SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
DI INTESA FORMALE TRA IL MUNICIPIO ROMA IX EUR E GLI ORGANISMI GESTORI DEL SERVIZIO DI DIMISSIONI PROTETTE
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona (art. 9, comma 10, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 28 aprile 2005), dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 355/2012 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Capitolina n. 191/2015
tra
Roma, P.I. 01057861005, Municipio IX EUR, rappresentato da …………….. in qualità di Direttore della Direzione Socio Educativa
e
Il Sig/ la Sig.ra. ……………………………………………. nato/a a ………………………………….………….
il..…………….domiciliato/a …………….via ……………………… C.F. ……………….in qualità di Legale Rappresentante di …………………………………………….C.F……………..P.IVA………………………..
……………………………………. con sede legale in………………………………………………, che, nel prosieguo, per brevità, viene denominata “Organismo”, che ha dichiarato, come da attestazione in atti, di avere piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
CONSIDERATO CHE
l’Organismo è risultato idoneo a seguito della procedura di ricognizione funzionale all’accertamento della idoneità a fornire i servizi di assistenza domiciliare tra cui quello di Dimissioni Protette
………………………….. di cui alla Determinazione Dirigenziale n……….. del …….. (indicazione degli estremi identificativi, sia dell’atto mediante il quale il Municipio ha indetto la procedura di selezione per l’affidamento dei servizi, sia di quella che ha individuato gli idonei) e che risulta regolarmente iscritto al Registro Unico Cittadino e al Registro Municipale di Accreditamento di cui all’art. 3 della citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005
Si conviene e stipula quanto segue Art 1
Oggetto dell’intesa
Gli accordi sottoscritti nel presente atto costituiscono le condizioni contrattuali che regolano la gestione dei Piani di intervento individuali del servizio di Dimissioni protette affidati all’Organismo.
Art. 2. Durata
La presente intesa ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, ferma restando la possibilità di ricorrere all’art.63, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici.
Qualora si proceda - ai sensi del citato art. 63 - alla prosecuzione dei piani di intervento individuali affidati con la presente Intesa, si dovrà tener conto delle eventuali modifiche e aggiornamenti risultanti dalla verifica semestrale prevista al successivo art. 10 e da quella annuale conseguente alla rilevazione dei bisogni assistenziali dei beneficiari.
Inoltre, il Municipio potrà avvalersi della facoltà di ridurre la percentuale del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’art. 8, comma 8, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
Art 3 Titolarità del servizio
1. Titolare del servizio di Dimissione Protette è la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma IX EUR, di seguito Stazione Appaltante, che affida all’Organismo l’esecuzione dei singoli Piani di Intervento, destinati al singolo e/o alla famiglia, secondo le indicazioni operative e le disposizioni ricevute dal Servizio Sociale.
2. La presente Intesa formale non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Stazione Appaltante e i singoli operatori dell’Organismo gestore impiegati nell’espletamento del servizio.
Art. 4 Obiettivi
Il Servizio di Dimissioni Protette intende attuare l’insieme delle azioni che costituiscono il processo del passaggio organizzato, a conclusione della fase di acuzie e post-acuzie, di un paziente particolarmente fragile, dalla struttura ospedaliera, al rientro al proprio domicilio.
Il Servizio ha quindi la finalità di assicurare la continuità tra le cure ospedaliere e l’assistenza sociale e sanitaria territoriale attraverso l’attivazione di Piani di Intervento specifici che possano sostenere sia la persona singola priva di rete familiare di riferimento sia il nucleo familiare esteso, nel momento di particolare fragilità delle dimissioni dopo una degenza in struttura sanitaria.
Per la realizzazione del Servizio sono stati individuati i seguenti obiettivi specifici:
⮚ Favorire la domiciliarità come forma primaria di assistenza alla persona fragile ed alla sua famiglia.
⮚ Consentire alla persona ospedalizzata il rientro protetto al proprio domicilio.
⮚ Assicurare la continuità tra le cure ospedaliere e l’assistenza sociale e sanitaria nel proprio domicilio facilitando la presa in carico congiunta da parte dei servizi territoriali.
⮚ Xxxxxxxxx il malato ed i suoi familiari in un momento di forte criticità.
⮚ Evitare i ricoveri impropri e ravvicinati nelle strutture ospedaliere.
⮚ Prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione.
⮚ Mantenere e recuperare i livelli di autonomia e di autosufficienza attraverso programmi personalizzati mirati a rafforzare le capacità personali.
⮚ Individuare e valorizzare le potenziali reti sociali esistenti sul territorio al fine di coinvolgerle nel sostegno delle persone fragili.
Art. 5 Destinatari del Servizio
Cittadini residenti nel Municipio Roma IX EUR che in fase di dimissione da una struttura di ricovero presentino al momento del rientro presso il proprio domicilio problemi di perdita totale o parziale della loro autonomia e autosufficienza e richiedano interventi di carattere sociale e/o sanitario attuabili a domicilio.
Art. 6 Attività ed interventi
Il Servizio individuale dovrà attivarsi attraverso le seguenti tipologie di attività ed interventi:
⮚ Cura ed igiene della persona
⮚ Cura ed igiene ambientale di supporto
⮚ Aiuto domestico (acquisto di generi alimentari, preparazione e somministrazione dei pasti)
⮚ Attività per il mantenimento e o il recupero dell’autonomia personale e sociale
⮚ Controllo nell’assunzione terapia farmacologica
⮚ Espletamento pratiche burocratiche e commissioni
⮚ Accompagnamento
⮚ Attivazione rete formale e informale
L’assistenza è prevista per un periodo di sessanta giorni, prorogabili in casi eccezionali e su valutazione del Servizio Sociale, mediante l’attuazione di piani di intervento individuale il cui livello di intensità assistenziale è definito a seguito della istruttoria del Servizio Sociale stesso.
Il volume mensile di servizio è legato agli utenti che, segnalati dalle strutture di ricovero, progressivamente, verranno presi in carico.
Il Servizio potrà avvalersi della collaborazione con la ASL Roma 2 Distretto IX che garantisce a domicilio assistenza medica, infermieristica e riabilitativa.
Art. 7 Metodologia e strumenti
Una prima valutazione dei bisogni viene effettuata, di norma presso il domicilio della persona, in forma congiunta dall’Assistente Sociale referente del Municipio e dal Coordinatore dell’Organismo; in tale sede viene concordato, con l’interessato ed i familiari presenti, il Piano d’Intervento Personalizzato.
Il Piano d’Intervento è lo strumento attraverso il quale le diverse tipologie di interventi vengono ricomposte e modulate a seconda dei bisogni della persona e del suo nucleo familiare.
Il Piano d’Intervento Personalizzato potrà essere rivisto e rimodulato in caso di modifiche della situazione, sempre attraverso valutazione congiunta dell’Assistente Sociale del Municipio e del Coordinatore dell’Organismo.
Art. 8 Monitoraggio e valutazione
Attraverso redazione di report mensili da allegare alla fatturazione dovranno essere previste e descritte forme di monitoraggio sull’andamento del servizio.
In accordo con il Servizio Sociale, verranno messi a punto questionari di gradimento da somministrare agli utenti con la periodicità anch’essa concordata.
L’Organismo si impegna al rispetto degli standard di qualità indicati dal Servizio Sociale del Municipio Roma IX EUR, redigendo relazioni, con la periodicità stabilita dal Servizio Sociale, che riportino gli indicatori di qualità stabiliti ed i livelli raggiunti.
Art. 9 Personale
Gli interventi previsti nei Piani d’Intervento Personalizzati dovranno essere realizzati attraverso l’impiego delle seguenti figure professionali, in possesso dei requisiti di esperienza e di formazione previsti dal Capitolato:
⮚ 1 Coordinatore del Servizio, per 6 ore settimanali;
⮚ 4 Operatori per pacchetti di n. 6/8 h settimanali;
⮚ Operatore generico (parrucchiere, barbiere, estetista) per n.2 h mensili Nei servizi aggiuntivi potranno essere individuate altre figure professionali.
Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere utilizzate le figure professionali indicate nell’offerta e per le quali, in sede di procedura di ricognizione, l’affidatario ha conseguito il punteggio per la qualità e l’esperienza professionale maturata dagli stessi operatori.
Eventuali sostituzioni (per dimissioni, licenziamento o qualunque altro giustificato motivo) potranno essere
effettuate solo con personale di qualifica ed esperienza equivalente, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alla quale la relativa comunicazione dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’impiego del nuovo operatore, con contestuale trasmissione di tutta la documentazione necessaria per valutarne l’effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Inoltre, la sostituzione dovrà avvenire assicurando un adeguato trasferimento di tutte le informazioni relative alle condizioni dell’assistito e agli interventi a lui prestati tra il primo operatore e il suo sostituto.
Qualora, per motivi d’urgenza e al fine di garantire il puntuale espletamento dell’intervento, non sia possibile una comunicazione preventiva della sostituzione, l’Organismo è comunque tenuto a darne notizia il giorno stesso, inviando la documentazione di cui al precedente comma nel caso in cui la sostituzione si protragga oltre due giorni anche non consecutivi. La Stazione Appaltante nel rilevare l’utilizzo di tale modalità straordinaria, reiterata nel corso del tempo, terrà conto di tale elemento in sede di valutazione finale sulla corretta esecuzione dei Piani Individuali di Intervento.
