CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI ED ASSIMIALTI – PERIODO DAL / / AL
/ / -
L’anno duemila………, addì … , del mese di ……….., nella Sede Municipale, avanti a me, Dott. , Segretario Comunale autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune, si sono costituiti:
1) Comune di Celenza sul Trigno, codice fiscale e partita I.V.A. 83000210696, in persone del sig. ……………………. nato a il
……………….., domiciliato per la carica presso il Comune di Celenza sul Trigno Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Celenza sul Trigno che ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000,
n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Celenza sul Trigno, codice fiscale e partita I.V.A. 83000210696, giusto decreto sindacale n. … in data ;
2) ………………………, nato a ………………. il ……………………., il quale interviene nella sua qualità di ………………, della Ditta ………………. domiciliato per la carica presso la sede di …………………….., via ………………, n. …., partita
I.V.A. ………………, iscritta nel registro cella Camera di Commercio di
…………… al Repertorio Economico Amministrativo n. ….. in data
……………………., il quale dichiara di agire in questo atto nell’esclusivo interesse della stessa; di seguito congiuntamente anche “Parti” e disgiuntamente “Parte”; Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Comunale, sono certo, stipulano e convengono quanto segue
PREMESSO CHE
Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.
in data
/ / , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto, redatto ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D. Lgs. n.50/2016 e 279, comma 1, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice, approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili – periodo / / - / / , per l’importo di € 632.135,95, oltre I.V.A.; Con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. in data / / , è stato disposto di procedere all’appalto del servizio mediante procedura aperta (asta pubblica), ai sensi ai sensi degli articoli 30, comma 1, 36, comma 2, lettera d), 59, comma 1, 60 e 123, comma 3, lettera c), del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50;
Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. … in data …. si è aggiudicato in via definitiva, alla Ditta ……………., con sede in …………………., via
……………., n. …., il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati – periodo dal / / al / / , per l’importo fisso ed invariabile per
qualsiasi eventualità di €. ………… (€. …… annue), oltre I.V.A.; I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente Contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di rifiuti solidi urbani ed assimilati –
periodo dal / / al / / . La durata sarà prorogata
automaticamente (ex dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016) di ulteriori tre (3) anni al conseguimento di tutti gli obiettivi di cui all’art. 6 co. 3 del capitolato speciale di appalto.
L’espletamento del servizio consiste principalmente nell’espletamento da parte della ditta appaltatrice, secondo le modalità indicate nei successivi articoli e in particolare nel “Piano industriale per l'ottimizzazione della gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Celenza sul Trigno”- e del Capitolato speciale di Appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto:
i. raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, articolata nella raccolta della frazione secca residuale, delle frazioni recuperabili in maniera differenziata (organico, multimateriale, carta e cartone, vetro), estesa a tutto il territorio comunale e a tutte le utenze domestiche ed a tutte le utenze non domestiche;
ii. raccolta a chiamata degli ingombranti e dei RAEE;
iii. raccolta a chiamata dei pannolini e pannoloni (opzionale);
iv. raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati “T” e/o “F”);
v. raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali;
vi. raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree mercatali e nelle aree ospitanti eventi, manifestazioni e fiere;
vii. gestione del Centro Comunale di Raccolta;
viii. trasbordo, trasporto e conferimento dei rifiuti di cui ai punti precedenti agli impianti di smaltimento/recupero autorizzati;
ix. servizi accessori (lavaggio dei contenitori, georefenzazione delle utenze, distribuzione delle attrezzature, attività di comunicazione).
x. pulizia e spazzamento stradale, svuotamento dei cestini gettacarte, rimozione dell’erba spontanea lungo cigli stradali,
scale, piazze, piazzole, marciapiedi, perimetri esterni degli edifici;
xi. spazzamento delle aree mercatali, e delle aree ospitanti fiere, eventi e manifestazioni;
xii. raccolta dei rifiuti, anche sfusi, ovunque abbandonati nel territorio comunale;
xiii. pulizia della superficie esterna delle caditoie stradali e delle griglie della rete fognaria pubblica;
xiv. servizi accessori (raccolta delle siringhe, raccolta delle carogne).
Articolo 2 – ATTIVITÀ ESCLUSE DALL’APPALTO
Sono esclusi dall’appalto interventi di prestazioni eccezionali e straordinarie di cui l’Amministrazione Comunale intenderà avvalersi, escluse dalle prestazioni individuate dal presente contratto d’appalto e dal Capitolato Speciale d’Appalto nel prezzo a corpo fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità.
