ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 338 DELL’11 MARZO 2022
XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX X. 000 DELL’11 MARZO 2022
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA COSTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELL’EQUIPE TERRITORIALE PER L’OCCUPABILITA’ PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE “CARSO-ISONZO-ADRIATICO”
Accordo di collaborazione
tra
il Comune di Monfalcone – Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni Ambito territoriale “Carso Isonzo Adriatico” di seguito definito SSC, con sede legale a Monfalcone in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx Xxx 00000000000, rappresentato dal Dirigente ……
e
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d’Italia 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Direttore centrale , la quale attraverso le sue articolazioni organizzative svolge funzioni di coordinamento e gestione
dei Centri di Orientamento regionale, di seguito definiti COR, e dei Centri per l’impiego del territorio, di seguito definiti CPI,
PREMESSO CHE
il presente accordo intende costituire un quadro di riferimento finalizzato a implementare la collaborazione avviata dal mese di ottobre 2018 sull’Equipe Territoriale Occupabilità tra Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale “Carso Isonzo Adriatico”, Centro orientamento regionale - Struttura stabile interventi orientativi per l’inclusione sociale e Centro per l’Impiego di Monfalcone.
Gli atti di programmazione regionale, richiamando i dettami delle norme nazionali e regionali, evidenziano la centralità della valutazione integrata atta a favorire l’orientamento, la formazione e l’inserimento/reinserimento lavorativo delle persone in carico al Servizio sociale dei Comuni, mediante la definizione di progetti personalizzati, condivisi con le persone medesime.
La collaborazione tra i servizi trova fondamento nell’integrazione tra le politiche occupazionali, formative, sociali e di sostegno al reddito che soprattutto in questo momento storico necessita di tradursi in azioni concrete, sinergiche e soprattutto incisive.
In particolare l’attenzione viene rivolta alla individuazione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa mediante l’attivazione di tutte le risorse istituzionali e la sperimentazione di percorsi innovativi che vedono il coinvolgimento del tessuto produttivo, imprenditoriale e della cooperazione presente del territorio.
VISTA
La normativa di riferimento del Settore Socio- Assistenziale:
- Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Artt. 6, 7 e 8 della legge 328/2000 capo II: “Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che ridefinisce e disciplina le funzioni di Comuni, Provincia e Regione in campo sociale, prevedendo tra gli altri, quale strumento per favorire la pianificazione, il potenziamento e la messa in rete di servizi ed interventi in favore della collettività, la progettazione di Piani di zona da elaborare concordemente con diversi organismi presenti sul territorio;
- Legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; che ha introdotto nell’ordinamento regionale un sistema integrato per la gestione degli interventi finalizzati a prevenire, rimuovere o ridurre condizioni di bisogno, di disagio e di non autosufficienza, nonché degli interventi mirati in materia di immigrazione, di lavoro e occupazione, formazione, di servizi per la prima infanzia e di edilizia residenziale;
- “Atto di programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2018-2020”, approvato con DGR n. 1489 dd. 6.08.2018, che costituisce atto fondamentale di programmazione dei servizi necessari per l’attuazione del Reddito di Inclusione e, fra l’altro, integra gli obiettivi regionali per il Piano di Zona;
- Programmazione 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo “PON-Inclusione”;
- “Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni dell’Ambito territoriale Carso Isonzo Adriatico ed atto di delega della gestione al Comune di Monfalcone”, approvata in data 24 gennaio 2020 per il periodo 2020-2024, deliberata dai rispettivi Consigli comunali;
- DPReg. n. 57 dd. 19.03.2018 con il quale è stato emanato il Regolamento regionale per l’attivazione dei tirocini extracurriculari ai sensi dell’articolo 63 della L.R. 9 agosto 2005 n. 18 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Decreto n. 89/SPS dd. 16.01.2019 con cui sono state emanate le “Modalità tecnico operative per l’attivazione di tirocini inclusivi in favore di persone prese in carico dai servizi sociali e sanitari, ai sensi dell’articolo 38 del Regolamento;
