ATTI del DIRETTORE GENERALE dell’anno 2022 Deliberazione n. 0000090 del 27/01/2022 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
ATTI del DIRETTORE GENERALE
dell’anno 2022
Deliberazione n. 0000090 del 27/01/2022 - Atti U.O. S.C. Affari Generali
Oggetto: STIPULA CONVENZIONE CON LA MULTIMEDICA S.P.A., PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA - DURATA TRIENNALE DALL’A.A. 2021/2022 ALL’A.A. 2023/2024.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che l’art. 4 del D.M. 25/03/1998 prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;
Vista la DGR n. 7763 del 17.01.2018 avente per oggetto: “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
Richiamate le delibere:
• n. 642 del 16/3/2021 avente per oggetto “Accordo convenzione quadro tra l’Università degli Studi di Milano e l’ASST Santi Paolo e Xxxxx per lo svolgimento di attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi dell’Area Medica/Sanitaria. Durata dalla data di sottoscrizione per sei anni solari. Contestuale revoca della deliberazione n. 2817 del 10/12/2020”;
• n. 1415 del 26/09/2018 e relativo addendum n. 979 del 29/04/2021, con la quale è stata stipulata la convenzione con la Multimedica S.p.A., per tirocini studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia – durata triennale dall’a.a. 2018/2019 all’a.a. 2020/2021;
Vista la nota e-mail del 15/11/2021, agli atti d’ufficio n 7, all.1, con cui la Multimedica S.p.A., richiede la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto;
Dato atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri a carico del Bilancio Aziendale;
Visto il testo di convenzione da stipularsi con la Multimedica S.p.A (allegato n.1) parte integrante;
Acquisito il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio, rispettivamente Presidio San Paolo e Presidio San Carlo, con nota e-mail del 05/01/2022, agli atti d’ufficio n. 7 - all.2;
Su proposta del Direttore S.C. Affari Generali il quale attesta la legittimità del presente provvedimento;
Acquisito il parere espresso dalla S.C. Affari Generali in ordine alla regolarità di formazione dell’atto del presente provvedimento;
Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare la convenzione con la Multimedica S.p.A, per inviare tirocini studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, (allegato n.1) parte integrante;
2. di stabilire la durata della convenzione con decorrenza dalla data di sottoscrizione per tre anni accademici, dall’a.a. 2021/2022 all’a.a. 2023/2024;
3. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile del Procedimento e che la sua esecuzione è affidata al Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell’art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.
Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Sanitario Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore Socio Sanitario Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxx ai sensi della normativa vigente.
Pratica trattata da: Xxxxxx Xxxx Responsabile dell’istruttoria: Xxxxxx Xx Xxxxx
Dirigente/Responsabile proponente: XXXXXXX XXXXXXXXX
Il presente atto si compone di n. 8 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.
TRA
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, C.F./P.IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale – Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Milano, il 04/06/1968, domiciliato per la carica in Xxx X. xx Xxxxxx x. 0 x Xxxxxx, denominato Soggetto Promotore
E
La MultiMedica S.p.A.” con sede legale in xxx Xxxxxxx 00/00 - Xxxxxx, rappresentata dall’Amministratore Delegato, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Milano il 17/06/1946, denominato Soggetto Ospitante
PREMESSO CHE
− l'A.S.S.T. Santi Paolo e Xxxxx, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
− l’A.S.S.T. Santi Paolo e Xxxxx con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia e che il 23/10/2019 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l’Università degli studi di Milano. Le Parti convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l’effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, attivo presso i Presidi San Paolo e San Carlo dell’ASST Santi Paolo e Xxxxx, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Condizioni generali)
Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia presso il Soggetto Ospitante.
Art. 2 (Tirocinio)
1. Ai sensi di legge, il Soggetto Ospitante in relazione alla propria disponibilità s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, di seguito elencate:
• IRCCS MultiMedica, Xxx Xxxxxxxx 000 – 00000 Xxxxx X. Xxxxxxxx (XX);
• Casa di Cura S. Xxxxx, Viale Piemonte 70 – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX);
• Villa Bianca Casa di Cura, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX);
• Xxxxxxxx X. Xxxxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxx
su proposta dell'A.S.S.T. Santi Xxxxx e Xxxxx, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al
successivo art. 3.
2. Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro pertanto, non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
3. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante.
4. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.
Art. 3
(Progetto formativo individuale)
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, predisposto dal Soggetto Promotore, sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2. Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e di quello del soggetto promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
4. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto stabilito al successivo art. 8.
Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)
1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del Soggetto Ospitante e da un tutor del Soggetto Promotore individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti.
2. Il tutor, designato dal Soggetto Promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante ed assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante è designato dal tutor aziendale e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
Art. 5
(Diritti e obblighi del tirocinante)
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:
a) è tenuto svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008;
c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.
Art. 6 (Soggetto Promotore)
Il Soggetto Promotore si impegna a:
− verificare che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione, stipulata dall’Università di Milano che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
− trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.
La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza dell’utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.
Art. 7 (Soggetto Ospitante)
Il Soggetto Ospitante si impegna a:
− verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
− rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
− consentire al tutor del Soggetto Promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
− segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.
Art. 8
(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del X.X.xx. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" alla normativa riguardante la protezione sanitaria per i rischi di
esposizione alle radiazioni ionizzanti, i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dei sopra citati decreti legislativi, devono essere intesi ed equiparati come "lavoratori", ai fini dell’adozione di misure di sicurezza e prevenzione.
2. Al riguardo, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di riferimento. In particolare:
a) Il Soggetto Promotore, sede del corso di Laurea, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si impegna a farsi carico della “formazione generale” sulla salute e sicurezza sul lavoro così come definita dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l’erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell’attestazione finale.
b) Il Soggetto Ospitante, è responsabile dell’informazione ai lavoratori, di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e della “formazione sui rischi specifici del settore di attività a cui il tirocinante è adibito di cui all’art. 37 del predetto D. Lgs. 81/08. Sarà cura del soggetto ospitante, tenere conto della formazione specifica eventualmente già effettuata dai tirocinanti.
c) ricadono, inoltre, sul Soggetto Promotore, gli obblighi di cui all’art. 41 (Sorveglianza sanitaria) degli studenti. In proposito le Parti convengono che almeno 10 gg lavorativi prima dell’avvio di ogni singola attività di tirocinio l’Istituzione sanitaria, per il tramite del Direttore didattico di sezione del corso di Laurea o persona Sua delegata, provvede ad inviare ai medici competenti del Soggetto Ospitante per il tramite del Servizio Formazione conforme attestazione del giudizio di idoneità alla mansione di ciascun tirocinante già conseguita. Per gli eventuali studenti classificati esposti ai rischi di radiazioni ionizzanti restano fermi gli obblighi, stabiliti dalla normativa di riferimento, posti a carico all’Ente convenzionato in ordine agli aspetti connessi alla radioprotezione ed alla fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti. In proposito ai fini del rispetto dei limiti di esposizione prescritti dalla normativa di riferimento le Parti si impegnano a comunicare i risultati delle valutazioni delle dosi ricevute di ogni tirocinante.
Art. 9 (Trattamento dei dati personali)
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (“Regolamento UE”), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso della Convenzione saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.
Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore sono ciascuno per la propria parte di competenza Titolari autonomi del trattamento dei dati.
Art. 10 (Codice Etico)
Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxx.xx ) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle indicazioni in essi contenute.
Il soggetto ospitante ha anche adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
La violazione dei Codici Etici da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonchè il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.
Art. 11
(Durata della convenzione e recesso)
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale, dall’a.a. 2021/2022 all’a.a.2023/2024 e potrà essere prorogata per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti.
Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.
Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
a) comportamento del Soggetto Ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.
b) Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.
Art. 12 (Foro competente)
Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.
Art. 13 (Imposta di bollo)
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso. L’imposta di bollo, del DPR 26/10/72 n. 642 e art. 6 DM 17.6.2014, è posta a carico del Soggetto Promotore.
Letto, approvato, sottoscritto Milano,