Articolo 3 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILITA’
Sono a totale carico dell’appaltatore:
1. L’individuazione, tra il proprio personale, dei referenti tecnici ed amministrativi incaricati di curare i rapporti con l’Amministrazione Comunale e dovrà darne comunicazione entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione dei servizi, indicandone i recapiti telefonici fissi e mobili dei referenti. In caso di sostituzione, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione dei nuovi nominativi;
2. L’adozione di tutte quelle norme e cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori del presente servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; a tale fine l’impresa dovrà dotare il personale dipendente di tutti i mezzi necessari per il rispetto delle norme antinfortunistiche e controllerà la continua efficienza ed il regolare uso di questi mezzi. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio e/o danno ricadrà pertanto sull’appaltatore, restando sollevata la stazione appaltante ed il suo personale incaricato;
3. La riparazione dei danni di qualsiasi genere causati durante l’esecuzione del servizio, dipendenti anche da cause di forza maggiore;
4. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione, del ritardo o del mancato intervento, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone, restando libera e indenne l’Amministrazione Comunale ed il suo personale;
5. Ogni onere necessario per garantire la piena efficienza e regolarità dei mezzi e delle attrezzature impiegate;
6. Ogni onere di manutenzione delle attrezzature, dei mezzi e degli equipaggiamenti;
7. Ogni onere per la fornitura dei materiali necessari per il servizio;
8. Qualsiasi eventuale danno arrecato a proprietà private o pubbliche andrà prontamente segnalato ai competenti uffici del Settore Ecologia per i provvedimenti del caso;
9. La compilazione e la trasmissione entro il giorno 28 del mese di febbraio di ogni anno, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; il piano finanziario dovrà essere redatto su apposita scheda predisposta ed inviata a cura delle amministrazioni comunali;
10. La compilazione e la trasmissione trimestrale di ogni anno, all’Arpa Abruzzo, della scheda di rilevamento dati O.R.S.O prevista dalla Regione Abruzzo;
11. La compilazione e la trasmissione entro il giorno 30 del mese di aprile di ogni anno, ovvero altra data di legge, alla camera di Commercio di Chieti, del M.U.D., comprensivo anche dei relativi diritti Comuni ai vari impianti di destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER, il destinatario finale, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l’ufficio ritenga di richiedere. In caso inosservanza e/o ritardo verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 19 del presente capitolato;
12. Dovrà essere scrupolosamente osservata la normativa in materia di prevenzione degli infortuni, ed in particolare: a) D. Lgs. 04/09/2008, n.
81 e successive modificazioni ed integrazioni; b) le norme e le leggi comprese nel codice della Strada; c) il Regolamento Comunale di Gestione del Servizio;
13. Assumersi le spese, senza eccezioni, relative ai costi, nessuno escluso, sostenuti e rendicontati dalle Amministrazioni Comunali, per la progettazione, realizzazione, stampa e distribuzione agli utenti dei calendari annuali della raccolta differenziata.
Inoltre l’Appaltatore ha l’obbligo della continuità del servizio, trattandosi di servizi da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dall’articolo 178, comma 1, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. I servizi in appalto non potranno essere abbandonati o sospesi salvo casi di forza maggiore, contemplati dalla vigente normativa in materia ed immediatamente segnalati all’Amministrazione Comunale.
Articolo 4 – DANNEGGIAMENTI
La Ditta affidataria è responsabile di eventuali danni arrecati a manufatti comunali o privati conseguentemente allo svolgimento del servizio in oggetto. Gli eventuali danni dovranno essere prontamente comunicati al Responsabile del Procedimento del servizio e riparati a perfetta regola d’arte a cura e spese della ditta appaltante; in difetto il Responsabile del procedimento del servizio quantificherà, a suo insindacabile giudizio, il danno provocato, detraendo tale importo dalle somme dovute per i servizi eseguiti.
Gli importi dei danni eventualmente arrecati o delle penali, di cui al successivo articolo 19, saranno comunicati per iscritto dal responsabile del Procedimento del servizio alla ditta aggiudicataria la quale avrà tre giorni di tempo per contro dedurre a quanto comunicato. Trascorso tale termine il Responsabile del Procedimento del servizio sarà autorizzato a dedurre dalle somme dovute per i servizi eseguiti gli importi per i danni e/o penalità.
