TRA
SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
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Xxx Xxxxxx ,00 00000 Xxxxxxxx (XX) P.IVA e C.F. 00000000000 Tel. 0000.000000 – fax 0000.000000
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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI AUTOBUS URBANI E INTERURBANI
SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO LOTTO
CIG
SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO
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TRA
VCOTRASPORTI SRL con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, REA VB-188208 del V.C.O., P. IVA e
C.F. 01792330035, nella persona del Legale Rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Terni, il 18.06.1960, C.F.: TMT RRT 60H18 L117J, domiciliato presso la sede legale societaria
E
, con sede legale in ( ), n. , iscritta alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A. n. , P. XXX X.X. _ nella persona Legale Rappresentante nato a a ( ) il C.F.
domiciliato per la carica presso la sede societaria sopraindicata
PREMESSO CHE
Che il Consiglio di Amministrazione di VCOTRASPORTI SRL del , ha deliberato di indire con
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ------ del e nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. -------- del , una procedura aperta per la stipula di un
Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con più operatori per l’affidamento della fornitura in oggetto e l’avvio delle procedure per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di autobus urbani e interurbani nominando responsabile del procedimento Xxxxxxxxx Xxxxx suddivisi nei seguenti
Lotti:
Lotto 1 – CIG Fornitura n. 4 (quattro) autobus di linea tipo urbano classe I lunghi
Lotto 2 – CIG Fornitura n. n. 2 (due) autobus di linea tipo interurbano classe II cortissimo
Lotto 3 – CIG Fornitura n. n. 2 (due) autobus di linea tipo interurbano classe II normali
Lotto 4 – CIG Fornitura n. n. 4 (quattro) autobus di linea tipo interurbano classe II lunghi
Vista la procedura effettuata;
Che il Consiglio di Amministrazione di VCOTRASPORTI SRL del , ha deliberato l’approvazione
dei verbali e esito di gara, aggiudicando definitivamente le forniture in oggetto.
Che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, e nei successivi Contratti esecutivi rappresentati dagli Ordinativi diretti di Fornitura derivanti dall’aggiudicazione;
Che i singoli Contratti esecutivi verranno stipulati a tutti gli effetti tra VCOTRASPORTI SRL ed il Fornitore affidatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
Che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d’Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
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Che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti di VCOTRASPORTI SRL, rilasciata dalla ---------------- n. ------------------------
----- per un importo di Euro ------------------- (-----------------------------) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall’Accordo Quadro;
Che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
ART. 1 - OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di VCOTRASPORTI SRL dei singoli Contratti Esecutivi e, conseguentemente, la fornitura in acquisto di autobus n. di tipo classe alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi allegati
Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai singoli Contratti Esecutivi che si perfezionano mediante Buono d’Ordine, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto sulla base delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo.
La predetta durata dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di VCOTRASPORTI SRL, da inviare ai Fornitori via PEC, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo e fino al suo raggiungimento.
ART. 3 UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO E BUONI D’ORDINE
Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei contratti attuativi che saranno stipulati tra VCOTRASPORTI SRL ed il Fornitore secondo le modalità specificate al presente articolo.
Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della VCOTRASPORTI SRL a fornire i beni richiesti mediante l’emissione da parte di VCOTRASPORTI SRL di Buoni d’Ordine di Fornitura.
Il presente Accordo non è fonte di alcuna obbligazione per VCOTRASPORTI SRL nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgeranno solo a seguito di emissione dei Buoni d’Ordine di fornitura.
ART. 4 IMPORTO E CORRISPETTIVI
L’importo massimo contrattuale del presente Accordo è pari ad Euro IVA esclusa. Il valore della fornitura di ciascun singolo autobus ammonta quindi ad Euro IVA esclusa/cadauno).
Ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 81/2008, per l’appalto di fornitura in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00.
Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ai Buoni d’Ordine di fornitura sino a concorrenza degli importi contrattuali sopra indicati.
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I corrispettivi contrattuali si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e devono intendersi pertanto comprensivi, oltre che della fornitura, anche dei servizi relativi a tutte le attività ad essi correlate.
