. | 0 | 0 |
b) Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime. | 25 | 35 |
c) Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve. | 50 | 65 |
d) Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole;
deformazione media. 80 85
e) Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni
notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti e/o distrutti. 100 100
Fichi d’India: tabella
% danno
a) Illesi; segni di percossa; tracce di ondulato; incisioni all’epicarpo. 0
b) Incisioni lievi al mesocarpo. 25
c) Incisioni medie al mesocarpo. 40
d) Incisioni profonde al mesocarpo. 70
e) Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate; lacerazioni profonde al mesocarpo;
frutti deformati; frutti abbattuti e/o distrutti. 100
Cachi, Fichi: tabella
% danno
a) Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato. 0
b) Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all’epicarpo. 20
c) Più ammaccature lievi e/o più incisioni all’epicarpo. 40
d) Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo. 75
e) Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo;
frutti distrutti. 100
La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12 delle date sottoindicate, relative all’an- no di stipulazione del contratto:
PRODOTTO AGRUMI ART. 4
1 giugno limoni (xxxxx xxxxx);
1 luglio arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma; 1 ottobre limoni estivi (verdelli).
Essa, fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 delle date sottoripor- tate, relative all’anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:
28 febbraio per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà “Ciaculli”), Kumquat, Satsuma; 31 marzo per limoni (xxxxx xxxxx);
30 aprile per arance (escluse Varietà “Ovale” e “Valencia”), mandarini “Ciaculli”, pompelmi, bergamotti, chinotti; 31 maggio per arance Varietà “Ovale” e “Valencia”;
31 agosto per limoni estivi (verdelli).
ART. 5
Per i limoni l’assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere sti- pulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore), o per la sola produzione del limone estivo (ver- dello), o per entrambe dovendosi, in quest’ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.
ART. 6
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo (flavedo). 0
b) Più incisioni all’epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi. 25
c) Numerose incisioni all’epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie. 50
d) Incisioni all’endocarpo (polpa); deformazioni gravi; profonde e diffuse lacerazioni all’endocarpo (polpa). 80
e) Frutti distrutti. 100
PRODOTTO UVA ART. 7
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.
Uva da vino ART. 8
La garanzia si riferisce alla perdita di quantità nonché, se dichiarato in polizza, a quella di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coef- ficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4,50 | 10,50 | 15,00 | 22,50 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 75 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Tale garanzia decorre convenzionalmente, per tutte le varietà, a partire dalle seguenti date fisse:
– ore 12 del 20 giugno per l’Italia Meridionale e le Isole;
– ore 12 del 25 giugno per l’Italia Centrale;
– ore 12 del 01 luglio per l’Italia Settentrionale.
Uva da tavola ART. 9
La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e, dall’allegagione, di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:
a) grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
b) grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento non superiore all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
ART. 10
I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dalla grandine, in caso di danno da grandine, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.
ART. 11
Fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina alle ore 12 del 20 ottobre, ad eccezione della varietà Hoanez, per la quale la cessazione è prevista alle ore 12 del 30 novembre.
La garanzia ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12 del 30 novembre per le olive da olio.
PRODOTTO OLIVE ART. 12
Olive da olio ART. 13
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illese; segni di percossa; ondulato. 0
b) Incisioni superficiali; ammaccature. 10
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti. 35
d) Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo. 60
e) Lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute. 100
Olive da tavola ART. 14
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illese; segni di percossa; ondulato. 0
b) Incisioni superficiali; ammaccature. 30
c) Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti. 60
d) Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo; drupe perdute. 100
PRODOTTI ERBACEI
ART. 15
La garanzia ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto; in polizza deve essere indicata obbligatoriamente la data della semina o del trapianto.
ART. 16
Assicurazione, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all’art. 5 delle Condizioni Generali di
estirpazione o taglio della pianta. Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMO-
DORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
ART. 17
3 giorni dalla suddetta data per i prodotti cipolle, fagioli secchi, piselli secchi e semi di piante ortensi;
7 giorni dalla suddetta data per il prodotto bietola da seme.
taglio o dell’estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma od a mezzo fax e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre:
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio od estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del
–
–
ART. 18
Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consu- mo fresco, seme.
ART. 19
Per i prodotti:
ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie;
SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietole rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Xxxxxxxxx;
a deroga dell’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il danno deve essere comunicato telegraficamente od a mezzo
fax alla Direzione della Società – Ramo Grandine – entro le 24 ore successive.
Prodotto barbabietola da zucchero (radice) ART. 20
La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella,
sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sottoriportati:
% DI DEFOGLIAZIONE | |||||||||
EPOCA DEL SINISTRO DECADI | <30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
COEFFICIENTE DI DANNO | |||||||||
1° GIU. | – | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2° GIU. | – | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3° GIU. | – | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1° LUG. | – | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2° LUG. | – | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3° LUG. | – | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
1° AGO. | – | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
2° AGO. | – | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
3° AGO. | – | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero) ART. 21
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l’indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.
