SERVIZI DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA
APPENDICE 9 alla Polizza Collettiva n° ITBBBY08863
SERVIZI DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA
Riservato ai Titolari delle Carte buddybank World Elite.
Sono operanti le seguenti coperture assicurative:
Infortuni in viaggio (infortuni sui mezzi di trasporto) Infortuni a seguito di acquisti e prelievi
Protezione acquisti
Protezione prelievi senza scoperto Assicurazione bagaglio
Assistenza
Servizi in Viaggio (Italia e Mondo) Estensione garanzia 3° anno
Difesa legale dei diritti del Consumatore
R.C. del Viaggiatore
Per qualsiasi informazione e chiarimento sui servizi offerti, contattare il Servizio Clienti ai seguenti recapiti:
800.613.797 o x00.00.00.00.00.00 (dall’estero), attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Indice
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA 4
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 10
ART.1. DEFINIZIONE DI ASSICURATO 10
ART.2. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE 10
ART.3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VALIDITA’ DELLE VARIAZIONI 10
ART.4. VARIAZIONI DI RISCHIO 10
ART.5. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO 10
ART.6. REGOLAZIONE DEL PREMIO 10
ART.7. DATA DI EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA 10
ART.8. RINNOVO DEL CONTRATTO 10
ART.9. DATA DI EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER SINGOLO ASSICURATO 11
ART.10. ALTRE ASSICURAZIONI 11
ART.14. COMUNICAZIONE DEGLI ASSICURATI DA PARTE DEL CONTRAENTE 11
ART.15. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ASSICURATO 11
ART.16. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 11
SEZIONE 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE 13
ART.18. INFORTUNI COPERTI DALLA POLIZZA 13
ART.19. INFORTUNI DURANTE IL VIAGGIO (INFORTUNI SUI MEZZI DI TRASPORTO) 14
ART.20. INFORTUNI A SEGUITO DI ACQUISTI E PRELIEVI 17
ART.21. PROTEZIONE ACQUISTI 17
ART.22. PROTEZIONE PRELIEVI 18
ART.23. ASSICURAZIONE BAGAGLIO 19
2) Assistenza legale all’Estero 20
3) Anticipo Spese Mediche all’Estero 20
4) Reperimento ed invio di medicinali urgenti all’Estero 20
5) Intermediazione telefonica per problemi di salute 21
6) Rimpatrio Sanitario d’urgenza (prestazione valida solo all’Estero) 21
7) Rimpatrio della salma (prestazione valida solo all’Estero) 21
8) Rientro dei figli minori 21
9) Viaggio di un parente in caso di Ricovero 21
ART.25. ASSISTENZA SANITARIA 24 H 22
a. Informazioni medico – sanitarie 22
b. Reperimento ed invio di un medico d’urgenza 22
c. Trasferimento in altra struttura sanitaria 22
ART.28. SERVIZI IN VIAGGIO (Italia e Mondo) 26
ART.29. ESTENSIONE DI GARANZIA 27
ART.30. DIFESA LEGALE DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE 27
ART.31. RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGIATORE 28
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI 29
ART.32. PERSONE NON ASSICURABILI E LIMITI DI ETÀ – GARANZIA INFORTUNI 29
ART.33. LIMITI TERRITORIALI 29
ART.35. CONCENTRAZIONE – GARANZIA INFORTUNI 33
ART.36. XXXXXXX XXXXXXXXXX PER OGNI PERSONA ASSICURATA – GARANZIA INFORTUNI 34
ART.37. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ – GARANZIA INFORTUNI 34
ART.38. CUMULO DI INDENNITÀ – GARANZIA INFORTUNI 34
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI SINISTRO 35
ART.39. DENUNCIA DI XXXXXXXX – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 35
a. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Infortuni 35
b. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione Acquisti 35
c. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione Prelievi 36
d. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Assicurazione Bagaglio 36
e. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Assistenza 37
f. Obblighi specifici applicabili alla Estensione di garanzia 38
g. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Responsabilità Civile Viaggiatore 38
ART.41. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 38
ART.44. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – GARANZIA RC VIAGGIATORE 39
SEZIONE 1 – DEFINIZIONI DI POLIZZA
I termini di seguito elencati, riportati in maiuscolo nella presente polizza e nelle singole Appendici emesse specificatamente per ogni categoria di Carta di Credito buddybank World Elite, assumono il seguente significato:
A
Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l’evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.
Arbitrato: il procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o
l’Assicurato e l’Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; intendendosi come tale, la persona fisica, Titolare di una Carta di Credito buddybank World Elite emessa in Italia e che sia in regola con il pagamento degli estratti conto ai sensi del vigente regolamento generale della carta, come regolamentato in ogni singola Sezione e meglio specificato nelle Appendici emesse specificatamente per ogni singola categoria di Carta.
Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Assicurazione Assistenza: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a mettere a immediata disposizione dell’Assicurato un aiuto, in denaro o in natura (servizio), nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.
Assicurazione Infortuni: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna a garantire all’Assicurato un indennizzo, oppure il rimborso delle spese sostenute, in conseguenza a un infortunio.
Assicurazione Furto: l’assicurazione con la quale l’Assicuratore s’impegna ad indennizzare l’Assicurato per i danni da esso subiti derivanti dal furto e/o la rapina delle cose assicurate.
Assistenza: l’aiuto tempestivo entro i limiti convenuti nel contratto di assicurazione che viene erogato per il tramite della Centrale Operativa e fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
B
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi, gli articoli per l’igiene personale, il materiale fotocineottico, la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l’Assicurato porta con sé In Viaggio.
Beneficiario: la persona fisica designata in polizza dall’Assicurato che riceve la prestazione prevista dal contratto di assicurazione in caso di decesso dell’Assicurato indennizzabile a termini di polizza.
C
Carenza: il periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo, l’Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata.
Carta: la Carta di Credito buddybank World Elite.
Centrale Operativa: l’organizzazione di Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 - Xxxx, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell’Assicurato, le prestazioni di Assistenza previste dal presente contratto di assicurazione.
Coniuge: il coniuge dell’Assicurato, per matrimonio o unione civile, o il convivente more uxorio.
Condizioni di Assicurazione: le clausole di base previste dalla presente polizza, riguardanti gli aspetti generali del contratto, quali il pagamento del premio, la decorrenza della garanzia, la durata del contratto, comprensivo delle Appendici emesse specificatamente per ogni singola categoria di Carta.
Contraente (della Polizza Collettiva): UniCredit Services S.C.p.A.
Contratto: il contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione automatica stipulato dal Contraente in nome proprio e nell’interesse degli Assicurati e con il quale si trasferisce da un soggetto (l’Assicurato) a un altro soggetto (l’Assicuratore) un rischio al quale l’Assicurato è esposto.
D
Xxxxx: il pregiudizio subito dall’Assicurato in conseguenza di un sinistro.
Dati Personali: le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.
Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l’Assicurato deve dare all’Assicuratore a seguito di un sinistro.
Diaria: garanzia tipica delle assicurazioni contro i danni alla persona consistente nel versamento da parte dell’Assicuratore di una somma di denaro, per ogni giorno d’inabilità temporanea, oppure per ogni giorno di ricovero in istituti di cura, in conseguenza di infortunio o malattia.
Dichiarazioni Precontrattuali: le informazioni relative al rischio fornite dal Contraente prima della stipula del contratto di assicurazione, sulla base delle quali l’Assicuratore effettua la valutazione del rischio e stabilisce le condizioni per la sua assicurazione.
Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l’evento assicurato, oppure una riduzione del danno conseguente al suo verificarsi.
Disdetta: la comunicazione che le Parti devono inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di interrompere il contratto di assicurazione.
Domicilio: il luogo di abitazione, anche temporanea, dell’Assicurato in Italia.
Domicilio abituale: il luogo dove è domiciliato l’Assicurato, purché in Italia.
E
Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall’Assicuratore, come indicati in
polizza con caratteri di particolare evidenza.
Estero: tutti i Paesi del mondo, ad esclusione dell’Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
F
Familiare: la persona legata da vincola di parentela con l’Assicurato e con lui stabilmente convivente, così come
risultante dallo stato di famiglia.
Fatto Illecito: qualunque fatto dell’uomo commesso in violazione di norme previste dall’ordinamento giuridico. Franchigia/Scoperto: la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul danno indennizzabile. Qualora lo scoperto preveda un minimo e la percentuale sul danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice “Assoluta” quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell’Assicurato, qualunque sia l’entità del danno subito. La franchigia si dice invece “Relativa” quando la sua applicazione dipende dall’entità del danno subito: se il danno è inferiore o uguale all’importo della franchigia, l’Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il danno è superiore, l’Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna franchigia.
Esempio di funzionamento di franchigie e scoperti:
Caso a):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia assoluta di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 400. Caso b):
Il danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. L’indennizzo sarà di Euro 500.
Caso c):
Il danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.
Caso d):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10%. L’indennizzo sarà di Euro 180.
Caso e):
Il danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L’indennizzo sarà di Euro 150.
Furto: il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
G
Giorno di Ricovero: la permanenza dell’Assicurato in un Istituto di Cura per un periodo di almeno 24 ore consecutive e/o la degenza che abbia comportato almeno un pernottamento.
I
Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla legge.
In Viaggio: qualunque località al di fuori del Comune di residenza dell’Assicurato, sia durante i trasferimenti che
durante il soggiorno o la locazione per lavoro, vacanza o altro.
Inabilità Temporanea: l’incapacità fisica, totale o parziale e per una durata limitata nel tempo, a svolgere le proprie mansioni lavorative.
Indennità o Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall’Assicuratore in caso di sinistro indennizzabile.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.
Istituto Di Cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia pubblici che privati, regolarmente autorizzati
all’assistenza medica chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Itinere: il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa effettuato con l’uso dei mezzi di locomozione previsti dal
Decreto Legislativo n.38/2000 art. 12, e successive modificazioni.
IVASS: l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.
L
Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all’ordinamento giuridico applicabile.
Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un’impresa di assicurazione incaricato di quantificare sul piano economico il danno verificatosi in conseguenza di un sinistro.
M
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute dell’Assicurato non dipendente da infortunio.
Malattia Improvvisa: la malattia di improvvisa insorgenza di cui l’Assicurato non era a conoscenza e che comunque
non sia una manifestazione di un precedente morboso noto all’Assicurato.
Malore: indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
Massimale: l’importo massimo, indicato in polizza, fino alla concorrenza del quale l’Assicuratore si impegna a prestare
le garanzie e/o la prestazione prevista.
Mezzi di Chiusura: robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metalllo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili.
P
Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della Polizza Collettiva. Quando riferito alla copertura relativa al singolo Assicurato, il Periodo di Assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta, come meglio specificato all’Articolo 10.
Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l’entità del danno subito dall’Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. Nel caso delle polizze infortuni e/o malattia, il perito è di norma un medico legale incaricato della stima dell’entità del danno subito dall’Assicurato.
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione.
Polizza Collettiva: il contratto stipulato dal Contraente e l’Assicuratore nel quale sono definite le caratteristiche della presente polizza. In questo caso, la Polizza Collettiva n° ITBBBY08863.
Premio: la somma di denaro che il Contraente deve corrispondere all’Assicuratore per beneficiare dell’assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. Prestazioni Assicurate: l’insieme delle garanzie assicurative come descritte in polizza.
Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni, a cui l’assicurazione infortuni appartiene. In base a tale principio, l’indennizzo corrisposto dall’Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall’Assicurato e non può rappresentare per quest’ultimo una fonte di guadagno.
Q
Questionario Anamnestico: detto anche questionario sanitario, è il documento che l’Assicuratore può chiedere al Contraente di compilare prima della stipula di un contratto di assicurazione. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute e alle precedenti malattie o infortuni dell’Assicurato. Le informazioni fornite dal Contraente servono all’Assicuratore per valutare il rischio e stabilire le Condizioni di Assicurazione.
Quietanza: la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del premio o dell’indennizzo.
R
Rapina: il reato previsto all’Art.628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell’Assicuratore in relazione a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i reclami pervenuti dai consumatori.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la dimora abituale, purché in Italia.
Ricovero: la permanenza dell’Assicurato in un Istituto di Cura che abbia comportato almeno un pernottamento. Resta
escluso l’accesso alle strutture di pronto soccorso che non dia seguito a ricovero.
Rimpatrio Sanitario: il trasporto dell’Assicurato convalescente, a seguito di infortunio o malattia, presso la propria Residenza o in un Istituto di Cura attrezzato in Italia.
Rischio: la probabilità che si verifichi l’evento assicurato.
Riserve: le somme di denaro che l’impresa di assicurazione è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.
Rivalsa: il diritto che spetta all’Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il danno l’indennizzo liquidato.
S
Scippo: il reato previsto dagli Artt.624 e 625 n.4 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Secondo Xxxxxxx: la copertura assicurativa prestata in eccedenza a capitali assicurati, o differenza di condizioni contrattuali, a quella di primo rischio. L’assicurazione di secondo rischio opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio fino al limite stabilito in polizza.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso assicurato.
Sottolimite: l’importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l’esborso
massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.
Surroga: la facoltà dell’Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l’Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile
del danno.
T
Tabella INAIL: la Tabella di Legge per i casi di invalidità permanente annessa al Testo Unico sull’assicurazione
obbligatoria, approvata con D.P.R. del 30/6/1965, n. 1124.
Titolare: la persona fisica intestataria della Carta di Credito buddybank World Elite assicurata, emessa in Italia.
Trasferimento Sanitario: il trasporto dell’Assicurato in uno dei seguenti casi:
• dal proprio Domicilio o dall’Istituto di Cura presso cui è stato ricoverato all’Istituto di Cura prescelto ed abilitato
alle cure del caso;
• dal proprio Domicilio o dal luogo del sinistro al più vicino ed idoneo Istituto di Cura;
• in caso di dimissione, dall’Istituto di Cura presso cui è stato ricoverato al proprio Domicilio.
Trasporto Sanitario: l’organizzazione del trasferimento sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo (ambulanza, treno, aereo di linea, aereo sanitario, altro mezzo) ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.
V
Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l’assicurazione opera.
Vettore: la persona fisica o giuridica che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, il cui costo sia stato regolarmente addebitato sull’estratto conto della Carta;
Voli di Linea: il volo in un aeromobile gestito da una compagnia aerea, a condizione che:
• la compagnia aerea sia in possesso di un certificato, licenza o simile autorizzazione per il trasporto aereo programmato, rilasciati dalle Autorità competenti del Paese nel quale l’aeromobile è registrato e, conformemente a detta autorizzazione, mantenga e pubblichi gli orari e le tariffe del servizio passeggeri fra aeroporti stabiliti ad orari regolari e determinati;
• il volo venga effettuato regolarmente e con continuità sulle rotte e gli orari pubblicati nella ABC World Airways Guide, puntualmente aggiornata;
• gli orari delle partenze, il trasbordo e la destinazione finale siano fissati in base al biglietto del Volo di Linea
dell’Assicurato.
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART.1. DEFINIZIONE DI ASSICURATO
Per Assicurato si intende la persona fisica Titolare di una Carta buddybank World Elite emessa in Italia, a condizione che il Titolare sia in regola con il pagamento degli estratti conto ai sensi del vigente regolamento generale della carta.
ART.2. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
L’Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dal Contraente che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del Danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del Contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART.3. FORMA DELLE COMUNICAZIONI – VALIDITA’ DELLE VARIAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto all’Assicuratore, oppure al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall’Assicuratore. Qualunque modificazione del Contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto da entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore).
ART.4. VARIAZIONI DI RISCHIO
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediata comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio. Se la variazione implica diminuzione del rischio, l’Assicuratore provvederà a ridurre in proporzione il Premio a partire dalla scadenza del Periodo di Assicurazione successivo alla data della comunicazione fatta dal Contraente.
Se la variazione implica aggravamento del rischio, l’Assicuratore ha facoltà di recedere dal Contratto con preavviso di 15
giorni, salvo diverso accordo tra le Parti per la prosecuzione del Contratto risultante da apposito atto di variazione.
ART.5. DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO
<omissis – non rilevante per l’Assicurato>
ART.6. REGOLAZIONE DEL PREMIO
<omissis – non rilevante per l’Assicurato>
ART.7. DATA DI EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA COLLETTIVA
Il presente Contratto ha durata annuale.
L’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se in quel momento il Premio è stato pagato; in caso contrario, dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze stabilite dalla presente Polizza.
ART.8. RINNOVO DEL CONTRATTO
In mancanza di Disdetta inviata da una delle Parti tramite lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, il Contratto è rinnovato per 365 giorni e così successivamente.
ART.9. DATA DI EFFETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER SINGOLO ASSICURATO
La copertura assicurativa per singolo Assicurato decorre dalle ore 24.00 del giorno di attivazione della Carta e termina allorché il Titolare cessi di essere tale, oppure alla data di scadenza della presente Polizza, a seconda di quale dei due casi si verifichi prima.
ART.10. ALTRE ASSICURAZIONI
La presente copertura assicurativa è stipulata in aggiunta ed indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti e future, come pure da qualsiasi altra copertura assicurativa stipulate con altre compagnie di assicurazione.
ART.11. FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante dall’applicazione o interpretazione della presente Xxxxxxx, il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell’Assicurato.
ART.12. ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART.13. LEGGE APPLICABILE
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato. L’Assicuratore ha redatto il presente Contratto in relazione ai principi di massima chiarezza e trasparenza previsti dalla legge e si rende comunque sempre disponibile a rispondere ai dubbi interpretativi sollevati dagli Assicurati (anche per mancanza di conoscenze specifiche e tecniche) attraverso ogni canale di contatto desumibile dal Contratto stesso.
ART.14. COMUNICAZIONE DEGLI ASSICURATI DA PARTE DEL CONTRAENTE
La messa in copertura di ciascun Assicurato è realizzata mediante invio, da parte del Contraente all’Assicuratore, di ogni dato utile a garantire l’erogazione delle prestazioni previste dalla presente Polizza.
Tale comunicazione avverrà con le modalità e frequenza condivisa tra le Parti, previa fornitura agli interessati
dell’informativa messa a disposizione dall’Assicuratore.
ART.15. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ASSICURATO
È compito del Contraente comunicare mediante supporto cartaceo o digitale l’estratto delle Condizioni di Assicurazione ai sensi della normativa vigente.
ART.16. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART.17. DATI PERSONALI
L’Assicuratore e il Contraente provvederanno, ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza, agli incombenti ad essi facenti carico quali titolari o responsabili del trattamento di dati personali degli Assicurati ai sensi della normativa vigente.
SEZIONE 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI
ASSICURATE
ART.18. INFORTUNI COPERTI DALLA POLIZZA
A. PREMESSA
Si precisa che la definizione di Infortunio riportata nelle “Definizioni di Polizza” comprende anche:
• l’annegamento;
• l’asfissia non di origine morbosa;
• l’assideramento o congelamento;
• i colpi di sole o di calore;
• le lesioni (esclusi gli infarti e le ernie) determinate da sforzi;
• gli Infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
• gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
• gli Infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli Infortuni derivanti da terremoti, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
• stato di ubriachezza purché non alla guida di veicoli;
• contatto accidentale con corrosivi;
• scioperi, scippo e rapina, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attività;
• uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore purchè in possesso di regolare abilitazione;
• gli Infortuni derivanti da influenze termiche ed atmosferiche;
• punture di insetti (esclusa malaria), morsi di rettili e animali.
B. ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI
L’Assicuratore in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalla presente Polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell’Infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), l’Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
C. RISCHIO VOLO
L’assicurazione è estesa agli Infortuni subiti dall’Assicurato durante i viaggi aerei effettuati, come passeggero (ma non come pilota o altro membro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, compresi i voli charter, i voli straordinari gestiti da società di traffico regolare e i voli su aeromobili militari in regolare traffico civile, nonché i voli di trasferimento su velivoli di ditte o privati condotti da piloti professionisti escluse, per questi ultimi, le trasvolate oceaniche. Restano esplicitamente esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri di proprietà di aereoclub, del Contraente o dell’Assicurato stesso.
Sono inoltre compresi gli eventuali Infortuni verificatisi in conseguenza di forzato dirottamento, compreso quindi l’eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l’Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitiva prevista dal biglietto aereo.
Resta espressamente convenuto che in nessun caso l’Assicuratore potrà essere chiamato a risarcire, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, un Indennizzo complessivo superiore all’importo stabilito dal successivo Art.32 –
Concentrazione, qualunque sia il numero degli Assicurati viaggianti sull’aeromobile. Qualora il predetto limite massimo fosse insufficiente a coprire per intero il totale degli Indennizzi liquidabili a termini di Polizza in dipendenza del medesimo Sinistro, l’Assicuratore liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite e il totale degli Indennizzi che sarebbero liquidabili a termini di Polizza, fermo restando quanto disposto dalla presente clausola.
D. RISCHIO GUERRA
L’assicurazione vale anche per gli Infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 15 giorni dall’inizio delle ostilità, esclusivamente nel caos in cui l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’Estero.
Sono comunque esclusi gli Infortuni derivanti dalla predetta causa subiti dall’Assicurato in Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.
E. MALORE
L’assicurazione comprende gli Infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza.
ART.19. INFORTUNI DURANTE IL VIAGGIO (INFORTUNI SUI MEZZI DI TRASPORTO)
a. Premessa
Le garanzie di seguito indicate coprono gli Infortuni subiti dall’Assicurato duranti i Viaggi effettuati dallo stesso, da e per le località di partenza e destinazione specificate sul biglietto o, se previsto la Malattia derivante esclusivamente da un evento occorso durante tali Viaggi, purché acquistato con la Carta e il relativo costo sia stato regolarmente addebitato sull’estratto conto della Carta stessa.
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art.1 della SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE, sono assicurati il Titolare di Carta, il Coniuge e i figli conviventi.
Le prestazioni di seguito specificate sono subordinate alle seguenti condizioni:
• i Viaggi siano effettuati dall’Assicurato su mezzi di trasporto pubblico gestiti da compagnie o enti regolarmente autorizzati al trasporto di passeggeri paganti, sempreché tale Viaggio sia stato pagato con la Carta in misura almeno pari al 50%;
• l'Assicurato abbia subito l'Infortunio e/o la Malattia in qualità di passeggero, ma non come pilota o membro dell'equipaggio, sia a bordo di un mezzo di trasporto terrestre, marittimo od aereo, sia mentre saliva o scendeva dallo stesso o ne sia stato investito;
• l'Assicurato abbia subito l'Infortunio e/o la Malattia in qualità di trasportato a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, taxi o macchina presa a noleggio, purché verificatisi 3 ore prima o 3 ore dopo il volo in occasione di Viaggi effettuati per recarsi o ritornare da un aeroporto dopo essere sbarcato, o per imbarcarsi su un aeromobile a bordo del quale sia valida la presente assicurazione. La copertura assicurativa è operante anche nel caso di dirottamento di aerei, treni e navi.
b. MORTE
In caso di Infortunio risarcibile a termini di Polizza che provochi la morte dell’Assicurato, e purché questa si verifichi entro 365 giorni dalla data in cui l’Infortunio è avvenuto, l’Assicuratore liquida ai Beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi la somma assicurata per il caso di morte da Infortunio.
c. MORTE PRESUNTA
Qualora il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e, a seguito di Infortunio si presuma sia avvenuta la morte, l’Assicuratore liquiderà la somma assicurata riportata sulla Scheda di Polizza ai Beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta a termine degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile. Resta inteso che, se successivamente al pagamento del capitale da parte dell’Assicuratore, dovesse risultare che l’Assicurato fosse vivo, l’Assicuratore avrà diritto alla restituzione delle somme erogate. A restituzione avvenuta, l’Assicurato potrà far valere i propri diritti per l’Invalidità Permanente da Infortunio eventualmente subita.
d. INVALIDITA’ PERMANENTE
Se l’Infortunio ha per conseguenza una Invalidità Permanente di grado superiore al 60%, e purché questa si verifichi entro 365 giorni dalla data in cui l’Infortunio è avvenuto, l’Assicuratore liquida l’Indennità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità assoluta, secondo la Tabella INAIL, con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale.
Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di Invalidità Permanente previste dalla precitata Tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionali di più organi od arti, le percentuali previste nella predetta Tabella sono addizionate fino al massimo del 100% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente Totale.
La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce é stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in 1/3 della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella predetta Tabella, l’Indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo contro del grado di invalidità preesistente. Il grado di Invalidità Permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 2 anni dal giorno del verificarsi dell’Infortunio.
e. Massimali Assicurati in caso di Morte o Invalidità Permanente durante il Viaggio all’Estero
In caso di Infortunio risarcibile a termini di Polizza, avvenuti nel periodo dall’inizio del Viaggio e fino al termine del Viaggio stesso che provochi la morte dell’Assicurato o da cui consegua una Invalidità Permanente di grado superiore al 60%, e purché queste si verifichino 365 giorni dalla data dell’Infortunio, l’Assicuratore garantisce liquiderà le seguenti somme assicurate:
Caso di Morte: €250.000,00
Caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 60%: €250.000,00
Resta pertanto inteso che non si farà luogo ad alcun Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 60% della totale.
Le somme di cui sopra verranno ridotte del 50% nei confronti dei minori di anni 15.
f. Infortunio e Malattia Improvvisa durante il Viaggio all’Estero - Rimborso Spese Mediche
In caso di Infortunio o Malattia Improvvisa indennizzabili a termini di Polizza subiti dal Titolare, che comportino almeno un pernottamento in Istituto di Cura, l’Assicuratore garantisce, a decorrere dall’inizio del Viaggio all’Estero e fino al termine del Viaggio stesso, il rimborso delle spese mediche da esso sostenute, entro il Massimale di
€20.000,00 per Sinistro e per annuo. Per cure mediche si intendono:
• le spese ospedaliere o cliniche;
• gli onorari a medici e a chirurghi;
• gli accertamenti diagnostici e gli esami di laboratorio;
• le spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di Cura o all'ambulatorio;
• le spese fisioterapiche in genere e le spese farmaceutiche;
• le spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di Invalidità Permanente.
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da questa non rimborsate.
g. Infortuni e Malattia Improvvisa durante il Viaggio - Diaria da Ricovero
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia risarcibili a termini di Polizza subito dal Titolare, l’Assicurato subisse un Ricovero in Istituti di Cura, comportante almeno 2 pernottamenti, l’Assicuratore erogherà, a decorrere dall’inizio del Viaggio e fino al termine dello stesso e fino ad un periodo massimo di 30 giorni, l’Indennità giornaliera di €40,00 per ogni Giorno di Ricovero, fino ad un periodo massimo di 60 giorni per Sinistro e anno.
h. Esposizione e scomparsa
Se a seguito di un Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l'Assicurato resti inevitabilmente esposto ad agenti naturali esterni e in conseguenza di detta esposizione, subisca una perdita indennizzabile a termini di Polizza, L’Assicuratore corrisponderà tale Indennizzo.
Qualora il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato entro 1 anno dalla sua scomparsa, atterraggio forzato, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sul quale l’Assicurato viaggiava al momento del Sinistro, si riterrà avvenuto il decesso dell’Assicurato, nel rispetto di tutti gli altri termini e delle clausole della Polizza Collettiva.
i. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per singolo Assicurato
Nel caso in cui l’Assicurato sia Titolare di 2 o più Carte assicurate ai sensi della presente Appendice, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicuratore corrisponderà l’Indennità per persona Assicurata entro i Massimali indicati al presente Articolo.
Resta inteso che l’Assicurato ha diritto all’Indennizzo corrispondente alla Carta assicurata con cui è stato acquistato il Biglietto utilizzato per il Viaggio in occasione del quale lo stesso Assicurato ha subito l’Infortunio.
La presente copertura opera indipendentemente ed automaticamente da ogni altra eventuale assicurazione stipulata dall’Assicurato a copertura del medesimo rischio coperto dalla presente Polizza, fermo l’eventuale diritto di rivalsa dell’Assicuratore nei confronti di altre compagnie di assicurazione.
j. Clausola di cumulo
Il Contraente dichiara che le somme assicurate ai sensi dalla Polizza Collettiva e da altre assicurazioni infortuni cumulative che includano la copertura Rischio volo e che siano state stipulate dal Contraente con l’Assicuratore in favore degli stessi Titolari di Carta, non superano i seguenti limiti:
• in caso di Morte: | € 250.000 | per persona, |
€ 5.000.000 | per aeromobile. | |
• in caso di Invalidità Permanente: | € 250.000 | per persona, |
€ 5.000.000 | per aeromobile. |
ART.20. INFORTUNI A SEGUITO DI ACQUISTI E PRELIEVI
a. Premessa
A parziale deroga di quanto disposto dall’Art.1 della SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE, sono assicurati il Titolare di Carta, il Coniuge e i figli conviventi.
b. Infortuni a seguito di Xxxxx, Xxxxxx e Rapina del contante prelevato - Morte e Invalidita’
Permanente (CAPITALI FISSI)
La presente garanzia copre gli Infortuni subiti dall’Assicurato in conseguenza di Furto, Xxxxxx e/o Rapina del denaro contante prelevato tramite la Carta da cui conseguano la morte o una Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%, purché il Furto, lo Scippo e/o la Rapina si siano verificati entro le 24 ore successive al giorno del prelievo. In tal caso, l’Assicuratore liquiderà le somme assicurate indicati all’Art.20.c.
Resta pertanto inteso che non si farà luogo ad alcun Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 60% della totale.
c. Massimali assicurati per Infortuni a seguito di Furto, Scippo e Rapina del contante prelevato - Morte e Invalidita’ Permanente (CAPITALI FISSI)
Caso di Morte: € 38.000,00
Caso di Invalidità Permanente di grado superiore al 60%: € 38.000,00
ART.21. PROTEZIONE ACQUISTI
a. Oggetto dell’assicurazione
La presente garanzia copre esclusivamente i Titolari di Carta contro tutti i rischi di perdita, Furto o danneggiamento di beni acquistati esclusivamente tramite la Carta durante la validità della presente Polizza, a condizione che tale perdita, Furto o danneggiamento avvengano entro 90 giorni dalla data di acquisto del bene.
Resta comunque inteso che in caso di Sinistro, l’Assicuratore liquiderà l'Indennizzo previsto a termini di Polizza a condizione che l’Assicurato abbia effettuato il pagamento degli estratti conto relativi alla Carta, incluso quello in cui sia stata eventualmente contabilizzata la spesa relativa al bene oggetto del Sinistro.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicuratore liquiderà l’Indennizzo previsto, entro i Massimali di seguito indicati:
Massimale per Carta: € 2.600,00 per Carta e per Sinistro e € 8.000,00 per Periodo di Assicurazione.
Sottolimite per gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose, telefoni cellulari, oggetti d’arte, collezioni o parti di
collezioni: € 500,00 per Sinistro e € 8.000,00 per Periodo di Assicurazione.
Sottolimite per beni che costituiscono parte di un paio o di un set: Indennizzo pari all'intero prezzo di acquisto del paio o del set in questione, fermi i limiti di cui sopra.
Franchigia Assoluta: € 50,00 per Sinistro.
Resta inteso che qualora la Carta venga utilizzata per un pagamento parziale, l’Indennizzo sarà pari all’importo della transazione effettuata per l’acquisto del bene, fermo restando i limiti di risarcimento sopra indicati.
b. Assicurazione a Secondo Xxxxxxx
In merito alle prestazioni di seguito specificate la presente Xxxxxxx non sostituisce altre coperture assicurative che pure coprono danni materiali e diretti, perdite e Furti dei beni assicurati; pertanto, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicuratore liquida l’Indennizzo solo per la differenza tra l'ammontare del Danno e la somma effettivamente risarcita da altre assicurazioni, fermo restando le limitazioni e le esclusioni di seguito esplicitate.
In caso di Sinistro il Titolare è obbligato a comunicare all’Assicuratore l'esistenza di altre coperture assicurative per gli stessi rischi coperti dalla presente Polizza e a dare contestualmente comunicazione del Sinistro ad altra eventuale compagnia di assicurazione relativamente alla copertura in oggetto.
c. Surroga
Qualora al Titolare venga corrisposto un Indennizzo per perdita o danni dei beni assicurati, egli trasferirà all’Assicuratore tutti i diritti per la rivalsa nei confronti dei responsabili della perdita, Xxxxx o danno, fino all'ammontare indennizzato.
Resta inteso che i beni acquistati dal Titolare che siano oggetto di furto e per i quali l’Assicuratore abbia disposto la liquidazione del Sinistro, diventeranno di proprietà dell’Assicuratore in seguito al loro eventuale ritrovamento.
d. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse dei propri Titolari.
e. Dichiarazioni inesatte o reticenze
Il Titolare che ponga in essere azioni dirette ad ottenere un Indennizzo ai sensi di Polizza con l'uso di sistemi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la sua responsabilità penale.
ART.22. PROTEZIONE PRELIEVI
a. Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore, in conseguenza di Furto, Xxxxxx e/o Rapina del denaro contante prelevato tramite la Carta e verificatosi entro le 24 ore successive all’ora del prelievo, garantisce il risarcimento dell’importo sottratto, entro il Massimale per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e con l’applicazione dello Scoperto indicati di seguito.
La presente garanzia è prestata primo rischio assoluto, pertanto l’Assicuratore rinuncia espressamente a valersi del
disposto di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.
b. Surroga
Qualora al Titolare venga corrisposto un Indennizzo per perdita o Xxxxx dei beni assicurati, egli trasferirà all’Assicuratore tutti i diritti per la rivalsa nei confronti dei responsabili della perdita, Furto o Danno, fino all'ammontare indennizzato.
Resta inteso che i beni acquistati dal Titolare che siano oggetto di furto e per i quali l’Assicuratore abbia disposto la liquidazione del Sinistro, diventeranno di proprietà dell’Assicuratore in seguito al loro eventuale ritrovamento.
c. Titolarita' dei diritti nascenti dalla Polizza
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse dei propri Titolari di Carta.
d. Dichiarazioni inesatte o reticenze
Il Titolare che ponga in essere azioni dirette ad ottenere un Indennizzo ai sensi di Polizza con l'uso di sistemi fraudolenti o con dichiarazioni false o reticenti decadrà da ogni beneficio assicurativo, ferma restando la sua responsabilità penale.
e. Protezione Prelievi senza Scoperto
L’Assicuratore, in conseguenza di Furto, Xxxxxx e/o Rapina del denaro contante prelevato tramite la Carta e verificatosi entro le 24 ore successive al giorno del prelievo, garantisce il risarcimento dell’importo sottratto, fino a concorrenza del Massimale di € 500,00 per Periodo di Assicurazione e per Sinistro.
ART.23. ASSICURAZIONE BAGAGLIO
a. Assicurazione Bagaglio
La presente garanzia è valida a condizione che il biglietto di Viaggio sia stato acquistato con la Carta. Resta inteso che la presente garanzia è valida unicamente nei confronti del Titolare di Carta.
L’Assicuratore garantisce il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato a seguito di distruzione, Furto o perdita, sia parziale che totale, dei propri Bagagli che siano stati consegnati al vettore, dovuti a cause fortuite e occorse durante un Viaggio per il quale sia valida la presente garanzia, entro il Massimale di € 600,00 per Sinistro a anno.
Fermo il disposto di cui all’Art. 1916 del Codice Civile, l’Assicurato si obbliga, su richiesta dell’Assicuratore, a
conferirgli formale mandato ad agire verso i terzi anche prima del pagamento dell’Indennità.
La presente garanzia è prestara a primo rischio assoluto, pertanto l’Assicuratore rinuncia espressamente a valersi
del disposto di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
ART.24. ASSISTENZA
a. Centrale Operativa
La Centrale Operativa è operativa 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.
Qualora non fosse possibile prestare immediatamente i servizi di consulenza o di informazioni, l’Assicurato verrà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
I servizi di ricerca ed intermediazione erogati dalla Centrale Operativa, in nome e per conto dell’Assicurato, consistono esclusivamente nel reperire un futuro ed eventuale venditore e/o locatore e/o prestatore di servizi da mettere in contatto con l’Assicurato stesso. La Centrale Operativa è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il venditore e/o locatore si rendano inadempienti alle obbligazioni assunte dall’Assicurato.
b. ASSISTENZA IN VIAGGIO
1) Travel Service
Contattando la Centrale Operativa l’Assicurato potrà richiedere informazioni mentre si trova In Viaggio, dal lunedì al venerdì durante gli orari di ufficio, riguardo i seguenti servizi:
• interprete, autista, guardia del corpo e baby sitter;
• indirizzi di alberghi e residence;
• indirizzi di agenzie di viaggi ed uffici di rappresentanza delle compagnie aeree;
• indirizzi di ambasciate ed uffici del turismo.
La prenotazione dei servizi sopra indicati e le relative spese sono a totale carico dell’Assicurato.
2) Assistenza legale all’Estero
Qualora l’Assicurato, che si trovi all’Estero, sia sottoposto a provvedimenti carcerari, o minacciato in tal senso dalle Autorità locali, per danni involontariamente causati ad altra persona o per violazioni non dolose di leggi e regolamenti, anche in relazione a fatti legati alla circolazione stradale, l’Assicuratore provvederà su richiesta dell’Assicurato a reperire un legale sul posto. Le spese legali sono a carico dell’Assicurato.
La prestazione non è operante nei Paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Centrale Operativa.
3) Anticipo Spese Mediche all’Estero
L’Assicuratore si impegna ad anticipare all’Assicurato una somma di denaro per le spese mediche, farmaceutiche e chirurgiche che l’Assicurato deve sostenere in conseguenza di un Ricovero dell’Assicurato a seguito di Infortunio e/o Malattia Improvvisa, entro il Massimale di €1000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione e purché sia stata prestata opportuna garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio dell’Assicuratore.
L’Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono di verificarne la solvibilità.
L’Assicurato dovrà, comunque, provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall’erogazione
della stessa; trascorso tale termine, l’Assicuratore potrà richiedere anche i relativi interessi al corrente tasso bancario.
4) Reperimento ed invio di medicinali urgenti all’Estero
Qualora l’Assicurato, trovandosi all’Estero, necessiti di specialità medicinali non reperibili in loco, ma regolarmente registrate in Italia, e a condizione che non vi siano medicinali locali sostitutivi, la Centrale Operativa provvederà all’invio. La seguente prestazione è soggetta alle vigenti norme Italiane e del Paese in cui si trova l’Assicurato, nonché
alle norme che regolano il trasporto dei medicinali. Restano a carico dell’Assicuratore esclusivamente le spese
inerenti l’invio delle specialità in questione.
L’Assicurato dovrà fornire la prescrizione medica anche tramite e-mail
5) Intermediazione telefonica per problemi di salute
In caso di Ricovero all’Estero dell’Assicurato a seguito di Infortunio e/o Malattia, la Centrale Operativa organizzerà il contatto telefonico tra il proprio personale multilingue e i medici curanti del posto qualora l’Assicurato abbia difficoltà a comunicare perché non conosce la lingua.
6) Rimpatrio Sanitario d’urgenza (prestazione valida solo all’Estero)
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa le condizioni dell’Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Operativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un Istituto di Cura in Italia o presso la sua Residenza, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo ritenuto più idoneo alle condizioni dell’Assicurato da parte dei medici della Centrale Operativa, tra i quali:
• aereo sanitario (per i paesi Europei e per paesi del Bacino Mediterraneo);
• aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
• treno prima classe e, occorrendo , il vagone letto;
• autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa, inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante
il viaggio di xxxxxxxxx, qualora ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i costi relativi, entro il Massimale di €25.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
La Centrale Operativa, qualora abbia provveduto al rientro dell’Assicurato a spese dell’Assicuratore, ha il diritto di richiedere all’Assicurato, nel caso in cui ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Si precisa che sono escluse dalla presente prestazione:
• le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono
all’Assicurato di proseguire il Viaggio;
• le malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.
7) Rimpatrio della salma (prestazione valida solo all’Estero)
In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi all’Estero, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il rimpatrio
della salma dell’Assicurato fino al luogo di sepoltura in Italia.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i costi relativi, entro il Massimale di €15.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione.
Sono espressamente escluse le spese inerenti la cerimonia funebre e le eventuali spese di recupero della salma.
8) Rientro dei figli minori
Qualora a seguito di Ricovero dell’Assicurato subito quando esso sia In Viaggio con figli minorenni e questi si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, la Centrale Operativa provvederà, su richiesta, all’organizzazione del loro rientro tenendo a proprio carico le spese.
Se le circostanze lo richiederanno, la Centrale Operativa metterà a disposizione un accompagnatore, munito di apposita delega rilasciata dal genitore o da chi ne fa le veci.
9) Viaggio di un parente in caso di Ricovero
Qualora a seguito di Infortunio o Malattia Improvvisa l’Assicurato In Viaggio venga ricoverato in un Istituto di Cura a oltre 100 km dal proprio Domicilio abituale per un periodo superiore a 7 giorni, la Centrale Operativa organizzerà il viaggio di andata e ritorno, tenendo a proprio carico il costo di un biglietto ferroviario in prima classe o aereo in classe economica, per permettere ad un Familiare dell’Assicurato, purché residente in Italia, di raggiungere l’Assicurato ricoverto.
ART.25. ASSISTENZA SANITARIA 24 H
a. Informazioni medico – sanitarie
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’equipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è competente nel fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici telefonici in caso di malore;
• centri di cura pubblici e privati attrezzati per speciali patologie con relativa disponibilità di letti;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’Estero.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.
Xxxxxx nei confronti del Titolare di Carta, coniuge del Titolare/convivente more uxorio e figli conviventi purché risultanti sullo stato di famiglia
b. Reperimento ed invio di un medico d’urgenza
Qualora dal primo contatto con il Servizio Medico della Centrale Operativa risulti che l’Assicurato necessiti urgentemente di reperire un medico, la Centrale Operativa provvederà ad inviarne uno convenzionato. In alternativa, la Centrale Operativa, se lo riterrà necessario e ad insindacabile giudizio di questa, organizzerà il trasferimento dell’Assicurato al centro medico idoneo più vicino.
L’Assicurato, dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della sua richiesta e specificare la località in cui si trova, l’indirizzo ed il recapito telefonico.
Xxxxxx nei confronti del Titolare di Carta, coniuge del Titolare/convivente more uxorio e figli conviventi purché risultanti sullo stato di famiglia
c. Trasferimento in altra struttura sanitaria
Qualora l’Assicurato necessiti, a giudizio dei medici dell’Assicuratore e dei medici curanti presso la struttura sanitaria in cui egli si trova ricoverato, di un trasferimento in altra struttura sanitaria più idonea e specializzata alle cure del caso (esempio: centro ustionati, centri traumatologici, centri specializzati, ecc..), l’Assicuratore organizzerà il trasporto dell’Assicurato in ambulanza o altro mezzo ritenuto più idoneo, entro il Massimale di 2.600,00.
Qualora ritenuto necessario dal servizio medico dell’Assicuratore, all’Assicurato verrà inoltre fornita l’assistenza
medica e/o infermieristica durante il suo trasferimento.
ART.26. ASSISTENZA AUTO
a. Soccorso stradale e traino del veicolo
Qualora il veicolo di proprietà dell’Assicurato sia immobilizzato a seguito di:
• guasto;
• incidente;
• incendio;
• Furto, parziale o tentato, con conseguente danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per il conducente o per la circolazione stradale.
La Centrale Operativa sarà a disposizione dell’Assicurato per inviare un mezzo di soccorso che provvederà, se tecnicamente possibile, ad effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione e permettere la prosecuzione del Viaggio. Nel caso in cui non sia possibile effettuare la riparazione, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo fino all’officina generica più vicina al luogo dell’immobilizzo.
Qualora il Sinistro si verifichi durante l’orario di chiusura delle officine, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il traino del veicolo immobilizzato presso il deposito del soccorritore intervenuto e il primo giorno utile alla riapertura delle officine organizzerà il 2° traino del veicolo presso l’officina più vicina.
Resta inteso che la presente prestazione è fornita per un massimo di 3 Sinistri per Assicurato e per Periodo di Assicurazione.
Se previsto nelle singoli Appendici, l’Assicuratore terrà a proprio carico i costi relativi al primo traino e, qualora necessario, anche del secondo, così come il costo della custodia per un massimo di 2 giorni consecutivi entro il Massimale per Sinistro indicato in Appendice; in caso contrario, i suddetti costi restano a totale carico dell’Assicurato. Restano a carico dell’Assicurato le spese di riparazione effettuate dall’officina o dall’auto soccorritore. Inoltre, la presente garanzia non copre i costi del recupero del veicolo qualora, in conseguenza di incidente, il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale.
b. Trasporto passeggeri
Qualora il Sinistro comporti il traino del veicolo ai sensi della prestazione “Soccorso stradale e traino del veicolo“, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato e degli eventuali passeggeri fino al deposito o all’officina presso cui il veicolo viene trasportato utilizzando, se possibile ed in accordo con l’autosoccorritore, lo stesso mezzo intervenuto per il trasporto del veicolo.
Nel caso in cui non fosse possibile erogare la presente prestazione, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un taxi a tale scopo.
L’Assicuratore terrà a proprio carico i costi relativi, entro il Massimale di € 50,00 per Sinistro.
c. Invio pezzi di ricambio all’Estero
Qualora i pezzi di ricambio, indispensabili al funzionamento e alla circolazione del veicolo che sia stato immobilizzato all’Estero per guasto o incidente e che siano necessari alla sua riparazione, non possano essere reperiti in loco, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido - tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio in particolare -, fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località in cui si è verificato l’incidente od il guasto del veicolo.
La Centrale Operativa provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’inoltro dei pezzi sino a destinazione, nonché a dare le opportune istruzioni - se necessarie -. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione, il passaporto ed i pezzi danneggiati.
Se previsto nelle singole Appendici, l’Assicuratore terrà a proprio carico il costo della ricerca, dell’imballaggio e di spedizione dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali, entro il Massimale per Sinistro indicato in Appendice; in caso contrario, i suddetti costi restano a totale carico dell’Assicurato.
Si precisa quanto segue:
• l’Assicurato dovrà fornire idonee garanzie bancarie (Carta di credito o bonifico bancario) per l’importo relativo
al costo dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali;
• l’Assicurato dovrà comunicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del veicolo e precisare l’esatta denominazione dei pezzi necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice riportato su ogni ricambio;
• l'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto anticipato dall’Assicuratore al più presto, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine, l’Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente;
• la prestazione non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione, o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
• l’Assicuratore è disponibile a provvedere, per conto dell'Assicurato, ad anticipare il pagamento della fattura per la fornitura dei pezzi di ricambio a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa al momento della richiesta dell'intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è effettuata nel caso in cui la Centrale Operativa non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall’Assicurato;
• in caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell’Assicurato all’aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.
d. Spese di albergo
Qualora a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza il veicolo assicurato sia immobilizzato, e purché
l’Assicurato si trovi a più di 100 km dalla propria Residenza, l’Assicurato potrà richiedere:
• la prenotazione e la sistemazione in albergo per 1 notte, qualora al momento del Sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) o qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 24 ore;
• la prenotazione e la sistemazione in albergo fino ad un massimo di 2 notti, qualora i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 36 ore.
Se previsto nelle singole Appendici, la Centrale Operativa reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno, fino ai Massimali per persona/notte e per Sinistro indicati in Appendice; in caso contrario, tali costi restano a carico dell’Assicurato.
Si specifica quanto segue:
• la prestazione potrà essere erogata solo dopo aver richiesto l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale e
traino del veicolo”;
• la prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste;
• le notti di pernottamento non sono tra loro cumulabili;
• non sono considerate ore di manodopera effettiva: la mancanza o attesa pezzi di ricambio, ricerca guasti e l’attesa per la diagnosi. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione;
• qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, delle seguenti prestazioni: “Rientro anticipato presso la residenza/Autovettura sostitutiva”.
e. Autovettura sostitutiva
Qualora a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, i tempi per la riparazione presso il punto di assistenza richiedano l’immobilizzo del veicolo per più di 36 ore con un minimo di 8 ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della casa costruttrice, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura a noleggio.
Se previsto nelle singole Appendici, l’Assicuratore terrà a proprio carico il costo del noleggio dell’autovettura, a chilometraggio illimitato, per un periodo massimo di giorni indicato in Appendice; in caso contrario, tali costi restano a totale carico dell’Assicurato.
Si specifica che:
• la prestazione potrà essere erogata solo dopo aver richiesto l’erogazione della prestazione “Soccorso stradale e
traino del veicolo”;
• qualora l’Assicurato usufruisca della presente prestazione non potrà avvalersi, in quanto non cumulabili tra loro, della prestazione “Spese di albergo”;
• non sono considerate ore di manodopera effettiva la mancanza o l’attesa dei pezzi di ricambio, la ricerca guasti e l’attesa per la diagnosi. I tempi di effettuazione di tali operazioni non sono pertanto computati nelle ore lavorative di manodopera previste per ottenere la presente prestazione;
Il veicolo sostitutivo a noleggio sarà messo a disposizione dell’Assicurato con le seguenti modalità e condizioni:
• tramite le società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa;
• secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste dalla società di autonoleggio. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale sotto forma di Carta di credito;
• presso le stazioni di noleggio di detta società;
• secondo gli orari di apertura della stessa;
• senza autista;
• a chilometraggio illimitato;
• comprensiva della copertura assicurativa obbligatoria R.C.A.;
• di cilindrata 1.400 cc;
Sono esclusi dalla presente prestazione:
• le spese di carburante;
• il mancato rabbocco al momento della riconsegna al noleggiatore;
• il drop-off (riconsegna del veicolo in un Paese diverso da quello di presa in consegna);
• le assicurazioni facoltative;
• la franchigia Furto e Kasko;
• i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.);
• le eventuali multe;
• il tempo eccedente i giorni garantiti.
ART.27. ALTRA ASSISTENZA
a. Info legali e lavoro
La Centrale Operativa sarà a disposizione dell’Assicurato, in orario di ufficio, per fornire informazioni di carattere legale sui seguenti argomenti:
• casa;
• famiglia;
• circolazione stradale;
• problemi condominiali;
• successioni;
• diritto di famiglia e stato delle persone;
• proprietà e contrattualistica;
• stesura curriculum e lettera di presentazione;
• sostenimento del colloquio di lavoro;
• concorsi pubblici;
• avviamento attività in proprio;
• rapporto di lavoro;
• consulenza società di lavoro temporaneo.
Qualora non fosse possibile erogare immediatamente la presente prestazione, l’Assicurato sarà richiamato entro le
successive 8 ore lavorative.
ART.28. SERVIZI IN VIAGGIO (Italia e Mondo)
Contattando la Centrale Operativa, disponibile 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, l’Assicurato potrà richiedere
informazioni riguardo i servizi di seguito indicati:
FORMA LIGHT
LS1 Business 1 | La Centrale Operativa sarà a disposizione dell’Assicurato per fornire informazioni e/o consulenza riguardante il mondo degli affari, quali: • congressi, fiere, mostre ecc; • sale VIP presso gli aeroporti ; • servizi di segreteria/interpretariato e/o traduttori; • compagnie di telefonia mobile, agenzie di noleggio cellulari; centro congressi; business centers (es. Regus – Instant office). |
LS1 Lost Items 1 | In caso di smarrimento di oggetti da parte dell’Assicurato In Viaggio o in albergo, oppure da parte dei Vettori e/o sul territorio nazionale, la Centrale Operativa attiverà la ricerca al fine di verificare se l’oggetto sia stato effettivamente ritrovato. In tale caso, su richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà la spedizione dell’oggetto stesso, all’indirizzo fornito dall’Assicurato. La spedizione sarà effettuata, secondo le normative di spedizione nazionali ed internazionali e sarà soggetta alle restrizioni doganali e di consumo in vigore nei Paesi interessati. I costi relativi alla spedizione e/o costi di dogana, tasse locali ecc. sono interamente a carico dell’Assicurato con addebito sulla Carta, così come i costi relativi al |
possibile invio di personale delegato dall’Assicuratore al recupero del bene in oggetto. | |
LS1 Ticket 1 | L’Assicurato avrà a disposizione, in qualunque momento ed in qualunque Paese si trovi, un servizio esclusivo di prenotazione e di acquisto telefonico di biglietti per i principali eventi artistici (mostre, musei, gallerie d’arte, esposizioni, fiere e aste) e/o spettacoli. L’Assicurato conferirà l’incarico alla Centrale Operativa indicando dettagliatamente l’evento e la quantità dei biglietti da acquistare per i quali è richiesta l’intermediazione ed i limiti di tempo di effettuazione del servizio. I biglietti saranno acquistati e, se richiesto, spediti in nome e per conto dell’Assicurato, secondo le normative di spedizione nazionali ed internazionali e saranno soggetti alle restrizioni doganali e di consumo in vigore nei Paesi interessati. I costi relativi all’acquisto e alla spedizione sono interamente a carico dell’Assicurato con addebito sulla Carta. |
La prenotazione dei servizi sopra indicati e le relative restano sono a totale carico dell’Assicurato.
ART.29. ESTENSIONE DI GARANZIA
La presente estensione è attivabile nel caso in cui l’Assicurato acquisti un bene che successivamente all’acquisto manifesti un guasto alle parti macchine, elettriche o elettroniche, a condizione che tale bene sia stato acquistato con la Carta e il suo prezzo non sia inferiore ad € 75,00, entro il Massimale di € 300,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione. Si precisa che per “bene” si intende qualunque articolo di marca identificabile comprato da un dettagliante nei Paesi dell’Unione Europea, nella Repubblica di San Marino e/o nello Stato Città del Vaticano, destinato ad un uso personale e il cui pagamento sia stato effettuato interamente con la Carta. Si precisa inoltre che la presente garanzia è valida unicamente nei confronti del Titolare di Carta.
La garanzia copre i prodotti appartenenti alle categorie degli elettrodomestici, dell’informatica e dell’elettronica di consumo quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: frigoriferi, cucine elettriche e a gas, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere, lavatrici, lucidatrici, PC, Notebook, apparecchi fax, stampanti, scanner, televisori, videoregistratori, lettori DVD/CD.
La presente estensione è esclusivamente applicabile ai beni che rispondano ai seguenti requisiti:
• siano oggetto di produzione in serie;
• siano costruiti per uso privato, non professionale e vengano effettivamente adibiti a tale uso;
• siano coperti da almeno 2 anni di garanzia originale prestata dal venditore.
La copertura ha effetto a partire dal momento in cui termina la garanzia di 24 mesi prestata dal venditore del bene ai sensi della normativa vigente in materia, e ha durata parti a 12 mesi. In ogni caso, la copertura termina quando il bene raggiunge il 36° mese di vita dalla data di acquisto.
Si specifica inoltre che l’ammontare del Danno è determinato dal costo delle componenti e della manodopera necessari alla riparazione del bene. Qualora il bene non possa essere riparato o la riparazione risulti antieconomica, l’ammontare del Danno sarà pari al prezzo di acquisto originario del bene con l’applicazione di una percentuale di degrado pari al 10% per ciascun anno di vita del bene a partire dalla data di acquisto dello stesso, e comunque sempre nei limiti del Massimale sopra indicato.
Restano comunque esclusi i costi di trasporto del bene e i costi di preventivo e diagnosi del guasto.
ART.30. DIFESA LEGALE DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE
La Centrale Operativa sarà a disposizione dell’Assicurato dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 17:00, e il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per ottenere una prima consulenza legale in materia di:
• contratto di compravendita;
• diritto di recesso;
• prodotti difettosi;
• altre tematiche inerenti la tutela del consumatore.
Qualora non fosse possibile erogare immediatamente la presente prestazione, l’Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.
Si precisa che la presente garanzia è valida unicamente nei confronti del Titolare di Carta.
ART.31. RESPONSABILITÀ CIVILE VIAGGIATORE
L’Assicuratore tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla partecipazione al Viaggio acquistato con la Carta e verificatosi nel periodo di validità della garanzia, entro il Massimale di € 150.000,00. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da un fatto accidentale di persone dalle quali debba rispondere verificatosi sempre durante il viaggio.
SEZIONE 4 – DELIMITAZIONE DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI
ART.32. PERSONE NON ASSICURABILI E LIMITI DI ETÀ – GARANZIA INFORTUNI
Relativamente alla garanzia Infortuni, l’assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni e per le persone
affette da tossicodipendenza e/o alcoolismo. L’assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni.
ART.33. LIMITI TERRITORIALI
Ferme le limitazioni previste per le specifiche garanzie e indicate nella SEZIONE 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
E PRESTAZIONI ASSICURATE, l’assicurazione é valida per tutti i Paesi del Mondo.
ART.34. ESCLUSIONI
A. Esclusioni applicabili alla garanzia Infortuni
L’assicurazione non vale per gli Infortuni derivanti da:
• guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
• lesione provocata intenzionalmente, suicidio o tentato suicidio;
• malattia, affezione, malattia contagiosa o infermità fisica o mentale, o un qualsiasi trattamento medico o chirurgico conseguente, a meno che il trattamento non sia necessario come diretta conseguenza di una lesione corporale coperta;
• un Viaggio in luoghi a rischio (ad esempio: sott'acqua, all'interno di miniere, nei cantieri in costruzione, su piattaforme petrolifere, ecc.);
• guerra o atti di guerra, dichiarata o meno; non sarà comunque ritenuto atto di guerra qualsiasi atto commesso da un agente di un qualsiasi governo, parte o fazione in guerra, ostilità o altre simili operazioni belliche, a condizione che tale agente agisca in segreto e svincolato da qualsiasi operazione delle forze armate (esercito, marina o aeronautica) nel Paese in cui si verifica la lesione;
• servizio nell'esercito, nella marina o nell'aeronautica di un qualsiasi Paese;
• partecipazione ad una qualsiasi attività militare, di polizia o antincendio;
• presenza dell'Assicurato su un mezzo di trasporto di linea, in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
• volo in un aeromobile per uso privato, o noleggiato dall'azienda dell'Assicurato;
• volo in un aeromobile noleggiato da un'organizzazione privata, che sia un mezzo di trasporto non autorizzato ad effettuare voli di linea;
• volo in un aeromobile militare, per il quale sono necessari permessi o dispense speciali;
• un'azione delittuosa, o il tentativo di un'azione delittuosa, commesso da o per conto dell'Assicurato, o dai suoi Beneficiari;
• malattie preesistenti e le loro conseguenze, salvo l'Assicurato dimostri che non era a conoscenza della malattia e/o sintomi relativi;
• malattie, infortuni e le loro conseguenze dovute a tentato suicidio, all'abuso di alcoolici e narcotici o all'uso di stupefacenti, allucinogeni, anfetamine e simili;
• malattie e infortuni contratti ed occorsi a seguito di delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
• gravidanza;
• malattie nervose, nevrosi, infermità mentali;
• infezione da HIV e infezioni connesse;
• interventi chirurgici di carattere estetico, salvo quelli resi necessari da Infortunio;
• soggiorni in stabilimenti termali, in case di cura specializzate per malattie nervose e tubercolari, case di soggiorno e convalescenza, trattamenti fisioterapici e di disintossicazione;
• cure dentarie, cure paradontali non rese necessarie da infortunio, cure implantologiche e protesi dentarie, cure ortodontiche.
• dalle seguenti infermità mentali; schizofrenia, sindromi organico cerebrali, forme maniaco depressive stati paranoici.
• per le persone affette da epilessia, l’assicurazione non vale limitatamente agli infortuni direttamente conseguenti al manifestarsi di un attacco della malattia stessa.
B. Esclusioni applicabili alla garanzia Protezione Acquisti
L’Assicuratore non risponde della perdita, Furto o danni verificatisi a seguito o in conseguenza di:
• atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite;
• normale usura;
• danni causati da vizi del bene assicurato;
• Furto di veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ecc.) e di cicli;
• Furto di oggetti da veicoli a motore (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori ecc.) e da cicli.
L’Assicuratore non risponde della perdita, del danneggiamento o del Furto dei seguenti beni:
• denaro - o suo equivalente - effetti cambiari, travelers cheques, valori bollati, titoli di credito, biglietti, od altri effetti o monete negoziabili;
• animali e piante vive;
• gioielli, orologi, metalli preziosi, pietre preziose, telefoni cellulari, oggetti d'arte, collezioni o parti di collezioni, salvo quanto eventualmente previsto nella SEZIONE 3 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE;
• materiale elettronico come computers, attrezzature e/o apparecchiature elettroniche, quando situati sul luogo di lavoro.
L’Assicuratore non risponde, infine per:
• xxxxxxx, Xxxxx o danni subiti dal bene assicurato a causa di uso improprio, doloso o colposo da parte del Titolare;
• xxxxxxx, Furto o danni subiti dai beni che siano stati fraudolentemente acquistati x xxxxxx dai Titolari;
• denunce per perdita, Xxxxx o danni per cui il Titolare volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta;
• i beni perduti o rubati che non siano stati denunciati alle Autorità competenti entro 48 ore dal momento in cui il Titolare si è accorto del Sinistro;
• perdita, Xxxxx o danni a beni lasciati temporaneamente senza controllo in luogo aperto al pubblico.
C. Esclusioni applicabili alla garanzia Protezione Prelievi
L’Assicuratore non risponde del Furto, Xxxxxx e Rapina verificatisi a seguito o in conseguenza di:
• atti di guerra, invasioni, ostilità, rivolte, insurrezioni, confisca per ordine di autorità pubbliche ovvero rischi connessi ad attività di contrabbando ed in generale rischi verificatisi in seguito ad azioni o attività illecite;
L’Assicuratore non risponde, infine per:
• Xxxxx, Xxxxxx e/o Rapina a causa di atto doloso o colposo da parte del Titolare;
• denunce per Xxxxx, Xxxxxx e/o Rapina per cui il Titolare volontariamente fa denuncia falsa e fraudolenta;
• Furto, Xxxxxx e/o Rapina che non siano stati denunciati alle Autorità competenti entro 48 ore dal momento in cui è avvenuto il Sinistro;
D. Esclusioni applicabili alla garanzia Assicurazione Bagaglio
Sono esclusi i Danni causati da:
• deprezzamento, usura, umidità, tarme, vermi o parassiti;
• risultanti da vizio proprio dall’oggetto assicurato;
• guasto totale e/o parziale dei componenti meccanici di una valigia, quali:
o congegni di chiusura a combinazione e non;
o maniglie a molla.
o congegni fissi per il traino.
