Delibera del Direttore Generale n. 593 del 16-12-2020
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 593 del 16-12-2020
Proposta n. 1220 del 2020
Oggetto: ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE UMANO CON LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “3-ADRENORECEPTOR AS PROGNOSTIC MARKER IN NEUROBLASTOMA AND XXXXX SARCOMA” – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO
Dirigente: XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX
Struttura Dirigente: AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 593 firmata digitalmente il 16-12-2020
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Progetto |
Contenuto | ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE UMANO CON LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “Β3-ADRENORECEPTOR AS PROGNOSTIC MARKER IN NEUROBLASTOMA AND XXXXX SARCOMA” – APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | NO |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
1 | 7 | Accordo per il trasferimento di materiale |
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’AOU Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.1.2016;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire l’organigramma complessivo dell’AOU Xxxxx e sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle strutture organizzative complesse e semplici;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello Statuto Aziendale;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione dell’organizzazione aziendale;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 31.12.2019 si è provveduto ad approvare ulteriori azioni di sistemazione dell'organizzazione aziendale in ambito amministrativo;
Su proposta del Responsabile della S.O.C. Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Ricordato che l’AOU Meyer è capofila del progetto denominato “β3-adrenoreceptor as prognostic marker in Neuroblastoma and Xxxxx Sarcoma” (progetto “Beta3TumPed”), finanziato nell’ambito del “Bando Ricerca Salute 2018” della Regione Toscana, previo scorrimento della graduatoria dei progetti vincitori di cui al decreto dirigenziale n. 8245 del 26.05.2020;
Premesso:
- che con Xxxxxxxx n. 298 del 01.07.2020 questa Azienda ha approvato, tra gli altri, il testo di Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati, successivamente stipulato con i partner del progetto Beta3TumPed, tra cui anche la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede a Milano, in qualità di ente di ricerca esterno;
- che il progetto è stato approvato dal Comitato Etico Pediatrico della Regione Toscana nella seduta del 30.07.2020;
Atteso che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori provvederà all’invio di materiale biologico umano per l’esecuzione del progetto di cui trattasi e per lo svolgimento delle attività specifiche correlate, secondo lo schema di Accordo per il trasferimento di materiale allegato al presente provvedimento;
Verificato che le spese di spedizione di cui al suddetto Accordo saranno coperte dal finanziamento del progetto BETA3TUMPED (Codice Aziendale A38, cdc 766);
Ritenuto pertanto di stipulare l’Accordo per il Trasferimento di Materiale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per la disciplina delle condizioni normative ed operative del trasferimento di materiale biologico umano, che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1. Di approvare lo schema di Accordo per il trasferimento di materiale da sottoscrivere con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori che, allegato N. 1 al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di imputare i costi per il trasferimento di materiale biologico al progetto BETA3TUMPED, PRCDA38/4202406000/D20…, cdc 766, Bilancio 2021.
3. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, L. R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa AOU Meyer.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DI MATERIALE
Questo accordo di trasferimento di materiale (di seguito denominato l’ “Accordo”) è stipulato tra:
(1) FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI, con sede legale in MILANO (MI), indirizzo XXX XXXXXXX XXXXXXXX, 0, XXX 00000, codice fiscale 80018230153 e partita IVA 04376350155, rappresentata dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale
(di seguito denominato “Fornitore”)
E
(2) l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx, con sede legale in Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, C.F./P.I 02175680483, nella persona del Rappresentante Legale, Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda stessa.
(di seguito denominata “Ricevente”).
Di seguito il Fornitore e il Ricevente sono anche indicati individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”.
PREMESSO:
(A) che l’AOU Meyer è il promotore progetto non-profit “β3-adrenoreceptor as prognostic marker in Neuroblastoma and Xxxxx Sarcoma” (di seguito il “Progetto”), di cui il Dr. Xxxxxxx Xxxxx è responsabile in qualità di Sperimentatore Principale (lo “Sperimentatore”);
(B) che il suddetto Progetto è finanziato nell’ambito del Bando Ricerca Salute 2018 della Regione Toscana;
(C) che le Parti, unitamente agli altri partners del Progetto, hanno determinato, tramite la sottoscrizione di un “Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati”, i principi che devono governare la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, sia in ordine alla titolarità e allo sfruttamento dei risultati conseguiti nell’esecuzione del Progetto, sia in ordine dell’attività di diffusione dei risultati medesimi;
(D) che il Ricevente intende cooperare con il Fornitore per la spedizione del materiale specificato nell’Allegato 1, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo;
(E) che il Ricevente intende utilizzare per fini non commerciali e in relazione esclusivamente al Progetto e ai relativi obiettivi il materiale elencato nell’Allegato 1, secondo il piano di attività ivi specificato;
(F) che il Fornitore, per il tramite del Dr. Xxxxxxx Xxxxxx, si impegna a fornire tale Materiale in conformità alle disposizioni del presente Accordo.
