CONVENZIONE ATTUATTIVA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL PARCO
CONVENZIONE ATTUATTIVA DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL PARCO
TRA
Tra l’Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Tepilora (di seguito denominato Parco) con sede legale e amministrativa a Bitti, in via Xxxxxxx Xxxxxxx 69,P.IVA: 01465970919, rappresentata nella sua qualità di Presidente del Parco dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx nato a Nuoro il 23/05/1967 , C.F. TLORRT67E23F979S, domiciliato presso Posada (Nu) in xxx Xxxxx x. 0/X
E
il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente - Università degli Studi di Cagliari (di seguito DISVA), Codice Fiscale 80019600925, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Xxxxxxx Xxxxxxxx 1, CAP 09126, agli effetti del presente atto rappresentato dalla direttrice Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx, nata a Iglesias il 25/07/1953 e domiciliata per la carica presso la sede di Cagliari.
PREMESSO CHE
- La legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991, all’articolo 25 prevede, tra gli strumenti di attuazione dei parchi regionali, il piano per il parco;
- La legge regionale n. 31 del 7 giugno 1989, “Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”, all’articolo 11 stabilisce le finalità dei parchi regionali e all’articolo 12 disciplina le procedure per la stesura ed approvazione dei piani dei parchi e delle riserve;
- La legge regionale n. 21 del 24 ottobre 2014, “Istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora”, all’articolo 11 individua finalità e contenuti del piano del parco, all’articolo 12 disciplina le procedure di approvazione ed efficacia giuridica, e stabilisce che le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione del piano devono essere coordinate con quelle previste dall’articolo 14 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- In particolare, la sopra citata legge regionale n. 21 del 24 ottobre all’articolo 12 dispone espressamente che “Il piano è predisposto dall’assemblea dell’ente parco entro due anni dalla sua costituzione ed è adottato dalla Giunta regionale entro i successivi sei mesi”;
- Il Parco naturale regionale di Tepilora, con delibera dell’Assemblea n. 40 del 16/10/2019, ha deliberato di
attivare la procedura per la redazione e l’approvazione, nelle forme di legge, del piano per il parco;
- Il Parco naturale regionale di Tepilora deve procedere con l’attivazione delle procedure di legge per la formazione di un Ufficio di Piano, composto dalle figure professionali indicate nella Deliberazione dell’assemblea del Parco n. 40 del 16/10/2019;
- È stata richiesta al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA) dell’Università degli Studi di Cagliari, rappresentato dalla Direttore Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx, la disponibilità a collaborare per la redazione del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora;
- Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA) dell’Università degli Studi di Cagliari,
rappresentato dal Direttore Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx ha manifestato la disponibilità a collaborare alla
redazione del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora, nel rispetto delle norme e dei regolamenti propri dell’Università di Cagliari;
- Per le attività oggetto della collaborazione tra le parti contraenti si sottoscrive un Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 07 agosto 1990, n. 241 il quale, al comma 1, cita testualmente:” . . . le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- Le determinazioni ANAC n. 7 del 22 ottobre 2010 e n. 918 del 31 agosto 2016 consentono l’attivazione di
accordi tra Amministrazioni nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:
1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;
- Il Piano del Parco, in quanto strumento di pianificazione e programmazione delle attività nel territorio dell’area protetta del parco, rientra nella fattispecie complessiva indicata dalle due determine ANAC sopra richiamate, sia per i contenuti, sia per l’iter procedurale di redazione ed approvazione;
CONSIDERATE INOLTRE
- la legge n. 341 del 19 novembre 1990, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- l’opportunità di addivenire ad un Accordo di collaborazione tra le parti,
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Preambolo
Quanto contenuto nella premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione
attuativa relativa all’accordo di collaborazione stipulato fra le parti in data / / .
Art. 2
Presupposti dell’accordo di collaborazione
L’Ente Parco di Tepilora ha istituzionalmente il compito di conseguire le finalità istitutive del Parco naturale regionale di Tepilora, tra cui la tutela del patrimonio ambientale, la promozione di attività di ricerca scientifica, la promozione di un modello di sviluppo ecosostenibile. Da Statuto (articolo 3) “per il raggiungimento di tali obiettivi l’Ente Parco predispone il Piano del Parco, il programma di sviluppo economico e sociale, il regolamento […]. Per il raggiungimento
delle proprie finalità può inoltre […] concedere contributi o borse di studio per favorire la ricerca e l’approfondimento delle conoscenze sul Parco”.
Da Statuto (articolo 1, comma 3), l’Università di Cagliari “persegue le proprie finalità istituzionali, comprese quelle di terza missione”, ovvero, oltre alle due missioni fondamentali di istruzione e ricerca, svolge istituzionalmente iniziative che favoriscono l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società. Con riferimento specifico al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito, per brevità DISVA), in coerenza con le sue linee di ricerca, la partecipazione ad attività di ricerca e formazione nel campo delle Scienze della vita e dell'ambiente, delle Scienze Naturali e delle Scienze Biologiche, si configura tra le attività di ricerca applicata proprie della terza missione.
Le finalità istituzionali dei due Enti trovano pertanto un fondamentale punto di incontro nella elaborazione del Piano del Parco naturale regionale di Tepilora.
Art. 3 Oggetto e referenti
L’ Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora ha stipulato in data / / _ l’accordo di collaborazione con Il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università degli Studi di Cagliari finalizzato alla redazione del Piano del parco.