Per un ulteriore potenziamento delle attività potranno essere presenti volontari del Terzo Settore e Servizio Civile Volontario; tale personale svolge un ruolo esclusivamente integrativo e mai sostitutivo di quello proprio degli operatori professionali.
L’Organismo è, dunque, tenuto a produrre i contratti di lavoro delle figure professionali impiegate entro 10 giorni dall’inizio delle attività previste dal Progetto con la chiara ed analitica indicazione del livello di inquadramento, della tipologia contrattuale e dei costi che determinano la retribuzione nonché la documentazione relativa al possesso dei titoli professionali dichiarati, all’attestazione, ove richiesta, dell’iscrizione ad Albi professionali, alla tipologia di contratto applicata e al relativo inquadramento contrattuale.
L’Organismo è tenuto ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
C.C.N.L. e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori
maggiormente rappresentative nonché della Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000, del relativo Regolamento di attuazione (Deliberazione Consiglio Comunale n. 259/2005), alle disposizioni di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015 e a ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia.
I suddetti obblighi vincolano l’Organismo per tutto il periodo di attività della Convenzione anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Organismo è garante nei confronti dell’Amministrazione del comportamento tenuto dal personale di cui sopra che dovrà essere improntato a principi non discriminatori e di rispetto della dignità umana, di massima diligenza e di correttezza deontologica, nel rispetto dei diritti del cittadino utente di cui all’art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale 90/2005.
Art. 10
Obblighi dell’Organismo
La sottoscrizione della presente Intesa formale obbliga l’Organismo al rispetto delle condizioni di seguito indicate.
a) Rispetto dei requisiti e obblighi organizzativi
1. L’Organismo garantisce il possesso e il mantenimento dei requisiti - di cui alla citata Deliberazione Consiglio Comunale n. 90/2005 e alla successiva Determinazione Dirigenziale del Dipartimento V,
n. 3265 del 12 ottobre 2005 - e il rispetto dei tempi, modi e luoghi delle attività previste nei Piani Individuali di Intervento.
2. L’Organismo è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante una relazione illustrativa delle attività rese e ogni ulteriore informazione, sia in sede di verifica semestrale dei piani d’intervento, sia su richiesta della Stazione Appaltante.
3. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 10 della Deliberazione Consiglio Comunale. n. 90/2005 l’Organismo si impegna a:
a) informare i cittadini dei servizi forniti, in modo semplice ed adeguato a superare difficoltà linguistiche, fisiche e culturali;
b) fornire adeguato documento informativo di sintesi sul servizio espletato e copia del P.I.I.;
c) accogliere i reclami degli utenti concordando i correttivi del caso con la Stazione Appaltante;
d) non ostacolare la volontà dell’utente di rivolgersi ad altro soggetto fornitore.
b) Oneri assicurativi
1. È a carico dell’Organismo ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività concordate. A tal fine, a conclusione dell’anno finanziario, o qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, deve essere esibita tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa vigente in materia contrattuale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di regolarità contributiva.
2. L’Organismo solleva fin da ora la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in caso di danni agli assistiti, a terzi e a beni materiali, dai quali possano derivare conseguenze di carattere civile, penale o amministrativo, causati per il mancato rispetto di disposizioni di legge o regolamentari, ovvero per azioni, omissioni o imperizia degli operatori.
3. L’Organismo si impegna a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata dell’Intesa, anche nel caso gli interventi siano svolti nelle strutture dell’Organismo, per un valore non inferiore ai massimali di legge.
4. Le polizze assicurative devono essere depositate presso i competenti uffici della Stazione Appaltante al momento della sottoscrizione del presente atto
c) Protezione dei dati personali
1. In materia di protezione dei dati personali trovano applicazione le disposizioni recate dal Regolamento UE 2016/279 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (c.d. “GDPR”) come recepito dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. La Stazione Appaltante è Titolare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. sopracitato, del trattamento dei dati personali riguardanti i beneficiari dei servizi oggetto del presente atto e vigila sul corretto utilizzo di tali dati.
3. Il Direttore apicale del Municipio designa, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l’Organismo gestore quale Responsabile del Trattamento dei dati in relazione all’esecuzione della presente Intesa. Nell’atto di designazione sono dettagliatamente elencati gli adempimenti a carico dell’Organismo gestore.
4. La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli periodici in ordine alla integrale osservanza da parte dell’Organismo gestore di tutte le disposizioni contenute nell’atto di designazione.
5. I controlli e le verifiche effettuate, pur con esito positivo, non liberano l’Organismo gestore dei servizi di cura domiciliare alla persona da obblighi e responsabilità inerenti a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati, saranno restituiti al Municipio IX EUR di Roma Capitale.
Art. 11
Obblighi e prerogative dell’Amministrazione
L’Amministrazione affida all’Organismo l’esecuzione del Piano di Intervento a favore del singolo e/o del nucleo familiare e sulla base del diritto di scelta (per i servizi per i quali è previsto) dei beneficiari degli interventi.
Nel caso in cui il beneficiario non possa o non intenda effettuare la scelta dell’Organismo, la Stazione Appaltante affiderà il Piano Individuale di Intervento secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
a) individuare l’Organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale sia considerata più rispondente ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino richiedente;
b) in caso di progetti-offerta parimenti rispondenti ai bisogni assistenziali rilevati e al piano d’intervento elaborato per il cittadino, il Piano è affidato sulla base di un’equa distribuzione agli organismi accreditati per il servizio in oggetto.
Qualora l’intervento sia stato eseguito dall’operatore, anche solo parzialmente, per cause imputabili all’assistito e non motivate anticipatamente oppure non giustificabili, la Stazione Appaltante, previa verifica dei fatti accaduti con il beneficiario interessato, riconosce l’intervento come regolarmente effettuato.
La Stazione Appaltante non è tenuta al reintegro dei Piani Individuali di Intervento eventualmente cessati, nel caso in cui siano esaurite le risorse finanziarie destinate a tali interventi.
La Stazione Appaltante informa i beneficiari degli interventi, mediante idonei strumenti di comunicazione in ordine alle condizioni di erogazione dei servizi medesimi, a cui l’assistito deve attenersi, al fine di consentire la corretta esecuzione delle attività previsti nel Piano sottoscritto.
La Stazione Appaltante informa i cittadini in merito alle offerte progettuali risultate idonee per la realizzazione del Servizio di Dimissioni Protette, mettendo a disposizione dei richiedenti le schede di sintesi nelle quali vengono illustrate le principali caratteristiche degli stessi e offrendo in visione le carte dei servizi predisposte dagli Organismi.
Per quel che concerne il controllo sul rispetto delle normative contrattuali, assicurative e previdenziali (di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 135/2000 e del relativo Regolamento di attuazione Consiglio Comunale n. 259/2005 e della Deliberazione Giunta Capitolina n. 191/2015), la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all’Organismo, in qualsiasi momento, la documentazione idonea a dimostrare il completo rispetto delle prescrizioni normative in materia di applicazione dei C.C.N.L. di categoria, nonché la rispondenza delle tipologie contrattuali e i relativi inquadramenti degli operatori impiegati nei servizi, con le attività e gli interventi effettivamente svolti.
Art. 12 Modalità di pagamento
La Stazione Appaltante riconosce all’Organismo per ciascun Piano affidato all’Organismo stesso dopo verifica degli interventi effettivamente resi, il corrispettivo autorizzato.
Il costo orario della prestazione omnicomprensivo, come rilevato dalla offerta economica, è pari a €
(IVA al % inclusa).
La liquidazione delle somme dovute avviene con ratei mensili posticipati e al pagamento del corrispettivo dovuto si provvederà con determinazione dirigenziale previa presentazione di fattura in formato elettronico (CODICE UNIVOCO MUNICIPIO B3UBTM) debitamente vistata in conformità con le norme vigenti.
Ogni pagamento è subordinato a:
a) relazione mensile sull’andamento del servizio contenente il seguente set di indicatori di base
o numero di operatori impiegati;
o numero di utenti fruitori del servizio;
o numero utenti dimessi/cessati;
o numero nuovi utenti;
o numero e tipologia di interventi realizzati;
o numero di reclami ricevuti e loro modalità di risoluzione.
b) fogli firma in originale firmati dall’operatore e controfirmati dall’utente con la indicazione esatta dell’ora di inizio e fine della prestazione;
c) verifica, a cura del Servizio Sociale, della regolarità dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC).
Alla liquidazione delle prestazioni si provvederà entro 60 giorni dall’acquisizione, da parte del Municipio, del documento contabile in formato elettronico.
Ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972 (introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014), dell’importo fatturato verrà liquidato all’Organismo il solo imponibile, mentre l’IVA, se dovuta, verrà corrisposta all’Erario direttamente dall’Ente pubblico.
