CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI VARI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO DERIVANTI
DA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Mod. 250123C - ed. 12/2019 - Agg. 07/2020
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile generale
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Responsabilità Civile Xxxxxx Xxxx
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Contratto di assicurazione contro i danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile generale
Che cosa è assicurato?
✓ Responsabilità civile nei confronti di xxxxx (R.C.T.): tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamento, deterioramento o distruzione di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
- all’esercizio dell’attività descritta in polizza;
- alla proprietà e/o conduzione di:
• fabbricati ed aree ad essi pertinenti;
• altre aree, macchinari, impianti ed attrezzature, anche se posti all’esterno dell’azienda, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento della attività;
• responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali deve rispondere.
✓ Responsabilità civile nei confronti di prestatori di lavoro (R.C.O.)
1) Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL: tiene indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanti questi siano tenuto a pagare quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da: prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; prestatori di lavoro da lui dipendenti e dalle persone fisiche che con lui collaborano a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di
risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a).
2) Dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e soggetti il cui obbligo di assicurazione INAIL non grava sul datore di lavoro: tiene indenne l’Assicurato, di quanti questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, nonché da tirocinanti, borsisti, stagisti e dipendenti di aziende terze distaccati presso l’Assicurato.
3) Prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di lavoro: tiene indenne l’Assicurato di quanti questi siano tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui si avvale ai sensi di legge.
Che cosa non è assicurato?
🗶 i danni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
🗶 i danni comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
🗶 i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
🗶 i danni da detenzione o impiego di esplosivi;
🗶 i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere, disordini interni e sollevamenti popolari, colpo di stato militare o non, legge marziale;
🗶 i danni derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
🗶 i danni derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
🗶 i danni derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
🗶 i danni: da inquinamento - da circolazione di veicoli - da proprietà ed uso di unità naviganti ed aeromobili – a cose derivanti da assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno - da mancato, errato inadeguato funzionamento di impianto informatico – alle opere in costruzione e sulle quali si eseguono i lavori – a condutture ed impianti sotterranei;
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo;
🗶 i danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
- la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
- le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
- l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
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Ci sono limiti di copertura?
! le condizioni di assicurazione prevedono, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.
✓ Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro: tiene indenni i prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, le persone fisiche che collaborano con l’Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, e i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l’Assicurato si avvale ai sensi di legge, di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Garanzie facoltative
Responsabilità dell’assicurato per lavori ceduti in appalto o subappalto – Responsabilità dell’assicurato e degli appaltatori o subappaltatori per lavori ceduti in appalto o subappalto – Danni alle cose consegnate ex art. 1784 del codice civile – Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate o movimentate – Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività
– Responsabilità civile per le cose portate in albergo, pensione, residence, ostello – Responsabilità civile per le cose portate in campeggio – Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione, e riparazione di impianti e/o opere (escluse bonifiche, costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni edili) Franchigia fissa per danno biologico - Danni a cose in consegna e custodia – Lesioni personali subite da appaltatori o subappaltatori e loro prestatori di lavoro – Xxxxxxxx professionali.
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
Dove vale la copertura?
L’assicurazione Responsabilità civile nei confronti di terzi (R.C.T.) vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.
L’assicurazione della Responsabilità civile dei prestatori di lavoro (R.C.O.) vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Tale premio può, anche, essere soggetto a regolazione quando è calcolato sulla base di elementi di rischio variabili; in questo caso alla stipula viene determinato un premio provvisoria calcolato facendo riferimento all’ammontare degli elementi variabili rilevati nell’esercizio precedente, ed alla fine del periodo assicurativo annuo verrà la regolazione posticipata sulla base dei dati rilevati nel periodo stesso. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali e mensili, con la possibilità dell’applicazione di un aumento non superiore al 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se non paghi i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.
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Assicurazione Danni al patrimonio derivanti da responsabilità civile generale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Responsabilità Civile Xxxxxx Xxxx
Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:
a. dall’esercizio dell’attività descritta in polizza;
b. dalla proprietà e/o conduzione di:
- fabbricati e aree ad essi pertinenti;
- altre aree, macchinari, altre aree, macchinari, impianti e attrezzature, anche se posti all’esterno dell’azienda, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività.
L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato:
• da fatto, anche doloso:
1. di persone delle quali debba rispondere;
2. di tirocinanti, di borsisti e stagisti;
3. di personale somministrato;
4. di dipendenti distaccati dall’Assicurato presso aziende terze;
Che cosa è assicurato?
Mod. 250123DA ed. 12/2019
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• da fatto non doloso di terzi quali:
1. titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari previste nelle condizioni di assicurazione o che si trovino nell’ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
2. liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall’Assicurato;
3. dipendenti di aziende terze distaccati presso l’Assicurato.
GARANZIE SEMPRE OPERANTI
- RESPONSABILITA’ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, le persone fisiche che collaborano con l’Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, e i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l’Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Sono compresi in garanzia anche i danni involontariamente cagionati nell’adempimento degli obblighi previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile e addetto del servizio prevenzione e protezione”.
- RIVALSA INPS EX LEGGE 222/1984
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale “INPS” ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
RISCHI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE
1. Lavori eseguiti presso terzi inerenti all’attività descritta in Polizza per:
a. i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute;
b. i danni, diversi dall’incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, o la cui rimozione sia eccessivamente difficoltosa.
2. Danni a mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine
3. Danni durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci.
4. Lavori di:
a. ordinaria manutenzione di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata l’Assicurazione e/o dalla direzione dei lavori stessi.
b. ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività descritta in Polizza.
5. Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni subiti dai veicoli, anche se essi sono in consegna o custodia all’Assicurato, che si trovino nell’ambito delle aree di pertinenza aziendale destinate a parcheggio, o nei cantieri gestiti dall’Assicurato stesso.
Tale garanzia è operante anche se tali veicoli siano di prestatori di lavoro, clienti o fornitori dell’Assicurato, e anche nel caso in cui essi siano in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.
6. Proprietà ed uso di:
- velocipedi ed unità naviganti senza motore;
- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, non sia obbligatoria l’assicurazione.
7. Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati.
8. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stand.
9. Organizzazione, nelle sedi aziendali dell’Assicurato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari e attività similari.
10. Esistenza e/o esercizio di:
- circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative strutture, nonché l’organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, compresa l’organizzazione di viaggi e gite aziendali;
- servizi sanitari, medici ed infermieristici, prestati in presidi posti all’interno dell’impresa o presso i propri cantieri. La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti.
11. Gestione di mense e bar aziendali compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove essi sono ubicati e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti. La garanzia comprende la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da terzi, compresi i visitatori, ammessi a usufruire dei servizi stessi.
12. Gestione dei servizi:
- di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con cani;
- di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all’espletamento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell’Assicurato;
- anti-incendio, svolto con personale preposto adeguatamente istruito.
