COMUNE DI MACOMER
COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
X.xx Xxxxxxx, 1 – Tel. 0000-000000 Fax XX 000000 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910
UFFICIO TECNICO
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER IL TEMPO LIBERO IN LOC. BONU TRAU
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Oggetto della concessione è la gestione del “Centro polivalente per il tempo libero”, e del locale pizzeria annesso, sito in loc. Bonu Trau nel comune di Macomer
2. L’immobile adibito a “Centro polivalente per il tempo libero” consiste in: una sala con una capienza di n° 560 persone in piedi (o n°400 posti a sedere) dotato di predisposizione per bancone bar; un piano rialzato con capienza n° 60 posti; un palco; un locale da adibire a locale di ristoro (pizzeria e/o somministrazione di alimenti e bevande), servizi igienici. L’immobile attualmente non è dotato di arredi e attrezzature specifiche di proprietà dell’Ente concedente.
3. L’Amministrazione comunale si riserva di valutare l’opportunità di attrezzare i locali anche attraverso l’acquisizione di arredi e attrezzature da parte dell’attuale concessionario alla scadenza delle concessione.
4. All’atto della consegna dell’immobile verranno fatti constare in apposito verbale gli impianti, gli eventuali arredi e le attrezzature ivi presenti.
5. Il pubblico servizio ricreativo e culturale offerto dovrà consistere in:
1) Utilizzo delle sale per iniziative volte all’aggregazione sociale
2) Promozione, organizzazione e gestione eventi.
6. Il servizio è concesso dietro pagamento all’Ente, di un canone di concessione mensile, pari ad un minimo di € 300,00/mese, (3.600,00 Euro/anno per 9 (nove) anni per un totale di 32.400,00 Euro a base d’asta) aumentato dell’importo offerto in sede di gara aggiornato annualmente secondo indice ISTAT.
7. Il servizio decorrerà dalla data della formale consegna dei locali
ART. 2 – MODALITA’ DI GESTIONE DELL’IMMOBILE.
1. La gestione e l’utilizzo della struttura del Centro polivalente dovrà essere coerente con lo scopo per il quale è stato concesso affinchè possa favorire l’aggregazione sociale in tutte le sue forme e senza alcuna discriminazione e venga data concreta attuazione alla programmazione di eventi che diano lustro alla Città di Macomer.
2. Per rendere economicamente vantaggiosa la gestione è consentito l’utilizzo della struttura prevedendo la facoltà per il concessionario di utilizzare il servizio “Bar” e “Ristorante” compresa la pizzeria.
3. Le attività che possono svolgersi all’interno del Centro polivalente per il tempo libero, sono da individuarsi nelle seguenti tipologie, rispettose della destinazione d’uso dello stesso e della capacità massima, ed espressamente:
- somministrazione di alimenti e bevande, bar e ristorante
- eventi musicali di vario genere;
- rassegne teatrali (spettacoli compatibili con la struttura del locale dato in gestione);
- cicli di conferenze, convegni, dibattiti;
- atelier artistici, spazi per eventi figurativi;
- attività del tempo libero;
- attività per esposizioni;
- attività per mostre;
- proiezioni.
- altre attività accettate dall’Amministrazione e comunque compatibili con la destinazione d’uso e la capienza dell’immobile.
Sono, comunque, escluse a qualsiasi titolo manifestazioni che contrastino palesemente con le finalità dell’Amministrazione quali gli spettacoli e le manifestazioni non decorose offensive della pubblica moralità, e comunque non consone all’immagine della Città.
Obiettivi specifici sono:
- garanzia di un regolare funzionamento della struttura;
- garanzia di una conduzione continuativa delle attività;
- garanzia delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sull’immobile e sugli impianti
- garanzia della manutenzione del verde e degli spazi esterni
- valorizzazione delle iniziative proposte dall’associazionismo presente sul territorio;
- garanzia di un uso, seppure limitato, anche da parte dell’Ente concedente per la promozione di iniziative di interesse comunale (oggetto di valutazione in sede di gara);
4. La gestione dell’immobile comprende la pulizia dei locali concessi in uso e delle aree esterne di pertinenza e/o di accesso ai locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali (con esclusione della sola manutenzione straordinaria delle parti strutturali dell’immobile) e degli arredi ivi presenti, la manutenzione delle aree esterne e gli oneri di esercizio. Sono a totale carico del concessionario le spese relative alle utenze di energia elettrica, acqua, telefonia etc.
