CONVENZIONE
CONVENZIONE
TRA
Associazione Bancaria Italiana, con sede in Xxxx, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);
e
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” e, insieme ad ABI, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(i) Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” (il “Decreto-Legge”), convertito nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, ha disposto, all’articolo 3, comma 3, che, per la realizzazione degli investimenti di interesse nazionale di cui alla lettera A del comma 1 del suddetto articolo 3 del Decreto-Legge, le Banche (come di seguito definite) possono contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2.000.000.000,00 di euro (duemiliardi/00) ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato per la riparazione o ricostruzione di immobili ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell’abitazione principale distrutta nei territori individuati a norma dell’articolo 1 del medesimo Decreto- Legge.
(ii) I finanziamenti contratti dalle Banche (come di seguito definite) ed erogati da CDP, rientrano tra le operazioni promosse dai soggetti indicati dall’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 e successive modificazioni, per effetto di quanto previsto dall’articolo 1, lettera A, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 11, lettera E del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 e successive modificazioni.
(iii) Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Decreto-Legge, per l’individuazione dell’ambito di applicazione degli interventi previsti dal citato articolo 3 del Decreto-Legge, quali quelli indicati alla premessa (i) che precede, resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, del Decreto-Legge.
(iv) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge, le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l’attuazione del Decreto-Legge sono emanate di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario (le “Ordinanze”).
(v) Con Ordinanza n. 3779 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in data 6 giugno 2009 (l’“Ordinanza 3779”), sono state emanate disposizioni in materia di “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile”. Con (i) Ordinanza n. 3782 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 17 giugno 2009 (di seguito, l’”Ordinanza 3782”), e (ii) Ordinanza n. 3790 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 9 luglio 2009 (di seguito, l’”Ordinanza 3790”), sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni all’Ordinanza 3779. Resta inteso che qualsiasi riferimento all’Ordinanza 3779 nella presente Convenzione dovrà intendersi riferito all’Ordinanza 3779 come modificata e integrata dall’Ordinanza 3782 e dall’Ordinanza 3790.
(vi) In aggiunta a quanto previsto nella precedente premessa (v), con l’Ordinanza 3790, recante “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni urgenti di protezione civile”, sono state disciplinate, in attuazione del Decreto-Legge, modalità di intervento ulteriori relative alla riparazione o alla ricostruzione delle Unità Immobiliari 3790 (come di seguito definite), ovvero all’acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive (come di seguito definite).
(vii) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge, sono state emanate le seguenti Ordinanze di modifica e/o integrazione della disciplina prevista dall’Ordinanza 3779 e dall’Ordinanza 3790: (a) ordinanza n. 3803 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 15 agosto 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3803”); (b) ordinanza n. 3805 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 3 settembre 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3805”); (c) ordinanza n. 3813 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 29 settembre 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3813”); (d) ordinanza n. 3814 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 2 ottobre 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3814”); (e) ordinanza n. 3817 del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 16 ottobre 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3817”); (f) ordinanza n. 3820 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 novembre 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3820”); (g) ordinanza n. 3832 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2009 (di seguito l’”Ordinanza 3832”); (h) ordinanza n. 3843 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 gennaio 2010 (di seguito l’”Ordinanza 3843”); (i) ordinanza n. 3857 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 marzo 2010 (di seguito l’”Ordinanza 3857”) e (l) ordinanza n. 3881 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 giugno 2010 (di seguito l’”Ordinanza 3881” e, collettivamente con l’Ordinanza 3803, l’Ordinanza 3805, l’Ordinanza 3813, l’Ordinanza 3814, l’Ordinanza 3817, l’Ordinanza 3820, l’Ordinanza 3832, l’Ordinanza 3843 e l’Ordinanza 3857, le “Ordinanze Integrative”). Resta inteso che qualsiasi riferimento all’Ordinanza 3779 e all’Ordinanza 3790 nella presente Convenzione dovrà intendersi riferito all’Ordinanza 3779 e all’Ordinanza 3790 come modificate ed integrate dalle Ordinanze Integrative.
(viii) Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge, le eventuali Ordinanze, l’Ordinanza 3779, l’Ordinanza 3790 e l’Ordinanza 3881: (i) hanno effetto esclusivamente nei confronti dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, hanno risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009 (come integrato dal decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009); e (ii) riguardano le persone fisiche ivi residenti, le imprese operanti e gli enti aventi sede nei predetti territori alla data del 6 aprile 2009; (iii) riguardano anche i non residenti nella regione Abruzzo titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sul bene oggetto dell’intervento nell’ipotesi di ricostruzione o di riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o di immobili ad uso non abitativo ovvero delle parti comuni degli immobili condominiali distrutti o danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. Gli interventi di cui all’articolo 3 del Decreto-Legge, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) dell’art 3 del Decreto- Legge, possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei suddetti comuni in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.
(ix) Ai sensi e per gli effetti, dell’articolo 3, comma 6, dell’Ordinanza 3779 o dell’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza 3790, a seconda dei casi, l’ABI e la CDP intendono sottoscrivere la presente convenzione (la “Convenzione”) ed i rispettivi allegati.
(x) Le Parti con la presente Convenzione intendono definire le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond per i fini di cui al Decreto-Legge descritti nella premessa (i) che precede, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la stipula dei Contratti di Finanziamento (come di seguito definiti) con ciascuna Banca contraente il Finanziamento (come di seguito definito) al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come di seguito definiti).
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:
Articolo 1 (Definizioni ed Allegati)
1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:
“Amministratore di Condominio” indica, singolarmente o collettivamente, gli amministratori dei Condominii.
“Banca” o “Banche”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che abbiano una sede operativa nella regione Abruzzo e che siano state inserite nella lista che verrà redatta e pubblicata dall’ABI sul proprio sito internet (i.e. xxx.xxx.xx), sulla base delle richieste formulate all’ABI da parte delle banche interessate, entro 10 Giorni Lavorativi successivi alla data di stipula della presente Convenzione, come di volta in volta aggiornata dall’ABI.
“Beneficiario o Beneficiari”: indica, singolarmente o collettivamente, le persone fisiche, i Condominii, i Rappresentanti Comuni (in nome e per conto dei comproprietari in relazione a ciascuna Comunione), le Cooperative Edilizie, i Consorzi Obbligatori o i procuratori nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’Ordinanza n. 3820 (come modificata dall’Ordinanza n. 3832) contraenti i Finanziamenti Beneficiario che, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto-Legge e ai sensi dell’Ordinanza 3779 o dell’Ordinanza 3790, a seconda dei casi, hanno diritto ad ottenere la concessione di contributi, anche con la modalità del credito d’imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato: (i) per la riparazione delle Unità Immobiliari 3779; (ii) per la riparazione o ricostruzione delle Unità Immobiliari 3790; ovvero (iii) per l’acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive.
“Comunione/i” indica, singolarmente o collettivamente, le comunioni riguardanti le parti comuni di edifici relativi alle Unità Immobiliari 3779 o alle Unità Immobiliari 3790 (ivi incluse le Unità Immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie) non costituiti in condominio.
