REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
(Regolamento sostitutivo di quello approvato con
D.C.P. n° 14 del 27/09/2016, in adeguamento alla Legge 160/2019 Art.1, da comma 816 a comma 847)
Disciplina dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni, Concessioni e Nulla Osta Stradali, Installazione della cartellonistica pubblicitaria, Gare ciclistiche
e manifestazioni sportive su strada.
INDICE SISTEMATICO
TITOLO PRIMO
AMBITO DI APPLICAZIONE
TITOLO SECONDO
AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA STRADALI E DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO -
TITOLO TERZO
AUTORIZZAZIONI GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE. PROCEDURE AMMINISTRATIVE
TITOLO QUARTO:
OCCUPAZIONE DI SPAZI ESD AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE.
TITOLO QUINTO
DISCIPLINA DEL CANONE
TITOLO PRIMO
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 01 – Oggetto del regolamento Art. 02 – Presupposto del canone
Art. 03 – Definizioni oggettive e ambito territoriale Art. 04 – Categorie della rete stradale provinciale Art. 05 – Tipologia delle occupazioni
Art. 06 – Durate delle concessioni ed autorizzazioni –
Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni
Articolo 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1 co. 821 della Legge 27 dicembre 2019, n.160, disciplina il “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, denominato Canone istituito a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Il Canone, sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di competenza delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Lodi, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che a vario o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio provinciale, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente.
4. Sono parte integrante del presente regolamento le tabelle A, B, D, H G, I gli allegati 1 e 2 nonché i modelli provinciali per la presentazione delle istanze. Le tabelle C, E ed F sono state abrogate poiché assorbite dal presente regolamento o dall’introduzione di nuove procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi (trasporti ecezzionali).
5. Per quanto non previsto nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le sotto riportate norme statutarie e regolamentari provinciali, con particolare riferimento al Regolamento delle Entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 20/12/2010, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni relative all’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.
1. Il presupposto del canone è:
Articolo 2 Presupposto del Canone
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili dalla rete stradale di competenza provinciale ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera
b) del comma 819 della L. n.160/2019 di spettanza dell’ente Comune esclude l’applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma 819 per la misura di superficie comune e, comunque limitatamente alle fattispecie in cui l’ente Comune sia il destinatario dell’entrata anche con riferimento al presupposto dell’occupazione con impianti e mezzi pubblicitari in quanto luoghi e spazi pubblici di sua pertinenza, mentre se l’occupazione fosse di suoli e spazi pubblici della Provincia, il Canone dovuto sul presupposto dell’occupazione è comunque di spettanza dell’ente Provincia.
Articolo 3
Definizioni oggettive e ambito territoriale
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:
a) per “suolo pubblico” e “spazi ed aree pubbliche” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia quali le strade e le relative aree di pertinenza, nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo)
b) per “occupazione” si intende l’utilizzo del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo stradale mediante installazioni, allestimenti, depositi, opere e manufatti che poggiano o comunque insistono entro i confini stradali. Sono compresi nella definizione le occupazioni poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione di servizi pubblici. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, bow windows e simili infissi anche a carattere stabile nonché le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.
2. Nelle aree della Provincia non si comprendono i suoi tratti di strada situati all’interno di centri abitati di Comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sicché il Canone è dovuto solo all’ente Comune.
3. Per i Comuni fino a 10.000 abitati, i tratti di strade di proprietà della Provincia situati all’interno dei loro centri abitati, il realizzarsi del presupposto dell’occupazione, determina l’obbligo per l’occupante di rimettere il Canone alla Provincia quale ente proprietario della strada e ciò quand’anche l’occupazione fosse per l’installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, l’autorizzazione o concessione è rilasciata dall’ente Comune, previo nulla osta della Provincia. Il nulla osta è il provvedimento con il quale la Provincia dichiara che non vi sono ragioni ostative di tipo tecnico o amministrativo anche con riferimento al versamento del Canone dovuto alla Provincia all’adozione del provvedimento comunale.
4. Le diposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti regionali per il quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione Lombardia e sempre che la materia non sia disciplinata diversamente da specifici atti o convenzioni.
5. Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall’art.4, comma 1 e 2,
, del D.Lvo 285/92 Nuovo Codice della Strada, e dall’art.5 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992.
Articolo 4
Categorie della rete stradale provinciale
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la rete stradale provinciale, per la compiuta determinazione del Canone, è suddiviso in categorie come da allegato “2” al presente regolamento. Ad ognuna delle categorie è assegnato un coefficiente (ovvero una maggiorazione da applicare sulla tariffa standard);
2. Ai fini della determinazione del Canone il coefficiente tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico, nonché dell’utilità per l’occupante dell’utilizzazione delle zone pubbliche.
Articolo 5 Tipologia delle occupazioni
1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall’art.3 del presente regolamento, in via permanente o giornaliera deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente Ufficio Provinciale, per tutte le arterie provinciali in ambito extraurbano, o Comunale, per le strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell’autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine la Provincia, con atto di organizzazione interna, determina gli uffici settoriali competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione, autorizzazione o nulla osta, nonché della quantificazione del Canone dovuto in ragione della tipologia dell’occupazione richiesta, i quali sono incaricati della gestione dell’entrata, salvo concessione della stessa. Con successivo e specifico atto sarà definita puntualmente la ripartizione delle competenze di ogni singolo settore nel procedimento amministrativo per il rilascio di concessione autorizzazione o nulla osta.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, la cui durata, risultante dal provvedimento di
concessione, non sia inferiore all’anno, anche se realizzate senza l’impiego di manufatti o impianti stabili.
3. Sono temporanee ovvero giornaliere le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall’atto di autorizzazione è inferiore all’anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
4. Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali, quali:
a) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
b) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
e) Le occupazioni per traslochi.
5. Sono occupazioni abusive, quelle:
a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d’uso diversa da quella prevista in concessione;
b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione provinciale/comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l’estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell’autorizzazione, salvo il sub ingresso.
Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l’occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
6. E’ consentita l’occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all’esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purchè venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, pec, telegramma). In mancanza della stessa, l’avvenuta occupazione è considerata abusiva. L’ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l’occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell’utenza, l’eliminazione del pericolo ed il ripristino dell’erogazione dei servizi pubblici.
7.Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di Attuazione, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.
Articolo 6
Durata delle concessioni ed autorizzazioni.
Il Registro provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.
1. Salvo diverse disposizioni di legge, le concessioni d’occupazione hanno la durata massima di:
- 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
- 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
- 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
- 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all’occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l’impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata decorre dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato secondo le
modalità indicate al successivo TITOLO II e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno, come previsto dal successivo TITOLO II del presente regolamento.
6. Le autorizzazioni in materia di pubblicità stradale pongono in capo al soggetto autorizzato gli obblighi di cui all’art. 54 DPR 495/1992 ad altresì quello di provvedere senza indugio alla rimozione del mezzo pubblicitario alla scadenza dell’autorizzazione salva la facoltà di rinnovo con le forme e modalità di cui al TITOLO 3, del presente regolamento.
7. L’attività relativa all’istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all’applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni.
8. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:
- l’indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
- l’indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
- l’indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
- l’indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
- i dati finanziari e dati tecnici.
9. Il registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall’art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.
TITOLO SECONDO
PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, NULLA OSTA STRADALI E DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.
Art. 01 – Definizioni
Art. 02 – Opere per le quali occorre ottenere l’autorizzazione, concessione e/o Nulla Osta Art. 03 – Concessioni non censite, occupazioni abusive
Art. 04 – Domande per ottenere l’autorizzazione/concessione/nulla osta Art. 05 – Condizione delle concessioni/autorizzazioni e/o nulla osta
Art. 06 – Obbligo del concessionario
Art. 07 – Criteri di determinazione delle spese d’istruttoria Art. 08 – Domande incomplete e loro integrazione
Art. 09 – Deposito cauzionale Art. 10 – Rilascio Autorizzazioni
Art. 11 – Durata delle concessioni/autorizzazioni
Art. 12 – Condizioni per le concessioni/autorizzazioni Art. 13 – Convenzioni speciali
Art. 14 – Permessi provvisori
Art. 15 – Divieti Notifica provvedimento di autorizzazione e termine per l’esecuzione dei lavori Art. 16 – Conservazione e smarrimento del provvedimento di concessione/autorizzazione Art. 17 – Catasto delle concessioni/autorizzazioni
Art. 18 – Esecuzione e manutenzione delle opere concesse e autorizzate Art. 19 – Rinnovo, proroga, sub ingresso e volturazione
Art. 20 – Divieto di cessione delle concessioni/autorizzazione Art. 21 – Revoca
Art. 22 – Occupazioni e interventi d’urgenza Art. 23 – Classificazione delle strade
Art. 24 – Categorie stradali
Art. 25 – Esecuzione dei lavori e manutenzione
Art. 26 – Controllo esecuzione delle opere e fine lavori Art. 27 – Fasce di rispetto
Art. 28 – Accessi e diramazioni Art. 29 – Distributori carburanti Art. 30 – Attraversamenti
Art. 31 – Muri di sostegno
Art. 32 – Occupazione della banchina/scarpata stradale Art. 33 – Scarico delle acque nei fossi laterali stradali Art. 34 – Copertura fossi laterali stradali
Art. 35 – Occupazione temporanea ponteggi
Art. 36 – Ripristino dello stato dei luoghi e danni procurati dal concessionario Art. 37 – Atti vietati
Autorizzazione
ART. 1 DEFINIZIONI
La Provincia emette il provvedimento di autorizzazione per tutte le lavorazioni da eseguire su strade e pertinenze nei seguenti casi:
- apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ad aree o fabbricati laterali;
- nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade di competenza provinciale;
- trasformazione e variazione d'uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
- realizzazioni di opere, depositi, cantieri stradali e ponteggi, a carattere temporaneo.
Concessione
La Provincia emette provvedimento di concessione nei casi di occupazione permanete del suolo pubblico e più precisamente per:
- attraversamenti, uso e occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale;
- opere, i depositi e i cantieri stradali sulle strade e loro pertinenze nonché tutte le occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili di tipo permanente;
- gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro.
Le concessioni si perfezionano tramite la sottoscrizione da parte del concessionario del “Disciplinare di Concessione” con cui lo stesso si obbliga all’osservanza delle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92) e del presente regolamento nonché alle condizioni speciali stabilite nel caso specifico con apposito atto dal competente Servizio Viabilità della Provincia. La concessione può essere onerosa.
DISEGNO ESEMPLIFICATIVO DEI CASI IN CUI RICORRE IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE
Nulla Osta
La Provincia emette nulla osta in caso di opere rientranti nei tratti di strade provinciali all’interno dei centri abitati, per cui il rilascio del provvedimento autorizzativo è di competenza del Comune.
Il nulla osta viene trasmesso al Comune unitamente agli elaborati tecnici relativi ed all’interessato, per conoscenza.
Successivamente al perfezionamento della pratica da parte del Comune, quest’ultimo dovrà provvedere a trasmettere per conoscenza alla Provincia copia dell’atto rilasciato riportante le prescrizioni previste nel nulla osta provinciale.
Qualora non venga comunicato l’avvenuto rilascio del provvedimento autorizzativo entro il termine di 180 giorni (30 per le opere temporanee) dal rilascio del nulla osta l’opera si considererà non autorizzata.
I canoni dovuti per l’eventuale occupazione di spazi ed aree pubbliche nei suddetti tratti stradali spettano alla Provincia e sono disciplinati dal presente regolamento.
Sono in ogni caso dovute le spese di istruttoria da versare con le modalità indicate nel presente regolamento quale condizione per il rilascio del nulla osta
Il rilascio di nulla osta non autorizza in alcun caso il soggetto richiedente a realizzare l’opera in assenza del provvedimento autorizzativo di competenza del Comune.
Occupazione Di Suolo Pubblico
La disponibilità o l’occupazione, anche di fatto, di suolo o di spazio pubblico per un uso esclusivo che li sottrae a quello generale della comunità.
Occupazione Permanente
Occupazione di carattere stabile o di durata pari o superiore all’anno, effettuata a seguito del rilascio del provvedimento autorizzativo, che comporti o meno la presenza di manufatti o impianti.
Occupazione Temporanea
Occupazione di durata inferiore all’anno sia giornaliera, settimanale, mensile o comunque periodica effettuata in base ad una concessione con effetto temporaneo.
ART. 2
OPERE PER LE QUALI OCCORRE OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE, LA CONCESSIONE O IL NULLA OSTA
1. Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali; attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche; scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda indirizzata alla Provincia, redatta in conformità alle norme sul bollo.
2. Parimenti dovrà presentare domanda alla Provincia chiunque intenda eseguire opere stabili o provvisorie, effettuare scavi, o interrare servizi tecnologici su aree private all'interno delle fasce di rispetto come definite dal D.P.R. 495/92 “Regolamento di Attuazione del N.C.d.S” e comunque entro lo spazio che interferisce con la strada e le sue pertinenze dai punti di vista idrogeologico e geotecnico - strutturale.
3. La domanda in marca da bollo dovrà essere inoltrata a:
⮚ alla Provincia, per le strade provinciali al di fuori dei centri abitati;
⮚ al Comune, per le strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti.
4. Qualora la domanda sia accolta, verrà emesso provvedimento di Autorizzazione o Nulla Osta, sulla base di quanto previsto dal N.C.d.S.
5. Di seguito il termine AUTORIZZAZIONE‚ si riferisce in senso generale a qualsiasi situazione prevista dal comma 1, indipendentemente dal tipo di provvedimento rilasciato (autorizzazione, concessione, consenso o nulla-osta); il termine CONCESSIONARIO‚ riferito alla/e persona/e, Enti, Aziende, ecc. che hanno presentato la relativa domanda.
6. L’autorizzazione è rilasciata dall’Amministrazione provinciale, Settore Viabilità. Per i tratti di strade provinciali, correnti all'interno di abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio delle autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla-osta della provincia.
7. Gli enti erogatori di pubblici servizi dovranno chiedere l’autorizzazione sia per la posa della conduttura principale, sia, di norma e salvo le disposizioni regolamentari di ogni singolo ente, per gli allacciamenti alle singole utenze.
ART. 3
CONCESSIONI NON CENSITE, OCCUPAZIONI ABUSIVE
1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione, o quando l’autorizzazione sia scaduta e non rinnovata o revocata, oppure realizzate in contrasto con l’autorizzazione, sono abusive.
2. Le occupazioni e le opere abusive possono essere sanate, solo se compatibili con la normativa vigente e quando è possibile, tenuto conto delle esigenze della circolazione, della sicurezza pubblica e dell’integrità della sede stradale. A tale scopo dovrà essere presentata istanza alla provincia ai sensi degli articoli seguenti. L’atto di autorizzazione della Provincia potrà essere rilasciato solamente se l’occupazione e le opere abusive non sono in contrasto con le norme del presente Regolamento e se il possessore realizza le eventuali modifiche richieste ottemperando a tutti gli oneri finanziari connessi alle autorizzazioni.
3. La Provincia procede in tali casi all’accertamento degli abusi e all’applicazione delle sanzioni, così come previsto dal N.C.d.S. e successive modificazioni od integrazioni.
ART. 4
DOMANDA PER OTTENERE LE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
1. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le modalità sotto riportate e possono essere presentate in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo pec dell’ufficio competente.
Ogni domanda, regolarmente sottoscritta dall’interessato, deve essere redatta separatamente per ciascuna strada e riferita a una sola autorizzazione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accessi, recinzioni, posa conduttura ecc)
2. La domanda deve contenere:
a. le generalità del richiedente - residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese, la relativa PEC;
b. la denominazione della strada o area cui si riferisce, con la esatta indicazione della località interessata, della progressiva chilometrica e lato e, nell'ambito dei centri abitati, della via e del numero civico;
c. dichiarazione di proprietà dell’area su cui ricade l’intervento, nel caso di suolo privato;
d. la descrizione dell'opera che si intende eseguire ed i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta;
e. uso a cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere)
f. attestazione del versamento a favore della Provincia, della somma stabilita, quale rimborso spese di istruttoria (diritto fisso e sopralluogo);
g. n° 3 copie del progetto quotato, comprendente:
• relazione tecnico descrittiva;
• corografia in scala 1:25.000;
• planimetria catastale della zona scala 1:2.000 con indicazione dei mappali interessati;
• piante, prospetti e sezioni scala 1:50, 1:100 o 1:200;
• disegni esecutivi delle opere da seguire dove necessario;
• documentazione fotografica;
• schema della segnaletica di cantiere
h. certificato di destinazione urbanistica per interventi in fascia di rispetto;
i. dichiarazione per eventuale allaccio a impianti pubblici servizi;
j. copia fotostatica fronte-retro di un documento valido di riconoscimento del richiedente;
k. n°1 marca da bollo in regola con le vigenti leggi sul bollo per il rilascio della concessione/autorizzazione.
l. dichiarazione relativa all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle che la Provincia intendesse prescrivere, in relazione alla domanda prodotta ed alla tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni;
3. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela o cura, la domanda deve essere presentata dal genitore, tutore o curatore, con l’indicazione di tale qualità.
4. Le domande sottoscritte da più soggetti dovranno indicare, a pena di inammissibilità, un unico soggetto intestatario della concessione obbligato al versamento del canone nonché degli oneri istruttori connessi.
5. Per le domande intestate ad Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno risultare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita I.V.A., nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o li dirigano
6. Alla domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti, seguirà nel termine di 60 giorni dalla presentazione, il rilascio dell’atto autorizzativo. Nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazione della documentazione di cui al successivo art. 8 della presente Parte di Regolamento da parte della Provincia, il termine si intende sospeso.
7. La domanda per ottenimento del provvedimento autorizzativo per occupazione temporanea dovrà essere prodotta almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’occupazione stessa.
8. Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere altri dati ritenuti indispensabili per l'istruttoria della pratica, compreso il deposito cauzionale nella misura che sarà all'uopo ritenuta congrua, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
9. La Concessione e/o Nulla-Osta può essere negata per causa di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica ed ambientale.
10. Il servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni provvederà alla predisposizione di un fac-simile di domanda
11. La domanda di autorizzazione o concessione dovrà essere presentata anche per opere permanenti – temporanee interessanti la fascia di rispetto e le aree di visibilità così come previsto dal D.Lg. n. 285 dei
30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché per gli interventi di manutenzione che, pur non modificando le occupazioni in atto, comportano l'adozione di provvedimenti riguardanti la circolazione.
ART. 5
CONDIZIONI DELLE CONCESSIONI E/O DEL NULLA-OSTA
Le Concessioni e/o il Nulla-Osta, oltre le particolari condizioni e norme fissate nel provvedimento concessorio, si intendono sempre accordate nel pieno rispetto del Codice Stradale e del relativo Regolamento di Attuazione:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dagli interventi permessi;
c) con la facoltà dell'Xxx.xx Prov.le di imporre nuove condizioni, revocare o di modificare quanto concesso;
d) con l'obbligo del Concessionario di curare la perfetta esecuzione degli interventi da realizzare;
e) con a carico del Concessionario della manutenzione degli interventi eseguiti nel corpo stradale e sue pertinenze. La manutenzione dovrà essere eseguita dal Concessionario al semplice invito del responsabile del Servizio preposto e nei modi da questo prescritti, sotto comminatoria di immediata revoca della Concessione e/o NULLA-OSTA e di eventuale risarcimento dei danni causati alla proprietà Prov.le;
f) Con facoltà per l'Xxx.xx Prov.le, nella occupazione di sottosuolo o soprassuolo, di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
g) Con l'obbligo del Concessionario di ottemperare, nella esecuzione degli interventi sulla strada, a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada e suo relativo Regolamento di esecuzione.
h) Il titolare della Concessione e/o del Nulla-Osta, salvo che in essa siano indicati termini diversi, dovrà ultimare l'esecuzione degli interventi entro 6 mesi dalla data di ricezione della stessa e comunicare in via ufficiale (tramite mail, pec o lettera) l'inizio degli stessi e concordare preventivamente col Capo Cantoniere di zona l’avvio degli stessi. Nelle stesse modalità devono essere comunicata la fine dei lavori.
i) I termini di cui sopra, su richiesta scritta del Concessionario, potranno essere prorogati, motivando la necessità sopravvenuta per non più di tre rinnovi consecutivi.
j) L'esecuzione degli interventi sarà sottoposta al controllo del personale responsabile dell'Xxx.xx, al quale sarà consentito, da parte del titolare della Concessione e/o del Nulla-Osta, libero accesso alla proprietà su cui gli interventi verranno eseguiti.
ART. 6
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti addetti alla vigilanza e del personale dei competenti Uffici Provinciali, l'atto di Concessione e/o Nulla-Osta di occupazione di suolo pubblico.
2. In caso di suo smarrimento, sottrazione o distruzione, al fine di ottenerne il duplicato, il Concessionario ne dovrà fare esplicita richiesta, documentando la stessa con l'avvenuta denuncia alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza.
3. E' pure fatto obbligo al Concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di Concessione e/o Nulla-Osta, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della Concessione, il Concessionario è tenuto al ripristino delle stesse a proprie spese.
ART. 7
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA
1. Ai sensi dell’art. 405, comma 2 del D.P.R. n. 495/92 gli importi relativi ai diritti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali, sono fissati dall’Organo esecutivo in base alla complessità dell’istruttoria relativa alle varie tipologie di concessioni ed al rimborso per spese effettivamente sostenute per sopralluogo, istruttoria, bolli, diritti di segreteria e quant'altro; sono altresì previsti importi per ulteriori sopralluoghi ed accertamenti specifici. Indicativamente, i valori delle spese di istruttoria saranno compresi tra un minimo di € 31,00 ed un massimo di € 942,00 e comunque secondo l’allegata tabella “A”.:
ART. 8
DOMANDE INCOMPLETE E LORO INTEGRAZIONE
1. Ad integrazione di quanto già presentato la Provincia si riserva di richiedere:
• per le condutture interrate:
sviluppo longitudinale corredato di un opportuno numero di sezioni trasversali (ad una distanza minima di ml.50) in cui siano evidenziati tutti i servizi già esistenti, nonché di relazione geologica e
relazione di calcolo della struttura della nuova configurazione derivante dai lavori richiesti, soggetta a carichi di esercizio;
• per le condutture aeree:
tutti gli elementi relativi alla linea e alla struttura e stabilità di supporti, imponendo l’adozione di eventuale dispositivi speciali per meglio salvaguardare la sicurezza del transito;
• l’attestazione dell’avvenuto deposito cauzionale, quando richiesto, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
2. Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta o in ogni caso qualora, ai fini della valutazione della stessa, si reputi necessario l'acquisizione di nuova documentazione, l'Ufficio Tecnico richiederà per iscritto le necessarie integrazioni. Tali integrazioni devono essere fatte pervenire entro 60 giorni, termine oltre il quale la domanda si intende decaduta.
3. In via generale fatti salvi i diversi termini previsti dal presente Regolamento, se trascorre un periodo di mesi 2 senza che sia stata evasa la richiesta di cui al comma precedente, la domanda decade. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE
1. Per le autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui all’allegato “B” del presente Regolamento, da aggiornare annualmente con delibera dell’Organo esecutivo, nei particolari casi da valutare discrezionalmente da parte dei tecnici provinciali.
2. Per gli Enti pubblici, Consorzi ed altri Enti o Ditte erogatori/erogatrici di pubblici servizi (Telecom, Enel, Snam, SAL, Aziende municipalizzate, ecc. ecc.) può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno.
3. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
4. Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
5. La U.O. Concessioni Demanio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza (es: opere pubbliche, interventi soggetti a convenzione e particolari manufatti ed infrastrutture), il collaudo di regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la rinuncia anticipata comunicata con lettera raccomandata.
6. Il deposito cauzionale sarà svincolato non prima di 6 mesi e non oltre 12 mesi dalla data di comunicazione di fine lavori e regolare esecuzione, dopo il riscontro positivo effettuato dai Funzionari provinciali della Provincia di Lodi mediante la propria struttura (Capo Area, Capo Cantoniere) con apposito verbale di constatazione. Per il deposito cauzionale, relativo a riprese cinematografiche e fotografie, il termine per lo svincolo è ridotto, di norma, a 90 giorni.
7. Qualora i lavori eseguiti non siano conformi all’autorizzazione o alla concessione, la Provincia assegnerà un termine massimo di sei mesi per provvedere a quanto necessario, trascorso il quale vi provvederà d’ufficio incamerando cauzione e salva la facoltà di richiedere all’inadempiente ulteriori somme per i danni che si siano verificati e che non possano essere coperti dalla garanzia.
ART. 10
RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
1. La domanda sarà oggetto di istruttoria da parte dell' Ufficio Tecnico Provinciale. I tecnici la esamineranno sulla scorta delle disposizioni vigenti in materia, fra le quali si richiamano fondamentalmente il D.Lg. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i ed il D.P.R. n. 495 dei 16.12.1992 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.
2. La domanda presentata sarà esaminata sotto il profilo della sicurezza della circolazione e della tutela del demanio stradale, pur non escludendo gli aspetti connessi con la tutela ambientale.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento amministrativo del Dirigente Incaricato, nei tempi previsti dal D.Lvo 285/92 “N.C.d.S.” e comunque entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, redatto in conformità alle norme sul bollo e a quelle del presente Regolamento. I nulla osta vengono rilasciati in carta semplice.
4. Nel provvedimento di autorizzazione sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali norme particolari (derivanti da apposito referto tecnico) alle quali l’autorizzazione si intende accordata, la durata, l’ammontare del canone, se dovuto, e il periodo di tempo accordato per l’esecuzione delle opere previste.
5. Qualora l’esecuzione delle opere autorizzate non sia completata nel termine fissato, in mancanza di richiesta di proroga, il provvedimento di autorizzazione perderà automaticamente di ogni efficacia. In tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.
6. Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione provinciale all'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non sottrae l'interessato dall'obbligo del possesso di licenze ed autorizzazioni eventualmente prescritte (licenze comunali, di commercio, di pubblica sicurezza, nulla-osta del Comando dei Vigili dei Fuoco ecc.) che lo abilitino all'esercizio della concessione richiesta, delle quali, se del caso, dovrà dare preventivamente prova, ottemperando poi ad ogni richiesta di esibizione.
7. Analogamente, gli indicati provvedimenti provinciali si intenderanno rilasciati sempre con salvezza e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione o dell'autorizzazione. In mancanza di concessione od autorizzazione edilizia, l’autorizzazione della Provincia perderà automaticamente di ogni efficacia.
8. Le domande presentate da più richiedenti sono esaminate ed accordate secondo l’ordine cronologico di presentazione, sulla base dei dati di protocollazione e tenuto conto di eventuali periodi di sospensione ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3.
9. Il diniego dell’autorizzazione, il rigetto della domanda e la revoca dell’autorizzazione sono adottati con apposito provvedimento del Dirigente Incaricato nel quale vengono indicati i motivi del diniego, del rigetto e della revoca e comunicati al richiedente.
10. Conclusa positivamente l'istruttoria della domanda di concessione, l'Ufficio Tecnico Provinciale rilascia, nel caso di occupazione temporanea, l'autorizzazione ad eseguire i lavori o a stabilire le occupazioni, fatta salva, se del caso, la preventiva prestazione del deposito cauzionale. Viceversa, nel caso di occupazione permanente, verrà inviato al richiedente uno schema di disciplinare di concessione che il richiedente stesso dovrà perfezionare e sottoscrivere secondo le indicazioni contenute nella lettera accompagnatoria dello stesso e xxxxxxx.
11. Il disciplinare di concessione relativo ad ogni singola concessione nel caso di occupazioni riguardanti servizi pubblici (tubazioni di acquedotti e gasdotti, cavi elettrici, telefonici ecc.), potrà essere sostituito con stipulazione di apposita Convenzione Generale.
Tale diversa procedura potrà essere adottata anche per gli impianti pubblicitari stradali.
12. L’autorizzazione o la concessione è rilasciata alla persona fisica o giuridica che ha inoltrato la richiesta, per quest’ultima è indicato il legale rappresentante. Nel caso di occupazioni per l’esecuzione di lavori od opere conseguenti all’allaccio delle utenze per i servizi di fognatura, acqua, gas, energia elettrica e telefono, la concessione è rilasciata all’ente o soggetto titolare del servizio, anche se in regime di gestori delle infrastrutture da realizzare.
13. Il soggetto autorizzato ovvero il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione il provvedimento di autorizzazione e concessione nel quale, vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il soggetto autorizzato ovvero il concessionario si devono attenere.
14. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico Provinciale procederà al loro collaudo, con verifica della autodenuncia, del pagamento della tassa, della rispondenza fra le opere autorizzate e quelle effettivamente realizzate e dei ripristini effettuati.
15. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
16. I lavori e/o gli oggetti autorizzati o concessi se non conclusi/realizzati entro la data stabilita dall’autorizzazione o dalla concessione si intendono rinunciati con conseguente decadenza dell’autorizzazione o concessione cui si riferiscono.
17. I lavori dovranno essere ultimati entro 6 mesi dal rilascio della concessione o della autorizzazione, salvo che in essa non siano indicati tempi diversi. Potrà essere concesse fino a tre proroghe consecutive. La richiesta di proroga deve pervenire prima dello scadere dei termini in carta semplice. Nel caso contrario si dovrà ripresentare nuova pratica.
18. Il titolare è tenuto a custodire il provvedimento di autorizzazione o concessione e ad esibirlo ad ogni richiesta che gli venga legittimamente rivolta. Nel caso di smarrimento o distruzione, il concessionario è tenuto ad informare la Provincia ed a chiedere il rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese di istruttoria e con l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sul bollo.
19. Tutte le concessioni e le autorizzazioni si intendono accordate con l’obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi oggetto del provvedimento e con facoltà per la Provincia di revocare o modificare in ogni tempo e per giusti motivi quanto concesso o autorizzato.
20. Nei tratti interni ai centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il nulla osta previsto dall’art.9, comma 2, dall’art.23, comma 4, e dall’art. 26, comma 3 del C.d.S. è rilasciato dalla Provincia
con l’obbligo per il Comune di comunicare tempestivamente e comunque entro trenta giorni dall’adozione del relativo provvedimento, l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione o della concessione in modo che la Provincia possa provvedere alla richiesta del pagamento del canone, che dovrà aver luogo, da parte dell’interessato, entro i successivi 30 giorni.
21. Il nulla osta è atto obbligatorio che in via preventiva determina la fattibilità di atti consentiti nell’ambito dei confini stradali e nelle fasce di rispetto.
22. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.
ART. 11
DURATA DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
1. Le concessioni/autorizzazioni sono permanenti o temporanee a seconda che la loro durata sia superiore o inferiore all’anno.
2. Le concessioni d’occupazione (art. 27 comma 5 del DLgs285/92) hanno la durata massima di:
• 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate e per intersezioni di rete;
• 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
• 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per accessi provvisori quali l’apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Nei casi degli interventi ed impianti soggetti a nulla osta tale durata è da intendersi a decorrere dalla data del provvedimento finale di competenza del Comune e l’occupazione si intende scaduta una volta decorsi i termini di cui al comma 1.
5. Le concessioni ed autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza su richiesta dell’interessato, e possono essere revocate in qualsiasi momento dall’Ente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza indennizzo alcuno.
ART. 12
CONDIZIONI PER LE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
1. Le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le Competenze di altri Enti, con l’obbligo da parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi permessi, con facoltà della Provincia di revocare per giusti motivi o di modificare quanto concesso oppure di imporre nuove condizioni.
2. Durante i lavori di costruzione e di manutenzione, dovrà recarsi il minimo disturbo al transito, garantendone la sicurezza. Il concessionario dovrà segnalare, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità, le zone di pericolosità. Dovrà inoltre dare alla Provincia tutte le comunicazioni prescritte dall’art. 24 del presente Regolamento.
