SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020
SCHEMA DI CONTRATTO
(schema di) CONTRATTO
per l'affidamento del servizio di valutazione indipendente del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 - CIG 8021706932
L’anno 2019, il giorno __ del mese di , in Roma, presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, in Roma, Via Fornovo n. 8, innanzi a me, dott. _ _, nominato con D.D. Ufficiale Rogante del Ministero detto:
, nat_ a _ il __/__/__ nella sua qualità di , in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, nel contesto del presente atto indicata per brevità come “Direzione” o “Amministrazione”, codice fiscale _ ,
- da una parte –
e , nat_ a _ il / / , nella sua qualità di e legale rappresentante de _ , con sede in , P.IVA
, numero di iscrizione al Registro delle Imprese (di seguito, per brevità, solo “Impresa”),
- dall'altra parte -
PREMESSO
a) che l’Amministrazione, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di valutazione indipendente del PON INCLUSIONE FSE 2014/2020, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui all'Avviso di gara pubblicato sulla a GUUE il _ ;
b) che _ _ (di seguito “Impresa”) è risultata aggiudicataria dell’appalto e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare i servizi oggetto di appalto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
c) che l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dagli allegati agli atti detti definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da rendere e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni dette ai fini della formulazione dell’offerta;
e) che, ai fini della stipulazione del presente contratto, l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
f) che l’Amministrazione ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo (giusta verbale / nota ….).
Tanto premesso, detti comparenti, della cui identità personale e poteri io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto (di seguito anche “il Contratto”).
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
L'erogazione dei servizi oggetto Contratto è regolata in via gradata:
• dalle clausole del presente atto e dagli atti quivi richiamati, in particolare dal Capitolato, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Impresa, atti che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
• dalle linee guida dell’ANAC concernenti l’esecuzione degli appalti pubblici;
• dalla pertinente normativa comunitaria e di attuazione concernente la materia dei contratti pubblici e la gestione dei Fondi SIE 2014 - 2010, con particolare riferimento alla disciplina applicabile agli interventi oggetto di co-finanziamento da parte del PON Inclusione.
In caso di difficoltà interpretative o discordanze tra quanto contenuto nel Capitolato e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’Amministrazione, valide previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato.
L’Impresa è tenuta all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Contratto, se applicabili al medesimo.
Articolo 3 – Oggetto del contratto e contenuti dei servizi richiesti
In base al presente Contratto, l'Impresa si impegna a fornire, nel periodo di validità del medesimo, tutto quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'offerta di gara in premessa citati, con le specificazioni e modalità attuative quivi stabilite.
Restando espressamente salva ogni più ampia previsione contenuta nel capitolato tecnico o in offerta, l'Impresa dovrà quindi provvedere ai servizi di valutazione ed attività accessorie descritti, in particolare, all'art. 4 del capitolato detto, secondo le metodologie e gli strumenti ivi indicati e nel rispetto della tempistica stabilita per la messa a punto ed il rilascio di tutti gli output ed i servizi individuati negli atti sopra indicati.
L’espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato prestazionale o nell'offerta di gara, ma necessari alla produzione dei servizi od al perseguimento dei risultati invece ivi menzionati.
Con la stipula del presente contratto, l'Impresa si obbliga quindi irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a prestare i suddetti servizi secondo i volumi di impegno ed attività, i mezzi ed i percorsi stabiliti negli atti su richiamati.
Articolo 4 – Durata del Contratto
Il contratto in affidamento sarà eseguibile a decorrere dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Impresa dell'intervenuta conclusione dell'iter di approvazione e controllo previsto per il medesimo.
Il termine finale del rapporto, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del capitolato di gara, è fissato per il 31 Luglio 2023.
Articolo 5 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
È in facoltà dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Il gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara. È comunque in facoltà dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni
contrattuali che fossero ritenute dall'Amministrazione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto.
Resta inteso che, per suo conto, in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in xxx xx xxxxx - xx riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito.
L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
L'Impresa prende atto che, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici delle attività predette - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora eventualmente in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme naturalmente rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti.
