CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, DI SOMMINISTRAZIONI DI BENI, DI VENDITA CON POSA IN OPERA DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. NON IN SUBAPPALTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI, DI SOMMINISTRAZIONI DI BENI, DI VENDITA CON POSA IN OPERA DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. NON IN SUBAPPALTO
INDICE DEGLI ARTICOLI:
1. PREMESSA 4
2. DEFINIZIONI 4
3. APPLICAZIONE SELETTIVA 4
4. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
5. AFFIDAMENTO ANTICIPATO 5
6. VARIAZIONI 5
7. QUALITÀ DELLA MERCE – SB/FP 5
8. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI O PERICOLOSI - SB 6
9. GARANZIA PER EVIZIONE – SB/FP 6
10. RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 6
12. CESSIONE DEI CREDITI 7
13. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA 7
14. PAGAMENTI 8
15. RITENUTE A GARANZIA. FIDEJUSSIONE 9
16. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI 9
17. PARTE COMPLESSA 10
18. REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA 10
19. REVISIONE DEL PREZZO 10
20. COMPENSAZIONI FINANZIARIE 10
21. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA 11
22. RISOLUZIONE CONTRATTUALE 11
23. DIRITTO DI RECESSO 11
24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 12
25. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL’AMBIENTE – S / FP13
26. FORO COMPETENTE 13
27. PRINCIPI ETICI 13
28. TUTELA DELLA PRIVACY 14
29. ULTERIORI OBBLIGHI 14
30. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE 14
31. COMUNICAZIONI E DOMICILIO 14
1. PREMESSA
Le presenti Condizioni generali di contratto disciplinano l’affidamento di servizi – esclusi quelli ricompresi nell’oggetto della concessione stipulata tra Xxxx S.p.A. e ATO Toscana Centro - , i contratti di somministrazione di beni, i contratti di vendita con posa in opera, conclusi tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e un operatore economico, a titolo oneroso che NON costituiscono contratto di subappalto soggetto ad autorizzazione da parte di ATO Toscana Centro.
2. DEFINIZIONI
Nelle presenti Condizioni generali di contratto, alle espressioni di seguito elencate vengono attribuiti i seguenti significati:
Committente e/o Alia Servizi Ambientali S.p.A.: “Alia Servizi Ambientali S.p.A.”, con sede in Firenze, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488.
Operatore economico: un’impresa o altro soggetto che esercita un’attività economica sul mercato.
Affidatario: è l’operatore economico con il quale Xxxx Xxxxxxx Ambientali ha concluso il contratto.
Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolato e relativi allegati), che disciplina lo specifico affidamento.
Condizioni generali di contratto: il presente documento che regola, in via generale, i contratti conclusi da Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Contratto: ogni tipologia di contratto, avente ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo, stipulati in forma scritta, tra Xxxx Xxxxxxx Ambientali S.p.A e l’Affidatario (di seguito anche: Parti).
3. APPLICAZIONE SELETTIVA
Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti conclusi da Xxxx Xxxxxxx Ambientali, salvo diversa indicazione contenuta nei documenti negoziali.
Se il titolo o un comma di un articolo delle presenti condizioni generali è seguito da una o più sigle, lo stesso si applica soltanto ai contratti indicati, sulla base della seguente corrispondenza:
S: contratti di servizi (con le limitazione di cui in premessa)
SB: contratti di somministrazione di beni
FP: contratti di vendita di beni con posa in opera
4. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE
Le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole per Xxxx Xxxxxxx Ambientali S.p.A.
In caso di conflitto tra una disposizione delle presenti condizioni generali ed una disposizione contenuta in un documento contrattuale, prevarrà la seconda.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile applicabili al tipo di contratto.
5. AFFIDAMENTO ANTICIPATO
L’inizio delle prestazioni potrà avvenire, su richiesta specifica di Xxxx Xxxxxxx Ambientali S.p.A., anticipatamente alla stipula del contratto.
In tali circostanze l’Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese e non potrà vantare alcun diritto o aspettativa rispetto al contratto, fino a quando quest’ultimo non sia stato effettivamente perfezionato e sottoscritto.
In caso di affidamento anticipato saranno immediatamente applicabili le disposizioni di cui alle presenti Condizioni generali di contratto e le eventuali inadempienze riscontrate nel periodo di affidamento anticipato del contratto saranno disciplinate in conformità alle presenti Condizioni generali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno di Xxxx.
6. VARIAZIONI
L’Affidatario non potrà introdurre variazioni alle prestazioni previste dal contratto. Sarà invece tenuto ad eseguire tutte le variazioni necessarie ordinate espressamente per iscritto da Alia Servizi Ambientali S.p.A., in aumento o in diminuzione, anche se non prevedibili al momento di sottoscrizione del contratto e rese necessarie da normative sopravvenute o ragioni di natura tecnica.