ART. 22
Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.
Prodotto cavolfiori (pianta), cavolo verza (pianta), cavolo cappuccio (pianta) ART. 23
Fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia a carico della Società termina comun- que alle ore 12 del 30 novembre.
A deroga dell’art. 15 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, il rischio a carico della Società ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del:
Prodotto cetrioli, zucchine e zucche ART. 24
– 15 settembre per l’Italia Settentrionale;
– 15 ottobre per l’Italia Centrale;
– 15 novembre per l’Italia Meridionale e le Isole.
ART. 25
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo. 0
b) Plurime incisioni all’epicarpo. 10
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 25
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 45
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. 75
f) Deformazioni molto gravi; frutti distrutti. 100
In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Prodotto cocomeri e meloni ART. 26
considerando
ART. 27
nelle tabelle seguenti solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile:
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti,
Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni
% danno
a) Fiori e/o frutti illesi; incisioni all’epicarpo. 0
b) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 30
c) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 55
d) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. 80
e) Deformazioni molto gravi; fiori e/o frutti distrutti. 100
Cocomeri varietà Sugar Baby e simili
% danno
a) Fiori e/o frutti illesi. 0
b) Incisioni all’epicarpo. 15
c) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 50
d) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 80
e) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori e/o frutti distrutti. 100
ART. 28
Fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina:
– per le coltivazioni che utilizzano metodi di forzatura per l’anticipo del ciclo colturale:
alle ore 12 del 15 agosto per l’Italia Settentrionale e alle ore 12 del 10 agosto per l’Italia Centro - Meridionale ed Insulare;
– per le coltivazioni a cielo aperto non forzate, comprese quelle che utilizzano il metodo della pacciamatura:
alle ore 12 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale e alle ore 12 del 20 agosto per l’Italia Centro - Meridionale ed Insulare;
– per le coltivazioni tardive:
alle ore 12 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale.
Sono considerate coltivazioni tardive quelle seminate o trapiantate a partire dalle seguenti date:
– per l’Italia Settentrionale semina dal 15 maggio, trapianto dal 01 giugno;
– per l’Italia Centro-Meridionale ed Insulare semina dal 05 maggio, trapianto dal 20 maggio.
tazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
la valu-
Prodotto fagioli ART. 29
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza,
A deroga dell’art. 15 delle Condizioni Speciali di Assicurazione la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, termina alle ore 12 del 15 ottobre.
Per ogni partita deve essere indicata, in polizza, la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e, per le colture poliennali, la data di presumibile ripresa vegetativa.
Prodotto fragole, fragoloni, fragoloni rifiorenti, fragoline di bosco ART. 30
ART. 31
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illesi. 0
b) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi. 25
c) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie. 60
d) Lesioni di notevole estensione e/o notevole profondità; deformazioni gravi. 80
e) Frutti asportati; frutti distrutti. 100
Prodotto mais da insilaggio ART. 32
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coef- ficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Xxxxx. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 20 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Prodotto mais da seme ART. 33
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determi-
nati rapporti di coltivazione, si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell’incrocio, ed è estesa al danno di qualità.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di colti- vazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.
Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo devono essere indicati esclusivamente per il pro-
dotto delle piante femminili portaseme che si assicura, a meno che non si voglia nel contempo garantire, a condizioni nor-
mali, anche il prodotto delle piante maschili impollinanti, nel qual caso deve essere indicato separatamente il relativo detta-
glio dei quantitativi e dei valori.
ART. 34
Il danno di qualità è riconosciuto solo per le grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fiori- tura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto resi- duo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” e, per le grandina-
Prodotto mais dolce ART. 35
te che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi, è estesa al danno di qualità la cui valutazio- ne, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coeffi- cienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Prodotto melanzane ART. 36
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato; a parziale deroga del- l’art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione gli scaglioni da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE
stabiliti nella tabella che segue:
Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (**) |
100 | I 20 | 20 |
120 | II 30 | 50 |
135 | III 30 | 80 |
150 | IV 20 | 100 |
(**) Per giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
Prodotto peperoni ART. 37
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti,
senza compressione dei tessuti. 0
b) Percosse all’esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati. 15
c) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati. 35
d) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni
non passanti il tessuto carnoso. 60
e) Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso;
frutti gravemente deformati. 80
f) Fiori (*) e frutti distrutti. 100
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzo mercantile.
ART. 38
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque entro il 15 novembre; a parziale deroga dell’art. 16 delle Condizioni Speciali di Assicurazione, per il prodotto coltivato nelle regioni Xxxxxx Xxxxxxx, Umbria, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia la garanzia, ferma restando la scadenza mas- sima entro il 15 novembre, si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:
Xxxxxx dal trapianto | Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) |
100 | I 20 | 20 |
120 | II 30 | 50 |
135 | III 30 | 80 |
150 | IV 20 | 100 |
(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.