3. Qualora l’autorizzazione comporti opere o depositi sulla strada, il concessionario deve in particolar modo ottemperare a quanto disposto dall’art.21 del N.C.S. e dagli artt. dal 30 al 43 del Regolamento del
N.C.S. e successive modifiche, a sue cure e spese e sotto la propria personale responsabilità.
4. Il concessionario o il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo della manutenzione degli impianti e dei manufatti, nonché delle attrezzature utilizzate, in modo che il complesso sia sempre rispondente alle esigenze di decoro, di sicurezza verso terzi e di sicurezza della circolazione.
5. Il concessionario resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell’esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso ed eventuale rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essi dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
6. L’autorizzazione non vincola ad alcuna servitù la strada. Ove le esigenze della viabilità lo richiedessero la Provincia può, in qualsiasi momento, imporre variazioni alle opere senza che per ciò il concessionario possa opporre difficoltà di qualsiasi genere o pretendere compenso di sorta, rimanendo pertanto a suo esclusivo carico ogni spesa relativa alla conseguente modifica dell’autorizzazione ed al ripristino della strada e sue pertinenze.
7. Il concessionario dovrà apportare inoltre, a sua cura e spese, le modifiche necessarie in occasione e per causa di lavori eseguiti nel pubblico interesse.
8. Se lavori o varianti stradali portassero la necessità di demolizioni, spostamenti, protezioni od altro alle opere eseguite in forza dell’autorizzazione, tutte le spese ed i lavori conseguenti saranno ad esclusivo carico del concessionario.
9. Qualora il concessionario intenda rinunciare all’autorizzazione, il medesimo dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, previo eventuale ripristino dei luoghi a sua cura e spese.
10. Nel caso di modifica, revoca (in tutto o in parte), scadenza, rinuncia o decadenza dell’autorizzazione, il concessionario dovrà provvedere, entro i termini comunicati dalla Provincia, a sua cura e spese, alle
modifiche oppure allo spostamento o addirittura alla rimozione delle opere, nonché al ripristino ed alla sistemazione della strada e sue pertinenze, eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti dalla Provincia stessa.
11. In caso di inadempienza totale o parziale sarà provveduto d’ufficio a spese del concessionario.
12. Il concessionario terrà la Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa e molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della concessione, potesse provenirle da terzi.
ART. 13 CONVENZIONI SPECIALI
1. La Provincia si riserva la facoltà di stipulare con Enti, Aziende e Società, convenzioni speciali in conformità con le norme contenute del presente Regolamento, disciplinanti le autorizzazioni per la posa di tubazioni per gas e acqua, per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, ecc. fermo restando l’obbligo da parte del richiedente di presentare, la domanda e relativa documentazione come previsto ai precedenti artt. 5 e 6.
ART. 14 PERMESSI PROVVISORI
1. In casi particolari, connessi alla difficoltà di esecuzione di determinate opere, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio, in conformità con le norme previste dal presente Regolamento. Il provvedimento definitivo verrà rilasciato non appena definiti, in accordo con il personale tecnico della Provincia, tutti gli elementi riguardanti l’autorizzazione.
ART. 15
NOTIFICA PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
1. Il provvedimento di autorizzazione verrà trasmesso all'interessato direttamente dalla Provincia o tramite ritiro a mano dall’interessato o da un suo delegato direttamente presso gli uffici Provinciale oppure potrà, su richiesta dell’interessato, essere spedito direttamente al domicilio previa verifica di tutti gli adempimenti
2. Scaduto il termine previsto per l'esecuzione delle opere, e comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione scritta, anche in via telematica tramite e-mail, ordinaria o p.e.c., da parte del richiedente, di ultimazione dei lavori e di ripristino definitivo, quando richiesto, la Provincia provvederà, a mezzo di propri funzionari, alla verifica della regolare esecuzione delle opere stesse, in conformità alle norme contenute nel Regolamento Provinciale e nel provvedimento autorizzativo. Detti funzionari formuleranno, in caso di inadempienze o irregolarità, le proposte ritenute opportune.
3. In casi particolari, motivati e giustificati, potrà essere accordata, su richiesta scritta del concessionario, una proroga per l’ultimazione dei lavori.
4. La proroga va richiesta entro 15 giorni prima dello scadere dei termini dell’autorizzazione.
ART. 16
CONSERVAZIONE E SMARRIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
1. Il concessionario è tenuto a custodire l’atto autorizzativo e ad esibirlo nel luogo dei lavori ad ogni richiesta del personale provinciale incaricato della vigilanza sulle strade provinciali, pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori fino ad avvenuto adempimento di quanto previsto dal presente comma.
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il concessionario ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia, richiedendone la copia sostitutiva dell’originale con rimborso delle relative spese.
ART. 17
CATASTO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI
1. Gli appositi uffici della Provincia cureranno il regolare aggiornamento degli elenchi delle autorizzazioni, consensi, nulla osta e concessioni rilasciati e delle relative scadenze.
ART. 18
ESECUZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE CONCESSE E AUTORIZZATE
1. Il concessionario dovrà sempre ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale e particolare relative allo svolgimento dei lavori e alle loro modalità, che in qualsiasi tempo potessero essere impartite dalla Provincia nell’interesse della proprietà stradale per la tutela del transito e dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell’esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alle pertinenze stradali che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno che possa derivare ai e dai lavori.
2. Il concessionario è obbligato, sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione, a provvedere a proprie cure e spese alla continua manutenzione in perfetta efficienza delle opere nel
preciso stato in cui sono autorizzate e all’esecuzione di tutti i lavori di riparazione, variazione, completamento e perfezionamento occorrenti durante l’esercizio dell’autorizzazione. Per tutti gli anzidetti lavori il concessionario dovrà dare preventivo avviso alla Provincia e non potrà iniziare i lavori prima di aver ottenuto il relativo atto, salvo i casi di urgenza nei quali occorre ripristinare senza indugio l’interrotto funzionamento dell’impianto o la regolarità del transito. In tali casi i lavori potranno essere iniziati dandone contestuale comunicazione telegrafica o via fax alla Provincia, con l’obbligo di eseguire gli stessi in conformità alle norme tecniche previste nell’atto di autorizzazione e di quelle successive impartite dalla Provincia.
3. In caso di inadempienza, anche parziale, la Provincia provvederà d’ufficio, con totali spese a carico del concessionario, ad eseguire i lavori necessari e riparare i danni causati alla strada e alle sue pertinenze.
4. L’inottemperanza alle prescrizioni fissate per l’esecuzione delle opere oggetto dell’autorizzazione, così come la mancata esecuzione della manutenzione, può comportare la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento alla Provincia dei danni causati.
ART. 19
RINNOVO, PROROGA, SUBINGRESSO E VOLTURA
1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate prorogate e volturate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio.
2. Si possono avere i seguenti casi:
• Proroga dell’autorizzazione: si può richiedere la proroga dei termini per l’ultimazione dei lavori relativi all’autorizzazione rilasciata. La proroga va richiesta almeno 15 giorni prima dello scadere dei termini per l’esecuzione dei lavori autorizzati. La proroga può essere concessa per tre rinnovi consecutivi; dopodiché si deve presentare nuova istanza. La proroga va richiesta in carta semplice e dovrà essere allegata una copia dell’autorizzazione da rinnovare e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni.
• Rinnovo del disciplinare di concessione: almeno tre mesi prima della scadenza di una concessione d’occupazione, l’interessato può richiederne il rinnovo, inoltrando apposita domanda in bollo all’Ente proprietario, corredata del versamento delle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali. Alla domanda dovrà essere allegata una copia del disciplinare di concessione e dell’autorizzazione da rinnovare mentre la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo per il rilascio della nuova autorizzazione e si dovrà procedere alla stipula del nuovo disciplinare di concessione. Qualora non siano reperibili le tavole grafiche allegate alla vecchia autorizzazione la provincia potrà richiedere la documentazione.
• Volturazione della concessione: la concessione ha carattere personale e nel caso un soggetto subentri per qualsiasi motivo al precedente concessionario, deve presentare entro 30 giorni domanda di nuova concessione e verrà predisposta la stipula del nuovo disciplinare. L’interessato dovrà inoltrare apposita domanda in bollo all’Ente proprietario, corredata del versamento delle spese di istruttoria indicante i motivi della richiesta con contestuale dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali. Alla domanda dovrà essere allegata una copia del disciplinare di concessione e dell’autorizzazione da rinnovare mentre e la restante documentazione potrà essere omessa se non sono intervenute variazioni. In caso contrario l’interessato dovrà produrre tutti gli elaborati.
• Sub ingresso all’autorizzazione: nel caso di variazione del concessionario in fare di esecuzione dei lavori autorizzati si può concedere il sub ingresso all’autorizzazione. La domanda va inoltrata in carta semplice e va allegata la precedente autorizzazione.
ART. 20
DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
La concessione o l'autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, ne è vietata la cessione a qualsiasi titolo.
1. Può essere consentita la voltura o il sub ingresso come da art. 19, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, previa necessaria, tempestiva domanda di modifica della titolarità.
2. Qualora un nuovo soggetto subentri di fatto nella pregressa occupazione del soggetto autorizzato/concessionario per effetto di alienazione/donazione anche parziale, cessione di azienda/ramo di azienda o altro evento, il subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione, deve inoltrare domanda di nuova concessione entro 30 giorni dall’evento di subentro. In mancanza, l’occupazione sarà considerata ad ogni effetto quale occupazione senza titolo.
3. Anche in caso di morte del concessionario, l’erede subentrante, se ha interesse al mantenimento dell’occupazione deve inoltrare domanda di nuova autorizzazioni/concessione entro 30 giorni
dall’apertura della successione. In mancanza, l’occupazione sarà considerata a tutti gli effetti quale occupazione senza titolo.
4. Nel caso di cui al comma precedente, così come nel caso di costituzione di condominio, il subentro avrà luogo in forma semplificata con domanda in bollo da parte dell’interessato e provvedimento di presa d’atto di mutamento del soggetto titolare della concessione.
5. In mancanza di interesse al mantenimento dell’occupazione, il subentrante deve comunicare formalmente alla Provincia, mediante lettera raccomandata a.r. la sua mancanza di interesse.
ART. 21 REVOCA
1. In qualunque momento le autorizzazioni possono essere revocate con provvedimento amministrativo quando ricorrono le condizioni previste dal presente Regolamento o da norme di legge. Iin particolare per:
⮚ le violazioni da parte del titolare della concessione o dell'autorizzazione, o dei suoi aventi causa, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione;
⮚ mancato pagamento anche di una sola annualità delle tasse;
⮚ danni alla proprietà provinciale;
⮚ mancata occupazione entro i termini stabiliti nell’atto di autorizzazione;
⮚ violazione delle norme di legge o dei regolamenti in materia dell'occupazione dei suoli e delle modalità di sub ingresso;
⮚ uso diverso dell’occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione;
⮚ rinuncia su richiesta del concessionario.
2. Alla scadenza o revoca dell’autorizzazione, il concessionario dovrà rimettere in pristino, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento e secondo le eventuali prescrizioni particolari comunicate dalla Provincia.
3. Le concessioni o le autorizzazioni per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico sono sempre revocabili per motivi di pubblico interesse.
4. La revoca da diritto alla restituzione, a domanda, della tassa pagata in anticipo secondo le disposizioni di cui all'art.41 comma 6 dei D.Lg. n. 507/1993. Nell'esercizio della facoltà di revoca la Provincia può imporre le prescrizioni descritte nel comma 1 dell’art.10.
5. Lo spostamento di impianti di pubblico servizio soggiace alle disposizioni di cui all'art. 46, comma 2, dei D.Lg. n. 285/92 così come modificato dal D.Lg. n. 360/93 art.16, comma 1 punto b).
6. La revoca della concessione o dell'autorizzazione o le modifiche ai predetti atti saranno notificate all'utente con raccomandata A.R. a seguito di apposita deliberazione, nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.
ART. 22
OCCUPAZIONI ED INTERVENTI D’URGENZA
1. Per fare fronte a gravi situazioni d’urgenza e d’emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall’interessato anche prima dell’ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria. In tali situazioni l’interessato ha l’obbligo di:
⮚ adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall’art.30 e segg. del
D.P.R. n.495/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
⮚ dare comunicazione immediata, e comunque non oltre 24 ore dall’inizio dell’occupazione, in forma scritta all’Amministrazione Provinciale, anche mediante comunicazione fax o telegramma;
⮚ presentare la domanda per il rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione.
2. All’atto dell’occupazione d’urgenza l’interessato o l’autorità intervenuta sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità ed in particolare per la sicurezza della circolazione stradale.
Colui che effettua l’occupazione d’urgenza deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi viabilità competenti e resta comunque responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
3. Nel caso di cessazione dello stato di urgenza o di emergenza, l’interessato ovvero l’autorità che ha disposto l’occupazione, anche a mezzo soggetti terzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti
4. Nel caso di interventi di riparazione d’urgenza per guasti di cavi e condotte di impianti a rete per la fornitura pubblici servizi, la società che gestisce il servizio è tenuta a darne immediata comunicazione in forma scritta, al Settore Strade di questa Amministrazione. È tenuta inoltre a ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni preesistenti secondo la buona tecnica e le indicazioni eventualmente impartite, anche verbalmente, dagli operatori addetti alla manutenzione stradale.
5. Su richiesta delle società erogatrici, al fine di snellire le procedure, è possibile concedere un’autorizzazione preventiva di anni 1 (uno) per gli interventi di riparazione urgenti, previa stipula di apposita convenzione che regoli e rapporti sia economici che sotto il profilo delle responsabilità. Il pagamento degli interventi suddetti è previsto in forma anticipata, anno per anno.
ART. 23 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento e nelle more della classificazione prevista dalla D.G.R. n° 7/19709 del 03.12.2004 e della relativa corrispondenza ai sensi dell’art. 2 comma 8 del D.L.vo n. 285/92, le strade provinciali sono classificate dall’Organo esecutivo secondo il seguente allegato:
ART. 24 CATEGORIE STRADALI
1. Ai fini e per gli effetti di cui alle norme del presente Regolamento, (Vedi Allegato 2) le strade provinciali vengono suddivise in tre categorie sulla base dei valori del Traffico Giornaliero Medio rilevato in sede di rilevamento del traffico della classificazione funzionale e qualificazione della rete stradale regionale di cui alla D.G.R. n° 7/19709 del 03.12.2004 e più precisamente:
CATEGORIA STRADE PROVINCIALI | |
TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO | CATEGORIA XXXXXX |
0-0000 | 0xxxxxxxxxx |
3000-15.000 | 2°categoria |
Oltre 15.000 | 1°categoria |
2. Sulla base di tali valori, l’Organo esecutivo approva la suddivisione in categorie di ogni singola arteria, o tratto omogeneo di essa, della rete stradale provinciale.
3. Successivamente all’attuazione del sistema di monitoraggio continuo della circolazione stradale, la suddivisione di cui al precedente comma 2, sarà aggiornata entro il 30 novembre di ogni anno. Allo stato attuale l’aggiornamento della tabella e prevista all’aggiornamento delle tariffe di cui alla tabelle relative alla determinazione degli oneri d’istruttoria ovvero nell’anno 2018.
4. Le strade provinciali sono classificate come da allegato che segue:
ART. 25
ESECUZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE
1. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale incaricato dell’ufficio Strade della Provincia ha libero accesso al cantiere, sia per controllare che vengano osservate tutte le condizioni della concessione, sia per fornire disposizioni e prescrizioni all'atto dell'esecuzione dei lavori.
2. Il cantiere dovrà essere dotato di un adeguato segnalamento nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 31 del Regolamento C.d.S. nonché del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziato per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
3. Le opere da eseguirsi non devono recare danno al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio all'Ente proprietario al fine della manutenzione stradale ordinaria e straordinaria.
4. La manutenzione delle opere eseguite, del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico dell’utente per l'intera durata della concessione o autorizzazione e sarà cura del responsabile di zona del servizio strade verificare che vi provveda correttamente.
5. L’esecuzione delle opere o dei lavori oggetto della concessione od autorizzazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme fissate nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.
6. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione o concessione o l’insufficiente manutenzione delle opere, comporta la revoca della stessa, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II del Titolo VI del Codice della strada.
7. L'Ente proprietario è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivarne ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per mancata osservanza delle prescrizioni impartite al fine della manutenzione.
8. Il personale incaricato del Settore Strade può, in qualsiasi momento, prescrivere al soggetto autorizzato/concessionario ulteriori interventi al fine di evitare pericoli per la circolazione o danni al corpo stradale e sue pertinenze.
9. In caso di inadempimento, i lavori saranno eseguiti d’ufficio e le spese occorrenti verranno addebitate al soggetto autorizzato.
ART. 26
CONTROLLO ESECUZIONE OPERE. FINE LAVORI.
1. Una copia del provvedimento di autorizzazione/concessione/nulla osta, è destinata al Capo Cantoniere di zona, che dovrà accertare il regolare svolgimento dei lavori.
2. Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare alla Provincia via mail o pec l’inizio dei lavori entro tre giorni antecedenti l’avvio dell’attività.
3. Al termine dei lavori il titolare dell’autorizzazione/concessione/nulla osta permanente dovrà far pervenire la comunicazione di fine lavori comprensiva di certificato di regolare esecuzione debitamente sottoscritto da tecnico abilitato, il quale attesti che i lavori risultano eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni attribuite nel provvedimento autorizzativo, corredata, per i soli accessi, da documentazione fotografica.
4. Successivamente gli Uffici tecnici accertano, con apposito sopralluogo, l’effettiva conclusione dei lavori avvalendosi del supporto del personale svolgente funzione di Capo Cantoniere di zona, che dovrà accertare la regolarità del ripristino di manto e segnaletica stradale, redigendo rapporto liberatorio, attestante l’assenza di visibili difetti o fattori ostativi allo svincolo della cauzione.
ART. 27 FASCE DI RISPETTO
Le fasce di rispetto lungo le strade provinciali sono quelle stabilite dal nuovo Codice della Strada (art. 16) e dal relativo Regolamento (art. 26,27,28), in relazione alla classificazione di cui all’art. 23 della presente parte di regolamento come segue:
Fuori dei centri abitati:
1. le distanze dal confine stradale nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere di norma inferiori a:
- m 30 per le strade di tipo C;
- m 20 per le strade di tipo F,
2. all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale e comunale, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a:
- m 10 per le strade di tipo C;
3. per aprire canali, fossi, o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alla strada, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla profondità del canale, fosso od escavazione, ed in ogni caso la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 3,00.
4. per impiantare alberi lateralmente alle strade, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo, e comunque non inferiore a mt 6,00.
5. per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore a mt 1,00 sul terreno, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 1,00.
6. per le recinzioni di altezza superiore a mt 1,00 costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo, e per quelle inferiori a m 1 sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre cm 30 dal suolo, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 3,00.
7. per le recinzioni di altezza non superiore a mt 1 costruite lateralmente alle strade con siepi morte in legno, reti metalliche, fili metallici e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre cm 30 dal suolo, la distanza dal confine stradale non può essere inferiore a mt 1,00.
8. per i muri di cinta a parete piena superiore a mt 1,00 valgono le stesse distanze di rispetto per i fabbricati.
9. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate ai punti 1 e 2, deve aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi
sia pari al doppio delle distanze stabilite dal Regolamento del N.C.d.S., e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
10. Nelle curve, all'interno delle stesse, devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le seguenti distanze:
- nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a m 250 si osservano le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi;
- nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a m 250, la fascia di rispetto delimitata verso le proprietà laterali, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale, in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.
All’interno dei centri abitati:
Si richiama integralmente il comma 2 e 3 dell’art. 28 del D.Lgs. 285/92 “N.C.d.S.”
In ogni caso all'interno dei centri abitati, così come definiti dall’art. 4 del Codice della strada, sono attuate le norme degli strumenti urbanistici vigenti e dei regolamenti comunali.
Le opere saranno eseguite successivamente al rilascio dell’autorizzazione comunale previa e, dopo il rilascio del nulla osta della Provincia, secondo le norme vigenti in materia;
ART. 28 ACCESSI E DIRAMAZIONI
Ai fini della presente norma, si definiscono:
a) accessi: le immissioni per veicoli e pedoni da un’area o da un edificio privato alla strada di uso pubblico;
b) diramazioni: le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico.
1. Gli accessi alle strade provinciali di qualsiasi tipologia, sono da considerarsi punti di pericolo per la circolazione stradale e per gli utenti della strada. La loro autorizzazione normata dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall’art. 22 e dagli artt. 44-45-46 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, deve pertanto garantire il minimo danno e la massima sicurezza possibile per gli utenti sopracitati. La conformazione degli accessi dovrà essere pertanto definita conformemente alle norme vigenti in materia di costruzione delle strade ed in particolare delle intersezioni stradali. A tale proposito, fermo restando che ogni singolo caso sarà valutato discrezionalmente dai tecnici provinciali in relazione alle condizioni locali, l’Organo esecutivo provvede ad individuare le tipologie per la formazione degli accessi privati e pubblici alle strade provinciali, sia sulla base del Traffico Giornaliero Medio dell’arteria interessata, sia dei valori e della tipologia del traffico generato dall’insediamento che deve accedere alla Strada provinciale stessa.
2. Indicativamente le tipologie di accesso che devono essere considerate sono quelle riportate nella seguente
TABELLA “G” TIPOLOGIA ACCESSI ALLE STRADE PROVINCIALI
a) A raso con raccordo dei cigli
b) A raso con raccordo dei cigli con sola svolta a destra
c) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione
d) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione con sola svolta a destra
e) A raso canalizzato
f) A raso con rotatoria.
TABELLA “G”
CARICO VIABILISTICO INDOTTO | TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO | |||
T.G.M. 0 - 3000 | T.G.M. 3000 -7500 | T.G.M. 7500-15000 | T.G.M. OLTRE 15000 | |
Fino a 20 autovetture/die (accessi privati) | a | a/c | B | d |
Da 20-150 autovetture/die. Fino a 20 Autocarri (piccoli insediamenti) | c | c/e | d/e | d |
Oltre 150 autovetture e fino a 50 autocarri | c/e | e | d/e/f | d/f |
Oltre 50 autocarri | e | d/e/f | d/e/f | d/f |
3. Prioritariamente si opterà, in qualsiasi situazione per la realizzazione di intersezioni del tipo b) e d);
4. Al di fuori dei centri abitati, quando ammessi, gli accessi potranno essere dotati di cancello a condizione che sia arretrato rispetto al ciglio bitumato delle seguenti misure minime:
- ml. 2.00 per gli accessi pedonali
- ml. 6.00 per gli accessi carrai destinati ad autovetture
- ml. 12.00 per accessi carrai destinati ad autocarri leggeri
- ml. 20.00 per accessi a insediamenti produttivi, commerciali o simili.
5. L’area di accesso ed i suoi raccordi dovranno essere pavimentati con materiale di tipo uguale a quello della strada. Dovrà essere evitato lo scolo delle acque sulla sede stradale, mentre a norma del Codice della Strada dovrà essere garantito il deflusso delle acque dalla strada provinciale.
6. Gli innesti su strade provinciali di strade pubbliche o private dovranno essere costruiti con raccordi o isole di traffico, fatte salve le prescrizioni più restrittive in casi particolari.
7. Nelle curve di raggio superiore a ml. 200 potranno essere autorizzati accessi solo se le condizioni di visibilità e sicurezza del transito lo consentono.
8. Nelle curve di raggio inferiore a ml. 200 non potranno essere costruiti accessi a distanza inferiore a ml.100 dalle tangenti delle curve. Tale distanza potrà anche essere superiore e verrà fissata, di norma, in misura inversamente proporzionale al raggio della curva stessa, tenuto conto anche dell’importanza della strada e della visibilità consentita.
9. Le diramazioni, sia pubbliche che private, delle strade provinciali dovranno essere costruite, per un tratto di almeno ml.50, con materiali di buona consistenza e pavimentate in modo analogo alla strada provinciale. Tale tratto potrà essere aumentato in relazione alle condizioni altimetriche; potranno altresì essere prescritte opere per il deflusso delle acque e per l’arresto dei detriti.
ART. 29 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
1. Sulle strade di tipo "C" gli accessi, in numero tassativo di due, per accedere e uscire dalle aree di servizio debbono distare uno dall’altro minimo ml. 30.00 e devono essere autorizzati previa presentazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. L’aiuola spartitraffico posta fra i due accessi deve avere una larghezza in senso trasversale alla strada minima di ml. 1.00 e distare dal ciglio asfalto minimo ml. 1,50.
3. I lavori di escavazione per la costruzione delle cisterne debbono essere eseguiti nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 19 del nuovo Codice della Strada e dell’art. 26, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
4. E’ vietata l’istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
a. in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a mt.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a mt. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
b. lungo tratti di strada in curva, come definita dal’art. 3, comma 1, lettera 20), e comunque con raggio di curvatura inferiore a mt. 300;
c. in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
d. a distanza inferiore a m.95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
e. lungo strade Provinciali e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a mt.95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto a) restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
f. in corrispondenza dei passaggi a livello con o senza barriera, ai fini della sicurezza ed ai fini dell’avvistamento della prescritta segnaletica ad una distanza minima di mt. 200 misurati fra la rotaia più vicina e l’estremo più prossimo dell’impianto;
g. lungo le sole strade di Cat. “F” a distanza inferiore a mt.100 da accessi di rilevante;importanza, considerando entrambe le direttrici di marcia. A base della valutazione dell’importanza dell’accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico.
5. Gli accessi lungo le strade provinciali e regionali, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni di servizio, devono essere in numero di due e realizzati secondo il tipo b) previsto nella tabella di cui sopra intervallati da uno spartitraffico della lunghezza minima, misura lungo il fronte stradale, di m. 30.
6. All’interno dei centri abitati, ai sensi dell’art. 61, comma 3, del D.P.R. 495/92, sono applicabili le deroghe in capo ai Comuni di cui all’art. 46, comma 6 dello stesso decreto.
7. Nel caso che l’area di servizio sia ubicata lungo una strada classificata come extraurbana secondaria – categoria C -, gli accessi all’area sono collegati a idonee corsie di accelerazione e decelerazione, a seconda delle necessità dovuta al volume del traffico veicolare valutata dalla U.O. Concessioni (vedi tabella E).
8. Per lo spartitraffico si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 1,00 e non eccedente i mt. 1,50, delimitato da cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, dovrà essere compresa tra 20 e 30 cm.
9. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre mt. 2,50 dal ciglio bitumato della strada e comunque sempre in allineamento alla segnaletica marginale: su tale spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro eccedenti l’altezza di mt. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale.
10. I distributori e relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m. 10,00 dal confine stradale ovvero dal confine di proprietà.
11. Del pari è consentita l’installazione di adeguata pensilina, a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante, purchè i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m. 5,00 dal confine di proprietà stradale e l’aggetto della pensilina stessa non superi in proiezione orizzontale il ciglio dell’aiuola spartitraffico.
12. Ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo della Soprintendenza ai Monumenti, dell'Ente Provinciale del Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
13. L’autorizzazione provinciale alla realizzazione dell’accesso è subordinata a quella di competenza comunale o di altri Enti all’esercizio dell’impianto.
14. Tale domanda, oltre a quelli previsti nel precedente art. 4, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a. planimetria scala 1/500 con la posizione dell'impianto rispetto agli incroci, biforcazioni, curve;
b. planimetria scala 1/200 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonnette, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
c. sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque e la distanza dal confine stradale dei serbatoi ed impianti interrati nel rispetto degli artt. 16 e 17 del C.d.S.;
bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto (per i cartelli pubblicitari dovrà essere presentato opportuna istanza ai sensi del titolo 4 del Capo II della parte del presente regolamento attinente il “L’istallazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse”.
15. La pavimentazione dei piazzali a servizio degli impianti deve essere per qualità, tipologia e portanza non inferiore a quella del piano viabile della strada prospiciente. Lo stesso dicasi per la pavimentazione degli accessi che deve essere inoltre attestata, senza soluzione di continuità, alla carreggiata stradale.
16. Per gli impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima corrispondente ad un triangolo rettangolo con cateti di m. 95 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato della carreggiata e lungo la normale a questo in corrispondenza dell’estremo dell’accesso più sfavorevole.
17. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico della stazione di distribuzione carburanti deve essere sistemata a marciapiede, avente le stesse caratteristiche dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi.
18. Dovrà essere perfettamente garantita la continuità e l’integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali ed a tal fine si precisa che la relativa sezione non dovrà assolutamente essere alterata, quant’anche sia necessario procedere alla loro copertura.
19. Le acque di qualsiasi genere provenienti dalle stazioni di distribuzione carburanti e dai servizi annessi dovranno essere disciplinate secondo i migliori dettami della tecnica ed allontanate, senza recare molestia alcuna alle pertinenze stradali. Ne è vietato lo scarico od il convogliamento nelle opere idrauliche a sevizio della strada pubblica.
20. E’ assolutamente vietato che un impianto di distribuzione carburanti abbia contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
21. Per effetti della costruzione degli impianti di che trattasi è consentita l’occupazione, in via precaria dei terreni di proprietà stradale fiancheggianti la piattaforma stradale (scarpate di sedi in rilevato/trincea da incorporare nel piazzale di servizio) che, in ragione del canone di occupazione spazi e suolo pubblico, è previsto un corrisposto a titolo di indennizzato applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 3: prescritta altresì l’apposizione sulla superficie occupata di cippi di confine, recanti la sigla P.L., che identifichino esattamente ed inconfutabilmente la zona di occupazione.
22. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinata al rispetto dell’art. 61 del Reg. C.d.S. Sono inoltre richiamate le norme delle intersezioni stradali, in particolare il Decreto 19.04.2006 “Caratteristiche geometriche degli elementi dell’intersezione”, inerenti l’eventuale realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione di cui al comma 5.
ART. 30 ATTRAVERSAMENTI
1. L’esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi deve di norma essere eseguita con sistemi che non comportino effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).
2. La profondità, rispetto al piano stradale, dell’estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, viene approvata preventivamente dalla Provincia in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni del traffico. In ogni caso lungo i tratti stradali ove si rende necessaria a norma di legge l’istallazione di barriere di ritenuta e protezione marginale, la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento, dall’estradosso dell’infrastruttura, non può essere inferiore a ml.1.30. Le infrastrutture preferibilmente devono essere posate in fascia di rispetto solo in caso di comprovata necessità sarà concesso posare le condutture in banchina e in casi di assoluta impossibilità a soluzioni alternative, in carreggiata. Eventuali modifiche all’estradosso da rispettare dovranno essere segnalate sull'autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Qualora la posa delle tubature e suoi accessori dovesse interessare le pertinenze stradali, esternamente alla carreggiata, potranno essere di volta in volta, autorizzate differenti profondità di posa in relazione allo stato dei luoghi e alla presenza contestuale di altri servizi, in ogni caso alle profondità previste dalla legislazione vigente.
3. Lo scavo dovrà essere eseguito a tratte di lunghezza massima non superiore a m 150, dovrà essere concordato con il personale tecnico della Provincia in funzione della natura del terreno, delle esigenze del pubblico transito, delle necessità organizzative di cantiere; prima di iniziare lo scavo della tratta successiva, la precedente dovrà essere interamente interrata.
4. Lo scavo per la posa delle condutture sotterranee attraversanti la strada dovrà normalmente essere realizzato mediante spingitubo o mezzo analogo. Solo in caso di comprovata impossibilità sarà consentito lo scavo a cielo aperto eseguito durante le ore di completa visibilità, metà carreggiata per volta, allo scopo di permettere il transito stradale osservando tutte le norme di sicurezza.
5. Gli attraversamenti effettuati con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori dalla carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più il maggiore franco di sicurezza relativo al tipo di impianto. L’accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata. Per gli impianti per la pubblica illuminazione si rimanda al successivo comma 10.
6. La progettazione degli attraversamenti sia di in sotterraneo che in strutture sopraelevate deve essere approvata dalla Provincia prima del rilascio della concessione.