“Condominio/i” indica, singolarmente o collettivamente, i condominii di edifici relativi alle Unità Immobiliari 3779 o alle Unità Immobiliari 3790 (ivi incluse le Unità Immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie).
“Consorzio/i Obbligatorio/i” indica, singolarmente o collettivamente, i consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell’Ordinanza 3820 (come modificata dall’Ordinanza n. 3832) dai proprietari delle singole Unità Immobiliari 3779 o delle Unità Immobiliari 3790.
“Conto Vincolato” indica il conto corrente bancario infruttifero, acceso dal Beneficiario contraente il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario presso la relativa Banca contraente il Contratto di Finanziamento Beneficiario, sul quale verrà erogato il Finanziamento Beneficiario. Resta inteso che le somme erogate sul Conto Vincolato potranno essere utilizzate dal relativo Beneficiario intestatario, soltanto a mezzo di bonifico bancario, esclusivamente per:
(i) effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione (a) dell’intervento di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779; o (b) dell’intervento di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790; ovvero
(ii) effettuare il pagamento del prezzo d’acquisto della relativa Unità Immobiliare Sostitutiva.
Resta inteso che nel caso di Finanziamenti Beneficiario Comunione e di Finanziamenti Beneficiario Procuratore il relativo Conto Vincolato sarà cointestato a tutti i comproprietari partecipanti alla relativa Comunione o a tutti i proprietari dell’aggregato edilizio che hanno nominato un procuratore ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’Ordinanza n. 3820 (come modificata dall’Ordinanza 3832), ed i relativi Rappresentante Comune e Procuratore avranno un potere di utilizzo esclusivo delle somme depositate su tale Conto Vincolato.
Il Xxxxx Xxxxxxxxx è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto-Legge.
“Contributo diretto”: indica il contributo pubblico riconosciuto dallo Stato ai Beneficiari per gli interventi disciplinati dal Decreto Legge e dalle successive Ordinanze;
“Contratto/i di Finanziamento”: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra ciascuna Banca e la CDP a norma dell’articolo 3 della presente Convenzione secondo i termini di cui all’Allegato
(1) alla presente Convenzione.
“Contratto/i di Finanziamento Beneficiario”: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra ciascuna Banca e ciascun Beneficiario a norma dell’articolo 4 della presente Convenzione al fine dell’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario, secondo i termini di cui all’Allegato (2) alla presente Convenzione.
“Convenzione”: indica il presente accordo.
“Cooperative Edilizie” indica le cooperative edilizie a proprietà indivisa titolari di Unità Immobiliari 3779 ovvero di Unità Immobiliari 3790 adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all’Articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come richiamate
dall’Articolo 4, comma 1, dell’Ordinanza 3803.
“Credito/i d’Imposta” indica il credito d’imposta accordato per tutto il Periodo di Ammortamento in misura pari alla rata di interessi e capitale da rimborsare ai sensi dei piani di ammortamento relativi ai Finanziamenti Beneficiario ai sensi, a seconda dei casi, dell’Articolo 3, comma 5, dell’Ordinanza 3779 o dell’Articolo 3, comma 5, dell’Ordinanza 3790.
“Data di Erogazione”: indica il giorno 10 di ciascun mese solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per tutto il Periodo di Disponibilità.
“Data/e di Pagamento”: indica il giorno 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) per tutto il Periodo di Ammortamento, che rappresentano le date in cui dovrà essere rimborsata ciascuna rata di capitale ed interessi a valere sui Finanziamenti e sui Finanziamenti Beneficiario (a seconda dei casi). Resta inteso che, con riferimento alla prima Data di Pagamento relativa a ciascun Finanziamento e Finanziamento Beneficiario (i) se l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in gennaio, febbraio o marzo allora la prima Data di Pagamento sarà il successivo 30 giugno (ovvero, se tale data non coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); (ii) se l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in aprile, maggio o giugno, allora la prima Data di Pagamento sarà il successivo 31 dicembre (ovvero, se tale data non coincide con un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); (iii) se l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in luglio, agosto e settembre, allora la prima Data di Pagamento sarà il successivo 31 dicembre (ovvero, se tale data non coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); o (iv) se invece l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in ottobre, novembre o dicembre allora la prima Data di Pagamento sarà il successivo 30 giugno (ovvero, se tale data non coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data di Rendicontazione”: indica ciascuna data coincidente con una Data di Pagamento.
“Data di Scadenza Finale”: indica, in relazione a ciascun Finanziamento e a ciascun Finanziamento Beneficiario, la data che cade 19 anni e sei mesi dopo la prima Data di Pagamento di ciascun Finanziamento e di ciascun Finanziamento Beneficiario, che costituirà pertanto la data in cui verrà rimborsata l’ultima rata semestrale (in linea capitale ed interessi) dei Finanziamenti e dei Finanziamenti Beneficiario e che non potrà in ogni caso essere successiva al 31 dicembre 2032.
“Finanziamento/i”: indica i finanziamenti che saranno concessi da CDP alle Banche, con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di queste ultime, al fine di fornire la provvista per l’erogazione dei Finanziamenti Beneficiari, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.
“Finanziamento/i Beneficiario”: indica i finanziamenti assistiti dalla Garanzia dello Stato, ciascuno fino ad un ammontare massimo pari all’Importo Massimo Individuale, di durata pari alla durata del relativo Finanziamento, che saranno accordati ai Beneficiari dalle Banche mediante l’utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti al fine di finanziare le iniziative e le relative spese (comunque comprensive di IVA) relative ad interventi volti (i) alla riparazione delle Unità Immobiliari 3779 ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dell’Ordinanza 3779 (ivi inclusi i Finanziamenti Beneficiario Provvisori 3779, i Finanziamenti Beneficiario Definitivi 3779, i Finanziamenti Beneficiario Integrativi, i Finanziamenti Beneficiario Condominio, i Finanziamenti Beneficiario Comunione, i Finanziamenti Beneficiario Cooperative Edilizie ed i Finanziamenti Beneficiario Consorzio Obbligatorio); (ii) alla riparazione o ricostruzione delle Unità Immobiliari 3790 ai sensi dell’Articolo 3, comma 5, dell’Ordinanza 3790 (ivi inclusi i Finanziamenti Beneficiario Integrativi, i Finanziamenti Beneficiario Condominio, i Finanziamenti Beneficiario Comunione ed i Finanziamenti Beneficiario Cooperative Edilizie ed i Finanziamenti Beneficiario Consorzio Obbligatorio), ovvero (iii) all’acquisto delle Unità Immobiliari
Sostitutive ai sensi dell’Articolo 3, comma 5, dell’Ordinanza 3790 (ivi inclusi i Finanziamenti Beneficiario Integrativi ed i Finanziamenti Beneficiario Cooperative Edilizie). Il Finanziamento Beneficiario può essere richiesto anche successivamente alla presentazione della domanda di Contributo diretto, ovvero al riconoscimento dello stesso da parte del Comune.