Prodotto piselli ART. 39
Nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valu-
tazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
Pomodori ART. 40
Per ogni partita, limitatamente al pomodoro da industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un’unica solu- zione o scalare per palchi di maturazione.
Fermo quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia termina comunque:
– alle ore 12 del 25 settembre per l’Italia Settentrionale;
– alle ore 12 del 20 settembre per l’Italia Centro-Meridionale e Insulare.
Pomodori da industria ART. 41
La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conser- viere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riporta- ti nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori si considerano solo quelli atti alla fruttificazione per l’utilizzo mercantile.
Pomodori da Pelati: tabella
% danno
a) Fiori e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide. 0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo. 20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 40
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 65
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. 80
f) Fiori e frutti distrutti. 100
Pomodori da concentrati ed altre trasformazioni conserviere: tabella
% danno
a) Fiori e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide. 0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo. 15
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 30
d) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 55
e) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi. 70
f) Fiori e frutti distrutti. 100
Pomodori da consumo fresco ART. 42
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide. 0
b) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo. 20
c) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo. 40
d) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere. 65
e) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie. 80
f) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; fiori (*) e frutti distrutti. 100
(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzo mercantile.
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento 2848/98.
Prodotto tabacco ART. 43
ART. 44
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie basa-
li, considerando uguali tutte le altre foglie in base:
a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute;
d) le foglie con parti asportate fino al 15% sono da considerarsi illese.
La valutazione del danno verrà effettuata considerando le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura, per le varietà soggette a tale pratica. Per le varietà non soggette a cimatura si considerano in garanzia le foglie realmente trasfor- mabili in prodotto secco.
In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispetta- re le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.
ART. 45
Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al punto a) del precitato articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.
ART 46
La garanzia è prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari all’80% del valore assicurato grandinato di ciascuna partita.
ART. 47
Nelle denunce di danno l’Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l’esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.
ART. 48
In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall’art. 11 delle Condizioni Generali, si applica quando nell’imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via pre- ventiva.
ART. 49
Direzione della Società - Ramo Grandine - perché disponga d’urgenza per il sopralluogo peritale.
l’Assicurato ha l’obbligo di avvertire telegraficamente la
Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l’opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura,
Qualora siano trascorsi otto giorni, oltre quello dell’avviso, senza che la Società abbia provveduto, resta facoltà dell’Assicurato (in deroga all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione) di eseguire la suddette pratiche colturali,
purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita. In ogni caso resta convenuto che:
deve essere liquidato il solo danno causato dalla grandine sul prodotto allo stato verde, ancorché l’Assicurato non riten- ga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l’Assicurato non effettui queste operazioni, oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.
a)
b)
ART. 50
Fermo quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa, sia per la raccolta scalare che per la raccolta unica e secondo gli scaglioni indicati nella seguente tabella, alle ore 12 delle date sottoindicate:
Data | % di prodotto considerato fuori rischio | Varietà di Tabacco | ||
15 agosto | 20 | Xxxxxx | ||
70 | precoci di Bright | |||
30 agosto | 20 | altre varietà di Bright e di altri tabacchi | ||
100 | precoci di Bright | |||
10 settembre | 60 | Xxxxxx | ||
20 settembre | 45 | altre varietà di Bright e di altri tabacchi | ||
30 settembre | 100 | Xxxxxx | ||
10 ottobre | 100 | altre varietà di Bright e di altri tabacchi |
PRODOTTI VIVAI
Prodotto vivai di vite (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio) ART. 51
La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) che siano immuni da malat- tie, tare o difetti, in corrispondenza delle norme vigenti.
ART. 52
Gli innesti talea (barbatelle innestate), per i quali viene prestata la garanzia, devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale.
Le talee franche (barbatelle franche), per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare un germoglio vitale.
ART. 53
La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 15 novembre.
ART. 54
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fer- tili, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illesi; lesioni interessanti la corteccia. 0
b) Lesioni interessanti il cambio. 25
c) Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; svettamenti che comportino
un accrescimento inferiore alla normalità. 40
d) Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale. 60
e) Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale. 80
f-1) Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni:
– lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti;
– asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.
f-2) Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni:
100
– asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione. 100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
– rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
– mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione.
ART. 55
classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio supplettivo e non il principale.
per la
Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa,
Prodotto piante di viti porta innesti (piante madri di portinnesti di vite) ART. 56
La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite.
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme; termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12 del 30 novem- bre.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
ART. 57
– della varietà;
– dell’età;
– della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
– del numero dei ceppi.
ART. 58
Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 35-40 cm circa.
ART. 59
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Illese; segni di percossa; lesioni al cilindro corticale e/o al cambio. 0
b) Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo. 25
c) Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo. 50
d) Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo. 70
e) Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute
per stroncamento del tralcio. 100
L’effetto del danno grandine che abbia comportato:
– rimarginazione dei tessuti è definito lesione;
– mancata rimarginazione dei tessuti è definita lacerazione.
Prodotto vivai di piante da frutto e di olivo (piante da frutto e di olivo in vivaio) ART. 60
La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d’innesto per l’impianto frutticolo ed olivicolo.
ART. 61
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12 del 15 novembre ed è prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato grandinato di ciascuna partita.
ART. 62
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
% danno
a) Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide. 0
b) Xxxxxx con alcune lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente
i tessuti legnosi e che sono rimarginate. 10
c) Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente
i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate; astoni con alcune lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; qualche lacerazione
che interessa i rami anticipati; astoni svettati. 30
d) Xxxxxx con numerose lesioni che interessano superficialmente i tessuti legnosi e non sono rimarginate; astoni con lesioni profonde interessanti i tessuti legnosi rimarginate e no; astoni con svettamento
apicale che ne compromette il normale sviluppo; più’ lacerazioni che interessano i rami anticipati. 60
e) Xxxxxx con qualche lacerazione profonda dei tessuti legnosi. 80
f) Astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati. 100
N.B.: Le lesioni devono interessare esclusivamente l’asse centrale dell’astone, mentre per le lacerazioni vengono considera- te anche quando interessano i rami anticipati.
Prodotto vivai di pioppi (pioppi in vivaio) ART. 63
La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata ed ha inizio:
– per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;
– per i vivai di due anni, dal 1° marzo.
ART. 64
La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme, termina alle ore 12 del 15 novembre ed è prestata con l’applicazione – in caso di sinistro – del limite di indennizzo pari al 70% del valore assicurato grandinato di ciascuna partita.
ART. 65
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Vivaio di un anno: tabella
% danno
a) Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia. 0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto
nei primi 80 cm dalla base. 30
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno. 50
d) Più lesioni non rimarginate al legno. 65
e) Numerose lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre gli 80 cm dalla base. 100
Vivaio di due anni: tabella
% danno
a) Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia. 0
b) Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno. 40
c) Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno. 60
d) Più lesioni non rimarginate al legno. 80
e) Numerose lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm
della porzione sviluppata nel 2° anno. 100
PRODOTTO CARCIOFI
ART. 66
La garanzia riguarda i “primi cinque capolini ottenibili” da ciascuna pianta e/o posta, immuni da ogni malattia o difetto, ido- nei alla commercializzazione per il consumo fresco.
Il numero dei “primi cinque capolini” per pianta e/o posta ed il numero delle piante per partita deve essere OBBLIGATO- RIAMENTE indicato nel certificato di assicurazione.
ART. 67
Il valore assicurato esposto nel certificato di assicurazione viene convenzionalmente stabilito dalla seguente tabella:
Xxxxxxxx assicurabili (primi 5) | % del valore totale assicurato per partita |
1° capolino | 25% |
2° capolino | 25% |
3° capolino | 18% |
4° capolino | 18% |
5° capolino | 14% |
ART. 68
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti: CLASSIFICAZIONE DEI CAPOLINI % danno
a) Xxxxxx e lesioni lievi con decolorazione delle brattee esterne. 0
b) Lesioni medie con suberificazione. 20
c) Lesioni profonde con suberificazione. 40
d) Lesioni interessanti anche le brattee interne con medio defogliamento delle piante;
lesioni profonde dello stelo. 70
e) Xxxxxxxx distrutti con grave defogliamento della pianta e rotture dello stelo. 100
CAMPIONI
ART. 69
Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i cam- pioni sono così determinati:
– uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le tre intere file di piante che insistono al centro della partita;
– pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita;
– tabacco: le 3 intere file di piante che insistono al centro della partita;
– agrumi, frutta, olive: una pianta ogni 20 per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a 20, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
Per i prodotti a raccolta scalare l’Assicurato è obbligato a lasciare i suddetti campioni conformemente allo stato di avanza- mento della raccolta in cui si trovava l’intera partita assicurata al momento dell’evento.
UGF ASSICURAZIONI
S.P.A.
BOLOGNA
A
G
E
1.000 - Ed. 01/03/2009 - CASMA - St. 2/2009
A
3
-
UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - Tel. 000 0000000 - Telefax 051 375349 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201
N
Z
I
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G
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R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicurative 1.00159- Sedi operative: 00000 Xxxxxxx, Via Stalingrado, 45 - Tel. 000 0000000 - Telefax 051 375349 Casella postale AD 1705; 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), Via dell’Unione Europea, 3/B - Tel. 00 00000000 - Telefax 02 51815252.