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
ART. 5 EMISSIONE DEI BUONI D’ORDINE DI FORNITURA, CONSEGNA, E RESI
La consegna delle forniture da parte del Fornitore sono disciplinate da quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in porto franco presso le sedi indicate nei Buoni d’Ordine di Fornitura. La consegna di ciascun mezzo si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo e dei singoli Contratti Attuativi, gli ordinativi dei beni si intendono perfezionati con la semplice ricezione degli stessi da parte del Fornitore.
A seguito della ricezione dell’ordinativo, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei beni oggetto dell’Accordo nei luoghi indicati nei contratti esecutivi, nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui non venissero rispettati i termini massimi di consegna, ovvero nel caso di consegna di beni con difformità qualitativa e quantitativa, accertata secondo le stabiliti nel Capitolato Tecnico, VCOTRASPORTI SRL provvederà ad inviare comunicazione di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, ai fini dell’applicazione delle relative penali.
La comunicazione di contestazione interromperà i termini di pagamento della fornitura, fino alla sostituzione e/o adeguamento della stessa.
Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell’ordinativo ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare VCOTRASPORTI SRL e chiedere l’invio di un nuovo ordinativo, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso VCOTRASPORTI SRL potrà emettere un nuovo ordinativo, secondo le indicazioni sopra riportate. Il Fornitore inoltre, qualora venga richiesto da VCOTRASPORTI SRL, avrà l’ulteriore obbligo di dare riscontro, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, sullo stato di ciascun ordinativo / contratto esecutivo.
Ove il Fornitore non intenda dare esecuzione al contratto esecutivo di fornitura, dovrà tempestivamente - e comunque entro 2 (due) giorni dal ricevimento della richiesta - informarne, spiegandone le ragioni, a VCOTRASPORTI.
ART. 6 INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA
In caso di eventuali inadempimenti da parte del Fornitore, VCOTRASPORTI SRL provvederanno ad inviare la comunicazione di contestazione dell’inadempimento ai fini dell’applicazione delle relative penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 7 VERIFICHE DELLA FORNITURA E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE
VCOTRASPORTI SRL sarà tenuta a nominare un Responsabile del Procedimento, oltre che un eventuale Direttore dell'esecuzione, anche ai sensi di quanto stabilito all’art. 101 del Codice. Il Responsabile del Procedimento di VCOTRASPORTI SRL, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione, ove nominato, assumerà specificamente, in ordine al singolo Contratto Attuativo, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Al termine del Contratto attuativo VCOTRASPORTI SRL sarà tenuta a trasmettere al Fornitore le certificazioni di completa ed esatta esecuzione della fornitura (certificati di regolare esecuzione o di verifica di conformità), entro 10 giorni dalla relativa emissione secondo le modalità e termini di cui all’art. 102 del Codice.
ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Con riferimento a ciascun Buono d’Ordine, le fatture relative saranno emesse dal Fornitore esclusivamente tramite fattura elettronica, ai sensi del D.M. Economia e Finanze del 3 aprile 2013, n. 33, in base alle indicazioni fornite nei medesimi Contratti.
Il pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore per l’esecuzione dei Buoni d’Ordine sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Fornitore a VCOTRASPORTI SRL ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di verifica di conformità con esito positivo.
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Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte del Fornitore, i termini rimarranno sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta. In tal caso eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture elettroniche irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati a VCOTRASPORTI SRL.
Eventuali comunicazioni di contestazione delle forniture trasmesse da VCOTRASPORTI SRL, secondo quanto previsto all’articolo 15 del presente atto, interromperanno i termini di pagamento dei soli prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto da VCOTRASPORTI SRL
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi connessi e, comunque, delle attività previste nell’Accordo ed oggetto dei Buoni d’Ordine. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Buono d’Ordine e/o l’Accordo si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte di VCOTRASPORTI SRL.
Sarà ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di VCOTRASPORTI SRL a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Buono d’Ordine, nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per VCOTRASPORTI SRL di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla VCOTRASPORTI SRL. Si applicheranno – se del caso - le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo.
Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
ART. 9 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a VCO TRASPORTI SRL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio Ossola, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
ART. 1.0 OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE
Saranno a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo.
Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto: - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell’Accordo, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne VCOTRASPORTI SRL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme; - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell’Accordo e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico; pena la risoluzione di diritto dell’Accordo medesimo e/o dei singoli Buoni d’Ordine, restando espressamente inteso che VCOTRASPORTI SRL potrà risolvere unicamente il Buoni d’Ordine da essa emesso.
Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo, a:
Prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Accordo e negli atti di gara;
Manlevare e tenere indenne VCOTRASPORTI SRL, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell’Accordo, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
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Predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, nonché atti a consentire a VCOTRASPORTI SRL di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi connessi alle norme previste nel presente Accordo e nei Buoni d’Ordine;
Comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo e dei Buoni d’Ordine, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato. Eventuali attività contrattuali da svolgersi presso i locali di VCOTRASPORTI SRL dovranno essere eseguite: Senza interferire nel normale lavoro di VCOTRASPORTI SRL e definendo con la medesima le modalità ed i tempi di intervento;
Il Fornitore si obbliga a consentire a VCOTRASPORTI SRL di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità dei prodotti consegnati rispetto ai requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e da esso offerti, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Buoni d’Ordine, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, VCOTRASPORTI SRL si riserva di verificare la conformità della fornitura secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all’occorrenza il supporto di terzi all’uopo incaricati.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di VCOTRASPORTI SRL.
o indennizzi in capo al concorrente. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà/decideranno il/i Responsabile/i del Procedimento/i entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta (ove possibile). Le penali verranno notificate all’affidatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.
ART. 11 RISOLUZIONE
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
1. Scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. Qualora l’appaltatore risulti inadempiente nella prestazione della fornitura e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato e/o nell’offerta economica presentata in sede di gara, le inadempienze dovranno essere regolarmente accertate e notificate e che, a giudizio di VCOTRASPORTI, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso;
3. Subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
4. Perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
5. Quando l’ammontare delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale;
6. Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
7. Ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
8. Mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, è tenuta al risarcimento dei danni, anche a valere sulla cauzione definitiva.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, VCOTRASPORTI SRL potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
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Il Fornitore non potrà cedere il credito né l’esecuzione anche parziale del Contratto attuativo, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione contraente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all’Amministrazione Contraente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto attuativo per fatto e colpa del Fornitore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa. 2. La cessione dei crediti maturati dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avverrà previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione contraente e nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del Codice. 3. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dell’Amministrazione contraente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, ed è comunque fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. 4. Le cessioni dei crediti dovranno essere stipulati mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovranno essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano in merito le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente articolo 11. 5. Resta ferma l’applicazione dell’art. 106 del Codice.
ART. 13 SUBAPPALTO
Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 14 RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
L’appaltatore rimane civilmente e penalmente l’unica ed esclusiva responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute e della perfetta esecuzione, sia nei confronti di terzi che di VCOTRASPORTI SRL, sollevando espressamente quest’ultima da ogni responsabilità in merito ed obbligandosi a tenerla sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, relativa al presente contratto.
L’appaltatore è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, derivanti da cause a lei imputabili, che risultino arrecati a persone e/o a cose, tanto di VCOTRASPORTI SRL che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
L’appaltatore si obbliga a tenere sollevata ed indenne VCOTRASPORTI SRL da ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto.
ART. 15 RISERVATEZZA
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o entri in possesso ai fini dell’esecuzione del presente appalto e di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma. Tali dati e informazioni non potranno essere oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
ART. 16 FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
ART. 17 PRIVACY E ACCESSO AGLI ATTI
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I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla presente lettera d’invito.
L’informativa integrale è disponibile al seguente link xxxx://xxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx.
ART. 18 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
ART. 19 ALLEGATI
È allegato al presente contratto e ne forma parte integrante essendo stato letto e conosciuto dalle parti, il Capitolato Tecnico dell’appalto;
Le parti approvano, inoltre, i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante:
− Visura CCIAA dell’appaltatore;
− Dichiarazione di remuneratività dell’offerta;
− Offerta Economica;
− Offerta Tecnica
− Copia della garanzia definitiva;
ART. 17 APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della ditta appaltatrice, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 2 - Durata dell’accordo quadro Art. 4 – Importo e corrispettivo
Art. 8 – Fatturazione e pagamenti
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 - Risoluzione
Art. 14 – Responsabilità civile e penale Art. 15 - Riservatezza
Art. 18 - Foro competente Letto, confermato e sottoscritto
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