Nello specifico il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito, per brevità DICAAR, ricoprirà il ruolo di coordinamento scientifico nell’ambito della redazione, adozione ed approvazione del Piano del Parco così come definito dalla L.R. 21/2014 di istituzione del Parco naturale regionale di Tepilora e dalle ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia di parchi e aree protette.
Il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari (di seguito, per brevità DISVA), sulla base delle direttive stabilite dal coordinamento scientifico, collaborerà alla redazione, adozione ed approvazione del Piano del Parco per le parti attinenti la stesura degli elaborati di Piano, come ad esempio l’elaborazione della Carta della vegetazione, comprese eventuali emergenze floristiche e vegetazionali (esperto botanico) e l’elaborazione della Carta degli habitat faunistici (esperto zoologo), delle Norme tecniche di attuazione e del Regolamento e per tutti i documenti necessari cosi come definiti nel Piano operativo di dettaglio approvato dall’ Assemblea del Parco con delibera n. in data / / (allegato alla presente).
L’Ente Parco di Tepilora, metterà a disposizione i dati di base già disponibili presso i propri archivi e provvederà alle eventuali stampe degli elaborati di piano.
Per il DISVA riveste il ruolo di referente la Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx. Per la sua attività si avvarrà della collaborazione di
Per il Parco naturale regionale di Tepilora riveste il ruolo di Responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 4 - comma 1 della L. 241/1990, l’Xxx. Xxxxxx Xxxxx.
Art. 4 Durata
Il presente accordo di collaborazione decorre dalla data della sua sottoscrizione e la durata è prevista in trenta
(30) mesi. È fatta salva la possibilità, da parte dell’Ente Parco naturale regionale di Tepilora di prorogare il presente accordo di collaborazione in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
Il DISVA:
Art. 5 Contributo
- provvede alla realizzazione delle attività conformemente a quanto previsto all’articolo 3 del presente
accordo di collaborazione nel rispetto delle normative vigenti;
- attua le attività di propria competenza tramite il proprio personale e attraverso l’attivazione di un assegno di ricerca;
L’Ente Parco naturale regionale di Tepilora corrisponderà al DISVA un contributo complessivo di €
per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 3 del presente accordo.
Tale contributo, a titolo di ristoro delle spese sostenute, coprirà in particolare:
- le spese del personale dipendente, documentate sulla base di appositi time-sheet relativi alle ore di
lavoro prestate nelle attività del presente accordo;
- le spese di trasferta del personale dipendente e dei collaboratori/assegnisti;
- le spese per l’attivazione di un assegno di ricerca.
Art. 6 Erogazione del contributo
Il contributo di cui all’articolo 5 sarà corrisposto al DISVA sulla base della rendicontazione semestrale delle spese realmente sostenute (compensi relativi all’assegno di ricerca, time-sheet relativi alle ore di lavoro del personale dipendente, spese di trasferta del personale dipendente e dei collaboratori/assegnisti).
I versamenti dovranno essere effettuati mediante girofondi della Banca d’Italia sul numero di contabilità speciale
intestato all’Università degli Studi di Cagliari (inserire in causale il riferimento ).
Art. 7
Riservatezza e proprietà dei risultati
Gli elaborati finali concernenti l'incarico in oggetto rimarrà di proprietà dell'Ente Parco naturale regionale di Tepilora e del DISVA. È fatto obbligo alle parti di mantenere la riservatezza su dati o altre informazioni di cui vengano a conoscenza nell’ambito delle attività svolte congiuntamente ed il cui utilizzo indiscriminato potrebbe recare danno ai soggetti interessati dalla realizzazione del progetto, oltre che mantenere la riservatezza su atti/documenti trasmessi da altra Parte a titolo riservato. Eventuali pubblicazioni derivanti dal lavoro di che trattasi dovranno contenere il riferimento al presente accordo di collaborazione.
Art. 8 Trattamento dei dati personali
Il Responsabile del procedimento amministrativo, ex art. 4 - comma 1 della L. 241/1990, dell’Ente Parco informa il Responsabile scientifico referente del DISVA, il quale presta il consenso, che tratterà i dati acquisiti a fronte del presente Accordo, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti al rapporto convenzionale instaurato e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. I dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario all’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Art. 9
Codice di Comportamento
Le parti dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza.
Art. 10
Stipula e Registrazione
Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 15 della legge 241/1990 il presente accordo di collaborazione deve essere firmato digitalmente.
Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del DPR 634/72 e successive modifiche ed integrazioni ed è esente da bollo ai sensi dell’articolo 16 del DPR 955/82.
Art. 11 Norme di rinvio
Per ogni controversia relativa all’applicazione del presente accordo di collaborazione, xxxxx xxxxxxx composizione tra le parti, è eletto competente il Foro di Nuoro. Per quanto non espressamente previsto dall’articolato della stessa, si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 12 Norma finale
Il presente atto, compilato in 12 articoli più la premessa, è scritto in n.4 facciate, è letto approvato e sottoscritto dalle parti contraenti.
Per il Parco naturale regionale di Tepilora IL PRESIDENTE, firmato digitalmente
(Xxxx. Xxxxxxx Xxxx) lì,
Per l’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
IL DIRETTORE, firmato digitalmente
(Prof.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxx) lì,