5. La a gestione del Centro polivalente per il tempo libero deve essere effettuata nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pubblica sicurezza.
ART. 3 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORANTE
1. La gestione dell’eventuale servizio “bar” all’interno del locale potrà effettuarsi in piena autonomia da parte del soggetto concessionario, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito all’art. 2 comma 2 del presente disciplinare.
2. È fatto divieto di subappalto e/o subconcessione a terzi salvo i casi di affitto dei locali per organizzazione di attività previste nel presente capitolato e comunque non in forma continuativa.
3. Sarà cura del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività prevista e la verifica del possesso dei requisiti in caso di affitto dei locali.
ART. 4 – MODALITA’ DI GESTIONE DELL’ANNESSO LOCALE DA DESTINARE A RISTORAZIONE E/O SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E BEVANDE
1. La gestione del locale destinato a ristorazione e/o preparazione e somministrazione di cibi dovrà essere effettuata autonomamente anche in forma continuativa. È vietato il subappalto e la subconcessione a terzi, salvo nei casi di organizzazione di attività e/o manifestazioni da parte di terzi, o della stessa amministrazione comunale. Sarà cura del concessionario ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per esercitare l’attività prevista e la verifica del possesso dei requisiti in caso di concessione dei locali.
ART. 5 – PROGRAMMA ATTIVITA’ PIANO DÌ GESTIONE
1. Il concessionario è tenuto a presentare, in sede di gara, un programma di massima delle attività di cui all’art. 2 per il periodo di concessione; ciò unitamente ad un piano con il quale dia dimostrazione delle capacità economico-finanziarie ed organizzative per lo svolgimento delle attività oggetto di concessione.
2. Il programma delle attività ed il piano gestionale, redatti con riferimento al periodo di attività.
ART. 6 – VERIFICA DELLE ATTIVITA’
1. Il Concessionario sarà tenuto a presentare al Comune concedente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività svolte e degli interventi effettuati sulla struttura ed eventuali interventi di manutenzione
ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione del servizio viene affidata per anni 9 (nove), eventualmente rinnovabili per atto formale esplicito, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Non è ammesso il rinnovo tacito.
2. Al termine della concessione i locali dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione Comunale in perfetto stato di conservazione, come da verbale congiunto di consegna dove dovranno essere indicati lo stato dei luoghi, ed eventuali interventi di manutenzioni straordinaria. Resta inteso che eventuali danni strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, saranno valutati dall’Amministrazione Comunale ed addebitati al Concessionario previo verbale di constatazione.
ART. 8 – INVESTIMENTI ED INTERVENTI VARI.
1. L’Aggiudicatario deve, a proprie spese, provvedere all’installazione di arredi e/o attrezzature che ritenga necessarie per il funzionamento della sala e del locale annesso secondo il programma presentato.
2. Tutte le attrezzature tecniche installate dal Concessionario rimarranno di proprietà dello stesso che dovrà ritirarle alla scadenza del servizio, senza arrecare danno alla struttura e senza pretendere alcunché dall’Amministrazione. E’ fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di esercitare eventuale opzione di acquisto delle stesse con diritto di prelazione nei confronti di terzi a parità di condizioni.
3. Non è ammesso l’utilizzo di beni, arredi, attrezzature ed impianti, che non siano conformi ai requisiti di qualità e conformità a norma.
4. Sono a carico del Concessionario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatta eccezione per la sola manutenzione straordinaria delle parti strutturali dell’immobile. Ogni intervento sulla struttura e sugli impianti (manutenzione straordinaria) deve preventivamente essere autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
5. Sono a carico del concessionario gli oneri per ottenere l’agibilità secondo la nuova tipologia di gestione.
6. Sono a carico del gestore ogni onere relativo ai rinnovi delle autorizzazioni compresi i certificati di prevenzione antincendio.
7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Concessionario restano acquisite al Comune senza alcun obbligo e/o onere per lo stesso. E’, in ogni caso, fatta salva la facoltà del Comune di pretendere dal Concessionario il ripristino dei locali nello stato in cui gli sono stati consegnati.
8. Tale facoltà non potrà essere esercitata dal Comune qualora le parti abbiano previamente e formalmente concordato di eseguire taluni interventi nell’interesse reciproco, disciplinando tra loro la misura e/o i criteri di ripartizione della spesa.
9. Il cambiamento di destinazione d’uso è vietata. La mutata destinazione d’uso dei locali, ovvero l’eventuale esecuzione di lavori in contrasto con le norme urbanistico – edilizie e/o non autorizzati dall’Ente proprietario, produrranno la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del c.c..
10. Le riparazioni e manutenzioni tutte di cui agli artt. 1576 e 1609 del c.c. sono a totale carico del Concessionario, così come ogni altra inerente gli impianti e i servizi.
11. Il Comune si sostituirà al Concessionario qualora questi non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essere rimborsato all’Ente entro 30 giorni dal suo sostenimento. Trascorso inutilmente tale termine il Comune potrà recuperare la spesa sulla cauzione prestata.
12. Il Comune si riserva il diritto di collocare apparecchiature e di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici - anche se non abbiano carattere d’urgenza-, senza corrispondere alcun compenso al Concessionario, anche se questi per effetto di essi subisca disagi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584.
ART. 9 – PROPRIETA’ DEI BENI MOBILI E ARREDI
1. Alla scadenza del contratto gli arredi e le attrezzature ed impianti acquistate dal Concessionario, ai sensi dell’art. 8 potranno rimanere di proprietà del Comune, qualora questo si avvalga della facoltà di esercitare opzione d’acquisto, con diritto di prelazione verso terzi a parità di prezzo. In tal caso sarà riconosciuto al Concessionario un prezzo per i beni che acquisterà tenendo conto del prezzo di acquisto e della perdita di valore per l’uso.
ART. 10 – CANONE DI CONCESSIONE
1. Il Concessionario verserà nelle casse del Comune un canone mensile pari all’importo offerto in fase di gara.
2. La prima rata del canone verrà versata, anticipatamente, all’atto della stipula del contratto. Le rate successive, sempre in forma anticipata rispetto al mese di gestione.
3. Dopo il primo il canone, così come risulta dalla offerta effettuata in sede di gara, è aggiornato sulla base degli indici ISTAT annualmente.
ART. 11 – DIRITTI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario nell’ambito della sua autonomia imprenditoriale potrà attuare qualsiasi iniziativa di pubblicizzazione e promozione della struttura e della programmazione in essa svolta. Potrà altresì organizzare ed offrire qualsiasi tipo di servizio aggiuntivo e di supporto logistico all’attività culturale, anche non prevista in sede di gara, purché nel rispetto delle norme vigenti e delle prescrizione di cui all’art. 2.
ART. 12 – OBBLIGHI E DOVERI DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di legge previsti per la gestione del locale, affinché l’attività possa essere avviata nei tempi stabiliti dal programma presentato.
2. La gestione delle attività deve essere effettuata nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, con l’onere del Concessionario di acquisire le licenze, autorizzazioni, e quant’altro necessario.
3. Il Concessionario sarà tenuto a porre la struttura a disposizione del Comune, a titolo gratuito (compreso canone affitto, consumi energia elettrica e acqua) per il numero di giorni offerti in fase di gara, con un numero minimo garantito di dieci giornate annue, e comunque secondo il piano presentato in sede di gara. In tali giorni, il Comune si riserva di utilizzare i locali, a titolo gratuito, solo per le finalità pubbliche o patrocinate.
4. E’ fatto obbligo al concessionario subentrare, a propria cura e spese nelle varie utenze dei servizi relativi a telefono, luce, acqua e riscaldamento ed a sostenere altresì le spese dei relativi consumi.
5. Il Concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese agli allacci straordinari ENEL che si rendessero necessari in ragione delle specifiche attività svolte.
6. Sono altresì a carico del Concessionario il pagamento dei diritti SIAE, imposte, tasse, permessi, pubblicità, nonché ogni altro onere collegato, direttamente o indirettamente, alla gestione e/o all’utilizzo dei locali e del locale annesso, adibito a somministrazione di cibi e bevande, ivi compreso il rinnovo del certificato di Prevenzione Incendi.
7. I costi e le spese per gli eventuali adeguamenti necessari per l’ottenimento del rinnovo del CPI, dipendenti da modifiche normative e adeguamenti tecnologici richiesti dagli Enti preposti, sono a totale carico dell’Ente concedente. L’ammontare dei lavori potrà essere anticipato dal concessionario e detratto dal programma degli investimenti e/o dal canone annuo previo accordo con l’Ente concedente.
8. Rimane inteso che in caso di mancato rinnovo del C.P.I. il contratto verrà sciolto e nulla il concessionario potrà pretendere dall’Ente concedente E’ obbligo del Concessionario altresì la tenuta della contabilità secondo la normativa vigente.
9. Il Concessionario, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, deve svolgere il servizio con personale tecnico dotato della necessaria qualifica ed esperienza per il corretto funzionamento degli impianti. In particolare, deve garantire il numero di personale in organico indicato nell’offerta e, in ogni caso, almeno due operatori presenti nell’orario di apertura al pubblico.
10. L’Aggiudicatario è tenuto per i propri addetti (soci e non) al rispetto degli standard di trattamento salariale, previdenziali ed assicurativi del settore, come da C.C.N.N.L.L. di categoria e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti o lo comprovi.
11. E’ posta a carico del Concessionario ogni responsabilità derivante dalla gestione della struttura in oggetto, con conseguente obbligo di risarcimento di eventuali danni prodotti a terzi e/o al Comune concedente.
Art.13 – ONERI SU UTENZE
1. Tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, telefonia etc sono a carico del concessionario.
2. All’atto della consegna dei locali il concessionario dovrà dimostrare di aver inoltrato richiesta di voltura e/o nuovo allaccio a proprio nome. Contestualmente alla consegna dei locali verranno eseguite le letture sui contatori. Le spese eventualmente sostenute dall’Ente o dal concessionario uscente a partire dalla data di consegna, verranno addebitato al nuovo concessionario.
3. Qualora non sia possibile volturare l’utenza, il concessionario dovrà pagare quanto riportato in fattura direttamente al gestore dell’utenza sulla base di quanto richiesto e trasmesso dall’Ente concedente ed entro la data di scadenza della fatture. Nel caso in cui l’Ente concedente dovesse anticipare le somme di cui ai pagamenti indicati, sarà onere del concessionario rimborsare le suddette somme entro cinque giorni dalla data di richiesta dell’Ente.
4. La prova del pagamento dovrà essere trasmessa all’Ente entro un giorno dall’effettuazione dello stesso anche mediante fax o via pec. In caso di inadempienza l’Ente si rivarrà sulla cauzione prestata con obbligo di integrazione della stessa da parte del concessionario.
5. All’atto della consegna dei locali il concessionario verserà, a garanzia dei suddetti rimborsi, qualora si verifichino le circostanze sopradescritte, la somma di € 2.000,00, che potrà essere versato sia in contanti attraverso bonifico bancario, ovvero assegno bancario non trasferibile.
6. Il ritardo nel pagamento di quanto richiesto è soggetto ad applicazione della penale e rescissione contrattuale con incameramento della cauzione.
ART. 14 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
1. La concessione della gestione del centro polivalente per il tempo libero, ed annesso locale per la somministrazione di cibi e bevande, è operata mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per la gestione dei locali è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per esercitare le attività di spettacolo.
3. Possono partecipare imprese singole o associate, ovvero associazioni culturali o consorzi di associazioni culturali, teatrali, cinematografiche, oppure soggetti privati con relativa iscrizione alla C.C.I.A.A. al momento della presentazione dell’offerta. I concorrenti, prima di presentare l’offerta, dovranno aver preso visione dei beni immobili oggetto di concessione del presente disciplinare.
4. La gara sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti elementi di riferimento:
- Offerta tecnica punti 65
- Offerta economica punti 35
ART. 15 – DISPOSIZIONI VARIE
1. L’aggiudicazione effettuata in sede di gara non è definitiva ma rimane subordinata all’approvazione del Dirigente con apposita determinazione, previa verifica del requisiti giuridici, economici e professionali.
2. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta.
3. Il Comune si riserva di non aggiudicare, ovvero di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.
4. Il Concessionario è tenuto a presentarsi per la stipulazione del contratto, entro i termini che gli saranno comunicati dal Comune previo deposito della documentazione a tal fine richiesta.
5. L’offerta presentata in sede di gara vincola l’aggiudicatario per 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione, trascorso tale termine, senza che la stipulazione abbia avuto luogo, per cause non dipendenti dal medesimo, l’aggiudicatario potrà svincolarsi dai relativi impegni.
6. Il Comune non risponde della mancata stipulazione del contratto per motivi di pubblico interesse.
ART. 16 – COMMISSIONE DI GARA
1. La commissione di gara sarà costituita secondo le norme vigenti. Essa potrà essere integrata con un esperto per la valutazione del programma di massima delle attività e del piano finanziario- gestionale.
2. La commissione per quanto attiene la valutazione del programma delle attività e piano finanziario – gestionale graduerà il punteggio tenendo conto di:
OFFERTA TECNICA | Criteri di valutazione | ||
A | Piano di gestione della struttura (allestimenti locale manifestazioni, bar e locale di ristorazione) e. Specificare dotazione di attrezzature e allestimenti. | 35 | Il maggior punteggio per chi propone soluzioni gestionali di qualità e garanzie di investimenti nell’immobile |
B | Pianificazione e Programma delle attività e manifestazioni offerte dalla Ditta | 30 | Maggior punteggio a chi fornisce una maggiore promozione del territorio |
Totale max | 65 | ||
OFFERTA ECONOMICA | |||
C | Prezzo offerto in aumento su un canone base mensile di 300 €/mese | 20 | Interpolazione lineare (Prezzo max offerto : 20 P / Prezzo i: Xp) |
D | N° di giornate offerte, ad uso gratuito, comprese spese di energia elettrica e acqua all’Amministrazione comunale minimo di 10. | 15 | Interpolazione lineare Pmax/Ngmax=Pi/Ngi |
Totale max | 35 | ||
TOTALE | 100 |
3. Tutti gli elementi di valutazione saranno oggetto di controllo e verifica da parte dell’Ente per tutto l’arco di tempo della gestione.
4. Il programma di utilizzo e gestione dovrà essere coerente con la destinazione d’uso dei locali e la capienza massima prevista.
5. Per le attività proposte non previste nel certificato di agibilità della struttura, sarà onere del concessionario predisporre la documentazione e la richiesta di esame da parte della commissione comunale di vigilanza per il pubblico spettacolo.
6. Il partecipante alla gara dovrà indicare la tipologia di attività previste e le modalità di utilizzo dei locali specificando la dotazione di arredi e attrezzature che intende installare.
7. Il partecipante dovrà indicare il numero di giorni da destinare ad uso esclusivo dell’Ente per finalità istituzionali, oltre i dieci obbligatori stabiliti dal presente capitolato. Rimane chiarito e inteso che l’Ente potrà richiedere l’utilizzo degli impianti di riscaldamento e condizionamento le cui spese (consumi) rimangono a totale carico del concessionario. L’Ente dovrà inoltrare comunicazione al concessionario almeno 15 gg prima della data richiesta, salvo diversi accordi tra le parti. Restano esclusi dai dieci giorni, salvo diverso accordo, i giorni festivi.
8. Il punteggio verrà assegnato con il metodo della proporzione lineare assegnando il punteggio massimo al partecipante che avrà offerto il numero massimo di giorni e il punteggio pari a zero al partecipante che non avrà formulato offerta oltre i dieci giorni obbligatori, con la seguente formula:
Pi /n°giornii = Pmax/n°giornimax
ART. 17 – CAUZIONI E GARANZIE
1. Per la partecipazione alla gara le ditte dovranno prestare una cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a € 648,00, costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 01.09.1993, n. 385, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. La cauzione provvisoria dovrà contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
3. La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale è depositata prima della stipula del contratto, sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e dovrà essere di durata pari alla durata complessiva del contratto. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
4. Il concessionario, alla stipula del contratto di gestione, dovrà depositare una polizza di assicurazione che copra l'Amministrazione Comunale (all risck) da eventuali danni totali o parziali di impianti ed opere preesistenti, rischio di incendi per l’immobile (per € 2.500.000,00) e di responsabilità civile verso terzi (per € 1.500.000,00).
5. La/e garanzia/e fidejussoria/e dovrà garantire tutto il periodo contrattuale di 9 (nove) anni con rinnovi automatici obbligatori annuali e riscuotibili a prima richiesta. Dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la loro operatività entro 15 giorni; anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il Comune potrà chiedere altresì la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
ART. 18 – AVVIO DELLE ATTIVITA’
1. L’attività oggetto della concessione dovrà avere avvio, salvo cause non imputabili al Concessionario, secondo il programma presentato in sede di gara.
ART. 19 – CONTROLLI
1. I funzionari incaricati della Amministrazione Comunale, possono accedere all’immobile consegnato per accertamenti sulla conduzione dei locali e sull’esatto adempimento degli obblighi di cui ai precedenti articoli, ovvero per operazioni da effettuarsi nell’interesse dell’Amministrazione.
2. In caso di inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario, l’Amministrazione provvederà alla contestazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della riscontrata inadempienza, intimando il ripristino della situazione violata nel minore tempo tecnicamente possibile, secondo le indicazioni dell’Amministrazione Comunale. In caso d’inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni del Concessionario, da
presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, si applicheranno le sanzioni di cui al successivo art. 20.
3. È esclusa dai compiti di controllo dall’Amministrazione Comunale qualsiasi incombenza relativa alla sorveglianza ed alla direzione del personale adibito alla gestione del bar e del locale di ristorazione, che rimangono compiti specifici ed inderogabili del Concessionario.
ART. 20 – SANZIONI
1. Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità proposte in sede di gara.
2. La misura delle penali è fissata secondo la seguente tabella
Codice | Oggetto | Penale | Tempi per eliminare i disservizi |
Ritardato pagamento del canone mensile | 50€/giorno | 30 giorni |
RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Codice | Oggetto | Penale | Tempi per eliminare i disservizi |
Mancato rispetto degli impegni presi in sede di offerta | Risoluzione contrattuale | Preavviso 15 giorni | |
Morosità pagamento del canone mensile | 12 mensilità | 30 giorni |
3. Qualora, decorsi 15 giorni dalla contestazione scritta del Comune, le ragioni addotte dal concessionario non siano ritenute accettabili, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le norme dell’art. 21.
4. Qualora il concessionario non provveda al versamento della sanzione entro il termine stabilito dal Comune, il medesimo si rivarrà sulla cauzione depositata o sulla polizza fidejussoria prestata a garanzia.
5. Il concessionario rimane l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione concedente anche qualora affidi i servizi, nei casi previsti dal presente disciplinare, in sub concessione.
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Nei casi non contemplati dall’Art. 20 ed in caso di grave inadempienza potrà farsi luogo della risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile con preavviso di almeno 20 gg mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, a semplice richiesta del “Comune” di volersi valere della relativa facoltà, il contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità di indagine sulla gravità dell’inadempimento.
