CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ACER PIACENZA – Azienda Casa Xxxxxx Xxxxxxx della Provincia di Piacenza Xxx XXXX Xxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxx C.F./P.IVA 00000000000
tel. 0000.0000 – fax 0000.000000 email: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO NEI FABBRICATI SITI IN PIACENZA E PROVINCIA, GESTITI DA ACER PER GLI ANNI 2018-2021 | |
1° LOTTO - CIG 727766899D | |
CUP: H11C17000010009 | 2° LOTTO - CIG 7277709B72 |
3° LOTTO - CIG 7277751E1A | |
4° LOTTO - CIG 7277769CF5 |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
art. 51 del Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 s.m.i
Contratto a misura
importi in euro | ||
1 Importo esecuzione lavori a misura (ordinaria e straordinaria) € 3.496.000,00 2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza lavori a misura € 74.000,00 | ||
3 | Lavori in economia previsti nel contratto | € 630.000,00 |
A | Totale appalto (1 + 2 + 3) | € 4.200.000,00 |
IL PROGETTISTA: geom. Xxxxxxx Xxxxx
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
Sommario
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1
Contratto a misura 1
PARTE PRIMA 6
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 6
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 6
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 6
Art. 1. Oggetto dell’appalto 7
Art. 1.1 INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE 8
Art. 1.2 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (lotti 1, 3, 4) 9
Art. 1.3 GESTIONE TECNICA 9
Art. 2. Ammontare dell’appalto 10
Art. 3. Modalità di stipulazione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi 11
Art. 4. Termini di validità dell’accordo 11
Art. 5. Categorie dei lavori 11
Art. 6. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 14
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 15
Art. 7. Interpretazione 15
Art. 8. Documenti contrattuali 15
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 16
Art. 10. Fallimento dell’appaltatore 16
Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 17
Art. 12. Norme generali per l’esecuzione dei lavori 18
Art. 12.1 QUALITA’ DEI MATERIALI 18
Art. 12.2 NORME COMPORTAMENTALI 19
Art. 12.3 REQUISITI DEL PERSONALE 19
Art. 12.4 DISCIPLINA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 20
Art. 12.5 MACCHINE ED ATTREZZATURE 20
Art. 12.6 ORARIO DI LAVORO 20
Art. 12.7 SCIOPERI 20
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini 20
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 21
Art. 14. Consegna e inizio dei lavori 21
Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori 21
Art. 16. Proroghe 21
Art. 17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 22
Art. 18. Sospensioni ordinate dal R.U.P 23
Art. 19. Inadempienze – Contestazioni - Penali – Riduzioni di corrispettivo 23
Art. 20. Manutenzione straordinaria - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità 25
Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione 26
Art. 22. Risoluzione del contratto specifico per l’esecuzione di lavori di carattere straordinario per mancato rispetto dei termini 26
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 28
Art. 23. Lavori a misura 28
Art. 24. Eventuali variazioni ai lavori di manutenzione straordinaria 28
Art. 25. Eventuali lavori in economia 29
Art. 26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 29
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 30
Art. 27. Anticipazione 30
Art. 28. Pagamenti in acconto 30
Art. 29. Pagamenti a saldo 31
Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 32
Art. 31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 32
Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 32
Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 32
Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti 32
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 33
Art. 35. Cauzione provvisoria 33
Art. 36. Cauzione definitiva 33
Art. 37. Riduzione delle garanzie 33
Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 34
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 36
Art. 39. Variazione dei lavori 36
Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali 36
Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 36
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 37
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 37
Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 38
Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento 38
Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 38
Art. 46. Piano operativo di sicurezza 39
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 39
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 40
Art. 48. Subappalto 40
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto 42
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori 42
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 43
Art. 51. Accordo bonario e transazione 43
Art. 52. Definizione delle controversie 43
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 43
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva DURC ON LINE (DOL) 44
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 44
Art. 56. Clausola Risolutiva Espressa 45
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 46
Art. 57a. Ultimazione dei lavori 46
Art. 57b Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione – gratuita manutenzione 46
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati 47
CAPO 12. NORME FINALI 48
Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 48
Art. 60. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 50
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 50
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 51
Art. 63. Terre e rocce da scavo 51
Art. 64. Custodia del cantiere 51
Art. 65. Cartello di cantiere 51
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 51
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti 52
Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse 52
Allegato 1 54
CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 54
Allegato «2» 55
ELENCO IMMOBILI 55
Allegato «3» 63
SPECIFICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IN USO AD ACER PIACENZA 63
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SOFTWARE SIGIM WEB GCS 63
PROGRAMMA SIGIM WEB MANUTENZIONE 64
Titolo II 67
Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati 67
Art. 69 SVILUPPO DELL’APPALTO 67
Art. 70 SISTEMA INFORMATIVO 67
Art. 71 FUNZIONI 67
Art. 72 GESTIONE TECNICA - ATTIVITÀ 67
Art. 73 PREVENTIVI, PROGETTI, SOPRALLUOGHI E CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI MANUTENTIVI 68
Art. 73.1 Preventivi per gli interventi manutentivi 68
Art. 74 TEMPI DI FORNITURA DI PREVENTIVI, SOPRALLUOGHI E RELAZIONI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 69
Art. 75 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI 69
Art.76 ORDINI DI LAVORO 69
Art. 77 PROCEDURE GESTIONALI 70
Art. 77.1 Ricezione richieste di intervento 70
Art. 77.2 Pronto intervento (lotti 1 - 3 - 4) 70
Art. 77.3 Rendicontazione 70
Art. 77.4 Interventi manutentivi straordinari 70
Art. 77.5 Interventi urgenti e in reperibilità (lotti 1 , 3 . 4) 70
Art. 77.6 Tempi di intervento (lotti 1 , 3 . 4) 70
Art. 78 ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONI 71
Art. 78.1 Sede operativa 71
Art. 78.2 Struttura tecnica e operativa minima (lotti 1 , 3 . 4) 71
Art. 79 LOTTI E TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI 72
Art. 79.1 Lotto 1 – Opere murarie 72
Art. 79.1.1 Lotto 1 – Opere da fabbro e falegname 73
Art. 79.2 Lotto 2 – Opere da tinteggiatore 73
Art. 79.3 Lotto 3 – Opere da termoidraulico 73
Art. 79.4 Lotto 4 – Opere da elettricista 73
Art. 79.5 SISTEMAZIONE ALLOGGI 73
PARTE SECONDA 76
Specificazione delle prescrizioni tecniche 76
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 76
Art. 80 FORNITURA DI MATERIALI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 79
A – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – Criteri minimi ambientali 79
Modo di esecuzione e ordine da tenersi dei lavori 79
B) OPERE D’ARTE 80
Malte 80
Conglomerati cementizi 81
Opere in cemento armato normale e precompresso 81
Strutture in acciaio 84
Verniciature 85
Lastre di cartongesso 85
Componenti di materie plastiche 85
Isolanti termici e acustici 86
Sostenibilità del legno 86
Impianti di illuminazione per interni ed esterni 86
Impianti di riscaldamento e condizionamento 87
Impianti idrico sanitari 87
Demolizioni e rimozioni dei materiali 87
PRESTAZIONI AMBIENTALI 88
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE 89
ABBREVIAZIONI
- Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici (per gli articoli applicabili ancora in vigore);
- D.M. 11/01/2017 - “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del decreto ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016).
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall’ articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
PREMESSE:
Vari comuni della Provincia di Piacenza hanno affidato in gestione ad ACER PIACENZA una serie di immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica e i locali commerciali la cui consistenza è descritta nell’allegato E “Elenco degli immobili” al presente capitolato (l’allegato comprende gli alloggi gestiti, i locali ad uso commerciale e le pertinenze relative di entrambi oltre alle autorimesse, non indicate nell’allegato ma che facendo parte dei vari complessi immobiliari sono a tutti gli effetti da ricomprendere tra gli oggetti soggetti all’attività manutentiva dell’Aggiudicatario).
ACER PIACENZA deve espletare nello svolgimento delle proprie funzioni sia attività amministrative che tecnico manutentive. In particolare, per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ciò implica eseguire le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ed inoltre gli interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati ad adeguare all’uso corrente l’edificio e le singole unità immobiliari.
Relativamente alle modalità di espletamento del servizio le manutenzioni saranno distinte in manutenzioni ordinarie/pronto intervento e manutenzioni straordinarie.
L’obiettivo del presente appalto è di mantenere gli immobili affidati in gestione ad ACER PIACENZA in un adeguato stato di uso e manutenzione che ne permetta una corretta fruizione da parte degli assegnatari al fine almeno di mantenere e ove possibile aumentare l’attuale stato di conservazione, funzionalità, sicurezza e decorosità.
