Assicurazione Infedeltà e Atti Dolosi DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Assicurazione Infedeltà e Atti Dolosi
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx
-P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.
Prodotto: Elite Commercial Crime - Polizza di Assicurazione Infedeltà dei Dipendenti e Atti Dolosi di Terzi
Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.
Che tipo di assicurazione è?
È un’assicurazione rivolta a società e persone giuridiche a copertura delle perdite economiche derivanti da atti dolosi riguardanti denaro, beni o titoli commessi da dipendenti o terzi. La copertura è estesa alle società controllate o partecipate dalla società che stipula la polizza (il Contraente).
Che cosa è assicurato?
✓ la perdita economica derivante dall'appropriazione o dall'ottenimento illecito o fraudolento di denaro, titoli o beni dell'Assicurato o derivante dalla distruzione materiale o dalla scomparsa di denaro o titoli causata da un atto criminale
✓ la perdita economica derivante dall'ottenimento illecito o fraudolento di denaro, titoli o beni dell'Assicurato in conseguenza della minaccia ad esso rivolta in cambio di denaro di danneggiare o distruggere un bene o di contaminare un prodotto o di divulgare o utilizzare un’informazione riservata (garanzia limitata a Euro 50.000)
✓ la perdita economica derivante dall’appropriazione o dall’ottenimento illecito o fraudolento di denaro, titoli o beni a danno di un cliente dell’Assicurato da parte di un dipendente dell’Assicurato, nonché l'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire al suo cliente a seguito dell’atto criminoso e le spese di difesa legale dell’Assicurato per difendersi dalla richiesta di risarcimento avanzata dal cliente
✓ la perdita economica derivante dall'ottenimento criminale o fraudolento di beni, denaro o titoli dell'Assicurato a causa di una frode di ingegneria sociale da parte di una persona che finge di essere chi non è e inganna l’Assicurato inducendolo a trasferire, pagare o consegnare beni, denaro o titoli
✓ le spese sostenute dall’Assicurato per stabilire la
sussistenza e l'ammontare della perdita economica
L’Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. limite di risarcimento/di indennizzo), indicati nella proposta formulata dall’Assicuratore.
Che cosa non è assicurato?
🗴 danni, compensi, costi, multe, sanzioni o altre spese risultanti dall'appropriazione od ottenimento illeciti di segreti commerciali, metodi di lavorazione riservati o altre informazioni riservate di qualsiasi tipo, o risultanti dall'accesso o dalla divulgazione di informazioni riservate o personali di un Assicurato o
di un'altra persona fisica o giuridica
🗴 danni derivanti da un atto doloso commesso da una persona fisica o giuridica che controlli o abbia controllato in qualsiasi momento più del 25% del capitale sociale di un Assicurato
🗴 danni subìti da un Assicurato a vantaggio di un altro Assicurato
🗴 interessi (ad eccezione degli interessi coperti), guadagni, profitti, compensi, commissioni, retribuzioni o altri ricavi
🗴 perdite o danni indiretti o consequenziali
🗴 reddito non realizzato o aumentato costo del lavoro
🗴 danni derivanti direttamente o indirettamente da una violazione informatica
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.
Ci sono limiti di copertura?
! la copertura opera solo in relazione agli atti dolosi scoperti per la prima volta durante il periodo assicurativo, purché successivi alla data di retroattività concordata
! in caso di acquisizione, fusione o incorporazione del Contraente, la polizza continuerà fino alla fine del periodo assicurativo in corso, ma solo per gli atti dolosi che si verifichino prima della fusione, incorporazione o acquisizione
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.
Dove vale la copertura? ✓ Mondo intero |
Che obblighi ho? - Prima della stipula della polizza, il Contraente dovrà dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore - l’Assicurato dovrà denunciare per iscritto all'Assicuratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata un atto doloso non appena possibile dopo che lo stesso venga scoperto per la prima volta e in ogni caso non oltre 90 giorni, nonché in caso sia stata avanzata una richiesta di risarcimento da un suo cliente per un atto doloso di un suo dipendente, denunciare per iscritto la ricezione della richiesta di risarcimento e tutti i suoi dettagli - fornire all'Assicuratore, entro 6 mesi dalla prima scoperta dell’atto doloso, una prova completa del danno e tutte le informazioni e la cooperazione che potranno essergli richieste, incluso rendere una dichiarazione sotto giuramento di fronte a un notaio o altro pubblico ufficiale e produrre tutti i documenti pertinenti che verranno richiesti - l’Assicurato non dovrà transigere o offrire di transigere una richiesta di risarcimento o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore - l’Assicurato non dovrà sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato all’Assicuratore tramite l’Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all’Assicuratore tramite bonifico bancario. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione, o nei casi di operatività del periodo di garanzia postuma successivo al mancato rinnovo della polizza, 90 giorni dopo la scadenza. |
Come posso disdire la polizza? La polizza non prevede il rinnovo tacito, pertanto cessa alla naturale scadenza del periodo di assicurazione, senza alcun obbligo di inviare disdetta. |
Versione Elite Crime 2022 - aggiornato a Gennaio 2022
Assicurazione Infedeltà e Atti Dolosi
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo)
Impresa: Chubb European Group SE
Prodotto: Elite Commercial Crime - Polizza di Assicurazione Infedeltà dei Dipendenti e Atti Dolosi di Terzi
DIP Aggiuntivo realizzato in data: Gennaio 2022. Il presente documento è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Xxx Xxxxx Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – xxxxx@xxx.xxxxx.xxx -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all’albo IVASS I.00156. L’attività in Italia è regolamentata dall’IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall’Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. xxxx.xxxxx@xxxxx.xxx – xxx.xxxxx.xxx/xx
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2020 è pari a € 2.658.218.622 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.762.041.960. Il valore dell’indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 164%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.613.487.289 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.647.533.968. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 619.844.687. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa, disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxx-xx/xxxxxx- financial-information.aspx.
Al contratto si applica la legge italiana.
✓ Le spese per riparare o sostituire una cassaforte o un caveau danneggiati a seguito di un atto doloso
✓ Gli interessi relativi al denaro perso a seguito dell’atto doloso maturati nel periodo tra la data di accadimento dell’atto e la data di scoperta della perdita economica
✓ Un’indennità di presenza, d’importo non superiore a Euro 25.000, basata sul costo orario del personale dell’Assicurato occupato da un richiesta di risarcimento avanzata da un cliente per l’appropriazione o l’ottenimento illecito o fraudolento di denaro, titoli o beni da parte di un dipendente dell’Assicurato (Euro 250 giornaliere se si assiste come testimone a un'udienza in sede giudiziale o arbitrale; Euro 50 orarie se si viene ascoltati dagli avvocati per stendere una dichiarazione testimoniale; Euro 250 orarie se si partecipa come osservatore a un’udienza in sede giudiziale o arbitrale)
✓ Le spese di pubbliche relazioni, entro un importo di Euro 25.000, sostenute dall’Assicurato nei primi 180 giorni dalla denuncia del sinistro, per un consulente indipendente di pubbliche relazioni o di gestione della crisi allo scopo di redigere una comunicazione pubblica o per prevenire o minimizzare l'interruzione dell'attività e la pubblicità negativa derivante da un atto doloso
✓ Le spese di telecomunicazione, entro un importo di € 25.000, fatturate per le spese di voce o dati o di larghezza di banda non autorizzata a seguito di un uso o accesso doloso al sistema di telecomunicazione su linea fissa dell’Assicurato
✓ Garanzia postuma gratis di 90 giorni in caso di mancato rinnovo della polizza per decisione del Contraente o dell’Assicuratore (garanzia non applicabile in caso di acquisizione del Contraente o sua insolvenza, o di non rinnovo per mancato pagamento del premio o della risoluzione per dolo)
✓ La copertura è estesa alle società controllate e partecipate alla data di decorrenza della polizza
Che cosa è assicurato?
Che cosa non è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | 🗴 danni derivanti da atti dolosi commessi da un dipendente dopo che un amministratore, un dirigente, un funzionario o un responsabile assicurativo dell’Assicurato venga a conoscenza di altro atto doloso commesso dallo stesso dipendente 🗴 danni derivanti da una negoziazione autorizzata o non autorizzata di denaro, titoli o beni, a nome o non a nome dell’Assicurato e su un conto autentico o fittizio 🗴 danni derivanti da atti dolosi commessi da agenti o rappresentanti dell’Assicurato e a cui l’Assicurato ha affidato denaro, titoli o beni o abbia dato i mezzi per ottenere l'accesso a denaro, titoli o beni 🗴 danni derivanti da una minaccia o serie di minacce in qualsiasi modo relative a un sistema informatico o a dati informatici, o alla divulgazione, rivelazione, pubblicazione, diffusione, distruzione o uso di informazioni riservate o personali di qualsiasi persona o Assicurato 🗴 spese di riproduzione di dati in seguito a una violazione informatica per riprodurre o duplicare i dati danneggiati o distrutti, compresi costi aziendali interni dell’Assicurato e costi sostenuti per il tempo impiegato da programmatori informatici, esperti tecnici o consulenti per ripristinare i dati al livello precedente di capacità operativa 🗴 spese per progettare, aggiornare o migliorare software o programmi o per ottimizzare il loro funzionamento o le loro prestazioni 🗴 spese derivanti da un'alterazione di dati conservati su supporti magnetici, supporti ottici o memoria flash a causa del loro uso scorretto, dell'effetto dei campi magnetici o dell'obsolescenza di un sistema informatico 🗴 spese sostenute da un cliente dell’Assicurato 🗴 perdita di criptovalute o criptoasset o di qualunque altro mezzo elettronico o digitale di scambio o riserva di valuta, compresi token digitali o virtuali 🗴 qualunque Danno derivante direttamente o indirettamente dal totale o parziale mancato pagamento o adempimento di: - un accordo di credito, un’estensione di credito o un contratto di acquisto a rate; - un prestito o una transazione avente natura di prestito; - un contratto di locazione, noleggio o leasing; - una fattura, un conto, un contratto o qualunque altra evidenza a prova di un debito. |
Ci sono limiti di copertura?
! L’Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA
! È prevista l’applicazione di franchigie e sottolimiti di indennizzo, indicati nella proposta formulata dall’Impresa
! Le spese coperte vengono indennizzate entro un importo complessivo pari al 10% del massimale aggregato annuo di polizza con il massimo di Euro 250.000
! Qualora il Contraente o l’Assicurato denuncino un sinistro essendo a conoscenza che lo stesso potrebbe essere falso e/o fraudolento, sia in ordine all’ammontare del danno, sia in ordine ad altri elementi determinati, e/o nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato producano documenti o dichiarazioni falsi, e/o occultino prove, e/o agevolino gli intenti fraudolenti di terzi, il contratto si risolve di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo l’Assicurato il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per l’Impresa il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell’eventuale danno provocato
! Qualora l’Assicurato abbia diritto alla copertura assicurativa ai sensi di qualsiasi altra polizza (ad eccezione di un’assicurazione appositamente prestata in eccesso), l’Impresa non sarà responsabile del danno se non per la parte in eccesso rispetto all’importo indennizzato ai sensi dell’altra polizza. In ogni caso, in relazione a una polizza stipulata da un fornitore dell’Assicurato di servizi esternalizzati e a una polizza del ramo “Incendio”, l’assicurazione opererà sempre in eccesso
! Atti dolosi che risultano collegati sono considerati un unico atto doloso, scoperto per la prima volta alla data in cui il primo atto doloso della serie viene scoperto per la prima volta
! Le società partecipate sono coperte purché le politiche e procedure di sicurezza, il controllo interno e la gestione quotidiana siano controllate dal Contraente o da una società controllata
! Se durante il periodo assicurativo una società controllata o partecipata cessi di essere tale, la copertura in relazione a tale società prosegue fino alla fine del periodo assicurativo in corso, ma solo per gli atti dolosi verificatisi quando la società era controllata
! Le società che diventano controllate durante il periodo assicurativo sono automaticamente coperte (in relazione agli atti dolosi verificatisi dopo quel momento), purché la società abbia un numero di dipendenti o un fatturato che non aumenti il numero di dipendenti o il fatturato di tutti gli Assicurati complessivamente considerati di oltre il 25%
! Le società controllate che hanno cessato di essere tali prima dell’inizio del periodo assicurativo non sono coperte, a meno che abbiano cessato di essere controllate entro i 2 anni precedenti all’inizio del periodo assicurativo e il Contraente avesse in vigore un’altra polizza “Infedeltà” con l’Impresa (in ogni caso non sono coperti gli atti dolosi verificatisi dopo che la società abbia cessato di essere controllata)
! La polizza prevede limitazioni alla prosecuzione della copertura in caso di liquidazione o insolvenza del Contraente e/o delle sue società controllate o partecipate in caso di liquidazione di qualunque tipo, fallimento, amministrazione straordinaria o qualunque procedura concorsuale o para-concorsuale, o in caso di nomina di un liquidatore, curatore, commissario, amministratore straordinario, supervisore o un’altra carica equivalente nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione, o in caso di piani attestati di risanamento e/o accordi con i creditori a seguito di una composizione assistita della crisi presso l’OCRI, che prevedono congiuntamente o disgiuntamente operazioni societarie straordinarie, quali scissioni, o la fusione/incorporazione, o l’acquisizione di più del 50% dei diritti di voto, o l’emissione di strumenti finanziari partecipativi
Che obbligo ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all’Assicurato da enti/strutture convenzionate con l’Impresa. | |
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. | |
Dichiarazione inesatte o reticenti | Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa si obbliga, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione nonché l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, a pagare l’indennizzo entro 30 giorni (sempre che non sia stata fatta opposizione). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge - Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio |
Rimborso | - La polizza non prevede casi di rimborso del premio |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | - In merito alla durata dell’assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale |
Sospensione | La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | La polizza non prevede diritti di ripensamento dopo la stipula. |
Risoluzione | La polizza non prevede casi in cui il Contraente possa risolvere il contratto. |
Società, enti, associazioni.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 17%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxx/xxx-xxx_xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | La polizza non prevede l’applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Assicurazione Infedeltà
dei Dipendenti e Atti Dolosi di Terzi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ed. 01/2022
Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018
Definizioni di Polizza
I termini sotto indicati riportati in Polizza in grassetto, al singolare o al plurale, assumono il significato seguente:
Assicurato | a) b) c) | Il Contraente; tutte le Società Controllate o Società Partecipate che siano tali alla data o prima della data di decorrenza (o delle successive date di rinnovo) della presente Polizza; ogni Società Controllata acquisita o costituita dopo la data di decorrenza (o le successive date di rinnovo) della presente Polizza, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6 (Acquisizione o Costituzione di Altre Società) della Sezione “Norme che Regolano l’Assicurazione”. |
Atto Criminoso | a) b) | L'appropriazione o l'ottenimento illecito o fraudolento da parte di chiunque di Xxxxxx, Xxxxxx o Beni dell'Assicurato a danni dell'Assicurato; la distruzione materiale o la scomparsa di Xxxxxx o Titoli: (i) all'interno o dall'interno di un edificio occupato dall'Assicurato per lo |
svolgimento della sua attività;
(ii) mentre sono custoditi da un Dipendente; o
(iii) mentre sono custoditi da una persona fisica o giuridica, inclusa un'istituzione finanziaria, espressamente autorizzata dall'Assicurato ad avere la custodia di tale Xxxxxx o Xxxxxx e purché la persona fisica o giuridica abbia in vigore un’assicurazione valida ed esigibile a copertura di tale distruzione o scomparsa;
causata da un atto criminale di chiunque;
c) l'ottenimento illecito o fraudolento di Xxxxxx, Xxxxxx o Beni in conseguenza di una Minaccia;
d) l’appropriazione o l’ottenimento illecito o fraudolento di Xxxxxx, Xxxxxx o Xxxx
a danno di un Cliente da parte di un Dipendente.
Il termine non comprende la Frode di Social Engineering.
Bene Un bene tangibile che non sia Xxxxxx e Xxxxxx. Il termine non include programmi informatici, dati elettronici o qualsiasi bene specificamente escluso ai sensi della presente Polizza.
Cliente Un cliente dell’Assicurato a cui lo stesso fornisce beni o servizi ai sensi di un contratto scritto o in cambio di un compenso.
Contraente La società indicata al punto 1 della Scheda di Polizza.
Danno La Perdita Economica e le Spese.
Dati Informazioni contenute in un documento cartaceo o elettronico, documento manoscritto, registro, conto, microfilm, nastro, disco, memoria flash o altra forma di archiviazione, all’interno o non all’interno di un Sistema Informatico.
Dati Informatici Informazioni, concetti o istruzioni elaborate e memorizzate in un Sistema
Informatico.
Denaro Un mezzo di scambio in uso corrente autorizzato o adottato da un governo nazionale o straniero come parte della sua valuta, comprese le monete, le banconote, i metalli preziosi in forma di lingotti, gli assegni, i travellers' cheque, i vaglia postali e i vaglia tenuti per la vendita al pubblico.
Dipendente Una persona fisica:
a) che:
- è al regolare servizio dell'Assicurato nel corso dell'attività ordinaria, sia esso temporaneo, permanente, a tempo pieno, part-time o stagionale;
- nello svolgimento di quanto sopra specificato, è sottoposta al controllo e alla direzione all'Assicurato, a cui riferisce direttamente; e
- viene retribuita dall'Assicurato con uno stipendio, un salario o una commissione oppure è uno studente, un dipendente distaccato, uno stagista o un volontario;
b) che è un membro del consiglio di amministrazione dell'Assicurato; o
c) che è un Fornitore di Servizi Esternalizzati o un dipendente di un
Fornitore di Servizi Esternalizzati.
Evento a) Un Atto Criminoso;
b) una Frode di Ingegneria Sociale;
c) un Uso o Accesso Doloso di un Sistema di Telecomunicazione, che si verifica prima della scadenza del Periodo Assicurativo.
Fornitore di Servizi Esternalizzati
Una persona fisica o un’organizzazione che l'Assicurato ha assunto per, e che lo stesso ha autorizzato a, svolgere o fornire funzioni di supporto amministrativo per suo conto, a condizione che:
a) tale funzione sia svolta in base ad un accordo scritto o registrato elettronicamente;
b) l'Assicurato mantenga il diritto di controllare lo svolgimento di tale funzione; e
c) l'Assicurato abbia verificato la competenza e la stabilità finanziaria della persona o dell'organizzazione prima di assumerla.
Frode di Ingegneria Sociale L'ottenimento criminale o fraudolento di Xxxx, Xxxxxx o Titoli dell'Assicurato a
causa di un atto o di atti di un Impostore, che agisce da solo o in collusione con altri, che inganna un Assicurato (o un Dipendente dell'Assicurato) e lo induce a trasferire, pagare o consegnare (o lo autorizza a trasferire, pagare o consegnare) tale Xxxx, Xxxxxx o Xxxxxx all’Impostore o a un Terzo che non ha diritto a riceverli.
Impostore Una persona che finge di essere o impersona:
a) un Dipendente autorizzato a dare istruzioni ad altri Dipendenti di trasferire, pagare o consegnare Xxxx, Xxxxxx o Xxxxxx;
b) un Cliente;
c) qualsiasi altra persona che avrebbe legittimamente diritto a ricevere, pagare o detenere Xxxx, Xxxxxx o Xxxxxx,
ma che non è tale Dipendente, Cliente o altra persona.
Indennità di Presenza L’indennità prestata dall’Assicuratore basata sul costo orario del personale
occupato da un Richiesta di Risarcimento e calcolata nella misura seguente:
a) Euro 250 per ogni giorno in cui un Dipendente (come definito alla lettera a) o
b) della relativa definizione) che non sia l'autore dell’Atto Criminoso a cui si riferisce la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx, assiste come testimone a un'udienza in sede giudiziale o arbitrale;
b) Euro 50 per ogni ora in cui un Dipendente (come definito alla lettera a) o b) della relativa definizione) che non sia l'autore dell’Atto Criminoso a cui si riferisce la Richiesta di Risarcimento, venga ascoltata da parte, e in presenza fisica, degli avvocati che assumono la difesa della Richiesta di Risarcimento allo scopo di stendere una dichiarazione testimoniale; le ore impiegate dovranno essere certificate dagli stessi avvocati;
c) Euro 250 per ogni ora in cui un Dipendente (come definito alla lettera a), b) o
c) della relativa definizione) che non sia l'autore dell’Atto Criminoso a cui si
riferisce la Richiesta di Risarcimento partecipi come osservatore a un’udienza in sede giudiziale o arbitrale. La presente indennità sarà limitata alla presenza di un solo osservatore al giorno per il complesso degli Assicurati.
Informazione Riservata Informazioni riservate, uniche per l'attività dell'Assicurato, che sono protette da
controlli fisici o elettronici o da altri mezzi ragionevoli per impedirne la divulgazione.
Interessi Gli interessi sostenuti dall’Assicurato maturati sul Denaro nel periodo tra la data di accadimento dell’Atto Criminoso o della Frode di Ingegneria Sociale e la data in cui la Perdita Economica derivante dall’Atto Criminoso o dalla Frode di Ingegneria Sociale è stata Scoperta per la prima volta, calcolati sulla base del tasso di interesse pubblicato dalla Banca Centrale Europea alla data in cui la Perdita Economica è stata Scoperta per la prima volta.
Minaccia Una minaccia di:
a) danneggiare o distruggere un Bene di proprietà o locato dall’Assicurato;
b) danneggiare o distruggere un Bene di cui l’Assicurato sia legalmente responsabile e che sia ubicato in locali occupati dall’Assicurato per lo svolgimento della propria attività;
c) contaminare un prodotto fabbricato o distribuito dall’Assicurato;
d) rendere noto a terzi che un prodotto fabbricato o distribuito dall’Assicurato è stato oggetto di contaminazione o di una minaccia di contaminazione; o
e) disseminare, divulgare o utilizzare un’Informazione Riservata,
avanzata solamente e direttamente contro l’Assicurato da una persona fisica o giuridica o da un gruppo di persone fisiche o giuridiche che pretende un pagamento in cambio della mitigazione o rimozione della minaccia.
Parente Una persona fisica che in relazione a un Dipendente ne è il coniuge (per matrimonio o unione civile), un fratello/sorella, un ascendente, un ascendente del coniuge, un discendente in linea retta o il coniuge del discendente in linea retta. I discendenti in linea retta includono figli adottati, figli adottivi e figliastri. Gli ascendenti in linea retta includono genitori adottivi e patrigni/matrigne.
Perdita Economica a) In relazione ad un Atto Criminoso come definito alla lettera a) o c) della relativa
definizione: il valore del Denaro, dei Titoli o dei Beni presi od ottenuti;
b) in relazione ad un Atto Criminoso come definito alla lettera b) della relativa definizione, il valore del Denaro o dei Titoli distrutti o scomparsi;
c) in relazione ad un Atto Criminoso come definito alla lettera d) della relativa definizione, il valore del Denaro, Titoli o Beni presi od ottenuti da tale Dipendente meno l'importo equivalente alla percentuale di partecipazione all’Atto Criminoso ragionevolmente attribuibile a un dipendente del Cliente rispetto a quella del Dipendente; o
d) rispetto a una Frode di Ingegneria Sociale, il valore del Denaro, dei Titoli
o dei Beni ottenuti.
Il termine non include tasse, multe, sanzioni o danni punitivi o esemplari.
Periodo Assicurativo Il periodo di tempo indicato al punto 3 della Scheda adi Polizza, soggetto a cessazione
anticipata in caso di risoluzione del contratto ai sensi di legge.
Periodo di Garanzia Postuma Il periodo di tempo specificato all’art. 9 (Periodo di Garanzia Postuma) della Sezione
“Norme che Regolano l’Assicurazione”, che decorre immediatamente dopo la cessazione della presente Xxxxxxx, durante il quale può avvenire la Scoperta di un Evento verificatosi prima della fine del Periodo Assicurativo.
Responsabile Assicurativo Un Dipendente incaricato dall’Assicurato alla stipula e gestione delle coperture
assicurative.
Richiesta di Risarcimento a) Una richiesta di risarcimento scritta;
b) un procedimento civile, inclusi i casi di chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale o arbitrato,
avanzato da un Cliente contro l’Assicurato in seguito a un Atto Criminoso (come
definito alla lettera d) della relativa definizione) che sia stato Scoperto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, se tale Cliente accusa l’Assicurato di essere legalmente responsabile della perdita di Xxxxxx, Xxxxxx o Beni del Cliente avvenuta in tale Atto Criminoso.
Scoperto/Scoperta Rispettivamente, l’essere venuti a conoscenza o il venire a conoscenza da parte di un
amministratore, direttore generale, dirigente o del Rappresentante Assicurativo dell'Assicurato che si è verificato un Evento che ha provocato o può provocare un Danno coperto dalla presente Polizza, compreso, ma non solo, un Evento:
a) che si è verificato prima o durante il Periodo Assicurativo (ma dopo la data di retroattività indicata al punto 8 della Scheda di Polizza);
b) che ha provocato o può provocare un Danno per un importo inferiore o superiore alla Franchigia applicabile indicata al punto 5 della Scheda di Polizza; o
c) la cui Xxxxxxx Economica non è nota nel suo importo esatto e nei dettagli.
Il momento in cui una tale persona sospetta per la prima volta che possa essersi verificato un Evento sarà considerato come il momento in cui la stessa è venuta a conoscenza dell’Evento.
Per quanto riguarda una Minaccia, il momento in cui un amministratore, direttore generale, dirigente o il Rappresentante Assicurativo dell'Assicurato viene a conoscenza per la prima volta della prima minaccia sarà considerato il momento in cui tale persona viene a conoscenza della Minaccia.
Sinistro Un Evento o una Richiesta di Risarcimento.
Sistema di Telecomunicazione
Il sistema di telecomunicazione su linea fissa dell'Assicurato o un sistema di telecomunicazione su linea fissa gestito per conto dell'Assicurato per il quale lo stesso è responsabile in base ad un accordo scritto.
Sistema Informatico Hardware, software, firmware e i dati ivi memorizzati, nonché i dispositivi di input e
output associati, i dispositivi di archiviazione dei dati, le apparecchiature di rete e la rete di archiviazione o altre strutture elettroniche di backup dei dati, compresi i sistemi SCADA e ICS, che sono noleggiati, di proprietà o gestiti da un Assicurato o gestiti a beneficio di un Assicurato da un terzo con un accordo scritto con tale Assicurato.
Società Controllata Una società in cui il Contraente, direttamente o indirettamente:
a) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
b) controlli da sola la maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci; o
c) disponga del diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
Società Partecipata Una società che non sia una Società Controllata e:
a) di cui il Contraente o una Società Controllata detenga direttamente le azioni emesse; e
b) le cui politiche e procedure di sicurezza e controllo interno siano decise dal
Contraente o da una Società Controllata; e
c) la cui gestione quotidiana sia sotto il controllo del Contraente o di una Società Controllata.
Spese a) Le spese, d’importo ragionevole, che non siano costi aziendali interni dell'Assicurato, sostenute con il previo consenso scritto dell'Assicuratore per:
- stabilire la sussistenza e l'ammontare di una Perdita Economica coperta indennizzabile dall'Assicuratore in eccesso alla Franchigia indicata al punto 5 della Scheda di Polizza;
- riparare o sostituire con uno standard sostanzialmente simile una cassaforte o un caveau danneggiati a seguito di un Atto Criminoso;
b) l'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire al suo Cliente a seguito di un Atto Criminoso (come definito alla lettera d) della relativa definizione) che sia stato Scoperto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo (ad esclusione dei danni per inadempimenti e violazioni contrattuali e il valore del Denaro, Titoli o Beni che sono stati presi od ottenuti);
c) Interessi in relazione al Denaro perso a seguito di un Atto Criminoso (come definito alla lettera a) o b) della relativa definizione) o una Frode di Ingegneria Sociale, e coperto dalla presente Xxxxxxx;
d) Spese di Difesa;
e) Indennità di Presenza;
f) Spese di Pubbliche Relazioni; o
g) Spese di Telecomunicazione.
In relazione a un Atto Criminoso come definito alla lettera d) della definizione di Atto Criminoso, l'Assicuratore dedurrà dalle Spese indennizzabili ai sensi delle precedenti lettere da a) a d), l'importo equivalente alla percentuale di partecipazione all’Atto Criminoso ragionevolmente attribuibile a un dipendente del Cliente rispetto a quella del Dipendente.
Spese di Difesa le spese, d’importo ragionevole, che non siano costi aziendali interni dell'Assicurato,
sostenute dall'Assicurato con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per la difesa di una Richiesta di Risarcimento.
Spese di Pubbliche Relazioni I costi ragionevoli per un consulente indipendente di pubbliche relazioni o di gestione
della crisi, sostenuti dall'Assicurato con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, allo scopo di redigere una comunicazione pubblica in relazione a un Atto Criminoso o una Frode di Ingegneria Sociale, o per prevenire o minimizzare l'interruzione dell'attività e la pubblicità negativa derivante da un Atto Criminoso o una Frode di Ingegneria Sociale, se:
- l’Atto Criminoso o la Frode di Ingegneria Sociale vengono Scoperti per la prima volta durante il Periodo Assicurativo; e
- i costi vengono sostenuti durante i primi 180 giorni successivi alla comunicazione scritta dell’Atto Criminoso o della Frode di Ingegneria Sociale all'Assicuratore, ai sensi dell’art. 1 (Denuncia dei Sinistri e Obblighi degli Assicurati) della Sezione “Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri”.
Spese di Riproduzione Dati Spese risultanti da un Atto Criminoso in seguito a una Violazione Informatica
per riprodurre o duplicare i Dati danneggiati o distrutti, compresi costi aziendali interni dell’Assicurato e costi sostenuti per il tempo impiegato da programmatori informatici, esperti tecnici o consulenti per ripristinare i Dati a un livello di capacità operativa sostanzialmente uguale a quello immediatamente precedente a tale Violazione Informatica.
Spese di Telecomunicazione L'importo fatturato per le spese di voce o dati o di larghezza di banda non autorizzata.
Il termine non include:
a) qualsiasi costo a cui il fornitore di telecomunicazioni ha rinunciato o che ha rimborsato, o che è recuperabile da o per conto del fornitore di telecomunicazioni; o
b) qualsiasi addebito per voce, dati o larghezza di banda sostenuto a causa dell'uso intenzionale o negligente o eccessivo di un Sistema di Telecomunicazione da parte di Dipendenti o Terzi che hanno legittimamente accesso a un Sistema di Telecomunicazione.
Terzi Chiunque non sia un Assicurato o un Dipendente.
Xxxxxx Xxxxxx di credito negoziabili o non negoziabili rappresentativi di Denaro o Beni. Uso o Accesso Doloso l’entrata, l’uso o l’accesso, vietati, illegali e non autorizzati, di un Sistema di
Telecomunicazione.
Violazione Informatica Un atto deliberato, non autorizzato e doloso perpetrato contro un Assicurato da parte di un ente o una persona fisica con il quale:
a) si accede a un Sistema Informatico;
b) si immettono o si cancellano direttamente Dati in o da un Sistema Informatico;
c) si modificano direttamente elementi di Dati o software conservati in formato leggibile da macchina; o
d) si introducono direttamente in un Sistema Informatico istruzioni auto- esecutive o un linguaggio di programmazione sotto forma di virus o di altro software maligno.
Oggetto dell’Assicurazione: Cosa è Coperto
Art. 1 Garanzie di Polizza
Garanzia 1: Infedeltà
L’Assicuratore indennizzerà la Perdita Economica derivante da un Atto Criminoso
che venga Scoperto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
Garanzia 2: Spese
L’Assicuratore indennizzerà le Spese derivanti da un Atto Criminoso che venga
Scoperto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
Garanzia 3:
Frodi tramite Sistemi di Telecomunicazione
L’Assicuratore indennizzerà, come parte delle Spese, le Spese di Telecomunicazione sostenute dall’Assicurato e derivanti da un Uso o Accesso Doloso, che venga Scoperto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo, di un Sistema di Telecomunicazione.
Garanzia 4:
Frodi di Ingegneria Sociale
L’Assicuratore indennizzerà la Perdita Economica dell’Assicurato derivante da una Frode di Ingegneria Sociale che venga Scoperta per la prima volta durante il Periodo Assicurativo.
Esclusioni: Cosa Non è Coperto
Art. 1 Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie di Polizza
L’assicurazione prestata dalla presente Polizza non copre:
a) qualunque Danno, compenso, costo, multa, sanzione o altra spesa risultante dall'appropriazione od ottenimento illeciti di segreti commerciali, metodi di lavorazione riservati o altre informazioni riservate di qualsiasi tipo (la presente esclusione non opera tuttavia in relazione a un eventuale altro Atto Criminoso facilitato o perpetrato attraverso l'uso di tali segreti, metodi o informazioni), o risultante dall'accesso o dalla divulgazione di informazioni riservate o personali di un Assicurato o di un'altra persona fisica o giuridica;
b) qualunque Danno derivante da un Evento commesso da una persona fisica o giuridica che controlli o abbia controllato in qualsiasi momento più del 25% del capitale sociale di un Assicurato. Tuttavia, se in assenza della presente esclusione tale Xxxxx fosse coperto dalla presente Xxxxxxx, l'Assicuratore pagherà la parte di Xxxxx che supera il valore della partecipazione azionaria di tale persona il giorno immediatamente precedente la data di Scoperta del Danno derivante dall'Evento;
c) qualunque Xxxxx subìto da un Assicurato a vantaggio di un altro Assicurato;
d) interessi (ad eccezione degli Interessi coperti), guadagni, profitti, compensi, commissioni, retribuzioni o altri ricavi;
e) qualunque tipo di perdita o danno indiretto o consequenziale, ad eccezione delle Spese e degli Interessi;
f) reddito non realizzato o aumentato costo del lavoro che siano conseguenti o non conseguenti a un Evento;
g) qualunque Xxxxx derivante da un Evento commesso da un Dipendente dopo che un amministratore, un dirigente, un funzionario o un Responsabile Assicurativo venga a conoscenza di:
(i) un Evento commesso da tale Dipendente mentre aveva tale qualifica;
(ii) un atto disonesto o fraudolento riguardante beni di valore uguale o superiore a Euro 15.000 commesso da tale
Dipendente mentre non aveva tale qualifica;
(iii) l’uso non autorizzato e illecito da parte di tale Dipendente, quando non era un Dipendente, di un sistema di telecomunicazione o di un Sistema Informatico concesso in noleggio o in locazione o in altra forma contrattuale da una persona fisica o giuridica diversa da tale Dipendente;
h) qualunque Xxxxx derivante direttamente o indirettamente da qualsiasi negoziazione autorizzata o non autorizzata di Xxxxxx, Xxxxxx o Beni, a nome o non a nome dell’Assicurato e su un conto autentico o fittizio, salvo il caso in cui tale Xxxxx sia il risultato diretto di un atto disonesto o fraudolento di un Dipendente che ottiene un guadagno economico personale improprio per sé o per qualsiasi Terzo che agisca in collusione con tale Dipendente. Si precisa che per guadagno economico personale improprio non s’intende stipendi, commissioni, compensi o altri emolumenti, quali anche promozioni e aumenti di stipendio ottenuti nel normale corso dell’attività;
i) qualunque Xxxxx derivante da un Evento commesso da qualsiasi persona fisica o giuridica (tranne un Dipendente come definito alla lettera a) o b) della relativa definizione) che sia un agente o un rappresentante dell’Assicurato e a cui l’Assicurato abbia affidato Xxxxxx, Xxxxxx o Beni o abbia dato i mezzi per ottenere l'accesso a Denaro, Titoli o Beni dell’Assicurato;
j) qualunque Danno derivante direttamente o indirettamente da una minaccia o serie di minacce in qualsiasi modo relative a un Sistema Informatico o a Dati Informatici, o alla divulgazione, rivelazione, pubblicazione, diffusione, distruzione o uso di informazioni riservate o personali di qualsiasi persona o Assicurato;
k) qualunque Danno derivante direttamente o indirettamente da qualunque Violazione Informatica;
l) Spese di Riproduzione Dati;
m) qualunque spesa per progettare, aggiornare o migliorare software o programmi o per ottimizzare il loro funzionamento o le loro prestazioni;
n) qualunque spesa derivante da un'alterazione di Dati conservati su supporti magnetici, supporti ottici o memoria flash a causa del loro uso scorretto, dell'effetto dei campi magnetici o dell'obsolescenza di un Sistema Informatico;
o) qualunque spesa sostenuta da un Cliente;
p) perdita di criptovalute o criptoasset o di qualunque altro mezzo elettronico o digitale di scambio o riserva di valuta, compresi token digitali o virtuali;
q) Frodi di Ingegneria Sociale diverse da quelle coperte ai sensi della Garanzia 4 dell’art. 1 “Garanzie di Polizza” della Sezione “Oggetto dell’Assicurazione”;
r) qualunque Danno derivante da un Evento verificatosi prima della data di retroattività indicata al punto 8 della Scheda di Polizza;
s) qualunque Danno derivante direttamente o indirettamente dal totale o parziale mancato pagamento o adempimento di:
(i) un accordo di credito, un’estensione di credito o un contratto di acquisto a rate;
(ii) un prestito o una transazione avente natura di prestito;
(iii) un contratto di locazione, noleggio o leasing;
(iv) una fattura, un conto, un contratto o qualunque altra evidenza a prova di un debito.
Norme che Regolano l’Assicurazione
Art. 1 Validità Territoriale dell’Assicurazione
L’assicurazione è valida per gli Eventi che si verifichino ovunque nel mondo. Tuttavia, la presente Xxxxxxx non potrà prestare alcuna copertura in relazione a Xxxxx che l'Assicuratore non può legalmente indennizzare in base alla legge applicabile alla Polizza o alla legge della giurisdizione in cui si è verificato l'Evento.
Art. 2 Limiti di Indennizzo
L’assicurazione viene prestata fino al Limite di Indennizzo in Aggregato indicato al punto 4.A della Scheda di Polizza. Tale Limite rappresenta l’importo massimo pagabile dall’Assicuratore per ogni Periodo Assicurativo per tutti i Danni ai sensi di tutte le Garanzie prestate dalla presente Polizza.
In relazione a ogni singolo Evento:
a) l’indennizzo dell'Assicuratore ai sensi della Garanzia 1 non potrà eccedere il Sottolimite per Perdita Economica indicato al punto 4.B della Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta l’importo massimo pagabile dall'Assicuratore per tutte le Perdite Economiche ai sensi di tutte le Garanzie prestate dalla presente Polizza ed è da intendersi parte e non in aggiunta al Limite di Indennizzo in Aggregato indicato al punto 4.A della Scheda di Polizza;
b) l’indennizzo dell'Assicuratore ai sensi della Garanzia 2 non potrà eccedere il Sottolimite per Spese indicato al punto
4.C della Scheda di Polizza, da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Limite di Indennizzo in Aggregato indicato al punto 4.A della Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta l’importo massimo pagabile dall'Assicuratore per tutte le Spese ai sensi di tutte le Garanzie prestate dalla presente Xxxxxxx;
c) i Sottolimiti relativi alle Spese elencate al punto 4.C(1) fino a 4.C(3) della Scheda di Polizza sono da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Sottolimite complessivo per le Spese indicato al punto 4.C della Scheda di Polizza. Il Sottolimite per ogni Spesa elencata al punto 4.C(1) fino a 4.C(3) della Scheda di Polizza rappresenta l’importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per tale Spesa ai sensi di tutte le Garanzie prestate dalla presente Polizza;
d) l’indennizzo dell'Assicuratore ai sensi della Garanzia 4 non potrà eccedere il Sottolimite per Frodi di Ingegneria Sociale indicato al punto 4.D della Scheda di Polizza, da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Limite di Indennizzo in Aggregato indicato al punto 4.A della Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta l’importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per Frodi di Ingegneria Sociale ai sensi di tutte le Garanzie prestate dalla presente Xxxxxxx;
e) l’indennizzo dell'Assicuratore per il Danno derivante da una Minaccia non potrà eccedere il Sottolimite per Minaccia indicato al punto 4.E della Scheda di Polizza, da intendersi parte integrante e non in aggiunta al Limite di Indennizzo in Aggregato indicato al punto 4.A della Scheda di Polizza. Tale Sottolimite rappresenta l’importo massimo indennizzabile dall'Assicuratore per Minaccia ai sensi di tutte le Garanzie prestate dalla presente Polizza.
Indipendentemente dal numero di volte in cui la presente Xxxxxxx verrà rinnovata e dal totale dei premi dovuti o pagati,
l’indennizzo dell'Assicuratore non si cumulerà di anno in anno o di annualità in annualità.
Ogni Limite indicato nella Scheda di Polizza rappresenta l’indennizzo massimo dell'Assicuratore per il complesso degli
Assicurati e non l’indennizzo massimo per Assicurato.
Art. 3 Franchigie
Per ogni singolo Evento:
a) l'Assicuratore sarà responsabile solo per l’importo del Danno che supera il totale di:
(i) la Franchigia per ogni Evento indicata al punto 5 della Scheda di Polizza; e
(ii) l'importo dei recuperi precedenti al momento in cui l'Assicuratore corrisponde l’indennizzo; e
b) se un Assicurato riceve un indennizzo ai sensi di un'altra polizza od obbligazione dopo l'applicazione di una franchigia per un Danno coperto anche dalla presente Polizza, la Franchigia per ogni Evento indicato al punto 5 della Scheda di Polizza sarà ridotta, in relazione a quell'Evento, di un importo pari alla franchigia applicata ai sensi dell'altra polizza od obbligazione.
Art. 4 Atti Criminosi Collegati
Tutti gli Eventi:
a) risultanti da un singolo atto o da un numero qualsiasi di atti in cui è coinvolta o implicata la stessa persona, sia che tale atto o atti si siano verificati prima che durante il Periodo Assicurativo;
b) collegati da un comune atto commesso, tentato o minacciato;
c) che comportino minacce fatte contemporaneamente contro lo stesso Assicurato;
d) che comportino minacce fatte contemporaneamente in relazione allo stesso Bene, prodotto, tipo di prodotto o
Informazioni Riservate;
e) che comportino minacce fatte dalla stessa persona o dallo stesso gruppo di persone o che coinvolgano le stesse persone o lo stesso gruppo di persone; o
f) che riguardino cause o eventi che siano collegati,
saranno considerati come un Evento unico Scoperto per la prima volta alla data in cui il primo Evento viene Scoperto
per la prima volta.
Art. 5 Società Controllate e Partecipate
Nel caso in cui, durante il Periodo Assicurativo, una società cessi di essere una Società Controllata o una Società Partecipata, la copertura prestata dalla presente Polizza continuerà ad operare per tale società fino alla fine del Periodo Assicurativo in corso, ma esclusivamente per gli Eventi che si verifichino prima del momento in cui la società abbia cessato di essere una Società Controllata o una Società Partecipata.
Qualora una società abbia cessato, entro i 2 anni precedenti l'inizio del Periodo Assicurativo, di essere una Società Controllata, la copertura prestata dalla presente Polizza opererà per tale società durante il Periodo Assicurativo solo se al momento in cui la società abbia cessato di essere una Società Controllata fosse in vigore una precedente polizza “Infedeltà” stipulata dal Contraente con l'Assicuratore; in ogni caso la copertura prestata dalla presente Polizza non opererà per gli Eventi verificatisi dopo la data di tale cessazione.
Art. 6 Acquisizione o Costituzione di Altre Società
Qualora, durante il Periodo Assicurativo, l'Assicurato:
a) acquisisca titoli o diritti di voto in un'altra società che a seguito di tale acquisizione diventi una Società Controllata;
b) costituisca una società che, a seguito di tale costituzione, diventi una Società Controllata; o
c) acquisisca una società mediante fusione o incorporazione;
di conseguenza tale società diventerà automaticamente un Assicurato ai sensi della presente Polizza con effetto dalla data di tale acquisizione o costituzione, ma la copertura opererà esclusivamente per gli Eventi verificatisi dopo l’acquisizione o la costituzione.
Non opererà tuttavia la copertura automatica sopra prevista qualora la società abbia un numero di dipendenti o un fatturato che aumenti il numero di dipendenti o il fatturato di tutti gli Assicurati complessivamente considerati di oltre il 25% (come risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato del Contraente). L'Assicurato potrà chiedere di estendere la copertura a tale società, dando comunicazione scritta dell’acquisizione o creazione all'Assicuratore il più presto possibile e fornendo tutte le informazioni che l'Assicuratore potrà richiedere. Per estendere la copertura l'Assicuratore potrà modificare i termini e le condizioni della presente Polizza, nonché richiedere un premio aggiuntivo.
Art. 7 Acquisizione del Contraente
Qualora, durante il Periodo Assicurativo:
a) il Contraente si fonda o venga incorporata in un'altra società (tranne nel caso di cui al precedente art. 6 lettera c); o
b) una o più persone che agiscano di concerto acquisiscano la proprietà o il controllo dei voti di più del 50% dei titoli in circolazione che rappresentano il diritto di voto per l'elezione dei membri del consiglio di amministrazione del Contraente,
la copertura per gli Assicurati continuerà fino alla fine del Periodo Assicurativo in corso, ma esclusivamente per gli
Eventi che si verifichino prima di tale fusione, incorporazione o acquisizione.
Art. 8 Liquidazione e Insolvenza dell’Assicurato
a) Qualora, durante il Periodo Assicurativo, il Contraente:
(i) entri in liquidazione (di qualunque tipo), fallimento, amministrazione straordinaria o in qualunque procedura concorsuale o para-concorsuale (ossia e specificatamente: accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli
artt. 182 bis e 182 septies L.F. - o artt. 57 e ss. del D.lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile ratione temporis -, il concordato preventivo, anche in bianco, il concordato in continuità) o venga nominato per la gestione di tutto o parte del suo attivo un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario, un supervisore o un’altra carica equivalente nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione; o
(ii) concordi piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3 lett. d L.F. (o art. 56 del D.Lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile ratione temporis) e/o accordi con i creditori a seguito di una composizione assistita della crisi presso l’OCRI, che prevedano congiuntamente o disgiuntamente: (a) operazioni societarie straordinarie, quali scissioni; (b) l’avverarsi di una delle situazioni descritte sub (a) o (b) dell’art. 7 che precede; (c) l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346 C.C;
la copertura per gli Assicurati continuerà fino alla fine del Periodo Assicurativo in corso, ma esclusivamente per gli Eventi che si verifichino prima della data dell’evento descritto ai punti (i) e (ii).
b) Qualora, durante il Periodo Assicurativo, una Società Controllata o Società Partecipata:
(i) entri in liquidazione (di qualunque tipo), fallimento, amministrazione straordinaria o in qualunque procedura concorsuale o para-concorsuale (ossia e specificatamente: accordi di ristrutturazione del debito ai sensi degli artt. 182 bis e 182 septies L.F. - o artt. 57 e ss. del D.lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile ratione temporis -, il concordato preventivo, anche in bianco, il concordato in continuità) o venga nominato per la gestione di tutto o parte del suo attivo un liquidatore, un curatore, un commissario, un amministratore straordinario, un supervisore o un’altra carica equivalente nell’ambito delle procedure concorsuali ai sensi di qualsiasi giurisdizione; o
(ii) concordi piani attestati di risanamento ex art. 67, c.3 lett. d L.F. (o art. 56 del D.Lgs n. 14/2019 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” applicabile ratione temporis) e/o accordi con i creditori a seguito di una composizione assistita della crisi presso l’OCRI, che prevedano congiuntamente o disgiuntamente: (a) operazioni societarie straordinarie, quali scissioni; (b) l’avverarsi di una delle situazioni descritte sub (a) o (b) dell’art. 7 che precede; (c) l’emissione di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell’art. 2346 C.C;
la copertura per tale Società Controllata o Società Partecipata continuerà fino alla fine del Periodo Assicurativo in corso, ma esclusivamente per gli Eventi che si verifichino prima della data dell’evento descritto ai punti (i) e (ii).
