SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
COMUNE DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MILANO)
REGOLAMENTO PER L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
Adottato con deliberazione Consiglio Comunale n. 60 del 30.4.1999
CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA
Art. 1 Definizione del servizio
Per servizio di noleggio da rimessa con conducente si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l’impiego di autoveicoli, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
I predetti veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale o nell’area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il Comune di Brugherio secondo quanto stabilito dall’art. 3 della Legge Regionale 15.4.1995, n. 20.
Art. 2 Disciplina del servizio
Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Art. 3 Condizioni di esercizio
L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.
In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
E’, invece, ammesso il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, il quale può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purchè in possesso dei requisiti previsti nell’art. 7 del presente Regolamento, conformemente a quanto previsto dall’art. 230 bis del codice civile.
Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’Ufficio Attività Economiche l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
L’elenco è allegato in copia autenticata all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
Art. 4
Numero delle autorizzazioni
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 -comma 1- lettera a) della legge 15.1.1992, n. 21, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della Legge Regionale 15.4.1995, n. 20.
Art. 5
Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture
Le autovetture adibite al servizio portano, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta “noleggio” e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione e di un numero progressivo ai sensi dell’art. 12 - comma 5- legge 21/92.
I veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti.
Le autovetture adibite al servizio devono essere dotate di portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
Art. 6
Criteri generali per lo svolgimento del servizio
Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
1. obbligo di disponibilità di una rimessa, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza, in Brugherio o nell’ambito dell’area sovracomunale eventualmente definita si sensi dell’art. 3 della Legge Regionale 15.4.1995, n. 20;
2. il prelevamento dell’utente, ovvero l’inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Brugherio per qualunque destinazione;
3. le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente debbono essere effettuate presso le rispettive rimesse o presso la sede del vettore;
4. la rimessa e la sede del vettore devono avere le seguenti caratteristiche:
• essere pubblicizzate all’esterno con targhe o simili onde essere rese conoscibili al pubblico;
• essere facilmente e liberamente accessibili da chi intenda usufruire del servizio;
• indirizzi e numeri di telefono devono essere pubblicizzati, con appositi cartelli, predisposti dall’Amministrazione Comunale, presso le fermate autobus del servizio pubblico;
5. la prestazione del servizio non è obbligatoria e, quindi, è data facoltà al titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di rifiutarla, in alcuni casi. Tuttavia, ciò non può pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Al fine di verificarne il regolare svolgimento, il Comando Polizia Municipale, effettua i dovuti accertamenti sul territorio comunale.
CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
Art. 7
Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore
L’esercizio della professione di noleggiatore è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
1. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
2. iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di Commercio;
3. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
4. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto 3;
5. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimento di revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio precedente la presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova autorizzazione.
Nei casi di cui ai punti 3 e 4 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
CAPO III L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
Art. 8
Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
Le autorizzazioni vengono assegnate mediante apposito bando di concorso per titoli a singole persone fisiche che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9 Contenuti del bando
I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
b. requisiti richiesti per l’esercizio della professione;
c. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione;
d. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
e. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
f. indicazione della data di chiusura del procedimento;
g. schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.
Art. 10
Titoli oggetto di valutazione
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio l’ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a. diploma di laurea: punti 4;
b. diploma di maturità: punti 3
c. periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 3 a semestre, fino ad un massimo di xxxx xxxxxxxx.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio e qualora non possa essere utilmente applicato l’art. 8 -comma 4- della L. 21/92, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 11
Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
Il Dirigente Comunale, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione del titolo dichiarando il vincitore del concorso.
Il rilascio del titolo, ad opera del dirigente competente, è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore.
A tale scopo, il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della autorizzazione, dovrà produrre la seguente documentazione entro 4 mesi dalla data di notificazione della comunicazione dell’avvenuta assegnazione:
a. certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
b. certificato comprovante l’iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”, tenuto dalla Camera di Commercio;
c. iscrizione nel registro dei mestieri girovaghi, previsto dall’art. 121 del T.U.L.P.S., nel caso di proprietà di una sola autovettura condotta personalmente;
d. licenza di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S., se proprietari di più automezzi, e, conseguentemente, intestatari di più autorizzazioni;
e. certificato di cittadinanza per i cittadini dell’Unione Europea e certificato di reciprocità per cittadini extracomunitari, come da normativa per accesso al lavoro;
f. autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 252/1998;
g. dichiarazione dell’ASL attestante l’idoneità all’esercizio del servizio;
h. certificato comprovante il possesso dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio.
L’imprenditore privato assegnatario dell’autorizzazione dovrà svolgere l’attività di noleggiatore in via esclusiva, ai sensi dell’art. 7 della Legge 21/92.
Entro 4 mesi dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere iniziata l’attività e prodotta la seguente documentazione:
a. Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 443/85;
b. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese per le imprese non aventi le caratteristiche di cui sopra;
c. Carta di circolazione del veicolo;
d. Certificato di proprietà del veicolo;
e. Certificato assicurativo del veicolo.
Art. 12
Validità dell’autorizzazione e vidimazione annuale
Perchè l’autorizzazione d’esercizio abbia validità il titolare deve presentare, presso l’Ufficio Attività Economiche, entro il mese di dicembre di ogni anno, domanda di vidimazione contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Regolamento. La richiesta di vidimazione dovrà essere corredata dell’autorizzazione.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
Art. 13
Figure giuridiche di gestione
I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’Albo delle Imprese Artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) -comma 2- dell’art. 1 della Legge 21/92.
Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l’autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 14
Trasferibilità dell’autorizzazione
L’autorizzazione per atto tra vivi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, nel termine perentorio di 1 anno, purchè iscritta nel ruolo di cui all’art. 6 della legge 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
a. sia assegnatario dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b. abbia compiuto sessant’anni di età;
c. sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
Qualora il trasferimento non si perfezionasse nell’arco dell’anno, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
Il t rasferimento dell’autorizzazione comunale d’esercizio “mortis causa” è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente Regolamento ovvero
l’autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo, designato da questi, nel termine perentorio di due anni.
Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell’arco del biennio, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
Il dirigente autorizza, previa apposita domanda di voltura, il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al deposito presso l’Ufficio Attività Economiche della seguente documentazione:
a. contratto di cessione stipulato nelle forme previste dalla Legge 12.8.1993, n. 310;
b. dichiarazione di successione.
Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisto di una nuova autorizzazione.
Art. 15
Rinuncia all’autorizzazione
Il titolare che intenda rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente Ufficio Attività Economiche.
CAPO IV L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 16
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 30 giorni deve essere comunicata nel termine di due giorni, al competente Ufficio Attività Economiche, e deve essere motivata da comprovata necessità.
Art. 17
Comportamento del noleggiatore durante il servizio
Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore ha l’obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e. consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
g. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
h. rilasciare al cliente la ricevuta o l’eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
i. tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
j. tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l’autorizzazione all’esercizio del servizio e l’eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
k. tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
l. tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti; Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
a. fumare durante il trasporto del cliente;
b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
c. portare animali propri in vettura;
d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
f. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
g. acquisire clientela su aree pubbliche non autorizzate dal Comune;
h. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
i. deviare, di propria iniziativa, dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero.
Art. 18 Comportamento degli utenti
Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
a. fumare in vettura;
b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme previste dal vigente codice della strada.
Art. 19 Interruzione del trasporto
Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 20 Trasporto handicappati
Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per far accomodare in vettura i soggetti portatori di handicap e per caricare gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 21 Tariffe
Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
La Giunta Comunale, tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, può fissare una tariffa chilometrica massima per l’esercizio del servizio di noleggio.
I titolari dell’autorizzazione hanno l’obbligo di esporre le tabelle tariffarie nelle proprie rimesse, nei propri veicoli ed hanno facoltà di esporle nelle strutture ricettive presenti sul territorio e negli Uffici pubblici.
Art. 22 Contachilometri
I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere preventivamente informati il cliente ed il competente Comando Polizia Municipale.
Art. 23
Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
Il dirigente autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti.
La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
a. la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all’esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
b. la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento.
c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque trenta giorni nell’arco dell’anno;
d. l’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo.
Art. 24 Reclami
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio devono essere indirizzati al Comando Polizia Municipale, che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti.
All’interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l’indirizzo ed il n. di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.
CAPO V VIGILANZA SUL SERVIZIO
Art. 25 Addetti alla vigilanza
La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689.
Art. 26
Idoneità dei mezzi di servizio
La Polizia Municipale dispone annualmente e qualora ne ravvisi la necessità, verifiche sull’idoneità dei mezzi allo svolgimento del servizio.
La Polizia Municipale certifica l’idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
E’ fatto obbligo di sottoporre le autovetture adibite al servizio ai controlli periodici dei gas di scarico previsti dalle normative vigenti.
CAPO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 27
Sanzioni amministrative pecuniarie
Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni:
a. violazione dell’art. 12, comma 1, del presente Regolamento;
b. violazione dell’art. 16, comma 2, del presente Regolamento;
c. violazione dell’art. 17, del presente Regolamento;
d. violazione dell’art. 24, comma 2, del presente Regolamento;
e. violazione dell’art. 26, comma 3, del presente Regolamento;
f. violazione delle norme previste dal successivo art. 28.
Nel caso di contestazione immediata della violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Sindaco ai sensi dell’art. 107 del R.D. 3.3.1934, n. 383.
Il Sindaco provvede ad aggiornare gli importi di cui al presente articolo secondo le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo.
Art. 28
Sospensione dell’autorizzazione
Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all’interessato, dichiara la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:
a. violazioni delle norme del codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati;
b. violazione dell’art. 6 -comma 1- del presente Regolamento;
c. violazione degli obblighi di cui all’art. 17, lettere J., K., L. del 1° comma, lettere G., E., I. del 2° comma del presente Regolamento;
d. violazione della disposizione concernente la riconoscibilità delle vetture di cui all’art. 5 -comma 1- del presente Regolamento;
e. violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap previste dall’art. 20 del presente Regolamento;
f. violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 27 del presente Regolamento;
g. violazione dell’art. 11 -comma 3- del presente Regolamento;
h. violazione dell’art. 21 -comma 3- del presente Regolamento;
Art. 29
Decadenza dell’autorizzazione
Il dirigente preposto al Settore competente per materia, previa diffida all’interessato, dichiara la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a. irrogazione di tre provvedimenti di sospensione nell’arco di un quinquennio;
b. mancata attivazione del servizio nel termine previsto dall’art. 16 -comma 1- del presente Regolamento;
c. mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi, in ciascun anno, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare comprovati da idonea documentazione. Qualora, da accertamenti effettuati sul territorio dal Comando Polizia Municipale, emerga che l’operatore non svolge effettivamente il servizio, il dirigente competente può diffidare il titolare dell’autorizzazione a comprovare, con idonea documentazione, l’effettivo svolgimento del medesimo.
Art. 30
Revoca dell’autorizzazione
Il dirigente preposto al Settore competente per materia, dispone la revoca dell’autorizzazione qualora in capo al titolare dell’autorizzazione venga meno uno dei requisiti previsti dall’art. 7 del presente Regolamento.
Art. 31
Xxxxxxx conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell’autorizzazione o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione.
CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32
Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali
Il presente Regolamento e tutte le sue successive modifiche, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale, sono sottoposte all’approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 85 del D.P.R. 24.7.1977, N. 616.
CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 1
Art. 1 - Definizione del servizio 1 Art. 2 - Disciplina del servizio 1 Art. 3 - Condizioni di esercizio 1 Art. 4 - Numero delle autorizzazioni 2 Art. 5 - Riconoscibilità e caratteristiche delle vetture 2 Art. 6 - Criteri generali per lo svolgimento del servizio 3
CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE 3 Art. 7 - Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore 3 CAPO III - L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO 4
Art. 8 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni 4 Art. 9 - Contenuti del bando 5 Art. 10 - Titoli oggetto di valutazione 5 Art. 11 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione 6 Art. 12 - Validità dell’autorizzazione e vidimazione annuale 7 Art. 13 - Figure giuridiche di gestione 7 Art. 14 - Trasferibilità dell’autorizzazione 8 Art. 15 - Rinuncia all’autorizzazione 9
CAPO IV - L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 9
Art. 16 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 9 Art. 17 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio 10 Art. 18 - Comportamento degli utenti 11 Art. 19 - Interruzione del trasporto 12 Art. 20 - Trasporto handicappati 11 Art. 21 - Tariffe 12 Art. 22 - Contachilometri 12 Art. 23 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di
noleggio con conducente 13 Art. 24 - Reclami 13
CAPO V - VIGILANZA SUL SERVIZIO 14
Art. 25 - Addetti alla vigilanza 14 Art. 26 - Idoneità dei mezzi di servizio 14
CAPO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE 14
Art. 27 - Sanzioni amministrative pecuniarie 15 Art. 28 - Sospensione dell’autorizzazione 15 Art. 29 - Decadenza dell’autorizzazione 16 Art. 30 - Revoca dell’autorizzazione 16 Art. 31 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza
DELL’AUTORIZZAZIONE 17
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 17
Art. 32 - Sindacato Regionale sulle deliberazioni comunali 17