ACCORDO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
ACCORDO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L'anno 2015 il giorno 15 del mese di Aprile TRA
L'Azienda Ospedaliera X.Xxxxx e Carle di Cuneo (di seguito denominata Azienda) con sede in Cuneo, Via Xxxxxxx Xxxxxxx, 26, Codice Fiscale 01127900049, rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxxx XXXXXXX nata a Pieve di Cento (BO) il 24.06.1952 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale
E
L'Associazione Mai+sole ONLUS (di seguito denominata Associazione) con sede in Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxx, x. 0, Codice Fiscale 95019460047, rappresentata dalla Sig.a Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Villafalletto (CN) il 20.09.1956 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di Presidente dell'Associazione;
premesso che:
⮚ con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n. 716 del 19.12.2014, è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato, il quale definisce il rapporto che si instaura con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le Strutture dell’Azienda;
⮚ con nota del 05.03.2015, prot. n. 6897 del 05.03.2015, l'Associazione sopra indicata ha presentato richiesta di Accordo con l’Azienda per lo svolgimento di attività di volontariato presso le Strutture Sanitarie dell’Azienda;
⮚ previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, si è accertata la non sussistenza di elementi ostativi alla stipula dell’Accordo richiesto;
si conviene e si stipula quanto segue:
(Oggetto dell’Accordo)
In forza del presente Accordo, l'Azienda ammette l'Associazione allo svolgimento di attività volontarie e gratuite, che in nessun caso costituiscono prestazioni di carattere sanitario.
Le modalità di svolgimento e i tempi dell'attività prestata sono concordati dall’Associazione con il Direttore ed il Coordinatore della Struttura, nel quadro dell’attività programmata secondo quanto dichiarato dal Legale Rappresentante dell’Associazione all’atto della relativa istanza.
In particolare, nel quadro del presente Accordo l’Associazione si impegna a prestare la seguente attività:
▪ assistenza sia medica che psicologica a vittime di abuso e/o violenza provvedendo, in caso di necessità, alla sistemazione presso case protette.
ARTICOLO 2
(Personale impiegato nello svolgimento dell'attività)
Nell’espletamento dell’attività di cui all’art. 1, l’Associazione garantisce la disponibilità di volontari associati in numero idoneo ad assicurare lo svolgimento continuativo delle attività concordate.
ARTICOLO 3
(Prescrizioni concernenti il personale volontario)
I volontari ammessi a prestare la propria opera all’interno delle Strutture dell’Azienda sono tenuti a rispettare le prescrizioni del Regolamento.
L’Associazione deve trasmettere ai propri volontari tutte le informazioni inerenti i rischi e gli obblighi legati alle attività da svolgere dandone riscontro documentale all’Azienda.
L’Associazione è tenuta ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
ARTICOLO 4
(Verifica e controllo qualitativo delle prestazioni)
L'Azienda controlla la qualità delle prestazioni erogate dall’Associazione attraverso la verifica periodica dei requisiti di idoneità dell’organizzazione in rapporto alle attività oggetto dell’Accordo.
(Durata del rapporto, cause e modalità di sua risoluzione)
▪ Il presente Accordo decorre dalla data odierna e scade il 14.04.2018 senza necessità di formali disdette.
▪ Alla scadenza l’Accordo, ricorrendone le condizioni, potrà essere rinnovato previa adozione di un formale provvedimento da parte dell’Azienda.
▪ È escluso ogni tacito rinnovo dell’Accordo scaduto.
▪ Il rapporto si risolve di diritto, previa semplice dichiarazione dell’Azienda comunicata all’Associazione con lettera raccomandata A.R. a firma del Direttore Generale, in caso di:
o gravi e reiterate interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni pattuite;
o venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell’Associazione;
o gravi violazioni del Regolamento.
▪ Le parti hanno comunque, in ogni momento, facoltà di recesso dal presente Accordo, salvo preavviso di almeno trenta giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R., a firma del rispettivo Legale Rappresentante.
▪ L’Accordo decade automaticamente se nel corso della sua durata l’Associazione, per qualsivoglia motivo, dovesse venire cancellata dal Registro regionale istituito ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 266/91.
▪ E’ fatto obbligo all’Associazione, la cui iscrizione al Registro regionale dovesse scadere in corso di durata dell’accordo, di comunicare tempestivamente all’Azienda l’avvenuta riconferma.
ARTICOLO 6
(Tutela della riservatezza degli utenti)
L’Associazione ed i propri aderenti, che per motivi connessi all'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo trattino dati personali degli assistiti, specie se idonei a rivelarne lo stato di salute, sono tenuti ad osservare tutte le regole stabilite al riguardo dall’Azienda per il proprio personale interno, nonché a seguire norme di condotta analoghe a quelle che devono rispettare coloro che per legge sono vincolati al segreto professionale.
In ogni caso l'Associazione è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati, dipendenti o collaboratori.
(Copertura assicurativa)
È fatto obbligo alle Associazioni di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, con oneri a carico dell’ASO.
ARTICOLO 8
(Oneri e spese)
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 266/91:
a) il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo e di registro;
b) le prestazioni che ne formano oggetto non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in quanto realizzate per soli fini di solidarietà.
ARTICOLO 9
(Norma finale)
Per quanto non previsto dal presente Accordo, si osservano le norme, statali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del Regolamento di cui alla DDG n. 716 del 19.12.2014.
Il presente atto, formato da n. 4 pagine, viene letto dalle parti e sottoscritto in calce e a margine in segno di conferma e accettazione.
PER L’AZIENDA OSPEDALIERA IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dr.ssa Xxxxxxxx XXXXXXX
PER L’ASSOCIAZIONE ONLUS IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Xxxxxxxx XXXXXXX