Contract
IL DIRETTORE GENERALE
D.D. n. 53 / 2021
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante norme sul “Codice dei contratti pubblici” e
successive modificazioni;
VISTO, in particolare, l’articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede - tra l’altro - che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 1, comma 50, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008), in ordine alla riduzione dell’aliquota IRAP;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;
VISTO l’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, che ha fatto salvi gli effetti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in relazione alle assunzioni e trasformazioni intervenute prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto-legge e fino a completa fruizione degli incentivi spettanti;
VISTO l’articolo 1, commi 20-23, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità per il 2015), in materia di IRAP;
VISTO altresì l’articolo 1, comma 118, della medesima legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede l’esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016);
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017);
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di bilancio 2018);
VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Legge di bilancio 2019);
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021);
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”;
VISTO il decreto del Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 77 del 1° ottobre 2018, con il quale è stato stabilito il costo del lavoro medio per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center, con decorrenza dai mesi di gennaio 2018, luglio 2018 e gennaio 2019;
ESAMINATO il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, stipulato in data 12 novembre 2020 separatamente tra ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL e SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e tra ASSTEL e UGL TELECOMUNICAZIONI;
CONSIDERATA la necessità di aggiornare il suddetto costo del lavoro, come determinato con il citato decreto direttoriale n. 77 del 1° ottobre 2018, in ragione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro;
SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del richiamato contratto collettivo nazionale, al fine di acquisire i necessari elementi di costo variabili e peculiari per il settore e gli operatori per i quali trova applicazione il citato contratto collettivo nazionale di lavoro;
VISTE le comunicazioni dell’11 agosto 2021 - pervenute da ASSTEL, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, nonché da UGL TELECOMUNICAZIONI, a seguito dell’invio da parte di questo Ministero, in data 10 agosto 2021, delle tabelle predisposte - con le quali è stata espressa formale condivisione dei dati riportati nelle medesime tabelle;
RILEVATO che nell’ambito del suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro non sono stati stipulati accordi territoriali;
RILEVATO, altresì, che i servizi resi in modalità di call center hanno attualmente le medesime caratteristiche intrinseche e peculiarità previste per gli affidamenti mediante procedure di gara ad evidenza pubblica;
CONSIDERATO che generalmente il costo del lavoro del personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center è calcolato con riferimento al minuto di effettiva prestazione;
D E C R E T A
Art. 1
1. Il costo del lavoro medio al minuto di effettiva prestazione per il personale dipendente da imprese che svolgono attività di call center è stabilito - a valere dai mesi di aprile 2021, dicembre 2021, aprile 2022, ottobre 2022 e dicembre 2022 - nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Il costo del lavoro determinato ai sensi del presente decreto è suscettibile di oscillazioni in relazione:
a) ad eventuali benefici di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure
connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxx.xx e ne è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 12 agosto 2021
Il Direttore Generale
Xxxxxx xx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da DE XXXXXXXX XXXXXX
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
PU
Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.