7. QUALITÀ DELLA MERCE – SB/FP
L’Affidatario dovrà fornire materiali della migliore qualità ed indenni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di costruzione, ed in tutto idonei all'uso al quale sono stati destinati.
In deroga a quanto previsto dall’art. 1495 c.c., il termine per la denunzia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.
L’Affidatario si obbliga ad effettuare a propria cura e spese tutte le sostituzioni richieste da Alia Servizi Ambientali S.p.A. inerenti il materiale fornito se non rispondente agli standard
di cui al comma 1. Tutte le spese riguardanti la sostituzione del materiale difettoso (incluse le spese di trasporto) saranno a carico del fornitore. Se l’Affidatario non provveda a sostituire il materiale entro il termine di 10 gg. dalla richiesta, Alia Servizi Ambientali S.p.A avrà diritto di ricorrere all’esecuzione in danno, avvalendosi di altre imprese.
8. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI O PERICOLOSI - SB
Quando il contratto preveda la consegna di prodotti chimici o pericolosi, l’Affidatario è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica di sicurezza, il cui contenuto sia idoneo a consentire ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Quando sia necessario, ai fini dell'esecuzione del contratto, acquisire la fornitura o comunque la messa a disposizione di prodotti chimici o pericolosi, l’Affidatario dovrà assicurarsi che il prodotto sia fornito di apposita scheda tecnica di sicurezza, il cui contenuto sia idoneo a consentire ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
In caso di inadempimento di tali obbligazioni, Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà sospendere i pagamenti ed attivare gli ulteriori rimedi a tutela.
9. GARANZIA PER EVIZIONE – SB/FP
L’Affidatario presta, nei confronti di Alia Servizi Ambientali S.p.A., garanzia di evizione in relazione ai beni oggetto del contratto.
10. RITARDO NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ritardo nella prestazione verrà applicata nei confronti dell’Affidatario una penale quantificata nel contratto o successivo atto integrativo o modificativo dello stesso. L’importo della penale è parametrato all’interesse di Alia Servizi Ambientali S.p.A. alla corretta esecuzione della prestazione.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha diritto di compensare la penale applicata, con i crediti che derivano all’Affidatario dall’esecuzione del contratto.
Sono fatti salvi il risarcimento del maggior danno subito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e le altre forme di tutela previste dal codice civile.
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ espressamente vietata la cessione in tutto od in parte del contratto da parte dell’Affidatario. In caso di inadempimento anche parziale a tale divieto il contratto di cessione è da considerarsi nullo.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto.
12. CESSIONE DEI CREDITI
La cessione del credito sarà opponibile a Alia Servizi Ambientali S.p.A. soltanto a seguito di una rituale e corretta notificazione dell’atto di cessione.
La cessione dovrà essere notificata (alternativamente) mediante PEC, raccomandata A.R. o ufficiale giudiziario. La notifica dovrà indicare con precisione (o allegare) l’atto di cessione, il suo oggetto, il numero di repertorio attribuito da Xxxx Xxxxxxx Ambientali S.p.A. al contratto da cui sorge il credito ceduto, le fatture emesse dall’Affidatario ed oggetto di cessione, la data di efficacia.
La notifica dovrà essere sottoscritta (ovvero allegare atti sottoscritti) sia dal cedente, sia dal cessionario e dovrà riportare i riferimenti (numero telefono, fax, indirizzo e - mail) utili ad individuare senza equivoci il destinatario dei pagamenti.
Notifiche di cessione non conformi alle previsioni del presente articolo dànno diritto ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di considerare inopponibile la cessione del credito.
La cessione sarà considerata nulla (e comunque inopponibile ad Alia Servizi Ambientali S.p.A.) prive della clausola di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136. La notifica della cessione deve indicare il CIG fornito da Xxxx ed il codice IBAN del conto dedicato (per gli effetti dell’art. 3 cit.) sul quale saranno effettuati i pagamenti.
13. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1656 c.c. il subappalto è ammesso, previa esplicita autorizzazione scritta di Xxxx Xxxxxxx Ambientali, solo quando lo preveda una specifica clausola espressa nel contratto o in altro documento negoziale e l’affidatario abbia fornito la documentazione prevista dalla normativa vigente. In tutti gli altri casi, il subappalto è vietato.
L’Affidatario potrà stipulare contratti di subfornitura con soggetti terzi, nel rispetto della normativa vigente in materia di subfornitura. L’Affidatario sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto. Egli sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti
imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.
14. PAGAMENTI
Il credito dell’Affidatario per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Xxxx nominato per l’esecuzione dello specifico contratto. Nei contratti di somministrazione di beni/fornitura con posa in opera la fattura potrà essere emessa solamente a seguito della consegna della merce come rilevabile dal documento di trasporto consegnato alla Committente. Nei contratti continuativi, la fatturazione non potrà avere cadenza inferiore al mese.
In relazione alla qualità di concessionario di Xxxx Xxxxxxx Ambientali (e alla correlata esigenza di non alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio), in deroga agli artt. 4 e 5, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento; in caso di ritardo matureranno a favore dell’affidatario interessi moratori nella misura del tasso legale.
Le fatture dovranno contenere il CIG se indicato da Xxxx Xxxxxxx Ambientali, e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: formato cartaceo, fattura originale in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. Formato telematico, all’indirizzo PEC
L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto, nell’ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi; le fatture dovranno contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972”.
I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.
Alia Servizi Ambientali S.p.A. rientra nel campo di applicazione del c.d. Split Payment ai sensi del D.L. 50/2017, pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all’Erario l’Iva addebitata dall’Affidatario e corrispondendo a quest’ultimo solo l’importo coincidente all’imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo split payment non si applica ai fornitori che emettono fatture in Reverse Charge.
In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere all’Affidatario esclusivamente i pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.
15. RITENUTE A GARANZIA. FIDEJUSSIONE.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta fino al 10 (dieci) per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conclusione della verifica da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. della conformità della fornitura o del servizio progressivamente svolto. La verifica di conformità sarà svolta da Xxxx S.p.A. entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del contratto, salve diverse condizioni che saranno specificate in sede di richiesta di preventivo. Xxxx S.p.A. si riserva di chiedere all’Operatore Economico attivazioni di fidejussioni bancarie a garanzia del contratto, che saranno specificate negli atti contrattuali.
16. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
L’Affidatario, con la sottoscrizione del contratto assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge13 agosto 2010 n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente e dagli altri soggetti di cui all’art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.).
Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Affidatario è tenuto a comunicare a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all’affidamento. Per maggiori informazioni si rinvia al link “L. 136/2010” reperibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione. La modifica dell’eventuale conto dedicato dovrà essere comunicata a mezzo PEC almeno 10 giorni prima della scadenza di ciascuna fattura. Tale conto rimarrà invariato fino a nuova comunicazione da effettuarsi sempre a mezzo PEC.
Qualora dovessero essere effettuati dall’Affidatario uno o più pagamenti di cui all’art. 3, comma 2, della legge 13/08/10 n. 136 e s. m. i., con modalità diverse da quelle ammesse, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile. In quest’ultimo caso nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà riconosciuto all’Affidatario.
17. PARTE COMPLESSA
Qualora l’Affidatario sia costituito da più imprese e/o operatori economici raggruppati, essi si intendono una parte sostanziale unitaria, assumendo piena solidarietà nelle obbligazioni derivanti dal contratto. Pertanto Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà attivare tutte le pertinenti clausole contrattuali (contenute nelle condizioni generali o in altro documento contrattuale), nei confronti anche di una sola delle imprese / operatori economici raggruppati. Restano salvi ed impregiudicati i diritti di Xxxx nei confronti dell’impresa mandataria, come specificati nei documenti contrattuali.
La fatturazione delle prestazioni sarà effettuata singolarmente da ciascuna delle imprese / operatori economici raggruppati, e dovrà corrispondere alle prestazioni effettivamente rese.
18. REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA
L’Affidatario è tenuto ad assolvere regolarmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi retributivi e contributivi riferiti al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto.
Al fine di comprovare la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, l’Affidatario dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, il DURC regolare, conformemente alla normativa vigente. Il DURC dovrà inoltre essere allegato ad ogni fattura di cui si richieda il pagamento. Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva, in ogni momento, di richiedere all’affidatario la comprova della regolarità contributiva prevista per legge. Qualora sia accertata una irregolarità retributiva o contributiva, Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà il diritto di sospendere tutti i procedimenti di pagamento in corso in favore dell’Affidatario. La verifica del corretto adempimento di quanto disposto dal presente articolo costituisce condizione per lo svincolo delle eventuali garanzie di cui al precedente art. 15.
19. REVISIONE DEL PREZZO
Nei contratti di servizi di durata superiore all’anno, il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariato per un anno dalla data di effettivo inizio della prestazione, ovvero, in caso di somministrazione di beni, dalla data di stipula del contratto.