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13. Mancato intervento sulla segnaletica L’Assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, impianti o attrezzi, di depositi per materiali. 14. Committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nei territori dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano in proprietà o usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. 15. Committenza generale Xxxxxxx le attività oggetto delle garanzie prestate nelle presenti condizioni complementari siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti. CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI Per alcune delle attività assicurabili sono previste delle condizioni specifiche ad esse inerenti che integrano quanto più in generale normato dalle condizioni di assicurazioni. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO : Non previste |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai: 1. Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL: 2. Dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e soggetti il cui obbligo di assicurazione INAIL non grava sul datore di lavoro; 3. Prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28) RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATO PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO Qualora l’Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori - in misura non superiore alla percentuale indicata sul modulo di Polizza, del valore globale di ogni singola opera o appalto - l’Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATO E DEGLI APPALTATORI O SUBAPPALTATORI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO Qualora l’Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori, fermo restando che il premio di Polizza è stato convenuto in base al fatturato o al valore delle opere, l’Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. È assicurata altresì la Responsabilità Civile delle ditte appaltatrici o subappaltatrici per i danni materiali e diretti cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi. DANNI ALLE COSE CONSEGNATE EX ART. 1784 DEL CODICE CIVILE L’Assicurazione, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, vale per i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità a lui facente capo ai sensi dell’Art. 1784 del Codice Civile. DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE O MOVIMENTATE La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato. Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività descritta in Polizza. DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI, TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza. RESPONSABILITÀ CIVILE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO, PENSIONE, RESIDENCE, OSTELLO La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in albergo dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all’Assicurato. Sono da intendersi non consegnate anche le cose risposte dai clienti in mezzi di custodia collocati nelle singole camere. |
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La garanzia è estesa con le medesime modalità anche a coloro che, pur non essendo clienti dell’albergo, usufruiscono dei servizi accessori della struttura in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose, esclusi valori e preziosi, da loro portate nei locali adibiti a tali servizi e non consegnate all’albergatore. RESPONSABILITÀ CIVILE PER LE COSE PORTATE IN CAMPEGGIO La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in campeggio dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all’Assicurato. Sono peraltro compresi in garanzia i mezzi di soggiorno dei Clienti, limitatamente al periodo di apertura al pubblico del campeggio. La garanzia vale esclusivamente per i danni che si verifichino nel periodo di apertura al pubblico del campeggio. RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E/O OPERE (ESCLUSE BONIFICHE, COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI E DEMOLIZIONI EDILI) L’Assicurazione, limitatamente a lavori eseguiti in immobili a qualsiasi uso adibiti, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l’attività assicurata, anche se non realizzati dall’Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti e/o opere, dopo l’ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori medesimi. La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’Assicurazione e comunque non oltre: - 10 anni dalla data di fine lavori per le attività rientranti nell’Art. 1 lettera f del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni; - 12 mesi dalla data di fine lavori per le attività non previste dalla succitata normativa. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA L’Assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi. LESIONI PERSONALI SUBITE DA APPALTATORI O SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici e i loro prestatori di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale. XXXXXXXX PROFESSIONALI La Società, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per le malattie professionali indennizzate dall’INAIL, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti. |
Che cosa NON è assicurato? |
1. Sono esclusi i danni: a. derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975 1994); b. comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; c. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici; d. da detenzione o impiego di esplosivi; e. causati da atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere, disordini interni e sollevamenti popolari, colpo di stato militare o non, legge marziale; f. derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata; g. derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1); h. derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM). 2. La garanzia di Responsabilità Civile Terzi inoltre non comprende i danni: a. da: 1. da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 2. interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; 3. alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; b. da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile, per i quali, conformemente alle norme di legge, sia obbligatoria l’assicurazione; c. da proprietà ed uso di: 1. unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore; 2. aeromobili; |
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d. da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persone non abilitati a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;
e. a cose:
1. che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
2. derivanti da assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
3. trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
4. altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
f. provocati da:
1. soggetti diversi dai prestatori di lavoro o dalle persone fisiche che collaborano con l’Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione;
2. prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;
g. derivanti:
1. dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e delle relative aree ad essi pertinenti, diversi da quelli utilizzati o utilizzabili quali beni strumentali per lo svolgimento dell’attività descritta in Polizza;
2. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
x. xx xxxxx;
i. alle opere:
1. in costruzione;
2. sulle quali si eseguono i lavori;
l. a condutture ed impianti sotterranei;
x. xxxxxxxxx da opere, installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori;
n. cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
o. a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, movimentate;
p. di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile;
q. Danni causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
▪ la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
▪ le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
▪ l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
LIMITATAMENTE AI RISCHI COMPLEMENTARI SONO ESCLUSI:
a) Lavori eseguiti presso terzi
Sono esclusi i danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato.
b) Danni a mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine
Sono esclusi i danni:
- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.
c) Lavori di ordinaria manutenzione:
Relativamente ai fabbricati, non sono compresi i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
d) Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio
Sono esclusi i danni:
- da furto;
- da incendio;
- conseguenti a mancato uso;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria.
e) Proprietà ed uso di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni
Sono comunque esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati.
f) Esistenza e/o esercizio di:
- circoli sportivi e ricreativi aziendali:
sono escluse le attività sottoposte al D.Lgs. 206/2005 Artt. 82-100;
- servizi sanitari, medici ed infermieristici:
è esclusa la Responsabilità Civile personale dei medici.
g) Committenza generale
Sono esclusi i danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, se i medesimi risultano di proprietà o usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati
h) Committenza generale
Sono esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.
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Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Ci sono limiti di copertura?
Di seguito la tabella di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Lavori eseguiti presso terzi inerenti ad attività complementare descritta in Polizza (art. 16 punto 1) | euro 250,00 | 1/3 del Massimale indicato in Polizza e non oltre euro 300.000,00 | ||
Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico (art. 16 punto 2) | euro 150,00 | |||
Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio (art. 16 punto 5) | euro 150,00 per veicolo | |||
Committenza generale (art. 16 punto 15) | euro 250,00 | |||
Condizioni speciali per rischi particolari | ||||
Distributori di carburante, Stazioni di servizio per veicoli a motore, Stazioni di lavaggio automatico e/o self service (art. 22 punto 2) | euro 150,00 | |||
Velocipedi da noleggio (art. 22 punto 10) | euro 150,00 | |||
Autorimesse, Autosili, Parcheggi (art. 22 punto 11) | euro 150,00 per autoveicolo danneggiato | |||
Animali (art. 22 punto 15) | euro 250,00 | |||
Garanzie facoltative | ||||
"C" - Danni alle cose consegnate xx xxx. 0000 xxx xxxxxx xxxxxx (xxx. 25) | Massimale previsto in Polizza per danni alle cose non oltre euro 500,00 per ogni danneggiato | |||
"D" - Danni a cose trasportate, rimorchiate, | Xxxxx dovuti a rottura accidentale dei mezzi meccanici | 10% con il minimo di euro 500,00 | 1/3 del Massimale indicato in Polizza, per i danni a cose, e non oltre euro 120.000,00 |
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sollevate, caricate, scaricate o movimentate (art. 25) | Danni dovuti ad altra causa | 10% con il minimo di euro 500,00 | 1/3 del Massimale, per i danni a cose, indicato in Polizza e non oltre euro 30.000,00 | |
"E" - Danni da interruzioni o sospensioni di attività (art. 27) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 1/3 del Massimale indicato in Polizza e non oltre euro 300.000,00 | ||
"F" - Responsabilità civile per le cose portate in albergo, pensione, residence, ostello (art. 28) | 10% con il minimo di euro 100,00 | 25% della somma per le cose portate dai Clienti indicata in Polizza | ||
"G" - Responsabilità civile per le cose portate in campeggio (art. 29) | 10% con il minimo di euro 100,00 | Massimale previsto in Polizza per danni alle cose con il limite della somma indicata nella Descrizione del rischio | ||
"H" - RC postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti e/o opere (art. 30) | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | Massimale, per i danni a cose, indicato in Polizza con il limite di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"I" - Danni a cose in consegna e custodia (art. 31) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 | 5% del Massimale e non oltre euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"L" - Franchigia fissa per danno biologico (art. 32) | euro 5.000,00 per danneggiato |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve: darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, specificando oltre alla narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. |
Assistenza: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Non previsti |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista |
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Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto è destinato ad un ampio target di consumatori, associazioni, proprietari o affittuari, attività commerciali o di servizi, scuole, aziende agricole
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 21%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n.98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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RESPONSABILITÀ CIVILE
Rischi vari
Condizioni di assicurazione
Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
INDICE
RISCHI VARI
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Premessa 3
Glossario 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 6
Art. 2 Aggravamento del rischio 6
Art. 3 Diminuzione del rischio 6
Art. 4 Altre assicurazioni 6
Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 6
Art. 6 Modifiche dell’assicurazione 6
Art. 7 Recesso in caso di sinistro 6
Art. 8 Proroga e periodo di assicurazione 7
Art. 9 Oneri fiscali 7
Art. 10 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 7
Art. 11 Regolazione del premio 8
Art. 12 Rinvio alle norme di legge 9
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 13 Oggetto dell’assicurazione della Responsabilità Civile 10
nei confronti di Xxxxx (R.C.T.)
Art. 14 Oggetto dell’assicurazione della Responsabilità Civile 10
nei confronti dei prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art. 15 Oggetto dell’assicurazione della Responsabilità Civile personale 11
dei prestatori di lavoro
Art. 16 Rischi e attività complementari compresi nell’assicurazione 12
e soggetti a particolari delimitazioni
Art. | 17 Rivalsa INPS | 14 |
Art. | 18 Delimitazioni territoriali | 14 |
Art. | 19 Xxxxxxxx non considerati terzi | 14 |
Art. | 20 Xxxxxx esclusi dall’assicurazione | 15 |
Art. | 21 Pluralità di assicurati | 16 |
CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI
Art. 22 Condizioni speciali per rischi particolari 17
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA “A” 21
Responsabilità dell’assicurato per lavori ceduti in appalto o subappalto
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA “B” 21
Responsabilità dell’assicurato e degli appaltatori o subappaltatori per lavori ceduti in appalto o subappalto
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA “C” 21
Danni alle cose consegnate ex Art. 1784 del Codice Civile
Responsabilità Civile
RISCHI VARI
INDICE
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA “D” 21
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate
Art. 27 GARANZIA FACOLTATIVA “E” 22
Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività
Art. 28 GARANZIA FACOLTATIVA “F” 22
Responsabilità civile per le cose portate in albergo, pensione, residence, ostello
Art. 29 GARANZIA FACOLTATIVA “G” 23
Responsabilità civile per le cose portate in campeggio
Art. 30 GARANZIA FACOLTATIVA “H” 23
Responsabilità civile postuma da installazione, manutenzione e riparazione di impianti e/o opere (escluse bonifiche, costruzioni, ristrutturazioni
e demolizioni edili)
Art. 31 GARANZIA FACOLTATIVA “I” 24
Xxxxx a cose in consegna e custodia
Art. 32 GARANZIA FACOLTATIVA “L” 25
Franchigia fissa per danno biologico
Art. 33 GARANZIA FACOLTATIVA “M” 25
Lesioni personali subite da appaltatori o subappaltatori e loro prestatori di lavoro
Art. 34 GARANZIA FACOLTATIVA “N” 25
Malattie professionali
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. | 35 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro | 27 |
Art. | 36 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali | 27 |
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LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE 27
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO 28
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 30
Responsabilità Civile
PREMESSA
RISCHI VARI
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Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220081) stipulata dal Contraente.
Resta inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220081);
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie previste in Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250123).
Avvertenza
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250123).
Responsabilità Civile
RISCHI VARI GLOSSARIO
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GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
CONSUMATORE
La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.Lgs. 206/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni).
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’Assicurazione e paga il Premio.
COSE
Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
FRANCHIGIA
assicurare da altri.
L’importo prestabilito che viene dedotto dal risarcimento. Detto importo rimane a carico dell’Assicurato che non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto in caso di sinistro.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’Assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società per l’Assicurazione.
PRESTATORI DI LAVORO
I dipendenti e i non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi) e sue successive modifiche ed integrazioni.
Responsabilità Civile
GLOSSARIO
RISCHI VARI
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PREZIOSI
Gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO
La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato il quale non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farla assicurare da altri.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
VALORI
Denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.
Responsabilità Civile
RISCHI VARI NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile.
ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 Codice Civile.
ART. 6 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la Società può
recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla
data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” la facoltà di recesso si ha per non apposta.
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ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
La Convenzione di cui al testo che segue è valida e operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220081) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
Le garanzie previste dalla presente Polizza sono soggette ad aggiornamento automatico
mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT). Pertanto le somme assicurate, i massimali e i limiti d’indennizzo espressi in cifra assoluta figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220081), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’Assicurazione.
Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.
L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza.
In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo ed il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.
Nei giorni del termine di rispetto stabilito dall’Art.5 – Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie - verrà considerato in vigore l’indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.
della ricorrenza annuale del premio;
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di rinunciare all’applicazione della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima
in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di risarcimento e il premio della Polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
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ART. 11 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.
A tale scopo si conviene:
a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla Società l’indicazione dei dati necessari relativi al periodo da regolare e cioè, a seconda dei casi:
- le retribuzioni lorde e/o i compensi erogati ai prestatori di lavoro, compresi gli apprendisti, nonché le retribuzioni convenzionali, determinate dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro “INAIL”, per i titolari delle imprese artigiane e per i loro familiari coadiuvanti;
- il fatturato e/o il volume di affari, esclusa l’I.V.A., realizzati per vendita e/o cessione di beni e servizi, riferibili all’attività produttiva e/o commerciale per la quale è prestata l’Assicurazione;
- gli altri elementi variabili contemplati in Polizza.
Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
b) Sospensione dell’Assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce la presunzione
di una differenza attiva a favore della Società.
Se l’Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti cessati o scaduti per qualsiasi motivo se l’Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
alla comunicazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di
Qualora, all’atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva
quello dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari (quali il libro paga prescritto dall’Art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi, la copia della dichiarazione dei salari inviata all’INAIL).
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A richiesta della Società, l’Assicurato è inoltre tenuto a fornire copia delle denunce di nuovo lavoro da lui inviate a detto Istituto.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 13 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI XXXXX (R.C.T.)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia indicato il relativo massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:
- morte;
- lesioni personali;
- danneggiamento, deterioramento o distruzione di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti:
a) dall’esercizio dell’attività descritta in Polizza;
b) dalla proprietà e/o conduzione di:
- fabbricati e aree ad essi pertinenti;
- altre aree, macchinari, impianti e attrezzature, anche se posti all’esterno dell’azienda, purché costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività.
L’Assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato, in relazione ai rischi sopra indicati:
• da fatto, anche doloso:
1. di persone delle quali debba rispondere;
2. di tirocinanti, di borsisti e stagisti, così come disciplinati dalla normativa vigente;
3. di personale somministrato;
4. di dipendenti distaccati dall’Assicurato presso aziende terze;
• da fatto non doloso di terzi quali:
1. titolari e prestatori di lavoro di clienti e/o fornitori che in via occasionale possono partecipare alle attività complementari previste all’Art. 16, o che si trovino nell’ambito aziendale per eseguire lavori di riparazione o collaudo;
2. liberi professionisti o consulenti, compresi i loro dipendenti, utilizzati anche occasionalmente dall’Assicurato;
3. dipendenti di aziende terze distaccati presso l’Assicurato.
ART. 14 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEI CONFRONTI DI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia indicato il relativo massimale e solo per il tipo di prestatori di lavoro indicati nella Polizza stessa.
1) Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni sofferti da: prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione; da prestatori di lavoro da lui dipendenti ma distaccati temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza; dalle persone fisiche che con lui collaborano a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del
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D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico non inferiore al 6% calcolato sulla base delle “tabelle delle menomazioni” ai sensi di legge.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria INAIL relativamente al prestatore di lavoro infortunato, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata e involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. Per le imprese artigiane, limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
2) Dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e soggetti il cui obbligo di assicurazione INAIL non grava sul datore di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, preposti alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, nonché da tirocinanti, così come disciplinati dal Decreto Ministeriale n. 142 del 25/03/1998, in attuazione della legge n. 196 del 24/06/1997, da borsisti, da stagisti e da dipendenti di aziende terze distaccati presso l’Assicurato, non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
3) Prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro (D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, nell’esercizio delle attività per le quali è prestata l’Assicurazione.
La valutazione del danno verrà fatta nel seguente modo:
- nel caso in cui i prestatori di lavoro siano soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all’Art. 14 punto 1);
- nel caso in cui i prestatori di lavoro non siano soggetti a tale obbligo, con le stesse modalità previste per la garanzia di cui all’Art. 14 punto 2).
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro siano forniti e utilizzati nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28 sia da parte dell’Assicurato sia da parte dell’impresa fornitrice.
La garanzia vale inoltre per le azioni di rivalsa motivate ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, esperite direttamente dall’INAIL o dall’impresa fornitrice.
ART. 15 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO
Tali garanzie a) e/o b) sono automaticamente operanti ed integrano le garanzie previste all’Art. 13 e/o all’Art. 14 nel caso in cui per quest’ultime siano indicati i relativi massimali in Polizza (mod. 220081).
La Società si obbliga a tenere indenni i prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato, le persone fisiche che collaborano con l’Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della
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parasubordinazione, e i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l’Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.
Le garanzie a) e/o b), che seguono, saranno operanti se e in quanto in Polizza siano state prestate le garanzie Responsabilità Civile Terzi e/o Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro.
La garanzia vale per:
a) i danni cagionati a terzi, escluso l’Assicurato e i prestatori di lavoro dallo stesso utilizzati, nei limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione Responsabilità Civile Terzi;
b) i danni derivanti da morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dal Codice Penale, cagionati agli altri dipendenti o alle persone fisiche che collaborano con l’Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, o ai prestatori di lavoro con contratto di somministrazione lavoro di cui l’Assicurato si avvale ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 Artt. da 20 a 28, nei limiti dei massimali previsti per l’Assicurazione Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro.
Si conviene che sono compresi in garanzia, nei limiti dei sopra riportati punti a) e b) anche i danni involontariamente cagionati nell’adempimento degli obblighi previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile e addetto del servizio prevenzione e protezione”, sempreché sia in possesso dei requisiti previsti dall’art 32 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 16 - RISCHI E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE E SOGGETTI A PARTICOLARI DELIMITAZIONI
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile imputabile all’Assicurato per i rischi e le attività di seguito elencate, nei limiti delle garanzie base di riferimento, qualora prestate, di Responsabilità Civile nei confronti di Xxxxx (Art. 13) e/o Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro (Art. 14).
1) Lavori eseguiti presso terzi inerenti all’attività descritta in Polizza per:
a) i danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà dell’Assicurato o da lui detenute;
b) i danni, diversi dall’incendio, arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse, o la cui rimozione sia eccessivamente difficoltosa.
Resta ferma l’esclusione dei danni arrecati alle cose a qualsiasi titolo detenute dall’Assicurato, nonché a quelle sulle quali si eseguono i lavori.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di 1/3 del massimale stesso e comunque non oltre €300.000,00, e con applicazione di una franchigia di €250,00 per ogni sinistro.
Restano comunque esclusi i danni:
- da furto;
- da incendio;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- conseguenti a mancato uso.
2) Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo
danneggiato.
Responsabilità Civile
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3) Xxxxx durante le operazioni di prelievo, consegna, rifornimento, anche presso terzi, delle merci.
4) Lavori di:
- ordinaria manutenzione di tutti i fabbricati, ed aree ad essi pertinenti, per i quali è prestata l’Assicurazione e/o dalla direzione dei lavori stessi.
Relativamente ai fabbricati, non sono compresi i danni derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- ordinaria e straordinaria manutenzione di macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività descritta in Polizza.
Restano comunque esclusi i danni:
- da furto;
- da incendio;
- conseguenti a mancato uso;
- cagionati alle cose trovantisi nei o sui mezzi stessi;
- provocati da veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria.
5) Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio, compresi i danni subiti dai veicoli, anche se essi sono in consegna o custodia all’Assicurato, che si trovino nell’ambito delle aree di pertinenza aziendale destinate a parcheggio, o nei cantieri gestiti dall’Assicurato stesso. Tale garanzia è operante anche se tali veicoli siano di prestatori di lavoro, clienti o fornitori dell’Assicurato, e anche nel caso in cui essi siano in sosta nell’ambito di esecuzione dei lavori di qualsiasi natura.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni veicolo danneggiato.
6) Proprietà ed uso di:
- velocipedi ed unità naviganti senza motore;
- veicoli a motore per danni riconducibili a rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, non sia obbligatoria l’assicurazione.
7) Proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati.
Sono comunque esclusi i danni alle cose o beni sui quali tali enti sono installati.
8) Partecipazione ad esposizioni, fiere, mercati, mostre, nonché dalla presentazione, anche con dimostrazione, di prodotti aziendali presso terzi, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stand.
9) Organizzazione, nelle sedi aziendali dell’Assicurato, di visite, corsi di aggiornamento, convegni, seminari e attività similari.