Art. 9 Garanzia Postuma
a) In caso di mancato rinnovo della presente Polizza per decisione dell’Assicuratore (tranne che per mancato pagamento del premio o della risoluzione per dolo) o del Contraente, gli Assicurati otterranno automaticamente un Periodo di Garanzia Postuma di 90 giorni a decorrere dalla data di scadenza del Periodo Assicurativo in corso. Tuttavia:
(i) gli Assicurati non otterranno tale Periodo di Garanzia Postuma se durante il Periodo Assicurativo si è verificato uno degli eventi descritti ai precedenti art. 7 “Acquisizione del Contraente” o 8 “Insolvenza dell’Assicurato”; e
(ii) le Società Controllate e le Società Partecipate interessate durante il Periodo Assicurativo da uno degli eventi descritti al precedente art. 8 “Insolvenza dell’Assicurato” lettera b) non otterranno tale Periodo di Garanzia Postuma.
a) Se, prima o durante un Periodo di Garanzia Postuma ottenuto ai sensi del precedente paragrafo a), un Assicurato stipula un'altra polizza “Infedeltà” con qualsiasi assicuratore, il Periodo di Garanzia Postuma si riterrà immediatamente cessato (o, se non ancora ottenuto, cesserà di essere ottenibile per tale Assicurato).
b) Un Evento che sia Scoperto per la prima volta durante un Periodo di Garanzia Postuma sarà considerato come Scoperto per la prima volta durante il Periodo Assicurativo immediatamente precedente, purché tale Evento si sia verificato prima della scadenza del Periodo Assicurativo.
Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri
Art. 1 Denuncia dei Sinistri e Obblighi degli Assicurati
L'Assicurato s’impegna a:
a) denunciare per iscritto all'Assicuratore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata un Evento non appena possibile dopo che lo stesso venga Scoperto per la prima volta, se l'Assicurato ritenga abbia causato o possa causare un Danno, e in ogni caso non oltre 90 giorni dalla prima Scoperta; e
b) fornire all'Assicuratore, entro 6 mesi dalla prima Scoperta dell’Evento, una prova completa del danno; e
c) in relazione al Danno consistente in Spese di Difesa Legale o Indennità di Xxxxxxxx, denunciare per iscritto all'Assicuratore la Richiesta di Risarcimento che ha dato origine a tale Xxxxx non appena possibile dopo che la Richiesta di Risarcimento è stata avanzata; e
d) fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere, incluso rendere su richiesta dell'Assicuratore una dichiarazione sotto giuramento di fronte a un notaio o altro pubblico ufficiale e produrre tutti i documenti pertinenti nella misura massima consentita dalla legge nei tempi e nei luoghi che l'Assicuratore potrà ragionevolmente richiedere.
Per provare l'ammontare di una Perdita Economica, l'Assicurato potrà presentare una comparazione tra le sue registrazioni d'inventario e l’effettivo conteggio fisico del suo inventario, ma solo se indipendentemente da tale comparazione l'Assicurato dimostri di aver subito la Perdita Economica.
Art. 2 Gestione delle Vertenze Legali
L'Assicuratore avrà il diritto, ma non il dovere, di assumere e condurre in qualsiasi momento la difesa delle Richieste di Risarcimento o e di nominare avvocati o altri rappresentanti o consulenti a tale scopo.
Ogni Assicurato si impegna a non transigere o offrire di transigere qualsiasi Richiesta di Risarcimento o altrimenti assumere qualsiasi obbligo contrattuale o ammettere qualsiasi responsabilità in relazione a una Richiesta di Risarcimento senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, che non sarà irragionevolmente negato. Qualora tale consenso non venga dato, l'Assicuratore non sarà responsabile di alcuna Perdita Economica relativa alla Richiesta di Risarcimento.
Ogni Assicurato si impegna a non sostenere alcuna spesa senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, che non sarà irragionevolmente negato. L'Assicuratore non sarà responsabile per le Spese per le quali non abbia dato tale consenso.
Se è possibile transare una Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e l'Assicuratore ritiene la transazione ragionevole, l'Assicuratore potrà, con il consenso di tutti gli Assicurati contro cui è stata avanzata la Richiesta di Risarcimento, effettuare tale transazione per loro conto. Se alcuno tra gli Assicurati rifiuti il consenso alla transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per la Perdita Economica relativa a tale Richiesta di Risarcimento non potrà superare l'importo della possibile transazione.
Ogni Assicurato si impegna a non pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore o i suoi diritti di recupero potenziali o effettivi, a non pregiudicare la difesa di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e a fornire all'Assicuratore tutte le informazioni e la cooperazione che lo stesso potrà richiedere.
Ai sensi dell’Art. 1917 X.X., xxxxx 0, xx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx consistenti in spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Art. 3 Determinazione del Danno
Al fine di valutare gli importi dei Danni indennizzabili dall'Assicuratore, si applicano i seguenti criteri:
a) per i Xxxxxx, il minore tra:
- il prezzo di chiusura dei Titoli nel giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno in cui l'Evento viene
Scoperto per la prima volta;
- il costo di sostituzione dei Titoli; e
- il costo per il deposito di una cauzione per lo smarrimento dei Titoli (i cui costi saranno pagati dall'Assicuratore per conto dell'Assicurato);
b) il costo di libri bianchi, pagine bianche, supporti dati o altri materiali e il costo della manodopera e del tempo del computer necessari per la copia o la trascrizione di dati al fine di riprodurre libri contabili, registri o dati elettronici;
c) per i Beni, il minore tra:
- il prezzo pagato da un Assicurato per il Bene; e
- il valore in contanti del Bene al momento della prima Scoperta dell'Evento; e
d) per la valuta estera, il valore in Euro di tale valuta in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea il giorno in cui l'Evento è stato Scoperto per la prima volta.
Art. 4 Recuperi
In caso di recupero di importi (sia da parte dell’Assicuratore che da parte dell’Assicurato), l’importo recuperato (al netto delle spese sostenute a tal fine, esclusi i costi interni) sarà ripartito come segue:
a) in primo luogo, per rimborsare all'Assicurato l'importo del Danno che sarebbe altrimenti coperto ma che supera il limite di indennizzo prestato dall'Assicuratore al netto di qualsiasi Franchigia applicabile;
b) in secondo luogo, per rimborsare all'Assicuratore l'importo pagato all'Assicurato per il Danno coperto;
c) in terzo luogo, per rimborsare all'Assicurato la Franchigia applicabile; e
d) da ultimo, per rimborsare all'Assicurato i Danni specificamente esclusi dalla presente Xxxxxxx.
Ai fini del presente articolo, qualsiasi importo recuperato dall'Assicuratore tramite riassicurazione o indennizzo non sarà considerato un recupero.
Art. 5 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro nonché ricevuto da parte dell’Assicuratore l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, l’Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Norme Generali che Regolano il Contratto
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e Pagamento del Premio
L’assicurazione ha decorrenza dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha decorrenza dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza o all’Assicuratore.
Art. 2 Dichiarazioni Inesatte o Reticenze relative alle Circostanze del Rischio
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze del Contraente e/o Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, si applica quanto previsto dagli Art. 1892, 1893 e 1894 X.X.
Xxx. 0 Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx
Il Contraente deve dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).
Art. 4 Diminuzione del Rischio
In caso di diminuzione del rischio l’Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 C.C.).
Art. 5 Modifiche all’Assicurazione
Nessuna modifica o trasferimento di diritti ai sensi della presente Polizza sarà efficace ai fini della stessa se non
espressamente riportato per iscritto in un’appendice emessa dall’Assicuratore.
Art. 6 Durata dell’Assicurazione
Alla scadenza del Periodo Assicurativo la Polizza cessa automaticamente, senza obbligo di preventiva disdetta.
Art. 7 Altre Assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Assicuratore l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).
Qualora l’Assicurato abbia diritto alla copertura assicurativa ai sensi di qualsiasi altra polizza (ad eccezione di un’assicurazione appositamente prestata in eccesso alla presente Polizza), l’Assicuratore non sarà responsabile del Danno se non per la parte in eccesso rispetto all’importo indennizzato ai sensi di tale altra polizza. In ogni caso, in relazione a una polizza stipulata da un Fornitore di Servizi Esternalizzati e a una polizza del ramo “Incendio”, la presente Polizza opera sempre in eccesso.
Art. 8 Diritto di Surroga
L’Assicuratore è surrogato fino alla concorrenza dell’ammontare del risarcimento nei diritti di ogni Assicurato verso i terzi responsabili. Ogni Assicurato è responsabile verso l’Assicuratore del pregiudizio arrecato a tale diritto (Art. 1916 C.C.).
Art. 9 Sanzioni Economiche e Commerciali
L’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo e/o risarcimento, né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponga l’Assicuratore o la sua capogruppo/società controllante a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o disposizioni dell’Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli USA.
Art. 10 Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa
Nel caso in cui il Contraente denunci un Sinistro essendo a conoscenza che lo stesso è o potrebbe essere falso o doloso, sia in ordine all’ammontare del Danno sia in ordine ad altri elementi determinanti, o nel caso in cui produca dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, o agevoli intenti fraudolenti di terzi, la Polizza sarà risolta di diritto, senza alcuna restituzione del premio, perdendo altresì l’Assicurato il diritto a qualsiasi indennizzo, fermo restando per l’Assicuratore il diritto alla restituzione degli importi già versati e al risarcimento dell’eventuale danno provocato.
Art. 11 Forma della Comunicazioni del Contraente all’Assicuratore
Le denunce di Sinistro e ogni comunicazione che comporti la cessazione della copertura assicurativa dovranno essere trasmesse all’Assicuratore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. Tutte le altre comunicazioni potranno essere trasmesse, anche tramite altro valido mezzo documentabile, all’Assicuratore o all’Intermediario indicato al punto 2 della Scheda di Xxxxxxx, ma in quest’ultimo caso avranno effetto soltanto se tempestivamente trasmesse all’Assicuratore.
Art. 12 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Art. 13 Legge Applicabile e Foro Competente
La presente Xxxxxxx è regolata dalla legge italiana, alla quale si rinvia per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per qualsiasi controversia relativa alla sua validità, interpretazione o esecuzione è competente il foro di Milano.
Dichiarazioni del Contraente
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di Assicurazione, nonché, ove ne sia prevista la consegna, la documentazione precontrattuale costituente il Set Informativo (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Modulo di Proposta, ove previsto). Qualora si siano concordate Condizioni aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nel Set Informativo consegnato, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno a integrare il Set Informativo ed eventualmente a derogare quanto lì disciplinato.
Il Contraente
(Timbro e Firma)
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Sezione “Esclusioni e Delimitazioni di Garanzia”:
art. 1 Esclusioni Applicabili a Tutte le Garanzie di Polizza
Sezione “Norme che Regolano l’Assicurazione”:
art. 1 Validità Territoriale art. 2 Limiti di Indennizzo art. 3 Franchigie
art. 4 Atti Criminosi Collegati
art. 5 Società Controllate e Partecipate (2° paragrafo) art. 6 Acquisizione o Costituzione di Società
art. 7 Acquisizione del Contraente
art. 8 Liquidazione e Insolvenza dell’Assicurato
Sezione “Norme Applicabili alla Denuncia e Liquidazione dei Sinistri”
art. 1 Denuncia dei Sinistri e Obblighi degli Assicurati art. 2 Gestione delle Vertenze Legali
Sezione “Norme Generali che Regolano il Contratto”:
art. 7 Altre Assicurazioni (2° paragrafo) art. 9 Sanzioni Economiche e Commerciali
art. 10 Sinistri Dolosi e Clausola Risolutiva Espressa
art. 11 Forma delle Comunicazioni del Contraente all’Assicuratore
art. 13 Legge Applicabile e Foro Competente
Il Contraente
(Timbro e Firma)
Informativa sul trattamento dei Dati Personali
Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Xxxxx Xxxxx
29 – 00000 Xxxxxx – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.
I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell’interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell’interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l’entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell’interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l’ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l’interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.
Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all’estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.
L’interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Xxxxx Xxxxx 29 – 00000 Xxxxxx (XX) – Tel. 00-000000– Fax: 00-00000000 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
L’Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet xxx.xxxxx.xxx/xx o direttamente al seguente link xxxxx://xxx0.xxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxxx. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell’Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xxx.
Preso atto dell’informativa qui sopra riportata, fornitami all’atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.
Luogo e data: Il Contraente
(Timbro e firma)
Vengono di seguito riportati, ai fini di una migliore comprensione delle informazioni contenute nel Set Informativo, i principali termini utilizzati in ambito assicurativo. Si avverte che ai fini della corretta interpretazione delle Condizioni di Assicurazione, valgono unicamente le definizioni inserite nelle condizioni stesse.
Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti
maggiori probabilità che si verifichi l’evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.
Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o
l’Assicurato e l’Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione, nonché il titolare del diritto all'eventuale indennizzo
prestato dall’Assicuratore.
Assicuratore/Impresa/Compagnia: Chubb European Group SE.
Assicurazione: il contratto con cui un soggetto trasferisce ad un altro soggetto un rischio al quale è esposto.
Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.
Certificato di Assicurazione: il documento, che può essere rilasciato dall’Assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.
Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l’Assicuratore corrisponde all’Intermediario, qualora previsto, per l’attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.
Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, eventualmente integrate per aspetti particolari da ulteriori clausole specifiche.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’Assicuratore, nell’interesse proprio e/o di altri
soggetti, e che si obbliga a pagare il relativo premio.
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’assicurato in conseguenza di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell’Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d’inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.
Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Disdetta: la comunicazione che il Contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal
contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall’Assicuratore, come indicati in
polizza con caratteri di particolare evidenza.
Franchigia/Scoperto: Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “Assoluta” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito. La franchigia si dice invece “Relativa” quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all’importo della franchigia, l’Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.
Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:
Caso a):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 400.
Caso b):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 500.
Caso c):
Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.
Caso d):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L’indennizzo sarà di Euro 180.
Caso e):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L’indennizzo sarà di Euro
150.
Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.
Inabilità Temporanea: l’incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie
mansioni lavorative.
Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere
un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Intermediario: l’intermediario assicurativo, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di legge, che presta la sua opera
di intermediazione in relazione al contratto di assicurazione.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per
garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.
Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all’ordinamento giuridico applicabile.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano
economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
Liquidazione: il pagamento dell’indennizzo dovuto dall’Assicuratore in caso di sinistro coperto dall’assicurazione.
Massimale/Limite di Indennizzo o di Risarcimento/Somma Assicurata: L’importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l’Assicuratore paga il danno di un sinistro indennizzabile o presta la garanzia prevista in polizza. Il massimale può essere specificamente operante “per sinistro”, nel qual caso è l’importo massimo indennizzabile in relazione al singolo sinistro o prestazione, oppure “per periodo assicurativo”, e in questo caso rappresenta l’importo massimo indennizzabile per il complesso di tutti i sinistri e tutte le garanzie relativi a tale periodo.
Periodo Assicurativo/di Assicurazione: periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto di assicurazione, riportate nella Scheda di Polizza o sul Certificato di Assicurazione.
Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. Nel
caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell’entità del danno subito dall’Assicurato.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: è il contratto di assicurazione stipulato da un Contraente nell’interesse di più soggetti assicurati in virtù di un particolare vincolo che ha con essi (ad esempio dal datore di lavoro per i suoi dipendenti).
Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Prestazioni Assicurate: l’insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.
Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo una fonte di guadagno.
Quietanza: la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Riserve: le somme di denaro che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni
assunti nei confronti degli Assicurati.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l’indennizzo
liquidato.
Scheda di Polizza: la parte della polizza contenente i dati generali del contratto (come i dati anagrafici del Contraente, il numero identificativo del contratto, la data di effetto e scadenza) e gli ulteriori elementi che descrivono il rischio assicurato (come il massimale e le franchigie).
Set Informativo: l’insieme dei documenti che costituiscono l’informativa precontrattuale che vengono consegnati al Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso coperto.
Sottolimite: l’importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del massimale e rappresenta l’esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.
Surroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l’Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile
del danno.