Per l’ottenimento di tali risultati ACER PIACENZA ritiene congruo appaltare tali attività ad un soggetto terzo. ACER PIACENZA si propone di concretizzare gli obiettivi fondamentali di seguito indicati:
• Ottenere servizi e lavori efficienti a costi predefiniti.
• Garantire, in caso di necessità, interventi di tipo straordinario tempestivi ed efficaci
• Ottimizzare la capacità di controllo della qualità dei beni e dei relativi costi di gestione e manutenzione,
• Consentire una programmazione ottimizzata delle attività e delle risorse,
• Ridurre i costi di gestione, mantenendo inalterata la qualità dei beni,
Per il conseguimento degli obiettivi stabiliti Committente e ditte Appaltatrici dovranno operare sinergicamente instaurando un rapporto di stretta collaborazione.
Nell’ambito degli interventi che richiedano lavorazioni che coinvolgano più ditte dei vari lotti anche contestualmente, sarà cura delle medesime di coordinarsi tra loro, al fine di eseguire i lavori senza interruzioni ed impedimenti per ciascuna ditta, e nel rispetto delle tempistiche previste e/o concordate.
LINGUA UFFICIALE
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti ed attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni, file e quant’altro prodotto dall’Assuntore nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
--- °° --- °° ---
Art. 1. Oggetto dell’appalto
1. Il presente appalto viene suddiviso in lotti prestazionali ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. ggggg) e 51 del D.Lgs. 50/2016 e precisamente:
LOTTO 1 ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONI EDILI
Il corrispettivo spettante all’Impresa per i lavori compresi nell’appalto del lotto 1, ammonta ad Euro 2.715.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 48.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto sotto riportato.
OG 1 | Edifici civili e industriali (categoria prevalente Opere murarie | € 1.869.000,00 |
OS 6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli…… Opere da falegname, fabbro | € 424.000,00 |
Opere in economia | € 374.000,00 | |
Oneri per la sicurezza | € 48.000,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 2.715.000,00 |
LOTTO 2 ESECUZIONE OPERE DI TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
Il corrispettivo spettante all’Impresa per i lavori compresi nell’appalto del lotto 2, ammonta ad Euro 360.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto sotto riportato.
OS 7 | Finiture di opere generali di natura edile e tecnica Opere da tinteggiatore e verniciatore | € 350.000,00 |
Opere in economia | € 6.000,00 | |
Oneri per la sicurezza | € 4.000,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 360.000,00 |
LOTTO 3 ESECUZIONE OPERE DA TERMOIDRAULICO
Il corrispettivo spettante all’Impresa per i lavori compresi nell’appalto del lotto 3, ammonta ad Euro 870.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 16.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto sotto riportato.
OS 3 | Impianti idrico – igienico - sanitari | € | 483.000,00 |
OS 28 | Impianti termici e di ventilazione | € | 215.400,00 |
Opere in economia | € 155.000,00 | ||
Oneri per la sicurezza | € | 16.600,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € | 870.000,00 |
LOTTO 4 ESECUZIONE OPERE DA ELETTRICISTA
Il corrispettivo spettante all’Impresa per i lavori compresi nell’appalto del lotto 4, ammonta ad Euro 255.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 5.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal prospetto sotto riportato.
OS 30 | Impianti elettrici – telefonici - televisivi | € 154.600,00 |
Opere in economia | € 95.000 | |
Oneri per la sicurezza | € 5.400,00 | |
IMPORTO COMPLESSIVO | € 255.000,00 |
Il presente Accordo Quadro sarà stipulato a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) e avrà una durata di anni 3 (tre).
L’appalto ha per oggetto le attività manutentive di cui sopra (lavori) per gli immobili affidati in gestione ad ACER PIACENZA per gli anni 2018 – 2021, comprendente:
▪ servizio di reperibilità e pronto intervento
▪ lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio affidato in gestione ad ACER PIACENZA, la cui consistenza è descritta nell’allegato ”Elenco degli Immobili” al presente Capitolato mentre il contenuto delle prestazioni è illustrato, oltre che dal presente Capitolato anche dalle Prescrizioni Tecniche e da altri documenti che fanno parte del bando.
L’obiettivo fondamentale è quello di mantenere i beni affidati in gestione in perfetto stato di sicurezza, funzionalità e decoro.
A tale scopo si richiede che gli Appaltatori, non solo forniscano servizi e lavori di tipo operativo e manutentivo ma anche di tipo ingegneristico e gestionale, tali da garantire il successo di un’attività complessa che richiede l’esecuzione delle seguenti attività:
- monitoraggio dello stato dei beni,
- progettazione delle attività, (ove richiesto).
- esecuzione degli interventi.
Tutte le attività che dovranno svolgere gli Appaltatori sono state studiate con l’obiettivo di assicurare ai beni affidati in gestione elevati standard di qualità.
Le attività principali sono suddivise tra:
1. Interventi manutentivi compensati sulla base dell’elenco prezzi allegato al presente capitolato;
2. Servizio di reperibilità e pronto intervento.
I servizi manutentivi si riferiscono a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
a) Manutenzione relativa alle parti comuni:
- Strutture murarie, scale, atrii;
- Pavimentazioni aree cortilizie in genere;
- Bonifiche di parti in amianto (coperture, parapetti balconi, tubazioni, canne fumarie ecc);
- coperture;
- fognature e scarichi;
- impianti di riscaldamento;
- impianti fotovoltaici e pannelli solari;
- impianti di illuminazione e suoneria parti comuni;
- impianto centralizzato T.V.;
- impianti e mezzi antincendio;
- impianti di illuminazione di emergenza;
- sbarre, dissuasori a scomparsa, cancelli automatici e non;
- varie
b) Manutenzione all’interno dell’unità immobiliare:
- Impianti elettrici;
- Impianti idrico-sanitari;
- Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda per impianti autonomi;
- Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici, parati;
- Pavimenti e rivestimenti;
- Serramenti ed infissi ecc.;
Art. 1.1 INTERVENTI MANUTENTIVI IN GENERE
L’Assuntore (per ciascun lotto prestazionale) si assume l’impegno di svolgere, dietro espressa richiesta di ACER PIACENZA, una serie di prestazioni che saranno compensate “a misura” (art. 3 comma 1 lett. eeeee) in base all’”Elenco Prezzi Unitari” allegato, depurato del ribasso offerto e che potranno consistere in:
- lavori di adeguamento normativo degli edifici e dei relativi impianti;
- lavori di bonifica di parti in amianto nelle parti comuni di fabbricati;
- lavori di riqualificazione degli edifici e riqualificazione tecnologica degli impianti;
- lavori di miglioramento funzionale degli edifici finalizzato al risparmio energetico;
- attività accessorie e prestazioni di noli e manovalanza, compreso operazioni di pulizia ed eventuali opere di facchinaggio e trasporto;
- apertura di portoncini di sicurezza di qualsiasi tipo e serratura (anche blindati) a qualsiasi piano, mediante, se necessario, utilizzo di piattaforma elevatrice, nei casi di sfratti esecutivi;
- lavori per il ripristino di danni dovuti a calamità naturali, incendi, atti vandalici non procurati dagli assegnatari degli alloggi;
- lavori per il ripristino alloggi sfitti ecc.
Si precisa che le varie ditte appaltatrici dei lotti dovranno coordinarsi quando le attività manutentive richiedano un intervento combinato tra di loro, (es. riparazione scarichi sottotraccia, oltre all’intervento della ditta termoidraulica richiede l’intervento della ditta delle opere murarie per le eventuali demolizioni e ripristini di pavimenti, sottofondi e rivestimenti).
Eventuali ritardi nel termine dei lavori previsti per ogni tipologia di intervento, causati da incomprensioni, mancanza di collaborazione tra le ditte interessate, verranno sanzionati a giudizio insindacabile della DL, come indicato all’Art. del presente CSA.
Per l’attività di coordinamento, e per le necessarie tempistiche di lavorazioni eseguite in tempi diversi, le ditte appaltatrici non potranno avanzare nessuna pretesa di compenso aggiuntivo.
Art. 1.2 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (lotti 1, 3, 4)
La finalità del servizio di pronto intervento è l'eliminazione immediata delle situazioni di pericolo (anche in caso di calamità naturali) o di anomalo funzionamento dei componenti edilizi o impiantistici che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità e/o forte disagio per l’Utenza.