10) Esistenza e/o esercizio di:
- circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative strutture, nonché l’organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, compresa l’organizzazione di viaggi e gite aziendali, con l’esclusione di quelle sottoposte al D.Lgs. 206/2005 Artt. 82-100;
- servizi sanitari, medici ed infermieristici, prestati in presidi posti all’interno dell’impresa o presso i propri cantieri. La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. Resta comunque esclusa la Responsabilità Civile personale dei medici.
11) Gestione di mense e bar aziendali, compreso il rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei locali ove essi sono ubicati e delle attrezzature e strumenti ad essi pertinenti. La
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garanzia comprende la gestione di macchine distributrici di cibi e bevande e vale per i danni, compresi quelli da intossicazione alimentare, subiti dai prestatori di lavoro e da terzi, compresi i visitatori, ammessi a usufruire dei servizi stessi.
12) Gestione dei servizi:
- di vigilanza, svolto con guardiani, anche armati, purché regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con cani;
- di pulizia, per danni involontariamente cagionati a terzi dal personale addetto all’espleta- mento di tale attività, anche se non alle regolari e dirette dipendenze dell’Assicurato;
- anti-incendio, svolto con personale preposto adeguatamente istruito.
13) Mancato intervento sulla segnaletica
L’Assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità di terzi, per l’esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, impianti o attrezzi, di depositi per materiali.
siano in proprietà o usufrutto dell’Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.
14) Committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per danni provocati a terzi, dai prestatori di lavoro in relazione alla guida, nei territori dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non
La
garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
15) Committenza generale
Qualora le attività oggetto delle garanzie prestate dal presente Art. 16 siano in tutto o in parte affidate a terzi, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ferme le specifiche condizioni normative espresse nei singoli articoli per ogni rischio e attività complementari, compresi i limiti di risarcimento, scoperti e franchigie ivi previsti. Restano invece sempre esclusi i danni derivanti dalla committenza del trasporto di merci o
sostanze pericolose, definite o considerate tali a norma di legge.
Qualora le specifiche condizioni normative non prevedano scoperti e/o franchigie, la presente
garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di €250,00 per ogni sinistro.
ART. 17 - RIVALSA INPS
Tutte le garanzie previste dagli Artt. 13, 14, 15 e 16, qualora rese operative, valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale “INPS” ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
ART. 18 - DELIMITAZIONI TERRITORIALI
La garanzia prevista all’Art. 13 – Oggetto dell’Assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di Xxxxx vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei; le garanzie previste all’Art. 14 - Oggetto dell’Assicurazione della Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro valgono per i sinistri che avvengano nel mondo intero.
ART. 19 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi ai fini della garanzia Responsabilità Civile Terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
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cui si riferisce l’Assicurazione.
c) i dipendenti dell’Assicurato ed i prestatori di lavoro, a favore dei quali può essere prestata l’Assicurazione di cui all’Art. 14, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e comunque tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività
Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente a morte o lesioni personali, a:
- titolari e prestatori di lavoro di ditte non controllate, non consociate o non collegate all’Assicurato ai sensi del Codice Civile, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, che possono partecipare, in via occasionale, a lavori di carico e scarico e/o alle attività complementari previste all’Art. 16;
- liberi professionisti e consulenti in genere, compresi i loro dipendenti.
ART. 20 - RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
1. Dalla presente Assicurazione sono esclusi i danni:
a) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive (Nuclear Energy Risks Exclusion Clause NMA 1975 1994);
b) comunque determinati, in tutto o in parte, dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
d) da detenzione o impiego di esplosivi;
e) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere, disordini interni e sollevamenti popolari, colpo di stato militare o non, legge marziale;
f) derivanti da encefalopatia spongiforme (TSE) anche già conclamata;
g) derivanti da influenza aviaria e influenza suina (tipo H1N1);
h) derivanti dallo svolgimento delle attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
2. La garanzia Responsabilità Civile Terzi inoltre non comprende i danni:
a) da:
1) inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;
2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
b) da circolazione di veicoli a motore riconducibili a rischi di Responsabilità Civile, per i quali, conformemente alle norme di legge vigenti, sia obbligatoria l’assicurazione; resta salvo quanto previsto all’Art. 16 punto 14);
c) da proprietà ed uso di:
1) unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore;
2) aeromobili;
d) da uso di veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma di disposizioni legislative o altre comunque vincolanti;
e) a cose:
1) che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
2) derivanti da assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
3) trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto all’Art. 16 punti: 1), 2) e 5);
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RISCHI VARI COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
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4) altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’Art. 16 punto 1) lett. a);
f) provocati da:
1) soggetti diversi dai prestatori di lavoro o dalle persone fisiche che collaborano con l’Assicurato a diverso titolo, secondo le forme della parasubordinazione, salvo quanto previsto agli Artt. 13; 16 punto 12); 16 punto 14);
2) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione, salvo quanto previsto all’Art. 16 punto 11);
g) derivanti:
1) dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, e delle relative aree ad essi pertinenti, diversi da quelli utilizzati o utilizzabili quali beni strumentali per lo svolgimento dell’attività descritta in Polizza;
2) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
h) da furto;
i) alle opere:
1) in costruzione, salvo quanto previsto all’Art. 16 punto 1) lett. b);
2) sulle quali si eseguono i lavori;
l) a condutture ed impianti sotterranei;
m) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori;
n) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori;
o) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, movimentate;
p) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis, 1786 del Codice Civile.
q) Xxxxx causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
3. Le garanzie prestate nei confronti dei prestatori di lavoro non comprendono la Responsabi- lità Civile dell’Assicurato per i danni derivanti da malattie professionali.
4. Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio
o punitivo (es. punitive or exemplary damages).
5. La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare
alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a san- zioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
ART. 21 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia sia prestata a favore di una pluralità di assicurati e qualora non sia diversamente pattuito, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
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CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI RISCHI VARI
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CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI
ART. 22 - CONDIZIONI SPECIALI PER RISCHI PARTICOLARI
Qualora l’Assicurazione sia riferita ad uno o più dei rischi di seguito indicati, il contenuto dei singoli articoli di riferimento è integrato dalle disposizioni sottostanti:
1) Mezzi sgombraneve - Mezzi di sollevamento e trasporto di cose - Scale aeree – Servizio di soccorso stradale e rimozione veicoli – Noleggio di automezzi (con o senza manovratore) e/o attrezzature da cantiere in genere
L’Assicurazione non comprende i danni alla pavimentazione stradale.
2) Distributori di carburante - Stazioni di servizio per veicoli a motore - Stazioni di lavaggio automatico e/o self service
a) Qualora non siano espressamente esclusi nella descrizione del rischio, l’Assicurazione comprende i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio, purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l’attività assicurata, e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e di manutenzione meccanica.
b) L’Assicurazione comprende i danni causati dal carburante venduto, restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.
Le garanzie a) e b) vengono prestate con l’applicazione di una franchigia di €150,00 per ogni sinistro.
Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto o incendio.
3) Grandi magazzini - Supermercati - Depositi commerciali – Mercati permanenti – Centri commerciali
L’Assicurazione vale solo se l’Assicurato detiene merci in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività.
Qualora nella descrizione del rischio sia prevista l’estensione al rischio dello smercio, l’Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, restando esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i generi alimentari prodotti nei locali nei quali si svolge l’attività per la quale è prestata l’Assicurazione, la garanzia comprende i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Restano comunque sempre esclusi dall’Assicurazione le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti. È escluso il rischio derivante dall’eventuale esistenza di distributori di carburante.
È, inoltre, esclusa in riferimento ai mercati permanenti e ai centri commerciali la responsabilità civile dei singoli esercizi.
4) Palestre - Centri per trattamenti igienici con controllo medico o massaggiatori - Callisti e pedicure
L’efficacia della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all’esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta. La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione dello svolgimento dei servizi professionali prestati dall’Assicurato a domicilio dei clienti.
5) Mense aziendali - Catering e/o banqueting - Distribuzione automatica di cibi e bevande
L’Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell’Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
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Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio o nel luogo in cui si effettua il servizio di catering o banqueting, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. Restano comunque sempre esclusi dall’Assicurazione le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti.
Si precisa che l’Assicurazione non comprende i danni patrimoniali in genere, intendendosi per danno patrimoniale il pregiudizio economico che non sia conseguente a morte, lesioni personali
e/o distruzione o deterioramento di cose.
6) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti - Istituti di correzione - Colonie - Oratori e ricreatori – Baby parking – Custodia ed intrattenimento di minori anche presso terzi – Ludoteche – Nido famiglia – Centri estivi diurni
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli insegnanti e degli addetti all’istituto nell’esercizio dell’attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Società non agirà in rivalsa nei loro confronti. L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente.
Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella qualità di committente. L’Assicurazione non comprende i rischi relativi all’esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune non in muratura.
7) Associazioni - Società e scuole sportive
L’Assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell’Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra loro.
L’Assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive
L’ Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di bar. L’Assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio di attrezzature, impianti e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, velodromi, sferisteri.
persone non associate.
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata:
- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell’Assicurato, o con rapporto di
collaborazione regolarmente instaurato ai sensi di legge, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta.
8) Cinema - Teatri
La garanzia è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.
Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar.
Nel caso in cui esista servizio di guardaroba custodito, è sempre valida, e quindi si intende a tutti gli effetti contrattuali richiamata, la Garanzia Facoltativa “C” di cui all’Art. 25.
Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.
9) Ritrovi - Sale da giochi - Circoli ricreativi e culturali
L’Assicurazione è efficace a condizione che l’esercizio dell’attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità. Non sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali.
Sono esclusi dall’Assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi, mentre sono compresi i rischi relativi all’esercizio di bar.
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10) Velocipedi da noleggio
Per i danni cagionati da velocipedi adibiti a noleggio la garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di €150,00 per ogni sinistro.
L’Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato.
11) Autorimesse – Autosili – Parcheggi
L’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di impianti di lavaggio, di un’officina meccanica con non più di tre addetti.
L’Assicurazione comprende altresì la Responsabilità Civile derivante per danni ai veicoli in consegna o custodia, ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, purché detti danni si verifichino nell’autorimessa (autosilo o parcheggio) e non siano diretta conseguenza di lavori di riparazione meccanica.
Tale garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 150,00 per ogni autoveicolo
danneggiato, ferma restando l’esclusione dei danni da furto e da incendio.
Sono esclusi i danni derivanti dalla proprietà e dall’esercizio di distributori di carburante.
12) Farmacie – Parafarmacie – Sanitarie - Elettromedicali
L’efficacia dell’Assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio dell’attività da loro svolta. L’Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque durante il periodo di validità dell’Assicurazione, dai prodotti somministrati e venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o
di minor durata della Polizza.
13) Insegne e cartelli pubblicitari (rischio della proprietà)
L’Assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate insegne
e cartelli pubblicitari.
14) Alberghi – Pensioni – Residences – Ostelli – Campeggi
L’Assicurazione comprende i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, ferma restando l’esclusione di cui all’Art. 20 comma 2. lett. p).
La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati e smerciati, sempreché la
somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo
assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.
Sono esclusi dalla garanzia i danni inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali,
servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e night-club.
15) Animali
L’Assicurazione comprende il rischio inerente al trasferimento di animali effettuato anche con
mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.
Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per sinistro.
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16) Ascensori – Montacarichi – Montavivande – Scale mobili
Quando l’Assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verifichino durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione. Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini. L’Assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.
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ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA “A” - RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATO PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO
indicata sul modulo di Polizza, del valore globale di ogni singola opera o appalto
in misura non superiore alla percentuale
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
Qualora l’Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori -
- l’Assicurazione
il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.
La garanzia è efficace a condizione che
vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato stesso per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso.
ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA “B” - RESPONSABILITÀ DELL’ASSICURATO E DEGLI APPALTATORI O SUBAPPALTATORI PER LAVORI CEDUTI IN APPALTO O SUBAPPALTO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.
La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto
Qualora l’Assicurato appalti o subappalti parte dei lavori, fermo restando che il premio di Polizza è stato convenuto in base al fatturato o al valore delle opere, l’Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici o subappaltatrici mentre eseguono i lavori, relativi alle attività per le quali è prestata l’Assicurazione, per conto dell’Assicurato stesso. È assicurata altresì la Responsabilità Civile delle ditte appaltatrici o subappaltatrici per i danni materiali e diretti cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.
ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA “C” - DANNI ALLE COSE CONSEGNATE EX ART. 1784 DEL CODICE CIVILE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, nel massimale previsto in Polizza per
sempreché esista
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 20 comma 2 lett. e) punto 1), e
i danni a cose, e comunque non oltre €500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti dai clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’esercizio, consegnate all’Assicurato, per la responsabilità a lui facente capo ai sensi dell’Art. 1784 del Codice Civile, ferma l’esclusione per i danni alle cose non consegnate.
L’Assicurazione non vale per i preziosi, i valori, i veicoli e le unità naviganti in genere e cose in
smacchiatura e simili.
Sono altresì esclusi dall’Assicurazione i danni a cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura,
essi contenute.
ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA “D” - DANNI A COSE TRASPORTATE, RIMORCHIATE, SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE O MOVIMENTATE
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 20 comma 2 lett. e) punto 1) e comma 2 lett. o),
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danni a cose, con il limite di 1/3 del Massimale stesso e comunque non oltre € 120.000,00, e
indicato in Polizza (mod. 220081) per i
la garanzia Responsabilità Civile Terzi comprende i danni alle cose di terzi trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, purché tali danni dipendano da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale
con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €500,00.
Se la causa del danno è diversa dalla rottura dei mezzi meccanici impiegati, la garanzia è
operante esclusivamente per i danni provocati alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, sempre che tali cose non siano utilizzate dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività descritta
in Polizza.
minimo di €500,00.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di € 30.000,00 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il
le fattispecie di danno.
Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia facoltativa “E” (Danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività), la Società non pagherà somma superiore a € 300.000,00 per entrambe
ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA “E” - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI, TOTALI O PARZIALI, DI ATTIVITÀ
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la
relativa lettera.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 20 comma 2 lett. g) punto 2), la garanzia
con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €500,00.
danni a cose, con il limite di 1/3 del Massimale stesso e comunque non oltre € 300.000,00, e
indicato in Polizza (mod. 220081) per i
Responsabilità Civile Terzi comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
La garanzia è prestata, per ogni sinistro, nel Massimale
ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA “F” - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LE COSE PORTATE IN ALBERGO, PENSIONE, RESIDENCE, OSTELLO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la
relativa lettera.
A deroga dell’Art. 20 comma 2. lett. p), la garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia
Sono da intendersi non consegnate anche le cose risposte dai clienti in mezzi di custodia collocati nelle singole camere.
tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in albergo dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all’Assicurato.
il limite per ogni Cliente danneggiato della somma indicata nella Descrizione del rischio e riportata in Polizza (mod. 220081) e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di dieci volte la suddetta somma quale che sia il numero di Clienti danneggiati. Agli effetti dell’applicazione del limite di risarcimento che precede, i componenti di un medesimo nucleo
indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con
La garanzia è prestata nel Massimale
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familiare sono considerati un unico cliente.
Relativamente ai preziosi e valori portati dai clienti e non consegnati in custodia all’albergatore o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia, la garanzia è limitata ad un importo pari
al 25% della somma per le cose portate dai Clienti indicata nella Descrizione del rischio e riportata in polizza (mod. 220081) ed è prestata con l’applicazione di uno scoperto a carico
dell’Assicurato del 10% di ogni sinistro con il minimo di €100,00.
La garanzia è estesa con le medesime modalità anche a coloro che, pur non essendo clienti dell’albergo, usufruiscono dei servizi accessori di cui all’Art. 22 punto 14) in seguito a deterioramento, distruzione o sottrazione (anche se conseguenti ad incendio) delle cose, esclusi valori e preziosi, da loro portate nei locali adibiti a tali servizi e non consegnate all’albergatore.
Sono esclusi dalla garanzia:
- i preziosi e i valori consegnati all’albergatore;
- veicoli dei clienti;
- i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA “G” - RESPONSABILITÀ CIVILE PER LE COSE PORTATE IN CAMPEGGIO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la
relativa lettera.
A deroga dell’Art. 20 comma 2. lett. p) Rischi Esclusi, la garanzia comprende i danni dei quali
l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento (anche se conseguenti ad incendio) delle cose portate in campeggio dai Clienti stessi, consegnate o non consegnate all’Assicurato.
La garanzia è prestata nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite della somma indicata nella Descrizione del rischio e riportata in Polizza (mod. 220081) e con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €100,00.
Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.
La garanzia non vale per oggetti preziosi, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi
per le cose in essi contenute.
contenuti. Sono peraltro compresi in garanzia i mezzi di soggiorno dei Clienti, limitatamente al periodo di apertura al pubblico del campeggio e per un importo pari al doppio di quello indicato nella Descrizione del rischio e riportato in Polizza (mod. 220081), ferma restando l’esclusione
La garanzia vale esclusivamente per i danni che si verifichino nel periodo di apertura al pubblico del campeggio.
ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA “H” - RESPONSABILITÀ CIVILE POSTUMA DA INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E/O OPERE (ESCLUSE BONIFICHE, COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI E DEMOLIZIONI EDILI)
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
A parziale deroga dell’Art. 20 comma 2 lett. m) e n), l’Assicurazione, limitatamente a lavori eseguiti in immobili a qualsiasi uso adibiti, è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti e/o opere inerenti l’attività assicurata, anche se non realizzati dall’Assicurato stesso, per danni cagionati a
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RISCHI VARI GARANZIE FACOLTATIVE
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L’Assicurazione non comprende i danni:
- agli impianti e/o opere, attrezzature o cose installate, riparate od oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa relativa al loro rifacimento e/o al rimpiazzo totale o parziale;
- cagionati da vizio o da difetto originario dei prodotti o delle macchine da chiunque fabbricati;
- derivanti da inidoneità degli impianti o delle opere installate, riparate o manutenute nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso cui sono destinati;
- cagionati da mancato o intempestivo intervento di manutenzione e/o riparazione, ad ecce-
terzi (compresi i committenti) dagli impianti e/o opere, dopo l’ultimazione dei lavori, conseguenti ad errori o difetti di esecuzione dei lavori medesimi.
zione delle imprese di manutenzione ascensori, montacarichi, montavivande, scale mobili;
- da interruzione o sospensione di attività.
- da lavori edili di: bonifica, costruzione, ristrutturazione e demolizione;
La garanzia è prestata per i lavori ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell’Assicurazione e comunque non oltre:
- 10 anni dalla data di fine lavori per le attività rientranti nell’Art. 1 lettera f del D.M. n. 37 del 22/01/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- 12 mesi dalla data di fine lavori per le attività non previste dalla succitata normativa.
Il momento di fine dei lavori si identifica alternativamente con:
- rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.
La garanzia è operante per quei lavori per i quali sussista dichiarazione di conformità, ovvero regolare fattura o ricevuta fiscale, redatta anteriormente alla data del sinistro, dalla quale risultino la data effettiva e le caratteristiche dell’intervento stesso.
La garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata nel massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con il limite di €50.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di €1.500,00.
ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA “I” - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 20 comma 2. lett. e) e lett. i) punto 2) l’Assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento nonché i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori con esclusione dei danni alle sole parti delle cose direttamente interessate all’esecuzione dei lavori stessi.
€2.500,00.
il limite del 5% del massimale stesso e comunque non oltre €50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, e con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo di
indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a cose, con
all’Assicurato e quelli derivanti da incendio e da furto.
esclusi i danni ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso o in locazione
nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute.
Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito,
Sono in ogni caso
La garanzia è prestata nel massimale
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GARANZIE FACOLTATIVE RISCHI VARI
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ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA “L” - FRANCHIGIA FISSA PER DANNO BIOLOGICO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 14, le condizioni previste al comma 1 lett. b) del
medesimo articolo, si intendono abrogate e così sostituite: “ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivato un danno biologico.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa ed assoluta di €5.000,00 per ogni danneggiato. Tale franchigia non è applicata nel caso in cui a seguito dell’infortunio si sia verificata la morte”.
ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA “M” - LESIONI PERSONALI SUBITE DA APPALTATORI O SUBAPPALTATORI E LORO PRESTATORI DI LAVORO
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 19 lett. c), sono considerati terzi, limitatamente
di prestatori di lavoro,
agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali), e sino alla concorrenza dei massimali previsti in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile nei confronti
i titolari delle ditte appaltatrici o subappaltatrici e i loro prestatori di lavoro, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente concluso ai sensi di legge.
ART. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA “N” - MALATTIE PROFESSIONALI
Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220081) sia richiamata la relativa lettera.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 20 comma 3, la Società, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia Responsabilità Civile nei confronti di prestatori di lavoro, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’Art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per le malattie professionali indennizzate dall’INAIL, contratte dai prestatori di lavoro da lui dipendenti. L’estensione esplica i suoi effetti
a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’Assicurazione.
Il Massimale indicato in Polizza (mod. 220081) per i danni a persona rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della ga- ranzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia pro- fessionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte di rappresentanti legali dell’impresa o di coloro che svolgono le funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
Responsabilità Civile
RISCHI VARI GARANZIE FACOLTATIVE
b) all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa o di coloro che svolgono le funzioni di “Datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Detta esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora il motivo della cessazione
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del rapporto di lavoro sia il pensionamento del dipendente, tale limite temporale si intende
elevato a due anni.