7. Per gli attraversamenti longitudinali l’accesso ai cunicoli deve essere di norma realizzato fuori dalla carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi stradali.
8. L’attraversamento trasversale mediante le tecnologie di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere eseguito senza manomettere il piano viabile, banchine comprese; la tubazione, onde permettere eventuali riparazioni senza mai interferire con la sede stradale, dovrà essere collocata all’interno di un tubo di protezione il cui estradosso dovrà avere una profondità minima di cm.130 rispetto al piano viabile.
9. La tubazione di protezione sarà prolungata su ciascun lato di almeno ml.1.00/1.50 a seconda della tipologia della sede stradale, dell’orografia dei luoghi e delle condizioni idrauliche esistenti, oltre i cigli esterni dei fossi stradali e dovrà sotto passare i fossi stessi con un margine di almeno cm.30 rispetto alla loro quota di fondo, onde consentire eventuali futuri espurghi o approfondimenti.
10. I tubi di sfiato delle condotte gas dovranno essere posizionati al di fuori della carreggiata e delle banchine e il più possibile sul confine di proprietà stradale.
11. Qualora, per comprovati e dettagliati motivi tecnici, si renda necessario effettuare il taglio della strada, lo stesso avverrà nel rispetto delle modalità che seguono:
a. prima dell’inizio dei lavori per ogni tratto di strada dovranno essere presi accordi con il competente Servizio Strade della Provincia per il sopralluogo al fine di stabilire posizioni, modalità, tempi di esecuzione e quant’altro necessario per una completa visione dei lavori;
b. gli scavi, la cui profondità non potrà essere inferiore a cm.130, vanno effettuati in modo tale da garantire quanto prescritto alla successiva lettera c) ed in modo tale da evitare movimenti franosi del corpo stradale; per gli scavi da effettuarsi in banchina la distanza minima dal ciglio bitumato all’inizio dello scavo non deve essere inferiore a cm. 50;
c. per gli scavi da effettuarsi sul manto bitumato si dovrà procedere, preventivamente al taglio della pavimentazione con apposita macchina fresatrice o martello pneumatico, in base ad accordi con il Responsabile dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio prima dell’inizio dei lavori; il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fatta eccezione per i casi di cui alla successiva lettera e);
d. al termine di ogni turno di lavoro gli scavi dovranno essere chiusi in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale. A tal fine deve essere garantita la pulizia della strada ed in particolare lo sgombero totale dei mezzi e dei materiali. La chiusura dovrà essere effettuata con conglomerato bituminoso e dovrà essere evitata la presenza in superficie di materiale instabile o non legato;
e. il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito secondo le stratigrafie impartite dalla Provincia in relazione al traffico caratteristico ed alle condizioni locali, fermo restando la seguente stratigrafia minima: strato di sabbia per l’altezza strettamente necessaria alla copertura del servizio fino a cm.20 sopra il suo estradosso; per la restante parte fino al primo strato di fondazione stradale, il riempimento sarà con terra appartenente alle categorie X0, X0-0, X0-0, X0 xxxxxxx xx xxxxx XXX 00000. Gli strati di fondazione dovranno essere costituiti da: cm.20 di misto granulometrico stabilizzato di idonea pezzatura e cm.15 o misto cementato a x.xx 1/mc. Fino ad una quota di cm.10 più bassa rispetto alla quota del piano viabile; i restanti cm.10 dovranno essere riempiti con conglomerato bituminoso di idonea pezzatura da concordarsi con il Responsabile dell’Amministrazione Provinciale competente per territorio. Tale materiale dovrà essere posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a cm. 30, opportunamente compattati con idonei mezzi meccanici. Dovranno comunque essere usate tutte le cautele dettate dalla buona tecnica, intese a evitare che si verifichino, in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali.
f. Tutti gli scavi, dopo la posa dell'impianto, saranno riempiti con materiale idoneo ben costipato secondo le prescrizioni contenute nelle singole concessioni. Le pavimentazioni danneggiate, saranno ripristinate a cura e spese del concessionario con i seguenti spessori :
⮚ 50 cm. di misto granulare naturale, stabilizzato granulometricamente e/o con legante naturale o artificiale 0-80
⮚ 15 cm. di misto granulare stabilizzato con elementi delle dimensioni massime di mm. 20, stabilizzato granulometricamente e/o con legante naturale o artificiale 0- 20
⮚ l0 cm. compressi di tout-venant bitumato granulometria 0-30;
⮚ 4 cm. compressi di strato di collegamento (Binder conglomerato 0- 20 compressi; e potranno essere modificati a secondo dell'importanza della strada.
Successivamente alla posa di tali strati, che dovranno arrivare a filo della pavimentazione esistente, si procederà alla fresatura della sezione di scavo maggiorato di almeno m 5,00 per parte eventualmente estensibili in relazione alla larghezza dello scavo e allo stendimento successivo del tappeto di usura, costituito da conglomerato bituminoso 0-12 nello spessore di cm. 3 compressi. Nel caso di tagli longitudinali in carreggiata, il ripristino del manto d'usura potrà essere effettuato per la semicarreggiata interessata al taglio, ovvero dell'intera carreggiata nel caso in cui il taglio interessi, anche a tratti, ambedue le corsie di marcia. Il raccordo con la pavimentazione. esistente dovrà risultare eseguito a regola d'arte secondo le modalità sopra definite.
g. ove gli scavi interessino la carreggiata, la pavimentazione e la segnaletica stradale orizzontale dovranno essere rifatte se e come esistenti. In ogni tempo e per tutta la durata dell’autorizzazione, il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ed i ricarichi eventualmente necessari nel tratto di strada interessato dai lavori;
h. allo scopo di evitare ulteriori tagli della sede stradale per i successivi 5 anni, dovranno essere predisposti gli allacciamenti ad eventuali future derivazioni d’utenza;
i. al termine della realizzazione degli attraversamenti stradali trasversali il ripristino sarà eseguito su tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml.5.00 a destra e a sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente, per una profondità minima di cm.4.00; il ripristino dovrà avvenire senza la formazione di cunette o dossi in corrispondenza dell’attraversamento;
j. gli eventuali chiusini di ispezione ricadenti sulla carreggiata dovranno essere in ghisa, con coperchio del tipo autobloccante al telaio; il concessionario dovrà farsi carico di mantenerli costantemente alle quote della pavimentazione stradale, qualunque variazione essa subisca a seguito di ripristini o rifacimenti;
k. sia negli attraversamenti longitudinali che in quelli trasversali la striscia di pavimentazione tagliata con macchina taglia-asfalto dovrà avere una larghezza di almeno cm.40 (20+20) superiore a quella prevista per la condotta, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all’intero spessore della pavimentazione;
l. la pulizia della superficie interessata dal ripristino va effettuata con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con emulsione di bitume;
m. la sigillatura delle riprese va eseguita con mano di emulsione bituminosa;
n. il riempimento degli scavi eseguiti nella banchina stradale dovrà essere effettuato, di norma, con misto stabilizzato di frantoio, bagnato e compattato a piccoli strati con mezzo idoneo, fino a perfetta chiusura e fino alla quota primitiva della banchina stradale. Qualora, per la presenza di un servizio pubblico esistente, lo scavo in banchina venga autorizzato ed eseguito a filo del ciglio bitumato, o comunque ad una distanza da questo inferiore alla profondità del medesimo, dovrà essere adottato lo stesso tipo di riempimento previsto alla precedente lettera d).
12. Per i sostegni delle linee di pubblica illuminazione di nuova realizzazione, la distanza sarà fissata in funzione delle condizioni locali con riguardo alla sicurezza del transito; in ogni caso la distanza minima non potrà essere inferiore a ml. 3.00; sarà richiesta la predisposizione di adeguate protezioni nel caso si renda impossibile installare il sostegno a detta distanza.
13. Qualora si verifichi, per gli allacciamenti alle reti di pubblici servizi, l’impossibilità di alloggiare la tubazione alla profondità prevista dal presente Regolamento, l’intervento sarà concordato singolarmente con i tecnici del Settore Strade.
14. Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro soggetto a concessione, come pure prima del ripristino definitivo degli scavi eseguiti sul piano stradale, deve essere data comunicazione alla Provincia, segnalando il nominativo dell’Impresa esecutrice e del tecnico direttore dei lavori.
15. Le opere in muratura od altre che in qualsiasi modo venissero danneggiate nell’attraversamento dei manufatti per la posa dei tubi verranno sollecitamente ripristinate dal concessionario con gli stessi tipi di materiali preesistenti.
16. Ogni lavoro di modifica alle opere in muratura delle tubazioni dovrà esser preventivamente autorizzato dalla Provincia e sottostare all’osservanza delle prescrizioni dalla stessa impartite.
17. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario è obbligato a sua cura e spese a disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito, a delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi, a collocare in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse, e apporre, distribuendoli ad opportuna distanza, i regolamentari segnali di pericolo e di lavori in corso. Durante la notte o in caso di scarsa visibilità, le segnalazioni dovranno essere provviste di fanali a luci rosse e dispositivi a luce riflessa rossa. Il corretto funzionamento dell’impianto segnaletico dovrà essere garantito da un opportuno servizio di guardia.
18. Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente all'osservanza delle nonne contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e art. 21 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e art. 30 é successive modifiche D.P.R. n. 610 del 16/09/96 art. 26.
19. Al termine dei lavori il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia. Solo dopo tale comunicazione la Provincia eseguirà il collaudo di cui all’art. 67, comma 5 del Regolamento del nuovo Codice della Strada.
ART. 31
MURI DI SOSTEGNO
1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a. i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;
b. la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
c. dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
d. non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
e. oltre la loro faccia vista non potranno essere posti corpi aggettanti;
f. la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
g. le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;
h. le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata.
2. La domanda, oltre a quanto già contenuto nel precedente art. 4, dovrà essere corredata dai calcoli statici ai fini della stabilità ed a termine dei lavori la cauzione potrà essere svincolata con la presentazione del collaudo statico dell’opera.
ART. 32
OCCUPAZIONE DELLA BANCHINA/SCARPATA
1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..
2. Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.
3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.
5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.
ART. 33
SCARICO DELLE ACQUE NEI FOSSI LATERALI STRADALI
1. E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.
2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse.
3. Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati:
a. per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;
b. per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti.
4. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall’Ente competente ai sensi di legge.
5. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l’efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
6. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l’inadempienza, può essere revocata l’autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell’art. 15 del C. d. S.
7. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l’interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all’immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.
8. Allo sbocco dello scarico della fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
9. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant’altro ritenuto necessario.
10. La Provincia può negare l’autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.
ART. 34
COPERTURA FOSSI LATERALI STRADALI
1. E’ consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte nei casi di realizzazione degli accessi e nel caso di specifica autorizzazione in deroga da parte dell’Ente gestore della strada ai fini della realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale (quali, ad es., marciapiedi) se conformi agli strumenti urbanistici.
2. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:
a. correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
b. formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a mt. 0,50 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell’adiacente banchina stradale almeno di 20 cm. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo dello spessore di cm. 20 e con fondazioni spinte almeno a cm. 50 sotto il fondo normale del fosso;
c. il piano superiore della copertura in calcestruzzo deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta alla francese, ovvero con corda di mt.1 e saetta di cm.5 , e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di mt. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura;
d. l’asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
e. il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
f. la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e nei centri abitati deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede posto a mt. 1,00 dalla linea di margine stradale.
ART. 35
OCCUPAZIONI TEMPORANEE. PONTEGGI
1. Per i ponteggi dovrà essere presentata apposita richiesta corredata da relazione tecnica, documentazione fotografica ed elaborati grafici in modo da valutare l’occupazione della sede stradale.
2. In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a. la durata dell’occupazione non dovrà eccedere il termine determinato nell’autorizzazione, a partire dalla data di inizio lavori, decorso il quale l’autorizzazione si intenderà decaduta e dovrà essere rinnovata;
b. nel caso in cui il ponteggio venga realizzato in proprietà privata, il ponteggio dovrà essere installato e mantenuto per il tempo strettamente necessario per i lavori e dovrà essere rimosso non appena gli stessi saranno ultimati;
c. la superficie dovrà essere debitamente transennata e segnalata, anche durante le ore di chiusura del cantiere, in conformità a quanto disposto dal codice della strada e dal regolamento di attuazione;
d. in conseguenza dei lavori edili non dovrà essere danneggiato il suolo pubblico;
e. in seguito alla occupazione non dovrà essere in alcun modo manomessa la segnaletica stradale esistente o non dovrà esserne impedita la visione.
3. Per occupazioni temporanee inferiori ad una giornata lavorativa (a titolo esemplificativo:
carico/scarico, rifornimento carburanti uso domestico, potature piante, etc.) l’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a. domanda in bollo con allegata n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione;
b. planimetria in scala 1:10.000 o 1:5.000;
x. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx 0:0.000;
d. piante e sezioni scala 1:100 o 1:200 con l’indicazione della superficie da occupare;
e. documentazione fotografica del luogo di installazione riportante 100 metri sia da una parte che dall’altra del punto di interesse;
x. xxxxxx segnaletici come da Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.
ART. 36
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DANNI PROCURATI DAL CONCESSIONARIO
1. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i poteri ed le facoltà connessi al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla rimessa in pristino dell’area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all’Ente gestore della strada nello stato preesistente.
2. Qualora l’utente non ottemperi nel termine di 6 mesi dalla scadenza della concessione o dalla sua revoca, la Provincia assegnerà un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale provvederà d’ufficio addebitando le relative spese al concessionario.
ART. 37 ATTI VIETATI
1. Su tutte le strade provinciali e loro pertinenze, è vietato:
a. danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterare la forma ed invadere od occupare la piattaforma e, le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b. danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c. impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
d. impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
e. far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f. gettare o depositare rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g. apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h. scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i. gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
j. eseguire l’aratura dei campi ad una distanza inferiore ad 1 metro dal confine stradale;
k. lo spargimento di fango e detriti provenienti dai campi, causato dalla non corretta regimazione delle acque meteoriche anche in situazione di eccezionalità delle precipitazioni;
2. Chiunque viola i divieti di cui ai commi precedenti lettere a), b), g), j), e), k) è soggetto alla sanzione amministrativa e alla sanzione accessoria d’obbligo del ripristino dei luoghi di cui all’art. 15 del Codice della Strada.
TITOLO TERZO
AUTORIZZAZIONI GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE. PROCEDURE AMMINISTRATIVE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINA GIURIDICA GENERALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SULLE STRADE
Art. 01 Tipi di competizioni sportive Art. 02 Autorizzazioni
Art. 03 Disciplina comune a tutte le competizioni Art. 04 Rispetto delle norme di comportamento Art. 05 Responsabilità in caso di sinistri
Art. 06 Disposizioni sanzionatorie
===========================================================================
Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6
(BURL n. 13, 2° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada
Art. 1 Oggetto
CAPO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 2 Definizione di competizione sportiva su strada
CAPO II
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
Art. 3 Condizioni generali di sicurezza Art. 4 Misure preventive
Art. 5 Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione
CAPO III
CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 6 Domanda di autorizzazione Art. 7 Contenuti dell’autorizzazione Art. 8 Rilascio dell’autorizzazione
CAPO IV
SERVIZIO DI SCORTA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9 Servizio di scorta per gare ciclistiche
Art. 10 Specifiche autorizzative e calendario annuale delle competizioni ciclistiche
=========================================================================== MODALITA’ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA
===========================================================================
REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE COMPETIZIONI CICLISTICHE, PODISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA
ART. 01 FONTI NORMATIVE
ART. 02 AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 03 DEFINIZIONE DI COMPETIZIONE SPORTIVA ART. 04 MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE
ART. 05 ENTE COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ART. 06 ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
ART 07 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA ART. 08 NULLA OSTA ALTRI ENTI
ART. 09 ISTRUTTORIA, RILASCIO E TRASMISSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART. 10 PROVVEDIMENTI DI CHIUSURA O SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ART. 11 VARIAZIONI DI PERCORSO
ART. 12 OBBLIGHI DEI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE- PRESCRIZIONI ART. 13 REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE
ART. 14 SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE ART. 15 RISULTANZE DELLE COMPETIZIONI ART. 16 PIANIFICAZIONE DELLE COMPETIZIONI ART. 17 COMMISSIONE SPORTIVA PROVINCIALE ART. 18 CRITERI DI PIANIFICAZIONE
ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART. 20 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
ART. 21 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 22 ENTRATA IN VIGORE
===========================================================================
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
DISCIPLINA GIURIDICA GENERALE DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE SULLE STRADE
Per competizione sportiva si intende comunemente uno spettacolo, cioè un pubblico intrattenimento, sia di velocità che di abilità, che comporta lo svolgersi di una gara tra due o più concorrenti (o squadre), impegnati
a superarsi vicendevolmente e in cui non è possibile individuare a priori il vincitore.
Non rientrano quindi nella nozione di competizione le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico, e per le quali si applicano le ordinarie norme del Codice della Strada (salvo la necessità di autorizzazione per manifestazione pubblica nel caso di considerevole numero di partecipanti).
La competizione sportiva richiede l´esistenza di una organizzazione (comitato promotore) e di una preparazione ben precisa (regolamento di gara, percorso fissato, ecc.); deve inoltre prevedere un punto di partenza e uno di arrivo, debitamente individuati e segnalati sul percorso.
Ma tutto ciò non basta a stabilire l´esatta portata dell´art. 9 CDS, poiché questo disciplina solo le competizioni sportive che si svolgono su strade ed aree pubbliche, rimanendo perciò escluse quelle competizioni che si svolgono in aree private (anche se in presenza di pubblico), disciplinate unicamente dalle leggi di pubblica sicurezza e dai regolamenti interni.
Non sono quindi competizioni sportive, ai fini dell´applicazione dell´art. 9:
• sfide, contese, scommesse che si verificano occasionalmente tra conducenti, anche su strade ed aree pubbliche, in quanto manca il requisito della organizzazione (tali comportamenti sono peraltro vietati);
• competizioni organizzate che si svolgono in autodromi o piste chiuse di proprietà privata, in quanto manca il requisito della realizzazione su strada, pur essendo organizzate e finalizzate al pubblico trattenimento;
• competizioni organizzate da oratori, parrocchie e simili con un numero di concorrenti limitato ai soli frequentatori di queste istituzioni (non è competizione sportiva, ad esempio, la gara ciclistica organizzata da un parroco per i soli ragazzi del suo oratorio, in quanto manca il requisito dell´organizzazione e della specifica vigilanza da parte dei giudici di gara);
• competizioni sportive organizzate ma prive di vigilanza in gara da parte di appositi giudici sportivi;
• gare di velocità: il Codice della strada impone ai conducenti l´espresso divieto di gareggiare in velocità (i conducenti fanno a gara tra loro per raggiungere un certo luogo prefissato o per sorpassarsi a vicenda allo scopo di dimostrare la propria superiorità); tale comportamento non è da considerarsi competizione sportiva su strada ai sensi dell´art. 9 CDS e i conducenti che lo pongono in essere sono sanzionati a norma dell´art. 9 ter CDS, quando si tratta di veicoli a motore, e dell´art. 141, c. 5, CDS, nel caso di altri veicoli. È chiaro comunque che, se per realizzare tali contese si violano altre norme del Codice della strada (limiti di velocità, divieto di sorpasso, ecc.) si applicheranno in aggiunta anche le specifiche sanzioni.
Art. 1
TIPI DI COMPETIZIONI SPORTIVE
Delimitati i confini dell´art. 9 CDS e della disciplina normativa da esso dettata, si esaminano le diverse discipline giuridiche a cui sono sottoposte le diverse tipologie di gara.
Le competizioni sportive di cui all´art. 9 possono essere gare di regolarità o gare di velocità. Sono gare di regolarità quelle competizioni sportive in cui normalmente non si tengono velocità elevate e la cui finalità è la verifica delle abilità dei conducenti che devono rispettare determinate regole o affrontare un percorso con particolari ostacoli; vince, in genere, il concorrente che riesce a completare il percorso totalizzando il minor numero di penalizzazioni. Le penalità, il percorso e le relative norme di comportamento sono fissati dal regolamento di gara o dai regolamenti emessi dalle competenti autorità sportive.
Sono gare di velocità quelle che hanno come finalità principale il raggiungimento di un traguardo impiegando il minor tempo possibile.
La distinzione ha rilevanza solo ai fini del collaudo del percorso, necessario per le gare di velocità, ma non richiesto per quelle gare di regolarità in cui la velocità media consentita in tratti di strada aperti alla circolazione di tutti gli utenti non supera i 50 km/h (oppure 80 km/h quando si tratta di percorso completamente chiuso al traffico).
Art. 2
AUTORIZZAZIONI
L´attività sportiva su strada costituisce un´occasione di turbativa al normale svolgimento del traffico, con evidenti riflessi sia sulla circolazione che sulle condizioni di sicurezza di chi partecipa a tale attività. Per questo motivo, le competizioni sportive su strade ed aree ad uso pubblico sono vietate, salvo autorizzazione.
Attraverso l´autorizzazione viene valutata, di volta in volta, la compatibilità della manifestazione alle esigenze di sicurezza della circolazione, incolumità pubblica ed ordine pubblico.
Nell´autorizzazione sono dettate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate (rivolte innanzitutto agli organizzatori, che con la richiesta di rilascio dell´autorizzazione si impegnano a rispettarle): norme di comportamento durante la corsa, percorsi da seguire, obblighi di predisposizione di ripari per gli spettatori, ecc.
Il mancato rispetto di queste prescrizioni, salvo le responsabilità civili o penali per eventuali incidenti stradali che ne derivano, costituisce illecito amministrativo punito dall´art. 9 CDS.
Ai fini delle prescritte autorizzazioni, le gare si suddividono in:
• gare atletiche
• gare ciclistiche
• gare con animali o con veicoli a trazione animale
• gare con veicoli a motore
Autorizzazioni per competizioni motoristiche
I promotori della competizione motoristica, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all´autorità di pubblica sicurezza devono richiedere la prescritta autorizzazione a:
• regione per le strade, che costituiscono la rete di interesse nazionale;
• regione, per le strade regionali;
• provincia, per le strade provinciali;
• comune, per le strade comunali.
Il rilascio dell´autorizzazione per le competizioni motoristiche presuppone i seguenti adempimenti da parte dei promotori:
• richiesta di nulla osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del CONI, da inoltrare entro il 31 dicembre dell´anno precedente a quello nel quale si svolge la competizione oppure, ma solo in caso di motivate situazioni di necessità, almeno 60 giorni prima della competizione motoristica;
• richiesta di autorizzazione, da effettuare almeno 30 giorni prima della manifestazione, il cui rilascio è subordinato a:
• rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti;
• esito favorevole del collaudo del percorso e delle attrezzature da parte di apposita commissione mista; tale collaudo può essere omesso per gare di regolarità in cui la velocità massima non superi i 50 km/h (per i tratti aperti alla circolazione degli altri utenti) o gli 80 km/h (per i tratti chiusi al traffico);
• stipula di polizza di assicurazione per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni causati alla strada. Per le gare con veicoli a motore l´autorizzazione è rilasciata, sentite le competenti Federazioni sportive facenti capo al CONI (art. 9 CDS), requisito costantemente richiamato nelle circolari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che fissano di anno in anno le direttive guida per le manifestazioni sportive, conseguenza della competenza esclusiva assegnata al CONI dalla legge n. 426/1942 e successive modificazioni e confermata anche dall´art. 57 del DPR n. 616/1977, che trasferisce alle regioni talune competenze in materia di sviluppo e promozione dello sport, e dal DPR n. 157/1986). Per i veicoli di interesse storico o collezionistico di cui all´art. 60 CDS - che risultano iscritti in appositi registri e beneficiano di un regime amministrativo e fiscale particolare - l´autorizzazione per lo svolgimento di competizioni di regolarità su strada può essere rilasciata senza il preventivo parere del CONI. In questo caso però la velocità in ogni tratto del percorso realizzato su strade pubbliche aperte alla circolazione non può superare i 40 km/h e la competizione deve essere organizzata nel rispetto delle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
Per le competizioni motoristiche organizzate con modalità non rispondenti a regolamenti sportivi ufficiali, gli accertamenti istruttori che precedono il rilascio delle autorizzazioni possono essere avvalorati dal parere delle Federazioni sportive nazionali (obbligatorio solo per le gare effettuate su strade ed aree pubbliche): le autorità competenti ad emanare i provvedimenti autorizzatori (sindaco, ecc.) e le commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo possono invitare a partecipare ai propri lavori anche rappresentanti delle competenti organizzazioni sportive, che daranno il loro parere, a carattere esclusivamente consultivo e relativo unicamente ad aspetti tecnici delle competizioni.
Art. 3
DISCIPLINA COMUNE A TUTTE LE COMPETIZIONI
Dall´esame delle norme del Codice e delle disposizioni del TULPS si possono individuare alcune prescrizioni e fare alcune considerazioni valide per qualsiasi tipo di competizione sportiva che si svolge su strada.
Provvedimenti di sospensione della circolazione
Spetta al prefetto, e per le strade urbane al sindaco, l´adozione di provvedimenti temporanei di sospensione della circolazione legati ad esigenze di pubblica sicurezza. L´ordinanza di sospensione del traffico al momento del passaggio dei concorrenti è resa nota dai veicoli e dal personale della scorta di polizia o della scorta tecnica incaricata.
L´ordinanza ha una durata limitata nel tempo e nello spazio e spiega i suoi effetti nel tratto di strada compreso tra i cartelli mobili di Inizio gara e Fine gara (di cui all´art. 360 regolamento CDS) dove, perciò, la circolazione degli altri veicoli è sospesa o sottoposta ai divieti e alle limitazioni imposte dall´ordinanza stessa durante il transito della carovana ciclistica, a partire dal veicolo che precede il primo concorrente, fino al transito del veicolo che segue l´ultimo concorrente ancora in gara.
Per non dilatare eccessivamente l´ambito temporale o spaziale della sospensione della circolazione, con eccessivo disagio per gli altri utenti, la prassi del Ministero dell´interno suggeriva agli organizzatori il rispetto dei regolamenti
sportivi nazionali che considerano in gara solo i concorrenti che, rispetto a quelli in testa, hanno un distacco non superiore a 15 minuti (nelle gare in linea) o ai tempi più lunghi concessi per gare nazionali, internazionali e a tappe. In ogni caso i cartelli Inizio corsa e Fine corsa devono essere collocati in modo che il transito di quest´ultimo avvenga non oltre il tempo prescritto nell´ordinanza di sospensione del traffico. Nell´autorizzazione può essere perciò imposta la prescrizione specifica di non considerare più in corsa i ciclisti con distacco incolmabile che possono continuare la marcia ma senza tutela dell´organizzazione, rispettando tutte le norme del Codice della strada. Così facendo, si pone a carico degli organizzatori un onere di verifica costante dei corridori in gara, limitando la sospensione della circolazione al tempo strettamente necessario al passaggio dei corridori effettivamente in corsa.
Eventuale personale dell´organizzazione (diverso dalla scorta tecnica) che si trovi a terra a presidio di intersezioni o punti singolari non può intervenire sul traffico come i soggetti indicati dall´art. 12 del Codice, avendo unicamente il compito di rendere conoscibile la causa del temporaneo divieto di circolazione: il transito della carovana ciclistica. La sua funzione è perciò quella di segnalazione di una situazione di fatto. L´obbligo di arrestare la marcia, che tutti gli utenti sono tenuti a rispettare nel momento in cui transita la carovana ciclistica, discende dal valore precettivo dell´ordinanza di sospensione della circolazione e non già dalla segnalazione posta in essere dal personale dell´organizzazione.
L´utente sarà responsabile del sinistro derivante dalla violazione del divieto di circolazione perché la segnalazione posta in essere dal personale dell´organizzazione (sempre che abbia i necessari caratteri di intelligibilità) costituiva il presupposto di fatto per rendere riconoscibile ed evitabile un pericolo presente sulla strada. L´incidente non si sarebbe verificato se l´utente non avesse proseguito la marcia violando il divieto imposto dall´ordinanza di sospensione e reso noto dal personale dell´organizzazione.
Il personale ed i mezzi dell´organizzazione possono essere incaricati di attuare, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione per gli utenti che impegnano il senso opposto di marcia di una strada percorsa da ciclisti in gara. Anche in questi casi, peraltro, l´intervento del personale addetto non si concreta in esercizio di poteri di regolazione del traffico, consentendo solo di rendere attuale e conoscibile il divieto di circolazione imposto dall´ordinanza.
Assistenza medica e sanitaria
Le autorizzazioni allo svolgimento della competizione possono prescrivere che sia garantita idonea assistenza sanitaria, per eventuali infortuni agli spettatori o ai concorrenti, con la presenza, lungo tutto il percorso, di personale medico e paramedico dotato di attrezzature adeguate (autoambulanze, ecc.). In tali casi la presenza del personale indicato è requisito fondamentale per poter iniziare la competizione sportiva e la violazione della prescrizione comporta l´applicazione della sanzione amministrativa prevista per "chiunque non ottemperi agli obblighi ... risultanti dalla relativa autorizzazione" (art. 9 c. 9 CDS).
Caratteri dell´avviso alle autorità e delle autorizzazioni
Quando la legge richiede l´avviso alle autorità di PS quale condizione per lo svolgimento di una competizione sportiva, non è possibile, in genere, che questa vieti la competizione (salvo in presenza di eccezionali motivi di ordine pubblico), pur potendo imporre speciali condizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).
Le autorità che, invece, rilasciano un´autorizzazione esercitano poteri discrezionali e quindi hanno anche la possibilità di vietare la manifestazione (per motivi di sicurezza, sanità, ecc.) oltre che di subordinare lo svolgimento della stessa a speciali prescrizioni (variazione del percorso, assistenza medica, ecc.).
Contro questi provvedimenti è concesso ricorso gerarchico, entro trenta giorni, al Ministro dell´interno, da parte di chiunque ne abbia interesse (organizzatori, concorrenti, cittadini, ecc.).
Compiti e ruolo della commissione tecnica
La commissione tecnica mista, composta da un tecnico dell´ente proprietario della strada, assistito da rappresentanti dei Ministeri dell´interno e dei trasporti, e da rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori, ha il compito di verificare, quando prescritto, che il percorso sia idoneo alla competizione, con particolare riguardo alle condizioni del fondo stradale, alla larghezza della strada, alle curve previste dal tracciato di gara, ecc.
Il collaudo può essere concesso solo se il circuito risulta rispondente, anche con prove sperimentali, alle esigenze di sicurezza dei concorrenti e del pubblico.
La commissione deve anche indicare se e dove vanno posti eventuali ripari per le persone, individuando il margine di sicurezza che gli spettatori non devono oltrepassare.
Prescrizioni specifiche a cui la commissione deve attenersi sono costituite dai regolamenti sportivi predisposti dalle varie federazioni e dalle norme generali contenute nella circolare del Ministero dell´interno 2.7.1962 prot. n. 23687/4151.
La commissione mista emette comunque un parere tecnico rivolto all´autorità che rilascia l´autorizzazione, la quale, a tutela dell´incolumità pubblica, può eventualmente disporre anche altre misure in aggiunta a quelle suggerite dalla commissione.
Intervento della forza pubblica
Se è richiesto l´intervento della forza pubblica per mantenere libero lo spazio di gara, gli organizzatori della competizione sono tenuti a versare all´amministrazione da cui dipendono gli agenti e gli ufficiali addetti alla vigilanza una indennità, determinata dai regolamenti interni dell´amministrazione stessa (art. 119 regolamento TULPS).
Art. 4
RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO
Questione quanto mai controversa e importante è quella relativa alla applicabilità delle norme del Codice della strada (ed in particolare quelle di comportamento di cui agli artt. 140 ÷ 193 CDS) ai concorrenti e ai veicoli partecipanti alla competizione sportiva pur legalmente autorizzata.
