CONVENZIONE
IRETI
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E TARIFFA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUADRIENNIO 2016/2019
I N D I C E
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI - Pag. 4
Art. 1 | Definizioni | Pag. | 4 |
Art. 2 | Oggetto | Pag. | 8 |
Art. 3 | Regime giuridico per la gestione del servizio | Pag. | 10 |
Art. 4 | Perimetro delle attivita’ affidate | Pag. | 10 |
Art. 5 | Consegna delle opere, canalizzazioni ed impianti | Pag. | 14 |
Art. 6 | Durata della convenzione | Pag. | 15 |
TITOLO II – PIANO D’AMBITO - Pag. 17
Art. 7 | Contenuto del Piano d’Ambito | Pag. 17 |
Art. 8 | Aggiornamento del Piano d’Ambito | Pag. 19 |
TITOLO III – STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO Pag. 21
Art. 9 Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico- finanziario Pag.21
Art. 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario Pag.21 Art. 11 Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-
finanziario Pag.22
Art. 12 Procedimento per la determinazione e approvazione
delle misure di riequilibrio Pag.23
TITOLO IV – CESSAZIONE E SUBENTRO Pag.24
Art. 13 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del
valore di rimborso al Gestore uscente Pag.24 Art. 14 Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e
corresponsione del valore di rimborso al Gestore
uscente Pag.26
Art. 15 Nuova clausola di garanzia Pag.28
TITOLO V – ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI Pag. 29
Art. 16 | Ulteriori obblighi dell’EGA | Pag.29 |
Art. 17 | Ulteriori obblighi del Gestore | Pag.30 |
Art. 18 | Rapporti tra grossista, EGA e Gestore | Pag. 32 |
Art. 19 | Subconcessione | Pag. 33 |
TITOLO VI – PENALI E SANZIONI Pag.33
Art. 20 | Penali | Pag.34 |
Art. 21 | Sanzioni | Pag.34 |
Art. 22 | Elezione di domicilio | Pag.35 |
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI Pag. 35
Art. 23 | Garanzie | Pag.35 |
Art. 24 | Assicurazioni | Pag.36 |
Art. 25 | Modalità di aggiornamento della convenzione | Pag.36 |
Art. 26 | Allegati | Pag.37 |
Articolo 1
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Definizioni
1.1 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:
Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;
Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti
Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l’installazione e gestione di “case dell’acqua”, l’installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di
depurazione;
b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di xxxxx xxxx, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
c) l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all’interno dei condomini, l’istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l’istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l’engineering e altri lavori e servizi similari;
e) la riscossione;
Attività diverse è l’insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all’Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
Captazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto d’acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;
Depurazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;
Fognatura è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Distribuzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l’acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli,
inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico- sanitario, qualora effettuata mediante l’utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
Potabilizzazione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l’acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all’acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
Vendita all’ingrosso è l’attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all’EGA e previa verifica da parte di quest’ultimo;
Gestione conforme soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall’Ente di governo dell’ambito (di seguito: EGA).
1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.
Articolo 2
Oggetto
2.1 L'Ente di Governo d'Ambito (di qui in poi EGA) Autorità d’Ambito ai sensi della Legge Regionale 1/2014 denominato "Centro Est della Città metropolitana di Genova", in forza delle deliberazioni n. 8/2003, n. 16/2003, n.9/2008, n. 5/2009, n. 7/2009 e n. 9/2009, ha affidato in regime di
esclusiva la gestione del Servizio Idrico Integrato a IRETI S.p.A. (di qui in poi IRETI o Gestore) fino al 31 dicembre 2032.
2.2 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l’Ente di governo dell’ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione
2.4 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall’EGA in attuazione della normativa vigente;
b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
Articolo 3
Regime giuridico per la gestione del servizio
3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento diretto assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente (L. r. 39/2008) e non dichiarato cessato ex lege in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 9 del 7 agosto 2009.
Articolo 4
Perimetro delle attività affidate
4.1 L’EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell’ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività:
• Acquedotto, fognatura, depurazione, vendita di acqua all’ingrosso e altre attività idriche.
4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'Articolo 10 della presente convenzione.
4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:
Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campo Ligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Casella Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli.
4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.
4.6 I beni strumentali al servizio realizzati sulle parti di territorio successivamente incluse nel perimetro dell'affidamento saranno concessi al Gestore con le modalità ed i termini osservati per la concessione dei beni presenti nel perimetro originario. Il verbale di consistenza di tali beni sarà compilato entro 180 gg. dalla decorrenza del provvedimento di inclusione nel perimetro di affidamento e darà luogo ad integrazione dell'Inventario.
4.7 L’EGA ed il Gestore prendono atto che all’interno del perimetro amministrativo dell’A.T.O. operano i seguenti gestori conformi:
Ireti S.p.A. in qualità di gestore unico dal 1° gennaio 2004 – prima A.M.G.A. Acqua Gas S.p.A., poi Iride Acqua Gas S.p.A., poi Iren Acqua Gas S.p.A. e di gestore operativo territoriale nei Comuni di Camogli, Coreglia Ligure, Rapallo, Zoagli per il servizio di acquedotto dal 1° luglio 2015;
Am.Ter S.p.A. in qualità di gestore operativo territoriale operante in regime di salvaguardia ex lege 36/94 nei Comuni di Campo Ligure, Cogoleto, Masone, Mele, Rossiglione e, a seguito di affidamento al gestore unico a partire dall’1/1/2004 anche nei Comuni di Arenzano e Xxxxxxxx.
E.G.U.A. S.p.A. in qualità di gestore operativo territoriale operante in regime di salvaguardia ex lege 36/94 nel Comune di Cogorno (solo servizi di fognatura e depurazione.
Idrotigullio S.p.A. in qualità di gestore operativo territoriale operante in
regime di salvaguardia ex lege 36/94 nei Comuni di Chiavari e Leivi e, a seguito di affidamento al gestore unico a partire dall’1/1/2004, nei Comuni di Castiglione Chiavarese, Cicagna, Lavagna, Lorsica, Orero, Portofino, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure (intero servizio idrico integrato) Coreglia Ligure, Moneglia, Zoagli (solo servizi di fognatura e depurazione) e Cogorno (solo servizio di depurazione).
Mediterranea delle Acque S.p.A. in qualità di gestore operativo territoriale operante in regime di salvaguardia ex lege 36/94 nei Comuni di Bargagli, Bogliasco, Genova, Mignanego, Neirone, Pieve Ligure, Recco, Sant’Olcese, Sori (intero servizio idrico integrato); Avegno, Davagna, Lumarzo, Moconesi, Propata, Rondanina, Torriglia, Uscio (solo servizio di acquedotto), Campomorone e Ceranesi (solo servizio di fognatura e depurazione) e, a seguito di affidamento al gestore unico a partire dall’1/1/2004 nei Comuni di Avegno, Davagna, Lumarzo, Moconesi, Propata, Rondanina, Torriglia, Uscio (servizio di fognatura e depurazione) Campomorone e Ceranesi (servizio di acquedotto) e Borzonasca, Busalla, Casella, Crocefieschi, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Isola del Cantone, Lumarzo, Mezzanego, Montebruno, Montoggio, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rovegno, Sant’Olcese, Santo Stefano d’Aveto, Savignone, Serra Riccò, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia.
Società dell’Acqua Potabile S.r.l. in qualità di gestore operativo territoriale operante in regime di salvaguardia ex lege 36/94 nei Comuni di Carasco, Casarza Ligure, Ne, (intero servizio idrico integrato), Moneglia, Sestri Levante (solo servizio acquedotto).
4.8 L'Autorità d'Ambito affida al gestore unico il compito di coordinare il servizio idrico integrato ed indica le misure per il coordinamento, l'organizzazione, l'integrazione ed il controllo delle attività dei soggetti gestori esistenti salvaguardati, di cui al precedente comma 4.6.
Articolo 5
Consegna delle opere, canalizzazioni ed impianti
5.1 Gli Enti Locali mettono a disposizione del Gestore, ai sensi dell'articolo 153 del D. Lgs. 152/2006, i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi, realizzati ed elencati nell'inventario predisposto dai Comuni e dal Gestore medesimi, di cui ai successivi punti, nonché i beni e le opere in corso di realizzazione e/o che saranno eventualmente realizzati direttamente dall'EGA e/o dagli Enti Locali interessati.
5.2 Le immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili costituenti cespiti strumentali del servizio affidati in concessione al Gestore risultano da apposita Ricognizione delle Infrastrutture La Ricognizione delle Infrastrutture è stata compilata dalla Autorità d'Ambito, oggi EGA, in contraddittorio con il Gestore e con l'Ente Locale proprietario. La Ricognizione contiene altresì la descrizione delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e le opere, nonché le modalità di finanziamento utilizzate per la realizzazione di tali beni ed opere, evidenziando quelle realizzate con ricorso alla contrazione di mutui.
5.3 Tutti i nuovi beni attinenti al servizio, eventualmente realizzati direttamente
dagli Enti Locali vengono a fare parte dell'affidamento ed il Gestore ne assicura l'entrata in servizio. La loro consistenza e caratteristiche sono evidenziate mediante apposito verbale di presa in consegna e comportano integrazione dell'Inventario.
5.4 Gli Enti Locali consegnano, altresì, al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni consegnati.
5.5 Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie al SII e di ivi collocare quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Programma degli Interventi approvato dall'EGA, nel rispetto della normativa vigente.
5.6 Gli Enti Locali sono impegnati, per tutta la durata della Convenzione, a garantire al Gestore il pacifico esercizio dei diritti di cui sopra, nonché la piena disponibilità dei beni elencati nell'Inventario, ed a non consentire a terzi (tranne i soggetti conformi) il collocamento di condutture ed impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché nel e sul demanio pubblico.
Articolo 6
Durata della convenzione
6.1 L'Autorità di Ambito, oggi EGA, in forza delle delibere n. 8/2003, n. 16/2003,
n. 9/2008, n. 5/2009, n. 7/2009 n. 9/2009 ha fissato la durata della presente Convenzione fino al 31 dicembre 2032.
6.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-
finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
6.3 Nei casi di cui al comma 6.2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l’estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
Articolo 7
Titolo II PIANO D’AMBITO
Contenuto del Piano d’Ambito
7.1 Il Piano d’Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall’AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell’ambito del piano
tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall’AEEGSI
- prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall’applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall’AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell’equilibrio economico- finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico- finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.
e) L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione del Piano d’Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.
7.2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l’obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico- finanziario, secondo criteri di efficienza.
7.3 Sono trasferiti al Gestore i contributi statali, regionali e comunitari a disposizione degli Enti Locali per finanziare implementazioni e/o
interventi sulla struttura impiantistica.
Nel caso ciò non risultasse possibile per ragioni attinenti alla disciplina specifica dell'erogazione, l'investimento sarà effettuato dall'Ente Locale titolare del finanziamento, che si coordinerà con il Gestore per quanto attiene alla scelta delle tecnologie, alla progettazione ed alle modalità di esecuzione delle opere, al fine di assicurare agli interventi caratteristiche omogenee con effetti positivi in termini di conduzione e manutenzione delle stesse. Qualora tali opere fossero coofinanziate dal Gestore, la relativa progettazione sarà predisposta in modo da consentire a quest'ultimo di realizzare/appaltare lotti funzionali corrispondenti alla quota di finanziamento messa a disposizione dal medesimo.
Articolo 8
Aggiornamento del Piano d’ambito
8.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l'EGA - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi
che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.
8.2 L’EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
8.3 L'EGA assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.
Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Articolo 9
Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
9.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.
Articolo 10
Istanza di riequilibrio economico-finanziario
10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico- finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al
momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
10.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.
Articolo 11
Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario
11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla
regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;
e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.
11.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.
Articolo 12
Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio
12.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
12.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
12.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.
Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO
Articolo 13
Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
13.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4.6, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege ai sensi dell’art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d’ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.
13.2 L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d’ambito.
13.3 L’EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di
rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all’avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall’avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
13.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
13.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d’intesa con l’EGA.
13.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
13.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall’EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie,
fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.
Articolo 14
Procedura di subentro alla gestione unica d’ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente
14.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
14.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.
14.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
14.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A
tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
14.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.
14.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell’art. 1406 del codice civile.
14.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all’EGA, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
14.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato
dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall’EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.
Art. 15
Nuova clausola di garanzia
15.1 Il gestore dà espressamente atto che l’eventuale revoca, decadenza e/o sopravvenuta inefficacia nell’affidamento per il periodo successivo al 30/06/2009 derivanti, connesse o conseguenti ad eventuali pronunce incompatibilità con la disciplina di diritto comunitario dell’articolo 113, comma 15 bis, D.Lgs. 267/2000 e/o della l.r. Liguria 39/2008, non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento nei confronti di Xxxxx S.p.A. e/o di altre società salvaguardate, nei confronti, dell’EGA, dei singoli Comuni Città Metropolitana di Genova, salvo il diritto al riconoscimento del valore di rimborso ai sensi del precedente art. 14.
Articolo 16
Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI
Ulteriori obblighi dell’EGA
16.1 L'EGA è obbligato a:
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall’AEEGSI medesima;
c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
f) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell’ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione
dell’AEEGSI.
Articolo 17
Ulteriori obblighi del Gestore
17.1 Il Gestore è obbligato a:
a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell’AEEGSI;
g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che
comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
j) assumere a proprio carico, con inserimento in tariffa del relativo costo:
k) i canoni per le derivazioni idriche e le concessioni demaniali;
l) gli oneri per la gestione delle aree di salvaguardia;
m) il canone per l’organizzazione degli strumenti di controllo e vigilanza in dotazione all’EGA;
n) gli oneri per le attivita’ di controllo ambientale;
o) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
p) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
q) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
r) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
s) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
t) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
u) assumere a proprio carico il rimborso delle annualità dei mutui
contratti dagli Enti Locali per finanziare gli investimenti dei beni strumentali all'esercizio del servizio già svolto in economia, fino ad integrale estinzione degli stessi; pagare eventuali canoni per l’uso delle infrastrutture messe a disposizione in coerenza con la normativa vigente e con la relativa giurisprudenza costituzionale, in quanto i relativi costi vengano riconosciuti in tariffa;
v) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.
Articolo 18
Rapporti tra grossista, EGA e Gestore
18.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
18.2 II Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.
18.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l’EGA nel cui territorio è localizzato l’impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell’EGA competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l’EGA competente procede.
Art.19
Subconcessione
19.1 È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'EGA, sotto pena della immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di Legge e con l'incameramento da parte dell'EGA delle garanzie prestate dal Gestore.
19.2 L'eventuale sub-concessionario avrà gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente convenzione.
19.3 La richiesta di sub-concessione o cessione, ove approvata dall'EGA, darà alla stessa il diritto di rinegoziare la presente Convenzione.
19.4 La gestione del S.I.I. attraverso il coordinamento dei Gestori salvaguardati ora conformi, non costituisce sub-concessione del servizio a norma dei commi precedenti, restando la responsabilità delle gestione in capo al Gestore.
Titolo VI PENALI E SANZIONI
Articolo 20
Penali
20.1 L’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall’Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
20.2 L’EGA comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.
Articolo 21
Sanzioni
21.1 L’EGA è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
Art. 22 –
Elezione di domicilio
Il Gestore elegge il proprio domicilio in Genova, Via SS. Xxxxxxx e Xxxxxxx n. 7.
Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Garanzie
23.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
23.2 Conseguentemente, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria dell'importo di € 755.000;
23.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'E.G.A. del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
23.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
23.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.
Articolo 24
Assicurazioni
24.1 Il Gestore ha prodotto le polizze assicurative per:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCTe RCO);
b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali come da documentazione allegata alla presente convenzione.
Articolo 25
Modalità di aggiornamento della convenzione
25.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 7 della presente convenzione.
Articolo 26
Allegati
26.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:
• Decisione dell’ATO n. 16 del 23 dicembre 2003 (scelta della forma di gestione e affidamento del servizio) e Determinazione Dirigenziale di adozione n. 7665/133839 del 24/12/2003;
• Decisione dell’ATO n. 9 del 7 agosto 2009 (prosecuzione affidamento del servizio) e Determinazione Dirigenziale di adozione n. 4845/95631 del 10/8/2009;
• Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 33 del 29/6/2016 di approvazione dello schema regolatorio 2016/2019 e della nuova convenzione;
• Piano d’Ambito per il periodo transitorio 2004 – 2008 e per il periodo 2009
– 2032;
• Convenzione per il periodo transitorio 2004 – 2008;
• Convenzione aggiuntiva per il periodo 2009 -2032;
• Modello gestionale ed organizzativo;
• Piano economico e finanziario;
• Programma degli interventi;
• Mappa del perimetro di concessione ed elenco opere affidate;
• Elenco dei beni affidati in concessione;
• Manuale di sicurezza del gestore;
• Manuale della qualità del gestore;
• Carta del Servizio;
• Regolamento di utenza;
• Disciplinare tecnico “Sulla gestione degli investimenti e dei lavori”;
• Prezzario;
• Garanzia fideiussoria;
• Polizze Assicurative.
Le parti si danno reciprocamente atto che saranno inseriti quali allegati alla presente convenzione anche gli altri disciplinari in corso di elaborazione e concordati tra le parti medesime.
Letto, firmato e sottoscritto, con firma digitale Per la Città Metropolitana di Genova
Il Sindaco Metropolitano (Xxxx. Xxxxx Xxxxx)
Per IRETI S.p.A.
(Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)