Contract
CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE “VALLE DEL CEDRINO” DELLA FUNZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE ED ALIENAZIONI IMMOBILIARI
L’anno duemilaquattordici, addì ( ) del mese di nella sede
amministrativa dell’Unione “VALLE DEL CEDRINO, posta in OROSEI, via Santa Veronica
TRA
Il Comune di Orosei, , in persona del Sindaco ****, nat***, in data **, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in ****, **********, in esecuzione della delibera consiliare n. ……… del ……………
Il Comune di Galtellì, , in persona del Sindaco ****, nat***, in data **, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in ****, **********, in esecuzione della delibera consiliare n. ……… del ……………
Il Comune di Irgoli, , in persona del Sindaco ****, nat***, in data **, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in ****, **********, in esecuzione della delibera consiliare n. ……… del ……………
Il Comune di Loculi, in persona del Sindaco ****, nat***, in data **, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in ****, **********, in esecuzione della delibera consiliare n. ……… del ……………
Il Comune di Onifai, in persona del Sindaco ****, nat***, in data **, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in ****, **********, in esecuzione della delibera consiliare n. ……… del ……………
E
L’ Unione “VALLE DEL CEDRINO”, in persona del Presidente, ***, nato a ***, in data ***, domiciliato per la carica presso la sede dell’ Unione, posta OROSEI, via Santa Veronica, in esecuzione della delibera consiliare n………..del…………….
PREMESSO CHE
- in data 30 novembre 2007 , tra i comuni di Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi ed Onifai,
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.267/2000 e del Capo I° della L.R. 12 agosto 2005, n.12 , si è costituita l’Unione “VALLE DEL CEDRINO”, con sede in Orosei, via Santa Veronica, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 4 dello Statuto stesso;
- che ai sensi dell’art. 33, comma 3/bis del D. Lgs 16372006 “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.
tutto ciò premesso
Tra i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi ed Onifai, (d’ora innanzi definiti come Comuni conferenti) ed il Presidente dell’Unione “VALLE DEL CEDRINO” (d’ora innanzi definita come Unione), si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO
1. La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all’Unione Valle del Cedrino che, a mezzo del suo rappresentante legale, accetta, della funzione relativa alla gestione degli appalti di lavori, forniture, servizi ed alienazioni immobiliari da parte dei Comuni di Orosei, Irgoli, Galtellì, Loculi ed Onifai.
2. L’Unione svolgerà la funzione di centrale di committenza in base delle esigenze rilevate nei singoli comuni aderenti.
ART. 3 - SCOPI DELLA GESTIONE UNITARIA DEGLI APPALTI
1. La gestione associata delle funzioni specificate al successivo art. 4, persegue i seguenti obiettivi:
□ ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
□ unicità della conduzione e semplificazione di tutti i procedimenti relativi alla funzioneconferita con la presente Convenzione, secondo principi di professionalità e responsabilità;
□ uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell’Unione estandardizzazione della modulistica e delle procedure;
□ maggiore potere contrattuale ed economie di scala;
□ direzione verso la specializzazione delle competenze e la creazione delle necessarieprofessionalità dedicate;
2. La Centrale Unica di committenza si configura come una vera e propria “stazione appaltante” per conto dell’Unione e dei Comuni conferenti, con le seguenti finalità:
- preciso rispetto dei termini ed anticipazione degli stessi, ove possibile;
- rapida soluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- unificazione e semplificazione dei procedimenti inerenti la funzione, adottando degli standards procedurali per le varie fattispecie ed una prassi comune unitaria;
- riduzione dei costi per il funzionamento, il mantenimento e l’erogazione della funzione.
ART. 4 - FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE E AMBITO DI INTERVENTO
1. Il Servizio Appalti dell’Unione assume la responsabilità dell’esperimento delle procedure d’appalto, nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.
2. Sono affidate al Servizio Appalti dell’Unione le seguenti procedure:
□ procedure di gare aperte e ristrette, sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria, da esperire con le modalità previste dal Codice dei contratti e dal relativo Regolamento di attuazione;
□ procedure negoziate, previa gara ufficiosa, per l’affidamento, anche in economia, dei lavori, forniture e servizi con le modalità previste al precedente
punto 1 nonché quelle previste dai singoli Regolamenti dei contratti degli Enti associati;
3. Possono essere affidate all’Unione le seguenti procedure ed attività:
- indagini di mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate;
- costituzione di un elenco dei fornitori;
- procedura ad evidenza pubblica per le alienazioni o locazioni immobiliari;
4. Il Responsabile della Centrale Unica gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti;
5. Il Responsabile della Centrale Unica sarà responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/1990, mentre i Comuni dovranno individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti per le fasi di programmazione e di esecuzione del contratto.
6. Ciascun Comune trasmette tempestivamente al Responsabile dell’Unione Servizio gli atti di approvazione dei progetti esecutivi, completi di tutti gli elaborati progettuali ed il capitolato speciale.
7. Al fine di standardizzare i tempi e le modalità di trasmissione, da parte dei Comuni, degli atti necessari all’avvio delle procedure di gara, il Responsabile della Centrale Appalti dell’Unione predisporrà, di concerto con i vari Comuni, una o, all’occorrenza, più schede procedimento con cui regolamentare le varie fasi endoprocedimentali.
8. Il Responsabile del Servizio Appalti, nella sua qualità di responsabile del procedimento di gara, sarà responsabile di tutto il procedimento di gara e degli eventuali contenziosi che possano sorgervi.
9. In particolare, sarà compito del Responsabile del procedimento di gara provvedere a:
□ collaborare con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) designato dai singoli Comuni alla stesura, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, della determinazione a contrattare corredata, laddove occorra, del progetto definitivo od esecutivo, di capitolati tecnici e speciali, di altri allegati obbligatori per legge (es. piani di sicurezza e di coordinamento, duvri, validazioni e verifiche di progetti, ecc.) e con indicazione della procedura individuata, dei requisiti soggettivi di ammissione e della modalità di scelta del contraente. Nel caso di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa dovranno essere indicati i criteri di attribuzione punteggio ed i relativi pesi ponderali;
□ definire l'elenco delle ditte da invitare in caso di procedure negoziate o semplificate, in conformità al quadro normativo vigente; □ predisporre, sottoscrivere, pubblicare ed approvare, con apposita determinazione, gli avvisi di pre e post-informazione, i bandi di gara, le lettere invito, gli avvisi di indagine di mercato garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute, vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
□ curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa attraverso il sistema AVCPass di cui all’art. 6 bis del D.lgs. 163/2006;
□ gestire la procedura di gara in qualità di “Autorità che presiede la gara”, assicurando il regolare svolgimento dei lavori;
□ nominare, nei casi previsti dalla legge, la commissione giudicatrice presieduta dal Responsabile unico del procedimento;
□ redigere e sottoscrivere, insieme agli altri componenti della Commissione, i verbali di gara;
□ redigere e sottoscrivere la determinazione di aggiudicazione;
□ trasmettere, ai singoli Enti le risultanze di gara per l’assunzione dei conseguenti adempimenti e dei relativi impegni di spesa definitivi;
□ curare gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
□ predisporre gli schemi di contratto previa verifica dei requisiti in capo alle ditte aggiudicatarie.
La stipula dei contratti rimane di competenza dei singoli Enti;
□ convocare, negli appalti di servizi e forniture di comune interesse, i responsabili dei singoli Enti ai fini della stesura unica della determinazione a contrattare e del relativo progetto e/o capitolato d’oneri;
□ svolgere attività di consulenza e supporto giuridico amministrativo nella redazione dei capitolati e di tutti gli atti inerenti la procedura;
□ Coordinare le attività di programmazione relative a corsi di aggiornamento e/o formazione in materia di appalti pubblici, per favorire l’ottimizzazione e l’efficiente/efficace utilizzo delle risorse economiche all’uopo destinate dai Comuni.
ART. 0 - XXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXX
1. Il Servizio Appalti dell'Unione, previo accertamento dei bisogni omogenei dei Comuni conferenti, potrà provvedere ad esperire le procedure di affidamento mediante la centralizzazione delle committenze.
2. Negli atti predisposti, il medesimo Servizio dovrà indicare chiaramente che esso agisce quale centrale di committenza e che tutti gli Enti conferenti potranno usufruire delle prestazioni contrattuali al valore di aggiudicazione per i tempi ed i termini stabiliti nella procedura di affidamento.
ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE
1. La competenza per la verifica del funzionamento del Servizio Appalti è della Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.
2. Il Presidente dell’Unione nomina il Responsabile del Servizio Appalti.
Art. 7 – XXXX XXXXX XXXXXX
0. Il Servizio Appalti dell’Unione avrà un’unica sede operativa collocata presso l’Unione Valle del Cedrino, in Orosei Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
0. Il C.D.A. dell’Unione potrà indicare una sede operativa diversa rispetto a quella di cui al precedente comma 1.
ART. 8 - DOTAZIONE ORGANICA E BENI STRUMENTALI
1. La dotazione organica del Servizio Appalti verrà definita dal C.D.A. dell’Unione, con proprio provvedimento, ai sensi della normativa vigente.
2. Lo svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione sarà garantito, in funzione dell'ottimale svolgimento dei carichi di lavoro derivanti dal complesso delle procedure affidate al Servizio Appalti, con personale dei Comuni, trasferito o assegnato in comando, anche part-time, all’Unione medesima, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il rapporto funzionale del personale comandato farà capo all’Unione mentre la titolarità del rapporto di lavoro resterà in capo all’Ente che ha disposto il comando.
3. L’Unione potrà avvalersi di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge.
ART. 9 – BENI STRUMENTALI
1. I beni mobili, immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, e quant’altro necessario per il funzionamento del Servizio Appalti, potranno essere conferiti all’ Unione dai singoli Comuni conferenti per essere restituiti in caso di scioglimento dell’ Unione o revoca della funzione.
ART. 10 - STIPULA CONTRATTI E RELATIVE SPESE
1. Ogni singolo Comune conferente si impegna a:
- sottoscrivere il contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria dell’appalto;
- provvedere direttamente al pagamento dell’importo contrattuale alla ditta aggiudicataria, con le modalità e termini stabiliti nel relativo contratto;
- rimborsare all’Unione, successivamente all’intervenuta effettuazione della gara, le spese relative alla pubblicazione degli atti di gara, che non facciano carico all’aggiudicatario, nonché le ulteriori spese richiamate al successivo art. 13.
ART. 11 - COSTI DELLA CONVENZIONE
1. I costi della presente convenzione derivano da:
♦ costo del personale;
♦ spese correnti per impiego di beni di consumo e per il funzionamento della sede: computer, telefono, fax, energia, cancelleria, spese postali, se non coperte nelle spese generali;
♦ spese per formazione del personale;
♦ spese per consulenze specialistiche.
2. I costi globali per l’esercizio della funzione oggetto della presente convenzione vengono sostenuti dall’Unione con i fondi trasferiti dai Comuni conferenti ripartiti nella modalità indicata dal successivo art. 13.
3. In caso di contenzioso limitatamente allo svolgimento della procedura di gara, i costi derivanti dalle spese legali e dall’eventuale risarcimento del danno sono a carico dell’Unione, in altri casi quali ad esempio di contenzioni originati da atti di competenza dell’ente committente o in fase di esecuzione del contratto affidato, le spese saranno imputabili al/ai comune/i committente/i. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale
dipendente dell’Unione.
ART. 12 - BILANCIO DI PREVISIONE
1. Il Servizio finanziario dell’Unione, a seguito di comunicazione del Servizio Appalti, trasmetterà ai singoli Comuni conferenti copia del bilancio di previsione per l’anno successivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, al fine di consentire l’inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente nel rispettivo bilancio di previsione.
2. Il trasferimento statale o regionale riconosciuto per la gestione in forma associata della funzione contribuirà all’abbattimento delle spese connesse al trasferimento della funzione in egual misura tra i Comuni conferenti.
ART. 13 - RENDICONTO SPESE
1. L’Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 15 ottobre di ciascun anno, lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
2. I Comuni conferenti sono tenuti a rimborsare all’Unione, entro e non oltre il mese di gennaio, la quota parte di loro spettanza, definita in base al rendiconto di cui sopra.
3. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato sulla base del numero degli abitanti risultante al 31 dicembre dell’anno precedente e degli importi a base di gara al netto dell’iva delle gare esperite, in ragione, rispettivamente, del 30% e del 70%.
ART. 14 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati devono essere prioritariamente definitive in xxx xxxxxxx.
0. Qualora ciò non avvenisse le controversie sono deferite al Foro di Nuoro.
ART. 15 - DURATA
1. La presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a quella dell’Unione.
2. L’eventuale recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
ART. 16 – PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI
1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, il Servizio Appalti potrà stipulare convenzioni con altri Enti non appartenenti all’Unione per l’erogazione di servizi disciplinati dal presente atto.
2. Nella suddetta convenzione sono riportate le necessarie pattuizioni e determinati i compensi spettanti all’Unione. A tal proposito, il responsabile del Servizio appalti avrà il compito di predisporre uno schema tipo di convenzione.
3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio appalti e contribuiranno a ridurre le spese a carico dei Comuni conferenti.
ART. 17 - RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni Comunali aderenti e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
ART. 18 – REGISTRAZIONE
1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti degli Enti sottoscrittori, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE
IL SINDACO DEL COMUNE DI OROSEI IL SINDACO DEL COMUNE DI IRGOLI
IL SINDACO DEL COMUNE DI GALTELLI IL SINDACO DEL COMUNE DI LOCULI IL SINDACO DEL COMUNE DI ONIFAI