L’Assuntore è obbligato a eseguire urgentemente, sia nelle ore diurne che notturne (in reperibilità), relativamente a qualunque giorno dell'anno, tutte le attività di pronto intervento, provvedendo qualora necessario anche alle relative opere provvisionali, transennature e segnaletica di sicurezza e a comunicare a ACER PIACENZA quanto riscontrato.
Qualsiasi disfunzione di questo servizio, finalizzato a garantire la pubblica incolumità, comporterà responsabilità civili e penali che l’Assuntore si assume integralmente, sollevando ACER PIACENZA da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.
Il servizio di reperibilità e pronto intervento dovrà essere attivo ventiquattro ore su ventiquattro per 365 giorni l’anno.
Art. 1.3 GESTIONE TECNICA
Si intende per Gestione Tecnica l’insieme integrato delle attività necessarie alla corretta e completa manutenzione del patrimonio edilizio affidato.
In essa sono incluse tutte le prestazioni necessarie alla organizzazione delle attività manutentive all’esecuzione di verifiche inerenti sia la sicurezza che l’adeguamento normativo in relazione all’attività esercitata, alla gestione informatica e contabile ed ogni altra prestazione richiesta dalla documentazione a base di gara.
Tale gestione in tutte le sue articolazioni è interamente compensata nell’ambito delle varie attività manutentive che l’Assuntore verrà ad eseguire nel corso di ogni anno, intendendosi ricompresa nei vari articoli di elenco prezzi per le lavorazioni svolte.
Sono compresi nell’appalto, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dell’appalto posto a base dell’affidamento per i tre anni è pari ad euro 4.200.000,00 per attività di lavori (opere murarie finiture edili in genere, serramenti in materiale plastico e ligneo e ferro, impianti idrico, igienico-sanitario gas, termici e di ventilazione, elettrici,) dei quali
2.971.000,00 soggetti ad ordini di lavoro
1.155.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria (vedi più avanti note esplicative per dettaglio modalità riguardanti buoni di lavoro ed affidamenti di m. straordinaria)
ai quali andranno aggiunti euro 74.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il totale risulta quindi pari a euro 4.200.000,00
Tutti gli importi di cui sopra sono dei valori imponibili ossia l’IVA è esclusa.
LOTTO | OPERE | IMPORTO | ||||
TOTALI | ||||||
LAVORI | ECONOMIE | ONERI PER LA SICUREZZA | COMPLESSIVO | |||
1 | Opere murarie | € 1.869.000,00 | € 290.000,00 | € 42.000,00 | € 2.715.000,00 | |
Opere da fabbro - falegname | € 424.000,00 | € 84.000,00 | € 6.000,00 | |||
2 | Opere da tinteggiatore - verniciatore | € 350.000,00 | € 6.000,00 | € 4.000,00 | € 360.000,00 | |
3 | Opere impianti idrico-sanitario | € 483.000,00 | € 100.000,00 | € 9.600,00 | € 870.000,00 | |
Opere impianti termici | € 215.400,00 | € 55.000,00 | € 7.000,00 | |||
4 | Opere elettriche | € 154.600,00 | € 95.000,00 | € 5.400,00 | € 255.000,00 | |
€ 3.496.000,00 | € | 630.000,00 | € 74.000,00 |
Le cifre della suddetta tabella indicano l’importo presunto complessivo dei lavori, suddiviso per categorie dei lavori e per lotti prestazionali.
Potrà variare, in fase esecutiva, tanto in più, quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l’Appaltatore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente capitolato, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente appalto.
Con la partecipazione alla gara i prezzi, salvo il ribasso offerto in sede di gara, vengono riconosciuti tutti remunerativi.
2. L’importo complessivo dell’appalto è costituito dalla somma degli importi dei vari lotti determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sugli importi dei lavori + economie, relativo all’esecuzione dei lavori ordinari e straordinari;
3. Non sono soggetti al ribasso i seguenti importi:
a) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del Decreto n. 81 del 2008.
b) eventuali lavori in economia (art. 25 del presente CSA) vengono contabilizzati applicando il ribasso contrattuale solo su spese generali e utili di impresa, con percentuali di incidenza determinate nella misura del 23,50% come esplicitato nelle note di consultazione dell’Elenco Prezzi di progetto.
4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.
5. L’importo complessivo dei lavori e delle provviste compreso nell’appalto di cui al comma 1 del presente articolo è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze manutentive. L’individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di fornire parametri economico-dimensionali dell’appalto per stabilire i requisiti tecnico- economici delle Imprese concorrenti nonché le procedure di gara. La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo che è meramente presuntivo. L’appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori che saranno richiesti, qualunque risulti essere l’importo finale complessivo dei contratti medesimi nei limiti dell’accordo.
ACER Piacenza commissionerà all’Appaltatore i lavori oggetto del presente Accordo Quadro attraverso la stipulazione di contratti applicativi annuali.
Art. 3. Modalità di stipulazione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi
1. L’accordo quadro è stipulato in forma pubblica notarile ai sensi dell’ Art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016, e dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010 per interventi non predeterminati nel numero e nell’esatta ubicazione, ma soltanto sulla base degli importi stimati e della loro localizzazione complessiva.
2. All’accordo quadro sarà data attuazione con:
● la stipula tra la Stazione Appaltante e l’Assuntore dei singoli lotti dei contratti applicativi per l’attivazione dei lavori a misura compresi nell’appalto conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta tecnica ed economica presentata
● la trasmissione all’Assuntore , da parte della Stazione Appaltante di “Ordinativi” per l’esecuzione, nel contesto dei suddetti Contratti applicativi, degli specifici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. I contratti applicativi sono stipulati a misura ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.Lgs 50/2016.
4. L’elenco dei prezzi unitari è il Listino Prezzi 2017 del Comune di Milano – Area Territorio D.C. Tecnica, relativo all’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni, che avrà validità fino al termine dell’appalto (2021);
I prezzi dell’elenco prezzi unitari succitato, di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207/2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
5. I prezzi contrattuali di cui al comma 4 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
7. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Art. 4. Termini di validità dell’accordo
1. L'accordo quadro avrà durata di anni 3 decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 2 del presente capitolato.
Art. 5. Categorie dei lavori
2. Il presente appalto, essendo suddiviso in lotti prestazionali ai sensi dell’Art. 3 comma 1 lett. ggggg) e Art. 51 del D.Lgs. 50/2016, le categorie di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto
D.P.R sono le seguenti:
IMPORTO | ||||||
LOTTO | OPERE | TOTALE | Soggetto a ribasso A | Oneri per la sicurezza Non soggetto a ribasso | ||
B | ||||||
Lotto 1 | OG 1 - Opere murarie (prevalente) OS 6 - Opere da falegname - fabbro | € | 2.715.000,00 | € | 2.667.000,00 | € 48.000,00 |
Lotto 2 | OS 7 Opere da tinteggiatore e verniciatore | € 360.000,00 | € 356.000,00 | € 4.000,00 | ||
Lotto 3 | OS 3 – OS 28 Opere da termoidraulico | € 870.000,00 | € 853.400,00 | € 16.600,00 | ||
Lotto 4 | OS 30 - Opere da elettricista | € 255.000,00 | € 249.600,00 | € 5.400,00 | ||
IMPORTO TOTALE APPALTO | € | 4.200.000,00 | € | 4.126,000,00 | € 74.000,00 |
A) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 1 - Opere murarie, opere da falegname, opere da fabbro
LAVORAZIONE | CAT | CLASS | IMPORTO € | % | SOA | SUB. |
Opere prevalenti Edifici civili e industriali | OG1 | IV | 2.201.000,00 | 81,00 | SI | SI |
Opere Scorporabili Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici metalli (opere da falegname e fabbro) | OS06 | II | 514.000.00 | 19,00 | SI | SI |
Totale | 2.715.000,00 | 100 |
Si applica ove spettante l’incremento previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010.
La lavorazione ricompresa nella categoria OS06 a qualificazione non obbligatoria è a, scelta del concorrente, subappaltabile a soggetti in possesso di idonea qualificazione.
La stessa può essere, altresì, eseguita dall’impresa partecipante in possesso dell’iscrizione nella categoria prevalente OG1 per classifica adeguata alla somma dei lavori della categoria prevalente e dei lavori rientranti nella summenzionata categoria.
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Si informa che all’interno della categoria OG01 potrebbe essere ricompresa la lavorazione corrispondente alla rimozione di amianto.
Pertanto il concorrente, per poter eseguire detta lavorazione dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria “attività di bonifica di beni contenenti amianto”.
Nel caso contrario il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiararne il subappalto.
B) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 2 - Opere da tinteggiatore e verniciatore
LAVORAZIONE | CAT | CLASS | IMPORTO € | % | SOA | SUB. |
Opere prevalenti Finiture di opere generali di natura edile e tecnica (opere da tinteggiatore e verniciatore) | OS07 | II | 360.000,00 | 100 | SI | SI |
Totale | 360.000,00 |
Si applica ove spettante l’incremento previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010.
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. E’ richiesta obbligatoriamente la qualifica nella categoria OS07.
Non è possibile, per il presente lotto, l’utilizzo della qualificazione OG01.
C) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 3 - Opere da termoidraulico
LAVORAZIONE | CAT | CLASS | IMPORTO € | % | SOA | SUB. |
Opere prevalenti Impianti idrici, igienico, sanitari | OS03 | III o II con incremento 1/5 | 592.600,00 | 68,00 | SI | SI |
Opere scorporabili Impianti termici e di ventilazione | OS28 | II o I con incremento 1/5 | 277.400,00 | 32,00 | SI | SI |
Totale | 870.000,00 | 100 |
Si applica ove spettante l’incremento previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010.
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Le lavorazioni potranno essere eseguite anche da imprese partecipanti in possesso dell’iscrizione nella categoria OG11 per classifica corrispondente alla somma delle lavorazioni indicate in OS03 e OS28.
Ai sensi dell’art. 89 x. 00 xxx X.xxx x. 00/0000 (xxxxxxxxxx detta categoria tra le cosiddette “SIOS” Strutture di impianti e opere speciali” elencate all’art. 2 c. 1 del D.M n. 248 del 10/11/2016), l’impresa non potrà ricorrere all’avvalimento.
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
D) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 4 - Opere da elettricista
LAVORAZIONE | CAT | CLASS | IMPORTO € | % | SOA | SUB. |
Opere prevalenti Impianti elettrici, telefonici, televisivi | OS30 | I | 255.000,00 | 100 | SI | SI |
Totale | 255.000,00 |
La lavorazione potrà essere eseguita anche da imprese partecipanti in possesso dell’iscrizione nella categoria
OG11.
Ai sensi dell’art. 89 x. 00 xxx X.xxx x. 00/0000 (xxxxxxxxxx detta categoria tra le cosiddette “SIOS” Strutture di impianti e opere speciali” elencate all’art. 2 c. 1 del D.M n. 248 del 10/11/2016), l’impresa non potrà ricorrere all’avvalimento.
N.B L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
Art. 6. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Per i seguenti lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
a) opere da idraulico OS3 e OS28;
b) opere da elettricista OS30;
3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica , non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del d.P.R. n. 207 del 2010.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7. Interpretazione
L’Assuntore assume l’impegno di assistere ACER PIACENZA per consentire a quest’ultima di raggiungere l’obiettivo dell’ottimale conduzione del patrimonio, mettendole a disposizione professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la prevenzione dei danni e la programmazione degli interventi.
In funzione di quanto sopra detto, resta fra le parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l’Assuntore assume anche il ruolo di consigliere interessato all’adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta da ACER PIACENZA.
Resta altresì inteso che l’Assuntore rimane l’unico responsabile nei confronti di ACER PIACENZA per tutto quanto concerne l’attività di manutenzione del patrimonio, nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.
ACER PIACENZA si riserva il controllo sull’andamento del lavoro anche incaricando terze parti, effettuando delle valutazioni a campione.
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 8. Documenti contrattuali
1. Formeranno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e saranno richiamati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) l’elenco dei prezzi unitari è il Listino Prezzi 2017 del Comune di Milano – Area Territorio D.C. Tecnica, relativo all’esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni, che avrà validità fino al termine dell’appalto (2021);
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;
2. Saranno allegati al Contratto:
a) copia dell’Offerta tecnica;
b) il Capitolato Speciale d’appalto;
3. Non fanno invece parte dell’accordo quadro e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti;
4. Fanno altresì par te dell’accordo quadro, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
5. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti ( D. Lgs n° 50/2016);
b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per gli articoli applicabili ancora in vigore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati;
d) le linee guida vincolanti emanate da ANAC e pubblicate sulla GU;
e) ogni altra legge in vigore in materia di lavori pubblici.
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione dell’accordo quadro da parte dell’appaltatore e dei relativi contratti applicativi annuali equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Tutti i documenti prodotti dall’Assuntore saranno di proprietà di ACER PIACENZA. L’Assuntore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto dell’accordo quadro, qualsiasi informazione relativa al Progetto che non fosse stata resa nota direttamente o indirettamente da ACER PIACENZA o che derivasse dall’esecuzione dei lavori. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte di ACER PIACENZA. Quanto sopra non si applica a informazioni che, prima di essere state ottenute da ACER PIACENZA, fossero già in possesso dell’Assuntore, o ad informazioni a questi trasmesse da un terzo il quale non impegni o abbia impegnato l’Assuntore a considerarle riservate, a meno che il terzo non le abbia ricevute direttamente o indirettamente da ACER PIACENZA stessa. L’Assuntore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per ACER PIACENZA, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente articolo.
3. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. VARIAZIONE DEL NUMERO DEI FABBRICATI:
ACER PIACENZA avrà facoltà di variare nel tempo in più o in meno il numero delle unità immobiliari oggetto del presente appalto.
5. ESTENSIONE, RIDUZIONE E VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ACER PIACENZA si riserva la facoltà di: estendere, ridurre, sospendere o annullare le singole prestazioni per variazione della consistenza del patrimonio affidato in gestione ed in via del tutto generale per ragioni di pubblico interesse; modificare modalità e periodicità di esecuzione delle prestazioni per adeguarle a nuove esigenze. L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’originale Assuntore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà e non un obbligo di ACER PIACENZA, la quale ultima potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa, allo svolgimento di una Gara per l’affidamento delle prestazioni contemplate dal presente Capitolato.
6. Rimangono fermi i vincoli previsti in materia dalle disposizioni di legge inderogabili.
Art. 10. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 11. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Prima della consegna dei lavori l’Assuntore dovrà comunicare ad ACER PIACENZA i nominativi del Responsabile delle Attività e del Coordinatore Tecnico.
Il Responsabile delle Attività ha la piena rappresentanza dell’Assuntore ed in quanto tale dovrà controfirmare i vari documenti amministrativi e contabili.
Sia il Responsabile delle Attività che il Coordinatore Tecnico dovranno inoltre garantire la reperibilità durante il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito telefonico presso cui essere chiamati per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilità della verifica e dell’osservanza di tutte le norme antinfortunistiche, di vigilanza e sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La cessazione o la decadenza dell’incarico del Responsabile delle Attività e del Coordinatore Tecnico, qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempestivamente notificata ad ACER PIACENZA.
L’Assuntore dovrà comunicare tempestivamente ad ACER PIACENZA ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; nonché agli adempimenti di cui al
D.P.C.M. 187/91.
Per parte sua, ACER PIACENZA nominerà un proprio Responsabile quale corrispondente del Responsabile delle Attività dell’Assuntore al quale saranno delegati i seguenti compiti e responsabilità:
- Responsabilità dei procedimenti nella fase di gestione;
- Controllo delle attività erogate dall’Assuntore e sopralluoghi in cantiere;
- Emissione degli ordini di servizio ritenuti necessari per il buon andamento della gestione;
- Direzione dei lavori (salvo incarico a professionista esterno) ove previsto per legge;
- Contabilizzazione dei lavori;
- Controllo della documentazione prodotta (programmi, disegni, computi, certificazione, ecc.;) dall’Assuntore;
- Liquidazione delle fatture presentate dall’Assuntore applicando le corrispondenti detrazioni economiche;
- Controllo della qualità e quantità dei lavori svolti e la corretta corrispondenza tra questi e le specifiche prescrizioni di capitolato;
- Verifica presso l’Utente della qualità del servizio erogato dall’Assuntore.
Le attività sopra indicate potranno essere svolte anche da terzi incaricati da ACER PIACENZA.
Art. 12. Norme generali per l’esecuzione dei lavori Art. 12.1 QUALITA’ DEI MATERIALI
Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Tutti i materiali e componenti impiegati devono essere uguali a quelli originariamente utilizzati e comunque delle migliori marche in commercio. Ove richiesto dalla legge i prodotti devono essere certificati o conformi al prodotto tipo omologato e/o essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del prodotto alle disposizioni di riferimento o al tipo certificato (vedi per esempio i prodotti afferenti la sicurezza).
Inoltre, ove richiesto dalle disposizioni di legge vigenti, i fornitori dei prodotti medesimi devono adottare il sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali della serie UNI EN ISO 9000 con certificazione rilasciata da enti certificatori riconosciuti e/o accreditati ai sensi delle norme europee internazionali della serie EN ISO 45000.