- Determina del Comune di Monfalcone n. 614 dd. 09.09.2019 avente per oggetto “Regolamento regionale tirocini – definizioni operative per i tirocini inclusivi capo IV nell’ambito delle azioni finanziate dal PON Inclusione 2014-2020 e dell’attività in area formazione lavoro del Servizio Sociale dei Comuni”;
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023;
VISTA
La normativa di riferimento del Centro per l’Impiego (CPI)
- Legge regionale n. 18 del 9 agosto 2005, “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
- Decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 “(Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- DPReg n. 226 dd. 23.12.2019, con cui è stato emanato il “Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata ai sensi degli articoli 26, comma 3, e 22, comma 1 e 36, comma 3 bis, lettera f), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;
- DGR n. 1920 dd. 18.12.2020, che approva il “Programma generale in materia di politica del lavoro per il triennio 2021-2023”;
VISTA
La normativa di riferimento del Centro di Orientamento Regionale (COR)
- Legge regionale n. 27 del 21 luglio 2017 “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”;
- DGR n.1012 dd. 3.7.2020, che approva il “Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia”, di cui all’art.26 comma 1 della sopraccitata la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27;
- DGR n.1538 dd. 8.10.2021 che ha approvato il documento “Piano triennale delle attività di orientamento 2021-2023”, il quale in continuità con i precedenti documenti di programmazione regionale in materia di orientamento, prevede una specifica area d’intervento dedicata all’inclusione sociale, confermando per il prossimo triennio la partecipazione alle équipe multidisciplinari e l’erogazione dei servizi orientativi ad esse connesse;
LE PARTI CONVENGONO:
Art. 1 - Obiettivi generali Le parti perseguono attraverso l’accordo i seguenti obiettivi:
- Implementazione dell’attività dell’equipe inter-istituzionale integrata denominata ETO (Equipe Territoriale per l’Occupabilità) attivata nel mese di ottobre 2018, stante gli esiti positivi dell’esperienza, verificabili attraverso i verbali e le relazioni periodiche depositate agli atti;
- Attivazione di incontri periodici tra SSC, CPI e COR sullo specifico tema dell’occupabilità, finalizzati all’elaborazione di una programmazione condivisa ed il monitoraggio delle azioni integrate;
- Elaborazione congiunta di report di sintesi.
Art. 2 - Incontri periodici di Programmazione e Valutazione
Gli incontri periodici rappresentano un livello di programmazione e progettazione integrata sul tema dell’occupabilità ed osservatorio dei percorsi inclusivi rivolti alle persone in carico al Servizio Sociale dei Comuni. Ai suddetti incontri partecipano gli operatori individuati dal CPI, dal COR e dal SSC.
Possono essere coinvolti altri soggetti territoriali al fine di approfondire e trattare compiutamente i temi oggetto dei singoli incontri.
Gli incontri si tengono di norma ogni sei mesi o, qualora sussista la necessità di assumere degli orientamenti su questioni rilevanti, possono essere convocati con modalità urgente.
Art. 3 – Obiettivi e composizione dell’ETO
L’ETO è un gruppo di lavoro integrato in seno al quale viene approfondita in forma pluridisciplinare la storia formativa e lavorativa delle persone in carico al SSC, analizzando in particolare le cause di inoccupazione, disoccupazione, instabilità e precarietà lavorativa.
A seguito del suddetto approfondimento vengono individuati i percorsi personalizzati da intraprendere a carattere inclusivo che possono prevedere interventi di orientamento, di supporto nella ricerca lavoro, di inserimento in percorsi formativi o di accesso a percorsi di tirocinio inclusivo ai sensi del DPReg. 57/2018.
L’ETO si riunisce di norma una volta al mese o, se necessario in relazione al numero di segnalazioni pervenute, due volte al mese, presso la sede dell’Ambito o, in alternativa, presso la sede del CPI di Monfalcone. Nel caso in cui le condizioni ambientali e sanitarie impediscano la realizzazione di équipe in presenza, è possibile realizzare équipe da remoto con modalità condivise tra i servizi interessati.
Art. 4 – L’iter dell’ETO
Le situazioni delle persone discusse in seno all’ETO vengono segnalate dagli assistenti sociali del SSC, referenti territorialmente, mediante l’invio alla segreteria organizzativa dell’Ambito Territoriale di una apposita scheda profilo utente e previa compilazione dello strumento ASSO-ISA, disciplinato da uno specifico Accordo tra SSC e Comune di Pordenone, depositato agli atti.
La segreteria organizzativa, a cura dell’SSC, provvede a:
a) raccogliere le segnalazioni trasmesse dai singoli assistenti sociali di riferimento;
b) curare la convocazione degli incontri dell’ETO;
c) inviare preliminarmente le schede profilo utente;
d) stilare nel corso dell’ETO i verbali individuali che vengono sottoscritti dai singoli componenti dell’équipe e dalla persona interessata;
e) trasmettere il verbale individuale all’assistente sociale di riferimento.
f) redigere il verbale generale dell’incontro e a trasmetterlo ai singoli operatori presenti all’incontro.
Art. 5 – Impegni
Il SSC si impegna a:
- Mettere a disposizione il proprio personale per la partecipazione agli incontri periodici e per gli ETO;
- Individuare un operatore espressamente dedicato alla segreteria organizzativa dell’ETO, che si occupa della convocazione degli ETO, della verbalizzazione degli incontri, del raccordo tra i diversi attori coinvolti, nella redazione dei verbali individuali;
- Partecipare agli incontri di programmazione e monitoraggio periodici;
- Collaborare nella elaborazione di report di sintesi e di relazioni periodiche; Il COR si impegna a:
- Mettere a disposizione il proprio personale per la partecipazione agli incontri di programmazione/monitoraggio ed agli ETO;
- Attivare percorsi di orientamento ed approfondimento delle situazioni discusse in ETO;
- Collaborare nella elaborazione di report di sintesi e di relazioni periodiche; Il CPI si impegna a:
- Mettere a disposizione il proprio personale per la partecipazione agli incontri di programmazione e monitoraggio periodici ed agli ETO;
- Attivare percorsi specifici rivolti presso il CPI per aggiornamento/riattivazione curriculum, attivazione delle procedure dettate dai diversi progetti nazionali/regionali relativi all’occupabilità, consulenze specifiche rivolte alle situazioni trattate in ETO;
- Collaborare nella elaborazione di report di sintesi e di relazioni periodiche.
Le parti concordano di elaborare, a fronte delle buone prassi sperimentate e di metodologie condivise, ipotesi progettuali ai sensi della normativa vigente, da porre all’attenzione delle Direzioni regionali competenti.
Art. 6 – Risorse Finanziarie
Non è previsto nessun costo a carico delle parti che sottoscrivono il presente accordo di collaborazione.
Art. 7 – Privacy e Trattamento dei Dati
(Accordo di Contitolarità ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento 679/2016) Punto 1- Oggetto
- Le parti concordano che le attività di trattamento descritte nella Tabella 1, concordate nella gestione di finalità e strumenti e che possono comportare la condivisione di strutture, locali, risorse informatiche, software, data base e personale dipendente, saranno gestite in regime di contitolarità fra le parti, ai sensi dell’art. 26 del Reg. 679/2016.
Tabella 1 – Attività di trattamento in contitolarità
Trattamento di dati necessari relativi ai Progetti Individualizzati di Inclusione Socio-Lavorativa delle persone in carico al Servizio Sociale dei Comuni, valutati in seno all’ETO.
Dati condivisi: anagrafici, reddituali, sanitari, formativi, lavorativi, composizione del nucleo familiare e carichi familiari.
- Oggetto del presente accordo è la disciplina delle responsabilità delle Parti conseguente al trattamento dati per lo svolgimento delle attività sopra menzionate e la conseguente instaurazione del rapporto di contitolarità ai sensi dell’art. 26 del Reg. 679/2016.
- Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento.
Punto 2 – Principi generali
- I Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, presenti e futuri, dovranno essere trattati per le finalità indicate nella tabella e nell’articolo 1 del presente documento.
- Ciascun contitolare, nell’ambito della propria organizzazione, per quanto di rispettiva competenza, è obbligato a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 679/2016 e dalle disposizioni di legge vigenti e sopravvenute in materia di tutela dei dati personali.
- I Contitolari si impegnano altresì, ai sensi dell’art. 26 par. 2 del Reg. 679/2016, a mettere a disposizione degli interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito web oppure in formato cartaceo presso la sede, il contenuto essenziale del presente accordo.
Punto 3 – Esercizio dei diritti degli interessati
- I Contitolari convengono che le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Reg. 679/2016 presentate dagli interessati saranno gestite dalla Parte a cui la richiesta viene inoltrata, restando in ogni caso inteso che gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti di tutti i contitolari ai sensi dell’art. 26, par. 3, del Regolamento sopra citato.
- In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente all’altra la ricezione di istanze che abbiano ad oggetto trattamenti in contitolarità, cooperando reciprocamente secondo buona fede nella gestione delle richieste.
Punto 4 – Responsabilità nel trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 82 par. 4 del Reg. 679/2016, i Contitolari del Trattamento saranno responsabili in solido, per l’intero ammontare, del danno al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato. Nei rapporti interni tra i Contitolari, il danno è ripartito sulla base delle responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari; pertanto, il Contitolare che ha risarcito in toto l’interessato potrà rivalersi sull’altro Contitolare, responsabile effettivo del danno, esercitando l’azione di regresso.
Punto 5 - Gestione rapporti con l’autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Istanze e comunicazioni dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali relative a procedimenti amministrativi, sanzionatori, giudiziari e all’attuazione delle prescrizioni riferibili ad attività di trattamento in contitolarità saranno gestite dalla Parte che la riceve. In ogni caso le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente all’altra la ricezione di comunicazioni dell’Autorità Garante che abbiano ad oggetto trattamenti in contitolarità, cooperando reciprocamente secondo buona fede nella gestione delle richieste
- Nei rapporti interni tra i contitolari, eventuali sanzioni pecuniarie sono ripartite proporzionalmente sulla base delle responsabilità imputabile a ciascuno dei contitolari.
Punto 6 - Gestione casi di “Data breach”
- In relazione alle attività di trattamento svolte in contitolarità, la Parte che venisse a conoscenza di un evento che possa potenzialmente configurare una violazione di dati personali come descritta dall’art. 33 del Reg. 679/2016 (c.d. “Data Breach”), dovrà comunicarlo agli altri contitolari entro 24 ore da quando ne sia venuta a conoscenza.
- Le Parti cooperano in buona fede nella gestione dell’evento, seguendo le indicazioni operative previste dalla procedura di Data Breach prevista dai rispettivi modelli organizzativi.
Punto 7. - Gestione rilascio Informativa agli interessati
- Ciascuna delle parti si obbliga a fornire agli interessati idonea informativa sul trattamento ai sensi dell’artt. 13 e 14 del GDPR che richiami espressamente le attività di trattamento svolte in contitolarità ai sensi del presente accordo.
- Gli obblighi di informativa ed eventuale acquisizione del consenso al trattamento per le attività di trattamento diverse da quelle in contitolarità, sono a carico di ciascuna Parte.
Punto 8 – Disposizioni conclusive
- I Contitolari del Trattamento, ai sensi dell’art. 24 par. 1 del Regolamento 679/2016, si impegnano a mettere in atto, per quanto di rispettiva competenza, misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento, in particolare per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
- Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere preventivamente discusse e approvate, per iscritto, dai Contitolari.
- Le Parti concordano di approvare l’estratto relativo all’accordo di co-titolarità al fine di mettere a disposizione a coloro che ne facciano richiesta il relativo documento.
- Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente accordo e, sottoscrivendolo, esprimono pienamente il loro consenso.
-
Art. 8 – Durata del Protocollo
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 anni, fatta salva la volontà di recesso anticipato di una delle parti, da comunicare in forma scritta.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE