Bando di gara per l’affidamento in concessione a terzi mediante procedura aperta del Teatro Comunale di Limbiate
Allegato A
Capitolato speciale d’oneri
Bando di gara per l’affidamento in concessione a terzi mediante procedura aperta del Teatro Comunale di Limbiate
Articolo 1- Oggetto dell’affidamento
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della concessione per la gestione dei servizi generali del Teatro Comunale sito in xxx Xxxxxxxxx 0 a Limbiate, e della relativa programmazione artistica, teatrale, musicale, ricreativa.
In particolare:
a) gestione tecnica del Teatro Comunale consistente in una sala teatrale con capienza di n.600 posti a sedere la cui descrizione è riportata nelle schede allegate sulla struttura teatrale (Allegato A) e sulla dotazione tecnica (Allegato A/bis).
Costituisce ulteriore elemento della concessione la manutenzione ordinaria dell’immobile, nonché la manutenzione ed il mantenimento degli arredi, impianti ed attrezzature indicate nell’allegata scheda tecnica. La gestione dei beni mobili ed immobili consegnati dovrà essere svolta in modo tale da garantire in ogni caso l’integrità della struttura.
b) organizzazione e gestione artistica delle attività culturali, ricreative e di spettacolo indicate all’articolo 3 del capitolato di gara e meglio specificate nella scheda degli elementi di valutazione tecnica e criteri motivazionali (Allegato B/bis) allegata al disciplinare di gara (Allegato B) . L’attività di gestione culturale comprende anche gli aspetti tecnico-organizzativi e quelli connessi alla promozione dell’utilizzazione della struttura concessa, intendendo lo sviluppo delle attività culturali, ricreative e di spettacolo da svolgersi all’interno del Teatro, il tutto ad onere e cura del concessionario.
L’Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario un corrispettivo annuo per la suddetta gestione, secondo quanto previsto all’articolo 12 del presente capitolato.
Articolo 2- Termini di esecuzione e durata del contratto
La durata della concessione di cui al presente capitolato è fissata in anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 agosto 2019 e potrà essere rinnovata solo previo accordo tra le parti e nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 3- Scheda tecnico-sintetica della concessione
La concessione d’uso consiste nella gestione dei seguenti servizi:
- Presidio e gestione dei servizi tecnici (servizi di palcoscenico, servizi di accoglienza e di sala, maschere, biglietteria e adempimenti SIAE, servizi di proiezione) e gestione/responsabilità della sicurezza, emergenza e primo soccorso del Teatro;
- Vigilanza antincendio;
- Pulizia;
- Bar ristoro;
- Manutenzione ordinaria
- Responsabilità sicurezza e adempimenti delle prescrizioni di legge ove occorrano (certificazioni, ecc.), e elaborazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti), inclusa la manutenzione dei presidi antincendio;
- Realizzazione della stagione teatrale (cartellone principale), della rassegna per famiglie (Progetto teatro famiglia), e di quella per le scuole (Progetto teatro scuola, matinée);
- Direzione artistica del Teatro;
- Promozione e marketing delle attività teatrali e culturali inclusa la gestione del sito internet del Teatro Comunale;
- Gestione amministrativa del Teatro (contratti con compagnie, ecc.);
- Gestione della concessione a soggetti terzi (noleggi) del Teatro;
- Riorganizzazione degli spazi teatrali per miglioramenti del loro utilizzo;
- Favorire il maggior numero di aperture possibili, sperimentando anche formule di c.d. “residenza teatrale” con compagnie artistiche e scuola di teatro (Progetto Viviamo il Teatro);
- Co-progettazione culturale complessiva della città come meglio specificato alla lettera c) dell’articolo 3 del Disciplinare di Gara (Allegato B) e nella scheda degli elementi di valutazione e criteri motivazionali (Allegato B/bis);
Le specifiche delle prestazioni oggetto della concessione sono indicate nella scheda allegata al presente capitolato del quale è parte integrante (Allegato C).
Art. 4- Locali interrati del Teatro Comunale
Il teatro è dotato di locali interrati concessi dal Comune in uso ad associazioni culturali che hanno avviato il progetto “Officine della Cultura”. L’area interrata è costituita da un salone centrale, 4 locali di medie dimensioni per attività culturali, sei locali piccoli ad uso segreteria/ripostiglio.
Tutti i locali sono assegnati in concessione d’uso alle associazioni culturali del progetto. Il salone centrale è invece a disposizione del pubblico, delle associazioni o del concessionario del Teatro Comunale.
La prosecuzione del progetto avviene secondo le linee di impostazione seguite finora consistenti in:
- salone al piano interrato: l’uso gratuito è consentito al concessionario nel caso di necessità legate agli spettacoli nella sala teatrale (prove, ecc.) nei giorni di prova o spettacolo previo accordo con l’Ufficio comunale competente e le associazioni del progetto Officine della Cultura. In queste circostanze sono a carico del concessionario le pulizie, l’apertura e chiusura del locale, l’eventuale richiesta di accensione del riscaldamento;
- salone al piano interrato: concesso in uso temporaneo dall’amministrazione comunale ai richiedenti per iniziative e manifestazioni secondo tariffe stabilite da deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 25 febbraio 2015 e successive integrazioni. In questa circostanza, il servizio di pulizia, apertura e chiusura spetta alle associazioni del progetto Officine della Cultura;
- salone al piano interrato: uso da parte delle associazioni del progetto Officine della Cultura. In questa circostanza, il servizio di pulizia, apertura e chiusura è gestito dall’associazione organizzatrice del progetto Officine della Cultura.
Concessionario e associazioni del progetto Officine della Cultura collaborano per assicurare la migliore gestione dei locali interrati. Sarà cura del concessionario mettersi in contatto con le associazioni e l’Ufficio comunale competente in modo da concordare un’organizzazione dei rispettivi calendari e delle reciproche necessità nel rispetto delle esigenze e necessità di ciascuna parte coinvolta.
Articolo 5- Oneri ed obblighi del concessionario
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri ed obblighi:
a) tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e le verifiche necessarie per il mantenimento della idoneità della struttura consegnata in gestione, degli arredi, impianti e attrezzature nelle migliori condizioni per l’uso a cui essa è destinata. All’atto della sottoscrizione della convenzione sarà redatto, in contradditorio tra concessionario e concedente, un verbale sullo stato di manutenzione dell’immobile, degli arredi e degli impianti. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere previamente comunicati al Responsabile dell’Ufficio Tecnico e per conoscenza al responsabile dell’Ufficio Cultura.
Si riassumono di seguito le incombenze “tecniche” a carico del concessionario:
- verifica e manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrico sanitari, attrezzature sceniche, attrezzature di proiezione oltre attività di verifica delle strutture sospese ed appendimenti ( - americane, ballatoi in ferro, funi, telone cinematografico ecc.);
- verifiche funzionali all'inizio di ogni attività finalizzate all'efficienza dei presidi antincendio comprese porte uscite di sicurezza, luci marca-scalini, luci emergenza ecc.
- compilazione dei registri dei controlli periodici da mettere a disposizione della stazione appaltante a sua richiesta;
- manutenzione e pulizie esterne da rifiuti e materiale abusivo depositato;
- elaborazione di tutti i documenti di sicurezza – DVR-DUVRI, ecc;
- gestione del proprio personale e controlli ditte esterne;
- utilizzo degli spazi conformemente alla destinazione d'uso autorizzata;
- gestione emergenze e presidi sanitari;
- gestione vigilanza antincendio;
- manutenzione dei presidi antincendio;
- gestione pubblicità e mezzi di comunicazione all'esterno ed interno alla struttura;
- custodia per tutto il periodo di gestione dell'immobile;
b) la manutenzione, custodia e pulizia dell’intero complesso prima e dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario. La struttura teatrale va mantenuta pulita e in condizioni di accoglienza per ogni evenienza;
c) tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, telefono ed eventuali imposte comunali. A tal fine, laddove alcuni contratti non fossero volturabili in capo al concessionario, il concedente e il concessionario si accorderanno sulla periodicità dei rimborsi delle utenze dovuti dal concessionario al Comune di Limbiate che si farà carico dell’anticipazione dei pagamenti. Si allega il piano economico-finanziario riguardante le stagioni del triennio 2012-2015 con il trend storico dei costi (Allegato E). Sarà cura del concessionario comunicare mensilmente all’Ufficio Tecnico comunale il calendario delle iniziative presso la struttura indicando gli orari previsti di accensione e spegnimento del riscaldamento.
