CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
DIRITTO TRIBUTARIO
Definizione di conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie, può aver luogo solo davanti alle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.
La conciliazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura del 40% delle somme irrogabili. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
Svolgimento del procedimento
La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” sia “fuori udienza” e può essere proposta:
• dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che, in sede di prima udienza, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
• dalle parti (contribuente, ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ente locale, Agente della riscossione), ciascuna delle quali può proporre all’altra la conciliazione totale o parziale della controversia.
Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l’accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.
La conciliazione in udienza può essere avviata su iniziativa delle parti e dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:
• il contribuente o l’ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
• l’ufficio, dopo la data di fissazione dell’udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
• il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.
Se si raggiunge l’accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.
Quando una delle parti ha proposto la conciliazione e la stessa non ha luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine massimo di 60 giorni, perché le parti formulino una proposta di conciliazione fuori udienza, con preventiva adesione di entrambe.
La conciliazione fuori udienza, infatti, viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l’accordo tra l’ufficio e il contribuente sulle condizione alle quali si può chiudere la controversia.
In questa ipotesi, lo stesso ufficio, fino alla data di trattazione in camera di consiglio o alla discussione in pubblica udienza, può depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l’indicazione dei contenuti dell’accordo. Se l’accodo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l’estinzione del giudizio.
Versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:
• con modello F24 per le imposte dirette, per l’Irap, per le imposte sostitutive e per l’IVA;
• con modello F23 per le altre imposte indirette.
Attenzione: per il versamento di imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e IVA dovute per effetto della conciliazione giudiziale, è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati. Non è possibile compensare le imposte versate col modello F23 ( per esempio, imposta di registro).
Pagamento delle somme dovute
Può avvenire:
• in unica soluzione: entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio;
• in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo o, se le somme dovute superano i 50.000 euro, in un massimo di 12 rate trimestrali.
In caso di pagamento a rate, la prima deve essere versata entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012).
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le
residue somme dovute assieme alle sanzioni per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia ( pari, cioè, al 60%).