20. COMPENSAZIONI FINANZIARIE
Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà compensare con i crediti dell’Affidatario propri crediti vantati verso quest’ultimo a qualsiasi titolo, anche non discendenti dal contratto.
21. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA
Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l’Affidatario si renda inadempiente agli obblighi previsti nelle presenti condizioni generali o in un documento contrattuale. In tali casi l’Affidatario non ha diritto né agli interessi, né ad altro compensativo economico.
22. RISOLUZIONE CONTRATTUALE
In caso di inadempimento dell’Affidatario, Alia Servizi Ambientali S.p.A. contesterà, la violazione, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni.
Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con Xxxx Xxxxxxx Ambientali S.p.A. sarà risolto di pieno diritto.
L’Affidatario e Xxxx Servizi Ambientali S.p.A. convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, saranno sospesi tutti i procedimenti di pagamento in corso, anche se relativi a prestazioni già eseguite, ed Alia Servizi Ambientali
S.p.A. avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi del servizio/fornitura, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso.
E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. L'esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
23. DIRITTO DI RECESSO
Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo preavviso di almeno 20 giorni.
In caso di recesso l’Affidatario ha diritto al pagamento esclusivamente delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture di beni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino.
L'Affidatario deve rimuovere dai magazzini i materiali non accettati dal Committente e deve mettere i magazzini a disposizione della Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
Il recesso dell’Affidatario non è consentito.
24. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
1. sia revocata o sospesa per qualsiasi motivo l’affidamento in concessione ad Alia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’ambito territoriale Toscana centro;
2. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Referente per l’esecuzione del contratto;
3. qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
4. cessione del contratto a terzi o violazione del divieto di xxxxxxxxxx ;
5. qualora il totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto;
6. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza;
7. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario;
8. frode o negligenza grave nella condotta dell’esecuzione del contratto;
9. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali;
10. comportamenti illeciti sanzionati dal D. lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione;
11. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, dei requisiti richiesti per la stipula dello stesso;
12. revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
13. Accertata inadempienza in materia retributiva, contributiva e fiscale
Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario. E’ fatto salvo il diritto di Alia Servizi Ambientali
S.p.A. al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
La decisione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
Nei contratti di somministrazione di beni, qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese dell’Affidataria tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.
Nelle ipotesi sopra indicate, il Contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato sulla base della dichiarazione del Committente, inviata alla parte interessata con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto.
25. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL’AMBIENTE – S / FP
Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI OHSAS 18001 ed adotta una Politica Aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza sul lavoro, disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xx. É essenziale che i fornitori di Alia Servizi Ambientali S.p.A. condividano con l’azienda i principi ed i traguardi che si è data, per cui si invita a prenderne visione. Eventuali ulteriori chiarimenti, suggerimenti, riscontri possono essere inviati all’indirizzo e- mail xxxx@xxxxxxx.xx.
26. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
27. PRINCIPI ETICI
In ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, Alia Servizi Ambientali S.p.A. opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG) ed il Codice Etico quale strumento di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Alia Servizi Ambientali S.p.A. Questi soggetti devono svolgere la propria attività secondo la completa osservanza di tali principi pena la compromissione del rapporto di fiducia instauratosi tra gli stessi e Xxxx Servizi Ambientali S.p.A. L’osservanza dei principi contenuti nel MOG è infatti condizione fondamentale per poter iniziare o proseguire
rapporti di collaborazione con la Società.
Il verificarsi di comportamenti difformi potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal/i rapporto/i attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione dello/gli stesso/i, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.
Per maggiori informazioni si rinvia ai link reperibili sul sito xxx.xxxxxxx.xx in apposita sezione.
Eventuali segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate a xxx000@xxxxxxx.xx o alla sede legale di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
28. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’Affidatario dichiara di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), resa disponibile da Alia Servizi Ambientali S.p.a. in qualità di Titolare del trattamento sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx
29. ULTERIORI OBBLIGHI
L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ed alle eventuali norme tecniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.
30. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Salvo diversa previsione contrattuale, sono a carico dell’Affidatario le eventuali spese di bollo, registro, e tutte le imposte o tasse.
31. COMUNICAZIONI E DOMICILIO
Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Xxxx Xxxxxxx Ambientali S.p.A. e per l’Affidatario presso le rispettive sedi legali.
L’Affidatario è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a Alia Servizi Ambientali S.p.A. eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Le comunicazioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A. si intendono ricevute e conosciute
dall’Affidatario alla data di ricezione del documento al domicilio. Qualora l’Affidatario non sia reperibile all’indirizzo da essa fornito, le comunicazioni si intenderanno come avvenute con il deposito per 15 giorni presso il protocollo aziendale di Alia Servizi Ambientali S.p.A.