CIPE delibera 21 marzo 1997 - Disciplina della programmazione negoziata
CIPE delibera 21 marzo 1997 - Disciplina della programmazione negoziata
La disciplina delle intese istituzionali di programma, dei patti territoriali, dei contratti d’area e dei contratti di programma è regolata come segue.
1) Intesa istituzionale di programma
1.1 Finalità e oggetto
L’intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la Giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed i settori nei quali è in- dispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti. Essa rappresenta l’ordinaria modalità del rapporto tra Governo nazionale e Giunta di ciascuna regione e provincia autonoma per favorire lo sviluppo, in coerenza con la prospettiva di una progressiva trasformazione dello Stato in senso fede- ralista.
Oggetto dell’intesa è la collaborazione finalizzata alla realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio della singola re- gione o provincia autonoma e nel quadro della programmazione statale e regionale.
1.2 Soggetti
Soggetti dell’intesa istituzionale di programma sono il Governo, le Giunte delle regioni e delle province autonome.
1.3 Modalità attuative
Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d’intesa con ciascuna regione e provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanzia- rie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici interessati all’intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell’intesa entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera.
Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale:
a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la stru- mentazione di cui all’articolo 2, comma 203, lett. c), della legge 662/96;
b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c, comma 203, dell’articolo 2 della legge 662/1996;
c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro;
d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell’intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un appo- sito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della regione o della provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, compo- sto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell’intesa medesi- ma.
L’intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza per- manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.
2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx
2.1. Finalità e oggetto
Il patto territoriale, che è espressione del partenariato sociale, è l’accordo tra i soggetti rientranti tra quelli di cui al successivo punto 2.4 per l’attuazione di un programma di interventi nei settori dell’industria, agroindustria, servizi, turismo ed in quello dell’apparato infrastrutturale, tra loro inte- grati. Il patto territoriale deve essere caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale in ambito subregionale compatibili con uno sviluppo ecosostenibile.
2.2. Aree territoriali
I patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio nazionale, fermo restando che le spe- cifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate a quelli attivabili nelle aree depresse, intendendo per tali quelle ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell’articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma.
2.3 Soggetti promotori
Il patto territoriale può essere promosso da:
a) enti locali;
b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
c) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
d) soggetti privati.
Dell’iniziativa è data comunicazione alla regione interessata.
2.4 Soggetti sottoscrittori
Il patto territoriale è sottoscritto dai soggetti promotori, dagli enti locali, da altri soggetti pubblici locali coinvolti nell’attuazione del patto e da uno o più soggetti rientranti in ciascuna delle categorie seguenti:
a) rappresentanze locali delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori interessate;
b) soggetti privati.
Il patto può essere, inoltre, sottoscritto:
a) dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli interventi;
b) da banche e da finanziarie regionali;
c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;
d) dai consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio oggetto del patto.
La sottoscrizione del patto vincola i soggetti sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni e de- gli obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La regione, pertanto, inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative dei programmi regionali, compresi quelli di rile- vanza comunitaria. Le banche e le finanziarie regionali nei limiti dei loro statuti, assumono l’impegno a sostenere finanziariamente gli interventi produttivi per la parte di investimenti non coperta da risor- se proprie o da finanziamenti pubblici. I consorzi di garanzia collettiva fidi assumono l’impegno a ga- rantire i crediti concessi dalle banche.
Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici sottoscrittori si impegnano, in particolare, a dare piena attuazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e a tutte le altre norme di semplificazione ed accelerazione procedimentale.
2.5. Xxxxxxxx responsabile
Ai fini del coordinamento e dell’attuazione del patto, i soggetti sottoscrittori provvedono ad indi- viduare, tra quelli pubblici, il soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, società miste nelle
forme di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse.
Per il perseguimento delle finalità del patto il soggetto responsabile provvede tra l’altro a:
− rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
− attivare risorse finanziarie per consentire l’anticipazione e/o il cofinanziamento di eventuali con- tributi statali, regionali e comunitari, ivi compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni globali;
− attivare le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
− assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
− verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori ed assumere le ini- ziative ritenute necessarie in caso di inadempimenti o ritardi;
− verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l’obiettivo di sviluppo locale a cui è fi- nalizzato il patto;
− promuovere la convocazione, ove necessario, di conferenze di servizi;
− assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.
Il soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma o, se costituito, al Comitato dell’intesa di cui al precedente punto 1.3, lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non atti- vabili o non completabili ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità delle risorse non utilizza- te, ove derivanti dalle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.
2.6 Contenuto
Il patto territoriale deve indicare:
a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale, cui è finalizzato ed il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;
b) il soggetto responsabile;
c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l’attuazione del patto;
d) le attività e gli interventi da realizzare, con l’indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
e) il piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e attività da realiz- zare, con indicazione del tipo e dell’entità degli eventuali contributi e finanziamenti pubblici richiesti a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE ai patti territoriali, nonché su altre risorse statali, regionali, locali e comunitarie.
Il patto deve contenere un accordo tra i soggetti pubblici coinvolti nell’attuazione del patto defi- nito secondo le modalità di cui al successivo 2.8.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di patto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2.7 Protocolli aggiuntivi
Il patto territoriale può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori inizia- tive di investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.
2.8 Accordo fra i soggetti pubblici
Per l’attuazione del patto i soggetti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastruttu- rali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare - limitatamente alle aree di cui alla lett. f) del comma 203 del predetto art. 2
- in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, per la finalità della massima accele- razione e semplificazione dei procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli di spesa, e di evitare, tra l’altro passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;
c) i casi in cui, nelle aree di cui al precedente punto b), determinazioni congiunte dei rappresen- tanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edi- lizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti dei predetti soggetti pubblici delegati ad esprimere, con carattere di definitività, la volontà degli stessi per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere prece- denti.
2.9 Finanziamenti
a) Il patto territoriale non può prevedere, a valere sulle specifiche risorse destinate dal CIPE, l’utilizzo di somme superiori a 100 miliardi di lire.
b) Al finanziamento del medesimo patto, nei limiti per ciascun intervento, previsti dalla normati- va del settore, possono inoltre concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse co- munitarie, statali, regionali e locali, per le quali sia accertata la disponibilità da parte delle ammini- strazioni competenti.
c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere strettamente funzionali alle finalità ed agli obiettivi del patto territoriale, ed il relativo onere complessivo a carico delle specifiche risorse desti- nate dal CIPE ai patti territoriali non deve superare il 30% delle risorse di cui al punto a).
d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non può essere inferiore al 30% del relativo investimento.
2.10 Procedure
Le procedure per l’attivazione, la sottoscrizione e le erogazioni si articolano nelle seguenti fasi: 2.10.1 Attivazione
Requisiti per l’attivazione sono:
a) esistenza della concertazione fra le parti sociali. Tale concertazione può essere promossa dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro che verifica, inoltre, la coerenza della proposta con le finalità di sviluppo locale perseguite. Tale concertazione è certificata attraverso uno specifico protocollo d’intesa;
b) disponibilità di progetti di investimento per iniziative imprenditoriali nei diversi settori e com- plessiva integrazione di tutte le iniziative contenute nel patto, tale da rendere coerenti gli interventi con gli obiettivi individuati, anche con riferimento ai programmi di cooperazione regionale nord-sud. In caso di utilizzo delle specifiche somme assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i progetti devono es- sere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti conven- zionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, selezionati mediante gara. Lo stesso soggetto, prescelto dai promotori, provvede, altresì, a valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese nel patto.