Articolo 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a persone e/o a cose, derivanti dall’espletamento del servizio oggetto del contratto, di cui al precedente articolo 4 “Danneggiamenti”. A tale fine la Ditta aggiudicataria ha stipulato un’assicurazione per danni di cui al comma 1, nell’esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di fine servizio e di ultimazione delle prestazioni, con polizza assicurativa “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzie di manutenzione”, polizza numero ……….., rilasciata dalla Società ………….., agenzia di
………………….., in data …………….., per una somma assicurata pari ad €.
………………= per R.C.T, per €. ……………… per sinistro per limite per persona ed
€. …………= per danni a cose – R.C.O. per sinistro massimale € ,
limite per persona €. ……………………………..
Articolo 6 – PENALI
1. In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l’appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare all’infrazione, contestata entro 48 ore, e del risarcimento del danno cagionato, sarà passibile delle penalità indicate nel Capitolato speciale di appalto (cfr. art. 25 del Capitolato speciale di appalto).
2. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l’applicazione delle penali in misura doppia.
3. L’applicazione della sanzione, di cui al comma1, dovrà essere preceduta da una formale contestazione scritta, anche a mezzo telefax o posta certificata pec o via email, dell’inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare opposizione, presentando le proprie controdeduzioni, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi dal ricevimento. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti di cui ai commi precedenti la Ditta dovrà dare, nel corso
della giornata di riferimento, comunicazione scritta di qualsiasi causa abbia impedito o rallentato il normale svolgimento del servizio. La Ditta dovrà essere in grado di documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a richiesta dell’Amministrazione Comunale. Questa ultima effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di tali cause giustificatrici.
4. In caso di accertamento della violazione da parte degli incaricati dell’Amministrazione Comunale, senza che sia pervenuta la comunicazione di cui al precedente comma, la penale verrà immediatamente applicata, senza previa contestazione.
5. Il recupero delle spese per l’esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il pagamento dei danni, delle penali e delle sanzioni, saranno effettuate mediante compensazione in sede di liquidazione del canone di appalto in pagamento;
6. Nessuna controversia potrà, in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione, neppure parziale, o temporanea, del pubblico servizio;
7. Trattandosi di multe disciplinari e non di sanzioni amministrative, le stesse non risultano soggette alle disposizioni di cui alla legge 24/11/1981, n. 689, ma la determinazione dell’esatto ammontare delle stesse sarà di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale, che giudicherà in via unica sulla base della gravità dell’inottemperanza contrattuale.
Articolo 7 –DURATA DEL CONTRATTO
Il presente appalto ed il relativo Contratto ha la durata dal / / al
/ / , con la condizione che il Comune di Celenza sul Trigno potrà recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l’A.T.O. rifiuti competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del “Codice dell’Ambiente”, approvato con D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, il Gestore Unico per il subentro nella gestione integrata del servizio.
Resta salva la facoltà dell’A.T.O., nel subentrare al Comune, della prosecuzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, ci si avvale della opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Articolo 8 – VALIDITA’ DEL CONTRATTO
Le clausole di cui al presente appalto e del relativo contratto e quelle contenute nei documenti richiamati ed allegati sono valide ed efficaci tra le Parti se non modificate e/o derogate dalle vigenti leggi in materia ed in quanto applicabili.
Articolo 9 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto relativo al servizio in oggetto è definito in € 632.135,95 (Euro seicentotrentaduemilacentotrentacinque/95), pari ad un importo annuo di €. ………….. (Euro …………………………….) oltre I.V.A., prezzo a corpo fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità, così determinato a seguito del ribasso del ….%, sull’importo a base d’appalto di €. ………….
aumentato degli oneri di sicurezza di €. 4.935,00, non soggetti a ribasso d’asta.
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi di cui al precedente articolo 1, al quale deve essere applicato il ribasso contrattuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Articolo 10 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
Articolo 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La ditta appaltatrice dovrà fatturare con cadenza mensile, posticipatamente. I corrispettivi mensili si intendono pari ad 1/84 dell’importo risultante dalla sommatoria di quello complessivo a base d’asta al netto del ribasso e della quota attrezzature.
Per quel che concerne il canone mensile di servizio, i pagamenti verranno effettuati, con le modalità di cui al D.Lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante bonifico bancario su conto corrente bancario intestato alla Ditta appaltatrice e dedicato al solo flusso di pagamenti inerenti specificamente il corrispettivo per lo svolgimento del servizio svolto con l’Ente appaltante.
I corrispettivi saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura da parte della Ditta Appaltatrice previa valutazione del Documento unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte dell’ufficio preposto.
Dal pagamento del canone di servizio saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio.
L’Ente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti all’omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti, dell’omessa produzione della documentazione richiesta.
L’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo non fa sorgere diritti all’abbandono o alla riduzione dei servizi appaltati.
Tutti i pagamenti riconosciuti alla ditta appaltatrice sono soggetti a verifica di inadempienza gestita da Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 2, comma 9, del
D.L. 262/2006 convertito nella L. n. 286/2006 e s.m.i.
Articolo 12 – RITARDI NEL PAGAMENTO
Non sono dovuti interessi per i primi trenta giorni intercorrenti da quanto stabilito nel precedente articolo 7; trascorso tale termine senza che la stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi sessanta giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
Articolo 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 14, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e della legge 21/02/1991, n. 52, a condizione che la cessione dei crediti sia preventivamente autorizzato e accettato dalla stazione appaltante e il concessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o contestualmente alla fattura di pagamento sottoscritta dal responsabile del Procedimento.
Articolo 14 – SUBAPPALTO
I concorrenti, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, nell’offerta dovranno indicare le parti del servizio che intendono eventualmente affidare in subappalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50; che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, indichi obbligatoriamente la terna di subappaltatori;
d) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
e) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi del comma 7, trasmetta altresì alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con
D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata direttamente dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” e del D. Lgs. integrativo e correttivo 15/11/2012, n. 218; ovvero l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazioni mafiose cc.dd. “white lists”, introdotte a livello nazionale dalla legge n. 190/2012 e disciplinate dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, dalla legge 06/08/2015, n. 125 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 19/06/2015, n. 78;
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
L’affidamento di servizi in subappalto (cfr. art. 21 del Capitolato speciale di appalto) o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
g) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
h) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
i) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
j) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
k) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale, il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti;
l) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante la documentazione relativa all’avvenuto versamento all’Erario dell’I.V.A. e delle ritenute fiscali sui redditi dei lavoratori dipendenti dovute in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.
m)nel contratto di subappalto, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136, della Circolare Ministero degli Interni protocollo n. 13001/118 in data 09/09/2010, del D. L. 12/11/2010, n. 187 e della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici 18/11/2010, n. 8, deve essere inserito, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 100 e Allegato XV del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs. 03 agosto 2009, n. 106, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno); fa sorgere all’Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione appaltante NON provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti solo nei seguenti casi.
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il valore complessivo dei servizi subappaltabili non può superare il limite del 30% dell’importo contrattuale. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, all’appaltatore scomputando dall’intero valore il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Articolo 15 – CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,, l’esecutore del contratto ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussori numero ………. in data rilasciata
da ……………………………………., per l’importo di €. ………………., pari al ..%, per il periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021, dell’importo del presente contratto.
La garanzia fidejussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La polizza di cui al comma 1 è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell’importo garantito.
Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del benestare della stazione appaltante. Al termine del periodo contrattuale, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di lavori e/o servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azioni innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejusssoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso del contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
Articolo 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni previste dall’articolo 1671 del Codice Civile e dagli articoli 107, comma 1, 2 e 4, - 108 e 109 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50. Inoltre la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto ipso iure mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
1) mancata assunzione del servizio da parte della Ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) abbandono del servizio, fatto salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore non imputabili all’impresa;
3) grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate compromettano la regolare e corretta esecuzione del servizio;
4) in caso di cessione della Ditta appaltatrice oppure di cessazione dell’attività della Ditta stessa;
5) in caso in cui venga accertata da parte dell’Ente appaltante, la cessione del credito, del contratto o il subappalto in violazione del presente Capitolato da parte della Ditta appaltatrice;
6) in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione della Ditta dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
7) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
8) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
9) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
10) in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.
11) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte della Ditta appaltatrice.
Nei casi sopra citati, il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l’Ente comunica alla Ditta Appaltatrice, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta la comunicazione alla stessa alla Ditta. L’Ente appaltante procederà a riscuotere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.
In caso di risoluzione del contratto, alla Ditta appaltatrice spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.
Sia l’Ente appaltante sia la Ditta Appaltatrice potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del codice civile.
Articolo 17 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C. C., dopo tre contestazioni scritte debitamente motivate e documentate relative a carenze che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio.