L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Impresa si obbliga, oltre a quanto specificamente previsto o richiamato nel Contratto, a:
a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i necessari livelli di servizio sia qualitativi che relativi alla sicurezza e riservatezza delle informazioni, nonché a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto;
b) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
c) nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse intervenire la necessità di sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, operare secondo quanto previsto all'art. 5 del capitolato di gara.
Art. 6 - Pianificazione delle attività e reportistica sulle medesime
Entro 15 giorni dalla sottoscrizione dal termine iniziale di esecuzione del contratto, l'affidatario dovrà sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione un Piano di lavoro generale, da aggiornarsi annualmente entro il mese di dicembre o comunque ogni qualvolta siano intervenute sensibili variazioni nel processo di esecuzione dei servizi.
Con cadenza trimestrale, l'Affidatario dovrà presentare sintetici report periodici nel quale dovrà essere descritto l'avanzamento delle attività, i prodotti documentali forniti ed i servizi svolti alla data e dovrà inoltre attestato l'allineamento del programma di impegno risorse rispetto al Piano di lavoro approvato
(ovvero siano evidenziati tutti gli eventuali scostamenti da quest'ultimo, con indicazione delle relative cause).
Entro 20 giorni dal termine finale delle attività dovrà essere presentata una Relazione finale riepilogativa di tutte le attività svolte, di tutti i prodotti consegnati e dei relativi impegni di risorse registrati.
Art. 7 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Impresa è stabilito in Euro _ ( _) oltre IVA come per legge.
La liquidazione dei pagamenti avverrà secondo la scansione e le modalità stabilite al paragrafo 6 del capitolato di gara.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente:
a) alla verifica, da parte dell'Amministrazione, della rispondenza ed adeguatezza di ciascuna componente dei servizi ed output forniti rispetto alle specifiche ed agli standard tecnici, metodologici e qualitativi previsti per i prodotti o servizi medesimi all'interno del capitolato, del piano di lavoro generale e di eventuali ulteriori documenti o contributi definiti ed approvati in corso di rapporto;
b) all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, dei Report periodici e della Relazione finale previsti al su indicato paragrafo 6 del capitolato di gara.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì:
- decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti;
- agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e successive modifiche ed integrazioni).
Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata r.r., sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Le relative note di liquidazione verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di inadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso.
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendone tutti i relativi oneri.
L’Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Si obbliga, altresì, a continuare ad applicare detti Contratti Collettivi e Integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro di cui ai precedenti commi 2 e 3 vincolano l’Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
L’Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
Articolo 9 - Informazione e pubblicità
L'Impresa è tenuta a dare esatto adempimento a tutte le prescrizioni discendenti dalla normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità, anche secondo le indicazioni che saranno rese disponibili dalla Direzione.
Articolo 10 – Penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento
Salvo ogni altro rimedio, viene stabilito il seguente sistema di penali.
Con riferimento alle scadenze previste per la presentazione del piano di lavoro generale o per le versioni aggiornate dello stesso, oppure con riferimento alle scadenze previste per la presentazione dei prodotti documentali richiesti nel Capitolato di gara (in particolare all'art. 4) o nel piano di lavoro approvato o in altri documenti concordati fra le parti aventi la medesima funzione (es.: verbali riunioni)
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei documenti sopra detti, oppure nel termine delle attività rispetto alle scadenze indicate nei Piani di lavoro approvati (o negli ulteriori documenti concordati sopra indicati), l'Amministrazione, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dall'Impresa nel termine di gg. 8 dalla ricezione della contestazione, potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione. La presentazione di piano o di prodotti obiettivamente carenti o inadeguati verrà assimilata alla mancata presentazione dei medesimi.
In caso di difformità non sostanziali o di rilievo secondario, verrà assegnato all’operatore un termine per la regolarizzazione / integrazione dei prodotti forniti (non superiore a 10 giorni), trascorso inutilmente il quale la carenza o mancanza verrà trattata alla stregua di difformità rilevante, con applicazione delle penali sopra indicate.
Ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 l’entità delle penali non potrà comunque superare il 10 % dell’ammontare netto contrattuale.
Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione dei pagamenti, potrà richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave e/o reiterato inadempimento.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 11 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'Impresa dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all'Amministrazione la facoltà, previa comunicazione all'Impresa, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando all'Impresa i relativi costi sostenuti.