I soggetti di cui ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici del Ministero del bilancio e della programmazione economica assistenza nell’approntamento di elementi utili a documentare i requisiti di cui alla lettera b). Il Ministero del bilancio, anche attraverso apposite convenzioni con società di servizi, fornisce a tal fine ogni utile supporto garantendo la concretezza e l’operatività nella fase pre- paratoria della sottoscrizione del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, espletata la concertazione di cui alla lettera a), accerta la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) e acquisisce il parere, da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, della regione inte- ressata qualora questa non sia compresa tra i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica verifica la validità complessiva del patto e accerta la disponibilità delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE. Il medesimo Ministero approva, con decreto da emanarsi entro 45 giorni, il patto da stipulare.
2.10.2 Sottoscrizione
Il patto territoriale è stipulato entro 60 giorni dall’emanazione del decreto di cui al punto 2.10.1.
2.11 Erogazioni
Il soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del patto territoriale e degli eventuali protocolli aggiuntivi di cui al precedente punto 2.7, l’elenco degli interventi previsti, con l’indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.
Sono a carico delle medesime somme gli oneri relativi alle convenzioni stipulate dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La Cassa depositi e prestiti entro 30 giorni dalla ricezione dispone in favore dei soggetti titolari dei progetti d’investimento l’erogazione degli importi dovuti, ai sensi del comma 207 dell’articolo 2 della legge 662/96, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.
3) Contratti d’area
3.1 Finalità ed oggetto
Il contratto d’area è espressione del principio del partenariato sociale e costituisce lo strumento operativo funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all’attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell’industria, agroindu- stria, servizi e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.
3.2. Aree territoriali
In sede di prima applicazione, le aree industriali nelle quali, sussistendo i requisiti di cui al punto 3.7, può essere stipulato il contratto d’area devono essere interessati da gravi crisi occupazionali e ri- cadere nell’ambito:
a) di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, nonché di quelle individuate con Decreto del Ministro del lavoro in data 14 marzo 1995 in attuazione dell’articolo 1, comma 1, del
D.L. 20 maggio 1993, n.148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n.236, oggetto dell’attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l’occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle Commissioni parla- mentari competenti;
b) di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di cui all’obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 219/1981.
3.3 Soggetti promotori
L’iniziativa del contratto d’area è assunta d’intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle regioni interessate.
3.4 Soggetti sottoscrittori
Il contratto d’area è sottoscritto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interes- sate, degli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti in- termediari come definiti alla lettera c) del successivo punto 3.7.1. Il contratto d’area può essere inoltre sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.
3.5 Responsabile unico
Il responsabile unico del contratto d’area, individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell’accordo di cui al punto 3.4, coordina l’attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire il verificarsi di ritardi nell’esecuzione.
Il responsabile unico coincide con il soggetto cui competono i poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/96 nonché le funzioni di arbitrato nei casi di divergenze tra soggetti attuatori delle attività ed interventi. Assume altresì le informazioni ne- cessarie per le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell’esecuzione delle attività e degli interventi previsti, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni e impedimenti e formulando le conseguenti proposte correttive.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, con particolare riferimento agli articoli 8 e 10.
Il responsabile unico presenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ovve- ro, se costituito, al Comitato dell’intesa di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte. Nella relazione sono indicati i progetti non attivabili o non completabili ed è conseguentemente di- chiarata la disponibilità delle risorse non utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.
3.6 Contenuto del contratto d’area
Il contratto d’area deve indicare:
a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali inter- venti infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stes- se;
b) le attività e gli interventi da realizzare, con l’indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
c) il responsabile unico dell’attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;
d) i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati.
Il contratto d’area deve altresì contenere:
− un’intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell’Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996;
− un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell’attuazione del contratto, defi- nito secondo le modalità di cui al successivo punto 3.9.
Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza ai contratti d’area potranno accompagnarsi, senza oneri a carico della finanza di contratto, specifici protocolli di intesa stipulati con gli organi istituzionalmente preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
3.7 Procedure
3.7.1. Attivazione
Il contratto d’area può essere attivato in presenza della disponibilità di:
a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
b) progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nei settori di cui al punto 3.1 che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell’area e dell’intera Regio- ne.
I progetti per la cui realizzazione sia previsto l’utilizzo delle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d’area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio e della programmazione economica selezio- nati mediante gara. Per gli investimenti che prevedono il ricorso ad altre risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, i progetti devono essere stati positivamente istruiti secondo le modalità e i criteri previsti dalle rispettive norme di incentivazione.
c) Un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell’UE
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato di coordinamento delle iniziative per l’occupazione - provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interes- sate alla stipula del contratto d’area, nonché all’assistenza in favore dei soggetti di cui al punto 3.4 nell’approntamento degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto.
Il Ministero del bilancio e della programmazione economica accerta la sussistenza dei predetti re- quisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area. Il Ministero del bilancio approva il contratto mediante la sottoscrizione.
3.7.2 Sottoscrizione
Il contratto d’area è stipulato, entro 60 giorni dall’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al punto 3.7.1.
3.8 Protocolli aggiuntivi
Il contratto d’area può dare luogo a successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d’investimento, da assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1.
3.9 Accordo fra le amministrazioni
Per l’attuazione del contratto d’area le amministrazioni e gli enti pubblici definiscono un accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera c del comma 203 dell’articolo 2 della legge 662/96:
a) gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli inerenti gli interventi infrastruttu- rali funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
b) gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità al fine di ac- celerare e semplificare i procedimenti amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonché di evitare, tra l’altro, passaggi superflui e provvedimenti adottati in sede diversa da quella direttamente interes- sata dal contratto d’area;
c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d’area, determinazioni congiunte dei rappre- sentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanisti-
ca comportano gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
d) i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti;
e) i rappresentanti delle predette amministrazioni ed enti pubblici delegati ad esprimere, con ca- rattere di definitività, la volontà delle stesse per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di cui alle lettere precedenti.
Le Amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare, tra l’altro, la coerenza del contratto con gli strumenti di programmazione e con le disponibilità di risorse statali e regionali.
3.10 Erogazioni
Il responsabile unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a seguito della sottoscrizione del contratto d’area e degli eventuali protocolli aggiuntivi, l’elenco degli interventi previsti, con l’indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, congiuntamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie. So- no a carico delle medesime somme gli oneri per le convenzioni stipulate dal Ministero del Bilancio e della programmazione economica. La Cassa depositi e prestiti, entro 30 giorni dalla ricezione, dispo- ne in favore dei soggetti titolari dei progetti d’investimento l’erogazione degli importi dovuti ai sensi del comma 207 art. 2 legge 662/96 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo de- creto sono altresì disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.
4) Contratti di programma
Il punto 2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina dei contratti di programma è integrato come segue:
c) rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.
5) Finanziamento
Per il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti d’area e dei contratti di programma il CIPE, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determina le quote da riservare ai predetti istituti. La Cassa depositi e prestiti invia al CIPE una relazione seme- strale sullo stato di utilizzazione delle risorse assegnate.
6) Norme finali
Dal momento dell’attivazione degli strumenti regolati con le presenti disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di programmazione negoziata.
Alle proposte di patto territoriale pervenute al CIPE entro la data di attivazione della presente de- liberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1, lettera b), si applica- no, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di cui alle delibere CIPE del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996, per le parti ammesse a registrazione dalla Corte dei Conti.
Le disposizioni della presente deliberazione si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con le norme dei rispettivi ordinamen- ti.
Allegati
Elenco dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programma- zione economica per l’istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area, a seguito di gara esperi- ta secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997
Si comunicano gli elenchi dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, bilancio e pro- grammazione economica per l’istruttoria dei patti e contratti d’area, in ottemperanza alla delibera del CIPE del 21 marzo 1997.
Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi- ca, per l’istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area:
1. Iccrea S.p.A.;
2. Carisbo S.p.A.;
3. Banco di Sardegna;
4. Europrogetti e Finanza S.p.A.;
5. Banco di Napoli S.p.A.; 6. B.N.L. S.p.A.;
7. Mediocredito Lombardo S.p.A.;
8. Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;
9. Centrobanca S.p.A.;
10. Mediocredito Toscano S.p.A.;
11. Xxxxx S.p.A.;
12. Fonspa S.p.A.;
13. Mediocredito dell’Umbria S.p.A.;
14. Istituto Bancario San Paolo di Torino;
15. Mediocrdito Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx X.x.X.;
00. Imi S.p.A.;
17. Banco di Sicilia S.p.A.;
18. Interbanca S.p.A.;
19. Banca Cis S.p.A.;
20. Efibanca S.p.A.;
21. Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.;
22. Banca Carige S.p.A.;
23. Mediocredito Centrale S.p.A.;
24. Mediosud S.p.A.;
25. Banca Mediocredito S.p.A.
Società convenzionate con il Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica per l’assistenza tecnico amministrativa dei patti territoriali:
1. Busineess Italy S.r.l.;
2. Nomisma S.p.A.;
3. Svi Lombardia S.p.A.;
4. Gran Xxxxxxxx S.p.A. (capogruppo);
5. Europrogetti e Finanza S.p.A.;
6. Ismeri Europa S.r.l.;
7. Veneto Sviluppo S.p.A.;
8. Finpuglia S.p.A. (capofila);
9. Xxx S.p.A.;
10. Kpmg Counsulting (capogruppo);
11. Ecosfera S.p.a. (capofila);
12. Sovis S.p.A.;
13. Olivetti Ricerca S.p.A.;
14. Cisi Puglia S.p.A.;
15. Filse S.p.A.;
16. Censis Servizi S.p.A.;
17. Star Service S.p.A.;
18. Bic Toscana S.c.p.a.;
19. Protos S.p.A.;
20. Xxxxxx Xxxxxxxx MBA S.r.l. (capofila);
21. Cresme Ricerche S.p.A.;
22. Svi Lazio S.p.A.;
23. Xxxxxx Xxxxxx & Partner S.r.l. (capofila);
24. Progetti territoriali integrati S.r.l.;
25. Territorio S.p.A.
Rettifica all’elenco dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area, a seguito di gara esperita secondo quanto previsto dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997
Si comunicano a rettifica di quelli pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 4 del 7 gennaio 1998, gli elenchi dei soggetti che, in ottemperanza alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, hanno stipulato con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le con- venzioni per:
− l’istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d’area;
− l’assistenza tecnico-amministrativa ai patti territoriali;
Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi- ca, per l’istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area:
− Iccrea S.p.A. – Istituto centrale delle banche di credito cooperativo, Xxx Xxxxxx, 000 – 00000 XXXX
− Carisbo – Cassa di risparmio in Xxxxxxx X.x.X., Xxx X.X. Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX
− Banco di Sardegna S.p.A. Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXXX
− Europrogetti e Finanza S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Banco di Napoli S.p.A., Via Toledo, 177 – 00000 XXXXXX
− B.N.L – Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Via Xxxxxxxx Veneto, 119 – 00000 XXXX
− Mediocredito Xxxxxxxx X.x.X., Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
− Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXX
− Centrobanca S.p.A., Corso Europa, 16 – 00000 XXXXXX
− Mediocredito Toscano S.p.A., Viale Xxxxxxxx Xxxxxxx, 46 – 00000 XXXXXXX
− Irfis – Mediocredito della Sicilia S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 00 XXXXXXX
− Fonspa – Credito fondiario e industriale S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Mediocredito dell’Umbria S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – 06121 PERUGIA
− Istituto bancario Xxx Xxxxx xx Xxxxxx X.x.X., Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 – 00000 XXXXXX
− Mediocredito fondiario centro Xxxxxx X.x.X., Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0/0 – 00000 XXXXXX
− IMI – Istituto mobiliare italiano S.p.A., Viale dell’Arte, 25 – 00000 XXXX
− Banco di Sicilia S.p.A., Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXXX
− Interbanca S.p.A. – Gruppo bancario Banca Antoniana – Popolare Veneta, Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
− Banca XXX X.x.X., Xxxxx Xxxxxxx – 00000 XXXXXXXX
− Efibanca S.p.A., Xxx Xx, 00/00 –00000 XXXX
− Mediocredito Xxxxxxxx- Xxxx Xxxxx X.x.X., Xxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxx
− Banca Carige S.p.A. – Cassa di risparmio di Xxxxxx x Xxxxxxx, Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX;
− Mediocredito Xxxxxxxx X.x.X., Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Mediosud S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 XXXX
− Banca Mediocredito S.p.A., Corso Stati Uniti, 21 – 00000 XXXXXX
Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi- ca per l’assistenza tecnico-amministrativa ai patti territoriali:
− Busineess Xxxxx X.x.x., Xxx Xxxxxx, 00/X – 00000 XXXX
− Nomisma – Società di studi economici - S.p.A., Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX
− Xxx Xxxxxxxxx X.x.X., Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
− Gran Xxxxxxxx S.p.A., Via Largo Augusto, 7 – 00000 XXXXXX
− Europrogetti e Finanza S.p.A. Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Ismeri Europa – Istituto di ricerca interdisciplinare S.r.l., Xxx X. X. Xxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Veneto Sviluppo S.p.A., San Marco, 2906/2910 – 00000 Xxxxxxx
− Finpuglia S.p.A., Xxx Xxxxx, 0 – 00000 XXXX
− Nac – Nuova agenzia campana - S.p.A., Via Santa Xxxxxxx, 51 – 00000 Xxxxxx
− Kpmg Counsulting (capogruppo), Xxx X. Xxxxxxxxx, 0 – 00000 XXXX
− Ecosfera S.p.A., Xxx X. Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Sovis S.p.A. – Società vesuviana di investimenti e servizi, Xxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – 00000 XXXXXX
− Olivetti Ricerca S.c.p.a., Xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx (XXXXXX)
− Cisi Puglia S.p.A. – Centro integrato per lo sviluppo dell’imprenditorialità, Xxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – x.xx Xxxxx VI – 00000 XXXXXXX
− Filse S.p.A. – Finanziaria ligure per lo sviluppo economico, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX
− Censis Servizi S.p.A., Xxxxxx xx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXX
− Star Service S.p.A., s.s. 100 Km 18, c/o il Baicentro- Torre B – 00000 Xxxxxxxxxxx (XXXX)
− Bic Xxxxxxx X.x.x.x., Xxx Xxxxxxx, 00 – 54100 MASSA
− Protos – Società di controlli tecnici e finanziari - S.p.a, Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXX
− Xxxxxx Xxxxxxxx XXX X.x.x., Xxx xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX
− Cresme Ricerche S.p.A., Xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX
− Svi Lazio – Sviluppo economico territoriale - S.p.A., xxx X. Xxxxxxxx, 0X – 00000 XXXX
− Xxxxxx Xxxxxx & Partner S.r.l., Via Sirtori, 32 – 00000 XXXXXX
− Progetti territoriali integrati S.r.l., Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX
− Territorio S.p.A., Via D. Di Giura, Centro commerciale – 85100 Potenza
Art. 43. Misure in materia di programmazione negoziata
1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell’articolo 10 dell’intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione sentiti i rap- presentanti degli enti locali interessati provvederà ad individuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all’intesa medesima, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell’ambito dell’apposito accordo di programma quadro anche mediante l’approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere effettuata sulla base dell’assetto finale dei piani di volo e delle richieste dei co- muni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d’area e ai patti territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti d’area e ai patti territoriali già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 25 è inserito il seguente: «25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».