ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
PER LA COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
il Dipartimento di Scienze Veterinarie, con sede in Pisa - 56124, viale delle Piagge, 2 C.F. n. …………., P.I. n. ……………., rappresentata dal direttore pro tempore, Prof. ………………nato a ……, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi dell’articolo …. del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, di seguito denominato "Dipartimento
E
l’Ente..................., con sede legale in..............., C.F. n. ................, P.I. n. ............., rappresentata da ...................., (d’ora innanzi denominata «partner»)
di seguito denominate congiuntamente le “Parti”;
PREMESSO CHE
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
OGGETTO
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, a collaborare nell’ambito e in attuazione del progetto …………………..
PROGRAMMA DI RICERCA
1. Le Parti si impegnano a eseguire il programma di ricerca, citato all’art 2, secondo le finalità, gli obiettivi, la direzione, il coordinamento e il finanziamento delle attività ivi determinate, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sottoprogetti ove previsti , ognuna per quanto di propria pertinenza.
2. Come previsto dal citato progetto di ricerca il dipartimento s’impegna, ……………….
3. il Partner si impegna a realizzare i compiti e raggiungere gli obiettivi di propria competenza secondo i tempi di realizzazione indicati nelle fasi previste dal programma di ricerca.
RESPONSABILI SCIENTIFICI
1. Il Partner designa quale Responsabile Scientifico della Ricerca il ………………. che coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal programma di ricerca.
2. Il dipartimento designa quale Responsabile Scientifico per le attività del programma di ricerca ad essa affidate al ……………….. che si impegna a collaborare fattivamente con il Responsabile scientifico di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di assicurare un’efficiente gestione della ricerca e a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento degli obiettivi previsti.
RELAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE INTERMEDIE E CONCLUSIVE
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RENDICONTAZIONE ECONOMICA
1. Il dipartimento dovrà far pervenire la rendicontazione economica entro 45 giorni dopo la scadenza del progetto.
DURATA
1. Il presente accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione dell'intero programma di ricerca.
2. Le attività di ricerca previste dal programma di ricerca avranno durata di …… mesi a decorrere dal ………. con scadenza al …………...
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. Nel caso in cui il dipartimento
a) non concluda nei termini previsti le attività di propria competenza all’interno del programma di ricerca,
b) non trasmetta, nei termini previsti, le relazioni tecnico scientifiche di cui all'art. 5 del presente accordo, ovvero,
c) non esegua le attività nei termini stabiliti secondo gli obiettivi previsti e specificati nei protocolli operativi o quelli indicati dal Responsabile Scientifico per mancata, incompleta o irregolare attuazione del programma di ricerca di competenza dell'Unità Operativa stessa,
l'Istituto Capofila ha la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo ex art. 1456 c.c., previa diffida ad adempiere da trasmettere mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata A/R o PEC, non seguita da esecuzione nel termine di 30 giorni, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni subiti, e riservandosi, altresì, la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza dell'Unità Operativa inadempiente ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio di avanzamento e la tipologia della ricerca e previa necessaria autorizzazione del Ministero della Salute.
2. Nel caso di avvenuta risoluzione del contratto, ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Istituto Capofila comunicherà l’avvenuta risoluzione di cui al comma 1) al Ministero della Salute,
3. In caso di risoluzione del presente accordo, l'effetto della risoluzione non pregiudica le prestazioni già eseguite dalle Parti fino alla data di risoluzione
FINANZIAMENTO
1. Il Partner eroga un finanziamento pari ad € …………………. per l'esecuzione delle attività di ricerca affidate al dipartimento, che dovrà sostenere i costi, pertanto secondo quanto stabilito nel piano di spesa del progetto.
2. Il Dipartimento al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute al Partner, inviando, al termine della ricerca, apposita nota.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
le Parti concordano che i risultati conseguiti nell’ambito del programma di ricerca oggetto del presente accordo saranno in comproprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione proporzionalmente al contributo inventivo prestato. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune, le modalità di protezione e sfruttamento degli stessi, saranno oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati.
UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. I risultati conseguiti nell’ambito del presente accordo saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti e in ogni caso in modo tale da non pregiudicare il deposito di domande di brevetto inerenti i risultati ottenuti.
2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui al presente accordo dovrà essere menzionato l’intervento del Partner e del Dipartimento quali enti patrocinanti le attività medesime, salvo il diritto morale degli autori di essere citati come tali.
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
1. Ciascuna delle Parti garantisce, per gli aspetti e le parti di propria competenza, l'adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
2. Le Parti si impegnano a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti di una Parte eseguano, previo accordo scritto tra le Parti, qualsiasi attività all’interno dei locali dell’altra Parte - comprese mere visite e sopralluoghi – la stessa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ASSICURAZIONE
1. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni del proprio personale che, in applicazione del presente accordo, verrà eventualmente chiamato a frequentare la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività previste, comprese le mere visite e i sopralluoghi.
2. Il personale di ciascuna Parte che si rechi presso l’altra Parte per svolgere e/o assistere alle attività di ricerca di cui al presente accordo è tenuto ad osservare altresì i regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra Parte.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
1. In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
2. Tutte le informazioni scambiate - e in particolare tutte quelle relative al programma di ricerca - tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
2. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
FORO ESCLUSIVO COMPETENTE
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, le Parti rinviano alla normativa vigente in materia e in particolare alle disposizioni contenute nel codice civile.
ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
1. Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa - parte I, articolo 2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Pisa nr.27304 del 07/06/2016. L’Unità Operativa si impegna a corrispondere all’Istituto Capofila – entro il termine di 90 giorni dalla data di validità del presente accordo – l’importo pari alla metà dell’imposta complessiva.
2. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile1986, n.131 – Tariffa – parte II, articolo 4.
FIRMA DIGITALE E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
1. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
Data, …
Dipartimento di Scienze Veterinarie - Università di Pisa
Il Direttore
ente