d) apertura, chiusura, sorveglianza e custodia del Teatro e sue pertinenze;
e) gestione del servizio di biglietteria, del servizio di sala e del bar;
f) osservanza delle prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale dello spettacolo rispetto al personale impiegato (tecnico, artistico, organizzativo), esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti;
g) gestione della sicurezza del teatro comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente anche in materia di agibilità dei locali di pubblico spettacolo;
h) versamento delle imposte SIAE;
i) consentire, in vigenza della concessione, la vigilanza da parte degli organi del Comune sul corretto funzionamento dell’intero complesso, dando in ogni momento libero accesso alla sala, impianti, attrezzature e dotazioni e fornendo tutti i chiarimenti necessari. La vigilanza e il controllo dell’Amministrazione non implicheranno in alcun modo la responsabilità del Comune per il funzionamento e la gestione del complesso oggetto della concessione, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sull’affidatario;
j) riservare all’Amministrazione Comunale, per ciascuna rappresentazione, almeno n. 6 posti adeguati.
k) rispetto dei livelli di emissione sonora stabiliti dalle norme vigenti e ai regolamenti locali;
l) obbligo di rispettare le tariffe proposte in sede di gara per i soggetti terzi indicati nell’allegato D (scuole, associazioni e parrocchie);
Articolo 6- Obblighi ulteriori del concessionario
La ditta appaltatrice dovrà:
1. Comunicare al Comune di Limbiate – Ufficio servizi culturali, sportivi, politiche giovanili e comunicazione
– gli elenchi dei nominativi delle unità di personale che saranno addetti al servizio con indicazione, per ognuno, della specifica mansione e della tipologia di contratto di lavoro stipulato; i nominativi del sostituto in caso di necessità di sostituzione di personale; il nominativo del referente cui fare riferimento per ogni comunicazione;
2. Mantenere il più possibile un gruppo stabile di lavoro e dovrà, inoltre, garantire un comportamento corretto, decoroso e irreprensibile dei propri addetti;
3. Provvedere, alla immediata sostituzione dei lavoratori che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di rimostranza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro;
4. Dotarsi del materiale di primo soccorso a norma di legge così come di personale formato per il primo soccorso;
5. Strutturare il sistema di gestione della sicurezza e di gestione dell’emergenza secondo quanto previsto dal piano della sicurezza del Teatro e dal piano dell’emergenza. Adempiere a quanto previsto dall’articolo 26, comma 4 del D. lgs. 81/2008 e s. m. i. Certificare gli avvenuti addestramenti del personale sulle procedure di sicurezza e sul corretto impiego dei macchinari e delle attrezzature in dotazione al Teatro;
6. Fornire adeguata e documentata formazione ai propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’articolo 37 del D. lgs. N. 81/2008.
Il personale impiegato per la gestione della sicurezza e dell’emergenza deve avere l’attestazione di partecipazione a corso di formazione per addetti alla prevenzione, lotta agli incendi e gestione dell’emergenza previsto dall’allegato IX del D. M. 10/3/1998 e successive modifiche e integrazioni, per
attività rischio incendio medio e avere conseguito l’attestazione di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28/11/1996 n. 609. Dovrà, pertanto, conoscere e saper utilizzare le attrezzature e i sistemi antincendio di cui è dotato il Teatro Comunale.
