Contract
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA, DI DISPOSITIVI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI A FAVORE DEGLI ENTI E DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA.
(CIG 66474690F5) TRA
InnovaPuglia S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxx (Xxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx 0, P.IVA nr. 06837080727, in persona del Direttore Ge- nerale Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “InnovaPuglia”,
E
Il R.T.I. composto dalle società XXXXXX MICRO SRL (Mandataria); SIM NT SRL (mandante), costituito in data 24/04/2017 con atto a rogito del notaio Xxxxxxxxx Xxxxxxx in Bari, repertorio n. 35165, raccolta n. 19695, registrato a Bari il 02/05/2017 al n. 13400 serie 1T, disponibile in atti dell’am- ministrazione ancorché materialmente non allegato, rappresentato dalla man- dataria Xxxxxx Micro Srl, con sede in Xxxxxxx (Xx) xxxx Xxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 00/X, C.F. 10297220153, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Brindisi, il 14/11/1965, Legale Rappresentante con la carica di Amministratore Delegato, di seguito per brevità “Fornitore”,
E
SERVIZI INFORMATICI SRL, con sede in Xxxxx (Xx), xxx Xxxxxxxxx 00/X,
C.F. 01647890209, nella persona di Xxxx Xxxxxxxxx, nata a Volta Mantovana, il 20/07/1980, Legale Rappresentante con carica di Amministratore Delegato,
di seguito per brevità “Fornitore”,
E
SIELTE S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0 - 00000 - Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (XX) C.F. – CF 00941910788, in persona di Xxxxxxxxx Xxxx, nato a Catania, il 11/10/1977, Legale rappresentante e Procuratore Speciale, giusta atto del 31/05/2016 Rep. n. 45.819, per Notar Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in Civitavecchia, domiciliato per la carica nella sede sociale, di seguito per brevità anche “Fornitore”,
PREMESSO CHE
- InnovaPuglia è il Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, designato con
L. R. n. 37 del 01/08/2014, ai sensi dell’art. 9 D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014, abilitato tra l’altro a stipulare accordi quadro di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 in favore delle strutture regionali, delle aziende ed enti del SSR nonché di altre amministra- zioni convenzionate ai sensi della DGR 25 novembre 2014, n. 2461;
̵ InnovaPuglia ha inviato con PEC in data 10/09/2015 al Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori una prima programmazione degli acquisti per l’anno 2015, che prevedeva l’acquisto aggregato di apparecchiature informatiche di uso comune;
̵ con PEC del 11/11/2015 (da InnovaPuglia assunta sub prot. 151112017 del 12/11/2015) il Servizio Programmazione Acquisti ha inviato la richiesta di fab- bisogni di apparecchiature informatiche di uso comune per le strutture regio- nali, gli enti del SSR ed i soggetti di cui alla DGR 323/2015;
̵ con mail del 27/11/2015 (da noi assunta sub prot. 151130024 del 30/11/2015) e successive integrazioni il Servizio Programmazione Acquisti ha
trasmesso ad InnovaPuglia tali fabbisogni.
̵ prima della pubblicazione del bando è stata inoltrata apposita informativa a CONSIP e AGID;
̵ ciascun Fornitore, risultato aggiudicatario della suddetta gara, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, ha prestato la cauzione pari all’ 1% dell’importo offerto, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti, documentazione che, anche se non material- mente allegata al presente Accordo Quadro, ne forma parte integrante e so- stanziale;
̵ il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valuta- zione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
̵ il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per InnovaPu- glia S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei Contratti Esecutivi che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni;
̵ il Codice Identificativo dell’Accordo Quadro è il seguente: CIG 66474690F5.
CONSIDERATO CHE
̵ InnovaPuglia S.p.A., dopo apposita delibera del C.d.A. del 11/02/2016 n. 96 ha indetto una gara telematica comunitaria a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, in un unico lotto, finalizzata alla selezione di più
contraenti, mediante l’utilizzo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 59 del TUA per la stipula di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’acquisizione di stru- mentazione informatica di dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi a favore degli Enti e delle Amministrazioni della regione Puglia;
̵ l’Accordo Quadro è concluso con n. 3 operatori economici che potranno ag- giudicarsi gli Appalti specifici, indetti dai Soggetti Aderenti allo stesso, me- diante procedura di rilancio del confronto competitivo di cui al comma 8 dell’art. 59 del TUA;
̵ Il Bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2016/S 069-119996 del 08/04/2016, sulla Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, sul “pro- filo del committente” xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxx.xx e sui siti infor- matici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAC, nonché per estratto su 4 quotidiani, di cui 2 a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;
̵ allo stato sono attive convenzioni e/o accordi quadro e/o Sistemi Dinamici di Acquisizione CONSIP per l’acquisto di strumentazione informatica, di disposi- tivi di telefonia mobile e servizi connessi aventi ad oggetto alcuni prodotti, con caratteristiche e specifiche differenti da quelli oggetto del presente Accordo Quadro, sulla base dei fabbisogni espressi da importanti buyer pubblici regio- nali;
̵ ad integrazione delle iniziative di acquisto realizzate a livello centrale, nell’ot- tica di ampliare la gamma di prodotti disponibili agli Enti e Amministrazioni della regione Puglia, sulla base dei fabbisogni raccolti presso i maggiori buyer pubblici regionali è stato ritenuto opportuno ampliare la gamma di prodotti
disponibili agli Enti e Amministrazioni della regione Puglia mediante la proce- dura di acquisto citata;
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e do- miciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, il Disciplinare con i relativi Al- legati e i chiarimenti inviati da InnovaPuglia S.p.A. nel corso della procedura di gara e l’Offerta tecnica ed economica del Fornitore, nonché le note di ag- giornamento tecnologico delle offerte tecniche inviate dai contraenti e assunte in atti dell’Xxx.xx sub prott. n.170918008 del 18/09/2017; n.170919022; n.170919023 del 19092017; n.171002012 del 02/10/2017; n.171002013 del 02/10/2017 e n.171003007 del 03/10/2017.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e ss.mm.ii e relativo Regolamento attuativo di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica Amministrazione/Ente;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che ver- ranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non rego- lato dalle disposizioni sopra richiamate.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti prodotti da InnovaPu- glia S.p.A. prevarranno sugli atti e documenti prodotti dal Fornitore, ad ecce- zione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate da InnovaPuglia S.p.A.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura stipulati dal Fornitore sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione dei contratti stessi.