La soluzione può essere trovata distinguendo tra competizioni che si svolgono su strade chiuse al traffico ordinario e competizioni che si svolgono su strade aperte al normale transito veicolare.
Competizioni in circuito stradale aperto
Quando le competizioni sportive si svolgono su un circuito aperto al pubblico, cioè su strade ordinarie che rimangono aperte al transito di altri veicoli, i partecipanti alla competizione devono rispettare tutte le norme del Codice della strada. In particolare, dovranno essere rispettate le norme relative all´equipaggiamento dei veicoli (luci, pneumatici, targa, documenti di circolazione, silenziatore, ecc.), le norme di comportamento (comprese quelle relative alla velocità), le norme sulla patente e quelle sui requisiti per la guida.
I veicoli in gara, pertanto, dovranno essere in regola con: tassa automobilistica, assicurazione obbligatoria, targhe di riconoscimento, luci, silenziatore, vetri, carrozzeria (11), pneumatici (12), sospensioni, ecc. Quando la competizione si svolge in circuito aperto (es. tipico: tappa di trasferimento di un rally automobilistico, ecc.), i sopraelencati requisiti, per quanto richiesti anche da quasi tutti i regolamenti sportivi, devono essere controllati dagli agenti del traffico perché l´interesse della sicurezza degli altri utenti della strada è prevalente su quello dei partecipanti alla gara.
Competizioni in circuito chiuso al traffico
Per particolari esigenze connesse all´andamento plano-altimetrico del percorso ovvero al numero dei partecipanti è prevista la possibilità di chiusura di strade.
Quando il circuito di gara è chiuso al traffico ordinario a mezzo di ordinanza dell´ente proprietario ed è esclusivamente riservato allo svolgimento della gara, i concorrenti non sono tenuti al rispetto delle norme del Codice della strada. I veicoli circolanti potranno perciò essere sprovvisti di targhe e di documenti di circolazione ed essere modificati senza limiti (anche privi di dispositivi essenziali come luci, fari, silenziatore, ecc.). I partecipanti alla competizione dovranno solo rispettare i regolamenti di gara e le norme di comune prudenza onde evitare danni a persone o cose.
Art. 5 RESPONSABILITÀ IN CASO DI SINISTRI
Nel caso di sinistri accaduti nel corso di competizioni sportive, possono essere ipotizzate responsabilità dei concorrenti, degli organizzatori, degli organi di polizia o della eventuale commissione tecnica, secondo quanto di seguito riassunto.
Responsabilità dei concorrenti
La possibilità che un concorrente sia chiamato a rispondere dei danni provocati dalla sua condotta in gara dipende dalle norme di comportamento che lo stesso è tenuto a rispettare.
Perciò, se si tratta di un circuito chiuso al traffico, egli è responsabile solo se non ha rispettato le norme regolamentari che disciplinano la competizione; mentre se il circuito è aperto al traffico il concorrente è chiamato a rispondere anche per il mancato rispetto di norme del Codice della strada.
Responsabilità degli organizzatori
Gli organizzatori della competizione rispondono dei danni subiti dai concorrenti e dagli spettatori qualora non abbiano rispettato le prescrizioni imposte nell´autorizzazione, dagli organi tecnici e dai regolamenti sportivi, o non abbiano posto in essere tutte le cautele dettate dalla comune prudenza e diligenza, anche se non espressamente contenute nelle citate prescrizioni.
Quindi, mentre è tendenzialmente da escludere che i concorrenti siano tenuti al rispetto delle regole della comune prudenza, gli organizzatori sono invece ad esse vincolati e ne rispondono in caso di inosservanza.
Si deve inoltre notare che, almeno per le gare motoristiche di velocità, gli organizzatori in ogni caso rispondono civilmente dei danni a terzi, salvo che non possano dimostrare di avere fatto il possibile per evitare il danno. Infatti, l´organizzazione di una competizione come quella citata è sempre considerata svolgimento di attività pericolosa e come tale è sottoposta al regime dell´art. 2050 CC, che prevede l´obbligo per chi la esercita di provare giudizialmente la propria massima diligenza, a differenza della normale procedura secondo la quale è invece il danneggiato che deve provare la colpevolezza del danneggiante. Il fatto di avere ottenuto tutte le autorizzazioni o le licenze necessarie per lo svolgimento della gara non può essere invocato come elemento per l´esclusione della responsabilità degli organizzatori.
Una responsabilità potrà essere addebitata anche al direttore di gara tutte le volte che sia possibile provare la prevedibilità del danno ai concorrenti in caso di assenza di controlli o di blocchi del traffico stradale. Infatti, secondo i regolamenti sportivi, il direttore di gara può (e, se necessario, deve) disporre di non effettuare, o di sospendere o di limitare, lo svolgimento della gara ove dovessero insorgere situazioni di pericolo per l´incolumità dei concorrenti.
Responsabilità degli organi di polizia
Gli organi di polizia preposti alla sorveglianza del percorso hanno l´obbligo giuridico di far rispettare da parte del pubblico gli ordini impartiti dall´autorità di PS e dagli organizzatori della competizione. Quindi, ad es., se tollerano che il pubblico si inserisca nel circuito di gara o superi i limiti di sicurezza predisposti, ben potrà essere ravvisata la loro responsabilità penale e/o civile per i danni subiti dagli spettatori o dai concorrenti in gara.
Responsabilità della commissione tecnica
Tale responsabilità è limitata alle sole negligenze tecniche, cioè ai soli danni direttamente legati, con rapporto di causa ed effetto, a manifeste anomalie o pericoli insiti nel percorso. Così, ad es., la commissione non è responsabile di danni provocati dalla mancata apposizione di ripari, poiché l´imposizione di misure cautelari non rientra nei suoi compiti, ma in quelli dell´autorità che rilascia l´autorizzazione.
Art. 6 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Le sanzioni per la violazione delle norme dell´art. 9 del Codice della strada sono così riassumibili:
• organizzare competizioni atletiche, ciclistiche o con animali senza la prescritta autorizzazione;
• organizzare competizioni sportive non di velocità, con veicoli a motore, senza la prescritta autorizzazione.
In entrambi i suddetti casi è disposto l´immediato divieto di effettuare la competizione secondo il procedimento stabilito dall´art. 212 (sanzione amministrativa accessoria dell´obbligo di sospendere una determinata attività). L´accertatore, pertanto, provvede direttamente a fare specifica menzione nel verbale di contestazione dell´obbligo di cessare la manifestazione sportiva non autorizzata e vigila a che tale prescrizione sia rispettata. In caso di inadempimento si applica l´art. 650 CP e la manifestazione è sciolta coattivamente con l´intervento degli agenti appartenenti allo stesso organo accertatore;
• effettuare una competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, senza osservare le prescrizioni imposte nell´autorizzazione;
• effettuare una competizione motoristica, senza osservare le prescrizioni imposte nell´autorizzazione. Per queste violazioni non è disposta l´immediata sospensione della competizione. Tuttavia, l´organo accertatore comunicherà la violazione all´autorità che aveva rilasciato l´autorizzazione, in modo che questa, secondo quanto previsto dall´art. 9 c. 7 CDS, possa eventualmente chiedere la cancellazione della manifestazione dal calendario nazionale.
• Le gare di velocità con veicoli non a motore sono invece sottoposte a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell´art. 141, c. 5, CDS.
Sanzioni per gare automobilistiche
Una nuova sanzione, di carattere penale, è stata introdotta con l´art. 9 bis del Codice della strada, aggiunto dalla legge 1.8.2003, n. 214, di conversione del DL 27.6.2003, n. 151. Se la competizione sportiva organizzata senza autorizzazione riguarda una gara di velocità fra veicoli a motore, è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 25.000,00 a 100.000,00 euro sia per chi organizza la competizione sia per coloro che vi prendono parte. Per questi ultimi, anzi, è previsto che all´accertamento del reato consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 anni, o addirittura la revoca se dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi o superiori; con la sentenza di condanna viene inoltre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.
Anche in questi casi è disposto l´immediato divieto di effettuare la competizione.
La citata previsione di reato non riguarda solo gli organizzatori in senso stretto ma anche tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nella competizione. Possono perciò venire interessati, ad es., lo sponsor (che la promuove), il direttore di gara (che la dirige), i giudici di gara (che l´agevolano), ecc. Una specifica previsione riguarda poi i soggetti che effettuano scommesse nell´ambito delle competizioni non autorizzate di cui trattasi.
Il reato di cui all´art. 9 bis CDS presuppone l´esistenza di un´organizzazione, un regolamento di gara, un percorso ben individuato e un preordinato gruppo di partecipanti. Diversa, invece, è la norma che punisce chi gareggia in velocità senza che il comportamento sia frutto di un accordo preventivo, ma che anzi caratterizza spesso un´attività estemporanea tra conducenti che neanche si conoscono. Se la gara in velocità avviene con veicoli a motore, l´art. 9 ter CDS prevede sanzioni molto severe, tra cui la reclusione da 6 a 10 anni nel caso che dalla competizione derivi la morte di una o più persone
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Regolamento Regionale 27 marzo 2006 , N. 6
Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada
CAPO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento definisce i requisiti minimi di sicurezza per il regolare svolgimento delle competizioni sportive su strada e i contenuti delle autorizzazioni relative alle stesse, in attuazione dell'articolo 4, comma 150 septies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") e nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
Art. 2
(Definizione di competizione sportiva su strada)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per competizione sportiva su area pubblica o su strada di uso pubblico qualsiasi manifestazione, svolta sul sedime e nella fascia di pertinenza stradale, nella quale si rilevano elementi che, in modo oggettivo, conferiscono a tale evento carattere agonistico, a norma del comma 2.
2. Il carattere agonistico dell’evento si riscontra in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. esistenza di un regolamento di gara che preveda la formazione di un ordine di arrivo o di una graduatoria di merito finale, con o senza premi per i migliori classificati;
b. esistenza di un regolamento di gara che fissi un tempo massimo per l’arrivo al traguardo dei partecipanti.
3. Gli eventi agonistici di cui al comma 2 sono differenziati su esplicita indicazione dell’ente organizzatore in:
a. di interesse provinciale, interprovinciale e regionale; per evento agonistico interprovinciale si intende una manifestazione alla quale partecipino concorrenti provenienti da diverse province;
b. di interesse nazionale e/o internazionale.
CAPO II
REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
Art. 3
(Condizioni generali di sicurezza)
1. Le competizioni sportive su strada devono svolgersi in condizioni di sicurezza per la salvaguardia dei partecipanti, della circolazione, della cittadinanza nonché delle infrastrutture interessate dalla manifestazione. A tal fine nell’ambito di ciascuna competizione e durante il suo svolgimento devono essere garantite le misure minime di sicurezza di carattere preventivo nonché di controllo, assistenza e vigilanza, di cui agli articoli 4 e 5.
2. Tali misure, salvo differenti accordi con l’ente autorizzante, sono da considerarsi a carico dei soggetti richiedenti l’autorizzazione.
3. Nei provvedimenti autorizzativi possono essere prescritti ulteriori requisiti di sicurezza rispetto a quelli previsti dal presente titolo.
Art. 4 (Misure preventive)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure preventive di sicurezza:
a. al fine di comunicare all’utenza lo svolgimento della manifestazione è data pubblicità attraverso i mezzi d’informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità almeno nei dieci giorni precedenti alla data dello svolgimento della gara;
b. prima di dare inizio alla competizione è accertata l’esistenza di un valido provvedimento di regolamentazione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti;
c. prima dell’inizio della competizione è effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e aree coinvolte, nonché la presenza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;
d. prima dell’inizio della competizione è dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l’esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata, quali aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie e simili, ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi sono segnalati o protetti, nonché degli eventuali comportamenti e cautele da adottare per superarli;
e. se la competizione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le linee di trasporto pubblico locale, limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, è dato preavviso alle aziende almeno quindici giorni prima della competizione;
f. sono poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;
g. è disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e alla zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità, al numero dei corridori in gara ovvero alla tipologia della competizione;
h. sono sistemati idonei materiali protettivi in prossimità e in corrispondenza dei punti più pericolosi del percorso, con particolare riguardo agli ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata, ovvero ne è comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento adeguatamente visibili quale giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità previsti dai commi 4 bis e 4 ter dell’articolo 162 del d.lgs. 285/1992; in tal caso, il personale incaricato presegnala la presenza dell’ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo.
Art. 5
(Misure di controllo, assistenza e vigilanza durante lo svolgimento della competizione)
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento della competizione sportiva su strada è tenuto a mettere in atto le seguenti misure di controllo, assistenza e vigilanza:
a) garantire, con personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un’adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
b) assicurare una costante ed adeguata assistenza sanitaria, ove necessario anche al seguito della gara, con la presenza di almeno una ambulanza e un medico per gli eventi agonistici di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), di almeno due ambulanze e due medici per le gare di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e, nel caso di gare con animali, di un medico veterinario;
c) segnalare, per le sole gare ciclistiche, l’inizio e la fine della carovana composta dai partecipanti alla competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara" e "fine gara", anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia;
d) dare specifico avviso, prima della partenza della gara, ai concorrenti in merito al fatto che, accumulando un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, secondo il regolamento di gara, non possono essere più considerati in corsa e che pertanto devono rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale ordinaria;
e) accertare, durante tutta la durata della gara, l’assenza di ostacoli imprevisti sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
f) dare preavviso, per le sole gare ciclistiche, salvo diverse disposizioni degli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana, dell’imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno cinque minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica;
g) garantire la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni alla sede stradale, alle opere d’arte e alla segnaletica; eventuali danni arrecati sono immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada;
h) rimuovere immediatamente al termine della manifestazione tutti i cartelli che siano stati eventualmente affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
i) presidiare costantemente, salvo che sia prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, da parte di personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento e con l’ausilio di bandierine rettangolari rosse o arancioni, le intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti;
j) fare rigorosamente rispettare il percorso indicato nella autorizzazione; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l’inizio della corsa, si renda necessaria una variazione di percorso, la manifestazione è immediatamente sospesa, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, è imposto ai concorrenti di sospendere temporaneamente la gara e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest’ultimo caso, sono adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che il trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
k) munirsi del contratto di assicurazione previsto dal comma 6 dell’articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
CAPO III
CONTENUTI DELL’AUTORIZZAZIONE E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Art. 6
(Domanda di autorizzazione)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione è presentata all’ente competente almeno quarantacinque giorni prima della manifestazione per quelle di competenza provinciale e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza comunale.
2. Copia della domanda è contemporaneamente inoltrata:
a) alla questura, per le verifiche sotto il profilo dell’ordine pubblico, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992;
b) alla prefettura, per le valutazioni riguardo alla chiusura totale o parziale delle strade;
c) a tutti i comuni territorialmente interessati dalla manifestazione, per eventuali osservazioni in merito allo svolgimento della stessa.
3. Ai fini del rilascio del nullaosta, di cui all’articolo 4, comma 150 quater, della l.r. 1/2000, gli enti proprietari delle strade ed aree pubbliche si attengono unicamente a valutazioni tecniche relative allo stato della strada ed alla compatibilità della manifestazione con le esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale ed alla conservazione del patrimonio stradale.
4. Nel caso in cui il nullaosta non sia già allegato alla domanda di autorizzazione, l’ente autorizzante provvede a richiederlo, senza altri oneri a carico dei soggetti richiedenti, anche a mezzo fax o per posta elettronica. Il nulla osta si intende tacitamente acquisito qualora, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l’ente proprietario delle strade ed aree pubbliche non abbia comunicato un provvedimento negativo.
5. Salvo il potere di dettare norme regolamentari per l’organizzazione e lo svolgimento della funzione autorizzatoria, comuni e province stabiliscono con apposito provvedimento i contenuti e lo schema della domanda di autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell’articolo 7.
Art. 7
(Contenuti dell’autorizzazione)
1. I provvedimenti autorizzativi contengono i seguenti dati:
a) riferimento alle norme vigenti in materia;
b) nome e cognome del richiedente, residenza, codice fiscale, numero di telefono e di fax, nome del gruppo o della società sportiva e relativa sede;
c) denominazione e tipologia della gara;
d) luogo, data e ora di svolgimento;
e) strade interessate;
f) indicazione dei nullaosta rilasciati dagli enti proprietari delle strade o delle aree pubbliche interessate dalla manifestazione, ovvero della sua acquisizione tacita a norma dell’articolo 6, comma 4;
g) elenco, ordinato secondo lo sviluppo del tracciato di gara, dei comuni interessati e del tragitto alternativo;
h) numero dei partecipanti; nel caso in cui non sia possibile verificarne il numero esatto fino alla chiusura delle iscrizioni è indicato il numero dei partecipanti dell’anno precedente, oppure dell’ultima edizione effettuata;
i) prescrizioni concernenti la sicurezza in riferimento alle disposizioni di cui al presente regolamento;
j) estremi del contratto della polizza per responsabilità civile a cose e a terzi del richiedente ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del d.lgs. 285/1992;
k) estremi del contratto della polizza assicurativa a favore dei partecipanti, ivi compresi i veicoli al seguito, per le sole gare di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b);
l) copia delle abilitazioni della scorta tecnica prevista dall’articolo 9;
m) elenco del personale di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5.
2. Per le domande relative a gare con veicoli a motore, in cui è prevista una velocità di percorrenza superiore a quaranta chilometri orari, l’autorizzazione contiene inoltre:
a) indicazione del nullaosta rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con allegato il preventivo parere del CONI ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 del d.lgs. 285/1992;
b) menzione del collaudo del percorso di gara effettuato dagli organi competenti.
Art. 8
(Rilascio dell’autorizzazione)
1. Il provvedimento di rilascio o diniego dell’autorizzazione è adottato almeno sette giorni prima di quello per il quale è programmata la competizione.
2. L’eventuale diniego dell’autorizzazione è motivato unicamente da esigenze di sicurezza della circolazione, da valutazioni in merito all’ordine o all’incolumità pubblici ovvero dalla concomitanza con altra manifestazione.
3. L’efficacia della autorizzazione è subordinata all’emanazione dell’ordinanza di chiusura delle strade e di limitazione della circolazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 285/1992, in mancanza della quale la gara non può avere luogo.
CAPO IV
SERVIZIO DI SCORTA E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9
(Servizio di scorta per gare ciclistiche)
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 6 bis, del d.lgs. 285/1992, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, del d.lgs. 285/1992 o una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione.
2. I soggetti abilitati alla scorta tecnica, in sostituzione dell’organo di polizia stradale, sono reperiti a cura del soggetto richiedente l’autorizzazione.
3. La presenza del servizio di scorta può costituire specifica prescrizione cui è subordinata la validità dell’autorizzazione all’effettuazione della gara ciclistica.
Art. 10
(Specifiche autorizzative e calendario annuale delle competizioni ciclistiche)
1. Nel caso di competizioni che si svolgono, anche solo in parte, su itinerari esterni alla pertinenza stradale pubblica, il soggetto richiedente acquisisce le eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalle norme, inclusa l’autorizzazione dei proprietari delle aree private interessate dalla competizione.
2. Nel caso in cui siano previsti palchi, tribune e podi di premiazione sul suolo pubblico, il soggetto richiedente allega alla domanda una relazione di calcolo con schema grafico in merito alla staticità della struttura prevista a firma di un tecnico abilitato.
3. Ogni provincia istituisce un calendario annuale delle competizioni ciclistiche su strada, che comprende tutte le manifestazioni ciclistiche da svolgersi nel corso dell’anno sul territorio provinciale.
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MODALITA’ PROVINCIALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI/MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU STRADA
La Provincia rilascia le autorizzazioni relative a competizioni sportive il cui percorso si snoda sul territorio di più Comuni e strade non solamente comunali.
Di cosa si tratta:
E’ un autorizzazione che la Provincia rilascia per lo svolgimento di competizioni ciclistiche, atletiche (podistiche) e motoristiche quando il percorso di gara interessa strade, come definite dal Codice della Strada, ubicate in più comuni o provincie all’interno del territorio regionale della Lombardia, si snoda su arterie non solo comunali e la gara parte dal territorio della Provincia di Lodi.
Se le strade, che costituiscono percorso della competizione, sono solo comunali, l’autorizzazione è rilasciata dal Comune da cui parte la stessa. Il Comune è inoltre l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione qualora il percorso di gara si snodi sul territorio di un solo Comune, indipendentemente dal tipo di strada (sia essa Comunale, Provinciale, Regionale e Statale).
Per "competizione" sportiva si intende un evento che comporta lo svolgimento di una gara il cui fine è decretarne il vincitore.
Nel caso di manifestazioni "non competitive" non è richiesto alcun provvedimento amministrativo di competenza della Provincia, ma il solo rispetto delle norme del Codice della Strada ed è sufficiente che gli organizzatori facciano una comunicazione all'autorità di Pubblica sicurezza.
Competizioni e circolazione stradale: lo svolgimento della competizione è sempre subordinato all'emissione da parte degli Organi competenti, in relazione alla viabilità interessata (Prefettura o Comuni), del provvedimento di sospensione e/o limitazione della circolazione sulle strade interessate dalla gara. A tal fine l'organizzatore deve presentare specifica domanda a tali Organi.
A chi è rivolta:
L'autorizzazione deve essere richiesta dalle federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva o altri soggetti che organizzano una competizione sportiva su strada.
Tali soggetti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono comunicare alla Provincia di Lodi il calendario delle competizioni programmate per l'anno che interessano il territorio provinciale. Tale comunicazione ha lo scopo di contemperare le diverse esigenze di valorizzazione della promozione sportiva e della circolazione.
Come:
La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le modalità sotto riportate e possono essere presentate in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo pec dell’ufficio competente.
La domanda d'autorizzazione, in bollo da €. 16,00, deve essere presentata alla Provincia di Lodi – U.O. Strade - almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della gara.
Ogni domanda deve essere riferita ad un'unica competizione. Se la stessa è composta da più tappe da svolgersi in date diverse vanno presentate istanze separate.
La domanda, di cui in allegato il fac simile, deve contenere:
- le generalità del richiedente
- i dati relativi al sodalizio organizzatore
- la denominazione della competizione;
- la categoria a cui è riservata;
- il numero dei concorrenti;
- la data l'ora e la località di ritrovo dei concorrenti;
- l’ora della partenza e dell'arrivo;
- la descrizione particolareggiata dell'itinerario. La domanda deve essere corredata da:
• una marca da bollo da Euro 16,00 - che si somma a quella di pari valore da apporre sulla domanda
stessa;
• copia della polizza assicurativa o dichiarazione della Compagnia di Assicurazione;
• ricevuta del versamento per le spese di istruttoria da effettuare tramite il servizio PAGOPA del quale si trova manuale di riferimento al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx/0000/00/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxx- di-pagamento/ come da tabella sotto riportata
TABELLA “D “
Autorizzazioni all’espletamento di gare con veicoli a motore su itinerario prefissato | €. 342,00 |
Autorizzazione gare ciclistiche | €. 22,00 |
Autorizzazione manifestazioni agonistiche | €. 22,00 |
• una copia del programma della competizione;
• una dettagliata tabella di marcia della competizione;
• una planimetria dell'itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse;
• elenco della tabellonistica informativa con schema tipo;
• dichiarazione per assistenza sanitaria;
Perchè:
L'art. 9 del Codice della Strada sanziona chiunque organizza una competizione sportiva su strada senza esserne autorizzato. Il medesimo articolo sanziona anche chi non ottempera agli obblighi, divieti o limitazioni indicati nell'autorizzazione.
Tempi:
La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento della competizione ciclistica o atletica. Dal ricevimento della domanda e previa richiesta dei nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione sulle competizioni ciclistiche, gli uffici rilasciano l'autorizzazione in tempo utile per il regolare svolgimento della gara.
Ricorso:
Avverso i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dal ricevimento o al Capo dello Stato entro 120 giorni sempre dal ricevimento.
Costi:
I costi a carico del richiedente sono:
• due marche da bollo da € 16,00
• € 22,00 per spese d'istruttoria.
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REGOLAMENTO PROVINCIALE SULLE COMPETIZIONI CICLISTICHE, PODISTICHE E MOTORISTICHE SU STRADA
Art. 01
Fonti normative
Le principali fonti normative a cui fa riferimento il presente Regolamento sono:
• art. 9 D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada);
• art. 360 D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
• art. 94 L.R. n. 11 del 13/4/2001;
• Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 come modificato con DM 19/12/2007 (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada);
• Circolari del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1/42588/116/1/1 del 28/4/2003 e del 9/5/2003 (Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio del servizio di scorta tecnica);
• Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1/43384/116/1 del 17/6/2003 (Disposizioni per le competizioni ciclistiche su strada)
• Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1/33730/116/1/1 del 29/5/2008 (Modifiche al
• Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada)
• art. 15 D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 (Codice della Strada);
• art. 162 e 163 del D.Lgs. 112 del 31/3/1998;
• Circolare del Ministero dell'Interno prot. M/2413/64 del 30/9/2002
• art. 18 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS) adottato con RD 773 del 18/6/1931
Art. 02
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle competizioni ciclistiche su strada soggette ad autorizzazione ai sensi dell' art. 9 del Codice della Strada il cui rilascio compete alla Provincia di Lodi.
2. Il presente regolamento si applica altresì, per quanto compatibile e con l' esclusione degli artt. 16, 17 e 18 relativi alla pianificazione, alle competizioni atletiche (podistiche) su strada soggette ad autorizzazione ai sensi dell' art. 9 del Codice della Strada il cui rilascio compete alla Provincia di Lodi.
Art. 03
Definizione di competizione sportiva
1. Per competizione sportiva si intende comunemente un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento, comportante lo svolgersi di una gara intesa come la competizione fra due o più concorrenti o squadre, impegnate a superarsi vicendevolmente dove lo scopo è la vittoria di una fra le parti contendenti.
2. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento unicamente agli eventi che si svolgono su strade ed aree pubbliche. Restano quindi esclusi gli eventi che si svolgono in aree e spazi privati (autodromi o piste chiuse) anche se accompagnate dalla presenza di pubblico.
Art. 04
Manifestazioni non competitive
1. Si considera manifestazione non competitiva di natura amatoriale, un evento, uno spettacolo, o un pubblico intrattenimento che non comporta la competizione di più concorrenti o squadre impegnate a superarsi a vicenda ed in cui non è prevista una classifica.
2. Tali manifestazioni non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art. 9 del Codice della strada ed il loro svolgimento deve essere condotto nel rispetto delle norme di circolazione stradale e delle norme previste in materia di sicurezza ed ordine pubblico.
3. Il carattere non competitivo della manifestazione viene dichiarato dall'organizzatore, sotto la sua responsabilità, nella comunicazione che viene inviata alla Questura in osservanza dell'art. 18 del TULPS e nella eventuale richiesta di sospensione o limitazione alla circolazione di cui al comma successivo.
4. Per tali manifestazioni l'organismo competente ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice della strada (Comune o Prefettura) può disporre, per particolari esigenze, su istanza dell'organizzatore o d'ufficio, la sospensione totale (chiusura) o altre limitazioni alla circolazione, anche solamente per alcuni tratti di strada interessati dall'evento. Nel caso siano interessate strade provinciali, eventuali pareri preliminari all'emissione del provvedimento di cui sopra, dovranno essere richiesti alla Provincia di Lodi - Viabilità, Edilizia scolastica, Patrimonio e LLPP.
Art. 05
Ente competente al rilascio dell'autorizzazione
1. Nel caso di competizioni di cui all'art. 3 l'organizzatore deve inoltrare formale richiesta ai sensi dell'art. 9 del Codice della Strada all'Ente competente, in relazione al percorso di gara, come di seguito identificato:
Schema riepilogativo competenze rilascio autorizzazione competizioni ciclistiche e atletiche
Percorso | Tipo di strade | Ente che rilascia | Fonte normativa |
Interessa un solo Comune della Regione Lombardia (intracomunale) (anche come parte di una gara il cui percorso è parzialmente esterno alla Regione Lombardia) | Indifferente | Comune | Art. 9 c. 1 parte prima del CdS |
Interessa più Comuni della Regione Lombardia (intercomunale) | Solamente comunali | Comune di partenza | Art. 150 quarter L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92 |
Non solamente comunali | Provincia di partenza | Art. 150 quarter L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92 | |
Interessa più Province della Regione Lombardia | Solamente comunali | Comune di partenza | Art. 150 quarter L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92 |
Non solamente comunali | Provincia di partenza | Art. 150 quarter L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92 | |
Interessa più Comuni della Regione Lombardia ed un' altra Regione | Solamente comunali | Comune di partenza per la parte all’interno della Regione Lombardia | Art. 150 quarter L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92 |
Non solamente comunali | Provincia di partenza per la parte all’interno della Regione Lombardia | Art. 150 quarter L.R. 5/01/2000 Art. 9 del D.Lgs 285/92 | |
In questi casi l'organizzatore dovrà inviare contestualmente istanza a tutti gli Enti che autonomamente emetteranno singole autorizzazioni ciascuno per la parte di competenza. |
Art. 06
Istanza per il rilascio dell'autorizzazione
1. Le istanze dirette a conseguire il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di competizioni, di competenza della Provincia secondo lo schema di cui all'art. 5, devono essere prodotte in bollo su i modelli allegati e devono pervenire alla Provincia di Lodi almeno 30 giorni prima della competizione.
2. La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le modalità sotto riportate e possono essere presentate in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo pec dell’ufficio competente.
Ogni istanza regolarmente sottoscritta dal legale rappresentante della società sportiva organizzatrice, o da chi ne fa le veci, deve essere riferita ad un'unica competizione che può essere però articolata in più tappe e giorni, e prevedere diverse categorie di partecipanti.
3. Deve contenere:
a) le generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, n. di fax, n° di telefono ed indirizzo di posta elettronica);
b) i dati relativi al sodalizio organizzatore (denominazione, sede legale, n° di telefono, di fax, indirizzo di posta elettronica, indicazione della eventuale affiliazione a federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva);
c) la denominazione della competizione, la categoria a cui è riservata, la data, l'orario e la località di ritrovo dei concorrenti, della partenza e dell'arrivo, la descrizione particolareggiata dell'itinerario;
4. Nell'istanza il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) di aver effettuato un sopralluogo sull’intero percorso indicandone il risultato;
b) le modalità con cui garantisce la scorta tecnica di cui al Provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002 (Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada); (non richiesto per competizioni atletiche);
c) che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, indicando il n° della polizza e la società di assicurazione con cui è stata stipulata allegandone copia oppure dichiarazione della Compagnia di assicurazione;
d) contestualmente si impegna a rispettare ed adempiere a tutte le prescrizioni che saranno inserite nell'autorizzazione come indicate, in linea di massima, all'art. 12 del presente regolamento, dichiarandosi consapevole che l'inadempienza di tali prescrizioni e norme lo rende passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia e che di tali inadempienze se ne terrà conto in sede di predisposizione della pianificazione dell'anno successivo come indicato all'art. 18 del presente Regolamento.
Art. 07
Documentazione da allegare all'istanza
1. L’istanza di autorizzazione deve essere corredata almeno da:
a) bolli del valore e nella quantità dovuti secondo la specifica normativa per il rilascio dell’autorizzazione;
b) copia polizza assicurativa o dichiarazione della Compagnia di Assicurazione;
c) ricevuta del versamento per le spese di istruttoria da effettuare tramite il servizio PAGOPA del quale si trova manuale di riferimento al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx/0000/00/xxxxxxxx-xx- modalita-di-pagamento/ come da tabella sotto riportata
TABELLA “D “
Autorizzazioni all’espletamento di gare con veicoli a motore su itinerario prefissato | €. 342,00 |
Autorizzazione gare ciclistiche | €. 22,00 |
Autorizzazione manifestazioni agonistiche | €. 22,00 |
d) n° 1 copia del programma della competizione approvato dalla federazione o dall'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata;
e) n° 1 tabella di marcia della competizione;
f) n° 1 planimetria dell’itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse;
g) elenco della tabellonistica informativa di cui all'art. 12 c. 5 lett. j) con schema tipo.
Art. 08
Nulla Osta altri Enti
1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 6 la Provincia di Lodi deve acquisire i sotto indicati nulla osta. La mancanza del nulla osta di cui alla lett. a) comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di diniego del nulla-osta di cui alla lett. b) da parte del Comune, limitatamente a strade non comunali, prima di concludere il procedimento il responsabile dovrà acquisire il parere dell’Organo esecutivo.
a) da parte degli enti proprietari delle strade interessate dal percorso. Nel caso in cui sono ricomprese strade della Provincia di Lodi, il nulla osta dovrà essere richiesto al Servizio Strade della Provincia di Lodi. Il predetto nulla osta ha per oggetto una valutazione esclusivamente tecnica della compatibilità della gara con la conservazione del patrimonio stradale, nonché con le esigenze di tutela dell'incolumità dei concorrenti in relazione allo stato del fondo stradale anche in ragione di situazioni particolari legate al relativo sviluppo planoaltimetrico.
b) da parte dei Comuni attraversati dal percorso di gara anche qualora la gara si svolga su strade non comunali. In tal caso il nulla-osta riguarda esclusivamente valutazioni relative alle esigenze organizzative, gestionali, turistiche ed economiche del Comune stesso. In sede di rilascio del nulla- osta il Comune potrà indicare eventuali percorsi alternativi alla circolazione da utilizzare durante lo svolgimento della competizione, che l'organizzatore dovrà indicare nella tabellonistica informativa di cui all'art. 12.
2. La richiesta per il rilascio dei nulla osta di cui al comma 1 verrà inviata, a mezzo fax o posta elettronica, da parte della Provincia ai citati Enti e per conoscenza alla Prefettura, alla Questura ed ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Polizia Stradale.
3. Gli Enti di cui alle lett. a) e b) dovranno rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di mancata riscontro entro tale termine il nulla osta si intende acquisito.
4. Ai fini di velocizzare l’iter procedurale del rilascio dell’autorizzazione è consentito alla Società sportive richiedenti allegare procedere direttamente alla richiesta di Nulla Osta alle sole Amministrazioni comunali.
Art. 09
Istruttoria, rilascio e trasmissione dell'autorizzazione
1. L'istruttoria, a seguito di ricevimento della domanda di cui all'art. 6, sarà svolta nel rispetto della normativa in materia di procedimento amministrativo disposta con la L. 241/90 e dal relativo regolamento provinciale.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal competente Dirigente secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento.
3. L'autorizzazione originale e bollata va trasmessa, anche eventualmente a mezzo telefax o posta elettronica, al richiedente promotore della competizione e contestualmente anche alla Prefettura, alla Questura, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Polizia Stradale, ai Comuni ed agli Enti proprietari/gestori delle strade interessati dal percorso ed in generale a tutti gli enti o organi che hanno trasmesso nulla osta o comunicazioni in merito.
Art. 10
Provvedimenti di chiusura o sospensione temporanea della circolazione
1. Contestualmente alla presentazione della domanda di cui all'art. 6 gli organizzatori devono richiedere all'ente competente ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice della strada (Comune o Prefettura), l'emissione di un provvedimento di chiusura o sospensione temporanea della circolazione.
2. In mancanza del necessario provvedimento, la chiusura o la sospensione temporanea della circolazione da parte degli organizzatori di una gara è illegittima e sanzionata a norma di legge.
3. Il provvedimento di cui al presente articolo è adottato a discrezione dell'autorità competente, senza alcuna formale richiesta preventiva alla Provincia.
Art. 11
Variazioni di percorso
1. Nel caso in cui, successivamente alla presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, l'organizzatore intenda variare il percorso della competizione, deve inviare alla Provincia formale richiesta trasmettendo la nuova tabella di marcia e la planimetria con l’intero percorso definitivo. Tale richiesta va presentata almeno 10 giorni prima della competizione. Nel caso di variazioni dovute a previsioni di improvviso mutamento delle condizioni climatiche ed atmosferiche che pregiudicano la sicurezza della competizione il termine per la richiesta di variazione è eccezionalmente ridotto a 4 giorni lavorativi.
2. Nel caso di cui al comma 1 dovranno essere richiesti i nulla osta previsti all'art. 8 secondo le medesime modalità limitatamente alla parte del percorso che viene modificata. In tali casi, gli Enti dovranno
rispondere entro il termine indicato nella richiesta che verrà definito in relazione alla data della competizione; trascorso detto termine il nulla-osta si intende acquisito.
Art. 12
Obblighi dei titolari di autorizzazione - prescrizioni-
1. L’autorizzazione riguarda solo il percorso di cui alla planimetria ed alla tabella di marcia allegata all'istanza o acquisita in sede di istruttoria; pertanto qualora per cause di forza maggiore sia ritenuta necessaria una variazione, dovrà essere sospesa la competizione, salvo quanto previsto alla prescrizione di cui alla successiva lett. m) nel caso di variazioni di percorso limitate.
2. L’autorizzazione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare, entro i termini fissati dalla Provincia, tutti i danni derivanti dallo svolgimento della competizione, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali.
3. I titolari di autorizzazioni si assumono pertanto ogni responsabilità derivante da comportamenti contrari alle prescrizioni indicate, manlevando completamente la Provincia da azioni, molestie e oneri che potessero derivare a terzi dall’oggetto delle autorizzazioni rilasciate.
4. E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dalla Provincia per la sicurezza della circolazione e dei partecipanti e per la conservazione della strada, nonché le prescrizioni delle leggi e regolamenti vigenti in materia e quelle del presente Regolamento.
5. Nelle autorizzazioni sono di norma inserite le seguenti prescrizioni ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 9 del Codice della strada. L'inadempienza di tali prescrizioni e norme rende il titolare della autorizzazione passibile di sanzione ai sensi di legge, salvo comunque il risarcimento degli eventuali danni causati alla proprietà stradale e l'esperimento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia. Di tali inadempienze se ne terrà conto in sede di predisposizione della pianificazione dell'anno successivo come indicato all'art. 18.
In particolare:
a) lo svolgimento della competizione è subordinato all’emissione, da parte dei competenti Organi, dei provvedimenti di sospensione e/o limitazione della circolazione sulle strade interessate dalla gara ai sensi dell’art. 6 - 1° comma , 7 - 1° comma e 9 - comma 7bis - del Codice della Strada;
b) prima dell’inizio della competizione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità delle strade nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti. Al titolare della autorizzazione è comunque demandata ogni valutazione e responsabilità in ordine all'effettuazione della competizione, alla data prevista, in rapporto allo stato della viabilità interessata ed anche in base alle condizioni climatiche ed atmosferiche;
c) prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti sulla carreggiata (aiuole spartitraffico ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;
d) al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, la competizione dovrà essere adeguatamente scortata, ai sensi dell'art. 9 - commi 6bis e 6ter – del D.Lgs 285/1992, dagli Organi di cui all’art. 12 - 1° comma - del Codice della Strada ovvero da Personale abilitato di cui al Disciplinare per le Scorte Tecniche approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, ai sensi dell’art. 9, comma 6 bis e ter, del Codice della Strada e modificato con Decreto in data 19 Dicembre 2007 (escluso per competizioni atletiche);
e) sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 360 del D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) per quanto concerne la presenza dei cartelli mobili “Inizio gara ciclistica/atletica” e “Fine gara ciclistica/atletica” nonché, ad esclusione del caso di competizioni atletiche, dal succitato Disciplinare per le Scorte Tecniche anche per quanto riguarda la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva a presidio delle intersezioni e dei punti sensibili del percorso di gara (art. 7bis) - qualora non sia già prevista la vigilanza da parte di Organi di Polizia Stradale - secondo quanto riportato nella seguente tabella in rapporto al numero di concorrenti ed alla durata temporale della sospensione della circolazione:
Numero concorrenti competizioni ciclistiche | Durata sospensione circolazione | Presenza addetti alle segnalazioni aggiuntive |
Inferiore a 200 | Non superiore a 15 minuti | Facoltativa |
Inferiore a 200 | Superiore a 15 minuti | Facoltativa |
Compreso tra 200 e 400 | Non superiore a 15 minuti | Facoltativa |
Compreso tra 200 e 400 | Compresa tra 15 e 30 minuti | Obbligatoria ma limitata ai punti sensibili più importanti |
Compreso tra 200 e 400 | Compresa tra 30 minuti e 2 ore | Obbligatoria lungo tutto il percorso |
Oltre 400 | Compresa tra 30 minuti e 2 ore | Obbligatoria lungo tutto il percorso |
Oltre 400 | Oltre 2 ore | Obbligatoria lungo tutto il percorso |
Fatto salvo quanto prescritto in ordine alla presenza degli addetti alle segnalazioni aggiuntive, tutte le intersezioni stradali interessate dallo svolgimento della gara e tutti i punti sensibili del percorso dovranno essere comunque costantemente presidiati da idoneo Personale.
La presenza di tutto il Personale addetto al sopraccitato presidio dovrà protrarsi per il periodo temporale di cui all'art. 8Bis, 1° comma, del sopraccitato disciplinare 27 Novembre 2002 allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità ai provvedimenti di sospensione e limitazione della circolazione; (escluso per competizioni atletiche)
f) sia assicurata una costante ed adeguata assistenza sanitaria al seguito della gara;
g) prima della partenza e durante lo svolgimento della competizione sia dato specifico avviso ai concorrenti che abbiano accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi che, non potendo più essere considerati in gara, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale;
h) sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata delle strade interessate dalla competizione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione;
i) nelle zone di partenza ed arrivo della competizione siano idoneamente transennati tratti stradali di lunghezza adeguata al numero di corridori in gara;
j) a cura dell'Organizzazione sia data la massima pubblicità alla competizione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento e fornire informazioni in ordine alle sospensioni e limitazioni alla circolazione, oltre che ai percorsi alternativi;
k) sia garantita la tutela delle strade e delle loro pertinenze, evitando di arrecare danni di qualunque natura alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario o al Gestore della strada per il seguito di competenza;
l) al termine della competizione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli o quant’altro eventualmente affisso o depositato lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi. La mancata osservanza della presente prescrizione comporta l'applicazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, della sanzione di cui all'art. 15 del Codice della strada;
m) sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella documentazione presentata in sede istruttoria della domanda; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la competizione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli Organi di Polizia Stradale indicati dall'articolo 12, comma 1, Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
n) copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del Direttore di corsa e del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli Organi di Polizia;
o) vengano poste in essere idonee misure di sicurezza affinché il pubblico non sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla competizione;
p) sia garantita, per tutto il percorso, la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei
q) materiali protettivi (es. balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità dei punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti sulla carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza mediante idoneo Personale addetto nel rispetto delle sopraccitate condizioni che adotterà segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti.
Art. 13
Revoca dell'autorizzazione
1. L' autorizzazione può essere in qualunque momento revocata a insindacabile giudizio della Provincia, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il soggetto autorizzato abbia diritto alcuno a pretendere compensi o risarcimento danni.
2. L' autorizzazione può essere revocata anche per rinuncia scritta del soggetto proponente l'istanza.
3. Il provvedimento di revoca viene trasmesso ai medesimi soggetti a cui è stata trasmessa l'autorizzazione.
Art. 14
Svolgimento della competizione
1. Lo svolgimento della competizione deve avvenire nel pieno e completo rispetto delle prescrizioni e condizioni fissate nell'autorizzazione, nonché nell'osservanza di quanto prescritto dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Art. 15
Risultanze delle competizioni
1. Al termine di ogni competizione gli Enti competenti al rilascio del nulla-osta di cui all'art. 8, oltre a quelli a cui è stata inviata la richiesta per conoscenza, comunicano alla Provincia eventuali inadempienze da parte dell'organizzatore rispetto alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ovvero inconvenienti o incidenti verificatisi durante la competizione.
2. Delle comunicazioni di cui al comma 1 la Commissione di cui all'art. 17 ne tiene conto in sede di pianificazione delle competizioni per l'anno successivo, fatto comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 12 c. 5 del presente regolamento.
Art. 16
Pianificazione delle competizioni
1. Al fine di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con le reali esigenze della circolazione, anche in funzione del percorso, entro il 31 gennaio di ogni anno le federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva e comunque tutti coloro che intendono organizzare una competizione, devono trasmettere alla Provincia il calendario delle competizioni programmate per l’anno che interessano il territorio della Provincia di Lodi. Il mancato invio entro il predetto termine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 c. 2.
1.bis) Nel caso di competizioni che prevedono un numero di concorrenti pari o superiore a 300, contestualmente al calendario di cui al comma 1, va trasmessa una proposta di promozione territoriale, di cui all'art. 18 x.xx 3.2, che l'organizzatore si impegna a realizzare.
2. La Provincia entro il mese di marzo convocherà la Commissione di cui all'art. 17 al fine di pervenire alla definizione di una proposta di calendario provinciale delle competizioni che contemperi le richieste delle società sportive con particolari esigenze di traffico, di sicurezza e di promozione turistica del territorio e di diritto alla mobilità dei residenti e dei turisti.
3. La Commissione, nella predisposizione del calendario terrà conto dell'eventuale pianificazione relativa alle manifestazioni non competitive di cui all'art. 4. Inoltre, per esigenze legate alla programmazione delle attività turistiche di animazione del territorio, nella gestione delle imprese turistiche che operano sul territorio delle attività turistiche di intermediazione che operano in contatto con il territorio potrà indicare agli organizzatori, che hanno presentato il calendario di cui al comma 1, l'esigenza di apportare modifiche alla data e/o alle modalità di svolgimento della competizione, con particolare riferimento al percorso indicato, proponendo anche nuove date o itinerari alternativi.
4. Entro il mese di marzo la Commissione dovrà predisporre la citata proposta di calendario provinciale che sarà successivamente approvato dall’Organo esecutivo.
5. Il calendario formalmente approvato verrà trasmesso a tutti i soggetti di cui al comma 1 ed a tutti i componenti la Commissione, nonché pubblicato sul sito internet della Provincia al seguente indirizzo: xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx .
6. Resta invariata la procedura di rilascio delle singole autorizzazioni di cui all'art. 9 anche per le gare inserite nel calendario approvato dalla Commissione.
7. Eventuali modifiche al calendario approvato, dovute a cancellazione o variazione di data o di percorso, devono essere comunicate da parte dei soggetti di cui al comma 1 alla Provincia almeno 60 giorni prima della data della competizione rispetto a quella che risulta nel calendario approvato. Il mancato invio entro il predetto termine della comunicazione di variazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 19 c. 2. Qualora le eventuali comunicazioni di variazione comportassero una variazione significativa del calendario approvato, la Provincia provvederà a convocare la Commissione per una valutazione in ordine all'eventuale aggiornamento dello stesso.
8. Ai sensi dell' art. 13 c. 1 della L. 241/90 alle attività di cui al presente articolo non si applicano le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo trattandosi di attività di pianificazione e programmazione.
Art. 17
Commissione pianificazione competizioni ciclistiche
1. La Commissione è, di norma, così composta:
a. Provincia di Lodi
b. Prefettura
c. Enti proprietari/gestori delle strade
d. Comuni
e. Comitato provinciale del CONI, federazioni, enti, società o associazioni di promozione sportiva
f. associazioni di categoria del commercio e del settore turistico e alberghiero.
All'interno dei soggetti di cui sopra la composizione della Commissione verrà definita di volta in volta in relazione al percorso delle competizioni sottoposte alla sua valutazione.
2. La commissione è presieduta dal Dirigente provinciale competente in materia o da suo delegato, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti ed i suoi pareri (obbligatori ma non vincolanti) sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte da un dipendente della Provincia.
3. La partecipazione alla Commissione si intende a titolo gratuito e non comporta alcuna spesa a carico della Provincia.
4. La Commissione ha i seguenti compiti:
a. valuta il calendario e le proposte di promozione territoriale pervenute dai soggetti di cui all'art. 16;
b. predispone una proposta di calendario annuale nel rispetto dei criteri di cui al successivo art.18.;
c. predispone una proposta di aggiornamento del calendario nel caso di comunicazioni di variazioni significative come indicato all'art. 16 c. 7;
5. La Commissione, in relazione ad esigenze legate all'ordinario svolgersi della circolazione stradale ed all'afflusso turistico, può individuare per ciascun anno eventuali periodi di sospensione temporanea o stagionale delle competizioni in determinate aree del territorio provinciale.
Art. 18
Criteri di pianificazione
1. Al fine della predisposizione del calendario annuale di cui all'art. 16 si terrà conto del carattere della competizione, preferendo quelle a carattere internazionale o che hanno le caratteristiche per diventarlo, ed in caso di concorrenza fra competizioni verranno applicati i seguenti criteri nell'ordine sotto indicato:
1.1.organizzatore:
1.1.1.competizioni organizzate da enti/associazioni che hanno sede nel territorio provinciale 1.1.2.competizioni organizzate da enti/associazioni internazionali
1.1.3.competizioni organizzate da enti/associazioni nazionali 1.1.4.competizioni organizzate da enti/associazioni regionali
1.2.soggiorno dei partecipanti:
1.2.1.competizioni con arrivo e partenza nel territorio provinciale 1.2.2.competizioni con partenza dal territorio provinciale 1.2.3.competizioni con arrivo nel territorio provinciale 1.2.4.competizioni con transito nel territorio provinciale
1.3.affidabilità degli organizzatori:
1.3.1.ripetitività e tradizione della competizione
1.3.2.promozione del territorio (solamente per le competizioni di cui al comma 1bis dell'art. 16)
1.3.3. rispetto delle prescrizioni contenute nell' autorizzazione e della proposta di promozione territoriale di cui all'art. 16 c. 1bis) relative alle competizioni svolte nell'anno precedente. A tal fine potranno essere oggetto di analisi le comunicazioni pervenute ai sensi dell'art. 15, nonché ogni altro elemento utile atto a valutare il rispetto delle prescrizioni.
1.4.limitazioni alla circolazione stradale:
1.4.1.sospensione della circolazione solamente in senso contrario alla marcia dei concorrenti al momento del passaggio;
1.4.2.sospensione totale della circolazione al momento del passaggio dei concorrenti; 1.4.3.sospensione totale della circolazione per tutta la durata temporale della competizione; 1.4.4.effetti indotti alla rete di viabilità provinciale o sovra comunale
La valutazione del punto 4 sarà graduata in relazione al tempo della limitazione alla circolazione.
Art. 19
Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Sanzioni previste dal Codice della strada:
a. Ai sensi dell'art. 9 comma 8 del Codice della Strada: chiunque organizza una competizione ciclistica/atletica senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del medesimo Codice.
b. Ai sensi dell'art. 9 comma 9 del Codice della Strada: chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui l' articolo 9 medesimo subordina l'effettuazione di una competizione
ciclistica/atletica, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
In ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatta salva l'applicazione, nelle modalità di legge, di eventuali altre sanzioni previste dal Codice della Strada o dalla normativa vigente in materia.
2. Sanzioni previste dal presente regolamento
a. La mancata trasmissione del calendario delle competizioni nei termini di cui all'art. 16 c. 1) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 a
€ 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
b. La mancata comunicazione delle modifiche al calendario approvato nei termini di cui all'art. 16 c. 7) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 a
€ 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
Art. 20 Applicazione delle sanzioni
1. Per le sanzioni di cui all'art. 19 comma 1 del presente Regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 194 e seguenti del Codice della Strada;
2. Per le sanzioni di cui all'art. 19 comma 2 del presente Regolamento si applicano le disposizioni della L.24/11/1981 n. 689.
Art. 21 Disposizioni transitorie e finali
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.
2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento devono intendersi automaticamente aggiornati ai nuovi valori che saranno individuati dai provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i termini di cui all'art.16 c. 1 e art. 16 commi 2 e
4 si intendono prorogati rispettivamente all'ultimo giorno del secondo e quarto mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO QUARTO
OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE CON INSTALLAZIONE DI CARTELLI, INSEGNE DI ESERCIZIO E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI O IN VISTA DI ESSE.
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 01 – Ambito di applicazione
Art. 02 – Definizione mezzi pubblicitari
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 03 – Autorizzazioni e nulla osta Art. 04 – Istanze autorizzazioni
Art. 05 – Nulla Osta
Art. 06 – Rilascio Autorizzazioni
Art. 07 – Durata e termini dell’autorizzazione Art. 08 – Diniego
Art. 09 – Voltura
Art. 10 – Termine di installazione
Art. 11 – Modifica, Rinuncia e Revoca
CAPO III
OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI - CONVENZIONI
Art. 12 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione Art. 13 – Targhette di identificazione
Art. 14 – Caratteristiche dell’impianto Art. 15 – Divieti
Art. 16 – Circolazione di persone invalide Art. 17 – Vincoli storici e artistici
Art. 18 – Vincoli paesaggistici e ambientali
Art. 19 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Art. 20 – Dimensioni Art. 21 – Distanze
CAPO IV
DIMENSIONI – DISTANZE - TIPOLOGIA – UBICAZIONE
Art. 21 bis – Distanze di ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza Art. 22 – Preinsegne
Art. 23 – Insegne di esercizio Art. 24 – Locandine
Art. 25 – Striscioni Art. 26 – Servizi utili
Art. 27 – Segnaletica verticale d’indicazione – Frecce industriali, artigianali, commerciali
Art. 28 – Sanzioni amministrative Art. 29 – Rimozione d’urgenza Art. 30 – Rimozione previa diffida
CAPO V SANZIONI
Art. 31 – Rimozione per vincoli storici e ambientali
Art. 32 – Rimozione per difformità messaggi pubblicitari Art. 33 – Vigilanza
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Xxxxx, Corrispettivi e prezziario spese Art. 35 – Disposizioni di rinvio al capitolo tecnico Art. 36 – Disposizioni finali e transitorie
Art. 37 – Disposizione abrogate
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio della Provincia di Lodi e disciplinano le installazioni di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade di competenza dell’Ente Provinciale, anche quando gli stessi sono posti all’interno della proprietà privata.
I principi informatori sono la sicurezza stradale, la tutela del demanio pubblico e del valore ambientale e paesistico, assicurati, tra l’altro, attraverso il controllo sulla corretta collocazione dei mezzi pubblicitari.
Art. 2
(Definizione mezzi pubblicitari)
Sono mezzi pubblicitari, così come definiti dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), i seguenti impianti:
1. E’ da considerare “insegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce “preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
3. E’ da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminato o insieme di corpi illuminati che, diffondono luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenza naturali.
4. Si definisce “cartello” quel manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce “palina pubblicitaria” quel manufatto in forma bifacciale supportato da idonea struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici che può essere installato solo dentro i centri abitati.
6. Si considera “prisma a base triangolare” quel manufatto bifacciale o trifacciale fissato o direttamente a parete o con propri supporti idonei, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici utilizzabile su tutte le facciate.
7. Si considera “manifesto” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
8. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta. Le locandine, se posizionate sul terreno, possono essere realizzata anche in materiale rigido.
9. E’ da considerarsi “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
10. Si definisce “impianto di pubblicità di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario, che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
11. E’ da qualificarsi “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda, sia di prodotti che di attività, e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce diretta.
12. Nel termine generico “altri mezzi pubblicitari”, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda.
13. La pubblicità sui veicoli è consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dell’art. 47, commi 3 e 4 del
D.P.R 610/1996.
14. Per camion vela sono da intendersi esclusivamente gli autoveicoli omologati definiti dall’art. 203 comma 2 lettera q del regolamento attuativo. Fermo restando il divieto di sostare nei luoghi in cui vige il divieto, non è consentita la sosta prolungata dei camion vela. La sosta prolungata di camion vela o la sosta di qualsiasi altro mezzo mobile utilizzato a scopo pubblicitario comunque sorretto lungo o in vista delle strade provinciali è equiparata ad un cartello pubblicitario e come tale sanzionabile.
15. A tutti gli altri mezzi, all’esterno del centro abitato è fatto assoluto divieto di stazionamento incustodito su aree pubbliche e private visibili dalle strade e loro pertinenze. Il veicolo o rimorchio che non osserva il divieto sarà considerato a tutti gli effetti un impianto PUBBLICITARIO ABUSIVO
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 3
(Autorizzazioni e nulla osta)
La collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse
(si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato fuori dalle sedi stradali di proprietà provinciale, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla strada provinciale, in base alla distanza di leggibilità per gli alfabeti normali - Tabella II DPR 495/92 –tale determinazione è effettuata:
• in riferimento al carattere alfa numerico, simbolo o immagine, di maggiori dimensioni contenuto nel messaggio pubblicitario;
• in riferimento alla dimensione dell'impianto stesso, nei seguenti casi:
a) nel caso di impianti la cui particolare forma costituisca di per sé messaggio pubblicitario;
b) nel caso degli impianti luminosi;
c) nel caso di cartelli o altri impianti in cui l'estensione dell'immagine risulti prevalente e caratterizzante l'intero messaggio pubblicitario)
è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte della Provincia.
Lungo le strade provinciali in attraversamento i centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, la competenza del rilascio delle autorizzazioni è di competenza comunale previa acquisizione del Nulla Osta Tecnico provinciale ai sensi dell’art. 23, comma 4, del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad un ente diverso sono visibili da una strada provinciale, l’autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta della Provincia.
Art. 4
(Istanze autorizzazioni)
Le istanze rivolte al rilascio di autorizzazione sono presentate all’Amministrazione Provinciale di Lodi utilizzando l’apposita modulistica, disponibile anche sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx e saranno istruite secondo l’ordine di arrivo di protocollo.
La domanda ed i relativi documenti vanno presentati con le modalità sotto riportate e possono essere presentate in formato digitale a mezzo pec con sottoscrizione a mezzo firma digitale del richiedente sia della domanda che dei documenti relativi da inoltrare all’indirizzo pec dell’ufficio competente.
La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto, l’importo dei versamenti a copertura delle spese di istruttoria e del corrispettivo canone annuo/triennale per il rilascio dell’autorizzazione. L’istante deve obbligatoriamente allegare alla domanda in carta legale o resa legale,oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall’Ente, i seguenti allegati:
1. i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
2. l’indicazione del tipo di mezzo pubblicitario che si vuole installare;
3. l’esatta identificazione della località interessata (con la specifica indicazione dei dati catastali dell’immobile se privato e della progressiva chilometrica);
4. la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel regolamento, in vigore presso l’A.P. e a quelle altre condizioni che l’Xxx.xx ritenga opportuno prescrivere, in particolare relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito, del pubblico interesse e della proprietà provinciale;
5. N° 3 copie della Planimetria Catastale , con la posizione del cartello, dell’insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario da installare o indicazione della progressiva chilometrica e lato dell’installazione, tenendo conto dell’art. 23 del Nuovo Codice della Strada, e dell’art. 51 del regolamento di Esecuzione.
6. N° 3 copie del bozzetto a colori del cartello, dell’insegna di esercizio o altro mezzo pubblicitario, con le relative misure, firmate dal Richiedente;
7. una foto che rappresenti il punto di collocamento del manufatto nell’ambiente circostante
8. Autodichiarazione redatta ai sensi della legge 4.01.1965, n° 15 , con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità;
9. Qualora l’impianto pubblicitario fosse luminoso, oltre al rispetto dei disposti normativi del D.P.R. 495/92 “Regolamneto d’Attuazione del N.C.d.S.”, è necessario integrare la pratica con la trasmissione della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, comprese le eventuali dichiarazioni del progettista ed esecutore dell’impianto;
10.l’autorizzazione del proprietario del terreno all’installazione, qualora l’impianto pubblicitario insista su proprietà privata;
11.attestazione dell’avvenuto versamento per spese di istruttoria di €. 100.00 (Cento,00);
12.attestazione dell’avvenuto versamento per spese di sopralluogo tecnico di €. 41,00 (quarantuno,00);
Ove l’istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all’interessato.
L’istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 30 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E’ ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
Qualora, per completare il procedimento amministrativo a seguito dell’istanza, sia necessario acquisire assensi o concerti o nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l’ufficio provinciale ricevente l’istanza di cui al presente articolo, provvede direttamente ad inoltrare richiesta all’altro Ente titolare. Trova applicazione l’articolo 17 bis L. 241/90.
È, in ogni caso, negato il rilascio di autorizzazioni relative ad impianti pubblicitari abusivamente installati e non autorizzabili. È, altresì, in ogni caso, negato il rinnovo e la voltura della autorizzazione nel caso in cui il richiedente sia in qualità di trasgressore che di obbligato in solido, in relazione all’impianto oggetto di richiesta, abbia violato l’art. 23 C.d.S. o non si sia attenuto alle prescrizioni e sia stato, pertanto, assoggettato a sanzione amministrativa sia pecuniaria che accessoria della rimozione, in via definitiva.
Art. 5
(Nulla Osta)
L’istanza per il rilascio del nulla osta deve essere presentata alla Provincia esclusivamente dall’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 17 bis L. 241/90.
La Provincia evade l’istanza entro 30 giorni.
L’Amministrazione procedente, prima dell’emissione del provvedimento finale e qualora sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, inoltra richiesta di Nulla Osta alla Provincia di Lodi allegando copia della domanda e della relativa documentazione depositate dagli interessati.
Una volta esaminati gli atti e qualora sussistano i presupposti, previo pagamento delle spese di istruttoria sarà rilasciato il Nulla Osta a favore del richiedente.
Il Nulla Osta rilasciato avrà validità sino a che non subentrano modifiche sostanziali (dimensioni, cambio di posizione ed eventuali) che saranno comunicate dal’Ente competente. Qualora non subentrino modifiche logistiche o viabilistiche il Nulla Osta s’intende concesso per un periodo di anni 10.
A conclusione del procedimento, l’Amministrazione richiedente avrà cura di inoltrare alla Provincia copia dell’autorizzazione.
Art. 6
(Rilascio Autorizzazioni)
Conclusa l’istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull’istanza; il termine è prorogato a 90 giorni laddove, a carico del richiedente, occorra acquisire assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini con rinvio all’art. 17/bis L. 241/90.
Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.
Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, l’autorizzato deve osservare le prescrizioni della normativa vigente ed, in particolare, il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione. La prescritta autorizzazione abilità il soggetto a cui è rilasciata a compiere i lavori necessari per l’installazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie fatte salve tutte le prescrizioni in materia di cantieri in presenza di traffico veicolare e di sicurezza della circolazione.
L’autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell’installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, restando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
La manutenzione dell’impianto, per garantire la buona conservazione del demanio e del patrimonio indisponibile provinciale, resta a totale carico dell’autorizzato che dovrà sempre ed immediatamente provvedervi non appena necessario.
La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia e previa diffida, la revoca dell’autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.
La Provincia ha facoltà di revocare o modificare l’autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso la Provincia può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.
Art. 7
(Durata e termini dell’autorizzazione)
La durata dell’autorizzazione è di anni 3 ed è rinnovabile.
La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell’atto stesso.
E’ consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa istanza, da presentarsi entro i 30 giorni antecedenti la data della scadenza originaria.
E’ ammessa la presentazione di un’unica istanza per il rinnovo cumulativo di max 10 autorizzazioni, fermo restando il pagamento di spese ed oneri per ciascuna posizione.
La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell’atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell’impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.
Su indicazione del richiedente potranno essere rilasciate autorizzazioni con validità triennale a scadenza annuale.
In tal caso il diritto di esposizione del cartello sarà effettivamente mantenuto solo previo pagamento anticipato del corrispettivo relativo all’anno di riferimento.
Art. 8
(Diniego e Decadenza)
Qualora l’istanza non possa essere accolta il dirigente emette atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l’organo competente a cui inoltrare l’eventuale ricorso.
In questo caso il richiedente avrà diritto al rimborso del corrispettivo versato ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada mentre non sarà restituita la somma incassata per le operazioni tecnico-amministrative (spese d’istruttoria).
E’ possibile presentare nuova istanza corredata da nuovi elaborati tecnici.
Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione al proprietario dell’impianto:
a) La cessazione o il fallimento del concessionario;
b) L’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso inerisce;
d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l’autorizzazione;
e) La mancata realizzazione dell’opera entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
f) il mancato pagamento del canone e/o degli oneri di voltura.
Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) del presente articolo 15, il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare tempestivamente gli atti di cessazione/trasferimento dell’attività e di quelli dichiarativi di annullamento, revoca, inesistenza ed irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio della predetta attività.
Nel caso l’autorizzazione dovesse essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (della modifica geometrica di un’intersezione, della realizzazione di fermata bus, della variazione del limite di velocità con conseguente mancanza di presupposti per il mantenimento in essere dell’installazione dello stesso), o di tutela della sicurezza stradale (es. apposizione di segnaletica verticale), la Provincia provvederà ad offrire nuova postazione sullo stesso tratto stradale ovvero al rimborso dei ratei per il periodo residuale mentre la rimozione dell’impianto resterà a cura e spese del concessionario.
Art. 9
(Voltura)
Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizione autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura della relativa autorizzazione corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento.
Art. 10
(Termine di installazione)
Il provvedimento di autorizzazione fissa in 60 giorni, dalla data di comunicazione dell’atto autorizzativo, il termine ultimo per l’installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall’art. 47 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 90 giorni.
Qualora la Provincia accerti la mancata installazione dell’impianto entro il suddetto termine l’autorizzazione verrà revocata.
Non è consentita la collocazione di messaggi pubblicitari finalizzati a richiamare la disponibilità dello spazio pubblicitario stesso (es. “spazio libero”, “per questa pubblicità tel…”, etc.).
Art. 11
(Modifica, Rinuncia e Revoca)
La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall’art. 53, comma 8, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell’avvenuta installazione del cartello autorizzato. La richiesta di variazione può essere inoltrata dal titolare dell’autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dall’installazione, allegando il nuovo bozzetto.
Trascorsi 15 gg. dalla richiesta di variazione, l’autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell’art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni dell’art. 33 del presente Regolamento.
In qualsiasi momento il titolare dell’autorizzazione può comunicare all’amministrazione la rinuncia al provvedimento.
Gli atti emessi dall’Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento, previo avviso all’interessato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
CAPO III
OBBLIGHI – DIVIETI – VINCOLI - CONVENZIONI
Art. 12
(Obblighi del titolare dell’autorizzazione)
Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a:
• verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
• effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
• adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
• procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte della Provincia;
Nel caso di autorizzazione, rilasciata per la posa di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall’articolo 43 del D.P.R 495/92, il concessionario deve provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione/campagna per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Art. 13
(Targhette di identificazione)
Su ogni cartello o altro mezzo pubblicitario autorizzato permanente, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica/altro di identificazione facilmente accessibile e posta sulla piantana di supporto del cartello sulla quale dovrà essere obbligatoriamente riportato i seguenti dati:
• amministrazione rilasciante;
• soggetto titolare;
• numero dell’autorizzazione;
• progressiva chilometrica del punto di installazione;
• data di scadenza.
Il titolare dell’autorizzazione provvederà personalmente all’apposizione della targhetta avendo cura di sostituirla ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati sopra riportati.
Art. 14
(Caratteristiche dell’impianto)
Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.
Sono inoltre vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, ne di colore giallo, ne di colore verde, né di intensità luminosa superiore a 150 Watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento.
La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso e nelle sedi della Croce Rossa Italiana.
La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie e le sedi della associazione Croce Verde.
Art. 15
(Divieti)
E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo e in vista di itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi.
Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
• sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
• in corrispondenza delle intersezioni;
• lungo le curve interne e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
• sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, misurati sull’asse orizzontale;
• in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
• sui ponti e sottoponti non ferroviari;
• sui cavalcavia stradali e loro rampe;
• sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
• lungo le piste ciclopedonali fuori dal centro abitato, a distanza inferiore di 3 metri dal ciglio bitumato Tale disposizione non è valida per i percorsi ciclo pedonali/ciclabili che si sviluppano internamente al centro abitato dove è sufficiente che la proiezione del cartello sul terreno coincida con il ciglio bitumato sempre che siano garantite le adeguate altezze di transito;
• Lungo gli itinerari ciclo pedonali e/o le piste ciclabili, in sede propria e non affiancate a sedi stradali, è vietata qualsiasi forma di pubblicità con esclusione di impianti pubblicitari di servizi, di ridotto impatto visivo, legati all’utilizzo della pista ciclabile.
In ogni caso la Provincia individua, nel perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione, attraverso i propri strumenti urbanistici, zone interdette all’installazione di impianti pubblicitari da comunicarsi all’interessato a mezzo provvedimento motivato.
Art. 16
(Circolazione dipersone invalide)
Qualora si rilevi che l 'impianto pubblicitario regolarmente autorizzato, in particolare lungo le piste ciclo pedonali e all’interno dei centri abitati, sia di ostacolo per la circolazione d i persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.
Art. 17
(Vincoli storici e artistici)
Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n . 490/ 1999, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi .
Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l 'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Sono fatte salve l e previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia. Ai fini del presente articolo trova applicazione il procedimento di cui all’articolo 17/bis L. 241/90
Art. 18
(Vincoli paesaggistici e ambientali)
Ai sensi dell'art. 1 57 del D.lgs. n. 490/ 1999, nell'ambito e in prossimità di beni ambientali, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.
Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali è vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23 comma 4 del Codice della Strada, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'impianto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Sono fatte salve le previsioni dei Piani Programmatici e le disposizioni della legge regionale in materia. Ai fini del presente articolo trova applicazione il procedimento di cui all’articolo 17/bis L. 241/90.
Vedi Tabella “H” Vincoli Paesistico/Ambientali
Art. 19
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale)
Il presente Regolamento si integra alle prescrizioni del PTCP Art. 28.9, approvato con Delibera di Consiglio n° 30/2005, le quali hanno definito e caratterizzato percorsi storici e di valenza paesistica e/o paesistico – ambientale, rispetto ai quali hanno normato un sistema di tutele tra i quali spicca il divieto di posa di cartellonistica pubblicitaria. Per la parte relativa alle strade di interesse panoramico ed ambientale, rimane comunque competente l’Ente Provinciale per quanto concerne la valutazione al rilascio dell’autorizzazione per l'installazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari.
CAPO IV
DIMENSIONI - TIPOLOGIA – DISTANZE - UBICAZIONE
Art. 20
(Dimensioni)
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq, ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza a fabbricati che possono raggi ungere la superficie di 20 mq.
Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a I00 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna d’esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente I00 mq, fino al limite di 50 mq.
Le dimensione degli impianti ai fini degli aspetti di percezione della visuale stradale dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:
• Supporto singolo in ferro zincato (da valutare in sede di commissione)
……………………………………..
• Cartello bifacciale della dimensione di ml. 1,50 x h 2,00 con cornice esterna delle dimensioni di cm 5;
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari definiti nell’art. 2 installati fuori dei centri abitati non devono superare la superficie dei sei metri quadrati ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere i venti metri quadrati. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a mq 100 è possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq. Fino al limite di 50 mq.
2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
3. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
4. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste, deve essere documentata prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’art.9 del presente regolamento.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L’uso del colore rosso deve essere utilizzato con particolare cautela e nel rispetto delle vigenti disposizioni.
6. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, ad istallazione ultimata, deve in ogni suo punto presentare una distanza minima rispetto alla quota della banchina o del piano stradale di mt. 1,50.
7. I segni orizzontali reclamistici , ove consentiti ai sensi dell’art. 51 comma 9 del D.P.R. 16.12.92 n. 495 devono essere realizzati con materiali removibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.
8. L'installazione di mezzi pubblicitari sarà subordinata ad una verifica dell’eventuale pregiudizio della sicurezza stradale e incolumità pubblica.
Art. 21
(Distanze)
L'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari è autorizzata nel rispetto delle distanze previste
dall'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, salvo quanto previsto nei successivi articoli.
IL sostegno del cartello sul terreno lungo gli itinerari stradali esterni al centro abitato, così come definito dalla Circolare Ministeriale n° 6709/97, devono risultare:
• per la rete stradale con velocità di progetto o istituita pari a Km/h 70, a tre (3) metri dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine con un limite di tolleranza pari all’8%;
• per la rete stradale con velocità di progetto o istituita pari a Km/h 90, a cinque (5) metri dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine con un limite di tolleranza pari all’8%;
• per quanto riguarda la rete ciclopedonale esterna all’abitato pari a metri uno dalla carreggiata misurata dalla striscia di margine con un limite di tolleranza pari al 2%.
Qualora per effetto di tali disposizioni l’istallazione dovesse ricadere in proprietà privata dovrà essere acquisita preventivamente l’autorizzazione da parte del proprietario delle aree e il Nulla Osta allegato all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione.
I mezzi pubblicitari da collocarsi prima o dopo gli accessi carrai (campestri e privati regolarmente autorizzati) dovranno rispettare le distanze fissate dai rispettivi regolamenti comunali, per i tratti di provinciale in attraversamento il centro abitato come sopra definito, mentre fuori dai centri abitati dovrà essere rispettata una distanza minima prima e dopo l’accesso di mt. 12,50. In ogni caso per casi specifici si rimanda alla prescrizione contenuta nei singoli provvedimenti autorizzativi. Eventuali deroghe alle distanze nei precedenti commi potranno essere concesse previa discussione
Art. 21 bis
(Distanze di ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)
1. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m. dal limite della carreggiata (proiezione del cartello);
b) 100 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m. prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m. dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;
h) 250 m. prima delle intersezioni;
i) 100 m. dopo le intersezioni;
j) 200 m. dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
Nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene richiesto il posizionamento di cartelli di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore di 3 metri dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m., è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi; i cartelli , le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari nei tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h (art. 51 c. 4 Reg. 495/92), è vietato in tutti i punti indicati al comma 3 dell’art. 51
D.P.R. 16.12.92 n. 495, ovvero nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne della carreggiata, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate continue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve interne come definite all’articolo 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada e su tutta l’area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
3. Fuori dai centri abitati, nei tratti con velocità limitata ai 50 km/h, con limite imposto per la presenza di intersezioni o lungo strade ove il limite è stato imposto per motivi di sicurezza ai sensi dell’art. 23 comma 1
non afferenti alle caratteristiche strutturali e manutentive della strada, le distanze sono quelle previste dall’art. 51 comma 4.
4. Per i tratti all’interno del centro abitato, così come definito dall’art. 4 del D.Lgs 285/92 “N.C.d.S.”, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’art. 23 comma 6 del codice della strada.
a) 3 m. dal limite della carreggiata (proiezione del cartello);
b) 25 m. dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 50 m. prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 25 m. dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 25 m. prima dei segnali di indicazione;
f) 25 m. dopo i segnali di indicazione;
g) 25 m. dal punto di tangenza delle curve come definite dall’art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della strada;
h) 25 m. prima delle intersezioni;
i) 25 m. dopo le intersezioni;
j) 100 m. dagli imbocchi delle gallerie.
5. I comuni hanno facoltà di derogare, all’interno dei centri abitati, all’applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
6. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dei centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m., ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell’art. 23, comma 1 del Codice.
7. Fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza di 3 (tre) metri dal limite della carreggiata. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi. La distanza tra un cartello parallelo e l'altro non può essere inferiore a 500 metri misurati in ogni sua parte e comunque dovrà essere rispettata la distanza minima di 100 ml. dal punto di tangenza delle curve con raggio inferiore o uguale a 250 ml..
8. Ferme restando le prescrizioni previste nei commi precedenti i cartelli paralleli non creano distanza rispetto agli altri mezzi pubblicitari e viceversa.
9. I cartelli paralleli devono essere installati con idoneo sistema antirotazione.
10. Saranno ammessi solamente cartelli perpendicolari o paralleli al senso di marcia; qualsiasi differente inclinazione o angolazione sarà equiparata, in quanto a distanze e collocamento, a quella perpendicolare.
11. In curva per cartello parallelo al senso di marcia si intende un cartello collocato parallelamente alla tangente tracciata nel punto di installazione.
12. All’interno dei centri abitati si applicano le distanze previste dai regolamenti comunali.
Per quanto riguarda eventuali deroghe alle distanze di cui agli articoli 22 e 22 bis le richieste saranno discusse nella commissione tecnica appositamente istituita la quale valuterà di volta in volta la richiesta sulla scorta delle condizioni locali e dello stato dei luoghi.
Art. 22
(Preinsegne)
Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00 m. x 0,20 m. e superiori di 1,50 m. x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di 6 preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.
La preinsegna è finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed è installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque entro un raggio di 5 Km.
Fuori dai centri abitati, è ammesso il posizionamento di preinsegne ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 metri. Esse possono essere collocate ad una distanza minima, prima dei segnali stradali, pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 metri .
Art. 23
(Insegne di esercizio)
L'insegna di esercizio deve essere installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque sempre nell'immobile di cui l'esercente abbia la proprietà o il possesso.
Qualora l'insegna di esercizio sia posizionata parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati esistenti o fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a tre metri, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dai regolamenti comunali, non si applicano le distanze previste dai commi 2 e 4, nonché il divieto di cui al comma 3, lett. c del l 'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
Restano fermi i divieti di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
Art. 24
(Locandine)
L'esposizione di locandine è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltreché per il lancio di iniziative commerciali.
L'esposizione di locandine è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa cui si riferisce oltre alla settimana precedente e alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Le locandine devono essere saldamente ancorate al terreno ad una distanza non inferiore ai 3 (tre) metri dal limite della carreggiata.
Per quanto concerne le distanze da altri cartelli e mezzi pubblicitari si applica l'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
Fuori dai centri abitati per le locandine le distanze da altre locandine e da altri cartelli e mezzi pubblicitari, non possono essere inferiori a 50 m.
E’ vietata l’apposizione delle locandine sugli impianti di pubblica illuminazione di proprietà dell’Amministrazione provinciale di Lodi. Per ciò che attiene l’istallazione delle locandine sugli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di terzi è necessario acquisire il relativo Nulla Osta da parte del proprietario dell’impianto stesso. In questo caso per locandine da posizionare su pali luce, posti a meno di tre metri dalla carreggiata, devono essere posizionate a sbalzo dalla parte opposta rispetto alla sede stradale.
E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di provvedere alla rimozione delle locandine entro le ventiquattro ore successive allo svolgimento della manifestazione per il cui svolgimento sono state autorizzate, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
Le domande devono essere presentate non prima di 90 gg. e non oltre i 30 gg. antecedenti la data di esposizione
Resta fermo il termine di 30 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.
Nell'istanza è necessario indicare la durata delle manifestazioni e il numero di posizioni richieste che, in ogni caso, non può essere superiore a 20 installazioni su ogni strada fino ad un massimo di tre strade.
Art. 25
(Striscioni)
L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli d’interesse pubblico, previa autorizzazione della Provincia che determina, tra l'altro, le caratteristiche tecniche e la corretta ubicazione dell'impianto.
Art. 26
(Servizi utili)
I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, previa autorizzazione della Provincia e nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada Relativamente alle distanze si applicano le disposizioni prescritte, dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dal Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.. Il segnale deve essere conforme al modello allegato al regolamento di attuazione al Codice della Strada e può essere abbinato ad un pannello integrativo indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.
L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.
Art. 27
(Segnaletica verticale di indicazione) (Frecce industriali, artigianali, commerciali)
La segnaletica verticale di indicazione può essere installata, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non comprometta la sicurezza della circolazione e l 'efficacia della restante segnaletica.
Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.
Il segnale di direzione con l’indicazione “zona industriale, zona artigianale, zona commerciale” può essere installato, previa autorizzazione della Provincia, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l’impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non
comprometta la sicurezza della circolazione e l’efficacia della restante segnaletica. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria purchè l’impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Non è consentito l’abbinamento con messaggi pubblicitari.
CAPO V SANZIONI
Art. 28
(Sanzioni amministrative)
In caso di violazione delle disposizioni prescritte, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal la normativa vigente applicabile in materia.
Art.29
(Rimozione d'urgenza)
Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, effettuata senza preventiva autorizzazione dell'ente competente, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio provinciale, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo racc. a.r. con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro del cartello.
In relazione alle spese di rimozione, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto che emetterà ordinanza ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi d i legge.
Le tariffe degli oneri relativi alla rimozione, trasporto a deposito, custodia e distruzione impianti abusivi sono contenuti nella Tabella “I”.
Art. 30
(Rimozione previa diffida)
In caso di collocazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione e che non richiedano un provvedimento di urgenza, la Provincia diffida l’autore della violazione ed il proprietario possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto.
Decorso il suddetto termine, la Provincia provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario / possessore del suolo / società pubblicizzata.
Le tariffe degli oneri relativi alla rimozione, trasporto a deposito, custodia e distruzione impianti abusivi sono contenuti nella Tabella “I”.
Art. 31
(Rimozione per vincoli storici e ambientali)
In caso di inottemperanza ai divieti di cui agli articoli 18 e 19 del presente Regolamento, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi, previa diffida, così come disposto dal sopraesposto art. 30.
Art. 32
(Rimozione per difformità messaggi pubblicitari)
Tutti i messaggi pubblicitari variati ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, se non corrispondono all’istanza di modifica, previa comunicazione interlocutoria, devono essere rimossi, entro gli otto giorni, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. In caso di inottemperanza, previa contestazione scritta, si procederà d'ufficio entro il termine di 8 giorni dalla diffida.
La mancata osservazione delle disposizioni sopra richiamate comporterà la revoca del provvedimento autorizzativo e la rimozione dell’impianto. In caso d’inottemperanza si procede d'ufficio.
Art. 33
(Vigilanza)
Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell’autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato.
Decorso tale termine la Provincia, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
In ogni caso, l’installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell’autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34
(Xxxxx, Corrispettivi e prezziario spese)
La Provincia fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Per il rilascio dell’autorizzazione o del Nulla Osta tecnico il soggetto richiedente deve, ogni qualvolta venga emesso un provvedimento amministrativo da parte della Provincia, versare un corrispettivo determinabile sulla base del prezzario annuale predisposto dalla Provincia ai sensi del art. 53 comma 7 del D.P.R. 495/92.
Art. 35
(Disposizioni di rinvio al capitolo tecnico)
Per la migliore interpretazione tecnica delle norme contenute in questo Regolamento nonché per la loro corretta applicazione, si rinvia al capitolo tecnico “allegato D”.
Art. 38
(Disposizioni finali e transitorie)
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati e installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento saranno oggetto di riordino secondo i criteri specificati nell’allegato C.
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non autorizzati, installati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni delle stesso dovranno essere rimossi, a cura e spese del titolare accertato dell’istallazione abusiva, entro il termine massimo di 60 gg dalla contestazione.
ALLEGATO “A”
Sezione “2A”
ONERI D’ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE E NULLA-OSTA TECNICO
Gli importi dei diritti dovuti per le operazioni tecniche e tecniche amministrative (sopralluoghi, spese postali, istruttoria) da applicarsi per gli impianti, così come previsto dall’art. 405 c. 2 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., (DPR 16 dicembre 1992 N° 495), di tipo fisso, temporaneo o mobile lungo le strade provinciali, o in vista di esse, e loro pertinenze, all’interno dei centri abitati (Nulla-Osta Tecnico) ed all’esterno dei centri abitati (Autorizzazioni), sono quantificati nell’allegata TABELLA “B”
Sono esonerati dal pagamento degli oneri di istruttoria le richieste effettuate dai Comuni, Province, Regioni, Associazioni ovvero dagli Enti che svolgono la loro funzione in campo umanitario e sociale il cui Statuto preveda che operino senza scopo di lucro, nonchè i soggetti che pubblicizzano manifestazioni alle quali la Provincia di Lodi interviene sia con il Patrocinio che con il contributo.
In caso di ogni successivo rinnovo l’onere di istruttoria sarà pari all’70% dell’importo di prima istruttoria.
Sui tratti di strada fuori dalle delimitazioni dei centri urbani, nel caso di più richieste presentate con unica domanda dalle Ditte operanti nel settore (per un massimo di 10 impianti da posizionare nel raggio di 5 km dal primo impianto, anche se su tratti di strade provinciali diverse), i suddetti oneri vengono ad essere:
€ 100,00 per il primo impianto,
€ 51,00 per ognuno dei successivi 5
€ 31,00 per i rimanenti.
Per i tratti di strade correnti all’interno delle delimitazioni dei centri urbani, invece, fino ad un massimo di 5 impianti, gli oneri sono così determinati:
€ 100,00 per il primo impianto,
€ 31,00 per ognuno dei successivi.
ALLEGATO “C”
Linee guida per le operazioni di riordino dei mezzi pubblicitari collocati lungo la rete stradale provinciale all’esterno dei centri abitati approvate dal tavolo di lavoro il 0../0./2016
Premessa
L'art. 58 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. Del 16/12/1992, n. 495, prevede l'obbligo dell’adeguamento dei mezzi pubblicitari, compresa la verifica della segnaletica stradale verticale, esistenti lungo le Strade Provinciali, ivi comprese le ex Strade Statali trasferite in proprietà a decorrere dal 01/10/2001.
Art. 1
(Definizioni)
Nell'ambito del presente documento si definiscono:
⮚ “Codice della Strada” il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i..;
⮚ “Regolamento del Codice” il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
⮚ “Ente competente” si intende la Provincia di LODI per le tratte di strade provinciali esterne ai centri abitati; il Comune territorialmente competente per le tratte di strade provinciali ricomprese all'interno dei centri abitati; l'Anas S.p.A. per l'attività svolta prima del 01/10/2001 relativamente alle strade trasferite alla Provincia di LODI;
⮚ “Mezzi pubblicitari regolari”, i manufatti, tra quelli individuati dall'art. 47 del Regolamento del Codice, già collocati lungo le strade, provvisti di autorizzazione all'installazione da parte dell'ente competente e che rispettano le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento del Codice;
⮚ “Mezzi pubblicitari abusivi”, i manufatti, tra quelli individuati dall'art. 47 del Regolamento del Codice, già collocati lungo le strade e per i quali non è stata rilasciata l'autorizzazione all'installazione da parte dell'ente competente e quelli ricollocati ex-novo, senza autorizzazione della Provincia;
⮚ “Mezzi pubblicitari irregolari”, i manufatti, tra quelli individuati dall'art. 47 del Regolamento del Codice già collocati lungo le strade provvisti di autorizzazione all'installazione rilasciata dall'ente competente, ma che ad oggi, non rispettano le vigenti disposizioni contenute nel Codice della Strada e nel Regolamento del Codice (vedi inoltre l'articolo 3 del presente documento), nonché i manufatti per i quali è stato negato da parte dell'ente competente il rinnovo dell'autorizzazione;
⮚ “Catasto strade”, la procedura informatica per la gestione del catasto delle strade previsto dall'art. 13 comma 6 del D.Lgs 285 del 1992 e disciplinato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 1° giugno 2001.
⮚ “Segnali turistici e di territorio”, i manufatti, tra quelli individuati dagli articoli 134 e 136 del Regolamento del Codice, (vedi inoltre l'articolo 12 del presente documento);
⮚ “Curva” (ad integrazione della definizione data dal Codice della Strada, art. 3, c.1, sub. 20), il tratto di strada curvilineo di raccordo longitudinale fra due tratti rettilinei, che non permette all'utente che sta per impegnarlo, a causa di caratteristiche geometriche sue proprie o a causa di caratteristiche estrinseche (elementi esterni alla strada), di percepire e/o vedere interamente, nella sua larghezza, il piano viabile del tratto di strada immediatamente successivo alla curva stessa;
⮚ “Punti di riferimento”, le curve, i segnali stradali, le intersezioni, ovvero altri manufatti e/o caratteristiche plano-altimetriche della strada che individuino il limite chiaro ed evidente di un tratto stradale da riordinare.
Art. 2
(Finalità)
Il presente documento costituisce riferimento per regolamentare e dirigere l'attività di adeguamento e riordino dei mezzi pubblicitari collocati lungo la rete stradale provinciale come prevista dall'articolo 58 del Regolamento del Codice, nonché, laddove utilizzabili ai presenti fini, dalle indicazioni di cui alla nota del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1381 del 17 marzo 1998 “Direttiva per il controllo della pubblicità abusiva”, all'esterno dei centri abitati ovvero anche all'interno degli stessi laddove sia stata preventivamente raggiunta una intesa tra la Provincia di Lodi e la competente Amministrazione Comunale.
Eventuali e differenti modalità di riordino e di ri-assegnazione delle posizioni saranno opportunamente determinate, dopo aver effettuato una attenta presa visione dello stato dei luoghi e della situazione esistente, (in analogia con il contesto presente nelle provincie confinanti) prenderà posizione sul metodo da applicare. Le posizioni saranno comunque individuate tenendo conto della segnaletica di progetto anche se non presente.
Art. 3
(Mezzi pubblicitari da adeguare)
Gli impianti soggetti alle operazioni di adeguamento, di cui al presente documento, sono tutti i mezzi pubblicitari irregolari, ed i mezzi pubblicitari abusivi. Alle aziende proprietarie degli impianti pubblicitari installati lungo la rete stradale provinciale sarà richiesto di presentare su supporto cartaceo e informatico l'elenco completo autocertificato di tutti gli impianti di proprietà installati, compresi i segnali di cui all'articolo 12 del presente documento, collocati lungo la rete stradale provinciale, ordinati per strada. La Provincia di LODI provvederà alla verifica a campione delle autocertificazioni sulla base delle normative vigenti, richiedendo ogni riferimento utile all'individuazione dell'ubicazione degli impianti di proprietà compresi in tali elenchi. In caso di eventuali dubbi sull'autenticità e/o regolarità di quanto autocertificato, dovrà essere esibita l'autorizzazione all'installazione originale. La presenza della targhetta di identificazione (cfr. art. 55 del Regolamento del Codice), affissa all'impianto, non è da considerarsi probatoria in tal senso. Gli impianti per i quali non sarà possibile autocertificare l'esistenza di un'autorizzazione originaria, saranno considerati mezzi pubblicitari abusivi.
L'elenco di cui sopra dovrà contenere almeno i seguenti dati:
• numero di strada;
• progressiva distanziometrica;
• lato della strada;
• tipologia di impianto (cartello pubblicitario o insegna d'esercizio o segnale);
• Ente che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;
• estremi identificativi dell'autorizzazione originaria;
• data di rilascio dell'autorizzazione originaria;
• numero di pratica provinciale (se esiste già una pratica presso l'ufficio provinciale competente);
• data di emissione dell'eventuale provvedimento provinciale di diniego;
• superficie pubblicitaria (mq);
• distanza dalla carreggiata (m)
• cartello bifacciale (SI/NO)
• illuminazione propria (SI/NO)
• fotografia impianto
• soggetto pubblicizzato
• posizione geografica effettiva acquisita tramite GPS (aggiornamento Catasto strade)
Presupposto amministrativo necessario per l'attivazione delle operazioni di adeguamento dei mezzi pubblicitari irregolari, è la dimostrata esistenza dell'autorizzazione all'installazione.
Art. 4
(Commissione di Riordino)
La Commissione di riordino è l'organo deputato ad assumere le decisioni previste dalle presenti “Linee guida”. La stessa ha la facoltà di derogare od integrare le indicazioni ivi contenute nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx in cui le “Linee guida” risultino inapplicabili o necessitino di approfondimenti. La Commissione effettua le operazioni ad essa attribuite dall'articolo 6 ed approva i Verbali di Riordino di cui all'articolo 7. Fanno parte della Commissione di Riordino, il Funzionario dall’Amministrazione provinciale che la sovrintende, per il coordinamento, il tecnico dell'Ufficio Autorizzazioni cartellonistica pubblicitaria della Provincia di Lodi, un tecnico dell’U.O. Strade e da un membro per ogni associazione di categoria delle imprese operanti nel settore della cartellonistica pubblicitaria, individuati dalle associazioni stesse.
La Commissione di riordino è convocata da parte dal Funzionario provinciale delegato almeno sette giorni prima della data prefissata per la riunione. I membri della Commissione di Xxxxxxxx partecipano alle riunioni come sopra convocate. Nel caso in cui un membro fosse impossibilitato a partecipare, il medesimo potrà delegare per iscritto un sostituto, che dovrà essere già istruito in merito agli argomenti trattati nelle riunioni precedenti e all'ordine del giorno della riunione convocata. In caso di assenza di uno o più membri, ovvero dei sostituti dagli stessi delegati, la Commissione di Xxxxxxxx sarà comunque titolata all'assunzione delle pertinenti decisioni. Ogni decisione della Commissione di Riordino sarà assunta collegialmente tra tutti i membri presenti in ciascuna riunione. In caso di mancato accordo su una singola decisione, la Commissione di Riordino sarà sciolta e la Provincia di Lodi provvederà autonomamente alla gestione delle operazioni di riordino in questione, nel rispetto delle norme vigenti. La Commissione di Riordino stabilisce inoltre la calendarizzazione di eventuali e necessari sopralluoghi ed individua per ogni singolo sopralluogo i componenti della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 5.
Art. 5
(Commissione Tecnica)
La Commissione Tecnica è individuata, con le modalità di cui al precedente articolo 4, dalla Commissione di
Xxxxxxxx ed esegue i sopralluoghi ritenuti necessari per lo svolgimento delle operazioni di riordino. La commissione è composta, di norma da due rappresentanti della Provincia di Lodi e da un massimo di due tra gli altri soggetti rappresentati nella Commissione di riordino di cui al precedente articolo 4.
Art. 6
(Modalità di intervento e criteri per l'adeguamento)
La Commissione di Riordino, utilizzando l'elenco dei mezzi pubblicitari autorizzati di cui all'art. 3, esamina singolarmente ciascun tratto di strada, utilizzando di norma l'apposita procedura informatica “Catasto strade” messo a disposizione dalla Provincia di Lodi o, laddove necessario, si avvale del supporto della Commissione Tecnica come prevista all'articolo precedente. La Commissione di riordino prende atto della presenza di mezzi pubblicitari abusivi e assegna ai mezzi pubblicitari irregolari, presenti sul tratto stradale esaminato, le eventuali posizioni disponibili, nel rispetto delle distanze di cui all'articolo 22 del Regolamento provinciale approvato con D.C. n° …………. Contestualmente assume le decisioni in merito all'eventuale adeguamento e/o ricollocazione dei segnali turistici e di territorio irregolari di cui all'articolo 12.
Qualora sul medesimo tratto compreso tra due punti di riferimento, oggetto delle attività di riordino di cui al precedente capoverso, risultino presenti più mezzi pubblicitari irregolari da ricollocare nelle posizioni disponibili, la priorità spetta ai mezzi pubblicitari già autorizzati da più tempo, seguendo l'ordine cronologico di rilascio delle autorizzazioni all'installazione.
Al termine dell'esame dell'intera strada, agli eventuali mezzi pubblicitari irregolari in esubero su un singolo tratto compreso tra due punti di riferimento, potranno essere assegnate le posizioni rimaste libere su altri tratti della medesima strada, ove disponibili. Per tale ricollocazione si utilizza l'ordine cronologico di cui al precedente capoverso, e successivamente secondo quanto previsto dall'ultimo capoverso del presente articolo.
A seguito delle decisione assunte dalla Commissione di Riordino per ciascuna strada, la Commissione Tecnica effettua laddove necessario ulteriore sopralluogo per verificare la fattibilità effettiva delle ricollocazioni.
Per la ricollocazione lungo la strada in esame dovrà essere comunicata oltre alla progressiva distanziometrica anche la posizione geografica effettiva acquisita tramite GPS, rilevata secondo le specifiche tecniche per l'acquisizione saranno fornite dall'ufficio provinciale in linea con il catasto strade. La Provincia si riserva la facoltà di chiedere, a cura dei proprietari, di installare sui cartelli un tag/chip che consentirà il successivo controllo integrato di verifica delle affissioni pubblicitarie.