Art. 13
Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, come integrata dal D.L. n. 187/2010, convertito con Legge n. 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Rappresentante Legale dell’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Organismo conferma, entro sette giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai compensi derivanti dalla presente Intesa, precedentemente comunicato ai sensi delle norme sulla tracciabilità finanziaria.
L’Organismo comunica, inoltre, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto individuato e si impegna a comunicare al Municipio Roma IX EUR ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La presente Intesa si intende risolta di diritto qualora l’Organismo non ottemperi a detti obblighi sulla tracciabilità finanziaria e le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato e comunicato ai sensi del presente articolo.
Art. 14
Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici, il contratto può subire modifiche che hanno lo scopo di completare le prestazioni senza alterare la natura generale del contratto.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici la proroga eventuale è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Roma Capitale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici, Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 15
Vigilanza e controllo sulle prestazioni erogate
Ai sensi di quanto previsto dall’art.13 del Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona, la Stazione Appaltante dispone i controlli sulle attività svolte dagli organismi gestori nell’esecuzione della presente Intesa.
A tale fine, e ferme restando le attività effettuate da ciascuna Stazione Appaltante in merito alla verifica del servizio, l’Amministrazione si riserva di individuare e mettere in opera un sistema di rilevazione e analisi della qualità delle prestazioni rese e di applicare gli strumenti adottati in qualsiasi momento utile, anche in corso di validità della presente Intesa.
Per la valutazione conclusiva del servizio, al termine della Convenzione, si farà riferimento, in particolare, agli elementi di seguito indicati:
a) raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto;
b) contenimento del turn-over degli operatori;
c) questionario sulla soddisfazione e il gradimento degli utenti e dei loro familiari (concordato con il referente municipale);
d) risorse e servizi aggiuntivi effettivamente attivati in corso di realizzazione del progetto.
Art. 16 Patto di Integrità
A norma di quanto disciplinato dalla Legge 6 novembre 2012 n° 190, in particolare da quanto previsto dall’art. 1, C. 17 della stessa, gli Organismi accreditati sono tenuti all’accettazione e alla conseguente osservanza del “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipanti” approvato con D.G.C. n° 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con
X.X.X. xx 00 xxx 00/00/0000 xx xxxxxxxxxxxx xxx XXXXX 2020/2021/2022.
Art. 17 Sanzioni
1. Nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell’erogazione del servizio, la Stazione Appaltante – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’accreditamento di organismi operanti nei servizi alla persona- invierà un richiamo scritto all’Organismo affidatario, che dovrà formulare le opportune controdeduzioni e provvedere, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, al ripristino della regolarità e correttezza nei rapporti prestazionali, anche con eventuali forme di ristoro nei confronti dell’assistito.
2. Nei casi in cui risultino reiterati comportamenti omissivi da parte degli Organismi gestori, la Stazione Appaltante dispone l’applicazione di penali calcolate in percentuale variabile dal 5% al 10% del corrispettivo dovuto sul fatturato complessivo del mese cui l’inadempienza si riferisce.
3. Il ripetersi, per oltre tre volte in un anno, di gravi inadempienze quali:
-gravi elusioni o violazioni delle normative di riferimento;
-gravi inadempienze contrattuali;
-gravi comportamenti lesivi nei confronti dell’utenza
Tale ripetizione comporta, oltre all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, la risoluzione di diritto dell’atto di intesa.
Inoltre, in tali casi, la Stazione Appaltante deve darne comunicazione, dettagliata nei fatti e motivata nelle decisioni assunte, alla Commissione Tecnica Permanente, di cui all’art. 6 della Deliberazione n. 90/2005 che provvederà alle opportune valutazioni e possibili ulteriori sanzioni.
4. Costituisce causa di risoluzione di diritto dell’atto di intesa ed estromissione dalle procedure di affidamento, il mancato rispetto del “Protocollo di Integrità” disciplinato dalle norme richiamate al precedente art. 16.
Art. 18 Pretese di terzi
L’Organismo garantisce, in ogni tempo, Roma – Municipio IX Eur da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, da parte dello stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e dei rapporti comunque posti in essere dall’Organismo per lo svolgimento del servizio oggetto della presente intesa.
Art. 19 Controversie – Foro Competente
Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione della Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C.
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Art. 20 Norme finali
La presente Intesa è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica.
La data di stipula del presente accordo è quella della marcatura temporale applicata dal soggetto firmatario che ha sottoscritto digitalmente per ultimo.
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell’esecutore. Per ogni controversia derivante dall’esecuzione dell’intesa è competente esclusivamente il Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Intesa si applicano le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del Codice Civile, nonché le altre norme vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Organismo Il Legale Rappresentante | Per il Municipio Roma IX EUR Il Direttore della Direzione Socio Educativa |