3. Avvenuta la risoluzione del contratto, sarà diritto del “Comune” avvalersi, anche a titolo di risarcimento del danno, sulla cauzione di cui al precedente Art. 17, fatto sempre salvo il risarcimento a suo favore del danno subito.
4. Si procederà alla risoluzione contrattuale cosi anche come previsto all’art. 20 per un numero superiore a 5 (cinque) contestazioni accertate, e dove le giustificazioni non siano state ritenute valide.
ART. 22 - OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI
1. Il Concessionario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e norme (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente disciplinare.
2. Il Concessionario è esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente disciplinare, anche nel caso di servizi in subconcessione.
ART. 23 - LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA, AUTORIZZAZIONI E PUBBLICITA’
1. Il concessionario è tenuta a richiedere, in tempo utile, il rilascio della licenza di esercizio prevista dall’Art. 86 del T.U.L.P.S. per la gestione dei locali, le relative autorizzazioni sanitarie ed ogni altra tipologia di autorizzazione eventualmente necessaria per la gestione della struttura.
2. Potrà essere rilasciata alla concessionaria autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 3, n. 6, lett. D), Legge n. 287 del 1991.
3. Iscrizione al REC relativamente per la somministrazione di alimenti e bevande o specifiche autorizzazioni per le attività da svolgere;
ART. 24 - ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. L’offerta presentata si intende comprensiva di tutti gli oneri relativi alla completa e perfetta esecuzione del servizio di gestione del Centro polivalente per il tempo libero, e del locale di ristorazione annesso, siti in Macomer loc. Bonu Trau.
2. In particolare sono a cura e carico del Concessionario, senza diritto ad alcun compenso e remunerati dalla indennità di gestione i seguenti oneri:
a. le spese di contratto, bollo, registrazione, le spese di cancelleria, di copie fotostatiche;
b. le spese delle volture delle varie utenze dei servizi relativi a telefono, luce, acqua e riscaldamento ed i relativi consumi;
c. le spese per la realizzazione degli allestimenti, attrezzature e quanto altro necessario all’espletamento dei servizi proposti; la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti con la sola eccezione delle parti strutturali dell’edificio e compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti esterne di pertinenza dell’edificio stesso;
d. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti ed attrezzature;
e. l’espletamento delle procedure tecnico-amministrative atte a conseguire tutte le necessarie certificazioni e/o autorizzazioni attinenti alle attività, ivi comprese quelle commerciali e sanitarie;
f. la pulizia dei locali e gestione delle aree esterne di pertinenza dello stabile come da verbale di consegna;
g. l’espletamento delle procedure relative alla sicurezza dei lavoratori e del pubblico (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.);
h. l’accensione delle polizze assicurative di cui all’art. 17.
i. il rinnovo del CPI
ART. 25 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
1. E’ vietato all’aggiudicatario concedere a terzi l’esecuzione del servizio di gestione del Centro polivalente per il tempo libero, fatta eccezione per i casi previsti all’artt. 4).
2. La subconcessione, o qualsiasi atto diretto a nasconderla, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di revocare la concessione, senza ricorso ad atti giudiziali, con risarcimento dei danni.
3. È ammessa la subconcessione per i soli locali della ristorazione, annesso al centro polivalente, e del servizio bar, previo benestare dell’Amministrazione concedente.
ART. 26 - EVENTUALE FALLIMENTO DELL’IMPRESA
1. In caso di fallimento del Concessionario, la concessione del servizio si intenderà senz’altro revocata e l’Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.
ART. 27 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
1. Il foro competente per eventuali controversie di natura civilistica e/o penalistica sarà quello di Oristano. Il foro per le eventuali controversie di diritto amministrativo è il TAR Sardegna.
ART. 28 NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al Codice Civile.
ART. 29 SPESE CONTRATTUALI
1. Le spese occorrenti per la stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico della concessionaria.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx