ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA
ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA RICERCA
TRA
L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA (di seguito denominata “Dipartimento”) con sede in Xxxxx Xxxxxxx 00, (X.X. 00000000000 X. XXX 00000000000), nella persona del Direttore pro-tempore, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Berna il 13/10/1954, in qualità di legale rappresentante della struttura, domiciliato per la carica presso la sede;
E
L’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA (di seguito denominato “Parco”), con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxxxxxx (Xx) (P.IVA 01815660699), in persona del Presidente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, nato a Torre dé Passeri (PE) l’11 luglio del 1949 domiciliato per la carica presso la sede;
E
Il COMUNE DI BOLOGNANO di seguito denominato “Comune”), con sede legale in Xxxxx xxx Xxxxx 00
- 00000 Xxxxxxxxx (XX), (P.IVA 00170370688)
nella persona del SINDACO xxxx. Xxxxx Di Xxxxxxxxxx in qualità di legale rappresentante pro- tempore, nato a Torre de’ Passeri il 10.06.1960, domiciliato per la carica in/presso la sede,
PREMESSO CHE
a) Le amministrazioni pubbliche possono stabilire una cooperazione orizzontale per l’espletamento congiunto di obiettivi comuni, orientati ad esclusive finalità di interesse pubblico (SEC 2011 - 1169 del 4.10.2011);
b) Le parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dall’Università possano integrare le corrispondenti attività poste in essere dagli Enti stipulanti per il raggiungimento di scopi comuni;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Finalità del rapporto di collaborazione
Le parti si propongono di conseguire un rapporto di collaborazione tra la realtà accademica e quella territoriale, attuando forme di sinergia per quanto riguarda studi e ricerche di carattere scientifico sul tema: modelli di riqualificazione e valorizzazione urbana e paesaggistica dei Centri Storici dei Comuni del Parco Nazionale della Maiella con particolare riguardo alle risorse naturalistiche e culturali.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione
Il presente Accordo Quadro ha quale oggetto principale di interesse la sperimentazione di modelli e linee guida applicati al territorio del Comune di Bolognano, quale Comune pilota, al fine di promuovere best-practice esportabili nei territori che presentino simili vocazioni naturali e culturali.
La collaborazione tra le parti stipulanti potrà svolgersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle forme sotto indicate:
- ricerche, rilievi, studi sul territorio;
- promozione di forme di consultazione e momenti di partecipazione destinati alla cittadinanza;
- organizzazione di eventi culturali, divulgativi e informativi;
- iniziative di formazione – informazione destinate agli operatori impiegati nella gestione dei servizi al territorio;
- promozione laboratori culturali e living lab per la sperimentazione di nuove forme di valorizzazione territoriale;
- promozione di partenariati per progetti di terza missione universitaria e la partecipazione a bandi competitivi di finanziamento delle attività di progetto;
- altre iniziative da realizzare in forma congiunta, comunque rese nell’ambito delle reciproche competenze e nell’interesse comune delle parti.
Articolo 3 – Impegni delle parti
Il Comune si impegna a prestare le seguenti forme di collaborazione:
- accesso ai dati, informazioni, documenti necessari allo svolgimento delle attività di ricerca e studio;
- accesso alle strutture e siti oggetto delle attività di ricerca e studio;
- ospitalità dei ricercatori e degli studenti coinvolti nelle attività in loco, nei limiti delle risorse disponibili messe a disposizione dagli enti e secondo modalità da concordare;
- promozione presso la cittadinanza della presente iniziativa e del coinvolgimento nelle fasi di consultazione e partecipazione, con le forme che saranno proposte e concordate;
- ricerca di risorse economiche utili allo svolgimento delle suddette attività;
Il Dipartimento si impegna a svolgere le attività di studio e ricerca, in particolare:
- attivando e cofinanziando con il proprio budget borse di studio finalizzate allo svolgimento delle ricerche;
- organizzando a scopo divulgativo una settimana di eventi da svolgersi prevalentemente sul territorio del Comune di Bolognano e nelle altre sedi che saranno concordate con i partner di progetto;
- producendo una pubblicazione scientifica sui risultati della ricerca riguardanti processi, metodi, linee guida e modelli sperimentati sul Comune di Bolognano.
Articolo 4 – Impegni finanziari
Le parti si impegnano nell’arco dei tre anni di durata della presente convenzione a reperire sia individualmente sia congiuntamente le risorse utili a finanziare le attività di cui sopra.
Il Dipartimento da parte sua si impegna a offrire le prestazioni dei suoi ricercatori e a co-finanziare le attività.
Articolo 5 - Responsabili della convenzione
Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Il Parco indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Il Comune indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il sig. Xxxxx Di Xxxxxxxxxx
Articolo 6 – Durata e rinnovo
La presente convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le parti.
L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno due mesi.
Articolo 7 – Accesso alle strutture, utilizzo di attrezzature e responsabilità
Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale impiegato nelle attività di cui alla presente convenzione (sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile).
Articolo 8 – Proprietà intellettuale ed industriale / utilizzo nomi e loghi
La disciplina sui diritti di proprietà intellettuale ed industriale, sulla utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati, sull’utilizzo dei nomi e dei loghi, sarà oggetto di specifica pattuizione fra le parti.
Il Dipartimento si riserva il diritto di utilizzo dei risultati di ricerca e studio inerenti le attività oggetto della presente convenzione per scopi didattici e di ricerca.
Articolo 9 – Riservatezza
Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi le informazioni, i dati, le notizie e i documenti di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in forza della presente convenzione e relativi protocolli attuativi.
Articolo 10 – Trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali provenienti unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione. Il trattamento dei dati è soggetto all’osservanza delle prescrizioni del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento EU 679/2016 (GDPR)
Articolo 11 – Gestione delle controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione della presente convenzione.
Articolo 12 – Registrazione e spese
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.
Bolognano, lì 18.01.2021
Per il Comune di Bolognano
Per il Parco Nazionale della Maiella
Per il Dipartimento di Architettura