Tutto il personale impiegato dovrà essere informato adeguatamente dei piani di evacuazione, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia e del pubblico.
Ogni attrezzatura e bene presente in teatro potrà essere utilizzata dalla concessionaria e costituirà, comunque, oggetto di apposito verbale di consegna (stato di consistenza della struttura e degli impianti) a cura congiunta del Servizio competente e degli uffici tecnici comunali che gestiscono il patrimonio.
Art. 7 – Osservanza di leggi e regolamenti
Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto e alla tutela del personale addetto.
L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto:
- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell’occupazione;
- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali e aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.
L’impresa applica altresì il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino a loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’impresa, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’impresa deve comunicare, prima dell’inizio del servizio e, successivamente, anche a richiesta dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio e le sue sostituzioni, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 4/8/2006, n. 248 e ss. mm. e ii., l’emissione del contributo previsto al successivo articolo 12 è subordinata all’acquisizione del D.U.R.C. e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con prestazioni di lavoro dipendente concernenti al servizio (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati regolarmente eseguiti dall’appaltatore.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’Amministrazione nell’ambito della verifica di cui al comma precedente, l’Amministrazione medesima comunica all’impresa e alla Direzione Provinciale del Lavoro l’inadempienza accertata e procede alla sospensione del versamento del contributo. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Il versamento all’impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. In assenza di regolarizzazione da parte del concessionario, il Comune di Limbiate provvederà all’intervento sostitutivo ex articolo 4 del DPR 207/2010 con pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sarà in ogni caso applicata la normativa e la procedura in materia in vigore al momento dei versamenti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma precedente l’impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento danni.
L’organizzazione del lavoro è a completo carico del concessionario, ragione per cui l’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008.
Il concessionario dovrà adeguare il proprio D.V.R. alla realtà del Teatro di Limbiate, realizzare il Piano di sicurezza del Teatro, il piano di evacuazione e di emergenza, il D.U.V.R.I. anche per i rischi da interferenza standard relativi alle tipologie di prestazioni in ambito teatrale, provvedere a seguito di verifiche all’adeguamento delle certificazioni delle strutture, inclusi i carichi sospesi, del Teatro Comunale.
È fatto obbligo al concessionario comunicare all’Ufficio Tecnico comunale la documentazione valida per il Teatro e le sue strutture e qualsiasi altro documento di rilievo per il Teatro comunale, oltre a mettere a
disposizione una copia presso il Teatro.
Il concessionario dovrà, pertanto, ai sensi dell’articolo 26, comma 4 del D. lgs. 81/2008, provvedere prima dell’inizio di ogni esecuzione, in caso di interferenza con soggetti manutentori, compagnie ecc. a integrare il
D.U.V.R.I. standard riferendolo ai rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e per quella specifica situazione in cui verrà svolta la prestazione.
In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo, il concedente potrà risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Articolo 8- Programma delle attività
Il concessionario si impegna a realizzare le attività culturali, ricreative e di spettacolo sulla base del progetto di gestione presentato in sede di gara, assumendo a proprio carico ogni spesa che si dovesse verificare.
Il concessionario si impegna ad adottare una politica dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che favorisca la fruizione degli spettacoli da parte di tutte le categorie sociali. Il piano tariffario dei biglietti e abbonamenti va trasmesso anticipatamente all’Ufficio competente per una valutazione della conformità delle tariffe a una politica che favorisca la fruizione alle diverse categorie sociali . Il Concessionario introita gli incassi di biglietti e abbonamenti.
Al termine di ciascuna stagione teatrale il concessionario si impegna a presentare una relazione consuntiva, che dovrà contenere in particolare le seguenti indicazioni:
a) numero di spettacoli realizzati (inclusi i noleggi) suddivisi per tipologia;
b) numero di spettatori suddivisi per tipologia di spettacolo;
c) gli eventuali mezzi di finanziamento dell’attività con particolare riferimento ai contributi provinciali, regionali, statali e dell’Unione Europea.
Articolo 9 – Utilizzo del Teatro per attività istituzionali
Il concessionario si impegna a concedere all’Amministrazione Comunale il Teatro in uso gratuito un numero di giornate per ciascuna stagione proposte in sede di gara e comunque non inferiori a 10 a stagione per iniziative direttamente organizzate o promosse dal Comune, compatibilmente con il calendario delle attività di cui al precedente articolo 8.
L’utilizzo gratuito comprende tutti gli oneri relativi alla gestione giornaliera (pulizia, riscaldamento, illuminazione, acqua, assistenza tecnica, oneri assicurativi, spese generali di gestione, tasse, contributi, ecc.) ad esclusione soltanto degli oneri relativi a cachet di spettacolo e diritti Siae degli spettacoli. Nel caso in cui gli utilizzi del Comune superino quelli gratuiti previsti, il concessionario applicherà al concedente la tariffa prevista per associazioni e parrocchie proposta in sede di gara.
Qualora il concedente organizzasse eventi non gratuiti, uno specifico accordo tra le parti individuerà le percentuali di incasso da stabilire tra le parti a fronte del servizio di biglietteria fornito dal concessionario.
Articolo 10 – Altre attività
Il concessionario si impegna a concedere l’utilizzo del teatro a titolo oneroso a soggetti terzi (scuole, associazioni, parrocchie, privati) che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività di carattere pubblico, compatibili con le finalità del Teatro e con il calendario dell’attività in programmazione, applicando le tariffe proposte in sede di gara. Qualora i soggetti richiedenti l’utilizzo non dispongano di sufficienti risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione degli spettacoli, quali, a titolo di esempio, il personale tecnico addetto alle luci ed alla fonica, il concessionario si impegna a rendere disponibili tali risorse previo rimborso delle spese sostenute, secondo le modalità e gli importi di volta in volta concordati in relazione alle specifiche esigenze.
Articolo 11 – Tariffe per l’utilizzo del Teatro Comunale da parte di soggetti terzi
L’utilizzo del Teatro da parte di soggetti terzi è soggetto al pagamento delle tariffe proposte dal concessionario in sede di gara. La proposta consiste nella percentuale di abbattimento delle tariffe approvate dalla Giunta comunale per le diverse tipologie di utenza con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 21 novembre 2012 e successive integrazioni. In allegato al presente capitolato (Allegato D), si riporta il piano tariffario attuale dei noleggi. Le suddette tariffe sono introitate dal concessionario. Per quanto riguarda gli utilizzi del teatro a soggetti privati o enti non rientranti nelle categorie indicate nell’allegato D (scuole, associazioni e parrocchie limbiatesi), le tariffe saranno stabilite dal concessionario.
Art. 12 – Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale
Il Comune si impegna a versare al concessionario un corrispettivo per la gestione delle attività culturali pari all’importo di aggiudicazione proposto in sede di gara.
Il corrispettivo, così come offerto in sede di gara, rimarrà fisso e invariato per tutta la durata del servizio.
L’importo di cui sopra sarà corrisposto a fronte di presentazione di regolari fatture, entro 60 giorni dalla ricezione di fattura elettronica in tre rate così articolate:
- entro il 31 dicembre prima rata pari al 40%;
- entro 31 marzo seconda rata pari al 30%;
- entro il 1 settembre terza rata pari al 30%.
Sono inoltre a carico dell’Amministrazione Comunale gli oneri relativi a:
- manutenzione straordinaria. Il concessionario segnalerà al concedente (nello specifico l’Ufficio Tecnico comunale e per conoscenza l’Ufficio Cultura) gli interventi necessari che si presentano. Il personale incaricato dal concedente può altresì intervenire a seguito di propri sopralluoghi o segnalazioni provenienti da altre fonti.