Articolo 2
Oggetto dell’Accordo Quadro
1. L’ Accordo Quadro definisce:
̵ i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni specifiche contenute nei Contratti Esecutivi di adesione alle prestazioni in oggetto, consentono al Fornitore di operare come prestatore delle forniture e dei servizi connessi nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche Locali della Regione Puglia (Ammi- nistrazioni);
̵ i rapporti tra il Fornitore e l’unità operativa SArPULIA, inglobata nella Società InnovaPuglia S.p.A.
2. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabil- mente a prestare alle Amministrazioni le seguenti forniture di strumentazione informatica, dispositivi di telefonia mobile e servizi connessi. I prodotti e le
quantità massime richieste sono riepilogate nell’Allegato “Prodotti e servizi” all’Accordo Quadro di cui fa integralmente parte.
I servizi da prestare agli appaltanti specifici sono:
1) consegna e installazione dei personal computer desktop e portatili;
2) servizi di Help-Desk telefonico per le Amministrazioni/Enti aderenti all’Ac- cordo Quadro (cfr. par.3.3.1 e 3.3.2 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico);
3) servizi di assistenza e manutenzione in garanzia convenzionale (cfr. anche par. 3.3.3 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico);
4) Servizi di assistenza e manutenzione in garanzia estesa (cfr. anche par.
3.3.4 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico) nei casi ricorrenti.
3. I predetti prodotti e servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro nonché nei Contratti Esecu- tivi.
Articolo 3
Adesione delle singole Amministrazioni
1. Potranno fruire del presente Accordo Quadro tutte le Amministrazioni ed Enti Locali aventi sede legale nella Regione Puglia, regolarmente autorizzate all’utilizzo del servizio telematico EmPULIA ai sensi dell’art. 20 della Legge regionale n. 37 del 01/08/2014 e s.m.i., i cui RDA (responsabili degli acquisti) siano stati abilitati da InnovaPuglia;
2. Dette Amministrazioni ed Enti, per fruire delle prestazioni in oggetto -da parte del Fornitore-, dovranno svolgere le apposite procedure di acquisto se- condo quanto previsto e in aderenza al Codice dei Contratti Pubblici e al con- nesso Regolamento di Attuazione nei limiti dei quantitativi dichiarati in sede
di conferimento dei fabbisogni ad InnovaPuglia e/o alla Sezione Programma- zione Acquisti della Regione Puglia ovvero, nel caso in cui i quantitativi non siano stati utilmente conferiti, secondo i quantitativi massimi fissati da Inno- vaPuglia per ogni Ente in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Pu- glia;
3. Se più Fornitori avranno sottoscritto il presente Accordo Quadro, ciascuna Amministrazione/Ente selezionerà il Fornitore rilanciando, come previsto dall’Art. 59 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il confronto competitivo tra i fornitori utilizzando per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso (Art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.); altrimenti, nel caso di un unico Fornitore aderente all’Accordo Quadro, l'affidamento dei servizi da parte delle Ammini- strazioni aderenti sarà regolato dal comma 4 in luogo del comma 8 del pre- detto Art. 59.
4. L’esecuzione di ciascun Appalto Specifico sarà regolamentata dal relativo Contratto Esecutivo. Ai fini della stipula di ciascun Contratto di fornitura l’ag- giudicatario dell’Appalto Specifico dovrà prestare una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, come descritto nel successivo articolo 21.
Articolo 4 Efficacia e Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha validità dalla data di sottoscrizione e ha una durata di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro è prorogabile al massimo di ulteriori 6 mesi nel caso in cui il massimale economico previsto,
pari a € 13.540.682,40, non sia esaurito.
2. Il presente Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante ai fini della regolamentazione degli Appalti Specifici per tutto il periodo di vigenza dei me- desimi; pertanto, qualora entro il termine di durata del presente atto sia stato inviato “Invito a presentare offerta”, l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’Ap- palto Specifico saranno regolati dall’Accordo Quadro nonché dal singolo Con- tratto Esecutivo degli Appalti Specifici.
3. I singoli contratti di fornitura stipulati con le Amministrazioni/Enti (Contratti Esecutivi), a seconda della quantità e della tipologia di forniture e servizi, avranno durata fissate dalle stesse Amministrazioni.
4. Ferma restando la validità ed efficacia del Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi perfezionati; non sarà più possibile aderire ed utilizzare l’Accordo Quadro qualora sia esaurito l’importo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato secondo le prescrizioni di legge.
Articolo 5
Obblighi specifici del Fornitore
1. La sottoscrizione del presente Accordo Quadro vale per il Fornitore quale impegno irrevocabile a garantire le prestazioni in oggetto a tutti gli Enti e le Amministrazioni del territorio regionale che avranno aderito ai servizi telema- tici EmPULIA e siano stati abilitati alla fruizione dell’Accordo Quadro. Il Forni- tore è quindi tenuto a soddisfare le richieste delle Amministrazioni rientranti in quanto previsto dall’allegato 4 - al Disciplinare- “Capitolato Tecnico”, sia per quanto concerne le forniture sia per quanto concerne i servizi di base che quelli opzionali, e non può pertanto rifiutare le prestazioni in oggetto addu-
cendo motivazioni di qualsiasi tipo, fermo restando che non possono sussi- stere impedimenti all’esecuzione delle prestazioni.
2. Il Fornitore si impegna a fornire prodotti rispondenti ai requisiti tecnici mi- nimi di cui all’allegato n. 4 al Disciplinare - Capitolato Tecnico e corrispondenti a quelli dell’offerta aggiudicataria nonché ad erogare alle Amministrazioni i servizi in oggetto entro i termini prescritti dagli SLA definiti nell’Allegato 4.1 - Livelli di servizio e penali al Disciplinare della gara citata in premessa.
3. Il Fornitore si impegna a effettuare i servizi nelle sedi centrali o periferiche delle Amministrazioni/Enti secondo le loro indicazioni, purché ricadenti nel ter- ritorio della Regione Puglia.
4. Il Fornitore, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, si impegna a tenere costantemente aggiornata, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara, la documentazione amministrativa presentata sia in sede di offerta che per la stipula del presente Accordo Quadro.