L’assicurazione non copre alcuna perdita di spesa causata o derivante da:
• guerra o atti di guerra, sia essa dichiarata o meno;
• confisca o requisizione da parte delle Autorità doganali o altre Autorità governative;
• qualsiasi azione delittuosa commessa da o per conto dell’Assicurato;
• utilizzo di qualsiasi aeromobile da parte dell’assicurato in qualità di pilota o membro dell’equipaggio;
• mancanza di accorgimenti ragionevoli per mantenere e recuperare il Bagaglio perso;
• mancata notifica del Bagaglio disperso alle Autorità aeroportuali/portuali competenti del luogo destinazione, per ottenere la necessaria documentazione;
• mancata presentazione di documentazione attestante l’avvenuta riconsegna del Bagaglio;
• sciopero del personale della compagnia aerea, del personale aeroportuale, dell’equipaggio, dei portabagagli o dei
controlli di volo, o una serrata.
E. Esclusioni applicabili alla garanzia Assistenza
Le prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
• guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
• xxxx, fatto illecito, suicidio o tentato suicidio, commessi dall’Assicurato;
• gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti;
• alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idroscì, uso di guidoslitta o pratica di sports aerei in genere;
• belligeranza, dichiarata o di fatto;
• stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni;
• partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare, competizioni;
• malattie nervose e mentali, malattie dipendenti della gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione;
• malattie patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della Polizza;
• espianto o trapianto di organi.
L’Assicuratore non riconosce, e quindi non rimborsa, le spese sostenute per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa stessa.
L’Assicuratore non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
F. Esclusioni applicabil alla Estensione di garanzia
Sono esclusi:
• i danni causati da modifiche del bene, errato utilizzo in base alle istruzioni d’uso, installazione o connessione non corrette,
• utilizzo del bene al di fuori dei modi d’uso previsti dal costruttore;
• i guasti dovuti a danno accidentale;
• i difetti a parti esterne del bene che non ne pregiudichino il normale funzionamento;
• i danni conseguenti a ruggine, corrosione o bagnamento;
• i danni causati da dolo o negligenza;
• i guasti, difettosità dovuti ad usura del bene o di suoi componenti, conseguenza del normale utilizzo dello stesso nel tempo;
• i danni oggetto di campagna di richiamo da parte del costruttore;
• i telefoni cellulari, lettori mp3, loro accessori e componenti.
G. Esclusioni applicabili alla garanzia Responsabilità Civile Viaggiatore
Non sono considerati Terzi:
• il Coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• quando l’Assicurato non sia persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata,
l’amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui al punto che precede;
• le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e quelle da lui incaricate, anche in occasione di lavoro o di servizio.
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato detenga per qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate o sollevate da qualsiasi mezzo, i danni cagionati da Furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o che lo stesso detenga;
• di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
• a mezzi di trasporto sotto carico e scarico durante lo svolgimento delle relative operazioni;
• da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
• da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
• derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
▪ inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene o gassose;
▪ inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o culture;
▪ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
▪ alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
**Avvertenza**
L’Assicuratore non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio lo esponga a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori determinati da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
Chubb European Group SE è una società del gruppo Chubb Limited, società americana quotata al NYSE. Di conseguenza, Chubb European Group SE è soggetta a determinate normative e regolamenti statunitensi in aggiunta a quelli nazionali, dell’Unione Europea o delle Nazioni Unite, includenti sanzioni e restrizioni che possono vietare di fornire copertura o pagare sinistri a determinate persone fisiche o giuridiche o assicurare determinati tipi di attività connesse ai seguenti paesi e territori: Iran, Siria, Xxxxx del Nord, Sudan del Nord, Cuba e Crimea.
ART.35. CONCENTRAZIONE – GARANZIA INFORTUNI
Qualora più persone Assicurate viaggino contemporaneamente sul medesimo mezzo di trasporto terrestre, navale od
aereo, l’Assicuratore garantisce le seguenti Indennità complessive massime di:
• In caso di Morte | € 1.000.000,00 | per persona e |
€ 5.000.000,00 | per mezzo di trasporto | |
• In caso di Invalidità Permanente | € 1.000.000,00 | per persona e |
€ 5.000.000,00 | per mezzo di trasporto |
A. Se le somme complessivamente assicurate eccedono gli importi sopra indicati, le Indennità spettanti in caso di Sinistro saranno diminuite con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli Contratti, in modo da non superare le somme indicate al paragrafo precedente.
B. Se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 365 giorni dalla data in cui l'Infortunio si è verificato ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponderà ai Beneficiari o agli aventi diritto la differenza tra l'Indennità già corrisposta e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non ne chiede il rimborso nel caso contrario.
C. Il diritto all'Indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato decede per causa indipendente dall'Infortunio dopo che l'Indennità sia già stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Assicuratore erogherà agli eredi o agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Se viceversa il decesso per causa indipendente dall'Infortunio avviene prima che l’Assicuratore abbia effettuato l’accertamento medico-legale volto a determinare il grado di Invalidità Permanente, pertanto prima che l'Indennità sia liquidata od offerta, gli eredi o gli aventi diritto avranno comunque la facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'Indennizzo mediante consegna all’Assicuratore di adeguata documentazione idonea ad accertare l'Invalidità Permanente.
ART.36. XXXXXXX XXXXXXXXXX PER OGNI PERSONA ASSICURATA – GARANZIA INFORTUNI
Nel caso in cui l'Assicurato sia Titolare di due o più Carte, l’Assicuratore corrisponderà un’Indennità per persona comunque non superiore a quanto previsto dai Massimali della garanzie operante.
Resta fermo che l'Assicurato ha diritto all'Indennizzo corrispondente alla Carta con cui è stato acquistato il biglietto utilizzato per il Viaggio durante il quale si è verificato l'Infortunio.
La presente copertura opera indipendentemente ed automaticamente da ogni altra eventuale assicurazione a copertura del medesimo Assicurato e per gli stessi rischi previsti dalla presente Polizza, fermo l'eventuale diritto di rivalsa dell’Assicuratore verso altre compagnie di assicurazione a termini di legge.
ART.37. CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ – GARANZIA INFORTUNI
L’Assicuratore corrisponde l’Indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
ART.38. CUMULO DI INDENNITÀ – GARANZIA INFORTUNI
Se dopo il pagamento di una Indennità per Invalidità Permanente, ma entro 365 giorni dalla data in cui l’Infortunio si è verificato ed in conseguenzo di questo l’Assicurato muore, l’Assicuratore corrisponde ai Beneficiati designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’Indennità pagata e quello assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede rimborso nel caso contrario. Il diritto all’Indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
SEZIONE 5 – DENUNCIA DI XXXXXXXX
ART.39. DENUNCIA DI XXXXXXXX – OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
a. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Infortuni
La denuncia di ogni Infortunio deve essere trasmessa all’Assicuratore, o al mandatario scelto dal Contraente e riconosciuto dall’Assicuratore, entro 30 giorni dalla data in cui l’Infortunio si è verificato o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve indicare il luogo, il giorno l’ora del Sinistro e deve essere corredata da un certificato medico. Nel caso di Inabilità Temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati alle rispettive scadenze. In mancanza, la liquidazione dell’Indennità viene fatta considerando come data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo l’Assicuratore possa stabilire una data anteriore. Se l’Infortunio comporta la morte dell’Assicurato, l’Assicuratore deve esserne informato entro i 30 giorni successivi. L’Assicurato è obbligato a mettersi sotto cure mediche immediatamente dopo l’Infortunio, a seguire le prescrizioni mediche ed a trattenersi dal commettere atti che possano ostacolare la cura e l’abilità di ricominciare al lavoro.
La denuncia del Sinistro deve essere inviata per iscritto a uno dei seguenti indirizzi:
1. E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
2. Posta Ordinaria: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Sinistri
Xxx Xxxxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxx
3. Fax: 02-27.095.580
L’Assicuratore, qualora ritenga che il Sinistro non sia indennizzabile a termini dalla presente Polizza, ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'Assicurato ed al Contraente.
b. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione Acquisti
L’Assicurato e/o il Beneficiario dovranno adoperarsi nel modo migliore e fare quanto possibile per evitare o diminuire la perdita o i Danni ai beni assicurati.
In caso di perdita, Furto o danno l’Assicuratore deve:
• darne comunicazione all’Assicuratore, per il tramite della Centrale Operativa, non appena venga a conoscenza della perdita, del Furto o dei Danni ai beni assicurati e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato, inviando la denuncia del Sinistro al seguente indirizzo:
Ufficio Sinistri CHUBB
c/o INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentenza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxx
• completare con tutti i dani richiesti e sottoscrivere la "Denuncia di Xxxxxxxx" non appena possibile e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla data del Sinistro, inviandola alla Centrale Operativa all’indirizzo indicato al punto che precede, corredandola da:
o copia della denuncia all'Autorità;
o copia dell'estratto conto della Carta riportante le spese oggetto del Sinistro;
o la ricevuta fiscale.
La mancata osservanza dei termini di cui sopra, nonché l'omissione dei documenti richiesti comporta la perdita del
diritto all’Indennizzo previsto dal presente Contratto.
In caso di danneggiamento l’Assicuratore ha la facoltà di richiedere al Titolare l'invio del bene stesso per cui è richiesto il risarcimento ad un indirizzo designato; in tal caso, le spese di spedizione e invio saranno a carico del Titolare.
A ricevimento di Sinistro indennizzabile l’Assicuratore si impegna a sua unica discrezione a sostituire, riparare, o ricostruire i beni perduti o danneggiati per un ammontare pari e non eccedente quanto indicato nella singola Appendice.
c. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Protezione Prelievi
In caso di perdita, Furto o danno l’Assicurato deve:
• darne comunicazione all’Assicuratore, per il tramite della Centrale Operativa, non appena venga a conoscenza della perdita, del Furto o dei Danni ai beni assicurati e comunque entro e non oltre 45 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato, inviando la denuncia del Sinistro al seguente indirizzo:
Ufficio Sinistri CHUBB
c/o INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxx Xxxxx Xxxxxxx 000 – 00000 Xxxx
• completare con tutti i dani richiesti e sottoscrivere la "Denuncia di Xxxxxxxx" non appena possibile e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla data del Sinistro, inviandola alla Centrale Operativa all’indirizzo indicato al punto che precede, corredandola da:
o copia della denuncia all'Autorità;
o copia dell'estratto conto della Carta riportante le spese oggetto del Sinistro;
o la ricevuta fiscale.
La mancata osservanza dei termini di cui sopra, nonché l'omissione dei documenti richiesti comporta la perdita del diritto all’Indennizzo previsto dal presente Contratto.
In caso di danneggiamento l’Assicuratore ha la facoltà di richiedere al Titolare l'invio del bene stesso per cui è richiesto il risarcimento ad un indirizzo designato; in tal caso, le spese di spedizione e invio saranno a carico del Titolare.
A ricevimento di Sinistro indennizzabile l’Assicuratore si impegna a sua unica discrezione a sostituire, riparare, o
ricostruire i beni perduti o danneggiati per un ammontare pari e non eccedente quanto previsto nella singola Appendice.
d. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Assicurazione Bagaglio
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne immediata comunicazione all’Assicuratore e, in ogni caso, entro 30 giorni
dalla data in cui lo stesso si è verificato, tramite i recapiti indicati nelle singole Appendici.
L’Assicurato deve inoltre inviare tramite lettera raccomandata A/R gli originali delle spese sostenute e la documentazione relativa al Sinistro.
In caso di perdita, Furto o Danno, l’Assicurato deve darne comunicazione all’Assicuratore per il tramite della Centrale Operativa, utilizzando i seguenti recapiti: 800 613 797 – oppure al numero urbano x00.00.00.00.00.00 (dall’Estero). Si precisa quanto segue:
• in caso di Xxxxx avvenuto in occasione di Viaggi aerei, l’Assicurato dovrà denunciare il Danno al Vettore il quale applicherà le procedure previste;
• in caso di Xxxxx non avvenuto in occasione di Viaggi aerei, l’Assicurato dovrà ottenere dichiarazione dal Vettore del mancato ritrovamento del Bagaglio; qualora fosse impossible ottenere tale dichiarazione, l’Assicurato dovrà denunciare il Danno alle competenti Autorità di Polizia.
L’Assicurato deve adottare tutti gli accorgimenti possibili sia per il recupero dei Bagagli e dei beni assicurati perduti che
per ridurre il Danno.
Per gli oggetti recuperati prima che sia stato liquidato l’Indennizzo previsto a termini di Polizza, l’Assicuratore risponderà
soltanto dei Xxxxx eventualmente sofferti dagli oggetti medesimi.
Gli oggetti recuperati divengono di proprietà dell’Assicuratore se questo ha già risarcito il Danno, a meno che l’Assicurato
non rimborsi allo stesso l’intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per gli oggetti medesimi.
L’Assicurato è tenuto a fornire all’Assicuratore tutte le prove che possono essere ragionevolmente richieste a dimostrazione della realtà e dell’entità del Danno, comunicando l’eventuale rimborso effettuato dai Vettori.
La denuncia deve essere corredata da:
• in caso di Xxxxx avvenuto in occasione di viaggio aereo, copia del P.I.R. (Property Irregularity Report) o, in caso di vettore non IATA, copia della denuncia alla Autorità Giudiziaria, allegando l’elenco delle cose smarrite o danneggiate e l’indicazione dei relativi valori;
• in caso di Xxxxx non avvenuto in occasione di viaggio aereo, dalla dichiarazione del Vettore comprovante il Danno subito, unitamente alla copia della denuncia all’Autorità di Xxxxxxx e all’elenco con l’indicazione dei valori delle cose smarrite o danneggiate.
L’Indennizzo, in caso di denunce di Sinistro valide, verrà corrisposto dall’Assicuratore all’Assicurato tramite bonifico o assegno bancario.
e. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Assistenza
Le prestazioni di Assistenza devono essere richieste alla Centrale Operativa a mezzo telefono o fax nel momento in cui si verifica il Sinistro, utilizzando i recapiti indicati nelle singole Appendici.
In caso di ritardo di 4 ore o più e/o di cancellazione del volo, l’Assicurato deve fornire una copia del rapporto di irregolarità rilasciato dalla linea aerea da cui risulti il numero di volo, l’aeroporto di partenza, la destinazione, gli orari programmati, l’aeroporto di arrivo, nonché i dettagli completi del ritardo.
Inoltre, al momento della denuncia l’Assicurato deve qualificarsi come Titolare di Carta e comunicare alla Centrale Operativa:
• nome e cognome;
• numero della Carta;
• scadenza della Carta;
• tipo di Assistenza richiesta;
• recapito telefonico ed indirizzo.
Si precisa che le spese sostenute dall’Assicurato e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.
Qualora l’Assicurato sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro, dovrà farlo non appena ne sarà in grado. L’Assicuratore declina ogni responsabilità per eventuali richieste di Assistenza fatte al Contraente e non inoltrate alla Centrale Operativa.
Qualora, successivamente all’erogazione della prestazione di Assistenza, emerga che questa sia stato fornita ad una persona non avente diritto o sia stata erogata al di fuori dei limiti previsti dalla presente Polizza, la Centrale Operativa si riserva la facoltà di recuperare i costi relativi dalla persona che ha usufruito della prestazione.
f. Obblighi specifici applicabili alla Estensione di garanzia
In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darne tempestivo avviso all’Assicuratore e comunque entro 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, ai seguenti recapiti:
1. E-mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx
2. Posta Ordinaria: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Sinistri
Xxx Xxxxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxx
3. Fax: 02-27.095.580
L’Assicuratore invierà all’Assicurato un modulo di “Denuncia Sinistro” che l’Assicurato, a sua volta, dovrà debitamente compilare e restituire all’Assicuratore tramite lettera raccomandata A/R o fax entro 30 giorni dalla data di ricevimento del modulo unitamente alla seguente ulteriore documentazione:
• originale dello scontrino di vendita o estratto conto della Carta comprovante il pagamento del bene;
• fattura di riparazione in originale, con diagnosi e descrizione dettagliata dell’intervento di riparazione che dovrà essere stata effettuata esclusivamente presso un centro autorizzato della marca del costruttore, oppure una dichiarazione del riparatore che indichi la natura del Danno e attesti l’impossibilità di effettuare la riparazione.
g. Obblighi specifici applicabili alla garanzia Responsabilità Civile Viaggiatore
L’Assicurato deve denunciare ogni Sinistro all’Assicuratore entro 30 giorni dalla data in cui il Sinistro si è verificato o da quando ne abbia avuto conoscenza. Tale termine si riduce a 10 giorni nel caso in cui venga formalizzata una richiesta Xxxxx da parte di Xxxxx.
In ogni caso, la denuncia deve indicare la precisa narrazione dei fatti, le generalità dei danneggiati e dei testimoni, la data e il luogo di accadimento del Sinistro; l’Assicurato è, inoltre, tenuto a fornire all’Assicuratore tutti i documenti, gli atti e le notizie relative al Sinistro.
Resta intesto che l’Assicurato si obbliga a non compiere atti di transazione con i Terzi danneggiati né accertare il
riconoscimento di responsabilità, senza il preventivo consenso dell’Assicuratore.
ART.40. REPORT SINSITRI
<omissis – non rilevante per l’Assicurato>
ART.41. PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro – ivi compreso l’atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato, ove necessario -, l’Assicuratore provvede al pagamento entro 30 giorni.
ART.42. PROVA
Colui che richiede l’Indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall’Assicuratore, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
ART.43. CONTROVERSIE
X. XXXXXXXX INFORTUNI
In caso di divergenze sulla natura e sulle conseguenze del Sinistro, le Parti si impegnano, a conferire mandato, con scrittura privata tra le Parti, ad un Collegio di tre medici, di decidere a norma e nei limiti delle condizioni del presente Contratto.
La proposta di convocare il Collegio Medico può in ogni caso partire da una qualsiasi delle Parti (incluso l’Assicuratore) la quale, dopo aver verificato la disponibilità dell’altra (ossia, nel caso dell’Assicuratore, del Contraente o dell’Assicurato) all’attivazione della procedura conciliatoria, provvede a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’altra Parte.
Il terzo medico viene scelto dalle Parti, tra tre nomi proposti dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la Parte proponente convoca il Collegio Medico, invitando l’altra Parte a presentarsi.
Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La decisione del Collegio Medico è vincolante per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
B. GARANZIE PROTEZIONE ACQUISTI, PROTEZIONE PRELIEVI, ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Ogni controversia circa l’ammontare dell’Indennizzo dovuto a termini di Polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d’accordo fra le Parti (Assicuratore e Assicurato), o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza o sede dell’Assicurato. Sino a quando l’Arbitro non farà conoscere le proprie decisioni, l’Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro l’Assicuratore. L’Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro l’Assicuratore trascorso un anno dalla data del giorno in cui l’Arbitro avrà comunicato alle Parti le sue decisioni tramite lettera raccomandata.
Ciascuna della Parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese e competenze dell’Arbitro.
ART.44. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI – GARANZIA RC VIAGGIATORE
Relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Viaggiatore, l’Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione a nome dell’Assicurato, delle vertenze sia in sede stragiudiziale che in sede civile e/o penale, designando, ove occorra, Legali o Tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza. Qualora la somma, comprensiva di ogni spesa legale, dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra l’Assicuratore e l’Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse. L’Assicuratore non rimborserà le spese sostenute dall’Assicurato per i Legali o Tecnici che non siano da esso designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia |
Il Rappresentante Legale |
Xxxxxx Xxxxx |
I NOSTRI CONTATTI | |
Denuncia Sinistri Protezione Acquisti, | Numero Verde |
Protezione Prelievi, Assicurazione Bagaglio, | |
Inconvenienti di Viaggio, Assistenza, Second | 800.613.797 |
Opinion | |
Dall’estero: | |
x00 00.00.00.00.00 | |
Indirizzo postale: INTER PARTNER ASSISTANCE | |
S.A – Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxx | |
Xxxxxxx, 000 - 00000 - Xxxx | |
Denuncia Estensione garanzia di Assistenza e Responsabilità Civile Viaggiatore | E-Mail: xxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx Indirizzo postale: Chubb European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Sinistri, Xxx Xxxxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx. |
Fax: 02-27.095.580. |
COME PRESENTARE I RECLAMI | |
All’Assicuratore | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all’Assicuratore, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Xxxxx Xxxxx, 29 – 00000 Xxxxxx Fax: 00.00000.000 Email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx L’Assicuratore fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso. |
All’IVASS | Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Assicuratore. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo” o al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxxx0_Xxxxx_xx_xxxxxxx.xxx. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei Danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi |
Contatti
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