DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA
Procedura di gara telematica su Piattaforma “SITAS e-procurement”
Oggetto: PO FESR Sicilia 2014-2020 - Obiettivo Tematico 5 - Asse 5 - Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multi rischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento precoce”. Progetto: Sistema di allerta tsunami per l’arcipelago delle isole Eolie “SALT Eolie”. CUP: G66I20000000006 – CIG 9736962B39 cod. Caronte SI_1_24528
Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara.
Ai fini del presente disciplinare di gara, si intende per “Codice” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, come integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con le modifiche di cui alla Legge 55 del 14 giugno 2019, della Legge 120 del 11 settembre 2020, della Legge 108 del 30/05/2021 e del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice degli appalti”
I concorrenti e, segnatamente, l’aggiudicatario sono tenuti all’osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e i capitolati, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri.
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
La procedura sarà espletata (ai sensi dell’art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e- procurement (di seguito Piattaforma) disponibile all’indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza della suddetta comunicazione la stazione appaltante non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione;
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.
Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, all’indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx
raggiungibile altresì dal sito:
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/
seguendo la procedura di iscrizione e ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata;
visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali“, reperibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx
raggiungibile altresì dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.
Gli operatori economici autenticati nella Piattaforma, nella sezione “Gare e procedure in corso”, possono navigare nella procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
1. CONTENUTI DELL’APPALTO
Il progetto SALT (Sistema di Allerta Tsunami) ha lo scopo di realizzare un sistema di allertamento fonico - sonoro, sia automatico che manuale, da installare su tutte le isole Eolie e, opportunamente, a Milazzo nel tratto di costa tirrenica del messinese, a supporto delle attività del Servizio Nazionale di Protezione civile, per allertare le popolazioni interessate da maremoti generati da eventi vulcanici calamitosi del vulcano Stromboli o da sismi in area mediterranea.
Il sistema SALT in occasione di tsunami o eruzioni piroclastiche mediante i segnali emessi dalle stazioni di monitoraggio (boe onda metriche presenti di fronte alla Sciara del Fuoco a Stromboli e tiltmetri collocati in prossimità della terrazza craterica), e processati da correlati algoritmi (attrezzature informatiche presso il Centro Operativo Avanzato – COA) a cura dell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienza della Terra
– Laboratorio di Geofisica Sperimentale (UNIFI DST LGS), Centro di competenza della Protezione civile per il monitoraggio dell’Isola di Stromboli.
Per ulteriori notizie sui contenuti del progetto si rimanda alle elaborazioni progettuali che fanno parte integrante del presente disciplinare.
L’appalto in oggetto è approvato con D.D.G. a contrarre 16 marzo 2023, n. 99, con riferimento alle determine del RUP n. 14 del 27 gennaio 2023, n. 48 del 6 marzo 2023 e n. 59 del 15 marzo 2023 e sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 del Codice e con l'applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.
La fornitura dovrà essere eseguita nell’arcipelago eolico e meglio descritto negli elaborati progettuali. codice NUTS: ITG13.
Il codice Caronte, il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo della gara (CIG) sono di seguito elencati nella Tabella n. 1:
Tabella n. 1
CODICE CARONTE | CUP | CIG | |||
Lotto unico | SI_1_24528 | G66I20000000006 | 9736962B39 |
Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Xxxxx Xx Xxxx, funzionario del Servizio 3 Rischio sismico e Vulcanico del DRPC Sicilia (indirizzo email: x.xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Il Responsabile delle procedure di affidamento è l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx – Dirigente dell’Area 5 Gare e Contratti del Dipartimento regionale della Protezione Civile (indirizzo mail: x.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx)
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) perizia esecutiva (capitolato, elenco descrittivo, QTE, relazione);
2) bando di gara;
4) modulistica:
• modello 1 - domanda di partecipazione e dichiarazione;
• modello 2 - dichiarazione (direttori tecnici; soci; procuratori; etc.);
• modello 3 - dichiarazione del cessato dalla carica;
• allegato 4 - dichiarazione per il cessato dalla carica;
• modello 5 - “Protocollo di legalità Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx”;
• modello 6 - dichiarazione regolarità contributiva;
• modello 7 - dichiarazione dati camerali;
• modello 8 - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici”
5) Link al progetto
Il bando di gara è stato pubblicato:
• nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE 2023/S 065-194199 del 31/03/2023);
• per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS parte II e III n. 14 in data 07/04/2023);
• nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• sul web istituzionale del DRPC SICILIA “Bandi di gara e Contratti”.
• per avviso in due quotidiani a diffusione nazionale;
• per avviso, in due quotidiani a diffusione locale.
Il bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili nel sito internet del DRPC Sicilia: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- protezione-civile.
Il bando, il presente disciplinare, la documentazione di gara, gli allegati e la modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico nel portale appalti telematici, al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Gare e procedure in corso” - “dettaglio procedura”.
2.2CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti relativi alla gara in oggetto che dovranno essere formulati esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxxx.xx raggiungibile altresì dal sito: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviate per PEC o altro mezzo.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite, unicamente mediante lo stesso mezzo, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante.
La stazione appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura (interruzione server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei provider, etc.).
È pertanto onere degli operatori economici concorrenti visionare la Piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.
Aspetti informatici: per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al sistema, nella configurazione hardware, contattare:
- direttamente dalla piattaforma compilando il modulo web xxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx o da “Richiesta di assistenza”
- email: xxxxxxxx-xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini di scadenza per la presentazione
delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio help desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 18:00), altrimenti non potrà essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile.
Si precisa inoltre che al suddetto help desk non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale- amministrativo e tecnico-progettuale relativi alla gara.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, FINANZIAMENTO
Forniture e servizi.
Realizzazione un sistema di allertamento acustico della popolazione del comprensorio Eoliano, con attivazione automatica e/o manualmente in occasione di tsunami o eruzioni piroclastiche mediante i segnali emessi dalle stazioni di monitoraggio
L’importo a base di gara è di € 753.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. L’appalto è finanziato sui Fondi PO FESR 2014/2020.
4. DURATA DELL’APPALTO, PAGAMENTI, ANTICIPAZIONE, OPZIONI E RINNOVI
4.1. DURATA E PENALI
La fornitura dovrà essere effettuata entro 120 giorni solari consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dall’avvio dell’esecuzione della fornitura sotto riserva di legge.
In caso di ritardo rispetto ai tempi previsti per la fornitura, sarà applicata la penale giornaliera pari all'1,0 per mille dell'importo contrattuale.
4.2. PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati in corso d'opera con le modalità previste dall'art. 14 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Parte Amministrativa che si richiama integralmente.
L'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i. e dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha l'obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, con l'obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. L'aggiudicatario, altresì, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conto corrente già esistente, dalla destinazione dello stesso alla funzione di conto dedicato, deve comunicare le generalità delle persone delegate a operare sul conto. Deve, inoltre, essere indicata ogni eventuale successiva modifica relativa ai dati trasmessi.
4.3. ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del Codice, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione da corrispondere all'appaltatore come per legge, da prevedere nel contratto di appalto. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il crono programma della prestazione.
4.4. OPZIONI E RINNOVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare entro la data di validità del contratto un’opzione per forniture complementari, nei limiti del 20% dell'importo del contratto ai sensi dell’art. 106 commi 1 e 7 del Codice, alle medesime condizioni tecnico-economiche del contratto originario.
La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata. Il fornitore non vanta alcun diritto in ordine all’esercizio dell’opzione.
4.5. REVISIONE PREZZI
È ammessa la revisione prezzi, in deroga all’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice dei Contratti, con le modalità previste dall’art. 29 comma 1 del D.L. n. 4 del 22/01/2022 convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, e le successive modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (n.197/22).
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano a compensazione, in aumento o in
diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle somme appositamente accantonate nel quadro economico del progetto disponibile al momento del pagamento del corrispettivo.
5. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale (Turbata libertà degli incanti).
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.
L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza del predetto divieto comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative all’appalto.
6. REQUISITI GENERALI RICHIESTI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
• provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(articolo così modificato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 106/2009);
• situazioni di incompatibilità, contenzioso o conflitto di interesse con qualsiasi ramo dell’Amministrazione regionale.
A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii. attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti con le modalità, le forme e i contenuti previsti dal presente disciplinare di gara.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del decreto legge 3 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2010.
Gli operatori economici non stabiliti nell’UE dovranno indicare l’accordo internazionale o altro titolo ai sensi dell’art. 49 del Codice. La mancata firma per accettazione (da parte di tutte le imprese mandatarie, mandanti, ausiliare, ausiliarie, subappaltatrici) delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012.
Gli operatori economici esteri aventi una sede secondaria in Italia dovranno altresì presentare, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, una dichiarazione sostitutiva, come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili; gli operatori economici esteri dovranno esibire certificazione equivalente nei paesi di provenienza.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti:
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ
I requisiti di idoneità sono quelli previsti dall’art. 83 del Codice e, in particolare, sono dimostrati mediante l’iscrizione:
− nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
ovvero
− nel caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara, devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (anni 2020, 2021 e 2022) per un importo pari ad € 251.000,00 (1/3 dell’importo a base d’asta).
Il predetto requisito è richiesto al fine di garantire la solidità economica dell’operatore economico, l’affidabilità dell’organizzazione aziendale e la specifica competenza pregressa a favore della pubblica amministrazione.
In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti minimi sopra elencati devono essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria.
La comprova del requisito di cui al punto a) è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e allegato XVII, parte I, del Codice, mediante uno o più mezzi di prova indicati nel medesimo allegato XVII, che di seguito si riepilogano:
− per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
− per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esecuzione, negli ultimi tre esercizi finanziari (2020/2021/2022) antecedenti la data di pubblicazione del bando della presente gara, di forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto. L’operatore economico dovrà elencare tali forniture svolte nel periodo di riferimento, con l’indicazione dell’esatto oggetto del contratto, degli importi, della loro durata, dei committenti, sia pubblici che privati, il cui importo complessivo dovrà essere almeno pari a € 301.200,00 (0,4 volte l’importo a base d’asta).
La comprova del requisito è fornita in uno dei seguenti modi:
• in caso di forniture prestate a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
− originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
− copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
− dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
• in caso di forniture prestate a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
− originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
− originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applicala disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:
− da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
− da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
In caso di RTI, il requisito relativo all’esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe di cui al punto
7.3 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Per prestazioni principali si intendono quelle coincidenti con il maggior valore economico.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
− per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
− per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
7.6. AVALLIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [per esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
7.7. PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, mediante il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara, in formato PDF ed essere sottoscritto con firma digitale.
Questa stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’Autorità, mediante il predetto sistema AVCPASS. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste.
In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale, professionali, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema AVCpass o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.
8. SUBAPPALTO
Il subappalto dovrà intendersi libero e potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
Codice.
- il contratto, così come disposto al comma 1 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- il subappaltatore, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
- l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario, come disposto al comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- l'affidatario, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice dei contratti stesso;
- la stazione appaltante, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, verifica la dichiarazione antimafia ex D. Lgs. 159/2011 tramite la Banca dati Nazionale di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti;
- il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, come disposto al comma 8 dell’articolo 105 del Codice dei contratti, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13 del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del
Codice, pari al 2 per cento dell’importo a base d’asta e quindi per un importo di € 15.060,00:
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte e autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
La garanzia fideiussoria dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, sulla base di riduzioni progressive, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come di seguito precisato.
L’importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall’applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:
G = Gb × (1 − R1) × (1 − R2) × (1 −R3) × (1-R4)
dove:
• G = Garanzia
• Gb = Garanzia base
• R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
• R2= riduzione
- del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del25 novembre 2009;
- oppure del 20% se l’offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
• R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 percento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
• R4 = riduzione del 15% in caso di:
- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS14067.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,
etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Il documento dovrà essere in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Documentazione comprovante il versamento pari a € 77,00 (deliberazione dell’ANAC n. 621 del 20/12/2022 approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 febbraio 2023) effettuato attenendosi alle istruzioni operative pubblicate nel sito dell’Autorità e disponibili al sito xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx. I concorrenti devono indicare, all’atto del pagamento, la propria denominazione sociale, il proprio codice fiscale e il codice CIG 9736962B39. Si precisa altresì che in caso di RTI costituito o da costituire il versamento è unico ed è effettuato dall’impresa capogruppo.
11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, SOSTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA CRITERI DI AMMISSIBILITA’ OFFERTE
Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento in Piattaforma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02 maggio 2023, delle seguenti buste digitali:
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
BUSTA B - OFFERTA TECNICA, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
La documentazione e le offerte devono essere redatte in lingua italiana ovvero devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.
La documentazione richiesta dovrà essere inserita, in ciascuna busta separatamente e non raggruppata in un’unica cartella compressa (formati tipo zip o rar, etc.).
In considerazione dei vincoli del sistema informatico, ciascun concorrente ha a disposizione le capacità pari alla dimensione massima:
- di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta;
- di 50 MB per ciascuna busta digitale;
dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Nel caso partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.
Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CAdES (*.p7m).
L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) nei documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.
L’operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità.
Attenzione: la Piattaforma non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto.
12. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), nonché documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
12.1-DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato denominato “modello 1” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, della legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, della legge 9 aprile 2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il ricorrente utilizzi il modello “domanda di partecipazione”, essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Pagamento dell’imposta di bollo - mod. F23/F24
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e sull’offerta economica e di tempo pari a € 16,00 per ciascuno di tali documenti, e quindi per un totale di € 32,00, dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante: Regione Siciliana Dipartimento Reg,le della Protezione Civile – CF 80012000826.
- del codice ufficio o ente (TX7);
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (imposta di bollo procedura di gara): CIG 9736962B39.
Nel caso di pagamento mediante F24 per il pagamento dovrà essere utilizzato il codice tributo 2501
indicando sempre l’apposito CIG.
L’imposta di bollo sarà applicata unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l’offerta economica, sempre che non rientrino nell’articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.
12.2- DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
La busta telematica relativa alle dichiarazioni/documentazione integrativa deve contenere i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa concorrente;
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.
Alla/e domanda/e, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.
Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
2) dichiarazione sostitutiva, in formato PDF e sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 80 del Codice che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
a.a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
a.b) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
a.b bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
a.c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
a.d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
a.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
a.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
a.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
N.B.: la dichiarazione di cui ai punti da a.a) ad a.g) va deve essere resa:
- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7 del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
a.h) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
a.i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
N.B: costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
a.j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi nonché agli obblighi ambientali, sociali e del lavoro di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice;
a.k) di non essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 [del Codice] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
a.l) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
[tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];
a.m) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
a.n) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa
a.o) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
a.p) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice;
a.q) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
a.r) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
a.s) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
a.t) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
[l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];
a.u) di essere in regola con la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
a.v) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);
[la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio];
a.w) di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
N.B.: Si applicano, nel caso in cui ne ricorrano le fattispecie, i commi da 6 a 12 dell’art. 80 del
Codice.
b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
c) nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione europea, dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani;
d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
f) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
g) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
h) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
i) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
j) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni
ovvero
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
k) nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
l) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
m) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
n) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti né in forma individuale qualora partecipi in RTI o consorzio;
o) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del bando di gara e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
p) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti previsti per gravi comportamenti e atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
q) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti di esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti discriminatori ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
r) che, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
s) indica, ai sensi dell’articolo 76 del Codice, l’indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
t) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3) certificazione attestante il possesso, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento, di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001. A pena di esclusione, dovrà essere prodotto il relativo certificato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee.
12.3-SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. OFFERTA TECNICA
Il concorrente deve, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la Piattaforma un’offerta tecnica firmata digitalmente, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 15.1, gli elementi costitutivi dell’offerta.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, a pena di esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 11.
14. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, fare pervenire mediante la Piattaforma l’offerta economica e temporale firmata dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione amministrativa. Il documento, obbligatorio, dovrà essere inviato in formato PDF, ed essere sottoscritto con firma digitale.
La Busta C - offerta economica e temporale deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) il ribasso, espresso in cifre e in lettere, che intende praticare, deve essere espresso pena esclusione, in termini di valore percentuale e finoa quattro cifre decimali sull'importo a base di gara. Non si terrà conto delle ulteriori cifre decimali oltre la quarta e non si procederà ad arrotondamenti;
b) il ribasso, espresso in cifre e in lettere, che intende praticare espresso in termini di valore percentuale sul tempo di consegna/installazione delle forniture posto a base di gara, non potrà essere superiore al 20% Nel caso di ribasso superiore a tale soglia verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti, mentre il ribasso offerto sarà oggetto di contratto.
Saranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 11.
In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevarrà l’indicazione più favorevole alla stazione appaltante.
L’offerta dovrà essere unica, determinata e incondizionata, a pena di esclusione. Saranno, altresì, escluse le offerte economiche:
✓parziali e/o “a rialzo”;
✓espresse in riferimento ad altra offerta del concorrente o a quella di altri;
✓espresse “per persone da nominare”;
✓che rechino abrasioni, aggiunte o correzioni, che generino incertezza assoluta sulla provenienza o sul contenuto della stessa.
15. CRITERIO E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA | max 80 punti su 100 |
OFFERTA ECONOMICA | max 10 punti su 100 |
OFFERTA TEMPORALE | max 10 punti su 100 |
15.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tali criteri costituiscono elementi migliorativi premianti rispetto ai requisiti minimi previsti nella scheda tecnica che se non rispettati comportano l’esclusione della gara. In ogni caso i requisiti minimi non danno luogo ad attribuzione di un punteggio.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A. Merito tecnico [max 80 punti] | |
PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO Qualifica ed esperienza del personale utilizzato nell’ambito A.1. dell’esecuzione dell’intervento per le attività di coordinamento finalizzate alla sicurezza degli operai, acquisizioni di pareri, autorizzazioni, etc., da documentare anche attraverso curricula | 5 punti |
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Organizzazione del cantiere finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali, durante la realizzazione dell’intervento, in termini di: A.2. a) monitoraggio e approntamento di soluzioni mitigative di polveri, rumori, vibrazioni, ecc. (max 5 punti); b) minimizzazione dei trasporti connessi all’esecuzione dei lavori (max 5 punti) | 10 punti |
ESECUZIONE DEL S.AL.T. EOLIE Realizzazione dell’intervento finalizzata alla mitigazione dell’impatto ambientale, sia nella fase di realizzazione, sia durante tutto il periodo del ciclo vita, mediante l’utilizzo di tecnologie ambientali e di prodotti ambientalmente preferibili rispetto ai requisiti qualitativi minimi previsti A.3. nelle specifiche tecniche riportate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dimostrati tramite dettagliata relazione tecnica descrittiva e prestazionale corredata delle specifiche schede tecniche (max 10 punti). La proposta migliorativa, nei termini accettati dalla Stazione appaltante, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto. | 10 punti |
CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AMBIENTALE Possesso di certificazioni ambientali tipo EMAS, ISO 14001 e/o A.4. equivalenti (max 5 punti). Gli operatori economici, appartenenti agli Stati membri dell’Unione, potranno esibire certificazioni di qualità, rilasciate nell’ambito dello Stato di appartenenza, equivalenti a quelle richieste. | 5 punti |
MANUTENZIONE DEL S.AL.T. EOLIE aggiore termine, espresso in mesi, dello svolgimento delle necessarie attività di manutenzione on site delle componenti installate (sirene, cabinet, pannelli, luci, etc.) oltre la durata minima di 36 mesi dalla data A.5. dell’accettazione della fornitura, come previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, incluse la manutenzione ordinaria e la manutenzione programmata, secondo un piano che dovrà essere descritto dall'Operatore economico offerente che costituirà oggetto di valutazione | 15 punti |
In considerazione delle refluenze sulla sicurezza e sulla incolumità di persone o cose interessate dagli eventi vulcanici del vulcano Stromboli, A.6. minore tempo, espresso in percentuale, rispetto al termine per l’inizio di tutti gli interventi manutentivi previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. | 5 punti |
Qualità e dettaglio dello studio delle mappe di pressione sonora in A.7. relazione alla localizzazione delle sirene ed alla tipologia di sirene proposte | 10 punti |
A.8. Qualità e dettaglio dello studio delle mappe multicolore degli studi di copertura radio DMR | 10 punti |
Espandibilità della soluzione proposta in relazione a future necessità, A.9. riguardanti l'integrazione con sistemi IT-alert di enti terzi e, in particolare, l'aggiunta di ulteriori sirene | 5 punti |
APP per dispositivi mobili (sistemi iOS e Android) scaricabili A.10. gratuitamente dagli utenti: aspetti migliorativi della proposta progettuale e delle specifiche indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale | 5 punti |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 sulla somma dei suddetti criteri. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Avvertenza: formazione del personale
La fornitura dovrà essere integrata con l’opportuna formazione del personale che utilizzerà il sistema. È richiesto lo svolgimento di corsi di formazione ai diversi profili di utenti (amministratori di sistema, responsabili di servizio, operatori), da svolgere in sito e per una durata complessiva non inferiore a 5 giorni. Potrà essere proposta una diversa organizzazione dei corsi, rispettando però la durata minima indicata.
La fornitura dovrà includere i canoni per la comunicazione 3G/4G per la durata di 36 mesi dal collaudo.
La fornitura dovrà includere lo svolgimento delle necessarie attività di manutenzione on site delle componenti installate (sirene, cabinet, pannelli, luci, etc.) per una durata minima di 36 mesi dalla data dell’accettazione della fornitura, incluse la manutenzione ordinaria e la manutenzione programmata, secondo un piano che dovrà essere descritto dall'Operatore economico offerente e costituirà oggetto di valutazione.
L'Operatore economico offerente dovrà fornire un piano di manutenzione programmata definendo gli SLA (Service Level Agreement), fermo restando quanto sotto specificato.
In considerazione delle refluenze sulla sicurezza e sulla incolumità di persone o cose interessate dagli eventi vulcanici dello Stromboli tutti gli interventi manutentivi dovranno immancabilmente avere inizio:
- entro dieci ore dalla segnalazione di un guasto ad una delle Sirene di Allertamento;
- entro otto ore nel caso di malfunzionamento dei dispositivi di comunicazione;
- entro quattro ore nel caso di malfunzionamento della parte software.
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione e di migliorare la leggibilità della motivazione, la Commissione di valutazione deve procedere a esprimere, per criteri qualitativi, per ciascun elemento specifico di valutazione un giudizio sintetico corrispondente a uno tra i sei giudizi di seguito determinati. Tali giudizi e i relativi coefficienti vengono esposti nel seguente modo:
GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
ottimo | 1 |
buono | 0,8 |
sufficiente | 0,6 |
mediocre | 0,4 |
scarso | 0,2 |
inadeguato | 0 |
Il punteggio finale relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti alle singole componenti l’offerta tecnica stessa.
Peri criteri quantitativi, invece il punteggio verrà assegnato algebricamente, in funzione degli anni di estensione offerti.
15.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
Agli elementi quantitativi (ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara; ribasso percentuale sul tempo di consegna delle forniture) sono assegnati i punteggi distinti come segue:
OFFERTA ECONOMICA | OFFERTA TEMPORALE |
10 | 10 |
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione bilineare con soglia coefficiente 0,85 (al rialzo):
M = ∑ Ra/Ni
Il successivo calcolo sarà differenziato a seconda che il valore offerto dall’operatore economico iesimo (Ra) sia superiore o inferiore alla media.
Se il valore offerto dall’i esimo operatore economico è <=media:
Ci = 0,85 x Ra / M
se il valore offerto dall’i esimo operatore economico è >media:
Ci = 0,85 + (1 - 0,85) x [(Ra – M) / (Rmax – M)]
Quanto all’offerta temporale, è attribuito all’elemento tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:
Ci = Ra / Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = valore dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = valore dell’offerta più conveniente;
Nel caso in cui un concorrente non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0 (zero), così come il coefficiente Ci; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Ci assume il valore 1 (uno). Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
• Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l’offerta tecnica e quella economica differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all’offerta tecnica.
• Nell’ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punti parziali per l’offerta tecnica e per l’offerta economica, si procederà mediante sorteggio.
Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non saranno considerate valide offerte in rialzo.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 95, comma 12, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.
15.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio Linee Guida ANAC n. 2 di attuazione del Codice, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
La migliore offerta sarà quella che otterrà la somma complessivamente maggiore in relazione a ognuno dei singoli elementi di valutazione (salva la verifica dell’eventuale anomalia).
Per la valutazione dell’offerta si utilizzerà la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrentei; Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.
I coefficienti Cai sono determinati, per quanto riguarda l’offerta tecnica, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A) – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 08 maggio 2023, alle ore 09:00 presso la sede del DRPC Sicilia, Area 5 Gare e Contratti, vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno resi pubblici ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le operazioni di verifica e valutazione saranno svolte da una Commissione giudicatrice (v. punto 17) che, in conformità alle disposizioni di cui al presente disciplinare, procederà alla verifica dell’integrità, della regolarità formale e del rispetto dei termini di presentazione dei plichi pervenuti, escludendo, quelli non conformi.
