PROTOCOLLO DI INTESA
PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO CENTRALE, con sede in Napoli
(80133), Piazzale Xxxxxxxx C.F. n. 95255720633, P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx, legalmente rappresentata dal Prof. Xxxxxx. SPIRITO, nato a Maddaloni (CE), il 20/4/1962, in qualità di Presidente (nel prosieguo, ADSP MTC) E
la società GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.p.A., con sigla GE.S.A.C. S.p.A.,
con sede legale in Napoli (80144), Aeroporto di Capodichino, Uffici Direzionali “GESAC” s.n.c., C.F. e partita I.V.A. n. 03166090633, P.E.C.:
XXXXXXXXXX@XXXXX.XXXXXXXXX.XX, legalmente rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXX, nato a Napoli, il 16/9/1962, in qualità di Amministratore Delegato (nel prosieguo, “GE.S.A.C. S.p.A.”),
entrambi i soggetti costituiti denominati come le “Parti”, quando congiuntamente indicati, oppure la “Parte”, se singolarmente.
PREMESSO
(a)- che la GE.S.A.C. S.p.A. esercita la gestione totale dell'Aeroporto di Napoli, in applicazione della Convenzione n.50 del 9/12/2002 sottoscritta con l’E.N.A.C. (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in pari data ed approvata con Decreto Interministeriale (Infrastrutture - Economia e Difesa) n.4591 dell’11/3/2003;
(b)- che l’ADSP MTC gestisce i Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia ai sensi del D.Lgs. 169/16 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. 84/94;
(c)- che la Città di Napoli ed il territorio della Regione Campania rappresentano entrambi attrattori straordinari per il valore del proprio patrimonio artistico, storico e culturale, conosciuto in tutto il mondo;
(d)- che è interesse delle Parti promuovere, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative finalizzate a potenziare, nella Città di Napoli e nel territorio campano, l’attrazione di quote sempre più rilevanti di flussi turistici nazionali ed internazionali, nell’ottica di accrescere l’attrattività, la competitività e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate;
(e)- che le Parti condividono la necessità di conseguire un rapporto più sinergico fra soggetti facenti parte della filiera del settore turistico campano, allo scopo di garantire le migliori condizioni per organizzare, con modalità sempre più efficienti, l’offerta ed intercettare la domanda di servizi turistici nella Città di Napoli e nel territorio campano;
(f)- che nel quadro di obiettivi sopra citati, l’ADSP MTC riconosce il ruolo attivo svolto negli ultimi anni dalla GE.S.A.C. S.p.A. quale fondamentale “driver” di sviluppo della filiera del trasporto, del turismo e dell’economia del territorio ed in tale ottica intende varare un’azione di promozione e valorizzazione del proprio patrimonio demaniale, in linea con il potenziale sviluppo dei flussi turistici;
(g)- che le Parti condividono l’opportunità di stabilire, più in generale, un percorso di collaborazione sinergica fra l’Aeroporto di Napoli ed i Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;
(h)- che tale percorso consentirà tra le Parti anche uno scambio di esperienze e know- how con lo scopo anche di perseguire strategie commerciali finalizzate al miglior utilizzo delle infrastrutture e dei servizi degli scali di propria specifica competenza;
CONSIDERATO
(a)- che il presente protocollo appare pienamente coerente con il quadro normativo di riferimento, nell’ottica di promuovere e garantire una crescita integrata dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx e Castellammare di Stabia;
(b)- che le Parti sono disponibili a collaborare per le finalità di cui alle “premesse”, secondo le rispettive specificità e competenze;
(c)- che è interesse delle Parti disciplinare mediante un documento formale il contenuto degli impegni e delle attività da porre in essere al fine di assicurare le più efficaci e tempestive modalità di attuazione del loro percorso di collaborazione, nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuna;
VISTI
(a)- i regolamenti sulla rete trans-europea dei trasporti (rete TEN-T: Xxx. (XX) x. 0000 x 0000/0000);
(x)- il piano di azione per i trasporti per la regione del Mediterraneo (Regional Transport Action Plan for the Mediterranean Region, XXXX 0000-0000 e 2014-2020);
(c)- il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) previsto dall’art. 29 comma 1 della Legge 164 dell’11 novembre 2014, di conversione del Decreto Legge n. 133 dell’11/9/2014 (“Sblocca Italia”);
(d)- l’art. 8, co. 1, lettera F), della Legge 124 del 7/8/2015 (c.d. Legge Madia) recante “deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
(e)- il D. Lgs. 169/2016 col quale il Governo ha riorganizzato, razionalizzato e semplificato la disciplina concernente le Autorità Portuali (oggi rinominate Autorità di Sistema Portuali);
(f)- il nuovo Piano Operativo 2018-2020 relativo all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, che ne stabilisce la pianificazione progettuale dei prossimi anni;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – PREMESSE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
ARTICOLO 2 - AMBITI DI COLLABORAZIONE
2.1)- La collaborazione tra le Parti avverrà nel rispetto delle competenze e delle prerogative di ciascuna di esse e sarà finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:
a)- attrarre quote sempre più rilevanti di flussi turistici nazionali ed internazionali verso che la Città di Napoli ed il territorio della Regione Campania;
b)- ampliare il bacino di utenza;
c)- sviluppare potenzialità dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx e Castellammare di Stabia;
2.2)- Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa le Parti dichiarano e confermano di voler stabilire un percorso di integrazione e di collaborazione sinergica fra l’Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino e l’ADSP MTC, nell’ottica della complementarietà degli scali stessi e per le predette finalità. Tale percorso è composto da una prima fase di “studio di fattibilità”, della durata di 24 mesi, ed una seconda eventuale fase di “partenariato”, che verrà attivata e disciplinata con un ulteriore specifico accordo, nel caso in cui l’esito dello studio di fattibilità sarà positivo.
ARTICOLO 3 - IMPEGNI DELLE PARTI
3.1)- Il percorso di integrazione e di collaborazione che le Parti intendono perseguire potrà riguardare vari aspetti dell’attività da esse svolte.
3.2)- A tal riguardo, le Parti stabiliscono che, fatto salvo il contenuto del presente Protocollo di Intesa, gli aspetti di dettaglio dei diversi ambiti della reciproca collaborazione saranno disciplinati in un accordo di partenariato declinato di volta in volta in separati accordi attuativi, nei quali saranno precisate anche le condizioni di natura economica corrispondenti.
3.3)- In una prima fase del rapporto di collaborazione, la GE.S.A.C. S.p.A. presterà, in favore dell’Autorità, la propria attività di collaborazione nella redazione di uno studio di fattibilità riguardante la gestione diretta degli spazi pubblicitari dei sedimi portuali di competenza dell’ADSP MTC, attività che da anni la GE.S.A.C. S.p.A. svolge in via diretta nelle aree del sedime dell’Aeroporto di Napoli.
3.4)- A tal riguardo, la GE.S.A.C. S.p.A. si impegna a mettere a disposizione il proprio know-how e la propria specifica esperienza al fine di supportare l’ADSP MTC in un programma di sviluppo della attività pubblicitaria nell’ambito dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;
3.5)- In particolare, la GE.S.A.C. S.p.A. si impegna a:
a)- contribuire, con proprio supporto tecnico, alla realizzazione di uno studio di valutazione finalizzato all’efficientamento degli spazi pubblicitari dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;
(b)- contribuire, con proprio supporto tecnico, allo studio di fattibilità del progetto di riqualifica di tutti gli spazi pubblicitari dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;
(c)- fornire il proprio know-how tecnico in ordine alla predisposizione di ogni necessaria documentazione finalizzata alla realizzazione del predetto studio di fattibilità;
(d)- verificare la fattibilità di un piano di gestione degli spazi pubblicitari dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, alla luce dell’esperienza da parte di essa GE.S.A.C. S.p.A. maturata nel corso degli anni;
(e)- verificare la fattibilità di un piano di gestione degli spazi pubblicitari attraverso una sinergia tra le attività svolte negli scali dell’Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxx Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxxx e Castellammare di Stabia.
3.6)- Dal canto suo, l’ADSP MTC si impegna a:
(a)- a far effettuare a GE.S.A.C. S.p.A., anche tramite persone fisiche/giuridiche dalla stessa incaricate, tutti i sopralluoghi dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia, necessari al rilevamento diretto degli spazi e delle aree interessate alla esposizione di messaggi pubblicitari;
(b)- prestare alla GE.S.A.C. S.p.A. tutti i dati e le informazioni ritenuti da parte di quest’ultima indispensabili ai fini dello studio di valutazione ed al progetto di riqualifica degli spazi pubblicitari del Porto di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono da ritenersi indispensabili le seguenti informazioni:
- le planimetrie con evidenziati gli impianti pubblicitari esistenti e tutte le tipologie di flusso (pedonali e veicolari) dei fruitori dell’intero sedime portuale;
- previsione traffico portuale per i prossimi 5 anni, compresi progetti di riqualifica della viabilità e degli edifici insistenti sul sedime portuale;
- copia di atti amministrativi e degli accordi pubblicitari e/o commerciali in essere che possano vincolare o influenzare la fattibilità del progetto di riqualifica;
- planimetrie e/o rendering del progetto di riqualificazione dell’area storico-monumentale del Porto di Napoli e/o del progetto di riqualificazione dell’edificio denominato “ex MMGG” alla Xxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxx;
(c)- contribuire alla redazione di tutti gli atti amministrativi eventualmente necessari al fine di garantire il buon esito dello studio di valutazione e del progetto di riqualifica di cui sopra;
3.7)- Entrambe le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici da tenersi almeno ogni due mesi .
ARTICOLO 4 - CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA GE.S.A.C. S.P.A.
4.1)- A fronte degli impegni assunti dalla GE.S.A.C. S.p.A. sulla base delle previsioni di cui al precedente art. 3, l’ADSP MTC si impegna ad erogare un contributo, in favore della GE.S.A.C. S.p.A., a titolo di rimborso delle spese vive, che GE.S.A.C. S.p.A. dovrà eventualmente sostenere al fine della redazione dello studio di fattibilità quali a titolo esemplificativo il rimborso spese di tecnici e/o professionisti esterni, pari ad € =15.000= (euro quindicimila).
4.2)- Detto contributo, subordinato alla preventiva approvazione da parte dei competenti organi di amministrazione dell’ADSP MTC, sarà erogato secondo le modalità e nei termini come precisati in un successivo atto che sarà formalizzato tra le Parti a seguito del positivo rilascio di detta approvazione.
ARTICOLO 5 – TAVOLO TECNICO
Per quanto concerne la prima fase della collaborazione (c.d. “Studio di fattibilità” riguardante la gestione diretta degli spazi pubblicitari dei sedimi portuali di competenza dell’ADSP MTC), verrà istituito un apposito “Tavolo tecnico” costituito da sei componenti e specificamente composto, su rispettiva indicazione di ciascuna delle Parti, da due dipendenti ed un project manager, come successivamente designati, il cui compito sarà quello di: a)- individuare i diversi ambiti di collaborazione tra le Parti (fermo quanto stabilito nel precedente art.3)-; b)- identificare le modalità operative e i tempi necessari per l'avvio della collaborazione; c)- redarre un business plan riguardante la gestione diretta degli spazi pubblicitari dei sedimi portuali di competenza dell’ADSP MTC, contribuendo alla definizione e condivisione delle fasi attuative della collaborazione (comepresa la stima degli eventuali investimenti necessari); d)- proporre gli schemi degli accordi attuativi, e)- evidenziare eventuali problematiche che dovessero insorgere nel corso della esecuzione della attività e proporre soluzioni per reciproca condivisione.
ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
6.1)- Ciascuna delle Parti s’impegna, con la sottoscrizione del presente atto, a non divulgare e a non utilizzare per finalità non connesse a tutto quanto concerne l’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, tutte le informazioni, i dati, le registrazioni e le opinioni di qualsiasi natura, tecnica e non tecnica, che vengano, direttamente o indirettamente, a conoscenza delle stesse, nell’esercizio delle corrispondenti attività.
6.2)- Gli obblighi e le restrizioni previste dal presente articolo sopravvivranno per un periodo di 24 mesi dalla data di scadenza del presente atto.
ARTICOLO 7 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni dato o informazione comunicato da una Parte, all’altra Parte, resterà nella esclusiva titolarità della prima e che nessuna previsione del presente Protocollo d’Intesa potrà legittimare o essere idonea a riconoscere in favore della Parte ricevente qualsiasi diritto brevettuale, copyright o diritto di proprietà intellettuale in merito al contenuto dei dati o informazioni stessi.
ARTICOLO 8 - INADEMPIMENTO E RESPONSABILITÀ
8.1)- In caso di mancato o ritardato adempimento degli impegni assunti con il presente Protocollo d’Intesa, la Parte adempiente procederà alla contestazione scritta nei confronti dell’altra Parte.
8.2)- Nel caso in cui l’inadempimento si protragga per oltre trenta giorni dalla data di ricezione di detta contestazione, la parte adempiente potrà risolvere il presente Protocollo di Intesa, con effetto immediato, senza necessità di preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
8.3)- La GE.S.A.C. S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine agli impegni posti a proprio carico col presente atto, atteso il carattere di natura meramente collaborativa delle attività previste. Resta ferma ogni responsabilità delle Parti così come derivante dai successivi accordi attuativi come sopra precisati.
ARTICOLO 9 - EFFICACIA E DURATA
Il presente Protocollo d’Intesa entrerà in vigore il giorno della firma ed avrà durata di 2 anni = (24 mesi).
ARTICOLO 10 - DIRITTO DI RECESSO
Ciascuna Parte potrà recedere, per giusta causa, dal presente Protocollo d’Intesa tramite comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno =30= (trenta) giorni, fermi gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art.6)-.
ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dei trattamenti contrattuali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”) ed il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in vigore dal 19.09.2018). Ai sensi del GDPR, i dati personali oggetto del presente contratto ovvero in ogni modo acquisiti o comunicati da una parte all’altra nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, saranno trattati allo scopo di adempiere alle obbligazioni da esso nascenti. Ciascuna delle parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell’ambito della propria organizzazione, assumerà, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) GDPR, sia nei confronti dell’altra che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, per ogni conseguenza di legge.
ARTICOLO 12 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Ogni modifica e/o integrazione del presente Protocollo di Intesa dovrà essere previamente concordata, in forma scritta, tra le Parti.
ARTICOLO 13 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
13.1)- Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione del presente atto.
13.2)- Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano la competenza del Foro di Napoli.
ARTICOLO 14 – NEGOZIAZIONE
Le Parti riconoscono che il testo del presente atto è frutto di specifica negoziazione tra le stesse e pertanto riconoscono che ad esso non si applica l’art. 1341 c.c.
ARTICOLO 15 - NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE
15.1)- La GE.S.A.C. S.p.A. dichiara di adottare il modello di cui alle disposizioni del D. lgs. n. 231/2001 e di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.
15.2)- L’ADSP MTC dichiara di conoscere le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001 e di svolgere la propria attività nel rispetto della L. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di fatti illeciti rilevanti ai sensi del citato decreto.
Napoli, …………………..
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE GE.S.A.C. S.p.A. MAR TIRRENO CENTRALE