DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVIII LEGISL ATURA
N. 1140
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (TRIA)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONISOLI)
e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (BUSSETTI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007
TIPOGRAFIA DEL SENATO
I N D I C E
Relazione ............................................... . | Pag. | 3 |
Relazione tecnica ........................................ . | » | 6 |
Analisi tecnico-normativa ................................. . | » | 10 |
Dichiarazione di esclusione dall’AIR ...................... . | » | 13 |
Disegno di legge ........................................ . | » | 14 |
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede ....... . | » | 16 |
ONOREVOLI SENATORI. – L’accordo di coo- perazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori cultu- rale, artistico e scientifico tra i due Paesi nel quadro di rapporti bilaterali sempre più in- tensi.
Le relazioni politiche tra Italia e Mozam- bico poggiano su un solido e profondo le- game di amicizia, iniziato fin da prima del- l’indipendenza negli anni Settanta e poi si- gnificativamente rafforzato dal ruolo di me- diatore svolto dall’Italia durante i negoziati che si conclusero con la firma dell’Accordo di Pace di Roma del 4 ottobre 1992. A que- sto occorre aggiungere i numerosi interventi effettuati dalla Cooperazione allo sviluppo negli ultimi 30 anni, che hanno contribuito a fare dell’Italia un partner di primo piano del Mozambico. Intensi anche i rapporti esi- stenti a livello di amministrazioni locali e di organizzazioni della società civile.
L’Accordo permette di ampliare gli ambiti di cooperazione con un Paese che per l’Ita- lia rappresenta un partner di primo piano nel continente africano.
Collaborazione culturale fra Italia e Mo- zambico
A Maputo esiste la Scuola italiana « X. Xxxxxxx » (scuola italiana privata ricono- sciuta), con oltre sessanta bambini iscritti alle scuole dell’infanzia e primaria. È stato inoltre istituito nel giugno 2013 un comitato locale estero della società Xxxxx Xxxxxxxxx. La crescita della richiesta di apprendimento della lingua italiana da parte dei giovani mozambicani è ascrivibile non solo al pre- stigio culturale del nostro Paese in Mozam-
bico e all’ottimo stato delle relazioni econo- mico-commerciali bilaterali, ma anche al- l’accurata azione svolta negli anni dalla no- stra Ambasciata.
In assenza di un istituto italiano di cul- tura, è infatti la nostra Ambasciata a Maputo che organizza eventi culturali di vario ge- nere che hanno sempre registrato un inco- raggiante successo ed una crescente parteci- pazione, coinvolgendo non solo la comunità italiana presente in loco ma anche un ampio pubblico locale e internazionale. Fra questi vanno citati eventi che la nostra Rappresen- tanza diplomatica organizza ogni anno, come la Settimana della lingua italiana e il tradizionale Festival Jazz Italia-Mozambico.
Anche nel settore cinematografico, il Mo- zambico ha una tradizione che risale all’e- poca dell’indipendenza con buone potenzia- lità espressive. L’Ambasciata organizza rego- larmente eventi dedicati e quest’anno verrà realizzata anche a Maputo nel mese di mag- gio la rassegna « Fare Cinema », prima set- timana del cinema italiano nel mondo.
Altre attività di cooperazione allo svi- luppo hanno contribuito ad incrementare i rapporti culturali-scientifici bilaterali; di no- tevole rilievo, in questo ambito, il pro- gramma di « Supporto all’Università Xxxxxxxx (UEM) per la riforma accade- mica, l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica » che rappresenta il quadro di ri- ferimento per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra l’UEM, il principale ateneo del Mozambico, e le università ita- liane nel campo della ricerca applicata, in collaborazione con il settore produttivo, in un’ottica di cooperazione integrata tra i ri- spettivi sistemi-Paese. Vi è infatti l’interesse reciproco a considerare lo sviluppo dei rap- porti inter-universitari in funzione delle prio-
xxxx legate alla gestione dei grandi investi- menti di sviluppo in corso, che hanno biso- gno non solo di capitali finanziari, ma anche e soprattutto di capitale umano, ossia perso- nale qualificato in grado di inserirsi con suc- cesso nell’attuale contesto tecnologico e di competitività globale. Altri progetti di coo- perazione in ambito culturale sono quello re- lativo alla « Partecipazione italiana al finan- ziamento ed alla gestione del programma settoriale del Governo mozambicano per il settore educativo (FASE) » e quello relativo al « Sostegno al Fondo comune dell’educa- zione (FASE) »; il Programma di sostegno al sistema dell’Istruzione tecnico-professionale in Mozambico (PRETEP); il Programma di formazione e aggiornamento dei ricercatori del Centro di biotecnologia dell’università Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L’Accordo di cooperazione culturale tra l’Italia e il Mozambico individua i princìpi e i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, nei set- tori dell’educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archi- visti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra istituzioni, organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.
Analisi dell’articolato
Il testo è composto da un breve pream- bolo e da 25 articoli; il preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la coo- perazione culturale e scientifica per la mi- gliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico.
– Negli articoli 1 e 2 si esprime la vo- lontà delle due Parti di incoraggiare la coo- perazione nell’ambito culturale, scientifico e tecnologico e di migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi;
– l’articolo 3 propone di favorire i con- tatti e la cooperazione tra istituzioni accade- miche, attraverso lo scambio di docenti e ri-
cercatori e l’effettuazione di ricerche con- giunte;
– l’articolo 4 prevede l’istituzione di cat- tedre e lettorati di lingua e letteratura delle Parti contraenti nelle università ed istituti di istruzione dell’altra Parte contraente;
– l’articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivisti- che, le biblioteche e i musei, da attuarsi at- traverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti;
– l’articolo 6 consente la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento dei programmi derivanti dal presente Ac- cordo;
– l’articolo 7 consente alle due Parti di poter creare proprie istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell’altra Parte con- traente;
– l’articolo 8 prevede la collaborazione nel campo dell’istruzione attraverso lo scam- bio di esperti e di informazioni didattiche;
– con l’articolo 9 le due Parti si impe- gnano ad offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte, me- diante la programmazione prevista nell’arti- colo 21;
– gli articoli 10, 11 e 12 impegnano le due Parti contraenti alla collaborazione reci- proca in vari settori culturali, in particolare:
l’articolo 10 nel settore editoriale; l’articolo 11 nei settori della musica,
danza, arti visive, teatro e cinema; l’articolo 12 nel settore radiotelevisivo;
– l’articolo 13 impegna le competenti am- ministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e repri- mere, attraverso l’adozione di idonee misure, l’importazione, l’esportazione ed il traffico illegale di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, docu- menti ed altri oggetti di valore;
– l’articolo 14 prevede una collaborazione nei settori dello sport e della gioventù;
– l’articolo 15 impegna le due Parti ad in- coraggiare lo scambio di esperienze nel
campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose;
– l’articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell’ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell’in- formazione e della comunicazione. Questa cooperazione si realizza attraverso visite di esperti dei due Paesi, scambio di informa- zioni e documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e pro- getti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell’ambito delle fina- lità dell’Accordo in oggetto;
– l’articolo 17, al fine di avviare la coo- perazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra università, enti di ricerca e as- sociazioni scientifiche pubbliche dei due Pa- esi e la partecipazione congiunta a pro- grammi multilaterali in tale ambito;
– l’articolo 18 intende favorire la collabo- razione delle due parti nei settori dell’arche- ologia, antropologia e scienze affini, della valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi at- tivi nei suddetti settori;
– l’articolo 19 impegna le Parti a facili- tare l’ingresso, la permanenza e l’uscita nel e dal proprio territorio delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell’altra Parte che siano previsti nell’ambito delle attività indicate nel presente Accordo;
– l’articolo 20 individua un ulteriore set- tore che vede le due Parti impegnate nella
reciproca collaborazione: la protezione della proprietà intellettuale. Tale materia verrà ap- profondita ulteriormente e sviluppata me- diante la successiva conclusione di un appo- sito Protocollo;
– l’articolo 21 prevede l’istituzione di una Commissione mista ai fini dell’attuazione dell’Accordo, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, al fine di discutere i programmi esecutivi plu- riennali;
– l’articolo 22 vincola le Parti a non di- vulgare ad uno Stato terzo nessun docu- mento o informazione, forniti nell’ambito del presente Accordo, senza previo accordo dell’altra Parte;
– l’articolo 23 stabilisce che ogni contro- versia relativa all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Ac- cordo verrà risolta amichevolmente con ne- goziati attraverso i canali diplomatici;
– l’articolo 24 stabilisce che l’Atto inter- nazionale potrà essere modificato in qual- siasi momento, con reciproco consenso, per via diplomatica, e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l’entrata in vi- gore dell’Accordo;
– l’articolo 25 stabilisce l’entrata in vi- gore e la durata dell’Accordo. L’Atto inter- nazionale entrerà in vigore alla data della ri- cezione dell’ultima notifica con cui le Parti si informeranno per iscritto attraverso i ca- nali diplomatici sull’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’approvazione dell’Accordo. Esso avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento.
RELAZIONE TECNICA
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL’AIR
DISEGNO DI LEGGE
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è auto- rizzato a ratificare l’Accordo di coopera- zione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al- l’Accordo di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formità a quanto disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’Accordo di cui all’articolo 1, re- lativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di
193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 196.520 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente arti- colo, pari a 193.040 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 196.520 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede me- diante corrispondente riduzione dello stan- ziamento del fondo speciale di parte cor- rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione
« Fondi da ripartire » dello stato di previ- sione del Ministero dell’economia e delle fi- nanze per l’anno 2019, allo scopo parzial- mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della coo- perazione internazionale.
3. Il Ministro dell’economia e delle fi- nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalle disposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1 della presente legge, ad esclu- sione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16,
17 e 21 dell’Accordo medesimo, non de- vono derivare nuovi o maggiori oneri a ca- rico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all’articolo
24 dell’Accordo di cui all’articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legisla- tivo.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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