COMUNE DI GIUSSANO
COMUNE DI GIUSSANO
(Provincia di Monza e Brianza)
S C H E M A di
Rep. n.
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA STABILI COMUNALI PER IL PERIODO DI UN TRIENNIO
CODICE CIG ACCORDO QUADRO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemila
, il giorno
del mese di
, in
Giussano, nella residenza comunale.
Davanti a me Dott. , Segretario Generale del Comune di Giussano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, si sono costituiti i sigg.ri:
1) , nato a il , codice fiscale , titolare di certificato di firma digitale in corso di validità, nella sua qualità di Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali del Comune di Giussano, domiciliato per la carica in Giussano, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx
x. 0, il quale interviene ed agisce in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Giussano (codice fiscale n. 01063800153) in forza del Decreto Sindacale n. in data ;
2) sig. , nato a il , codice fiscale , titolare di certificato di firma digitale in corso di validità, domiciliato per la carica presso la sede della infradetta società, il quale interviene nel presente atto
non per sé ma nella sua qualità di e legale rappresentante della
società
con sede legale in
, codice fiscale n.
, iscritta al
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di , sezione ordinaria, con
il numero R.E.A. , di seguito per brevità anche denominato
“Appaltatore”.
Dell’identità e piena capacità delle parti sopra costituite, io Ufficiale rogante, sono personalmente certo.
Espressamente e spontaneamente le parti rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni.
Premesso:
− che con determinazione del Dirigente Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali n. in data , sono stati approvati gli elaborati di progetto afferenti all’Accordo Quadro dei “Lavori di manutenzione idraulica degli stabili comunali” per il periodo di un triennio, ed è stata contestualmente indetta una procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice degli Appalti), da espletarsi su SINTEL, la piattaforma telematica di e-Procurement di ARIA S.p.A., per l’affidamento dell’Accordo medesimo, con unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice degli Appalti, secondo il criterio del minor prezzo, per un importo stimato pari a euro
I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che, con successiva determinazione del Dirigente Settore Patrimonio Opere Pubbliche e Politiche Sociali n. in data
, è stata disposta l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in
oggetto, in favore della società , risultata migliore
offerente con il ribasso unico del % ( ) da applicarsi
sull’importo del servizio di manutenzione programmata e sui prezziari indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto;
− che, la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo il Comune relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi Contratti Attuativi;
− che questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare, nei confronti dell’Appaltatore sopra costituito, le verifiche in relazione ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del Codice degli Appalti, che si sono concluse con esito positivo;
ovvero
- che questa Amministrazione ha attivato, nei confronti del predetto Appaltatore, tutte le verifiche in relazione ai requisiti di ordine generale ai sensi dell’articolo 80 del Codice degli Appalti, al cui esito positivo è subordinata la validità del presente contratto;
− che si è proceduto:
🢝 alla pubblicazione dell’esito della procedura di gara ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice degli Appalti;
🢝 alle comunicazioni previste dall’articolo 76 del Codice degli Appalti tramite l’apposita funzionalità in SINTEL;
- che, in applicazione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice degli Appalti non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del medesimo Codice e che, comunque, all’attualità non si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;
ovvero
- che sono trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9, del Codice degli Appalti senza aver avuto notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;
- che il sig. , ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiara non essere intervenuta a tutt’oggi alcuna causa modificativa od estintiva dei poteri a lui conferiti con l’atto di nomina ad in data , con ciò confermandone piena validità ed efficacia ai fini della propria legittimazione e rappresentanza nel presente atto.
Ritenuto far ciò risultare da apposito atto formale;
Tutto ciò premesso, che i comparenti dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, di comune accordo
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il Comune di Giussano, rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali, in esecuzione delle
proprie determinazioni:
🢝 n. in data ;
🢝 n. in data ;
conclude con la società
con sede in
( - Via
), che a
mezzo del suo legale rappresentante accetta, senza riserva alcuna, l’Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all’articolo 54 del Codice degli Appalti per i “Lavori di manutenzione idraulica stabili comunali”, da eseguire in conformità al presente atto, nonché a tutti i patti, condizioni e oneri riportati nei documenti di progetto di Accordo Quadro approvati con la citata determinazione n. in data , con particolare riferimento al “Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati”, allegato A) al presente contratto.