“Finanziamento Beneficiario Comunione” indica, collettivamente o singolarmente, i Finanziamenti Beneficiario erogati al fine di finanziare interventi volti alla riparazione o ricostruzione delle strutture, delle parti comuni e degli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi alle Comunioni, ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario stipulati tra la relativa Banca e, a seconda dei casi: (i) il relativo Rappresentante Comune; ovvero (ii) il legale rappresentante della Cooperativa Edilizia titolare della Comunione interessata.
“Finanziamento Beneficiario Condominio” indica, collettivamente o singolarmente, i Finanziamenti Beneficiario erogati al fine di finanziare interventi volti alla riparazione o ricostruzione delle strutture, delle parti comuni e degli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi ai Condominii ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario stipulati tra la relativa Banca e, a seconda dei casi: (i) il relativo Amministratore di Condominio (come indicato nell’Ordinanza 3805); ovvero (ii) il legale rappresentante della Cooperativa Edilizia titolare del Condominio interessato.
“Finanziamento Beneficiario Consorzio Obbligatorio” indica, collettivamente o singolarmente, i Finanziamenti Beneficiario erogati al fine di finanziare interventi volti alla riparazione o ricostruzione delle strutture, delle parti comuni e degli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi ai Consorzi Obbligatori, ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario stipulati tra la relativa Banca e il legale rappresentante del Consorzio Obbligatorio.
“Finanziamento Beneficiario Cooperative Edilizie” indica il Finanziamento Beneficiario concesso dalle Banche alle relative Cooperative Edilizie ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, il quale:
(i) sarà stipulato tra la relativa Banca ed il legale rappresentante della relativa Cooperativa Edilizia; e
(ii) potrà essere stipulato anche in relazione ad interventi di riparazione o di ricostruzione di più Unità Immobiliari di proprietà della medesima Cooperativa Edilizia.
“Finanziamento Beneficiario Definitivo 3779” indica il Finanziamento Beneficiario concesso dalle Banche ai relativi Beneficiari, per un importo massimo pari al 75% dell’importo complessivo dei costi per la riparazione delle relative Unità Immobiliari 3779 sulla base del Provvedimento Definitivo del Comune (il quale in ogni caso, sommato all’importo del Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779, non potrà eccedere l’Importo Massimo Individuale).
“Finanziamento Beneficiario Integrativo” indica il Finanziamento Beneficiario concesso dalle Banche ai relativi Beneficiari, per un importo pari a quello stabilito nel Provvedimento Integrativo del Comune (il quale in ogni caso, sommato all’importo dei Finanziamenti Beneficiari già concessi, non potrà eccedere l’Importo Massimo Individuale).
“Finanziamento Beneficiario Procuratore” indica, collettivamente o singolarmente, i Finanziamenti Beneficiario erogati al fine di finanziare interventi volti alla riparazione o ricostruzione delle strutture, delle parti comuni e degli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli aggregati edilizi i cui proprietari hanno nominato un procuratore ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’Ordinanza n. 3820 (come modificata dall’Ordinanza n. 3832), ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario stipulati tra la relativa Banca e il procuratore nominato ai sensi della citata normativa.
“Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779” indica il Finanziamento Beneficiario concesso dalle Banche ai relativi Beneficiari, per un importo massimo pari al 25% del relativo importo riconosciuto dei costi per la riparazione delle Unità Immobiliari 3779 ed in ogni caso per un importo massimo non superiore ad Euro 20.000,00, sulla base del Provvedimento Provvisorio del Comune (fermo restando che tale importo, sommato all’importo del Finanziamento Beneficiario Definitivo 3779, non potrà in alcun caso eccedere l’Importo Massimo Individuale).
“Garanzia dello Stato” indica la garanzia dello Stato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) e comma 3 del Decreto-Legge (come richiamata nell’articolo 3, comma 6, dell’Ordinanza 3779 e nell’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza 3790) che garantisce alle Banche il rimborso integrale dei relativi Finanziamenti Beneficiari.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Massimo Individuale”: indica la porzione del Plafond fino ad un massimo, a seconda dei casi, di:
(i) Euro 200.000,00, per gli interventi di riparazione delle Unità Immobiliari 3779 disciplinati dalla Ordinanza 3779 (ivi inclusi gli onorari e le spese notarili ai sensi dell’Articolo 3, comma 5 dell’Ordinanza 3779);
(ii) Euro 200.000,00, per gli interventi di riparazione, di ricostruzione o di acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive delle Unità Immobiliari 3790 disciplinati dalla Ordinanza 3790 (ivi inclusi gli onorari e le spese notarili ai sensi dell’Articolo 3, comma 5 dell’Ordinanza 3790);
che sarà erogata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario. Resta in ogni caso inteso che:
(a) i Finanziamenti Beneficiario Condominio, i Finanziamenti Beneficiario Comunione i Finanziamenti Beneficiario Consorzi Obbligatori ed i Finanziamenti Beneficiario Procuratore (ivi inclusi i Finanziamenti Beneficiario Cooperative Edilizie (ovvero le porzioni degli stessi) destinati agli interventi sui relativi Condominii, Comunioni o Consorzi) saranno erogati, ai sensi dell’Articolo 2 dell’Ordinanza 3805, per un importo massimo individuale pari al 100% dei costi relativi agli interventi sulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità del relativo edificio come individuato all’esito dell’Istruttoria del Comune;
(b) i Finanziamenti Beneficiario Cooperative Edilizie riferibili a più Unità Immobiliari di proprietà della medesima Cooperativa Edilizia saranno erogati per un ammontare complessivo non superiore alla somma degli Importi Massimi Individuali come individuati ai punti (i) e (ii) che precedono relativi a ciascuna Unità Immobiliare oggetto del relativo Finanziamento Beneficiario, fermo restando quanto previsto al punto (a) che precede.
“Istruttoria” indica:
(i) il controllo formale in merito all’esistenza, a seconda dei casi: (a) del provvedimento, conclusivo dell’Istruttoria del Comune, di accoglimento della richiesta del relativo Finanziamento Beneficiario presentata al Comune competente ai sensi dell’Ordinanza 3779 o dell’Ordinanza 0000 (x xxxxxxx xxx xxxx); (x) del Provvedimento Provvisorio del Comune ai fini dell’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario Provvisori 3779; (c) del Provvedimento Definitivo del Comune ai fini dell’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario Definitivi 3779; o (d) del Provvedimento Integrativo del Comune ai fini dell’erogazione dei Finanziamenti Beneficiario Integrativi, restando in ogni caso inteso che i provvedimenti sub (a), (b), (c) e (d) che precedono presuppongono la disponibilità del Plafond come verificata dagli organi amministrativi competenti ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza 3779 o dell’Ordinanza 3790, a seconda dei casi; e
(ii) gli adempimenti di cui all’articolo 4.4 (x) che segue.
