Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per il settore del lavoro in somministrazione
Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per il settore del lavoro in somministrazione
(Art 27, D. Lgs. 148/2015)
Accordo integrativo
Il giorno 21 dicembre 2018, presso la sede di Ebitemp in Roma si sono incontrati Assolavoro, Nidil CGIL, Felsa CISL, Uiltemp, (di seguito le Parti),
PREMESSO CHE
• Il Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo operante nel settore del lavoro in somministrazione (di seguito “il Fondo”) è stato costituito con Accordo delle Parti in data 9 dicembre 2014, in applicazione dell’art. 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero).
• La disposizione testé richiamata prevede che, in riferimento ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità, le Parti Sociali possono adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali (nella somministrazione di lavoro, il fondo Forma.Temp.) con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
• Il successivo D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che ha sostituito, abrogandolo, l’art. 3 comma 14 della L. n. 92/2012, ha confermato il dettato pregresso (artt. 26 e 27) disponendo che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto dovevano adeguare le proprie fonti istitutive alla nuova disciplina legislativa entro il 31 dicembre 2015.
• Conseguentemente, le Parti in data 25 novembre 2015 hanno sottoscritto un nuovo Accordo.
• Con i DD n. 95074 del 25 marzo 2016 e n.121 del 28 aprile 2016 il Fondo di Solidarietà è stato quindi autorizzato dal Ministero del Lavoro all’esercizio delle attività che sono state successivamente avviate nel 2017 a seguito della nomina del Comitato di gestione e controllo.
• Il Fondo assicura al momento le seguenti prestazioni:
▪ ai sensi dell’Accordo del 25.11.2015 (artt. 7 e 8), ed in applicazione dell'art. 27, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 148/2015, a beneficio dei lavoratori in somministrazione in sospensione del rapporto di lavoro, un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, nel caso in cui le imprese utilizzatrici attivino strumenti di ammortizzazione sociale in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie o straordinarie. In tale circostanza il Fondo assicura inoltre il 100% della contribuzione previdenziale;
▪ ai sensi dell’Accordo del 25.11.2015 (art. 9), ed in attuazione dell'art. 26, comma 9, lett. a), primo periodo, del D. Lgs. n. 148/2015, un contributo una tantum a titolo
di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di lavoro, attualmente pari a € 750.
• L'articolo 3, comma 2, della legge Fornero (L. n. 92/2012) ha disciplinato la prestazione dell'indennità di mancato avviamento al lavoro per i lavoratori del settore portuale: la prestazione spetta per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, comprese quelle che coincidano, in base al programma, con le giornate festive per le quali il lavoratore sia risultato disponibile.
CONSIDERATO CHE
le Parti ritengono necessario specificare la portata degli artt. 7 e 8 dell’Accordo del 25.11.2015, in materia di principi generali inerenti la prestazione in caso di riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, in considerazione dell’invio in missione dei lavoratori somministrati in determinati settori produttivi ove operano peculiari strumenti di ammortizzazione sociale a beneficio dei lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue Art. 1 (Lavoratori settore portuale, “IMA”)
1. In corrispondenza del riconoscimento, a beneficio dei lavoratori diretti impiegati nel settore portuale, della prestazione dell'indennità di mancato avviamento (cd. IMA), il Fondo corrisponderà la prestazione in caso di riduzione/sospensione del rapporto di lavoro (cd. “TIS” trattamento di integrazione salariale) a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesima azienda/unità produttiva e per le medesime giornate di mancato avviamento al lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze delle aziende utilizzatrici, fermi restando i limiti di durata massima di cui al D. Lgs. n. 148/2015.
2. La possibilità per le aziende di cui all’art. 17 L. 84/94 di fare ricorso ai servizi delle Agenzie per il Lavoro, è disciplinata dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84 -Riordino della legislazione in materia portuale; tale norma prevede il ricorso all’Agenzia per il Lavoro soltanto quando le ore di lavoro necessarie superino le disponibilità per avviamento di tutto l’organico delle aziende di cui all’Art.17. L'applicazione di tale normativa può quindi determinare l’ipotesi in cui i lavoratori somministrati, pur se effettivamente alle dipendenze dell’APL, non vengano avviati al lavoro (necessitando quindi delle prestazioni del fondo) nelle giornate in cui i dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice invece lavorino (non beneficiando pertanto dell’IMA).
3. Pertanto, tenendo conto del reale utilizzo della somministrazione di lavoro nel settore portuale come sopra descritto, il Fondo riconoscerà la prestazione di trattamento di integrazione salariale (cd “TIS”), anche nel caso di cui al precedente comma, a quei lavoratori che non hanno potuto essere avviati al lavoro in base alle effettive richieste di lavoratori somministrati certificate dalle aziende utilizzatrici, con la supervisione dell’Autorità di Sistema Portuale
Art. 2 (Lavoratori edili e settore metalmeccanico, CIGO per eventi meteo)
1. Nei settori edilizia e settore metalmeccanico, nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali, riferite all’utilizzatore, dovute a intemperie stagionali, con corrispondente erogazione ai lavoratori alle dirette dipendenze dell’utilizzatore della prestazione di Cassa Integrazione Guadagni per eventi metereologici, il Fondo corrisponderà la prestazione di
trattamento di integrazione salariale a vantaggio dei lavoratori somministrati impiegati nella medesima azienda/unità produttiva per le medesime giornate di sospensione dal lavoro previste per i lavoratori alle dirette dipendenze dell’aziende utilizzatrici.
2. Ad integrazione e parziale modificazione di quanto disciplinato dal comma 1 del presente articolo, il Fondo, esclusivamente nel caso di sospensione dell’attività lavorativa per intemperie stagionali, corrisponderà la prestazione di trattamento di integrazione salariale a vantaggio dei lavoratori somministrati anche in unità produttive dell’azienda utilizzatrice ove non operano lavoratori alle dirette dipendenze di quest’ultima.
Art. 3 (Modalità operative)
1. Le prestazioni di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt. 1 e 2 del presente Accordo vengono erogate dal Fondo secondo il meccanismo dell’anticipazione delle prestazioni di cui all’art. 15 dell’Accordo del 25.11.2015
2. Il riconoscimento della prestazione di cui all’articolo 1 del presente Accordo è subordinato alla verifica, da parte del Comitato di Gestione del Fondo, della autocertificazione presentata dalla agenzia per il lavoro attestante i nominativi dei lavoratori per i quali si richiede la prestazione e i giorni di mancato avviamento al lavoro, nonché della comunicazione mensile inviata dalla azienda utilizzatrice e avallata dall’autorità di sistema portuale relativa all’effettivo utilizzo dei lavoratori in somministrazione nel corso del mese di riferimento.
3. Nella fattispecie individuata dall’art. 2, comma 1, è sufficiente la presentazione, da parte dell’agenzia per il lavoro, della medesima documentazione presentata all’INPS dalla azienda utilizzatrice (relazione tecnica dettagliata e eventuale bollettino meteorologico in applicazione dei Mess. INPS n. 1856/2017 e n. 2276/2017). Nella fattispecie individuata dall’art. 2, comma 2, l’agenzia presenterà la medesima documentazione di cui al periodo che precede al Fondo che rilascerà la prestazione di trattamento di integrazione salariale pur in assenza di attestazione da parte dell’INPS.
Roma, 21 dicembre 2018