- gestione calore terzo responsabile, conduttore impianti termici e climatizzazione;
Art. 13 – Stipulazione del contratto
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficio legale e contratti del comune di Limbiate. La ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta affidataria dell’appalto provando la propria legittimazione e identità. Ove il rappresentante della ditta non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest’ultimo caso il rappresentante dell’impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell’impresa dall’aggiudicazione.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse. Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente legati allo stesso:
- il presente capitolato e i suoi allegati;
- l’offerta economica della ditta aggiudicataria;
- il provvedimento di aggiudicazione.
Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.
Art. 14 – Varianti introdotte dalla stazione appaltante
La stazione appaltante non può richiedere variazioni al contratto stipulato, se non per i casi previsti dall’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e alle condizioni e modalità stabilite in tale norma, per quanto applicabili allo specifico appalto affidato.
Sul valore del contratto aggiuntivo, è richiesta l’integrazione della cauzione definitiva e sono dovute le spese contrattuali. Relativamente ai termini per la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo e per il versamento delle spese contrattuali, si adottano le procedure già indicate per il contratto principale.
Art. 15- Xxxxxxxx e garanzie
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima della firma del medesimo, la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o definizione pari al 10% dell'importo contrattuale.
La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’impresa appaltatrice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione.
La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va
reintegrata a mano a mano che su essa il comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale.
Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 5 dell’art.103 del D. Lgs 50/2016 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Si applica in ogni caso il comma 3 dell’articolo 103 del codice degli appalti. Resta salva per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Art. 16 – Responsabilità gestionale e assicurativa
L’affidatario si assume la responsabilità della gestione tecnica degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale (ivi compresa la manutenzione ordinaria) connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle varie attività all’interno del Teatro e provvede a coprire eventuali danni causati a terzi o a cose derivanti dall’utilizzo del Teatro stesso e dallo svolgimento delle attività previste impegnandosi a rispondere, per tutta la durata del contratto, dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, agli impianti, attrezzature ed arredi dell’intera struttura e per l’intera durata del contratto.
L’appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in relazione alle prestazioni espletate, venissero arrecati alle persone e/o cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento dell’appalto, sia in conseguenza di esso, senza riserve o eccezioni.
A tale scopo l’appaltatore sarà tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l’esecuzione dell’appalto, a presentare polizza assicurativa “responsabilità civile terzi” (R.C.T.) stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda l’appaltatore quale contraente, l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività appaltata, e un massimale non inferiore a 3.000.000,00. L’impresa appaltatrice si impegna a mantenere la copertura assicurativa in corso per l’intera durata dell’appalto e a comunicare all’Amministrazione appaltante eventuali annullamenti o disdette della suddetta polizza.
L’esistenza di tale polizza non esime l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Nelle ipotesi di annullamenti o disdette della polizza assicurativa, l’Appaltatore dovrà produrre nuova polizza assicurativa R.C.T. con i massimali e le condizioni sopra indicate.
I massimali dovranno essere aggiornati a cura della ditta aggiudicataria qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurativi.
Detta polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla stipula del contratto.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di controllare in qualunque momento l’integrità delle strutture e delle attrezzature ed impianti.
Art. 17 – Tracciabilità
Il concessionario si impegna a rispettare, pena la risoluzione del contratto, la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Il contratto sarà risolto espressamente in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. o nelle altre forme e modalità previste dalla citata normativa.
Art. 18 - Riconsegna della struttura – divieto di modifica
Alla scadenza del contratto, l’affidatario, mediante la redazione di apposito verbale di riconsegna, dovrà restituire l’immobile con i relativi impianti, arredi ed attrezzature, che sono da intendersi di proprietà comunale, nello stato in cui sono stati consegnati o acquisiti, salvo il normale deperimento dovuto all’uso.
Ogni eventuale danno accertato comporterà per l’affidatario l’obbligo del risarcimento del danno.
Il Responsabile del procedimento non procederà allo svincolo della cauzione di cui al precedente art. 16 in presenza di pendenze risarcitorie.
E’ fatto divieto all’affidatario, senza la preventiva formale autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale, apportare o consentire modifiche che comportino variazioni sostanziali del fabbricato, agli impianti ed arredi in dotazione, intendendosi con ciò anche l’aggiunta di parti nuove, fatta eccezione per la
realizzazione di opere straordinarie necessarie e urgenti, preventivamente autorizzate dal Comune, le cui spese saranno rimborsate successivamente.
Il Comune ha la facoltà di eseguire in qualunque momento, sentito l’affidatario e previo congruo preavviso, interventi di ristrutturazione senza che quest’ultimo abbia nulla a che pretendere a titolo di indennizzo.
Art. 19 - Cessione del contratto e subappalto
La legge vieta la cessione totale o parziale dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all’esecuzione l’aggiudicatario, che, in caso di adempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato d’oneri.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite comunque del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dal D. Lgs.vo 50/2016;
Art. 20 – Cessione dell’azienda
L’acquirente di un’impresa aggiudicataria di un appalto del Comune subentra nel contratto con le modalità previste dall’articolo 2112, comma 5 del Codice Civile e normativa vigente.
Art. 21 – Cessione del credito
I crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso il comune possono essere ceduti con i limiti posti dalla normativa vigente.
Art. 22 – Modifiche della ragione sociale
Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.
Art. 23 - Penali
Il concessionario si impegna a rispettare il progetto proposto in sede di gara e tutte le obbligazioni contenute nel presente capitolato e nell’offerta di gara.
In caso di inadempimento del concessionario alle obbligazioni contenute nel capitolato e nel progetto presentato in sede di gara, l’Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta, si riserva di applicare una penale pari ad un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00, a valere sul corrispettivo di cui all’articolo 12 ed eventualmente sulla cauzione di cui all’articolo 15. Nello specifico si prevede una sanzione pecuniaria pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di mancata esecuzione del servizio, così come determinato nel capitolato e nell’offerta presentata.
L’importo delle penalità è fissato nel modo seguente:
- € 100,00 per ogni unità personale indicata come necessaria nel presente capitolato e non presente sul luogo di lavoro, sempre che tali mancanze non siano tali da rendere impossibile effettuare lo spettacolo in sicurezza, nel qual caso si applica la penale per “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”;
- € 200,00 per ogni ritardo imputabile all’impresa appaltatrice negli allestimenti degli spettacoli che possa comportare un ritardo nell’ingresso in sala del pubblico oltre i 15 minuti;
- € 250,00 per ogni mancanza o ritardo negli adempimenti legati al servizio di biglietteria;
- € 300,00 per mancato presidio da parte del responsabile dell’attività teatrale e della sicurezza del Teatro; sempre che tali mancanze non siano tali da rendere impossibile effettuare lo spettacolo in sicurezza, nel qual caso si applica la penale per “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”;
- € 150,00 per ogni mancato presidio della struttura in caso di manutenzione o sopralluoghi concordati;
- € 300,00 in caso di mancata richiesta della squadra dei VVF, sempre che tali mancanze non siano tali da rendere impossibile effettuare lo spettacolo in sicurezza, nel qual caso si applica la penale per “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”;
- €. 150,00 per ogni mancata copertura del servizio bar.
- € 50,00 per ogni addetto che al momento dell’espletamento del servizio indossi abiti non decorosi o tali da ledere l’immagine del Teatro oppure si comporti in modo scorretto, sconveniente o lesivo dell’incolumità, moralità e personalità degli utenti, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- una somma che sarà determinata dal concedente in caso di “spettacolo non effettuato per causa imputabile all’appaltatore”, a seguito di assenza delle figure necessarie per garantire l’apertura del teatro in sicurezza, fatti salvi ulteriori danni per i quali, comunque, l’amministrazione si riserva di agire.
Si procederà a detrarre le penali di cui sopra anche dopo un solo richiamo scritto e per il quale non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.