5. In particolare il Fornitore, al fine di tenere aggiornata la documentazione amministrativa, deve:
̵ comunicare a InnovaPuglia S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa alle attestazioni rilasciate nelle dichiarazioni di cui al punto 2.2 (e paragrafi sotto-ordinati) del Disciplinare di gara a, attestanti che il concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi dalla conoscenza dell’evento modificativo/integrativo;
̵ inviare a InnovaPuglia S.p.A., con periodicità semestrale, il certificato di iscri- zione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A o dichiarazione sostitutiva del medesimo ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
̵ comunicare a InnovaPuglia S.p.A. ogni modifica, ovvero il venire meno, dei requisiti attestanti la capacità tecnica di cui al punto III 2.3 comma 2 del Bando di gara entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo.
6. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad aggiornare le informazioni contenute nella documentazione tecnica rilasciata in fase di qualificazione ogni qual volta sia necessario e ad ottemperare in ogni caso a tutte le richieste di chiarimenti che dovessero pervenire da InnovaPuglia.
7. Il Fornitore si impegna a partecipare alla fase di rilancio del confronto com- petitivo tra i Fornitori parti dell’Accordo Quadro compiuta dalle Amministra- zioni per aggiudicare i singoli appalti specifici.
8. Qualora alla fase di rilancio del confronto competitivo non partecipi alcun Fornitore, l’Amministrazione/Ente è tenuta ad apposita notifica ad InnovaPu- glia, Unità organizzativa SArPULIA, che provvederà a verificare d’ufficio la con- formità della richiesta d’offerta all’Accordo Quadro e agli allegati al Disciplinare di Gara, in particolare Allegato 4 - Capitolato Tecnico e Allegato 4.1 - Livelli di servizio e penali e supporterà l’Amministrazione/Ente nell’indizione di una nuova procedura di rilancio del confronto competitivo tra gli operatori econo- mici parti dell’Accordo Quadro che sono obbligati a parteciparvi pena l’appli- cazione della relativa penale prevista.
9. Il Fornitore, nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, si impe- gna, in caso di aggiudicazione in proprio favore di un Appalto Specifico, a stipulare il relativo Contratto Esecutivo, secondo i fabbisogni indicati dalle Am- ministrazioni stesse, previa prestazione di una cauzione definitiva –a garanzia dell’esatta e completa esecuzione del Contratto di fornitura– resa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e a dare esecuzione al Con- tratto medesimo.
10. Il Fornitore si impegna a stipulare singoli contratti con le singole Ammini- strazioni secondo i fabbisogni indicati dalle Amministrazioni/Enti aderenti negli appalti specifici entro i massimali di acquisto previamente determinati da In- novaPuglia S.p.A. sulla base dei fabbisogni raccolti dalla Sezione Programma- zione Acquisti della Regione Puglia.
11. Il Fornitore si obbliga a non stipulare contratti di fornitura sulla base del presente Accordo Quadro con soggetti diversi dalle singole Amministrazioni o da aggregazioni di Amministrazioni legalmente costituite.
12. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializ- zate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività og- getto del contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto so- ciale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
13. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle ob- bligazioni previste.
14. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a InnovaPuglia S.p.A. e all’Ammini- strazione/Ente interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
15. Per le modalità di affidamento delle forniture e dei servizi oggetto del singolo Contratto Esecutivo, nonché per le modalità di gestione, verifica, vali- dazione e controllo dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, vale quanto stabilito nell’Allegato 4 al Disciplinare di gara “Capitolato Tecnico” e, se del caso, nel Contratto Esecutivo.
16. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche minime ed alle specifiche indicate nella documenta- zione contrattuale; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, restando a carico del medesimo Fornitore eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successiva- mente alla stipula del presente Accordo Quadro.
17. Nella prestazione dei servizi di cui al presente contratto, il Fornitore si obbliga a:
a. eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni conte- nute nel presente Accordo Quadro, nonché secondo le modalità specifiche previste nei singoli contratti di fornitura;
b. attuare tutte le specifiche tecniche e rispettare tutti gli standard tecnici
prescritti nell’allegato 4 al Disciplinare “Capitolato Tecnico”;
c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da InnovaPuglia S.p.A.;
d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a InnovaPuglia ed alle singole Amministra- zioni, di monitorare la conformità dei prodotti e dei servizi alle specifiche tec- niche dell’allegato 4 al Disciplinare “Capitolato Tecnico”;
e. adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche dell’allegato 4.1 al Disciplinare di gara “Livelli di servizio e penali”;
f. osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Ammi- nistrazioni e/o di InnovaPuglia S.p.A., assumendosene ogni relativa alea;
x. xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni e InnovaPuglia S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
h. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
i. comunicare tempestivamente alle Amministrazioni e ad InnovaPuglia SpA, per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza
sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi:
̵ ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di im- presa e negli organismi tecnici e amministrativi;
̵ le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’ese- cuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni interve- nute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
j. non opporre a InnovaPuglia S.p.A. ed alle Amministrazioni/Enti qual- sivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;
x. xxxxxxx di accordi taciti e/o palesi con gli altri aggiudicatari dell’accordo qua- dro, mediante ripartizione delle prestazioni oggetto di appalti specifici, fissa- zione dei prezzi da offrire, ecc.
18. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni/Enti aderenti all’Accordo Quadro.
19. Le attività necessarie per la predisposizione degli apparati e per l’attiva- zione dei servizi oggetto del singolo Contratto Esecutivo dovranno essere ese- guite senza interferire nel normale lavoro degli uffici dell’Amministra- zione/Ente aderente e salvaguardando le sue esigenze; modalità e tempi do- vranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.
20. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Ammini- strazione/Ente aderente e/o da InnovaPuglia SpA.
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri di- pendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente atto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, le Amministrazioni/Enti, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, potranno riservarsi di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfettaria di im- porto pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
Articolo 7 Importo massimo
1. Il Fornitore prende atto che l’importo massimo del presente Accordo Quadro è quello indicato nella documentazione di gara, eventualmente incrementato fino a concorrenza di 1/5 (un quinto), alle medesime condizioni ivi pattuite, ai sensi dell’art. 11 del X.X. 00 novembre 1923, n. 2440. In ragione di tale im- porto massimo, InnovaPuglia S.p.A. procederà ad indicare le quantità mas- sime delle macro classi di fornitura, da affidare mediante i singoli Appalti Spe- cifici.
Articolo 8
Fabbisogni conferiti dagli Enti/Amministrazioni della Regione Pu- glia
1. Il Fornitore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro entro i limiti quantitativi complessivi sopra esposti e in aderenza ai massimali fissati da InnovaPuglia per singola Amministrazione/Ente, i quali sono stati determinati in base ai fabbisogni conferiti dagli stessi Enti/Ammini- strazioni alla Sezione Programmazione Acquisti della Regione Puglia e al Sog- getto Aggregatore InnovaPuglia S.p.A.