“Istruttoria del Comune” indica l’istruttoria condotta dal Comune competente al fine di verificare l’idoneità del relativo Beneficiario ad ottenere il Finanziamento Beneficiario ai sensi, a seconda dei casi, dell’Articolo 2 dell’Ordinanza 3779 o dell’Articolo 2 dell’Ordinanza 3790, che si conclude con il provvedimento di accoglimento della richiesta del relativo Finanziamento Beneficiario presentata al Comune competente ai sensi dell’Ordinanza 3779 o dell’Ordinanza 3790.
“Maggiorazione” indica 0 (zero) punti base per anno. Resta inteso che tale valore potrà essere variato da CDP e verrà pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxxxxxxxx.xx) di CDP 10 Giorni Lavorativi antecedenti ciascuna Data di Erogazione e si applicherà solamente ai Finanziamenti ed ai Finanziamenti Beneficiario erogati successivamente a tale pubblicazione, fermo restando che, in caso di mancata pubblicazione della nuova Maggiorazione, si applicherà l’ultimo valore della Maggiorazione pubblicato.
“Maggiorazione Aggiuntiva” indica 15 punti base per anno.
“Periodo di Ammortamento”: indica, con riferimento a ciascun ammontare erogato a valere sui Finanziamenti e sui Finanziamenti Beneficiari, il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dal 31 luglio 2009 fino al 31 dicembre 2012, che rappresenta il periodo entro il quale i Contratti di Finanziamento e i Contratti di Finanziamento Beneficiario potranno essere stipulati.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino : (i) se l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in gennaio, febbraio o marzo, al successivo 30 giugno; (ii) se l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in aprile, maggio o giugno, al successivo 31 dicembre; (iii) se l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in luglio, agosto e settembre, al successivo 31 dicembre; o (iv) se invece l’erogazione avviene in una Data di Erogazione scadente in ottobre, novembre o dicembre, al successivo 30 giugno.
“Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato” indica, con riferimento a ciascun Finanziamento Beneficiario, il periodo compreso tra (i) la Data di Erogazione di ciascun Finanziamento e dei relativi Finanziamenti Beneficiario e (ii) la data che cade 4 (quattro) anni dopo tale Data di Erogazione.
“Plafond”: indica il plafond fino ad Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi,00) che CDP potrà utilizzare per la concessione dei Finanziamenti e per gli altri scopi di cui al Decreto-Legge secondo le modalità indicate nella presente Convenzione.
“Procuratore/i” indica, singolarmente o collettivamente, i procuratori nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 10, dell’Ordinanza n. 3820 (come modificata dall’Ordinanza 3832);
“Provvedimento Definitivo del Comune” indica il provvedimento definitivo ai sensi dell’Articolo 7, comma 1, dell’Ordinanza 3803 mediante il quale il Comune competente attesta l’idoneità del relativo Beneficiario ad ottenere il relativo Finanziamento Beneficiario Definitivo 3779 previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Ordinanza 3779 sia alla congruità economica degli stessi (ovvero sulla base della conferma del Sindaco del Comune competente attestante l’avvenuto decorso del termine previsto per il silenzio-assenso di cui all’articolo 7, comma 1, dell’Ordinanza 3803).
“Provvedimento Integrativo del Comune” indica il provvedimento mediante il quale il Comune competente, sulla base della richiesta del relativo Beneficiario tendente ad ottenere la modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’Ordinanza 3881, stabilisce l’esatto importo da ammettere a Finanziamento Beneficiario Integrativo. Tale provvedimento deve quindi indicare anche l’importo erogato e/o da erogarsi a titolo di Contributo diretto.
“Provvedimento Provvisorio del Comune” indica il provvedimento provvisorio ai sensi dell’Articolo 7, comma 1, dell’Ordinanza 3803 mediante il quale il Comune attesta provvisoriamente l’idoneità del relativo Beneficiario a ricevere il relativo Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779 sulla base di un’istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata (ovvero sulla base della conferma del Sindaco del Comune competente attestante l’avvenuto decorso del termine previsto per il silenzio-assenso di cui all’articolo 7, comma 1, dell’Ordinanza 3803).
“Rappresentante Comune” indica il rappresentante comune dei proprietari di Unità Immobiliari 3779 o Unità Immobiliari 3790 in relazione alle Comunioni.
“Richiesta di Finanziamento”: indica il documento da inviarsi a CDP ai sensi dell’articolo 3.5 della presente Convenzione che indicherà, tra l’altro: (a) l’importo aggregato del Finanziamento (determinato sulla base dell’ammontare dei relativi Finanziamenti Beneficiario); (b) la dichiarazione della Banca di aver completato le relative Istruttorie con esito positivo; e (c) la relativa Data di Erogazione da determinarsi in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione. Il testo di tale documento verrà predisposto e reso disponibile da CDP alle Banche.
“Tasso di Interesse”: indica il tasso fisso applicabile per il calcolo degli interessi su ciascun importo erogato a valere sui Finanziamenti e sui Finanziamenti Beneficiario che sarà composto dal Tasso di Riferimento aumentato della Maggiorazione.
“Tasso di Riferimento”: indica il tasso determinato da CDP, sulla base delle condizioni generali di mercato ed in particolare sulla base dei livelli dei tassi IRS e dei depositi rilevati alle pagine ISDAFIX2 ed EURIBOR 01 del circuito Reuters con riferimento alle ore 11 (ora italiana) del secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx precedente la relativa Data di Erogazione e da quest’ultima pubblicato sul proprio sito internet, in linea con le condizioni economiche applicate da CDP ai finanziamenti da quest’ultima concessi agli enti territoriali aventi medesima durata e medesimo profilo di rimborso dei Finanziamenti.
“Territorio”: indica il territorio di competenza dei Comuni localizzati in Abruzzo ed identificati dal decreto n. 3 del Commissario delegato emanato in data 16 aprile 2009, come integrato dal decreto n. 11 del Commissario Delegato emanato in data 17 luglio 2009.
“Unità Immobiliari” indica, collettivamente, le Unità Immobiliari 3779 e le Unità Immobiliari 3790. “Unità Immobiliari 3779” indica, a seconda dei casi:
(i) le unità immobiliari costituenti abitazione principale dei Beneficiari (come determinato nell’Ordinanza 3779); ovvero
(ii) le unità immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie; ovvero
(iii) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi ai Condominii;
(iv) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi alle Comunioni;
(v) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi ai Consorzi Obbligatori;
(vi) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli aggregati edilizi i cui proprietari hanno nominato un Procuratore,
situate all’interno del Territorio (ivi incluse le relative pertinenze) che, a causa degli eventi sismici verificatisi in data 6 aprile 2009 e seguenti, hanno riportato danni tali da renderle temporaneamente inagibili, totalmente o parzialmente (con esito di tipo B) e che possono essere oggetto di recupero con
misure di pronto intervento, ovvero che risultano parzialmente inagibili (con esito di tipo C) ovvero le unità immobiliari localizzate al di fuori dei territori dei suddetti comuni in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge.
“Unità Immobiliari 3790” indica, a seconda dei casi:
(i) le unità immobiliari costituenti abitazione principale dei Beneficiari (come determinato nell’Ordinanza 3790)
(ii) le unità immobiliari di proprietà delle Cooperative Edilizie; ovvero
(iii) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi ai Condominii;
(iv) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi alle Comunioni;
(v) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli edifici relativi ai Consorzi Obbligatori;
(vi) le strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità degli aggregati edilizi i cui proprietari hanno nominato un Procuratore,
situate all’interno del Territorio (ivi incluse le relative pertinenze) che, a causa degli eventi sismici verificatisi in data 6 aprile 2009 e seguenti, hanno riportato danni tali da renderle inagibili o distrutte (con esito di tipo E) ovvero le unità immobiliari localizzate al di fuori dei territori dei suddetti comuni in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Decreto-Legge.
“Unità Immobiliari Sostitutive” indica le unità immobiliari che saranno acquistate, secondo quanto previsto dall’Ordinanza 3790, dai relativi Beneficiari (ad esclusione dei Condominii e dei Rappresentanti Comuni) in sostituzione delle relative Unità Immobiliari 3790, mediante utilizzo della provvista derivante dai relativi Finanziamenti Beneficiario.
1.2 Lista degli allegati (li/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
(1) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO;
(2, Parte I) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DA UTILIZZARSI PER I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO DESTINATI ALLA RIPARAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 3779;
(2, Parte II) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DA UTILIZZARSI PER I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO PROVVISORI 3779 DESTINATI ALLA RIPARAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 3779;
(2, Parte III) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DA UTILIZZARSI PER I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO DEFINITIVI 3779 DESTINATI ALLA RIPARAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 3779;
(2, Parte IV) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DA UTILIZZARSI PER I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO DESTINATI ALLA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE O SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 3790;
(2, Parte V) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DA UTILIZZARSI PER I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO DESTINATI ALL’ACQUISTO DELLE UNITA’ IMMOBILIARI SOSTITUTIVE;
(2, Parte VI) MODELLO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BENEFICIARIO DA UTILIZZARSI PER I FINANZIAMENTI BENEFICIARIO INTEGRATIVI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 3, DELL’ORDINANZA 3881.
Articolo 2 Scopo
2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP utilizzerà il Plafond per i fini di cui al Decreto-Legge descritti nella premessa (i) che precede, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascuna Banca contraente il Finanziamento al fine di fornire a queste ultime la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario.
2.2 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convezione alle Banche.
2.3 CDP comunicherà agli organi amministrativi competenti ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza 3779 ovvero dell’Ordinanza 3790, a seconda dei casi, l’ammontare di Plafond di volta in volta disponibile entro il decimo Giorno Lavorativo successivo a ciascuna Data di Erogazione.
Articolo 3
I Finanziamenti
3.1 Nel corso del Periodo di Disponibilità, ciascuna Banca potrà stipulare con CDP un contratto di finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui all’Allegato (1) (il/i “Contratto/i di Finanziamento”).
3.2 I Finanziamenti potranno essere concessi da CDP alle Banche per un ammontare massimo complessivo pari al Plafond fino ad esaurimento dello stesso. Al riguardo, resta inteso che, ove il Plafond fosse stato interamente utilizzato, CDP ne darà tempestiva comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.
3.3 Nel corso del Periodo di Disponibilità, ciascuna Banca potrà stipulare un solo Contratto di Finanziamento su base mensile in relazione ai Finanziamenti Beneficiario per i quali l’Istruttoria sia stata completata con esito positivo e per un ammontare aggregato pari alla somma degli importi richiesti per i Finanziamenti Beneficiario in relazione ai quali si stipulerà il relativo Contratto di Finanziamento.
3.4 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario ed indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento e la Banca a cui si riferiscono;
(ii) la richiesta di erogazione del Finanziamento sarà contenuta nella Richiesta di Finanziamento che dovrà essere inviata dalla Banca a CDP unitamente all’invio della proposta di Contratto di Finanziamento con indicazione della relativa Data di Erogazione secondo quanto oltre previsto. L’erogazione da parte di CDP alla Banca verrà effettuata sul conto corrente indicato dalla relativa Banca, dal quale, alla medesima data, la Banca erogherà i relativi Finanziamenti Beneficiario direttamente sui relativi Conti Vincolati;
(iii) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio più oltre descritti, ciascun Finanziamento ed i relativi interessi verranno rimborsati secondo un piano di ammortamento alla francese con rate (comprensive di capitale ed interessi) di importo costante da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento per tutto il Periodo di Ammortamento. La quota interessi sarà determinata applicando il Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull’ammontare del Finanziamento in linea capitale erogato e non rimborsato alla relativa Data di Pagamento e la quota capitale sarà la differenza tra l’ammontare della suddetta quota interessi e l’ammontare della rata costante. Tale piano di ammortamento corrisponderà ai piani di ammortamento dei relativi Finanziamenti Beneficiario in modo proporzionale e verrà comunicato da CDP alla Banca successivamente alla erogazione del relativo Finanziamento;
(iv) il tasso di interesse applicabile a ciascun Finanziamento e ai relativi Finanziamenti Beneficiario di volta in volta erogati sarà un tasso fisso pari al Tasso d’Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione;
(v) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile maggiorato di 100 punti base in ragione d’anno, che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
(vi) ciascuna Banca dovrà corrispondere a CDP a titolo di rimborso anticipato obbligatorio del relativo Finanziamento un ammontare pari a:
(a) il 100% dell’ammontare in linea capitale rimborsato a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di rimborso anticipato obbligatorio parziale del Finanziamento Beneficiario;
(b) il 100% dell’ammontare in linea capitale rimborsato a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di rimborso anticipato obbligatorio totale del Finanziamento Beneficiario e conseguente risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario;
(c) il 100% dell’ammontare in linea capitale rimborsato a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario, nel caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento Beneficiario con conseguente rimborso obbligatorio totale del Finanziamento Beneficiario;
ciascuno degli ammontari di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono verrà corrisposto alla Data di Pagamento successiva al verificarsi di ciascuno dei suddetti eventi;
(vii) è vietato qualsiasi rimborso anticipato volontario parziale o totale del Finanziamento in qualsiasi forma, fermo restando che nel caso di rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento Beneficiario ai sensi dell’articolo 4.4 (ix) (d) che segue l’ammontare a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario anticipatamente rimborsato dovrà essere integralmente rimborsato a CDP alla medesima Data di Pagamento in cui avvenga il suddetto rimborso anticipato del Finanziamento Beneficiario;
(viii) il verificarsi ciascun evento di rimborso anticipato totale o parziale di cui ai punti (vi) e (vii) che precedono (e i dati relativi) dovrà essere comunicato dalla relativa Banca a CDP una sola volta su base mensile entro i 25 Giorni Lavorativi antecedenti la Data di Pagamento in cui sono previsti tali rimborsi anticipati. Nel caso di rimborso parziale dei Finanziamenti, i relativi piani di ammortamento verranno ridotti in modo proporzionale su ciascuna rata di capitale ed interessi;
(ix) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione (a partire dalla seconda Data di Pagamento successiva alla relativa Data di Erogazione), ciascuna Banca fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l’altro, i seguenti elementi relativi ai Finanziamenti Beneficiario concessi sino a tale data:
(a) l’ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario erogati per la residua porzione non rimborsata;
(b) l’ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario ancora giacenti sui relativi Conti Vincolati;
(c) l’ammontare aggregato dei Finanziamenti Beneficiario che sono stati oggetto di risoluzione con conseguente obbligo di rimborso integrale del debito residuo degli stessi.
Tale comunicazione dovrà avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio
sito internet e dovrà pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione. La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario verrà conservata presso ciascuna Banca, dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta e verrà fornita a CDP in via telematica secondo le modalità da quest’ultima indicate;
(x) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l’inadempimento da parte delle Banche alle obbligazioni previste dal relativo Contratto di Finanziamento costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale della porzione erogata e non rimborsata del Finanziamento;
(xi) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
(xii) su richiesta di CDP, ciascuna Banca contraente uno o più Finanziamenti dovrà costituire un pegno su conto corrente (o su deposito) aperto presso CDP ovvero presso un terzo soggetto da quest’ultima indicato, al fine di garantire CDP in relazione all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai relativi Contratti di Finanziamento. Il contratto relativo a tale pegno su conto corrente (o su deposito) dovrà prevedere, tra l’altro, i seguenti termini e condizioni: (a) l’obbligo della relativa Banca di versare sul conto corrente (o deposito) tutte le somme derivanti dall’eventuale escussione della Garanzia dello Stato in relazione ai Finanziamenti Beneficiario relativi ai Finanziamenti da quest’ultima contratti; e, in eventuale aggiunta, (b) l’obbligo di mantenimento di un saldo minimo sul conto corrente (o deposito) per un ammontare aggregato pari ad almeno 2 rate di capitale ed interessi da corrispondersi ai sensi dei piani di ammortamento relativi ai Finanziamenti contratti dalla Banca. Resta inteso che:
(aa) gli interessi maturati sul detto conto corrente (o sul deposito) verranno di volta in volta liberati a favore della Banca; e
(bb) nel caso in cui, a seguito della richiesta da parte di CDP, la Banca non intendesse costituire e mantenere il saldo minimo di cui al punto (b) che precede, allora la stessa dovrà corrispondere a CDP, con effetto retroattivo, la Maggiorazione Aggiuntiva che dovrà sommarsi alla Maggiorazione ed al Tasso di Riferimento per la determinazione del Tasso di Interesse da applicarsi al relativo Finanziamento senza che ciò comporti una modifica del relativo piano di ammortamento in relazione alle rate di capitale come in esso determinate (come meglio descritto nel Contratto di Finanziamento). Resta in ogni caso inteso che l’applicazione della Maggiorazione Aggiuntiva sul relativo Finanziamento non avrà alcun effetto sui relativi Finanziamenti Beneficiario.
3.5 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP contenente, tra l’altro, la proposta irrevocabile di Contratto di
Finanziamento sottoscritta in duplice copia secondo il testo di cui all’Allegato (1) completo in tutte le sue parti. Tale proposta di Contratto di Finanziamento verrà anticipata a CDP via telefax unitamente alla relativa Richiesta di Finanziamento debitamente completata e sottoscritta entro i 25 Xxxxxx Xxxxxxxxxx antecedenti la Data di Erogazione indicata nella Richiesta di Finanziamento.
La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e all’erogazione dei relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.
L’originale della proposta di Contratto di Finanziamento e la Richiesta di Finanziamento debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente relativo alla Banca contraente il Finanziamento, la cui conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante della Banca;
(ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento della Banca contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure), la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l’assenza di procedure concorsuali relative alla Banca contraente il Finanziamento aggiornato;
(iv) dichiarazione della Banca contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento e autorizzati a richiedere le erogazioni del Finanziamento con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
(v) dichiarazione della Banca circa il positivo esito delle Istruttorie;
(vi) l’eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP;
fermo restando che CDP si impegna a non richiedere duplicati della documentazione già in suo possesso salva la facoltà di richiedere conferme e/o documenti attestanti la vigenza e lo stato di aggiornamento della suddetta documentazione.
3.6 Una volta ricevuta e verificata la documentazione suddetta, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell’accettazione del relativo Contratto di Finanziamento inviando l’originale di tale accettazione del Contratto di Finanziamento alla relativa Banca presso l’indirizzo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso ed anticipando tale accettazione via telefax entro il settimo Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della proposta di Contratto di Finanziamento e della Richiesta di Finanziamento di cui all’articolo 3.5 che precede. Il relativo Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui la suddetta accettazione sia stata ricevuta da parte della Banca che abbia inviato conferma scritta di tale ricezione a CDP a mezzo telefax.
3.7 Successivamente alla ricezione del telefax relativo alla accettazione del Contratto di Finanziamento da parte di CDP ai sensi dell’articolo 3.6 che precede, la relativa Banca dovrà procedere alla stipula dei Contratti di Finanziamento Beneficiario indicati nella Richiesta di Finanziamento, dando a CDP
conferma scritta dell’avvenuta stipula degli stessi entro 5 Xxxxxx Xxxxxxxxxx precedenti la Data di Erogazione prevista.
3.8 Una volta completato correttamente il procedimento descritto agli articoli 3.5, 3.6 e 3.7 che precedono (ivi inclusa la positiva verifica da parte di CDP delle condizioni ivi previste), CDP procederà alla erogazione del Finanziamento sul conto corrente indicato dalla relativa Banca che, a sua volta, con pari valuta, procederà alla erogazione dei relativi Finanziamenti Beneficiario sui Conti Vincolati.
Articolo 4
I Finanziamenti Beneficiario
4.1 I Beneficiari che intendano accedere ai Finanziamenti Beneficiario (i) dovranno essere ritenuti idonei ad ottenere tali Finanziamenti Beneficiario all’esito della Istruttoria del Comune; ovvero (ii) dovranno essere ritenuti idonei ad ottenere il Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779 ovvero il Finanziamento Beneficiario Definitivo 3779 ovvero il Finanziamento Beneficiario Integrativo in virtù, a seconda dei casi, del Provvedimento Provvisorio del Comune o del Provvedimento Definitivo del Comune o del Provvedimento Integrativo del Comune. Tali esiti dovranno essere presentati dal relativo Beneficiario alla Banca al momento della richiesta relativa alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario.
Al riguardo si precisa che la domanda di Finanziamento Beneficiario presentata al Comune competente da parte dell’Amministratore di Condominio, del Rappresentante Comune, del legale rappresentante del Consorzio Obbligatorio, del Procuratore o del legale rappresentante della Cooperativa Edilizia dovrà in ogni caso indicare, a seconda dei casi, i singoli condomini, i singoli comproprietari, i singoli proprietari o i singoli soci assegnatari.
