SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICENZA E L’ENTE … PER L’ACCOGLIENZA ABITATIVA EDUCATIVA
P.G.N.
SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VICENZA E L’ENTE … PER L’ACCOGLIENZA ABITATIVA EDUCATIVA
DI NUCLEI FAMILIARI, CON XXXXXX, IN SITUAZIONE DI DISAGIO PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016
L’anno duemilaquindici, addì ……………….del mese di dicembre, con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge
TRA
Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241) rappresentato dal Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
E
L’Ente…con sede in … C.F./P.I, nella persona del legale rappresentante , nato a il e residente a , abilitato alla sottoscrizione del presente atto
PREMESSO CHE:
▪ esiste la necessità di garantire un servizio di accoglienza educativa-abitativa per nuclei familiari in situazione di disagio e privi di alloggio, composti in particolare di madri con figli minori d’età;
▪ è volontà del Comune di Vicenza recepire tale bisogno e soddisfarlo attraverso la cooperazione con Enti del terzo settore o non profit del territorio al fine di contrastare i processi di esclusione sociale o di limitazione delle opportunità delle fasce deboli della popolazione;
▪ trattasi di servizio non compreso tra le unità di offerta della L.R. n.22/2002 e successivi provvedimenti applicativi;
▪ l’Ente …detiene a titolo di proprietà/ …n…appartamenti completamente arredati, siti a Vicenza, in via…..;
▪ il Comune di Vicenza intende avvalersi di tali alloggi e regolamentarne l’utilizzo;
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art. 1 – Oggetto della Convenzione
L’Ente … mette a disposizione n. …alloggi completamente arredati ubicati a Vicenza in Via …., da destinare al servizio di accoglienza educativa-abitativa di nuclei familiari in situazione di disagio e privi di alloggio, in particolare composti di madri con figli minori d’età e, nello specifico:
- n… appartamento composto da ….
L’Ente dichiara che l’immobile è a norma e possiede tutte le certificazioni di conformità nonchè i requisiti previsti dai regolamenti e dalle normative vigenti in materia di edilizia e urbanistica ed igienico sanitarie.
Art. 2 – Modalità di Accoglienza e Prestazioni
Il servizio offre un periodo di semi-autonomia protetta verso situazioni di emergenza che si caratterizzano per un bisogno immediato e temporaneo di ospitalità e protezione. Si propone come fine l’integrale realizzazione degli adulti e, in particolare, delle donne affinché possano raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità culturali.
Obiettivo fondamentale, oltre a quello di rispondere ad una emergenza di tipo abitativo, è quello di offrire al genitore in difficoltà e, in particolare, alla donna un luogo e un tempo nel quale riflettere sulla propria situazione e sui propri vissuti, favorendo, in concertazione con i servizi sul territorio, occasioni per la sua reintegrazione sociale e il raggiungimento di una più ampia autonomia.
Il perseguimento delle finalità sopra descritte avviene attraverso i seguenti obiettivi intermedi:
- adeguato inserimento nella struttura con conseguente presa di coscienza della propria situazione;
- accettazione del cambiamento e capacità di valutare realisticamente le proprie risorse e i propri limiti;
- gestione equilibrata dei rapporti affettivi e sociali;
- incremento delle competenze genitoriali;
- equilibrata gestione dell’ambiente domestico e della vita quotidiana;
- autonomia lavorativa;
- autonomia abitativa.
Nel caso in cui si verifichi il non utilizzo dell’alloggio per un periodo di quindici giorni l’Ente ha facoltà di adibirlo ad una diversa destinazione, previa comunicazione formale al Direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi del Comune di Vicenza. Il Comune di Vicenza comunicherà tempestivamente alla struttura l’interesse all’utilizzo dell’appartamento.
L’Ente gestore ha l’onere di munirsi delle prescritte autorizzazioni all’esercizio, se necessarie.
Art. 3 – Modalita’ Operative
Per quanto attiene le modalità operative di gestione dell’accoglienza abitativa educativa si rinvia a quanto previsto dal progetto redatto dal servizio sociale professionale competente relativamente a ciascun nucleo familiare.
Art. 4 – Destinatari delle prestazioni
Il Comune di Vicenza ammette a fruire delle prestazioni assistenziali, oggetto della presente convenzione, i nuclei familiari individuati dal servizio sociale professionale competente secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l’onere della retta.
Art. 5 – Oneri del Soggetto gestore
Il Soggetto gestore si impegna a:
- garantire la disponibilità dell’alloggio (tenuto conto di quanto previsto all’articolo 2 quarto comma) per il periodo di vigenza della convenzione;
- a consegnare l’alloggio in buono stato di manutenzione per quanto riguarda gli impianti e l’arredo;
- impiegare personale educatore in possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione;
- ad utilizzare eventuali volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori professionali retribuiti, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 266/91, dalla L.R. 40/93 e dalla L.R. 24/94, garantendo peraltro la gratuità delle loro prestazioni;
- nominare un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione, che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento del servizio.
Art. 6 – Standards Tecnici e Norme di sicurezza
La prestazione oggetto della presente convenzione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L’Ente gestore deve osservare e far osservare ai propri operatori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Il Soggetto gestore adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
Art. 7 – Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
L’Ente gestore si impegna all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell’attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.
Art. 8 –Obbligo di assicurazione del personale ed rct
L’Ente gestore deve essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali volontari.
Art. 9 – Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale ed assistenziale
L’Ente gestore si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 10 – Durata della Convenzione
La presente convenzione ha durata a decorrere dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2016 e potrà essere eventualmente rinnovata annualmente con espresso provvedimento, previo accertamento della sussistenza di ragioni di pubblica utilità sociale e convenienza economica.
Art. 11 – corrispettivo.
Per lo svolgimento del servizio abitativo educativo oggetto della presente convenzione, il Comune riconoscerà all’Ente gestore un corrispettivo mensile omnicomprensivo di €
per l’utilizzo dell’alloggio ….
Tale corrispettivo si intende comprensivo dei seguenti costi:
- servizio educativo: quantificato in n. …ore settimanali per nucleo familiare inserito. Il servizio educativo verrà effettuato escludendo il sabato e i giorni festivi.
- utilizzo dell’appartamento e dei relativi costi per pulizie, riscaldamento, acqua luce e gas.
Il corrispettivo verrà riconosciuto solo per i periodi di effettiva occupazione dell’alloggio.
Il pagamento sarà disposto su presentazione di regolare fattura mensile ed entro 60 gg. dal ricevimento della stessa.
Art. 12 – Revisione periodica del corrispettivo
Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 è ammesso l’adeguamento dei prezzi che potrà aver luogo decorso un anno dalla data di decorrenza della convenzione di cui all’art. 10, nei limiti della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento anche in presenza di eventuali rinnovi dei CCNL.
Art. 13 – Verifiche e controlli sull’attivita’ convenzionata
Il Comune di Vicenza può, in ogni momento, esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle prestazioni al fine di accertare l’attuazione di quanto previsto nella presente convenzione.
Art. 14 – Inadempienze e cause di risoluzione
In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso il recesso dalla presente convenzione con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.
Art. 15 - Obblighi della struttura relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La struttura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 16 – Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, le parti si impegnano ad esperire un tentativo di composizione amichevole.
Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione amichevole della controversia il foro competente è quello di Vicenza.
Art. 17 - Registrazione
Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Vicenza per l’Ente Gestore
Il Direttore Settore Servizi Sociali e Abitativi Il Legale rappresentante Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx