Contract
1. Informazioni generali
Condizioni Generali di Contratto della Società Xxxxxxx Ceno TOP-TEX GmbH
8. Termine per forniture o servizi
Le Condizioni Generali di Contratto riportate qui di seguito della Società Xxxxxxx Ceno TOP-TEX GmbH (qui di seguito in breve XXXXXXX-CENO) sono parte integrante del contratto. Condizioni commerciali contrastanti o divergenti o altre limitazioni del partner contrattuale non saranno riconosciute, a meno che XXXXXXX-CENO non ne approvi esplicitamente la validità in forma scritta. Le condizioni di vendita regolamentate qui valgono anche se XXXXXXX-CENO, pur conoscendo condizioni contrastanti o divergenti dalle sue condizioni di vendita del partner contrattuale effettua a questi la fornitura. Queste condizioni valgono anche per tutte le operazioni commerciali future.
Se XXXXXXX-CENO effettua forniture e presta servizi che sono opere ai sensi della Regolamentazione tedesca sugli appalti di opere edili, parte B (VOB/B), questa si applica a titolo complementare.
Ulteriori accordi che vengono presi fra XXXXXXX-CENO e il partner contrattuale per attuare il contratto, devono essere redatti per iscritto o sotto forma di testo.
2. Offerte, prezzi
Le offerte di XXXXXXX-CENO sono senza impegno. Se un ordine deve classificato come offerta XXXXXXX-CENO può accettarlo entro 14 giorni di calendario trasmettendo una conferma dell’ordine o fornendo la merce. Scaduto questo termine l’offerta viene rifiutata. Se XXXXXXX-CENO non redige una conferma dell’ordine, la fattura ha valore di conferma.
Sono validi i prezzi franco fabbrica. Le pese di spedizione vengono calcolate separatamente, su richiesta del partner contrattuale XXXXXXX-CENO stipula a spese del partner un’assicurazione per il trasporto.
Se fra la stipula del contratto e la data di fornitura concordata intercorre un periodo superiore a 6 mesi oppure se la prestazione può essere fornita soltanto dopo questo termine, per motivi che dipendono dal partner commerciale, sono validi i prezzi di XXXXXXX-CENO in vigore al momento della fornitura o della messa a disposizione. In mancanza di questi, XXXXXXX-CENO si riserva il diritto di comunicare aumenti di prezzi, c conseguenti ad aumenti dei costi (ad es. variazioni dei prezzi per i materiali, aumenti dei salari) al partner contrattuale, in caso di un aumento dei prezzi risultante superiore al 5% rispetto all’importo netto originale, gli spetta il diritto di recedere dal contratto.
L’IVA prevista dalla legge non è compresa nei prezzi di XXXXXXX-CENO, viene indicata separatamente nella misura prevista dalla legge nel giorno della fatturazione.
3. Riserva di proprietà
a) Riserva di proprietà semplice e ampliata
Tutte le forniture vengono effettuate con riserva di proprietà. XXXXXXX-XXXX si riserva la proprietà su tutte le merci fornite fintanto che sono stati pagati tutti i crediti a XXXXXXX-CENO dal partner contrattuale in base all’intero rapporto commerciale. Tale condizione si applica anche se il prezzo di acquisto dovesse essere pagato per determinate forniture indicate dal partner contrattuale , poiché la riserva di proprietà è determinata dalla garanzia dell'intero importo dovuto a XXXXXXX-CENO in virtù del rapporto d'affari.
Sono da considerarsi crediti di XXXXXXX-CENO in base al rapporto d’affari anche i crediti futuri che risulteranno di XXXXXXX-CENO nei confronti del partner contrattuale in base a contratti di fornitura paralleli e a contratti di fornitura stipulati successivamente. La riserva di proprietà ampliata è valida anche se singoli o tutti i crediti della venditrice sono stati compresi nella fattura corrente (conto corrente) e il saldo è stato calcolato e riconosciuto.
Il partner contrattuale è tenuto a trattare con cura la merce acquistata. Da parte sua non può impegnare l'oggetto acquistato né trasferirne la proprietà per fini di garanzia.
B) Riserva di proprietà prolungata
Il partner contrattuale è autorizzato a rivendere l'oggetto acquistato secondo le ordinarie procedure, tutti i crediti per l’ammontare dell’importo finale di fattura che gli derivano dalla rivendita per l'importo finale della fattura vengono già ora ceduti a XXXXXXX CENO. Ciò indipendentemente dal fatto che la merce acquistata è stata rivenduta senza lavorazione o dopo lavorazione. Il cliente è autorizzato a incassare questo credito, resta salva in ogni caso la nostra facoltà di incassare noi stessi questo credito. XXXXXXX-XXXX si impegna a non incassare questo credito fintanto che il cliente non adempie i suoi obblighi di pagamento, non è in mora e, in particolare, non è stata presentata domanda di apertura di una procedura di insolvenza o è in atto una sospensione dei pagamenti. In questo caso il cliente si impegna a comunicare a XXXXXXX-CENO i crediti ceduti e il loro debitore, tutti i dati necessari per l’incasso e a consegnare la relativa documentazione.