Xxxx contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con D.M. 11/01/2017, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora sia impossibile reperire il prodotto in commercio, l'Assuntore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso con uno avente le stesse caratteristiche e il più possibile simile a quello da sostituire. In tutti i casi dovrà perseguirsi l’obiettivo della standardizzazione dei componenti sostituiti. Non saranno ammessi prodotti riciclati se non a seguito di autorizzazione di ACER PIACENZA.
In ogni caso ACER PIACENZA avrà facoltà di rifiutare quei materiali che non riterrà idonei o comunque di richiedere le certificazioni previste dalle norme o l’esecuzione, sui materiali proposti, a spese dell'Assuntore, di quelle prove o analisi, che ne garantiscano la qualità.
Le forniture, a discrezione di ACER PIACENZA, potranno essere sottoposte a prove e controlli al fine di accertarne la conformità ai requisiti richiesti.
I campioni saranno prelevati dal Rappresentante di ACER PIACENZA in contraddittorio con l’Assuntore che sarà tenuto a sottoscrivere il verbale di prelievo. I campioni saranno custoditi da ACER PIACENZA che provvederà ad inviarli ai laboratori specializzati di suo gradimento per l’effettuazione delle prove. Le forniture che al controllo risulteranno non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate, saranno rifiutate.
In caso i risultati delle prove di laboratorio evidenziassero caratteristiche non conformi con quanto previsto nel Capitolato, ACER PIACENZA provvederà ad applicare le penali previste.
ACER PIACENZA potrà richiedere all’Assuntore di presentare una dichiarazione vincolante che contenga:
- i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche dei prodotti che verranno usati per tutta la fornitura;
- metodi e cicli di lavorazione usati per la costruzione del prodotto.
Detta dichiarazione dovrà essere accompagnata da certificati di analisi, a copie autentiche, rilasciate da eventuali riconosciuti Istituti Specializzati, competenti ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati.
Qualora ACER PIACENZA, a proprio esclusivo giudizio, rifiuti l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Assuntore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento di ACER PIACENZA, nel più breve tempo possibile, senza avanzare pretese di compensi o indennizzi. In caso di inottemperanza, ACER PIACENZA provvederà d’ufficio e tutte le spese sostenute verranno detratte dal primo canone utile da corrispondere all’Assuntore penali comprese.
L'accettazione dei materiali da parte di ACER PIACENZA non esonera l'Assuntore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli interventi e di ogni responsabilità cui è tenuto in virtù delle norme del presente Capitolato.
Ove previsto dalle leggi o norme vigenti, l’Assuntore dovrà tenere una scorta minima di materiali di ricambio nella misura fissata dalle disposizioni stesse.
Art. 12.2 NORME COMPORTAMENTALI
Ferma restando la facoltà dell'Assuntore di svolgere i lavori previsti dal presente appalto e di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare pregiudizio, o comunque limitarlo al minimo ragionevole, alle attività svolte all’interno degli edifici, in relazione al tipo ed entità degli interventi.
Nella organizzazione dei lavori si dovranno adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a evitare danno alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature e i mezzi meccanici impiegati nelle attività corrispondano alle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni.
L'Assuntore dovrà garantire una presenza costante dell'entità numerica lavorativa, utile a un compiuto e corretto espletamento delle attività, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione.
In caso di situazioni di pericolosità per l’incolumità degli addetti impegnati nell’esecuzione delle prestazioni, accertate dall’Assuntore o dal rappresentante di ACER PIACENZA, è fatto assoluto obbligo di sospendere immediatamente i lavori fino alla rimozione delle cause di pericolo, provvedendo nel contempo e ove necessario, all’adeguata protezione dell’area dal pericolo.
L’Assuntore è obbligato ad avvertire subito gli uffici competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei lavori. Malgrado la segnalazione fatta, l’Assuntore dovrà, sempre nell’ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono adoperarsi, per quanto possibile, affinché i lavori abbiano il loro regolare corso.
In caso di interventi programmati o a guasto, in particolar modo per quelli da eseguirsi all’interno degli edifici, l’Assuntore dovrà informare con congruo anticipo gli Utenti al fine di concordare modalità ed orari dell’intervento stesso. Ove necessario l’Assuntore installerà all’interno dell’edificio, un cartello informativo riportante l’oggetto dell’intervento, il giorno di inizio e la data di fine intervento.
E’ facoltà di ACER PIACENZA ordinare, con spese a carico dell’Assuntore, o eseguire d’ufficio in caso di inottemperanza dello stesso, il rifacimento degli interventi eseguiti in difformità alle prescrizioni del presente capitolato, alle indicazioni del Rappresentante di ACER PIACENZA o alle specifiche contenute nelle Prescrizioni Tecniche e nelle richieste di intervento. In caso di esecuzione d’ufficio, tutte le spese sostenute verranno detratte dal primo pagamento utile da corrispondere all’Assuntore, penali comprese.
Art. 12.3 REQUISITI DEL PERSONALE
Tutto il personale dell’Assuntore addetto alle attività oggetto d’appalto dovrà essere capace ed in possesso delle idoneità alle mansioni. In ogni momento ACER PIACENZA potrà disporre l’accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.
L’Assuntore è responsabile verso ACER PIACENZA del buon andamento dei lavori, nonché della disciplina, dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti.
L’Assuntore mantiene la disciplina nelle attività e ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni eventualmente impartire da ACER PIACENZA per il tramite dei propri uffici, nonché un comportamento decoroso e improntato alla massima educazione e rispetto nei rapporti con gli Utenti.
L’Assuntore ha l’obbligo di fornire le proprie maestranze di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotarli di tesserino di riconoscimento atto all’identificazione di identità e qualifica.
Le spese per gli indumenti ed i distintivi saranno a completo carico dell’Assuntore.
L’Assuntore si impegna a sostituire, su motivata e giustificata richiesta di ACER PIACENZA, il proprio personale addetto ai lavori in oggetto.
Tutto il personale dell’Assuntore dovrà economizzare nell’uso di energia elettrica spegnendo le luci non necessarie e, inoltre, non dovrà fumare nelle aree vietate. Ogni addetto consegnerà al proprio responsabile ogni cosa perduta che avrà ritrovato il quale provvederà a restituirla a ACER PIACENZA.
Al termine del lavoro gli addetti lasceranno immediatamente i luoghi di lavoro. Gli addetti hanno l’obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
Il dipendente dell’Assuntore dovrà mantenere il segreto d’Ufficio su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento delle attività interne agli stabili, delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento dei lavori.
Il personale tecnico addetto alle attività dovrà comunque possedere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.
All'inizio del contratto l’Assuntore deve notificare per iscritto a ACER PIACENZA:
- Nominativo e recapito telefonico del Responsabile delle Attività e Coordinatore Tecnico;
- Nominativi e qualifica delle persone impegnate nelle attività;
- Recapiti telefonici del servizio di pronto intervento, diurni, notturni e festivi.
Art. 12.4 DISCIPLINA IN MATERIA DI COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
L’Assuntore è esplicitamente tenuto alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che competono al datore di lavoro in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68, norme ivi richiamate ed, in generale, della disciplina in materia di collocamento obbligatorio.
Art. 12.5 MACCHINE ED ATTREZZATURE
Tutte le macchine ed attrezzature impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Gli attrezzi e le macchine da utilizzare all’interno degli edifici non devono essere eccessivamente rumorose. Dovranno ovviamente essere compatibili, ai fini del collegamento alla rete elettrica, con la tensione e la potenza a disposizione nell’ambiente dove si dovrà lavorare. Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà dell’Assuntore, usati nell’ambito dei servizi appaltati, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo ed il contrassegno dell’Assuntore stesso.
Art. 12.6 ORARIO DI LAVORO
In via del tutto generale è previsto che le prestazioni vengano eseguite in orari diurni non festivi e possibilmente secondo una programmazione che arrechi il minor intralcio o disturbo all’Utenza. L’articolazione dell’orario di lavoro dovrà comunque essere tale da assicurare l’esecuzione a regola d’arte delle operazioni previste dal presente Capitolato. L'Assuntore dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni di ACER PIACENZA e per quanto concerne le eventuali variazioni dell'orario quotidiano generale di svolgimento delle prestazioni, con facoltà riconosciuta alla stessa di cambiare con congruo anticipo i programmi delle attività secondo le proprie esigenze di servizio.
