Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione
XXXX assicurazioni spa
Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxx. Via Po n. 20
Capitale Sociale L 18.000.000.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41 COAA Roma n. 117033 - Codice Fiscale 00408780583
Impresa autorizzata all'esercizio de Ite assicurazioni con DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)
Raccolta delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione
Per i seguenti rischi:
— RESPONSABILITÀ' CIVILE
— INCENDIO
— FURTO e rapina
— GLOBALE COMPLEMENTARI
«FERMO MACCHINA» «R.C. TRASPORTATI». «PERDITE PECUNIARIE ACCESSORIE DELL'ASSICURAZIONE FURTO ED INCENDIO., «ROTTURA CRISTALLI»,
«DISSEQUESTRO VEICOLO» E «INCENDIO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO»
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
(Testo approvato con Decreto 19/5/1975 del Ministro dell'Industria, II Commercio e rArtigianato, pubblicato sulla G.U. del 5/6/1975, n° 146 e aggiornato con provvedimento del Comitato Interministeriale del Prezzi n° 10/1986 pubblicato sulla G.U. del 2801986 n° 49).
DEFINIZIONI — Nel testo che segue si Intendono per «Legga» la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria detla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e~del natanti e successive modificazioni; - per •Regola- mmo - II Regolamento di esecuzione della predetta Xxxxx; • per •Impresa» la Società SARA; - per •Contraente», la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione; • per «Assicurato» la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile e coperta con il contratto; - per «Tariti» la Tariffa dell'Impresa, approvata al sensi dell'articolo 11 della Legge In vigore al momen- to della stipulazione del contratto.
Oggetto dell'As L'Impresa assicura, in conformità alle norme della
Legge e dei Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali Ò obbligatoria l'assicura- zione Impegnandosi a corrispondere, entro l limiti convenuti, le somme che, per capitale, interes- si e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni Involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private. .
. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle «Condizioni Aggiuntive» e della relativa «Premes- sa», i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, In quanto sia- no espressamente richiamate. In questo caso i massimali Indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti In dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle •Condizioni Aggiuntive».
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo che si tratti di gare di pura re- golarità Indette dall'ACl.
L •=LfJllim.liJjmm « L'Assicurazione non è operante:
— se II conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
— nei caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è un Istruttore regolarmente abilitato;
— nel caso di veicoli con targa In prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle di- sposizioni dell'ari. 63 del D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393;
— nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la pre- scritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
— nel caso di assicurazione della responsabilità per l danni subiti dai terzi trasportati, se il tra- sporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alte Indicazioni della carta di circolazione.
Nel predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'ari. 18 della Legge, l'Impresa esercite- rà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo In conseguenza dell'inopponi- bilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Estensione territoriale L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Ita- liana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Eco-
ìiòmlca Europea, nonché per II territorio della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e delta Ceco- slovacchia. " _•
Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alia CEE ed Indicati sul certifica- to internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'impresa detto certificato con incasso del relativo premio.
Nel rispetto di quanto sopra disciplinato, la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Resta fermo quanto xxxxxxxx.xx precedente articolo 2.
La prim a rat a di Premto dev e essere pagata alla conse- gna della pòlizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rila- scio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che devono Indicare la data del pagamen- to e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui è assegnato il con- tratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposi- zioni in vigore.
Qualora nel corso del
contratto intervegano modificazioni della tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento.del premio*, ovvero modificazioni delle condizioni di polizza, II contratto sarà ade- guato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato Intermi- nisteriale dei Prezzi (C.I.P.) che approva o stabilisce le modificazioni e comunque dal 365° gior- no successivo, alla pubblicazione stessa. .: .
Qualora il; contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose;— esclusi i carrelli
— per usi speciali e per trasporti specifici ed a motocicli — esclusi I ciclomotori — se nel periodo di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati o posti a riserva 2 sinistri, il premio dovuto perTannualltà^ immediatamente successiva sarà aumentato del 15%.
Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati o posti a riserva 3 o più sinistri, II premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.
Nel. caso xxx.xx contratto stipulato con l'Impresa, si: riferisca a veicolo già assicurato pres- so altra Impresa,.al contratto stesso si applicherà la maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione di cui all'art. 2 del D.L. 23 Dicembre 1976, n° 857; cqnyertito, con.modificazio- ni, nella legge 26 Febbraio 1977, n° 39, rilasciata dal, precedente assicuratore,, essa risulti
dovuta. •;• , • . . . ; *
Qualora l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (pejus) che risulti dovu- ta non verrà applicata qualora II Contraente.'dichiari a' sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto. . , '
Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo precedentemente assi- curato con contratto di durata inferiore all'anno, la maggiorazióne (pejus) si applica se quest'ul- timo contrattò risulta essere stato in corso con il computo della predetta maggiorazióne.1 Il Con- traente deve esibire il precedente contratto temporaneo; in mancanza, II contratto è stipulato ai premi di tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In mancanza di consegna dell'attestazione, il contratto verrà stipulato al premi di tariffa mag- giorati del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'atte-' stazione che sia consegnata entro sei mesi dalla stipulazione del contratto.,L'eventuale rlmbor-
so delta maggiorazione sarà effettuato dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto. Le disposizioni di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma non si applicano se il contratto si riferisce a:
a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
e) veicolo assicurato in precedenza con la forma «franchigia».-: • •"•*'•' •
Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) é b), il Con- traente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed II relativo foglio complementare ov- vero l'appendice di cessione del contratto; in difetto si applica là maggiorazione di cui al 2° comma.
L'Impresa, infine, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determina- zione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurati- vo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, provvedere al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eli- minazione è stata effettuata., _ . " . .
Nel caso In cui un sinistro già eliminato còme senza seguito, ma che, se fosse stato apposta- to.a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del pejus, venga riaperto, si proce- derà, all'atto dèi primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
Nelcaso che il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sfa stata vietata l'assunzione di nuòvi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, per l'applicazione o meno del criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissa- rio liquidatore e dichiarare a' sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
La sostituzione del contratto, qualunque ne sia II motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione nella persona, del proprietario assicu- rato. . , ; . . .
Resta fermo II disposto dell'ari. 5 • '•
J Per l'applicazione dell'ari. 6 sono da
considerare I seguenti periodi di effettiva copertura:
— 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina7 tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
— periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo pre- cedente. : - - . :
rtificato e del contrassegn Qualora venga richiesta la sosti- tuzione del certificato o del contrassegno l'Impresa provvedere previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Per II rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento. -
nto della proprietà del veicolo In caso dì trasferimento della proprie- tà del veicolo che Importi cessione del contratto di assicurazione II cedente e II cessionario sono tenuti a darne Immediata comunicazione all'assicuratore, fornendo tutte le indicazioni ne-
cessario per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contras- segno. Il cedente resta tenuto al pagamento del premi successivi fino al momento di detta co- municazione. . " •.
La denuncia del sinistro deve essere
redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria, II Commercio e l'Artlgia- nato al sensi dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976, n° 857, convcrtito, con modificazio- ni, nella Legge 26 febbraio 1977, n° 39, e deve contenere l'indicazione di tutti I dati relativi alla polizza ed al sinistro cosi come richiesto nel modulo stesso.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti gludizlari relativi al sinistro.
il L'Impresa assume, fino a quando né ha interesse a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede
nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto delta tacitatone dei danneggiati.
L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per l legali o..tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nò delle spese di giustizia penale.
Rinnovo del contratto In mancanza di disdetta data da una delle Parti con
lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. II contratto, se di durata non infe- riore all'anno, è rinnovato per una durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione d'anno, e cosi successivamente.
Qualora il contratto sia emesso In sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, in mancanza di valida di- sdetta, è rinnovato come previsto al precedente comma.
In mancanza di esplicita richiesta del contraente inoltrata all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo comma, il contratto si intende rinnovato con la stessa for- mula tariffaria in corso.
del contratto per il furto del I ' In caso di fur-
to del veicolo il contratto può essere risolto, a richiesta del Contraente, a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve allegare alla richiesta copia del- la denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alta data di scadenza del certificato di assicurazione, ii contratto potrà essere risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio
o. della rata di premio in corso al momento del furto stesso.
L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla risoluzione del con- tratto.
Competenza te Per le controversie riguardanti l'esecuzione del
presente contratto è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudi- ziaria del luogo dove ha xxxx.xx Direzione dell'Impresa, ovvero di quello dove ha sede l'Agenzia cui è assegnato o presso la quale è stato concluso il contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta a' sensi dell'ari. 18 della Legge, l'Autorità Giudiziaria adita dal danneggiato.
Imposte e tasse Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge,
presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia,stato anticipato dall'Impresa.
Per quanto non espressamente regolato dal pre- sente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
PER L'ASSICURAZIONE DI XXXXXX NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA
(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata • frontespizio di polizza)
L'assicurazione dei rischi indicati nelle sottoestese condizioni aggiuntive è regolata dalle -Con- dizioni Generali di Assicurazione», ad eccezione degli arti. 2, secondo comma, 8 e 15, nonché per- quanto non previsto da tali «Condizioni Generali», datle norme disciplinanti l'assicurazione fa- coltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoestese condizioni ag- giuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a), b) e d) della Legge. Nel caso di assicurazione per danni subiti dai terzi traspòrtati sono esclusi dal novero dei terzi anche i dipendenti dell'Assicurato e del conducente addetti al servizio del veicolo.
A) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone — L'Impresa assicura la re- sponsabilità del Contraente e — se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati dalla circolazione del veico- lo stesso.
L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizio- ne che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.
Nel caso di veicoli adibiti a locazione senza conducente non sono considerati terzi il locato- re, il locatario e le persone che si trovino con loro in uno dei rapporti di cui all'art. 4, lett. b) della Legge.
B) Veicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati — L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e distruttore soltanto duran- te l'esame dell'allievo conducente.
C) Abrogata.
D) Xxxxx a cose di terzi trasportati su autotassametrl, autovetture e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus — L'Impresa assicura la responsabili- tà del Contraente e — se persona diversa — del proprietario del veicolo per i danni involontaria- mente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclu- si denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi I danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per 1 predetti danni.
E) Xxxxxx e scarico - L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e — se persona diver- sa — del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terrà sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi I danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul vei- colo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
F) Rimorchio e semirimorchio — La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio o semirimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da mano- vre a mano, nonché, sempre se il rimorchio o semirimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
G) Abrogata.
H) Pagamento anticipato del prèmio In unica soluzione per I veicoli locati In leasing oppure venduti ratealmente — II premio è stato determinato in base alte dichiarazioni del Contraente che il veicolo è stato locato in leasing oppure venduto ratealmente con Ipoteca legale o con
patto di riservato dominio a favore dell'Ente-lndicato in polizza e dal fatto che il premio viene corrisposto In un'unica soluzione per tutta la durata della locazione o della rateazione.
Agli effetti dell'applicazione della Condizione Speciale L) in quanto richiamata nel contratto, la durata di quest'ultimo si Intende suddivisa in periodi di 12 mesi con eventuale frazione di anno finale.
I) Veicoli a trazione elettrica (esclusi filobus) — II premio è stato determinato in base alla di- chiarazione del Contraente che il veicolo indicato in polizza funziona a trazione elettrica. ^
K) Macchine operatrlcl su cingoli — Dalla garanzia sono esclusi I danni provocati alla pavimen- tazione stradale.
L) «Bonus/mal us» (valida per I soli settori «Autovetture» e «Autotassametri») — La presente as- sicurazione è stipulata nella forma «bonus/malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni di pre- mio, rispettivamente, In assenza od in presenza di sinistri nei «periodi di osservazione» quali definiti dall'ari. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in undici classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella di merito che segue: '••••••
CLASSI 01 MERITO Coefllcientl di delermlnazlcms del premio
ib) \ | 0,70 | ||
la). | 0,70 | ||
1) | 0,70 | ||
a | BONUS | 0,75 | |
3) | • | 0,80 | |
0 | 0,85 | ||
5) J | 0,92 | ||
• 6} • INGRESSO | 1,00 | ||
7) > | 1,15 | ||
S) / | 1,32 | ||
9) } MALUS | 1,52 | ||
10) | 1.75 | ||
"1 ) | 2,00 |
All'atto della stipulazione II contratto, salvo che sia relativo a veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso nella forma "bonus-malus", nel qua! caso si applica il disposto del penultimo comma, è assegnato alla classe di merito 6 della surrìptortata tabella se relativo a veicolo assicurato in precedenza in forma diversa da quella "bonus-malus", ovvero alla classe di merito 7 se relativo a:
a) veicolo Immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta, oppure:
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
- Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lettere a) e b), il Con- traente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementa- re ovvero l'appendice di cessione del contratto. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 11 delta tabella soprariportata.
In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadènza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivò, non interrompe II periodo di osservazio- ne in corso purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato.
Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente aita alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di im- matricolazione.
Per le annualità successive a quella della stipulazione li contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alta tabella di regole evolutive sotto riportata a seconda che l'Impresa abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto perio- do. Lo stesso criterio vale per II caso che, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento
per un sinistro, l'Impresa abbia provveduto all'appostazlone di una riserva per il presumibile importo del.danno. In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni ovvero di appostazio- ne di riserva, il contratto, anche In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimen- to, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Nel caso che il contratto stipulato con l'Impresa si riferisca a veicolo già assicurato.presso altra Impresa nella forma «bonus/malus» 11 contratto stesso è assegnato all'atto della stipula- zione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attesta- zione, di cui all'art. 2 del decreto legge 23/12/1976 n° 857; convcrtito,.con modificazioni, nella Legge 26/2/1977, n° 39, rilasciata dal precedente assicuratore.
In mancanza della consegna dell'attestazione II contratto è assegnato alla classe di merito 11 della tabella sopra riportata. .
Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che l'attestazione si riferisca ad un contratto stipulato nella forma «bonùs/malus» che sia scaduto da più di tre mesi, salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto ed esibisca la carta di circolazione del veicolo ed il relativo foglio complementare. In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito indicata nell'attesta- zione ovvero alla classe di merito 7 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga, rispetti- vamente, entro un anno dalla scadènza del contratto per il quale l'attestazione è stata rilasciata o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffarla «bonus/ malus» per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente contratto tempo- raneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe. Qualora il contratto risulti scaduto da più di tre mesi, si applica la disposizione del setti- mo comma. Se II precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con clausola di
«franchigia fissa ed assoluta» II Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6 della tabella di merito riportata al.primo comma, ed il contratto è assegnato a questa classe. : ' • l
La disposizione di cui al sesto comma non si applica qualora 11 contratto precedente sia sta- to stipulato per durata non inferiore ad un anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissariò liquidato- re. In tal caso 11 Contraente deve dichiarare, al sènsi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C.C., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, ò, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. L'assegnazione alla classe.d|,merito 11 effettuata al sensi delle disposizioni di cui al sesto e settimo comma è soggettala revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata In data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale, differenza di premio risultante a credi- to del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro, la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sarà conteggiata sull'ammontare del premio per la nuova an- nualità.
Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 7, a meno che il Contraente non consegni dichiarazione rila- sciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità Immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di ri- schio.
Per le annualità successive si applica anche per I contratti di cui ai commi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono, la disposizione del quarto comma. La stessa disposizione si applica,
11
altresì, all'atto di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma «bonus/malusa in corso con l'Impresa che vengono rinnovati alla scadenza annuale nella stessa forma.
L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come, senza seguito, ed II rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'eserci- zio in cui l'eliminazione e stata effettuata, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contrat- to per II veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricosti- tuzione della posizione assicurativa secondo I criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE
CLASSE DI
CLASSE 01 COLLOCAZIONE
IN BASE Al SINISTRI -OSSERVATI.
MERITO
1b la i
z 3
4
5 ' .
e
7 .
e g 10
11
0
sinistri
1b it> la
3
5
6
'6
7
e s
sinistro
2
3
5
6
- 7
' e • 9
10
sin atri
3
sinistri
2
3
5
7
a a ' 10
ii
n n
4O più Sinistri
3 .
4
5
e
s
9
10
11
' 11
11
11
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodò di osservazione precedente al rinnovo stesso. .
In.caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non Interrompe II periodo di osservazio- ne In corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato. Ciò vale anche nel caso di sostituzione del contratto conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con un altro, anche se di diversa potenza o provincia di immatricolazione.
L'estensione dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della responsabilità civile au- toveicoli, anche se attuata con sostituzione del contratto, non comporta di per so spostamenti del contratto stesso dalla classe di merito alla quale esso è assegnato al momento dell'esten- sione.
M) Abrogata. . ''-
N) Franchigia fissa ed assoluta (non valida per I settori «Autovetture» ed «Autotessametrl») — La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'am- montare precisato in polizza. '
II Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'Importo del risar- cimento rientrante nei limiti della franchigia.
L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneg- giato rientri nei limiti della franchigia.
12
È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire, sotto quàlsiasi forma, il rimborso della franchigia indicata in polizza.
Resta fermo il disposto dell'ari. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, mentre non si applica l'ari. 6.
0) Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, Infiammabili e tossi- ci, sostanze solide tosslche, gas liquidi, gas tossici e non tossici — II premio è stato determina- to in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.
Trasporto di vittime di Incidenti stradali — Limitatamente alle autovetture tn servizio privato, l'Impresa rimborsa, con il limite massimo di L. 30.000, te spese sostenute per eliminare I danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il tra- sporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliere o del medi- co intervenuto o dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
ASSICURAZIONI INCENDIO, FURTO, GLOBALE COMPLEMENTARI
[Fermo macchina, R.C. Trasportati, Perdite pecunìarie accessorie dell'Assicurazione Furto e Incendio, Rottura cristalli, Dissequestro del veicolo e Incendio a primo rischio assoluto)
(ciascuna prestata se espressamente e
DEFINIZIONI — Nel testo che segue, per • Auleti rato» si Intende la persona fisica o giuridica per la quale viene prestata l'as- sicurazione. " " ' • ' , " .
L'assicurazione vale per I terrltorl degli Stati Europei esclusi quelli non aderenti alla Convenzione internazionale per la «Carta Verde».
L'Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smot- tamenti di terreno, sviluppo — comunque insorto, controllato o meno — di energia nucleare o di radioattività: tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro-non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
b) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, del suo) dipendenti, o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del vei- colo assicurato; . _
e) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico-comunque manifestatosi;
d) verificatlsi in occasione di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi, di parteci- pazione ad imprese temerarie, salvo, in quest'ultimo caso, che si tratti di atti compiuti dall'As- sicurato per dovere di solidarietà umana o per Ieggittima difesa, nonché in occasione di parte- cipazione a corse o gare ed alle relative prove di allenamento, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'Automobile Club d'Italia e dagli Automobile Club provinciali;
e) se l'evento per il quale é prestata la garanzia si é veriflcato mentre il veicolo circola guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni In vigore. - .
13
Inscindibilità della garanzia Furi
R.C. Auto per veicoli diversi da Decadènza - Inscindibilità delle '
R.C. Auto
È condizione essenziale per l'efficacia delle garanzie:
— Furto: che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dalla SARA per il rischio Incendio, per somme non inferiori a quelle assicurate per il Furto, nonché per il rischio R.C. Auto se trat- tasi di veicoli diversi dalle autovetture e dagli altri veicoli a queste equiparati (e cioè autovei- coli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali ed abilitati al trasporto di non più di 9 persone incluso il conducente).
— Globale Complementari: (Fermo macchina, R.C. trasportati, Perdite pecuniale accessorie del- l'Assicurazione Furto e Incèndio, Rottura cristalli, Dissequestro del veicolo e Incendio a primo rischio assoluto) che il veicolo sia contemporaneamente assicurato dalla SARA anche per II rischio di Responsabilità Civile. • .
Pertanto il diritto ai rispettivi Indennizzi decade totalmente qualora risulti che al momento del sinistro le assicurazioni di Responsabilità Civile o Responsabilità Civile e Incendio non erano state stipulate con la SARA o non erano, per qualslasi motivo, operanti, secondo quan- to più sopra previsto; in tal caso l'Impresa rimborserà il premio relativo al periodo di assicura- zione in corso afferente le predette garanzie, al netto delle imposte.
•Obblighi del Contraente in caso di sinis II Contraente deve, entro tre giorni
dall'evento, darne dettagliata notizia all'Impresa, previa notifica telegrafica In caso di sinistro grave, esponendo data, luogo, cause e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conse- guenze, nonché allegando 1 documenti giustificativi e, in caso di furto e rapina, copia della de- nuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.
Non dovranno essere effettuate riparazioni del veicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessa- rio per portare II veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), se non con II consenso dell'Im- presa, a disposizione della quale dovranno comunque essere tenuti I residui e le tracce del sinistro.
Il Contraente è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.
Se dolosamente non viene adempiuto.agli obblighi della denuncia ed agli altri obblighi indi- cati nei commi precedenti, l'Assicurato o gli aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, l'Impresa ha diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
La liquidazione del danni avviene mediante raccordo diretto fra le
Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dall'Im- presa ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. -
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verlfichl disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di èssi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordò e le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito entro 30 giornl'd'aila data del timbro postale della raccomandata con la quale l'altra Parte ne fa richiesta o se I Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente,1 al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essère scelto'fuori della provincia In cui è avvenuto I I sinistro.1 . . . : . . , . ,
Gli Arbitri decidono inappellabilmente con' dispensa da ogni formalità giudiziaria e la loro decisione Impegna le Parti le quali rinunciano a qualslasi impugnativa anche presso l'Autorità Giudiziaria, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali. Le decisioni sono valide anche se l'Arbitro dissenziente rifiuta di sottoscriverle.
Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Arbitro; la spesa del terzo Arbitro è a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali:1 ' ' - .