2. È altresì posto divieto, ai sensi e per effetto del comma precedente, di eseguire dette prestazioni mediante intermediari e/o interposte persone con- trollate e/o collegate al Fornitore o che comunque rispetto alle quali il Forni- tore stesso sia centro decisionale.
3. In caso di violazione del predetto obbligo si applica l’istituto di cui all’art. 24 del presente Accordo Quadro.
Articolo 9
Piano dettagliato delle consegne
1. Gli ordinativi di fornitura saranno eseguiti secondo tempi e modalità indicate nel Piano dettagliato delle Consegne, che l’Amministrazione/Ente acquirente dovrà compilare e allegare alla documentazione di appalto specifico (ovvero all’Ordinativo di Fornitura) ove ritenuto necessario e concordato tra il respon- sabile dell’esecuzione delle prestazioni del Fornitore e il funziona-rio/dirigente competente per l’esecuzione delle forniture della Amministrazione o Ente ac- quirente.
2. L’invio del suddetto Piano per le consegne da parte delle Amministrazioni o Enti ordinanti è obbligatorio, salvo richieste di deroga motivate dalle Ammini- strazioni/Enti e concesse da parte del Fornitore e, comunque, nella prospettiva dell’esatta esecuzione delle forniture e dei servizi.
3. Il Piano indicherà i luoghi e il numero delle apparecchiature da consegnare presso ciascuna sede ed il nominativo del referente dell’Amministrazione o Ente per la consegna. A tal proposito cfr. par.3.2.1 dell’Allegato 4 – Capitolato Tecnico.
Articolo 10
Variazioni al Piano dettagliato delle consegne
1. Il Piano dettagliato delle Consegne potrà essere variato e/o aggiornato dall’Amministrazione/Ente ogni qualvolta questa lo ritenga necessario, me- diante apposita comunicazione scritta (Pec) sempre e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi prima del previsto avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
2. L’Amministrazione/Ente ha facoltà di richiedere al Fornitore la sostituzione di uno o più prodotti dell’offerta, in caso di esito negativo della verifica (cfr. par. 5.2 e 5.3 dell’All. 4 – Capitolato Tecnico).
3. Il Fornitore si impegna a provvedere alle sostituzioni o alla fornitura di nuovi prodotti, applicando i prezzi precedentemente stabiliti, nei termini temporali previsti dall’allegato 4.1 al Disciplinare di gara “Livelli di servizio e penali”.
Articolo 11 Organizzazione del lavoro
1. Le attività di supervisione e controllo delle prestazioni erogate saranno svolte, oltre che dagli Enti/Amministrazioni appaltanti specifici, anche da In- novaPuglia S.p.A.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare tutte le prescrizione tecniche che saranno emanate da InnovaPuglia S.p.A. e saranno pubblicate dallo stesso sul suo sito web: xxx.xxxxxxx.xx.
3. Le attività amministrative, contrattuali e strumentali per la gestione, super- visione e controllo del presente Accordo Quadro sono svolte da InnovaPuglia S.p.A.
4. Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del singolo Contratto Esecutivo, in relazione alla prestazioni dovute, saranno svolte dalla singola Amministrazione/Ente contraente, con il supporto di Inno- vaPuglia S.p.A. quando reputato necessario dalla stessa Amministra- zione/Ente.
5. Per la gestione delle forniture e delle attività di cui al presente accordo quadro e dei singoli contratti di fornitura, InnovaPuglia e i Fornitori aggiudi-
catari, al fine di mantenere elevato il livello qualitativo delle prestazioni previ- ste e, comunque, anche al fine di affrontare tematiche e problematiche di comune interesse dei Fornitori in relazione a una o più Amministrazioni/Enti, costituiscono un Gruppo per la qualità delle forniture e dei servizi (GQFS) che si riunisce su convocazione del responsabile dell’esecuzione del contratto di InnovaPuglia presso i locali di InnovaPuglia S.p.A.; la partecipazione dei For- nitori è obbligatoria. Il Gruppo è costituito da un rappresentante, dotato di opportuni poteri, per ogni Fornitore; quando necessario, a giudizio di Inno- vaPuglia, allo stesso partecipano i rappresentanti di singole Ammini- strazioni/Enti le cui acquisizioni siano, a giudizio di InnovaPuglia, di rilevante entità e possano avere un impatto organizzativo e gestionale considerevole sulle Amministrazioni/Enti.
6. Il nominativo del rappresentante del Fornitore deve essere comunicato ad InnovaPuglia entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente Accordo Quadro e con 30 giorni di anticipo per ogni eventuale varia- zione successiva.
7. Al GQFS sono assegnati i seguenti compiti di indirizzo strategico ed opera- tivo con riferimento alle seguenti tematiche:
̵ evoluzione tecnologica dei prodotti offerti in sede di offerta indicativa;
̵ best practice per l’erogazione dei servizi;
̵ servizi opzionali, messa fuori mercato e sostituzione di prodotti non più a listino dei produttori;
̵ eventuali esigenze specifiche di singole Amministrazioni/Enti aderenti all’Ac- cordo Quadro;
̵ eventuali fenomeni distorsivi della concorrenza nell’ambito dell’Accordo Qua- dro;
̵ sicurezza delle prestazioni e rischi interferenziali;
̵ applicazione delle disposizioni relative a prestazioni ambientali minime;
̵ formulazione di proposte di soluzione in via bonaria delle eventuali divergenze tra le parti.
8. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente Ac- cordo Quadro e con 10 (dieci) giorni di anticipo per ogni eventuale variazione successiva il Fornitore deve comunicare attraverso posta elettronica certificata a InnovaPuglia S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxx.xxxxxx.xx il nomina- tivo di un Referente Tecnico, responsabile dell’interlocuzione con il GQFS e un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per inviare le comunica- zioni del GQFS.
9. Il Fornitore è obbligato ad attivare apposita interfaccia per le Amministra- zioni/Enti costituita da un Servizio HelpDesk accessibile mediante apposito nu- mero verde, fax e portale web del Fornitore, secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 4 al Disciplinare di gara “Capitolato Tecnico”.
Articolo 12 Sicurezza
1. Le Amministrazioni/Enti Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l’appalto specifico. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al pre- cedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e so- stanziale dei documenti contrattuali.