I proprietari dei cartelli, una volta individuata la posizione,
dovranno successivamente verificarne l'effettiva disponibilità e, nel caso la stessa dovesse ricadere all'interno di un area di proprietà di terzi, ottenere preventivamente l’assenso/autorizzazione. L'eventuale indisponibilità del sedime per ragioni connesse alla proprietà dello stesso, non costituisce motivo di revisione dell'assegnazione effettuata in base ai criteri sopra citati.
I mezzi pubblicitari irregolari che non possono più trovare una ricollocazione lungo la strada in esame:
1. per eccedenza numerica rispetto alle posizioni utili e disponibili;
2. per accertata indisponibilità della posizione assegnata;
3. per la presenza di insormontabili vincoli di tipo paesistico e/o ambientale;
dovranno essere rimossi dai proprietari degli impianti, sempre che gli stessi non manifestino la volontà di ricollocarli in eventuali spazi disponibili su altre strade. Nei casi in cui la Commissione di Riordino rilevi uno o più mezzi pubblicitari irregolari appartenenti a soggetti terzi non rappresentati dalla Commissione di Riordino medesima, l'Amministrazione provinciale provvederà ad informare tali soggetti affinché anch'essi abbiamo le stesse possibilità di ricollocazione dei propri impianti.
Art. 7
(Verbale di Riordino)
La Commissione di Riordino, per ciascuna strada e/o gruppo di strade esaminato, così come individuati all'articolo 10, e successivamente al completamento delle operazioni di accertamento della effettiva disponibilità delle posizioni utili, redige ed approva il Verbale di Riordino.
Il Verbale di Riordino assevera i seguenti elenchi:
• l'elenco dei mezzi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi dai proprietari;
• l'elenco dei mezzi pubblicitari irregolari che sono ricollocati nelle posizioni effettivamente disponibili e le relative posizioni assegnate per singolo tratto, come previsto dal precedente articolo 6;
• l'elenco dei mezzi pubblicitari irregolari che devono essere rimossi dai proprietari per i motivi citati al precedente articolo 6;
• l'elenco dei segnali di cui all'articolo 12, abusivi;
• l'elenco dei segnali di cui all'articolo 12 che possono essere regolarizzati tramite sostituzione del bozzetto e/o tramite spostamento;
• l'elenco dei segnali di cui all'articolo 12 che, non potendo essere regolarizzati, devono essere rimossi dai proprietari in quanto difformi alle norme che consentono l'utilizzazione del segnale stesso.
I contenuti di ciascun Verbale di Xxxxxxxx approvato dalla Commissione di Riordino, hanno valore esecutivo per i titolari dei mezzi oggetto di ricollocazione e/o rimozione.
I verbali redatti dalla Commissione di Riordino saranno approvati con Atto del Dirigente dell’Area 1 o suo delegato e successivamente trasmessi a tutti i soggetti interessati per gli adempimenti di cui al predente paragrafo.
Nel medesimo Atto dirigenziale è compresa l'autorizzazione all'allestimento degli eventuali cantieri stradali mobili necessari per le operazioni di rimozione e/o installazione degli impianti.
L'elenco dei mezzi pubblicitari abusivi sarà consegnato in copia ai Capo Cantoniera per le verifiche e gli adempimenti di competenza.
Art. 8
(Termini di Adeguamento)
Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento dirigenziale di approvazione del Verbale di Riordino, i proprietari dei mezzi pubblicitari dovranno completare tutte le operazioni di adeguamento previste dalle presenti linee guida e dal provvedimento dirigenziale suddetto. Alla scadenza del termine di novanta giorni, la Provincia di Lodi potrà nei casi come sopra indicati disporre delle posizioni assegnate dalla Commissione Tecnica ed eventualmente non utilizzate per la eventuale autorizzazione e/o collocazione di nuovi impianti/mezzi pubblicitari; la Provincia inoltre provvederà, senza ulteriori formalità, a far rimuovere sia i mezzi pubblicitari irregolari non ancora adeguati dai proprietari dei medesimi, sia i mezzi pubblicitari abusivi non ancora rimossi. In tal caso le spese di rimozione saranno poste a carico dei proprietari degli impianti con le modalità previste dall'art. 32 e 33 del Regolamento approvato con Delibera di consiglio n° …….del ………….. in conformità all’art. 23 comma 13-quater del D.Lgs 285/92 “Nuovo Codice della Strada” e, in subordine, del soggetto pubblicizzato.
Art. 9
(Sospensione temporanea del rilascio di nuove autorizzazioni)
La Provincia di Lodi, nella qualità di Ente proprietario delle rete stradale provinciale, al fine di non pregiudicare il positivo esito delle operazioni di riordino degli impianti pubblicitari, ha temporaneamente sospeso il rilascio di “procedimenti autorizzativi riguardanti richieste di installazione di nuovi impianti pubblicitari all’esterno del centro abitato, ad eccezione di quelli previsti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli”. La deroga di cui sopra si intende estesa alle insegne d'esercizio e ai cartelli pubblicitari temporanei relativi alla pubblicizzazione dell'attività immobiliare. Tali insegne d'esercizio e cartelli pubblicitari temporanei, nel caso interferissero con le operazioni di riordino, dovranno essere rimossi. La sospensione suddetta è da intendersi tacitamente revocata per ciascuna strada per la quale siano decorsi i termini di novanta giorni per la conclusione delle operazioni di cui all'articolo 8.
L'istruttoria delle nuove istanze avverrà per quanto possibile secondo l'ordine di numero di registrazione delle stesse in arrivo all'ufficio protocollo, considerando quelle eventualmente pervenute durante il periodo di sospensione.
Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline fermata autobus, in considerazione della deroga di cui al comma 8 dell'articolo 51 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., non sono soggetti alle norme contenute nel presente documento.
Art. 10
(Priorità di riordino)
Le operazioni di riordino, di cui all'articolo 6, verranno avviate dalle strade con maggiore densità di mezzi pubblicitari, seguendo l'elenco sotto riportato.
La rete stradale oggetto di trasferimento ad altro ente per effetto di riqualificazioni, realizzazione di varianti all’interno di protocollo superiore sono collocate in coda al sottostante elenco.
1. XX xx XX 000 | 00. XX 00 | 23. XX 000 |
2. XX xx XX 000 | 00. XX 00 | 24. XX 000 |
3. XX xx XX 000 | 00. XX 00 | 25. XX 000 |
4. XX xx XX 000 | 00. XX 00 | 00. XX 000 |
5. XX 000 | 16. XX 00 | 27. XX 00 |
6. XX 00 | 17. XX 000 | 28. XX 000 |
7. XX 000 | 18. XX 000 | 29. XX 000 |
8. XX 00 | 19. XX 000 | 30. XX 000 |
9. XX xx XX 000 | 00. XX 000 | 31. XX 000 |
10. XX xx XX 000 | 00. XX 000 | 32. XX 000 |
11. XX 00 | 22. XX 000 | 33. XX 000 |
34. XX 000 | 44. XX 000 | 54. XX 000 |
35. XX 000 | 45. XX 000 | 55. XX 000 |
36. XX 000 | 46. XX 000 | 56. XX 000 |
37. XX 000 | 47. XX 000 | 57. XX 000 |
38. XX 000 | 48. XX 000 | 58. XX 000 |
39. XX 000 | 49. XX 000 | 59. XX 000 |
40. XX 000 | 50. XX 000 | 60. XX 000 |
41. XX 000 | 51. XX 000 | 61. XX 000 |
42. XX 000 | 52. XX 000 | |
43. XX 000 | 53. XX 000 |
Seguiranno le operazioni di riordino sulle restanti strade o tratte di strade con minore densità di mezzi pubblicitari, la cui priorità verrà decisa al termine del riordino delle strade con priorità sopra indicate.
Art. 11
(Segnaletica stradale da riordinare)
Contestualmente alle operazioni di riordino dei mezzi pubblicitari occorrerà procedere alla rimozione da parte dell'ente competente degli eventuali segnali stradali verticali in disuso ovvero obsoleti, rimasti sul territorio e, tuttavia, non più utili a fornire indicazioni all'utenza stradale, con l'obiettivo:
• di evitare possibili interferenze e contraddizioni con la segnaletica più attuale, che potrebbero ingenerare confusione ed indurre in errore l'utenza stradale;
• di liberare eventuali spazi utili per ricollocare impianti pubblicitari da adeguare.
La segnaletica di che trattasi, di proprietà della Provincia di Lodi, sarà rimossa previa valutazione dei tecnici dell'Unità Operativa Strade, mentre per la segnaletica di proprietà di altri enti, la Provincia di Lodi chiederà la rimozione con apposita nota.
Qualora la Commissione di Riordino ritenga che la rimozione di taluni segnali stradali presenti lungo le strade, possa giovare alla ricollocazione e/o al mantenimento di uno o più mezzi pubblicitari risultanti altrimenti in posizione irregolare, potrà richiedere ai tecnici dell'Unità Operativa Strade di valutare la possibilità di rimozione o di traslazione dei segnali medesimi. A insindacabile giudizio dei tecnici dell’U.O. Strade i segnali stradali interessati potranno essere rimossi o traslati o accorpati ad altri impianti, oppure potranno essere sostituiti con nuovi segnali compositi da installare in posizioni favorevoli al riordino degli impianti pubblicitari. Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di rimozione e/o traslazione della segnaletica stradale esistente, si dovesse riscontrare la necessità di apporre un nuovo impianto di segnaletica stradale in sostituzione di quelli esistenti, l’azienda o le aziende interessate a tali operazioni di riordino della segnaletica stradale si faranno carico di volta in volta e per le specifiche posizioni interessate di commissionare a loro spese la realizzazione e la messa in opera dell’impianto stesso secondo le specifiche che saranno puntualmente dettate dall’Unità Operativa Strade, al quale dovrà essere consegnata la relativa certificazione di conformità. Le operazioni di rimozione e di traslazione della segnaletica stradale esistente saranno a carico della Provincia di Lodi. Le conseguenti operazioni di adeguamento degli impianti pubblicitari coinvolti saranno evidentemente subordinate al completamento delle operazioni di riordino della segnaletica interessata, in deroga al termine previsto dall'articolo 8.
Art. 12
(Segnali stradali disciplinati dagli artt. 134 e 136 del Regolamento del Codice) Contestualmente alle operazioni di riordino dei mezzi pubblicitari, dovranno essere riordinati anche i segnali stradali di indicazione disciplinati dagli artt. 134 e 136 del Regolamento del Codice. Dovranno essere rimossi dai rispettivi proprietari i segnali sprovvisti dell'autorizzazione all'installazione e quelli che non possono essere utilizzati in quanto non rispettano le norme indicate e/o le disposizioni contenute nella Dir.Min. LL.PP. 24 ottobre 2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”.
Potranno essere regolarizzati i segnali per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'installazione dall'ente competente, alle medesime condizioni previste dall'articolo 3 per i mezzi pubblicitari irregolari. La regolarizzazione potrà avvenire tramite la sostituzione del pannello dei segnali che presentano difformità alle caratteristiche intrinseche previste dal Regolamento del Codice, e/o tramite lo spostamento su indicazione della Commissione Tecnica sia dei segnali che interferiscono con la visibilità degli altri segnali stradali, sia dei segnali che sono collocati in punti non conformi alle norme del Regolamento del Codice.
Nel Verbale di Riordino sono contenuti gli elenchi dei segnali che devono essere rimossi e di quelli che possono essere regolarizzati.
Art. 13
(Distanze di rispetto per i mezzi pubblicitari)
Le distanze da rispettare sono quelle previste dall'articolo 51 del Regolamento del codice, dette distanze si applicano nel senso della singola direttrice di marcia, considerando a tal fine ogni elemento di comunicazione
visiva rivolto all'utente della strada che percorre una singola direttrice di marcia indifferentemente dalla posizione di tale manufatto.
La distanza tra due mezzi pubblicitari posti alternativamente sul lato destro e sinistro i lati opposti della strada, è ridotta a 50 metri, nei tratti di strada con limite di velocità superiore a 50 km/h e a 12,5 metri nei tratti con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
Altresì, esclusivamente nell'ambito delle operazioni di riordino di che trattasi, qualora all'ingresso della curva sia possibile percepire e/o vedere interamente, nella sua larghezza, il piano viabile davanti per una lunghezza non inferiore a 50 m, si consente la collocazione di mezzi pubblicitari sul lato esterno della stessa nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 3 dell’allegato D “Norme Tecniche di istallazione”.
Art. 14
(Attività amministrative preliminari – criteri di riordino)
La Provincia, prima di avviare il riordino effettivo della cartellonistica collocata lungo le strade di propria competenza, deve svolgere attività amministrative preliminari e dotarsi di strumenti giuridico / amministrativi secondo quanto di seguito specificato.
1. Attività amministrative preliminari
a) Delibera ente proprietario per costituzione Commissione Tecnica – partecipanti alla Commissione.
b) Sospensione rilascio nuove autorizzazioni e/o rinnovi, lungo le strade oggetto di riordino per un periodo espressamente definito ad eccezione di quelle relative alle insegne d’esercizio ed ai mezzi di carattere cosiddetto temporaneo (striscioni, locandine, stendardi, cavalletti, ecc.)
c) Sospensione rilascio nuove autorizzazioni su nuovi tratti e/o strade di competenza che verranno realizzati e/o che comunque entreranno a far parte del patrimonio dell’Ente proprietario per un periodo di due anni dalla conclusione delle operazioni di riordino per favorire la ricollocazione degli impianti autorizzabili, ma in esubero rispetto agli esiti del riordino
d) Xxxxxxx delle autorizzazioni lungo le strade oggetto di riordino per un periodo espressamente definito ad eccezione di quelle relative alle insegne d’esercizio ed ai mezzi di carattere cosiddetto temporaneo (striscioni, locandine, stendardi, cavalletti, ecc.)
e) Elenco delle strade provinciali con specifiche e chilometriche di competenza con indicazione dei tratti in attraversamento il centro abitato deliberato e approvato in conformità dell’art. 4 del D.Lgs 285/92 “N.C.d.S.”.
f) Censimento su singola xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx (xx xx x xx) xxxxx xxxxxxxx di cartello pubblicitari dell’esistente installato, per qualsiasi tipologia ed a qualunque titolo, attraverso il sistema cosiddetto della georeferenziazione satellitare; contestuale censimento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale sia essa di pericolo, di indicazione e/o di prescrizione.
g) Censimento dei vincoli storici/architettonici/paesaggistici/ambientali per strada provinciale
h) Individuazione dell’eventuale segnaletica stradale ridondante e ripetitiva.
i) Inserimento dati risultanti in database presupposto del riordino.
Successivamente, nel rispetto delle prerogative istituzionali dell’Ente proprietario, degli obiettivi di sicurezza e tutela del patrimonio stradale, si dovranno individuare e promulgare i criteri con cui dare avvio al riordino della cartellonistica pubblicitaria lungo la rete stradale di competenza provinciale.
I criteri così individuati, fermi restando i presupposti normativi fissati dalla normativa vigente in materia, dovranno prestare attenzione alle regole della par condicio e della libera concorrenza tra imprese le aziende operanti nel settore.
2. Formazione dei criteri di riordino
a) Censimento degli impianti privi di titolo autorizzativo/concessorio;
b) Censimento degli impianti con titolo autorizzativo/concessorio valido;
c) Individuazione impianti con titolo autorizzativo/concessorio non più conforme al D.Lgs. 285/92, N.C.d.S, e del D.P.R. 495/92 “Regolamento di Esecuzione del N.C.d.S.”, al Regolamento dell’Ente approvato con D.C. n° ……..del ………….o per sopravvenute modifiche status luoghi e/o caratteristiche strada, installazione nuova segnaletica, vincoli paesaggistici ambientali, vincoli urbanistici ecc.;
d) Inserimento in database del totale impianti ammessi alla ricollocazione;
e) Inserimento Impianti residui in database “virtuale”.
f) Individuazione dell’indice di densità pubblicitario lungo la rete stradale provinciale;
g) Individuazione delle posizioni lungo la rete stradale provinciale ove poter collocare gli impianti pubblicitari degli impianti ammessi alla ricollocazione sia su suolo pubblico che privato.
Successivamente all’esecuzione delle azioni di cui al punto a), b), e c) prima di procedere alle azioni di cui ai
punti d), e), f) e g) si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:
per il punto a): il cartello deve essere immediatamente rimosso;
per il punto b): se l’impianto ricade lungo la rete stradale trasferita al demanio provinciale è necessario produrre l’atto autorizzativo del precedente Ente proprietario nonché la richiesta di rinnovo presentata alla provincia e l’attestazione del pagamento dei canoni arretrati o, in sostituzione, nel caso di mancato pagamento dei canoni, apposita dichiarazione con la quale la Società s’impegna, in conformità alla normativa vigente, a sanare la posizione tributaria degli ultimi tre (3) anni;
per il punto c): nel caso specifico è necessario produrre l’atto autorizzativo dell’Ente proprietario della strada, nonché la richiesta di rinnovo presentata alla provincia e l’attestazione del pagamento dei canoni arretrati o, in sostituzione, nel caso di mancato pagamento dei canoni, apposita dichiarazione con la quale la Società s’impegna, in conformità alla normativa vigente, a sanare la posizione tributaria degli ultimi tre (3) anni;
3. Soggetti ammessi al riordino
Sono ammesse al riordino tutte le Aziende operanti sul territorio provinciale che sono o siano state titolari di autorizzazione/concessione sulle strade provinciali o ex statali e successivamente trasferite alla competenza provinciale, proprietarie degli impianti presenti sulla strada ed aventi titolo a sanare la posizione con l’Amministrazione provinciale.
4. Applicazione formula proporzionale con minimo garantito
Ai fine della determinazione delle posizioni utili e nel rispetto della parità di trattamento di tutte le aziende operanti nel settore e titolari di regolari autorizzazioni, sarà garantito un minimo di posizioni sulla rete stradale provinciale secondo i seguenti criteri:
a) almeno un impianto garantito in ricollocazione sulla strada considerata.
b) per gli impianti rimanenti, applicazione del metodo proporzionale secondo la formula:
X = (n° posizioni ricollocabili – A) * (n° posizioni autorizzabili per Azienda) (Σ n° posizioni autorizzabili totali – A)
Inserimento Impianti residui in database “virtuale”.
5. Ricollocamento degli impianti in esubero
Una volta determinato il numero delle posizioni disponibili lungo la rete stradale di competenza provinciale per la riassegnazione dei punti, ove ricollocare gli impianti in esubero su determinate arterie, si procederà, tenendo in considerazione i vincoli esistenti e secondo i seguenti criteri:
a) strada di pari livello, successivamente di categoria decrescente e a seguire la più vicina rispetto alla sede dell’azienda e/o al territorio di operatività)
b) ordine temporale del titolo da parte dell’Ente competente al rilascio della regolare autorizzazione.
c) prelazione di scelta da parte delle aziende con l’atto autorizzativo più datato.
Concluso il riordino degli impianti pubblicitari esistenti nelle posizioni assentibili determinate secondo i criteri precedenti, qualora emergano ulteriori posizioni disponibili sulla rete stradale di competenza (lungo le strade già riordinate, sui nuovi tratti o sulla rete stradale oggetto di trasferimento alla competenza provinciale) si procederà alla gestione degli impianti contenuti nel database “virtuale” secondo i criteri sopra determinati.
Art. 15
(Attività di Vigilanza – Aggiornamento dei database)
Completato il riordino una volta recuperate le posizioni dal database “virtuale” occorrerà mantenere aggiornati gli elenchi, attraverso l’indispensabile attività di vigilanza da parte dell’Amministrazione provinciale, nonché incontri specifici con le varie associazione presenti nelle varie commissioni. Una successiva programmazione triennale con incontri tra gli operatori e/o le Associazioni di categoria sarà indispensabile per aggiornare, conformare, integrare i testi regolamentari alla luce di eventuali modifiche intervenute a livello normativo o, anche soltanto per la variazione dello stato dei luoghi di istallazione degli impianti pubblicitari. Analogamente l’Amministrazione provinciale si impegna a controllare la segnaletica stradale verticale e a vigilare sull’idoneità e pertinenza di eventuali e nuove istallazioni.
ALLEGATO “D”
NORME TECNICHE
Ferme restando le disposizioni/indicazioni e prescrizioni del D.P.R. 495/92 “Regolamento di Attuazione del N.C.d.S.” lo scopo dei successivi punti è quello di fornire l’interpretazione provinciale di alcune norme
Art. 1
(Sospensione autorizzazioni per lavori stradali)
Qualora a causa di lavori stradali è necessaria la rimozione immediata dell'impianto le autorizzazioni saranno sospese. L’amministrazione provinciale comunicherà al concessionario la necessità della rimozione la quale una volta effettuata, a cura e spese dell'azienda concessionaria interessata, determinerà il rimborso dei ratei del canone pagato sino alla fine dell'anno in corso. Per gli anni successivi il pagamento del corrispettivo sarà sospeso sino alla riattivazione dell'autorizzazione.
L’amministrazione successivamente alla modifica viabilistica introdotta valuterà la possibilità di mantenere attiva la posizione.
Resta onere dell’amministrazione, al termine dei lavori, comunicare all’azienda la riattivazione dell’autorizzazione.
Dal momento della ricollocazione dell'impianto riprenderà l'obbligo di versamento del corrispettivo. Il periodo di sospensione non incide sulla scadenza naturale dell'autorizzazione.
Art. 2
(Distanza dal Guard rail)
L’impianto pubblicitario posto nella fascia di rispetto stradale è da considerarsi ostacolo fisso.
La piantana/supporto/palo di sostegno dell’impianto dovrà mantenere una distanza minima dal guard rail pari a mt. 1.50 mentre la proiezione del cartello non deve ricadere:
• ad una distanza non inferiore a mt 1 dal guard-rail nel caso di larghezza della banchina pari a mt. 1.50;
• ad una distanza non inferiore a mt 2 dal guard-rail nel caso di larghezza della banchina inferiore a mt. 1.50;
La quota minima del cartello rispetto al piano del terreno dovrà essere pari a mt. 1,50.
In ogni caso sarà cura dell’Amministrazione provinciale nella fase istruttoria e di rilascio dell’autorizzazione verificare la tipologia e l’indice di deformazione della barriera esistente istallata e prescrivere eventuali maggiore distanze in relazione alla velocità di transito.
CARTELLO
.,
FONDO STRADLE
Banchina Variabile mt. 0,50/1.00/1,50
Banchina
Distanza minima mt. 1.50
Distanza Min. mt. 1
Guard -rail
Art. 3 (Curve)
E' vietata l’installazione di cartellonistica stradale sul lato interno delle curve, mentre è possibile sul lato esterno nei punti di tangenza di inizio e fine curva, osservando le distanze dalla segnaletica stradale di pericolo e di prescrizione esistente, ad eccezione dei "delineatori modulari di curva” (cosiddetti CAPORALI). Le distanze dalla carreggiata saranno determinate in base alla velocità di transito stabilita per ogni singolo tratto di strada e in ogni caso mai inferiori a quelle previste dai disposti regolamentari e dal punto di cui sopra
CURVE
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Punto di istallazione
Punto di istallazione
La distanza di posa del cartello
Art. 4
(Area di intersezione a “T”)
Nel caso di "intersezione a T" ( a prescindere dalla tipologia della linea mezzeria) i cartelli posti sul lato della strada principale ove si sviluppa l’accesso, devono rispettare una distanza minima di mt. 50 sia prima che dopo l'area d'intersezione, cosi come meglio indicato dall'esempio grafico che segue. Si precisa che tale distanza e puramente indicativa e varia a secondo della orografia dei luoghi, dalle condizioni di visibilità e dall’andamento dell’arteria su cui si attesta l’intersezione.
Sul lato opposto, ed anche sulla strada che interseca, dovranno essere rispettate le distanze stabilite dall'art. 51 del DPR 495/92.
SPAZIO INTERDETTO
ALLA PUBBLICITA'
Area di Intersezione
Mt. 50
Mt. 50
·
Art. 5
(Corsie di accelerazione e decelerazione)
Nelle corsie di accelerazione e decelerazione la cartellonistica pubblicitaria dovrà rispettare la distanza di mt 3 dal ciglio bitumato oltre a quella prevista per la segnaletica esistente
Art. 6
(Pubblicità in aree di servizio e parcheggio)
Nelle aree di servizio e nelle aree di parcheggio, è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari secondo i disposti di cui all'art. 52 c.1 del DPR 495/92. Eventuali deroghe saranno stabilite in funzione della tipologia e estensione dell’area di parcheggio o di distribuzione carburanti.
In linea di massima, nelle aree di distribuzione carburanti saranno consentite preferibilmente pubblicità attinenti attività connesse alla stazione carburanti e comunque di assistenza degli automobilisti (bar, officina meccanico, gommista, auto lavaggio).
Art. 7
(Pubblicità in presenza della “Segnaletica temporanea”)
Ai fini dell'applicazione delle distanze, è da considerarsi "segnaletica temporanea" quella definita dall'art. 30
c.2 e c.5 del DPR 495/92. (colore di fondo giallo). In ogni caso la cartellonistica pubblicitaria regolarmente autorizzata non dovrà subire spostamenti o variazioni a seguito dell’istallazione della cartellonistica temporanea di pericolo (fondo di colore giallo). In occasione di cantieri stradali che richiedono l’occupazione anche temporanea della fascia di pertinenza stradale oggetto di posa della cartellonistica pubblicitaria si procederà alla rimozione del cartello secondo i disposti dell’art. 1 di cui al presente allegato.
Art. 8 (Locandine)
L'istanza per l'esposizione di locandine/cavalletti (fino a 5/6 consecutive), può essere cumulativa, anche se riguardante più strade nel raggio di 5 chilometri, per una pluralità di posizioni per un numero massimo di 60 per ciascuna istanza, a condizione che facciano parte della medesima campagna pubblicitaria (gruppi omogenei). Sono ammesse locandine/cavalletti di dimensione massima di cm 100X140. La distanza di posa delle locandine/cavalletti dal ciglio bitumato dovrà essere pari a mt. 3 (tre), per strade con velocità di esercizio non superiore a Km/h 70, e mt. 5 (cinque) per velocità superiori. La struttura della locandina/cavalletto dovrà essere del tipo ribaltabile senza nessuna infissione fissa sul terreno di pali o supporti
Art. 9
(Impianti pubblicitari di servizio)
Per quanto riguarda paline, pensiline di fermata mezzi di pubblico trasporto, transenne parapedonali, valgono i disposti dall'art. 51 comma 8 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, a condizione che la superficie del messaggio pubblicitario non superi i tre metri quadrati. Fuori dai centri abitati nelle piazzole di sosta è consentita la collocazione di piante toponomastiche in deroga alle distanze di cui all'art. 51, comma 8 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, sempre che il messaggio pubblicitario non sia superiore a tre metri quadrati. All'interno dei centri abitati per la posa degli impianti pubblicitari di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.
Art. 10 (Bifaccialità)
I cartelli pubblicitari anche bifacciali, devono osservare le distanze con riferimento unicamente ai segnali stradali ed ai mezzi pubblicitari ubicati sul medesimo lato della strada su cui gli stessi devono essere collocati. In ogni caso la posizione di istallazione dei cartelli pubblicitari sarà definita successivamente all’applicazione del criterio per la determinazione delle posizione pubblicitarie in considerazione dello stato dei luoghi
Art.11
(Criteri e dimensioni Segnaletica Industriale)
L'installazione della segnaletica di cui all'art. 134 del D.P.R. 495/92 lettera b) industriale, artigianale e commerciale
lettera e) alberghiera
segue il principio dell'itinerario entro un raggio di 5 Km. dalla sede dell'attività.
Le frecce devono essere collocate in prossimità di intersezioni ed indicheranno la direzione necessaria al fine del raggiungimento dell'azienda/attività segnalata.
La segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile dalla corrente di traffico alla quale è diretta. In prossimità delle intersezioni potranno essere istallati due impianti segnaletici con un massimo di 6 (sei), uno per ogni attività. Compatibilmente con lo stato dei luoghi il primo, rispetto alla direzione di marcia, ad una distanza minima di mt. 50 dall’area d’intersezione e il secondo a una distanza minima di 30 mt. dal primo. Gli impianti, compatibilmente alla larghezza della fascia di rispetto potranno essere collocali per un massimo di due affiancati, ed in questo caso sarà denominato "gruppo". In ogni caso resta discrezionalità dell’Ente definire distanze differenti in relazione allo stato dei luoghi e alle necessità della sicurezza della circolazione stradale
Al fine di mantenere omogeneità delle installazioni, la tipologia dell' impianto dovrà essere conforme alla scheda tecnica sotto riportata "Tipologia impianti di segnaletica industriale commerciale e artigianale".
La freccia industriale/artigianale,deve avere fondo nero e scritte gialle Fig. II 296-297 Art. 134
La freccia alberghiera deve avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi a Fig. II 301 art.134 del D.P.R. 495/92 “Regolamento di attuazione del N.C.d.S.”.
La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.
Per ciò che attiene i segnali turistici e di territorio devono riprodurre i simboli e loghi di dimensioni previsti dalle tabelle II 13 e II 14 e del tipo approvato affinchè l'impianto sia conforme al modello allegato al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.
I segnali verticali in ogni caso per forma, dimensione, colore, visibilità, modalità di istallazione e tipologia dei supporti devono rispettare gli art. 77, 78, 79, 80, 81, 82 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Tipologia degli impianti di segnaletica industriale, commerciale e artigianale nella Provincia di Lodi
Art.12 (Nulla Osta)
La Provincia, all'interno dei centri abitati, così come determinati dall’art.4 del D.Lgs 285/92 “N.C.d.S.”, nei Comuni con popolazione inferiore a n° 10.000 abitanti, rilascia il nulla osta tecnico, verificando l'insussistenza di impedimenti di natura tecnica, relativamente all'installazione al suolo dell'impianto pubblicitario. La compatibilità con l'eventuale presenza in loco dei sottoservizi e quant'altro relativo ad impedimenti di carattere tecnico dovrà essere verificata con l’ufficio tecnico comunale il quale rilascerà
l’autorizzazione definitiva all’istallazione degli impianti pubblicitari.
L’Amministrazione provinciale per ciò che attiene le arterie in attraversamento i centri abitati come sopra determinati , non entrando in merito alle distanze che rimangono di competenza Comunale (art. 51 c.4 del
D.P.R. n. 495/92)
Art. 13 (Autopubblicità)
Le aziende pubblicitarie potranno reclamizzare la loro attività riproducendo nel cartello logo, nome azienda. I cartelli non potranno riportare diciture tipo "Spazio Disponibile" ecc.
TITOLO QUINTO
DISCIPLINA DEL CANONE
Capo I – Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento
Art. 01 – Soggetto tenuto al pagamento del canone Art. 02 – Determinazione della superficie occupata Art. 03 – Occupazione con passi carrabili
Art. 04 – Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie occupata Art. 05 – Distribuzione carburanti e stazioni di ricarica elettrica
Art. 06 – Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari
Art. 07 – Attività Edile
Capo II – Criteri per la determinazione del Canone per le Occupazioni Art. 08 – Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni. Art. 09 – Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.
Art. 10 – Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere Art. 11 – Regole per la quantificazione del Canone
Art. 12 – Riduzione del Canone
Art. 13 – Esenzione per legge e regolamenti Art. 14 – Modalità e termini per il versamento Art. 15 – Controllo dei versamenti
Capo III - Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria
Art. 16 – Accertamento
Art. 17 – Sanzioni e indennità Art. 18 – Riscossione coattiva Art. 19 – Interessi
Art. 20 – Rimborsi Art. 21 – Contenzioso
Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie Art. 23 – Entrata in vigore
Capo I
Determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento
Articolo 1
Soggetto tenuto al pagamento del canone
1. Il Canone è dovuto alla Provincia di Lodi dal titolare dell’autorizzazione o della concessione per l’occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di con-titolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell’obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall’articolo 1292 del codice civile.
4. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all’amministratore l’obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.
Articolo 2
Determinazione della superficie di occupazione
1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell’atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un’unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell’occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.
4. Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.
Articolo 3 Occupazioni con passi carrabili
1. Fatte salve le disposizioni dell’art. 22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione
2. Ai fini dell’applicazione del Canone, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull’assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un’area di manovra, anche quest’area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l’occupazione con passo carrabile.
3. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda alla Provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.
4. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L’affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell’immobile cui il passo carrabile è asservito.
5. Ai fini della compiuta determinazione del Canone i passi carrabili si distinguono in base alle indicazioni contenute nel Titolo II art. 28 tabella G.
Articolo 4
Accessi carrabili o pedonali. Criteri di determinazione della superficie
1. Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà
provinciale e quella privata con limitazione dell’utilità pubblica dell’area derivante dall’azione di accedere. Per occupazione mediante accesso carrabile o pedonale si intende l'occupazione effettuata con manufatti o attraverso modifica o alterazione del piano o delle pertinenze stradali intesa a facilitare l’accesso alla proprietà privata, quali, a titolo esemplificativo:
a) listoni di pietra od altro materiale;
b) appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o nelle banchine stradali;
c) riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali;
d) muretti d'ala;
e) smussi nel marciapiede.
2. Ai sensi dell’art.3, comma 1, n.10), Codice della Strada, l'area o spazio pubblico non comprende solo la carreggiata e la banchina, ma anche le aree e tutte le opere pertinenziali e funzionali alla strada stessa, quali il fosso di guardia o di scolo, la cunetta, il piede della scarpata se la strada è in rilevato, il ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
3. Gli accessi carrabili, anche quelli esenti, sono individuati a cura dell’intestatario con l’apposito segnale di "passo carrabile-divieto di sosta” di cui alla fig. II 78 art. 120 del D.P.R. 16.12.1992. n. 495, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di ml. 2,00 dal confine stradale. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’Ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
4. Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell’accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell’accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1. Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.
Articolo 5
Distributori di carburante e stazioni di ricarica elettrica
1. Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante si rimanda all’art. 29 contenuto nel Titolo II. In ogni caso la superficie di riferimento è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l’occupazione.
2. Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l’area di esercizio dell’attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso un’ occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
3. Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
4. Per l’impianto e l’esercizio delle aree di servizio con funzione di lavaggio di autoveicoli in genere ed autoarticolati, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all’area effettiva di occupazione.
Articolo 6
Occupazioni con impianti di esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari
1. La superficie di riferimento, per la determinazione del Canone, è quella corrispondente all’intera area di esercizio dell’attività risultante dal provvedimento di concessione per le occupazioni con impianti ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e generi vari.
Articolo 7 Attività edile
1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al TITOLO II Art. 35 del presente regolamento, comprensiva degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico per via dell’occupazione per l’attività edile.
Capo II
Criteri per la determinazione del Canone per le Occupazioni
Articolo 8
Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni
1. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
a. classificazione in categorie d’importanza delle strade delle altre aree pubbliche in cui insiste l’occupazione, come da prospetto “Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche” “Allegato 2” quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
b. superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;
c. durata dell’occupazione;
d. valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, nonché al vantaggio per l’occupante dall’uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia, come evidenziato nella tabella di cui all’Allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
2. Il canone può essere maggiorato qualora oneri ordinariamente a carico dell’occupante derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dalla Provincia, giusta determinazione del responsabile del procedimento.
3. Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
4. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
5. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 9
Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere
1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50 per il numero complessivo delle utenze presenti nei Comuni nell’ambito territoriale provinciale. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00.
2. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. All’uopo il soggetto tenuto al Canone deve presentare all’inizio di ogni anno specifica dichiarazione alla Provincia in forma scritta con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell’ultimo giorno 31 del mese di gennaio ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del Canone annuo dovuto in un'unica soluzione.
3. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli
impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l’esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).
5. Costituisce autonoma occupazione rispetto a quella indicata al co.2 quella effettuata a mezzo antenne e tralicci e comunque con qualsiasi altro manufatti e impianti non direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
6. E’ fatto obbligo al titolare della concessione per impianti a rete di rimuovere i medesimi a propria cura e spese qualora siano di ostacolo all’esecuzione di lavori stradali.
Articolo 10
Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere
1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per l’intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge, pari ad € 30,00.
2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all’atto del rilascio della concessione l’importo pari a cinque volte la tariffa.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell’articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l’occupazione si protragga per un periodo inferiore all’anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge, pari ad € 0,60.
5. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell’area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e/o titolare dell’autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell’occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area all’uso pubblico e dell’impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione (e/o con maggiorazioni percentuali).
6. Le tariffe finali per metro quadro per durata e tipologia di occupazione sono deliberate dall’Organo esecutivo.
7. I coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni – per il primo anno di vigenza del Canone sia per legge o per opzione della Provincia – sono quelli deliberati dall’Organo esecutivo. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive sempre con deliberazione dell’Organo esecutivo. In difetto di modifica si intendono confermati quelle vigenti.
8. La durata dell’occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l’occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.
9. Gli importi della tariffa finale sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 11
Regole per la quantificazione del Canone
1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l’occupazione; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua di legge (ovvero quella modificata tramite il coefficiente di adattamento tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, così da tendere all’invarianza di gettito) x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari).
2. Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell’anno, la durata dell’occupazione ai fini dell’applicazione della tariffa si determina comunque in anni solari interi, considerando come annuale anche il periodo dell’ultimo anno qualora inferiore a 365 giorni.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera la tariffa standard giornaliera di legge tenuto conto delle riduzioni obbligatorie e previste dal presente regolamento (ovvero quella modificata tramite il coefficiente di adattamento tra la tariffa base 2020 e quella standard 2021, così da tendere all’invarianza) x coefficiente valore economico in base alla classificazione delle strade ed aree pubbliche x coefficiente specifico per tipologia e finalità in ragione dell’attività del concessionario x metri quadri (o metri lineari).
Articolo 12 Riduzioni del Canone
1. Non sono previste riduzioni del Canone per le occupazioni.
Articolo 13
Esenzioni per legge e regolamentari
1. Sono esenti dal Canone gli interventi indicati all’art. 1 – comma 833 – della Legge 160/2019.
Articolo 14
Modalità e termini per il versamento
1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 200 è ammesso il versamento in rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti rate entro le scadenze di ogni anno solare.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 200 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell’atto autorizzativo e la seconda entro 30 giorni dall’ultimo giorno di occupazione.
3. Per le occupazioni di cui all’art. 3 comma 3 il pagamento del Canone alla Provincia deve precedere il rilascio del nulla osta
4. Con deliberazione dell’Organo esecutivo i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. La variazione della titolarità della concessione e/o dell’autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
6. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Provincia secondo le disposizioni di cui all’art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Non si fa luogo al versamento del canone se l’importo da versare è uguale o inferiore a euro 17,00 (diciassette); detto importo non costituisce franchigia.
Articolo 15 Controllo dei versamenti
1. Il Responsabile dell'entrata, in proprio o tramite soggetto affidatario, nei casi di rateazione del Canone, provvede alla verifica dell’integrità e tempestività dei versamenti dovuti.
2. In caso di mancato o parziale versamento, il Responsabile dell'entrata, in proprio o tramite soggetto affidatario, provvede senza indugio ad inviare a mezzo pec un’apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alle regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali, da computare dal giorno successivo alla scadenza entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, attestata dalla ricevuta di consegna.
3. In difetto di versamento delle somme e nei tempi di cui al precedente comma 2, la concessione o autorizzazione si intende decaduta e l’occupazione diviene abusiva.
Capo III
Accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria
Articolo 16 Accertamento
1. Il Responsabile dell’entrata, o il concessionario affidatario del servizio, provvede alla verifica ed all’accertamento dell’entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico abusive mediante notifica ai soggetti tenuti
al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co. 792 dell’art.1 della Legge n.160/2019.
2. L’atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all’emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 17,00 (diciassette) con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.
Articolo 17 Sanzioni e indennità
1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
a) l’indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all’ammontare dell’indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell’occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 50 del presente regolamento.
3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21, commi 4 e 5, e dall’articolo 23 del codice della strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell’ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
6. La richiesta di regolarizzazione dell’occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, consequenziale all’abuso.
Articolo 18 Riscossione coattiva
1. L’accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Provincia per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
Articolo 19 Interessi
1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull’importo del canone e dell’eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell’atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell’avvenuto pagamento. Per le occupazioni, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell’indennità.
Articolo 20 Rimborsi
1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all’articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla date del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Responsabile dell’entrata, o il concessionario affidatario del servizio, deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 17,00 (diciassette).
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l’anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
Articolo 21 Contenzioso
1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
Articolo 22 Disposizioni finali e transitorie
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed, in particolare, del Regolamento delle Entrate, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 20/12/2010, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. E’ abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dalla Provincia contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
3. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. E’ compito del Settore che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del Canone e, se necessario, il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento.
Art. 23 Entrata in vigore
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 6, del vigente Statuto provinciale, i Regolamenti e successive modifiche entrano in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all’Albo on-line della Provincia.
ALLEGATI
(Regolamento sostitutivo di quello approvato con D.C.P. n° 14 del 27/09/2016, in adeguamento alla Legge 160/2019 Art.1, da comma 816 a comma 847)
TABELLA “A”
IMPORTI DEI DIRITTI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI STRADALI | |||
Oneri di istruttoria | Importo in Euro arrotondato | Validità fino al | |
Concessioni relative a richieste presentate dai Comuni, Consorzi di comuni Enti pubblici | €. | 31,00 | 31.12.2021 |
Società convenzionate e pre-concessioni aventi carattere di pubblica utilità | €. | 31,00 | 31.12.2021 |
Concessioni relative a nuovi impianti di carburanti | €.188,00 | 31.12.2021 | |
Concessioni relative ad insediamenti commerciali, industriali ed a lottizzazioni | €.942,00 | 31.12.2021 | |
Concessioni relative ad occupazioni temporanee non superiori a gg.10 (ponteggi,ponteggi mobili, bancarelle) | €. | 31,00 | 31.12.2021 |
Concessioni di accessi e per tutte le altre concessioni in genere | €. | 61,00 | 31.12.2021 |
TABELLA “B”
IMPORTI DEI DIRITTI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI STRADALI PER LA POSA DI CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA | ||
Oneri di istruttoria | Importo in Euro arrotondato | Validità fino al |
Insegna d’esercizio | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Insegna pubblicitaria | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Preinsegna | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Sorgente luminosa | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Cartello | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Manifesto | €. 51,00 | 31.12.2021 |
Striscione, locandina e stendardo | €. 51,00 | 31.12.2021 |
Segno orizzontale reclamistico | €. 51,00 | 31.12.2021 |
Impianto pubblicitario di servizio | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Impianto di pubblicità o propaganda | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Altri mezzi pubblicitari | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Pubblicità mobile sia su aree pubbliche che private | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Per qualsiasi altro mezzo pubblicitario | €. 100,00 | 31.12.2021 |
Richiesta sopralluogo congiunto art. 27 comma 3 del C.d.S. e art. 53 comma 3 del Reg. 495/92 | €. 41,00 | 31.12.2021 |
Per rinnovo autorizzazioni esclusi Manifesto, Striscione, locandina e stendardo, Segno orizzontale reclamistico Tariffa unica | €. 70,00 | 31.12.2021 |
Variazione dei messaggi pubblicitari | esente | 31.12.2021 |
Volturazione autorizzazioni alla posa di cartellonistica pubblicitaria, segnaletica verticale turistica di territorio e di servizio utile | €. 25,00 | 31.12.2021 |
Gli importi da applicarsi per gli impianti, così come previsti dall’art. 51 c. 9 e 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., (DPR 16 dicembre 1992 N° 495), di tipo temporaneo o mobile lungo le strade provinciali, o in vista di esse, e loro pertinenze, all’interno dei centri abitati (Nulla-Osta Tecnico) ed all’esterno dei centri abitati (Autorizzazioni), sono così quantificati : | €. 100,00 | 31.12.2021 |
TABELLA “D”
IMPORTO DEL DIRITTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE, MANIFESTAZIONI, GARE CICLISTICHE E GARE CON VEICOLI A MOTORE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.LGS 285/92 “N.C.d.S.” | ||
Oneri di istruttoria | Importo in Euro arrotondato | Validità fino al |
Autorizzazioni all’espletamento di gare con veicoli a motore su itinerario prefissato | €. 348,00 | 31.12.2018 |
Autorizzazione gare ciclistiche | €. 22,00 | 31.12.2018 |
Autorizzazione manifestazioni agonistiche | €. 22,00 | 31.12.2018 |
Autorizzazione tutte le altre manifestazioni di tipo non agonistico e sportivo | ESENTE | 31.12.2018 |
TABELLA “G”
TIPOLOGIA ACCESSI ALLE STRADE PROVINCIALI
a) A raso con raccordo dei cigli
b) A raso con raccordo dei cigli con sola svolta a destra
c) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione
d) A raso con corsie di accelerazione e decelerazione con sola svolta a destra
e) A raso canalizzato
f) A raso con rotatoria.
CARICO VIABILISTICO INDOTTO | TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO | |||
T.G.M. 0 - 3000 | T.G.M. 3000 -7500 | T.G.M. 7500-15000 | T.G.M. OLTRE 15000 | |
Fino a 20 autovetture/die (accessi privati) | a | a/c | b | d |
Da 20-150 autovetture/die. Fino a 20 Autocarri (piccoli insediamenti) | c | c/e | d/e | d |
Oltre 150 autovetture e fino a 50 autocarri | c/e | e | d/e/f | d/f |
Oltre 50 autocarri | e | d/e/f | d/e/f | d/f |
TABELLA “H”
VINCOLI PAESISTICO/AMBIENTALI
STRADA PROVINCIALE | VINCOLO | NO VINCOLO PER CENTRO ABITATO | STRADA PROVINCIALE | VINCOLO | NO VINCOLO PER CENTRO ABITATO | ||||
SP | dal km | al km | Dal km | Al km | XX | xxx xx | xx xx | xxx xx | xx xx |
00 | 0+189 | 4+050 | 4+050 | 4+667 | 115 | 0+000 | 4+000 | - | - |
4+667 | 10+543 | - | - | 115 DIR. | NO VINCOLO | ||||
16 DIR | 7+250 | 10+147 | 5+925 | 6+925 | 116 | 0+400 | 1+500 | 1+500 | 3+400 |
17 | 2+000 | 7+000 | 7+000 | 8+950 | 3+400 | 8+200 | 8+975 | 9+480 | |
8+950 | 9+040 | - | - | - | 10+810 | 12+750 | |||
19 | NO VINCOLO | 3+262 | 6+264 | 116 DIR | 0+000 | 1+200 | - | - | |
20 | 1+585 | 3+000 | 0+907 | 1+585 | 123 | 3+100 | 4+165 | 4+165 | 4+490 |
- | - | 3+000 | 3+250 | 124 | 6+770 | 7+464 | 0+000 | 1+000 | |
22 | 0+000 | 0+700 | 5+350 | 5+538 | - | - | 2+800 | 3+900 | |
3+050 | 3+380 | - | - | - | - | 6+280 | 6+770 | ||
23 | 0+000 | 3+720 | 3+720 | 4+400 | 125 | 3+475 | 8+079 | 0+000 | 0+010 |
5+200 | 12+521 | 4+400 | 5+200 | 126 | 0+850 | 1+720 | 0+000 | 0+850 | |
25 | 0+000 | 0+500 | 3+650 | 4+690 | 7+015 | 8+800 | 5+415 | 7+015 | |
26 | 0+920 | 4+150 | 8+200 | 9+200 | 138 | 0+400 | 6+208 | 0+000 | 0+400 |
6+400 | 7+700 | - | - | 140 | 3+200 | 6+945 | 0+220 | 1+000 | |
12+300 | 14+750 | 14+750 | 15+640 | 6+945 | 8+000 | - | - | ||
27 | 0+215 | 7+900 | 0+000 | 0+215 | 141 | NO VINCOLO | 2+750 | 4+257 | |
- | - | 16+500 | 19+316 | 142 | 0+760 | 2+970 | 2+970 | 3+254 | |
107 | 0+000 | 9+080 | 12+450 | 13+450 | 143 | 0+500 | 3+508 | - | - |
9+600 | 10+900 | 16+250 | 16+286 | 144 | NO VINCOLO | 1+000 | 1+850 | ||
11+720 | 12+450 | - | - | 145 | 0+550 | 2+850 | 0+000 | 0+550 | |
13+450 | 16+250 | - | - | 6+800 | 8+000 | - | - | ||
108 | NO VINCOLO |
STRADA PROVINCIALE | VINCOLO | NO VINCOLO PER CENTRO ABITATO | STRADA PROVINCIALE | VINCOLO | NO VINCOLO PER CENTRO ABITATO | |||||
SP | dal km | al km | Dal km | Xx xx | XX | xxx xx | xx xx | xxx xx | xx xx | |
000 | XX VINCOLO | 2+900 | 3+600 | 193 | NO VINCOLO | - | - | |||
5+070 | 5+490 | 194 | 0+000 | 3+644 | - | - | ||||
7+300 | 8+200 | 195 | NO VINCOLO | 0+000 | 0+625 | |||||
159 | NO VINCOLO | 0+030 | 1+143 | 1+750 | 2+500 | |||||
166 | 0+000 | 1+000 | 1+000 | 1+400 | 4+500 | 5+298 | ||||
1+400 | 2+500 | 3+900 | 4+390 | 196 | NO VINCOLO | 0+673 | 1+222 | |||
167 | 0+000 | 1+100 | 0+490 | 1+390 | 201 | 0+490 | 1+000 | 1+000 | 1+550 | |
3+000 | 4+350 | 2+000 | 3+020 | 1+550 | 1+850 | 1+850 | 2+700 | |||
- | - | 5+600 | 6+250 | 2+700 | 4+680 | 4+680 | 5+760 | |||
168 | 0+000 | 2+084 | 2+084 | 2+614 | 202 | 0+400 | 1+650 | 1+650 | 3+310 | |
169 | 0+000 | 4+200 | - | - | - | - | 5+000 | 5+550 | ||
181 | - | - | 1+000 | 1+700 | - | - | 6+050 | 7+400 | ||
1+700 | 2+150 | 2+150 | 2+950 | 204 | 0+000 | 2+128 | - | - | ||
- | - | 4+700 | 5+100 | 205 | 2+050 | 5+350 | 5+350 | 6+400 | ||
6+224 | 6+735 | 6+735 | 7+600 | 205 DIR | 0+350 | 1+603 | 0+000 | 0+350 | ||
181 DIR. | 0+000 | 1+800 | 1+800 | 2+363 | 206 | 1+000 | 3+000 | 0+000 | 1+000 | |
185 | NO VINCOLO | 0+018 | 1+750 | 4+550 | 7+820 | 3+000 | 4+550 | |||
185 DIR. | NO VINCOLO | 0+000 | 0+500 | - | - | 7+940 | 8+330 | |||
186 | NO VINCOLO | - | - | 213 | 0+000 | 0+650 | 2+000 | 2+675 | ||
187 | NO VINCOLO | 2+500 | 3+500 | 218 | NO VINCOLO | 0+000 | 1+000 | |||
188 | 0+000 | 4+520 | - | 1+518 | 2+500 | |||||
189 | 0+321 | 3+808 | 0+000 | 3+500 | 4+250 | |||||
190 | 0+000 | 3+323 | 3+323 | 3+739 | 219 | NO VINCOLO | - | - | ||
3+739 | 6+732 | - | - | 222 | 0+000 | 5+397 | 5+397 | 5+887 | ||
191 | 0+000 | 0+200 | 0+200 | 1+250 | 223 | NO VINCOLO | 0+000 | 0+730 | ||
1+250 | 2+150 | 2+150 | 2+900 | 237 | 0+000 | 4+187 | - | - | ||
192 | 0+000 | 0+500 | 2+250 | 3+089 | 243 | NO VINCOLO | 0+000 | 0+263 | ||
244 | NO VINCOLO | 0+000 | 0+410 | |||||||
STRADA PROVINCIAL E | VINCOLO | NO VINCOLO PER CENTRO ABITATO | STRADA PROVINCIALE | VINCOLO | NO VINCOLO PER CENTRO ABITATO | |||||
SP | dal km | al km | dal km | al km | XX | xxx xx | xx xx | xxx xx | xx xx | |
000 DIR. | NO VINCOLO | 0+000 | 0+402 | EXSS.412 | 17+686 | 18+885 | 18+885 | 19+820 | ||
EXSS.234 | 31+280 | 34+650 | 34+650 | 35+236 | EXSS.415 | 13+300 | 15+993 | - | - | |
35+236 | 39+680 | - | - | EXSS.472 | 23+015 | 24+900 | ||||
46+916 | 50+250 | - | - | EXSS.591 | NO VINCOLO | 56+400 | 57+112 | |||
EX SS.234 VAR. | NO VINCOLO | - | - | EXSS.235 | 22+900 | 23+700 | - | - | ||
40+300 | 45+041 | - | - |
TABELLA “I”
ONERI PER RIMOZIONE, TRASPORTO A DEPOSITO, CUSTODIA E DISTRUZIONE IMPIANTI ABUSIVI | ||||
Superficie pubblicitaria da rimuovere integra, ripristino dei luoghi e trasporto a deposito | Importo in Euro | Validità fino al | ||
Per superfici inferiori fino a mq 1.00 | €/cad. | 60,00 | 31.12.2018 | |
Per superfici da mq. | 1.00 a mq. 6.00 | €/mq. | 72,00 | 31.12.2018 |
Per superfici da mq. 6.00 a mq. 10.00 | €/mq. | 85,00 | 31.12.2018 | |
Per superfici da mq. 10.00 a mq. 20.00 | €/mq. | 97,00 | 31.12.2018 | |
Per superfici oltre | mq. 20.00 | €/mq. 120,00 | 31.12.2018 | |
Oneri di custodia al giorno (min. fatturabile mq. uno) | €/mq. | 7,50 | 31.12.2018 | |
Oneri per la distruzione e trasporto a discarica autorizzata del distrutto | €/mq. 100,00 | 31.12.2018 |
ALLEGATO “1”
SP | DENOMINAZIONE | TRATTA Classificazione approvata con D.G.R. 3 dicembre 2004 n.7/19709 | Classificazione S.P. Dichiarazione di corrispondenza ai sensi del D.L. vo n. 285/92 |
16 | San Grato –Zelo B. P. diram. | P1 | C |
16 | San Grato-Zelo B.P. | P1 | C |
17 | Mairano- Sant’Angelo- Conf. PV | P1 | X |
00 | Xxxxxxxxxxx | X0 | X |
00 | Xxxxxxxxx | P2 | C |
22 | Casalpusterlengo- Castiglione d’Adda | P1-P2 | X |
00 | Xxxx – Xxx Xxxxxxxxx | X0 | C |
25 | Lodi -Boffalora | P2 | X |
00 | Xxxx- Xxxxxxxxxxx | X0 | C |
27 | Castiglione - Castelnuovo | P1 | C |
107 | Lodi - Ospedaletto | P2 | C |
108 | Codogno - Cavacurta | P2 | C |
115 | Lodi - Salerano Dir. | P2 | C |
115 | Lodi - Salerano | P2 | C |
116 | Codogno - Meleti | P2 | C |
123 | X. Xxxxxx – Xxxxxx Xxxxxx | P2 | C |
124 | Cadilana – Abbadia Cerreto | P2 | C |
125 | Graffignana - Livraga | P2 | X |
000 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxx | P2 | C |
138 | Pandina | P2 | C |
140 | Borgo S.G. - Tavazzano | P2 | X |
000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | P2 | X |
000 | Xxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx | P2 | X |
000 | Xxxxxxxxx- Xxxxxx | X | X |
000 | X.xx Xxxxxxxxx –X.xx Xxxxxxxxxxx | X0 | X |
000 | Xxx Xxxxxxx- Xxx Xxxxx | X0 | C |
158 | Villavesco- Cassino D’Alberi | P2 | X |
000 | Xxxxxx - Xxxxxxx | P2 | C |
166 | Casaletto - conf.Pavese | L | F |
167 | Sant’Angelo- Motta Vigana | P2 | X |
000 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | X0 | X |
000 | Xxx Xxxxxx - Xxxxxxxx | P2 | X |
000 | Xxxx X. X. – Xxxxxxx | P2 | C |
185 | Crespiatica – Dovera e Dir | L | F |
186 | Muzza - X. Xxxxxxx- Via Xxxxxx | P2 | C |
187 | Muzza - Massalengo | X | X |
000 | Xxxxx - Xxxxxxxxx | X | X |
189 | Graffignana - Conf. Miradolo T. | L | F |
190 | Borghetto – Xxx Xxxxxx | X | X |
000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | P1 | C |
192 | Terranova - Bertonico | P1 | C |
193 | Maleo - Corno G. | P2 | C |
194 | Corno V. –Corno G. | L | F |
195 | Corno V. – Caselle Xxxxx | L | F |
196 | Meleti - Maccastorna | P2 | X |
000 | Xxxx X. X. - Xxxxxxx | P2 | C |
202 | Montanaso - Quartiano | P2 | C |
204 | Salerano - conf. X. Xxxxxx | L | F |
205 | Salerano - Marudo e dir. | P2 | C |
206 | Livraga - Senna Lod. | P2 | C |
213 | X. Xxxxxxx – Rovedara | P2 | C |
218 | Casalmaiocco – Villavesco | X | X |
000 | Xxxxxxxxxxxx – conf.Vizzolo Pred. | P2 | X |
000 | Xxxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxx | P2 | C |
223 | Somaglia - Guardamiglio | P2 | X |
000 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | L | F |
243 | Castelnuovo – Maccastorna | L | F |
244 | S. Fiorano - Via Xxxxxx e dir. | L | F |
Xx.XX. 234 | CODOGNESE | R2 | C |
Xx.XX. 235 | DI ORZINUOVI | R2 | C |
Ex.SS.412 | DELLA VAL TIDONE | P1 | C |
Ex.SS.415 | PAULLESE | R1 | C |
Ex.SS.472 | BERGAMINA | R2 | C |
Ex.SS.591 | CREMASCA | P1 | C |
ALLEGATO “2”
XX | XXXXXXXXXXXXX | XXXXXX | XXXXXXXXX |
00 | Xxx Xxxxx –Zelo B. P. diram. | Dall’incr.per Cervignano a Cervignano | 3 |
16 | San Grato-Zelo B.P. | Da X. Xxxxx a Zelo B. P. | 2 |
17 | Mairano- Sant’Angelo- Conf. PV | 1 | |
17 | Mairano- Sant’Angelo | Dall’inters. con Ex.SS.235 a conf. PV | 2 |
19 | Graffignana | 2 | |
20 | Mantovana | 2 | |
22 | Casalpusterlengo- Castiglione d’Adda | Dall’incr. S.S.9 all’incr. SP 192 | 2 |
22 | Casalpusterlengo- Castiglione d’Adda | Dall’incr. S.P.192 a fine tracciato | 3 |
23 | Lodi – Xxx Xxxxxxxxx | 0 | |
00 | Xxxx -Boffalora | 3 | |
26 | Lodi- Castiglione | 2 | |
27 | Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx | 0 | |
107 | Lodi - Ospedaletto | 2 | |
108 | Codogno - Cavacurta | 3 | |
115 | Lodi - Salerano Dir. | In sede vecchia dir. | 3 |
115 | Lodi - Salerano | Esclusa diramazione (sede vecchia) | 2 |
116 | Codogno - Meleti | 2 | |
123 | X. Xxxxxx – Xxxxxx Xxxxxx | 0 | |
000 | Xxxxxxxx – Abbadia Cerreto | 3 | |
125 | Graffignana - Livraga | 3 | |
126 | Ospedaletto - Codogno | Da inizio a S.S.9 | 2 |
138 | Pandina | 2 | |
140 | Borgo S.G. - Tavazzano | Da Borgo S.G. a Lodi Vecchio | 3 |
140 | Xxxxx X.X. - Xxxxxxxxx | Xx X.X.000x Xxxxx X.X. tratto all | 3 |
140 | Borgo S.G. - Tavazzano | Da rotatoria S.P.115 a Xxx Xxxxxx | 0 |
000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | 3 | |
142 | Casalpusterlengo -Somaglia | 3 |
143 | Secugnago- Turano | 3 | |
144 | X.xx Colombina –X.xx Xxxxxxxxxxx | 0 | |
000 | Xxx Xxxxxxx- Xxx Xxxxx | Da San Fiorano a Santo Stefano | 3 |
145 | San Fiorano- San Xxxxx | Da Santo Stefano a termine | 2 |
158 | Villavesco- Cassino D’Alberi | 3 | |
159 | Sordio - Dresano | 1 | |
166 | Casaletto - conf.Pavese | 3 | |
167 | Sant’Angelo- Motta Vigana | 3 | |
168 | Secugnago - Livraga | 3 | |
169 | Xxx Xxxxxx - Xxxxxxxx | Xx X.X.0 a S. P.26 | 3 |
169 | Xxx Xxxxxx - Xxxxxxxx | Xx X.X. 00 a termine | 2 |
181 | Zelo B. P. – Lavagna | Da cimitero Merlino a Merlino paese | 3 |
181 | Zelo B. P. – Lavagna dir. | 3 | |
185 | Crespiatica - Dovera | Da confine centro abitato a term. Strada di dir. | 3 |
185 | Crespiatica – Dovera | Da S.S. 235 a Crespiatica | 3 |
186 | Muzza - X. Xxxxxxx- Xxx Xxxxxx | 0 | |
000 | Xxxxx - Xxxxxxxxxx | 3 | |
188 | Muzza - Villanova | 3 | |
189 | Graffignana - Conf. Miradolo T. | 3 | |
190 | Borghetto – Xxx Xxxxxx | 0 | |
000 | Xxxxxxx - Xxxxxxxx | 2 | |
192 | Terranova - Bertonico | 2 | |
193 | Maleo - Corno G. | 3 | |
194 | Corno V. –Corno G. | 3 | |
195 | Corno V. – Caselle Xxxxx | 3 | |
196 | Meleti - Maccastorna | 3 | |
201 | Zelo B. P. - Comazzo | Da ex S.S.415 a cimitero Merlino | 3 |
201 | Zelo B. P. - Comazzo | Da cimitero Merlino a fine tracciato | 3 |
202 | Montanaso - Quartiano | Da Lodi a S. P. 16 | 2 |
202 | Montanaso - Quartiano | Da S. P. 16 a Quartiano | 3 |
204 | Salerano - conf. X. Xxxxxx | 3 | ||
205 | Salerano - Marudo e dir. | 3 | ||
206 | Livraga - Senna Lod. | 3 | ||
213 | X. Xxxxxxx – Rovedara | 3 | ||
218 | Casalmaiocco – Xxxxxxxxxx | 0 | ||
000 | Xxxxxxxxxxxx – conf.Vizzolo P | 3 | ||
222 | Casalpusterlengo - Turano | 3 | ||
223 | Somaglia - Guardamiglio | 3 | ||
237 | Turano - Cavenago | 3 | ||
243 | Castelnuovo – Maccastorna | 3 | ||
244 | S. Fiorano - Via Xxxxxx e dir. | 3 | ||
Ex.SS.234 | CODOGNESE | 1 | ||
Ex.SS.235 | DI ORZINUOVI | 1 | ||
Xx.XX.000 | XXXXX XXX XXXXXX | 0 | ||
Ex.SS.415 | PAULLESE | 1 | ||
Ex.SS.472 | BERGAMINA | 2 | ||
Ex.SS.591 | CREMASCA | 2 |
CATEGORIA STRADE PROVINCIALI | |
TRAFFICO GIORNALIERO MEDIO | CATEGORIA XXXXXX |
0-0000 | 0xxxxxxxxxx |
3000-15.000 | 2°categoria |
Oltre 15.000 | 1°categoria |