La risoluzione opererà a decorrere dal 15° giorno dalla comunicazione di risoluzione all’appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, nel caso in cui vi siano ragioni di pubblico interesse, può dare un termine superiore a quello previsto al precedente comma, e sino e non oltre i 60 giorni, a decorrere dei quali il contratto si intenderà risolto.
In pendenza del termine per rendere operativa la risoluzione, l’appaltatore ha l’obbligo di adempiere puntualmente a tutte le obbligazioni assunte. In tal caso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di servirsi presso altre ditte, a suo insindacabile giudizio, e di incamerare il deposito cauzionale, ponendo a carico della ditta aggiudicataria inadempiente a tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.
In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio alla ditta che segue nella graduatoria in merito.
Articolo 18 – CONTROVERSIE
Le eventuali vertenze e/o controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice nell’esecuzione o interpretazione del contratto, qualunque sia la loro natura, tecnica, giuridica, amministrativa, nessuna esclusa, e che non dovessero essere risolte in xxx xxxxxxx xxxxxxx demandate all’esclusiva competenza del Foro di Vasto. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 19 – REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE
Sono espressamente escluse rivalutazioni del prezzo dell’appalto fatta eccezione per la rivalutazione secondo l’indice medio d’aumento dei prezzi al consumo (FOI) rilevato dall’ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo all’aggiudicazione.
Il prezzo, inoltre, può essere revisionato nelle fattispeci indicate nell’art. 14 del Capitolato speciale di appalto.
Articolo 20 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
La Ditta al momento dell’affidamento del servizio dovrà disporre di apposito ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, di fax e di posta elettronica certificata.
Gli estremi del recapito della Ditta appaltatrice e il nominativo del Rappresentante, dovranno essere comunicati in forma scritta al Responsabile del Servizio. La nomina del Rappresentante della ditta appaltatrice dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
Dovrà inoltre essere attivato a cura e spese della ditta appaltatrice una numerazione telefonica dedicata a disposizione della cittadinanza ed un punto informativo.
Articolo 21 – SPESE CONTRATTUALI
Le spese per la progettazione, l’organizzazione dei servizi, e l’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 così come stabilito nell’art. 26 del Capitolato speciale di appalto, sono a carico dell’appaltatore. Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte, indistintamente, le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno di diverse espresse disposizioni legislative.
L’I.V.A. è a carico del Comune di Celenza sul Trigno.
Articolo 22 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità da trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all’instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa. A sua volta la Ditta aggiudicataria deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal citato decreto legislativo.
Articolo 23 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (Legge n. 136/2010)
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore, i subappaltatori e tutti gli eventuali altri soggetti a qualsiasi titolo interessati al contratto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso istituti bancari o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d’appalto devono essere registrati sul conto corrente prescelto e, salvo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
Il contratto conterrà anche la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di istituti bancari o della società Poste Italiane S.p.A.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che avrà notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente il Comune di Celenza sul Trigno e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Chieti.
Il Comune di Celenza sul Trigno verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Articolo 24 – DOCUMENTI DI CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti:
a) Piano industriale per l’ottimizzazione della gestione integrata della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani sul territorio di Celenza sul Trigno;
b) Capitolato speciale di appalto;
c) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);
d) Offerta tecnica.
Articolo 25 – RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI (D.P.R. n. 60/2013)
L’Impresa ………, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, come previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Celenza sul Trigno e dall’articolo 2, comma 3, del
D.P.R. 16/04/2013, n. 62, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo (siano essi dipendenti, consulenti, subappaltatori), ecc.) per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento richiamati.
A tale fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’Impresa, copia del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Celenza sul Trigno.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione degli obblighi di cui ai citati Codici di comportamento, contesta per iscritto alla Impresa ……………
aggiudicataria il fatto, assegnando un termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogli bili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni.
Articolo 26 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA
Ai sensi dell’articolo 91, comma 1, lettera ) del combinato disposto del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia” e del D. Lgs. integrativo e correttivo del Codice antimafia 15/11/2012, n. 218, è stata richiesta ed è pervenuta la informazione prefettizia dalla Prefettura di
, protocollo n….., in data ……., relativa alla documentazione
antimafia trattandosi di contratto di importo superiore alla soglia comunitaria.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti comparenti, che a mia richiesta lo approvano in quanto conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Atto scritto con strumento elettronico da persona di mia fiducia su ….. fogli per intere …….. facciate e sin qui della ……………..
PER IL COMUNE DI Celenza sul Trigno ( )
PER LA DITTA ………………..
(………………………….)
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. )