Articolo 13
Luoghi di esecuzione delle prestazioni
1. Ogni Amministrazione/Ente provvede ad indicare nella documentazione di appalto specifico i locali di consegna e installazione delle apparecchiature for- nite e se, del caso, quelli per la pre-consegna/stoccaggio degli apparati stessi.
2. Il Fornitore, su richiesta dell’Amministrazione/Ente e con oneri a carico della stessa Amministrazione/Ente, si impegna ad eseguire i servizi richiesti nei tempi e nei luoghi indicati.
Articolo 14
Ispezioni - Verifiche - Collaudi tecnici
1. Il Fornitore, nonché gli Enti e le Amministrazioni Acquirenti si obbligano a consentire ad InnovaPuglia S.p.A. e/o a soggetti all’uopo autorizzati, l’esecu- zione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell’Accordo Quadro, di verifiche delle Apparecchiature offerte e consegnate agli Enti e Amministra- zioni acquirenti, fino ad un massimo di n. 4 (quattro) verifiche annuali a cam- pione (di seguito, anche “Prime Verifiche”), nei termini e secondo quanto pre- visto nell’Allegato 4 al Disciplinare, “Capitolato Tecnico” paragrafi 5.2 e 5.3.
2. Le apparecchiature consegnate saranno sottoposte a verifica secondo quanto indicato nel par. 3.2.1 dell’Allegato 4 al Disciplinare, “Capitolato Tec- nico”.
Articolo 15
Livelli di Servizio e Penali
1. Il Fornitore si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato e, comunque, assicura per l’intero periodo di durata del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, il mantenimento di Livelli di servizio non inferiori a quelli previsti negli allegati al Disciplinare 4 “Capitolato Tecnico” e Allegato 4.1 – “Livelli di servizio e penali”. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle forniture e/o dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non im- putabile rispettivamente all’Amministrazione/Ente o a InnovaPuglia S.p.A., ov- vero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto negli allegati al Disciplinare 4 “Capitolato Tecnico” e 4.1 “Livelli di servizio e penali”, l’Am- ministrazione/Ente o InnovaPuglia S.p.A., per quanto di rispettiva compe- tenza, applicheranno al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e rego- late nei suddetti allegati, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto co- munque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da InnovaPu- glia S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione/Ente, per quanto di rispettiva competenza; in quest’ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno es- sere comunicati per conoscenza a InnovaPuglia S.p.A.
3. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte della singola Ammi- nistrazione/Ente, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie dedu- zioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Ammini- strazione/Ente medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non
pervengano all’Amministrazione/Ente nel termine indicato, ovvero, pur es- sendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della mede- sima Amministrazione/Ente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere ap- plicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadem- pimento.
4. In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di InnovaPuglia S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie dedu- zioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa In- novaPuglia S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette deduzioni non per- vengano a InnovaPuglia S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo per- venute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Inno- vaPuglia S.p.A. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al For- nitore le penali stabilite dianzi e nell’apposito Allegato 4.1 – Livelli di Servizio e penali, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali e per quanto di rispettiva competenza, le Amministrazioni potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al comma 4 dell’articolo 21 (Cau- zione);
6. InnovaPuglia S.p.A. potrà compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza avvalendosi della cauzione di cui al comma 1 dell’articolo 21 (Cauzione); in ogni caso, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da un sin- gola Amministrazione/Ente raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore complessivo del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione/Ente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo, con diritto al risarcimento di tutti i danni, nonché la facoltà di richiedere le presta- zioni dovute al secondo miglior offerente all’appalto specifico.
8. Qualora l’importo complessivo delle penali applicate al Fornitore da Inno- vaPuglia S.p.A. raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore com- plessivo dell’importo massimo complessivo del presente Accordo Quadro, ov- vero qualora un inadempimento di cui all’allegato 4.1 al Disciplinare “Livelli di servizio e penali” perduri per tre quadrimestri consecutivi e riguardi almeno 3 (tre) Contratti Esecutivi, InnovaPuglia S.p.A., valutata la gravità dell’inadem- pimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente Ac- cordo Quadro, con diritto al risarcimento di tutti i danni. InnovaPuglia S.p.A. si riserva altresì il diritto di revocare l’Accordo Quadro in caso di non rispetto dei termini di adempimento o di eccessivo livello di inadempienza delle pre- stazioni, come specificato nel successivo articolo 24 (Risoluzione).
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso ina- dempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima pe- nale.
Articolo 16 Conflitti con altri fornitori
1. L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e altri Fornitori aggiu- dicatari dell’Accordo Quadro, non potrà essere considerata causa legittima di
sospensione delle prestazioni, ed entrambi i Fornitori saranno responsabili di eventuali inadempienze, delle penali e danni conseguenti in via solidale nei confronti della singola Amministrazione/Ente.
2. L’insorgere di conflitti o controversie tra il Fornitore e suoi eventuali forni- tori, non potrà essere considerata causa legittima di sospensione nella eroga- zione delle prestazioni ed il Fornitore verrà considerato responsabile dei danni derivanti dall’inadempimento nei confronti della singola Amministra- zione/Ente.
Articolo 17
Messa fuori mercato di prodotti a listino e loro sostituzione
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente il GQFS sulla evolu- zione tecnologica dei prodotti e dei servizi oggetto del presente accordo qua- dro e delle conseguenti sostituzioni dei prodotti a listino oggetto di offerta indicativa.
2. Il Fornitore si impegna a sostituire i prodotti fuori mercato e non più a listino con prodotti della medesima casa madre aventi prestazioni e benchmark uguali o migliorative.
Articolo 18 Prezzi unitari
I prezzi unitari delle prestazioni offerte alle Amministrazioni non potranno es- sere superiori a quanto offerto ai fini dell’aggiudicazione del presente Accordo Quadro. I prezzi unitari stabiliti dal Fornitore sono riportati nell’Allegato “Prezzi Unitari” all’Accordo Quadro di cui fanno integralmente parte.
Articolo 19
Corrispettivi e fatturazione
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni in esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi sono determinati in ragione dei prezzi unitari determinati in fase di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, sono maturati con periodicità bimestrale in ragione delle prestazioni effettivamente eseguite nel rispetto del Piano delle Consegne e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo ac- certamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via PEC, verrà corrisposta nel termine di pagamento di 30 (trenta) giorni –60 (ses- santa) giorni nei casi previsti dalla legge– secondo le modalità di cui alla nor- mativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002). In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. Detti corrispettivi si riferiscono a forniture di prodotti nuovi di fabbrica e a servizi eseguiti a perfetta regola d’arte, nell’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità e nel pieno adem- pimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Detti corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni rela- tivo rischio e/o alea, salvo in ogni caso quanto previsto nel successivo articolo.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritti ad altri compensi, ovvero ad adegua- menti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
5. Ciascuna fattura dovrà essere intestata all’Amministrazione/Ente e conte- nere il riferimento al presente Accordo Quadro ed al singolo Contratto Esecu- tivo cui si riferisce. Si evidenzia che il CIG “derivato” rispetto a quello del pre- sente Accordo Quadro, comunicato dalle Amministrazioni, sarà inserito a cura del Fornitore nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle mede- sime e dovrà essere indicato dalle medesime Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell’ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla man- dataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ri- correre alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle mo- dalità oltre disciplinate.
6. Ai fini del pagamento di corrispettivi, l’Amministrazione/Ente procederà:
̵ per gli importi superiori ad Euro 10.000,00=, all’ottemperanza alle disposi- zioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40;
̵ ad acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle forniture e dei servizi e, comunque, delle at- tività previste nei singoli Contratti Esecutivi. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Accordo Quadro potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale di- chiarazione da comunicarsi tramite PEC, rispettivamente dalle Amministra- zioni e da InnovaPuglia S.p.A., ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
8. I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente intestato al Fornitore, come indicato nella propria offerta economica in sede di gara. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni all’atto del perfezionamento dei singoli Contratti Esecutivi.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tem- pestivamente noto alle Amministrazioni e a InnovaPuglia S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito sopra indicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le varia- zioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai paga- menti già effettuati.
10. Nel caso il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni per i con- tratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbli- gatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società
mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppa- mento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società rag- gruppate, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle prestazioni effettuate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le prestazioni effettivamente svolte, corrispondenti a quelle di- chiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Amministrazione/Ente. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in ma- niera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative alle prestazioni svolte da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato in precedenza, la descrizione di ciascuna delle forniture e dei servizi cui si riferisce.
11. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione/Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Esecutivo, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs.
n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione/Ente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esau- stivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a contratti di- versi. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministra- zione/Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta
fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 20 Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
i. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclu- sione del presente Accordo Quadro;
ii. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o control- late, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, co- munque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
iii. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse as- sunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ. per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al ri- sarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 21 Cauzione
1. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali derivanti dal presente Accordo Quadro, ciascun Fornitore ha prestato, ai fini della stipula del presente atto, una cauzione dell’importo pari ad € 135.406,82
(centotrentacinquemilaquattrocentosei/82 euro) costituita con le modalità previste dall’art. 75, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
2. La cauzione di cui al comma 1 verrà escussa nei casi di inadempimento agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro ivi incluso le ipo- tesi di risoluzione.
3. La cauzione di cui al precedente comma 1 avrà durata di due anni e otto mesi dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cesserà di avere effetto e verrà comunque restituita a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
4. Ai fini della stipula del Contratto di fornitura dell’Appalto Specifico, l’aggiu- dicatario si impegna, ora per allora, a prestare una cauzione definitiva in fa- vore dell’Amministrazione/Ente contraente per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale definito nel relativo Contratto Esecutivo. La garanzia dovrà essere prestata secondo le modalità, le maggiorazioni e le condizioni indicate dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con l’eventuale applicazione della riduzione al 50% prevista dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
5. Inoltre, l’importo della cauzione è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente comma, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della cauzione è ridotto del 20% anche cumulabile con le citate ri- duzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del presente accordo quadro, del marchio di qualità ecologica dell’Unione eu- ropea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
6. La cauzione di cui al precedente comma 4 e ss. dovrà avere la durata del Contratto Esecutivo.
7. La cauzione di cui al precedente comma 4 copre e garantisce il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti con la stipula del Contratto Esecutivo, ivi inclusa la copertura del pagamento delle penali contrattuali.
8. La cauzione cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
9. Tali garanzie potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da primario istituto di credito o compagnia assi- curatrice.
10. Le fidejussioni o polizze fidejussorie dovranno essere valide fino all’inte- grale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in forza del pre- sente Accordo Quadro e del Contratto Esecutivo e dovranno prevedere espres- samente “la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin- cipale” (ex Art. 1944 codice civile) e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni “a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione/Ente”.
11. Il Fornitore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalle ga- ranzie fidejussorie in caso di escussione totale o parziale da parte dell’Ammi- nistrazione/Ente contraente durante il periodo di validità della stessa.
Articolo 22 Subappalto
Nel caso il Fornitore abbia dichiarato di voler far ricorso al subappalto:
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: servizi di riparazione, as- sistenza, manutenzione e servizi affini connessi a personal computer, attrez- zature d'ufficio, apparecchiature per telecomunicazione.
2. Il Fornitore che affidi la prestazione dei servizi a terzi, sarà in ogni caso ritenuto responsabile principale per l’adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal Contratto Esecutivo e per gli atti, disservizi, omissioni o negli- genze dei subcontraenti.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di In- novaPuglia S.p.A. e/o delle Amministrazioni/Enti, per quanto di rispettiva com- petenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappal- tata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne InnovaPuglia S.p.A. e/o le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe impu- tabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Ac- cordo Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione della gara citata in pre- messa, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Fornitore si impegna a depositare presso InnovaPuglia S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subap-
palto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione pre- vista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, InnovaPuglia S.p.A. non autorizzerà il subappalto. La singola Ammi- nistrazione/Ente, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170, comma 7, del d.P.R. n. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limi- tatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione.
7. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, InnovaPuglia S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
8. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
9. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a trasmettere all’Amministrazione/Ente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. L’Amministrazione/Ente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore -attestante la regolarità- del subappaltatore in ordine al ver- samento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, le singole Am- ministrazioni, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subap- paltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederanno alla conte- stazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, le Amministrazioni dovranno inviare le risultanze dell’istruttoria corredate dalla relativa documentazione a Inno- vaPuglia S.p.A., la quale, sulla base di tali risultanze, e riservandosi in ogni caso la possibilità di richiedere ulteriori chiarimenti ed integrazioni, potrà di- sporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulte- riore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui alle precedenti lettere, InnovaPuglia S.p.A. avrà facoltà di risolvere il presente Ac- cordo Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto
di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in ma- niera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari ri- sultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, InnovaPuglia
S.p.A. annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006, dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 non- ché dai successivi regolamenti.
19. InnovaPuglia S.p.A., provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.
Articolo 23
Divieto di cessione del Contratto
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi a terzi, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno dell’Accordo Quadro medesimo e dei singoli Contratti Esecutivi per causa del Fornitore, fatta salva la possibilità per il Fornitore, previa comunicazione a InnovaPuglia S.p.A., di cessione a società facenti parte del gruppo cui appartiene. In particolare, in caso di ina- dempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui alla presente articolo,
InnovaPuglia S.p.A. e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarci- mento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro ed i singoli Contratti Esecutivi.
Articolo 24 Risoluzione
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall’Amministrazione/Ente e/o da InnovaPuglia S.p.A., per quanto di ri- spettiva competenza, per porre fine all’inadempimento, la medesima Ammini- strazione/Ente e/o InnovaPuglia S.p.A. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Contratto Esecutivo e/o il Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni e/o InnovaPuglia S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun ter- mine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ. previa dichiarazione da comu- nicarsi al Fornitore tramite PEC, i singoli Contratti Esecutivi e/o il presente Accordo Quadro:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del presente Accordo Quadro o per lo svolgimento delle
attività ivi previste;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
c) nel caso in cui un liquidatore, curatore, fiduciario, custode e altro analogo soggetto sia designato in relazione a, o prenda il possesso di, tutti o una parte sostanziale dei cespiti del Fornitore o stipuli accordi o transazioni con i creditori del Fornitore che comportino la cessione dei cespiti necessari alla prestazione dei Servizi o quest’ultimo sia dichiarato fallito (o diviene soggetto ad altre procedure concorsuali) secondo la normativa vigente;
d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il ter- mine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di InnovaPuglia S.p.A., anche ai sensi del precedente articolo 21 (Cau- zione);
e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, ai sensi dell’articolo 26 (Responsabilità Civile);
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o InnovaPuglia S.p.A., ai sensi dell’articolo 27 (Xxxxxxxx e diritti d’autore);
g) nei casi di cui agli articoli 19 (Corrispettivi e Fatturazione), 20 (Trasparenza dei prezzi),22 (Subappalto), 23 (Divieto di cessione del contratto), 28 (Riser- vatezza) e 29 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
h) applicazione di penali oltre la misura stabilita all’articolo 15 (Livelli di Servi- zio e Penalità).
3. InnovaPuglia S.p.A. potrà procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro ai
sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 abbiano provve- duto a risolvere il singolo Contratto Esecutivo nell’ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al comma 3 del su richiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documenta- zione a supporto, le avvenute risoluzioni a InnovaPuglia S.p.A.
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Con- tratti Esecutivi non ancora eseguiti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione del Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in fa- vore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i esecu- tivo/i, InnovaPuglia S.p.A. e/o l’Amministrazione/Ente avranno diritto di escu- tere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i contratto/i attua- tivo risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione/Ente Be- neficiaria e/o di InnovaPuglia S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto Esecutivo l’Amministrazione/Ente ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi dell’ar- ticolo 3 comma 3, escludendo dal novero dei fornitori invitati quello a cui ha appena risolto il contratto.
Articolo 25
Recesso
1. InnovaPuglia S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro in tutto o in una sua parte e contestualmente le Amministrazioni Be- neficiarie dai Contratti Esecutivi dandone preavviso al Fornitore almeno 90 (novanta) giorni solari prima della data di efficacia del recesso a mezzo PEC in dipendenza di sopravvenute esigenze di carattere organizzativo della Pub- blica Amministrazione/Ente ai sensi dell’art. 1373 del codice civile, e, comun- que, qualora intervengano modifiche normative, di fonte primaria o seconda- ria -che incidano sulle merceologie oggetto del presente Accordo Quadro- le quali abbiano valenza sull’esecuzione del presente Accordo.
2. L’Amministrazione/Ente ha diritto di recedere motivatamente dal Contratto Esecutivo in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC. In tale caso, il Fornitore ha diritto ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al pagamento da parte dell’Amministrazione/Ente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Con- tratto Esecutivo, oltre al 10% dell’importo dei servizi non ancora erogati, ri- nunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pre- tesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le pre- stazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno al- cuno all’Amministrazione/Ente.
4. Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere pa- tita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo
esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, som- mosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministra- tive e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
5. Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca le prestazioni da parte del Fornitore, l’Amministrazione/Ente interessata, impregiudicato qual- siasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per le prestazioni interes- sate fino a che le stesse non siano effettuare, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro Fornitore aggiudicatario per una durata ragionevole secondo le circostanze. L’Amministrazione/Ente si impegnerà, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
6. In tutti i casi di recesso del Contratto Esecutivo l’Amministrazione/Ente ha facoltà di procedere ad una nuova selezione di un fornitore ai sensi del prece- dente art 3 comma 3.
Articolo 26 Responsabilità Civile
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto delle Amministrazioni o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso ri- feribili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati dal Disciplinare di gara
di cui alle premesse.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il presente contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
Articolo 27 Brevetti e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Il Fornitore manleva e tiene indenne InnovaPuglia S.p.A. e le Amministra- zioni/Enti da tutte le rivendicazioni legali, le responsabilità, le perdite ed i danni pretesi da qualsiasi persona, a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti italiani o stranieri.
3. Qualora sia promossa nei confronti di InnovaPuglia S.p.A. o dell’Ammini- strazione/Ente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni utilizzati per l’esecuzione dei servizi, il Fornitore manleverà e terrà indenne InnovaPuglia S.p.A. e l’Amministrazione/Ente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di InnovaPuglia S.p.A. e/o dell’Amministrazione/Ente.
4. InnovaPuglia S.p.A. e l’Amministrazione/Ente si obbligano ad informare
prontamente per scritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al prece- dente comma; in caso di difesa congiunta, si riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da InnovaPuglia S.p.A. o dall’Amministrazione/Ente.
5. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, InnovaPuglia S.p.A. e l’Amministrazione/Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto, rispettivamente, del presente Con- tratto Quadro o del Contratto Esecutivo, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparec- chiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 28 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle memorizzate e che transitano per le apparecchiature di ela- borazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utiliz- zazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi, e co- munque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Esecutivi; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri di- pendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappalta- tori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le singole Ammini- strazioni e/o InnovaPuglia S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Esecutivo ovvero il presente Accordo Xxx- xxx, xxxxx restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Amministrazioni/Enti e/o a InnovaPuglia S.p.A.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente Accordo Quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Forni- tore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 32 (Trattamento dei dati personali) il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Articolo 29
Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi- nanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Ac-
cordo Quadro o nei Contratti Esecutivi, si conviene che, in ogni caso, le Am- ministrazioni/Enti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare pre- viamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichia- razione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, i singoli contratti attuativi nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico ban- cario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
3. In ogni caso, si conviene che InnovaPuglia S.p.A., senza bisogno di asse- gnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tra- mite PEC, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al prece- dente comma.
4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedi- cato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta,
una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di trac- ciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadem- pimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione a InnovaPuglia S.p.A. e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i su- bappaltatori e i sub-contraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’ob- bligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli stru- menti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. InnovaPu- glia S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappalta- tore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richia- mata Xxxxx. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a InnovaPuglia S.p.A., oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcon- traente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che InnovaPuglia S.p.A., si riserva di pro- cedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di
legge e di contratto.
8. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pub- blici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli stru- menti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i cor- rente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bo- nifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore me- desimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impedi- scano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi –fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del
D.P.R. 445/2000– l’Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e InnovaPuglia S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della InnovaPuglia S.p.A. al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
2. Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa,
ai sensi dell’Art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 31 Controversie e Foro competente
1. Le controversie che possono eventualmente insorgere nella interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni del Accordo Qua- dro e dei singoli contratti di fornitura sono prese in esame per una composi- zione bonaria dal GQPS.
2. Ove il disaccordo permanga e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni solari dall’insorgere dello stesso, le parti ricorreranno ad un Collegio di esperti composto da tre membri di cui uno nominato dal Respon- sabile del Contratto del Fornitore, uno nominato da InnovaPuglia S.p.A. ov- vero dall’Amministrazione/Ente per quanto di rispettiva competenza ed uno, terzo alle parti, altamente esperto in materia, quest’ultimo con funzione di Presidente, nominato in accordo tra le parti stesse, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza di una delle parti.
3. Il compenso dovuto al membro esterno sarà a carico di entrambi i con- traenti, in parti uguali.
4. InnovaPuglia S.p.A. e il Fornitore si obbligano incondizionatamente, ora per allora, ad attenersi alle conclusioni ed alle determinazioni adottate dal Collegio di esperti, con valore negoziale fra di esse.
5. In pendenza del giudizio del Collegio di esperti le parti non restano sollevate da alcuno degli obblighi previsti dal Accordo Quadro.
6. Le parti concordano che, ai sensi dell’Art. 47 del codice civile e dell’Art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia,
relativa al presente Accordo Quadro e non devoluta al Collegio di esperti, è quello di Bari.
7. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministra- zioni/Enti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 32 Trattamento dei dati personali
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dell’esecuzione dei singoli Contratti Esecutivi, le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. InnovaPuglia S.p.A. tratta i dati relativi al Accordo Quadro ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli Contratti Esecutivi in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi, per il controllo della spesa totale, nonché per l’ana- lisi dei risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni/Enti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato ade- rendo al Accordo Quadro con l’emissione del Contratto Esecutivo o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a InnovaPu- glia S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni/Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del Accordo Quadro e dei singoli Contratti Esecutivi. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché
il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, xxx.xxxxxxx.xx e www.re- xxxxx.xxxxxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la tra- sparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i citati portali web.
4. La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni/Enti e, per esse, a InnovaPuglia S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel ri- spetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
5. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
6. Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi, oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i., anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in ge- nere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla norma- tiva citata.
7. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia respon- sabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da
un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Valenzano, lì 11/10/2017
Firmato
digitalmente da
XXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXXXXX
CN = XXXXXX
IT:SRCFNC60H20A662S
SerialNumber =
INNOVAPUGLIA S.P.A.
Il Direttore Generale
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente)
R.T.I. XXXXXX MICRO Srl/SIM NT Srl Il legale rappresentante /Procuratore
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente)
SERVIZI INFORMATICI SRL
Il legale rappresentante /Procuratore
Firmato digitalmente da:ROSA S ALVATORE
Motivo:Sielte SpA - Procurator
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente)
SIELTE S.p.A.
e Speciale Luogo:Roma
Data:31/10/2017 15:13:01
Il legale rappresentante /Procuratore
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx
(Documento informatico firmato digitalmente)
= = = =
Dichiarazione annessa al contratto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli arti- coli seguenti: Art. 5 Obblighi specifici del Fornitore, Art. 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Art.7 Importo massimo, Art.8 Fabbisogni conferiti dagli Enti/Amministrazioni della Regione Puglia, Art.9 Piano dettagliato delle conse- gne, Art.10 Variazioni al Piano dettagliato delle consegne, Art.11 Orga- nizzazione del lavoro, Art.12 Sicurezza, Art.13 Luoghi di esecuzione delle prestazioni, Art.14 Ispezioni - Verifiche - Collaudi tecnici, Art.15 Livelli di Ser- vizio e Penalità, Art.16 Conflitti con altri fornitori, Art.18 Prezzi unitari,
Art.19 Corrispettivi e fatturazione, Art.20 Trasparenza dei prezzi, Art.21 Cauzione, Art.22 Subappalto, Art.23 Divieto di cessione del Contratto, Art.24 Risoluzione, Art.25 Recesso, Art.26 Responsabilità Civile, Art.27 Brevetti e diritti d’autore, Art.28 Riservatezza, Art.29 Tracciabilità dei flussi finanziari
– ulteriori clausole risolutive espresse, Art.30 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art.31 Controversie e Foro competente, Art.32 Trattamento dei dati personali. Xxxxxxxxx, xx 00/00/0000
X.X.X. XXXXXX MICRO Srl/SIM NT Srl Il legale rappresentante /Procuratore
Dott. Xxxxxxx XxxxxxxXxxxxxx digitalmente da
(Documento informatico firmato digitalmente)
SERVIZI INFORMATICI SSRLARA XXXXXXXXX
CN =
Il legale rappresentante /Procuratore
Dott.ssa Xxxx XxxxxxxxxXXXXXXXXX SARA
(Documento informatico firmato digitalmOente) = non presente
SIELTE S.p.A.
C = IT
Il legale rappresentante /ProcuratFoirremato digitalmente
da:XXXX XXXXXXXXX
Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx:Sielte SpA -
(Documento informatico firmato digitalmenteP) rocuratore Speciale
Luogo:Roma Data:31/10/2017 15:1
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