(G) che la responsabilità dell’uso del Materiale per le finalità del Progetto deve essere ricondotta allo Sperimentatore;
Le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Definizioni
1.1 “Materiale originale” si intende tutto il materiale fornito dal Fornitore al Ricevente, come meglio descritto nell’Allegato 1 del presente Accordo.
1.2 “Progenie” consiste nel materiale discendente non modificato rispetto al Materiale originale, come ad esempio cellule da cellule o organismo da organismo o vettore da vettore.
1.3 “Derivati non modificati” sono sostanze create dal Ricevente che costituiscono una subunità funzionale non modificata o un prodotto derivante dal Materiale originale, ad esempio sottocloni di linee cellulari non modificate, sottoinsiemi purificati o frazionati del Materiale originale, proteine espresse da DNA/RNA.
1.4 “Modifiche” sono sostanze create dal Ricevente che contengono e/o incorporano il Materiale originale, ad esempio prodotti di ricombinazione omologa, prodotti di scambio di cassette, prodotti di trasmissione di linea germinale, incroci, nuove varietà, fusioni di cellule, prodotti di subclonazione, ecc.
1.5 “Materiale” si intende (a seconda dei casi) Materiale originale, Progenie, Derivati non modificati inclusi nelle Modifiche.
1.6 “Scambio legittimo” è il trasferimento del Materiale originale all'interno della stessa impresa o ente o gruppo di ricerca (inclusi partners di differenti istituti che collaborano ad un progetto definito).
1.7 “Scopi commerciali” si intende la vendita, locazione, licenza, cessione o altro trasferimento di materiale ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro. L’utilizzo per scopi commerciali è anche quello di qualunque soggetto, compreso il Ricevente, per effettuare ricerca su commissione, comprese la selezione di librerie di composti, per conto di una organizzazione senza scopo di lucro, per produrre o fabbricare i prodotti da vendere, o per svolgere attività di ricerca che si traducono nella vendita, nella locazione, nella licenza, nel trasferimento del materiale ad una organizzazione a scopo di lucro.
1.8 Gli “Scopi non commerciali” consistono in attività di ricerca, insegnamento o altra attività svolta dal Ricevente senza legami diretti con le attività commerciali quali la vendita, la locazione, la licenza, la cessione o altro trasferimento di materiale ad un soggetto che svolge attività economica con scopo di lucro.
1.9 “Informazioni” includono, senza limitazione, qualsiasi informazione scientifica, tecnica o commerciale, trasmessa al Ricevente da parte del Fornitore nell’ambito del presente Accordo e in relazione al Materiale originale.
2. Uso del Materiale
2.1 In esecuzione del presente Accordo, il Ricevente si obbliga a pagare le somme di cui al successivo articolo 7 e di prendere in consegna il Materiale originale di cui all’Allegato 1. Il Ricevente accetta di ricevere il Materiale originale e di applicare al Materiale le disposizioni che seguono.
2.2 Il Ricevente deve utilizzare il Materiale in conformità alle leggi e ai regolamenti, alle linee guida e raccomandazioni emesse da organismi internazionali e nazionali applicabili a tale Materiale. In particolare, il Materiale deve essere utilizzato nell’effettivo rispetto delle norme etiche, tenendo conto delle procedure di controllo e delle linee guida etiche adottate dai suddetti organismi internazionali e nazionali. Il Materiale, che è di natura sperimentale, non deve essere utilizzato sull’uomo. Inoltre, il Materiale non deve essere utilizzato sugli animali a meno che - ove applicabile - tale uso sia esplicitamente approvato da un comitato etico o dalla normativa sul trattamento degli animali da laboratorio.
2.3 Il Ricevente dichiara che all'interno dei laboratori (i) l’accesso al Materiale deve essere limitato al solo personale qualificato e in grado di gestire in sicurezza tale Materiale e (ii) che detto Ricevente adotta tutte le misure necessarie, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del Materiale, di prendere le opportune precauzioni per ridurre al minimo qualsiasi rischio di danno a persone e cose e per proteggerlo dai furti o uso improprio.
2.4 Il Materiale deve essere utilizzato esclusivamente per le attività descritte nell’Allegato 2. Dopo la conclusione di queste attività, il Materiale sarà conservato per un periodo di tempo di 10 anni presso il Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica, dopo tale periodo verrà distrutto dal Ricevente.
2.5 Il Materiale non potrà essere trasferito a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Fornitore. Allo scopo di fugare qualsiasi dubbio, non potrà essere rifiutato senza motivo il consenso per lo scambio legittimo e per il trasferimento ad un soggetto terzo che agisce, nell’ambito del Progetto e per le finalità dello stesso, senza scopo di lucro.