4.2 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti Beneficiario verrà specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP e l’erogazione dello stesso sarà subordinata all’avvenuta concessione ed erogazione del relativo Finanziamento. Pertanto, ove anche le Istruttorie fossero state completate, nel caso in cui il Plafond si fosse esaurito, la concessione dei Finanziamenti Beneficiario non potrà avere luogo senza alcuna responsabilità a carico delle Banche e/o di CDP.
4.3 I Contratti di Finanziamento Beneficiario potranno essere stipulati soltanto nel Periodo di Disponibilità.
4.4 Ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario verrà stipulato tra la relativa Banca e il relativo Beneficiario, secondo i termini e le condizioni di cui all’Allegato (2) alla presente Convenzione e in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione e prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) ciascun Finanziamento Beneficiario dovrà essere utilizzato dal relativo Beneficiario esclusivamente al fine di (i) eseguire interventi di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779 previsti dall’Ordinanza 3779; (ii) eseguire interventi di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790 previsti dall’Ordinanza 3790; ovvero
(iii) finanziare l’acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive ai sensi dell’Ordinanza 3790 (ivi
incluse, in tutti i casi, le relative spese comprensive dell’IVA, ove dovuta), fermo restando che la Banca non sarà tenuta a controllare l’utilizzazione degli importi del Finanziamento Beneficiario per lo scopo previsto. Resta inteso che CDP è e resterà estranea al rapporto tra la Banca ed il Beneficiario e non potrà essere ritenuta responsabile, tra l’altro, della verifica dell’utilizzo del Finanziamento Beneficiario per lo scopo previsto;
(ii) ciascun Finanziamento Beneficiario verrà erogato da parte della Banca in un’unica soluzione alla Data di Erogazione in cui il relativo Finanziamento è stato erogato, e con pari valuta, sul Conto Vincolato intestato al Beneficiario per un importo massimo che sarà pari ai costi da sostenere: (i) per eseguire gli interventi di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779; (ii) per eseguire gli interventi di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790; ovvero (iii) per l’acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive, come determinati all’esito della Istruttoria del Comune e che non potrà in ogni caso eccedere il relativo Importo Massimo Individuale (ivi incluse, in tutti i casi, le relative spese comprensive dell’IVA, ove dovuta);
(iii) la Banca libererà le somme depositate su ciascun Conto Vincolato soltanto a mezzo di bonifico bancario esclusivamente al fine di:
(1) nel caso in cui il relativo Finanziamento Beneficiario (diverso da un Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779) sia volto a finanziare: (a) interventi di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779 ai sensi dell’Ordinanza 3779; ovvero (b) interventi di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790 ai sensi dell’Ordinanza 3790 (e le eventuali spese ed oneri notarili ai sensi dell’Articolo 3, comma 5 dell’Ordinanza 3790), effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione dell’intervento di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779 ovvero di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790, come giustificati dal relativo Beneficiario mediante presentazione di idonea documentazione scritta attestante l’effettuazione delle spese inerenti la riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779 ovvero la riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790 e conseguente verifica formale da parte della Banca;
(2) nel caso in cui il relativo Finanziamento Beneficiario sia volto a finanziare l’acquisto delle Unità Immobiliari Sostitutive ai sensi dell’Ordinanza 3790 (e le eventuali spese ed oneri notarili ai sensi dell’Articolo 3, comma 5 dell’Ordinanza 3790), effettuare il pagamento del prezzo d’acquisto di tali Unità Immobiliari Sostitutive, come giustificato dal relativo Beneficiario mediante presentazione alla Banca da parte del relativo Beneficiario della relazione notarile attestante l’avvenuto acquisto della relativa Unità Immobiliare Sostitutiva.
Resta inteso che nel caso di Finanziamenti Beneficiario Provvisori 3779, le somme depositate sul Conto Vincolato intestato al relativo Beneficiario che abbia stipulato il relativo Contratto di
Finanziamento Beneficiario potranno essere immediatamente liberate da parte della Banca in favore del relativo Beneficiario, su richiesta dello stesso, fermo restando che quest’ultimo (i) dovrà utilizzare le somme erogate a valere sul relativo Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779 esclusivamente al fine di effettuare pagamenti relativi alle prestazioni di servizi, di lavori ed alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione dell’intervento di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779; e (ii) dovrà fornire alla Banca evidenza delle spese effettuate con l’utilizzo del Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779 mediante presentazione delle fatture concernenti i relativi stati di avanzamento dei lavori. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4.4 (vii) che segue, la relativa Banca procederà a segnalare al Comune ogni caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta documentazione giustificativa dell’utilizzo del Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779 da parte del relativo Beneficiario in occasione della presentazione del primo stato di avanzamento lavori e comunque non oltre 18 mesi dall’avvenuto utilizzo del Finanziamento Beneficiario Provvisorio 3779.
Resta in ogni caso inteso che l’utilizzo delle somme depositate sui Conti Vincolati per i fini di cui al presente paragrafo (iii) dovrà avvenire tassativamente durante il relativo Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato;
(iv) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio più oltre descritti, ciascun Finanziamento Beneficiario ed i relativi interessi verranno rimborsati secondo un piano di ammortamento alla francese con rate (comprensive di capitale ed interessi) di importo costante da corrispondersi ad ogni Data di Pagamento per tutto il Periodo di Ammortamento. La quota interessi sarà determinata applicando il Tasso di Interesse (base di calcolo giorni 30/360) sull’ammontare del Finanziamento Beneficiario in linea capitale erogato e non rimborsato alla relativa Data di Pagamento e la quota capitale sarà la differenza tra l’ammontare della suddetta quota interessi e l’ammontare della rata costante. Tale piano di ammortamento corrisponderà, in proporzione, al piano di ammortamento del relativo Finanziamento e verrà comunicato dalla Banca al relativo Beneficiario successivamente alla erogazione del relativo Finanziamento Beneficiario;
(v) come mezzo esclusivo di rimborso del Finanziamento Beneficiario, la Banca accetta in pagamento il Credito d’Imposta che sarà utilizzato con le modalità di cui ai provvedimenti del Direttore delle Agenzia delle Entrate previsti dall’Ordinanza 3779 e dall’Ordinanza 3790 con effetto liberatorio per il Beneficiario (salvo i casi di risoluzione del Contratto di Finanziamento Beneficiario secondo quanto ivi espressamente previsto);
(vi) il tasso di interesse applicabile a ciascun Finanziamento Beneficiario di volta in volta erogato sarà un tasso fisso pari al Tasso d’Interesse applicabile alla relativa Data di Erogazione;
(vii) nel caso in cui, tra gli altri:
(1) su segnalazione della Banca al Comune competente attestante che (a) al termine del relativo Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato siano ancora giacenti sul Conto Vincolato ammontari relativi al Finanziamento Beneficiario; ovvero (b) non sia stata presentata la
documentazione giustificativa dell’utilizzo dei Finanziamenti Beneficiari Provvisori 3779; e/o
(2) all’esito delle verifiche circa i termini e le modalità di utilizzazione delle somme depositate su ciascun Conto Vincolato, a valere sui Finanziamenti Beneficiario eseguite ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza 3779 o ai sensi dell’articolo 4 dell’Ordinanza 3790 (anche in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, comma 11, dell’Ordinanza 3790) o ai sensi dell’Articolo 7, comma 1, dell’Ordinanza 3803 ovvero in altro modo effettuate,
il Sindaco del Comune competente emettesse un apposito provvedimento di revoca parziale o totale del relativo Finanziamento Beneficiario e lo comunicasse alla relativa Banca, in tali casi:
(a) qualora il provvedimento riguardi la revoca parziale del Finanziamento Beneficiario, la relativa porzione di tale Finanziamento Beneficiario dovrà essere rimborsata obbligatoriamente dal Beneficiario entro i 25 Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione da parte della Banca al Beneficiario di tale obbligo di rimborso anticipato obbligatorio e di conseguenza il relativo piano di ammortamento verrà ridotto in modo proporzionale su ciascuna rata di interessi e capitale (fermo restando che nel caso di somme giacenti sul Conto Vincolato alla scadenza del Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato, la Banca tratterrà tali somme ai fini di tale rimborso anticipato obbligatorio parziale); ovvero
(b) qualora il provvedimento riguardi la revoca totale del Finanziamento Beneficiario, quest’ultimo dovrà essere integralmente rimborsato dal Beneficiario entro i 25 Giorni Lavorativi successivi alla comunicazione da parte della Banca al Beneficiario di tale obbligo di rimborso integrale anticipato obbligatorio e, di conseguenza, il relativo Contratto di Finanziamento sarà integralmente risolto (fermo restando che nel caso di somme giacenti sul Conto Vincolato alla scadenza del Periodo di Utilizzo del Conto Vincolato, la Banca tratterrà tali somme ai fini di tale rimborso anticipato obbligatorio totale);
resta inteso che, qualora nel suddetto termine di 25 Giorni Lavorativi dalla menzionata comunicazione della Banca, il Beneficiario non esegua i rimborsi anticipati obbligatori parziali o totali di cui ai punti (a) o (b) che precedono, allora:
(aa) nel caso di rimborso anticipato obbligatorio parziale di cui al punto (a) che precede, la Banca escuterà la Garanzia dello Stato per l’ammontare dovuto (restando inteso che ove vi siano ammontari ancora giacenti sul Conto Vincolato, la Banca tratterrà tali ammontari a titolo di rimborso), il piano di ammortamento relativo al Finanziamento Beneficiario verrà ridotto proporzionalmente in misura pari all’ammontare del conseguente rimborso e il Beneficiario resterà soggetto all’azione dello Stato che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito;
(bb) nel caso di rimborso anticipato obbligatorio totale di cui al punto (b) che precede, la Banca procederà alla risoluzione di diritto del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario
richiedendone di conseguenza il rimborso integrale. In tale ultimo caso, la Banca escuterà la Garanzia dello Stato per la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie (restando inteso che ove vi siano ammontari ancora giacenti sul Conto Vincolato, la Banca tratterrà tali ammontari a titolo di rimborso) e, di conseguenza, la Banca non avrà più nulla a pretendere dal Beneficiario che sarà invece soggetto all’azione dello Stato che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito;
(viii) resta inteso che nel caso di risoluzione del Contratto di Finanziamento nei casi stabiliti al punto
(vii) che precede, la Banca richiederà il rimborso integrale del relativo Finanziamento Beneficiario ed a tal fine escuterà la Garanzia dello Stato. Di conseguenza, la Banca non avrà più nulla a pretendere dal Beneficiario che sarà invece soggetto all’azione dello Stato che potrà intraprendere qualsiasi iniziativa per il recupero del suo credito;
(ix) il Contratto di Finanziamento Beneficiario dovrà prevedere, tra l’altro: (a) a carico del relativo Beneficiario, un divieto di alienazione della proprietà dell’Unità Immobiliare (ovvero della Unità Immobiliare Sostitutiva) alla cui riparazione, ricostruzione, sostituzione edilizia o acquisito il relativo Finanziamento Beneficiario è stato erogato per una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla relativa Data di Erogazione, nei casi in cui i relativi Finanziamenti Beneficiario siano volti a finanziare (x) interventi di riparazione della relativa Unità Immobiliare 3779 ai sensi dell’Ordinanza 3779; ovvero (y) interventi di riparazione, ricostruzione o sostituzione edilizia della relativa Unità Immobiliare 3790 e di acquisto dell’Unità Immobiliare Sostitutiva ai sensi dell’Ordinanza 3790; (b) il divieto a carico di entrambe le parti di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al Finanziamento Beneficiario; (c) il divieto di qualsiasi rimborso anticipato volontario parziale del Finanziamento Beneficiario in qualsiasi forma; e (d) la facoltà di rimborso anticipato volontario totale del Finanziamento Beneficiario solo in coincidenza con una Data di Pagamento, con un preavviso scritto di 35 Xxxxxx Xxxxxxxxxx (fermo restando che tale rimborso anticipato volontario totale sarà sostenuto direttamente del relativo Beneficiario senza ricorso al Credito d’Imposta ed alla Garanzia dello Stato);
(x) ai soli fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sulle Banche, con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, anche tenendo conto della particolare natura della provvista utilizzata;
(xi) ciascuna Banca, inoltre, ai sensi, a seconda dei casi, dell’articolo 3, comma 8 dell’Ordinanza 3779 o dell’articolo 3, comma 9, dell’Ordinanza 3790, dovrà:
(1) dare comunicazione dell’intervenuta stipula di ciascun Finanziamento Beneficiario al Sindaco del Comune competente e all’Agenzia delle Entrate;
(2) comunicare all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, gli elenchi dei Beneficiari che abbiano sottoscritto ciascun Contratto di Finanziamento Beneficiario, l’ammontare dei relativi Finanziamenti Beneficiario erogati su ciascun Conto Vincolato, l’importo delle
singole rate per il rimborso di ciascun Finanziamento Beneficiario e la durata del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.
Articolo 5
Altri utilizzi del Plafond
Le Parti prendono atto ed accettano che il Plafond potrà essere utilizzato anche per i fini di cui al Decreto- Legge descritti nella premessa (i) alla presente Convenzione diversi dalla concessione dei Finanziamenti e dei Finanziamenti Beneficiari, secondo le modalità ed i termini che le parti concorderanno in seguito anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione in conformità alle Ordinanze eventualmente adottate.
Articolo 6 Miscellanea
6.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
6.2 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
6.3 Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione, dei Contratti di Finanziamento e dei Contratti di Finanziamento Beneficiario e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
6.4 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
(i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49 00186 – Roma Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Area Segretariato Generale
(ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx
Telefax: 06/42214634 – 06/42214943
Alla cortese attenzione di: Progetti Speciali
ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.