CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Atti 709/2016 – All. 8
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
INDICE
1. OGGETTO DEL CONTRATTO 2
2. CLAUSOLA DI ADESIONE 2
3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 2
4. NORME DI RIFERIMENTO 3
5. FIGURE PROFESSIONALI E QUANTITATIVI 3
6. CLAUSOLA SOCIALE 3
7. DURATA DEL CONTRATTO 3
8. VALORE DELL’APPALTO 4
9. BASE D’ASTA 4
10. COSTI PER LA SICUREZZA 6
11. TARIFFE E INDENNITÀ 6
12. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE RICHIESTO 7
13. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 7
14. RESPONSABILITA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE 9
15. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 10
16. OBBLIGHI SANITARI 10
17. FORMAZIONE 10
18. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 10
19. CONTROLLI E VERIFICHE 10
20. PENALITA’ 11
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 11
23. CESSIONE E SUBAPPALTO 12
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12
25. FORO COMPETENTE 12
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 12
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
La procedura aperta di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA) ha per oggetto l’aggiudicazione dei contratti per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato ad orario pieno e/o parziale, per le mansioni connesse alle figure professionali di cui al vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, indicate al successivo art. 5 e nel prospetto di offerta economica Allegato A, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo o eccezionale degli Enti aderenti alla procedura in oggetto.
La procedura si svolge in forma aggregata e coinvolge i seguenti Enti sanitari (di seguito Enti):
1) ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Capofila),
2) ASST Santi Xxxxx e Xxxxx;
3) ASST Melegnano e della Martesana;
4) Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano;
5) ASST Xxxxxxx Xxxx;
6) ASST Monza;
7) ASST Vimercate.
Il servizio è da considerarsi comprensivo anche delle attività di ricerca, selezione, formazione, sostituzione e gestione del personale somministrato.
I lavoratori da somministrare saranno individuati con singoli contratti di somministrazione in base alle effettive esigenze dei singoli Enti, i quali non sono in alcun modo vincolati a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro.
2. CLAUSOLA DI ADESIONE
Durante il periodo di vigenza del contratto, le ASST e Fondazioni di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere alla stipula di contratti per il servizio di somministrazione di lavoro con l’Agenzia\e aggiudicataria\e al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura. L’adesione da parte delle ASST e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore complessivo del\i contratto\i stipulato\i dopo la presente procedura. Gli Enti coinvolti sono:
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Santi Paolo e Xxxxx;
- ASST Ospedale Fatebenefratelli Sacco;
- ASST Xxxxxxx Xxxx;
- ASST Nord Milano;
- ASST Rhodense;
- ASST Melegnano e della Martesana;
- ASST Legnano;
- ASST Lodi;
- ASST Ovest Milanese;
- AREU 118;
- Fondazione IRCSS Istituto Nazionale Tumori;
- Fondazione IRCSS Istituto Neurologico Xxxxx Xxxxx;
- Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- Agenzia di Controllo sul Sistema Sociosanitario Lombardo.
3. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Alla luce di quanto disposto dall’art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP, convenzioni dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) o di aggiudicazione di gare aggregate da parte di aziende del consorzio CAESP per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l’aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARCA, gare aggregate CAESP). Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, le Amministrazioni avranno il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.
In attuazione della normativa regionale, qualora si proceda ad accorpamenti o aggregazioni di attività, le Amministrazioni si riservano la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.
4. NORME DI RIFERIMENTO
Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere.
L’Agenzia aggiudicataria è tenuta all’osservanza del Codice Etico dell’Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.
5. FIGURE PROFESSIONALI E QUANTITATIVI
La somministrazione di lavoro riguarda le figure professionali del ruolo sanitario, di OSS e del ruolo amministrativo, tecnico e professionale di cui al CCNL del Comparto Sanità sulla base di singole richieste di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, che saranno effettuate di volta in volta dai singoli Enti in relazione alle effettive esigenze, nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi nazionali e regionali, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio, fermi i limiti quantitativi di utilizzazione affidati ai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Gli Enti hanno facoltà di coprire il fabbisogno di ore mediante il ricorso sia a contrati a tempo pieno che a contratti a tempo parziale, a seconda delle proprie esigenze operative e gestionali.
Il numero di figure professionali e il fabbisogno di ore annuo, distinto per profilo e per Ente aderente, è riportato nell’Allegato A – Elenco fabbisogni, ma i valori sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto i singoli Enti utilizzatori non saranno in alcun modo vincolati a garantire l’avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro a tempo determinato cosi come il numero e le ore delle figure professionali attivate possono subire variazioni e finanche cessare in funzione di mutamenti organizzativi e/o espletamento di procedure concorsuali di assunzione senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico di ciascun Ente e senza che il concorrente o l’aggiudicatario possano vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta nel caso di somministrazione mancata o inferiore a quella indicata nei presenti atti di gara.
In ogni caso gli Enti nel corso del contratto potranno rivalutare il proprio fabbisogno e conseguentemente variare il numero di missioni in atto concludendole o attivandone di nuove.
6. CLAUSOLA SOCIALE
Ai sensi dell’art. 31 del CCNL 27.02.2014 per la categoria delle Agenzie di Somministrazione, l’Agenzia aggiudicataria, anche diversa dalle precedenti, è tenuta a garantire il mantenimento in organico dei lavoratori già utilizzati in precedenza rilevando, per quanto possibile e ai sensi della normativa vigente in materia, il personale alle dipendenze del precedente fornitore utilizzato di ciascun Ente aggregato. Pertanto l’aggiudicataria, salvo cause ostative per legge o per volontà dei lavoratori interessati, privilegeranno l’avviamento al lavoro di personale che abbia già prestato servizio presso gli Enti al fine di garantire la continuità delle competenze e le conoscenze già specificamente acquisite.
7. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 48 mesi dalla data di sottoscrizione, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 60 giorni.
In caso di recesso l’Agenzia, ai sensi della vigente normativa riguardo l’interruzione di pubblico servizio, dovrà rispettare le esigenze operative dell’Ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Agenzia nell’esecuzione del contratto.
Per i primi sei mesi l’appalto si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire agli Enti una valutazione ampia e complessiva del servizio reso. In caso di esito sfavorevole il contratto non acquisterà efficacia e gli Enti ne potranno
stipulare uno nuovo scorrendo la graduatoria di gara. In tal caso l’Agenzia nulla potrà pretendere dall'Ente se non il pagamento del servizio reso durante il periodo di prova.
Al termine dei 48 mesi la Capofila, in nome e per conto anche degli Enti aggregati o che hanno fatto adesione ex post, potrà rinegoziare il contratto ai fini di un rinnovo del servizio fino a 12 mesi nelle more dell’espletamento dell’eventuale nuova gara d’appalto.
8. VALORE DELL’APPALTO
L’importo della procedura è pari complessivamente ad € 121.714.488,53 IVA inclusa per n. 4 anni, come segue:
ENTE | €\ANNO (IVA inclusa) | Salario accessorio Stima 11% | €/anno (IVA inclusa) | TOTALE (4 anni) | |
1 | ASST Niguarda | € 2.947.411,78 | € 288.827,51 | € 3.236.239,29 | € 12.944.957,16 |
2 | ASST Santi Xxxxx e Xxxxx | € 7.118.259,84 | € 783.008,58 | € 7.901.268,42 | € 31.605.073,69 |
3 | ASST Melegnano | € 6.483.551,92 | € 713.190,71 | € 7.196.742,63 | € 28.786.970,52 |
4 | Fondazione IRCCS Policlinico | € 637.528,32 | € 70.128,12 | € 707.656,44 | € 2.830.625,74 |
5 | ASST Pini | € 955.998,06 | € 105.159,79 | € 1.061.157,85 | € 4.244.631,39 |
6 | ASST Monza | € 4.465.855,26 | € 491.244,08 | € 4.957.099,34 | € 19.828.397,35 |
7 | ASST Vimercate | € 4.053.235,82 | € 445.855,94 | € 4.499.091,76 | € 17.996.367,04 |
8 | ASST Lodi | € 783.212,98 | € 86.153,43 | € 869.366,41 | € 3.477.465,63 |
€ 30.428.622,13 | € 121.714.488,53 |
L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti funzionali, come di seguito illustrati:
Lotti | Categoria CCNL Sanità | Totale ore annue | €\anno | Salario accessorio (Stima 11%) | Totale (1 anno) | TOTALE (4 anni) |
1 | D | 590.430 | € 13.482.498,66 € 13.962.555,32 | € 1.479.277,41 | € 14.961.776,07 | € 59.847.104,29 |
2 | B, BS, C | 742.980 | € 1.504.290,74 | € 15.466.846,06 | € 61.867.384,24 | |
1.333.410 | € 27.445.053,98 | € 2.983.568,15 | € 30.428.622,13 | € 121.714.488,53 |
Gli importi annui a base dell’appalto sono calcolati con riferimento ai fabbisogni presunti di cui all’ Allegato A – Elenco fabbisogni sulla base delle necessità e condizioni attualmente vigenti nei singoli Enti aggregati. Tali importi non costituiscono la proiezione e/o l’indicazione del futuro corrispettivo contrattuale, ma hanno il solo fine di quantificare l’importo presunto della gara ai fini di adempimenti formali ad esso legati (determinazione della soglia comunitaria, calcolo del contributo ANAC, cauzioni, ecc..).
9. BASE D’ASTA
Per l’individuazione dell’offerta più bassa (punteggio economico) si terrà conto in gara solo del Margine d’Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal CCNL di riferimento. Il Margine d’agenzia per ogni categoria è pari ad € 1,10, pertanto la base è complessivamente pari ad € 5.867.004,00 oltre IVA, suddivisa nei due lotti come segue:
Margine | Ore totali | Base d'asta | Base d'asta | |
d'agenzia | 1 anno | 4 anni | ||
Lotto 1 | € 1,10 | 590.430 | € 649.473,00 | € 2.597.892,00 |
Lotto 2 | € 1,10 | 742.980 | € 817.278,00 | € 3.269.112,00 |
€ 5.867.004,00 |
Nell’offerta economica l’Agenzia dovrà limitarsi ad indicare il valore orario di detto margine, al netto dell’IVA. Di seguito i prospetti riassuntivi della base d’asta suddivisi tra gli Enti aggregati alla presente procedura:
LOTTO 1 | ||||||||||
1_ASST Niguarda | 2_ASST Ss. Xxxxx e Xxxxx | 3_ASST Melegnano | 4_IRCCS Policlinico | 5_ASST Pini | 6_ASST Monza | 7_ASST Vimercate | 8_ASST Lodi | |||
Cat. | PROFILO | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore totali |
MANSIONE | ||||||||||
D | Infermiere | 35.568 | 252.720 | 187.200 | 52.416 | 27.824 | 22.464 | 578.192 | ||
D | Infermiere pediatrico | 5.076 | 5.076 | |||||||
D | Educatore professionale | 3.744 | 3.744 | |||||||
D | Tecnico di laboratorio | 1.872 | 1.872 | |||||||
D | Coll. amministrativo professionale | 1.546 | 1.546 | |||||||
590.430 | ||||||||||
Margine a base d'asta | € 1,10 | |||||||||
Base d'asta 1 anno (oltre IVA) | € 649.473,00 | |||||||||
Base d'asta 4 anni (oltre IVA) | € 2.597.892,00 |
LOTTO 2 | ||||||||||
1_ASST Niguarda | 2_ASST Ss. Xxxxx e Xxxxx | 3_ASST Melegnano | 4_IRCCS Policlinico | 5_ASST Pini | 6_ASST Monza | 7_ASST Vimercate | 8_ASST Lodi | |||
Cat. | PROFILO | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore | Ore totali |
MANSIONE | ||||||||||
C | Assistente amministrativo | 1.546 | 1.546 | 3.092 | ||||||
C | Assistente tecnico | 3.744 | 3.744 | |||||||
BS | Coadiutore amministrativo esperto | 9.276 | 15.460 | 1.546 | 26.282 | |||||
BS | Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) | 91.728 | 59.904 | 33.696 | 33.696 | 162.864 | 155.006 | 5.616 | 542.510 |
BS | Assistente alla poltrona | 5.616 | 5.616 | |||||||
B | Coadiutore amministrativo | 6.184 | 1.546 | 35.558 | 4.638 | 9.588 | 57.514 | |||
B | Operatore Tecnico | 3.744 | 61.776 | 16.848 | 5.616 | 10.622 | 5.616 | 104.222 | ||
742.980 | ||||||||||
Margine a base d'asta | € 1,10 | |||||||||
Base d'asta 1 anno (oltre IVA) | € 817.278,00 | |||||||||
Base d'asta 4 anni (oltre IVA) | € 3.269.112,00 |
10. COSTI PER LA SICUREZZA
La normativa vigente non prevede la redazione del DUVRI in relazione all’oggetto del contratto. I costi per evitare i rischi da interferenza sono pari a zero.
I costi per la sicurezza, legati ai rischi propri dell’attività delle imprese, ove presenti, dovranno essere esplicitamente indicati nella formulazione dell’offerta economica.
11. TARIFFE E INDENNITÀ
Gli Enti committenti corrisponderanno all’Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate, secondo le tariffe orarie prestabilite nell’Allegato B – Tariffe orarie, incrementate del margine d’agenzia aggiudicato in sede di gara oltre IVA.
Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Prestatore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
È altresì esclusa la corresponsione di quanto dovuto in caso di assenza per ferie, festività, ex festività e/o permessi personali o sindacali, assenze e aspettative di qualsiasi tipologia, il cui compenso trova copertura nella tariffa oraria prestabilita, incrementata del margine di agenzia aggiudicato; in capo all’aggiudicatario resterà comunque l’obbligo di retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo.
Le voci del salario accessorio non sono comprese nelle tariffe orarie dell’Allegato B, ma saranno fatturate a parte, qualora richieste ed autorizzate dagli Enti committenti, nella misura prevista dall’Allegato C – Salario accessorio.
Il margine di Agenzia dichiarato in offerta resterà invariato per tutto il periodo contrattuale, così come le tariffe orarie salvo le modifiche dovute ad adeguamenti del CCNL di riferimento.
Le tariffe indicate nell’Allegato B – Tariffe orarie sono comprensive anche di tutti gli oneri e indennità relativi al costo del lavoro e non, come di seguito elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
1) Festività godute
2) Festività patronale
3) Tredicesima mensilità
4) Ferie, Festività soppresse, assemblee sindacali
5) Malattie, maternità ed infortuni
6) Controlli fiscali sulle assenze per malattia, anche della durata di un solo giorno
7) Congedi e permessi retribuiti, fruiti dai lavoratori somministrati, in applicazione di norme, legislative e contrattuali, che ne prevedono il diritto di godimento
8) Costi derivanti da eventuali interventi di tutela, prevenzione e protezione dei lavoratori diversi da quelli che la vigente normativa pone a carico della Fondazione (costi di formazione inclusi)
9) Contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici
10) Trattamento di fine rapporto
11) Indennità di disponibilità
12) ASPI
13) Oneri per la sicurezza.
12. CARATTERISTICHE DEL PERSONALE RICHIESTO
Il personale proposto dall’Agenzia dovrà essere in possesso dei titoli di attestazione/abilitazione alla professione in base alla figura professionale di riferimento, dovrà essere adeguatamente formato per lo svolgimento delle attività richieste dall’Ente. Con particolare riferimento ai titoli conseguiti all’estero, si richiede che siano riconosciuti come equipollenti dal Ministero della Salute.
In sede di richiesta di fornitura, unitamente alla piena ed incondizionata idoneità fisica, in ragione della specifica attività da svolgere, potrà essere richiesto da parte degli Enti il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune branche specifiche con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo.
L’Agenzia dovrà garantire una adeguata capacità linguistica in lingua italiana, scritta e parlata, da parte di tutto il personale, idonea a interagire con il personale referente dell’Ente, con gli utenti e con le equipe professionali.
Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai singoli profili si rinvia alla normativa vigente. È altresì richiesta l’iscrizione all’Albo del Collegio e/o Ordine della relativa professione, ove previsto dalla normativa vigente.
Il personale somministrato dovrà essere già istruito e informato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze fondamentali richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.
Tutto il personale proposto dall’Agenzia dovrà risultare di totale soddisfazione per l’Ente, in ordine alle caratteristiche professionali, tecniche e relazionali.
A tale scopo l’aggiudicataria si impegna a rendere disponibili in ogni momento i fascicoli personali degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo di studio, iscrizione all’Albo, esperienze lavorative, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento in ottemperanza all’obbligo di acquisizione crediti ECM, …).
L’espressione di parere favorevole da parte dell’Ente in ordine alle caratteristiche professionali e tecniche del personale proposto dall’aggiudicataria rappresenta condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto.
L’Ente ha la facoltà di verificare l’operato e la professionalità del personale somministrato per tutto il periodo previsto per l’appalto e, in caso di giudizio non positivo, chiedere l’immediata sostituzione dell’operatore.
13. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
13.1 Modalità di attivazione
Fatte salve le modalità operative interne di ogni Ente, l’attivazione dei contratti dovrà essere formulata per iscritto e corredata, di norma, dalle seguenti informazioni:
- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, eventuale settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede e orario di lavoro;
- eventuali ulteriori informazioni.
Gli Enti indicheranno all’Agenzia i soggetti preposti all’attivazione dei contratti e l’Agenzia aggiudicataria s’impegna a non accettare richieste che dovessero provenire da soggetti diversi da quelli individuati.
L’Agenzia di somministrazione, a fronte della richiesta di fornitura, si impegna a presentare almeno 3 candidati da valutare per ogni unità lavorativa, in possesso dei requisiti professionali richiesti, entro le tempistiche massime indicate nel presente capitolato. Individuato il/i candidato/i l’Ente comunicherà all’Agenzia tutti i dati necessari alla definizione del contratto di somministrazione.
Il personale scelto dall’Ente verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria del Medico competente dell’Ente, secondo i protocolli aziendali, per l’espressione del giudizio di idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica. Anche l’applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico dell’Ente utilizzatore.
Le idoneità sanitarie pre-assuntive verranno effettuate e certificate dal Medico competente dell’Ente richiedente con oneri a carico dell’Ente stesso.
Anche il personale inviato in sostituzione di un altro lavoratore deve essere approvato dall’Ente e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità indicate.
In ogni momento gli Enti potranno richiedere un ulteriore accertamento del possesso dei requisiti previsti per il tramite del proprio Medico Competente.
Se durante il periodo di vigenza del contratto dovessero emergere nuove necessità di unità lavoro, gli Enti procederanno alla richiesta e attivazione di singole forniture con le medesime modalità suindicate.
La durata della missione è variabile e le date di inizio e di termine devono essere sempre specificate: il termine può essere prorogato o rinnovato.
Qualora richiesto dall’Ente, l’Agenzia trasmette copia del contratto/contratti di lavoro tra la stessa e il lavoratore.
13.2 Tempistiche di attivazione.
A fronte della richiesta di fornitura, sarà onere dell’Agenzia mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine massimo di 3 giorni lavorativi. In caso di impossibilità a reperire il personale entro il termine previsto, l’Agenzia dovrà darne comunicazione scritta all’Ente entro il penultimo giorno utile per assolvere alla richiesta. L’Ente in tal caso avrà facoltà di attendere, concordando con il contraente un periodo ulteriore per la ricerca e reperimento del personale, o potrà attivare il procedimento di contestazione addebiti e applicazione eventuale delle penali.
13.3 Sede, orario di lavoro e svolgimento della prestazione lavorativa.
Le prestazioni richieste si svolgono nelle diverse strutture operative/sedi dell’Ente richiedente.
L’orario di lavoro e le eventuali turnazioni nelle 24 ore per 7 giorni la settimana saranno definiti dalla Struttura Utilizzatrice in relazione alle proprie esigenze e modalità di funzionamento e potranno subire variazioni estemporanee e contingenti.
Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative potranno variare in base all’organizzazione del singolo Ente e ai contratti decentrati aziendali (per ciò che attiene ad es. all’orario di lavoro, all’articolazione dell’orario di servizio nell’arco della giornata e della settimana, ecc..).
Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate solo in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dal Responsabile della struttura utilizzatrice.
In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”.
I lavoratori dovranno svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro e sono tenuti ad utilizzare la modulistica in uso nell’Ente ove presta l’opera e all'osservanza delle norme di legge, del contratto collettivo, nonché dei regolamenti, delle procedure, delle linee guida, dei protocolli e delle modalità operative applicati ai lavoratori dipendenti dell'Ente.
Il personale somministrato è obbligato ad utilizzare il badge personale fornito dall’Ente all’inizio e al termine della propria prestazione lavorativa al fine di una corretta rilevazione della presenza in servizio.
In caso di n. 5 omesse timbrature nell’arco del trimestre e/o in qualunque caso di scorretto utilizzo del badge, l’Ente può far cessare anticipatamente e con effetto immediato il contratto di missione o richiedere la pronta sostituzione del lavoratore.
Il personale somministrato e l’Agenzia sono tenuti al controllo e al monitoraggio delle timbrature attraverso gli applicativi informatici utilizzati dall’Ente o comunque messi a disposizione.
La fruizione del servizio mensa avverrà con le modalità previste per i dipendenti dell’Ente. Il tempo utilizzato per la pausa non è conteggiato come orario di servizio.
I lavoratori sosterranno l’eventuale contributo dovuto per ciascun pasto consumato e la restante quota del costo pasto sarà sostenuta dall’Ente.
Le divise, le calzature e i cartellini identificativi dei lavoratori saranno forniti dagli Enti che si faranno carico anche dei costi e delle prestazioni relativi alle visite di idoneità, sicurezza e sorveglianza sanitari.
L’Ente mette a disposizione i Dispositivi di Protezione Individuale DPI eventualmente necessari e ne regolamenta e controlla l’adeguato impiego.
13.4 Assenze a qualsiasi titolo.
Il lavoratore è tenuto ad avvisare sia l’Agenzia sia l’Ente dell’assenza secondo le procedure operative vigenti nell’Ente. In ogni caso, l’Agenzia si impegna a darne immediata comunicazione all’Ente ed eventualmente a sostituire il lavoratore entro due ore dalla richiesta da parte della Struttura Utilizzatrice.
In caso di assenze del lavoratore tali da pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività cui il lavoratore è preposto, l’Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore, previa richiesta espressa dell’Ente. In tali casi, l’Agenzia avrà diritto al
pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio. Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà possedere i requisiti e le competenze richiesti per il lavoratore da sostituire.
In ogni caso l’Agenzia dovrà limitare i fenomeni di turnover tali da compromettere la continuità e la qualità del servizio. Le sostituzioni del personale non potranno in nessun caso comportare alcun onere per l’Ente oltre al pagamento del corrispettivo per il servizio effettivamente prestato dalla risorsa.
La malattia e l’infortunio dei lavoratori somministrati sono ad esclusivo carico dell’Agenzia.
In caso di infortunio, la Struttura Utilizzatrice provvede a darne comunicazione all’Agenzia con le modalità e nei termini normativi.
13.5 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro.
L’Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente dell’interruzione del rapporto di somministrazione e a sostituire il lavoratore entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta da parte dell’Ente.
L’Ente ha in qualsiasi momento il diritto insindacabile di richiedere la sostituzione del personale impiegato dall’Aggiudicatario che dimostri di non rispettare i regolamenti, i principi, l’organizzazione e le procedure operative dell’Ente.
14. RESPONSABILITA E ONERI A CARICO DEL FORNITORE
L’Agenzia aggiudicataria è responsabile della ricerca, selezione, formazione, inserimento e gestione dei lavoratori temporanei. In particolare sono compiti e responsabilità dell’Agenzia fornitrice:
▪ assumere a tempo indeterminato tutto il personale inviato in missione presso gli Enti (Protocollo d’intesa Regione Lombardia – Organizzazioni sindacali confederali dell’8/03/2017);
▪ stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro;
▪ assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali ai sensi della normativa vigente in materia;
▪ provvedere a retribuire i lavoratori con periodicità mensile;
▪ versare i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
▪ controllare che il personale somministrato venga utilizzato nel rispetto della normativa che regola l’orario di lavoro e il c.d. “turno europeo”, con particolare attenzione al rispetto della durata minima dei riposi obbligatori previsti per legge;
▪ controllare e impedire che le assenze del personale siano coperte da altri lavoratori somministrati senza il rispetto della durata minima dei riposi obbligatori previsti per legge;
▪ rispettare la normativa vigente sui tempi e sui contingenti minimi del personale per assicurare la continuità del servizio in caso di sciopero, ai sensi della normativa vigente in materia;
▪ assicurare la reperibilità h24 di almeno un referente che collaborerà con la Struttura Utilizzatrice o suo delegato nella gestione dei lavoratori. In caso di assenza del referente dovrà essere garantita la presenza di un sostituto di analoghe capacità e responsabilità;
▪ trasmettere al DEC copia della documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici e la propria regolarità contributiva e retributiva;
▪ fornire, a richiesta del DEC, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità di inquadramento, della retribuzione corrisposta e della contribuzione versata;
▪ produrre al DEC trimestrale attestazione di avvenuto pagamento ai lavoratori somministrati delle competenze spettanti e di regolarità retributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa;
▪ fermo il disposto di cui all’art. all’art. 35 comma 7 del D.Lgs. n. 81/2015 (“Nel caso di somministrazione lavoro l’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell’esercizio delle sue mansioni”), l’Agenzia deve produrre agli Enti contraenti copia di adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dai prestatori di lavoro temporaneo, con un massimale unico non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro; la copertura deve essere esente franchigia. Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti delle Aziende utilizzatrici. In alternativa alla stipula della polizza, l’Agenzia può dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già
attiva, avente le caratteristiche specificate. In tal caso, deve essere prodotta un’appendice, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Ente di riferimento.
Sono esclusivamente a carico dell’Agenzia e non sono rimborsati dagli Enti:
▪ il contributo addizionale ASPI di cui alla L. 92/2012;
▪ l’indennità mensile di disponibilità da riconoscere ai lavoratori, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2015 e degli artt. 25 e 32 del CCNL per le Agenzie per il Lavoro del 7 Aprile 2014.
Qualora l’Agenzia risulti non in regola con gli obblighi anzidetti, l’Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio ad altra Agenzia con addebito alla Agenzia inadempiente dei maggiori oneri sostenuti.
15. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
L’Agenzia dovrà riservare al proprio personale il trattamento giuridico previsto dalle vigenti leggi e dai CCNL di riferimento.
L'Ente, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione all'Agenzia dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa.
16. OBBLIGHI SANITARI
L’Agenzia dovrà preventivamente fornire all’Ente tramite il proprio Medico competente i protocolli di sorveglianza sanitaria per i propri dipendenti.
Il personale dell’Agenzia dovrà essere munito di idoneità alla mansione specifica (D.Lgs. n. 81/08), corredata da certificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione contro l’epatite B e l’avvenuta sorveglianza nei confronti della TBC. Prima dell’inserimento lavorativo, tale documentazione dovrà essere tassativamente fornita al Medico competente dell’Ente.
Gli stessi lavoratori dovranno essere sottoposti ad accertamenti sanitari periodici di controllo.
L’Agenzia comunicherà all’Ente, con congruo anticipo e comunque preventivamente all’inizio di ogni attività, il nominativo e il recapito delle figure individuate, ai sensi delle norme indicate, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Gli indumenti da lavoro non forniti dall’Ente dovranno ricevere formale approvazione dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
17. FORMAZIONE
L’Agenzia deve garantire almeno una giornata di formazione all’anno per tutto il personale somministrato e inviare entro il 31 gennaio dell’anno successivo un report con tutti i dati dell’attività svolta (quali nominativo lavoratore, tipologia corsi, durata, competenze tecniche e professionali dei formatori, ecc.).
La formazione in materia di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori è a carico dell’Agenzia che dovrà concordare i programmi con il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Servizio di Medicina e Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori dell’Ente e garantire la formazione del personale somministrato in accordo con le Aziende Sanitarie.
18. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori sarà esercitata esclusivamente dall’Agenzia, ai sensi della normativa vigente e in applicazione del C.C.N.L. Sanità. L’Ente provvederà a comunicare per iscritto all’Agenzia le circostanze disciplinarmente rilevanti, la quale provvederà autonomamente a contestarle al lavoratore, ad irrogare l’eventuale sanzione e ad informare tempestivamente l’Ente dell’esito della procedura.
19. CONTROLLI E VERIFICHE
Il controllo dell’attività in oggetto sarà effettuato dal DEC e dal Responsabile delle Strutture Utilizzatrici, cui spetta anche il coordinamento dell’attività e la programmazione della turnistica. Tale controllo potrà avvenire in momenti diversi e con le modalità ritenute più opportune.
20. PENALITA’
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo Risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, gli Enti si riservano, a loro discrezione e senza formalità, di applicare una penale fino ad € 500 per ogni inadempienza contrattuale.
In particolare:
- per ritardi nell’avvio/sostituzione di lavoratori tali da comportare la mancata prestazione fino a cinque giornate lavorative: penale giornaliera fino ad un massimo del costo giornaliero del profilo professionale non inviato o sostituito, comprensivo delle maggiorazioni offerte dall’Agenzia in sede di gara e dell’I.V.A.;
- per ritardi nell’avvio/sostituzione di lavoratori tali da comportare la mancata prestazione superiore a cinque giornate lavorative: penale giornaliera sino ad un massimo corrispondente al doppio del costo giornaliero del profilo professionale non inviato o sostituito, comprensivo delle maggiorazioni offerte dall’Agenzia in sede di gara e dell’I.V.A.
- in caso di ripetute omesse timbrature da parte di un lavoratore somministrato, l’Ente si riserva la facoltà di procedere con l’invio di una segnalazione scritta all’Agenzia per una valutazione ai fini disciplinari e, dalla terza segnalazione in poi, di applicare una penale di € 500,00 a carico dell’Agenzia;
- per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art 14 Responsabilità e oneri a carico del fornitore e dell’art. 16 Obblighi di formazione: penale di € 500;
Gli Enti, dopo l’applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell’Esecuzione dell’Appalto, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In conformità al disposto di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Ente, nei seguenti casi:
✓ subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa;
✓ gravi e ripetute inadempienze notificate dall’Ente (soprattutto per inosservanza del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”);
✓ violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge n. 136/10 e s.m.i.;
✓ violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
✓ inosservanza del codice etico aziendale o del Patto d’integrità regionale.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Ente.
L’Agenzia si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all’interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Agenzia nell’esecuzione del contratto.
22. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Agenzia dovrà emettere una fattura mensile, contenente per singolo lavoratore il dettaglio delle ore prestate e delle diverse indennità spettanti sulla base del cartellino del mese di riferimento.
Eventuali fatture di conguaglio dovranno essere trasmesse, in accordo e secondo modalità concordate con l’Ente, entro e non oltre i due mesi successivi a quello di riferimento.
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse alla S.C. Risorse Finanziarie per la registrazione nel sistema contabile dell’Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.
Le fatture elettroniche indirizzate all’ASST Niguarda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.
La fattura dovrà elettronica dovrà contenere inoltre:
1. Data e Numero d’Ordine d’Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.
Il DEC provvede a controllare le fatture inviate dall’Agenzia sulla base dei cartellini mensili validati dalle Strutture Utilizzatrici.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati tra fatture e cartellini, si riscontrassero delle anomalie, quest’ultime verranno comunicate all’Agenzia che provvederà ad emettere conseguenti note di credito/xxxxxx, in base alla tempistica sopra descritta.
In ottemperanza al Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, a far data dal 31 Marzo 2015 questa Azienda non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM, né può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell’esigibilità del credito.
L’Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l’Agenzia non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall’Ente per inadempienze contrattuali. L’Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l’Agenzia effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.
L’Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l’Agenzia non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.
Le spese relative alle commissioni bancarie sono a carico dell’Agenzia.
23. CESSIONE E SUBAPPALTO
Si rinvia alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 50/2016, art. 105-106).
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese partecipanti alla gara verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
25. FORO COMPETENTE
In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l’Xxx. Xxxx Xxxx Xxxxxx - Direttore f.f. S.C. Approvvigionamenti (Tel 00.0000.0000, email xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, fax 00.0000.0000) e l’impiegato istruttore è il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, tel. 00.0000.0000.