2.6 Il Ricevente avrà il diritto di richiedere al Fornitore di estendere lo scopo e le attività previste dall’Allegato 2. Il Fornitore non negherà l’autorizzazione in modo irragionevole.
2.7 Il Fornitore fornirà il Materiale in forma anonima in modo tale che il Ricevente non possa in alcun modo risalire all’identità dei soggetti da cui il Materiale è stato prelevato. E’ responsabilità del Fornitore garantire tale regime di anonimità.
3. Pubblicazioni
Il Ricevente ha il diritto di pubblicare i risultati relativi alle attività svolte sul Materiale, a condizione che il Fornitore venga citato come fonte del Materiale. Il Ricevente deve fornire al Fornitore la copia di tutte le pubblicazioni direttamente derivanti dall’utilizzo del Materiale non oltre tre (3) mesi di calendario dalla data della pubblicazione.
4. Proprietà intellettuale
4.1 Tutti i diritti di proprietà intellettuale e tutti i dati, i risultati e le scoperte derivanti dall’uso del Materiale nell’ambito del Progetto sono di proprietà della parte che li ha generati.
In conformità a quanto disciplinato nell’Accordo definitivo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati di cui alla lettera C delle Premesse, nel caso in cui i risultati e le scoperte derivanti dall’uso del Materiale siano generati congiuntamente, le Parti saranno titolari in via congiunta di detti risultati e comunque di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale. La proprietà dei risultati congiunti sarà ripartita in misura proporzionale al contributo inventivo di ciascuna Parte,
4.2 Il Fornitore manterrà la proprietà esclusiva del Materiale originale.
4.3 Il Ricevente ha il diritto di brevettare le invenzioni generate in via esclusiva da quest’ultimo, incluse le Modifiche, realizzate attraverso l’uso del Materiale ma dovrà darne comunicazione al Fornitore, in via confidenziale.
4.4 Qualora il Ricevente depositi un brevetto riguardante una invenzione che includa anche il Materiale, il Ricevente concederà al Fornitore una licenza su tale brevetto, gratuita, non esclusiva, per la propria attività interna di ricerca e di insegnamento e che permetta al Fornitore medesimo di continuare a distribuire il Materiale a terzi.
4.5 Nel caso in cui il Ricevente intenda sfruttare o utilizzare risultati che includono il Materiale per Scopi commerciali, le Parti negozieranno in buona fede e secondo valore di mercato una licenza a titolo oneroso per utilizzare il Materiale o le Modificazioni, secondo gli scopi e le condizioni che verranno stabiliti in un contratto apposito.
4.6 Previa richiesta del Fornitore, il Ricevente accetta di fornire al Fornitore medesimo una ragionevole quantità di documenti pubblicati realizzati direttamente dal Ricevente a seguito dell’attività di ricerca svolta
utilizzando il Materiale nell’ambito del Progetto. Tali documenti dovranno servire per l’uso interno del Fornitore, per la di ricerca non commerciale e per l’attività didattica. La fornitura di detti materiali dovrà avvenire a titolo gratuito. Potranno essere addebitati soltanto ragionevoli costi di imballaggio e consegna, a carico del Fornitore.
4.7 Eccetto per quanto previsto in questo Accordo non sono attribuiti al Ricevente altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di privativa che spettano al Fornitore, neppure a titolo di licenza.
5. Garanzia e responsabilità
5.1 I Materiali forniti nell’ambito del presente Accordo si intendono avere carattere sperimentale. Essi possono avere proprietà pericolose.
5.2 Il Ricevente accetta che il Materiale o le Progenie classificati nel Gruppo di Rischio 2 o superiore (come definito dalla normativa dell’Unione europea e quella nazionale) costituiscono patogeni noti e che altro materiale, non così designato possa essere patogeno, in determinate condizioni.
5.3 Il Ricevente accetta che ogni attività di imballaggio e consegna o qualsiasi attività svolta nel proprio laboratorio avvenga in adempimento con ogni legge, regolamento, raccomandazioni e linee guida applicabili.
5.4 Il Ricevente assume ogni responsabilità per danni che potrebbero derivare dall’uso, stoccaggio o smaltimento del Materiale.
5.5 Il Fornitore non si assumono alcuna responsabilità e non garantiscono circa l’idoneità del Materiale per un particolare scopo, o che l’uso del Materiale non violi alcun brevetto, marchio o altri diritti di proprietà di un terzo.
5.6 Il Fornitore non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Ricevente per eventuali danni conseguenti (compreso il mancato guadagno), incidentali, indiretti, o per l’applicazione di sanzioni di ogni tipo derivanti dall’esecuzione del presente Accordo o per lo svolgimento di attività riguardanti il Materiale, anche nell’ipotesi in cui il Fornitore è stato avvisato della possibilità di tali danni o conseguenze.
5.7 L’unico rimedio contro il Fornitore per eventuali danni di tipo contrattuale ed extracontrattuale, sarà la sostituzione del Materiale, se possibile.
5.8 Il Fornitore si impegna a mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative al Progetto di cui venga a conoscenza ai fini del presente Accordo.
6. Riservatezza
6.1 Durante la durata del presente Accordo e per tre (3) anni successivi, il Ricevente deve mantenere riservate le Informazioni e non divulgare tali Informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
7. Imballaggio e consegna
7.1 Il Ricevente si impegna a pagare i costi di spedizione ed eventuali tasse applicabili (ad esempio l’IVA) ai sensi di legge, mediante utilizzo di corriere convenzionato a spese del Ricevente, addebitando i costi sul centro di costo specifico per il Progetto.
7.2 Il Fornitore spedisce il Materiale in conformità alle normative di sicurezza in vigore, al seguente indirizzo:
Xxx.xx Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx
Laboratorio di Oncologia ed Ematologia Pediatrica Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, XXXX0, Xxx 00x,
00000, Xxxxxxx
7.3 Dopo la consegna al vettore, la perdita o la distruzione di questo Materiale non ricade sotto la responsabilità del Fornitore.
7.4 Il Ricevente è responsabile di assicurarsi tutti i permessi necessari per ricevere il suo ordine. La prova di tali permessi deve essere fornita al Fornitore, se richiesta.
8. Clausole finali
8.1 La normativa applicabile al presente Accordo è quella dello Stato italiano.
8.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione dell’Accordo, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
8.3 Il Ricevente deve tenere i libri, registri e altri documenti in modo da fornire ogni ragionevole dettaglio al Fornitore, in modo di verificare l’adempimento delle obbligazione derivanti dal presente Accordo. Il Ricevente consentirà inoltre che tali libri, registri documenti siano ispezionati e controllati da uno o più esperti incaricati dal Fornitore.
8.4 Questo Accordo entra in vigore dall’ultima data di sottoscrizione delle Parti e rimane in vigore fino alla conclusione delle attività di cui all’Allegato 1 al presente Accordo o per il tempo che il destinatario ha il possesso dei Materiali o delle Modifiche, qualunque sia il periodo più lungo.
8.5 Il Ricevente o il Fornitore potranno risolvere dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta, qualora l’altra Parte non pone rimedio, qualora sia possibile, all’inadempimento entro (30) giorni di calendario dal ricevimento della suddetta comunicazione, contente l’indicazione dell’inadempimento da rimediare.
8.6 Il presente Accordo e il relativo allegato costituisce l’intero accordo tra le Parti. Questo Accordo può essere modificato e/o integrato solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Le eventuali modifiche saranno oggetto di addendum al presente Accordo e decorreranno dalla data della loro sottoscrizione, salvo diversa intesa tra le Parti.
8.7 Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
8.8 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Ricevente e sono assolte in modo virtuale giusta autorizzazione dell’Ufficio Territoriale di Firenze, prot. n. 67617 del 03.07.2020.
8.9 Le disposizioni del presente Accordo relative alla proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla responsabilità si applicano anche dopo la fine del presente Accordo per qualsiasi motivo.
8.10 Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241. La versione digitale sarà inviata ai seguenti indirizzi PEC:
Per il Ricevente: xxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx; Att. S.O.C. Affari Generali e Sviluppo
Per il Fornitore: xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx; Att. s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO)
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | Azienda Ospedaliero-Universitaria Xxxxx |
Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Il Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Data | Data |
ALLEGATO 1
Descrizione del Materiale Originale e dell’attività da svolgere
1. Materiale Originale
Campioni biologici di sangue periferico, sangue midollare, biopsia, derivati da pazienti pediatrici affetti da Sarcoma di Xxxxx o Neuroblastoma, arruolati nell’ambito del progetto di ricerca “β3-adrenoreceptor as prognostic marker in Neuroblastoma and Xxxxx Sarcoma”.
2. Attività da svolgere con l’uso del Materiale Originale
• Identificazione e isolamento delle cellule tumorali nei campioni biologici dei pazienti, mediante citometria a flusso
• Valutazione dell’espressione della proteina β3-AR sulle cellule tumorali dei pazienti
• Analisi della modulazione dell’espressione β3-AR in vitro ed ex-vivo
• Analisi delle espressioni di un pannello di geni utilizzando la tecnologia Affymetrix® Gene Chip
• Analisi di sequenza del gene ADRB3 usando il metodo Xxxxxx
• Esperimenti in vivo a seguito dell'inoculazione di cellule tumorali isolate dai pazienti in topi nudi