SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Allegato n. 3 al Disciplinare di gara
GARA A PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DIGITAL IMPRESA LAZIO
CIG: 795841864A
CUP: F69E19000500008
Pag. 1 a 20
SCHEMA DI CONTRATTO
TRA
Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come “Lazio Innova”), con sede e domicilio fiscale in Roma in Xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00/X – 00000, partita IVA n. 05950941004, nella persona di in qualità di
E
la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE (in seguito indicata come il “Prestatore”), con sede legale in , codice fiscale n. , in persona del suo rappresentante legale ;
PREMESSO CHE
− Lazio Innova intende affidare l’incarico per l’appalto dei servizi a sostegno della digitalizzazione delle imprese nell’ambito del programma Digital Impresa Lazio;
− il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG: 795841864A) ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
− il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. del . .2019 e sul sito informatico di Lazio Innova dal . .2019;
− la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di /100, con un’offerta economica pari ad Euro , al netto dell’IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera “A” e che forma parte integrante del presente Contratto;
− le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo a prestazionale (Allegato
n. 2 del Disciplinare di gara, che si allega sub lettera “B”), e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera “C”, che formano parte integrante del presente Contratto
Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 -Definizioni
1.1Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o Offerta economica del Prestatore (Allegato “A”).
o Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato “B”).
o Offerta tecnica del Prestatore (Allegato “C”).
o tutti gli atti della procedura di gara.
Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati
2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l’allegato “A” (Offerta economica del Prestatore), l’Allegato “B” (Disciplinare di gara e suoi allegati) e l’Allegato “C” (Offerta tecnica del Prestatore).
Art. 3 - Norme regolatrici dell’appalto
3.1 L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto:
1. dal presente contratto;
2. dalle prescrizioni di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
4. dalle norme contenute nel X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al X.X. 00 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”);
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;
10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).
17. dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
18. dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
19. dall Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Art. 4 - Oggetto e finalità del Contratto
4.1 Il presente contratto disciplina la prestazione, da parte del Prestatore, dei servizi a sostegno della digitalizzazione delle imprese nell’ambito del programma Digital Impresa Lazio.
Le principali attività che il Prestatore dovrà svolgere sono:
− Task 1 – Servizi di sensibilizzazione sui temi della digitalizzazione delle imprese;
− Task 2 – Servizi di assessment e identificazione dei gap di competenze e sviluppo digitale;
− Task 3 – Servizi di formazione;
− Task 4 – Servizio di consulenza e digital coaching;
− Task 5 – Realizzazione di un applicativo gestionale e profilazione imprese.
Art. 5 - Condizioni di esecuzione
5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l’esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant’altro sia necessario per l’esecuzione della prestazione a perfetta regola d’arte.
Art. 6 - Durata e decorrenza
6.1 La durata del contratto è pari mesi ininterrotti e consecutivi, decorrenti data di sottoscrizione del contratto. Il termine ultimo delle prestazioni contrattuali, in ogni caso, non potrà eccedere il 31.12.2021.
Art. 7 - Modifiche del contratto
7.1 Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 8 - Importo contrattuale
8.1 Il corrispettivo omnicomprensivo è di euro ( ) oltre IVA, come per legge, pari all’importo offerto dal Prestatore.
8.2 Il prezzo si intende omnicomprensivo e al netto della sola IVA.
8.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
8.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell’appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.
8.5 Lazio Innova, nei successivi tre anni dalla data di stipula del presente contratto, si riserva il diritto di avvalersi della procedura negoziata prevista all’art. 63 del Codice per l’affidamento al Prestatore di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto, come di seguito specificati, da affidarsi entro 3 anni dalla stipulazione del presente contratto:
- Servizi di assessment, formazione e consulenza alle imprese.
- Servizi manutentivi sugli applicativi realizzati.
L’importo complessivo stimato per i servizi analoghi è pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA.
Art. 9 - Fatturazione e pagamenti
9.1 La fatturazione dei corrispettivi contrattuali dovrà svolgersi sulla base delle seguenti modalità:
- Euro , corrispondenti al 50% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task 1 [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale], alla conclusione del primo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 50% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task 1 [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del secondo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 50% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task I1 [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del secondo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 50% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task I1 [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del terzo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 33% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task I1I [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del quarto trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 33% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task I1I [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del quinto trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 34% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task I1I [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del sesto trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 25% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task IV [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del quinto trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 25% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task IV [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del sesto trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 25% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task IV [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del settimo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 25% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di cui al Task IV [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del ottavo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 16% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di Realizzazione Applicativo di cui al Task V [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del primo trimestre dalla data di decorrenza contrattuale;
- Euro , corrispondenti al 12% del corrispettivo offerto nell’Allegato “A” per i servizi di
Manutenzione Applicativo di cui al Task V [rif. Art. 4.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale] alla conclusione del ciascun trimestre, dal secondo all’ottavo, dalla dato di decorrenza contrattuale.
Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte del Prestatore dei relativi servizi, secondo le specifiche dell’offerta tecnica, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di Gara.
9.2 Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Destinatario: ICARMHQ e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:
− CIG: 795841864A;
− nr. protocollo e data del contratto;
− codice commessa: ;
estremi bancari necessari per l’effettuazione del pagamento.
9.3 I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.
Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.
9.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria del R.T.I., e saranno dalla stessa trasmesse a Lazio Innova. Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive ripartizioni verso la Mandante, con liberazione immediata di Lazio Innova al momento del pagamento in favore della sola Mandataria.
9.5 L’ammontare delle eventuali penali previste dal presente Contratto sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l’emissione e l’invio delle fatture.
9.6 Resta inteso che sull’importo netto di ciascuna fattura è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituzione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
10.1 Con riferimento al presente Contratto, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, “Piano straordinario contro le mafie”, e s.m.i..
A tal fine l’Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è: 795841864A. Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all’appalto.
10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:
- codice IBAN conto corrente intrattenuto presso
Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:
nat
.
a il , C.F.
10.3 La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
10.4 E’ altresì onere del Prestatore inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:
- nel contratto di mandato in caso di R.T.I.;
- negli eventuali contratti di subappalto.
Lazio Innova verificherà che nei contratti di mandato sottoscritti in caso di RTI e nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..
10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all’immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.
10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Art. 11 - Cauzione definitiva
11.1 A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o negli atti da questo richiamati, il Prestatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito apposita garanzia ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 103 del Codice, mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria/cauzione n.
emessa da in data pari ad euro (10% dell’importo complessivo contrattuale presunto, più il % secondo le disposizioni dell’art. 103, comma 1, del Codice, ridotto del 50% per possesso della certificazione di qualità).
11.2 Lo svincolo del 80% dell’importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell’art. 103, comma 5, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 12 - Adeguamento del corrispettivo
12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Contratto.
Art. 13 - Personale
13.1 Il Direttore dell’Esecuzione del contratto per Lazio Innova è .
13.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un “Responsabile Operativo” autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi e contrattuali, assumendo la responsabilità dell’operato.
Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:
- per Lazio Innova:
- per il Prestatore:
13.3 Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, il Prestatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell’esecuzione di Lazio Innova, i nominativi delle risorse componenti il Gruppo di Lavoro, nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta tecnica del Prestatore.
13.4 Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio il Prestatore dovesse sostituire le risorse messe a disposizione con il Gruppo di Lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del contratto di Lazio Innova, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità del servizio. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisto.
Spetta a Lazio Innova la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
13.5 Il Prestatore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, potrà ricorrere, se indicato in sede di domanda di partecipazione, al supporto di specialisti in specifiche discipline, fermo restando che il Prestatore rimarrà l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti di Lazio Innova per l’esecuzione dei servizi.
Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi
14.1 I servizi di cui all’art. 4 saranno erogati secondo le modalità indicate agli artt. 4, 5 e 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nel rispetto di quanto indicato nell’Offerta tecnica del Prestatore.
Art. 15 - Vigilanza
15.1 Nell’esecuzione dei servizi contemplati nel presente Contratto il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell’esecuzione.
15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell’esecuzione.
Art. 16 - Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
16.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
16.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
16.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell’appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
16.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
16.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
16.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l’ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, ne’ questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
16.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 17 - Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità
17.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy, del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Xxxxxx potrà revocare il Contratto. In tal caso Lazio Xxxxxx sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.
Art. 18 - Dichiarazioni di garanzia
18.1 Il Prestatore si impegna:
− a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell’ambito del presente Contratto;
− ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali.
18.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.
18.3 Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Art. 19 - Efficacia del Contratto
19.2 Il presente Contratto è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, ad intervenuta verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28.
Articolo 20 - Riservatezza
20.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti,
ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il Prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
20.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
20.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Contratto.
Articolo 21 - Subappalto e divieto di cessione del Contratto
21.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l’esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 40% del valore complessivo dell’appalto.
21.2 Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 80 del Codice.
21.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
21.4 Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
21.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
21.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
21.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
21.8 Lazio Innova provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.
21.9 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
21.10 E’ fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto dell’attività affidata.
21.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Xxxxxx per qualsiasi attività subappaltata.
21.12 In base a quanto disposto dal citato art. 105 del Codice che si intende integralmente richiamato, il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.
21.13 In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Art. 22 - Domicilio legale
22.1 A tutti gli effetti del presente Contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in .
Art. 23 - Recesso
23.1 E’ facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.
23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
23.3 L’indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.
23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all’ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Contratto sino alla data di recesso.
23.5 Conformemente a quanto previsto dall’art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.
Art. 24 - Penali e risoluzione
24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Contratto, dall’Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per
iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.
In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, Lazio Innova, per ogni giorno di ritardo avrà l’insindacabile facoltà di applicare una penale pari all’1 0/00 (uno per mille) dell’importo del presente contratto.
Le penali saranno trattenute da Lazio Innova in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotte dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l’obbligo di reintegrare tempestivamente l’importo della cauzione definitiva.
Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Innova ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. In ogni caso, la risoluzione del contratto opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l’esecuzione del contratto anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.
Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa verifica di conformità, salvo risarcimento dei danni che Lazio Innova dovesse subire in conseguenza dell’inadempienza del Prestatore.
Art. 25 - Inadempienze e responsabilità
25.1 Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell’altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.
A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:
− frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
− manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
− rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dal contratto;
− subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;
− non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio stesso;
− perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l’esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all’esercizio del servizio;
− mancata reintegrazione della cauzione;
− violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 26 - Forza maggiore
26.1 Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
27.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
27.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 28 - Clausola risolutiva
(Da applicarsi solo in caso di sottoscrizione del contratto in pendenza del rilascio da parte della prefettura della certificazione antimafia)
28.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Xxxxxx ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.
28.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del Contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.
28.3 Il Contratto è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.
28.4 In tali ipotesi il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Art. 29 - Trattamento dei dati – consenso al trattamento
29.1 Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e eventuali successive
modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull’eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del Decreto medesimo.
29.2 In particolare Lazio Innova garantirà al Prestatore di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta il Prestatore garantirà a Lazio Innova, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
29.3 Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 196/2003 è Lazio Innova. Pertanto in caso di trattamento dei dati personali il Prestatore si atterrà alle istruzioni scritte rilasciate da Lazio Innova.
29.4 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente Contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del Contratto.
29.5 Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell’altra dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
29.6 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
29.7 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
29.8 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
29.9 Il Prestatore si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione del presente Contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Poiché l’attività oggetto del Contratto comporta per il Prestatore il trattamento di dati personali per conto di Lazio Innova S.p.A., Lazio Innova S.p.A., ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con il presente Contratto designa il Prestatore quale responsabile del trattamento e quest’ultimo:
a) si impegna a trattare i dati personali ai soli fini di quanto strettamente necessario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente Contratto soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 del GDPR;
d) si impegna a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del GDPR per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, si impegna ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) si impegna a assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) si impegna a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
i) è responsabile per quanto di propria competenza per l’osservanza del GDPR e delle altre disposizioni, nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati, e si impegna a tenere indenne e manlevare il titolare da qualsiasi pregiudizio, danno, responsabilità che possa derivare dal proprio inadempimento degli obblighi di legge o delle disposizioni contenute nel suddetto contratto/atto giuridico.
Resta inteso che i profili attinenti la protezione dei dati personali potranno essere ulteriormente disciplinati da apposito contratto che il responsabile si impegna sin d’ora a sottoscrivere e che definirà l’oggetto, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.
In ogni caso, nell’esecuzione del presente Contratto non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti delle istruzioni specificamente impartite, dati personali oggetto dei trattamenti in oggetto. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione del Contratto con Lazio Innova. In questo caso, corre l’obbligo di riconsegnare ogni materiale o dispositivo di accesso, nonché mantenere riservata ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza a seguito delle operazioni di trattamento svolte nell’espletamento del Contratto. In caso di dubbio nell’interpretazione di queste norme durante l’esecuzione del Contratto sarà possibile rivolgersi direttamente al Responsabile di Commessa con il quale ha rapporti per avere più opportune istruzioni in proposito.
Art. 30 - Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento.
30.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali, degli applicativi software e dell’altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto rimarranno di titolarità esclusiva di Lazio
Innova (ovvero della Regione Lazio) che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato anche territorialmente ed irrevocabile, in favore di Lazio Innova.
30.2 Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire a Lazio Innova tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Lazio Innova in eventuali registri od elenchi pubblici.
30.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà di Lazio Xxxxxx che ne potrà disporre liberamente.
30.4 In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Lazio Innova avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d’autore
31.1 Il Prestatore assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all’uso di opere dell’ingegno, dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
31.2 Qualora venga promossa nei confronti di Lazio Xxxxxx un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Lazio Innova, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Lazio Innova.
31.3 Lazio Innova si obbliga ad informare prontamente per scritto il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, il Prestatore riconosce a Lazio Innova la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Prestatore.
31.4 Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Lazio Innova, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Prestatore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Art. 32 - Varie
32.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
32.2 Contratto non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
32.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all’esecuzione del presente Contratto, dovrà essere effettuata mediante pec all’indirizzo:
Per Lazio Innova: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx Per il Prestatore:
ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai seguenti indirizzi: Se a Lazio Innova:
xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxx. Se al Prestatore:
Via /Piazza
Art. 33 - Foro Competente
33.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
Letto, firmato e sottoscritto
Per Lazio Innova Per il Prestatore
Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:
9. (Fatturazione e pagamenti); 15. (Vigilanza); 16. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex X.Xxx. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); 18. (Dichiarazioni di garanzia); 19. (Efficacia del Contratto); 20. (Riservatezza); 23. (Recesso);
24. (Penali e risoluzione); 25. (Inadempienze e responsabilità); 26. (Forza maggiore); 27. (Oneri fiscali e spese
contrattuali); 28. (Clausola risolutiva); 29. (Trattamento dati - consenso al trattamento); 30. (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell’ingegno, Utilizzo e sfruttamento); 31. (Brevetti industriali e diritti d’autore); 32. (Varie); 33. (Foro Competente).
Per Lazio Innova Per il Prestatore