La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del codice così come modificato dall’art. 1 comma 3 della L. 55/2019 e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui il numero di offerte sia superiore a 5 di procedere ad esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.
La Commissione opererà mediante la Piattaforma procederà come di seguito:
Nel caso di un numero di offerenti superiore a 5, si procederà all’inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell’art. 133 del Codice, con il seguente iter:
- La Commissione di gara procede al sorteggio per la verifica a campione del 5% delle offerte pervenute;
- La Commissione di gara a seguire provvederà alla verifica della documentazione Amministrativa contenuta all’interno dei plichi degli operatori economici sorteggiati di cui al comma precedente ed ad attivare l’eventuale soccorso istruttorio di cui all’art., 83 del Codice.
- La Commissione procede all’ammissione ed esclusione dei concorrenti precedentemente verificati e dispone la trasmissione dei Verbali di gara e della necessaria documentazione al RUP per gli adempienti di cui all’art 29, art. 76 commi 2bis e 5 del Codice.
- Nel caso in cui non sia intervenuta alcuna esclusione la commissione procederà ad aprire le buste telematiche B e C contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica come di seguito.
Nel caso di un numero di offerenti inferiore a 5, si procederà, con il seguente iter:
a) alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica e temporale (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza nella Piattaforma;
b) alla apertura delle offerte presentate e, quindi, all'accesso all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’”Ufficio”, né alla Commissione di gara, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, la Piattaforma consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e all’esame della documentazione amministrativa onde verificare la presenza dei documenti richiesti;
c) alla verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
d) all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
e) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
f)all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice e delle direttive del DRPC Sicilia impartite con D.D.G. n.72 del 15/04/2020, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto scelti anche tra i dipendenti del DRPC Sicilia. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida 26 ottobre 2016, n. 3).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche nonché all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità sopra descritte e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica effettuato dalla stessa piattaforma o in alternativa mediante procedure random esterne. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 19.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Sarà cura del RUP, successivamente, procedere a:
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13 qualora si rendesse necessaria;
b) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico- finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera 20 dicembre 2012, n. 111.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati mediante la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, nei riguardi dell'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del decreto legislativo 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria sarà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del decreto legislativo 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del decreto legislativo159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.240,36. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010 recante “Codice del processo amministrativo”, gli atti relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
T.A.R. Sicilia - Sezione di Palermo, entro il termine di 30 giorni decorrenti:
• per quanto attiene al bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 216 comma 11 del Codice e dell’art. 2 comma 6 del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
• per quanto attiene al provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a essa, all'esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali, dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice;
• per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dalla relativa ricezione;
• in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Palermo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitrale.
22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che perla gestione ed esecuzione economica e amministrativa.
Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd.“giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non sono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere:
- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati a eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP 10/01/2008, n. 1.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite Piattaforma e sito internet dipartimentale. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 della legge 190/2012; art. 35 del decreto legislativo n. 33/2012; art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto e acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite Piattaforma e sito internet dipartimentale, sezione “Trasparenza”.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
23. AVVERTENZE
1. La partecipazione alla gara da parte delle imprese partecipanti, comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare.
2. La presentazione delle offerte non vincola la stazione appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che il DRPC Sicilia si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
3. Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante;
4. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
5. La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020 di dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della verifica dei requisiti e della stipula dello stesso, al fine di garantire nel tempo più breve possibile, l’interesse pubblico delle installazioni previste in progetto per allertare le popolazioni interessate da maremoti generati da eventi vulcanici calamitosi del vulcano Stromboli o da sismi in area mediterranea.
24. RINVIO
Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si fa espressamente rinvio alle vigente normativa comunitaria e nazionale, nonché alle norme introdotte dal nuovo codice Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice degli appalti” che acquista efficacia il 1° luglio 2023 e alle previsioni dell’articolato in regime transitorio, nella considerazione che le disposizioni di cui al vecchio Codice (D.lgs. 50/16) continueranno ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, ovvero alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della suddetta data.
Il Dirigente dell’Area 5 (Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxx) Firmato digitalmente