Al verificarsi di una delle ipotesi per cui è prevista l’applicazione delle penali si adotterà il seguente procedimento:
- il Direttore dell’esecuzione contesterà per iscritto mediante posta elettronica certificata, fax o raccomandata A/R l’addebito all’affidataria nel più breve tempo possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento;
- L’affidataria entro ulteriori cinque giorni lavorativi dovrà formulare con gli stessi mezzi le proprie osservazioni sulla contestazione;
- Il Direttore dell’esecuzione adotterà la decisione definitiva entro 15 giorni dal ricevimento delle osservazioni e applicherà le penali, proponendo nei casi più gravi al dirigente del Settore l’eventuale rescissione del contratto.
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e in caso di insufficienza attingendo alla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita a cura della ditta appaltatrice nella sua integrità pena la risoluzione del contratto.
L’applicazione di penali costituisce presupposto del cattivo o mancato adempimento contrattuale e, pertanto, motivo di risoluzione del contratto, per cui qualora nel corso di esecuzione dell’appalto si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 27 salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.
Nel caso di gravi inottemperanze agli obblighi contenuti nelle disposizioni normative e contrattuali in materia di oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali l’Amministrazione potrà risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.
Art. 24 – Inadempienze
In caso di accertato grave inadempimento da parte del concessionario ad una qualsiasi delle prescrizioni previste dal presente capitolato, il Comune potrà dichiarare decaduto l’appalto e risolto di diritto il relativo contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Qualora venga accertato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, l’inadempimento dell’onere della esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui al precedente art. 6, potrà disporsi l’incameramento della cauzione in proporzione all’entità dell’inadempimento accertato.
Il Comune, inoltre, avrà diritto di recedere dal contratto per colpa dell’affidatario nei seguenti casi:
a) se si verificassero da parte dell’affidatario ripetute trasgressioni di impegni contrattuali, malgrado gli avvertimenti scritti dell’Amministrazione Comunale;
b) se il gestore cedesse a terzi la gestione della struttura.
In tali casi il Comune ne avrà il diritto di pretendere il risarcimento degli ulteriori danni arrecati.
Art. 25 – La risoluzione
Il contratto potrà essere risolto dall’Amministrazione Comunale nei seguenti casi :
a) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni contrattuali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
b) fallimento dell’impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese;
c) ricorso al subappalto senza l’autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva di cui all’articolo 15 del presente capitolato;
d) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l’esecuzione del contratto;
e) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) inosservanza degli obblighi e oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
g) qualora il valore delle penali applicate sia superiore al 10% dell’importo di cui al primo capoverso dell’articolo 15 del presente capitolato, il Comune incamera la cauzione definitiva;
h) qualora siano stati comminati all’appaltatore due o più diffide o richiami, il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) negli altri casi previsti dal presente capitolato e della normativa.
Si applicano, in ogni caso, ai sensi del Codice dei Contratti, le modalità per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo previste dal medesimo articolo del Codice dei Contratti qui richiamato integralmente.
La risoluzione del contratto viene disposta con l’atto dell’organo competente. L’avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all’impresa con lettera raccomandata e con ricevuta di ritorno, indirizzata nel domicilio legale indicato in contratto. Ove pervenga alla risoluzione del contratto, all’impresa è dovuto, fatte salve responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell’avvenuta comunicazione della risoluzione. In ognuna delle ipotesi sopra previste il Comune non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d’urgenza il servizio ad altra ditta.
Art. 26 –Revoca
E’ fatta salva la potestà di revoca, da parte dell’Amministrazione Comunale, dell’affidamento, per esigenze di pubblico interesse.
Art. 27 Controversie
Tutte le vertenze che avessero a sorgere tra Comune ed affidatario, di qualunque natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa od eccettuata, verranno devolute– in caso di mancato accordo tra le parti – alla competenza del Tribunale di Milano.
Art. 28 – Spese
Sono a carico dell’affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto che avverrà in forma pubblica amministrativa, nessuna eccettuata o esclusa
Art 29 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d’appalto e ogni altra correlate alle attività oggetto di appalto.