In caso di violazione dei suddetti obblighi XXXXXXX-CENO è autorizzata a revocare l’autorizzazione conferita per la rivendita della restante merce sottoposta a riservato dominio.
4. Lavorazione
Qualsiasi rielaborazione o conversione dell'oggetto della vendita viene sempre effettuata per conto della XXXXXXX-CENO. Qualora la merce acquistata venga trasformata con altra merce non appartenente a XXXXXXX-CENO, XXXXXXX-CENO acquisisce comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore della merce acquistata (importo finale in fattura, IVA inclusa) e gli altri oggetti trasformati. Qualora la merce acquistata venga mescolata con altra merce in modo da non poter più essere separata, noi acquistiamo comproprietà della nuova merce nel rapporto fra il valore della merce acquistata e gli altri oggetti mescolati. È determinante il rapporto di valore al momento della lavorazione.
Se la commistione avviene in modo che il bene del partner contrattuale diventa bene principale, si concorda che il partner contrattuale cede a XXXXXXX-CENO la comproprietà in via proporzionale. Questi custodisce la proprietà esclusiva o la comproprietà così sorta per XXXXXXX-CENO.
Il partner contrattuale si impegna a trattare con cura la nuova proprietà o la comproprietà così sorta della XXXXXXX-CENO e a segnalare a terzi la situazione per quanto riguarda la proprietà.
Il partner contrattuale cede a XXXXXXX-CENO anche il credito con tutti i diritti accessori a garanzia del credito di XXXXXXX-CENO nei suoi confronti, che gli spetta di fronte a terzi se la merce acquistata diventa parte integrante ed essenziale di un bene immobile.
XXXXXXX-XXXX si impegna a svincolare le garanzie che gli competono dietro richiesta del partner contrattuale, se il valore realizzabile delle sue garanzie supera i crediti da garantire di oltre il 20%, la scelta delle garanzie da svincolare spetta a XXXXXXX-CENO.
5. Pagamenti e ritardo nei pagamenti
La detrazione di sconti necessita di accordo scritto a parte.
Se non specificato diversamente nell’offerta o nella conferma dell’ordine, il prezzo d’acquisto deve essere pagato al netto senza sconti entro 14 giorni lavorativi dalla data di fatturazione. Se il partner contrattuale on rispetta questo termine di pagamento, XXXXXXX-CENO è autorizzata a pretendere interessi di mora pari all’8 % oltre il tasso di interesse di base. Resta salvo il diritto di richiedere un più alto risarcimento del danno da ritardo. Il partner contrattuale ha facoltà di esercitare un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua contro pretesa riguarda lo stesso rapporto contrattuale.
6. Diritto di recesso
In caso di ritardo nel pagamento, XXXXXXX-CENO è autorizzata a recedere dal contratto dopo aver fissato una proroga di una settimana. La stessa cosa vale in caso di altro comportamento contrario ai termini del contratto del partner contrattuale. La fissazione della proroga deve essere redatta sotto forma di testo. Scaduti i termini, il partner contrattuale è tenuto a restituire la merce sottoposta a riservato dominio.
Dopo il ritiro XXXXXXX-CENO è autorizzata a utilizzare la merce acquistata, il ricavo ottenuto a seguito della realizzazione va a compensare i debiti del cliente tenendo conto dei costi per detta realizzazione.
7. Pignoramento e insolvenza
Se terzi dovessero pignorare la merce sottoposta a riservato dominio o violare in altra forma la proprietà della XXXXXXX-CENO ancora presente, il partner contrattuale deve informare subito per iscritto XXXXXXX-CENO a tale proposito. Il partner contrattuale si impegna a inviare immediatamente a XXXXXXX-CENO una fotocopia del verbale di pignoramento.
Il partner contrattuale è pure obbligato a informare immediatamente XXXXXXX-CENO per iscritto se viene presentata istanza di insolvenza o se viene aperta la procedura di insolvenza (anche se solo temporanea) sul patrimonio del partner contrattuale. XXXXXXX-XXXX è autorizzata a recedere dal contratto con effetto immediato se viene presentata una propria richiesta o una domanda di apertura di una procedura di insolvenza sul patrimonio del partner contrattuale. Conseguentemente il partner contrattuale è obbligato a restituire immediatamente la merce sottoposta a riservato dominio x XXXXXXX-CENO.