14
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessante-
simo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od li sinistro è stato altrimenti definito, l'Impresa può recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. Qualora trattasi di sinistro parziale, .l'Impresa metterà a dispo- sizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso. In caso di sinistro totale resta fermo quanto indicato all'ari. 23.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro e qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.
L'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della sti-
pulazione di altre assicurazioni per I medesimi rischi ai quali si riferisce la presente. L'Impresa, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di 15 giorni.
Art. 23
Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale
— Riduzione autoi
Al veriflcarsl di un sinistro indennizzabile In base alla presente polizza che comporti la perdita totale del veicolo, qualunque sia la garanzia colpita, l'assicurazione cessa nel confronti del vei- colo stesso, per tutte le garanzie prestate, a' sensi dell'ari. 1896 del Codice, Civile; tuttavia i ratei di premio non goduti relativi alle garanzie non colpite dal sinistro potranno dal Contraente essere utilizzati per altro veicolo. . , - . - .
L'Assicurato è in ogni caso tenuto a corrispondere per intero I premi afferenti a tutte le garan- zie prestate relativi all'annualità in corso.
Se il sinistro è parziale, le somme assicurate relative alla garanzia colpita si Intendono ridot- te, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un Importo uguale a quello risarcibile, salvo reintegrazione della somma stessa mediante pagamento del rateo di premio corrispondente alla riduzione.
Art. 24
Pagamento del pr
— Imposte e tass
— Proroga del contratto — Competenza territoriale Rinvio alle norme di legge — Coassicurazione
Valgono le disposizioni degli artt. 4, 12, 13, ,14, 15 e della Condizione Comune C).
Fermo restando il disposto dell'ari. 18, la facoltà di disdetta di cui all'ari. 12 può essere eser- citata dalle Parti anche rispetto a ciascuna singola garanzia (Incendio, Furto e Rapina, Globale Complementari) ; in tal caso il contratto è assoggettato a tacita proroga limitatamente alte ga- ranzie non disdettate.
Qualora la polizza sia vincolata a favore di terzi con
xxxxxxxx espressa riportata sulla polizza medesima, l'Impresa si Impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al. contratto, a non .risarcire i danni e a non avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 senza prima averne dato comunicazione ai beneficiarlo del vinco- lò,.con un preavviso di 15 giorni. . .• • .
NORME PARTICOLARI riguardanti le ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO
L'assicurazione concerne I sondarmi materiali e diretti subiti dal veicolo per effetto degli eventi assicurati, mentre si trova
15
al coperto, allo scoperto, In sosta o In circolazione, ed è prestata a valore intero con il limite, co- munque, del valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro; per valore commer- ciale si Intende quello del corrente mercato dell'usato, escluse attribuzioni di valore storico, arti- stico, d'affezione o di mercato di veicoli d'epoca.
Sono compresi in garanzia gli accessorì ed i pezzi di ricambio forniti dalla Casa costruttrice, sempreché siano incorporati nel veicolo stesso.
Dalla predetta garanzia sono esclusi, ancorché fornite dalia Casa costruttrlce, le apparecchia- ture audio-fono-vlslve nonché le ruote speciali e/o In lega leggera.
Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro Indumento od oggetto.
La garanzia Incendio copre i danni derivanti da tale evento, qualunque ne sia la causa (salve le esclusioni sopra indicate); sono, altresì, ricomprasi I danni provocati da azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.
La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti In funzione I mezzi di chiusura e di sicurezza di cui II veicolo è dotato e copre i danni conseguenti al furto (consumato o tentato) ed alla rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o In conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.
Sono Invece esclusi I danni da Incendio provocato dall'autore del furto e quelli conseguenti a reati aventi configurazione giuridica diversa dal furto e dalla rapina.
L'ammontare del danno è costituito dalla
differenza tra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, del danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assi- curato - ed è pertanto Indennizzabile - solo ed esclusivamente quando non è rimborsabile e nella misura in cui non è stata effettivamente rimborsata all'Assicurato In base alle norme fi- scali vigenti.
Non sono Indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
Se al momento del sinistro le cose assicurate avevano un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, II danno determinato a' sensi del primo comma del presente arti- colo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico del Con- traente la differenza, esclusa ogni compensazione con quanto assicurato con eventuali altre polizze. .. '
| Xxx, za j j j ^ ^ ^ ^ ^ U ^ m i ^ p ^ ^ J In caso di recupero del veicolo rubato II Contraente
ò tenuto a darne subito avviso all'Impresa ed a presentare II verbale di ritrovamento rilasciato dalla Autorità. Qualora II recupero avvenga prima del risarcimento, l'Impresa-risponderà soltan- to dei danni sofferti dal veicolo In conseguenza del furto. Se invece l'Impresa abbia risarcito Integralmente il danno, II veicolo rimane di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che II Con- traente non rimborsi l'Intero Importo riscosso a titolo di indennizzo. Qualora l'Impresa rimanga proprletarla del veicolo, resteranno a carico del Contraente le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto ai tem- po In cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove l'Impresa abbia risarcito il danno soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione tra Impresa e Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, resti- tuendo l'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo stesso.
Liquidazione del da Ih caso di sinistro totale la liquidazione del danno ha luogo non prima di 30 giorni dalla data In cui è pervenuta la denuncia del sinistro e comunque
previa presentazione a richiesta dell'Impresa da parte del Contraente: in caso di incendio, di copia del verbale dell'Autorità Intervenuta; in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, del certificato di chiusa Inchiesta e dell'estratto cronologico del P.R.A. attestante la perdita di pos- sesso del veicolo rubato.
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, In lire Italiane, presso la sede dell'Impresa o dell'A- genzia alla quale e assegnata la polizza-entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.