Il presente Accordo Quadro detta le condizioni generali di contratto tra il Comune e l’Appaltatore nel rispetto delle quali saranno realizzati gli interventi di manutenzione programmata e su chiamata o a guasto del tipo – OPERE IDRAULICHE – anche di piccola entità, al servizio degli immobili di proprietà o in disponibilità del Comune che il Comune medesimo commissionerà all’Appaltatore, tramite Contratti Attuativi e appositi ordini di lavoro, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.
La tipologia delle lavorazioni previste dal presente Accordo Quadro sono così suddivise:
- manutenzione programmata comprensiva di garanzia di pronto intervento;
- interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”;
come dettagliatamente riportato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolo intervento (ordini di lavoro), fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dal Responsabile del procedimento o suo delegato.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio del Comune, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo stesso e per tutta la sua durata, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Ogni singolo intervento comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli elaborati di progetto e dal presente Accordo Quadro.
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro rispondono alle necessità di di mantenimento e continuo adeguamento degli edifici di proprietà e competenza comunale, necessità correlata sia alle attività istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste con
appositi Contratti Attuativi in base agli stanziamenti a disposizione. All’interno dell’ammontare dei contratti Attuativi il Responsabile del procedimento o suo delegato emetterà specifici ordini di lavoro per individuare dettagliatamente gli interventi da eseguire in conformità
al punto del Capitolato Speciale d’Appalto.
La sottoscrizione del presente Accordo Quadro non è fonte di corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l’Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei successivi Contratti Attuativi.
ARTICOLO 2) CORRISPETTIVO DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’articolo 35 - comma 16 - del Codice degli Appalti, l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato di €
oltre I.V.A., di cui:
- euro per manutenzione programmata comprensiva di
garanzia di pronto intervento,
- euro per interventi di manutenzione su chiamata o a guasto “a misura”,
comprensivi di oneri per la sicurezza per un importo presunto di euro
oltre I.V.A. e che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei Contratti Attuativi.
Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo preventivato per gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, da intendersi meramente presuntivo e, rispetto al quale,
non sussiste in capo all’Appaltatore alcuna garanzia di completa fruizione.
Per contro l’Appaltatore è vincolato all’esecuzione degli interventi, che in base al presente Accordo Quadro saranno richiesti dal Comune, nei limiti dell’importo massimo spendibile fissato.
Le prestazioni dell’Accordo saranno compensate “a misura”, applicando il ribasso percentuale unico offerto dall’Appaltatore in
sede di gara del %, sull’importo della manutenzione programmata
e pronto intervento “a canone” e sull’elenco prezzi indicato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro ha una durata massima stabilita in 36 (trentasei) mesi, e comunque terminerà con l’esaurimento dell’importo contrattuale massimo che ne forma oggetto anche se non sarà spirato detto termine temporale. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione appaltante può aggiudicare i singoli Contratti attuativi.
La durata del contratto decorre dalla data di stipula del presente atto o dalla data del verbale di consegna dei lavori del primo Contratto Attuativo, se precedente.
Il contratto cesserà di avere efficacia, senza alcuna necessità di disdetta o comunicazione equivalente, al raggiungimento del imite massimo di importo e/o alla scadenza dell’ultimo giorno del trentaseiesimo mese consecutivo.
Ove alla scadenza di detto termine, i lavori richiesti con i Contratti
Attuativi ed i relativi Ordini di lavoro fossero in corso di esecuzione o in fase di completamento, lo stesso si intenderà prorogato del tempo previsto per l’ultimazione.
Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi natura, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo ordine.
Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di tempo utile specificamente previsto dal Contratto attuativo.
Non potranno essere emessi Contratti Attuativi dopo la scadenza del termine di validità del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Le condizioni, le caratteristiche e le modalità di esecuzione degli interventi oggetto dell’Accordo Quadro, sono quelle stabilite nel presente contratto, nei Contratti Attuativi, negli ordini di lavoro e nelle prescrizioni dell’allegato:
A) Capitolato Speciale d’Appalto.
Formano parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:
- determinazioni del Dirigente del Settore Patrimonio, Opere Pubbliche e Politiche Sociali:
- n. in data ,
- n. in data ,
che l’Appaltatore dichiara di aver sottoscritto digitalmente per presa
visione ed accettazione, e che rimangono conservati in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.
Saranno stipulati più Contratti Attuativi e all’interno dell’ammontare degli stessi il responsabile del procedimento, o suo delegato emetterà specifici ordini di lavoro per individuare gli interventi da eseguire, l’importo e la durata degli stessi.
Le parti concordano che la priorità degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 5) PAGAMENTI E FATTURAZIONI ELETTRONICHE
Le prestazioni in oggetto sono finanziate con mezzi propri di bilancio.
Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Attuativo a seguito di specifiche fatture emesse, secondo le tempistiche previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Ai sensi delle disposizioni legislative in essere vige l’obbligo della fatturazione elettronica che dovrà riportare il numero di CIG dei rispettivi Contratti Attuativi e che l’Appaltatore dovrà elaborare e trasmettere nel rispetto del D.M. n. 55/2013.
Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFDJ6X.
L’importo delle fatture verrà bonificato sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.
ARTICOLO 6) INVARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO E REVISIONE PREZZI
I prezzi saranno invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Ai fini del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile.
ARTICOLO 7) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ed obbliga:
− ad eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d’arte nel
rispetto di tutte le prescrizioni tecniche di cui agli atti sopra richiamati;
− a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Direzione Lavori e dall’Amministrazione comunale;
− ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
− ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione ed anche nei rapporti con i soci;
− ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
− ad osservare, altresì, tutti gli obblighi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
ARTICOLO 8) SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
La richiesta di subappalto è regolata dalle vigenti norme legislative in materia e gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati.
Al riguardo si precisa che, in sede di offerta, l’Appaltatore ha indicato l’intendimento di avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti lavorazioni:
− , categoria prevalente, nei limiti di legge (opere ).
In caso di affidamento di lavori in subappalto, il Comune di Giussano, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice degli appalti corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando:
− il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa;
− in caso di inadempimento dell’Appaltatore;
− su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Ovvero
− Il subappalto non è ammesso non avendo l’Appaltatore dichiarato in sede di offerta l’intendimento di volersi avvalere di tale istituto.
ARTICOLO 9) GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi assunti col presente atto, la prescritta garanzia definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n. emessa in data dalla – agenzia di
, per l'importo di euro
= pari al
dell’importo
dell’Accordo Quadro ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 – comma 7 - del Codice degli Appalti.
Il Comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’articolo 103 – commi 1 e 2 – del Codice degli Appalti.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
L’Appaltatore si impegna a prorogare la polizza sino a coprire l’intero periodo contrattuale.
Detta garanzia sarà svincolata secondo i termini e le entità previste dalle vigenti normative legislative in materia.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi nonché delle situazioni previste dall’articolo 103 del Codice degli Appalti.
ARTICOLO 10) POLIZZA ASSICURATIVA
L’Appaltatore, come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, ha costituito una polizza assicurativa che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un massimale per sinistro e anno assicurativo non inferiore a euro 500.000, giusta polizza n. emessa in data dalla
e con scadenza che l’Appaltatore si impegna a
prorogare sino alla scadenza contrattuale.
