COMITATO DI FILIERA DEI SUINI VIVI SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA
REGOLAMENTO SPECIALE SCROFE DA MACELLO
Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 14 del 23 novembre 2009
COMITATO DI FILIERA DEI SUINI VIVI
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MANTOVA
Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile
Scrofe da macello e in particolare i seguenti prodotti:
- Scrofe da macello da 160 kg. a 200 kg. primipare (in sigla “Scrofe da macello 160-200 Kg”);
- Scrofe da macello da 180 kg. a 280 kg. e/o spessore grasso schiena da 1 a 3 cm.(in sigla “Scrofe da macello <180
>280 Kg”);
- Scrofe da macello inferiori a 180 kg e superiori a 280 kg. e/o spessore grasso schiena inferiore a 1cm. e superiore a 3 cm.(in sigla”Scrofe da macello 180-280 Kg”);
- Altri e verri (in sigla “Altri e verri”).
Il lotto minimo negoziabile o partita = 10 capi I lotto minimo è incrementabile di 1 capo
Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €
Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti
Le scrofe e/o i verri da macello devono essere destinati al mercato nazionale ed europeo e si intendono con carni idonee al "libero consumo" (carni riconosciute idonee dall’Autorità sanitaria nel rispetto della normativa vigente).
Condizioni degli animali alla consegna:
Le scrofe e/o i verri compravenduti, salvo diverso accordo tra le parti, potranno essere consegnati vuoti, ovvero digiuni da almeno 12 ore o governati.
Nel caso di fornitura di animali governati verrà applicata al peso pagante una tara convenzionale da kg. 6 a kg. 12 per capo, sulla base del tipo di alimentazione e dell’orario di consegna.
Pesatura e carico:
Le scrofe e/o i verri vengono pesati presso l’allevamento o su pesa pubblica. L’allevatore o persona dallo stesso designata deve assistere alle operazioni di carico degli animali; è obbligato inoltre a verificare che siano caricati in maniera adeguata sul mezzo di trasporto, onde evitare che siano presenti in soprannumero o che vengano accorpate partite differenti.
Il ritiro delle scrofe e/x xxxxx è a carico dell’acquirente che, direttamente o attraverso persona da lui designata o attraverso il vettore, dovrà collaborare alle operazioni di carico.
Il venditore e l’incaricato del ritiro degli animali, subito dopo le operazioni di pesatura e carico, deve sottoscrivere una scheda sulla quale dovranno essere riportati i seguenti dati: il numero e peso delle scrofe e/x xxxxx caricati, la precisazione se sono digiuni o governati (e da quante ore), gli eventuali difetti evidenti riscontrati sugli animali, il nominativo delle persone che assistono al carico e le eventuali sigle di identificazione della partita.
Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti
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Il Soggetto Abilitato all’Intermediazione all’interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori
e potrà anche redigere dei campi facoltativi.
Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto
1- Allevamento o Acquirente (indicazioni/riferimenti nel caso di proposta di vendita o proposta di acquisto) 2- Linea genetica
Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto
1- Altre caratteristiche
Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale
1- Specifiche consegna/ritiro
2- Tempi e modalità di pagamento
Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI
Pagamento (deroga all’art. 8 delle disposizioni generali)
Il pagamento dovrà, salvo diversa pattuizione, essere "PRONTO", ovvero da effettuarsi entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla consegna/ritiro delle scrofe e/x Xxxxx.
Mancata osservanza dei termini di esecuzione (integrazione all’art. 10 delle disposizioni generali)
I vizi immediatamente riscontrabili devono essere denunciati, xxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, entro 48 ore dalla consegna della partita. Gli altri vizi debbono essere denunciati, via fax o via posta elettronica, nel termine di 96 ore dalla consegna della partita.
Il venditore che consegna oltre il 10% di animali non corrispondenti alla categoria di riferimento, o che comunque presentino difetti che possano compromettere la buona qualità dei tagli derivati dalla macellazione è passibile di una penalità il cui ammontare terrà conto della gravità del caso, dell’entità del danno arrecato e del conseguente minor realizzo ottenuto dalla vendita delle carni derivate.
La quantificazione dei danni o delle penalizzazioni deve essere trattata riservatamente fra le parti con eventuale intervento del Soggetto abilitato all’intermediazione; nel caso in cui entro 15 giorni dalla denuncia dei vizi non si raggiunga un accordo, la controversia può essere devoluta al collegio arbitrale.
Cause di forza maggiore (integrazione all’art.13 delle disposizioni generali)
Sono considerate cause di forza maggiore che comportano la risoluzione del contratto i provvedimenti dell’autorità sanitaria che, riscontrata l’esistenza di malattie infettive o contagiose, dispongano il sequestro o l’abbattimento della mandria.
Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:
1) le Parti potranno convenire, prima dell’instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
[2]
- Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Parma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cremona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Xxxxxx;
- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Perugia;
2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell’istituzione prescelta;
[3]
3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l’arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell’istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall’istituzione che ha adottato tale Regolamento.