L'Impresa ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire In tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneg- giate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo II sinistro, corrispondendone, In deroga al precedente ari. 27, II controvalore.
cendlo è estesa al danni diretti e materiali cagionati a terzi In conseguenza di Incendio dell'au- tovettura assicurata o di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio della stessa, quan- do sussista una responsabilità civile dell'Assicurato e fino a concorrenza del capitale assicura- to per la garanzia Incendio.
Sono In ogni caso esclusi i danni subiti dall'Assicurato, dal Contraente, dal conducente o dal proprietario dell'autovettura assicurata, dal rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti le- gittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi a carico, dal loro affiliati, dal parenti e affini fino al terzo grado; ove l'Assicurato sia una Società, I Soci a responsabilità illimitata o le perso- ne che si trovino con questi In uno del rapporti sopra Indicati- Sono altresì esclusi I danni da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose ih uso, custodia e possesso dell'Assicura- to, nonché quelli già coperti dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivan- te dalla circolazione dell'autovettura assicurata.
Art- 31 lon applicabilità del de
^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ A parziale deroga degli artt. 2 6
IffiHriBwWHllIffiBnlHWWrKHSWHWffi^M e 27, unicamente ed esclusiva-
mente per le autovetture ad uso privato di valore fino a L. 30 milioni e limitatamente ai sinistri veriflcatlsi entro 6 mesi dalla prima immatricolazione delle stesse, l'Impresa non terrà conto, nel procedere alla determinazione del danno risarcibile, del deprezzamento per vetustà e stato dell'autovettura assicurata o delle parti sostituite, a condizione che l'Assicurato provi, con ido- nea documentazione, l'effettivo prezzò di acquisto pagato e fermo restando che in ogni caso l'Indennizzo non potrà essere superiore alla somma assicurata.
Sono esclusi dall'applicazione del beneficio di cui al precedente comma le autovetture ad uso privato di valore superiore a L 30 milioni ed in ogni caso le autovetture destinate a noleg- gio, locazione, scuola guida nonché ogni altro tipo di auto-motoveicolo.
CT Scoperti Furto
scoperti:
L'assicurazione Furto è prestata con l'applicazione dei seguenti
a) autovetture, autotassametri e autoveicoli ad uso promiscuo:
- 10% con minimo di L. 200.000 per somma assicurata (valore commerciale al momento del sinistro) fino a L. 30.000.000;
- 10% con minimo di L. 500.000 per somma assicurata (valore commerciale al momento del sinistro) oltre L. 30.000.000;
b) motocicli e motocarrozzette:
- 10% con minimo dì L. 200.000;
e) veicoli destinati al trasporto di cose:
- 10% con minimo di L. 200.000 per motocarri e motofurgoni;
- 10% con minimo di L. 300.000 per rimorchi in genere;
- 10% con minimodi L. 300.000 per autoveicoli fino a 35 q. li di peso complessivo a pieno carico;
- 10% con minimo di L. 500.000 per autoveicoli di oltre 35 x.xx di peso complessivo a pieno carico;
d) autobus, filobus e relativi rimorchi:
- 10% con minimo di L. 300.000;
17
e) roulottes, autocase, portaimbarcazioni e simili:
- 10% con minimo di L. 300.000;
f) veicoli ad uso speciale e relativi rimorchi, macchine òperatrici, carrelli:
- 10% con minimo di L. 300.000.
In caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di po- lizza, sotto deduzióne dello scoperto con il relativo eventuale minimo sopra indicato per cia- scun veicolo, restando tale scoperto ed eventuale minimo a carico dell'Assicurato stesso, sen- za che egli pòssa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, assicurarli pressò altra Impresa. - .
NORME PARTICOLARI riguardanti le Garanzie "GLOBALE COMPLEMENTARI Garanzie di base: «Fermo macchina», "R.C. Trasportati», «Perdite pecuniarie accessorie della assicurazione Furto e Incendio», «Rottura cristalli» e «Dissequestro veicolo» Garanzia aggiuntiva: «Incendio» a primo rischio-assoluto.
Le predette garanzie complementari sono valide soltanto per autovetture, motocicli targati ed autoveicoli adibiti al trasporto di cose purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali.
GARANZIE DI BASE
L'assicurazione ha per oggetto la con
responsione di una indennità di lire 10.000 per ogni giorno di forzata sosta temporanea («fermo») del veicolo per eseguire la riparazione dei danni dallo stesso subiti in conseguenza di collisione con altro veicolo, a condizione che al sinistro tornino applicabili le procedure della Convenzio- ne Indennizzo Diretto (C.I.D.) e semprechó dell'incidente risulti civilmente responsabile, in tutto od in parte, il proprietario o il conducente del veicolo per II quale è prestata l'assicurazione. Qualora la responsabilità sia parziale, l'indennità spetterà solo in misura proporzionale al grado della responsabilità medesima. ' ,
L'assicurazione è prestata per un periodo massimo di «fermo» di 7 giorni per ogni sinistro e per non più di 2 sinistri per ogni anno assicurativo. " -
Fermo quanto, precede, nel caso in cui l'entità del danni subiti dal veicolo né renda la ripara- zione impossibile o economicamente non conveniente, l'indennità verrà corrisposta nel limite massimo sopraindicato. . . •-
cione di operatività della garanzia È condizione essenziale al fini della
operatività della garanzia che sia stata presentata sulla polizza in riferimento denuncia di sini- stro R.C. redatta sull'apposito stampato di «Constatazione amichevole di. Incidente» (modulo blu) - approvato con Decreto Ministeriale - e che detto modulo sia. firmato congiuntamente da entrambi 1 conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
J II periodo di «fermo» Indennizzabile è. quello tecnica- mente necessario per la materiale esecuzione del lavori di riparazione, indipendentemente dal tempo effettivamente Impiegato. Al relativo accertamento si procederà sulla base di perizia ef- fettuata a cura della SARA ovvero, In mancanza, di fattura o di altra Idonea documentazione esibita dal Contraente. -.
Oggetto e deli La Società assicura - in base alle Condizioni Generali di Assicurazione della indicata polizza, in quanto compatibili, nonché, per
18
quanto non previsto dalle stesse, in base alte norme che disciplinano l'assicurazione facoltati- va - la Responsabilità Civile delle persone trasportate sul veicolo assicurato per danni involon- tariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, verlficatosl In relazione ai rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, e poste In essere dalle persóne trasportate medesime durante la circolazione del veicolo. '
Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasporta- te e quelle escluse dal novero dei terzi al sensi dell'art. 4 della Legge sull'assicurazione obbliga- toria R.C. Auto; sono altresì esclusi i danni cagionati al veicolo assicurato.
L'Assicurazione è prestata per una somma massima di
L. 500.000.000 per ogni sinistro, ma con il limite di L. 200.000.000 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporati e di L. 50.000.000 per danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone. ,"'"•„'/ ." -l :.' ; . " ~- „ ; -
delimitazione della garanz La Società rimborsa, entro il limite mas-
simo complessivo di L. 300.000 per ogni annualità assicurativa, te spese documentate con fattu- ra sostenute dall'Assicurato per: \ " . . " " .
— la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Furto e Incendio afferenti II vei- colo assicurato;
— il parcheggio e/o la custodia su disposizione delle Autorità del medesimo veicolo, quando venisse ritrovato dopo il furto;
— il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di furto o di incendio;
— la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per detto veicolo e non goduta, in caso di sinistro totale Furto e Incendio che comporti la radiazione dal PRA del veicolo stesso.
La Società rimborsa entro il limite massimo dell'annualità, in caso di furto totale del veicolo assicurato senza ritrovamento, la parte del premio netto della garanzia R.C.A. relativo al periodo compreso fra la data del furto e la data di scadenza del premio pagato quale risulta dal contras- segno di garanzia.
Condizioni di operatività della g; È condizione essenziale ai fini della ga- ranzia che le spese risultino giustificate da documentazione rilasciata dalle Autorità competen- ti e che non esistano cause ostative alla operatività delle garanzie Furto e Incèndio.
i ; M • ni itm »i a B H :) M *.n • •
Oggetto e delimitazione della garanzia La Società rimborsa le spese sostenute
dall'Assicurato per la sostituzione dei-cristalli del veicolo garantito a seguito di loro rottura (con la esclusione delle rigature e scheggiature) entrò il limite massimo complessivo di L 400.000 per annualità assicurativa. - ;
La predetta garanzia è prestata dall'ALA Assicurazioni S.p.A. con polizza n. 301.66430, stipu- lata dalla SARA assicurazioni spa per conto di chi spetta ai sensi dell'art. 1891 C.C, ed è regola-, ta dalle condizionìche seguono; - - -, • . . '
19
• Oggetto e deli L'ALA Assicurazioni assume a proprio
carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il disseque- stro del veicolo assicurato, sempreché tale provvedimento sia stato disposto a seguito di inci- dente della circolazione con danni alle persone.
È condizione essenziale ai fini della operatività della garanzia che non esistano cause ostative alla operatività della garanzia R.C.
GARANZIA AGGIUNTIVA
(prestata se espressamente richiamata)
I13MJ3MM
A complemento della garanzia R-CJV., la XXXX assicura per il rischio INCENDIO II veicolo specificato rwll'anxJdetto contratto alle condizioni ed entro I limiti che se- guono.
^ S o o i e t a a s s i c u r a a p r i m o r i s c h i 0 a s -
soluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui ali'art. 27 delle Condizioni Generati di assicurazione, per la somma annua di L. 1.000.000 i danni conseguenti all'incendio del veico- lo, alle condizioni generali e particolari della polizza mod. 201/A in quanto compatibili con la presente garanzia.
Per quanto non previsto, si fa rinvio alle condizioni pattuite con la polizza base mod. 201/A.
(valide soltanto quelle espressamente richiamate sulla prima facciata-frontespizio di polizza)
R) Estensione della garanzia agli accessorl
A parziale deroga dell'ari. 26, terzo comma, delle C.G.A., la garanzia è estesa alle apparec- chiature audio-fono-vlsive, nonché alle ruote speciali e/o in lega leggèra, purché stabilmente fissate al veicolo assicurato e ne sia documentata l'esistenza e la data di acquisto.
Relativamente alle anzidette apparecchiature accessorie, l'assicurazione è prestata, comun- que, con uno scoperto Inellminablle del 25% con II minimo di L. 50.000 per ogni sinistro e con il limite complessivo di risarcimento pari al 20% dell'importo Indennizzabile, In base alla presen- te polizza, in caso di furto totale del veicolo assicurato, ed in ogni caso con il massimo assoluto di L. 1.000.000 per ogni apparecchiatura e di L. 200.000 per ogni ruota speciale e/o In lega leggera.
S) Autovetture, autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo - Abolizione dello scoperto
— (Valida solo per autovetture, autotassametri ed autoveicoli ad uso promiscuo di valore fino a L. 15.000 000) — a parziale deroga dell'ari. 32 delle C.G.A., la garanzia è prestata senza appli- cazione di scoperto a carico dell'Assicurato, fatta eccezione per gli accessori di cui alla condi- zione aggiunta R.
U) Estensione della garanzia ai danni materiali e diretti derivanti da eventi sociopolitici e na- 20
xxxxxx — A parziale deroga dell'ari. 17 lettera a) delle C.G.A., la garanzia incendio comprende i danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotag- gio; Jrombe'd'aria, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti dt terreno jion provocati dal peso del veicolo. Sono esclusi i veicoli adibiti al trasporto di infiammabili..
Z) Estensione della garanzia al danni materiali e diretti derivanti da atti di vandalismo e gran- dine — A parziale deroga dell'ari. 17 lettera a) delle C.G.A.,la garanzia Incendio comprende i dan- ni provocati da atti di vandalismo e da caduta di grandine. . , r, .^ .. ,
: In entrambe le fattispecie di.cui alte lettere U) e 2) l'Assicurato, in caso di sinistro; dovrà fare denuncia immediata all'Autorità'— pve,ne ricorrano i.presupposti inoltrando. all'Impresa copia del- la denuncia vistata dall'Autorità stessa — o direttamente all'Impresa, la quale corrisponderà al- l'Assicurato la somma liquidata a termini di; polizza, sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo di L. 200.000, restando tale.scoperto.e relativo minimo a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pepa di; decadenza-da ogni diritto al risarcimento,, assicurarli presso altre Imprese. > ;;• . . - .;• . • .-;-. _ -;- ,, ," . „ r.v» .. : -.-.. ,.. / . .
Restano ferme ed invariate tutte le aìtre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espres- samente derogate dalja presente clausola. • . " ,• ,. -
CONDIZIONE SPECIALE RISERVATA Al SOCI ACI AUTOMOBILISTI ASSICURATI PER INCENDIO E FURTO
La presente Condizione è efficace solo ed esclusivamente quando l'assicurazione sia prestata
tr HiirtAuatliiÙ Zar* ^A lA##^ià .Hai f*#*Hl/«f^ Hall^'O4rar4aY-ACS*lìieA niialla a nnla/irtÌA. likArn fiitallfl
A) Assicurazioni Incendio e Furto — Relativamente alle assicurazioni Incendio e Furto, si con- sidera come somma assicurata, ai sensi e per gli effetti di cui all'ari. 1907 Codice Civile, quella indicata nella casella «Valore dichiarato dell'autovettura», all'uopo prevista sulla prima facciata
— frontespizio di polizza, unicamente se il Contraente dimostri che per l'autovettura rispetto alla quale sono prestate dette garanzie esisteva, al momento del sinistro, associazione ACI a suo nome in corso di validità: tuttavia, l'associazione ACI scaduta è considerata convenzional- mente valida, purché il Contraente dimostri di averla rinnovata nel termine tassativo di 15 giorni dalla scadenza; quando l'associazione ACI risulti rinnovata dopo scaduto tale termine, riprenderà validità ai suddetti fini con effetto dalle ore 24 del giorno del rinnovo.
In difetto di quanto precede, si considera come somma assicurata, agli effetti di cui sopra, quella indicata nella casella «Valore sul quale è calcolato il premio», all'uopo prevista sulla prima facciata-frontespizio di polizza.
B) Assicurazione Ritiro Temporaneo della Patente — La presente garanzia, stipulata dalla SA- RA assicurazioni per conto di chi spetta ai sensi dell'ari. 1891 C.C., è prestata dalI1 ALA assicu- razioni con polizza n. 30870184 e vale per la persona del Contraente Socio ACI; se questi è persona giuridica vale per la persona all'uopo nominativamente indicata nella prima facciata- frontespizio di polizza.
L'assicurazione ha per oggetto la corresponsione della indennità giornaliera di L. 5.000 per ogni giorno di sospensione temporanea della patente ai sensi dell'articolo 91 - 5° e 6° comma del Codice della Strada • in conseguenza di un incidente accaduto durante il periodo di validità dell'assicurazione stessa, ancorché il provvedimento venga disposto dopo scaduto detto perio- do, ed è operante a condizione che: la sospensione non sfa dovuta a fatto doloso o a seguito di fuga od omissione di soccorso da parte della persona assicurata ovvero a cause diverse da quelle sopra indicate; il veicolo sia regolarmente assicurato per la R.C. Auto all'atto dell'inci- dente; la persona assicurata non abbia in precedenza subito il ritiro o la sospensione tempora- nea della patente per più di una volta, presenti tempestivo ricorso alle competenti Autorità av- verso il provvedimento di sospensione e dia immediato avviso all'Impresa dell'avvenuta restitu- zione della patente.
L'indennità giornaliera sopra indicata spetta fino al giorno di scadenza o di revoca del provve- dimento, di sospensione della patente per un periodo massimo di 90 giorni, qualunque sia il numero di detti provvedimenti, e sarà liquidata in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo anzidetto o di quello di spettanza, se inferiore.
CONDIZIONE COMUNE A TUTTE LE ASSICURAZIONI PRESTATE
C) Coassicurazione — L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società indicate nell'apposito campo sulla prima facciata-frontespizio di polizza. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, Xxx.comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra Parte unicamente per il tramite della Società SA- RA all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrìci. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.
La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quie- tanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti del- le altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata In loro nome.
L'impegno di tutte le Società Coasslcuratrici risulta dal rispettivi «Estratti di polizza» da esse firmati, oppure dall'«Estratto unico» firmato dalla Società Delegataria a nome e per conto delle Coassicuratrici stesse.
Mod. 201/Ab - ed. / gennaio 1989 (150.000) - Roma
Tiporom • Roma