ARTICOLO 11) CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO, CESSIONE DEI
CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
E’ vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei contratti da esso derivanti sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, fatte salve le disposizioni dell’art. 106, comma 4, lett. d), del Codice degli Appalti in caso di modifiche soggettive dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportano cessioni d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’Appaltatore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice degli Appalti.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Giussano ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari. E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dai Contratti attuativi ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice degli Appalti.
In caso di cessione, il cessionario è obbligato al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 12) ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’Accordo Quadro con le modalità e i tempi previsti dai Contratti Attuativi e Ordini di lavoro, il Comune potrà ordinare ad altra Impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente subiti dal Comune. Per il risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che, dovrà, in tal caso, essere reintegrato nel termine comunicato
dal Comune. ARTICOLO 13) PENALI
Qualora l’Appaltatore non esegua o non esegua correttamente le obbligazioni contrattuali, si applicheranno le penali previste all’articolo 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto.
ARTICOLO 14) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.
136 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ARTICOLO 15) CAUSE DI RISOLUZIONE E RECESSO
Il Comune procederà alla risoluzione dell’Accordo Quadro, nei casi individuati dall’articolo 108 del Codice degli appalti.
Il Comune si riserva comunque di risolvere l’Accordo Quadro, mediante pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti all’articolo del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all’escussione della garanzia prestata dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 103 del Codice degli Appalti, l’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 109 del Codice degli Appalti, il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo
dall’Accordo Quadro, previo pagamento di quanto espressamente convenuto nel citato articolo 109.
ARTICOLO 16) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
L’Appaltatore, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge domicilio presso la sede municipale del Comune di Giussano.
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo pec.
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, o comunque dall’applicazione del presente Accordo Quadro, non definita in via amministrativa sarà deferita alla competente Autorità giudiziale che disporrà in merito secondo le regole del diritto.
Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente il Foro di Monza.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 17) PATTO DI INTEGRITA’ E CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001, della Legge n. 190/2012 e del D.P.R.
n. 62/2013 l’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del Codice etico nazionale e sottoscrive per accettazione il Patto di integrità e il Codice di comportamento del Comune di Giussano approvato con deliberazione della G.C. n. 3 in data 20 gennaio 2014 e aggiornato con successiva deliberazione G.C. n. 17 in data 4 febbraio 2022.
Il presente contratto potrà essere risolto qualora l’Appaltatore violi i precetti del suddetto Codice. L’eventuale risoluzione avverrà nei termini di cui all’articolo 2 – comma 6 – del medesimo Codice.
L’Appaltatore, inoltre, ha preso visione del PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – triennio 2022/2024 del
Comune di Giussano, disponibile sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx.
ARTICOLO 18) ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, quali spese di copia, di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, nonché l’imposta di bollo.
Ai fini fiscali i lavori oggetto del presente appalto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.
ARTICOLO 19) PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all’attività amministrativa correlata.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente le prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali secondo la vigente disciplina ed a vigilare sul corretto operato dei propri responsabili ed incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio recipro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto.
Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui al presente
articolo, al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Giussano.
Il responsabile della protezione dei dati è la società Halley Lombardia S.r.l. con sede in Cantù (CO – Via Cattaneo n. 10/B), tel. 000000000, e-mail xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, pec xxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Richiesto io Segretario generale del Comune di Giussano ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti ad eccezione degli allegati per espressa dispensa avutane dalle stesse, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, a mia richiesta lo approvano e lo sottoscrivono in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Io sottoscritto, Ufficiale rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono, al momento della sottoscrizione del presente atto, validi e conformi al disposto dell’articolo 1, comma 1, lettera f) del citato D.Lgs. n. 82/2005 e che gli stessi non risultano né revocati né sospesi.
Il presente atto, interamente redatto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, è la precisa, completa e fedele
espressione della volontà delle parti e si compone di facciate di
cui interamente scritte e la solo in parte ed è corredato dall’allegato A) Capitolato Speciale d’Appalto.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. L’APPALTATORE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE E
POLITICHE SOCIALI
IL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIALE ROGANTE