Relativamente alle malattie professionali restano inoltre confermate anche le esclusioni di cui all’Art. 20 comma 1 lett. a), b), c), f), g) e h).
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o dei luoghi di lavoro nei quali si svolge l’attività dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le norme in punto di denuncia dei sinistri, l’Assicurato ha l’obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l’insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RISCHI VARI
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
ART. 35 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è
stata assegnata la Polizza, oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
La denuncia deve in specifico contenere oltre alla narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, i cognomi e nomi e gli indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, nonché la data e le cause del sinistro. Inoltre il Contraente e/o l’Assicurato deve poi far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi all’acquisizione degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richiede, a un componimento amichevole.
ART. 36 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile, sia penale, sia amministrativa, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato per il pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della
Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Fermo quanto precede, in caso di definizione transattiva o giudiziale del sinistro, la Società tuttavia si impegna a continuare la gestione in sede giudiziale e/o penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta definizione.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale e amministrativa.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE
GARANZIA | DOVE |
R.C.T. | Pesi Europei |
R.C.O. | Mondo intero |
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TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
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TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Lavori eseguiti presso terzi inerenti ad attività complementare descrit- ta in Polizza (art. 16 punto 1) | euro 250,00 | 1/3 del Massimale indicato in Polizza e non oltre euro 300.000,00 | ||
Danni ai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico (art. 16 punto 2) | euro 150,00 | |||
Proprietà e/o conduzione di spazi destinati a parcheggio (art. 16 punto 5) | euro 150,00 per veicolo | |||
Committenza generale (art. 16 punto 15) | euro 250,00 | |||
Condizioni speciali per rischi particolari | ||||
Distributori di carburante, Stazioni di servizio per veicoli a motore, Stazioni di lavaggio automatico e/o self service (art. 22 punto 2) | euro 150,00 | |||
Velocipedi da noleggio (art. 22 punto 10) | euro 150,00 | |||
Autorimesse, Autosili, Parcheggi (art. 22 punto 11) | euro 150,00 per autoveicolo dan- neggiato | |||
Animali (art. 22 punto 15) | euro 250,00 limita- tamente ai cani | |||
Garanzie facoltative | ||||
“C” − Xxxxx alle cose consegnate xx xxx. 0000 xxx xxxxxx xxxxxx (xxx. 25) | Massimale previsto in Polizza per danni alle cose non oltre euro 500,00 per ogni danneggiato | |||
“D” − Danni a cose trasportate, rimor- chiate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate (art. 25) Danni dovuti ad altra causa | Danni dovuti a rottura accidentale dei mezzi meccanici | 10% con il minimo di euro 500,00 | 1/3 del Massimale indicato in Polizza, per i danni a cose, e non oltre euro 120.000,00 | |
10% con il minimo di euro 500,00 | 1/3 del Massimale, per i danni a cose, indicato in Polizza e non oltre euro 30.000,00 | |||
“E” − Danni da interruzioni o so- spensioni di attività (art. 27) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 1/3 del Massimale indicato in Polizza e non oltre euro 300.000,00 | ||
“F” - Re- sponsabi- lità civile per le cose portate in albergo, pensione, residence, ostello (art. 28) | In tutte le altre ipo- tesi | Nel massimale indicato in Po- lizza per i danni a cose, con il limite per ogni Cliente danneg- giato della somma indicata nella Descrizione del rischio e ripor- tata in Polizza e con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di dieci volte la suddetta somma quale che sia il numero di Clien- ti danneggiati | ||
Preziosi e valori por- tati dai clienti non consegnati o che lo stesso abbia rifiutato di ricevere in custodia | 10% con il minimo di euro 100,00 | 25% della somma per le cose portate dai Clienti indicata nella Descrizione del rischio e ripor- tata in Polizza |
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TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO RISCHI VARI
“G” - Responsabilità civile per le cose portate in campeggio (art. 29) | 10% con il minimo di euro 100,00 | Nel massimale previsto in Po- lizza per danni alle cose con il limite della somma indicata nella Descrizione del rischio e riportata in Polizza | ||
“H” - RC postuma da instal- lazione, manuten- zione e riparazione di impianti e/o opere (art. 30) | Limitatamente ai danni a cose | 10% con il minimo di euro 1.500,00 | Nel massimale indicato in Poliz- za con il limite di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicu- rativo | |
“I” - Danni a cose in consegna e custodia (art. 31) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 | 5% del Massimale indicato in Polizza per i danni a cose e non oltre euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
“L” − Franchigia fissa per danno biologico (art. 32) | euro 5.000,00 per danneggiato |
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE ART. 1341
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificata- mente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ov- vero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni della facoltà di opporre ecce- zioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
ART. 1342
CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per discipli- nare in materia uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ART. 1882 NOZIONE
L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si ob- bliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
ART. 1888
PROVA DEL CONTRATTO
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L’assicuratore è obbligato a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del Contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
ART. 1891
ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adem- piere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’Assicurato, ed il Con- traente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’as- sicurato medesimo. All’Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. [...]
ART. 1892
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l’assicura- tore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contra- ente ha agito con dolo o con colpa grave.
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE RISCHI VARI
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L’assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento, e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il si- nistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è te- nuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893
DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’ine- sattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore,o prima che questi abbia dichiarato dì recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato ap- plicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1894
ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
ART. 1896
CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L’ASSICURAZIONE
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia co- municata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto ed il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
ART. 1897
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Se il Contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del ri- schio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del pre- mio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggra- vano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
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dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consen- xxxx l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza del- l’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del con- tratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1901
MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicura- zione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta so- spesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscos- sione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicura- zione in corso e al rimborso delle spese.
ART. 1905
LIMITI DEL RISARCIMENTO
L’assicuratore è tenuto a risarcire nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro. L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se espressamente obbligato.
ART. 1907 ASSICURAZIONE PARZIALE
Se l’Assicurato copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sini- stro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicu- ratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’inden-
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nità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzio- nale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insol- vente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1911 COASSICURAZIONE
Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’in- dennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.
ART. 1913
AVVISO ALL’ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO
L’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalita del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
ART 1914
OBBLIGO DI SALVATAGGIO
L’Assicurato deve comunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo sono a carico dell’assicuratore. in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si e raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
ART. 1915
INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO
L’Assicurato che dolosamente non adempie all’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il di- ritto all’indennità. Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione dei pregiudizio sofferto.
ART. 1916
DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
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ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’Assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul la- voro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 2043
RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
ART. 2952
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [c.c. 1882, 1901, 1930].
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione [c.c. 1928] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si ̀e verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni [c.c. 2767].
Nell'assicurazione della responsabilit̀a civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha xxxxxx- sto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione [c.c. 1917].
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo pro- posta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finch́e il credito del danneggiato non sia di- venuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto [c.c. 2947].
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennit̀a [c.c. 1939; c.n. 1020].
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Dati aggiornati al 31 dicembre 2019
Mod. 250123 – Ed. 12/2019
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
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