ARTICOLO 1
REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE
DELLA LICENZA DI PASSO CARRAIO
Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 10 maggio 1991
TITOLO I NORME GENERALI
ARTICOLO 1
Il presente regolamento disciplina nel territorio comunale l’uso pubblico dei passi car- rai con manufatto. Per manufatto si intende l’interruzione o modificazione di marciapiedi e altre opere stradali come ad esempio listoni in pietra o dissuasori di traffico.
Con il presente regolamento si disciplinano, inoltre, gli accessi carrai, luoghi cioè sprovvisti di marciapiedi, che permettono l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali senza al- cun manufatto immettendosi direttamente sulla pubblica via.
ARTICOLO 2
Il presente regolamento viene adottato in conformità all’art. 5 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, oltre che nel rispetto delle altre leggi speciali amministrative, tutt’ora vigenti, ri- guardanti la materia.
TITOLO II
OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 3
Per suolo pubblico s’intende lo spazio comunale e demaniale relativo al sottosuolo e soprasuolo e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o pubbli- co passaggio.
ARTICOLO 4
Le concessioni di suolo pubblico, di occupazione od area pubblica s’intendono date, salve i diritti dei terzi e salva l’osservanza delle leggi speciali.
ARTICOLO 5
La concessione di suolo pubblico od area, per la regolarizzazione del passo od acces- so, deve consentire al concessionario, la manovra di entrata e di uscita dal passo carraio o ac- cesso autorizzato, provvedendo alla messa in opera di quella segnaletica stradale necessaria e permanente per fare mantenere libera l’area di accesso di manovra per l’utilizzo del passo laddove esista una realtà viaria dovuta all’inadeguatezza strutturale della stessa che non con- senta quella manovra per la quale, il richiedente la concessione, ne ha acquisito il diritto.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE ED INDICAZIONE DEI PASSI CARRAI
ARTICOLO 6
E’ fatto obbligo a tutti i concessionari di passi carrai, che risultino regolarmente iscritti nei ruoli della tassa per l’occupazione di suolo pubblico di apporre regolare cartello segnaleti- co (come da Circolare Ministeriale n. 10211 del 15.10.1965 del Ministero Lavori Pubblici), avente le seguenti caratteristiche:
- dimensioni cm. 25 x 45, colore fondo bianco;
- colore della dicitura “Passo Carraio”, nero;
- colore del simbolo di sosta vietata: rosso e bleu;
- diametro del simbolo di sosta vietata: cm. 18;
- numero autorizzazione comunale;
- esecuzione del cartello in alluminio con caratteristiche ottiche analoghe a quelle prescritte per le segnalazioni stradali.
ARTICOLO 7
Gli accessi carrai alle proprietà laterali (cancelli, portoni, ecc.) non soggetti, per man- canza dei prescritti requisiti, alla tassa di occupazione di suolo pubblico, possono essere legit- timati, a richiesta dell’interessato, all’uso del passo carraio, diventando a tutti gli effetti con- cessionari di passi carrai.
TITOLO IV
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
ARTICOLO 8
I proprietari dei passi carrai ed i proprietari di cui all’art. 7 sono soggetti a conseguita legittimità, al pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
TITOLO V
MODALITA’ D’ESECUZIONE PER LA RICHIESTA DI LEGITTIMAZIONE DEI PASSI CARRAI
ARTICOLO 9
I proprietari di passi carrai già esistenti sono obbligati al ritiro del cartello di autoriz- zazione ed al pagamento dello stesso entro il 31.8.1991, in caso di inadempienza il Comune provvederà d’ufficio all’installazione con addebito delle spese sostenute oltre al costo del car- tello tramite iscrizione a ruolo. I proprietari di nuovi passi carrai all’atto della richiesta di abi- tabilità dovranno presentare domanda per il rilascio del cartello di autorizzazione all’Ufficio Tributi del Comune il quale, in accordo con l’Ufficio Edilizia e l’Ufficio Ecografico, rilascerà lo stesso previo pagamento ed iscrivendo il tributo nell’apposito ruolo.
ALLEGATI:
1. Glossario;
2. Tariffe;
3. Ordinanza per passo carraio.
Allegato 1
GLOSSARIO
Passo carraio: è un manufatto che consente l’accesso di veicoli dalla pubblica via alla pro- prietà privata. Esso consiste in un’opera stradale, prevista in sede di progettazione (es. modi- ficazione di marciapiedi o altro), con la quale vengono sostituiti cordoli con piani inclinati al fine di addolcire il dislivello del piano stradale.
Il passo carraio comporta:
1. un’occupazione di suolo pubblico;
2. il vincolo per il Comune di consentire l’accesso prevedendo divieti di sosta e non isti- tuendo parcheggi.
Accesso carraio: è un accesso dalla pubblica via a proprietà privata mediante veicoli. Per la sua realizzazione non sono previste opere che interessano il suolo pubblico. L’accesso carraio può nel tempo trasformarsi in passo carraio qualora il Comune realizzi opere come i marcia- piedi od altro. Quindi per l’accesso carraio non esiste “occupazione di suolo pubblico” in quanto esso si trova pari al livello del piano stradale.
L’accesso carraio non comporta:
1. un’occupazione di suolo pubblico;
2. il vincolo per il Comune di consentire l’accesso precedendo divieti di sosta e non isti- tuendo parcheggi.
Allegato 2
TARIFFE
La tassa occupazione spazi calcolata in base alla superficie occupata (apertura del passo car- rabile per la profondità del marciapiede o di altro manufatto):
centro abitato | £. | 10.563.= |
esterno Capoluogo | £. | 9.718.= |
frazioni | £. | 8.873.= |
territorio esterno | £. | 5.282.= |
Il costo del cartello di autorizzazione è di £. 20.000.= da versare al rilascio dello stesso.
Allegato 3
ORDINANZA DEL SINDACO PER XXXXX XXXXXX
Ritenuta la necessità, largamente sentita dalla cittadinanza di disciplinare uniforme- mente la segnalazione dei passi carrai, al fine di evitare il mancato rispetto del divieto di so- sta, prescritto dall’art. 115 del T.U. sulla circolazione stradale;
Accertato che, spesso, tali passi carrai vengono segnalati con scritta o con segni che vengono apposti in vario modo sui portoni o sulla sede stradale, in corrispondenza dei passi stessi, ingenerando confusioni e divergenze tra gli utenti stradali ed i proprietari degli stabili interessati;
Rilevato che nel territorio del Comune esistono numerosi passi carrai abusivi, perché non autorizzati da parte dell’Amministrazione;
Visto che il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto, con provvedimento n. 18003 del 29 marzo 1964, ad omologare un cartello segnaletico di dimensioni ridotte, da apporre in corrispondenza dei passi carrai;
Ritenuto che, trattandosi di un vero e proprio segnale stradale, la cui posa in opera debba essere autorizzata dal Comune, col carico della spesa al richiedente concessionario del passo carraio;
Vista la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato Generale Circolazione e Traffico n. 10211 del 1 ottobre 1965 con la quale si invitano le Amministrazioni interessate ad attenersi al criterio che il “passo carraio” è da considerarsi autorizzato solo se contrasse- gnato dal segnale di cui sopra;
Attesa, quindi, l’opportunità di disciplinare e uniformare la segnalazione dei passi car- rabili con il segnale in parola;
Accertato che i segnali di prescrizione di cui trattasi sono già disponibili presso l’Ufficio Ecografico del Comune;
Visto il T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale D.P.R.
15.6.1959 n. 393 e l’art. 4 del R.D. 8.12.1933 n. 1740;
O R D I N A
1. Entro il 31 agosto 1991 tutti i concessionari dei passi carrai, autorizzati dall’Amministrazione Comunale, dovranno provvedere a segnalarli mediante apposito cartello numerato dal Comune prescritto dal Ministero dei LL.PP., con circolare n. 10211 del 1 ottobre 1965.
2. Il cartello dovrà essere richiesto all’Ufficio Ecografico che rilascerà l’autorizzazione e darà le istruzioni per il suo collocamento.
3. I segnali difformi da quelli autorizzati, in atto usati dai concessionari dei passi carrai, dovranno essere rimossi, a cura degli interessati, entro il 31 agosto 1991.
4. Coloro che, in data successiva alla presente ordinanza, saranno autorizzati all’apertura di nuovi passi carrai, dovranno provvedere al collocamento del cartello di cui al punto primo.
5. Tutti coloro che mantengono abusivamente passi carrai, sono invitati a richiedere la prescritta autorizzazione alla sezione Tributi ed a munirsi, ad autorizzazione consegui- ta, dell’apposito cartello di cui al precedente punto uno.
ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE
Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 10 maggio 1991, n. 54, pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 31 maggio 1991 al 15 giugno 1991.
ESECUTIVITA’
L’Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento, per decorren- za di termini, in data 19 giugno 1991.
RIPUBBLICAZIONE
Il presente regolamento è stato ripubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 gior- ni consecutivi e cioè dal 20 giugno 1991 al 5 luglio 1991.
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 6 luglio 1991.