L'eventuale carattere vincolante di una data di consegna indicata da XXXXXXX-CENO presuppone che siano state chiarite tutte le questioni tecniche, che il partner contrattuale abbia fatto pervenire entro i tempi richiesti tutta la documentazione, le autorizzazioni necessarie, nulla osta e autorizzazione di progetti e materiali, e che il partner contrattuale abbia adempiuto tempestivamente e regolarmente altri eventuali obblighi. L'accordo su termini di consegna e termini delle prestazioni richiede la forma scritta.
XXXXXXX-CENO risponde secondo le disposizioni di legge, nella misura in cui un contratto di acquisto è un contratto a termine fisso (§ 361 BGB e § 376 HGB). XXXXXXX-XXXX risponde anche secondo le disposizioni di legge se a seguito di un ritardo nella fornitura per motivi imputabili a lei l’ordinante è autorizzato a rivendicare che è venuto meno il suo interesse a proseguire l’adempimento del contratto.
XXXXXXX-XXXX risponde inoltre secondo le disposizioni di legge se il ritardo è dovuto a una violazione del contratto per dolo o colpa grave imputabile a lei; a lei va addossata la colpa dei suoi rappresentanti o collaboratori. XXXXXXX-XXXX risponde inoltre secondo le disposizioni di legge se il ritardo nella fornitura a lei imputabile è dovuto alla violazione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale, in questo caso però la responsabilità per il risarcimento danni è limitata solo al danno prevedibile tipico del contratto.
XXXXXXX-XXXX esclude la sua responsabilità per violazioni di obblighi dovute a colpe lievi se queste non riguardano obblighi contrattuali fondamentali o obblighi cardinali, danni causati da violazioni della vita, del corpo e della salute o garanzie oppure reclami in base alla legge sulla responsabilità del prodotto. Nella misura in cui la responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale di dipendenti e altri collaboratori.
Se il partner contrattuale ritarda l’accettazione o chiede di ritardare forniture/servizi, XXXXXXX- CENO può, trascorso un mese, calcolare un costo per la tenuta in magazzino parti allo 0,5 % dell’importo fatturato per ogni mese iniziato. Il partner contrattuale ha la possibilità di dimostrare un danno di minore entità. Il costo per la tenuta in magazzino non può superare il 5% dell’importo fatturato. In tali casi, trascorso un termine prestabilito commisuratamente senza poter adempiere la spedizione, XXXXXXX-CENO è comunque autorizzata in tali casi a disporre diversamente dell'oggetto della fornitura e a effettuare al cliente una fornitura con termine adeguatamente prorogato.
In questo caso il rischio di un eventuale deperimento o deterioramento della merce acquistata è trasferito all’ordinante nel momento in cui questi incorre in mora. Per il resto, il rischio compreso il sequestro passa all’ordinante al momento della consegna della merce allo spedizioniere o al vettore, al più tardi dal momento dell'uscita dalla fabbrica.
Il termine di prescrizione per rivendicazioni notificate alla XXXXXXX-CENO che non si fondano su un comportamento intenzionale a lei imputabile e che non sono dovute a un difetto, è di un anno. Ciò non vale se XXXXXXX-CENO è tenuta a risarcire i costi che deve sostenere la sua acquirente nei confronti d un consumatore a causa della vendita di una merce ai fini dell’adempimento posticipato.
9. Adempimento posticipato
I diritti all’adempimento posticipato del partner contrattuale presuppongono che questi abbia adempiuto i suoi obblighi dovuti di controllo e di reclamo ai sensi dell’art. 000 XXX, pertanto deve controllare che la merce non presenti difetti evidenti che può notare un qualsiasi cliente medio. Tra questi figurano, in particolare, danni gravi, facilmente visibili della merce. Inoltre, rientra anche la fornitura di un’altra cosa o di merce in quantità troppo scarsa. Tali difetti evidenti devono essere reclamati in forma scritta entro 5 giorni dal ricevimento. I difetti dell’oggetto fornito vengono eliminati da XXXXXXX-CENO entro il termine previsto dalla legge a partire dalla fornitura dopo la comunicazione dell’utilizzatore. Ciò avviene a scelta di XXXXXXX-CENO con fornitura sostitutiva o riparazione. XXXXXXX-CENO è tenuta a sostenere tutte le spese necessarie a questo scopo se queste non aumentano per il fatto che la merce è stata spedita in un altro luogo diverso dal luogo dii adempimento. Nel caso di una fornitura sostitutiva, il partner contrattuale è tenuto a restituire la merce difettosa. Se l’adempimento posticipato non ha successo entro un termine ragionevole o non riesce una 2° volta, il cliente è autorizzato, a sua scelta, a pretendere l’annullamento del contratto o la riduzione del prezzo. Si può parlare di mancato adempimento se XXXXXXX-CENO ha avuto adeguata occasione per effettuare la fornitura sostitutiva o la riparazione senza ottenere il risultato desiderato, se si è rifiutata o ha ritardato, se sussistono dubbi fondati sulla buona riuscita o se ci sono altri motivi che hanno reso l’adempimento inaccettabile.
Considerate le particolarità specifiche dei prodotti, variazioni fino al 4% della quantità dovute alla tecnica di produzione, uno scarto normale nel settore (per laminati fino al 3%), e tolleranze di qualità inevitabili secondo lo stato dell'arte vengono considerate conformi al contratto e non come difetti. Tra queste figurano, in particolare, le minime imprecisioni di adattamento e/o lievi arricciamenti, dovuti al restringimento o all'estensione del materiale esposto a calore, freddo o umidità, così come singole variazioni nella struttura del tessuto (ad es. nodi), visibili a luce traslucida, e lotti di rivestimento che presentano minime differenze di colore o traslucenza.
10. Diritti di proprietà industriale, conservazione di campioni, stampi e attrezzi
XXXXXXX-XXXX si riserva i diritti di proprietà e d'autore su preventivi, calcoli, disegni, bozze, illustrazioni, documentazione stampata, campioni, stampi e attrezzi; questi possono essere resi accessibili a terzi solo previo accordo con XXXXXXX-CENO e dovranno essere restituiti su richiesta. Se XXXXXXX-CENO deve fornire merce prodotta in base a disegni, modelli, campioni o altri dati vincolanti consegnati dal partner contrattuale, quest'ultimo si assume l'esclusiva responsabilità di non aver violato diritti di copyright esistenti di terzi. Qualora invocando tali diritti di proprietà terzi impedissero a XXXXXXX-CENO in particolare la produzione e/o fornitura di siffatta merce, XXXXXXX-CENO, senza essere obbligata a verificare la situazione giuridica, è autorizzata a sospendere ogni ulteriore attività al riguardo e pretendere il risarcimento di tale danno subito per colpa del partner contrattuale. Il partner contrattuale è obbligato a dispensare XXXXXXX-CENO da tutti i diritti di terzi in relazione a una violazione del diritto di proprietà ai sensi della frase 1.
XXXXXXX-XXXX conserva a titolo gratuito campioni, stampi e attrezzi che si trovano in suo possesso - a prescindere da eventuali diritti di proprietà esistenti del partner contrattuale - al massimo per un anno dall'ultima lavorazione effettuata con lo stampo o l'attrezzo. Manutenzione e cura rimangono a carico del proprietario. La responsabilità di XXXXXXX-CENO durante questo periodo è limitata al caso di dolo e colpa grave evidente.
11. Elaborazione dei dati
XXXXXXX-XXXX è autorizzata a memorizzare ed elaborare tutti i dati dell’ordinante ricevuti a seguito della relazione commerciale ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati. I dati vengono utilizzati sono in relazione allo scopo specificato e non vengono trasmessi a terze persone non autorizzate.
12. Foro competente, diritto applicabile
Se il partner contrattuale è commerciante, il foro competente è la sede sociale di XXXXXXX-CENO. Lo stesso foro competente vale se il partner contrattuale non ha un foro competente generale in territorio nazionale oppure dopo la stipula del contratto sposta la sua residenza o il suo recapito abituale dall’estero oppure se la sua residenza o il suo recapito abituale non è noto al momento della presentazione dell’istanza. Tuttavia, XXXXXXX-XXXX è autorizzata a citare in giudizio il partner contrattuale anche presso la sua residenza. Se non viene concordato diversamente, il luogo di adempimento è la sede sociale di XXXXXXX-CENO.
Per quanto riguarda tutte le rivendicazioni e i diritti in base a questo contratto vale il diritto non unificato della Repubblica Federate Tedesca. È espressamente esclusa la validità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).
13. Clausola liberatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti Condizioni generali di Contratto dovessero essere o divenire interamente o in parte non inerenti all’oggetto contrattuale o interamente o in parte inefficaci, nulle o impugnabili, ciò non pregiudica l'efficacia delle altre disposizioni o del contratto stesso. La disposizione in questione dovrà quindi, nel rispetto delle condizioni giuridicamente vincolanti, essere sostituita con una efficace, che si avvicini il più possibile al senso e allo scopo economico inteso dalla disposizione inefficace, nulla o impugnabile. La stessa cosa vale per un'eventuale lacuna normativa.
Ottobre 2017