Art. 12.7 SCIOPERI
In caso di scioperi dei propri dipendenti, l’Assuntore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Responsabile di ACER PIACENZA in via preventiva e tempestiva. In caso di scioperi, l’Assuntore è altresì tenuto a garantire comunque tutte le misure necessarie per l’erogazione delle prestazioni indispensabili e l’esecuzione dei servizi in Pronto Intervento. Per gli scioperi che comportano la non erogazione delle prestazioni a canone, ACER PIACENZA provvederà alla riduzione dei relativi canoni mensili in ragione diretta del 70% delle giornate di sciopero.
Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 14. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del singolo contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 17 e 18 dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati.
Art. 15. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il termine per l’ultimazione dei lavori in oggetto è fissato alla scadenza di un anno, per ogni singolo Contratto stipulato con la ditta Appaltatrice.
2. La durata complessiva dell’Accordo Quadro è di tre anni. Durante tale arco temporale devono essere svolte le attività di manutenzione. In particolare vengono richiamati i termini per l’esecuzione delle varie procedure gestionali (art. 77 del presente Capitolato) che sono assolutamente vincolanti per la ditta Appaltatrice.
3. Il rispetto di tali termini sarà oggetto di attenta valutazione in fase di stipulazione dei Contratti successivi al primo anno.
4. Per quanto attiene gli Affidamenti di manutenzione straordinaria, la durata di tali lavori ed il termine di ultimazione degli stessi, viene stabilito per singolo affidamento in base alle caratteristiche di progetto, all’andamento dei lavori, alla loro complessità, ecc, a insindacabile giudizio del Progettista Direttore dei Lavori e del Responsabile Unico del Procedimento.
5. In fase di affidamento, l’Appaltatore dovrà redigere un cronoprogramma dell’intervento sulla base delle tempistiche stabilite da ACER Piacenza, vagliate e approvate dalla stessa.
Art. 16. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 15.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori (art. 107 comma 5 D.Lgs. 50/2016).
4. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell‘Assuntore.
Non vengono comunque accreditati all’Assuntore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, agli attrezzi e mezzi d’opera, ed alle provviste, nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Il compenso per quanto riguarda i danni, per causa di forza maggiore, alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per l‘occorrente riparazione.
L’Assuntore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, saranno concesse da ACER PIACENZA purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
Ad ogni modo l’Assuntore non può mai attribuire la causa dei ritardi, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se lo stesso Xxxxxxxxx non abbia tempestivamente per iscritto denunciato a ACER PIACENZA il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
Art. 17. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dagli artt. 106 e 107 del D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato.
Art. 18. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
Art. 19. Inadempienze – Contestazioni - Penali – Riduzioni di corrispettivo
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nel presente Capitolato, qualora ACER PIACENZA constati insufficienze e comunque carenze aventi evidenza oggettiva, potrà contestare le violazioni attraverso comunicazione scritta, che equivarrà a una contestazione di inadempimento contrattuale, fissando un termine per l'effettuazione delle previste azioni correttive.
Entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, l'Assuntore potrà presentare per iscritto ad ACER PIACENZA proprie deduzioni difensive, eventualmente richiedendo di essere dalla stessa ascoltato. La scadenza di tale termine senza che l’Assuntore abbia presentato le proprie controdeduzioni equivale all’accettazione definitiva della contestazione avanzata da ACER PIACENZA. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi dalla presentazione delle deduzioni difensive.
Nel caso in cui ACER PIACENZA respinga le argomentazioni difensive presentate dall'Assuntore ovvero quest'ultimo non formuli difese nei termini prescritti, l’Assuntore sarà tenuto a dare comunque esecuzione alle prescrizioni impartite da ACER PIACENZA nei termini impartiti da ACER PIACENZA stessa.
Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l'Assuntore vi abbia provveduto ACER PIACENZA provvederà all’esecuzione di lavori "in danno", addebitandone le spese all'Assuntore.
Con il provvedimento definitivo, a seguito delle difese presentate dall’Assuntore ovvero a seguito dell'inutile decorso del termine per la presentazione di queste ultime, ACER PIACENZA potrà irrogare le sanzioni che verranno di seguito elencate.
Tali sanzioni, salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitate ai dipendenti.
Nel caso in cui gli inadempimenti siano gravi e rilevanti o dove sussista la certezza o probabilità della sua persistenza, ACER PIACENZA potrà riservarsi la facoltà di risolvere il rapporto o di revocarlo in base ai poteri autoritativi di natura pubblicistica.
Resta impregiudicata la responsabilità penale e civile dell'Assuntore anche in ordine al risarcimento dei danni che si dovessero verificare a seguito dell'inerzia dello stesso.
Il recupero delle somme quantificate come penali o mancato lavoro, verrà operato da ACER PIACENZA con rivalsa sui mandati di pagamento dovuti all'Assuntore a partire dal primo in scadenza e fino al completamento del recupero e in subordine mediante escussione della garanzia, che successivamente l’Assuntore provvederà ad integrare. Per le detrazioni l'Assuntore non potrà opporre alcuna eccezione, una volta accertate le inadempienze da cui sono scaturite.
L’importo complessivo delle penali irrogate ogni anno da ACER PIACENZA non può superare il 3% dell’importo contrattuale dello stesso anno; qualora i ritardi nell'adempimento siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo riguardante la materia di risoluzione del contratto.
Nel caso di recidiva (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso dell’anno) le penalità verranno raddoppiate.
In via del tutto generale e salvo diversamente specificato, si applicheranno le seguenti penali:
• ritardo nella conclusione degli interventi manutentivi: applicazione di una penale pari al 3% dell’importo dell’intervento e con un minimo di 100 euro (cento euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati nei documenti contrattuali, nei programmi o negli ordini di servizio;
• la penale sopra indicata potrà essere applicata a insindacabile giudizio della DL anche nel caso in cui vengano si rispettati i termini di esecuzione previsti, ma la mancanza di collaborazione tra le ditte interessate tra le varie fasi di lavorazione eseguite senza continuità e/o interruzioni, provochi disagi e disservizi agli utenti interessati;
• nel caso di interventi urgenti, la penale di cui ai punti precedenti diventa pari al 4% dell’importo dell’intervento e con un minimo di 150 euro (centocinquanta euro) per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi fissati nei documenti contrattuali, nei programmi o negli ordini di servizio;
• installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato: applicazione di una riduzione del relativo corrispettivo pari allo 10% dell’importo della fornitura per ogni non conformità riscontrata, oltre alla sostituzione del prodotto con uno conforme;
• inadempimenti vari nella gestione dei registri (incompletezza o mancanza dei dati, mancati aggiornamenti, cattiva conservazione, ecc.): applicazione di una penale pari a 300,00 euro (trecento euro) per ogni infrazione riscontrata;
• mancanza di cautele igieniche, decoro, corretto comportamento o assistenza verso l’Utente nell'espletamento delle attività da parte del personale dell’Assuntore: applicazione di una penale pari a 300,00 euro (trecento euro) per infrazioni debitamente documentate;
• inosservanza agli ordini di servizio impartiti dal Responsabile di ACER PIACENZA: applicazione di una penale pari a 200,00 euro (duecento euro) per ogni inadempimento riscontrato e da computare per ogni giorno di ritardo dalle disposizioni riportate nell’ordine di servizio;
Nello specifico:
REPERIBILITÀ, PRONTO INTERVENTO
• mancato rispetto degli orari del servizio di reperibilità applicazione di una penale pari a 200,00 euro (duecento euro) ogni 30 minuti di inadempimento riscontrato;
• indisponibilità ingiustificata dei sistemi operativi relativi al servizio di reperibilità, salvo cause non imputabili all’Assuntore, applicazione di una penale pari a 200,00 euro (duecento euro) per ogni infrazione al giorno;
• mancato rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e l’esecuzione delle attività di pronto intervento, applicazione di una penale pari a 200,00 euro (duecento euro) ogni 30 minuti di ritardo.
SOPRALLUOGHI, ATTIVITÀ TECNICHE ED AMMINISTRATIVO-CONTABILI AFFERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI
• indisponibilità degli impianti per esito negativo dei controlli da parte delle autorità di vigilanza e controllo dovute a carenza non preventivamente segnalate: applicazione di una penale pari a 300,00 euro (trecento euro) per ogni giorno di indisponibilità. Tale penalità viene raddoppiata qualora l’indisponibilità crea l’impossibilita di usufruire di spazi e/o locali con forte pregiudizio per ACER PIACENZA;
• mancata denuncia agli Enti preposti di installazione di impianti o di attività eseguite: applicazione di una penale pari a 100,00 euro (cento euro) per ogni giorno di ritardo.
1. nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille (euro 0 e centesimi 50 ogni mille) dell’importo contrattuale.
In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
In considerazione della peculiarità dell’appalto in oggetto per il quale è richiesta un’attenzione particolare per quanto attiene le lavorazioni eseguite in presenza di utenti/inquilini, l’eventuale ripetuta (n° 5 episodi) inosservanza dei tempi di esecuzione degli interventi manutentivi e soprattutto la mancanza di coordinamento, determinerà la rescissione contrattuale in danno senza che la ditta possa fare alcuna opposizione.
Art. 20. Manutenzione straordinaria - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, prima dell'inizio dei lavori relativi ad affidamenti di manutenzione straordinaria (vedi artt. 15 e 77.4 del presente Capitolato), l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali si computano a partire dalla relativa consegna parziale.
Art. 21. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.
Art. 22. Risoluzione del contratto specifico per l’esecuzione di lavori di carattere straordinario per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Aggiudicatario rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore a 40 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 23. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
N.B. Per la redazione della contabilità dei lavori verrà utilizzato l’Elenco Prezzi allegato al Contratto, in particolare verranno utilizzati per le piccole manutenzioni ordinate con Ordini di Lavoro (e comunque di piccola entità) i prezzi con codifica 2C - 2E – 2M (piccola manutenzione), rispettivamente:
- (C ) opere murarie e tinteggiatore;
- (E) impianti elettrici;
- (M) impianti meccanici.
Per ogni altro tipo di intervento verranno utilizzati gli altri prezzi di Elenco.
La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
Art. 24. Eventuali variazioni ai lavori di manutenzione straordinaria
1. Se in corso d’opera (relativamente agli affidamenti dei lavori di manutenzione straordinaria) devono essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 41 del presente Capitolato.
Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Art. 25. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia previsti dal contratto, di cui all’articolo 2, comma 1, rigo 3, è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
b) per quanto riguarda il costo del personale o della manodopera e i trasporti e i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione (Prezziario di Contratto aggiornato all’anno di effettiva esecuzione), che sono già incrementati delle percentuali per spese generali e utili, ed applicando il ribasso contrattuale su questi ultimi due addendi.
2. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati senza alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nella misura del 23,50% come esplicitato nelle note di consultazione dell’Elenco Prezzi di progetto.
Art. 26. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 27. Anticipazione
a) Ai sensi dell’Art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 e art. 7 comma 1 Legge n. 21/2016 è corrisposta a favore dell’Appaltatore una anticipazione pari al 20% dell’importo del presente contratto (Contratto applicativo annuale).
b) L’erogazione della relativa anticipazione sarà subordinata secondo quanto disposto dalla legislazione vigente al momento della stipula.
c) L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria secondo quanto disposto dall’Art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016.
d) La Stazione Appaltante provvederà all’erogazione dell’anticipazione entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori di cui al presente contratto .
e) L’anticipazione verrà compensata mediante ritenuta pari al 10% su ogni certificato di pagamento emesso nel corso dell’anno fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione stessa e contestualmente la garanzia di cui al comma c) verrà gradualmente ed automaticamente ridotta.
Art. 28. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del presente CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 100.000,00.
2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale previo rilascio del documento di regolarità contributiva.
3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della
data di chiusura;
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (CINQUE per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
7. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e dei subappaltatori, ai sensi dell’articolo 54 del presente CSA;
b) agli adempimenti di cui agli artt. 49 e 50 del presente CSA in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine viene applicato quanto disposto dall’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
Pagamento dei subappaltatori (ved. Art. 50 del presente CSA)
Ai sensi dell’art. 105 comma 13, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
ACER PIACENZA non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’Aggiudicatario non avrà ottemperato all’obbligo di cui ai commi precedenti.
Art. 29. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori riferiti ad ogni contratto applicativo, è redatto entro 45 (QUARANTACINQUE) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 ( QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 28, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 28, commi 7 e 8.
Art. 30. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
Art. 31. Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea in vigore all’inizio del semestre maggiorato dell’8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso d’interesse applicato dalla BCE.
Art. 32. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Per quanto previsto dall’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, non è ammesso di procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 33. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 34. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto L’Assuntore è il solo responsabile di tutti gli obblighi del contratto, essendo espressamente fatto divieto di cessione totale o parziale del contratto, o di farlo eseguire da altre persone o ditte neppure per mezzo di procuratore, sotto pena di risoluzione del contratto medesimo, e conseguente perdita delle cauzioni definitiva, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno che ne derivi a ACER PIACENZA.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 35. Cauzione provvisoria
1 Ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una garanzia fidejussoria denominata “garanzia provvisoria” con le modalità e alle condizioni cui al bando di gara e al disciplinare di gara.
2. La cauzione provvisoria pari al 2% di ogni singolo lotto di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
La cauzione dovrà prevedere espressamente
− clausola di operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ACER e senza possibilità di porre eccezioni;
− clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2, c.c.;
− clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.
L’importo della garanzia può essere ridotto con le modalità e le percentuali di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016; sarà cura del concorrente segnalare il possesso dei requisiti per la riduzione della garanzia, rendendo apposita dichiarazione.
3. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
4. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate.
Art. 36. Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n°50/2016, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, e essere conforme agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
2. A norma dell’art. 12 dello Schema tipo n. 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004 la coperture assicurativa di cui sopra devono comprendere le voci incluse alle lett. d), j), l) e m) dell’art. medesimo Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
4. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 del medesimo articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 37. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 84 e 93, comma 7 del D. Lgs 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 36 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000, di cui all’art. 3, comma 1, lettera mm) del D.P.R. n. 207 del 2010. La certificazione deve essere stata rilasciata per il
settore EA28 e per le categorie di pertinenza.
2. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
Art. 38. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. A norma dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a 500.000,00 euro.
2. Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 4 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) di cui all’ Art. 103 c. 7 D.Lgs 50/2016 redatta secondo lo Schema tipo 2.3 e Scheda Tecnica 2.3 :
a) che preveda una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti partita 3) per demolizioni e sgomberi:
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
nel dettaglio:
- Alla Sezione A:
Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione per un importo pari a:
Accordo Quadro Lotto n. 1
Partita 1 – | Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori | |
Partita 2 – | Opere preesistenti per l’importo di | € 1.000.000,00 |
Partita 3 - | Demolizione e sgombero per l’importo di | € 500.000,00 |
Accordo Quadro Lotto n. 2
Partita 1 – | Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori | |
Partita 2 – | Opere preesistenti per l’importo di | € 200.000,00 |
Partita 3 - | Demolizione e sgombero per l’importo di | € 100.000,00 |
Accordo Quadro Lotto n. 3
Partita 1 – | Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori | |
Partita 2 – | Opere preesistenti per l’importo di | € 500.000,00 |
Partita 3 - | Demolizione e sgombero per l’importo di | € 250.000,00 |
Accordo Quadro Lotto n. 4
Partita 1 – | Opere per l’importo di aggiudicazione dei lavori | |
Partita 2 – | Opere preesistenti per l’importo di | € 200.000,00 |
Partita 3 - | Demolizione e sgombero per l’importo di | € 100.000,00 |
- Alla Sezione B:
Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose per l’importo di
€ 500.000,00.
Per quanto riguarda la durata, tale assicurazione segue le modalità indicate per la Sez. A .
Inoltre, al termine dei lavori l’aggiudicatario dovrà costituire la polizza a garanzia del pagamento della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell’opera.
Detta polizza cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da costituirsi secondo lo Schema Tipo 1.4 e Scheda Tecnica 1.4 di cui al Dm 123/2004.
5. Il contratto di assicurazione non dovrà prevedere alcuna franchigia;
6. Le garanzie di cui ai commi 4 e 5, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità solidale è disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 39. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 106 del D. Lgs 50/2016.
2. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15 % (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato.
3. Dovrà essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
4. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 44, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti, nonché l’adeguamento dei piani operativi.
Art. 40. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
Art. 41. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento; tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.
3. Trova altresì applicazione quant’altro disposto dall'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 43. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 42, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 44, 45, 46 o 47.
Art. 44. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 45. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 46. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 44.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
Art. 47. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 48. Subappalto
1. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola responsabile verso l’amministrazione della buona esecuzione dei lavori.
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato e del Contratto.
2. L’impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall’art. 105, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.
3. Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell’importo del contratto da affidare. Si precisa che per “attività ovunque espletate” si intendono quelle poste in essere all’interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.
4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
5. Nel caso in cui il subappalto avesse ad oggetto misure e/o apprestamenti riferiti esclusivamente alla sicurezza (ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.), l’appaltatore deve corrispondere al subappaltatore l’intero valore degli stessi come risultante dal computo della sicurezza senza alcun ribasso.
6. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui ai successivi comma, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie di lavoro con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori;
- l’inserimento delle clausole protocollo antimafia
- inserimento clausola tracciabilità.
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 83 del D. Lgs. 50/2016;
3) il DURC del subappaltatore, rilasciato ai sensi dell’articolo 54 del presente Capitolato;
d) che non sussista alcuna causa interdittiva alla stipulazione di contratti ai sensi del DPR 252/98 (antimafia) desunta dall’esito di richiesta di Informativa antimafia.
Acer Piacenza provvederà alla richiesta di Informativa antimafia alla Prefettura UTG competente per tutti gli appalti superiori a 250.000,00 e subappalti superiori a 50.000,00, nonché indipendentemente dal valore, per tutte le forniture e servizi “sensibili”. Si veda il testo integrale del protocollo d’intesa sottoscritto da Acer Piacenza e Prefettura di Piacenza in data 24/04/2012 all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx.
7. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
In ogni caso Acer Piacenza si riserva di sospendere i termini per il rilascio di autorizzazione qualora nei tempi sopra indicati non siano pervenuti gli esiti da parte degli Enti preposti relativi all’accertamento dei relativi requisiti di regolarità
8. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’impresa appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 44 e 46 del presente Capitolato speciale.
9. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
10. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 49. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, e ai fini dell’articolo 48 comma 3 del presente Capitolato speciale, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs 50/2016, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 50, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
Art. 50. Pagamento dei subappaltatori
1 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 51. Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’articolo 205 del D. Lgs. 50/2016, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.
Art. 52. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 51 del presente Capitolato e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta in via esclusiva all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Piacenza ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 53. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine viene applicato quanto disposto dall’art. 30 comma 6 del D. Lgs. 50/2016.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 54. Documento Unico di Regolarità contributiva DURC ON LINE (DOL)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante con la nuova modalità telematica introdotta dall’art. 4 del D.L. 34/2014 ed in seguito attuata dal D.M. 30/01/2015.
3. Ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
6. Nel caso di accertata irregolarità rilevata dal DURC, trova applicazione l’art. 30 comma 5 del D.lgs.n.50/2016.
Art. 55. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Oltre ai casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di promuovere in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa di danni:
a) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività dell’Aggiudicatario;
b) abbandono dell’attività lavorativa salvo che per causa di forza maggiore accertate dal R.U.P.;
c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge attinenti i lavori;
d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
e) gravi danni provocati a locali e attrezzature di proprietà o in gestione alla stazione appaltante;
f) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai termini dell’art. 1453 del Codice Civile.
2. Più in generale le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale per i quali non sia prevista diversa penalità danno al R.U.P. il diritto di risolvere il contratto, previa diffida con l’obbligo dell’Appaltatore.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
5 L’eventuale risoluzione del Contratto applicativo, determinerà l’automatica risoluzione dell’Accordo Quadro.
Art. 56. Clausola Risolutiva Espressa
Il presente contratto sarà risolto di diritto su dichiarazione di ACER PIACENZA nei seguenti casi:
a) nel caso di sospensione non giustificata di anche solo uno dei servizi o lavori oggetto del presente capitolato per un periodo continuativo superiore a trenta giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, anche non continuativo, superiore a cinquanta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni;
b) in caso di negligenza dell’Assuntore, lo stesso sarà considerato negligente qualora nell’anno cumulasse penali per un importo pari o superiore al 3% del valore annuo del presente contratto;
c) sia accertata inadempienza agli ordini impartiti dal DL di ACER PIACENZA in merito alla esecuzione delle opere e dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato di appalto, alla descrizione dei lavori ed a tutti i documenti contrattuali;
Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predette, ACER PIACENZA potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Assuntore entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte di ACER PIACENZA.
Avvenuta la risoluzione, ACER PIACENZA comunicherà all’Assuntore la data in cui dovrà aver luogo la consegna della frazione dei Servizi eseguiti.
Tale data potrà essere differita da ACER PIACENZA per un termine necessario al perfezionamento delle procedure per individuare un nuovo o nuovi Assuntori e consentire l’affidamento delle prestazioni, comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione da parte di ACER PIACENZA di avvalersi della clausola risolutiva espressa; l’Assuntore rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente capitolato fino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai nuovi Assuntori.
L’Assuntore sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei Servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
ACER PIACENZA si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Assuntore il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze dell'Assuntore; comunque ACER PIACENZA avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Assuntore, ACER PIACENZA tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso.
Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.
Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà di ACER PIACENZA risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.
In caso di fallimento dell’Assuntore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento entro 12 mesi dall’avvio dell’appalto per i motivi di cui ai precedenti punti, ACER PIACENZA si riserva la facoltà, di interpellare il secondo classificato nella gara d’appalto al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento nello stesso termine precedente del secondo classificato, ACER PIACENZA si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato alla gara d’appalto e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 57a. Ultimazione dei lavori
1. Al termine dei lavori riferiti ai singoli contratti applicativi e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore, il Direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all’articolo 23, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 57, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 29.
Art. 57b Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione – gratuita manutenzione
1 In considerazione del tipo di lavori che dovranno essere eseguiti, al termine di ogni Contratto annuale, verrà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione per ogni singolo affidamento di manutenzione straordinaria, come previsto dalla normativa ed un ulteriore certificato di regolare esecuzione per gli interventi di manutenzione ordinaria.
2 Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea (art. 35 D.Lgs 50/2016), il certificato di collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
3 Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
4 Durante l’esecuzione dei lavori ACER PIACENZA può effettuare operazioni di controllo, di collaudo parziale, di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
5 Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
6 Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
7 A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino al rilascio del verbale di collaudo, sarà a carico dell'Appaltatore la gratuita manutenzione dei lavori eseguiti, con espresso avvertimento che, ove l'appaltatore non vi provveda nel
termine stabilito dall'Amministrazione, potrà questa direttamente provvedervi a spese del medesimo.
8 Si rammenta che sono a carico dell'Assuntore (operai, materiali e mezzi d'opera) tutti gli interventi di assistenza per l'effettuazione delle operazioni di "collaudo generale" anche in corso d'opera e di quelle preliminari.
9 Dovranno inoltre essere acquisite, per essere presentate al Collaudatore, tutte le certificazioni relative a prove di laboratorio ordinate dalla D.L., nonché le eventuali certificazioni di garanzia rilasciate dalle Ditte produttrici di materiali, componenti od apparecchiature.
10 Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, I'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Art. 58. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 59. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, alle normative vigenti e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 60. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore le seguenti spese:
a) le spese relative alla stipulazione del contratto (imposte, diritti di segreteria, ecc.);
b) le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, enti statali, regionali, provinciali e comunali che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente contratto;
c) tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione delle attività.
Infine si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri richiamati in tutti i documenti a supporto del presente appalto si è tenuto il debito conto nello stabilire i prezzi dei lavori del presente appalto.
Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dal Direttore Dei Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’Aggiudicatario, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dal Direttore Dei Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 63. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 64. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 65. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D».
Art. 66. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 67. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 55 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)
Allegato 1
Ente appaltante: ACER PIACENZA
Ufficio competente:
SERVIZIO TECNICO
IMMOBILIARE
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA – STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO IN FABBRICATI COMUNALI GESTITI DA ACER IN PIACENZA E PROVINCIA PER GLI ANNI 2018 - 2021
Progetto approvato con del n. del
Progetto esecutivo:
Direzione dei lavori:
Progetto esecutivo opere in c.a. Direzione lavori opere in c.a
Progettista dell’impianto |
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Progettista dell’impianto |
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Progettista dell’impianto |
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Responsabile dei lavori: |
|
Coordinatore per la progettazione: |
|
Coordinatore per l’esecuzione: |
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Xxxxxx stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: |
Responsabile unico del procedimento: |
|
IMPORTO DEL PROGETTO: euro IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro ONERI PER LA SICUREZZA: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro
Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati categoria descrizione euro | |
| |
Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con ……………………………………………………………………………………………………………..
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @
Allegato «2» ELENCO IMMOBILI
N° | CODICE XXXX.XX | INDIRIZZO | TOTALE ALLOGGI | ALLOGGI ASSEGNAT I | ALLOGGI A RISCATTO |
FABBRICATI ERP | |||||
COMUNE DI XXXXXX | |||||
0 | .0020003 | XXX XXXXXXXX, 000 | 11 | 11 | 0 |
2 | .0020002 | XXX XXXXXXX 000 | 6 | 6 | 0 |
3 | .0020004 | XXX XXX XXXXXXX 00 - XXX.XX' XXXXXXXXXXX | 0 |