In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all’inadempimento stesso, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.
In ogni caso, resta inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto da parte dell'Amministrazione della prescritta segnalazione all'ANAC, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate, ai sensi ed effetti della normativa vigente in materia.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che la medesima parte si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Per le ipotesi di risoluzione del contratto di applica il disposto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 11 - Garanzia definitiva
Viene dato atto che a garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'Impresa ha costituito un deposito cauzionale di
€ ( /00), nella misura del % dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, indicato al comma 1 del precedente art. 6, mediante accesa in data / / presso
, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.
La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità al disposto dell’art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016.
In ogni caso l'Impresa è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 12 – Riservatezza
L'Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. l'Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Impresa si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Impresa è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
L’Impresa prende atto che, qualora dovesse risultare necessario, potrà essere nominata - tramite separato accordo – Responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente trattati in esecuzione del contratto.
Le parti dichiarano inoltre di essere state reciprocamente informate dei propri diritti discendenti dal Regolamento UE 679/2016, nonché delle modalità con cui saranno trattati i rispettivi dati.
Articolo 13 - Sospensione e recesso
L'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del Contratto, ai sensi e secondo quanto disposto all'art. 107 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
L'Amministrazione potrà inoltre recedere - in qualunque momento - dal Contratto ai sensi e secondo quanto disposto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Articolo 14 – Subappalto
Il subappalto è consentito nei limiti massimi ed alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016 (n.b.: ulteriori previsioni potranno essere inserite in ragione delle risultanze di gara, sempre comunque in ragione di quanto disposto all'art. 105 predetto).
Articolo 15 - Modifiche quantitative e variazioni del servizio
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, dovessero occorrere variazioni nei contenuti o nella dimensione del servizio, si applicheranno, purché ne ricorrano i presupposti e le condizioni, le disposizioni cui all'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.
Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d) n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016.
E’ fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Direzione avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 17 - Proprietà delle risultanze
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dall'Impresa nell'ambito, o in occasione, dell'esecuzione del Servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva.
Art. 18 - Diritti di privativa e d'autore
L'Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l'Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. L'Amministrazione, per suo conto, assume l’onere di informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al periodo precedente.
Art. 19 - Responsabilità per danni
L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto. L'Impresa è comunque responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Amministrazione, al personale, consulenti, ai beni mobili e immobili dell'Agenzia stessa o delle organizzazioni coinvolte nel processo di attuazione del servizio, nonchè degli organismi coinvolti nei relativi processi di controllo, nonché ad ogni altro soggetto terzo.
Art. 20 - Patto d'integrità
Le condizioni del patto di integrità riportate nell'allegato 2 del Disciplinare di gara e già oggetto di accettazione, in fase di offerta, da parte dell'Impresa, costituiscono parte integrante del presente contratto.
Articolo 21 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Impresa e l’Amministrazione, è competente in via esclusiva l’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, con esclusione del giudizio arbitrale.
Articolo 22 - Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, Responsabile Unico del Procedimento è
.
Ai sensi degli artt. 101 del d.lgs. n. 50 del 2016, è designato Direttore dell'Esecuzione del Contratto
.
Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali. A tal fine, l'Impresa espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell’esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’IVA, che l'Impresa è tenuto a versare, e che gli compete quindi la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Al presente contratto dovrà applicarsi l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26.4.1986, n.131.
* * *
E richiesto, io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali, da me interpellate, lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Questo atto, scritto a mezzo di personal computer da persona di mia fiducia e sotto la mia vigilanza, composto di facciate e sin qui della _ esima, viene stipulato con firma digitale, secondo le modalità stabilite al comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016.
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO (con firma digitale)
per la Direzione per l'Impresa
L’UFFICIALE ROGANTE
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., l'Impresa dichiara di ben conoscere ed approvare specificamente le condizioni di cui all’art.10 (penali contrattuali, risoluzione e responsabilità per inadempimento) e di cui all'art. 21 (controversie - deroga alla competenza territoriale).
per l'Impresa
N.B.: nel caso in cui l’Affidatario sia un soggetto plurimo o riunito (es. RTI o consorzio), ulteriori specificazioni verranno inserite di conseguenza, in coerenza con gli atti di gara e la disciplina di legge