Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa
– sospensione delle rate dei mutui –
ai sensi dell’art. 2, comma 475 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (cd. Fondo Xxxxxxxxxx) è stato istituito con la Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) che all’art. 2 (comma dal 475 al 480) prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare, nel corso dell’esecuzione del contratto, della sospensione del pagamento delle rate per un massimo di due volte e per un periodo complessivo non superiore a 18 mesi, al verificarsi di determinati eventi.
Il regolamento attuativo del predetto Fondo, contenuto nel D.M. 132 del 21.06.2010, è entrato in vigore il 2.9.2010.
La legge n. 92 del 28.06.2012, entrata in vigore il 18.07.2012, all’art. 3 comma 48 introduce alcune modifiche alle caratteristiche del Fondo e ai requisiti di accesso all’agevolazione. Tali modifiche sono state recepite nel nuovo regolamento attuativo del Fondo, contenuto nel D.M. 37 del 22.02.2013 entrato in vigore il 27.04.2013 che modifica e integra il D.M. 132 del 21.06.2010.
Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, con Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 14.9.2010 è stato individuato come soggetto Gestore del Fondo Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. che assicura la gestione operativa del Fondo stesso (in seguito Consap).
Il Fondo opera nei limiti delle risorse rese disponibili dalla legge e sino ad esaurimento delle stesse.
Sul sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx e sul sito xxx.xxxxxx.xx è pubblicato il “Modello di richiesta di sospensione mutuo”.
A chi spetta
I beneficiari dell’agevolazione prevista dal Fondo sono i soggetti che alla data di presentazione della domanda sono titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale.
Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull’immobile oggetto di mutuo;
b) titolarità del mutuo di importo erogato non superiore a 250.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.
In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari. In tal caso la sospensione verrà accordata per l’importo dell’intera rata, fermo restando che alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari.
L’ammissione all’agevolazione è inoltre subordinata all’accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione (disoccupato al momento della presentazione della richiesta).
Sono esclusi i casi di:
– risoluzione consensuale
– risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità
– licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
– dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione (disoccupato al momento della presentazione della richiesta).
Sono esclusi i casi di:
– risoluzione consensuale
– recesso datoriale per giusta causa
– recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.
Tutti i requisiti sopra descritti devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
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In caso di richieste di sospensione presentate a fronte dell’evento morte del mutuatario la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrante nel rapporto di mutuo (qualora sia in possesso di tutti e tre i requisiti sopra riportati). Alla richiesta di ammissione al beneficio dovranno dare il proprio consenso anche gli altri mutuatari/eredi subentranti mediante la sottoscrizione del modulo di richiesta.
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Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 000 00000 Xxxxxx Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx,00 00000 Xxxxxx Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino Codice Fiscale e Partita IVA 00714540150
X. Xxxx. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.
Su quali mutui è applicabile la sospensione
Possono essere oggetto di sospensione i mutui che a prescindere dalla tipologia di tasso siano:
– erogati a persone fisiche;
– destinati all’acquisto dell’abitazione principale;
– di importo erogato non superiore a 250.000 euro;
– in ammortamento da almeno un anno.
L’immobile, oggetto del mutuo, non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui all’art. 2 comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.
Modalità di richiesta della sospensione e tempi di accoglimento
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento del Fondo, i beneficiari in possesso dei requisiti possono presentare alla Banca che ha erogato il mutuo le richieste di accesso all’agevolazione a partire dal 27 aprile 2013 utilizzando l’apposito modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà e relativa Integrazione disponibili presso la Banca stessa.
La richiesta deve essere compilata e corredata dall’attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato e dalla documentazione relativa allo specifico evento per il quale si richiede la sospensione (l’elenco della documentazione è riportato al punto “Documentazione da presentare a corredo della richiesta” del presente documento).
La Banca, acquisita la richiesta di accesso all’agevolazione e la relativa documentazione , procede a un controllo in ordine alla completezza e regolarità formale della stessa e inoltra a Consap entro dieci giorni la Dichiarazione sostitutiva corredata della documentazione sopradetta.
Entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione Consap verificata la disponibilità delle risorse economiche del Fondo, provvede a:
– rilasciare il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo, in caso di pratica completa e regolare;
– comunicare alla Banca il diniego alla richiesta, in caso di mancanza dei requisiti previsti.
Entro cinque giorni dal ricevimento della risposta della Consap, la Banca comunica al Cliente l’accettazione della sospensione del mutuo o l’eventuale diniego mediante apposita comunicazione.
In caso di accettazione la Banca attiva la sospensione delle rate entro 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione al Cliente ovvero entro 45 giorni lavorativi nel caso di mutui “cartolarizzati” o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999.
Caratteristiche ed effetti della sospensione
A fronte della sospensione, il Fondo interviene rimborsando alle Banche i costi relativi alla quota interessi delle rate oggetto di sospensione, per la sola parte corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui al netto dello spread sommato a tale parametro.
Per parametro di riferimento si intende:
a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in mancanza di parametrizzazione dei tassi all’Euribor, l’Euribor di durata pari alla periodicità di pagamento delle rate;
b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo vigente al momento della sospensione dell'ammortamento o nel caso in cui non sia disponibile la quotazione dell’IRS di durata pari alla vita residua del mutuo, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore;
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c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.
Il Cliente può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto e con effetto sull’importo dell’intera rata (quota capitale e quota interessi). In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate, fermo restando il limite massimo di 18 mesi di sospensione. Gli interessi di mora già maturati sulle rate oggetto di sospensione non saranno dovuti dal Cliente alla Banca.
Gli interessi corrispettivi maturati nel periodo di sospensione e calcolati al tasso contrattuale, al netto di quanto rimborsato dal Fondo alla Banca, sono corrisposti dal Cliente, senza applicazione di ulteriori interessi, a partire dalla rata scadente dopo il periodo di sospensione immediatamente successiva alla ricezione del rimborso. Il rimborso avverrà in quote aggiuntive delle rate di ammortamento, nel limite massimo di 15 anni (e comunque entro la durata residua del mutuo, se inferiore). Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).
A seguito della sospensione il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione.
Al termine della stessa, il rimborso del mutuo (quota capitale e quota interessi) riprende con la periodicità stabilita in contratto, secondo il piano di ammortamento previsto.
Il Cliente ha la facoltà di riprendere in via definitiva il regolare pagamento delle rate del mutuo anche prima dello scadere del periodo di sospensione, facendone richiesta scritta alla Banca.
La sospensione non comporta:
– l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria
– la modifica dei tassi/spread applicati alla posizione di mutuo
– la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
Revoca dell’agevolazione
Nel caso in cui Consap riscontri che l’accesso all’agevolazione prevista dal Fondo è stata determinato da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione (art. 7 del D.M. n. 132/2010), Consap stessa provvede alla revoca delle agevolazioni accordate.
Se l’accertamento dei presupposti per la revoca dell’agevolazione avviene durante il periodo di sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest’ultima e revoca il diritto all’accesso al fondo.
A seguito della revoca dell’agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo.
Qualora la revoca dell’agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
Documentazione da presentare a corredo della richiesta
La documentazione da presentare a corredo della richiesta è diversificata a seconda dell’evento che determina la richiesta di sospensione:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato con attualità dello stato di disoccupazione:
– in caso di contratto a tempo indeterminato: lettera di licenziamento;
– in caso di contratto a tempo indeterminato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
• sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure
• lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
– in caso di contratto a tempo determinato: copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
– in caso di contratto a tempo determinato cessato a seguito di dimissioni per giusta causa:
• copia del contratto
• sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure
• lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
b) Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3) del codice di procedura civile con attualità dello stato di disoccupazione:
– copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto;
– in caso di recesso/dimissioni per giusta causa:
• copia del contratto
• sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure
• lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
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c) Morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%:
– morte: non è prevista la presentazione di documentazione specifica;
– riconoscimento di handicap grave: certificato della commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il soggetto quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%).
Dovrà inoltre essere allegata la fotocopia del documento di identità di tutti gli intestatari del mutuo, degli eventuali eredi subentranti quali cointestatari del mutuo e l’attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata da un soggetto abilitato.